Come fare un saldo e stralcio con l’Agenzia delle Entrate?

Introduzione: perché parlare di saldo e stralcio e quali errori evitare

In periodi di tensione finanziaria sempre più contribuenti si trovano a dover gestire cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e richieste di riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate–Riscossione (ADER). La mancata cura di queste situazioni può causare blocchi bancari, fermi amministrativi, ipoteche e procedure esecutive che minano la continuità della vita quotidiana di imprese e famiglie. La pressione delle cartelle fiscali non pagate genera ansia e produce il timore di non poter risalire, ma la normativa italiana offre strumenti deflattivi e di “pace fiscale” pensati per riequilibrare la posizione del debitore con la pubblica amministrazione. Tra questi, il saldo e stralcio è uno dei rimedi più incisivi: consente al contribuente di estinguere i carichi affidati all’agente della riscossione pagandone solo una percentuale e ottenendo lo sgravio di sanzioni ed interessi. Non approfittarne per tempo può però determinare la decadenza dai benefici e lasciare un debito più grave di prima.

È fondamentale conoscere:

  • Ambito di applicazione: il saldo e stralcio riguarda solo determinate tipologie di carichi, affidati all’agenzia della riscossione in periodi precisi e legati a determinate imposte e contributi. La definizione agevolata dei carichi si applica, ad esempio, a quelli affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (legge 145/2018) e, per la rottamazione‑quater, dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 . Non conoscere i requisiti rischia di far perdere l’occasione o di presentare istanze prive di effetti.
  • Requisiti soggettivi: la prima versione del saldo e stralcio era riservata alle persone fisiche in grave e comprovata difficoltà economica; in altre ipotesi – come la procedura di liquidazione ai sensi dell’art. 14‑ter della legge 3/2012 – è possibile beneficiare di una percentuale ancora più vantaggiosa .
  • Scadenze e termini: ogni definizione agevolata ha termini di adesione e di pagamento; perdere una rata o non presentare la domanda entro la scadenza comporta la decadenza dal beneficio, con ripresa di sanzioni e interessi . È quindi indispensabile monitorare le scadenze e programmare i pagamenti in modo prudente.
  • Alternative e strategie: quando non si rientra nel perimetro del saldo e stralcio esistono altre strade, come la rottamazione‑ter e -quater, la rottamazione‑quinquies, l’annullamento parziale delle cartelle fino a 1.000 euro, le definizioni delle liti pendenti, i piani di rientro ordinari e le procedure di composizione della crisi (piano del consumatore, accordi di ristrutturazione, liquidazione controllata, esdebitazione). Ogni strumento ha requisiti e vantaggi differenti.

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e perché rivolgersi al suo team

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con una lunga esperienza nel diritto bancario e tributario. È coordinatore di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operativi in tutta Italia. Grazie alla specializzazione e alla rete di collaboratori l’avvocato Monardo può assistere aziende e privati nella gestione stragiudiziale e giudiziale di debiti fiscali, bancari e commerciali, offrendo un approccio integrato che spazia dall’analisi tecnica dei documenti alla negoziazione con l’ente creditore e alla redazione di ricorsi e opposizioni.

Tra le qualifiche dell’Avv. Monardo:

  • Cassazionista: abilitato al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle magistrature superiori, può gestire tutte le fasi processuali, compresi i giudizi di legittimità.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto agli elenchi del Ministero della Giustizia ai sensi della L. 3/2012 (oggi confluita nel Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza), con esperienza nella predisposizione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e liquidazioni.
  • Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di composizione della crisi), con competenze in mediazione tra debitore e creditori pubblici/privati.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, in grado di assistere le PMI nella composizione negoziata della crisi.

Il team dell’avv. Monardo affronta ogni caso con un’analisi approfondita dell’atto di riscossione (cartella, avviso di accertamento, intimazione) e valuta le possibili contestazioni – come vizi di notificazione, carenza di motivazione, prescrizione – e le soluzioni più adatte: ricorso alla Corte di giustizia tributaria per sospendere l’esecuzione, trattativa con l’Agenzia delle Entrate–Riscossione per concordare un saldo e stralcio o una dilazione, richiesta di definizione agevolata, redazione di piani del consumatore o accordi di ristrutturazione, fino alla tutela giudiziale per bloccare pignoramenti e ipoteche.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale del saldo e stralcio

1.1 Le origini: legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019)

Il primo saldo e stralcio è stato introdotto dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019). La norma, contenuta nell’art. 1 commi 184‑198, ha previsto una definizione per l’estinzione dei debiti fiscali e contributivi a favore delle persone fisiche che versano in grave e comprovata situazione di difficoltà economica. I debiti rientranti nel saldo e stralcio sono carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (periodo successivamente esteso da altre misure), derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione automatica ai sensi degli artt. 36‑bis del D.P.R. 600/1973 e 54‑bis del D.P.R. 633/1972 . Sono inclusi anche i contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, escluse le somme richieste a seguito di accertamento .

Requisiti soggettivi e oggettivi

Per accedere al saldo e stralcio 2019 il contribuente doveva dimostrare:

  1. Situazione economica grave e comprovata: l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro . In alternativa è ammesso chi, alla data di presentazione della domanda, ha aperto una procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14‑ter della legge 3/2012 , ossia un debitore sovraindebitato.
  2. Carichi rientranti nell’ambito applicativo: cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito dell’INPS riferiti a tributi e contributi per i quali il contribuente ha omesso il versamento risultante dalle dichiarazioni. Sono escluse le somme derivanti da accertamenti tributari o giudiziari.

Percentuali di pagamento

La legge ha previsto tre diverse percentuali commisurate all’ISEE:

  • 16 % del capitale e degli interessi affidati all’agente della riscossione se l’ISEE non supera 8.500 € .
  • 20 % del capitale e degli interessi se l’ISEE è superiore a 8.500 € ma non a 12.500 € .
  • 35 % del capitale e degli interessi se l’ISEE supera 12.500 € ma non 20.000 € .

In caso di liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 14‑ter della legge 3/2012, la percentuale scende al 10 % . Restano comunque da pagare gli aggio a favore dell’agente della riscossione e le spese per le procedure esecutive e le notificazioni .

Scadenze e modalità di pagamento

Il modello di adesione (Mod. SA‑ST) fissava la scadenza per la presentazione della domanda al 30 aprile 2019 . Il versamento delle somme dovute poteva essere effettuato:

  • in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 ;
  • oppure in rate: 35 % entro il 30 novembre 2019, 20 % entro il 31 marzo 2020, 15 % entro il 31 luglio 2020, 15 % entro il 31 marzo 2021 e 15 % entro il 31 luglio 2021 . In caso di rateizzazione sono dovuti interessi al 2 % annuo .

Coloro che hanno aderito ma non hanno pagato le rate sono decaduti dalla misura, ma sono stati riammessi in successive rottamazioni-quinquies (come vedremo). La normativa ha previsto la possibilità di rateizzare, ma il pagamento tardivo o insufficiente comporta la perdita del beneficio .

1.2 Rottamazione‑ter (D.L. 119/2018, convertito nella L. 136/2018)

Contemporaneamente al saldo e stralcio, il Decreto Legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, ha introdotto la rottamazione‑ter (art. 3). Essa consente ai debitori di estinguere i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 con il pagamento integrale delle somme dovute a titolo di capitale e interessi, senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, rateizzando in un massimo di 18 rate su cinque anni. La rottamazione‑ter è più ampia del saldo e stralcio perché si rivolge anche a persone giuridiche e non richiede l’ISEE, ma non prevede lo sconto percentuale sul capitale.

I giudizi pendenti relativi a carichi inseriti nella rottamazione‑ter vengono sospesi e si estinguono una volta perfezionata la definizione. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il processo si estingue non appena la procedura di rottamazione viene accettata e comunicata dall’Agenzia, senza richiedere il pagamento dell’intero importo; è sufficiente che il contribuente abbia presentato la domanda, si sia impegnato a rinunciare ai giudizi e abbia effettuato i primi pagamenti . Questo principio, elaborato per la rottamazione‑ter, è stato confermato per la rottamazione‑quater .

1.3 Rottamazione‑quater e annullamento parziale delle cartelle fino a 1.000 euro (Legge 197/2022)

Con la Legge di bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n. 197) il legislatore ha lanciato la cosiddetta tregua fiscale. Tra le misure principali rientra la rottamazione‑quater, disciplinata dall’art. 1 commi 231‑252. Essa riguarda i debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 . I contribuenti possono estinguere tali debiti versando solo le somme a titolo di capitale e le spese per procedure esecutive e notifiche, senza corrispondere interessi e sanzioni .

Il comma 232 prevede che il pagamento possa avvenire in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023, oppure in un massimo di diciotto rate. Il comma 235 stabilisce che i contribuenti devono presentare una dichiarazione telematica entro il 30 giugno 2023, nella quale indicano la pendenza di eventuali giudizi e si impegnano a rinunciare ad essi . Il comma 236 dispone che i giudizi sono sospesi nelle more del pagamento e si estinguono se la definizione viene perfezionata ; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione e si riapre il processo. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24428/2024, ha chiarito che non è necessario attendere il pagamento integrale di tutte le rate affinché il giudizio si estingua: è sufficiente la domanda di adesione e il pagamento delle prime somme dovute .

Accanto alla rottamazione‑quater, la legge 197/2022 ha introdotto l’annullamento parziale dei debiti fino a 1.000 euro (commi 227‑228). Si tratta dell’automatico stralcio, senza necessità di domanda, delle cartelle con importo residuo fino a mille euro affidate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. L’Ente creditore può tuttavia decidere di non applicare lo stralcio; ad esempio la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno ha deliberato di non avvalersene e ha ricordato che i contribuenti possono comunque beneficiare della definizione agevolata prevista dalla rottamazione‑quater . Gli importi annullati riguardano sanzioni e interessi; restano dovuti i costi di iscrizione a ruolo; e il contribuente può comunque aderire alla rottamazione‑quater per importi superiori .

1.4 Rottamazione‑quinquies (Legge di Bilancio 2025 e 2026)

Con la Legge di Bilancio 2025 (L. 199/2025) è stata introdotta la rottamazione‑quinquies, ampliando l’orizzonte temporale e la platea di contribuenti. La rottamazione‑quinquies riapre i termini per aderire a rottamazioni e saldo e stralcio già scaduti, permettendo ai decaduti dalle tre prime rottamazioni e dal saldo e stralcio 2019 di rientrare, e comprende i debiti affidati fino al 30 settembre 2025. La legge di bilancio 2026 sta valutando di prorogare ulteriormente il termine al 30 aprile 2026 per la presentazione delle domande e, per i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 ottobre 2025, di riconfermare l’esclusione di sanzioni e interessi, con pagamento in 20 rate.

Le istruzioni operative sono fornite di volta in volta da circolari dell’Agenzia delle Entrate–Riscossione e da provvedimenti ministeriali. Poiché la normativa cambia rapidamente, è essenziale verificare le istruzioni aggiornate sul sito di ADER o consultare un professionista.

1.5 Sentenze e ordinanze della Cassazione sul saldo e stralcio e sulle rottamazioni

La Corte di Cassazione ha elaborato una serie di principi utili per comprendere come i giudici interpretano le definizioni agevolate:

  1. Estinzione del giudizio con la prima rata – L’ordinanza Cass. 24428/2024 ha stabilito che, nel caso di rottamazione‑quater, il giudizio si estingue una volta perfezionata la procedura amministrativa: è sufficiente la dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della definizione, la comunicazione dell’Agenzia con le rate e il pagamento delle somme iniziali . Non è necessario attendere l’integrale pagamento di tutte le rate per ottenere l’estinzione del processo .
  2. Principio estensibile alla rottamazione‑ter – La stessa ordinanza richiama la precedente Cass. 20626/2024, che ha affermato un analogo principio per la rottamazione‑ter: l’estinzione del giudizio non richiede il pagamento integrale, ma soltanto la perfezione della procedura .
  3. Rinuncia obbligatoria ai giudizi e impegno formale – I giudizi aventi ad oggetto cartelle inserite nella domanda di rottamazione‑quater sono sospesi; il contribuente deve assumere un impegno formale a rinunciare ai giudizi . La mancata rinuncia comporta il mancato perfezionamento della definizione .
  4. Estinzione ex lege anche senza pronuncia di rinuncia – Le Sezioni Unite hanno chiarito (Cass. 24083/2018 e successive) che, quando la legge prevede l’estinzione del processo per effetto della definizione agevolata, il giudizio si estingue ex lege senza necessità di una rinuncia espressa ; la dichiarazione di rinuncia è richiesta soltanto ai fini dell’adesione, ma l’effetto estintivo opera per legge.
  5. Rilevanza dei pagamenti parziali – La Cassazione ha ribadito che per l’estinzione del giudizio è sufficiente provare il pagamento delle prime rate e non l’integrale saldo . Tuttavia, l’estinzione del debito richiede il pagamento integrale di tutte le somme dovute; la mancata o insufficiente corresponsione di una rata comporta la perdita dei benefici e la ripresa di sanzioni e interessi .

Questi principi costituiscono la base giurisprudenziale da tenere presente nella strategia difensiva: conoscere quando un processo può essere dichiarato estinto permette di evitare procedure esecutive e di risparmiare costi processuali.

2. Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica dell’atto e come attivarsi

2.1 Notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di accertamento

Il primo momento in cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria è la notifica di un avviso di accertamento o di una cartella di pagamento. L’avviso è emesso dall’Agenzia delle Entrate (ufficio accertatore) a seguito di un controllo formale o sostanziale; la cartella di pagamento, invece, è emessa dall’agente della riscossione (ADER) e costituisce ingiunzione di pagamento. Dal momento della notifica decorrono i termini per presentare ricorsi e per aderire a eventuali definizioni agevolate.

  • Verifica della notifica: occorre controllare che la notifica sia avvenuta correttamente (a mezzo posta raccomandata, PEC o messo notificatore) e che siano indicate tutte le informazioni richieste dalla legge, come il numero della cartella, la data di affidamento, l’iscrizione a ruolo, gli importi richiesti e i riferimenti agli atti presupposti. Un vizio di notifica può rendere nullo l’atto e consentire l’annullamento giudiziale.
  • Contenuto della cartella: nella cartella sono indicati gli importi richiesti a titolo di capitale, sanzioni, interessi, aggio e spese. È importante verificare che gli importi siano correttamente computati e che non siano presenti somme prescritte o già pagate.

2.2 Termini per il ricorso e per la sospensione

Dal giorno della notifica l’interessato ha:

  • 60 giorni per presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria) contro l’avviso di accertamento o contro la cartella di pagamento se contesta l’esistenza del debito o l’irregolarità della cartella. Nel ricorso si possono eccepire vizi di merito (infondatezza dell’accertamento), vizi formali (incompetenza dell’ufficio, carenza di motivazione), prescrizione o decadenza.
  • 30 giorni per presentare istanza di pagamento in forma ridotta (ravvedimento operoso), se prevista, o per aderire a un accertamento con adesione, riducendo sanzioni e interessi.
  • 5 giorni per chiedere la sospensione amministrativa all’ente creditore o all’agente della riscossione in caso di istanze di autotutela. La sospensione può essere concessa se il contribuente dimostra il pagamento o l’annullamento dell’atto presupposto.

Nel frattempo è possibile presentare domanda di definizione agevolata (rottamazione o saldo e stralcio) se vi sono i presupposti: l’atto di riscossione rientra nel periodo normativamente previsto e si rispettano i requisiti soggettivi.

2.3 Presentazione della domanda di saldo e stralcio o rottamazione

Passo 1 – Verificare l’idoneità del debito: identificare le cartelle o gli avvisi che rientrano nell’ambito applicativo (periodo di affidamento, tipo di imposta o contributo). L’agente della riscossione mette a disposizione, tramite l’area riservata del proprio sito, l’elenco dei carichi definibili e i modelli di domanda.

Passo 2 – Calcolare l’ISEE: per il saldo e stralcio 2019 e per alcune procedure di pace fiscale è necessario attestare la situazione economica con l’ISEE. È quindi opportuno rivolgersi a un CAF o a un professionista abilitato per compilare la dichiarazione sostitutiva unica e ottenere l’attestazione entro la scadenza. richiede un ISEE non superiore a 20.000 €; percentuali più basse si applicano per ISEE inferiori .

Passo 3 – Compilare e inviare il modello: il Mod. SA‑ST (per il saldo e stralcio 2019) richiede l’indicazione delle cartelle/avvisi e l’attestazione della situazione economica. Nel modello si dichiara di voler procedere alla definizione per estinzione dei carichi ai sensi dell’art. 1, commi 184‑185 della legge 145/2018 , di trovarsi in grave difficoltà economica e di scegliere se estinguere tutti i carichi o solo alcuni .

Per le rottamazioni successive i modelli (DA‑2018, R‑DA/2023, ecc.) richiedono la comunicazione dei giudizi pendenti e l’impegno a rinunciare . La domanda deve essere presentata entro i termini fissati dalla legge (ad esempio 30 aprile 2019 per il saldo e stralcio 2019, 30 giugno 2023 per la rottamazione‑quater, 30 aprile 2026 per la rottamazione‑quinquies se confermata).

Passo 4 – Ricevere la comunicazione dell’ADER: entro il termine previsto dalla legge (ad esempio 31 ottobre 2019 per il saldo e stralcio 2019; 30 settembre 2023 per la rottamazione‑quater), l’agente della riscossione comunica l’esito dell’istanza, l’ammontare delle somme dovute e la ripartizione delle rate . Se mancano i requisiti l’istanza è rigettata, ma i versamenti eventualmente effettuati sono imputati a titolo di acconto sul debito.

Passo 5 – Effettuare i pagamenti: è fondamentale rispettare scadenze e importi. Il mancato pagamento o il pagamento inferiore dell’unica rata o di una qualsiasi rata oltre i cinque giorni di tolleranza comporta la perdita del beneficio . A quel punto riprendono a decorrere interessi e sanzioni e il debito torna esigibile per l’intero importo.

2.4 Contestare il debito e sospendere le azioni esecutive

Se il contribuente non rientra nelle definizioni agevolate o ritiene l’atto illegittimo, può agire in giudizio per contestare il debito. È opportuno presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni, chiedendo anche la sospensione dell’esecuzione. Il giudice, valutato il periculum in mora (rischio di danno grave) e il fumus boni iuris (ragionevolezza delle motivazioni), può sospendere la riscossione. È inoltre possibile proporre istanza di autotutela all’ente creditore (Agenzia delle Entrate) per chiedere l’annullamento dell’atto se vi sono errori manifesti.

In caso di pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi già avviati, l’adesione al saldo e stralcio o alla rottamazione comporta la sospensione delle procedure esecutive fino al pagamento dell’ultima rata. La sospensione può essere richiesta al giudice o all’agente della riscossione, allegando la domanda di definizione e la ricevuta del pagamento delle rate iniziali. Se la definizione si perfeziona, le procedure esecutive si estinguono; in caso contrario, riprendono.

2.5 Verifica dei carichi e prescrizione

Un aspetto essenziale è verificare la prescrizione dei carichi. Alcuni debiti si prescrivono in 5 anni (contributi previdenziali) o 10 anni (imposte erariali). Se l’iscrizione a ruolo risale a molti anni prima e non sono intervenuti atti interruttivi validi, il debito potrebbe essere prescritto e non più esigibile. La presenza di notifiche irregolari o di mancata comunicazione di estratti di ruolo può essere contestata in sede di giudizio.

3. Difese e strategie legali per impugnare, sospendere e definire il debito

3.1 Eccepire vizi formali e sostanziali

  1. Notifica irregolare: se la cartella o l’avviso non è stato notificato nel rispetto della legge (ad esempio invio a un indirizzo errato, omessa notifica dell’atto presupposto, mancata indicazione della data di affidamento), l’atto è nullo. La notifica via PEC deve essere effettuata con un file firmato digitalmente; la mancanza del file originale può essere eccepita in giudizio.
  2. Prescrizione/decadenza: come accennato, molti debiti si prescrivono entro termini specifici. Se la cartella viene notificata oltre il termine o se non vengono notificati avvisi interruttivi, il debito si estingue.
  3. Motivazione insufficiente: gli avvisi di accertamento devono indicare in modo chiaro i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche. La Cassazione ha ribadito che la motivazione deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi . In caso contrario l’atto è annullabile.
  4. Incompetenza dell’ufficio o difetto di delega: gli avvisi devono essere firmati da un funzionario competente; la mancanza di delega può comportare la nullità .
  5. Calcolo errato degli importi: spesso vengono iscritti a ruolo importi duplicati, sanzioni illegittime o interessi usurari. È necessario analizzare il ruolo per verificarne la correttezza.

3.2 Richiedere la sospensione amministrativa o giudiziale

Se si ritiene l’atto illegittimo si può chiedere all’Agenzia delle Entrate–Riscossione la sospensione della riscossione per i seguenti motivi:

  • Pagamento già effettuato o sgravio del tributo.
  • Annullamento in autotutela da parte dell’ente impositore.
  • Prescrizione del credito.
  • Sentenza favorevole in un grado di giudizio precedente.

L’istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica della cartella e l’ADER deve fornire una risposta entro 220 giorni. Durante tale periodo l’agente sospende le azioni esecutive. Se non viene fornita risposta o questa è negativa, il contribuente può ricorrere al giudice.

3.3 Negoziazione e transazione con l’ADER

Una strategia efficace, soprattutto per imprenditori e professionisti, è negoziare direttamente con l’agente della riscossione un piano di rientro, un differimento di pagamento o un saldo e stralcio personalizzato. Pur non essendo previsto espressamente dalla legge, la prassi amministrativa consente di proporre piani di pagamento basati sull’effettiva capacità contributiva. L’analisi di bilancio e la predisposizione di un piano di rientro documentato (con bilanci, ISEE, cash‑flow) aumentano le possibilità di successo.

3.4 Ricorso alla giustizia tributaria

Se la trattativa non produce risultati o il debito è viziato, è necessario presentare ricorso alla corte di giustizia tributaria. È consigliabile:

  1. Presentare il ricorso entro 60 giorni, firmato digitalmente e depositato attraverso il sistema telematico (SIGIT). Nel ricorso vanno indicati i motivi di impugnazione, le prove e la richiesta di sospensione.
  2. Chiedere la sospensione dell’esecuzione mediante istanza cautelare. Il giudice valuterà la sussistenza dei requisiti (fumus boni iuris e periculum in mora). La sospensione, se concessa, impedisce all’agente della riscossione di procedere con pignoramenti e fermi.
  3. Predisporre memorie e prove: è necessario raccogliere la documentazione (dichiarazioni dei redditi, estratti di ruolo, notifiche, eventuali sentenze) per dimostrare la fondatezza delle eccezioni.
  4. Impugnare le decisioni: se il giudice non accoglie le eccezioni, è possibile proporre appello e successivo ricorso per Cassazione. L’Avv. Monardo, cassazionista, può gestire direttamente questo tipo di giudizi.

3.5 Difese nel caso di rottamazione

Quando il contribuente aderisce a una rottamazione (ter, quater o quinquies) ma l’ADER contesta la posizione, è possibile difendersi in giudizio. La Cassazione ha confermato che la procedura di definizione agevolata determina l’estinzione del giudizio una volta perfezionata e dopo il pagamento delle prime rate . Se l’agente contesta l’efficacia della definizione o pretende il pagamento integrale, si può far valere il principio ribadito dalla giurisprudenza, chiedendo l’estinzione del processo .

4. Strumenti alternativi al saldo e stralcio

4.1 Rottamazione‑ter, -quater e -quinquies

Le rottamazioni permettono di estinguere i debiti pagando solo capitale e spese, evitando sanzioni e interessi. A differenza del saldo e stralcio non prevedono lo sconto percentuale sul capitale, ma non richiedono l’ISEE e sono aperte anche a imprese e persone giuridiche. Le diverse versioni si sono susseguite nel tempo:

  • Rottamazione‑ter (art. 3 D.L. 119/2018): applicabile ai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, consente il pagamento in 17/18 rate fino a cinque anni. I giudizi pendenti vengono sospesi ed estinti una volta perfezionata la definizione .
  • Rottamazione‑quater (art. 1, commi 231‑252 L. 197/2022): estende il periodo ai carichi affidati fino al 30 giugno 2022 e prevede il pagamento in 18 rate. È necessario presentare la dichiarazione di adesione e rinunciare ai giudizi . Il giudizio si estingue dopo il pagamento della prima rata .
  • Rottamazione‑quinquies (Leggi di bilancio 2025 e 2026): estende ulteriormente il periodo (fino al 30 settembre 2025/30 aprile 2026) e consente la riammissione dei decaduti dalle precedenti rottamazioni e dal saldo e stralcio. Prevede più rate e importi ridotti sulle sanzioni; al momento (marzo 2026) è in fase di attuazione.

4.2 Annullamento dei mini‑debiti e definizione delle liti pendenti

  • Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro: i commi 227‑229 della L. 197/2022 prevedono l’annullamento automatico di sanzioni e interessi per i carichi con importo residuo al 1° gennaio 2023 non superiore a 1.000 € (affidati dal 2000 al 2015). Alcuni enti, come la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, possono decidere di non applicare lo stralcio , ma i contribuenti possono comunque avvalersi della definizione agevolata attraverso la rottamazione‑quater .
  • Definizione agevolata delle liti pendenti: la stessa L. 197/2022 (commi 186‑205) consente di definire le controversie tributarie pagando un importo ridotto (ad esempio 90 % se si soccombe in primo grado; 60 % se si è vinto). Occorre presentare domanda entro le scadenze e rinunciare al giudizio.
  • Transazione fiscale e concordato preventivo: nel contesto del Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza, i debiti tributari possono essere transatti nell’ambito del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione. In tali procedure l’Agenzia delle Entrate può accettare un pagamento ridotto in funzione della capacità di soddisfazione.

4.3 Sovraindebitamento: piano del consumatore, accordo e liquidazione

Quando i debiti superano la capacità di pagamento e non rientrano nelle rottamazioni, è possibile accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento prevista dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Tre gli strumenti:

  • Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche che non svolgono attività d’impresa. Consente di proporre un piano di pagamento ai creditori, con ristrutturazione dei debiti e falcidia. Non richiede il voto dei creditori ma è soggetto all’omologazione del tribunale.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: rivolto a professionisti, imprenditori minori e start‑up. Richiede la maggioranza dei creditori e prevede la ristrutturazione del debito con eventuali stralci.
  • Liquidazione controllata dei beni: il debitore mette a disposizione il proprio patrimonio e i creditori vengono soddisfatti con il ricavato. Può culminare nell’esdebitazione, ossia l’esonero dal pagamento dei debiti residui al termine della procedura.

L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, guida il debitore nella scelta dello strumento più idoneo, nella predisposizione del piano e nel dialogo con i creditori pubblici e privati.

4.4 Rateizzazioni ordinarie

Quando non è possibile accedere a rottamazioni o definizioni agevolate, resta sempre disponibile la rateizzazione ordinaria prevista dall’art. 19 del D.P.R. 602/1973. Essa consente di pagare i debiti iscritti a ruolo in un massimo di 72 rate mensili; in casi di comprovato peggioramento della situazione economica si può chiedere una dilazione fino a 120 rate (10 anni). La richiesta di rateizzazione blocca le azioni esecutive ma prevede il pagamento integrale di capitale, sanzioni, interessi e aggio. Mentre la rottamazione e il saldo e stralcio azzerano sanzioni e interessi, la rateizzazione ordinaria diluisce il pagamento nel tempo ma non riduce l’importo.

5. Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare le notifiche: pensare che una cartella non ritirata non produca effetti è un errore gravissimo. L’atto depositato e non ritirato presso l’ufficio postale si considera ugualmente notificato.
  2. Sottovalutare i termini: scadenze come i 60 giorni per il ricorso o la finestra per presentare la domanda di saldo e stralcio non sono prorogabili. Prestare attenzione alle scadenze ed eventualmente anticipare la richiesta di proroga.
  3. Compilare l’ISEE in autonomia senza verifiche: per accedere al saldo e stralcio occorre che l’ISEE sia inferiore a 20.000 € . Errori nella dichiarazione possono comportare il rigetto dell’istanza e la perdita del beneficio.
  4. Presentare domande incomplete: nell’istanza di rottamazione‑quater bisogna indicare tutti i giudizi pendenti e impegnarsi a rinunciare . Dimenticare di indicare un giudizio o non allegare la dichiarazione di rinuncia comporta il rigetto della domanda.
  5. Non prevedere la capacità di pagamento: aderire alla rottamazione senza una valutazione finanziaria può portare alla decadenza per mancato pagamento delle rate. È utile predisporre un piano finanziario che tenga conto di entrate e spese nei prossimi anni.
  6. Credere che il debito sia automaticamente cancellato: alcune misure, come lo stralcio dei mini‑debiti, eliminano sanzioni e interessi ma non sempre il capitale . Inoltre, se l’ente creditore decide di non applicare lo stralcio, il debito resta dovuto .

6. Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Percentuali di pagamento nel saldo e stralcio 2019

Fattore/ISEEPercentuale dovutaNormativa di riferimento
ISEE ≤ 8.500 €16 % del capitale e interessiLegge 145/2018, art. 1 commi 184‑198
8.500 € < ISEE ≤ 12.500 €20 %Legge 145/2018
12.500 € < ISEE ≤ 20.000 €35 %Legge 145/2018
Procedura ex art. 14‑ter L. 3/201210 %Legge 145/2018

Tabella 2 – Scadenze principali (versioni vigenti nel 2026)

StrumentoCarichi interessatiTermine per la domandaRate massimeRiferimenti
Saldo e stralcio 2019Carichi 2000‑2017 per persone fisiche con ISEE ≤ 20.000 €30 aprile 2019 (scaduto)5L. 145/2018
Rottamazione‑terCarichi 2000‑201730 aprile 2019 (prima edizione)17/18D.L. 119/2018 art. 3
Rottamazione‑quaterCarichi 2000‑30 giugno 202230 giugno 202318L. 197/2022 art. 1 commi 231‑252
Annullamento debiti ≤ 1.000 €Carichi 2000‑2015Automatico salvo rinuncia degli entiL. 197/2022 commi 227‑229
Rottamazione‑quinquies (2025‑26)Carichi 2000‑30 settembre 2025 (in ipotesi)30 aprile 2026 (in approvazione)20Leggi di bilancio 2025–26

Tabella 3 – Principali norme citate

NormaContenuto sintetico
Art. 1 commi 184‑198 L. 145/2018Introduce il saldo e stralcio per persone fisiche in difficoltà economica; carichi 2000‑2017; definisce percentuali 16/20/35 % e 10 % in liquidazione .
Art. 3 D.L. 119/2018 convertito in L. 136/2018Rottamazione‑ter: pagamento integrale di capitale e interessi senza sanzioni; rate in 17/18 rate; estinzione del giudizio con la presentazione e i primi pagamenti .
Art. 1 commi 231‑252 L. 197/2022Rottamazione‑quater: definizione agevolata dei carichi 2000‑30 giugno 2022; pagamento solo di capitale e spese ; presentazione della dichiarazione e impegno a rinunciare ai giudizi .
Art. 1 commi 227‑229 L. 197/2022Annullamento automatico delle cartelle fino a 1.000 €; l’ente può rinunciare .
Art. 14‑ter L. 3/2012Procedura di liquidazione dei beni del sovraindebitato; consente accesso al saldo e stralcio al 10 % .

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è il saldo e stralcio con l’Agenzia delle Entrate?

Il saldo e stralcio è una misura di definizione agevolata prevista dalla legge 145/2018 per le persone fisiche in grave e comprovata difficoltà economica. Consente di estinguere i debiti affidati all’agente della riscossione pagando solo una percentuale del capitale e degli interessi, con sconto totale di sanzioni e interessi di mora .

  1. Quali debiti possono essere oggetto di saldo e stralcio?

Sono inclusi i carichi intestati a persone fisiche affidati a ADER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti da omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni (art. 36‑bis del DPR 600/1973 e art. 54‑bis del DPR 633/1972) e da omesso versamento di contributi dovuti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi INPS (esclusi quelli da accertamento) .

  1. Possono accedere al saldo e stralcio anche le imprese?

No. La versione originaria del saldo e stralcio è riservata alle persone fisiche con ISEE non superiore a 20.000 € o che abbiano aperto una procedura di liquidazione ai sensi dell’art. 14‑ter L. 3/2012 . Le imprese possono accedere alle rottamazioni (ter, quater, quinquies) che non richiedono requisiti reddituali ma non consentono lo sconto sul capitale.

  1. Che percentuale bisogna pagare?

La percentuale dipende dal valore dell’ISEE: 16 % per ISEE fino a 8.500 €; 20 % per ISEE fra 8.500 € e 12.500 €; 35 % per ISEE fra 12.500 € e 20.000 € . In caso di liquidazione del patrimonio ex art. 14‑ter L. 3/2012 la percentuale scende al 10 % .

  1. Quali sono le scadenze per la domanda e per i pagamenti?

Per il saldo e stralcio 2019 la domanda doveva essere presentata entro il 30 aprile 2019 e il pagamento poteva essere effettuato in unica soluzione (entro il 30 novembre 2019) o in cinque rate con scadenze tra il 2019 e il 2021 . Per le rottamazioni successive (quater, quinquies) i termini sono fissati dalle leggi di bilancio: ad esempio 30 giugno 2023 per la rottamazione‑quater, con pagamento in 18 rate.

  1. Cosa succede se non pago una rata?

Il mancato pagamento, insufficiente o tardivo di una rata di oltre cinque giorni comporta la decadenza dalla definizione agevolata; il debito torna esigibile con sanzioni e interessi . I pagamenti effettuati sono imputati a titolo di acconto.

  1. È possibile ripresentare la domanda se si decade?

La legislazione successiva ha previsto la riammissione dei decaduti nelle rottamazioni e nel saldo e stralcio. Ad esempio la rottamazione‑quinquies consente ai contribuenti decaduti dalle prime tre rottamazioni e dal saldo e stralcio di rientrare nel beneficio, pagando le somme residue in un nuovo piano rateale.

  1. Cosa accade ai giudizi pendenti?

La presentazione della domanda di rottamazione o di saldo e stralcio comporta la sospensione dei giudizi relativi ai carichi inclusi. Il contribuente deve assumere l’impegno a rinunciare ai giudizi ; una volta perfezionata la procedura e pagate le prime somme, il processo si estingue . Se la procedura non si perfeziona, il giudice revoca la sospensione e il giudizio riprende .

  1. Il saldo e stralcio riguarda anche le multe e i tributi locali?

No. Il saldo e stralcio 2019 riguarda tributi erariali e contributi previdenziali. Le sanzioni amministrative (come le multe stradali) e i tributi locali possono essere ricompresi nelle rottamazioni ma non nel saldo e stralcio, salvo specifiche previsioni normative locali.

  1. È possibile utilizzare la compensazione con crediti d’imposta?
  • In genere le definizioni agevolate non consentono la compensazione dei debiti con crediti erariali; i pagamenti devono avvenire tramite F24 o bollettini predisposti dall’ADER. Per la rottamazione‑ter era ammessa una limitata compensazione con crediti commerciali certificati; per le procedure più recenti occorre verificare i provvedimenti attuativi.
  1. Che differenza c’è tra saldo e stralcio e rottamazione?
  • Il saldo e stralcio consente di pagare una percentuale ridotta del debito (16‑35 % o 10 %) in presenza di requisiti reddituali e soggettivi; la rottamazione, invece, richiede il pagamento integrale del capitale senza interessi e sanzioni e si rivolge anche alle imprese. La rottamazione può essere più vantaggiosa per importi elevati se non si rientra nei requisiti del saldo e stralcio.
  1. Posso rateizzare il saldo e stralcio?
  • Sì, la legge consente il pagamento in rate. Nel saldo e stralcio 2019 erano previste cinque rate con interessi al 2 % . Le leggi successive possono prevedere piani di pagamento diversi.
  1. Come si calcola l’ISEE per il saldo e stralcio?
  • L’ISEE viene calcolato sulla base del reddito del nucleo familiare, del patrimonio immobiliare e mobiliare, del numero dei componenti e di altri fattori. È necessario presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) al CAF o tramite il portale INPS. Per il saldo e stralcio 2019 l’ISEE doveva essere inferiore a 20.000 € ; soglie diverse possono essere previste in future misure.
  1. Se ho debiti contributivi da accertamento posso aderire?
  • No. Sono esclusi dal saldo e stralcio i debiti relativi a contributi richiesti a seguito di accertamento . Tuttavia tali debiti possono essere inseriti nelle rottamazioni o in altre definizioni agevolate.
  1. Il saldo e stralcio copre anche le spese legali?
  • No. Le spese processuali e i compensi dei professionisti devono essere pagati a parte. Nel saldo e stralcio e nelle rottamazioni, invece, sono eliminati sanzioni e interessi; gli aggio e le spese di notifica restano dovuti .
  1. È prevista la verifica dell’ISEE da parte dell’ADER?
  • Sì. L’agente della riscossione, con l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, può verificare la veridicità dei dati dichiarati nell’ISEE solo quando sorgono fondati dubbi . Se il contribuente non fornisce la documentazione entro 20 giorni, l’istanza viene rigettata .
  1. Cosa succede se l’ente creditore rinuncia all’annullamento automatico dei debiti fino a 1.000 €?
  • In tal caso la cartella rimane dovuta; tuttavia, il contribuente può comunque aderire alla rottamazione‑quater, che permette di estinguere gli stessi debiti pagando solo il capitale .
  1. Esistono agevolazioni per i debiti più recenti affidati dopo il 2022?
  • Sì. Le leggi di bilancio 2025 e 2026 stanno introducendo la rottamazione‑quinquies estesa ai carichi affidati fino a settembre 2025 (o aprile 2026). Per le posizioni più recenti restano possibili la rateizzazione ordinaria, l’autotutela o l’impugnazione giudiziale.
  1. Se sono un imprenditore in crisi, posso combinare rottamazione e procedure di sovraindebitamento?
  • Sì. Le procedure di composizione della crisi (piano del consumatore, accordi, liquidazione controllata) consentono di ridurre o dilazionare il debito anche verso l’Erario. È possibile inserire le somme iscritte a ruolo in un piano e richiedere una falcidia, previa autorizzazione dell’Agenzia. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi, potrà assistere nel coordinare le due procedure.
  1. A chi rivolgersi per presentare correttamente la domanda?
  • È consigliabile affidarsi a un professionista esperto che conosca la normativa tributaria, le procedure telematiche e la giurisprudenza. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare offrono assistenza completa: verifica dei carichi, analisi dell’ISEE, predisposizione delle domande, negoziazione con l’ADER, ricorsi e gestione della crisi da sovraindebitamento.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere concretamente i vantaggi del saldo e stralcio e delle rottamazioni, consideriamo alcune simulazioni. Tutti gli importi sono esemplificativi e non sostituiscono un’analisi personalizzata.

8.1 Saldo e stralcio 2019 – Contribuente con ISEE 7.000 €

  • Debito originario: 10.000 €, composto da 7.000 € di imposte e 3.000 € tra sanzioni e interessi.
  • Requisiti: persona fisica con ISEE 7.000 € → percentuale dovuta 16 % .
  • Importo da pagare: 16 % di 7.000 € (capitale + interessi) = 1.120 €. Le sanzioni e gli interessi di mora (3.000 €) sono cancellati, ma restano dovute le spese di notifica e l’aggio (supponiamo 5 %): 560 €. Totale: 1.680 €.
  • Rate: 5 rate come da legge 145/2018 (35 % – 20 % – 15 % – 15 % – 15 %) .

8.2 Saldo e stralcio 2019 – Contribuente con ISEE 15.000 €

  • Debito originario: 20.000 € (15.000 € di imposte/contributi e 5.000 € di sanzioni/interessi).
  • Requisiti: ISEE 15.000 € → percentuale dovuta 35 % .
  • Importo da pagare: 35 % di 15.000 € = 5.250 € + aggio e spese 5 % (262,50 €) = 5.512,50 €. Il risparmio totale rispetto al debito originario (20.000 €) è quindi 14.487,50 €.

8.3 Rottamazione‑quater (Legge 197/2022)

  • Debito originario: 8.000 € (5.000 € di capitale, 1.500 € di sanzioni, 1.500 € di interessi).
  • Importo da pagare: nella rottamazione‑quater si pagano solo capitale (5.000 €) e le spese (supponiamo 200 €) . Le sanzioni e gli interessi (3.000 €) sono cancellati. Se il debito è rateizzato in 18 rate, il contribuente pagherà circa 289 € per rata, con risparmio di circa il 38 %. Se aderisse al saldo e stralcio non potrebbe farlo perché l’ISEE è irrilevante; in altri casi la percentuale potrebbe essere più vantaggiosa.

8.4 Stralcio mini‑cartelle

  • Debito: 900 € di multe e interessi risalenti al 2010.
  • Strumento: annullamento automatico commi 227‑229 L. 197/2022.
  • Esito: il debito viene annullato d’ufficio senza domanda entro il 31 dicembre 2023. Tuttavia l’ente creditore può rinunciare allo stralcio; se ciò avviene il debito resta dovuto ma può essere inserito nella rottamazione‑quater .

8.5 Rottamazione‑quinquies (ipotetica – 2025)

  • Debito originario: 50.000 € (35.000 € di capitale, 15.000 € tra sanzioni e interessi).
  • Importo da pagare: si ipotizza di pagare solo il capitale e le spese: 35.000 € + aggio e spese 5 % (1.750 €) = 36.750 € in 20 rate. Il risparmio rispetto al debito originario è di 15.000 €. Coloro che sono decaduti dalla rottamazione‑ter e -quater possono rientrare con la rottamazione‑quinquies pagando le somme residue.

9. Conclusione: agire tempestivamente con l’assistenza di un professionista

Il saldo e stralcio e le varie rottamazioni rappresentano strumenti fondamentali per permettere ai contribuenti in difficoltà di riemergere dai debiti e ripartire. La normativa italiana – dalle disposizioni della Legge 145/2018 alle più recenti leggi di bilancio – offre diverse opportunità di definizione agevolata che si traducono in cospicui risparmi su sanzioni e interessi e, in alcuni casi, sulla stessa quota capitale. Tuttavia, la complessità delle norme, l’intreccio di requisiti soggettivi e oggettivi, le scadenze perentorie e l’evoluzione continua della giurisprudenza rendono rischioso affrontare la procedura da soli.

Agire tempestivamente è essenziale: perdere la finestra per presentare la domanda o pagare con ritardo una rata può vanificare i benefici acquisiti e riattivare sanzioni, interessi e procedure esecutive . Una corretta pianificazione finanziaria e la verifica dei requisiti (ISEE, tipo di carico, periodo di affidamento) possono fare la differenza tra il successo e la decadenza della definizione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono a disposizione per:

  • Analizzare le cartelle di pagamento, gli avvisi di accertamento e i ruoli, individuando vizi formali e prescrizioni;
  • Valutare la possibilità di accedere al saldo e stralcio, alle rottamazioni o ad altri strumenti di composizione della crisi;
  • Elaborare piani di rientro calibrati sulle effettive capacità di pagamento, negoziando con l’ADER e con i creditori;
  • Redigere ricorsi e richiedere la sospensione delle procedure esecutive;
  • Gestire le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordi, liquidazione controllata) e guidare i debitori verso l’esdebitazione.

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