Introduzione
Il pignoramento presso terzi è uno degli strumenti di espropriazione forzata più utilizzati, sia nelle esecuzioni civili disciplinate dal codice di procedura civile sia nell’ambito della riscossione esattoriale dei tributi. Consiste nell’aggredire crediti che il debitore vanta verso un terzo (es. stipendio, pensione, somme su conti correnti, canoni d’affitto) al fine di soddisfare il credito del procedente. L’atto di pignoramento intimato al terzo impedisce a quest’ultimo di pagare il debitore e lo obbliga a versare le somme all’ufficiale giudiziario o all’agente della riscossione.
Per il debitore l’effetto immediato è il blocco di risorse fondamentali (salario, pensione o depositi bancari) con gravi conseguenze sul mantenimento proprio e della famiglia. Capire quando e come sia possibile sospendere il pignoramento è quindi di primaria importanza. La sospensione non comporta l’estinzione del procedimento esecutivo ma ne arresta la prosecuzione per un determinato periodo, consentendo al debitore di adottare rimedi o di usufruire di misure legislative di favore. Durante la sospensione non possono essere compiuti atti esecutivi diversi da quelli espressamente autorizzati dal giudice .
Nel panorama normativo italiano la sospensione può derivare da: provvedimenti del giudice (ad esempio in caso di opposizione all’esecuzione ex art. 624 e 626 c.p.c.), disposizioni legislative speciali (rateizzazioni, rottamazioni, misure protettive previste dal Codice della crisi), accordi stragiudiziali o piani di ristrutturazione del debito. Le conseguenze variano a seconda del tipo di procedura – ordinaria o esattoriale – e dei beni pignorati.
Presentazione dello studio
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento ex legge 3/2012, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operanti su tutto il territorio nazionale che si occupa di diritto bancario e tributario, procedure esecutive e rimedi contro la riscossione. Grazie all’esperienza maturata come difensore in Cassazione e come consulente di aziende e privati, l’Avv. Monardo offre un supporto concreto nelle fasi dell’espropriazione: analisi degli atti, predisposizione di ricorsi, richiesta di sospensione del pignoramento, negoziazione con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e predisposizione di piani di rientro o di sovraindebitamento. Lo studio affianca i contribuenti nella scelta delle strategie difensive più efficaci per tutelare stipendio, pensione o patrimonio familiare. La missione è fornire soluzioni legali rapide e personalizzate a chi subisce procedimenti esecutivi o cartelle esattoriali.
Se sei destinatario di un pignoramento e vuoi verificarne la legittimità o ottenerne la sospensione, contatta immediatamente l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione personalizzata della tua situazione. Agire tempestivamente consente di evitare prelievi indebiti e di individuare percorsi di tutela adeguati.
Contesto normativo e giurisprudenziale
1. Il pignoramento presso terzi nel processo esecutivo ordinario
Nel processo esecutivo ordinario il pignoramento presso terzi è disciplinato dagli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile (c.p.c.). L’atto di pignoramento cita il terzo a comparire innanzi al giudice dell’esecuzione, gli impone di dichiarare la sussistenza del credito e gli vieta di soddisfare il debitore. L’efficacia del pignoramento dura novanta giorni dalla notificazione ai sensi dell’art. 497 c.p.c., salvo rinnovazione. La dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c. accerta l’obbligazione e, se positiva, consente l’assegnazione del credito al creditore.
L’art. 545 c.p.c. stabilisce i limiti di pignorabilità dei crediti da lavoro: una quota impignorabile pari a tre volte l’assegno sociale, un limite di un quinto (o un decimo se i debiti sono diversi da alimenti) per salari e pensioni e l’impignorabilità di somme destinate a borse di studio o assegni sociali. Nella riforma Cartabia tali limiti sono stati precisati e integrati dal nuovo art. 171 del testo unico sulla riscossione approvato con D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33 (il quale sostituisce l’art. 72‑ter del D.P.R. 602/1973). L’art. 171 prevede che gli stipendi fino a 2.500 euro siano pignorabili nella misura del decimo e quelli tra 2.500 e 5.000 euro per un settimo . Per importi superiori restano applicabili i limiti del c.p.c.
2. Il pignoramento esattoriale: dall’art. 72‑bis del D.P.R. 602/1973 al nuovo art. 170 del D.Lgs. 33/2025
Pignoramento esattoriale (o “fiscale”): disciplina speciale introdotta nel 2005 con l’art. 72‑bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 per consentire all’agente della riscossione (Agenzia delle Entrate‑Riscossione o agenti privati) di pignorare crediti del contribuente senza necessità di ricorrere al giudice. L’atto di pignoramento può essere redatto da dipendenti dell’agente e contiene l’ordine al terzo di versare le somme dovute direttamente all’agente entro sessanta giorni per i crediti già maturati e alle rispettive scadenze per quelli futuri . L’omesso pagamento comporta l’applicazione delle norme ordinarie (art. 72 del D.P.R. 602/1973) ed eventualmente l’instaurazione di un procedimento giurisdizionale . L’articolo prevede che la notifica dell’atto produce effetto immediato; eventuali vizi possono essere fatti valere con l’opposizione prevista dagli art. 617 e 619 c.p.c.
Dal 1° gennaio 2026 l’art. 72‑bis è confluito nel nuovo art. 170 del D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33, Testo unico sulle disposizioni in materia di versamenti e riscossione. L’art. 170 conferma la procedura extragiudiziale: salvo i crediti pensionistici e nel rispetto dei limiti dell’art. 171, l’atto di pignoramento può contenere l’ordine al terzo di pagare direttamente all’agente:
- nel termine di sessanta giorni per le somme maturate prima della notifica;
- alle rispettive scadenze per le restanti somme .
Il mancato pagamento comporta il ricorso alle norme del pignoramento ordinario (art. 169, comma 2) . La novità principale risiede nei limiti di pignorabilità dell’art. 171 e nella possibilità per l’agente di elaborare l’atto tramite dipendenti non abilitati (comma 2) .
3. Norme del codice di procedura civile sulla sospensione
L’art. 624 c.p.c. attribuisce al giudice dell’esecuzione il potere di sospendere l’esecuzione su istanza del creditore, del debitore o del terzo pignorato quando ricorrono gravi motivi e previo deposito di cauzione. L’art. 626 c.p.c. disciplina gli effetti della sospensione: durante la sospensione è vietato compiere atti esecutivi salvo quelli ordinati dal giudice; il divieto opera ex nunc, per cui gli atti compiuti prima della sospensione restano validi; sono consentiti atti urgenti o conservativi, come la vendita di beni deteriorabili . La sospensione può essere totale o parziale e può essere disposta non solo per decisione del giudice ma anche quando la legge stabilisce una sospensione automatica , ad esempio in caso di rottamazioni o definizioni agevolate.
Il giudice decide sulla sospensione in udienza. Contro l’ordinanza che respinge o accoglie l’istanza è ammesso reclamo al collegio ex art. 669‑terdecies c.p.c. In mancanza di pronuncia sulla sospensione, il rimedio è il reclamo; non è possibile proporre separata opposizione agli atti esecutivi .
4. Casi in cui la legge prevede la sospensione del pignoramento
Oltre ai provvedimenti del giudice, il pignoramento può essere sospeso per legge o per effetto di atti dell’agente della riscossione:
- Rateizzazione del debito – L’art. 19 del D.P.R. 602/1973 consente al contribuente di rateizzare i debiti iscritti a ruolo. Quando la rateizzazione è concessa e il debitore versa la prima rata, l’agente della riscossione deve sospendere le procedure esecutive. La procedura è disciplinata dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e da circolari del Ministero dell’Economia. Secondo Fisco e Tasse, la sospensione interviene dopo il versamento della prima rata e il pignoramento viene revocato tramite comunicazione al terzo . Le somme già trattenute restano acquisite al pagamento del debito .
- Rottamazione (definizione agevolata) – Le leggi di bilancio degli ultimi anni (art. 1, comma 231 legge 197/2022, art. 1, comma 241 legge 197/2022, art. 23 legge 213/2023 – Legge di Bilancio 2026) disciplinano le rottamazioni di cartelle. La presentazione dell’istanza di rottamazione quinquies sospende automaticamente le procedure esecutive, comprese ipoteche, fermi e pignoramenti presso terzi; la sospensione dura fino all’esito della definizione agevolata . Se il contribuente paga la prima rata, l’agente revoca il pignoramento e restituisce le somme non ancora versate dal terzo; se non paga, l’esecuzione riprende.
- Misure protettive nel Codice della crisi e nella composizione negoziata – Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14), le procedure di sovraindebitamento ex legge 3/2012 e la composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021) prevedono misure protettive e cautelari che sospendono le azioni esecutive. L’applicazione al tribunale consente di bloccare i pignoramenti in corso: il massimario della composizione negoziata precisa che, in presenza di misure protettive, il pignoramento non diventa inefficace ma resta “in stato di quiescenza”; le somme pignorate rimangono indisponibili ma non possono essere assegnate al creditore . La finalità è permettere il negoziato con i creditori e la continuità dell’impresa.
- Sospensione dei termini processuali – In situazioni emergenziali (pandemia da Covid‑19) il legislatore ha disposto la sospensione dei termini per i pagamenti dovuti dal terzo pignorato. Tuttavia, la Cassazione ha precisato che la sospensione del termine di pagamento prevista dall’art. 68 del D.L. 18/2020 (c.d. Cura Italia) non si applica al pignoramento esattoriale; in caso di mancato pagamento entro 60 giorni il pignoramento diventa inefficace senza necessità di una pronuncia del giudice . La Corte ha anche confermato che la procedura ex art. 72‑bis è una vera esecuzione forzata e in mancanza di versamento il creditore dovrà procedere con un nuovo pignoramento ordinario .
5. Giurisprudenza significativa
• Cass. civ., Sez. III, 20 ottobre 2016, n. 21258 – La Corte ha affermato che l’opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l’atto di pignoramento ex art. 72‑bis deve essere qualificata come opposizione pendente l’esecuzione ai sensi degli artt. 617 e 618 c.p.c.; il giudice, dopo aver valutato i provvedimenti indilazionabili, deve decidere nel merito e rimettere le parti al giudizio di cognizione .
• Cass. civ., Sez. III, 13 febbraio 2015, n. 2857 – È stato ribadito che il pignoramento esattoriale non transita davanti al giudice: l’ordine di pagamento del terzo esaurisce l’efficacia del pignoramento, che si completa con il pagamento diretto. Pertanto, la regola di iscrizione a ruolo prevista dall’art. 159‑ter disp. att. c.p.c. non si applica .
• Cass. civ., Sez. III, 16 novembre 2025, n. 30214 – Ordinanza che ha fatto applicazione dell’art. 72‑bis in combinato con le misure emergenziali: la Corte ha stabilito che il mancato versamento da parte del terzo entro 60 giorni rende automaticamente inefficace il pignoramento presso terzi; la sospensione dei termini di pagamento prevista dal D.L. 18/2020 non opera nei confronti del terzo pignorato . Conseguentemente l’agente deve procedere ad un nuovo pignoramento secondo le forme ordinarie .
• Cass. civ., Sez. III, 20049/2017 – La pronuncia (richiamata da dottrina e art. 23 legge di bilancio 2026) ha riconosciuto che la presentazione di domanda di rottamazione determina l’immediata sospensione delle procedure esecutive e l’obbligo del terzo di non versare le somme al creditore. Se la definizione agevolata va a buon fine, le somme restano nella disponibilità del debitore .
• Cass. civ., Sez. Un., 2025 n. 28520 – La Corte ha analizzato la natura del pignoramento ex art. 72‑bis, affermando che, pur essendo un’esecuzione extragiudiziale, resta una vera procedura di espropriazione e pertanto l’ordine di pagamento produce effetti sulle somme sia maturate sia future; l’art. 72‑bis è stato abrogato e trasfuso nel nuovo art. 170 del Testo unico .
Procedura passo‑passo del pignoramento e della sospensione
1. Fase di notifica dell’atto di pignoramento
- Emissione del titolo esecutivo – Il pignoramento può essere avviato solo dopo che il creditore dispone di un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo esecutivo, cartella di pagamento, avviso di addebito). Nel pignoramento esattoriale l’atto presupposto è la cartella o l’avviso di addebito.
- Precetto (procedura ordinaria) – Il creditore notifica al debitore l’atto di precetto, intimando il pagamento entro 10 giorni e preannunciando l’esecuzione. Per il pignoramento esattoriale il precetto non è necessario.
- Notifica dell’atto di pignoramento – L’atto viene notificato al terzo pignorato e al debitore. Nel procedimento ordinario deve contenere la citazione a comparire davanti al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 543 c.p.c.; nell’esecuzione esattoriale contiene l’ordine di pagamento diretto all’agente della riscossione entro 60 giorni . La notifica impedisce al terzo di pagare il debitore e rende inefficace qualsiasi alienazione dei crediti dopo l’atto.
- Decorrenza dei termini – Nel pignoramento ordinario il terzo deve rendere dichiarazione di quantità entro 10 giorni; la mancata dichiarazione può essere accertata con ordinanza di assegnazione. Nel pignoramento esattoriale il terzo deve pagare entro 60 giorni le somme maturate prima della notifica e alle scadenze quelle future . Se non paga, l’agente potrà promuovere un procedimento ordinario con citazione del terzo e del debitore .
2. Fase di opposizione e sospensione giudiziale
Il debitore, il terzo pignorato o altri interessati possono proporre:
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) – Contesta il diritto del creditore di agire in via esecutiva (es. pignoramento oltre i limiti di legge, impignorabilità del credito). Deve essere proposta nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del pignoramento o prima del primo incanto. Con l’opposizione si chiede al giudice di sospendere l’esecuzione. La sospensione può essere concessa quando l’opposizione appare fondata; il giudice può subordinare la sospensione alla prestazione di cauzione.
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) – Contesta vizi formali dell’atto di pignoramento o degli atti successivi (es. notifica irregolare, mancanza di requisiti). Deve essere proposta entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto. Anche in tal caso il giudice può disporre la sospensione e fissare l’udienza di merito.
- Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.) – Consente al terzo che vanti diritti incompatibili con il pignoramento (es. proprietà del bene) di far dichiarare l’esecuzione illegittima.
Durante la pendenza dell’opposizione, il giudice dell’esecuzione può sospendere il processo esecutivo ai sensi dell’art. 624 c.p.c.; se la sospensione è disposta successivamente, gli atti compiuti restano validi ma l’esecuzione non può proseguire . Il divieto di compiere atti esecutivi si estende anche al creditore esattoriale.
3. Effetti della sospensione
Quando la sospensione è disposta dal giudice o prevista dalla legge:
- Blocco degli atti esecutivi – Non possono essere compiuti nuovi atti di esecuzione (p.es. vendita dei beni pignorati, assegnazione del credito, ordinanza di assegnazione). Nel pignoramento esattoriale l’agente non può richiedere al terzo ulteriori versamenti.
- Effetto ex nunc – Gli atti compiuti prima della sospensione restano validi; la sospensione non travolge le misure già adottate (es. notifica, vincolo sui crediti). Pertanto, se il terzo ha già versato somme prima della sospensione, tali pagamenti restano utilmente imputati al debito.
- Atti urgenti e conservativi – Il giudice può autorizzare atti urgenti (p.es. vendita di beni deteriorabili, sostituzione del custode) o conservativi per evitare danni irreparabili . Nel pignoramento presso terzi ciò potrebbe includere l’ordine al terzo di accantonare le somme pignorate su un conto vincolato.
- Durata e revoca della sospensione – La sospensione può avere durata determinata (fino alla decisione sull’opposizione, fino all’esito della definizione agevolata) o indeterminata. Può essere revocata dallo stesso giudice su istanza di parte o in caso di cessazione del motivo (es. mancato pagamento della rata). Nel caso di rottamazione la sospensione dura fino alla comunicazione dell’esito dell’istanza.
4. Fine del pignoramento e revoca dell’atto
Il pignoramento può cessare per diverse cause:
- Pagamento del debito o rateizzazione – Il debitore che paga integralmente il debito (o ottiene un piano di rateizzazione e versa la prima rata) ha diritto alla revoca del pignoramento. L’agente della riscossione notifica al terzo la revoca, che libera le somme non ancora versate .
- Definizione agevolata (rottamazione) – Se l’istanza di rottamazione è accolta e il debitore paga le rate, il pignoramento è revocato. Se non viene pagata la prima rata, la sospensione perde efficacia e l’esecuzione riprende automaticamente .
- Sentenza che accoglie l’opposizione – Se il giudice accoglie l’opposizione dichiarando l’illegittimità del pignoramento (es. per impignorabilità del credito o per vizi dell’atto), tutti gli atti esecutivi successivi sono inefficaci; le somme eventualmente percepite devono essere restituite al debitore.
- Inefficacia per mancato pagamento – Nel pignoramento esattoriale, se il terzo non paga entro 60 giorni, il pignoramento diventa inefficace e l’agente deve promuovere un nuovo pignoramento .
- Misure protettive – Con l’ammissione alle procedure di sovraindebitamento o alla composizione negoziata, il giudice o la Commissione dispone la sospensione delle procedure esecutive. La sospensione dura fino all’omologazione del piano o alla chiusura della procedura .
Difese e strategie legali
Dal punto di vista del debitore, la sospensione del pignoramento è uno strumento di protezione che deve essere inserito in un piano difensivo più ampio. L’Avv. Monardo e il suo staff valutano caso per caso la strategia idonea, che può includere la contestazione della legittimità del pignoramento, la richiesta di rateizzazione o rottamazione, la negoziazione con i creditori e l’accesso alle procedure di sovraindebitamento.
1. Verifica di vizi formali e sostanziali
Prima di ogni altra mossa è necessario verificare la regolarità dell’atto di pignoramento: corretta indicazione del credito e del titolo esecutivo, rispetto dei limiti di pignorabilità, notifica al debitore e al terzo. Vizi come la mancata notifica al debitore, l’omessa indicazione del titolo o l’erronea quantificazione del debito rendono nullo l’atto e possono essere fatti valere con l’opposizione agli atti esecutivi.
È importante anche controllare le somme pignorate: per i crediti da lavoro, l’agente della riscossione può pignorare solo un decimo o un settimo dello stipendio fino a 5.000 euro . Se il limite è violato, il pignoramento è parzialmente illegittimo e può essere ridotto.
2. Richiesta di sospensione giudiziale
In presenza di gravi motivi (es. impignorabilità, eccesso di pignoramento, necessità di evitare danni irreparabili), il debitore può chiedere al giudice dell’esecuzione la sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 624 c.p.c. Per ottenere la sospensione è opportuno:
- Proporre l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi indicando i motivi di illegittimità;
- Presentare istanza di sospensione motivata allegando documenti (es. buste paga, atti di pignoramento, certificazioni sulla situazione economica);
- Offrire una cauzione se richiesta dal giudice;
- Partecipare all’udienza per sostenere l’istanza.
Il giudice può sospendere in tutto o in parte l’esecuzione e fissare un termine entro cui la parte opponente deve introdurre la causa di merito. La sospensione “ex nunc” permette di impedire l’assegnazione delle somme pignorate senza annullare gli atti pregressi .
3. Rateizzazione e definizioni agevolate
Il decreto legislativo e le norme fiscali consentono al contribuente di dilazionare il debito iscritto a ruolo. Per ottenere la sospensione del pignoramento occorre:
- Presentare domanda di rateizzazione all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, allegando la documentazione reddituale e patrimoniale richiesta;
- Versare la prima rata; la sospensione scatta solo dopo il versamento e l’accettazione della richiesta ;
- Comunicare l’avvenuto pagamento tramite il portale dell’agente; quest’ultimo emetterà un provvedimento di revoca del pignoramento che dovrà essere notificato al terzo.
La rateizzazione può essere ordinaria (fino a 72 rate) o straordinaria (fino a 120 rate). In caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, la rateizzazione decade e l’agente può riprendere la procedura esecutiva.
La rottamazione quinquies (art. 23 della legge di bilancio 2026) consente di definire in via agevolata i debiti affidati alla riscossione. La presentazione dell’istanza sospende automaticamente le procedure esecutive . Il debitore dovrà versare l’unica rata o la prima rata entro la data fissata; la sospensione permane fino a quel termine. In caso di mancato pagamento, l’agente riprende la riscossione e le somme già corrisposte sono imputate al debito.
4. Misure protettive nel sovraindebitamento e nella composizione negoziata
Le procedure di sovraindebitamento ex legge 3/2012 e il Codice della crisi prevedono diversi strumenti: piano del consumatore, accordo con i creditori, liquidazione controllata, esdebitazione del debitore incapiente. All’avvio della procedura il debitore può chiedere al tribunale di applicare misure protettive che sospendono le azioni esecutive individuali. In tal caso il giudice ordina ai creditori di non iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari (compresi i pignoramenti presso terzi). Secondo il massimario della composizione negoziata, il pignoramento presso terzi non viene dichiarato inefficace ma viene sospesa l’attività di liquidazione; le somme restano accantonate fino all’esito del negoziato .
L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi, assiste i debitori nella predisposizione di piani del consumatore o accordi di ristrutturazione, individuando le procedure idonee a sospendere i pignoramenti e a ridurre l’indebitamento.
5. Altri strumenti difensivi
- Opposizione tardiva e rimedi fuori termine – In alcuni casi il debitore può far valere l’illegittimità del pignoramento anche dopo l’assegnazione delle somme, ad esempio quando emergono cause di impignorabilità (es. credito derivante da polizza vita) che non erano conoscibili prima. La Cassazione ha affermato che l’impignorabilità può essere fatta valere con l’opposizione all’esecuzione e, se l’opposizione viene accolta, determina l’inefficacia degli atti esecutivi anche dopo l’assegnazione .
- Verifica della competenza e del foro – Nei pignoramenti ordinari è necessario controllare la competenza territoriale del giudice dell’esecuzione. In un’ordinanza del 2024 la Cassazione ha precisato che le decisioni del giudice dell’esecuzione sulla competenza sono impugnabili solo con l’opposizione agli atti esecutivi e non con regolamento di competenza .
- Controllo della posizione del terzo – Se il terzo è una pubblica amministrazione, i pagamenti sono regolati da norme speciali (art. 174 del D.Lgs. 33/2025). In caso di esito negativo del pignoramento, gli enti pubblici non possono effettuare pagamenti al debitore per cinque anni se non dimostrano il pagamento del debito .
- Verifica degli errori dell’agente – L’agente della riscossione deve rispettare limiti e procedure; errori come il superamento dei limiti di pignorabilità o la mancata notificazione possono essere contestati. È possibile chiedere anche la sospensione amministrativa della riscossione ex art. 1, comma 537, legge 228/2012, invocando la presenza di sospensive giudiziarie, pagamenti, prescrizione o sgravio dell’atto.
Strumenti alternativi alla sospensione
La sospensione è un rimedio temporaneo. Per risolvere definitivamente la situazione occorre spesso definire o ridurre il debito. Tra gli strumenti alternativi:
1. Rottamazione e definizioni agevolate
Le ultime leggi di bilancio hanno introdotto forme di definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione. La rottamazione quater del 2023 e la rottamazione quinquies del 2026 permettono di estinguere le cartelle pagando solo l’imposta e una parte degli interessi e sanzioni. Presentando domanda entro i termini, il debitore ottiene la sospensione automatica dei pignoramenti presso terzi . Se la domanda viene accolta e sono versate le rate, le procedure esecutive decadono.
2. Rateizzazione ordinaria e straordinaria
Come già visto, la rateizzazione consente di dilazionare il debito fino a 72 o 120 rate mensili, ottenendo contestualmente la sospensione delle procedure esecutive. È un rimedio molto utilizzato quando il debito è elevato ma sostenibile nel medio periodo.
3. Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione del debito (legge 3/2012)
La legge 3/2012 e il Codice della crisi permettono di proporre un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione dei debiti con i creditori. Il piano prevede il pagamento parziale dei debiti in base alle effettive capacità economiche del debitore, con falcidie e dilazioni. L’accordo richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori. Le misure protettive bloccano i pignoramenti; al termine, l’esdebitazione rimuove i debiti residui.
4. Liquidazione controllata e esdebitazione del debitore incapiente
Quando il debitore non dispone di beni sufficienti per soddisfare i creditori, può chiedere la liquidazione controllata del patrimonio (sostituisce la vecchia liquidazione del sovraindebitamento). Tutti i beni vengono liquidati sotto la supervisione di un gestore. Al termine, il debitore ottiene l’esdebitazione. Per le persone prive di reddito o con patrimonio esiguo, l’esdebitazione del debitore incapiente consente di cancellare i debiti senza alcun pagamento, previo accertamento del tribunale; questa procedura sospende le azioni esecutive e cancella i pignoramenti.
5. Transazione fiscale e transazione giudiziaria
In alcuni casi è possibile negoziare direttamente con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione o con l’ente creditore la riduzione del debito attraverso una transazione, ad esempio nell’ambito di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione. La transazione fiscale può essere utilizzata anche nelle procedure concorsuali (concordato preventivo, concordato in continuità) per ottenere l’assenso dell’erario e la sospensione delle azioni esecutive.
Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare l’atto di pignoramento – Molti debitori trascurano la notifica dell’atto, sperando che il problema si risolva da sé. In realtà, l’inerzia comporta l’assegnazione delle somme pignorate. È fondamentale consultare un professionista appena ricevuto l’atto.
- Non verificare la regolarità del pignoramento – Gli atti spesso presentano errori che possono condurre all’annullamento (eccesso di pignoramento, notifica irregolare, mancanza di titolo). Controllare questi aspetti consente di proporre un’opposizione efficace.
- Richiedere la sospensione senza preparare documenti – La sospensione non è automatica. Il giudice valuta la fondatezza dell’opposizione e la sussistenza di gravi motivi; occorre fornire prova dell’impignorabilità o della situazione economica.
- Non aderire alle rottamazioni o alle rateizzazioni – Le definizioni agevolate sono occasioni per ridurre il debito. Saltare le scadenze comporta la perdita del beneficio e la ripresa dell’esecuzione.
- Non proteggere i beni essenziali – È importante mantenere sul conto corrente solo le somme necessarie e separare eventuali risparmi in conti dedicati a soggetti non pignorabili (ad esempio conti intestati ai figli maggiorenni). Nei pignoramenti di conti correnti l’importo pari a tre volte l’assegno sociale è impignorabile.
- Affidarsi a professionisti non specializzati – La normativa è complessa e in continuo aggiornamento; occorre l’assistenza di avvocati esperti in diritto bancario e tributario e gestori della crisi da sovraindebitamento.
Tabelle riepilogative
Tabella 1 – Norme e fonti principali sulla sospensione del pignoramento presso terzi
| Norme/Fonte | Contenuto | Rilevanza |
|---|---|---|
| Art. 624 c.p.c. | Il giudice può sospendere l’esecuzione per gravi motivi, disponendo cauzione. | Base per sospensione giudiziale. |
| Art. 626 c.p.c. | Durante la sospensione non possono essere compiuti atti esecutivi; la sospensione ha effetto ex nunc e consente atti urgenti . | Definisce gli effetti della sospensione. |
| Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 (abrogato) e art. 170 D.Lgs. 33/2025 | Atto di pignoramento esattoriale con ordine al terzo di pagare entro 60 giorni; mancato pagamento comporta applicazione delle norme ordinarie . | Riscossione esattoriale. |
| Art. 171 D.Lgs. 33/2025 | Limiti di pignorabilità: 1/10 per stipendi fino a 2.500 €, 1/7 tra 2.500 e 5.000 € . | Protezione dei crediti da lavoro. |
| Art. 23 legge 213/2023 (L. di Bilancio 2026) | Rottamazione quinquies: presentazione dell’istanza sospende automaticamente i pignoramenti . | Sospensione legale dei pignoramenti. |
| Legge 3/2012 e D.Lgs. 14/2019 | Procedure di sovraindebitamento e misure protettive che bloccano le esecuzioni . | Soluzioni alternative e sospensive. |
| D.Lgs. 33/2025, art. 174 | Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni: esito negativo impedisce pagamenti al debitore per 5 anni . | Norme speciali per PA. |
Tabella 2 – Termini e scadenze del pignoramento presso terzi
| Fase | Procedura ordinaria | Procedura esattoriale |
|---|---|---|
| Notifica atto di precetto | Sì, almeno 10 giorni prima | Non previsto |
| Termini per la dichiarazione del terzo | 10 giorni dalla notifica | Non previsto – il terzo deve pagare direttamente |
| Pagamento da parte del terzo | Dopo ordinanza di assegnazione | Entro 60 giorni per somme maturate prima della notifica; alle scadenze per somme future |
| Durata efficacia pignoramento | 90 giorni (rinnovabile) | Finché il terzo non paga; inefficace se non paga entro 60 giorni |
| Opposizione | Entro 20 giorni (artt. 615‑617 c.p.c.) | Idem; giudice competente è il tribunale del luogo dove ha sede l’agente |
| Sospensione legale | Non prevista, salvo norme speciali | Rateizzazione, rottamazione, misure protettive |
Tabella 3 – Principali strumenti difensivi e requisiti
| Strumento | Requisiti | Effetti |
|---|---|---|
| Opposizione all’esecuzione | Titolo inesistente, debito prescritto, credito impignorabile | Possibile sospensione e annullamento del pignoramento. |
| Opposizione agli atti esecutivi | Vizi formali dell’atto (notifica, contenuto) | Può comportare la sospensione e la rinnovazione dell’atto. |
| Rateizzazione del debito | Presentazione di domanda con requisiti patrimoniali; pagamento prima rata | Sospende l’esecuzione e prevede pagamenti dilazionati . |
| Rottamazione e definizioni agevolate | Presentazione di istanza entro termini; pagamento rate | Sospensione immediata; cancellazione di sanzioni e interessi. |
| Piano del consumatore/accordo ex L. 3/2012 | Stato di sovraindebitamento e meritevolezza; approvazione del giudice | Sospensione delle esecuzioni; pagamento parziale dei debiti; esdebitazione. |
| Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021) | Crisi dell’impresa; nomina dell’esperto negoziatore | Misure protettive, sospensione dei pignoramenti; negoziazione con i creditori. |
Domande frequenti (FAQ)
1. Cosa succede se il terzo non paga entro 60 giorni nel pignoramento esattoriale?
Secondo la giurisprudenza, il mancato pagamento entro 60 giorni rende automaticamente inefficace il pignoramento, senza necessità di un’ordinanza del giudice . L’agente della riscossione dovrà quindi notificare un nuovo pignoramento seguendo le forme ordinarie .
2. La presentazione della domanda di rottamazione sospende subito il pignoramento?
Sì. L’art. 23 della legge di bilancio 2026 prevede che, con la presentazione dell’istanza di rottamazione quinquies, le procedure esecutive in corso (pignoramenti, fermi, ipoteche) sono sospese automaticamente . La sospensione dura fino all’esito della definizione; se il debitore paga la prima rata, il pignoramento è revocato.
3. È possibile chiedere la sospensione del pignoramento se non ho ancora pagato la prima rata della rateizzazione?
No. La sospensione per rateizzazione scatta solo dopo il pagamento della prima rata e l’accoglimento della domanda da parte dell’Agenzia . Prima di allora il pignoramento resta efficace.
4. Posso chiedere la sospensione perché il pignoramento supera il limite di un quinto dello stipendio?
Sì. Se l’agente della riscossione ha pignorato una quota superiore ai limiti previsti (un decimo per stipendi fino a 2.500 euro, un settimo per stipendi fino a 5.000 euro, un quinto oltre tale importo) , è possibile proporre opposizione agli atti esecutivi e chiedere la sospensione per violazione delle norme imperative.
5. Il pignoramento può essere sospeso più volte?
È possibile chiedere la sospensione più volte, ma occorre dimostrare nuovi e gravi motivi. La sospensione non può essere prolungata indefinitamente senza ragione; il giudice può revocarla se vengono meno i presupposti.
6. Se propongo opposizione all’esecuzione, devo depositare cauzione?
Il giudice può subordinare la sospensione alla prestazione di una cauzione; la cauzione serve a garantire il creditore in caso di rigetto dell’opposizione. La misura della cauzione dipende dall’importo del credito e dalle circostanze.
7. Cosa accade alle somme già versate dal terzo se il pignoramento è sospeso o revocato?
Se la sospensione interviene prima del pagamento, il terzo deve astenersi dal versare. Se le somme sono già state versate, esse restano acquisite al pagamento del debito; potranno essere restituite solo se l’opposizione viene accolta e il pignoramento dichiarato illegittimo.
8. Il pignoramento sul conto corrente blocca tutti i soldi?
No. Il conto corrente è pignorabile solo per l’importo eccedente tre volte l’assegno sociale vigente. Gli ultimi accrediti di stipendio o pensione non ancora spesi sono impignorabili fino ai limiti di cui all’art. 171 del D.Lgs. 33/2025. Pertanto, il pignoramento non può privare il debitore del minimo vitale.
9. È possibile sospendere un pignoramento promosso da un privato (non dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione)?
Sì. Anche nei pignoramenti ordinari è possibile chiedere la sospensione ai sensi dell’art. 624 c.p.c., proporre opposizione o accordarsi con il creditore per un piano di rientro. Tuttavia, non si applicano le norme speciali sulla rottamazione.
10. Il piano del consumatore sospende tutti i pignoramenti?
Una volta depositata la domanda e ottenute le misure protettive, tutti i pignoramenti in corso vengono sospesi. Le somme pignorate restano accantonate e non possono essere assegnate al creditore fino all’omologazione del piano .
11. Cosa succede se il terzo paga lo stesso nonostante la sospensione?
Il pagamento effettuato in violazione della sospensione è inefficace nei confronti del debitore; il terzo rimane obbligato a pagare l’agente e può essere condannato a pagare nuovamente. È perciò importante che il terzo sia informato della sospensione (tramite la comunicazione dell’agente o l’ordinanza del giudice).
12. Posso presentare opposizione se non sono stato informato del pignoramento?
Sì. La notifica al debitore è requisito essenziale. Se il pignoramento è notificato solo al terzo e non al debitore, quest’ultimo può proporre opposizione agli atti esecutivi per nullità della notifica e chiedere la sospensione.
13. La sospensione interrompe la prescrizione?
Sì. Quando il pignoramento è sospeso per rottamazione o rateizzazione, decorre un periodo di sospensione anche della prescrizione e decadenza; i termini ricominciano a decorrere dalla cessazione della sospensione .
14. È necessario l’intervento del giudice per sospendere il pignoramento esattoriale?
No. Alcune sospensioni sono automatiche (rateizzazione, rottamazione). L’agente della riscossione può sospendere l’esecuzione d’ufficio. Tuttavia, in caso di opposizione o quando si contesta la legittimità del pignoramento, è necessario l’intervento del giudice.
15. Posso chiedere la sospensione perché sto partecipando alla composizione negoziata?
Sì. Con la presentazione dell’istanza di composizione negoziata e la nomina dell’esperto, è possibile ottenere misure protettive che bloccano le azioni esecutive. Il tribunale deve confermare le misure; il pignoramento resta sospeso per la durata della procedura .
16. Un pignoramento sospeso può essere assegnato a un altro creditore?
Durante la sospensione non possono essere compiuti atti esecutivi, inclusa la surroga di un nuovo creditore. Solo alla scadenza della sospensione o in caso di revoca l’ordine di assegnazione può essere pronunciato.
17. La sospensione incide sulla posizione degli eventuali coobbligati?
No. La sospensione riguarda il procedimento esecutivo specifico. Se vi sono altri coobbligati, l’agente può agire separatamente nei loro confronti; i pignoramenti già promossi restano sospesi solo per il debitore che ha ottenuto la sospensione.
18. La sospensione amministrativa ex art. 1, comma 537, legge 228/2012 blocca il pignoramento?
L’istanza di sospensione amministrativa consente al contribuente di chiedere all’ente impositore di sospendere la riscossione quando il ruolo è oggetto di controversia giudiziale o amministrativa. Se l’istanza è accolta, l’agente sospende la procedura esecutiva. Tuttavia, l’ente può respingere la richiesta e la sospensione resta discrezionale.
Simulazioni pratiche
Per comprendere gli effetti della sospensione del pignoramento, proponiamo alcune simulazioni basate su casi ricorrenti.
Esempio 1 – Pignoramento dello stipendio con rateizzazione
Scenario: Mario riceve uno stipendio netto di 2.000 euro al mese. Nel marzo 2026 riceve dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione un atto di pignoramento presso terzi per un debito tributario di 12.000 euro. L’atto ordina al datore di lavoro di versare le somme maturate entro 60 giorni e, per le future mensilità, di trattenere un decimo dello stipendio (200 euro) in quanto l’importo è inferiore a 2.500 euro .
Termini: Il datore di lavoro è obbligato a versare all’agente 200 euro al mese. Mario, tuttavia, presenta una domanda di rateizzazione del debito in 72 rate e paga la prima rata di 200 euro. L’Agenzia verifica la richiesta, la accetta e invia al datore di lavoro la comunicazione di sospensione del pignoramento. Di conseguenza, il datore di lavoro cessa di trattenere le 200 euro e le somme già versate restano imputate al debito .
Effetto: La sospensione dura finché Mario rispetta il piano di rateizzazione. Se dovesse saltare cinque rate, l’esecuzione riprenderà con un nuovo atto di pignoramento.
Esempio 2 – Rottamazione quinquies e pignoramento del conto corrente
Scenario: Lucia ha un debito di 8.000 euro per imposte non versate. Il 20 gennaio 2026 le viene notificato un pignoramento del conto corrente per una somma pari al saldo presente (7.500 euro), con ordine alla banca di accantonare le somme maturate. Lucia presenta domanda di rottamazione quinquies entro il 30 aprile 2026. L’art. 23 della legge di bilancio 2026 prevede che la presentazione dell’istanza sospende automaticamente la procedura . La banca, ricevuta la comunicazione dell’Agente, deve smettere di versare le somme.
Termini: Lucia dovrà pagare un’unica rata della definizione agevolata entro il 31 luglio 2026 (o la prima rata se sceglie il pagamento dilazionato). Se effettua il pagamento, il pignoramento viene revocato e la banca potrà liberare il saldo a Lucia. Se non paga, la sospensione cessa e l’agente potrà procedere ad un nuovo pignoramento.
Esempio 3 – Misure protettive nella composizione negoziata
Scenario: La società Alfa s.r.l. versa in crisi di liquidità a causa della pandemia. Ha debiti tributari e diversi pignoramenti presso terzi da parte dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione per un totale di 50.000 euro. Nel febbraio 2026 presenta istanza di composizione negoziata della crisi e chiede le misure protettive. Il tribunale conferma le misure, vietando ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive. Il massimario della composizione negoziata chiarisce che in questo caso il pignoramento non viene dichiarato inefficace ma resta sospeso; le somme pignorate rimangono accantonate .
Effetto: Durante la procedura negoziata, la società può continuare a operare utilizzando i flussi di cassa non pignorati. Se l’accordo con i creditori va a buon fine e viene omologato, i pignoramenti verranno revocati; in caso contrario, l’esecuzione potrà riprendere.
Conclusione
La sospensione del pignoramento presso terzi rappresenta un rimedio fondamentale per tutelare il debitore che si trova a rischio di perdere stipendio, pensione o altre fonti di reddito essenziali. Grazie all’evoluzione normativa e giurisprudenziale, oggi esistono diversi strumenti per bloccare temporaneamente l’esecuzione: dall’opposizione giudiziale alle misure protettive delle procedure di sovraindebitamento, dalla rateizzazione alla rottamazione delle cartelle. Con l’entrata in vigore del Testo unico sulla riscossione (D.Lgs. 33/2025), la disciplina del pignoramento esattoriale è stata riordinata, ma i principi fondamentali restano: il terzo deve pagare entro 60 giorni, l’omissione rende inefficace l’atto e il debitore ha a disposizione rimedi per sospendere e contestare l’esecuzione .
È tuttavia cruciale agire con rapidità. La sospensione non è automatica (salvo casi espressi) e richiede il deposito di istanze ben motivate, l’osservanza dei termini e il pagamento di rate ove previsto. Affidarsi a professionisti esperti consente di individuare la strategia migliore e di evitare errori fatali. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti offrono assistenza in tutte le fasi, dall’analisi degli atti alla predisposizione di ricorsi, dalla richiesta di misure protettive alla negoziazione di piani del consumatore e di definizioni agevolate.
Se sei vittima di un pignoramento presso terzi o temi di esserlo, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: otterrai una consulenza personalizzata, la verifica dell’atto, l’individuazione dei rimedi più efficaci e il supporto necessario per bloccare azioni esecutive, fermi, ipoteche o cartelle esattoriali. Agire tempestivamente è la chiave per proteggere il proprio patrimonio e uscire dalla crisi con strumenti legali concreti e tempestivi.
