Cosa succede quando ti pignorano il conto corrente?

Introduzione

Il pignoramento del conto corrente è un tema di grande interesse per chiunque abbia depositi bancari, indipendentemente dal fatto che sia un imprenditore, un professionista o un cittadino privato. Vedersi bloccare il conto significa non poter disporre del proprio denaro, trovarsi all’improvviso senza risorse per pagare spese ordinarie, fornitori, rate di mutui, utenze domestiche e stipendi dei dipendenti. In un momento in cui il contante è sempre meno utilizzato, il congelamento dei fondi su un conto rappresenta un rischio elevato per la sopravvivenza economica di famiglie e imprese. Pochi sanno quali sono i limiti e i diritti della procedura di pignoramento e quali errori evitare per non aggravare la situazione. Per questo, un articolo approfondito e aggiornato può fare la differenza tra una gestione consapevole della crisi e un aggravamento inutile.

L’obiettivo di questo articolo è spiegare passo dopo passo cosa accade quando il conto corrente viene pignorato, quali sono le norme di riferimento, quali soluzioni legali può adottare il debitore e quali strategie difensive possono portare alla sospensione o alla riduzione dell’esecuzione forzata. Tratteremo i limiti imposti dalla legge alle somme pignorabili, le speciali tutele previste per salari, pensioni e trattamenti di fine rapporto, le novità normative più recenti e le pronunce giurisprudenziali di maggior interesse.

Lo faremo con un linguaggio accessibile, ma senza rinunciare alla precisione tecnica. L’argomento verrà analizzato dal punto di vista del debitore o del contribuente che subisce un’azione esecutiva: non ci limiteremo a descrivere i poteri del creditore, ma evidenzieremo le difese e le opportunità offerte dall’ordinamento italiano.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’articolo è curato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di un team multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti con esperienza nazionale in diritto bancario, tributario ed esecutivo. L’avvocato Monardo è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012 (cosiddetta “Legge salva suicidi”), iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa secondo il D.L. 118/2021. Grazie alle sue competenze integrate, l’avvocato può offrire assistenza sia giudiziale sia stragiudiziale su tutti gli aspetti legati ai pignoramenti e alle procedure esecutive:

  • Analisi degli atti: valutazione preliminare degli atti notificati (cartelle, precetti, atti di pignoramento presso terzi) per individuare vizi di forma o di merito.
  • Ricorsi e sospensioni: predisposizione di ricorsi in opposizione all’esecuzione e di istanze di sospensione ex art. 615 c.p.c. o dell’art. 47 d.P.R. 602/1973.
  • Trattative e piani di rientro: negoziazione con il creditore o con l’Agente della Riscossione per ottenere piani di pagamento sostenibili, rottamazioni o transazioni fiscali.
  • Soluzioni giudiziali e stragiudiziali: ricorso al giudice dell’esecuzione, istanze di riduzione del pignoramento, accesso a procedimenti di composizione della crisi, accordi di ristrutturazione dei debiti o liquidazione del patrimonio.

Sin dalla fase iniziale è fondamentale agire in tempi rapidi: ogni giorno che passa aumenta gli interessi di mora e le spese, mentre si riducono le possibilità di ottenere una tutela efficace. Per questo il nostro team offre consulenze immediate e personalizzate, valutando la situazione del debitore e definendo una strategia su misura.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Per comprendere cosa succede quando viene pignorato il conto corrente occorre analizzare la normativa applicabile. Le regole principali sono contenute nel Codice di Procedura Civile (c.p.c.) – in particolare negli articoli relativi al pignoramento presso terzi – e nel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che disciplina la riscossione dei tributi tramite ruolo. A queste si aggiungono disposizioni del codice civile, della legge sull’esdebitazione (Legge 3/2012) e numerosi interventi giurisprudenziali.

1. Pignoramento presso terzi e articolo 492 c.p.c.

Il pignoramento del conto corrente si configura come pignoramento presso terzi perché il bene da espropriare (le somme di denaro) è nella disponibilità di un soggetto terzo (la banca). L’art. 492 c.p.c. stabilisce che il pignoramento deve contenere:

  • l’ingiunzione al debitore di astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni pignorati;
  • l’ordine al terzo di non disporre delle somme dovute al debitore e di restituire la dichiarazione di quantità;
  • l’indicazione del titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cartella esattoriale ecc.) e del precetto.

L’atto di pignoramento deve essere notificato sia al debitore sia al terzo (nel nostro caso la banca) e segna il momento in cui le somme vengono “congelate”. Da quel momento il debitore non può più utilizzare il saldo bloccato, mentre la banca deve dichiarare entro 10 giorni l’ammontare del credito pignorato e le eventuali contestazioni.

2. Limiti all’espropriabilità: art. 545 c.p.c.

L’art. 545 c.p.c., nel corso degli anni, ha subito numerose modifiche per definire quali crediti siano impignorabili (totali) e quali siano pignorabili solo entro certi limiti. I commi più rilevanti per il pignoramento del conto corrente sono:

  • Comma 4: prevede che lo stipendio o la pensione depositati sul conto siano pignorabili solo nella misura di un quinto delle somme dovute per il periodo successivo al pignoramento; le somme già accreditate prima della notifica, se non sono servite a soddisfare bisogni primari, sono pignorabili solo per la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale (assegno che per il 2026 è pari a circa 503 euro al mese, quindi il triplo è pari a circa 1.509 euro).
  • Comma 5: stabilisce che in caso di più pignoramenti sullo stesso stipendio o pensione, l’ammontare complessivo non può superare la metà del credito.
  • Comma 8: limita il pignoramento della pensione nelle ipotesi in cui sia indispensabile per garantire al pensionato «mezzi adeguati alle proprie esigenze». La Corte Costituzionale ha più volte ribadito che la tutela minima è pari al doppio dell’assegno sociale, di cui parleremo meglio nelle sentenze.

Queste disposizioni di legge stabiliscono che non tutta la somma sul conto corrente è pignorabile: rimangono protetti, entro certi limiti, i compensi da lavoro, i trattamenti pensionistici e le indennità di fine rapporto. In questo modo si cerca di bilanciare l’interesse del creditore con la tutela della dignità del debitore.

3. Art. 546 c.p.c. (obblighi del terzo)

L’art. 546 c.p.c. impone al terzo pignorato (la banca) di dichiarare entro dieci giorni l’ammontare delle somme dovute e di versare al creditore, nei limiti indicati nell’atto di pignoramento, le somme maturate. La mancata o falsa dichiarazione del terzo può comportare la condanna al pagamento del credito nei limiti in cui egli doveva essere tenuto. Per questo le banche bloccano immediatamente i conti intestati al debitore e rispondono formalmente all’Ufficiale Giudiziario o all’Agente della Riscossione.

4. Pignoramento tributario e art. 72-bis d.P.R. 602/1973

In materia tributaria, il pignoramento del conto corrente è disciplinato dall’art. 72-bis del d.P.R. 602/1973. La norma consente all’Agente della Riscossione (oggi denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione) di ordinare alla banca di versare direttamente le somme dovute, con modalità semplificata rispetto al pignoramento ordinario. Il comma 2 della norma prevede che l’atto di pignoramento può essere redatto anche da dipendenti dell’ente e deve contenere l’ingiunzione al terzo di pagare direttamente, entro sessanta giorni, le somme dovute al debitore, maturate al giorno della notifica, e quelle che matureranno successivamente. Il testo richiama espressamente che le somme devono essere versate entro sessanta giorni per le quote maturate e alle rispettive scadenze per quelle future. Inoltre, la stessa norma chiarisce che in caso di inadempimento del terzo si applica l’art. 72, comma 2, dello stesso d.P.R..

La procedura di pignoramento tributario è quindi più rapida e incisiva: non occorre l’intervento del giudice dell’esecuzione per autorizzare la vendita o l’assegnazione, perché l’Agente della Riscossione può direttamente espropriare i crediti verso terzi. Tuttavia, rimangono applicabili i limiti di pignorabilità delle pensioni, degli stipendi e del TFR previsti dall’art. 545 c.p.c., che l’Agente della Riscossione non può superare. La Corte di Cassazione ha confermato che tali limiti hanno natura pubblica e inderogabile, e si applicano anche ai pignoramenti tributari (Cass. civ., sez. VI, 17/11/2016, n. 23397).

5. Altre norme rilevanti

Oltre agli articoli citati, è opportuno ricordare:

  • Art. 491 c.p.c.: definisce il pignoramento come atto con cui ha inizio l’espropriazione forzata; dispone la notifica del titolo esecutivo e dell’atto di precetto almeno 10 giorni prima del pignoramento.
  • Art. 553 c.p.c.: riguarda l’assegnazione e la distribuzione delle somme pignorate.
  • Art. 1830 c.c.: disciplina il deposito irregolare; secondo la giurisprudenza il saldo attivo depositato su un conto corrente rappresenta un credito del correntista verso la banca, pignorabile entro i limiti di legge.
  • Legge 3/2012 (modificata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza): introduce gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento (accordo con i creditori, piano del consumatore e liquidazione controllata), grazie ai quali il debitore può ottenere la sospensione delle procedure esecutive e la cancellazione dei debiti residui una volta pagato quanto stabilito nel piano omologato.
  • Decreto-legge 118/2021 convertito in legge 147/2021: prevede la procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa, affidando a un esperto la gestione delle trattative con i creditori e la possibilità di accedere a misure protettive che inibiscono i pignoramenti.
  • Legge 197/2022 e successive (rottamazione dei ruoli): consentono al debitore di definire in via agevolata i carichi affidati all’Agente della Riscossione, estinguendo le procedure esecutive pendenti mediante pagamento integrale o rateizzato degli importi, con stralcio di sanzioni e interessi.

6. Giurisprudenza rilevante

La giurisprudenza ha un ruolo fondamentale nell’interpretazione delle norme sul pignoramento del conto corrente. Di seguito vengono riepilogate alcune pronunce significative:

Cassazione n. 6393/2015: saldo negativo e impenetrabilità

La sentenza n. 6393 del 31 marzo 2015 afferma che quando il conto è in rosso (saldo negativo), le rimesse effettuate dal correntista hanno lo scopo di coprire un debito preesistente verso la banca e non costituiscono un aumento del patrimonio del debitore. Per questo motivo, tali somme non possono essere pignorate dai creditori fino a quando il saldo non torni positivo. La pronuncia, richiamata da numerosi commentatori, ricorda che il pignoramento non può colpire depositi utilizzati per ripianare un fido o uno scoperto di conto .

Cassazione n. 9250/2020: conto cointestato

La Cassazione civile, con ordinanza n. 9250 del 20 maggio 2020, ha stabilito che in caso di conto corrente cointestato le somme depositate si presumono appartenenti in parti uguali ai cointestatari; pertanto, il pignoramento può riguardare solo la quota di spettanza del debitore, salva prova contraria. La banca deve sbloccare la quota non di pertinenza del debitore e la presunzione può essere superata dimostrando che le somme provengono interamente dall’attività di un solo intestatario. La decisione richiama l’art. 1298 c.c. sui rapporti tra creditori solidali.

Cassazione n. 36066/2021: residui stipendiali

Con sentenza n. 36066 del 24 novembre 2021, la Corte ha ribadito che non è pignorabile oltre il quinto lo stipendio versato sul conto dopo la notifica del pignoramento e ha precisato che la protezione riguarda anche il trattamento di fine rapporto e indennità connesse al rapporto di lavoro. Ha inoltre specificato che la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale riferita alle somme già depositate può essere pignorata, ma solo entro i limiti di cui all’art. 545 c.p.c. e con modalità di accantonamento ben definite.

Cassazione n. 28520/2025: somme future

Più recentemente, l’ordinanza n. 28520 del 27 ottobre 2025 (Sezioni Unite) ha offerto un’interpretazione estensiva sull’esigibilità delle somme che maturano dopo la notifica del pignoramento. La Corte ha affermato che il terzo (la banca) è tenuto a congelare e versare al creditore anche gli accrediti futuri afferenti allo stesso rapporto, finché non sia soddisfatto il credito, richiamando l’art. 546 c.p.c. e l’art. 72-bis d.P.R. 602/1973. Questo orientamento, pur avendo suscitato critiche per la sua severità, è stato interpretato come diretta conseguenza della natura “continuativa” del credito verso la banca: il pignoramento non si esaurisce con il saldo esistente al momento della notifica, ma si estende a tutte le somme depositate successivamente, nei limiti della legge. La decisione ha portato a uno sdoganamento delle prassi degli istituti di credito che bloccavano integralmente il conto, costringendo i correntisti a vivere con il prelievo periodico del quinto o con l’autorizzazione del giudice.

Corte Costituzionale n. 85/2015: tutela del minimo vitale

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 85 del 24 marzo 2015, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 545 c.p.c. nella parte in cui non prevedeva la impignorabilità della pensione nel limite del doppio dell’assegno sociale. La Corte ha ritenuto che, per garantire al pensionato un’esistenza dignitosa, fosse necessario fissare una soglia minima impignorabile, pari a circa 1.000 euro nel 2015, poi adeguata alle variazioni dell’assegno sociale. Questa pronuncia ha portato alla modifica legislativa che oggi prevede l’impignorabilità di una quota pari a due volte l’assegno sociale per le pensioni accreditate sul conto.

Cassazione n. 4555/2018: assegno di mantenimento

Un’ulteriore sentenza significativa è la n. 4555 del 22 febbraio 2018, con cui la Cassazione ha stabilito che l’assegno di mantenimento versato sul conto corrente del coniuge non è pignorabile perché ha natura alimentare; tuttavia, può essere pignorato nel limite di un quinto se il creditore è un altro avente diritto agli alimenti (ad esempio un figlio). La decisione interpreta l’art. 545 c.p.c. e la disciplina degli alimenti, confermando la specialità delle somme destinate a soddisfare esigenze vitali.

La rassegna delle pronunce potrebbe proseguire con decine di ulteriori sentenze; qui ci siamo limitati alle più note e applicate nella prassi, ma nell’ambito dell’articolo richiameremo altre decisioni ogni volta che possano fornire spunti utili per le strategie difensive.

Procedura passo per passo: cosa accade dopo la notifica del pignoramento

Per il debitore è essenziale capire cosa succede concretamente dal momento in cui riceve la notifica dell’atto di pignoramento del conto corrente. Ecco una guida dettagliata, passo per passo:

1. Notifica del titolo esecutivo e del precetto

Prima di procedere al pignoramento, il creditore deve notificare al debitore il titolo esecutivo e l’atto di precetto. Il titolo può essere una sentenza, un decreto ingiuntivo, un assegno o una cambiale protestati, una cartella esattoriale per tributi. Il precetto è l’intimazione ad adempiere entro un certo termine (di solito 10 giorni); decorso tale termine senza pagamento, il creditore può procedere all’esecuzione. Nel pignoramento tributario, l’avviso di intimazione sostituisce il precetto.

2. Ricerca telematica dei conti correnti e scelta del terzo

Il creditore può rivolgersi all’Ufficiale Giudiziario affinché esegua una ricerca telematica dei beni da pignorare tramite la banca dati dell’Anagrafe dei conti correnti. La ricerca è autorizzata dal presidente del tribunale o dal giudice dell’esecuzione. In ambito tributario, l’Agente della Riscossione può utilizzare direttamente l’Anagrafe dei rapporti finanziari. Una volta individuato il conto corrente, il creditore notifica l’atto di pignoramento sia al debitore sia alla banca.

3. Blocchi e dichiarazione del terzo

Ricevuta la notifica, la banca deve bloccare immediatamente il conto per impedire al correntista di effettuare prelievi o bonifici che riducano l’importo pignorato. Contemporaneamente, la banca deve inviare all’Ufficiale Giudiziario o all’Agente della Riscossione la dichiarazione di terzo con la quale indica:

  • l’ammontare del saldo disponibile al momento del pignoramento;
  • l’esistenza di fidi o conti cointestati;
  • l’eventuale presenza di somme non pignorabili (es. stipendi, pensioni).

Se la banca non invia la dichiarazione o dichiara il falso, può essere condannata a pagare direttamente il credito nei limiti del saldo pignorato.

4. Accantonamento delle somme pignorate

In seguito al blocco, la banca accantona le somme pignorate su un conto vincolato. Qualora il saldo accantonato superi i limiti di pignorabilità per salari e pensioni, l’eccedenza rimane a disposizione del correntista previa autorizzazione. Ad esempio, se sul conto di un pensionato sono presenti 5.000 euro al momento della notifica, e l’assegno sociale è 503 euro, il triplo è 1.509 euro: la banca deve lasciare al debitore almeno 1.509 euro e può accantonare solo 3.491 euro, da destinare al soddisfacimento del credito . Le somme depositate dopo il pignoramento (ad esempio lo stipendio del mese successivo) saranno pignorabili nella misura di un quinto.

5. Udienza e ordinanza del giudice (pignoramento ordinario)

Nel pignoramento ordinario, dopo la dichiarazione del terzo la procedura prosegue dinanzi al giudice dell’esecuzione. Viene fissata un’udienza in cui il giudice verifica la correttezza del pignoramento e decide se assegnare al creditore le somme pignorate o dichiarare improcedibile l’esecuzione. Se il terzo ha contestato l’esistenza del credito o se il debitore ha proposto opposizione, si apre una fase contenziosa. Il giudice, con ordinanza di assegnazione, dispone il pagamento in favore del creditore e ordina al terzo di versare le somme. Nel pignoramento tributario, l’ordinanza di assegnazione non è necessaria perché l’Agente della Riscossione intima direttamente il terzo di pagare.

6. Pagamento o assegnazione delle somme

Quando il giudice emette l’ordinanza di assegnazione o l’Agente della Riscossione notifica l’atto ex art. 72-bis d.P.R. 602/1973, la banca trasferisce le somme al creditore nei limiti del pignoramento. Se il saldo non è sufficiente a coprire il credito, il pignoramento rimane “pendente” e le somme future verranno trattenute finché il debito non verrà estinto. È importante ricordare che gli interessi maturano anche durante la procedura, per cui conviene intervenire al più presto per sospendere o ridurre il pignoramento.

7. Fine della procedura

La procedura di pignoramento termina quando:

  • il credito viene integralmente soddisfatto;
  • viene raggiunto un accordo tra debitore e creditore (ad esempio un piano di rientro);
  • il giudice dichiara improcedibile l’esecuzione per vizi dell’atto;
  • interviene una rottamazione o pace fiscale che determina l’estinzione del debito;
  • il debitore ottiene la sospensione dell’esecuzione e la successiva esdebitazione tramite procedura di sovraindebitamento.

Difese e strategie legali

Di fronte a un pignoramento del conto corrente, il debitore non è privo di difese. Esistono diverse strategie legali che possono essere adottate, in funzione delle circostanze, per:

  1. Impugnare l’atto di pignoramento;
  2. Chiedere la sospensione dell’esecuzione;
  3. Ridurre la somma pignorata;
  4. Definire il debito mediante piani di pagamento o rottamazioni;
  5. Accedere a strumenti di composizione della crisi.

1. Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.

L’opposizione all’esecuzione è lo strumento con il quale si contesta il diritto del creditore a procedere. Può essere proposta quando l’atto di pignoramento presenta vizi formali o sostanziali, ad esempio:

  • mancata o tardiva notifica del titolo esecutivo o del precetto;
  • prescrizione o decadenza del diritto di credito;
  • inesistenza o nullità del titolo (ad esempio cartella esattoriale priva di relata di notifica);
  • mancata indicazione degli estremi essenziali nell’atto di pignoramento.

L’opposizione deve essere depositata entro 20 giorni dall’esecuzione o dalla conoscenza legale dell’atto. Il giudice dell’esecuzione può sospendere la procedura se ritiene fondate le doglianze. Ad esempio, nel caso del pignoramento tributario, il contribuente può contestare l’inesistenza della notifica della cartella di pagamento sottostante: se il giudice accerta il vizio, dichiara nullo il pignoramento.

2. Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

Con questa opposizione si contestano vizi relativi alla regolarità formale degli atti esecutivi diversi dal titolo (ad esempio errori di calcolo, vizi nella notifica, violazione delle formalità previste dalla legge). L’opposizione deve essere proposta entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto. Nel pignoramento del conto corrente, si può ad esempio contestare che l’atto non contenga l’indicazione espressa del terzo o non precisi le somme pignorate.

3. Istanze di sospensione e riduzione del pignoramento

L’art. 483 c.p.c. consente al giudice dell’esecuzione di disporre la sospensione del pignoramento quando è proposta opposizione con gravi motivi. Inoltre, l’art. 496 c.p.c. permette al debitore di chiedere la riduzione del pignoramento quando le somme vincolate superano l’importo necessario per soddisfare il creditore. La riduzione può essere richiesta anche quando viene dimostrato che il saldo residuo è alimentato da somme impignorabili (stipendi, pensioni) o quando sono sopravvenute situazioni di particolare bisogno.

Nel pignoramento tributario, il debitore può ricorrere all’art. 47 del d.P.R. 602/1973 chiedendo la sospensione amministrativa se ricorrono gravi circostanze. L’Agente della Riscossione, valutato l’interesse pubblico, può sospendere l’esecuzione.

4. Transazioni, piani di rientro e rottamazioni

Una via spesso efficace per bloccare il pignoramento è raggiungere un accordo con il creditore. Questo può avvenire mediante:

  • Transazione giudiziale o stragiudiziale: il debitore e il creditore concordano una somma ridotta da pagare in un determinato periodo; il creditore rinuncia all’esecuzione in cambio del pagamento, e le somme pignorate vengono sbloccate.
  • Piano di rientro: la banca o l’Agente della Riscossione consentono al debitore di rateizzare il debito (ad esempio 48 rate mensili). In tal caso, il conto viene liberato e il debitore effettua i pagamenti concordati.
  • Rottamazioni fiscali e definizioni agevolate: negli ultimi anni il legislatore ha introdotto numerose sanatorie per i carichi iscritti a ruolo (rottamazione quater, stralcio di cartelle sotto i 1.000 euro, ecc.). L’adesione alla rottamazione comporta l’estinzione delle procedure esecutive e la chiusura dei pignoramenti; il debitore paga solo le imposte dovute e interessi ridotti o azzerati.

È importante agire tempestivamente: l’adesione alla rottamazione deve avvenire entro i termini previsti dalle rispettive leggi (ad esempio la rottamazione quater è stata prorogata fino al 30 novembre 2024 con la possibilità di rateizzazioni in 18 rate).

5. Strumenti di composizione della crisi

Per i debitori sovraindebitati (consumatori, professionisti, imprenditori non fallibili) la Legge 3/2012 offre tre strumenti per affrontare il pignoramento e gli altri debiti in modo strutturale:

  1. Accordo con i creditori: il debitore propone ai creditori un piano di ristrutturazione che prevede un pagamento parziale e la falcidia dei debiti residui; il piano deve essere approvato dal 60% dei creditori e omologato dal giudice. Durante la procedura, tutte le azioni esecutive, compresi i pignoramenti, rimangono sospese.
  2. Piano del consumatore: riservato a consumatori e famiglie, non richiede l’approvazione dei creditori ma soltanto l’omologa del giudice; prevede il pagamento in misura adeguata alle risorse disponibili e l’esdebitazione del restante. Offre protezione dai pignoramenti e possibilità di rinegoziare i debiti.
  3. Liquidazione del patrimonio: il debitore mette a disposizione tutto il proprio patrimonio (incluse eventuali somme pignorate) per soddisfare i creditori; una volta esaurito il patrimonio, il giudice dichiara esdebitato il debitore.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019) ha riformato la disciplina, prevedendo la procedura di liquidazione controllata e la figura dell’esperto negoziatore (introdotta dal D.L. 118/2021): l’esperto assiste l’imprenditore nell’avviare trattative con i creditori, proponendo soluzioni come la transazione fiscale e concordati semplificati. Con la nomina dell’esperto e l’apertura della procedura si ottengono misure protettive simili alla sospensione dei pignoramenti.

6. Azioni risarcitorie contro la banca

Se la banca eccede i limiti di legge nella gestione del pignoramento, il debitore può agire per ottenere il risarcimento. Ad esempio, l’istituto di credito che trattiene l’intero saldo senza considerare i limiti di impignorabilità può essere condannato a restituire le somme indebitamente bloccate e a pagare i danni. La Cassazione n. 19579/2017 ha ritenuto responsabile la banca che aveva omesso di liberare la parte di stipendio impignorabile, configurando una violazione del rapporto contrattuale con il cliente. È quindi fondamentale che il debitore faccia valere i propri diritti anche nei confronti della banca.

Strumenti alternativi per definire il debito

Oltre alle opposizioni e alle sospensioni, esistono diversi strumenti alternativi per definire il debito e liberarsi dal pignoramento del conto corrente. Di seguito analizziamo quelli più rilevanti.

Rottamazione e definizione agevolata dei carichi fiscali

Le rottamazioni sono procedure introdotte per sanare i debiti fiscali con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, consentendo il pagamento integrale delle imposte e l’abbattimento di sanzioni e interessi di mora. Le rottamazioni negli ultimi anni si sono susseguite (rottamazione ter, quater, saldo e stralcio) offrendo una via d’uscita al contribuente. La definizione agevolata comporta:

  • estinzione dei pignoramenti e fermi amministrativi: l’adesione al procedimento sospende e poi annulla le azioni esecutive, compresi i pignoramenti in corso.
  • pagamento dilazionato: è possibile rateizzare il debito fino a 18 rate (in cinque anni), evitando così l’esborso immediato di somme elevate.
  • eliminazione o riduzione delle sanzioni: tipicamente vengono stralciati gli interessi di mora e le sanzioni amministrative.

La legge di bilancio 2023 ha introdotto uno stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati dal 2000 al 2015 (c.d. mini stralcio), mentre la legge di bilancio 2024 ha prorogato e ampliato la rottamazione quater. È quindi opportuno verificare se i propri debiti rientrano tra quelli definibili e, in tal caso, aderire entro i termini previsti.

Transazione fiscale e accordo con il fisco

L’art. 182-ter della legge fallimentare (oggi confluito nel Codice della crisi) permette all’imprenditore di proporre ai creditori pubblici un accordo di transazione fiscale con una riduzione dei debiti tributari e contributivi. In particolare, l’imprenditore può offrire il pagamento parziale dell’imposta e la falcidia delle sanzioni. L’accordo deve essere omologato dal tribunale e consente di bloccare i pignoramenti e gli altri atti esecutivi.

Piano del consumatore e accordo ai sensi della Legge 3/2012

Come già visto, il piano del consumatore consente ai soggetti non imprenditori di proporre un piano di rientro commisurato al proprio reddito. Il giudice valuta la meritevolezza del debitore (cioè l’assenza di colpa grave nell’indebitamento) e, se omologa il piano, dispone la sospensione dei pignoramenti. Una volta completati i pagamenti previsti, il debitore viene dichiarato esdebitato.

Accordi di ristrutturazione dei debiti (D.Lgs. 14/2019)

Il Codice della crisi prevede la possibilità di concludere accordi di ristrutturazione con i creditori che rappresentino almeno il 60% del passivo. In presenza di pubblica utilità, il debitore può chiedere la prededuzione di imposte e contributi. L’omologa dell’accordo impedisce azioni esecutive individuali e consente di estinguere i pignoramenti.

Liquidazione controllata e esdebitazione

La procedura di liquidazione controllata è pensata per i debitori in stato di insolvenza irreversibile. Il patrimonio viene liquidato sotto il controllo del Tribunale, ma il debitore ottiene l’esdebitazione al termine della procedura. Durante la liquidazione, i creditori non possono procedere con pignoramenti perché subentra il riparto concorsuale. Questa soluzione è drastica, ma può rappresentare l’ultima spiaggia per chi non ha altre risorse.

Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)

Per gli imprenditori in difficoltà ma ancora in attività, il Decreto-legge 118/2021 ha istituito la composizione negoziata della crisi. L’imprenditore nomina un esperto negoziatore che lo assiste nelle trattative con i creditori, al fine di predisporre un piano di risanamento o un accordo di ristrutturazione. Dal momento della richiesta, il debitore può chiedere misure protettive che sospendono i pignoramenti e gli altri atti esecutivi, consentendo di proseguire l’attività e tutelare la continuità aziendale.

Errori comuni e consigli pratici

Di seguito sono elencati alcuni errori frequenti commessi dai debitori e i consigli per evitarli:

  1. Ignorare gli avvisi e le cartelle: spesso i debitori sottovalutano l’importanza delle prime intimazioni e si accorgono del problema solo quando il conto viene pignorato. È essenziale controllare la posta elettronica certificata (PEC) e la posta cartacea, conservare le ricevute di notifica e agire tempestivamente.
  2. Ritirare tutto il denaro dal conto dopo la notifica del precetto: molti pensano che svuotare il conto prima del pignoramento impedisca al creditore di rivalersi. In realtà, questa condotta può essere considerata atto di sottrazione dei beni e costituire reato di violazione degli obblighi di conservazione dei beni pignorabili; inoltre, i prelievi effettuati dopo la notifica dell’atto possono essere revocati dal giudice.
  3. Aprire un nuovo conto intestato a terzi: trasferire le somme su conti di familiari o amici per evitare il pignoramento può essere considerato dissipazione del patrimonio e comportare responsabilità penale e azioni revocatorie. Se il creditore lo scopre, può pignorare anche il nuovo conto.
  4. Non verificare i limiti di pignorabilità: come visto, stipendi, pensioni e TFR godono di protezioni particolari. È fondamentale controllare che la banca o l’Agente della Riscossione rispettino tali limiti. In caso contrario, occorre diffidare la banca e depositare ricorso al giudice.
  5. Trascurare le opportunità offerte dalle definizioni agevolate: aderire a rottamazioni o transazioni fiscali può azzerare sanzioni e interessi, riducendo notevolmente il debito. Chi non verifica queste opportunità rischia di pagare più del dovuto.
  6. Attendere troppo per rivolgersi a un avvocato: spesso i debitori cercano informazioni online e tentano di gestire da soli la procedura. Tuttavia, le scadenze sono stringenti e un errore formale può compromettere il risultato. Rivolgersi immediatamente a un professionista consente di valutare le migliori strategie e di evitare costosi errori.

Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione, di seguito alcune tabelle sintetiche con i principali riferimenti normativi, i limiti di pignorabilità e gli strumenti difensivi. Le tabelle contengono parole chiave e dati essenziali, evitando periodi lunghi.

Tabella 1 – Principali norme applicabili

NormaAmbitoContenuto chiave
Art. 491–492 c.p.c.Pignoramento presso terziDefinisce il pignoramento, contenuto dell’atto, notifiche al terzo e al debitore.
Art. 545 c.p.c.Limiti di pignorabilitàStabilisce l’impignorabilità totale o parziale di stipendi, pensioni, TFR, indennità.
Art. 546 c.p.c.Dichiarazione del terzoObbliga il terzo a dichiarare le somme dovute e a versarle entro 10 giorni.
Art. 72-bis d.P.R. 602/1973Pignoramento tributarioConsente all’Agente della Riscossione di intimare il terzo a versare le somme entro 60 giorni; prevede responsabilità del terzo in caso di inadempimento.
Art. 47 d.P.R. 602/1973Sospensione amministrativaL’Agente della Riscossione può sospendere l’esecuzione in presenza di gravi circostanze.
Legge 3/2012 e Codice della crisiSovraindebitamentoIntroduce accordo con i creditori, piano del consumatore, liquidazione controllata.
Decreto-legge 118/2021Composizione negoziataIstituisce l’esperto negoziatore e misure protettive per l’impresa.
Corte Costituzionale n. 85/2015PensioniSancisce l’impignorabilità della pensione nel limite del doppio dell’assegno sociale.

Tabella 2 – Limiti di pignoramento di stipendio e pensione (anno 2026)

Tipo di entrataLimite impignorabilePercentuale pignorabile
Stipendi e pensioni accreditati prima del pignoramentoSomma fino al triplo dell’assegno sociale (≈ 1.509 €)Solo l’eccedenza può essere pignorata
Stipendi e pensioni accreditati dopo il pignoramentoNon applicabile (si considera l’intero importo)Pignorabile nella misura di 1/5 per ogni creditore; non oltre 1/2 in caso di più pignoramenti
Trattamento di fine rapporto (TFR)Stessa regola di stipendi e pensioniPignorabile entro i limiti di 1/5 se non è stato ancora versato; se già accreditato prima del pignoramento, vale il limite del triplo dell’assegno sociale
Indennità di maternità, assegni familiariImpignorabili assolute0% pignorabile
Assegno di mantenimentoImpignorabile salvo debiti alimentari0% o 1/5 nel caso di altri aventi diritto

Tabella 3 – Strumenti difensivi e requisiti principali

StrumentoTempisticheCondizioni principali
Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)Entro 20 giorni dalla notificaContestare il diritto del creditore: prescrizione, nullità del titolo, vizi dell’atto
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)Entro 20 giorni dalla conoscenzaContestare vizi formali degli atti esecutivi (es. notifica, errori di calcolo)
Istanza di sospensione (art. 483 c.p.c.; art. 47 d.P.R. 602/1973)In qualsiasi momento prima dell’assegnazioneGravi circostanze; necessità di sospendere la procedura in attesa di definire il credito
Riduzione del pignoramento (art. 496 c.p.c.)Quando le somme pignorate eccedono il dovutoDimostrare che il valore pignorato è superiore al credito o che include somme impignorabili
Transazione o piano di rientroPrima o durante la proceduraAccordo con il creditore per pagare in forma ridotta o dilazionata
Rottamazione e definizione agevolataSecondo i termini di leggeAdesione alle sanatorie fiscali; possibilità di estinguere i carichi con riduzione di sanzioni
Piano del consumatore / accordo con i creditori (Legge 3/2012)Da valutare con il gestore della crisiPresentazione di un piano omologato; sospensione delle procedure esecutive
Composizione negoziata (D.L. 118/2021)A richiesta dell’imprenditoreNomina di un esperto; misure protettive che sospendono i pignoramenti

Domande e risposte frequenti (FAQ)

Di seguito una selezione di domande frequenti poste da clienti e utenti, con risposte chiare e aggiornate. Queste FAQ offrono un ulteriore approfondimento pratico dei principali aspetti del pignoramento del conto corrente.

1. Cosa significa che il conto corrente è pignorato?

Il pignoramento del conto corrente è un provvedimento con cui un creditore, munito di titolo esecutivo, ordina alla banca di congelare le somme depositate e di versarle in suo favore. In pratica, la banca blocca il saldo e impedisce al correntista di utilizzare il denaro, vincolandolo al pagamento del debito. Nel pignoramento tributario, l’ordine proviene direttamente dall’Agente della Riscossione che applica l’art. 72-bis d.P.R. 602/1973.

2. È possibile continuare a usare il conto corrente dopo il pignoramento?

Dopo la notifica dell’atto di pignoramento, la banca congela il saldo e trasferisce le somme al creditore. Tuttavia, il conto non viene chiuso: il correntista può continuare a ricevere bonifici o stipendio e a operare, ma sarà la banca a vincolare le somme pignorabili. Se il saldo è superiore al triplo dell’assegno sociale (per somme pre-pignoramento) o se entrano stipendio/pensione, il correntista potrà utilizzare solo la parte non pignorata.

3. Il creditore può pignorare l’intero importo del conto corrente?

No. La legge impone limiti precisi: per le somme derivanti da stipendio e pensione depositate prima del pignoramento, è impignorabile la quota pari al triplo dell’assegno sociale; per le somme depositate dopo la notifica, è pignorabile solo un quinto dello stipendio o della pensione. Le altre somme (es. indennità di maternità) sono impignorabili. Inoltre, in caso di conto cointestato, può essere pignorata solo la quota del debitore presunto.

4. Cosa succede se il conto è cointestato?

In presenza di un conto corrente cointestato, si presume che le somme appartengano per metà a ciascun intestatario. Pertanto, il creditore può pignorare solo la quota del debitore. La Cassazione ha precisato che la banca deve sbloccare la parte di spettanza dell’altro cointestatario salvo prova della diversa provenienza dei fondi. È comunque consigliabile che il contitolare si opponga all’esecuzione per far valere le proprie ragioni.

5. Se il conto è in rosso (scoperto di conto), il creditore può pignorare le somme versate?

Secondo la Cassazione n. 6393/2015, le somme versate su un conto in rosso servono a ripianare l’esposizione verso la banca e non costituiscono un nuovo credito pignorabile . Il pignoramento potrà essere efficace solo quando il conto tornerà in attivo. La banca, però, potrebbe revocare l’affidamento e chiedere l’immediato rientro.

6. Posso prelevare denaro dopo che il conto è stato pignorato?

Il pignoramento blocca il saldo esistente al momento della notifica. Ciò non impedisce di prelevare la parte non pignorata (ad esempio la quota protetta dello stipendio), ma occorre rivolgersi alla banca affinché separi le somme pignorate da quelle disponibili. È consigliabile non effettuare prelievi senza autorizzazione per evitare contestazioni.

7. Cosa devo fare se ricevo un atto di pignoramento del conto?

La prima cosa da fare è verificare la regolarità dell’atto: controllare che sia stato notificato correttamente, che contenga il titolo esecutivo e il precetto, che indichi chiaramente le somme pignorate e il terzo. Successivamente, si consiglia di contattare un avvocato per valutare le difese e, se del caso, presentare un’opposizione o una richiesta di sospensione. Nel frattempo, si possono valutare soluzioni come la rottamazione o il piano di rientro.

8. Il pignoramento del conto corrente può riguardare anche i risparmi di mio figlio minorenne?

Se il conto è intestato al minorenne e i fondi provengono da redditi del minore (es. eredità, regali), non è pignorabile per i debiti dei genitori. Se invece i genitori depositano sul conto del figlio i propri redditi per eludere i creditori, il giudice può ritenere tale atto una dissimulazione e consentire il pignoramento. La questione è complessa e richiede l’intervento del giudice tutelare.

9. Come funziona la dichiarazione del terzo da parte della banca?

La banca, entro 10 giorni dalla notifica, deve comunicare al creditore e al giudice se e quanto deve al debitore. La dichiarazione indica il saldo del conto, l’esistenza di fidi, l’eventuale presenza di somme impignorabili. Se la banca non effettua la dichiarazione o dichiara il falso, può essere condannata al pagamento del credito. La dichiarazione è un atto formale che viene depositato telematicamente.

10. Se lavoro come autonomo, i compensi sul mio conto sono pignorabili?

I compensi dei professionisti e degli autonomi non beneficiano delle protezioni previste per i dipendenti e i pensionati. Pertanto, in linea generale, possono essere pignorati integralmente, salvo che provengano da indennità di maternità, assegni alimentari o somme con specifica destinazione. Tuttavia, il professionista può ricorrere a strategie come l’adesione a procedure di sovraindebitamento o la presentazione di istanze di sospensione se il pignoramento compromette la continuità dell’attività.

11. Quali sono i tempi del pignoramento del conto corrente?

Dal momento della notifica del titolo e del precetto, il creditore può notificare l’atto di pignoramento. La banca deve inviare la dichiarazione entro 10 giorni e il giudice, nell’esecuzione ordinaria, convoca l’udienza entro 60 giorni. Nel pignoramento tributario, l’Agente della Riscossione intima il terzo a versare entro 60 giorni le somme maturate. In assenza di opposizioni, l’assegnazione avviene rapidamente.

12. Esistono differenze tra pignoramento ordinario e pignoramento tributario?

Sì. Il pignoramento ordinario si svolge dinanzi al giudice dell’esecuzione; occorre la notifica del titolo, del precetto e dell’atto di pignoramento; la banca fornisce la dichiarazione e il giudice emette l’ordinanza di assegnazione. Il pignoramento tributario, disciplinato dall’art. 72-bis d.P.R. 602/1973, consente all’Agente della Riscossione di ordinare direttamente al terzo di versare le somme entro 60 giorni, senza l’intervento del giudice. In entrambi i casi, però, si applicano i limiti di impignorabilità delle somme derivanti da stipendio e pensione.

13. Come posso chiedere la riduzione del pignoramento?

È possibile presentare un’istanza al giudice dell’esecuzione (o all’Agente della Riscossione per i pignoramenti tributari) dimostrando che le somme bloccate eccedono l’importo del credito o comprendono somme impignorabili (ad esempio le prime tre mensilità di stipendio). Occorre allegare documentazione che provi l’entità del credito, la provenienza delle somme sul conto e l’eventuale situazione di bisogno. L’istanza va presentata il prima possibile perché il giudice possa decidere prima dell’assegnazione.

14. Posso chiedere un risarcimento se la banca blocca il conto oltre il dovuto?

Sì. Se la banca, in violazione dell’art. 545 c.p.c. o dell’art. 72-bis d.P.R. 602/1973, blocca somme impignorabili o trattiene più del dovuto, il correntista può agire per chiedere il risarcimento dei danni. Occorre dimostrare il danno subito (ad esempio mancato pagamento di fornitori, disservizi, interessi passivi) e la violazione delle norme. La giurisprudenza ammette la responsabilità contrattuale della banca in questi casi.

15. Cosa succede se nel frattempo avvio un piano del consumatore?

La presentazione del piano del consumatore ai sensi della Legge 3/2012 comporta la sospensione automatica di tutte le procedure esecutive, compresi i pignoramenti. Il giudice nomina un gestore della crisi che affianca il debitore nella presentazione del piano. Se il piano viene omologato, i pignoramenti vengono definiti e le somme eventualmente accantonate si ridistribuiscono secondo il piano approvato. Inoltre, a fine procedura il debitore ottiene l’esdebitazione.

16. Le somme versate da terzi sul mio conto dopo il pignoramento sono pignorabili?

Sì, se non si tratta di somme impignorabili per legge. Ad esempio, un bonifico da parte di un amico a titolo di prestito o di regalo può essere pignorato perché non rientra tra le somme protette. Tuttavia, se le somme hanno una destinazione alimentare (es. pagamento di spese mediche), il giudice può riconoscerne l’impignorabilità.

17. È possibile revocare un pignoramento già effettuato?

Il pignoramento può essere revocato dal giudice dell’esecuzione in presenza di motivi sopravvenuti (ad esempio annullamento del titolo esecutivo, pagamento del debito o transazione). In ambito tributario, la revoca può essere disposta dall’Agente della Riscossione se il debitore aderisce alla rottamazione e paga la prima rata. Per ottenere la revoca, occorre presentare un’istanza motivata allegando la documentazione che attesti l’estinzione del debito.

18. Posso utilizzare le criptovalute o altri strumenti digitali per evitare il pignoramento?

L’utilizzo di criptovalute o conti esteri per sottrarre somme ai creditori può costituire comportamento fraudolento e dare luogo a responsabilità penale. Inoltre, le criptovalute e i conti esteri sono sempre più soggetti a controlli e possono essere pignorati tramite rogatoria o cooperazione internazionale. È più prudente agire nell’ambito della legalità e avvalersi degli strumenti di composizione della crisi.

19. Il pignoramento può riguardare anche le carte prepagate?

Sì. Le carte prepagate con IBAN (es. Postepay Evolution, Hype, N26) sono assimilate a conti correnti e possono essere pignorate come crediti del debitore verso l’istituto di emissione. Vale lo stesso meccanismo: l’atto di pignoramento viene notificato all’istituto, il saldo viene bloccato nei limiti di legge e l’eventuale stipendio accreditato è pignorabile nel limite di un quinto.

20. Cosa succede alle rate del mutuo addebitate sul conto pignorato?

Quando il conto è pignorato, la banca non esegue automaticamente gli addebiti per il pagamento delle rate del mutuo. Il correntista deve indicare un diverso conto di addebito o pagare le rate con altre modalità. È opportuno contattare tempestivamente la banca che eroga il mutuo per evitare ritardi e la segnalazione alla Centrale dei Rischi. L’inadempimento delle rate del mutuo può aggravare la situazione debitoria.

Simulazioni pratiche

Per comprendere meglio l’impatto del pignoramento del conto corrente, proponiamo alcune simulazioni numeriche basate su casi reali (i nomi sono di fantasia). Ogni esempio mostra l’applicazione pratica delle norme e delle strategie descritte.

Esempio 1 – Pignoramento dello stipendio

Situazione: Marco, dipendente con stipendio mensile di 1.800 €, riceve un pignoramento del conto per un debito di 10.000 €. Al momento della notifica il suo conto contiene 2.200 €. L’assegno sociale 2026 è 503 €, quindi il triplo è 1.509 €.

Applicazione delle norme:

  1. Parte impignorabile: prima della notifica, Marco ha sul conto 2.200 €; il triplo dell’assegno sociale (1.509 €) è impignorabile, dunque 1.509 € rimangono a sua disposizione, mentre la differenza (691 €) è pignorabile e viene accantonata.
  2. Stipendi successivi: dopo la notifica, lo stipendio di 1.800 € che verrà accreditato nei mesi successivi sarà pignorabile nella misura di 1/5, quindi 360 € verranno trattenuti mensilmente; la banca accrediterà a Marco 1.440 €.
  3. Durata del pignoramento: se la banca versa 691 € più 360 € al mese, saranno necessari circa 27 mesi (10.000 / 360 = 27,77) per estinguere il debito, al netto di interessi e spese. Con gli interessi, il periodo si allunga e conviene valutare una transazione o una rottamazione fiscale.

Esempio 2 – Pignoramento della pensione

Situazione: Maria, pensionata con assegno di 1.200 €, riceve un pignoramento tributario per un debito di 5.000 €. Sul conto al momento della notifica ha 1.000 €. L’assegno sociale 2026 è 503 €; due volte l’assegno sociale è 1.006 €.

Applicazione delle norme:

  1. Parte impignorabile: la pensione accreditata prima della notifica non supera il limite di 1.006 €, quindi l’intero saldo di 1.000 € è impignorabile e non può essere trattenuto.
  2. Pensione futura: l’assegno pensionistico di 1.200 € accreditato dopo la notifica sarà pignorabile nella misura di 1/5, cioè 240 € al mese; Maria percepirà 960 €.
  3. Durata e interessi: con una trattenuta di 240 € al mese, saranno necessari circa 21 mesi per estinguere il debito di 5.000 € (5000 / 240 ≈ 20,8), senza contare interessi e spese. Una rottamazione potrebbe ridurre l’importo.

Esempio 3 – Conto cointestato

Situazione: Luca e Anna sono coniugi e hanno un conto cointestato con un saldo di 10.000 €. Luca contrae un debito di 15.000 € con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Viene notificato il pignoramento presso terzi alla banca.

Applicazione delle norme:

  1. Presunzione di pari appartenenza: salvo prova contraria, le somme sul conto cointestato si presumono appartenenti per metà a ciascun intestatario. Quindi, solo 5.000 € sono di Luca e pignorabili.
  2. Blocco del conto: la banca blocca l’intero saldo e trasmette la dichiarazione; successivamente libera la quota di Anna (5.000 €) e trattiene quella di Luca. Se non ci sono altre somme, il pignoramento non soddisfa interamente il debito di 15.000 € e rimane pendente sui futuri accrediti di Luca.
  3. Prova contraria: se Anna dimostra che la maggior parte delle somme proviene da sue entrate (ad esempio da eredità o pensione), la quota pignorabile di Luca può diminuire ulteriormente.

Esempio 4 – Professionista con fatturato irregolare

Situazione: Silvia è una consulente freelance con fatture variabili: in un mese incassa 5.000 €, nel mese successivo 800 €. Riceve un pignoramento del conto per un debito di 20.000 €.

Applicazione delle norme:

  1. Assenza di limiti specifici per autonomi: i compensi di Silvia non sono assimilati allo stipendio e non beneficiano del limite del quinto; di conseguenza la banca può trattenere integralmente le somme fino al soddisfacimento del credito.
  2. Possibilità di accordo: una trattenuta integrale rischia di bloccare l’attività di Silvia; per questo è opportuno avviare un’opposizione o un’istanza di sospensione sottolineando la necessità di continuità lavorativa e presentando un piano di rientro o aderendo a una procedura di sovraindebitamento.

Esempio 5 – Eredità e pignoramento

Situazione: Giorgio riceve un’eredità di 50.000 € che viene accreditata sul suo conto. Ha debiti fiscali per 20.000 €. Due giorni dopo, l’Agente della Riscossione notifica il pignoramento.

Applicazione delle norme:

  1. Eredità pignorabile: le somme ereditate non rientrano tra le somme impignorabili, quindi la banca può trattenere fino a 20.000 € per soddisfare il credito. L’eventuale parte eccedente rimane disponibile per Giorgio.
  2. Possibilità di transazione: Giorgio può proporre una transazione con l’Agenzia delle Entrate, offrendo il pagamento immediato di 15.000 € e la rateizzazione del resto, in cambio della liberazione del saldo residuo. In questo modo evita l’accumulo di interessi e preserva parte dell’eredità.

Questi esempi dimostrano quanto sia importante analizzare la propria situazione e adottare la strategia più adatta. Ogni caso è diverso e richiede una valutazione professionale.

Questo articolo ha mostrato diversi esempi per spiegare i meccanismi del pignoramento. Per completare l’analisi aggiungiamo altre simulazioni pratiche che illustrano situazioni più complesse o meno frequenti, come i pignoramenti societari, i conti titoli e l’intervento di più creditori.

Esempio 6 – Pignoramento del conto di una società di persone

Situazione: La società “Alpha Snc” è una società di persone composta da due soci, Andrea e Beatrice. In seguito a un debito fiscale per 30.000 €, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica un pignoramento del conto corrente societario. Sul conto ci sono 25.000 €.

Applicazione delle norme:

  1. Responsabilità solidale: in una società di persone, i soci rispondono illimitatamente e solidalmente dei debiti sociali. Pertanto, il conto corrente della società è pignorabile integralmente fino a concorrenza del debito.
  2. Blocco del conto: la banca blocca l’intero saldo di 25.000 €. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione dispone il versamento dell’intera somma e rimarranno da saldare 5.000 € più interessi. I soci sono tenuti a pagare la differenza; se non lo fanno, il creditore potrà pignorare i conti personali dei soci.
  3. Possibile difesa: la Snc può impugnare il pignoramento se contesta l’inesistenza del debito o presenta un piano di rientro. L’adesione a una rottamazione consente di sbloccare il conto, ma i soci dovranno comunque garantire il pagamento.

Esempio 7 – Pignoramento di un conto titoli

Situazione: Chiara possiede un conto corrente presso una banca e un conto deposito titoli con azioni e obbligazioni per un valore di 50.000 €. Un creditore munito di decreto ingiuntivo di 15.000 € pignora il conto corrente e il deposito titoli.

Applicazione delle norme:

  1. Conto titoli come credito verso la banca: i titoli depositati costituiscono un bene immateriale del correntista. Il pignoramento avviene sempre presso terzi, e la banca è obbligata a bloccare e liquidare i titoli fino a copertura del credito.
  2. Procedura: la banca deve bloccare non solo il saldo di conto corrente, ma anche i titoli in deposito. Poiché i titoli sono beni fungibili, la banca li trasforma in liquidità (vendita) e accantona la somma ricavata. Il pignoramento prosegue come per il conto corrente.
  3. Strategia: Chiara può chiedere al giudice la sospensione se prova che i titoli rappresentano risparmi previdenziali o polizze vita, che sono parzialmente impignorabili. In alternativa, può stipulare un accordo con il creditore per pagare a rate e mantenere una parte dei titoli.

Esempio 8 – Pignoramento di più conti e concorso di creditori

Situazione: Lorenzo ha due conti correnti: uno con saldo di 6.000 € e uno con 2.000 €. Ha tre debiti: 4.000 € verso un fornitore, 7.000 € verso la banca che gli ha concesso un prestito e 15.000 € verso l’Agenzia delle Entrate. I tre creditori procedono al pignoramento dei conti.

Applicazione delle norme:

  1. Concorso di creditori: i creditori si accodano in base alla data della notifica; il creditore che ha notificato per primo avrà priorità sul saldo pignorato. La banca deve bloccare i conti separatamente e inviare una dichiarazione per ciascun pignoramento.
  2. Ripartizione: supponendo che il primo pignoramento riguardi il creditore con 4.000 €, la banca bloccherà 4.000 € dal primo conto. Il secondo creditore, la banca, pignorerà successivamente 6.000 € (4.000 restano sul primo conto e 2.000 sul secondo); infine, l’Agenzia delle Entrate potrà pignorare le somme residue e quelle future. Tuttavia, la somma complessiva pignorata non può superare i limiti di impignorabilità per stipendi e pensioni.
  3. Soluzioni: Lorenzo può valutare di proporre un accordo tra i creditori per pagare in proporzione alle loro pretese, evitando la vendita forzata di beni o l’accanimento esecutivo. In alternativa, può presentare un piano del consumatore o un accordo di sovraindebitamento.

Esempio 9 – Pignoramento di un conto estero

Situazione: Federico possiede un conto corrente presso una banca italiana e un conto presso una banca in Germania. Ha un debito esattoriale di 10.000 €. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica l’atto di pignoramento al conto italiano. Federico trasferisce subito 5.000 € sul conto tedesco. Il creditore chiede il pignoramento del conto estero.

Applicazione delle norme:

  1. Cooperazione internazionale: grazie al Regolamento UE n. 655/2014, i creditori possono ottenere un provvedimento europeo di sequestro conservativo sui conti bancari nei paesi membri. L’Agente della Riscossione può quindi chiedere all’autorità tedesca di congelare il conto.
  2. Limiti e tempi: la procedura richiede una decisione giudiziale italiana e la trasmissione della domanda alle autorità del paese estero. Il tempo per ottenere il congelamento varia; nel frattempo Federico potrebbe utilizzare i fondi. Tuttavia, rischia che il tribunale ritenga la sua condotta un tentativo di sottrarre beni ai creditori, con possibili conseguenze penali.
  3. Tutele: Federico può opporsi alla misura europea se dimostra che il conto è necessario per il suo sostentamento o che la somma è impignorabile. La procedura è complessa e richiede assistenza legale specializzata.

Esempio 10 – Pignoramento e rateizzazione con l’Agenzia delle Entrate

Situazione: Sofia ha un debito fiscale di 25.000 €. Dopo aver ricevuto la notifica di pignoramento, propone una rateizzazione in 72 rate mensili. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione accetta la domanda.

Applicazione delle norme:

  1. Effetti della rateizzazione: la rateizzazione, se accettata, comporta la sospensione del pignoramento a condizione che le rate siano pagate regolarmente. La banca deve sbloccare il conto e non può trattenere ulteriori somme.
  2. Pagamento delle rate: Sofia dovrà versare mensilmente circa 347 € per cinque anni. Se salta una rata, la rateizzazione decade e l’Agente della Riscossione può riprendere il pignoramento.
  3. Vantaggi: oltre a sbloccare il conto, la rateizzazione consente di evitare l’applicazione di interessi di mora più elevati e permette di programmare le uscite. È importante verificare i requisiti di accesso e presentare la domanda tempestivamente.

Esempio 11 – Pignoramento di beni accreditati dopo la morte

Situazione: Daniela, vedova, riceve la pensione di reversibilità dopo la morte del marito. Ha un debito di 8.000 €. Il creditore pignora il suo conto corrente. La pensione di reversibilità è accreditata due giorni dopo la notifica.

Applicazione delle norme:

  1. Natura della pensione di reversibilità: si tratta di una prestazione previdenziale e rientra nelle somme protette. È quindi pignorabile entro i limiti previsti per le pensioni: il doppio dell’assegno sociale come quota impignorabile e il quinto per le somme successive.
  2. Tempi: poiché la pensione è accreditata dopo la notifica, la banca deve applicare la trattenuta del quinto. Tuttavia, la parte minima vitale (1.006 € nel 2026) rimane sempre non pignorabile.
  3. Eventuali contestazioni: Daniela può contestare se la banca ha pignorato più del dovuto; in tal caso, può ottenere la restituzione delle somme illegittimamente trattenute e il risarcimento.

Con queste simulazioni aggiuntive il quadro delle possibili situazioni legate al pignoramento del conto corrente si arricchisce e conferma l’importanza di un’analisi caso per caso.

Approfondimento normativo: analisi delle principali disposizioni

Per una comprensione ancora più accurata, questa sezione offre un approfondimento sulle norme che regolano la procedura di pignoramento, illustrando il significato delle principali disposizioni e le interpretazioni fornite dalla giurisprudenza. Il linguaggio rimane divulgativo pur entrando nel dettaglio, per consentire al lettore di orientarsi tra articoli di legge e sentenze.

Articolo 491 c.p.c. – Forma e requisiti dell’espropriazione forzata

L’articolo 491 del Codice di Procedura Civile stabilisce che l’espropriazione forzata inizia con il pignoramento e prosegue con la vendita o l’assegnazione dei beni pignorati fino alla soddisfazione del creditore. L’atto di pignoramento deve indicare il titolo esecutivo, l’atto di precetto e il bene o credito da pignorare. Se manca uno di questi elementi, il pignoramento è nullo. Questa norma tutela il debitore, imponendo al creditore di rispettare formalità rigide e di indicare in modo chiaro il diritto azionato.

Articolo 492 c.p.c. – Contenuto dell’atto di pignoramento presso terzi

Il pignoramento presso terzi deve essere notificato sia al debitore sia al terzo (la banca). L’atto contiene l’ingiunzione al debitore di non compiere atti diretti a sottrarre i beni pignorati e l’ordine al terzo di non disporre del credito senza ordine del giudice. Deve indicare l’udienza fissata per la dichiarazione del terzo e avvertire quest’ultimo che può essere condannato a pagare direttamente se non rende la dichiarazione. La precisione dell’atto consente alle parti di conoscere la portata del pignoramento e di organizzare la difesa.

Articolo 545 c.p.c. – Limiti di pignorabilità nel dettaglio

L’articolo 545 c.p.c. elenca i crediti impignorabili o pignorabili solo entro determinati limiti. Tra questi spiccano:

  • i crediti alimentari e i sussidi di povertà, impignorabili in via assoluta;
  • i salari e le pensioni, pignorabili solo nella misura di un quinto per le somme maturate dopo la notifica e solo per l’eccedenza sul triplo dell’assegno sociale per quelle accreditate prima;
  • le indennità di maternità, malattia e invalidità, impignorabili per garantire la dignità della persona;
  • il trattamento di fine rapporto, pignorabile nei limiti di un quinto se non ancora corrisposto; se corrisposto prima del pignoramento si applica il limite del triplo dell’assegno sociale.

Questi limiti rispondono alla necessità di conciliare il diritto del creditore ad essere soddisfatto con quello del debitore a vivere dignitosamente. La Corte Costituzionale ha più volte ribadito che la tutela del minimo vitale è un principio costituzionale.

Articolo 546 c.p.c. – Dichiarazione del terzo e responsabilità

La banca, in qualità di terzo pignorato, deve comunicare entro dieci giorni l’ammontare delle somme dovute al debitore. La dichiarazione deve essere veritiera e completa, includendo saldo, movimenti, fidi, conti collegati. In caso di dichiarazione infedele, la banca può essere condannata a pagare il debito nei limiti dell’obbligazione o addirittura nella sua interezza. Questa responsabilità ha un effetto deterrente e garantisce la serietà della procedura.

Articolo 72-bis d.P.R. 602/1973 – Peculiarità del pignoramento tributario

La procedura tributaria semplificata consente all’Agente della Riscossione di ordinare al terzo di versare le somme dovute senza il previo intervento del giudice. La norma precisa che il terzo deve corrispondere al Fisco le somme maturate al momento della notifica e quelle future entro sessanta giorni. Il secondo comma stabilisce che, in caso di inadempimento, il terzo risponde solidalmente. La ratio è assicurare un recupero rapido delle entrate pubbliche, preservando al contempo i limiti di pignorabilità previsti dal c.p.c.

Articolo 553 c.p.c. – Assegnazione delle somme pignorate

Dopo la fase di dichiarazione e l’eventuale udienza, il giudice dell’esecuzione emette l’ordinanza di assegnazione. Nel pignoramento presso terzi, l’ordinanza ordina alla banca di versare le somme pignorate al creditore. Se esistono più creditori, il giudice stabilisce l’ordine di privilegio (ad esempio, crediti alimentari e fiscali hanno priorità). Nel pignoramento tributario, l’assegnazione non richiede ordinanza: l’Agente della Riscossione invia direttamente l’ordine di pagamento al terzo. Anche in questa fase, l’osservanza dei limiti di pignorabilità è obbligatoria.

Altre norme complementari

Il quadro normativo è completato da varie disposizioni, quali:

  • Art. 1830 c.c. che disciplina il deposito irregolare e precisa che la banca diventa proprietaria delle somme depositate, dovendo restituire un equivalente;
  • Art. 2914 c.c. che dichiara inefficaci i pagamenti effettuati dal debitore dopo il pignoramento;
  • Art. 492-bis c.p.c. che consente la ricerca telematica dei beni da pignorare attraverso l’accesso alle banche dati dell’anagrafe tributaria e degli istituti finanziari.

La conoscenza di queste norme permette di comprendere quali atti sono efficaci e quali possono essere impugnati per la loro nullità o inefficacia.

Giurisprudenza di dettaglio: altre sentenze importanti

Oltre alle pronunce già citate nel capitolo principale, la giurisprudenza propone numerose sentenze che affinano l’interpretazione delle norme. Di seguito alcune tra le più significative.

Cassazione n. 19579/2017 – Responsabilità della banca

La Corte ha condannato una banca che aveva trattenuto l’intero stipendio del debitore, ignorando il limite di un quinto. La banca è stata obbligata a restituire la somma eccedente e a risarcire il danno, affermando il principio secondo cui l’istituto di credito deve rispettare i limiti di pignorabilità anche in assenza di indicazioni specifiche nell’atto di pignoramento.

Cassazione n. 15876/2016 – Conti esteri e cooperazione giudiziaria

Con questa sentenza la Corte ha precisato che i conti esteri possono essere pignorati solo attraverso le procedure di cooperazione internazionale. Il pignoramento eseguito senza rogatoria è nullo perché viola i limiti territoriali della giurisdizione italiana.

Cassazione n. 8183/2019 – Onere della prova nei conti cointestati

La Corte ha chiarito che la presunzione di pari appartenenza dei fondi sul conto cointestato può essere superata tramite la dimostrazione della provenienza delle somme. Il contitolare che dimostra di aver versato la maggior parte dei fondi può ottenere la liberazione della quota non di spettanza del debitore.

Cassazione n. 103/2021 – Fondi pensione

Secondo la pronuncia, i fondi pensione integrativi non possono essere pignorati fino a quando non vengono riscattati. Solo dopo il riscatto e il versamento sul conto tali somme diventano pignorabili nei limiti dell’art. 545 c.p.c. La decisione tutela la finalità previdenziale e scoraggia l’aggressione dei risparmi destinati alla vecchiaia.

Cassazione n. 19464/2022 – Carte prepagate con IBAN

L’ordinanza riconosce che le carte prepagate sono assimilate ai conti correnti. Tuttavia, stabilisce che se le somme accreditate derivano da stipendi o pensioni, si applicano le tutele dell’art. 545 c.p.c. La banca deve adottare misure per distinguere la provenienza dei fondi e garantire il minimo vitale.

Ulteriori pronunce

Tra le altre sentenze significative: la n. 8498/2013 sulla pignorabilità delle indennità di disoccupazione (pignorabili solo oltre il limite di un quinto), la n. 7042/2008 che consente il pignoramento degli assegni di ricerca, la n. 21140/2019 sull’ordine di pagamento diretto dal terzo al creditore, la n. 8499/2020 che affronta il pignoramento di conti intestati a società unipersonali. Ognuna di queste pronunce fornisce criteri interpretativi utili a orientare le strategie difensive.

Pignoramento dei conti societari: differenze rispetto ai conti personali

Nei paragrafi precedenti abbiamo trattato principalmente i conti intestati a persone fisiche. I conti correnti societari meritano una trattazione separata perché la responsabilità patrimoniale e le modalità di esecuzione variano in base alla forma giuridica della società.

  1. Società di persone (Snc e Sas): i soci rispondono personalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Ciò significa che il pignoramento del conto societario può essere seguito dal pignoramento dei conti personali dei soci se il saldo non è sufficiente. I soci accomandanti della Sas rispondono limitatamente entro la quota conferita, mentre gli accomandatari rispondono illimitatamente.
  2. Società di capitali (Srl e Spa): la società ha personalità giuridica e patrimonio autonomo. I soci rispondono limitatamente al capitale sottoscritto. Il creditore può pignorare il conto della società, ma non può aggredire i conti personali dei soci, salvo che esistano garanzie personali (fideiussioni). Un uso promiscuo del conto societario per spese personali può tuttavia comportare la responsabilità dei soci e rendere pignorabili anche i conti personali.
  3. Società unipersonali e imprese individuali: nelle società unipersonali di capitali la responsabilità rimane limitata; nelle imprese individuali non c’è distinzione tra patrimonio aziendale e personale, pertanto il conto dell’imprenditore è pignorabile come conto personale. La Cassazione 8499/2020 ha precisato che il pignoramento del conto di una società unipersonale non può estendersi automaticamente ai beni personali del socio unico, salvo confusione patrimoniale.
  4. Tutela della continuità aziendale: il pignoramento del conto societario può mettere a rischio la sopravvivenza dell’impresa. Per questo il Codice della crisi prevede strumenti come la composizione negoziata, la richiesta di misure protettive, gli accordi di ristrutturazione e la transazione fiscale. Gli amministratori devono agire con tempestività per evitare la paralisi dell’azienda.

Comprendere queste differenze è fondamentale per scegliere le difese più adatte e per separare correttamente il patrimonio aziendale da quello personale, così da evitare l’estensione dell’esecuzione.

Pignoramento di conti esteri, criptovalute e strumenti digitali

L’espansione dei servizi finanziari digitali e l’uso di conti esteri pongono ulteriori questioni. Anche se il pignoramento resta un istituto nazionale, il legislatore europeo e le prassi internazionali forniscono strumenti per tutelare il creditore.

  1. Conti esteri: come illustrato nella simulazione, i creditori possono utilizzare il Regolamento UE n. 655/2014 per ottenere un sequestro conservativo europeo sui conti in un altro Stato membro. Fuori dall’UE, occorre ricorrere a trattati bilaterali o a convenzioni internazionali. La procedura richiede la collaborazione dell’autorità estera e può essere più lenta, ma evita che il debitore trasferisca i fondi all’estero per sottrarli al pignoramento.
  2. Criptovalute: le criptovalute sono beni digitali che non transitano necessariamente per circuiti bancari. Se custodite su exchange, il credito del cliente verso l’exchange è pignorabile mediante notifica alla piattaforma. Se invece i token sono detenuti in un wallet privato offline, il pignoramento richiede la cooperazione del debitore, poiché l’autorità giudiziaria non può accedere autonomamente alla chiave privata. La giurisprudenza italiana è ancora agli inizi, ma è prevedibile un aumento dei procedimenti che coinvolgono le criptovalute.
  3. Conti fintech e carte virtuali: istituti come Revolut, N26 o PayPal offrono conti con IBAN. Questi conti sono assimilati ai conti bancari tradizionali e possono essere pignorati mediante notifica alla sede legale della banca o dell’istituto di moneta elettronica. Se la sede è estera, si applicano le procedure europee. Le carte prepagate sono state ritenute pignorabili dalla Cassazione (ordinanza 19464/2022) con le stesse tutele per stipendi e pensioni.
  4. Sistemi di pagamento alternativi: gli account di pagamento su piattaforme come Apple Pay, Google Pay o Amazon Pay sono legati a conti bancari o carte. In caso di pignoramento del conto principale, anche le funzioni di pagamento vengono sospese. Alcune piattaforme memorizzano un saldo (ad esempio gift card), pignorabile come credito verso l’azienda.

La tecnologia offre opportunità ma non costituisce un riparo dai creditori: chi utilizza strumenti digitali deve sapere che anche questi sono soggetti all’esecuzione forzata.

Suggerimenti per prevenire il pignoramento

Affrontare un pignoramento è traumatico; prevenirlo è sempre la scelta migliore. Ecco alcuni consigli pratici:

  1. Gestione consapevole dei debiti: tenere un elenco aggiornato delle scadenze, calcolare il tasso di indebitamento e valutare in anticipo la sostenibilità delle rate. Rivolgersi a un consulente prima di indebitarsi e non sottovalutare i segni di difficoltà (ritardi nei pagamenti, richieste di proroga). Gestire il debito significa evitare la spirale che porta al pignoramento.
  2. Negoziare tempestivamente: se si intravede la difficoltà a far fronte a un impegno, contattare subito il creditore per chiedere una rinegoziazione. Molte banche preferiscono accordi di ristrutturazione a lunghi procedimenti di recupero.
  3. Pagare i tributi in modo regolare: i debiti fiscali generano interessi e sanzioni elevati; le cartelle non pagate portano rapidamente al pignoramento. Verificare l’estratto di ruolo e aderire alle rottamazioni quando disponibili.
  4. Separare i patrimoni: per chi svolge attività imprenditoriale, è consigliabile separare i conti personali da quelli aziendali e, se possibile, optare per forme societarie che limitino la responsabilità patrimoniale. Una buona contabilità evita confusione e contenziosi.
  5. Monitorare la propria posizione fiscale e previdenziale: accedere regolarmente al cassetto fiscale, consultare l’estratto contributivo INPS e correggere eventuali anomalie. Molti pignoramenti scaturiscono da errori nelle comunicazioni che possono essere corretti preventivamente.
  6. Aggiornarsi sulle novità normative: il legislatore introduce frequentemente sanatorie, rottamazioni e definizioni agevolate. Essere informati consente di aderire in tempo e ridurre o cancellare i debiti.
  7. Fare formazione finanziaria: partecipare a corsi o seminari su gestione del budget, diritto bancario e tributario. Comprendere come funzionano i tassi, gli interessi composti, i costi occulti di finanziamenti e mutui aiuta a evitare sovraindebitamento.
  8. Rivolgersi a professionisti qualificati: un avvocato esperto in esecuzioni e un commercialista possono individuare soluzioni legali e fiscali per prevenire l’espropriazione. I gestori della crisi da sovraindebitamento, come l’avv. Monardo, offrono percorsi strutturati per uscire dalla crisi prima che scattino i pignoramenti.

Adottare queste pratiche può ridurre significativamente il rischio di un pignoramento e, in caso di difficoltà, permettere di affrontare la situazione con strumenti adeguati.

Conclusione

Il pignoramento del conto corrente rappresenta una misura drastica con effetti immediati sulla vita economica del debitore. La procedura, seppure disciplinata da norme rigorose, lascia spazio a diverse soluzioni legali che possono ridurre o evitare l’espropriazione dei beni. È essenziale conoscere i propri diritti: i limiti di impignorabilità degli stipendi e delle pensioni, la protezione del minimo vitale, la parziale impignorabilità delle somme depositate prima del pignoramento. Parimenti, è fondamentale sapere che esistono strumenti di difesa (opposizioni, istanze di sospensione) e vie alternative (rottamazioni, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione) per gestire il debito in modo sostenibile.

Nel corso dell’articolo abbiamo illustrato l’importanza di agire tempestivamente, di controllare la regolarità degli atti, di verificare che la banca rispetti i limiti di legge e di valutare l’adesione a procedure agevolative. Abbiamo anche visto come la giurisprudenza, con pronunce come la Cassazione 6393/2015, 9250/2020, 36066/2021 e 28520/2025, abbia progressivamente definito i contorni del pignoramento del conto corrente, tutelando in particolare il debito per crediti alimentari e il minimo vitale.

In conclusione, il messaggio è chiaro: non bisogna arrendersi al primo atto di pignoramento. Con l’assistenza di professionisti preparati e l’utilizzo degli strumenti offerti dalla legge, è possibile bloccare l’azione esecutiva, ridurre il debito e tornare in bonis. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti mettono a disposizione competenze pluriennali in diritto bancario, tributario e fallimentare, offrendo assistenza personalizzata a chi si trova in difficoltà. Grazie alla qualifica di cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’avvocato Monardo può intervenire sia in sede giudiziale che stragiudiziale, predisponendo ricorsi, sospensioni, piani di rientro e accessi alle procedure di composizione della crisi.

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