Introduzione
Il pignoramento presso terzi è uno strumento di espropriazione forzata con cui il fisco “aggredisce” i crediti che il contribuente vanta verso altri soggetti (banche, datori di lavoro, committenti, inquilini ecc.). L’Agenzia Entrate‑Riscossione (di seguito AER) utilizza questa procedura per recuperare tributi non pagati: l’atto contiene l’ordine rivolto al terzo di pagare direttamente al Fisco le somme dovute al debitore. Negli ultimi anni le novità normative e le pronunce della Corte di cassazione hanno profondamente modificato la disciplina, introducendo nuovi obblighi di notifica, termini di efficacia e limiti alla pignorabilità delle somme. Inoltre la Legge di bilancio 2026 ha previsto l’utilizzo dei dati delle fatture elettroniche per rafforzare l’attività di recupero e ha introdotto una nuova definizione agevolata (“rottamazione quinquies”) che consente di sospendere immediatamente l’esecuzione.
Per il debitore il pignoramento presso terzi rappresenta un momento delicato: se non si agisce tempestivamente il proprio conto corrente o stipendio rischia di essere bloccato per mesi; al contrario, una strategia legale ben costruita può portare all’annullamento dell’atto, alla sua sospensione o alla riduzione del prelievo. La violazione dei requisiti di legge – ad esempio la mancata notifica al debitore – comporta la nullità del pignoramento . I diritti di difesa sono tutelati da diverse norme (costituzionali, civilistiche e tributarie) e la giurisprudenza, a partire dalle ordinanze di Cassazione n. 30214/2025 e n. 6/2026, ha sancito principi importanti sulla durata del vincolo pignoratizio e sulla necessità di informare il debitore .
In questo scenario complesso è fondamentale affidarsi a professionisti capaci di individuare rapidamente la strategia più adatta. L’avv. Giuseppe Angelo Monardo – cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi e Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 – coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera a livello nazionale nel diritto bancario e tributario. Lo studio esamina ogni dettaglio dell’atto, valuta vizi formali e sostanziali, propone ricorsi e opposizioni, gestisce richieste di rateizzazione o definizioni agevolate, conduce trattative con l’Agenzia Entrate‑Riscossione e, se necessario, elabora piani di rientro e soluzioni giudiziali o stragiudiziali.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
1. Norme di riferimento
1.1 Pignoramento esattoriale: art. 72‑bis del D.P.R. 602/1973 e art. 170 D.Lgs. 33/2025
Fino al 31 dicembre 2025 il pignoramento presso terzi esattoriale era disciplinato dall’art. 72‑bis del D.P.R. 602/1973. Tale norma prevedeva che, nel pignoramento di crediti verso terzi, l’atto potesse sostituire l’atto di citazione con un semplice ordine al terzo di pagare all’Agente della riscossione le somme già scadute entro 60 giorni dalla notifica e quelle future alla rispettiva scadenza . La particolarità dell’istituto consisteva quindi nell’immediatezza dell’espropriazione: senza la necessità di rivolgersi al giudice si realizzava un vincolo sui crediti del debitore.
Con l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2026 del Codice della riscossione (D.Lgs. 33/2025) l’art. 72‑bis è confluito nell’art. 170, mantenendo la medesima struttura: la disposizione consente all’Agenzia Entrate‑Riscossione di notificare al terzo un atto che fa ordine di pagamento delle somme entro 60 giorni per i crediti già esigibili e alla scadenza per quelli futuri; l’atto può essere redatto da funzionari dell’ente e, in mancanza di pagamento, la procedura prosegue dinanzi al giudice.
1.2 Limiti alla pignorabilità: art. 545 c.p.c.
Il pignoramento deve rispettare i limiti fissati dall’art. 545 del codice di procedura civile, norma richiamata anche dalla L. 3/2012 (accordo di ristrutturazione) e dal nuovo codice della crisi. L’articolo prevede che:
- Crediti alimentari e sussidi di grazia o sostentamento sono impignorabili salvo cause di alimenti, con autorizzazione del giudice . Anche i sussidi per maternità, malattia o funerali sono sottratti alla pignorabilità .
- Le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità di lavoro possono essere pignorate solo nella misura autorizzata per crediti alimentari e per un quinto per i tributi dovuti allo Stato e per ogni altro credito . Se concorrono più cause (fisco e creditori privati), il pignoramento complessivo non può superare la metà dell’ammontare .
- Per pensioni e assegni di quiescenza, è impignorabile la parte corrispondente al doppio dell’assegno sociale, con un minimo di 1 000 €; la parte eccedente è pignorabile entro i limiti del terzo e del quinto comma .
- Le somme accreditate su conto bancario o postale intestato al debitore sono pignorabili solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale se l’accredito è avvenuto prima del pignoramento; se l’accredito avviene contestualmente o successivamente, si applicano i limiti dei commi precedenti .
- Il pignoramento eseguito in violazione dei divieti o oltre i limiti previsti è parzialmente inefficace; l’inefficacia può essere rilevata dal giudice anche d’ufficio .
Questi limiti si applicano anche al pignoramento esattoriale: l’ordine di pagamento rivolto al terzo non può superare il quinto dello stipendio o la quota pignorabile della pensione. Eventuali prelievi maggiori sono impugnabili.
1.3 Obblighi del terzo pignorato e ritenute fiscali
L’art. 170 (già art. 72‑bis) ordina al terzo di pagare all’Agente della riscossione le somme dovute al debitore; in caso di mancato pagamento, l’ente può agire in giudizio e ottenere l’ordinanza di assegnazione. Il terzo è anche tenuto ad applicare le ritenute fiscali previste dalla normativa. Dal 2015 è in vigore l’obbligo per banche, datori di lavoro e committenti di versare al fisco un anticipo del 20 % a titolo di ritenuta sulle somme pignorate. A seconda della natura del credito, si applicano regole diverse (es. ritenuta d’acconto per persone fisiche, ritenuta IRES per società, ecc.). La circolare AER n. 28/2015 e l’art. 21‑bis del D.L. 78/2015 chiariscono che la ritenuta va effettuata all’atto del pagamento delle somme pignorate e versata entro il 30° giorno del mese successivo.
1.4 Tutela del debitore: notifica obbligatoria e durata del pignoramento
La giurisprudenza più recente della Corte di cassazione ha ritenuto che l’atto di pignoramento esattoriale deve essere notificato anche al debitore, oltre che al terzo. La Cassazione, con ordinanza n. 6/2026, ha qualificato l’atto ex art. 72‑bis come una ingiunzione al debitore di non disporre del proprio credito; la mancata notifica al debitore ne comporta la non esistenza e non è sanabile . La Corte ha rimarcato che, essendo il pignoramento un atto limitativo del diritto di disporre, il debitore deve esserne informato per poter esercitare la difesa; in caso contrario l’atto è tamquam non esset .
Un’altra pronuncia fondamentale è l’ordinanza n. 30214/2025. La Cassazione ha stabilito che, se il terzo non paga entro i 60 giorni dall’ordine, il pignoramento perde efficacia automaticamente; trascorso il termine il vincolo non persiste e l’Agente della riscossione deve rivolgersi al giudice per ottenere l’assegnazione . Ciò significa che il blocco sul conto corrente o sullo stipendio non può durare oltre 60 giorni senza un’ordinanza di assegnazione.
Anche i tribunali di merito hanno applicato questi principi. Il Tribunale di Cosenza (sentenza n. 2062/2024) ha affermato che l’omessa notifica al debitore dell’atto di pignoramento ex art. 72‑bis determina la nullità insanabile; il giudice ha annullato i pignoramenti esattoriali dell’AER ribadendo che la notifica al debitore è essenziale per tutelare il diritto di difesa .
2. Novità della Legge di bilancio 2026 e uso delle fatture elettroniche
La Legge n. 30/2026 (legge di bilancio) contiene due disposizioni che incideranno profondamente sul pignoramento esattoriale.
- Art. 27 – Condivisione dei dati delle fatture elettroniche. Il comma 27 autorizza l’Agenzia delle entrate a condividere con l’Agente della riscossione i dati delle fatture elettroniche relative alle operazioni dei contribuenti per individuare più rapidamente i crediti da pignorare e “aggredire” i pagamenti prima che siano erogati. La norma inserisce nel D.Lgs. 127/2015 la lettera b‑ter che consente all’Agenzia delle entrate di trasmettere i dati al fine di recuperare i tributi e si rinvia a un provvedimento direttoriale da emanare entro 90 giorni . La finalità dichiarata è raddoppiare il tasso di successo dei pignoramenti perché l’AER potrà conoscere gli importi da fatturare e colpirli prima dell’erogazione .
- Art. 23 – Rottamazione quinquies. La definizione agevolata dei carichi affidati all’AER tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 consente ai contribuenti di estinguere i debiti fiscali pagando solo il capitale e gli interessi legali senza sanzioni e aggio. La presentazione dell’istanza comporta l’immediata sospensione di tutte le procedure esecutive, comprese ipoteche e fermi amministrativi . La legge stabilisce che “a seguito della presentazione della domanda, l’Agenzia delle entrate‑Riscossione non può intraprendere nuove azioni esecutive e deve sospendere quelle in corso” . Inoltre, la domanda sblocca i pignoramenti già avviati: i terzi pignorati (banche, datori di lavoro, INPS) sono autorizzati a restituire le somme al debitore fino alla comunicazione dell’esito dell’istanza .
Queste norme dimostrano che la riscossione esattoriale è oggetto di continue riforme. Il contribuente deve restare aggiornato e verificare se può beneficiare di definizioni agevolate o di nuove procedure di sospensione.
3. Sovraindebitamento e procedimenti alternativi
3.1 Legge 3/2012 e accordo di ristrutturazione
La Legge 3/2012 (modificata più volte e oggi sostituita dalle disposizioni del Codice della crisi d’impresa ma ancora applicabile alle procedure pendenti) introduceva strumenti per i soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, start‑up, piccoli imprenditori). L’art. 7 della legge (ora trasfuso nel Codice della crisi) consente al debitore in stato di sovraindebitamento di proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione con l’ausilio di un Organismo di composizione della crisi (OCC). L’accordo deve garantire il regolare pagamento dei crediti impignorabili di cui all’art. 545 c.p.c. e prevedere scadenze e modalità per gli altri creditori . È possibile dilazionare anche i tributi, ma le risorse proprie UE, l’IVA e le ritenute operate e non versate possono essere solo dilazionate e non ridotte . L’accesso all’accordo è escluso se il debitore ha già beneficiato di procedure di sovraindebitamento negli ultimi cinque anni o ha fornito documentazione incompleta .
3.2 Piano del consumatore, liquidazione controllata e esdebitazione
Con il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), entrato pienamente in vigore nel luglio 2022 e successivamente modificato dal D.Lgs. 83/2022 e dal D.Lgs. 136/2024, le procedure della L. 3/2012 sono confluite in tre istituti:
- Piano di ristrutturazione del consumatore: la persona fisica può proporre un piano che prevede la soddisfazione parziale dei creditori sulla base di un budget familiare e la concessione di dilazioni. Il piano produce l’effetto di sospendere le procedure esecutive e, una volta omologato, vincola tutti i creditori.
- Concordato minore/accordo di ristrutturazione: destinato a imprenditori sotto soglia e professionisti; consente il pagamento parziale dei debiti con il consenso della maggioranza dei creditori e l’intervento del tribunale.
- Liquidazione controllata ed esdebitazione: per i soggetti che non possono offrire alcuna utilità ai creditori. L’art. 283 del Codice della crisi prevede l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente: il debitore persona fisica meritevole che non può offrire utilità, diretta o indiretta, può essere liberato dai debiti una sola volta . La procedura si apre con un’istanza presentata tramite OCC; il reddito del debitore non deve superare il triplo dell’assegno sociale moltiplicato per la scala ISEE . L’OCC redige una relazione sulle cause dell’indebitamento e il giudice, valutata la meritevolezza, può concedere l’esdebitazione con decreto .
L’accesso alle procedure di sovraindebitamento comporta la sospensione delle esecuzioni: una volta depositata la domanda, tutti i pignoramenti (anche esattoriali) sono sospesi fino al termine della procedura. È quindi una strategia potente per bloccare un pignoramento presso terzi.
3.3 D.L. 118/2021 e composizione negoziata della crisi d’impresa
Per le imprese in crisi, il D.L. 118/2021 (convertito con modificazioni in L. 147/2021) ha introdotto l’istituto della composizione negoziata della crisi, un percorso volontario assistito da un esperto indipendente che aiuta l’imprenditore a individuare soluzioni per superare la crisi o regolare l’insolvenza. L’avv. Monardo, in qualità di Esperto Negoziatore iscritto all’elenco nazionale, può assistere le imprese nella predisposizione di accordi con i creditori fiscali e nella richiesta di misure protettive (sospensione delle procedure esecutive) al tribunale.
4. Altre disposizioni rilevanti
- Art. 48‑bis D.P.R. 602/1973 (compensazione con crediti verso la Pubblica amministrazione): prima di erogare pagamenti superiori a 5 000 € le amministrazioni pubbliche devono verificare tramite l’AER se il beneficiario ha cartelle non pagate. In caso affermativo, sospendono il pagamento e lo utilizzano per compensare il debito. La norma si applica anche ai pagamenti dei contributi a fondo perduto e ai bonus fiscali; ciò significa che un contributo può essere bloccato per debiti fiscali.
- Art. 19 D.P.R. 602/1973 – Rateizzazione: consente al contribuente di chiedere un piano fino a 72 rate mensili (84 rate in caso di comprovata difficoltà) o 120 rate per debiti superiori a 60 000 €. Con l’istanza la riscossione è sospesa e non possono essere avviate nuove procedure.
- Art. 21 D.L. 124/2019 (saldo e stralcio): introdotto per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica, permette di estinguere le cartelle pagando percentuali ridotte calcolate sull’ISEE.
Procedura passo‑passo del pignoramento presso terzi
Per comprendere come sbloccare un pignoramento presso terzi occorre conoscere l’intero iter procedurale e i termini. Ecco i passaggi principali con indicazione dei tempi e dei diritti del contribuente.
1. Notifica dell’atto e costituzione del vincolo
- Cartella di pagamento e intimazione ad adempiere. Tutto parte dalla cartella esattoriale: l’Agenzia delle entrate notifica l’atto di accertamento, che viene iscritto a ruolo e trasmesso all’AER. In seguito l’AER notifica la cartella di pagamento. Se il contribuente non paga entro 60 giorni, l’ente può inviare un’intimazione di pagamento (art. 50 D.P.R. 602/1973).
- Preavviso e atto di pignoramento. Trascorsi 5 giorni dall’intimazione, l’AER può procedere al pignoramento. L’atto di pignoramento ex art. 170 D.Lgs. 33/2025 (già 72‑bis) viene firmato da un funzionario dell’ente e contiene:
- l’indicazione del debito residuo, comprensivo di interessi, aggio e spese;
- l’ordine rivolto al terzo (banca, datore di lavoro, INPS, conduttore ecc.) di pagare all’AER le somme dovute al debitore entro 60 giorni per i crediti già esigibili e alle scadenze per i crediti futuri ;
- la diffida al debitore a non compiere atti diretti a sottrarre i beni all’esecuzione, equiparando il pignoramento al provvedimento di cui all’art. 492 c.p.c.
L’atto deve essere notificato sia al terzo sia al debitore; la mancata notifica a quest’ultimo rende il pignoramento inesistente .
- Obblighi del terzo. A seguito della notifica, il terzo deve:
- comunicare entro 10 giorni la dichiarazione con l’indicazione delle somme dovute al debitore e dei vincoli eventualmente già costituiti;
- accantonare le somme pignorate e versarle all’AER dopo 60 giorni, al netto della ritenuta del 20 %.
- Durata del pignoramento. Se il terzo non paga entro i 60 giorni, il pignoramento decade e l’AER deve procedere con la procedura ordinaria dinanzi al giudice . La durata del vincolo è quindi limitata: il blocco su conto o stipendio non può durare indefinitamente.
2. Fase giudiziale ed eventuale ordinanza di assegnazione
Se il terzo non adempie spontaneamente o contesta il pignoramento, l’AER deve depositare presso il tribunale competente il ricorso per l’assegnazione (artt. 543 e ss. c.p.c.). Il giudice convoca le parti, verifica la regolarità dell’atto, le notifiche e la fondatezza del credito e può:
- emettere l’ordinanza di assegnazione: ordina al terzo di pagare all’AER le somme dovute; l’ordinanza è titolo esecutivo;
- dichiarare l’atto nullo in presenza di vizi (mancata notifica al debitore, inesistenza del credito, superamento dei limiti di pignorabilità, prescrizione del debito ecc.).
Una volta emessa l’ordinanza, il terzo è obbligato a versare le somme; eventuali ulteriori contestazioni si svolgono nelle forme dell’opposizione all’esecuzione.
3. Pignoramento di salario, pensione e conto corrente
Stipendio e salario – Il datore di lavoro deve prelevare ogni mese un quinto dello stipendio netto e versarlo all’AER; se concorrono più pignoramenti (tributari e ordinari) il prelievo complessivo non può superare la metà dello stipendio . Nei crediti alimentari il giudice autorizza una maggiore trattenuta, ma il pignoramento esattoriale non può superare l’importo consentito per gli altri creditori.
Pensione – L’INPS trattiene mensilmente l’importo pignorabile della pensione. La quota impignorabile è pari al doppio dell’assegno sociale (per il 2026 circa 1 000 € ×2 = 2 000 €); soltanto l’eccedenza può essere pignorata . Per le pensioni accreditate su conto corrente la parte impignorabile è quella equivalente al triplo dell’assegno sociale (circa 4 500 €), se il saldo è precedente al pignoramento .
Conto corrente e depositi bancari – L’atto di pignoramento può colpire i depositi bancari intestati al debitore. Il limite di pignorabilità si applica solo alle somme derivanti da stipendi e pensioni; per gli altri depositi (risparmi da redditi diversi, vendite di beni ecc.) non esistono limiti, salvo le disposizioni generali sul conto cointestato. Tuttavia, se il pignoramento è disposto dall’AER, il prelievo non può comunque superare l’importo del credito iscritto a ruolo; il terzo deve versare le somme entro 60 giorni. Se l’accredito è successivo al pignoramento, le somme sono pignorate integralmente nei limiti del quinto .
Canoni di locazione e crediti verso privati – L’AER può pignorare i canoni di locazione dovuti dagli inquilini; l’inquilino diventa terzo pignorato e deve pagare i canoni all’AER. Lo stesso vale per i crediti professionali, i compensi di agenzia, i corrispettivi delle vendite e in generale qualsiasi credito del debitore verso terzi.
4. Diritti e obblighi del debitore
Il debitore ha diritto a:
- ricevere la notifica dell’atto di pignoramento e conoscere i propri diritti di difesa. In mancanza, il pignoramento è nullo ;
- eccepire l’estinzione o la prescrizione del credito, la nullità della cartella o dell’avviso di accertamento, l’illegittimità del ruolo o dell’aggio;
- contestare la violazione dei limiti di pignorabilità (un quinto di stipendio, doppio assegno sociale per pensioni ecc.) ;
- proporre istanza di rateizzazione, definizione agevolata o rottamazione che sospendono l’esecuzione ;
- accedere alle procedure di sovraindebitamento o di composizione negoziata che bloccano il pignoramento;
- opporsi in sede giudiziale alle irregolarità (opposizione all’esecuzione, al pignoramento o agli atti esecutivi).
Il debitore è invece tenuto a:
- non compiere atti diretti a sottrarre i beni all’espropriazione;
- comunicare eventuali variazioni di domicilio o di sede per ricevere correttamente gli atti;
- rispettare il piano di pagamento proposto (rateizzazione, piano del consumatore ecc.) per mantenere la sospensione.
Difese e strategie legali per sbloccare il pignoramento
1. Verifica preliminare dell’atto e vizi formali
La prima azione utile consiste nell’esaminare attentamente l’atto di pignoramento, la cartella e l’avviso di accertamento. Alcuni vizi formali comportano l’annullamento automatico dell’atto:
- Mancata notifica al debitore: come stabilito dalla Cassazione, l’atto ex art. 170/72‑bis deve essere notificato sia al terzo sia al debitore; se manca la notifica al debitore, il pignoramento è inesistente . In questo caso occorre depositare opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto.
- Omissione o irregolarità della cartella: il pignoramento presuppone l’esistenza di una cartella esattoriale valida. Se la cartella è nulla (difetto di motivazione, mancata notifica, prescrizione, errore di persona), anche il pignoramento è nullo. Il contribuente può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni dalla notifica della cartella o dell’atto successivo che ne presuppone l’esistenza.
- Errori nel calcolo del debito: spesso l’importo intimato dall’AER comprende sanzioni, interessi e aggio non dovuti. È possibile richiedere il prospetto di dettaglio e contestare l’eccedenza. Se il debito è prescritto, la procedura può essere annullata.
2. Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi
Se il pignoramento è già in corso, il debitore può agire con diversi strumenti:
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): consente di contestare il diritto dell’AER di procedere all’esecuzione, ad esempio per prescrizione del credito (quasi sempre decennale) o per la nullità dell’atto di accertamento. Il giudice può sospendere l’esecuzione e, se accoglie il ricorso, dichiara l’inefficacia del pignoramento.
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): mira a denunciare vizi formali dell’atto di pignoramento (mancata notifica al debitore, violazione del contraddittorio, pignoramento oltre i limiti di legge). Deve essere proposta entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto.
- Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.): quando un terzo ritiene di avere un diritto incompatibile con l’espropriazione (es. titolarità esclusiva del conto cointestato), può opporsi per far dichiarare l’inefficacia del pignoramento.
3. Ricorsi tributari
Se la contestazione riguarda il merito del debito fiscale (ad esempio l’illegittimità dell’avviso di accertamento, l’errata applicazione dell’imposta, l’inesistenza della notifica della cartella), occorre presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni. Il ricorso non sospende automaticamente l’esecuzione, ma è possibile chiedere la sospensiva allegando prova del periculum (danno grave) e del fumus boni iuris (fondatezza). L’avv. Monardo cura la redazione del ricorso e la discussione dinanzi alle Corti tributarie.
4. Rateizzazione e definizioni agevolate
L’AER offre la possibilità di rateizzare il debito. La domanda può essere presentata anche dopo la notifica del pignoramento; in tal caso la procedura viene sospesa. La rateizzazione ordinaria prevede piani fino a 72 o 84 rate, mentre per debiti superiori a 60 000 € è possibile un piano da 120 rate. È necessario dimostrare la temporanea difficoltà economica. Se il debitore decade dalla rateizzazione (in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive), l’AER può riprendere il pignoramento.
Le definizioni agevolate (rottamazione) consentono di estinguere i carichi pagando solo il capitale e gli interessi legali. Le definizioni variano nel tempo:
- Rottamazione ter (2019) – applicabile ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2017, con scadenze dilazionate in 18 rate.
- Rottamazione quater (Legge 197/2022) – applicabile ai carichi fino al 31 dicembre 2021, con 18 rate e riduzione di sanzioni e interessi.
- Rottamazione quinquies (Legge 30/2026) – applicabile ai carichi 2000‑2023, prevede un numero di rate fino a 60 e sospende immediatamente l’esecuzione ; i pignoramenti in corso vengono congelati e le somme accantonate restituiti .
La scelta di aderire a una definizione agevolata deve essere valutata attentamente: se il piano non viene rispettato, il debito viene ripristinato per intero con interessi e sanzioni; occorre quindi calcolare la sostenibilità della rata. Lo studio valuta la convenienza della rottamazione e assiste nella presentazione della domanda.
5. Procedure di sovraindebitamento e esdebitazione
Se il contribuente si trova in grave crisi finanziaria e non riesce a soddisfare i creditori, l’accesso alle procedure di sovraindebitamento può rappresentare una soluzione radicale. Presentando un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione tramite un OCC, il debitore ottiene la sospensione di tutti i pignoramenti. Una volta omologato, il piano prevede pagamenti sostenibili in relazione al reddito familiare; i crediti fiscali possono essere soddisfatti anche in misura ridotta, purché si rispetti il vincolo del pagamento dei crediti impignorabili .
In caso di incapienza (assenza di patrimonio), l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente consente al debitore persona fisica di essere liberato dai debiti senza dover liquidare beni. L’art. 283 del Codice della crisi richiede che il debitore meritevole non possa offrire alcuna utilità ai creditori e che il reddito annuo sia inferiore al limite dell’assegno sociale maggiorato ; l’esdebitazione può essere concessa una sola volta . Questa procedura estingue anche i debiti tributari, compresi quelli già oggetto di pignoramento.
6. Composizione negoziata e transazione fiscale
Le imprese che operano in forma societaria o di impresa individuale possono accedere alla composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021). L’imprenditore nomina un esperto negoziatore che lo assiste nelle trattative con creditori e fisco per ottenere moratorie, riduzioni e piani di pagamento. Durante il periodo di composizione negoziata il tribunale può concedere misure protettive che impediscono l’inizio o la prosecuzione delle azioni esecutive, compresi i pignoramenti fiscali. Alla fine del percorso si può concludere un accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale, con l’approvazione dell’Agenzia delle entrate e dell’AER. L’avv. Monardo, esperto negoziatore, assiste l’impresa nell’interlocuzione con l’amministrazione finanziaria e nella predisposizione del piano, valutando l’impatto sul pignoramento presso terzi e sulle procedure in corso.
Strumenti alternativi per risolvere il debito
1. Rottamazioni e definizioni agevolate
Le varie rottamazioni consentono di pagare l’importo dovuto in modo agevolato. Il successo di queste misure dipende dalle scelte politiche di ciascun governo e non può essere previsto con certezza; tuttavia occorre monitorare costantemente l’uscita di nuove definizioni. Ricordiamo che aderire comporta la sospensione immediata dei pignoramenti e il blocco delle procedure esecutive . È essenziale valutare se il debito rientra nel periodo di riferimento e se il contribuente può sostenere la rata.
2. Saldo e stralcio e transazione fiscale
Il D.L. 124/2019 ha introdotto il saldo e stralcio per i contribuenti con ISEE inferiore a 20 000 €. Consente di estinguere i carichi pagando una percentuale tra il 10 % e il 35 % del debito. Lo strumento ha avuto applicazione limitata (annualità 2000‑2017) ma potrebbe essere riproposto. Anche la transazione fiscale prevista dalla legge fallimentare e oggi regolata dal Codice della crisi consente, nel contesto di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione, di concordare con l’Agenzia delle entrate una riduzione di sanzioni, interessi e parte del debito. L’esperienza di un professionista specializzato è essenziale per negoziare con il fisco.
3. Rateizzazione e sospensione ex art. 19 D.P.R. 602/1973
Richiedere la rateizzazione del debito spesso rappresenta una soluzione rapida per sospendere il pignoramento. La domanda può essere presentata online tramite il portale dell’AER o presso gli sportelli. L’accoglimento produce la sospensione delle procedure esecutive: il pignoramento si blocca e il terzo cessa di versare le somme. In caso di decadenza dalla rateizzazione, il pignoramento può essere riattivato.
4. Cessione del quinto e delega di pagamento
Quando lo stipendio è già gravato da una cessione del quinto o da altre trattenute, l’ammontare pignorabile si riduce. Il datore di lavoro deve rispettare l’ordine di priorità: prima la cessione del quinto, poi il pignoramento per crediti alimentari, quindi il pignoramento esattoriale e infine quello ordinario. Se la somma disponibile è già interamente trattenuta, l’AER non può procedere con un ulteriore pignoramento dello stipendio; potrà però agire su altri crediti (conto corrente, pensione ecc.).
5. Accertamento con adesione e reclamo/mediazione
Prima di arrivare al pignoramento, il contribuente può definire il debito attraverso l’accertamento con adesione o l’acquiescenza. Pagando entro 20 giorni dall’adesione si ottiene una riduzione delle sanzioni. In caso di avvisi di accertamento notificati dopo il 1° luglio 2020, è obbligatorio esperire il reclamo/mediazione dinanzi all’Agenzia delle entrate; la presentazione del reclamo sospende la riscossione. Questi istituti, se utilizzati per tempo, impediscono il passaggio del carico all’AER e quindi il pignoramento.
Errori comuni e consigli pratici
Molti contribuenti, spaventati dall’arrivo di un atto di pignoramento, commettono errori che aggravano la loro situazione. Di seguito alcuni sbagli frequenti e suggerimenti per evitarli.
- Ignorare le notifiche: non prendere in considerazione la cartella o l’intimazione porta alla maturazione del termine e all’avvio del pignoramento. È fondamentale conservare gli atti, verificare la data di notifica e agire entro 60 giorni.
- Pagare direttamente il terzo: alcuni debitori cercano di accordarsi con il datore di lavoro o la banca per evitare il pignoramento; ciò è inutile e può costituire reato. Solo un provvedimento del giudice o una definizione agevolata sospende l’atto.
- Firmare piani di rateizzazione insostenibili: accettare rate eccessive per liberare il conto corrente senza una valutazione finanziaria porta al rischio di decadenza. È preferibile negoziare importi sostenibili o accedere alla sovraindebitamento.
- Non contestare i vizi formali: molte cartelle contengono errori di notifica o sono prescritte. Un controllo tecnico della documentazione può portare all’annullamento del pignoramento.
- Rinunciare alla tutela giudiziale: il timore dei costi giudiziari spinge qualcuno a non opporsi. In realtà i ricorsi tributari e le opposizioni all’esecuzione sono strumenti efficaci e spesso consentono di ottenere la sospensione.
- Non ricorrere a professionisti specializzati: la materia è complessa e in continua evoluzione. Rivolgersi a esperti in diritto tributario e bancario permette di individuare la strategia migliore e di evitare errori fatali.
Consigli pratici
- Controlla la prescrizione: molti tributi (ad esempio l’IRPEF, l’IVA e l’IMU) si prescrivono in 5 anni dal termine di pagamento. Se l’Agenzia notifica la cartella oltre il termine, il debito è inesigibile.
- Chiedi l’estratto di ruolo: puoi richiedere all’AER l’estratto contenente il dettaglio delle cartelle. In caso di mancanza di notifica o di importi già pagati, si può chiedere lo sgravio.
- Valuta l’adesione a definizioni agevolate: prima di aderire calcola il costo complessivo e la sostenibilità. Se non puoi pagare le rate, valuta la procedura di sovraindebitamento.
- Proteggi i beni primari: la prima casa è impignorabile solo per debiti tributari inferiori a 120 000 € (art. 76 D.P.R. 602/1973). In ogni caso verifica se il pignoramento colpisce beni esclusi.
- Monitora le novità normative: la legge di bilancio modifica frequentemente le regole (rottamazioni, limiti di pignorabilità, uso di fatture elettroniche). Restare aggiornati evita sorprese.
Tabelle riepilogative
Tabella 1 – Norme di riferimento e termini
| Normativa/Procedura | Contenuto essenziale | Termine/limite principale |
|---|---|---|
| Art. 170 D.Lgs. 33/2025 (ex 72‑bis DPR 602/73) | Pignoramento esattoriale presso terzi; ordine di pagamento al terzo; obbligo di notifica al debitore | 60 giorni per pagare i crediti scaduti; decadenza in assenza di pagamento |
| Art. 545 c.p.c. | Limiti alla pignorabilità di stipendi (1/5), pensioni (doppio assegno sociale), conti correnti (triplo assegno sociale) e crediti impignorabili | L’atto oltre i limiti è inefficace |
| Cass. 30214/2025 | Trascorsi 60 giorni senza pagamento del terzo, il pignoramento perde efficacia | L’AER deve ricorrere al giudice per proseguire |
| Cass. 6/2026 | Necessità della notifica al debitore; omissione = inesistenza dell’atto | Notifica al debitore come condizione di validità |
| Legge di bilancio 2026 – Art. 27 | Condivisione dei dati delle fatture elettroniche tra Agenzia delle entrate e AER per rafforzare il pignoramento | Provvedimento direttoriale da emanare entro 90 giorni |
| Legge di bilancio 2026 – Art. 23 (rottamazione quinquies) | Definizione agevolata carichi 2000‑2023; sospende le procedure esecutive e sblocca i pignoramenti | Scadenza presentazione domanda (30 aprile 2026); sospensione immediata |
| Art. 283 CCI (esdebitazione incapiente) | Liberazione dei debiti per il debitore persona fisica meritevole che non può offrire utilità | Una sola volta; reddito non superiore al limite dell’assegno sociale |
Tabella 2 – Strumenti per bloccare il pignoramento
| Strumento | Effetto sul pignoramento | Note principali |
|---|---|---|
| Opposizione agli atti esecutivi | Annulla l’atto per vizi formali (mancata notifica, superamento limiti, errore sul ruolo) | Va proposta entro 20 giorni dalla conoscenza |
| Opposizione all’esecuzione | Contesta il diritto dell’AER di procedere (prescrizione, inesistenza del debito) | Sospensiva su richiesta del giudice |
| Ricorso tributario | Contesta il merito della pretesa fiscale; può sospendere l’esecuzione | Termine 60 giorni dalla notifica |
| Rateizzazione ex art. 19 DPR 602/73 | Sospende le procedure esecutive e consente di pagare in rate fino a 72/120 mensilità | Decadenza dopo 8 rate non pagate |
| Rottamazione/definizioni agevolate | Sospensione immediata delle azioni esecutive; pagamento agevolato del debito | Periodicamente previste dalla legge di bilancio |
| Procedure di sovraindebitamento | Sospensione integrale dei pignoramenti; possibilità di pagare solo una parte del debito; eventuale esdebitazione | Richiede l’intervento di un OCC e la meritevolezza |
| Composizione negoziata | Misure protettive con sospensione delle azioni esecutive; transazione fiscale | Riservata alle imprese |
Tabella 3 – Limiti di pignorabilità
| Tipo di reddito/somma | Quota pignorabile | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Stipendi e salari | Fino a 1/5 per tributi e per crediti ordinari; fino a metà se concorrono più cause | Art. 545 c.p.c. |
| Pensioni e assegni di quiescenza | Impignorabili fino al doppio dell’assegno sociale (≈ 2 000 € per il 2026); la parte eccedente è pignorabile nei limiti del quinto | Art. 545 c.p.c. |
| Conto corrente con accredito di stipendio/pensione | Impignorabile fino al triplo dell’assegno sociale (≈ 4 500 €) per somme accreditate prima del pignoramento; per gli accrediti successivi si applica il limite del quinto | Art. 545 c.p.c. |
| Sussidi di grazia, sostentamento, indennità per maternità, malattie o funerali | Assolutamente impignorabili | Art. 545 c.p.c. |
| Crediti alimentari | Pignorabili solo con autorizzazione del giudice e nella misura da lui determinata | Art. 545 c.p.c. |
Domande frequenti (FAQ)
- Cos’è il pignoramento presso terzi dell’Agenzia Entrate‑Riscossione?
È una procedura con cui l’AER ordina a un soggetto (terzo) che detiene o deve versare somme al debitore di pagarle direttamente all’erario. Esempi di terzi pignorati sono banche, datori di lavoro, INPS, inquilini o clienti. - Quali somme possono essere pignorate?
Tutti i crediti del debitore verso terzi: stipendi, pensioni, depositi bancari, canoni di locazione, compensi professionali, corrispettivi di vendite, crediti verso la Pubblica amministrazione. Esistono limiti alla pignorabilità (un quinto dello stipendio, doppio assegno sociale per le pensioni, triplo assegno sociale sui conti correnti) . - Come viene notificato l’atto di pignoramento?
L’AER invia l’atto al terzo e al debitore tramite raccomandata o PEC. La notifica al debitore è essenziale: la sua omissione rende il pignoramento inesistente . - Il pignoramento esattoriale deve passare dal giudice?
No. L’art. 170 D.Lgs. 33/2025 consente all’AER di ordinare direttamente al terzo il pagamento. Solo se il terzo non adempie o contesta il pignoramento l’ente deve rivolgersi al tribunale per ottenere l’ordinanza di assegnazione. - Quanto dura il vincolo pignoratizio?
Il vincolo dura al massimo 60 giorni dalla notifica dell’atto. Se il terzo non versa le somme entro tale termine, il pignoramento perde efficacia e l’AER deve procedere in via ordinaria . - Cosa succede se il terzo non paga?
L’AER può agire in giudizio contro il terzo per ottenere l’assegnazione; può anche contestare eventuali omesse o infedeli dichiarazioni. Il terzo inadempiente rischia sanzioni amministrative e fiscali. - È possibile bloccare il pignoramento presentando la domanda di rottamazione?
Sì. La rottamazione quinquies sospende tutte le procedure esecutive, compresi i pignoramenti, dal momento della presentazione dell’istanza . Le somme già pignorate vengono restituite al debitore . - Posso oppormi se ritengo la cartella prescritta?
Certo. L’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) consente di far valere la prescrizione (generalmente quinquennale) o l’illegittimità della cartella. È necessario depositare il ricorso entro 20 giorni dalla notifica dell’atto esecutivo. - La mia pensione è interamente pignorabile?
No. È impignorabile la parte pari al doppio dell’assegno sociale (circa 2 000 €). Solo la quota eccedente può essere pignorata nei limiti di legge . - Il conto corrente cointestato può essere pignorato?
Sì, ma solo sulla quota spettante al debitore; il terzo deve comunicare se il conto è cointestato. Se sul conto sono accreditati stipendi o pensioni, la parte impignorabile è pari al triplo dell’assegno sociale . - Posso evitare il pignoramento chiedendo la rateizzazione?
Sì. L’istanza di rateizzazione presentata all’AER sospende la riscossione. Tuttavia occorre rispettare il piano; in caso di decadenza il pignoramento può riprendere. - Cosa posso fare se l’AER blocca l’intero stipendio o oltre il quinto?
È possibile presentare opposizione agli atti esecutivi denunciando la violazione del limite di pignorabilità. Il giudice può ridurre la trattenuta e ordinare la restituzione delle somme indebitamente prelevate. - Il pignoramento può colpire il TFR?
Sì, il trattamento di fine rapporto è pignorabile al momento della liquidazione. Tuttavia la somma deve essere destinata prima al pagamento di eventuali crediti alimentari; la quota residua è pignorabile nel limite del quinto. - Posso chiedere la sospensione del pignoramento per motivi di salute o emergenza familiare?
In assenza di specifica previsione normativa, il giudice può concedere la sospensione solo se vi sono gravi motivi e un ricorso pendente che contesti la legittimità dell’atto. In genere però la sospensione è collegata a ricorsi tributari, definizioni agevolate o procedure di sovraindebitamento. - Cosa succede se aderisco alla composizione negoziata della crisi?
L’imprenditore può ottenere misure protettive che impediscono l’inizio o la prosecuzione delle azioni esecutive. Durante la composizione negoziata il pignoramento è sospeso e si possono negoziare accordi con il fisco. - L’Agenzia può pignorare l’indennità di disoccupazione o il reddito di cittadinanza?
Le indennità di disoccupazione e il reddito di cittadinanza sono assimilati a prestazioni assistenziali e rientrano tra i crediti impignorabili o parzialmente pignorabili. In generale il pignoramento su queste somme non può superare 1/5 e deve essere autorizzato dal giudice. - Con la fattura elettronica sarò pignorato prima?
L’art. 27 della Legge di bilancio 2026 consente all’Agenzia di conoscere le fatture emesse e di fornire i dati all’AER . Di conseguenza è più facile che i crediti siano individuati e pignorati prima dell’incasso. Il contribuente deve monitorare i pagamenti in arrivo e, se possibile, definire la propria posizione prima dell’erogazione. - Le donazioni ai figli o il trasferimento di beni possono proteggere dal pignoramento?
No. Le donazioni e gli atti di disposizione in frode ai creditori possono essere revocati (azione revocatoria). È inoltre reato sottrarre beni ai creditori fiscali. Qualsiasi strategia deve essere improntata alla legalità. - È possibile combinare più strumenti?
Sì. Ad esempio si può presentare ricorso tributario contestualmente all’istanza di rateizzazione o alla procedura di sovraindebitamento. Ogni caso richiede una valutazione personalizzata. - Quanto costa difendersi da un pignoramento?
I costi dipendono dalla complessità della pratica, dal numero di cartelle e dalla strategia scelta. Lo studio dell’avv. Monardo fornisce preventivi trasparenti e valuta l’opportunità di richiedere il patrocinio a spese dello Stato per i contribuenti con reddito basso.
Simulazioni pratiche e casi numerici
Per comprendere meglio l’impatto del pignoramento e le possibili difese, proponiamo alcune simulazioni basate su casi reali (i nomi e i dati sono di fantasia). Le cifre sono approssimative e riferite a marzo 2026.
Caso 1: Pignoramento dello stipendio e rottamazione
Scenario – Giorgio, dipendente di un’azienda, percepisce uno stipendio netto di 1 600 € al mese. L’AER notifica al suo datore di lavoro un pignoramento per un debito di 9 000 € relativo a cartelle 2018‑2021. Dopo la notifica Giorgio riceve la lettera e consulta l’avv. Monardo.
Limite di pignorabilità – Il datore può trattenere al massimo 1/5 dello stipendio, cioè 320 € al mese . Se Giorgio avesse altre trattenute (ad esempio una cessione del quinto), la somma pignorabile sarebbe minore. In ogni caso il prelievo complessivo non può superare 800 € (metà dello stipendio) .
Durata del pignoramento – Il datore deve versare le somme all’AER entro 60 giorni. Se non versa, il pignoramento decade . In assenza di opposizioni il datore inizia a versare i 320 € al mese; l’estinzione del debito richiede circa 28 mesi più interessi.
Soluzione – L’avv. Monardo verifica le cartelle e riscontra che alcune sono prescritte e altre hanno errori di notifica. Presenta un’opposizione agli atti esecutivi per la nullità del pignoramento; nel frattempo Giorgio presenta domanda di rottamazione quinquies. La presentazione dell’istanza sospende immediatamente il pignoramento . Le somme trattenute dal datore vengono restituite . Dopo l’ammissione alla definizione agevolata, Giorgio paga il debito in 18 rate da circa 400 €, senza sanzioni e aggio. L’opposizione viene dichiarata assorbita.
Caso 2: Pignoramento del conto corrente di un professionista
Scenario – Laura è un’architetta che emette fatture ai propri clienti. Ha debiti fiscali per 25 000 € (IVA e IRPEF). L’AER pignora il suo conto corrente bancario dove, al momento, ha un saldo di 8 500 €. Laura riceve l’atto di pignoramento via PEC e scopre che l’ente è venuto a conoscenza delle sue fatture elettroniche grazie all’art. 27 della Legge di bilancio 2026 .
Limite di pignorabilità – Essendo un conto corrente senza accredito di stipendio o pensione, l’importo è totalmente pignorabile (entro il limite del debito), quindi la banca deve versare all’AER l’intero saldo. Se nel conto fossero accreditate pensioni o stipendi, sarebbe impignorabile il triplo dell’assegno sociale .
Difesa – L’avv. Monardo contesta la mancanza di notifica dell’avviso di accertamento e presenta ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria; chiede la sospensiva allegando il rischio di pregiudizio grave (perdita della liquidità necessaria a pagare i fornitori). Il giudice concede la sospensione e ordina alla banca di non versare le somme. Successivamente Laura accede alla composizione negoziata della crisi e negozia con l’Agenzia un piano di pagamento. Il pignoramento viene revocato. In parallelo aderisce alla rottamazione quinquies per alcune cartelle 2010‑2015.
Caso 3: Esdebitazione del sovraindebitato incapiente
Scenario – Franco, pensionato di 70 anni, percepisce una pensione di 1 200 € al mese. Ha debiti per 60 000 € con l’AER e altri creditori privati. La sua pensione è già oggetto di pignoramento per 200 € al mese (quota eccedente i 2 000 € impignorabili ). Franco non possiede altri beni.
Soluzione – L’avv. Monardo propone la procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente. Viene presentata l’istanza tramite l’OCC e depositata la relazione sulle cause dell’indebitamento. Il tribunale verifica che Franco non può offrire utilità ai creditori e che il suo reddito annuo è inferiore alla soglia (assegno sociale ×1,5× scala familiare) . Con decreto, il giudice concede l’esdebitazione una sola volta . Tutti i debiti, inclusi quelli esattoriali, sono dichiarati inesigibili. Il pignoramento sulla pensione viene revocato e Franco può utilizzare integralmente la pensione per il suo sostentamento.
Caso 4: Pignoramento dell’indennità di malattia
Scenario – Silvana, lavoratrice dipendente, riceve un’indennità di malattia dall’INPS. L’AER notifica un pignoramento sulla sua indennità per un debito di 3 000 €. La banca blocca l’accredito dell’indennità sul conto.
Analisi – Le indennità di malattia sono equiparate a sussidi per maternità o malattie e rientrano tra i crediti assolutamente impignorabili . L’atto di pignoramento è quindi illegittimo.
Azioni – L’avv. Monardo presenta un’opposizione agli atti esecutivi, rilevando la violazione dell’art. 545 c.p.c. Il giudice dichiara la nullità del pignoramento e ordina alla banca di liberare le somme. L’AER viene condannata alle spese.
Conclusione
Il pignoramento presso terzi avviato dall’Agenzia Entrate‑Riscossione è uno strumento potente ma rigidamente regolato. Le riforme recenti, come la trasformazione dell’art. 72‑bis in art. 170 del D.Lgs. 33/2025, l’obbligo di notifica al debitore e la decadenza del pignoramento dopo 60 giorni , hanno rafforzato le garanzie per il contribuente. La legge di bilancio 2026 apre nuove opportunità: l’utilizzo dei dati delle fatture elettroniche consentirà all’AER di individuare i crediti prima dell’incasso , mentre la rottamazione quinquies permette di bloccare i pignoramenti e definire i debiti in modo agevolato .
Dal punto di vista del debitore, le armi a disposizione sono numerose: opposizioni, ricorsi tributari, rateizzazioni, definizioni agevolate, procedure di sovraindebitamento, composizione negoziata. Fondamentale è agire rapidamente: i termini per impugnare l’atto di pignoramento sono brevi e la mancata reazione può rendere inutile ogni successiva difesa. È altresì importante non sottovalutare la complessità della normativa e della giurisprudenza: un errore procedurale può pregiudicare l’esito di una causa o far decadere da un’agevolazione.
L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti offrono una consulenza completa e tempestiva: analisi degli atti, individuazione dei vizi formali, proposizione di opposizioni e ricorsi, negoziazione di piani di pagamento, accesso alle definizioni agevolate e alle procedure di sovraindebitamento, rappresentanza dinanzi ai tribunali civili, tributarî e alle Corti di cassazione. La profonda conoscenza del diritto bancario e tributario, unita all’esperienza di gestore della crisi e di esperto negoziatore, permette di trovare soluzioni concrete per bloccare pignoramenti, ipoteche, fermi e cartelle esattoriali.
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