Come si può bloccare un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo?

Introduzione

Ricevere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo è uno degli incubi peggiori per chi ha debiti: significa che il creditore ha ottenuto dal giudice un titolo che consente di procedere subito a pignoramenti, iscrizione di ipoteche o fermi amministrativi senza attendere l’esito di un eventuale opposizione. La legge prevede strumenti di difesa ma richiede tempestività: i termini per agire sono brevi, e ogni errore può esporre il debitore a misure esecutive gravissime. L’ingiunzione può derivare da fatture non pagate, mutui, leasing, fideiussioni, cartelle esattoriali e perfino compensi professionali. In questa guida – aggiornata a Marzo 2026 e pensata con un taglio pratico – vedremo come bloccare un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, quali sono i rimedi previsti dal codice di procedura civile, quali pronunce recenti della Cassazione impongono l’annullamento di atti esecutivi e quali strumenti alternativi (rottamazioni, piani di rientro, accordi di ristrutturazione o piani del consumatore) consentono di risolvere l’indebitamento senza subire l’esecuzione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze in diritto bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa secondo il D.L. 118/2021. Insieme al suo staff accompagna i clienti nell’analisi degli atti, nella redazione dei ricorsi, nell’ottenimento di sospensioni giudiziali, nelle trattative con i creditori e nella predisposizione di piani di rientro sostenibili. Le competenze congiunte di avvocati e commercialisti permettono di individuare la strategia più efficace, che può spaziare dalla semplice opposizione al decreto ingiuntivo alla predisposizione di un piano del consumatore o alla richiesta di definizione agevolata dei debiti verso l’erario.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Il decreto ingiuntivo e le condizioni per l’ammissibilità

Il decreto ingiuntivo è un provvedimento con cui il giudice, su ricorso del creditore che offre prova scritta del credito, ordina al debitore di pagare una somma di denaro o consegnare determinati beni. L’articolo 633 del Codice di procedura civile stabilisce le condizioni per l’ammissibilità del ricorso: il credito deve essere in denaro o cose fungibili, certo e liquido, e il creditore deve esibire prova scritta del diritto vantato . La ratio è accelerare il recupero dei crediti incontestabili tutelando tuttavia la possibilità di opposizione del debitore.

Esecuzione provvisoria e “immediatamente esecutivo”

La regola generale prevede che il decreto sia esecutivo solo dopo la scadenza del termine per l’opposizione. Tuttavia, l’articolo 642 c.p.c. consente al giudice di disporre l’esecuzione provvisoria quando ricorre uno dei seguenti casi:

  • il credito è assistito da cambiale, assegno o altri titoli di credito equivalenti;
  • l’ingiunzione riguarda canoni di locazione o altre prestazioni periodiche;
  • sussiste “pericolo nel ritardo” e il giudice ritiene necessaria l’immediata tutela del creditore.

In tali ipotesi il decreto è qualificato come “immediatamente esecutivo” e il creditore può intimare il precetto e avviare l’esecuzione anche prima che scadano i termini per l’opposizione. Il giudice può subordinare l’esecutorietà a prestazione di cauzione da parte del ricorrente .

Notifica e decorrenza dei termini

Il decreto ingiuntivo viene depositato in cancelleria e notificato al debitore in copia conforme, unitamente al ricorso e ai documenti. L’articolo 643 c.p.c. prevede che la notificazione “inserisca” l’atto nel processo e fa decorrere il termine per l’opposizione . Il creditore deve notificare il decreto entro sessanta giorni dall’emissione (pena decadenza); la notifica interrompe la prescrizione e permette al creditore di procedere.

L’opposizione ordinaria: articolo 645 c.p.c.

L’unico rimedio per contestare il decreto è l’opposizione ex articolo 645 c.p.c., da proporre dinanzi allo stesso giudice che ha emesso l’ingiunzione. La citazione in opposizione va notificata al creditore e fissa la comparizione a data non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo . L’opponente deve sollevare tutte le eccezioni relative al merito del credito (esistenza, validità, prescrizione, compensazione) e alle irregolarità procedurali (incompetenza territoriale, difetto di giurisdizione, vizi di notifica). Con l’instaurazione dell’opposizione il processo si converte in giudizio a cognizione piena.

Esecuzione provvisoria del decreto opposto e cauzione

La proposizione dell’opposizione non sospende automaticamente la provvisoria esecuzione del decreto. Secondo l’articolo 648 c.p.c., il giudice può concedere l’esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto se l’opponente non fornisce “prova scritta del fondamento della sua opposizione”. Se il credito appare fondato, il giudice dichiara immediatamente esecutivo l’ingiunzione anche in pendenza di opposizione; è tuttavia obbligatorio limitare l’esecuzione alle somme non contestate . L’opponente può evitare l’esecuzione versando una cauzione a garanzia del credito; in tal caso il giudice sospende l’esecuzione.

Sospensione per gravi motivi

L’articolo 649 c.p.c. consente all’opponente di chiedere la sospensione della provvisoria esecuzione. Il giudice può sospendere l’efficacia esecutiva “per gravi motivi”, valutando la fondatezza delle difese, la proporzione tra le parti e il pericolo di pregiudizio irreparabile . L’istanza può essere proposta con ricorso autonomo (antecedentemente all’udienza di comparizione) oppure in udienza. La giurisprudenza ritiene che i “gravi motivi” possano consistere sia in vizi della notifica o del titolo sia nell’assenza di prova del credito.

Opposizione tardiva: articolo 650 c.p.c.

Se il decreto non è stato notificato regolarmente, l’opposizione ordinaria non decorre e il debitore può proporre opposizione tardiva entro quaranta giorni dalla legale conoscenza del provvedimento e comunque entro dieci giorni dal primo atto di esecuzione. La Cassazione ha precisato che questi termini sono entrambi necessari: il primo decorre dalla conoscenza effettiva del decreto, il secondo dal pignoramento o altro atto diretto contro il debitore . La Suprema Corte (sentenza 15221/2025) ha ribadito che l’atto esecutivo deve essere indirizzato al debitore e non ad altri soggetti; solo allora scatta la decadenza .

Nullità del precetto privo di indicazione dell’ordine di esecutorietà

Una delle eccezioni più efficaci riguarda la nullità dell’atto di precetto (la diffida a pagare entro dieci giorni) quando non contiene la menzione del provvedimento che ha dichiarato la provisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. La Cassazione, con sentenza 31447/2025 della III sezione, ha affermato che l’omessa indicazione dell’ordine di esecuzione costituisce una violazione del diritto di difesa: l’atto di precetto deve riprodurre o allegare il decreto ingiuntivo e la clausola di esecutività, perché solo così il debitore può verificare la legittimità dell’esecuzione . La pronuncia richiama altre decisioni (Cass. 27424/2023, 903/2024 e 21838/2025) secondo cui il precetto privo di detta indicazione è nullo e tale nullità non è sanabile neanche se il debitore sia venuto comunque a conoscenza del provvedimento.

La sospensione feriale non si applica alle opposizioni esecutive

Con ordinanza n. 2400/2026 la Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso proposto tardivamente contro la sentenza di merito in materia di opposizione a precetto. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la sospensione feriale dei termini processuali non si applica ai giudizi di opposizione esecutiva, in tutti i loro gradi e fasi . Ciò significa che i termini per proporre opposizione o ricorso in Cassazione decorrono anche nel mese di agosto.

Sintesi delle norme chiave

La tabella seguente riassume i principali articoli del Codice di procedura civile e le disposizioni speciali rilevanti per bloccare un decreto ingiuntivo. Per ogni norma viene indicato l’oggetto e il riferimento alle principali pronunce.

NormaContenuto essenzialeRiferimenti normativi/giurisprudenziali
Art. 633 c.p.c.Condizioni per l’ingiunzione: credito pecuniario, prova scritta, liquido ed esigibile .Codice di procedura civile.
Art. 642 c.p.c.Possibilità di concedere l’esecuzione provvisoria in presenza di cambiali, assegni, canoni o “pericolo nel ritardo”; eventuale cauzione .Codice di procedura civile; Cass. 31447/2025.
Art. 643 c.p.c.Notifica del decreto e ricorso, termine per la notifica, deposito degli atti in cancelleria .Codice di procedura civile.
Art. 645 c.p.c.Opposizione al decreto davanti allo stesso giudice; termini e forma .Codice di procedura civile.
Art. 648 c.p.c.Esecuzione provvisoria del decreto opposto; obbligo di cauzione; esecuzione parziale per la parte non contestata .Codice di procedura civile; Cass. 15221/2025.
Art. 649 c.p.c.Possibilità di sospendere l’esecuzione per gravi motivi su richiesta del debitore .Codice di procedura civile; Cass. 31447/2025.
Art. 650 c.p.c.Opposizione tardiva in caso di notifica irregolare; termini di 40 giorni dalla conoscenza e 10 giorni dall’atto esecutivo .Codice di procedura civile; Cass. 15221/2025.
Cass. 31447/2025Precetto privo della menzione dell’esecutorietà è nullo e viola il diritto di difesa .Cassazione, sez. III, sent. 31447/2025.
Cass. 15221/2025Per l’opposizione tardiva occorre rispettare entrambi i termini (40 e 10 giorni) e il primo atto di esecuzione deve essere diretto al debitore .Cassazione, sez. III, sent. 15221/2025.
Cass. 2400/2026La sospensione feriale non si applica ai giudizi di opposizione esecutiva .Cassazione, ordinanza 2400/2026.

Procedura passo‑passo: cosa fare dopo la notifica dell’atto

Ricevere la notifica di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo genera ansia e confusione. Di seguito sono illustrati gli step fondamentali per proteggere i propri beni e esercitare i diritti di difesa.

1. Verifica della notifica e dei documenti allegati

Prima ancora di valutare l’opposizione, occorre controllare che la notifica sia stata eseguita correttamente: il decreto deve essere notificato entro sessanta giorni dalla sua emissione e deve contenere il ricorso e i documenti di prova. Un’errata notifica (a un indirizzo sbagliato, a un soggetto diverso dal debitore o senza il ricorso) fa sì che il termine per l’opposizione non decorra. In tal caso si potrà proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. entro 40 giorni dalla piena conoscenza e, comunque, entro 10 giorni dall’atto esecutivo (pignoramento o precetto) .

2. Calcolo dei termini per l’opposizione

Se la notifica è regolare, il debitore ha 40 giorni di tempo dalla notifica per proporre opposizione. Se il decreto è immediatamente esecutivo, il creditore può notificare il precetto e avviare il pignoramento anche prima della scadenza dei 40 giorni; ciò rende essenziale agire subito. Le opposizioni esecutive non sono sospese nel periodo feriale , quindi i termini corrono anche ad agosto. Non esiste una proroga automatica: l’opposizione deve essere depositata in tribunale entro i 40 giorni con relativa nota di iscrizione a ruolo e versamento del contributo unificato.

3. Analisi dei motivi di opposizione e scelta della strategia

La difesa può essere incentrata su eccezioni di merito (inesistenza del credito, prescrizione, nullità del contratto, interessi usurari, compensazione con crediti del debitore) e/o eccezioni procedurali (incompetenza territoriale, mancanza di procura alle liti, vizi della notifica, inesistenza della prova scritta). È fondamentale raccogliere tutta la documentazione (contratti, fatture, estratti conto, e-mail) e definire con l’avvocato la strategia migliore. L’Avv. Monardo e il suo staff supportano il cliente nell’analisi tecnica degli atti, eventualmente coinvolgendo consulenti contabili per verificare conteggi e interessi.

4. Presentazione dell’opposizione ex art. 645 c.p.c.

L’opposizione si propone con atto di citazione notificato al creditore e depositato in cancelleria. Deve contenere: la indicazione dell’autorità adita, l’oggetto, l’esposizione dei fatti e dei motivi, l’indicazione dei mezzi di prova, la sottoscrizione dell’avvocato. Il giudice fissa la prima udienza entro 30 giorni dal deposito. In udienza le parti discutono la richiesta di sospensione dell’esecuzione e la concessione dell’esecutività. Una volta instaurata l’opposizione, il procedimento prosegue secondo le regole del rito ordinario; la difesa potrà chiedere CTU, testimonianze o altre prove.

5. Richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione

Con ricorso ex art. 649 c.p.c. o nella comparsa in opposizione, il debitore può chiedere la sospensione del decreto ingiuntivo quando sussistono “gravi motivi”. La giurisprudenza ritiene gravi motivi:

  • assenza di prova del credito o documentazione lacunosa;
  • vizi della notifica del ricorso o del decreto;
  • ragioni di merito apparenti (ad esempio, difetto di causa, nullità del contratto);
  • mancanza dei presupposti per l’immediata esecuzione (ad esempio, non vi è un titolo di credito qualificato).

Se il giudice accoglie l’istanza, l’efficacia esecutiva viene sospesa e il creditore non può procedere a pignoramenti o sequestri. La sospensione può essere subordinata a una cauzione prestata dall’opponente o dal ricorrente. La Cassazione ha riconosciuto che il precetto privo della menzione della clausola di esecutorietà è nullo : in questo caso il giudice deve sospendere l’esecuzione.

6. Cauzione e pagamento della somma non contestata

Quando l’opponente non offre prova scritta del proprio diritto, l’art. 648 c.p.c. consente al giudice di dichiarare esecutivo il decreto. Per evitare l’esecuzione, il debitore può prestare cauzione a garanzia dell’intero credito o della parte contestata; il giudice può ridurre l’importo e limitare l’esecuzione alla parte non contestata. La cauzione può essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o deposito di somme presso la Cassa depositi e prestiti. È essenziale valutarne la convenienza con il proprio legale: se la contestazione è solida, può essere preferibile richiedere la sospensione senza cauzione.

7. Effetti dell’opposizione

Dal momento in cui l’opposizione è proposta:

  • il decreto non passa in giudicato, cioè non diventa definitivo fino alla sentenza di merito;
  • se il giudice sospende l’esecuzione, il creditore non può procedere con pignoramenti o ipoteche;
  • le somme eventualmente già pignorate possono essere custodite da terzi (ad esempio, il datore di lavoro in caso di pignoramento del quinto) fino alla decisione;
  • l’esito dell’opposizione può portare alla revoca totale del decreto, alla sua conferma o alla condanna al pagamento in misura diversa.

8. Controllo dell’atto di precetto

Se il credito è immediatamente esecutivo, il creditore notifica un atto di precetto prima di pignorare. Tale atto deve contenere l’indicazione del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) e della clausola di esecutorietà; deve inoltre riportare l’importo dovuto, le spese e gli interessi. Come ricorda la Cassazione, l’omessa menzione della clausola di esecutorietà rende il precetto inesistente . La verifica del precetto è fondamentale per proporre un’eventuale opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. o opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., procedimenti distinti dall’opposizione al decreto.

9. Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi

Quando l’atto di precetto o il pignoramento contengono vizi propri (ad esempio, indicazione di un importo superiore al dovuto, mancanza della sottoscrizione, carenza di titolo esecutivo), il rimedio è l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). Questi procedimenti si propongono davanti al giudice dell’esecuzione (il tribunale del luogo del pignoramento) entro termini brevissimi (20 giorni dalla notifica dell’atto). L’oggetto non è la validità del decreto ingiuntivo ma la legittimità dell’esecuzione.

10. Opposizione di terzo

Un soggetto terzo che ritenga di subire l’esecuzione pur non essendo debitore (ad esempio, il coniuge proprietario di un bene pignorato) può proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. L’azione mira a far dichiarare l’esclusione del bene dalla procedura esecutiva. È importante documentare la proprietà con atti notarili, registri immobiliari o altre prove.

11. Mediazione e negoziazione assistita

Per alcune materie (ad esempio, locazioni, contratti bancari, assicurativi, condominio) l’opposizione al decreto ingiuntivo presuppone l’esperimento della mediazione civile. L’omissione della mediazione comporta l’improcedibilità della domanda. Inoltre, la negoziazione assistita può essere condizione di procedibilità in materia di obbligazioni pecuniarie derivanti da contratti. L’Avv. Monardo consiglia di valutare l’obbligo di mediazione e, ove necessario, attivare il relativo procedimento.

Difese e strategie legali

Eccezioni di merito

  1. Inesistenza o invalidità del contratto: contestare che l’obbligazione non è mai nata o è affetta da nullità (per esempio, mutuo usurario, clausole vessatorie non approvate per iscritto, contratti stipulati da soggetto non autorizzato). Documenti da esibire: contratto, condizioni generali, corrispondenza, eventuali perizie.
  2. Prescrizione: molti crediti (canoni di locazione, forniture, interessi bancari) si prescrivono in cinque anni; i crediti da assegni e cambiali hanno prescrizione più breve. Se il termine è decorso, il decreto deve essere revocato.
  3. Compensazione: il debitore può opporre un proprio credito certo, liquido ed esigibile verso il creditore; la compensazione può estinguere in tutto o in parte il debito.
  4. Pagamenti già effettuati: allegare ricevute, bonifici, quietanze. La prova del pagamento estingue il credito.
  5. Difetto di prova scritta: l’art. 633 c.p.c. richiede prova scritta; se il creditore si basa su documenti non idonei (ad esempio, fotocopie senza autenticazione, e-mail non firmate), l’ingiunzione è illegittima.
  6. Usura e anatocismo: nei rapporti bancari, interessi usurari o anatocistici comportano nullità della clausola e rideterminazione del saldo. Una consulenza tecnica può quantificare l’importo effettivamente dovuto.

Eccezioni procedurali

  1. Incompetenza territoriale: se il ricorso è stato presentato a un tribunale incompetente, l’ingiunzione è nulla. Il foro competente è quello del luogo di residenza del debitore o, nei contratti, quello pattuito con clausola valida.
  2. Difetto di giurisdizione: per esempio, controversie relative a contributi previdenziali sono di competenza del giudice del lavoro.
  3. Vizi di notifica: notifica a persona sbagliata, mancanza del ricorso, mancata notifica del provvedimento che dichiara l’esecutività. In tali casi l’opposizione tardiva è ammissibile .
  4. Nullità del precetto: mancata indicazione della clausola di esecutorietà , richiesta di importi maggiori rispetto al decreto, mancanza di sottoscrizione.

Richieste istruttorie e prove

È possibile chiedere l’ammissione di prove testimoniali, documentali e consulenze tecniche. Una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) può essere determinante nei rapporti bancari per accertare gli interessi realmente dovuti. Inoltre, si può chiedere l’esibizione di documenti ex art. 210 c.p.c. se il creditore li trattiene.

Transazione giudiziale e piano di rientro

In corso di opposizione le parti possono conciliare. L’Avv. Monardo evidenzia che un accordo transattivo può prevedere il pagamento rateale, la rinuncia agli interessi e alle spese legali o la cessione di beni. Il giudice può omologare l’accordo e dichiarare l’estinzione del giudizio.

Strumenti alternativi per risolvere il debito

La difesa contro un decreto ingiuntivo non si esaurisce nell’opposizione. Spesso è opportuno valutare strumenti alternativi che permettono di ridurre o rateizzare il debito e di sospendere l’esecuzione.

Rottamazione‑quater (Legge 197/2022)

La Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) ha introdotto la rottamazione‑quater delle cartelle esattoriali (commi 231‑240). Questa misura consente di estinguere i carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 pagando solo l’ammontare del capitale e le spese di notifica e di esecuzione, senza sanzioni né interessi di mora. Le somme possono essere versate in unica soluzione o fino a 18 rate e la prima rata scade il 31 luglio 2023, la seconda il 30 novembre 2023, con interessi al 2% a partire dal 1° agosto 2023 . È richiesta la presentazione di una dichiarazione entro il 30 aprile 2023; la domanda sospende i termini di prescrizione e blocca nuove procedure esecutive fino al pagamento della prima rata . L’adesione alla rottamazione comporta la rinuncia alle opposizioni pendenti relative alle cartelle interessate; ciò può incidere sull’opposizione al decreto ingiuntivo se il credito deriva da un carico esattoriale.

Riammissione alla rottamazione‑quater (Legge 15/2025)

Il decreto‑legge 27 dicembre 2024 n. 202, convertito nella Legge 21 febbraio 2025 n. 15 (Milleproroghe 2025), ha introdotto la possibilità per i contribuenti decaduti dalla rottamazione‑quater (per mancato pagamento delle rate entro il 2024) di essere riammessi. Entro il 30 aprile 2025 i contribuenti potevano presentare un’istanza telematica, scegliendo se pagare il debito in un’unica soluzione (entro il 31 luglio 2025) o in un massimo di dieci rate (31 luglio 2025, 30 novembre 2025 e a seguire 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2026‑2027). La riammissione consente di bloccare le azioni esecutive e cancellare le sanzioni. Poiché il testo ufficiale non è pubblicamente disponibile senza restrizioni, si rimanda alle istruzioni e alle FAQ pubblicate dall’Agenzia delle entrate‑Riscossione nel 2025.

Rottamazione‑quinquies (Legge 199/2025, art. 1 commi 82‑110)

La legge 30 dicembre 2025 n. 199 (Bilancio 2026) ha introdotto la rottamazione‑quinquies, in vigore dal 1° gennaio 2026. La norma consente di definire in modo agevolato i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti dall’omesso versamento di imposte dichiarate e delle somme affidate per interessi e sanzioni, escludendo gli accertamenti esecutivi. Il debitore può estinguere il debito versando solo il capitale e i costi di notifica ed esecuzione . Le somme possono essere pagate in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in un massimo di 54 rate bimestrali in nove anni (prima rata 31 luglio 2026, seconda 30 settembre 2026, terza 30 novembre 2026, poi 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre a partire dal 2027; le ultime tre rate a gennaio, marzo e maggio 2035) . In caso di rateizzazione, maturano interessi al 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026 .

La rottamazione‑quinquies richiede la presentazione di una dichiarazione telematica entro il 30 aprile 2026, nella quale il debitore indica il numero di rate prescelto . La dichiarazione deve anche segnalare l’eventuale pendenza di giudizi e comporta l’impegno a rinunciarvi; il giudice sospende il processo fino al pagamento della prima rata e dichiara l’estinzione dopo l’adempimento . Una volta presentata la domanda, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da dilazioni in corso e l’agente della riscossione non può iscrivere nuovi fermi o ipoteche né avviare nuove procedure esecutive . Non possono essere proseguite le esecuzioni già iniziate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto . Queste norme offrono una protezione analoga alla sospensione dell’esecuzione disposta dal giudice. Tuttavia, il mancato pagamento di una unica rata o di due rate anche non consecutive comporta la decadenza dal beneficio, con perdita delle somme versate .

La rottamazione‑quinquies si applica anche ai debiti inclusi in procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012) o del Codice della crisi d’impresa (d.lgs. 14/2019): il pagamento può avvenire con le modalità e nei tempi previsti dal decreto di omologazione . Sono esclusi dalla rottamazione i carichi relativi a violazioni del codice della strada limitatamente alle sanzioni (restano definibili solo gli interessi e l’aggio) .

Piano del consumatore e accordi di composizione (Legge 3/2012)

La legge 3/2012 offre a privati e piccoli imprenditori in stato di sovraindebitamento la possibilità di proporre un piano del consumatore o un accordo di composizione. L’articolo 8 consente di ristrutturare i debiti e soddisfare i creditori in qualsiasi forma, anche trasferendo crediti futuri e coinvolgendo terzi che prestano garanzie . È possibile includere debiti derivanti da cessioni del quinto, mutui ipotecari o finanziamenti; il piano può prevedere la rinegoziazione delle rate e la rimodulazione degli interessi. Il progetto deve essere redatto con l’ausilio di un OCC (Organismo di composizione della crisi) o di un gestore della crisi nominato dal tribunale. L’Avv. Monardo, quale gestore iscritto, può assistere i debitori nella predisposizione di tali piani.

L’articolo 12‑bis disciplina l’omologazione del piano del consumatore: il giudice convoca i creditori, può sospendere le procedure esecutive e verifica la fattibilità del piano . Se il piano è omologato, il relativo decreto produce gli stessi effetti di un pignoramento e costituisce titolo esecutivo; da quel momento i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali . L’esdebitazione è disciplinata dagli artt. 14‑terdecies e seguenti: consente al debitore di ottenere la liberazione residua dai debiti una volta eseguito il piano, purché non abbia agito con frode o colpa grave .

Accordi di ristrutturazione (D.lgs. 14/2019)

L’articolo 57 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) consente all’imprenditore in stato di crisi o insolvenza di concludere un accordo di ristrutturazione dei debiti con creditori che rappresentino almeno il 60 % dei crediti. L’accordo deve essere corredato da un piano economico‑finanziario idoneo ad assicurare il pagamento integrale dei creditori non aderenti entro 120 giorni e da una relazione di un professionista che attesta la veridicità dei dati . L’omologazione produce effetti vincolanti per tutti i creditori aderenti e non aderenti; i non aderenti devono essere pagati per intero nei termini. Esistono varianti: gli accordi agevolati richiedono l’adesione del 30% (art. 60) , mentre gli accordi ad efficacia estesa possono vincolare intere classi di creditori se aderisce almeno il 75% della classe e i non aderenti non ricevono un trattamento peggiore rispetto alla liquidazione .

Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)

Il decreto‑legge 118/2021, convertito con modificazioni, ha introdotto la composizione negoziata della crisi, uno strumento preventivo per imprenditori in difficoltà. L’articolo 2 prevede che l’imprenditore commercialmente attivo possa chiedere alla Camera di commercio la nomina di un esperto indipendente che faciliti le trattative con i creditori al fine di individuare soluzioni idonee a superare la crisi . L’esperto può proporre accordi, dilazioni o la cessione dell’azienda; l’accesso avviene tramite una piattaforma nazionale con check‑list e test per valutare la percorribilità della procedura. L’articolo 3 stabilisce i requisiti e le modalità di nomina dell’esperto, scelto tra avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro con esperienza in materia di crisi e ristrutturazioni. Durante la negoziazione, l’imprenditore può chiedere al tribunale misure protettive che bloccano l’avvio o la prosecuzione delle azioni esecutive. Questo strumento può essere utilizzato parallelamente all’opposizione al decreto ingiuntivo o per definire un piano di rientro complessivo.

Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare la notifica: non leggere la posta o pensare che il decreto “sparisca” non lo annullerà. I termini decorrono dalla data di notifica; perdere il termine per l’opposizione significa rischiare pignoramenti immediati. Appena ricevuto l’atto, contattare un avvocato.
  2. Aspettare la scadenza: spesso i debitori sperano in accordi informali con il creditore. Tuttavia, l’opposizione deve essere depositata entro 40 giorni; anche un accordo stragiudiziale può essere formalizzato in sede giudiziaria per sospendere l’esecuzione.
  3. Non verificare la notifica: molti decreti vengono notificati con errori (indirizzi errati, mancanza del ricorso); trascurare questi vizi preclude l’opposizione tardiva.
  4. Pagare senza contestare: effettuare pagamenti in pendenza di opposizione può equivalere a riconoscimento del debito. Prima di pagare, valutare con il legale se depositare la somma in cauzione.
  5. Affidarsi a modelli generici: presentare un’opposizione senza adeguata motivazione comporta rigetto e condanna alle spese. Ogni caso necessita di una strategia personalizzata.
  6. Non attivare la mediazione o la negoziazione assistita quando obbligatoria: l’omissione comporta l’improcedibilità dell’azione. Verificare la materia e attivare tempestivamente la procedura.
  7. Dimenticare le alternative: rottamazioni e piani del consumatore possono ridurre drasticamente il debito e sospendere l’esecuzione. Non valutarli significa perdere opportunità.

Tabelle riepilogative

Scadenze e termini principali

ProceduraTermineEffetto
Opposizione ordinaria (art. 645 c.p.c.)40 giorni dalla notifica del decretoInterrompe il passaggio in giudicato del decreto e avvia un processo a cognizione piena.
Opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.)40 giorni dalla conoscenza effettiva del decreto + 10 giorni dal primo atto esecutivoPermette di contestare il decreto notificato irregolarmente.
Richiesta di sospensione (art. 649 c.p.c.)In qualsiasi momento prima dell’esecuzione, preferibilmente con il ricorso in opposizioneConsente al giudice di bloccare l’esecuzione provvisoria per gravi motivi.
Presentazione domanda rottamazione‑quater (L. 197/2022)30 aprile 2023Determina la sospensione di prescrizione ed esecuzione fino al pagamento della prima rata .
Pagamento rate rottamazione‑quaterFino a 18 rate: prime due rate 31 luglio 2023 e 30 novembre 2023; seguono rate trimestrali nel 2024‑2027Estinzione del debito con pagamento del solo capitale e spese.
Riammissione rottamazione‑quater (L. 15/2025)Domanda entro 30 aprile 2025Permette ai decaduti di riprendere i pagamenti entro nuove scadenze (31 luglio 2025, 30 novembre 2025 e rate semestrali 2026‑2027).
Domanda rottamazione‑quinquies (L. 199/2025)30 aprile 2026Sospende prescrizione ed esecuzione; consente pagamento in 54 rate bimestrali con interessi al 3% .
Piano del consumatore (L. 3/2012)Ricorso presentato al tribunale con relazione dell’OCC; il giudice convoca l’udienza entro 60 giorniSospende le procedure esecutive e, con omologazione, blocca ogni azione individuale .

Strumenti difensivi e agevolazioni

StrumentoSoggetti beneficiariPrincipali vantaggi
Opposizione ex art. 645 c.p.c.Debitori contro cui è stato emesso un decreto ingiuntivoPossibilità di far dichiarare inesistente il credito, ottenere la sospensione dell’esecuzione, far valere vizi procedurali e di merito.
Opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.Debitori che hanno ricevuto una notifica irregolareTermini prorogati, possibilità di bloccare esecuzioni iniziate senza corretta notifica.
Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)Chi subisce un’esecuzione basata su titolo inesistente o precetto viziatoAnnullamento della procedura esecutiva; eventuale revoca del pignoramento.
Rottamazione‑quater (L. 197/2022)Contribuenti con cartelle affidate al riscossore tra 2000 e 30/6/2022Estingue il debito pagando solo capitale e spese; sospende azioni esecutive .
Riammissione rottamazione‑quater (L. 15/2025)Decaduti dalla rottamazione‑quaterConsente di riprendere il piano di rateizzazione; sospende esecuzioni.
Rottamazione‑quinquies (L. 199/2025)Contribuenti con carichi da omesso versamento di imposte affidati dal 2000 al 2023Pagamento solo del capitale e spese in 54 rate; sospensione di prescrizione ed esecuzione .
Piano del consumatore (L. 3/2012)Consumatori e soggetti non fallibili sovraindebitatiRistrutturazione integrale dei debiti con sospensione delle azioni esecutive e possibile esdebitazione .
Accordo di ristrutturazione (D.lgs. 14/2019)Imprenditori in crisi con adesione di almeno il 60 % dei creditoriStrumento flessibile per ristrutturare i debiti e bloccare azioni esecutive; prevede attestazione professionale .
Composizione negoziata (D.L. 118/2021)Imprese in crisi che richiedono un esperto negoziatoreFacilitazione di accordi con creditori; misure protettive che sospendono azioni esecutive .

FAQ – Domande frequenti

  1. Cosa significa “decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo”?

È un’ingiunzione di pagamento alla quale il giudice ha attribuito esecutività provvisoria ai sensi dell’art. 642 c.p.c. Il creditore può intimare il precetto e procedere al pignoramento prima della scadenza del termine per l’opposizione. L’esecutorietà può essere subordinata a cauzione.

  1. Posso bloccare l’esecuzione se presento opposizione?

La semplice opposizione non sospende l’esecuzione. Occorre chiedere la sospensione ex art. 649 c.p.c., dimostrando che esistono gravi motivi (assenza di prova del credito, vizi di notifica, prescrizione, etc.). In alternativa si può prestare cauzione ex art. 648 c.p.c.

  1. Quali sono i tempi per proporre opposizione?

Il termine ordinario è di 40 giorni dalla notifica del decreto. Se la notifica è irregolare, si applica l’art. 650 c.p.c.: 40 giorni dalla conoscenza del decreto e 10 giorni dal primo atto esecutivo . La sospensione feriale non si applica.

  1. Devo pagare prima di fare opposizione?

No, ma il creditore può procedere immediatamente con il precetto e il pignoramento. Per evitare l’esecuzione si può versare la somma dovuta in cauzione. L’opposizione può anche contestare solo una parte dell’importo; in questo caso occorre pagare o garantire la parte non contestata per ottenere la sospensione .

  1. Cosa succede se il precetto non indica l’ordine di esecutorietà?

Secondo la Cassazione, il precetto è nullo se non menziona il provvedimento con cui è stata concessa l’esecutorietà; la nullità è insanabile e comporta l’inefficacia del precetto . È possibile proporre opposizione agli atti esecutivi.

  1. È possibile contestare solo l’ammontare degli interessi?

Sì. L’opposizione può riguardare anche il computo degli interessi e delle spese. Il giudice può concedere l’esecuzione provvisoria limitatamente alla parte non contestata.

  1. Il decreto ingiuntivo si prescrive?

Il decreto costituisce titolo esecutivo e prescrive in dieci anni; tuttavia, se il credito originario è già prescritto, l’ingiunzione è illegittima. Inoltre, se non viene notificato al debitore entro 60 giorni, il decreto perde efficacia.

  1. Posso aderire alla rottamazione se è stato emesso un decreto ingiuntivo?

Se il decreto deriva da un carico fiscale iscritto a ruolo, è possibile aderire alla rottamazione‑quater (per carichi fino al 30/06/2022) o alla rottamazione‑quinquies (per carichi fino al 31/12/2023). L’adesione sospende l’esecuzione e comporta la rinuncia alle opposizioni relative ai carichi definibili .

  1. Come funziona il piano del consumatore?

Il debitore propone, con l’assistenza di un OCC, un piano di rientro che suddivide i debiti in base alle disponibilità e che può prevedere falcidie, dilazioni o la cessione di beni. Il giudice convoca i creditori, può sospendere le esecuzioni e, se ritiene il piano fattibile, lo omologa. Da quel momento i creditori non possono intraprendere azioni esecutive e, a esecuzione completata, il debitore può ottenere l’esdebitazione .

  1. Qual è la differenza tra accordo di ristrutturazione e composizione negoziata?

L’accordo di ristrutturazione (d.lgs. 14/2019) è un contratto con i creditori che richiede l’adesione di almeno il 60% (o 30% negli accordi agevolati); comporta il pagamento integrale dei creditori non aderenti in 120 giorni e necessita di omologazione . La composizione negoziata (D.L. 118/2021) prevede la nomina di un esperto che assiste l’imprenditore nelle trattative; durante la procedura, su richiesta, il tribunale può concedere misure che sospendono le azioni esecutive .

  1. È possibile proporre opposizione senza avvocato?

Per cause di valore inferiore a 1.100 euro davanti al Giudice di pace è ammessa la difesa personale; tuttavia, l’opposizione al decreto ingiuntivo richiede quasi sempre l’assistenza di un avvocato, specie davanti al tribunale. Un legale può anche verificare la competenza territoriale e proporre eccezioni non facilmente individuabili da un non professionista.

  1. Il giudice può trasformare il decreto in sentenza?

Se il debitore non propone opposizione nei termini, il decreto ingiuntivo passa in giudicato e diventa inoppugnabile. Se l’opposizione è dichiarata inammissibile o rigettata, il giudice conferma il decreto con sentenza; quest’ultima costituisce il titolo esecutivo definitivo.

  1. Posso chiedere la rateizzazione del debito durante l’opposizione?

È possibile formulare al creditore una proposta di rateizzazione; il creditore può accettare e sottoscrivere un accordo. Tale accordo può essere omologato in sentenza. In alternativa si può ricorrere al piano del consumatore o agli accordi di ristrutturazione.

  1. Cosa succede se perdo l’opposizione?

Se il giudice rigetta l’opposizione, il decreto ingiuntivo viene confermato; il debitore può essere condannato al pagamento delle spese legali e può subire l’esecuzione forzata. Tuttavia, rimangono possibili gli strumenti di definizione agevolata, come la rottamazione, e l’esdebitazione finale.

  1. Se presento domanda di rottamazione‑quinquies, devo rinunciare all’opposizione?

Sì. La norma prevede che nella dichiarazione di adesione il debitore indichi l’eventuale pendenza di giudizi e assuma l’impegno a rinunciarvi . La rinuncia è condizione per l’estinzione del giudizio; dopo il versamento della prima rata, il giudice dichiara l’estinzione e le sentenze non ancora passate in giudicato perdono efficacia.

  1. È possibile inserire il decreto ingiuntivo in un piano del consumatore?

Sì. I crediti oggetto di decreto ingiuntivo possono essere compresi nel piano del consumatore; il piano può prevedere la falcidia (riduzione) dell’importo e il pagamento rateale. L’omologazione del piano blocca l’esecuzione e, una volta eseguito, comporta l’esdebitazione .

  1. Che differenza c’è tra sospensione ex art. 649 e rottamazione?

La sospensione ex art. 649 c.p.c. è una decisione del giudice che valuta i “gravi motivi” nel singolo caso; blocca l’esecuzione fino alla decisione sull’opposizione. La rottamazione (quater o quinquies) è una procedura fiscale: presentando la domanda, la legge sospende le azioni esecutive legate a cartelle esattoriali e consente di estinguere il debito con pagamento agevolato . Le due misure non sono incompatibili, ma la rottamazione riguarda solo debiti fiscali.

  1. Posso far valere l’usura o l’anatocismo in opposizione?

Sì. Nei rapporti bancari il debitore può chiedere la rideterminazione del saldo per l’applicazione di interessi usurari o anatocistici; è necessario produrre gli estratti conto e chiedere una consulenza tecnica. Se il giudice riconosce l’illegittimità degli interessi, revoca il decreto o riduce l’importo.

  1. Cosa succede se la società creditrice cede il credito a un terzo (cessionario)?

La cessione del credito non comporta l’estinzione del decreto; il cessionario subentra nei diritti del cedente ma deve dimostrare l’avvenuta cessione. Il precetto deve indicare la cessione e allegare la documentazione; l’assenza di prova rende il precetto nullo.

  1. La procedura d’esecuzione può essere sospesa se avvio una composizione negoziata?

Sì. Nel corso della composizione negoziata il tribunale può concedere misure protettive su istanza dell’imprenditore, che impediscono ai creditori di intraprendere o proseguire azioni esecutive . Questa misura può essere utilizzata anche se pende un decreto ingiuntivo.

Simulazioni pratiche

Simulazione 1 – Opposizione con richiesta di sospensione

Situazione: Un imprenditore individuale riceve un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per € 80.000 relativo a forniture non pagate. Il creditore notifica il decreto il 5 gennaio 2026 e il precetto il 10 gennaio; minaccia il pignoramento. L’imprenditore consulta l’Avv. Monardo l’11 gennaio.

Analisi e strategia:

  1. Verifica notifica: la notifica è regolare; il termine per l’opposizione scade il 14 febbraio 2026.
  2. Motivi di opposizione: il debitore sostiene di aver contestato la merce e di non avere mai firmato il contratto di fornitura. Inoltre, l’atto di precetto non indica il provvedimento di esecutorietà.
  3. Azioni: entro il 25 gennaio viene notificata l’opposizione ex art. 645 eccependo la nullità della notifica del contratto e la mancata indicazione dell’esecutorietà nel precetto. Contestualmente, si presenta istanza di sospensione ex art. 649, allegando la carenza di prova del credito e la pronuncia della Cassazione 31447/2025 sulla nullità del precetto .
  4. Esito: il giudice fissa l’udienza il 5 febbraio, accoglie l’istanza di sospensione rilevando che il precetto è privo della menzione dell’esecutorietà e rinvia per la discussione nel merito. L’esecuzione viene sospesa. Nel frattempo, le parti avviano trattative; viene raggiunto un accordo per pagare € 50.000 in 24 rate con rinuncia agli interessi. L’accordo viene omologato e il decreto viene revocato.

Considerazioni: la tempestiva verifica del precetto e l’eccezione tecnica hanno consentito di bloccare l’esecuzione. La trattativa successiva ha ridotto l’importo complessivo. La consulenza legale ha evitato la perdita dei beni.

Simulazione 2 – Rottamazione‑quinquies per cartelle esattoriali

Situazione: Un libero professionista ha ricevuto tra il 2018 e il 2022 numerose cartelle esattoriali per imposte e contributi non versati, per un totale di € 40.000 (capitale € 25.000, sanzioni e interessi € 15.000). Nel dicembre 2025 riceve un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per € 15.000 riferito a una cartella affidata nel 2021. A gennaio 2026 viene notificato il precetto.

Analisi e strategia:

  1. Verifica: la cartella è definibile con la rottamazione‑quinquies. Il professionista presenta la dichiarazione telematica entro il 30 aprile 2026, scegliendo il pagamento in 12 rate.
  2. Effetti: una volta presentata la domanda, i termini di prescrizione sono sospesi e l’Agente della riscossione non può avviare o proseguire azioni esecutive . Il decreto ingiuntivo e l’azione esecutiva restano sospesi. Il professionista rinuncia all’opposizione (condizione richiesta dalla legge ). L’Agenzia comunica l’importo da pagare (solo capitale e spese): € 25.500 + interessi al 3%.
  3. Pagamenti: le rate vengono versate puntualmente. Dopo il pagamento della prima rata, il giudice dichiara estinto il giudizio. Il risparmio è notevole: € 14.500 di sanzioni e interessi vengono cancellati. Il professionista ottiene il DURC regolare e può continuare l’attività senza vincoli.

Considerazioni: l’adesione alla rottamazione‑quinquies ha permesso di evitare l’esecuzione e ridurre drasticamente il debito. È fondamentale rispettare le scadenze e non saltare le rate, pena la decadenza dal beneficio.

Simulazione 3 – Piano del consumatore e esdebitazione

Situazione: Una famiglia ha accumulato € 120.000 di debiti tra finanziamenti personali, carte di credito e un mutuo residuo. Nel 2024 una banca ottiene un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per € 35.000; la banca ha già iscritta ipoteca sull’unico immobile della famiglia. Il reddito complessivo è di € 2.500 al mese.

Analisi e strategia:

  1. Stato di sovraindebitamento: la famiglia non riesce a pagare le rate e rischia il pignoramento della casa. Con l’assistenza dell’Avv. Monardo, si rivolge a un OCC e predispone un piano del consumatore.
  2. Contenuto del piano: il piano prevede la vendita dell’auto e di beni accessori, il pagamento integrale delle spese condominiali, la ristrutturazione del mutuo con riduzione del tasso, e il pagamento ai creditori chirografari (tra cui la banca ingiungente) nella misura del 40% in 6 anni. Un parente presta una garanzia e viene offerta una fideiussione. Il piano include anche la rottamazione‑quater per le cartelle fiscali.
  3. Procedura: l’OCC deposita la relazione; il giudice convoca i creditori entro 60 giorni e sospende l’esecuzione immobiliare . I creditori votano; il giudice omologa il piano. Grazie all’omologazione, tutte le azioni esecutive sono bloccate . La famiglia paga regolarmente le rate previste.
  4. Esdebitazione: al termine del piano, il giudice dichiara l’esdebitazione: i debiti residui sono cancellati . La famiglia mantiene l’abitazione e recupera la solvibilità.

Considerazioni: il piano del consumatore è uno strumento potente per chi ha più debiti, compresi decreti ingiuntivi. Permette di ristrutturare i debiti in modo sostenibile e ottenere l’esdebitazione finale.

Conclusione

Bloccare un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo richiede conoscenze tecniche, rapidità d’azione e una strategia che integri difese giudiziali e soluzioni negoziate. L’opposizione ex art. 645 c.p.c. consente di contestare l’ingiunzione e, in presenza di gravi motivi, ottenere la sospensione dell’esecuzione. La Cassazione ha chiarito che il precetto deve contenere la menzione dell’esecutorietà del decreto, pena la nullità , e che i termini per l’opposizione non sono sospesi nel periodo feriale . Nei casi di notifiche irregolari è prevista l’opposizione tardiva .

Accanto agli strumenti giudiziali esistono definizioni agevolate che permettono di ridurre il debito e sospendere le esecuzioni: la rottamazione‑quater (L. 197/2022) consente di pagare solo il capitale per carichi affidati fino al 30 giugno 2022 , mentre la rottamazione‑quinquies (L. 199/2025) estende l’agevolazione ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2023 con pagamento in 54 rate e sospensione delle esecuzioni . Per i debitori in stato di sovraindebitamento sono previsti il piano del consumatore e l’accordo di ristrutturazione, che sospendono le azioni esecutive e, una volta omologati, vincolano tutti i creditori . La composizione negoziata consente agli imprenditori di ottenere misure protettive durante le trattative .

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team, con la competenza di cassazionista, gestore della crisi e negoziatore esperto, sono in grado di valutare ogni dettaglio della vostra posizione debitoria, individuare i vizi del decreto ingiuntivo, presentare le opposizioni opportune e, quando necessario, attivare strumenti alternativi come rottamazioni, piani del consumatore o accordi di ristrutturazione. Agire tempestivamente è fondamentale: ogni giorno perso può tradursi in un pignoramento o in una ipoteca.

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