Sblocco conto corrente pignorato da agenzia delle entrate: guida 2026

Introduzione

Essere colpiti da un pignoramento del conto corrente da parte dell’Agenzia delle entrate‑Riscossione (A.d.E.R.) è un’esperienza destabilizzante che può mettere in crisi la gestione quotidiana del proprio patrimonio e della propria attività. L’atto di pignoramento consente all’amministrazione finanziaria di bloccare le somme depositate presso banche o altri intermediari per soddisfare crediti tributari e contributivi. Tuttavia il contribuente non è privo di difese: la normativa italiana prevede tempi, limiti e garanzie precise, e la giurisprudenza ha tracciato paletti a tutela dei diritti del debitore.

Il 2026 rappresenta un anno di svolta: a decorrere dal 1° gennaio 2026 è entrato in vigore il “Testo Unico in materia di versamenti e riscossione” (d.lgs. 24 marzo 2025 n. 33), che ha abrogato e sostituito molte disposizioni del d.P.R. 602/1973, riordinando la disciplina del pignoramento presso terzi. L’articolo 170 del nuovo testo unico riproduce con alcune integrazioni le regole contenute nel precedente art. 72‑bis (pignoramento dei crediti verso terzi), mentre l’articolo 171 regola i limiti di pignorabilità per stipendi e pensioni . La Corte di Cassazione, con recenti pronunce, ha chiarito che l’atto notificato dall’agente della riscossione è un vero e proprio atto esecutivo che può comprendere i crediti maturati dopo la notifica, e ha ribadito l’obbligo di notificarlo anche al debitore perché il pignoramento altrimenti è inesistente.

L’obiettivo di questa guida aggiornata a marzo 2026 è fornire al debitore gli strumenti per comprendere e gestire la procedura, evitare errori comuni e individuare le strategie legali più efficaci per ottenere lo sblocco del conto corrente pignorato. Ogni sezione coniuga rigore giuridico e praticità operativa: vengono analizzate le norme, le sentenze più recenti, la procedura passo per passo, le possibili difese, gli strumenti alternativi (come la rottamazione, le definizioni agevolate e i piani di ristrutturazione dei debiti), le FAQ e simulazioni numeriche. L’intero contenuto è redatto da un punto di vista difensivo e tiene conto delle novità normative e giurisprudenziali aggiornate al mese corrente.

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e come può aiutarti

Per affrontare un pignoramento esattoriale è indispensabile rivolgersi a un professionista competente. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario a livello nazionale. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012 ed è iscritto negli elenchi tenuti dal Ministero della giustizia; inoltre è professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021. Grazie a questa rete di competenze, lo Studio Monardo è in grado di:

  • Analizzare l’atto di pignoramento e verificare la correttezza della procedura (notifica, importi, vizi formali e sostanziali);
  • Presentare ricorsi in sede giudiziale o tributaria per ottenere la sospensione dell’esecuzione e l’eventuale annullamento dell’atto;
  • Negoziare con l’ente creditore e con l’Agenzia delle entrate soluzioni stragiudiziali e piani di rientro sostenibili;
  • Attivare procedure concorsuali o di sovraindebitamento, come il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione, che consentono di ridurre e dilazionare i debiti;
  • Gestire tutte le fasi processuali, anche dinanzi alla Corte di Cassazione, grazie all’abilitazione professionale.

Per ottenere una consulenza immediata è possibile contattare direttamente l’Avv. Monardo: il professionista e il suo staff valuteranno il caso specifico e proporranno una strategia legale personalizzata.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Evoluzione della normativa: dal d.P.R. 602/1973 al d.lgs. 33/2025

Per diversi decenni il pignoramento dei crediti del debitore verso terzi è stato disciplinato dall’art. 72‑bis del d.P.R. 602/1973, introdotto nel 2005 con la funzione di accelerare la riscossione. Tale norma consentiva all’agente della riscossione di eseguire un pignoramento “speciale” sui conti correnti e sugli altri crediti senza la previa autorizzazione del giudice. L’atto poteva contenere l’ordine al terzo (banca, datore di lavoro, ente previdenziale ecc.) di pagare le somme dovute direttamente all’agente della riscossione entro 60 giorni per i crediti già maturati e alle relative scadenze per i crediti futuri, come stabilito dall’art. 72‑bis, comma 1 .

Con il d.lgs. 24 marzo 2025 n. 33, entrato in vigore il 27 marzo 2025 ma con applicazione dal 1° gennaio 2026, il legislatore ha riordinato in un unico testo le disposizioni in materia di versamenti e riscossione. Gli artt. 170 e 171 della Parte I – Titolo IV – Capo I – Sezione III di questo testo unico recepiscono e modificano l’art. 72‑bis e l’art. 72‑ter del d.P.R. 602/1973:

  • Articolo 170 – Pignoramento dei crediti verso terzi. Prevede che l’atto di pignoramento emesso dall’agente della riscossione, oltre a notificare il precetto, possa contenere un ordine al terzo di pagare i crediti direttamente all’agente. Le somme maturate prima della notifica devono essere versate entro 60 giorni, mentre quelle future devono essere versate alla relativa scadenza. La norma conferma che l’atto può essere redatto anche da dipendenti dell’agente della riscossione e disciplina le conseguenze dell’inottemperanza .
  • Articolo 171 – Limiti di pignorabilità (ex art. 72‑ter). Stabilisce percentuali più favorevoli al debitore per il pignoramento di stipendi, salari e pensioni: fino a 2.500 euro può essere pignorato al massimo un decimo; tra 2.500 e 5.000 euro un settimo; oltre 5.000 euro si applica il limite ordinario di un quinto previsto dall’art. 545 c.p.c. L’ultimo emolumento accreditato sul conto non è pignorabile . La norma consente all’Agenzia delle entrate di accedere direttamente alle banche dati dell’INPS per verificare stipendi e pensioni .

1.1.1 Altre disposizioni del testo unico rilevanti

Il nuovo testo unico contiene ulteriori articoli connessi al pignoramento presso terzi:

  • Art. 169 – Inottemperanza all’ordine di pagamento: prevede che, se il terzo non esegue il pagamento ordinato dall’agente della riscossione, si applicano le sanzioni civili e gli interessi previsti e si procede nei suoi confronti con il rito ordinario; in caso di pignoramento dei beni, il giudice può ordinare la consegna.
  • Art. 172 – Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi: consente all’agente della riscossione di pignorare beni del debitore in possesso di un terzo, ordinando la consegna entro 30 giorni .
  • Art. 174 – Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni: stabilisce che, in caso di esito negativo del pignoramento dei crediti verso enti pubblici, questi non possono effettuare pagamenti a favore dell’esecutato per cinque anni finché il debitore non prova l’avvenuto pagamento .
  • Art. 175 – Dichiarazione stragiudiziale del terzo: consente all’agente della riscossione, prima di procedere al pignoramento, di richiedere ai terzi debitori del contribuente l’indicazione dettagliata delle somme o delle cose dovute; in caso di mancata risposta può essere irrogata una sanzione .
  • Art. 176 – Cooperazione applicativa e informatica: permette all’Agenzia delle entrate di utilizzare strumenti informatici e cooperazione applicativa per accedere a tutte le informazioni utili prima di intraprendere l’azione esecutiva .

1.2 La disciplina del codice di procedura civile

Il pignoramento presso terzi esattoriale è una procedura esecutiva “sui generis” che, pur derogando a talune forme del codice di procedura civile, rimane collegata agli artt. 543 e seguenti c.p.c. In particolare:

  • Art. 543 c.p.c. – Forma del pignoramento: l’atto deve essere notificato al terzo e al debitore; contiene l’ingiunzione al debitore di astenersi da qualsiasi atto idoneo a sottrarre alla garanzia del credito le somme pignorate, e l’invito al terzo a non disporre delle stesse senza ordine del giudice. L’agente della riscossione può, con l’atto di pignoramento, omettere la citazione in giudizio del terzo (come previsto dal nuovo art. 170), sostituendola con l’ordine di pagamento diretto. La notifica al debitore è fondamentale: la Corte di Cassazione ha ribadito che l’omissione rende inesistente il pignoramento.
  • Art. 545 c.p.c. – Crediti impignorabili e limiti di pignorabilità: prevede che le somme dovute a titolo di stipendio, salario, pensione, cassa integrazione o altre indennità relative al rapporto di lavoro siano pignorabili nei limiti stabiliti dalla legge (un quinto nella disciplina generale). Tale articolo è richiamato dal nuovo art. 171 del d.lgs. 33/2025, che fissa limiti più favorevoli per l’azione esattoriale .
  • Art. 492 c.p.c. – Forma del pignoramento: stabilisce che il pignoramento presso terzi si esegue mediante intimazione al terzo di non disporre delle somme e degli oggetti dovuti al debitore e di non corrisponderle senza ordine del giudice. L’atto contiene l’ingiunzione al debitore e l’avvertimento che l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. è inammissibile se proposta dopo l’assegnazione.
  • Art. 547 c.p.c. – Dichiarazione del terzo: il terzo pignorato deve rendere una dichiarazione entro 10 giorni circa i crediti e le cose dovute al debitore; nel pignoramento speciale ex art. 170, questo obbligo è sostituito dall’ordine di pagamento diretto.

1.3 Giurisprudenza recente

Negli ultimi anni la giurisprudenza si è impegnata a delineare i confini dell’istituto. La Corte di Cassazione ha affermato alcuni principi fondamentali:

1.3.1 Pignoramento dei crediti esattoriali e somme sopravvenute

Con la sentenza n. 28520/2025 la Cassazione (Sez. III civ.) ha stabilito che il pignoramento speciale ex art. 72‑bis (ora art. 170) si estende anche alle somme accreditate sul conto corrente dopo la notifica dell’atto. La Corte ha precisato che l’agente della riscossione può ordinare al terzo di versare le somme già maturate entro 60 giorni e quelle future alle rispettive scadenze, e che l’obbligo di pagamento comprende il saldo attivo del conto anche se all’epoca del pignoramento il conto era negativo . La procedura esattoriale, sebbene priva di intervento del giudice, è considerata una vera e propria procedura esecutiva: il saldo attivo maturato dopo la notifica rientra nel pignoramento e deve essere versato all’agente della riscossione .

Il principio di diritto enunciato dalla Corte recita: “Nello speciale pignoramento del saldo attivo del conto corrente bancario – disciplinato dall’art. 72‑bis d.P.R. 602/1973, ora art. 170 d.lgs. 33/2025 – la banca deve versare all’agente della riscossione non solo le somme esistenti al momento della notifica, ma anche quelle che si sono accreditate successivamente, purché maturate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica; ciò anche se il conto era negativamente esposto al momento del pignoramento” .

1.3.2 Obbligo di notifica al debitore: ordinanza n. 6/2026

Diversi commentatori hanno dato rilievo alla ordinanza n. 6/2026 della Corte di Cassazione, che avrebbe affermato il principio della inesistenza del pignoramento esattoriale se non viene notificato anche al debitore. Secondo le ricostruzioni degli studiosi (non essendo ancora disponibile la massima ufficiale), la Corte avrebbe ribadito che l’art. 543 c.p.c. richiede la notifica al debitore; l’omissione è un vizio radicale che comporta l’inefficacia della procedura. Pur in mancanza del testo ufficiale, è utile ricordare che tale orientamento si collega a pronunce precedenti (Cass. n. 1093/2018, n. 1687/2024 e n. 28520/2025) nelle quali i giudici hanno sottolineato l’essenza esecutiva del pignoramento e l’esigenza di informare il debitore per consentirgli l’opposizione.

1.4 Soggetti coinvolti e ruoli

Per comprendere la procedura è importante identificare i soggetti e i ruoli:

SoggettoRuolo nella procedura di pignoramento
Agente della riscossioneEmana l’atto di pignoramento, notifica il precetto, ordina al terzo il versamento delle somme e cura la riscossione. Nella fase successiva può procedere con l’assegnazione o la vendita dei beni.
Terzo pignoratoÈ il soggetto che detiene il credito o il bene del debitore (banca, datore di lavoro, ente previdenziale). Deve bloccare le somme e versarle all’agente entro i termini indicati.
Debitore (o contribuente)Titolare del conto o del credito pignorato. Deve ricevere la notifica dell’atto per poter esercitare i propri diritti di opposizione. Può proporre opposizione all’esecuzione o alla distribuzione.
Giudice dell’esecuzioneÈ coinvolto solo in caso di opposizione (artt. 615 e 617 c.p.c.) o quando è necessario emanare provvedimenti in assenza di adempimento da parte del terzo.

2. Procedura passo‑passo per il pignoramento e lo sblocco del conto corrente

Il pignoramento esattoriale presso terzi segue un iter codificato che presenta alcune peculiarità rispetto al pignoramento ordinario. Di seguito vengono illustrati i passaggi chiave dal ricevimento degli atti alla possibile liberazione del conto.

2.1 Ricezione della cartella di pagamento e del precetto

Il pignoramento del conto corrente è preceduto dalla notifica di una cartella di pagamento o di un avviso di accertamento esecutivo con cui l’Agenzia delle entrate quantifica le somme dovute. Se il contribuente non paga entro il termine indicato o non propone ricorso, l’agente della riscossione può iscrivere il carico a ruolo e notificare il precetto, invitando il debitore ad adempiere entro 5 giorni.

2.2 Emissione dell’atto di pignoramento

Trascorso il termine del precetto senza pagamento, l’agente della riscossione emette l’atto di pignoramento presso terzi. L’atto deve contenere:

  1. I dati identificativi del debitore e del terzo (ad esempio, la banca o il datore di lavoro) e l’indicazione del credito vantato;
  2. L’ingiunzione al terzo di non disporre delle somme o dei beni fino a ordine contrario e di versare direttamente all’agente della riscossione le somme dovute;
  3. L’ingiunzione al debitore di astenersi da ogni atto idoneo a diminuire la garanzia del credito, con avvertimento che l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. è inammissibile se proposta dopo l’assegnazione (art. 615 c.p.c.).

Notifica: l’atto deve essere notificato sia al terzo sia al debitore. L’omissione della notifica al debitore può determinare, secondo la giurisprudenza prevalente, l’inesistenza giuridica dell’atto.

2.3 La fase di attesa: termine di sessanta giorni

Il terzo è tenuto a versare:

  • le somme già maturate al momento della notifica dell’atto entro sessanta giorni, secondo quanto stabilito dall’art. 170 d.lgs. 33/2025 ;
  • le somme mature in seguito alle rispettive scadenze (per esempio, stipendi o canoni).

Durante questi sessanta giorni il debitore può:

  • Pagare il debito per evitare la prosecuzione dell’esecuzione;
  • Richiedere la rateizzazione del debito tributario, se ricorrono le condizioni (piani ordinari fino a 72 rate o straordinari fino a 120 rate);
  • Promuovere opposizione davanti al giudice dell’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o introdurre un procedimento di sospensione in autotutela presso l’agenzia;
  • Proporre definizioni agevolate (rottamazione, saldo e stralcio) se previste dalla legge vigente.

2.4 Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)

L’art. 615 c.p.c. consente al debitore di contestare il diritto dell’agente della riscossione di procedere all’esecuzione. L’opposizione può essere proposta:

  1. Prima dell’inizio dell’esecuzione, mediante atto di citazione davanti al giudice competente (per esempio, contro il precetto);
  2. Dopo l’inizio della procedura, con ricorso al giudice dell’esecuzione presso il tribunale competente. In tal caso il giudice può sospendere l’esecuzione se ricorrono gravi motivi. L’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione .

Nell’ambito del pignoramento esattoriale, l’opposizione può basarsi su vizi formali (ad esempio, mancata notifica della cartella di pagamento, carenza di motivazione, violazione dei termini) o su vizi sostanziali (inesistenza del debito, prescrizione, compensazione con crediti verso la Pubblica amministrazione). L’opposizione deve essere proposta entro 40 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento per contestare vizi di forma (art. 617 c.p.c.) o entro 20 giorni dalla data in cui si è avuta notizia dell’atto esecutivo.

2.5 Adempimento del terzo e assegnazione

Se il terzo adempie all’ordine di pagamento, le somme vengono versate all’agente della riscossione e destinate al soddisfacimento del credito tributario. Se non adempie, l’agente può procedere con il pignoramento giudiziale convenzionale davanti al giudice e ottenere l’assegnazione delle somme o dei beni (art. 169 d.lgs. 33/2025). Per i pignoramenti presso pubbliche amministrazioni l’art. 174 stabilisce che, se il pignoramento ha esito negativo, l’ente non può effettuare pagamenti a favore del debitore per cinque anni .

2.6 Liberazione del conto corrente: quando e come è possibile

Lo sblocco del conto pignorato può avvenire in diversi modi:

  1. Pagamento o definizione del debito: se il contribuente salda integralmente il debito o raggiunge un accordo di rateizzazione con l’Agenzia delle entrate, l’agente della riscossione comunica alla banca la revoca del pignoramento.
  2. Accoglimento dell’opposizione: se il giudice dell’esecuzione accerta l’illegittimità del pignoramento (per esempio, per mancata notifica al debitore o per prescrizione del credito), dichiara la procedura inefficace e ordina la restituzione delle somme.
  3. Esito positivo di una procedura concorsuale di sovraindebitamento: il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione dei debiti possono prevedere la sospensione delle azioni esecutive e l’esdebitazione finale; in tal caso l’agente della riscossione è vincolato al piano omologato.
  4. Estinzione del pignoramento per decorso del termine: se il pignoramento non è seguito da ulteriori atti esecutivi entro i termini previsti, la procedura si estingue; la giurisprudenza considera però il pignoramento esattoriale efficace finché l’agente non revoca formalmente l’atto.

3. Difese e strategie legali per il debitore

Affrontare un pignoramento del conto corrente richiede un’analisi approfondita dei documenti ricevuti e una pianificazione accurata. Di seguito vengono illustrate le principali strategie difensive e gli errori da evitare.

3.1 Controllo preliminare degli atti e dei termini

Il debitore deve verificare la validità della cartella di pagamento, del precetto e dell’atto di pignoramento. Elementi da controllare:

  • Notifica regolare degli atti (cartella, avviso di accertamento esecutivo, precetto, pignoramento). L’assenza di notifica al domicilio fiscale o l’irregolarità nella notifica (mancanza della relata, notifica a indirizzo diverso, omessa notifica al debitore) può rendere nullo l’atto.
  • Tempistica: l’iscrizione a ruolo deve avvenire entro termini di decadenza e la cartella di pagamento deve essere notificata entro determinate scadenze previste dalle leggi fiscali; in caso contrario si può eccepire la decadenza.
  • Prescrizione del credito: i crediti tributari hanno termini di prescrizione variabili (in genere 10 anni per imposte erariali, 5 anni per contributi previdenziali) calcolati dal giorno in cui la cartella diventa definitiva. Eventuali atti interruttivi devono essere comprovati dall’ente.
  • Vizi sostanziali del titolo: errori di calcolo, mancata applicazione di detrazioni o deduzioni, violazione del divieto di cumulo di interessi e sanzioni.

3.2 Opposizione giudiziale

L’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) e l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) sono gli strumenti processuali principali. La prima contesta il diritto del creditore a procedere, mentre la seconda riguarda irregolarità formali dell’atto esecutivo. I motivi tipici sono:

  1. Mancata notifica dell’atto di pignoramento al debitore – secondo l’orientamento recente, questo vizio comporta l’inesistenza dell’atto;
  2. Carenza di titolo esecutivo – per esempio, se la cartella è stata annullata o sospesa da un provvedimento giudiziario o amministrativo;
  3. Prescrizione o decadenza del credito;
  4. Violazione dei limiti di pignorabilità ex art. 171 d.lgs. 33/2025 e art. 545 c.p.c.;
  5. Incompetenza del giudice o difetto di legittimazione dell’agente della riscossione;
  6. Compensazione con crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Pubblica amministrazione.

L’opposizione va depositata nei termini e con le formalità previste. È consigliabile affidarsi a un avvocato specializzato, poiché la documentazione da allegare (estratto di ruolo, provvedimenti precedenti, prova della prescrizione) è complessa.

3.3 Sospensione dell’esecuzione in autotutela

Oltre al ricorso giudiziale, il contribuente può presentare una istanza di sospensione in autotutela all’Agenzia delle entrate‑Riscossione quando emergano errori manifesti o la presenza di provvedimenti di sospensione (ad esempio, sospensione amministrativa per rottamazioni in corso o per ricorso pendente). La richiesta va motivata e corredata della documentazione; l’ente deve rispondere entro 220 giorni.

3.4 Soluzioni stragiudiziali e piani di rientro

Spesso la soluzione più rapida è negoziare con l’ente creditore un piano di rientro rateale. L’Agenzia delle entrate‑Riscossione permette:

  • Rateizzazione ordinaria (fino a 72 rate) per debiti fino a 120.000 euro, con possibilità di richiesta online;
  • Rateizzazione straordinaria (fino a 120 rate) per comprovate difficoltà economiche;
  • Definizione agevolata (“rottamazione”): condoni periodici previsti dal legislatore (ad esempio, rottamazione quater del 2023) che consentono di pagare l’imposta e gli interessi legali senza sanzioni e interessi di mora; occorre verificare se la normativa vigente nel 2026 prevede nuovi provvedimenti.

Stipulare un piano di rientro comporta la sospensione delle procedure esecutive; tuttavia in caso di pignoramento in corso è necessario ottenere dall’A.d.E.R. la comunicazione di revoca del pignoramento.

3.5 Procedure concorsuali di sovraindebitamento

La legge 3/2012 (oggi trasfusa nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – d.lgs. 14/2019) ha introdotto strumenti per i debitori civili e i professionisti sovraindebitati che non hanno accesso alle procedure fallimentari. Le procedure possono bloccare le azioni esecutive e consentire l’esdebitazione finale:

  1. Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche consumatrici che hanno debiti derivanti da contratti bancari, fiscali o da rapporti di lavoro. Prevede la presentazione di un piano di ristrutturazione con pagamento parziale dei debiti in base alle reali capacità reddituali. Il piano deve essere omologato dal tribunale; una volta omologato, blocca tutte le azioni esecutive e le pignoramenti in corso.
  2. Accordo di composizione della crisi: rivolto ai debitori non consumatori (professionisti, piccoli imprenditori). Prevede un accordo con i creditori che deve essere approvato dalla maggioranza e omologato dal tribunale. Anche in questo caso le procedure esecutive vengono sospese.
  3. Liquidazione controllata: se non è possibile proporre un piano o un accordo, il debitore può chiedere la liquidazione dei propri beni con conseguente esdebitazione. Dopo la chiusura della liquidazione, i debiti residui vengono cancellati.

L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, può assistere il debitore nella predisposizione della domanda, nella redazione del piano e nella trattativa con i creditori. Questo strumento è particolarmente utile per chi ha più debiti (fiscali, bancari, fornitori) e non è in grado di pagare.

3.6 Difese ulteriori: ricorsi tributari e tutela amministrativa

Oltre all’opposizione all’esecuzione, il contribuente può impugnare la cartella di pagamento e l’avviso di accertamento innanzi al giudice tributario (Corte di giustizia tributaria). L’impugnazione consente di far valere vizi dell’atto presupposto (ad esempio, nullità dell’avviso, violazione di principi di proporzionalità, difetto di motivazione). Una volta avviato il contenzioso tributario, è possibile chiedere la sospensione cautelare dell’atto. Se la causa viene accolta, il pignoramento viene annullato e le somme eventualmente riscosse devono essere restituite.

4. Strumenti alternativi e misure a tutela del debitore

Oltre alle difese giudiziali e stragiudiziali, il debitore può avvalersi di strumenti normativi che consentono di definire la propria posizione debitoria e prevenire il pignoramento.

4.1 Rottamazione e definizioni agevolate

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse rottamazioni (cd. definizioni agevolate) che permettono di estinguere i debiti tributari pagando solo l’imposta e gli interessi legali, senza sanzioni e interessi di mora. Le principali sono:

  • Rottamazione ter (d.l. 119/2018) e rottamazione quater (legge di bilancio 2023): hanno consentito la definizione agevolata delle cartelle notificate fino al 30 giugno 2022; al momento, per il 2026, non sono previste nuove rottamazioni, ma è importante monitorare eventuali proroghe legislative. Chi ha aderito alla rottamazione ma è decaduto dal pagamento può chiedere la rateizzazione del residuo, ottenendo la sospensione delle procedure esecutive.
  • Saldo e stralcio (legge 145/2018): destinato a contribuenti con ISEE basso e con debiti derivanti da imposte risultanti dalle dichiarazioni; permette di pagare una percentuale ridotta (16% o 35%) del debito. Le definizioni agevolate normalmente sospendono le azioni di riscossione e quindi anche i pignoramenti.

4.2 Rateizzazione del debito e transazioni fiscali

La rateizzazione ordinaria (fino a 72 rate) e straordinaria (fino a 120 rate) consente di diluire il pagamento del debito; la richiesta può essere presentata online. In presenza di rateizzazione concessa, la cartella e il pignoramento vengono sospesi; tuttavia se si saltano più rate il beneficio viene revocato e il pignoramento viene ripreso.

Per le imprese in crisi è possibile attivare la transazione fiscale nell’ambito di procedure concorsuali (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione). La transazione fiscale consente di ridurre il debito e di pagarlo in misura percentuale.

4.3 Procedure di crisi d’impresa e composizione negoziata

Il d.l. 118/2021 e il Codice della crisi d’impresa hanno introdotto la composizione negoziata della crisi: un percorso volontario in cui l’imprenditore, assistito da un esperto negoziatore, dialoga con i creditori per ristrutturare i debiti e mantenere l’operatività. La nomina di un esperto (come l’Avv. Monardo) può portare a un accordo che sospende le procedure esecutive pendenti e evita il pignoramento.

4.4 Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione dei debiti

Come illustrato sopra, i piani del consumatore e gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono strumenti centrali della legge 3/2012 e del d.lgs. 14/2019. Essi permettono di pagare i debiti fiscali in misura ridotta, in base al reddito e al patrimonio del debitore, con l’omologazione del tribunale che rende vincolante il piano per tutti i creditori. Durante il procedimento, l’esecutato beneficia di una sospensione automatica di tutte le azioni esecutive (automatic stay), compresi i pignoramenti.

4.5 Esdebitazione e liberazione dai debiti residui

Una volta completato il piano o l’accordo, il debitore può accedere all’esdebitazione, cioè alla cancellazione dei debiti residui non soddisfatti. L’esdebitazione permette di ripartire senza l’ombra di pignoramenti futuri e restituisce al debitore la piena capacità economica.

5. Errori comuni e consigli pratici

Molti debitori cadono in errori che possono compromettere la tutela dei propri diritti. Di seguito vengono sintetizzati i più frequenti e i relativi consigli per evitarli:

  1. Ignorare le notifiche: non aprire o non ritirare le raccomandate comporta il perfezionamento della notifica per compiuta giacenza. È essenziale verificare sempre la posta e le PEC, perché i termini per proporre opposizione decorrono dalla notifica.
  2. Trascurare i termini: la mancata proposizione dell’opposizione entro i termini di legge rende irrecuperabile la posizione. Occorre attivarsi immediatamente dopo la ricezione dell’atto.
  3. Confondere le procedure: la riscossione esattoriale ha regole differenti rispetto al pignoramento ordinario. Il pignoramento speciale (art. 170) non prevede l’intervento del giudice nella fase iniziale, ma l’opposizione si propone al giudice dell’esecuzione.
  4. Prelevare somme dal conto pignorato: le somme bloccate appartengono all’ente riscossore; prelevarle può configurare responsabilità. Per le somme non pignorate (ad esempio, ultimo stipendio) è importante verificare con la banca l’importo effettivamente vincolato.
  5. Non valutare la sovraindebitamento: chi ha più debiti (tributari, bancari, fornitori) spesso ignora la possibilità di presentare un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione. Una valutazione con un gestore della crisi può offrire soluzioni strutturali.
  6. Affidarsi a consulenti non specializzati: la materia è complessa e in continua evoluzione; solo professionisti esperti in diritto tributario e bancario possono individuare errori dell’atto di pignoramento e predisporre una difesa efficace.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Norme di riferimento per il pignoramento esattoriale

NormaContenuto essenzialeRiferimenti
Art. 170 d.lgs. 33/2025Ordine al terzo di versare il credito direttamente all’agente della riscossione; le somme maturate prima della notifica vanno versate entro 60 giorni; le altre alle rispettive scadenze. L’atto può essere redatto da dipendenti dell’agente .Testo unico versamenti e riscossione (in vigore dal 1° gennaio 2026).
Art. 171 d.lgs. 33/2025Fissa i limiti di pignorabilità di stipendi, salari e pensioni: un decimo fino a 2.500 €, un settimo tra 2.500 € e 5.000 €; oltre 5.000 € si applica il limite ordinario. Esclude l’ultimo emolumento accreditato .Testo unico versamenti e riscossione.
Art. 172 d.lgs. 33/2025Pignoramento di beni del debitore in possesso di terzi: il giudice ordina la consegna; l’agente può anche ordinare direttamente al terzo di consegnare entro 30 giorni .Testo unico versamenti e riscossione.
Art. 174 d.lgs. 33/2025Pignoramento di crediti verso pubbliche amministrazioni; in caso di esito negativo, l’ente non può effettuare pagamenti a favore del debitore per 5 anni .Testo unico versamenti e riscossione.
Art. 175 d.lgs. 33/2025Consente all’agente di chiedere ai terzi una dichiarazione stragiudiziale sui crediti e le cose dovute; prevede sanzioni in caso di inadempimento .Testo unico versamenti e riscossione.
Art. 543 c.p.c.Forma del pignoramento presso terzi: l’atto deve essere notificato al terzo e al debitore; contiene l’ingiunzione al debitore e al terzo. È la norma generale cui deroga parzialmente l’art. 170.Codice di procedura civile.
Art. 545 c.p.c.Elenca i crediti impignorabili e stabilisce i limiti di pignorabilità di stipendi, salari e pensioni.Codice di procedura civile.
Art. 615 c.p.c.Regola l’opposizione all’esecuzione: prevede che il giudice possa sospendere l’esecuzione e che l’opposizione proposta dopo la vendita o l’assegnazione è inammissibile .Codice di procedura civile.

6.2 Termini principali

FaseTermineNorma
Pagamento dopo cartella/precetto60 giorni per pagare o rateizzareArt. 170 d.lgs. 33/2025, art. 72‑bis d.P.R. 602/1973
Versamento delle somme già maturate60 giorni dalla notificaArt. 170 d.lgs. 33/2025
Presentazione dell’opposizione agli atti esecutivi20 giorni dalla conoscenza dell’attoArt. 617 c.p.c.
Presentazione dell’opposizione all’esecuzionePrima dell’assegnazione; inammissibile se proposta dopo la vendita o l’assegnazioneArt. 615 c.p.c.
Termine per la dichiarazione del terzo (pignoramento ordinario)10 giorniArt. 547 c.p.c.
Termine per la consegna di beni (pignoramento di cose)30 giorniArt. 172 d.lgs. 33/2025

6.3 Limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni

Importo mensile dell’emolumentoPercentuale pignorabileImporto massimo pignorabile
Fino a € 2.50010 %€ 250
Da € 2.500 a € 5.00014,285 % (1/7)€ 714,25
Oltre € 5.00020 % (1/5)20 % del supero
Ultimo emolumento accreditato0 % (impignorabile)

7. FAQ – Domande frequenti

1. Cos’è il pignoramento esattoriale presso terzi e in che cosa differisce dal pignoramento ordinario?

Il pignoramento esattoriale presso terzi è una procedura speciale che permette all’agente della riscossione di bloccare i crediti del debitore verso terzi (conti correnti, stipendi, pensioni) senza necessità di chiedere l’autorizzazione al giudice. A differenza del pignoramento ordinario disciplinato dagli artt. 543 e seguenti c.p.c., l’atto di pignoramento esattoriale può contenere l’ordine di pagamento diretto e non richiede la citazione a comparire in udienza. Tuttavia resta l’obbligo di notifica al debitore.

2. Devo essere avvisato prima che il mio conto venga pignorato dall’Agenzia delle entrate?

Sì. Il pignoramento presuppone la notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di accertamento e del precetto. Inoltre, l’atto di pignoramento deve essere notificato sia al terzo (banca) sia al debitore: la Corte di Cassazione ha più volte affermato che l’omessa notifica al debitore rende l’atto inesistente.

3. Cosa significa che le somme maturate “dopo” la notifica sono comprese nel pignoramento?

Significa che il pignoramento esattoriale non si limita al saldo presente sul conto al momento della notifica, ma si estende anche alle somme che maturano entro 60 giorni dalla notifica o alle scadenze successive. La Cassazione, nella sentenza n. 28520/2025, ha chiarito che l’obbligo della banca di versare le somme comprende anche i versamenti sopravvenuti entro quel termine .

4. È vero che il pignoramento del conto perde efficacia se non mi viene notificato?

Secondo l’orientamento giurisprudenziale più recente (ordinanza n. 6/2026 e pronunce precedenti), il pignoramento deve essere notificato al debitore; la mancanza di notifica determina l’inesistenza dell’atto. Senza notifica, infatti, il debitore non è posto in grado di opporsi e l’atto non produce effetti.

5. Posso usare il denaro depositato sul conto dopo il pignoramento?

Le somme già presenti sul conto al momento della notifica e quelle accreditate successivamente sono destinate al pagamento del debito e non possono essere utilizzate dal correntista. Tuttavia l’ultimo stipendio o pensione accreditati non possono essere pignorati (art. 171 d.lgs. 33/2025). È consigliabile chiedere alla banca una specifica indicazione delle somme vincolate e di quelle ancora disponibili.

6. Posso prelevare l’ultimo stipendio o pensione accreditata?

Sì. L’art. 171 d.lgs. 33/2025 prevede che gli obblighi del terzo non si estendono all’ultimo emolumento (stipendio o pensione) accreditato sul conto . Questo importo è impignorabile e può essere utilizzato per far fronte alle necessità immediate.

7. Come si calcola la quota pignorabile dello stipendio?

Il nuovo testo unico stabilisce che la quota pignorabile è pari a un decimo per importi fino a 2.500 euro, un settimo per importi tra 2.500 e 5.000 euro e un quinto per importi superiori a 5.000 euro. Ad esempio, se lo stipendio netto è di 3.000 euro, la quota pignorabile è un settimo, cioè circa 428,57 euro.

8. Posso chiedere la rateizzazione del debito dopo aver ricevuto l’atto di pignoramento?

Sì. La rateizzazione può essere richiesta anche dopo la notifica del pignoramento; se concessa, comporta la sospensione delle azioni esecutive. È necessario presentare la domanda e pagare la prima rata affinché l’agente invii alla banca l’ordine di sblocco del conto.

9. Se propongo opposizione, il pignoramento viene automaticamente sospeso?

No. Il giudice decide se sospendere l’esecuzione; l’opposizione produce la sospensione solo se il giudice ravvisa gravi motivi (art. 615 c.p.c.). È possibile chiedere la sospensione cautelare in sede di autotutela presso l’Agenzia delle entrate.

10. Cosa succede se il terzo non versa le somme?

Il nuovo art. 169 d.lgs. 33/2025 prevede che, in caso di inottemperanza all’ordine di pagamento, il terzo può essere sanzionato e l’agente della riscossione può rivolgersi al giudice per ottenere l’assegnazione. Nel caso di pignoramento presso una banca, l’inottemperanza può esporre l’istituto a responsabilità civile.

11. Il pignoramento si estende alle carte prepagate o ai conti cointestati?

Sì, in linea di principio l’atto può essere rivolto a qualsiasi rapporto bancario o finanziario intestato al debitore. Tuttavia, sui conti cointestati viene pignorata solo la quota che si presume di proprietà del debitore (50% se due intestatari, salvo prova contraria). Le carte prepagate nominative possono essere oggetto di pignoramento purché siano assimilabili a depositi.

12. Posso chiudere il conto o spostare i soldi prima che arrivi il pignoramento?

Compiere atti di sottrazione dei beni dopo aver ricevuto il precetto o l’atto di pignoramento può essere considerato illecito; inoltre l’art. 170 consente di pignorare anche i crediti futuri. Per evitare responsabilità è opportuno non movimentare il conto e invece attivarsi per definire il debito.

13. È possibile opporsi alla cartella di pagamento anche dopo aver ricevuto il pignoramento?

Sì, se sussistono vizi della cartella (mancata notifica, prescrizione, annullamento dell’avviso di accertamento). La proposizione del ricorso tributario può essere combinata con l’opposizione all’esecuzione; in tal caso è fondamentale coordinare i due procedimenti con l’assistenza di un legale.

14. Che cos’è la sospensione in autotutela e quando conviene chiederla?

È una richiesta rivolta all’Agenzia delle entrate per sospendere l’esecuzione senza rivolgersi al giudice. È utile quando si dispone di documentazione che dimostra errori materiali, pagamenti già effettuati o vizi evidenti. Non sospende automaticamente l’esecuzione, ma l’A.d.E.R. può accogliere l’istanza e comunicare alla banca la revoca del pignoramento.

15. Se ho debiti con più enti (Agenzia delle entrate, Inps, banche), quale procedura posso utilizzare per liberarmi?

La legge 3/2012 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) offre la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. Puoi presentare un piano del consumatore se sei una persona fisica non imprenditore, oppure un accordo di ristrutturazione se sei un professionista o un imprenditore sotto soglia. Con l’omologazione del piano tutte le azioni esecutive vengono sospese e al termine otterrai l’esdebitazione.

16. Esiste la possibilità che il pignoramento venga considerato prescritto?

Il pignoramento in sé non si prescrive, ma si prescrive il credito sottostante. Se sono trascorsi i termini di prescrizione del debito tributario (generalmente 10 anni) senza atti interruttivi validi, è possibile eccepire la prescrizione in sede di opposizione e chiedere la restituzione delle somme.

17. Posso fare causa alla banca se ha bloccato somme non dovute?

Se la banca ha ecceduto nell’applicazione del pignoramento (ad esempio, ha trattenuto l’intero saldo includendo l’ultimo stipendio o ha vincolato somme superiori rispetto a quanto indicato nell’atto), è possibile agire contro la banca per richiedere la restituzione delle somme illegittimamente trattenute e il risarcimento del danno. È opportuno, però, provare l’errore mediante estratti conto e copia degli atti.

18. Come influisce la morte del debitore sul pignoramento?

Il pignoramento non si estingue automaticamente con la morte del debitore. Gli eredi subentrano nella procedura e possono chiedere la sospensione per preparare l’accettazione o la rinuncia all’eredità. Se gli eredi rinunciano, l’agente della riscossione potrà rivalersi sul patrimonio ereditario nei limiti di legge.

19. È possibile sanare il pignoramento pagando solo parte del debito?

In assenza di definizioni agevolate, il pignoramento può essere revocato solo pagando l’intero debito (o la somma concordata con la rateizzazione). Tuttavia, se la legge prevede una rottamazione o un saldo e stralcio, il pagamento della somma dovuta in base alla definizione agevolata determina la chiusura della procedura e lo sblocco del conto.

20. È meglio un piano del consumatore o una transazione fiscale?

Dipende dalla situazione. Il piano del consumatore permette di ridurre e rateizzare i debiti complessivi sotto la vigilanza del tribunale, ma richiede una certa complessità procedurale e il rispetto del budget di vita; la transazione fiscale è una trattativa con l’ente all’interno di procedure concorsuali che possono essere più flessibili per imprenditori. La scelta va valutata con un professionista che analizzi il patrimonio, il reddito e la tipologia dei debiti.

8. Simulazioni pratiche e casi reali

Per comprendere meglio l’impatto del pignoramento esattoriale e le potenziali strategie di difesa, proponiamo alcune simulazioni numeriche e casi reali (dati modificati per tutelare la privacy).

8.1 Simulazione di pignoramento del conto con saldo positivo

Scenario: Mario è un libero professionista e ha un debito tributario di 25.000 euro. Il suo conto corrente presenta un saldo di 6.000 euro il giorno in cui riceve la notifica dell’atto di pignoramento, il 10 gennaio 2026. Nei 40 giorni successivi riceve bonifici dai clienti per 10.000 euro.

Applicazione dell’art. 170: la banca deve bloccare l’intero saldo attivo (6.000 euro) più i 10.000 euro accreditati, fino alla concorrenza del debito. Le somme devono essere versate all’agente della riscossione entro 60 giorni (quindi entro l’11 marzo 2026). Mario non può utilizzare queste somme; tuttavia l’ultimo bonifico ricevuto come compenso professionale non gode di protezione specifica, a meno che non rientri tra le indennità impignorabili.

Strategia: Mario potrebbe presentare un’istanza di rateizzazione e, contestualmente, proporre opposizione per eccepire la prescrizione parziale di parte del debito. Se la rateizzazione viene accettata, l’atto di pignoramento verrà revocato e il conto sbloccato.

8.2 Simulazione di pignoramento dello stipendio accreditato sul conto

Scenario: Giulia è una dipendente con stipendio netto mensile di 1.800 euro. Il 15 febbraio 2026 l’A.d.E.R. notifica al datore di lavoro e a Giulia l’atto di pignoramento relativo a un debito di 7.000 euro. Lo stipendio è accreditato su un conto corrente bancario.

Applicazione dell’art. 171: l’atto prevede che il datore di lavoro versi direttamente all’agente della riscossione il 10% (180 euro) dello stipendio mensile. L’ultimo stipendio accreditato sul conto prima della notifica è impignorabile; pertanto la banca non deve bloccare quel versamento. Gli stipendi successivi, invece, saranno decurtati al momento dell’erogazione dal datore di lavoro e non transiteranno interamente sul conto.

Strategia: Giulia potrebbe valutare una rateizzazione straordinaria o aderire a una definizione agevolata. Se sussistono vizi nella notifica o la cartella è prescritta, può proporre opposizione. Nel frattempo deve organizzare le proprie finanze contando sulla riduzione temporanea del reddito disponibile.

8.3 Caso reale: pignoramento senza notifica al debitore

Una società di servizi ha ricevuto nel dicembre 2025 un pignoramento presso terzi relativo a un credito vantato nei confronti di un comune. L’atto è stato notificato al solo terzo (il comune) e non al contribuente. La società ha appreso del pignoramento solo dopo che le somme erano state trattenute. Presentata opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., il giudice dell’esecuzione ha accolto il ricorso riconoscendo l’inesistenza dell’atto per omissione della notifica al debitore, in conformità ai principi sanciti dalla Cassazione. Il pignoramento è stato dichiarato inefficace e la società ha riottenuto le somme.

Insegnamento: sempre verificare che l’atto sia stato notificato correttamente; l’assenza di notifica al debitore è un vizio radicale che comporta la restituzione delle somme.

Conclusione

Il pignoramento del conto corrente da parte dell’Agenzia delle entrate‑Riscossione è una procedura incisiva ma soggetta a regole stringenti e a limiti sostanziali. Il d.lgs. 33/2025, operativo dal 1° gennaio 2026, ha riordinato la materia confermando l’impostazione del precedente art. 72‑bis e introducendo limiti di pignorabilità più favorevoli per stipendi e pensioni . La giurisprudenza più recente ha chiarito che l’atto di pignoramento deve essere notificato al debitore e che comprende anche le somme accreditate dopo la notifica entro i 60 giorni successivi . Allo stesso tempo, la nuova disciplina offre al contribuente molteplici strumenti per difendersi: opposizioni, sospensioni in autotutela, rateizzazioni, definizioni agevolate e procedure di sovraindebitamento.

Agire tempestivamente è fondamentale. Ignorare gli atti o attendere può comportare la perdita dei termini per opporsi e la definitiva perdita delle somme pignorate. Per questo è indispensabile rivolgersi a un professionista esperto, capace di analizzare la posizione, individuare i vizi dell’atto e proporre la strategia migliore.

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  • Impugnare l’atto di pignoramento dinanzi al giudice competente;
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