Introduzione: perché parlare di saldo e stralcio e quali errori evitare
In periodi di tensione finanziaria sempre più contribuenti si trovano a dover gestire cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e richieste di riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate–Riscossione (ADER). La mancata cura di queste situazioni può causare blocchi bancari, fermi amministrativi, ipoteche e procedure esecutive che minano la continuità della vita quotidiana di imprese e famiglie. La pressione delle cartelle fiscali non pagate genera ansia e produce il timore di non poter risalire, ma la normativa italiana offre strumenti deflattivi e di “pace fiscale” pensati per riequilibrare la posizione del debitore con la pubblica amministrazione. Tra questi, il saldo e stralcio è uno dei rimedi più incisivi: consente al contribuente di estinguere i carichi affidati all’agente della riscossione pagandone solo una percentuale e ottenendo lo sgravio di sanzioni ed interessi. Non approfittarne per tempo può però determinare la decadenza dai benefici e lasciare un debito più grave di prima.
È fondamentale conoscere:
- Ambito di applicazione: il saldo e stralcio riguarda solo determinate tipologie di carichi, affidati all’agenzia della riscossione in periodi precisi e legati a determinate imposte e contributi. La definizione agevolata dei carichi si applica, ad esempio, a quelli affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (legge 145/2018) e, per la rottamazione‑quater, dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 . Non conoscere i requisiti rischia di far perdere l’occasione o di presentare istanze prive di effetti.
- Requisiti soggettivi: la prima versione del saldo e stralcio era riservata alle persone fisiche in grave e comprovata difficoltà economica; in altre ipotesi – come la procedura di liquidazione ai sensi dell’art. 14‑ter della legge 3/2012 – è possibile beneficiare di una percentuale ancora più vantaggiosa .
- Scadenze e termini: ogni definizione agevolata ha termini di adesione e di pagamento; perdere una rata o non presentare la domanda entro la scadenza comporta la decadenza dal beneficio, con ripresa di sanzioni e interessi . È quindi indispensabile monitorare le scadenze e programmare i pagamenti in modo prudente.
- Alternative e strategie: quando non si rientra nel perimetro del saldo e stralcio esistono altre strade, come la rottamazione‑ter e -quater, la rottamazione‑quinquies, l’annullamento parziale delle cartelle fino a 1.000 euro, le definizioni delle liti pendenti, i piani di rientro ordinari e le procedure di composizione della crisi (piano del consumatore, accordi di ristrutturazione, liquidazione controllata, esdebitazione). Ogni strumento ha requisiti e vantaggi differenti.
Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e perché rivolgersi al suo team
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con una lunga esperienza nel diritto bancario e tributario. È coordinatore di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operativi in tutta Italia. Grazie alla specializzazione e alla rete di collaboratori l’avvocato Monardo può assistere aziende e privati nella gestione stragiudiziale e giudiziale di debiti fiscali, bancari e commerciali, offrendo un approccio integrato che spazia dall’analisi tecnica dei documenti alla negoziazione con l’ente creditore e alla redazione di ricorsi e opposizioni.
Tra le qualifiche dell’Avv. Monardo:
- Cassazionista: abilitato al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle magistrature superiori, può gestire tutte le fasi processuali, compresi i giudizi di legittimità.
- Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto agli elenchi del Ministero della Giustizia ai sensi della L. 3/2012 (oggi confluita nel Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza), con esperienza nella predisposizione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e liquidazioni.
- Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di composizione della crisi), con competenze in mediazione tra debitore e creditori pubblici/privati.
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, in grado di assistere le PMI nella composizione negoziata della crisi.
Il team dell’avv. Monardo affronta ogni caso con un’analisi approfondita dell’atto di riscossione (cartella, avviso di accertamento, intimazione) e valuta le possibili contestazioni – come vizi di notificazione, carenza di motivazione, prescrizione – e le soluzioni più adatte: ricorso alla Corte di giustizia tributaria per sospendere l’esecuzione, trattativa con l’Agenzia delle Entrate–Riscossione per concordare un saldo e stralcio o una dilazione, richiesta di definizione agevolata, redazione di piani del consumatore o accordi di ristrutturazione, fino alla tutela giudiziale per bloccare pignoramenti e ipoteche.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale del saldo e stralcio
1.1 Le origini: legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019)
Il primo saldo e stralcio è stato introdotto dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019). La norma, contenuta nell’art. 1 commi 184‑198, ha previsto una definizione per l’estinzione dei debiti fiscali e contributivi a favore delle persone fisiche che versano in grave e comprovata situazione di difficoltà economica. I debiti rientranti nel saldo e stralcio sono carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (periodo successivamente esteso da altre misure), derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione automatica ai sensi degli artt. 36‑bis del D.P.R. 600/1973 e 54‑bis del D.P.R. 633/1972 . Sono inclusi anche i contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, escluse le somme richieste a seguito di accertamento .
Requisiti soggettivi e oggettivi
Per accedere al saldo e stralcio 2019 il contribuente doveva dimostrare:
- Situazione economica grave e comprovata: l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro . In alternativa è ammesso chi, alla data di presentazione della domanda, ha aperto una procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14‑ter della legge 3/2012 , ossia un debitore sovraindebitato.
- Carichi rientranti nell’ambito applicativo: cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito dell’INPS riferiti a tributi e contributi per i quali il contribuente ha omesso il versamento risultante dalle dichiarazioni. Sono escluse le somme derivanti da accertamenti tributari o giudiziari.
Percentuali di pagamento
La legge ha previsto tre diverse percentuali commisurate all’ISEE:
- 16 % del capitale e degli interessi affidati all’agente della riscossione se l’ISEE non supera 8.500 € .
- 20 % del capitale e degli interessi se l’ISEE è superiore a 8.500 € ma non a 12.500 € .
- 35 % del capitale e degli interessi se l’ISEE supera 12.500 € ma non 20.000 € .
In caso di liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 14‑ter della legge 3/2012, la percentuale scende al 10 % . Restano comunque da pagare gli aggio a favore dell’agente della riscossione e le spese per le procedure esecutive e le notificazioni .
Scadenze e modalità di pagamento
Il modello di adesione (Mod. SA‑ST) fissava la scadenza per la presentazione della domanda al 30 aprile 2019 . Il versamento delle somme dovute poteva essere effettuato:
- in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 ;
- oppure in rate: 35 % entro il 30 novembre 2019, 20 % entro il 31 marzo 2020, 15 % entro il 31 luglio 2020, 15 % entro il 31 marzo 2021 e 15 % entro il 31 luglio 2021 . In caso di rateizzazione sono dovuti interessi al 2 % annuo .
Coloro che hanno aderito ma non hanno pagato le rate sono decaduti dalla misura, ma sono stati riammessi in successive rottamazioni-quinquies (come vedremo). La normativa ha previsto la possibilità di rateizzare, ma il pagamento tardivo o insufficiente comporta la perdita del beneficio .
1.2 Rottamazione‑ter (D.L. 119/2018, convertito nella L. 136/2018)
Contemporaneamente al saldo e stralcio, il Decreto Legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, ha introdotto la rottamazione‑ter (art. 3). Essa consente ai debitori di estinguere i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 con il pagamento integrale delle somme dovute a titolo di capitale e interessi, senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, rateizzando in un massimo di 18 rate su cinque anni. La rottamazione‑ter è più ampia del saldo e stralcio perché si rivolge anche a persone giuridiche e non richiede l’ISEE, ma non prevede lo sconto percentuale sul capitale.
I giudizi pendenti relativi a carichi inseriti nella rottamazione‑ter vengono sospesi e si estinguono una volta perfezionata la definizione. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il processo si estingue non appena la procedura di rottamazione viene accettata e comunicata dall’Agenzia, senza richiedere il pagamento dell’intero importo; è sufficiente che il contribuente abbia presentato la domanda, si sia impegnato a rinunciare ai giudizi e abbia effettuato i primi pagamenti . Questo principio, elaborato per la rottamazione‑ter, è stato confermato per la rottamazione‑quater .
1.3 Rottamazione‑quater e annullamento parziale delle cartelle fino a 1.000 euro (Legge 197/2022)
Con la Legge di bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197) il legislatore ha lanciato la cosiddetta tregua fiscale. Tra le misure principali rientra la rottamazione‑quater, disciplinata dall’art. 1 commi 231‑252. Essa riguarda i debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 . I contribuenti possono estinguere tali debiti versando solo le somme a titolo di capitale e le spese per procedure esecutive e notifiche, senza corrispondere interessi e sanzioni .
Il comma 232 prevede che il pagamento possa avvenire in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023, oppure in un massimo di diciotto rate. Il comma 235 stabilisce che i contribuenti devono presentare una dichiarazione telematica entro il 30 giugno 2023, nella quale indicano la pendenza di eventuali giudizi e si impegnano a rinunciare ad essi . Il comma 236 dispone che i giudizi sono sospesi nelle more del pagamento e si estinguono se la definizione viene perfezionata ; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione e si riapre il processo. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24428/2024, ha chiarito che non è necessario attendere il pagamento integrale di tutte le rate affinché il giudizio si estingua: è sufficiente la domanda di adesione e il pagamento delle prime somme dovute .
Accanto alla rottamazione‑quater, la legge 197/2022 ha introdotto l’annullamento parziale dei debiti fino a 1.000 euro (commi 227‑228). Si tratta dell’automatico stralcio, senza necessità di domanda, delle cartelle con importo residuo fino a mille euro affidate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. L’Ente creditore può tuttavia decidere di non applicare lo stralcio; ad esempio la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno ha deliberato di non avvalersene e ha ricordato che i contribuenti possono comunque beneficiare della definizione agevolata prevista dalla rottamazione‑quater . Gli importi annullati riguardano sanzioni e interessi; restano dovuti i costi di iscrizione a ruolo; e il contribuente può comunque aderire alla rottamazione‑quater per importi superiori .
1.4 Rottamazione‑quinquies (Legge di Bilancio 2025 e 2026)
Con la Legge di Bilancio 2025 (L. 199/2025) è stata introdotta la rottamazione‑quinquies, ampliando l’orizzonte temporale e la platea di contribuenti. La rottamazione‑quinquies riapre i termini per aderire a rottamazioni e saldo e stralcio già scaduti, permettendo ai decaduti dalle tre prime rottamazioni e dal saldo e stralcio 2019 di rientrare, e comprende i debiti affidati fino al 30 settembre 2025. La legge di bilancio 2026 sta valutando di prorogare ulteriormente il termine al 30 aprile 2026 per la presentazione delle domande e, per i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 ottobre 2025, di riconfermare l’esclusione di sanzioni e interessi, con pagamento in 20 rate.
Le istruzioni operative sono fornite di volta in volta da circolari dell’Agenzia delle Entrate–Riscossione e da provvedimenti ministeriali. Poiché la normativa cambia rapidamente, è essenziale verificare le istruzioni aggiornate sul sito di ADER o consultare un professionista.
1.5 Sentenze e ordinanze della Cassazione sul saldo e stralcio e sulle rottamazioni
La Corte di Cassazione ha elaborato una serie di principi utili per comprendere come i giudici interpretano le definizioni agevolate:
- Estinzione del giudizio con la prima rata – L’ordinanza Cass. 24428/2024 ha stabilito che, nel caso di rottamazione‑quater, il giudizio si estingue una volta perfezionata la procedura amministrativa: è sufficiente la dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della definizione, la comunicazione dell’Agenzia con le rate e il pagamento delle somme iniziali . Non è necessario attendere l’integrale pagamento di tutte le rate per ottenere l’estinzione del processo .
- Principio estensibile alla rottamazione‑ter – La stessa ordinanza richiama la precedente Cass. 20626/2024, che ha affermato un analogo principio per la rottamazione‑ter: l’estinzione del giudizio non richiede il pagamento integrale, ma soltanto la perfezione della procedura .
- Rinuncia obbligatoria ai giudizi e impegno formale – I giudizi aventi ad oggetto cartelle inserite nella domanda di rottamazione‑quater sono sospesi; il contribuente deve assumere un impegno formale a rinunciare ai giudizi . La mancata rinuncia comporta il mancato perfezionamento della definizione .
- Estinzione ex lege anche senza pronuncia di rinuncia – Le Sezioni Unite hanno chiarito (Cass. 24083/2018 e successive) che, quando la legge prevede l’estinzione del processo per effetto della definizione agevolata, il giudizio si estingue ex lege senza necessità di una rinuncia espressa ; la dichiarazione di rinuncia è richiesta soltanto ai fini dell’adesione, ma l’effetto estintivo opera per legge.
- Rilevanza dei pagamenti parziali – La Cassazione ha ribadito che per l’estinzione del giudizio è sufficiente provare il pagamento delle prime rate e non l’integrale saldo . Tuttavia, l’estinzione del debito richiede il pagamento integrale di tutte le somme dovute; la mancata o insufficiente corresponsione di una rata comporta la perdita dei benefici e la ripresa di sanzioni e interessi .
Questi principi costituiscono la base giurisprudenziale da tenere presente nella strategia difensiva: conoscere quando un processo può essere dichiarato estinto permette di evitare procedure esecutive e di risparmiare costi processuali.
2. Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica dell’atto e come attivarsi
2.1 Notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di accertamento
Il primo momento in cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria è la notifica di un avviso di accertamento o di una cartella di pagamento. L’avviso è emesso dall’Agenzia delle Entrate (ufficio accertatore) a seguito di un controllo formale o sostanziale; la cartella di pagamento, invece, è emessa dall’agente della riscossione (ADER) e costituisce ingiunzione di pagamento. Dal momento della notifica decorrono i termini per presentare ricorsi e per aderire a eventuali definizioni agevolate.
- Verifica della notifica: occorre controllare che la notifica sia avvenuta correttamente (a mezzo posta raccomandata, PEC o messo notificatore) e che siano indicate tutte le informazioni richieste dalla legge, come il numero della cartella, la data di affidamento, l’iscrizione a ruolo, gli importi richiesti e i riferimenti agli atti presupposti. Un vizio di notifica può rendere nullo l’atto e consentire l’annullamento giudiziale.
- Contenuto della cartella: nella cartella sono indicati gli importi richiesti a titolo di capitale, sanzioni, interessi, aggio e spese. È importante verificare che gli importi siano correttamente computati e che non siano presenti somme prescritte o già pagate.
2.2 Termini per il ricorso e per la sospensione
Dal giorno della notifica l’interessato ha:
- 60 giorni per presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria) contro l’avviso di accertamento o contro la cartella di pagamento se contesta l’esistenza del debito o l’irregolarità della cartella. Nel ricorso si possono eccepire vizi di merito (infondatezza dell’accertamento), vizi formali (incompetenza dell’ufficio, carenza di motivazione), prescrizione o decadenza.
- 30 giorni per presentare istanza di pagamento in forma ridotta (ravvedimento operoso), se prevista, o per aderire a un accertamento con adesione, riducendo sanzioni e interessi.
- 5 giorni per chiedere la sospensione amministrativa all’ente creditore o all’agente della riscossione in caso di istanze di autotutela. La sospensione può essere concessa se il contribuente dimostra il pagamento o l’annullamento dell’atto presupposto.
Nel frattempo è possibile presentare domanda di definizione agevolata (rottamazione o saldo e stralcio) se vi sono i presupposti: l’atto di riscossione rientra nel periodo normativamente previsto e si rispettano i requisiti soggettivi.
2.3 Presentazione della domanda di saldo e stralcio o rottamazione
Passo 1 – Verificare l’idoneità del debito: identificare le cartelle o gli avvisi che rientrano nell’ambito applicativo (periodo di affidamento, tipo di imposta o contributo). L’agente della riscossione mette a disposizione, tramite l’area riservata del proprio sito, l’elenco dei carichi definibili e i modelli di domanda.
Passo 2 – Calcolare l’ISEE: per il saldo e stralcio 2019 e per alcune procedure di pace fiscale è necessario attestare la situazione economica con l’ISEE. È quindi opportuno rivolgersi a un CAF o a un professionista abilitato per compilare la dichiarazione sostitutiva unica e ottenere l’attestazione entro la scadenza. richiede un ISEE non superiore a 20.000 €; percentuali più basse si applicano per ISEE inferiori .
Passo 3 – Compilare e inviare il modello: il Mod. SA‑ST (per il saldo e stralcio 2019) richiede l’indicazione delle cartelle/avvisi e l’attestazione della situazione economica. Nel modello si dichiara di voler procedere alla definizione per estinzione dei carichi ai sensi dell’art. 1, commi 184‑185 della legge 145/2018 , di trovarsi in grave difficoltà economica e di scegliere se estinguere tutti i carichi o solo alcuni .
Per le rottamazioni successive i modelli (DA‑2018, R‑DA/2023, ecc.) richiedono la comunicazione dei giudizi pendenti e l’impegno a rinunciare . La domanda deve essere presentata entro i termini fissati dalla legge (ad esempio 30 aprile 2019 per il saldo e stralcio 2019, 30 giugno 2023 per la rottamazione‑quater, 30 aprile 2026 per la rottamazione‑quinquies se confermata).
Passo 4 – Ricevere la comunicazione dell’ADER: entro il termine previsto dalla legge (ad esempio 31 ottobre 2019 per il saldo e stralcio 2019; 30 settembre 2023 per la rottamazione‑quater), l’agente della riscossione comunica l’esito dell’istanza, l’ammontare delle somme dovute e la ripartizione delle rate . Se mancano i requisiti l’istanza è rigettata, ma i versamenti eventualmente effettuati sono imputati a titolo di acconto sul debito.
Passo 5 – Effettuare i pagamenti: è fondamentale rispettare scadenze e importi. Il mancato pagamento o il pagamento inferiore dell’unica rata o di una qualsiasi rata oltre i cinque giorni di tolleranza comporta la perdita del beneficio . A quel punto riprendono a decorrere interessi e sanzioni e il debito torna esigibile per l’intero importo.
2.4 Contestare il debito e sospendere le azioni esecutive
Se il contribuente non rientra nelle definizioni agevolate o ritiene l’atto illegittimo, può agire in giudizio per contestare il debito. È opportuno presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni, chiedendo anche la sospensione dell’esecuzione. Il giudice, valutato il periculum in mora (rischio di danno grave) e il fumus boni iuris (ragionevolezza delle motivazioni), può sospendere la riscossione. È inoltre possibile proporre istanza di autotutela all’ente creditore (Agenzia delle Entrate) per chiedere l’annullamento dell’atto se vi sono errori manifesti.
In caso di pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi già avviati, l’adesione al saldo e stralcio o alla rottamazione comporta la sospensione delle procedure esecutive fino al pagamento dell’ultima rata. La sospensione può essere richiesta al giudice o all’agente della riscossione, allegando la domanda di definizione e la ricevuta del pagamento delle rate iniziali. Se la definizione si perfeziona, le procedure esecutive si estinguono; in caso contrario, riprendono.
2.5 Verifica dei carichi e prescrizione
Un aspetto essenziale è verificare la prescrizione dei carichi. Alcuni debiti si prescrivono in 5 anni (contributi previdenziali) o 10 anni (imposte erariali). Se l’iscrizione a ruolo risale a molti anni prima e non sono intervenuti atti interruttivi validi, il debito potrebbe essere prescritto e non più esigibile. La presenza di notifiche irregolari o di mancata comunicazione di estratti di ruolo può essere contestata in sede di giudizio.
3. Difese e strategie legali per impugnare, sospendere e definire il debito
3.1 Eccepire vizi formali e sostanziali
- Notifica irregolare: se la cartella o l’avviso non è stato notificato nel rispetto della legge (ad esempio invio a un indirizzo errato, omessa notifica dell’atto presupposto, mancata indicazione della data di affidamento), l’atto è nullo. La notifica via PEC deve essere effettuata con un file firmato digitalmente; la mancanza del file originale può essere eccepita in giudizio.
- Prescrizione/decadenza: come accennato, molti debiti si prescrivono entro termini specifici. Se la cartella viene notificata oltre il termine o se non vengono notificati avvisi interruttivi, il debito si estingue.
- Motivazione insufficiente: gli avvisi di accertamento devono indicare in modo chiaro i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche. La Cassazione ha ribadito che la motivazione deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi . In caso contrario l’atto è annullabile.
- Incompetenza dell’ufficio o difetto di delega: gli avvisi devono essere firmati da un funzionario competente; la mancanza di delega può comportare la nullità .
- Calcolo errato degli importi: spesso vengono iscritti a ruolo importi duplicati, sanzioni illegittime o interessi usurari. È necessario analizzare il ruolo per verificarne la correttezza.
3.2 Richiedere la sospensione amministrativa o giudiziale
Se si ritiene l’atto illegittimo si può chiedere all’Agenzia delle Entrate–Riscossione la sospensione della riscossione per i seguenti motivi:
- Pagamento già effettuato o sgravio del tributo.
- Annullamento in autotutela da parte dell’ente impositore.
- Prescrizione del credito.
- Sentenza favorevole in un grado di giudizio precedente.
L’istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica della cartella e l’ADER deve fornire una risposta entro 220 giorni. Durante tale periodo l’agente sospende le azioni esecutive. Se non viene fornita risposta o questa è negativa, il contribuente può ricorrere al giudice.
3.3 Negoziazione e transazione con l’ADER
Una strategia efficace, soprattutto per imprenditori e professionisti, è negoziare direttamente con l’agente della riscossione un piano di rientro, un differimento di pagamento o un saldo e stralcio personalizzato. Pur non essendo previsto espressamente dalla legge, la prassi amministrativa consente di proporre piani di pagamento basati sull’effettiva capacità contributiva. L’analisi di bilancio e la predisposizione di un piano di rientro documentato (con bilanci, ISEE, cash‑flow) aumentano le possibilità di successo.
3.4 Ricorso alla giustizia tributaria
Se la trattativa non produce risultati o il debito è viziato, è necessario presentare ricorso alla corte di giustizia tributaria. È consigliabile:
- Presentare il ricorso entro 60 giorni, firmato digitalmente e depositato attraverso il sistema telematico (SIGIT). Nel ricorso vanno indicati i motivi di impugnazione, le prove e la richiesta di sospensione.
- Chiedere la sospensione dell’esecuzione mediante istanza cautelare. Il giudice valuterà la sussistenza dei requisiti (fumus boni iuris e periculum in mora). La sospensione, se concessa, impedisce all’agente della riscossione di procedere con pignoramenti e fermi.
- Predisporre memorie e prove: è necessario raccogliere la documentazione (dichiarazioni dei redditi, estratti di ruolo, notifiche, eventuali sentenze) per dimostrare la fondatezza delle eccezioni.
- Impugnare le decisioni: se il giudice non accoglie le eccezioni, è possibile proporre appello e successivo ricorso per Cassazione. L’Avv. Monardo, cassazionista, può gestire direttamente questo tipo di giudizi.
3.5 Difese nel caso di rottamazione
Quando il contribuente aderisce a una rottamazione (ter, quater o quinquies) ma l’ADER contesta la posizione, è possibile difendersi in giudizio. La Cassazione ha confermato che la procedura di definizione agevolata determina l’estinzione del giudizio una volta perfezionata e dopo il pagamento delle prime rate . Se l’agente contesta l’efficacia della definizione o pretende il pagamento integrale, si può far valere il principio ribadito dalla giurisprudenza, chiedendo l’estinzione del processo .
4. Strumenti alternativi al saldo e stralcio
4.1 Rottamazione‑ter, -quater e -quinquies
Le rottamazioni permettono di estinguere i debiti pagando solo capitale e spese, evitando sanzioni e interessi. A differenza del saldo e stralcio non prevedono lo sconto percentuale sul capitale, ma non richiedono l’ISEE e sono aperte anche a imprese e persone giuridiche. Le diverse versioni si sono susseguite nel tempo:
- Rottamazione‑ter (art. 3 D.L. 119/2018): applicabile ai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, consente il pagamento in 17/18 rate fino a cinque anni. I giudizi pendenti vengono sospesi ed estinti una volta perfezionata la definizione .
- Rottamazione‑quater (art. 1, commi 231‑252 L. 197/2022): estende il periodo ai carichi affidati fino al 30 giugno 2022 e prevede il pagamento in 18 rate. È necessario presentare la dichiarazione di adesione e rinunciare ai giudizi . Il giudizio si estingue dopo il pagamento della prima rata .
- Rottamazione‑quinquies (Leggi di bilancio 2025 e 2026): estende ulteriormente il periodo (fino al 30 settembre 2025/30 aprile 2026) e consente la riammissione dei decaduti dalle precedenti rottamazioni e dal saldo e stralcio. Prevede più rate e importi ridotti sulle sanzioni; al momento (marzo 2026) è in fase di attuazione.
4.2 Annullamento dei mini‑debiti e definizione delle liti pendenti
- Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro: i commi 227‑229 della L. 197/2022 prevedono l’annullamento automatico di sanzioni e interessi per i carichi con importo residuo al 1° gennaio 2023 non superiore a 1.000 € (affidati dal 2000 al 2015). Alcuni enti, come la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, possono decidere di non applicare lo stralcio , ma i contribuenti possono comunque avvalersi della definizione agevolata attraverso la rottamazione‑quater .
- Definizione agevolata delle liti pendenti: la stessa L. 197/2022 (commi 186‑205) consente di definire le controversie tributarie pagando un importo ridotto (ad esempio 90 % se si soccombe in primo grado; 60 % se si è vinto). Occorre presentare domanda entro le scadenze e rinunciare al giudizio.
- Transazione fiscale e concordato preventivo: nel contesto del Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza, i debiti tributari possono essere transatti nell’ambito del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione. In tali procedure l’Agenzia delle Entrate può accettare un pagamento ridotto in funzione della capacità di soddisfazione.
4.3 Sovraindebitamento: piano del consumatore, accordo e liquidazione
Quando i debiti superano la capacità di pagamento e non rientrano nelle rottamazioni, è possibile accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento prevista dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Tre gli strumenti:
- Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche che non svolgono attività d’impresa. Consente di proporre un piano di pagamento ai creditori, con ristrutturazione dei debiti e falcidia. Non richiede il voto dei creditori ma è soggetto all’omologazione del tribunale.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: rivolto a professionisti, imprenditori minori e start‑up. Richiede la maggioranza dei creditori e prevede la ristrutturazione del debito con eventuali stralci.
- Liquidazione controllata dei beni: il debitore mette a disposizione il proprio patrimonio e i creditori vengono soddisfatti con il ricavato. Può culminare nell’esdebitazione, ossia l’esonero dal pagamento dei debiti residui al termine della procedura.
L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, guida il debitore nella scelta dello strumento più idoneo, nella predisposizione del piano e nel dialogo con i creditori pubblici e privati.
4.4 Rateizzazioni ordinarie
Quando non è possibile accedere a rottamazioni o definizioni agevolate, resta sempre disponibile la rateizzazione ordinaria prevista dall’art. 19 del D.P.R. 602/1973. Essa consente di pagare i debiti iscritti a ruolo in un massimo di 72 rate mensili; in casi di comprovato peggioramento della situazione economica si può chiedere una dilazione fino a 120 rate (10 anni). La richiesta di rateizzazione blocca le azioni esecutive ma prevede il pagamento integrale di capitale, sanzioni, interessi e aggio. Mentre la rottamazione e il saldo e stralcio azzerano sanzioni e interessi, la rateizzazione ordinaria diluisce il pagamento nel tempo ma non riduce l’importo.
5. Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare le notifiche: pensare che una cartella non ritirata non produca effetti è un errore gravissimo. L’atto depositato e non ritirato presso l’ufficio postale si considera ugualmente notificato.
- Sottovalutare i termini: scadenze come i 60 giorni per il ricorso o la finestra per presentare la domanda di saldo e stralcio non sono prorogabili. Prestare attenzione alle scadenze ed eventualmente anticipare la richiesta di proroga.
- Compilare l’ISEE in autonomia senza verifiche: per accedere al saldo e stralcio occorre che l’ISEE sia inferiore a 20.000 € . Errori nella dichiarazione possono comportare il rigetto dell’istanza e la perdita del beneficio.
- Presentare domande incomplete: nell’istanza di rottamazione‑quater bisogna indicare tutti i giudizi pendenti e impegnarsi a rinunciare . Dimenticare di indicare un giudizio o non allegare la dichiarazione di rinuncia comporta il rigetto della domanda.
- Non prevedere la capacità di pagamento: aderire alla rottamazione senza una valutazione finanziaria può portare alla decadenza per mancato pagamento delle rate. È utile predisporre un piano finanziario che tenga conto di entrate e spese nei prossimi anni.
- Credere che il debito sia automaticamente cancellato: alcune misure, come lo stralcio dei mini‑debiti, eliminano sanzioni e interessi ma non sempre il capitale . Inoltre, se l’ente creditore decide di non applicare lo stralcio, il debito resta dovuto .
6. Tabelle riepilogative
Tabella 1 – Percentuali di pagamento nel saldo e stralcio 2019
| Fattore/ISEE | Percentuale dovuta | Normativa di riferimento |
|---|---|---|
| ISEE ≤ 8.500 € | 16 % del capitale e interessi | Legge 145/2018, art. 1 commi 184‑198 |
| 8.500 € < ISEE ≤ 12.500 € | 20 % | Legge 145/2018 |
| 12.500 € < ISEE ≤ 20.000 € | 35 % | Legge 145/2018 |
| Procedura ex art. 14‑ter L. 3/2012 | 10 % | Legge 145/2018 |
Tabella 2 – Scadenze principali (versioni vigenti nel 2026)
| Strumento | Carichi interessati | Termine per la domanda | Rate massime | Riferimenti |
|---|---|---|---|---|
| Saldo e stralcio 2019 | Carichi 2000‑2017 per persone fisiche con ISEE ≤ 20.000 € | 30 aprile 2019 (scaduto) | 5 | L. 145/2018 |
| Rottamazione‑ter | Carichi 2000‑2017 | 30 aprile 2019 (prima edizione) | 17/18 | D.L. 119/2018 art. 3 |
| Rottamazione‑quater | Carichi 2000‑30 giugno 2022 | 30 giugno 2023 | 18 | L. 197/2022 art. 1 commi 231‑252 |
| Annullamento debiti ≤ 1.000 € | Carichi 2000‑2015 | Automatico salvo rinuncia degli enti | — | L. 197/2022 commi 227‑229 |
| Rottamazione‑quinquies (2025‑26) | Carichi 2000‑30 settembre 2025 (in ipotesi) | 30 aprile 2026 (in approvazione) | 20 | Leggi di bilancio 2025–26 |
Tabella 3 – Principali norme citate
| Norma | Contenuto sintetico |
|---|---|
| Art. 1 commi 184‑198 L. 145/2018 | Introduce il saldo e stralcio per persone fisiche in difficoltà economica; carichi 2000‑2017; definisce percentuali 16/20/35 % e 10 % in liquidazione . |
| Art. 3 D.L. 119/2018 convertito in L. 136/2018 | Rottamazione‑ter: pagamento integrale di capitale e interessi senza sanzioni; rate in 17/18 rate; estinzione del giudizio con la presentazione e i primi pagamenti . |
| Art. 1 commi 231‑252 L. 197/2022 | Rottamazione‑quater: definizione agevolata dei carichi 2000‑30 giugno 2022; pagamento solo di capitale e spese ; presentazione della dichiarazione e impegno a rinunciare ai giudizi . |
| Art. 1 commi 227‑229 L. 197/2022 | Annullamento automatico delle cartelle fino a 1.000 €; l’ente può rinunciare . |
| Art. 14‑ter L. 3/2012 | Procedura di liquidazione dei beni del sovraindebitato; consente accesso al saldo e stralcio al 10 % . |
7. Domande frequenti (FAQ)
- Cos’è il saldo e stralcio con l’Agenzia delle Entrate?
Il saldo e stralcio è una misura di definizione agevolata prevista dalla legge 145/2018 per le persone fisiche in grave e comprovata difficoltà economica. Consente di estinguere i debiti affidati all’agente della riscossione pagando solo una percentuale del capitale e degli interessi, con sconto totale di sanzioni e interessi di mora .
- Quali debiti possono essere oggetto di saldo e stralcio?
Sono inclusi i carichi intestati a persone fisiche affidati a ADER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti da omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni (art. 36‑bis del DPR 600/1973 e art. 54‑bis del DPR 633/1972) e da omesso versamento di contributi dovuti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi INPS (esclusi quelli da accertamento) .
- Possono accedere al saldo e stralcio anche le imprese?
No. La versione originaria del saldo e stralcio è riservata alle persone fisiche con ISEE non superiore a 20.000 € o che abbiano aperto una procedura di liquidazione ai sensi dell’art. 14‑ter L. 3/2012 . Le imprese possono accedere alle rottamazioni (ter, quater, quinquies) che non richiedono requisiti reddituali ma non consentono lo sconto sul capitale.
- Che percentuale bisogna pagare?
La percentuale dipende dal valore dell’ISEE: 16 % per ISEE fino a 8.500 €; 20 % per ISEE fra 8.500 € e 12.500 €; 35 % per ISEE fra 12.500 € e 20.000 € . In caso di liquidazione del patrimonio ex art. 14‑ter L. 3/2012 la percentuale scende al 10 % .
- Quali sono le scadenze per la domanda e per i pagamenti?
Per il saldo e stralcio 2019 la domanda doveva essere presentata entro il 30 aprile 2019 e il pagamento poteva essere effettuato in unica soluzione (entro il 30 novembre 2019) o in cinque rate con scadenze tra il 2019 e il 2021 . Per le rottamazioni successive (quater, quinquies) i termini sono fissati dalle leggi di bilancio: ad esempio 30 giugno 2023 per la rottamazione‑quater, con pagamento in 18 rate.
- Cosa succede se non pago una rata?
Il mancato pagamento, insufficiente o tardivo di una rata di oltre cinque giorni comporta la decadenza dalla definizione agevolata; il debito torna esigibile con sanzioni e interessi . I pagamenti effettuati sono imputati a titolo di acconto.
- È possibile ripresentare la domanda se si decade?
La legislazione successiva ha previsto la riammissione dei decaduti nelle rottamazioni e nel saldo e stralcio. Ad esempio la rottamazione‑quinquies consente ai contribuenti decaduti dalle prime tre rottamazioni e dal saldo e stralcio di rientrare nel beneficio, pagando le somme residue in un nuovo piano rateale.
- Cosa accade ai giudizi pendenti?
La presentazione della domanda di rottamazione o di saldo e stralcio comporta la sospensione dei giudizi relativi ai carichi inclusi. Il contribuente deve assumere l’impegno a rinunciare ai giudizi ; una volta perfezionata la procedura e pagate le prime somme, il processo si estingue . Se la procedura non si perfeziona, il giudice revoca la sospensione e il giudizio riprende .
- Il saldo e stralcio riguarda anche le multe e i tributi locali?
No. Il saldo e stralcio 2019 riguarda tributi erariali e contributi previdenziali. Le sanzioni amministrative (come le multe stradali) e i tributi locali possono essere ricompresi nelle rottamazioni ma non nel saldo e stralcio, salvo specifiche previsioni normative locali.
- È possibile utilizzare la compensazione con crediti d’imposta?
- In genere le definizioni agevolate non consentono la compensazione dei debiti con crediti erariali; i pagamenti devono avvenire tramite F24 o bollettini predisposti dall’ADER. Per la rottamazione‑ter era ammessa una limitata compensazione con crediti commerciali certificati; per le procedure più recenti occorre verificare i provvedimenti attuativi.
- Che differenza c’è tra saldo e stralcio e rottamazione?
- Il saldo e stralcio consente di pagare una percentuale ridotta del debito (16‑35 % o 10 %) in presenza di requisiti reddituali e soggettivi; la rottamazione, invece, richiede il pagamento integrale del capitale senza interessi e sanzioni e si rivolge anche alle imprese. La rottamazione può essere più vantaggiosa per importi elevati se non si rientra nei requisiti del saldo e stralcio.
- Posso rateizzare il saldo e stralcio?
- Sì, la legge consente il pagamento in rate. Nel saldo e stralcio 2019 erano previste cinque rate con interessi al 2 % . Le leggi successive possono prevedere piani di pagamento diversi.
- Come si calcola l’ISEE per il saldo e stralcio?
- L’ISEE viene calcolato sulla base del reddito del nucleo familiare, del patrimonio immobiliare e mobiliare, del numero dei componenti e di altri fattori. È necessario presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) al CAF o tramite il portale INPS. Per il saldo e stralcio 2019 l’ISEE doveva essere inferiore a 20.000 € ; soglie diverse possono essere previste in future misure.
- Se ho debiti contributivi da accertamento posso aderire?
- No. Sono esclusi dal saldo e stralcio i debiti relativi a contributi richiesti a seguito di accertamento . Tuttavia tali debiti possono essere inseriti nelle rottamazioni o in altre definizioni agevolate.
- Il saldo e stralcio copre anche le spese legali?
- No. Le spese processuali e i compensi dei professionisti devono essere pagati a parte. Nel saldo e stralcio e nelle rottamazioni, invece, sono eliminati sanzioni e interessi; gli aggio e le spese di notifica restano dovuti .
- È prevista la verifica dell’ISEE da parte dell’ADER?
- Sì. L’agente della riscossione, con l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, può verificare la veridicità dei dati dichiarati nell’ISEE solo quando sorgono fondati dubbi . Se il contribuente non fornisce la documentazione entro 20 giorni, l’istanza viene rigettata .
- Cosa succede se l’ente creditore rinuncia all’annullamento automatico dei debiti fino a 1.000 €?
- In tal caso la cartella rimane dovuta; tuttavia, il contribuente può comunque aderire alla rottamazione‑quater, che permette di estinguere gli stessi debiti pagando solo il capitale .
- Esistono agevolazioni per i debiti più recenti affidati dopo il 2022?
- Sì. Le leggi di bilancio 2025 e 2026 stanno introducendo la rottamazione‑quinquies estesa ai carichi affidati fino a settembre 2025 (o aprile 2026). Per le posizioni più recenti restano possibili la rateizzazione ordinaria, l’autotutela o l’impugnazione giudiziale.
- Se sono un imprenditore in crisi, posso combinare rottamazione e procedure di sovraindebitamento?
- Sì. Le procedure di composizione della crisi (piano del consumatore, accordi, liquidazione controllata) consentono di ridurre o dilazionare il debito anche verso l’Erario. È possibile inserire le somme iscritte a ruolo in un piano e richiedere una falcidia, previa autorizzazione dell’Agenzia. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi, potrà assistere nel coordinare le due procedure.
- A chi rivolgersi per presentare correttamente la domanda?
- È consigliabile affidarsi a un professionista esperto che conosca la normativa tributaria, le procedure telematiche e la giurisprudenza. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare offrono assistenza completa: verifica dei carichi, analisi dell’ISEE, predisposizione delle domande, negoziazione con l’ADER, ricorsi e gestione della crisi da sovraindebitamento.
8. Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere concretamente i vantaggi del saldo e stralcio e delle rottamazioni, consideriamo alcune simulazioni. Tutti gli importi sono esemplificativi e non sostituiscono un’analisi personalizzata.
8.1 Saldo e stralcio 2019 – Contribuente con ISEE 7.000 €
- Debito originario: 10.000 €, composto da 7.000 € di imposte e 3.000 € tra sanzioni e interessi.
- Requisiti: persona fisica con ISEE 7.000 € → percentuale dovuta 16 % .
- Importo da pagare: 16 % di 7.000 € (capitale + interessi) = 1.120 €. Le sanzioni e gli interessi di mora (3.000 €) sono cancellati, ma restano dovute le spese di notifica e l’aggio (supponiamo 5 %): 560 €. Totale: 1.680 €.
- Rate: 5 rate come da legge 145/2018 (35 % – 20 % – 15 % – 15 % – 15 %) .
8.2 Saldo e stralcio 2019 – Contribuente con ISEE 15.000 €
- Debito originario: 20.000 € (15.000 € di imposte/contributi e 5.000 € di sanzioni/interessi).
- Requisiti: ISEE 15.000 € → percentuale dovuta 35 % .
- Importo da pagare: 35 % di 15.000 € = 5.250 € + aggio e spese 5 % (262,50 €) = 5.512,50 €. Il risparmio totale rispetto al debito originario (20.000 €) è quindi 14.487,50 €.
8.3 Rottamazione‑quater (Legge 197/2022)
- Debito originario: 8.000 € (5.000 € di capitale, 1.500 € di sanzioni, 1.500 € di interessi).
- Importo da pagare: nella rottamazione‑quater si pagano solo capitale (5.000 €) e le spese (supponiamo 200 €) . Le sanzioni e gli interessi (3.000 €) sono cancellati. Se il debito è rateizzato in 18 rate, il contribuente pagherà circa 289 € per rata, con risparmio di circa il 38 %. Se aderisse al saldo e stralcio non potrebbe farlo perché l’ISEE è irrilevante; in altri casi la percentuale potrebbe essere più vantaggiosa.
8.4 Stralcio mini‑cartelle
- Debito: 900 € di multe e interessi risalenti al 2010.
- Strumento: annullamento automatico commi 227‑229 L. 197/2022.
- Esito: il debito viene annullato d’ufficio senza domanda entro il 31 dicembre 2023. Tuttavia l’ente creditore può rinunciare allo stralcio; se ciò avviene il debito resta dovuto ma può essere inserito nella rottamazione‑quater .
8.5 Rottamazione‑quinquies (ipotetica – 2025)
- Debito originario: 50.000 € (35.000 € di capitale, 15.000 € tra sanzioni e interessi).
- Importo da pagare: si ipotizza di pagare solo il capitale e le spese: 35.000 € + aggio e spese 5 % (1.750 €) = 36.750 € in 20 rate. Il risparmio rispetto al debito originario è di 15.000 €. Coloro che sono decaduti dalla rottamazione‑ter e -quater possono rientrare con la rottamazione‑quinquies pagando le somme residue.
9. Conclusione: agire tempestivamente con l’assistenza di un professionista
Il saldo e stralcio e le varie rottamazioni rappresentano strumenti fondamentali per permettere ai contribuenti in difficoltà di riemergere dai debiti e ripartire. La normativa italiana – dalle disposizioni della Legge 145/2018 alle più recenti leggi di bilancio – offre diverse opportunità di definizione agevolata che si traducono in cospicui risparmi su sanzioni e interessi e, in alcuni casi, sulla stessa quota capitale. Tuttavia, la complessità delle norme, l’intreccio di requisiti soggettivi e oggettivi, le scadenze perentorie e l’evoluzione continua della giurisprudenza rendono rischioso affrontare la procedura da soli.
Agire tempestivamente è essenziale: perdere la finestra per presentare la domanda o pagare con ritardo una rata può vanificare i benefici acquisiti e riattivare sanzioni, interessi e procedure esecutive . Una corretta pianificazione finanziaria e la verifica dei requisiti (ISEE, tipo di carico, periodo di affidamento) possono fare la differenza tra il successo e la decadenza della definizione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono a disposizione per:
- Analizzare le cartelle di pagamento, gli avvisi di accertamento e i ruoli, individuando vizi formali e prescrizioni;
- Valutare la possibilità di accedere al saldo e stralcio, alle rottamazioni o ad altri strumenti di composizione della crisi;
- Elaborare piani di rientro calibrati sulle effettive capacità di pagamento, negoziando con l’ADER e con i creditori;
- Redigere ricorsi e richiedere la sospensione delle procedure esecutive;
- Gestire le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordi, liquidazione controllata) e guidare i debitori verso l’esdebitazione.
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