Cosa succede dopo 60 giorni dal pignoramento presso terzi?

Introduzione

Capire “cosa succede dopo 60 giorni” non è un dettaglio: può essere la differenza tra conto bloccato e liquidità persa oppure vincolo che si indebolisce / si estingue e margini per difendersi. Il problema è che l’espressione “60 giorni” viene usata in contesti diversi e spesso confusa:

  • nel pignoramento presso terzi ordinario (codicistico) i termini centrali non sono “60”, ma soprattutto 10 giorni (dichiarazione del terzo) e 30 giorni (iscrizione a ruolo/deposito atti a pena di inefficacia), oltre alle scadenze dell’udienza;
  • nel pignoramento presso terzi esattoriale/tributario (riscossione) i 60 giorni sono invece spesso il cuore del meccanismo: riguardano il periodo entro cui il terzo è chiamato a pagare (e/o a “tenere” somme) secondo la disciplina speciale e la giurisprudenza più recente ha chiarito effetti importanti sul vincolo allo scadere del termine.

In questo articolo trovi:

  • come leggere l’atto e capire in quale procedura sei (ordinaria o esattoriale);
  • cosa accade giorno per giorno dopo la notifica;
  • cosa cambia dopo 60 giorni, con attenzione ai casi tipici (conto corrente e stipendio);
  • le difese immediate (opposizioni, sospensione) e quelle di contenimento (riduzione vincoli, trattative, definizioni agevolate);
  • gli strumenti alternativi per uscire dall’assedio esecutivo.

L’assistenza tempestiva è decisiva: un pignoramento presso terzi è un atto “tecnico”, ma gli errori più costosi nascono quasi sempre da scelte “non tecniche” (ignorare la notifica, credere che “tanto passerà”, agire fuori termine, scegliere il giudice sbagliato, accumulare nuovi debiti).

L’autore e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In pratica, l’intervento può includere: verifica dell’atto (vizi, notifiche, calcoli), scelta del rimedio corretto (opposizione/sospensione), trattativa e piani di rientro, soluzioni giudiziali e stragiudiziali, accesso a strumenti di composizione della crisi.

📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

Contesto normativo e giurisprudenziale essenziale

Capire subito “che pignoramento è”: ordinario o esattoriale

Il pignoramento presso terzi “ordinario” segue il Codice di procedura civile : l’atto è notificato sia al terzo sia al debitore, contiene l’ingiunzione ex art. 492 e invita il terzo a rendere la dichiarazione ex art. 547; inoltre disciplina iscrizione a ruolo e avviso di avvenuta iscrizione a ruolo.

Il pignoramento “esattoriale” (riscossione) è spesso riconoscibile perché l’atto proviene dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione e contiene un ordine di pagamento diretto al terzo, con logiche operative più “automatiche” rispetto al rito ordinario; i 60 giorni sono frequentemente espressi come termine operativo del terzo per il pagamento delle somme già maturate.

Dal 2026 è inoltre rilevante la riorganizzazione normativa della riscossione tramite il D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 (Testo unico), con decorrenze applicative indicate dalle fonti istituzionali e dall’area normativa dell’Agente della riscossione.

La riforma “Cartabia” e il correttivo: perché contano per il debitore

Sul versante codicistico, le recenti modifiche incidono su due snodi che, nella pratica, generano moltissime inefficacie (quindi “sganci” del vincolo) se il creditore sbaglia:

1) iscrizione a ruolo / deposito atti entro 30 giorni: il creditore deve iscrivere a ruolo/depositare copie conformi entro trenta giorni “a pena di inefficacia”;
2) avviso di avvenuta iscrizione a ruolo: entro la data dell’udienza il creditore notifica al terzo l’avviso e lo deposita; la mancata notifica o deposito determina inefficacia; in caso di più terzi, l’inefficacia è limitata ai terzi non raggiunti dall’avviso; se l’avviso non viene notificato, gli obblighi del terzo cessano alla data dell’udienza.

Queste regole derivano dalla sequenza di riforme (L. 206/2021, D.Lgs. 149/2022 e correttivo D.Lgs. 164/2024) che hanno reso più “a rischio inefficacia” la procedura quando il creditore è disorganizzato o sbaglia i passaggi.

Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica (e dove entra il “60° giorno”)

Passo 1: notifica al terzo e al debitore, e primi effetti “di blocco”

Nel rito ordinario, dal giorno della notifica il terzo è soggetto agli obblighi del custode ex art. 546 c.p.c., quindi deve “congelare” somme o beni dovuti nei limiti previsti.

L’atto deve invitare il terzo a trasmettere la dichiarazione ex art. 547 e lo avverte delle conseguenze della mancata dichiarazione.

Per il debitore, questo è il momento in cui tipicamente si manifestano gli effetti:
– conto parzialmente o totalmente “bloccato”;
– stipendio/pensione trattenuti dal datore/ente;
– crediti commerciali “dirottati” o congelati.

Passo 2: dichiarazione del terzo (entro 10 giorni) e possibili contestazioni

Il terzo può rendere la dichiarazione (raccomandata o PEC) indicando se e cosa deve/possiede e quando pagherà/consegnerà.

Se sorgono contestazioni sulla dichiarazione, il giudice può provvedere con ordinanza ex art. 549, compiendo accertamenti nel contraddittorio.

Passo 3: iscrizione a ruolo entro 30 giorni (trappola frequente per il creditore, opportunità per il debitore)

Il creditore deve iscrivere a ruolo/depositare gli atti entro 30 giorni dalla consegna dell’atto da parte dell’ufficiale giudiziario; il deposito tardivo comporta inefficacia del pignoramento.

Passo 4: avviso di iscrizione a ruolo (oggi centrato sul terzo) e ulteriore rischio di inefficacia

Il creditore, entro la data dell’udienza, notifica al terzo l’avviso di iscrizione e lo deposita. Se manca notifica o deposito, il pignoramento è inefficace; se non viene notificato, gli obblighi del terzo cessano alla data dell’udienza.

Dove entra il “60° giorno”: focus sul pignoramento esattoriale e sul conto corrente

Nel pignoramento esattoriale presso terzi, la disciplina speciale prevede l’ordine al terzo di pagare “nel termine di sessanta giorni” per le somme già maturate prima della notifica e “alle rispettive scadenze” per le restanti.

Questo si traduce, nella pratica (esempio tipico: conto corrente), in un periodo in cui la banca:

  • deve comportarsi come “custode” del rapporto e delle somme oggetto del vincolo;
  • può essere chiamata a versare non solo il saldo “fotografato” il giorno della notifica, ma anche somme che divengono disponibili nel periodo considerato rilevante dalla norma e dalla giurisprudenza più recente.

Cosa succede dopo 60 giorni: scenari operativi (per il debitore)

Scenario A: il terzo paga entro 60 giorni

Se il terzo paga nei termini, le somme vengono trasferite al procedente fino a concorrenza del credito. Dal punto di vista del debitore:

  • il debito si riduce (ma spesso restano interessi, compensi, spese di esecuzione e ulteriori carichi);
  • il margine difensivo si sposta su: correttezza dei calcoli, limiti di pignorabilità, eventuale eccesso di prelievo, inesistenza/nullità per vizi di notifica, sospensione e rateazioni/definizioni.

Scenario B: il terzo NON paga entro 60 giorni (punto chiave della giurisprudenza recente)

La questione cruciale è: il vincolo “resta appeso” oppure si spegne automaticamente?

Secondo l’orientamento valorizzato nelle ricostruzioni più recenti, se il terzo non esegue il pagamento nel termine di 60 giorni, il vincolo del pignoramento esattoriale perde efficacia automaticamente, senza necessità di opposizione del debitore e senza una declaratoria del giudice dell’esecuzione, con conseguente necessità per l’Agente della riscossione di procedere (se del caso) nelle forme ordinarie.

Perché questa conclusione è rilevante per il debitore

  • se il vincolo è inefficace “di diritto”, il debitore può concentrare la strategia su: prova del decorso dei 60 giorni, richiesta di sblocco delle somme eventualmente trattenute “oltre termine”, contestazione di pagamenti tardivi, eventuale responsabilità del terzo;
  • soprattutto: impedire che la procedura venga “salvata” con passaggi irregolari e far emergere l’obbligo dell’Agente di riattivarsi con rito ordinario, più garantito (udienza, contraddittorio, fascicolo).

Scenario C: il debitore scopre il pignoramento “a giochi fatti” perché notificato solo al terzo

Accade spesso: il debitore se ne accorge dal conto bloccato o dal datore di lavoro, ma non ha ricevuto (o ha ricevuto tardivamente) la notifica dell’atto.

La giurisprudenza recente attribuisce rilievo decisivo alla notifica al debitore nel pignoramento esattoriale: la notifica al solo terzo può integrare un vizio radicale e travolgere la procedura (nell’impostazione commentata come inesistenza giuridica).

Come sfruttare questo (in modo corretto) – chiedere subito copia integrale dell’atto e delle relate;
– verificare date e destinatari;
– valutare opposizione e richiesta di sospensione, soprattutto quando il prelievo impatta esigenze essenziali (stipendio, funzione aziendale, liquidità minima).

Difese e strategie legali: cosa puoi fare subito (e cosa rischi se aspetti)

Rimedi tipici nel pignoramento ordinario: opposizioni e sospensione

Nel rito ordinario, le difese principali del debitore passano dalle opposizioni:

  • opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) quando contesti il diritto del creditore a procedere (es. titolo inefficace, credito estinto, prescrizione maturata in fase esecutiva, impignorabilità);
  • opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) quando contesti vizi formali del titolo/precetto/atti o del pignoramento (termine perentorio di 20 giorni nei casi previsti).

Quanto alla sospensione: – il giudice può sospendere con provvedimenti ex art. 618 e, nelle opposizioni all’esecuzione, ex art. 624 (gravi motivi).

Difese tipiche nel pignoramento esattoriale: non solo “pagare o subire”

Nel pignoramento esattoriale pesano due rischi pratici:

  • sbagliare giudice o rito (e perdere tempo);
  • rimanere “inermi” perché convinti che l’esecuzione tributaria sia intoccabile.

Le questioni di legittimità costituzionale e la giurisprudenza hanno inciso sui limiti di proponibilità delle opposizioni in materia esattoriale, con pronunce che hanno affrontato l’equilibrio tra efficienza della riscossione e diritto di difesa.

In concreto, la strategia difensiva più efficace per il debitore, quando esistono margini, combina:

  • contestazione di vizi dell’atto esecutivo (notifiche, termini, contenuto);
  • richiesta di sospensione;
  • soluzione “economica” parallela (definizione agevolata/rateazione) per togliere al creditore l’interesse all’esecuzione.

Strumenti alternativi e soluzioni “di uscita” dall’esecuzione

Definizioni agevolate e pacificazione fiscale: rottamazione e riaperture

A marzo 2026 sono operative misure e scadenze che, per molti contribuenti, valgono più di un contenzioso lungo: perché interrompono o congelano l’azione esecutiva quando correttamente attivate.

  • Rottamazione‑quinquies: la domanda è presentabile in via telematica entro il 30 aprile 2026 tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate ; l’ambito e il piano pagamenti (unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o rate fino a 54 rate bimestrali) sono descritti nelle pagine istituzionali dedicate.
  • Rottamazione‑quater: restano rilevanti le scadenze di piano, con riepiloghi ufficiali delle prossime rate (ad esempio scadenze 2026 per chi è in regola).
  • Riammissione alla definizione agevolata (quando prevista): l’area istituzionale di riscossione spiega ambito e conseguenze.

Piani, trattative, soluzioni giudiziali e stragiudiziali

Quando l’esecuzione è il “sintomo” di una crisi più ampia (debiti fiscali + bancari + fornitori), spesso la scelta più intelligente non è “resistere su tutto”, ma:

  • negoziare rateazioni sostenibili;
  • impostare un piano di rientro;
  • usare strumenti di composizione della crisi (inclusa la gestione del sovraindebitamento e, per imprese, percorsi di negoziazione della crisi).

Errori comuni del debitore (e come evitarli)

L’esperienza pratica mostra errori ricorrenti:

1) Confondere i termini: nel pignoramento ordinario la “finestra” critica può essere di 20 giorni (atti esecutivi) o legata a udienze; nel pignoramento esattoriale l’inerzia nei primi 60 giorni può rendere irreversibili alcuni effetti.
2) Non chiedere subito l’atto completo e le relate: senza prove di notifica e date, non esiste buona difesa.
3) Non verificare l’inefficacia per inadempimenti del creditore (deposito tardivo, mancato avviso di iscrizione): è una delle poche armi “tecniche” che può liberare il terzo e ridurre i danni.
4) Scegliere la soluzione “solo processuale” ignorando definizioni agevolate o piani: spesso il costo opportunità è enorme.

Tabelle riepilogative

Tabella sintetica dei termini “che contano” (rito ordinario)

FaseTermine/azioneEffetto se non rispettato
Dichiarazione del terzoinvio dichiarazione al creditore entro 10 giorni (o resa in udienza)rischio di meccanismi sostitutivi e contenzioso sulla dichiarazione
Iscrizione a ruolo/deposito attideposito copie conformi entro 30 giorniinefficacia del pignoramento
Avviso iscrizione a ruolonotifica al terzo e deposito entro la data udienzainefficacia; obblighi del terzo cessano alla data udienza

Tabella “60 giorni”: quando è davvero decisivo

ContestoChe cosa sono i 60 giorniCosa può succedere dopo
Pignoramento esattoriale presso terzitermine operativo per pagamento delle somme già maturate; per le altre somme, pagamento alle scadenzesecondo l’orientamento recente, se il terzo non paga entro 60 giorni il vincolo può perdere efficacia automaticamente e il procedente deve passare a forme ordinarie
Conto corrente (prassi)periodo “sensibile” su cui si concentrano blocchi e maturazioni di saldola giurisprudenza più recente ha discusso estensione dell’obbligo della banca e limiti temporali/oggettivi

FAQ pratiche

1) Il “termine di 60 giorni” vale sempre nel pignoramento presso terzi?
No. Nel rito ordinario i termini centrali sono diversi (10 giorni per dichiarazione, 30 giorni per iscrizione a ruolo, avviso entro udienza).

2) Se il creditore non deposita gli atti entro 30 giorni, il pignoramento si annulla da solo?
Il pignoramento perde efficacia se il deposito avviene oltre il termine: nella difesa pratica serve però documentare la tardività e agire per lo sblocco/cessazione vincoli.

3) Il creditore deve notificare l’avviso di iscrizione a ruolo anche a me debitore?
Dopo le modifiche correttive, l’avviso è centrato sulla notifica al terzo e sul deposito in fascicolo; il dettaglio va letto nel testo vigente dell’art. 543 e nella disciplina transitoria richiamata.

4) Se non ricevo la notifica del pignoramento ma la riceve la banca, posso difendermi?
Sì: la regolarità della notifica è un punto “killer”. La giurisprudenza recente ha enfatizzato l’essenzialità della notifica al debitore anche nel pignoramento esattoriale.

5) Che differenza c’è tra opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c.?
La 615 contesta il diritto a procedere a esecuzione; la 617 contesta vizi formali degli atti esecutivi (con termini perentori).

6) Posso chiedere la sospensione del pignoramento?
Sì: l’ordinamento prevede provvedimenti del giudice nelle opposizioni (art. 618) e sospensione per opposizione all’esecuzione (art. 624), se ricorrono gravi motivi.

7) Dopo 60 giorni, nel pignoramento esattoriale, il vincolo finisce sempre?
La risposta dipende dal caso e dalla lettura normativa/giurisprudenziale: l’orientamento recente ha sostenuto la perdita automatica di efficacia se il terzo non paga nel termine.

8) Se il terzo paga dopo i 60 giorni, il pagamento è valido?
È una delle questioni tipiche: il debitore deve far verificare se il vincolo era già inefficace e se il pagamento può essere contestato (anche in relazione alle regole operative richiamate).

9) La banca deve bloccare anche somme accreditate dopo la notifica?
Nel pignoramento esattoriale la discussione è stata particolarmente intensa sul conto corrente; la giurisprudenza recente ha affrontato i limiti di efficacia e l’estensione a somme sopravvenute nel periodo rilevante.

10) Se ho più pignoramenti presso terzi, posso “ridurre” l’impatto?
Esistono strumenti di riequilibrio e gestione del vincolo; in pratica è cruciale agire in tempi rapidi e con documentazione completa.

11) La rottamazione blocca automaticamente i pignoramenti in corso?
Dipende dal tipo di procedura e dalla corretta attivazione: le pagine istituzionali indicano ambito, requisiti e conseguenze operative.

12) Posso aderire alla rottamazione‑quinquies se sono già in rottamazione‑quater?
Le condizioni sono specifiche e vanno verificate sul perimetro ufficiale; l’accesso può dipendere anche da decadenze e date.

13) Se il creditore sbaglia l’avviso, il vincolo cade solo per quel terzo?
Sì, in caso di pignoramento presso più terzi, l’inefficacia può prodursi solo verso i terzi non destinatari dell’avviso, secondo il testo vigente.

14) Cosa succede se il terzo non fa la dichiarazione?
Il codice prevede meccanismi che possono portare a considerare “non contestato” il credito ai fini del procedimento, con effetti rilevanti.

15) Quanto tempo ho per reagire a un pignoramento?
Non esiste “un solo termine”: alcuni rimedi hanno 20 giorni (atti esecutivi), altri dipendono dalla fase e dall’udienza. Agire subito è la regola.

16) Il giudice competente per l’opposizione quale è?
Per le opposizioni all’esecuzione è competente il giudice del luogo dell’esecuzione, salvo eccezioni.

17) Se pago direttamente al creditore, il pignoramento si ferma?
Il pagamento può incidere, ma va coordinato con i passaggi formali (comunicazioni, cessazione obblighi del terzo).

18) Se l’atto è notificato male, posso farlo valere anche oltre i 20 giorni?
Dipende dal tipo di vizio e dalla qualificazione (nullità/inesistenza) e dalla fase: è una valutazione da fare con urgenza su atti e relate.

19) Il pignoramento può durare anni?
Sì, soprattutto su crediti periodici (stipendio). Il legislatore è intervenuto anche su pignoramenti “vecchi” e procedure pendenti, introducendo regole di perdita di efficacia per pignoramenti molto risalenti se manca una dichiarazione di interesse.

20) Quando conviene davvero fare opposizione e quando conviene definire il debito?
Quando ci sono vizi “forti” (notifiche, inefficacia, limiti) l’opposizione può essere decisiva; quando il debito è solido e l’obiettivo è riprendere liquidità, spesso la combinazione con definizione agevolata/rateazione è più efficace.

Simulazioni pratiche e numeriche

Simulazione: conto corrente e finestra dei 60 giorni (schema “esattoriale”)
– Debito iscritto a ruolo: € 18.000
– Notifica pignoramento alla banca: 15 marzo 2026
– Saldo al momento della notifica: € 0
– Accrediti successivi: stipendio € 1.900 il 27 marzo e € 1.900 il 27 aprile

Se si applica la logica “finestra 60 giorni” discussa nelle ricostruzioni recenti, la banca potrebbe essere tenuta a vincolare e poi versare quanto diventa disponibile nel periodo rilevante; alla scadenza dei 60 giorni (14 maggio 2026) si apre il problema di che cosa accade se il terzo non versa (possibile inefficacia automatica del vincolo e necessità di procedere con rito ordinario).

Simulazione: creditore ordinario “dimentica” l’iscrizione a ruolo
– Notifica pignoramento: 1 febbraio 2026
– Consegna atti al creditore: 3 febbraio 2026
– Deposito/iscrizione a ruolo: 10 marzo 2026 (oltre 30 giorni)

Effetto: secondo l’art. 543, il pignoramento perde efficacia se il deposito avviene oltre il termine; per il debitore ciò può tradursi nella richiesta di cessazione del vincolo e di sblocco delle somme.

Sentenze e pronunce più aggiornate richiamate (da porre in fondo, prima della conclusione)

  • Corte di Cassazione (Sez. Tributaria), ord. n. 6/2026 (dep. 01/01/2026) – impostazione commentata su essenzialità della notifica al debitore nel pignoramento esattoriale presso terzi e conseguenze radicali dell’omissione.
  • Corte di Cassazione (Sez. Tributaria), ord. n. 30214/2025 (dep. 16/11/2025) – ricostruzione commentata sulla perdita di efficacia del vincolo se il terzo non paga entro 60 giorni e sulla necessità di passaggio al rito ordinario.
  • Corte di Cassazione (2025, n. 28520/2025) – discussione su conto corrente e limiti di efficacia del pignoramento speciale, con riflessi sul saldo maturato nel periodo.
  • Corte costituzionale, sent. n. 114/2018 – intervento sui limiti delle opposizioni in materia esattoriale e bilanciamento con il diritto di difesa.

Conclusione

Dopo “60 giorni dal pignoramento presso terzi” possono aprirsi tre strade, e il debitore deve scegliere velocemente quale percorrere:

1) contenere e bloccare: opposizione e sospensione quando ci sono vizi sostanziali o formali seri;
2) sfruttare le inefficacie: depositi tardivi, avvisi mancanti, vincoli che cessano;
3) uscire dall’esecuzione: definizione agevolata, piani e trattative, strumenti di gestione della crisi per togliere alimento al pignoramento.

Agire tempestivamente con un professionista è spesso l’unico modo per trasformare un atto esecutivo in un problema gestibile e, nei casi migliori, reversibile.

📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive.

Appendice operativa con fonti istituzionali

Fonti normative e istituzionali principali utilizzate in questa guida
– Art. 543, 546, 547, 549, 615, 617, 618, 624 c.p.c. (testi su Gazzetta Ufficiale).
– D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (correttivo processo civile) e D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (interventi su pignoramento crediti verso terzi e regole transitorie su pignoramenti ultradecennali/ultra‑risalenti).
– Pagine istituzionali su definizione agevolata/rottamazioni (Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate‑Riscossione).
– D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 (credito ai consumatori) e D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209 (servizi finanziari a distanza).
– Materiali istituzionali MEF e sintesi EUR‑Lex su Direttiva (UE) 2023/2225 e tempistiche di applicazione.
– Disposizioni di trasparenza della Banca d’Italia sul merito creditizio.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!