Pignoramento SRL senza beni: cosa sapere

Introduzione

Le società a responsabilità limitata (Srl) godono di personalità giuridica propria e di autonomia patrimoniale: in linea di principio rispondono dei propri debiti solo con il patrimonio sociale, mettendo al riparo i soci da azioni esecutive dirette sugli assets personali. Eppure nella pratica capita sempre più spesso che una Srl incapiente, cioè priva di beni mobili o immobili da aggredire, venga coinvolta in procedimenti esecutivi. Perché succede? Quali sono i rischi per i soci e per l’impresa? Esistono difese per chi ha ricevuto un precetto o un pignoramento? La mancanza di beni non mette al riparo il debitore e l’ignoranza delle norme può aprire la strada a errori costosi o alla perdita della partecipazione societaria.

Questo articolo è concepito per rispondere a tutte queste domande. Verranno analizzati i principi generali dell’esecuzione forzata e della responsabilità patrimoniale, le norme specifiche sul pignoramento delle quote di società (art. 2471 c.c.), i recenti interventi legislativi (c.d. Cartabia e legge di bilancio 2023) e le sentenze di Cassazione più aggiornate. Illustreremo la procedura passo‑passo che si attiva dopo la notifica dell’atto di precetto, i termini per il deposito, i diritti del debitore, le strategie difensive e gli strumenti alternativi (definizione agevolata, piani di rientro, rottamazioni, esdebitazione). Ogni sezione è arricchita da tabelle riepilogative, esempi numerici e FAQ pratiche per guidare il lettore nell’applicazione concreta della normativa.

Un’immagine per comprendere il contesto

Per visualizzare simbolicamente il tema, riportiamo una bilancia della giustizia. Questa figura rappresenta l’equilibrio tra i diritti del debitore e le pretese del creditore:

La professionalità dello Studio Monardo

L’articolo è realizzato con la consulenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista con consolidata esperienza in diritto bancario, tributario e delle procedure esecutive. L’Avvocato coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivo su tutto il territorio nazionale. È gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi). Inoltre, è esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Grazie a queste competenze, l’Avv. Monardo e il suo staff possono analizzare la legittimità del pignoramento, individuare profili di nullità o di inefficacia, predisporre ricorsi in opposizione per sospendere l’esecuzione, condurre trattative con l’agenzia della riscossione, strutturare piani di rientro sostenibili, accedere a definizioni agevolate o procedure di esdebitazione e rappresentare il debitore in giudizio.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Principi generali sulla responsabilità patrimoniale e sull’espropriazione

La disciplina del pignoramento delle società si fonda su alcuni principi generali del codice civile:

  • Responsabilità patrimoniale universale (art. 2740 c.c.) – il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Sono ammesse limitazioni della responsabilità solo nei casi espressamente previsti dalla legge . Nelle società di capitali la limitazione di responsabilità riguarda i soci e non la società.
  • Oggetto dell’espropriazione (art. 2910 c.c.) – il creditore può promuovere l’espropriazione dei beni del debitore, ma può anche aggredire i beni di un terzo quando questi siano gravati da diritti reali di garanzia o siano stati trasferiti con atti revocabili. Le quote sociali rientrano tra i beni espropriabili .
  • Autonomia patrimoniale delle società di capitali (artt. 2325 e 2462 c.c.) – nelle S.p.A. e nelle Srl soltanto la società risponde delle obbligazioni sociali con il proprio patrimonio; i soci rispondono limitatamente alla partecipazione sottoscritta . L’autonomia patrimoniale non impedisce però la possibilità di pignorare le quote sociali del singolo socio per soddisfare creditori personali di quest’ultimo.
  • Pegno e usufrutto di azioni (art. 2352 c.c.) – se su azioni o quote vengono costituiti un pegno o un usufrutto, l’esercizio del diritto di voto spetta al creditore pignoratizio o all’usufruttuario; in caso di sequestri, il voto è esercitato dal custode . Questa norma, estesa alle Srl dall’art. 2471 c.c., disciplina il rapporto tra titolarità delle quote e diritti degli eventuali creditori.

Pignoramento delle quote di Srl (art. 2471 c.c.)

L’espropriazione della partecipazione sociale è prevista dall’art. 2471 c.c.: la quota può essere oggetto di pignoramento e vendita forzata. La procedura si svolge come segue :

  1. Notifica dell’atto di pignoramento al debitore e alla società; l’atto contiene l’ingiunzione al debitore di astenersi da atti che sottraggano la quota alla garanzia del credito.
  2. Annotazione nel registro delle imprese: il pignoramento deve essere iscritto a cura del creditore presso il registro delle imprese per rendere opponibile a terzi il vincolo. Il cancelliere provvede all’annotazione.
  3. Vendita della quota: se la quota è liberamente trasferibile, il giudice autorizza la vendita ai sensi degli artt. 530 e ss. c.p.c.; altrimenti, se sono previste clausole di prelazione o gradimento, la vendita avviene all’asta ma la società può presentare un acquirente alle stesse condizioni entro dieci giorni, facendo così prevalere la volontà dei soci.

Queste regole sono applicabili anche quando la quota sia fiduciariamente intestata presso un trust o una società fiduciarie: la Cassazione ha chiarito che la forma della fiducia non esclude il pignoramento della quota, che resta un bene immateriale riconducibile al socio fiduciante . La notifica deve essere indirizzata sia alla società partecipata sia alla fiduciaria.

Modifiche introdotte dal D.Lgs. 164/2024 (c.d. Correttivo Cartabia)

La riforma della giustizia civile entrata in vigore a giugno 2024 ha modificato gli articoli 543 e 557 c.p.c. prevedendo termini di deposito più stringenti e la sanzione di inefficacia del pignoramento. In sintesi :

  • Per il pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.) il creditore deve iscrivere a ruolo la procedura depositando nella cancelleria del tribunale i titoli esecutivi e l’atto di precetto entro 30 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento; le copie devono essere attestate conformi agli originali.
  • Per il pignoramento immobiliare (art. 557 c.p.c.) il termine di deposito è 15 giorni dalla notifica; occorre depositare anche la nota di trascrizione . L’omesso o tardivo deposito di copie conformi comporta l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione della procedura.

La Cassazione ha applicato queste norme in una recente decisione (sentenza n. 28513/2025): il depositare tardivamente le copie conformi del titolo, del precetto e dell’atto di pignoramento determina l’inefficacia della procedura e non può essere sanato successivamente . Questa pronuncia conferma che i creditori devono rispettare puntualmente i termini, offrendo ai debitori un’importante linea difensiva in caso di irregolarità.

Definizione agevolata dei carichi affidati (rottamazione quater)

La legge di bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha introdotto la “definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione” per debiti dal 2000 al 30 giugno 2022. Questa misura – conosciuta come rottamazione‑quater – consente di estinguere le cartelle pagando solo le somme dovute a titolo di capitale e rimborso spese, senza interessi e sanzioni. Le regole principali sono contenute nei commi 231‑240 dell’art. 1 della legge :

  • Il debitore può estinguere i debiti risultanti da singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 versando il solo capitale e le spese per le procedure esecutive, mentre sono condonati interessi, sanzioni, somme aggiuntive e aggio .
  • Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 oppure in un massimo di 18 rate: le prime due rate pari al 10 % ciascuna con scadenza 31 luglio e 30 novembre 2023, le restanti (di pari importo) con scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno dal 2024 .
  • In caso di pagamento rateale sono dovuti interessi al 2 % annuo .
  • Entro il 30 aprile 2023 il debitore deve inviare all’agente della riscossione una dichiarazione telematica per chiedere la definizione, indicando eventuali giudizi pendenti e assumendo l’impegno a rinunciare . La presentazione della domanda sospende i termini di prescrizione e decadenza, blocca nuovi fermi e ipoteche e sospende le procedure esecutive .
  • Le somme già versate restano definitivamente acquisite; se, a seguito di precedenti pagamenti, il debitore ha già versato il capitale e le spese, deve comunque presentare la dichiarazione per beneficiare dello stralcio delle sanzioni .

Questa definizione agevolata è stata prorogata dalla normativa del 2024 e del 2025; chi è decaduto dalle rate può essere riammesso con il pagamento delle rate scadute entro nuovi termini. È importante verificare puntualmente le circolari dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione aggiornate al 2026 per conoscere eventuali riaperture.

Esdebitazione e liquidazione controllata (Codice della crisi d’impresa)

Per i debitori persona fisica senza beni o con patrimonio incapiente la riforma del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14) offre strumenti di “esdebitazione”. L’art. 282 CCII prevede che, nelle procedure di liquidazione controllata, il tribunale possa dichiarare l’esdebitazione a favore del consumatore o del professionista, cancellando i debiti residui quando siano decorsi tre anni dall’apertura della procedura e siano soddisfatte le condizioni di legge: la domanda può essere presentata dal debitore o segnalata dal liquidatore, e il decreto viene iscritto nel registro delle imprese . L’esdebitazione opera se il debitore non è stato condannato per determinati reati e se la situazione di sovraindebitamento non è stata determinata con dolo o colpa grave.

Queste norme si affiancano alle precedenti procedure di piano del consumatore, accordo di ristrutturazione dei debiti e liquidazione del patrimonio disciplinate dalla Legge 3/2012 e ora confluite nel CCII. Esse consentono al debitore sovraindebitato di proporre un piano di pagamento parziale e proporzionale, oppure di liquidare il proprio patrimonio, ottenendo l’esdebitazione residua e il ritorno all’economia legale.

Procedura del pignoramento di una Srl senza beni

1. Notifica del titolo esecutivo e dell’atto di precetto

L’azione esecutiva può essere promossa solo da un creditore munito di titolo esecutivo (sentenza passata in giudicato, decreto ingiuntivo non opposto, cartella esattoriale, atto di accertamento esecutivo, ecc.). L’ufficiale giudiziario o l’agenzia della riscossione notifica innanzitutto l’atto di precetto, con il quale intima al debitore di pagare entro 10 giorni a pena di esecuzione forzata. L’atto deve contenere:

  • i dati del titolo e l’indicazione del credito;
  • l’intimazione a pagare entro il termine;
  • l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a pignoramento.

Se la Srl non ha beni mobili o immobili da aggredire, il creditore potrà comunque proseguire l’azione esecutiva pignorando altri diritti: crediti verso terzi, quote societarie o somme depositate su conti bancari. Nel caso di debiti tributari, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può procedere direttamente all’espropriazione presso terzi (es. conti correnti) oppure alla notifica dell’ipoteca sui beni immobili se esistenti.

2. Atto di pignoramento della quota sociale

Se non vi sono beni da aggredire nel patrimonio della società, il creditore può concentrare l’esecuzione sul socio debitore. L’atto di pignoramento della quota deve:

  1. Essere notificato al socio debitore e alla società. Solo in questo modo la società ha conoscenza del vincolo e può evitare di distribuire utili o consentire trasferimenti non autorizzati.
  2. Descrivere la quota indicando il valore nominale, la percentuale di partecipazione e l’eventuale presenza di pegni o vincoli preesistenti. In presenza di una fiduciaria, la notifica deve essere inviata sia alla fiduciaria sia alla società .
  3. Indicazione del giudice competente e del termine per la vendita. L’atto deve intimare al socio di non compiere atti di disposizione della quota e di depositare il titolo nella procedura.

Una volta notificato, il creditore deve iscrivere a ruolo la procedura depositando in cancelleria il titolo esecutivo, l’atto di precetto e l’atto di pignoramento in copie conformi entro 30 giorni per il pignoramento presso terzi o entro 15 giorni se il pignoramento comprende un immobile di proprietà della società . L’omissione del deposito o il deposito tardivo comporta l’inefficacia del pignoramento, come ribadito dalla Cassazione .

3. Annotazione e custodia della quota

L’ufficio del registro delle imprese, ricevuta copia dell’atto di pignoramento, provvede all’annotazione del vincolo sulla scheda della società. Da quel momento la quota è “congelata”: il socio non può trasferirla né esercitare liberamente i diritti sociali. La società deve tenere conto del pignoramento quando convoca l’assemblea e in occasione della distribuzione di utili. Nel caso di pignoramento di quote indivise detenute in comunione, l’annotazione indica la frazione oggetto di vincolo.

Solitamente il giudice nomina un custode della quota che potrà anche essere lo stesso socio debitore. Il custode ha l’obbligo di conservare la partecipazione e rappresentarla in assemblea. Ai sensi dell’art. 2352 c.c. (applicato alle Srl), il diritto di voto può essere attribuito al creditore pignoratizio se previsto nell’atto di pignoramento . In assenza di specifiche disposizioni, il socio conserva il diritto di voto sotto la vigilanza del custode.

4. Stima e vendita della quota

La vendita della quota può avvenire in due modi:

  1. Trasferimento concordato: se la quota è liberamente trasferibile e non sono previste clausole di gradimento, il giudice può autorizzare la cessione a un terzo individuato dal creditore. Prima della vendita, la società e gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione o presentare un acquirente che offra lo stesso prezzo entro dieci giorni .
  2. Vendita all’asta: se non si trova un acquirente, la quota è posta all’asta. È prassi che venga incaricato un perito per la valutazione della quota sulla base dei bilanci. Tuttavia, quando la Srl è “senza beni”, la valutazione può essere molto bassa perché il patrimonio netto è scarso o negativo. Nonostante ciò, l’eventuale futuro valore dell’azienda (know‑how, clientela, potenziali utili) può comunque rendere la quota appetibile. Se la società ha debiti rilevanti, il prezzo potrebbe essere simbolico.

Il ricavato della vendita sarà impiegato per soddisfare il credito, dedotte le spese di procedura. Se l’importo ricavato non copre l’intero debito, il creditore potrà proseguire l’esecuzione su altri beni del socio.

5. Pignoramento di crediti verso terzi e somme depositate

Quando una Srl è priva di beni tangibili ma possiede crediti verso clienti o pubbliche amministrazioni (ad esempio fatture non ancora incassate), il creditore può ricorrere al pignoramento presso terzi. L’atto viene notificato al terzo debitore (il cliente) che è tenuto a dichiarare l’esistenza e l’ammontare del credito. La riforma Cartabia impone anche in questo caso il deposito tempestivo degli atti, pena l’inefficacia .

Parimenti possono essere pignorate le somme giacenti su conti correnti societari. Le banche sono obbligate a bloccare le somme fino alla concorrenza del credito e a versarle nelle mani dell’ufficiale giudiziario. La mancanza di beni materiali, quindi, non impedisce il recupero forzoso dei crediti futuri della società.

6. Azioni revocatorie e responsabilità dei soci e amministratori

Oltre al pignoramento della quota, i creditori possono esperire azioni revocatorie contro atti di disposizione del patrimonio sociale compiuti in pregiudizio dei creditori. L’art. 2929‑bis c.c. consente al creditore munito di titolo esecutivo di espropriare beni immobili o mobili registrati che il debitore ha donato o trasferito a familiari negli ultimi cinque anni, previa trascrizione del pignoramento e senza attendere l’esito della revocatoria. Per le società senza beni questo strumento è usato per aggredire trasferimenti simulati a soci o parenti.

Gli amministratori rispondono verso creditori sociali in caso di mala gestio e, qualora la società sia incapiente, possono essere chiamati a rispondere per responsabilità extracontrattuale (art. 2395 c.c.). I soci che abbiano ritirato indebitamente somme o abbiano violato il dovere di integrale liberazione del capitale possono essere perseguiti ai sensi degli artt. 2464 e 2476 c.c..

Difese e strategie legali

Ricevere un atto di precetto o di pignoramento non significa dover subire passivamente la procedura. Il debitore e il suo legale possono mettere in campo diversi strumenti per contestare la legittimità dell’esecuzione, sospenderla o definire il debito in modo sostenibile. Di seguito una panoramica delle strategie principali.

Opposizione al precetto e opposizione all’esecuzione (artt. 615 e 617 c.p.c.)

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) – può essere proposta entro il termine di 20 giorni dalla notifica del precetto per contestare l’inesistenza del titolo o l’inesigibilità del credito (prescrizione, decadenza, pagamento già avvenuto, carenza di causa). Anche la nullità del titolo (es. decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo) o la mancanza di notifica valida possono essere dedotte.
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) – si propone entro 20 giorni dall’atto viziato (pignoramento, deposito, vendita) per eccepire irregolarità formali: mancata notifica alla società, omissione dell’iscrizione nel registro delle imprese, tardivo deposito di copie conformi (che comporta inefficacia) , inosservanza dei termini di notifica, violazione di clausole statutarie, ecc. La pronuncia della Cassazione su questo tema (sentenza n. 28513/2025) ha riconosciuto che il tardivo deposito non può essere sanato .

Le opposizioni devono essere formulate con un atto di citazione davanti al tribunale competente; il giudice può sospendere l’esecuzione se ricorrono gravi motivi. È quindi fondamentale agire tempestivamente e allegare tutta la documentazione (titolo, precetto, atti societari).

Sospensione dell’esecuzione e conversione del pignoramento

Il debitore può chiedere la sospensione dell’esecuzione invocando l’art. 624 c.p.c. (sospensione ex lege per opposizione), oppure, nel caso di cartelle esattoriali, presentando un’istanza all’agente della riscossione per sospendere il fermo o l’ipoteca in attesa dell’esito del ricorso amministrativo o giudiziale.

In alternativa, il debitore può proporre la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.), offrendo una somma equivalente al valore della quota pignorata più spese, da versare in rate fino a 24 mesi con fideiussione. Questa possibilità è utile quando si vuole preservare la partecipazione societaria e dilazionare l’obbligo di pagamento.

Transazioni e piani di rientro

Negoziare con il creditore è spesso la via più rapida per salvare l’azienda e la quota. È possibile:

  • proporre un piano di rientro con rate mensili proporzionate alla capacità economica della società o del socio;
  • offrire garanzie reali o personali per ridurre l’entità del pignoramento;
  • richiedere la remissione parziale del debito (stralcio) in cambio del pagamento immediato;
  • concordare la cessione volontaria della quota ad un terzo di fiducia a un prezzo concordato, evitando la vendita coattiva.

L’Avv. Monardo e il suo team hanno consolidata esperienza nel negoziare con istituti bancari, Agenzia delle Entrate‑Riscossione e creditori privati per ottenere condizioni favorevoli.

Utilizzo di clausole statutarie per limitare la pignorabilità

Uno strumento preventivo è inserire nello statuto clausole di prelazione o gradimento per limitare il trasferimento delle quote. Anche se l’esecuzione forzata non può essere impedita, le clausole consentono alla società di trovare un acquirente alternativo e impedire che la quota sia acquistata da soggetti indesiderati . Si possono anche prevedere clausole di riserva di bilancio che limitino l’importo distribuibile e riducano così l’appeal della quota.

Accesso agli strumenti di definizione agevolata e sovraindebitamento

Per i debitori con carichi fiscali affidati alla riscossione sono attivabili le procedure di definizione agevolata e rottamazione previste dalla legge di bilancio 2023 . L’adesione sospende le misure cautelari ed esecutive e consente di saldare il capitale in 18 rate, azzerando sanzioni e interessi. È fondamentale presentare la domanda nei termini e mantenere il pagamento delle rate per non decadere dal beneficio.

Quando la società o il socio versa in sovraindebitamento e non dispone di beni sufficienti, è possibile accedere alle procedure del Codice della crisi: piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, accordo di composizione o liquidazione controllata. L’esdebitazione prevista dall’art. 282 CCII permette di cancellare i debiti residui dopo tre anni . L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi e professionista OCC, è autorizzato ad assistere i debitori in queste procedure presso i tribunali competenti.

Protezione del patrimonio personale

Le Srl assicurano una limitazione della responsabilità dei soci, ma ciò non impedisce ai creditori di pignorare beni personali se i soci hanno prestato fideiussioni o garanzie personali a favore della società. Per tutelarsi:

  • evitare di firmare fideiussioni omnibus senza un limite massimo;
  • verificare la validità delle clausole di fideiussione in base alle recenti pronunce dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (le c.d. fideiussioni ABI sono state dichiarate parzialmente nulle);
  • utilizzare trust, fondi patrimoniali o polizze a protezione del patrimonio, strumenti che, se correttamente strutturati, possono rendere i beni non aggredibili;
  • valutare l’eventuale responsabilità dell’istituto di credito per concessione abusiva del credito.

Strumenti alternativi per definire il debito

Oltre all’opposizione o alla trattativa, esistono diversi strumenti legali per ridurre o estinguere i debiti. Conoscere tali strumenti permette al debitore di scegliere la strategia più adatta alla propria situazione.

1. Rottamazione quater (definizione agevolata dei carichi)

Come illustrato sopra, la rottamazione quater consente di pagare il solo capitale dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 . Per accedervi occorre:

  1. Verificare quali cartelle sono definibili – i dati sono disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione ;
  2. Presentare la dichiarazione telematica entro i termini indicati (termine originario 30 aprile 2023, prorogato dal legislatore per il 2024 e 2025) ;
  3. Indicare eventuali giudizi pendenti e impegnarsi a rinunciarvi ;
  4. Pagare le somme dovute in unica soluzione o in rate secondo il calendario stabilito .

La presentazione della dichiarazione sospende fermi e ipoteche e blocca le procedure esecutive . Il mancato pagamento anche di una sola rata determina la decadenza dal beneficio, con ripresa integrale degli interessi e delle sanzioni.

2. Definizione agevolata delle liti pendenti e degli avvisi bonari

La legge di bilancio 2023 prevede anche la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1º gennaio 2023. Le controversie definibili sono quelle in cui il ricorso in primo grado è stato notificato entro la data di entrata in vigore della legge e per le quali la causa è ancora pendente . L’agevolazione consente di estinguere la lite pagando una percentuale variabile tra il 15 % e il 40 % dell’imposta, a seconda dell’esito dei precedenti gradi di giudizio. La domanda deve essere presentata entro il 30 giugno 2023 (termine prorogato nelle leggi successive). L’adesione sospende il giudizio e, in caso di rigetto, è impugnabile entro sessanta giorni .

Per gli avvisi bonari da controllo automatizzato, la legge consente di regolarizzare le irregolarità pagando il tributo, gli interessi e una sanzione ridotta al 3 %, con possibilità di rateazione. Questa misura (art. 3‑bis D.Lgs. 462/1997) è stata riproposta nel 2023 per alleggerire il carico sanzionatorio.

3. Piano del consumatore e accordo di composizione della crisi

Chi versa in una situazione di sovraindebitamento può accedere al piano di ristrutturazione del consumatore. Il consumatore – definito come persona fisica che ha assunto obbligazioni estranee all’attività imprenditoriale o professionale – può proporre, tramite l’Organismo di composizione della crisi (OCC), un piano che preveda il pagamento parziale dei debiti in proporzione alle proprie risorse. Il piano deve essere omologato dal tribunale; durante la procedura sono sospese le azioni esecutive e cautelari e, una volta eseguito, il debitore ottiene l’esdebitazione.

L’accordo di composizione della crisi è simile ma si rivolge a debitori non fallibili (piccoli imprenditori, professionisti, start‑up innovative). Prevede l’approvazione dei creditori rappresentanti il 60 % del passivo, l’omologazione del tribunale e consente di salvaguardare l’attività con una ristrutturazione del debito.

4. Liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente

Quando il debitore non possiede beni da offrire ai creditori e non dispone di entrate sufficienti, il Codice della crisi introduce la procedura di liquidazione controllata. Il tribunale nomina un liquidatore che acquisisce il patrimonio (anche eventuali quote sociali) e soddisfa i creditori in base al realizzo. Una volta chiusa la procedura, o dopo tre anni, il debitore persona fisica può ottenere la esdebitazione ai sensi dell’art. 282 CCII . È una misura rivoluzionaria per chi non ha patrimonio e vuole ripartire.

5. Accordi di ristrutturazione dei debiti e transazioni fiscali

Per le imprese in crisi, gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 61 e seguenti CCII) permettono di evitare l’esecuzione forzata proponendo un piano attestato da un professionista indipendente. Il piano può prevedere la conversione dei crediti in partecipazioni, la dilazione e la remissione parziale. Gli accordi possono essere agevolati se vi aderiscono creditori rappresentanti almeno il 30 % del passivo, con possibilità di omologazione forzata nei confronti dei creditori dissenzienti.

In ambito tributario il D.L. 4/2024 (c.d. Riforma riscossione 2024) ha introdotto la transazione fiscale e contributiva anche per le procedure di composizione negoziata della crisi, consentendo di concordare con l’agenzia fiscale pagamenti ridotti delle imposte, condizionati all’approvazione del piano industriale e all’intervento di un esperto nominato dal tribunale. Queste misure, in vigore nel 2026, sono un’importante opportunità per Srl in difficoltà ma con progetti di rilancio.

Errori comuni e consigli pratici

Analizzando numerosi casi di Srl senza beni coinvolte in pignoramenti, emergono errori ricorrenti che possono essere evitati con un’adeguata assistenza legale.

  • Ignorare la notifica del precetto o del pignoramento – molti debitori pensano che la mancanza di beni renda inutile rispondere. In realtà, il creditore può aggredire la quota societaria o i crediti futuri. Occorre sempre analizzare la legittimità dell’atto e, se vi sono vizi, proporre opposizione entro i termini.
  • Omettere di consultare un professionista – il sistema delle esecuzioni è complesso; depositi tardivi, notifiche irregolari o errori formali possono annullare l’esecuzione ma devono essere fatti valere con precisione. Un avvocato esperto sa quali eccezioni sollevare e come documentarle.
  • Non aderire alla definizione agevolata – alcuni debitori rinunciano alla rottamazione perché temono di non riuscire a pagare le rate. Tuttavia, l’azzeramento di sanzioni e interessi può ridurre il debito fino al 50 % ed è spesso più conveniente rispetto ad un pignoramento prolungato. Inoltre, è possibile rateizzare fino a 18 rate .
  • Firmare fideiussioni senza valutazione – le banche chiedono spesso ai soci garanzie personali. È importante negoziare la durata, l’importo massimo garantito e, se possibile, limitare la responsabilità a una quota proporzionale.
  • Trasferire beni in modo improprio – il trasferimento di immobili o quote a parenti per sottrarsi ai creditori può essere revocato e, con l’art. 2929‑bis c.c., può portare all’espropriazione immediata. La pianificazione patrimoniale deve essere fatta prima che insorga il debito e con strumenti legali come il trust o il fondo patrimoniale, non attraverso donazioni sospette.
  • Sottovalutare l’obbligo di depositare i documenti – i creditori spesso ignorano la necessità di depositare copie conformi entro i termini previsti dagli artt. 543 e 557 c.p.c., con il risultato di vedere dichiarato inefficace il pignoramento. Il debitore deve monitorare gli atti depositati e segnalare eventuali omissioni.

Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione, presentiamo alcune tabelle che sintetizzano norme, termini e strategie. Le tabelle contengono solo parole chiave e numeri per evitare testi troppo lunghi.

Tabella 1 – Principali norme richiamate

NormaOggettoImplicazioni per il debitore
Art. 2740 c.c.Responsabilità patrimoniale universaleIl debitore risponde con tutti i propri beni presenti e futuri ; non si può invocare la mancanza di beni sociali per evitare l’esecuzione.
Art. 2910 c.c.Oggetto dell’espropriazioneIl creditore può espropriare beni del debitore e anche beni di terzi garantiti .
Art. 2325 c.c.Autonomia patrimoniale nella S.p.A.Solo la società risponde delle obbligazioni sociali ; principio esteso alle Srl dall’art. 2462 c.c.
Art. 2471 c.c.Espropriazione delle quote di SrlDisciplina il pignoramento della partecipazione: notifica, annotazione e vendita .
Art. 2352 c.c.Pegno e usufrutto di azioni/quoteStabilisce a chi spetta il voto e l’esercizio dei diritti nel caso di pegno, usufrutto o sequestro .
Art. 543 c.p.c.Pignoramento presso terziIl creditore deve depositare i titoli e il precetto entro 30 giorni con copie conformi .
Art. 557 c.p.c.Pignoramento immobiliareÈ previsto il deposito entro 15 giorni degli atti e della nota di trascrizione .
L. 197/2022, art. 1 commi 231‑240Rottamazione quaterPermette di estinguere cartelle pagando solo il capitale e le spese ; prevede rate fino a 18 rate e sospensione delle procedure .
Art. 282 CCIIEsdebitazione nelle procedure di liquidazione controllataConsente la cancellazione dei debiti dopo tre anni dalla apertura della procedura, su istanza del debitore o segnalazione del liquidatore .

Tabella 2 – Termini essenziali della procedura esecutiva e della rottamazione

ProceduraTermineConseguenza
Notifica del precettoIl debitore ha 10 giorni per pagare o per proporre opposizioneIn assenza di pagamento si procede al pignoramento.
Deposito degli atti (pignoramento presso terzi)30 giorni dalla notificaL’omissione o il deposito tardivo comporta inefficacia .
Deposito degli atti (pignoramento immobiliare)15 giorniIdem: inefficacia del pignoramento .
Presentazione domanda rottamazione quaterTermine originario 30 aprile 2023 (prorogato)Mancata presentazione preclude la definizione agevolata.
Pagamento unico rottamazione31 luglio 2023 (con proroghe)L’omesso pagamento fa decadere dall’agevolazione.
Rate rottamazione18 rate: prime due al 10 % (31 luglio e 30 novembre 2023), restanti il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre dal 2024Mancata rata = perdita del beneficio e ripresa integrale delle sanzioni.
Dichiarazione giudizi pendentiDa indicare nella domandaComporta l’impegno a rinunciare alla lite.
Termine per l’esdebitazione (art. 282 CCII)3 anni dall’apertura della liquidazione controllataAl ricorrere delle condizioni, il tribunale può cancellare i debiti residui.

Tabella 3 – Strumenti difensivi e alternativi

StrumentoDestinatariVantaggi principali
Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)DebitoreContesta la sussistenza del titolo o l’esigibilità del credito; può sospendere l’esecuzione.
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)DebitoreFa valere vizi formali del pignoramento (notifiche, depositi tardivi) .
Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.)DebitoreConsente di sostituire il bene pignorato con una somma da pagare ratealmente, salvando la quota.
Rottamazione quaterDebitori fiscaliPermette di pagare solo il capitale e le spese in 18 rate ; sospende procedure esecutive .
Definizione liti pendentiContribuenti con contenziosiEstingue la lite pagando una percentuale ridotta .
Piano del consumatorePersone fisiche non imprenditoriPropone un piano di pagamento parziale con sospensione delle azioni esecutive.
Accordo di composizione della crisiPiccoli imprenditori, start‑up, professionistiRistruttura i debiti con l’approvazione del 60 % dei creditori.
Liquidazione controllata ed esdebitazione (art. 282 CCII)Persone fisiche incapientiConsente di ottenere l’esdebitazione dopo tre anni .
Transazione fiscale e contributivaImprese in crisiPermette di concordare con l’Erario il pagamento ridotto di imposte e contributi.

Domande frequenti (FAQ)

Di seguito una selezione di domande ricorrenti formulate dai clienti dello Studio Monardo; le risposte hanno valore informativo e non sostituiscono la consulenza legale individuale.

  1. Una Srl senza beni può subire il pignoramento?
    Sì. La mancanza di beni mobili o immobili non preclude l’azione esecutiva. Il creditore può aggredire le quote sociali del socio debitore, i crediti futuri della società (fatture da incassare) e le somme sui conti correnti. Il principio della responsabilità patrimoniale universale (art. 2740 c.c.) impone che le obbligazioni siano soddisfatte con tutti i beni presenti e futuri .
  2. Il socio rischia il patrimonio personale?
    In linea generale, no: la Srl risponde delle obbligazioni sociali solo con il proprio patrimonio . Tuttavia, se il socio ha prestato fideiussioni personali o ha confuso il proprio patrimonio con quello della società, i creditori possono agire sui beni personali. Responsabilità personali sorgono anche in caso di mancata liberazione del capitale o di mala gestio.
  3. Come avviene il pignoramento della quota Srl?
    Il creditore notifica l’atto di pignoramento al socio e alla società, indica la percentuale di partecipazione e richiede l’annotazione nel registro delle imprese . La quota viene custodita e successivamente venduta per soddisfare il credito. La società può presentare un acquirente entro dieci giorni per esercitare la prelazione.
  4. La quota fiduciaria è impignorabile?
    No. La Cassazione (sentenza n. 24859/2024) ha chiarito che il pignoramento della quota deve essere eseguito ex art. 2471 c.c. anche quando la partecipazione è intestata a una società fiduciaria; la notifica va inviata alla fiduciaria e alla società, ma il vincolo colpisce comunque il socio fiduciante .
  5. Cosa succede se il creditore deposita tardivamente gli atti?
    Il deposito tardivo delle copie conformi del titolo, del precetto e dell’atto di pignoramento oltre i termini previsti dagli artt. 543 e 557 c.p.c. comporta l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione della procedura . La Cassazione ha ribadito che l’inosservanza di tali termini non è sanabile . Il debitore può far valere questa irregolarità con opposizione agli atti esecutivi.
  6. Quanto vale una quota di Srl senza beni?
    Il valore della quota dipende dal patrimonio netto della società e dalle prospettive future. Anche se l’azienda non possiede beni, può avere un valore derivante dal know‑how, dalla clientela o dai progetti in corso. In sede di esecuzione viene normalmente nominato un perito per stimare la quota. Il prezzo d’asta può essere basso, ma l’aggiudicatario subentra anche nei debiti della società.
  7. Posso vendere la quota prima della vendita all’asta?
    Sì, purché il creditore e il giudice autorizzino il trasferimento e siano rispettate le clausole statutarie di prelazione. La vendita concordata consente di ottenere un prezzo migliore e di estinguere il debito senza passare per l’asta.
  8. La rottamazione quater vale anche per le società?
    Sì. La definizione agevolata si applica a tutte le persone fisiche e giuridiche titolari di carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 . Pagando il solo capitale e le spese, si estingue il debito tributario; in caso di rateazione sono dovuti interessi al 2 % .
  9. Che cosa succede se non rispetto le rate della rottamazione?
    Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio: gli importi già versati restano acquisiti e il debito residuo torna integralmente esigibile con interessi e sanzioni. È possibile chiedere la riammissione nelle riaperture previste dal legislatore, ma occorre pagare tutte le rate scadute entro la nuova scadenza.
  10. Se aderisco alla rottamazione, posso sospendere il pignoramento?
    Sì. La presentazione della domanda di definizione agevolata sospende i termini di prescrizione e blocca le procedure esecutive, comprese le vendite e i fermi . Tuttavia, la sospensione dura solo fino alla scadenza della prima rata; occorre dunque pagare regolarmente per evitare la ripresa dell’esecuzione.
  11. Che differenza c’è tra piano del consumatore e liquidazione controllata?
    Il piano del consumatore prevede il pagamento parziale dei debiti in base al reddito disponibile; richiede l’omologazione e l’approvazione di un OCC. La liquidazione controllata è una procedura collettiva in cui il patrimonio viene liquidato dal tribunale; al termine, o dopo tre anni, il debitore può chiedere l’esdebitazione . La prima è adatta a chi ha un reddito futuro, la seconda a chi è privo di beni e risorse.
  12. Una Srl in crisi può accedere al Codice della crisi?
    Sì. L’entrata in vigore del CCII consente anche alle società minori (comprese Srl start‑up, agricole o con ricavi inferiori a determinate soglie) di accedere alla composizione negoziata, all’accordo di ristrutturazione o alla liquidazione controllata. La procedura richiede la nomina di un esperto indipendente e l’adozione di un piano attestato; l’Avv. Monardo è iscritto negli elenchi degli esperti e può assistere la società nelle trattative.
  13. È possibile cancellare tutti i debiti se non si possiedono beni?
    In certe condizioni, sì. La esdebitazione dell’incapiente prevista dall’art. 282 CCII consente di cancellare i debiti residui dopo la liquidazione controllata, anche se non viene distribuito nulla ai creditori, a condizione che il debitore non abbia agito con dolo o colpa grave .
  14. Cosa succede ai debiti dopo la cancellazione della Srl dal registro imprese?
    La cancellazione non estingue automaticamente i debiti. La Cassazione ha più volte affermato che, dopo la cancellazione, i creditori possono agire nei confronti dei soci entro cinque anni nei limiti di quanto da essi riscosso in sede di liquidazione (art. 2495 c.c.). In caso di Srl unipersonali, il socio unico risponde illimitatamente se non ha adempiuto agli obblighi di conferimento .
  15. È utile costituire un trust per proteggere la quota?
    Il trust è uno strumento di pianificazione patrimoniale che può proteggere beni da aggressioni future. Tuttavia, se il trust è costituito quando il creditore è già sorto o la società è insolvente, può essere impugnato con azione revocatoria. Il pignoramento delle quote resta comunque possibile anche quando sono intestate a una società fiduciaria .
  16. L’espropriazione della quota impedisce di partecipare all’assemblea?
    Dipende. In caso di pegno o usufrutto, l’art. 2352 c.c. attribuisce al creditore pignoratizio il diritto di voto, salvo patto contrario . Negli altri casi, il socio pignorato può ancora partecipare all’assemblea ma deve attenersi alle istruzioni del custode e non può compiere atti pregiudizievoli.
  17. È possibile impugnare la stima della quota?
    Sì. Il debitore può contestare la perizia o proporre una controperizia, specie quando la quota è sottovalutata o il bilancio non riflette il reale valore dell’azienda. In tal caso occorre presentare reclamo al giudice dell’esecuzione.
  18. Quali documenti devo conservare per difendermi?
    È indispensabile conservare copie del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento, del registro delle imprese, dello statuto, delle delibere assembleari e dei bilanci. Questi documenti consentono all’avvocato di verificare la regolarità della procedura e preparare l’opposizione.
  19. Le disposizioni del Codice della crisi si applicano anche ai professionisti?
    Sì. Il CCII si applica a tutti i debitori non assoggettabili alle procedure concorsuali ordinarie (come fallimento), incluse le professioni intellettuali e le imprese minori. I professionisti possono quindi accedere all’accordo di composizione o alla liquidazione controllata per ottenere l’esdebitazione.
  20. Perché rivolgermi a un avvocato cassazionista per queste questioni?
    Un avvocato cassazionista ha competenze specifiche nelle procedure esecutive e può seguire il cliente in tutti i gradi di giudizio, fino alla Cassazione. L’Avv. Monardo, grazie alla formazione multidisciplinare e all’esperienza in diritto bancario e tributario, è in grado di valutare la migliore strategia difensiva, sfruttando anche le ultime pronunce giurisprudenziali e le opportunità normative.

Simulazioni pratiche e casi numerici

Per rendere più chiara l’applicazione delle norme e degli strumenti illustrati, presentiamo alcune simulazioni pratiche. I valori sono ipotetici e servono solo a fini didattici; ogni caso concreto deve essere valutato con l’assistenza di un professionista.

Simulazione 1 – Pignoramento della quota di una Srl senza beni

Scenario: Marco è socio al 100 % della Srl “Tech‑Start s.r.l.” che, a causa di investimenti sbagliati, non possiede beni immobili o macchinari. La società ha un patrimonio netto negativo (‑10 000 €) ma fattura servizi di consulenza informatica. Marco riceve un decreto ingiuntivo per un debito personale di 40 000 € e, dopo la notifica del precetto, il creditore avvia il pignoramento della sua quota.

  1. Notifica e deposito – Il creditore notifica l’atto di pignoramento a Marco e alla società; poi deposita il titolo, il precetto e l’atto in cancelleria entro i termini. Marco, assistito dall’Avv. Monardo, verifica che le copie siano attestate conformi e che il deposito sia avvenuto tempestivamente; non essendo riscontrate irregolarità, l’opposizione agli atti esecutivi non è praticabile.
  2. Annotazione – Il pignoramento è annotato nel registro delle imprese; Marco non può vendere la quota. La società continua a operare ma gli utili non possono essere distribuiti.
  3. Valutazione della quota – Il giudice nomina un perito per valutare la quota. Sebbene il patrimonio netto sia negativo, la perizia considera i contratti futuri e il marchio della società, stimando un valore di 5 000 €. L’asta parte da questo prezzo.
  4. Vendita – Nessun socio o terzo presenta offerte, quindi la quota viene aggiudicata al creditore per 5 000 €. Marco perde la proprietà della società e il credito residuo (35 000 €) resta a suo carico; il creditore potrà pignorare anche il suo stipendio.

Strategie alternative: Marco avrebbe potuto:

  • Presentare un piano di rientro offrendo al creditore un pagamento rateale di 40 000 € in 48 rate da circa 850 €; se accettato, il creditore avrebbe rinunciato al pignoramento.
  • Accedere alla liquidazione controllata se incapiente, ottenendo l’esdebitazione dopo tre anni ;
  • Rottamare eventuali cartelle esattoriali della società, riducendo i debiti fiscali e rendendo la quota più appetibile per un acquirente.

Simulazione 2 – Adesione alla rottamazione quater

Scenario: La Srl “Green Life” ha debiti fiscali affidati alla riscossione per 60 000 €, composti da 40 000 € di imposte, 15 000 € di sanzioni e 5 000 € di interessi e aggio. La società non dispone di beni ma fattura 10 000 € al mese. L’agenzia della riscossione ha notificato il precetto e minaccia il pignoramento della quota del socio unico.

  1. Verifica carichi definibili – L’amministratore accede all’area riservata e verifica che tutti i carichi (affidati tra il 2005 e il 2021) sono definibili. Le sanzioni e gli interessi possono essere stralciati .
  2. Presentazione della dichiarazione – Assistita dall’Avv. Monardo, la società presenta entro il termine la dichiarazione di adesione indicando la volontà di pagare in 18 rate . Viene dichiarata la pendenza di un giudizio di opposizione a cartella, con impegno a rinunciarvi.
  3. Calcolo delle somme – Poiché sono condonati sanzioni e interessi, la società deve pagare solo il capitale (40 000 €) e le spese (5 000 €), per un totale di 45 000 €. Le prime due rate del 10 % sono di 4 500 € ciascuna, da versare a luglio e novembre; le restanti 16 rate sono di circa 2 187,50 € ciascuna, da pagare tra febbraio 2024 e novembre 2027. Gli interessi al 2 % annuo si applicano dal 1º agosto 2023 .
  4. Effetti – Con la presentazione della domanda, l’agenzia sospende il pignoramento; non vengono iscritti nuovi fermi o ipoteche e non sono avviate procedure esecutive . Se la società paga regolarmente, le sanzioni sono annullate e il debito fiscale residuo risulta ridotto del 25 %.

Strategie alternative: se la società avesse preferito pagare in unica soluzione entro il termine originario, avrebbe risparmiato sugli interessi; se avesse posseduto beni da liquidare, avrebbe potuto proporre un accordo di ristrutturazione con le autorità fiscali per ottenere un ulteriore sconto.

Simulazione 3 – Esdebitazione dell’incapiente

Scenario: Francesca è una lavoratrice autonoma che ha chiuso la propria attività. È socia al 50 % della Srl “Art Home”, priva di beni e inattiva. A causa di debiti personali e garanzie prestate alla società, accumula un’esposizione di 120 000 € tra banche, fornitori e fisco. Non possiede beni immobili né risparmi significativi; guadagna 1 200 € al mese. Dopo la notifica di un precetto per 60 000 €, Francesca si rivolge allo Studio Monardo.

  1. Valutazione della solvibilità – L’avvocato verifica che Francesca non può proporre un piano del consumatore con pagamenti significativi; non possiede beni da liquidare e il suo reddito copre appena le spese di sostentamento. Sussistono le condizioni per la liquidazione controllata.
  2. Ricorso per liquidazione controllata – Viene presentata istanza al tribunale competente tramite l’OCC. Il tribunale apre la procedura, nomina un liquidatore e ordina il blocco delle azioni esecutive. La partecipazione nella Srl è acquisita alla massa ma, non avendo valore di realizzo, non produce distribuzione.
  3. Esdebitazione – Trascorsi tre anni dall’apertura, non essendoci beni da liquidare e non essendo emerse condotte dolose, il tribunale concede a Francesca l’esdebitazione ai sensi dell’art. 282 CCII . Tutti i debiti residui sono cancellati; i creditori non possono più agire per il recupero. Francesca riparte libera da oneri.

Strategie alternative: se Francesca avesse avuto un reddito maggiore, avrebbe potuto optare per un piano del consumatore con pagamento parziale dei debiti; se avesse posseduto un immobile, avrebbe dovuto valutare l’eventuale liquidazione o un accordo di ristrutturazione con i creditori.

Conclusione

Il pignoramento di una Srl senza beni è un tema complesso, ma affrontarlo con consapevolezza permette di evitare errori irreversibili. Le norme esaminate mostrano che la mancanza di beni non esime dal rischio di esecuzione: i creditori possono aggredire le quote sociali, i crediti e le somme future, e l’omesso rispetto dei termini di deposito rende il pignoramento inefficace . Al contempo, la recente normativa introduce opportunità significative: la rottamazione quater consente di estinguere i debiti fiscali pagando solo il capitale ; la definizione delle liti pendenti riduce il contenzioso ; l’esdebitazione consente ai debitori incapienti di cancellare definitivamente i propri debiti .

Per trarre vantaggio da questi strumenti è essenziale agire con tempestività e avvalersi di una difesa professionale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, insieme al suo staff di avvocati e commercialisti, è pronto a guidare i debitori nell’analisi della posizione debitoria, nella predisposizione di ricorsi, nella sospensione delle procedure esecutive, nella negoziazione con i creditori e nell’accesso alle procedure di definizione agevolata e di esdebitazione.

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