Pignoramento fatture libero professionista: cosa fare subito

Introduzione

Il pignoramento delle fatture è una forma di espropriazione presso terzi con la quale i creditori o l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AdER) bloccano i pagamenti dovuti al professionista dai propri committenti. Per i liberi professionisti e i titolari di partita IVA, la possibilità di vedere aggrediti i compensi a fronte di fatture emesse ma non ancora incassate rappresenta un rischio concreto: il mancato tempestivo intervento può portare alla sospensione dei pagamenti, all’interruzione dei rapporti di lavoro con i clienti e all’aggravamento dei costi per interessi e sanzioni.

La materia è regolata da disposizioni del codice di procedura civile e dalle norme speciali sul recupero delle imposte (D.P.R. n. 602/1973), oltre che da provvedimenti più recenti (decreto‑legge 2 marzo 2024 n. 19, legge di bilancio 2026) che hanno innovato la disciplina. Anche la giurisprudenza di Corte di Cassazione e Corte Costituzionale ha dato contributi fondamentali per interpretare i limiti e le modalità di esecuzione.

In questo articolo, aggiornato a marzo 2026, analizzeremo cosa accade quando un libero professionista riceve un atto di pignoramento, quali sono i diritti del debitore, i tempi e i limiti previsti dalla legge, le strategie per difendersi e le soluzioni alternative come le rateizzazioni, le rottamazioni dei ruoli, le procedure di sovraindebitamento (legge 3/2012) e la composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021). L’obiettivo è fornire una guida completa e pratica dal punto di vista di chi subisce il pignoramento.

La presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, specializzato in diritto bancario e tributario. Dirige un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano su tutto il territorio nazionale e che offrono assistenza legale sia giudiziale che stragiudiziale a professionisti, imprenditori e privati in materia di riscossione e crisi d’impresa.

  • L’avvocato Monardo è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC); in questa veste può predisporre piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e procedure di liquidazione controllata.
  • È inoltre Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che ha introdotto la composizione negoziata della crisi per le imprese in difficoltà.
  • Coordina professionisti esperti a livello nazionale che affiancano il contribuente nell’analisi degli atti esecutivi, nella predisposizione di ricorsi, nelle trattative con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e gli altri creditori, nella definizione di piani di rientro, nonché nella ricerca di soluzioni giudiziali e stragiudiziali.

Come può aiutarti concretamente l’avv. Monardo? Il team valuta la legittimità dell’atto di pignoramento, verifica la corretta notifica e i termini, impugna eventuali vizi formali o sostanziali con opposizione agli atti esecutivi o opposizione all’esecuzione, richiede la sospensione del pignoramento e la conversione in rateizzazione o rottamazione, negozia con AdER la rateizzazione del debito e predispone strumenti alternativi (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, composizione negoziata).

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Quadro normativo e giurisprudenziale

Le norme fondamentali: DPR 602/1973 e Codice di procedura civile

La disciplina dei pignoramenti effettuati dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione è contenuta nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Riscossione delle imposte sul reddito). La norma cardine è l’art. 72‑bis, che consente all’agente della riscossione di intimare al terzo debitore (committente del professionista) di versare direttamente a lui le somme dovute al debitore a titolo di compenso: l’ordine di pagamento equivale al pignoramento presso terzi. L’articolo prevede che:

  • l’atto di pignoramento deve indicare il creditore (l’agente), l’ammontare del credito e la somma di cui è ordinato il pagamento;
  • il terzo deve eseguire il pagamento entro il termine assegnato; in difetto, il creditore può procedere all’esecuzione forzata presso il terzo;
  • l’atto produce il blocco dei pagamenti dovuti al debitore.

Il successivo art. 72‑ter del D.P.R. 602/1973 stabilisce i limiti alla pignorabilità per le somme dovute a titolo di stipendio, salario, indennità di lavoro e pensioni: l’Agente della riscossione può pignorare direttamente al massimo un decimo dei crediti quando l’importo non supera 2.500 euro, un settimo per importi da 2.500 a 5.000 euro e un quinto per importi superiori; inoltre non può essere pignorata l’ultima mensilità accreditata sul conto bancario . Queste limitazioni, nate per tutelare salari e pensioni, sono state estese anche ai compensi dei lavoratori autonomi quando sono assimilabili a redditi da lavoro subordinato o parasubordinato.

Il Codice di procedura civile disciplina l’espropriazione presso terzi agli articoli 543–554. In particolare:

  • L’art. 545 c.p.c. elenca i crediti impignorabili e stabilisce che non possono essere pignorati i crediti alimentari se non nei limiti autorizzati dal tribunale; che le somme dovute a titolo di stipendio o salario sono pignorabili entro un quinto per i tributi statali e per ogni altro credito. Le somme a titolo di pensione non sono pignorabili per un ammontare pari al doppio dell’assegno sociale (minimo 1.000 €) e l’eccedenza può essere pignorata nei limiti sopra indicati. Le somme accreditate sul conto corrente prima del pignoramento sono pignorabili solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale.
  • L’art. 546 c.p.c. (“Obblighi del terzo”) prevede che, dal giorno in cui riceve la notifica dell’atto di pignoramento, il terzo è soggetto agli obblighi del custode relativamente alle somme dovute al debitore. Con le modifiche introdotte dal D.L. 2 marzo 2024 n. 19, il terzo è tenuto a bloccare le somme fino all’importo del credito precettato aumentato di 1.000 € per crediti fino a 1.100 €, di 1.600 € per crediti fino a 3.200 € e della metà per crediti superiori a 3.200 € . Se le somme accreditate sul conto bancario riguardano stipendi, salari o pensioni e l’accredito è precedente al pignoramento, il terzo non deve bloccare l’importo fino al triplo dell’assegno sociale .
  • L’art. 547 c.p.c. impone al terzo, entro il termine fissato dal giudice (di regola 10 giorni), di inviare al creditore una dichiarazione con l’indicazione delle somme dovute al debitore e delle eventuali cessioni o sequestri già notificati . In caso di mancata dichiarazione, il giudice può ritenere non contestati i crediti indicati dal creditore .
  • L’art. 548 c.p.c. disciplina la mancata dichiarazione del terzo: se il terzo non compare o rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato si considera non contestato, salvo impugnazione .

Queste norme si applicano anche quando il pignoramento riguarda le fatture emesse dal libero professionista: il committente è considerato “terzo pignorato” e deve versare le somme dovute (nei limiti previsti) direttamente all’agente della riscossione.

Giurisprudenza recente

Cassazione: cessione del credito vs delega all’incasso

Un tema ricorrente nelle controversie sul pignoramento delle fatture riguarda la differenza tra cessione del credito e delega all’incasso. Con l’ordinanza n. 756/2023 la Corte di Cassazione ha chiarito che solo la cessione del credito, e non la semplice delega all’incasso, priva il creditore dell’esecutato della possibilità di pignorare il credito presso terzi . La Corte ha sottolineato che la società committente è debitrice del professionista e che quest’ultimo può trasferire la legittimazione all’esercizio, all’incasso o la titolarità del credito, ma la delega all’incasso non è opponibile ai creditori: di conseguenza, le fatture possono essere pignorate anche se il professionista ha delegato un’associazione o un intermediario alla riscossione .

Questa pronuncia è particolarmente rilevante per gli avvocati, medici e altri professionisti che affidano la fatturazione a strutture collettive: per evitare il pignoramento devono ricorrere a una formale cessione del credito, con notifica al debitore e accettazione da parte del terzo.

Cassazione 16475/2024: ribadita la centralità della cessione

Un ulteriore intervento della Cassazione (ord. n. 16475/2024) ha confermato che la mera delega all’incasso non trasferisce la titolarità del credito e non impedisce il pignoramento presso terzi. Il libero professionista rimane titolare del credito verso il cliente; quindi i creditori possono pignorare quel credito. Questo orientamento rafforza l’idea che, per proteggere i compensi, occorre stipulare una cessione del credito a favore di un soggetto terzo (es. banca), debitamente notificata al debitore.

Cassazione 6/2026: necessaria la notifica al debitore

Con l’ordinanza n. 6/2026, la Cassazione ha affrontato il tema della notifica dell’atto di pignoramento presso terzi. La Corte ha stabilito che l’atto di pignoramento ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 deve essere notificato sia al terzo che al debitore; la mancata notifica al debitore comporta la inesistenza del pignoramento, non sanabile con la mera conoscenza dell’atto . Ciò significa che, se l’agente della riscossione non ha notificato correttamente l’atto al professionista, questo può impugnare l’esecuzione per radicale inesistenza.

Corte Costituzionale 216/2025: pignoramento delle pensioni INPS

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 216/2025 ha dichiarato legittima la norma che consente all’INPS di pignorare fino a un quinto delle pensioni per recuperare i propri crediti contributivi. La Corte ha rilevato che si tratta di un regime speciale rispetto alla disciplina generale dell’art. 545 c.p.c.; la differenza è giustificata dalla necessità di garantire la sostenibilità del sistema pensionistico e non viola gli articoli 3 e 38 della Costituzione . Questa decisione conferma che, quando il creditore è l’ente previdenziale, i limiti di pignorabilità possono essere più incisivi.

INPS – Circolare 130/2025: prestazioni impignorabili e limiti per l’Agente

Per i professionisti che percepiscono indennità di disoccupazione (NASpI), cassa integrazione o altre prestazioni sostitutive del salario, la Circolare INPS n. 130 del 30 settembre 2025 fornisce indicazioni rilevanti. L’INPS precisa che:

  • alcuni sussidi di assistenza (maternità, malattie, funerali) sono assolutamente impignorabili, salvo il recupero di debiti verso l’INPS entro il limite di un quinto ;
  • le prestazioni sostitutive del salario (NASpI, cassa integrazione, mobilità) sono pignorabili nella misura massima di un quinto per debiti ordinari, con quote maggiori soltanto per debiti alimentari ;
  • l’anticipo NASpI erogato per avviare un’attività imprenditoriale è integralmente pignorabile, perché non ha natura assistenziale ;
  • per i pignoramenti eseguiti dall’Agente della riscossione, si applicano le soglie di un decimo, un settimo e un quinto previste dall’art. 72‑ter .

Legge di bilancio 2026: pignoramento “mirato” tramite fatture elettroniche

L’art. 1 della Legge 29 dicembre 2025 n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto una novità di grande impatto: dal 1° gennaio 2026 l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione potrà utilizzare i dati delle fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) per individuare i crediti periodici del debitore e procedere al pignoramento presso terzi. In particolare, la norma modifica il d.lgs. 127/2015 consentendo all’AdER di accedere ai dati relativi alle fatture emesse negli ultimi sei mesi dai debitori e dai coobbligati .

Secondo le anticipazioni di Fiscomania e Informazione Fiscale, grazie a tali dati l’agente potrà individuare i clienti abituali del professionista e inviare immediatamente un ordine di pagamento, bloccare gli incassi e “aggredire” i flussi di ricavi. L’obiettivo dichiarato è quello di recuperare più efficacemente i crediti fiscali, ma la disciplina non ha ancora previsto garanzie procedurali per il debitore: sarà necessario un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per attuare la norma. Per i liberi professionisti ciò comporta l’urgenza di monitorare i propri debiti e di intervenire prima che l’AdER riceva l’accesso ai dati.

Procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012) e composizione negoziata (D.L. 118/2021)

Quando il professionista si trova in una situazione di sovraindebitamento non sanabile con le ordinarie rateizzazioni, la Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (come coordinata con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – CCII) consente di accedere a procedure speciali riservate ai soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, imprese minori).

L’art. 6 definisce il sovraindebitamento come la perdurante incapacità di soddisfare le proprie obbligazioni e ammette il debitore a concludere un accordo con i creditori nell’ambito di una procedura di composizione . L’art. 7 fissa i presupposti di ammissibilità: il debitore non deve essere assoggettabile a fallimento e non deve aver già utilizzato la procedura negli ultimi tre anni . L’art. 8 stabilisce che la proposta di accordo può prevedere qualsiasi forma di soddisfazione del credito, anche mediante cessione dei redditi futuri, e può essere sostenuta da terzi garanti . L’art. 9 prevede che la proposta venga depositata presso il tribunale competente con l’elenco dei creditori, dei beni, delle spese e delle dichiarazioni dei redditi ; l’art. 10 regola il procedimento e consente la sospensione delle azioni esecutive fino a 120 giorni .

Il CCII, entrato in vigore il 15 luglio 2022, ha sostituito alcune procedure della legge 3/2012 ma ne conserva i principi; l’Avv. Monardo, come Gestore della crisi e professionista OCC, può predisporre piani del consumatore e accordi di ristrutturazione per liberare il professionista dai debiti in misura sostenibile.

Il D.L. 24 agosto 2021 n. 118 ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa: l’art. 2 prevede che l’imprenditore in probabile insolvenza possa chiedere alla Camera di commercio la nomina di un esperto indipendente che assista l’imprenditore e i creditori nel ricercare soluzioni idonee, come la cessione dell’azienda, l’affitto di rami o la ristrutturazione dei debiti . Anche i professionisti con volume d’affari elevato possono accedere a questa procedura per riorganizzare il debito e proseguire l’attività.

Procedura passo‑passo: cosa succede dopo la notifica del pignoramento

Quando il professionista riceve un atto di pignoramento delle fatture, è essenziale conoscere le fasi della procedura per reagire tempestivamente. Di seguito un percorso cronologico basato sulle norme vigenti e sulla prassi dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione.

  1. Verifica dell’atto di pignoramento
  2. L’atto deve essere emesso dall’Agente della riscossione o da un creditore munito di titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cambiale). Deve contenere l’indicazione del creditore, dell’importo precettato, della causa e degli estremi del titolo. L’atto deve essere notificato sia al terzo debitore (cliente/committente) che al professionista. Se manca la notifica al professionista, il pignoramento è inesistente e può essere fatto valere con un’opposizione (Cass. ord. 6/2026 ).
  3. Blocco dei pagamenti
  4. A seguito della notifica, il terzo committente è obbligato a non pagare più il professionista ma a trattenere le somme dovute come custode. L’ammontare da bloccare è quello indicato nell’atto, aumentato delle soglie previste dall’art. 546 (1.000 €, 1.600 € o metà del credito) .
  5. Dichiarazione del terzo (art. 547 c.p.c.)
  6. Entro il termine indicato dal giudice o dal creditore (generalmente 10 giorni), il committente deve inviare una dichiarazione in cui specifica: (i) l’esistenza delle somme dovute al professionista, (ii) eventuali cessioni o sequestri già notificati, (iii) la data di pagamento . La dichiarazione può essere trasmessa anche tramite PEC. Se il terzo non invia la dichiarazione, il giudice può considerare non contestate le somme indicate dal creditore .
  7. Udienza e assegnazione delle somme
  8. Ricevuta la dichiarazione, il giudice dell’esecuzione fissa un’udienza nella quale le parti (creditore, debitore e terzo) discutono sulle somme pignorate. Se non vi sono contestazioni o il terzo ha ammesso il debito, il giudice emette un’ordinanza che assegna le somme pignorate al creditore e ordina al terzo di versarle. In caso di contestazioni (es. inesistenza del credito, importo errato), il giudice procede agli accertamenti e decide con ordinanza impugnabile.
  9. Pagamento e chiusura del procedimento
  10. Il terzo verserà le somme direttamente al creditore secondo le modalità indicate. Una volta soddisfatto il credito precettato (e le spese di procedura), il pignoramento si estingue. Se restano somme residue, ritornano al debitore.
  11. Pluralità di pignoramenti
  12. Se sullo stesso credito intervengono più pignoramenti presso terzi, il debitore può chiedere al giudice la riduzione proporzionale di ciascun pignoramento o l’inefficacia di taluni (art. 546, comma 2 ). Il giudice decide con ordinanza entro 20 giorni, convocando le parti. In caso di più pignoramenti, il terzo deve indicare tutti i pignoramenti eseguiti e può richiamare la dichiarazione già resa (art. 550 c.p.c.) .
  13. Esecuzione da parte di altri creditori
  14. Se oltre all’Agente della riscossione intervengono anche creditori privati, questi seguiranno la disciplina ordinaria del pignoramento presso terzi (artt. 543–554 c.p.c.). I crediti vantati dall’AdER hanno priorità rispetto ai crediti ordinari, salvo diverse disposizioni di legge.

Difese e strategie legali: come proteggersi

Di fronte a un pignoramento delle fatture, il libero professionista deve valutare immediatamente la legittimità dell’atto e scegliere la strategia difensiva più adatta. Di seguito sono indicate le azioni legali e le soluzioni alternative disponibili.

Opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): consente di contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente. Può essere proposta, ad esempio, quando il debito è prescritto, quando manca un titolo esecutivo valido, quando l’atto non è stato correttamente notificato o quando il credito risulta estinto per pagamento. Deve essere proposta entro 20 giorni dall’atto di pignoramento o dal primo atto di esecuzione per i pignoramenti fiscali.
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): si utilizza per eccepire vizi formali del procedimento (es. mancata notifica al debitore, errore nell’indicazione delle somme, violazione dei limiti di pignorabilità). Anche questa opposizione deve essere proposta entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto.
  • Ricorso per inesistenza dell’atto: sulla base della Cassazione 6/2026, la mancata notifica al debitore rende l’atto inesistente ; in tal caso l’opposizione può essere proposta senza limiti temporali, poiché non si tratta di semplice nullità.
  • Istanza di riduzione o conversione del pignoramento: l’art. 496 c.p.c. consente al debitore di chiedere la riduzione del pignoramento quando l’importo sequestrato supera il necessario; l’art. 495 c.p.c. consente di convertire il pignoramento in una somma di denaro o in rateizzazione fornendo idonea garanzia (es. fideiussione bancaria). Questa istanza è particolarmente utile quando il professionista ha più pignoramenti o quando il blocco delle fatture mette a rischio l’attività.

Contestazione del credito e della dichiarazione del terzo

In sede di udienza, il professionista può eccepire che il credito pignorato non esiste o che l’importo è inferiore a quello indicato nell’atto. Ad esempio, può dimostrare che le fatture sono state pagate o cedute a un terzo con cessione opponibile; può contestare eventuali errori di calcolo (come nel caso trattato dalla Cassazione n. 27266/2024, in cui la dichiarazione del terzo conteneva errori aritmetici).

Se il terzo ha omesso o errato la dichiarazione (artt. 547–549 c.p.c.), il professionista può chiederne la responsabilità e il risarcimento del danno; la Cassazione ha confermato che il terzo deve aggiornare l’ammontare del debito fino all’udienza di assegnazione .

Rateizzazione e piani di rientro con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione

L’Agente della riscossione consente di rateizzare i debiti fiscali in base alle soglie previste dal D.P.R. 602/1973:

  • per debiti fino a 120.000 €, si può ottenere una dilazione fino a 84 rate mensili (7 anni) mediante una semplice dichiarazione di temporanea difficoltà;
  • per debiti più elevati o per dilazioni oltre 84 rate, è necessario dimostrare lo stato di grave difficoltà economica con documentazione (situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria) e si può ottenere un piano fino a 120 rate mensili (10 anni);
  • il mancato pagamento anche di una sola rata oltre la tolleranza di cinque giorni comporta la decadenza dalla rateizzazione e l’immediata ripresa delle azioni esecutive.

Nel 2025 il decreto Milleproroghe ha riaperto i termini per la Rottamazione‑quater (definizione agevolata introdotta dalla legge di bilancio 2023): i contribuenti decaduti possono essere riammessi presentando domanda entro il 30 aprile 2025 e pagando le prime due rate il 31 luglio e il 30 novembre 2025 . Chi sceglie la rottamazione quater paga solo il capitale e gli interessi legali, senza sanzioni e interessi di mora, ottenendo anche la sospensione dei pignoramenti in corso.

Nel 2026 è prevista la Definizione agevolata quinquies (in fase di approvazione) che dovrebbe consentire di estinguere i ruoli affidati all’AdER tra il 2000 e il 2023 con un abbuono parziale. È consigliabile seguire gli sviluppi e, se necessario, chiedere assistenza professionale per aderire tempestivamente.

Soluzioni alternative: sovraindebitamento, piano del consumatore e accordo di ristrutturazione

Se il debito complessivo è insostenibile e il rischio di espropriazione mette a repentaglio l’attività, il professionista può ricorrere alle procedure di sovraindebitamento della legge 3/2012 (aggiornata dal CCII). Le principali varianti sono:

  1. Accordo di composizione della crisi: il professionista deposita presso il tribunale una proposta di pagamento parziale dei debiti sulla base di un piano che assicura il soddisfacimento dei creditori privilegiati e un trattamento equo per gli altri creditori. L’accordo è assistito da un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori; una volta omologato dal giudice, sospende le azioni esecutive e i pignoramenti .
  2. Piano del consumatore: destinato a chi non esercita attività d’impresa o professionale abituale; consente al consumatore di proporre un piano unilaterale che, se ritenuto conveniente dal giudice, viene omologato anche senza l’approvazione dei creditori. Il piano può prevedere il pagamento rateale nel tempo, la falcidia del debito e l’esdebitazione finale. Il professionista che svolge un’attività autonoma ma con volumi modesti può valutare se rientrare in questa categoria.
  3. Liquidazione controllata del patrimonio: in mancanza di un piano sostenibile, è possibile mettere a disposizione tutti i beni (tranne quelli impignorabili) per la liquidazione, ottenendo la cancellazione dei debiti residui a fine procedura.

Le procedure di sovraindebitamento richiedono l’assistenza di un Gestore della crisi iscritto in un OCC: l’Avv. Monardo ricopre questa qualifica e può accompagnare il debitore dalla predisposizione della domanda al deposito del piano.

Composizione negoziata della crisi d’impresa

Per i professionisti con volumi d’affari rilevanti o che operano in forma societaria, il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi. Il professionista in difficoltà può chiedere alla Camera di commercio la nomina di un esperto indipendente; l’esperto, nominato dal segretario generale su proposta di una commissione composta da magistrati e commercialisti, assiste il debitore e i creditori nella ricerca di soluzioni idonee alla continuità aziendale o alla liquidazione degli asset . Durante la composizione negoziata possono essere richieste misure protettive (blocco delle esecuzioni), concessi finanziamenti prededucibili e concordati accordi con i creditori. La procedura si conclude con un accordo, un contratto di ristrutturazione o l’accesso a una procedura concorsuale.

Errori comuni da evitare

  1. Ignorare l’atto di pignoramento: molti professionisti sottovalutano la notifica e non reagiscono. Ciò comporta l’automatica assegnazione delle somme e la perdita della possibilità di opposizione.
  2. Pagare il debito senza verificare: versare spontaneamente le somme all’Agente o al creditore senza accertare la legittimità dell’atto può precludere successivi rimedi. È importante verificare i titoli, le cartelle esattoriali e le eventuali prescrizioni.
  3. Non considerare i limiti di pignorabilità: i creditori talvolta bloccano importi superiori ai limiti fissati dall’art. 72‑ter e dall’art. 545 c.p.c. Occorre contestare immediatamente l’eccedenza.
  4. Trascurare i termini: le opposizioni devono essere proposte entro termini precisi. La decadenza è facilmente invocabile dalla controparte.
  5. Non affidarsi a un professionista esperto: la disciplina è complessa e in continua evoluzione (basti pensare alle novità del 2024–2026). Rivolgersi a un avvocato specializzato consente di individuare la strategia più efficace.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Principali norme sul pignoramento presso terzi

NormaOggettoContenuto essenziale
D.P.R. 602/1973, art. 72‑bisPignoramento dei crediti verso terzi da parte dell’Agente della riscossioneL’agente può ordinare al terzo di pagare direttamente a lui le somme dovute al debitore. L’ordine equivale a pignoramento e produce il blocco dei pagamenti.
D.P.R. 602/1973, art. 72‑terLimiti di pignorabilitàLe somme dovute a titolo di stipendio, salario, indennità o pensione sono pignorabili nella misura di 1/10 (fino a 2.500 €), 1/7 (fino a 5.000 €), 1/5 (oltre 5.000 €). L’ultima mensilità accreditata è esclusa .
Art. 545 c.p.c.Crediti impignorabiliNon sono pignorabili i crediti alimentari, i sussidi di assistenza e di sostentamento; stipendi e salari sono pignorabili fino a un quinto; le pensioni sono impignorabili fino al doppio dell’assegno sociale (minimo 1.000 €).
Art. 546 c.p.c.Obblighi del terzo pignoratoIl terzo deve bloccare le somme dovute al debitore fino all’importo precettato più una soglia (1.000 €, 1.600 € o 50 % del credito) . Se le somme sono stipendi/pensioni accreditati prima del pignoramento, il terzo non deve bloccare l’importo fino al triplo dell’assegno sociale .
Art. 547 c.p.c.Dichiarazione del terzoIl terzo deve dichiarare le somme dovute, i sequestri e le cessioni eventualmente già notificate .
Artt. 548–552 c.p.c.Mancata dichiarazione e contestazioniSe il terzo non dichiara, il credito si considera non contestato . In caso di contestazioni, il giudice provvede con ordinanza.

Tabella 2 – Limiti di pignoramento per compensi professionali e prestazioni

Tipologia di reddito/indennitàQuota pignorabileNorma di riferimento
Stipendi, salari, indennità da lavoroPignorabili fino a 1/5 (crediti ordinari) e 1/10–1/7–1/5 quando interviene l’Agente della riscossione .Art. 72‑ter DPR 602/1973; art. 545 c.p.c.
PensioniImpignorabili fino al doppio dell’assegno sociale (minimo 1.000 €); eccedenza pignorabile con gli stessi limiti di stipendi.Art. 545 c.p.c.; sentenza Corte Cost. 216/2025 .
Indennità NASpI, cassa integrazione, mobilitàPignorabili fino a 1/5 per debiti ordinari; quote maggiori solo per alimenti .Circolare INPS n. 130/2025
Sussidi per maternità, malattia, funerali e altre prestazioni vitaliAssolutamente impignorabili, salvo recupero di debiti verso l’INPS entro 1/5 .Circolare INPS n. 130/2025
NASpI anticipata (indennità erogata in unica soluzione)Interamente pignorabile perché considerata incentivo imprenditoriale .Circolare INPS n. 130/2025

Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è il pignoramento delle fatture per un libero professionista?
    Il pignoramento delle fatture è una forma di espropriazione presso terzi in cui il creditore o l’Agente della riscossione blocca i pagamenti che un committente deve al professionista e ordina di versarli direttamente a lui. L’atto di pignoramento deve essere notificato al professionista e al terzo; se la notifica manca, l’atto è inesistente .
  2. Per quali motivi può essere impugnato l’atto di pignoramento?
    Puoi impugnare l’atto per inesistenza o nullità quando manca la notifica al debitore, per prescrizione del debito, per mancanza di un titolo esecutivo valido, per errori nel calcolo dell’importo o per violazione dei limiti di pignorabilità previsti dagli artt. 72‑ter DPR 602/1973 e 545 c.p.c.
  3. Cosa deve fare il committente (“terzo pignorato”) dopo la notifica?
    Deve bloccare le somme dovute al professionista fino alla soglia indicata nell’atto e inviare al creditore una dichiarazione in cui indica l’ammontare del debito, le fatture dovute e i termini di pagamento . In caso di omissione può essere ritenuto responsabile delle somme dovute .
  4. Le fatture non ancora emesse possono essere pignorate?
    In linea di principio sono pignorabili i crediti già esistenti e determinati; le fatture future sono pignorabili solo se derivano da un rapporto continuativo con importo determinabile. Con la riforma 2026, l’AdER potrà utilizzare i dati delle fatture elettroniche per individuare i crediti periodici e pignorarli in modo mirato .
  5. Se ho delegato la fatturazione a un’associazione o studio professionale, il credito è ancora pignorabile?
    Sì. La Cassazione ha stabilito che solo una cessione del credito può impedire il pignoramento; la semplice delega all’incasso non trasferisce la titolarità del credito e non è opponibile ai creditori .
  6. Quali sono i limiti di pignorabilità per i compensi professionali?
    Se il pignoramento è eseguito dall’Agente della riscossione, si applicano le soglie dell’art. 72‑ter: un decimo fino a 2.500 €, un settimo tra 2.500 e 5.000 €, un quinto oltre 5.000 € . Per i creditori privati, si applica il limite del quinto previsto dall’art. 545 c.p.c. Le prestazioni assistenziali e il minimo vitale sono impignorabili.
  7. Quanto tempo ho per oppormi al pignoramento?
    L’opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto. Per l’opposizione all’esecuzione il termine è uguale se il motivo deriva da fatti successivi; per l’inesistenza (es. mancata notifica) non vi sono termini decadenziali.
  8. Il pignoramento si applica solo alle fatture non incassate?
    Sì, si pignorano i crediti ancora esigibili. Tuttavia, se una fattura viene pagata dal cliente dopo la notifica del pignoramento, il pagamento è inefficace: il cliente rimane obbligato a versare l’importo al creditore procedente e rischia di dover pagare due volte.
  9. Posso continuare a lavorare con il cliente pignorato?
    Sì, ma per evitare complicazioni è consigliabile informare il cliente che i pagamenti devono avvenire nei limiti imposti dal pignoramento. In alternativa, puoi concordare con il cliente il rilascio di nuove fatture successive all’estinzione del pignoramento.
  10. La rottamazione dei ruoli sospende il pignoramento?
    La Rottamazione‑quater sospende i pignoramenti in corso fino al pagamento della prima rata o fino al mancato pagamento; se si decade dalla rottamazione, l’Agente riprende l’azione esecutiva. Le domande di riammissione per la rottamazione quater devono essere presentate entro il 30 aprile 2025 .
  11. È possibile rateizzare il debito e bloccare il pignoramento?
    Sì. Presentando un’istanza di rateizzazione all’AdER si può ottenere la sospensione del pignoramento. È necessario rispettare il piano di pagamento, altrimenti la rateizzazione decade.
  12. Cosa accade se sullo stesso credito intervengono più pignoramenti?
    Il debitore può chiedere al giudice la riduzione proporzionale dei pignoramenti (art. 546, comma 2 ). Il terzo deve indicare tutti i pignoramenti eseguiti; la somma trattenuta non può superare il limite totale previsto per i crediti impignorabili.
  13. Come funziona la procedura di sovraindebitamento per i professionisti?
    Permette di proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione o un piano del consumatore. La proposta è depositata presso il tribunale con l’assistenza di un Gestore della crisi; se omologata, sospende le azioni esecutive e consente di liberarsi dai debiti residui . È riservata ai soggetti non assoggettabili a fallimento.
  14. La composizione negoziata è applicabile ai liberi professionisti?
    Sì, ma principalmente quando l’attività assume dimensioni imprenditoriali. Il D.L. 118/2021 prevede la nomina di un esperto indipendente che assista il debitore e i creditori nella ricerca di soluzioni . Può essere uno strumento utile per rinegoziare i debiti mantenendo l’operatività.
  15. Le indennità di disoccupazione (NASpI) e altre prestazioni INPS sono pignorabili?
    Le prestazioni sostitutive del salario, come NASpI, cassa integrazione e mobilità, sono pignorabili fino a un quinto per debiti ordinari e oltre solo per crediti alimentari . I sussidi di maternità, malattia e funerali sono impignorabili. L’anticipo NASpI è pignorabile integralmente .
  16. Cosa succede se l’Agente della riscossione non rispetta le soglie di pignoramento?
    Il pignoramento è parzialmente inefficace per la parte eccedente i limiti; il giudice deve rilevare d’ufficio l’inefficacia (art. 545, comma 9). Puoi eccepire la violazione con opposizione agli atti esecutivi.
  17. Quando entra in vigore il pignoramento tramite fatture elettroniche?
    Dal 1° gennaio 2026 l’AdER potrà utilizzare i dati delle fatture elettroniche per individuare i crediti periodici e procedere al pignoramento mirato . Tuttavia, la disciplina operativa sarà definita con un provvedimento attuativo. Per prevenire sorprese è consigliabile regolarizzare i debiti prima di tale data.
  18. Il mio commercialista può essere considerato terzo pignorato?
    No. Il terzo pignorato è chi deve pagare il professionista (cliente/committente). Il commercialista o l’intermediario che gestisce le fatture non è tenuto a trattenere le somme, salvo che abbia assunto l’obbligo di incasso con cessione del credito.
  19. È possibile evitare il pignoramento cedendo il credito a una banca?
    Sì. Una cessione del credito notificata al debitore e accettata rende il nuovo cessionario titolare del credito; secondo la Cassazione, solo la cessione impedisce il pignoramento . La cessione deve essere formalizzata per iscritto e notificata al cliente prima del pignoramento.
  20. Cosa succede se non presento opposizione in tempo?
    In mancanza di opposizione il pignoramento diventa definitivo; le somme vengono assegnate al creditore e non potrai più far valere eventuali vizi, salvo l’inesistenza. È quindi fondamentale agire tempestivamente.

Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio l’impatto del pignoramento delle fatture, ecco alcune simulazioni basate su casi tipici.

Esempio 1 – Pignoramento di una fattura da 3.000 € da parte dell’AdER

  • Un professionista emette una fattura da 3.000 € a un cliente. Ha accumulato debiti fiscali per 5.000 € e riceve dall’AdER un atto di pignoramento ai sensi dell’art. 72‑bis.
  • L’AdER notifica l’atto al professionista e al cliente (terzo pignorato). L’atto indica un importo precettato di 5.000 €.
  • In base all’art. 72‑ter, trattandosi di un credito superiore a 2.500 € ma inferiore a 5.000 €, l’AdER può pignorare fino a un settimo della somma: cioè 3.000 € × 1/7 = circa 428,57 €. Il cliente deve bloccare questa somma e versarla all’AdER.
  • Se il professionista non si oppone e non richiede la rateizzazione, il giudice, dopo la dichiarazione del cliente, assegnerà la somma di 428,57 € all’AdER. Il resto (2.571,43 €) potrà essere pagato al professionista. In caso di più fatture, il procedimento continua fino a soddisfare il credito precettato.

Esempio 2 – Pignoramento di compensi mensili da 1.000 € con NASpI

  • Una professionista percepisce indennità NASpI di 1.000 € al mese e ha debiti tributari per 8.000 €. L’AdER notifica un pignoramento presso l’INPS.
  • Le prestazioni NASpI sono considerate redditi sostitutivi del salario e, secondo la circolare INPS n. 130/2025, sono pignorabili fino a un quinto .
  • L’INPS, quale terzo pignorato, blocca 1.000 € × 1/5 = 200 € e continua a versare al professionista i restanti 800 €.
  • Il professionista può richiedere la rateizzazione del debito e ottenere la sospensione del pignoramento; in alternativa può accedere alla procedura di sovraindebitamento.

Esempio 3 – Cessione del credito per evitare il pignoramento

  • Un architetto ha un credito di 20.000 € nei confronti di una società cliente. Prevedendo possibili pignoramenti, cede il credito a una banca (factoring) e notifica la cessione al cliente. La banca anticipa l’importo e diventa titolare del credito.
  • Un mese dopo, un creditore chiede il pignoramento delle fatture dell’architetto. La Cassazione ha stabilito che, essendo il credito ceduto, il professionista non è più titolare del credito e il pignoramento non può essere eseguito .
  • In questo caso la cessione ha permesso di proteggere il credito; occorre tuttavia valutare i costi della cessione e l’eventuale garanzia richiesta dalla banca.

Esempio 4 – Accordo di composizione della crisi

  • Un geometra ha debiti complessivi (tributi, contributi, banche) per 60.000 € e incassi annui di circa 25.000 €. Non riesce a sostenere la rateizzazione e rischia pignoramenti multipli.
  • Con l’assistenza dell’avv. Monardo, presenta al tribunale una domanda di composizione della crisi da sovraindebitamento, depositando un piano che prevede il pagamento del 35 % dei debiti (21.000 €) in 5 anni, con garanzia di un familiare.
  • Il tribunale approva il piano; l’omologazione sospende le azioni esecutive e i pignoramenti. A fine procedura, il geometra ottiene l’esdebitazione del residuo (39.000 €).
  • L’accordo consente di salvare l’attività e ripartire senza pendenze.

Conclusione: agire tempestivamente fa la differenza

Il pignoramento delle fatture del libero professionista è uno strumento sempre più utilizzato dai creditori e dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, soprattutto con l’introduzione del pignoramento “mirato” basato sui dati delle fatture elettroniche. La disciplina è complessa: occorre conoscere i limiti di pignorabilità, gli obblighi del terzo, i tempi processuali, le sentenze di Cassazione e le procedure alternative.

Abbiamo visto che:

  • L’atto di pignoramento deve essere notificato sia al professionista sia al terzo; in mancanza, il pignoramento è inesistente .
  • I compensi professionali sono pignorabili nei limiti stabiliti dall’art. 72‑ter e dall’art. 545 c.p.c.; le pensioni e i sussidi vitali godono di ulteriori tutele .
  • Solo la cessione del credito può impedire il pignoramento; la delega all’incasso non basta .
  • Il professionista dispone di opposizioni, istanze di riduzione o conversione, rateizzazioni, rottamazioni e procedure di sovraindebitamento per proteggere i propri compensi e ristrutturare i debiti.
  • Le novità normative del 2024–2026 (decreto “Misure urgenti per l’attuazione del PNRR”, legge di bilancio 2026, CCII) rendono indispensabile l’assistenza di un professionista aggiornato.

Agire tempestivamente è fondamentale. Ogni giorno di ritardo può significare la perdita di somme incassate, l’interruzione del rapporto con i clienti e la progressiva compromissione dell’attività.

L’assistenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team

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