Quanto tempo passa dal pignoramento alla vendita?

Introduzione

Ricevere un atto di pignoramento è un momento cruciale nella vita di ogni debitore. La procedura esecutiva avviata dal creditore mira a sottrarre beni o immobili al debitore per soddisfare un credito, ma la legge impone una serie di regole e tempi precisi prima che si giunga alla vendita all’asta. Conoscere questi termini consente al debitore di esercitare diritti e di intraprendere tempestivamente le strategie più efficaci. La tempistica del processo esecutivo è inoltre in continua evoluzione: negli ultimi anni la riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) e il decreto correttivo n. 164/2024 hanno modificato l’articolato del codice di procedura civile (c.p.c.), introducendo termini più stringenti per l’iscrizione a ruolo dell’esecuzione e nuove modalità di deposito telematico degli atti. Inoltre, la Corte di Cassazione è intervenuta più volte (ad esempio con la sentenza del 27 ottobre 2025 n. 28513) per precisare che il mancato deposito, entro quindici giorni, delle copie conformi del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento rende inefficace il pignoramento . Anche la Corte costituzionale e la normativa fiscale (D.P.R. 602/1973) hanno fissato limiti e condizioni specifici quando la procedura riguarda la prima casa o debiti tributari .

Il presente articolo fornisce un’analisi aggiornata al marzo 2026 sul tempo che intercorre tra il pignoramento e la vendita forzata, illustrando norme e giurisprudenza italiane, procedure passo per passo, strumenti di difesa e soluzioni alternative. L’obiettivo è offrire una guida completa dal punto di vista del debitore o contribuente, che spesso si trova in difficoltà per mancanza di informazioni chiare.

Chi siamo: lo studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con pluriennale esperienza in diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivi in tutta Italia e specializzati nell’esecuzione forzata, nel contenzioso con banche e fisco e nelle procedure di sovraindebitamento. L’avvocato Monardo è:

  • Cassazionista: abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia.
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Grazie a queste competenze, lo studio è in grado di:

  • Analizzare l’atto di pignoramento e verificare la sussistenza di vizi procedurali.
  • Presentare ricorsi e opposizioni per tutelare il debitore (opposizione agli atti esecutivi, opposizione all’esecuzione, incidenti di cognizione).
  • Ottenere sospensioni del processo esecutivo o della vendita quando ricorrono i presupposti.
  • Negoziare piani di rientro con il creditore o l’Agenzia delle Entrate.
  • Proporre soluzioni giudiziali e stragiudiziali, incluse le procedure di sovraindebitamento, la definizione agevolata dei debiti fiscali, la rottamazione di cartelle esattoriali e gli accordi di ristrutturazione.

Se hai ricevuto un pignoramento o temi di perdere la tua casa, non aspettare che la situazione precipiti. Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

Contesto normativo e giurisprudenziale

1. Il pignoramento nel codice di procedura civile

Il pignoramento è l’atto che dà inizio all’espropriazione forzata. Ai sensi dell’art. 491 c.p.c., l’espropriazione inizia con il pignoramento, salvo i casi disciplinati dall’art. 502; il pignoramento perde efficacia se entro novanta giorni non viene richiesta la vendita o l’assegnazione . L’ufficiale giudiziario intima al debitore di astenersi da qualsiasi atto che possa sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale del creditore e lo avverte che, in mancanza di dichiarazione di domicilio o residenza, le notifiche saranno effettuate presso la cancelleria del tribunale . Per i beni immobili è necessaria la trascrizione del pignoramento nei registri immobiliari, come dispone l’art. 555 c.p.c. .

1.1 Deposito del pignoramento (art. 557 c.p.c.)

L’art. 557 c.p.c., riformulato dal D.Lgs. 149/2022 e poi corretto dal D.Lgs. 164/2024, stabilisce che l’ufficiale giudiziario, eseguite le notificazioni, consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione. Il creditore deve iscrivere a ruolo il processo esecutivo depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell’atto, a pena di inefficacia del pignoramento . La conformità delle copie è attestata dall’avvocato del creditore. Se l’esecuzione riguarda un immobile, la nota di trascrizione deve essere depositata appena restituita dal conservatore .

La Corte di Cassazione (Sez. III, sentenza 27 ottobre 2025 n. 28513) ha affermato, in tema di rinvio pregiudiziale ex art. 363‑bis c.p.c., che il tardivo deposito o il deposito di copie non attestate conformi entro il termine perentorio determina l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo esecutivo . La pronuncia richiama la nuova formulazione degli artt. 543 e 557 c.p.c. introdotta dal decreto correttivo 164/2024, sottolineando che l’iscrizione a ruolo va effettuata nel termine perentorio depositando le copie conformi; non è consentito rimediare con una produzione tardiva in udienza . Questa decisione conferma la necessità di una scrupolosa osservanza dei termini per evitare la caducazione del pignoramento.

1.2 Termine dilatorio per l’istanza di vendita (art. 501 c.p.c.)

L’art. 501 c.p.c. prevede che l’istanza di vendita o di assegnazione non può essere proposta prima che siano trascorsi dieci giorni dal compimento del pignoramento, salvo il caso di beni deteriorabili . Questa norma ha natura dilatoria: la sua violazione non comporta nullità dell’istanza, ma il giudice dell’esecuzione deve comunque attendere lo spirare del termine prima di procedere alla vendita.

1.3 Istanza di vendita e deposito della documentazione (art. 567 c.p.c.)

Decorso il termine di dieci giorni, il creditore procedente o i creditori intervenuti possono presentare l’istanza di vendita. L’art. 567 c.p.c. stabilisce che all’istanza devono essere allegati l’estratto del catasto e dei registri immobiliari e altri documenti necessari, da depositare entro il termine di quarantacinque giorni previsto dall’art. 497 c.p.c.; in mancanza, il giudice può dichiarare l’inefficacia del pignoramento e cancellare la trascrizione . Il termine può essere prorogato una sola volta di ulteriori quarantacinque giorni. La riforma Cartabia ha ridotto i tempi per la presentazione dell’istanza, che prima potevano arrivare a sessanta giorni: l’obiettivo è accelerare l’iter esecutivo.

1.4 Effetti del pignoramento e cessazione della sua efficacia (artt. 491, 497 e 569 c.p.c.)

Come accennato, la mancata presentazione dell’istanza di vendita o di assegnazione entro novanta giorni comporta la perdita di efficacia del pignoramento . In tal caso, la procedura esecutiva si estingue d’ufficio e il bene torna nella piena disponibilità del debitore. Il creditore può tuttavia notificare un nuovo pignoramento.

L’art. 569 c.p.c. disciplina il successivo provvedimento per l’autorizzazione della vendita. Ricevuta l’istanza e la documentazione, il giudice dell’esecuzione nomina un esperto estimatore entro quindici giorni e fissa un’udienza entro novanta giorni per sentire le parti e i creditori . Nell’ordinanza con cui autorizza la vendita, il giudice stabilisce il prezzo base, il termine per il deposito delle offerte e le modalità dell’asta (senza incanto, con incanto, offerta minima, ecc.). Le offerte devono essere presentate in un arco di 90 – 120 giorni e il saldo prezzo deve essere versato entro 120 giorni dall’aggiudicazione . Il giudice può autorizzare il pagamento rateale (fino a dodici mesi) se ricorrono giustificati motivi, salvo in caso di delega al notaio.

1.5 Custodia dell’immobile e liberazione (art. 560 c.p.c.)

L’art. 560 c.p.c. disciplina la custodia dei beni immobili pignorati. Il debitore e i suoi familiari hanno diritto a rimanere nell’immobile fino al decreto di trasferimento, a meno che non si tratti di immobili non abitati dal debitore, per i quali il giudice può ordinare la liberazione anticipata . Il custode giudiziario vigila sul bene, organizza le visite degli offerenti e percepisce eventuali frutti. Se il giudice ordina la liberazione, l’esecutato deve sgomberare l’immobile senza le formalità previste per gli sfratti; eventuali beni mobili lasciati nell’immobile si considerano abbandonati trascorsi trenta giorni .

1.6 Pubblicità e portale delle vendite pubbliche (art. 490 c.p.c.)

Per garantire trasparenza e massima partecipazione alle aste, l’art. 490 c.p.c. impone che l’avviso di vendita sia pubblicato sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia e che siano indicate in modo chiaro la data dell’asta, il prezzo base, le modalità di presentazione delle offerte e il termine entro il quale presentarle. Per i beni immobili e per i beni mobili registrati di valore superiore a 25 000 euro è richiesta una pubblicazione di almeno quarantacinque giorni prima della vendita . Il giudice può disporre ulteriori forme di pubblicità (giornali, siti specializzati) a carico del creditore procedente. Per proteggere la privacy del debitore, l’avviso non deve contenere il nome dell’esecutato .

1.7 Effetto ventennale della trascrizione e necessità di rinnovo

Oltre ai termini previsti nel c.p.c., la trascrizione del pignoramento nei registri immobiliari ha efficacia ventennale, disciplinata dagli artt. 2668‑bis e 2668‑ter c.c. La giurisprudenza ha chiarito che, trascorso tale periodo, il pignoramento perde effetto se non viene rinnovato. La Cassazione (Ordinanza 7 giugno 2025 n. 15241) ha ribadito che la mancata rinnovazione della trascrizione nel termine ventennale comporta l’improseguibilità del processo esecutivo: nessun atto, neppure l’aggiudicazione provvisoria, sopravvive alla scadenza . Il creditore deve quindi vigilare affinché la trascrizione sia rinnovata tempestivamente per evitare l’estinzione della procedura.

2. Normativa fiscale: pignoramento immobiliare da parte dell’Agenzia delle Entrate

Quando il creditore è l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, il pignoramento immobiliare è disciplinato dagli artt. 76 e 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Queste norme contengono tutele particolari per il contribuente:

  • Impignorabilità della prima casa: l’art. 76 vieta l’espropriazione se l’immobile è l’unico di proprietà del debitore, non di lusso, adibito a residenza e rientra nelle categorie catastali diverse da A/8 e A/9 . La Cassazione (Ordinanza 32759/2024) ha chiarito che l’azione esecutiva non può proseguire e la trascrizione del pignoramento deve essere cancellata se la procedura era pendente alla data del 21 agosto 2013 e riguarda l’unico immobile destinato a prima casa.
  • Limite minimo di 120 000 euro: la riscossione può procedere all’espropriazione solo se l’importo complessivo del credito supera 120 000 euro e sia stata iscritta ipoteca da almeno sei mesi . Se il valore dell’immobile, al netto delle ipoteche anteriori, è inferiore a tale importo, l’esecuzione non può essere avviata.
  • Iscrizione di ipoteca: l’art. 77 consente all’agente della riscossione di iscrivere ipoteca per un importo pari al doppio del credito, ma solo se l’importo supera 20 000 euro . Se l’importo non supera il 5 % del valore del bene, l’ipoteca deve essere iscritta prima dell’espropriazione e l’agente deve attendere almeno sei mesi dopo l’iscrizione per procedere . Prima dell’iscrizione è necessario inviare un preavviso di ipoteca con cui si invita il contribuente a pagare entro trenta giorni.

Inoltre, l’art. 79 D.P.R. 602/1973 stabilisce che il prezzo base d’asta nelle espropriazioni fiscali corrisponde al triplo del valore determinato ai fini dell’imposta di registro; la cauzione per partecipare all’asta è fissata al 10 % del prezzo . Queste disposizioni mirano a tutelare il contribuente e a garantire che la vendita non avvenga a valori irrisori.

3. Giurisprudenza recente e pronunce di rilievo

Oltre alle decisioni menzionate, la giurisprudenza fornisce ulteriori indicazioni sui tempi e sull’efficacia del pignoramento:

  1. Cassazione, Sez. III, ordinanza 25 luglio 2025 n. 21444 – la Corte, esaminando un ricorso relativo alla stima di un terreno agricolo, ha sottolineato l’importanza del rispetto dei termini per la comunicazione della perizia estimativa e ha ribadito che le parti hanno diritto a formulare osservazioni e a opporsi entro i termini stabiliti dall’art. 569 c.p.c.
  2. Cassazione, Sez. III, sentenza 31 luglio 2025 n. 22105 – ha affrontato il tema della prededuzione delle spese condominiali nella procedura esecutiva, chiarendo che tali spese hanno carattere super‑prededucibile solo se funzionali alla conservazione del bene. La sentenza non incide direttamente sui tempi, ma conferma che il giudice deve verificare la regolarità della trascrizione prima della vendita.
  3. Cassazione, Sez. III, sentenza 27 ottobre 2025 n. 28513 – come analizzato sopra, la Corte ha affermato che il mancato deposito delle copie conformi entro quindici giorni comporta la perdita di efficacia del pignoramento .
  4. Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 32759/2024 – ha ribadito il principio di impignorabilità della prima casa nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, anche per procedure pendenti, e ha dichiarato che la trascrizione del pignoramento va cancellata se riguarda l’unico immobile destinato a residenza .
  5. Corte Costituzionale, sentenza 28 gennaio 2020 n. 11 – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 545 c.p.c. nella parte in cui consentiva il pignoramento di pensioni nella misura eccedente la quota disponibile, affermando il principio della tutela del minimo vitale; questa pronuncia influenza i pignoramenti presso terzi e ribadisce l’orientamento del legislatore a proteggere i beni primari del debitore.

Procedura passo‑passo: da quando scatta il pignoramento alla vendita

In questa sezione descriviamo in dettaglio le fasi del processo esecutivo immobiliare e i tempi ordinari. Per semplicità distinguiamo il percorso ordinario (applicabile ai creditori privati) da quello tributario (Agenzia delle Entrate‑Riscossione). Le fasi possono subire sospensioni e proroghe in presenza di opposizioni, accordi con i creditori o procedure alternative (ad es. sovraindebitamento).

1. Notifica del precetto e intimazione a pagare

La procedura esecutiva inizia con la notifica del precetto, con cui il creditore intima al debitore di pagare entro un termine non inferiore a dieci giorni. Se il pagamento non avviene, il creditore può richiedere all’ufficiale giudiziario di procedere al pignoramento. Il precetto perde efficacia se trascorrono novanta giorni dalla sua notifica senza l’inizio dell’esecuzione.

2. Notifica e redazione dell’atto di pignoramento

L’ufficiale giudiziario notifica l’atto di pignoramento al debitore e, nel caso di immobili, lo trascrive nei registri immobiliari. L’atto contiene l’invito al debitore a comunicare un domicilio o un indirizzo PEC e gli avverte che tutte le notifiche successive saranno effettuate presso la cancelleria se non comunicherà alcun recapito . L’atto richiama anche la possibilità di sostituire il pignoramento versando una somma equivalente al credito (conversione ex art. 495) e avverte che l’opposizione ai vizi del pignoramento non sarà più possibile dopo l’ordinanza di vendita.

3. Deposito a ruolo entro quindici giorni

Entro quindici giorni dalla consegna dell’atto, il creditore deve iscrivere a ruolo la procedura presso il tribunale, depositando le copie conformi del titolo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione . Il mancato rispetto di tale termine comporta l’inefficacia del pignoramento. Nel pignoramento immobiliare è obbligatorio allegare la nota di trascrizione appena restituita dal conservatore .

4. Attendere il termine dilatorio di dieci giorni

Dopo il pignoramento l’istanza di vendita non può essere presentata prima che siano trascorsi dieci giorni . Questo lasso di tempo consente al debitore di proporre l’conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) depositando una somma pari al credito, agli interessi e alle spese esecutive. La conversione permette di “salvare” il bene pignorato sostituendo al vincolo reale un vincolo sul denaro; il deposito deve comprendere almeno un sesto dell’importo contestato e il giudice può concedere un termine non superiore a dodici mesi per il pagamento del saldo.

5. Istanza di vendita e deposito della documentazione

Dopo il termine dilatorio, il creditore può presentare l’istanza di vendita. L’atto deve indicare se si richiede la vendita senza incanto (procedura ordinaria) oppure, in casi particolari, la vendita con incanto. Alla domanda vanno allegati:

  • Nota di trascrizione dell’ipoteca eventuale.
  • Visure catastali aggiornate.
  • Estratti dei registri immobiliari e copia degli atti di provenienza.
  • Certificazioni urbanistiche e attestato di prestazione energetica.
  • Relazione notarile preliminare (quando prevista), con la descrizione dell’immobile, delle servitù e dei gravami.

Questi documenti devono essere depositati entro quarantacinque giorni dall’istanza; in mancanza, il giudice può dichiarare l’inefficacia del pignoramento e cancellare la trascrizione . Il termine può essere prorogato una sola volta di altri quarantacinque giorni per cause non imputabili al creditore.

6. Udienza per l’autorizzazione alla vendita

Una volta ricevuta l’istanza, il giudice nomina un esperto estimatore che redige una perizia sulla consistenza del bene. L’esperto ha 60 giorni per il deposito (salvo proroghe). Terminata la perizia, il giudice fissa un’udienza entro novanta giorni per consentire alle parti di formulare osservazioni, sollevare eccezioni o presentare opposizioni . In questa sede il giudice verifica la regolarità della procedura (notifica, iscrizione a ruolo, deposito degli atti) e l’eventuale presenza di istanze di conversione o sospensione. Se non emergono vizi, emette un’ordinanza di vendita stabilendo:

  • Prezzo base d’asta e riduzione minima.
  • Data della vendita e termine per le offerte, di regola tra novanta e centoventi giorni.
  • Modalità di presentazione delle offerte (in busta chiusa tramite il portale delle vendite pubbliche o via PEC).
  • Versamento della cauzione (di norma il 10 % del prezzo base).
  • Pagamento del prezzo entro 120 giorni dall’aggiudicazione; il giudice può autorizzare la dilazione fino a dodici mesi, salvo che la vendita sia delegata ad un notaio.
  • Eventuale rilascio dell’immobile se il debitore non vi abita o se sussistono gravi motivi .

7. Pubblicità della vendita e presentazione delle offerte

L’ordinanza di vendita e l’avviso vengono pubblicati sul Portale delle Vendite Pubbliche (PVP). La pubblicazione deve avvenire almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per l’asta . Il creditore può scegliere di pubblicare l’annuncio anche su quotidiani e siti specializzati per ottenere maggiore visibilità. Gli interessati presentano le loro offerte seguendo le istruzioni dell’avviso (versamento cauzione, presentazione busta, firma digitale, ecc.). Se non arriva alcuna offerta, il giudice può disporre una nuova vendita con riduzione del prezzo oppure l’assegnazione al creditore.

8. Aggiudicazione, versamento del prezzo e decreto di trasferimento

Con la chiusura delle offerte, il giudice o il professionista delegato verifica la regolarità delle proposte e aggiudica l’immobile a chi ha presentato l’offerta più alta. L’aggiudicatario deve versare il saldo entro i termini indicati (di norma 120 giorni). Una volta pagato il prezzo, il giudice emette il decreto di trasferimento, con il quale trasferisce la proprietà all’aggiudicatario, cancella le iscrizioni ipotecarie successive al pignoramento e ordina la liberazione dell’immobile. Con il decreto di trasferimento il debitore perde il possesso e, se non lascia l’immobile spontaneamente, il custode procede al rilascio immediato .

9. Distribuzione del ricavato

Il ricavato della vendita viene distribuito tra i creditori secondo l’ordine delle cause di prelazione (ipoteche, privilegii, ecc.) e le disposizioni del c.p.c. Eventuali somme residue vengono restituite al debitore. Se il ricavato non copre l’intero credito, il creditore può promuovere ulteriori azioni esecutive sui beni residui del debitore.

10. Fase tributaria (pignoramento esattoriale)

Nel caso in cui il creditore sia l’Agenzia delle Entrate, l’iter presenta alcune peculiarità:

  1. Cartella di pagamento e avviso di intimazione: prima di procedere al pignoramento, l’agente della riscossione notifica al contribuente la cartella esattoriale o l’accertamento esecutivo. Se il debito non viene pagato, segue l’avviso di intimazione con cui si invita a pagare entro cinque giorni.
  2. Iscrizione di ipoteca: se l’importo supera 20 000 euro, l’agente può iscrivere ipoteca per il doppio del debito. L’iscrizione viene preceduta da un preavviso con termine di trenta giorni .
  3. Decorso di sei mesi: dopo almeno sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca (e solo se il credito supera 120 000 euro), l’agente può procedere con l’espropriazione .
  4. Notifica del pignoramento e trascrizione: l’atto di pignoramento viene notificato al contribuente e trascritto nei registri immobiliari; l’agente deve rispettare i termini del c.p.c. per la presentazione dell’istanza di vendita. In pratica, la procedura segue gli stessi passaggi descritti per i creditori privati, ma con gli ulteriori vincoli dell’art. 76 D.P.R. 602/1973 (impignorabilità della prima casa e soglia di 120 000 euro).
  5. Sospensione della procedura: il contribuente può presentare istanza di sospensione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. o chiedere un piano di rateizzazione all’Agenzia delle Entrate; l’accoglimento sospende le operazioni di vendita.

Difese e strategie legali per il debitore

Il debitore non è un soggetto passivo senza tutele: la normativa offre diversi strumenti per proteggere il proprio patrimonio e, nei casi legittimi, evitare la vendita forzata. Di seguito esaminiamo le principali difese e strategie legali.

1. Opposizioni all’esecuzione

Il debitore può proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) quando contesta il diritto del creditore di procedere (ad esempio perché il titolo è invalido o prescritto) o opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per contestare vizi formali del procedimento (irregolarità nella notifica del precetto, nell’atto di pignoramento, nel deposito delle copie conformi, ecc.). Le opposizioni devono essere proposte entro termini precisi (20 giorni dalla conoscenza dell’atto) e vengono decise dal giudice dell’esecuzione o dal tribunale in composizione collegiale. Una corretta opposizione può comportare l’annullamento del pignoramento o la sospensione della procedura.

2. Istanza di conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.)

Come accennato, il debitore può chiedere la conversione del pignoramento, cioè sostituire il bene pignorato con una somma di denaro pari al credito, agli interessi e alle spese. L’istanza deve essere presentata prima che sia disposta la vendita e deve essere accompagnata dal deposito almeno di un sesto dell’importo dovuto; il giudice stabilisce un piano per il versamento del restante importo entro un termine massimo di dodici mesi. La conversione consente al debitore di mantenere la proprietà del bene e dilazionare il pagamento.

3. Sospensione della procedura esecutiva

Il giudice può sospendere il processo esecutivo nei seguenti casi:

  • Istanza di conciliazione o mediazione: se le parti dimostrano di avere avviato trattative serie per il pagamento del debito.
  • Ricorso al giudice di merito: la sospensione è obbligatoria quando la decisione sull’opposizione richiede accertamenti che possono condizionare l’esito dell’esecuzione.
  • Procedimenti prefallimentari: l’apertura di una procedura concorsuale (concordato preventivo, liquidazione giudiziale) determina il blocco delle esecuzioni individuali.

4. Procedura di sovraindebitamento e concordato minore

Per i debitori non fallibili (consumatori, professionisti, piccoli imprenditori), la L. 3/2012 e ora il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) prevedono la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. Il debitore può proporre:

  • Piano del consumatore: un piano di rientro dilazionato e rimodulato, approvato dal giudice, che può ridurre o rimodulare l’ammontare delle rate. Durante la procedura viene sospesa l’esecuzione forzata.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: accordo con la maggioranza dei creditori, omologato dal tribunale, che prevede la falcidia dei debiti e la liquidazione dei beni.
  • Liquidazione controllata: procedura che consente la vendita controllata del patrimonio del debitore sotto la vigilanza di un liquidatore nominato. L’eventuale residuo debitorio può essere esdebitato (cancellato) dopo il completamento della procedura.

L’avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento, può assistere il debitore nella redazione del piano e nella presentazione dell’istanza presso l’OCC.

5. Rottamazione e definizione agevolata dei debiti fiscali

Negli ultimi anni, il legislatore ha introdotto diverse misure di definizione agevolata delle cartelle esattoriali (ad esempio la rottamazione quater prevista dalla legge n. 197/2022 e le successive riaperture). Tali misure consentono di versare il debito fiscale senza sanzioni e interessi di mora, in un numero limitato di rate. La presentazione della domanda sospende le procedure esecutive in corso. È importante verificare la normativa vigente al momento della presentazione della domanda, poiché le scadenze e le condizioni cambiano di anno in anno.

6. Accordi stragiudiziali e piani di rientro

Oltre alle procedure formali, il debitore può negoziare accordi stragiudiziali con il creditore o con la banca. I piani di rientro consentono di rinegoziare il debito con dilazioni o rateizzazioni personalizzate. L’avv. Monardo e il suo team assistono i debitori nella trattativa, valutando la sostenibilità del piano e le garanzie da offrire.

7. Istanza di vendita diretta (art. co. 592 bis c.p.c.)

Una recente novità, introdotta dalla legge n. 119/2016 e rimodulata dalla riforma Cartabia, è la vendita diretta dell’immobile pignorato a cura del debitore o del creditore. Il debitore può presentare, prima dell’udienza di autorizzazione, un’offerta di acquisto da parte di un terzo a un prezzo non inferiore al valore di stima. Il giudice verifica la regolarità dell’offerta e, se accettata, autorizza la stipula della compravendita davanti al notaio e il pagamento del prezzo. Questa procedura consente di abbreviare i tempi della vendita e di ottenere un valore più prossimo a quello di mercato, con vantaggio sia per il debitore (che riduce il debito residuo) sia per il creditore.

Strumenti alternativi e tutele per il contribuente

1. Pignoramento presso terzi: stipendi, pensioni e conti correnti

Il pignoramento immobiliare non è l’unico strumento di recupero. Il creditore può pignorare stipendi, pensioni, TFR e conti correnti del debitore. Per queste forme vigono limiti di pignorabilità: la legge consente di pignorare solo una frazione dello stipendio o della pensione (in genere fino a un quinto, con percentuali differenziate per pignoramenti fiscali). La Corte costituzionale ha stabilito l’obbligo di salvaguardare il minimo vitale: la quota impignorabile della pensione corrisponde a 2,5 volte l’assegno sociale (dal 1° gennaio 2024 pari a circa 1503 euro mensili). Per il contitolare del conto corrente, la giurisprudenza chiarisce che il pignoramento si estende solo alla quota di spettanza del debitore.

2. Pegno e ipoteca: garanzie alternative

In luogo del pignoramento, il creditore può iscrivere pegno su beni mobili o ipoteca su beni immobili. L’ipoteca costituisce una garanzia reale senza sottrarre il bene al debitore; tuttavia, in caso di mancato pagamento, il creditore ipotecario potrà avviare l’esecuzione forzata e godere di prelazione sul ricavato. L’iscrizione di ipoteca da parte dell’Agenzia delle Entrate è soggetta alle condizioni di cui all’art. 77 D.P.R. 602/1973 .

3. Fondo patrimoniale e trust

Talvolta i debitori costituiscono un fondo patrimoniale o un trust per sottrarre i beni alle pretese dei creditori. Tuttavia, la legge e la giurisprudenza riconoscono l’azione revocatoria (art. 2901 c.c.) e l’azione di simulazione, che permettono ai creditori di aggredire i beni conferiti nel fondo o nel trust se l’atto è stato compiuto in frode. Pertanto, tali strumenti devono essere utilizzati correttamente e con il supporto di professionisti.

4. Mutuo per consolidamento debiti

Una soluzione per evitare l’espropriazione può essere l’accensione di un mutuo per consolidamento debiti, che consente di estinguere i debiti a breve termine e trasformarli in un’unica rata più sostenibile. Occorre valutare attentamente la convenienza economica e la capacità di rimborso, poiché il mutuo potrebbe richiedere l’ipoteca sull’immobile e non risolve eventuali debiti fiscali iscritti a ruolo.

Errori comuni e consigli pratici

Molti debitori commettono errori che pregiudicano la difesa. Ecco alcuni consigli per evitare le trappole più frequenti:

  1. Ignorare il precetto o l’atto di pignoramento: non leggere gli atti o cestinarli non ferma la procedura. Occorre rivolgersi immediatamente a un professionista per verificare i termini e le possibilità di opposizione.
  2. Depositare documenti incompleti o fuori termine: come sottolineato dalla Cassazione, il mancato deposito delle copie conformi entro quindici giorni comporta l’inefficacia del pignoramento . La stessa attenzione deve essere posta nella raccolta dei documenti per l’istanza di vendita.
  3. Trascurare la rinegoziazione con il creditore: spesso il dialogo con il creditore può portare a un accordo rateale o alla sospensione della procedura. Un professionista può mediare efficacemente e proporre soluzioni alternative (piano del consumatore, saldo e stralcio, rottamazione).
  4. Sottovalutare i costi del processo esecutivo: il pignoramento comporta spese di custodia, perizia, pubblicità e compensi del delegato. Questi costi vengono anticipati dal creditore ma sono recuperati sul ricavato, riducendo l’eventuale residuo a favore del debitore. In alcuni casi può convenire vendere spontaneamente l’immobile sul mercato o attraverso la vendita diretta.
  5. Non considerare la procedura di sovraindebitamento: molti debitori ignorano la possibilità di accedere alle procedure di crisi da sovraindebitamento che permettono di azzerare parte dei debiti e salvare la casa.

Tabelle riepilogative

Di seguito alcune tabelle che sintetizzano i principali termini, norme e strumenti difensivi. Le tabelle non contengono frasi lunghe, ma soli elementi chiave per una rapida consultazione.

Tabella 1 – Termini principali della procedura esecutiva immobiliare

FaseRiferimento normativoTermine/Punto chiave
Notifica del precettoart. 480 c.p.c.Intimazione a pagare entro 10 gg; efficacia 90 gg.
Notifica pignoramento e trascrizioneartt. 491, 492, 555 c.p.c.Avvio dell’esecuzione; obbligo di indicare domicilio e possibilità di conversione .
Iscrizione a ruolo del pignoramentoart. 557 c.p.c.Deposito copie conformi di titolo, precetto e atto entro 15 gg ; pena l’inefficacia del pignoramento.
Istanza di vendita o assegnazioneartt. 501 e 567 c.p.c.Proponibile dopo 10 gg dalla notifica; documenti da depositare entro 45 gg .
Perizia estimativaart. 569 c.p.c.Nomina dell’esperto entro 15 gg; deposito perizia entro 60 gg (termine indicativo).
Udienza di autorizzazioneart. 569 c.p.c.Fissata entro 90 gg dalla perizia; partecipano parti e creditori .
Pubblicazione avviso di venditaart. 490 c.p.c.Almeno 45 gg prima dell’asta; portale vendite pubbliche .
Presentazione offerteart. 569 c.p.c.In genere 90 – 120 gg; cauzione 10 % prezzo.
Versamento del saldo prezzoart. 569 c.p.c.Entro 120 gg dall’aggiudicazione; possibile dilazione di 12 mesi .
Efficacia del pignoramentoart. 491 c.p.c.Si estingue se entro 90 gg non viene richiesta la vendita .

Tabella 2 – Tutele particolari nelle esecuzioni fiscali (D.P.R. 602/1973)

NormaContenutoImplicazioni per il contribuente
Art. 76L’agente non può procedere all’espropriazione se l’immobile è l’unica abitazione del debitore, non di lusso; può procedere solo se il debito supera 120 000 € e l’ipoteca è iscritta da almeno sei mesi .Tutela della prima casa; impedisce il pignoramento della sola abitazione familiare.
Art. 77Possibilità di iscrivere ipoteca per il doppio del debito se questo supera 20 000 €; obbligo di preavviso e attesa di 30 gg; se il debito è inferiore al 5 % del valore del bene, l’ipoteca è obbligatoria prima dell’espropriazione .La mancata osservanza delle soglie rende illegittima l’ipoteca e annullabile il pignoramento.
Art. 79Prezzo base d’asta pari al triplo del valore catastale; cauzione 10 % .Garantisce che l’immobile non sia venduto al di sotto di valori congrui.

Tabella 3 – Principali strumenti difensivi

StrumentoDescrizione sinteticaVantaggi per il debitore
Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)Impugnazione contro la legittimità del titolo o della procedura.Può annullare il pignoramento e sospendere la vendita.
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)Impugnazione per vizi formali (notifica irregolare, errori nel pignoramento).Rimedia a errori procedurali; sospende l’esecuzione.
Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.)Sostituzione del bene con una somma di denaro (con deposito di almeno 1/6 del dovuto).Permette di salvare l’immobile e dilazionare il pagamento.
SovraindebitamentoProcedure (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata) per rinegoziare o cancellare i debiti.Sospende l’esecuzione e consente l’esdebitazione finale.
Rottamazione/definizione agevolataPagamento dei debiti fiscali senza sanzioni e interessi in più rate.Blocca le esecuzioni dell’Agenzia delle Entrate e riduce l’importo dovuto.
Accordi stragiudizialiTrattative dirette con il creditore per un piano di rientro.Evitano la vendita forzata e permettono soluzioni personalizzate.
Vendita diretta (art. 592 bis c.p.c.)Proposta di acquisto da parte di terzi a prezzo non inferiore al valore di stima.Abbrevia i tempi e massimizza il ricavato.

Domande frequenti (FAQ)

Di seguito rispondiamo alle domande più comuni che i debitori rivolgono allo studio dell’Avv. Monardo. Le risposte sono formulate in modo chiaro e pratico e tengono conto della normativa aggiornata al 2026.

  1. Cosa succede se il creditore non deposita le copie conformi entro 15 giorni? – In base all’art. 557 c.p.c. e alla sentenza della Cassazione n. 28513/2025, il mancato deposito delle copie conformi entro quindici giorni dall’atto di pignoramento determina l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione della procedura .
  2. Posso oppormi al pignoramento se non ho ricevuto il precetto? – Sì. L’atto di precetto è condizione di procedibilità dell’esecuzione. Se non è stato notificato validamente, il pignoramento può essere annullato mediante opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.).
  3. Quanto tempo ho per presentare l’istanza di vendita? – L’istanza può essere presentata dopo dieci giorni dal pignoramento (art. 501 c.p.c.) e deve essere corredata dalla documentazione prevista dall’art. 567 c.p.c. entro 45 giorni . Se non viene depositata o se manca la documentazione, il pignoramento perde efficacia.
  4. Qual è la durata media tra pignoramento e vendita? – In assenza di opposizioni o sospensioni, la procedura immobiliare dura mediamente tra 8 e 14 mesi. I principali intervalli sono: 15 gg per la iscrizione a ruolo; 10 gg di attesa; 45 gg per depositare la documentazione; 90 gg per l’udienza; 3 – 4 mesi per pubblicare l’avviso e raccogliere le offerte; 4 mesi per il saldo prezzo. Tuttavia, ricorsi, sospensioni e ricorsi in cassazione possono prolungare notevolmente i tempi.
  5. Posso fermare la vendita se trovo un acquirente privato? – Sì. L’art. 592 bis c.p.c. consente al debitore di presentare un’offerta di acquisto da parte di un terzo a prezzo non inferiore al valore di stima. Il giudice verifica la serietà della proposta e, se accettata, dispone la vendita diretta. Ciò consente di evitare l’asta e ottenere un ricavato maggiore.
  6. Cosa succede se durante la procedura avvio un concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione? – L’apertura di una procedura concorsuale blocca le esecuzioni individuali. I creditori possono essere soddisfatti soltanto secondo il piano omologato dal tribunale. È quindi possibile sospendere la vendita pignorata.
  7. La prima casa è sempre impignorabile? – No. La prima casa è protetta solo nell’esecuzione fiscale: l’Agenzia delle Entrate non può pignorare l’unico immobile del debitore se questo è adibito a residenza, non di lusso e il debito non supera 120 000 €. Nel caso di creditori privati, la prima casa può essere pignorata.
  8. Se il mio debito con la banca è di 50 000 €, la banca può pignorare la casa? – Sì. L’impignorabilità della casa opera solo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate; i creditori privati possono pignorare l’immobile indipendentemente dall’importo del debito, salvo che l’immobile sia stato conferito in un fondo patrimoniale per scopi familiari (e il debito non abbia finalità familiari).
  9. Posso chiedere una dilazione del saldo prezzo se vinco l’asta? – L’aggiudicatario può chiedere al giudice la dilazione del pagamento, ma solo se l’ordinanza di vendita lo prevede e per un periodo massimo di 12 mesi . Nel caso di vendite delegate ai notai, la dilazione non è consentita.
  10. Cosa succede se nessuno partecipa all’asta? – Se la prima asta va deserta, il giudice può disporre una seconda asta con riduzione del prezzo base (di solito del 25 %). Se anche la seconda asta è deserta, può esserci un’ulteriore riduzione. Se nessuno acquista, il creditore può chiedere l’assegnazione del bene in pagamento del proprio credito.
  11. Quanto tempo ha l’esperto per redigere la perizia? – L’esperto nominato dal giudice ha in genere 60 giorni per depositare la perizia, salvo proroghe. Il termine decorre dalla comunicazione dell’incarico.
  12. La relazione di stima può essere contestata? – Sì. Le parti possono formulare osservazioni sulla perizia entro il termine indicato dal giudice (di solito 20 giorni prima dell’udienza). Eventuali errori (metodo di stima, individuazione dell’immobile) possono essere fatti valere in udienza tramite opposizione. L’ordinanza di vendita può essere impugnata con reclamo.
  13. È possibile sospendere la vendita per ragioni di salute o familiare? – Il giudice può valutare la sospensione per gravi ragioni (art. 624 c.p.c.), ma è necessaria la prova di un pregiudizio irreparabile e l’impossibilità di tutelare diversamente il creditore. In generale, motivi personali non sono sufficienti, salvo casi eccezionali (ad esempio presenza di minori disabili nella casa pignorata). Tuttavia, la procedura di sovraindebitamento o accordi con il creditore possono costituire alternative concrete.
  14. Quanto dura l’efficacia della trascrizione del pignoramento? – La trascrizione dura vent’anni e deve essere rinnovata prima della scadenza; in caso contrario la procedura non può proseguire . Il creditore deve pertanto vigilare sulla scadenza e rinnovare la trascrizione entro il termine.
  15. Che differenza c’è tra vendita con incanto e senza incanto? – La vendita senza incanto (oggi prevalente) prevede che le offerte siano presentate in busta chiusa; l’aggiudicazione avviene se l’offerta è superiore al prezzo base. La vendita con incanto si celebra pubblicamente con rilanci competitivi; viene disposta quando la vendita senza incanto non è andata a buon fine o su richiesta delle parti. Oggi la riforma privilegia la vendita senza incanto per snellire i tempi.
  16. Se il credito è garantito da ipoteca, posso evitare il pignoramento? – L’ipoteca costituisce una garanzia reale che non impedisce l’azione esecutiva. Tuttavia, pagando il debito o presentando un piano di rientro, il debitore può evitare la vendita. La conversione del pignoramento consente di sostituire l’immobile con la somma corrispondente.
  17. Posso cedere l’immobile a un parente per evitare il pignoramento? – La cessione dell’immobile dopo la trascrizione del pignoramento è inefficace nei confronti del creditore. Se la cessione avviene prima del pignoramento e in frode ai creditori, può essere impugnata con l’azione revocatoria. Pertanto, tali operazioni sono altamente rischiose.
  18. Le spese condominiali maturate durante la procedura vengono pagate prima del credito principale? – Secondo la Cassazione (sentenza 22105/2025), le spese condominiali successive al pignoramento possono essere riconosciute in prededuzione solo se necessarie alla conservazione del bene. Di norma, tali spese sono prelevate dal ricavato prima di soddisfare i creditori ipotecari.
  19. Cosa succede se presento un accordo di ristrutturazione dei debiti ex Legge n. 3/2012? – La presentazione dell’istanza e l’ammissione alla procedura determinano la sospensione delle esecuzioni individuali. Se l’accordo viene omologato, le esecuzioni si chiudono e i creditori saranno soddisfatti secondo il piano approvato.
  20. È possibile rateizzare il debito fiscale dopo l’avvio del pignoramento? – Sì. L’Agenzia delle Entrate consente di rateizzare i debiti fino a 72 rate e, in alcuni casi, fino a 120 rate. La presentazione della domanda comporta la sospensione delle procedure esecutive; la rateizzazione decade in caso di mancato pagamento di cinque rate. È consigliabile presentare la domanda prima della scadenza della prima asta.

Simulazioni pratiche

Per comprendere meglio i tempi e gli effetti del pignoramento, proponiamo alcune simulazioni numeriche basate su ipotesi realistiche. Gli esempi non sostituiscono il parere legale, ma aiutano a comprendere la sequenza delle fasi.

1. Esempio di pignoramento immobiliare ordinario

Supponiamo che il 1° aprile 2026 una banca notifichi un atto di pignoramento immobiliare per un credito di 100 000 €. Il bene è una villetta con valore stimato di 200 000 €.

  1. 1° aprile 2026 – Notifica dell’atto di pignoramento e trascrizione nei registri immobiliari. Il debitore riceve l’avviso e ha dieci giorni per proporre la conversione.
  2. Entro il 16 aprile 2026 – Il creditore iscrive a ruolo la procedura depositando le copie conformi (termine di 15 giorni) .
  3. Dal 11 al 20 aprile 2026 – Decorso il termine dilatorio (10 gg), la banca presenta l’istanza di vendita. Entro 45 gg deposita la visura catastale, gli estratti immobiliari e l’attestato di prestazione energetica.
  4. Giugno 2026 – Il giudice nomina l’esperto e fissa l’udienza per settembre (entro 90 gg). L’esperto deposita la perizia con valore di 210 000 €.
  5. Settembre 2026 – Udienza di autorizzazione; nessuna opposizione. Il giudice ordina la vendita senza incanto, fissa il prezzo base a 210 000 €, stabilisce il termine per le offerte a dicembre 2026 e concede 120 gg per il saldo.
  6. Ottobre 2026 – Pubblicazione dell’avviso sul Portale delle vendite pubbliche (almeno 45 gg prima dell’asta). Gli interessati possono presentare offerte entro dicembre.
  7. Dicembre 2026 – Gara: l’offerta più alta è 215 000 €. L’aggiudicatario versa la cauzione (10 % = 21 500 €) e ha tempo fino ad aprile 2027 per versare il saldo.
  8. Aprile 2027 – Pagamento del saldo; il giudice emette il decreto di trasferimento. La banca riceve il ricavato, detrae spese e interessi e il residuo viene restituito al debitore (se presente). L’immobile viene liberato.

In questo scenario, sono trascorsi circa 12 mesi tra il pignoramento e la vendita. Eventuali opposizioni, procedimenti in Cassazione o negoziazioni avrebbero allungato o abbreviato i tempi.

2. Esempio di pignoramento immobiliare fiscale

Immaginiamo che l’Agenzia delle Entrate iscriva un’ipoteca su un immobile per un debito di 150 000 € il 1° gennaio 2025. Il bene è l’unica casa del contribuente e vale 180 000 €.

  1. 1° gennaio 2025 – Iscrizione dell’ipoteca (art. 77 D.P.R. 602/1973) perché il debito supera 20 000 € .
  2. 1° luglio 2025 – Trascorsi sei mesi, l’Agenzia può procedere con l’espropriazione poiché il debito è superiore a 120 000 € .
  3. 10 luglio 2025 – Notifica del precetto e, dopo dieci giorni, del pignoramento. Il contribuente non paga.
  4. 25 luglio 2025 – Trascrizione del pignoramento nei registri immobiliari.
  5. Entro il 9 agosto 2025 – L’agente iscrive a ruolo l’esecuzione depositando le copie conformi. Nel frattempo il contribuente può presentare istanza di sospensione se sussistono irregolarità.
  6. Fine agosto 2025 – L’agente presenta l’istanza di vendita; deposita la documentazione entro settembre.
  7. Novembre 2025 – Udienza di autorizzazione; il giudice fissa la vendita per febbraio 2026.
  8. Dicembre 2025 – Il contribuente presenta domanda di rottamazione quater e chiede la rateizzazione del debito fiscale. Ai sensi della normativa vigente, la presentazione sospende l’esecuzione. Se la domanda viene accolta e il contribuente versa la prima rata, l’Agente delle Entrate deve sospendere la vendita; in caso contrario, la procedura riprende e l’immobile può essere venduto.

3. Esempio di conversione del pignoramento

Nel terzo scenario, una cooperativa notifica un pignoramento il 10 maggio 2026 per un credito di 80 000 €. Il debitore intende salvare l’immobile.

  1. 11 maggio 2026 – Il debitore presenta istanza di conversione e deposita un sesto del dovuto (13 333 €) in un conto vincolato. Chiede un piano di 12 rate mensili per il saldo.
  2. Giugno 2026 – Il giudice accoglie l’istanza, fissa un piano di pagamenti mensili e sospende la vendita. Il pignoramento resta ma il bene non sarà venduto a condizione che il debitore versi puntualmente le rate.
  3. Da luglio 2026 a giugno 2027 – Il debitore versa 12 rate di 5 556 €. Alla fine del piano, il pignoramento viene revocato e il bene torna libero. Se il debitore non rispetta il piano, l’esecuzione riprende e il bene sarà venduto.

Conclusione

Il tempo che intercorre tra il pignoramento e la vendita dipende da molti fattori: la tempestività del creditore nel depositare gli atti, la presenza di opposizioni, il carico di lavoro del tribunale, la possibilità di definire il debito mediante accordi o procedure alternative. In generale, la legge impone termini stringenti per accelerare l’esecuzione e tutelare i creditori, ma allo stesso tempo riconosce al debitore numerosi strumenti di difesa: opposizioni, conversione, accordi di ristrutturazione, sovraindebitamento, rottamazione. La giurisprudenza recente, in particolare la sentenza 28513/2025, ha chiarito che il mancato rispetto dei termini formali (come il deposito delle copie conformi entro quindici giorni) comporta l’inefficacia del pignoramento . Analogamente, l’ordinanza 32759/2024 ha rafforzato la tutela della prima casa nei confronti dell’Agenzia delle Entrate .

Agire tempestivamente è fondamentale. Non aspettare di ricevere l’avviso di vendita: fin dalle prime notifiche è possibile contestare vizi formali o negoziare un accordo. Rivolgersi a professionisti esperti consente di individuare subito la strategia più appropriata, di evitare errori che possono compromettere la difesa e di sfruttare appieno le opportunità offerte dalla legge.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti operano quotidianamente al fianco di debitori e contribuenti su tutto il territorio nazionale. Offrono:

  • Analisi personalizzata dell’atto di pignoramento e della situazione debitoria.
  • Ricorsi immediati per sospendere la procedura e annullare atti viziati.
  • Trattative mirate con banche, finanziarie e Agenzia delle Entrate.
  • Assistenza nelle procedure di sovraindebitamento e negli accordi di ristrutturazione.
  • Consulenza multidisciplinare in diritto bancario, tributario e societario.

Se desideri proteggere il tuo patrimonio, ridurre l’esposizione debitoria e trovare una via d’uscita concreta, contatta ora l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Insieme individueremo la strategia più idonea per fermare il pignoramento, tutelare i tuoi diritti e offrirti un nuovo inizio.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!