Quante volte si può pignorare la pensione?

Introduzione

Il pignoramento del trattamento pensionistico è una delle misure esecutive più invasive previste dall’ordinamento. Per il pensionato debitore si traduce in un prelievo forzoso su una prestazione che spesso costituisce l’unico sostegno economico. Comprendere quante volte e in quali limiti sia possibile pignorare la pensione, quali tutele siano previste dal legislatore e come difendersi è fondamentale per preservare il proprio tenore di vita e pianificare strategie efficaci. Negli ultimi anni la disciplina è stata più volte modificata: il decreto‑legge 83/2015 ha introdotto la soglia di impignorabilità pari al 150 % dell’assegno sociale; il cosiddetto decreto aiuti bis (d.l. 115/2022 conv. l. 142/2022) ha portato il minimo vitale ad almeno 1.000 euro; le perequazioni annuali dell’assegno sociale hanno elevato la soglia impignorabile a 1.092,48 euro dal 1° gennaio 2026 ; la Corte costituzionale, con la sentenza n. 216 del 30 dicembre 2025, ha confermato la legittimità del pignoramento della pensione da parte dell’INPS per recuperare indebiti previdenziali ; l’INPS, con la circolare 130/2025, ha chiarito i limiti di pignorabilità delle prestazioni non pensionistiche .

Perché è importante conoscere la disciplina

Ignorare i limiti e le procedure del pignoramento può comportare gravi conseguenze: trattenute superiori a quelle consentite, perdita del minimo vitale, decadenza dei termini per proporre opposizioni. Molti debitori attendono che il problema “passi” oppure si affidano a informazioni imprecise reperite online, rischiando di subire pignoramenti illegittimi o di perdere il diritto di contestare. Conoscere la normativa consente di:

  • evitare errori procedurali (mancata impugnazione entro i termini, accettazione passiva di trattenute eccessive);
  • verificare se l’atto di pignoramento e la trattenuta rispettano i limiti di legge;
  • scegliere la strategia più adatta (opposizioni, ricorsi, trattative, definizioni agevolate) per ridurre l’impatto del pignoramento;
  • prevenire l’aggressione dei propri redditi e pianificare la gestione dei debiti.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’approfondimento è stato redatto con la supervisione dell’avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento. L’avv. Monardo:

  • è abilitato al patrocinio davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e al Consiglio di Stato;
  • coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze in diritto bancario, tributario e fallimentare, operante su tutto il territorio nazionale;
  • è gestore della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), figura cardine per i piani del consumatore e gli accordi di ristrutturazione;
  • è esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021.

Grazie a queste competenze, l’avv. Monardo e il suo staff offrono un servizio completo: analisi dell’atto di pignoramento, predisposizione di opposizioni agli atti esecutivi e all’esecuzione, trattative con i creditori per ottenere la sospensione della procedura, elaborazione di piani di rientro sostenibili, assistenza nelle procedure di rottamazione delle cartelle e nelle procedure di sovraindebitamento fino all’esdebitazione.

📩 Contatta subito l’avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione personalizzata e immediata della tua situazione e per difenderti efficacemente da pignoramenti, ipoteche e cartelle esattoriali.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

La disciplina del pignoramento delle pensioni deriva da una combinazione di norme del codice di procedura civile, leggi speciali e pronunce giurisprudenziali che tutelano sia l’interesse del creditore sia il diritto del pensionato a un’esistenza dignitosa (art. 38 Cost.). Di seguito sono analizzate le principali fonti normative e le sentenze più recenti.

1.1 Articolo 545 c.p.c.: crediti impignorabili e limiti generali

L’articolo 545 del codice di procedura civile disciplina i crediti impignorabili e stabilisce i limiti di pignorabilità di salari, stipendi e pensioni. La norma prevede che non possono essere pignorati i crediti aventi natura alimentare se non per cause di alimenti e previa autorizzazione del presidente del tribunale . Sono altresì impignorabili i sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, nonché i sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali .

Per quanto riguarda gli stipendi e le pensioni, i commi successivi dell’art. 545 stabiliscono che:

  • limite ordinario di un quinto – le somme dovute a titolo di stipendio, salario o pensione possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, e in eguale misura per ogni altro credito ;
  • concorso di cause – in caso di concorso tra crediti alimentari e altri crediti, il pignoramento non può superare la metà dell’ammontare delle somme ;
  • tutela del minimo vitale – le somme dovute a titolo di pensione o di indennità che tengono luogo di pensione non possono essere pignorate per un importo pari almeno al doppio dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro . Nel 2026, l’assegno sociale vale 546,24 euro; il limite di impignorabilità è quindi pari a 1.092,48 euro . Solo la parte eccedente è pignorabile.
  • accredito su conto corrente – quando la pensione è accreditata su conto bancario o postale intestato al debitore, le somme diventano pignorabili per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale se accreditate prima del pignoramento; se l’accredito avviene dopo la notifica, si applicano i limiti ordinari .

Questa norma ha subito numerose modifiche. Il decreto‑legge 83/2015 (convertito con l. 132/2015) ha introdotto la soglia impignorabile corrispondente al 150 % dell’assegno sociale (circa 672 euro nel 2015) e il limite del triplo dell’assegno sociale per le somme già accreditate sul conto . L’obiettivo era evitare che l’intero rateo pensionistico venisse azzerato dal pignoramento sul conto corrente, eludendo i limiti di un quinto.

La disciplina è stata successivamente rafforzata con il d.l. 115/2022 (decreto aiuti bis) e la legge 142/2022, che hanno portato il minimo vitale a 1.000 euro, pari al doppio dell’assegno sociale e in ogni caso non inferiore a tale soglia . La modifica è applicabile anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore (22 settembre 2022) , come chiarito da un’ordinanza del Tribunale di Catania.

1.2 Articolo 69 l. 153/1969: recupero degli indebiti INPS e sentenza 216/2025

Quando l’INPS deve recuperare indebiti previdenziali o omissioni contributive, la disciplina di riferimento è l’articolo 69 della legge 153/1969. Tale norma consente all’INPS di trattenere fino a un quinto dell’intero ammontare della pensione, a prescindere dai limiti di impignorabilità previsti dall’art. 545 c.p.c. per i pignoramenti presso terzi. L’INPS agisce in qualità di “terzo debitor debitoris” e trattiene la somma direttamente al momento del pagamento del rateo.

Nel 2025 il Tribunale di Ravenna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, ritenendo irragionevole che l’INPS potesse bypassare la soglia di impignorabilità del doppio dell’assegno sociale. La Corte costituzionale ha respinto le censure con la sentenza n. 216 del 30 dicembre 2025, dichiarando non fondate le questioni di legittimità . La Corte ha sottolineato che:

  • la specialità dell’art. 69 è giustificata dalla peculiarità dei crediti tutelati: il recupero di indebiti previdenziali e di omissioni contributive serve a ripristinare risorse necessarie al sistema pensionistico ;
  • nel recupero degli indebiti, il legislatore assicura una particolare tutela al pensionato, poiché la restituzione è dovuta solo in caso di dolo e il regime ha anche una funzione deterrente ;
  • la soglia prevista dall’art. 545 c.p.c. non garantisce il minimo vitale in senso costituzionale, ma è il frutto di scelte discrezionali del legislatore; quindi non vi è violazione dell’art. 38 Cost .

Un articolo di approfondimento pubblicato su Studio Claudio Scognamiglio sintetizza la sentenza evidenziando che l’INPS, nel trattenere il quinto, non è tenuta a rispettare la soglia del doppio dell’assegno sociale . La Corte ha ritenuto che la diversità di disciplina tra art. 69 l. 153/1969 e art. 545 c.p.c. non integri disparità di trattamento, perché riguarda crediti di natura diversa e perché il recupero di indebiti serve a salvaguardare la stabilità del sistema .

1.3 Pignoramento presso terzi esattoriale: art. 72‑bis d.p.r. 602/1973

Oltre al pignoramento ordinario previsto dal codice di procedura civile, esiste una forma speciale di esecuzione presso terzi che l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può utilizzare per il recupero dei tributi iscritti a ruolo. L’art. 72‑bis del d.p.r. 602/1973 consente all’agente della riscossione di notificare all’istituto di credito o all’INPS un atto contenente l’ordine di pagare le somme dovute direttamente al fisco, bypassando il procedimento ordinario. Le somme derivanti da stipendi, salari e pensioni sono però protette dai limiti dell’art. 545 c.p.c. e dello stesso art. 72‑ter d.p.r. 602/1973.

La dottrina e la giurisprudenza di merito hanno chiarito che i limiti di impignorabilità dell’art. 545 c.p.c. si applicano anche al pignoramento esattoriale. L’Accademia Tributaria evidenzia che l’art. 72‑ter, introdotto nel 2012, stabilisce percentuali ridotte per l’agente della riscossione: un decimo per importi fino a 2.500 euro, un settimo per importi tra 2.500 e 5.000 euro e un quinto oltre tale soglia . Nel caso di accredito sul conto corrente, l’ultimo emolumento non può essere pignorato e rimane nella piena disponibilità del debitore . Questa disciplina mira a preservare un livello di reddito adeguato e a prevenire l’azzeramento del conto bancario.

1.4 Prestazioni non pensionistiche: circolare INPS 130/2025

Con la circolare n. 130 del 30 settembre 2025, l’INPS ha fornito un riepilogo organico delle regole di pignorabilità e trattenuta sulle prestazioni previdenziali non pensionistiche (NASpI, cassa integrazione, assegni di malattia e maternità). La circolare, richiamata in una nota sul portale INPS, chiarisce che:

  • alcune prestazioni assistenziali vitali (maternità, malattia, sussidi funerari) sono assolutamente impignorabili, salvo che l’INPS debba recuperare indebiti propri, nel qual caso può trattenere un quinto ;
  • le prestazioni sostitutive della retribuzione (NASpI, cassa integrazione, mobilità) sono pignorabili fino a un quinto per i crediti ordinari e nella misura autorizzata dal giudice per i crediti alimentari ;
  • l’anticipazione NASpI, essendo un incentivo all’autoimpresa, è pienamente pignorabile ;
  • il pignoramento esattoriale applica percentuali ridotte (un decimo, un settimo, un quinto) e la somma complessivamente pignorata non può superare la metà dell’importo quando concorrono diverse cause di credito .

Queste indicazioni rafforzano la tutela del percettore di indennità e precisano l’applicazione dei limiti anche nelle procedure esattoriali.

1.5 Giurisprudenza della Corte di Cassazione

Nel campo della pignorabilità della pensione la giurisprudenza di legittimità svolge un ruolo fondamentale. Oltre alla sentenza della Corte costituzionale già citata, meritano attenzione alcune pronunce della Corte di Cassazione:

  • Cass., Sez. VI, sent. 16 settembre 2025 (dep. 21 ottobre 2025), n. 34306 – la Cassazione ha affermato che le somme derivanti dall’estinzione anticipata di una polizza assicurativa non reinvestite in funzione previdenziale non sono soggette ai limiti di impignorabilità dell’art. 545 c.p.c. e possono essere sequestrate ai fini della confisca per equivalente in un procedimento penale . La Corte ritiene che tali somme abbiano perso la funzione demografico‑previdenziale sottesa alla pensione.
  • Cass., Sez. VI‑3, ord. 18 novembre 2014, n. 24541 – in tema di pignoramento esattoriale l’atto di pignoramento di crediti presso terzi emanato dall’agente della riscossione non deve essere sottoscritto dal funzionario incaricato, purché sia certa la riferibilità all’ente procedente .
  • Tribunale di Verona, ord. 23 gennaio 2013 – la giurisprudenza di merito ha dichiarato illegittimo un pignoramento di Equitalia su uno stipendio già pignorato nei limiti di un quinto, confermando che anche il pignoramento esattoriale deve rispettare i limiti dell’art. 545 .

Queste decisioni contribuiscono a delineare l’ambito di applicazione dei limiti e offrono spunti difensivi importanti.

2. Procedura passo per passo dopo la notifica del pignoramento

Ricevere un atto di pignoramento della pensione o una trattenuta dell’INPS può generare incertezza e ansia. Comprendere la procedura consente di attivarsi tempestivamente. Le fasi principali sono illustrate di seguito.

2.1 Notifica e atto di pignoramento presso terzi

La procedura ordinaria di pignoramento della pensione avviene presso terzi (art. 543 c.p.c.), perché il creditore aggredisce un credito del debitore che è nella disponibilità di un terzo (INPS, ente pensionistico, banca). Il creditore deve:

  1. Notificare al debitore un atto di precetto in cui intima il pagamento entro un termine (solitamente dieci giorni). Il precetto deve contenere l’importo dovuto, gli interessi e le spese.
  2. Trascorso il termine, il creditore notifica contemporaneamente all’INPS (terzo) e al debitore l’atto di pignoramento. L’atto deve indicare i dati delle parti, il titolo esecutivo, la somma dovuta, l’ingiunzione al terzo di non pagare al debitore ma di accantonare le somme e l’invito al terzo a rendere la dichiarazione di quantità.
  3. Dichiarazione del terzo – L’INPS, entro dieci giorni, deve dichiarare al creditore se deve somme al debitore e in quale ammontare. Ove non lo faccia, il giudice può condannare l’istituto a pagare l’importo dovuto.
  4. Udienza di assegnazione – Fissata davanti al giudice dell’esecuzione, consente al terzo di essere sentito. Il giudice verifica la regolarità della procedura, gli eventuali motivi di opposizione e, se non ci sono contestazioni, emette un’ordinanza di assegnazione delle somme pignorate al creditore.

2.2 Pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis d.p.r. 602/1973

Nel pignoramento esattoriale l’agente della riscossione notifica direttamente al terzo (INPS o banca) un atto contenente l’ordine di pagamento delle somme dovute al fisco. Non viene citato in giudizio il terzo; non vi è udienza di assegnazione. Il pignoramento produce immediati effetti di vincolo: il terzo deve bloccare le somme fino alla concorrenza del credito erariale.

Tuttavia il debitore può proporre opposizione davanti al giudice dell’esecuzione (art. 72‑bis, comma 2) per far valere l’illegittimità del pignoramento, l’erronea quantificazione, l’applicabilità dei limiti di pignorabilità o l’estinzione del debito. In particolare, se l’atto viola i limiti di un decimo/un settimo/un quinto previsti dall’art. 72‑ter , il giudice può dichiarare la parziale inefficacia del pignoramento.

2.3 Trattenuta diretta dell’INPS per indebiti previdenziali

Quando l’INPS recupera un indebito previdenziale, non si parla tecnicamente di “pignoramento” ma di compensazione: l’ente trattiene una quota della pensione al momento del pagamento, ai sensi dell’art. 69 l. 153/1969. La procedura non richiede la notifica di un atto di precetto. L’INPS comunica al pensionato l’indebito e il piano di recupero. Se il pensionato non contesta, la trattenuta viene avviata. La Corte costituzionale ha affermato che tale recupero può arrivare al quinto della pensione .

In questa ipotesi il debitore può:

  • presentare reclamo amministrativo all’INPS per contestare l’esistenza o l’entità dell’indebito;
  • ricorrere al Giudice del lavoro per contestare la legittimità della trattenuta, chiedere la rateizzazione o la riduzione;
  • invocare l’applicazione analogica dei limiti di impignorabilità dell’art. 545 c.p.c., ma dopo la sentenza 216/2025 le chances di successo sono ridotte poiché la Corte ha confermato la specialità dell’art. 69.

2.4 Termini per proporre opposizioni

Il debitore può difendersi in tre modi principali:

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) – si contesta il diritto del creditore di procedere ad esecuzione; deve essere proposta prima che il giudice disponga l’assegnazione o la vendita. Nel pignoramento presso terzi la proposizione è orale all’udienza o con ricorso da depositare prima dell’ordinanza di assegnazione.
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) – riguarda vizi formali dell’atto (invalidità del precetto, vizi di notifica, importo errato). Va proposta entro venti giorni dalla notifica dell’atto viziato o dalla conoscenza dell’atto.
  • Opposizione a terzo (art. 549 c.p.c.) – quando il terzo (INPS) dichiara il falso o non rende la dichiarazione; il creditore o il debitore possono citarlo in giudizio per accertare la sua posizione.

Nel pignoramento esattoriale, l’opposizione deve essere presentata entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto (per motivi sostanziali) o entro venti giorni per vizi di forma, con ricorso al giudice competente (generalmente il giudice dell’esecuzione del luogo in cui il debitore ha la residenza).

3. Difese e strategie legali

Oltre a conoscere la procedura, il pensionato debitore deve valutare le possibili difese per bloccare o ridurre la trattenuta. Di seguito sono illustrate le principali strategie, con particolare attenzione al punto di vista del debitore.

3.1 Verificare il titolo esecutivo e i vizi formali

La prima verifica riguarda l’esistenza di un titolo esecutivo valido (sentenza, decreto ingiuntivo non opposto, cartella esattoriale esecutiva). In assenza, il pignoramento è nullo e può essere opposito con azione ex art. 615 c.p.c. Inoltre occorre controllare che l’atto contenga la precisa indicazione del credito, degli interessi e delle spese; la mancanza di uno di questi elementi può comportare l’inefficacia dell’esecuzione.

Occorre inoltre verificare la notifica: l’atto deve essere notificato nel luogo di residenza del debitore, in alternativa mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. Notifiche eseguite in modo errato o a un indirizzo inesistente sono nulle e legittimano l’opposizione.

3.2 Contestare il superamento dei limiti di pignorabilità

L’opposizione più frequente riguarda il superamento dei limiti di un quinto e del minimo vitale. È fondamentale calcolare correttamente la parte pignorabile:

  • Minimo vitale – nel 2026 il limite impignorabile della pensione è 1.092,48 euro (doppio dell’assegno sociale) . Se la pensione netta è inferiore, non può essere pignorata. Se supera tale soglia, si applica il quinto o le percentuali previste per i crediti fiscali e alimentari.
  • Percentuale di pignoramento – per crediti ordinari (debiti verso privati) si applica il quinto sulla parte eccedente; per crediti alimentari la percentuale può arrivare alla metà, previa autorizzazione del giudice; per crediti fiscali le aliquote variano: un decimo fino a 2.500 euro, un settimo tra 2.500 e 5.000 euro, un quinto oltre 5.000 euro .
  • Cumulo di pignoramenti – se sullo stesso rateo insistono più pignoramenti (ad es. un quinto per debiti ordinari e un decimo per debiti fiscali), la quota complessivamente pignorata non può superare la metà dell’importo in caso di concorso di cause diverse . In caso di cumulo è possibile chiedere al giudice la riduzione o la sospensione temporanea.

Se la trattenuta supera tali limiti, il debitore può proporre un’opposizione agli atti esecutivi chiedendo la dichiarazione di parziale inefficacia del pignoramento e la restituzione delle somme indebitamente trattenute.

3.3 Chiedere la sospensione della procedura

Il giudice dell’esecuzione può sospendere il pignoramento o limitare la trattenuta quando sussistono motivi gravi (es. necessità di sostenere spese sanitarie, perdita dell’abitazione, particolare stato di bisogno). La richiesta di sospensione va proposta con ricorso motivato allegando documentazione che dimostri la situazione di eccezionale necessità. In sede esattoriale, l’Agente della Riscossione può sospendere il pignoramento se il debitore presenta domanda di rottamazione o rateizzazione del debito.

3.4 Sollecitare la rateizzazione del debito o trattare con il creditore

Spesso è possibile raggiungere un accordo transattivo con il creditore che consenta di ridurre le trattenute o di rateizzare il debito extra‑pignoramento. Nel caso di crediti fiscali, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può concedere piani di rateizzazione ordinaria (fino a dieci anni) o straordinaria per debiti superiori a 60.000 euro. La presentazione di un’istanza di rateizzazione può sospendere le procedure esecutive. Anche per i crediti ordinari, una trattativa con la banca o con la finanziaria può portare a un piano di rientro più sostenibile.

3.5 Impugnare l’indebito previdenziale

Se l’INPS trattiene il quinto della pensione per recuperare un indebito, il pensionato può contestare la determinazione del debito davanti al giudice del lavoro. Le principali eccezioni sono:

  • mancanza di dolo – l’indebito previdenziale è restituito solo quando vi è dolo del pensionato; in caso di errore dell’ente, non è dovuto il rimborso ;
  • erronea quantificazione – se l’INPS calcola somme superiori a quelle effettivamente percepite indebitamente;
  • prescrizione – il termine per il recupero dell’indebito può prescriversi; occorre verificare la decorrenza.

3.6 Richiedere l’esdebitazione e la procedura di sovraindebitamento

In presenza di un cumulo di debiti insostenibili, il pensionato può accedere agli strumenti previsti dalla legge 3/2012 e dal Codice della crisi e dell’insolvenza:

  • Piano del consumatore – consente di proporre al tribunale un piano di ristrutturazione dei debiti destinato ai soggetti non fallibili (consumatori, piccoli imprenditori, start‑up) con eventuale falcidia dei crediti e dei pignoramenti. La procedura è supervisionata da un organismo di composizione della crisi (OCC) e può portare alla sospensione delle azioni esecutive.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti – rivolto anche agli imprenditori individuali; richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori.
  • Liquidazione controllata del patrimonio – comporta la liquidazione dei beni del debitore sotto la supervisione del tribunale e può portare all’esdebitazione, cioè alla liberazione dai debiti residui dopo tre anni.

L’avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento, può assistere nella predisposizione dei piani e nel dialogo con l’OCC.

3.7 Approfittare delle definizioni agevolate e della rottamazione delle cartelle

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie definizioni agevolate delle cartelle esattoriali (“rottamazioni”). Le rottamazioni consentono di saldare il debito pagando solo l’imposta e gli interessi legali, con stralcio di sanzioni e interessi di mora. Chi presenta domanda di rottamazione ottiene la sospensione delle procedure esecutive (compresi i pignoramenti) fino all’esito della domanda. È importante monitorare i decreti di conversione e le leggi di bilancio per cogliere queste opportunità.

4. Strumenti alternativi e soluzioni giudiziali/stragiudiziali

Il pignoramento della pensione non è l’unica via per soddisfare un credito. Spesso esistono strumenti che consentono al debitore di regolarizzare la propria posizione senza subire trattenute eccessive.

4.1 Concordato con i creditori e saldo e stralcio

Il concordato stragiudiziale consiste in un accordo con i creditori volto a ridurre il debito e a rinunciare alle azioni esecutive in cambio di un pagamento ridotto immediato (saldo e stralcio). È una soluzione efficace se il debitore dispone di una somma immediatamente disponibile (anche grazie all’aiuto di familiari) e vuole chiudere il contenzioso. L’accordo deve essere formalizzato per iscritto e, se ci sono più creditori, occorre la partecipazione di tutti per evitare azioni separate.

4.2 Mediazione e negoziazione assistita

In alcuni casi (ad es. crediti bancari, finanziari o condominiali) il debitore può ricorrere alla mediazione o alla negoziazione assistita. Questi procedimenti, disciplinati dal d.lgs. 28/2010 e dalla l. 162/2014, consentono alle parti di raggiungere un accordo con l’assistenza degli avvocati. La partecipazione è obbligatoria in determinate materie (ad esempio per le controversie bancarie) e può portare alla riduzione del debito e alla sospensione del pignoramento.

4.3 Transazione fiscale e accordi con l’Agenzia delle Entrate

L’art. 182‑ter della legge fallimentare (oggi confluito nel Codice della crisi) e gli artt. 63 e 65 del d.lgs. 546/1992 consentono di concludere transazioni fiscali con l’amministrazione finanziaria. In sede di procedura concorsuale o di sovraindebitamento, è possibile chiedere una riduzione del debito erariale e il pagamento rateizzato, con sospensione delle azioni esecutive.

4.4 Soluzioni per i debiti bancari e i crediti garantiti

Per i debiti bancari garantiti da ipoteca o pegno, la banca potrebbe preferire il pignoramento dei beni invece della pensione. Il debitore può negoziare una rinegoziazione del mutuo o un rifinanziamento a tasso agevolato, oppure cedere a terzi il credito (cessione del quinto) per estinguere il pignoramento. Tuttavia è necessario valutare i costi e i rischi della cessione del quinto, che riduce la pensione per un periodo prolungato.

4.5 Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione (legge 3/2012)

Come già evidenziato, i piani del consumatore sono uno strumento particolarmente efficace per i pensionati. Il debitore presenta al giudice un piano che può prevedere la falcidia dei debiti e la restituzione parziale delle somme dovute. Il piano deve essere valutato da un organismo di composizione della crisi (OCC) e approvato dal tribunale. Durante la procedura, le azioni esecutive vengono sospese. Al termine, se il debitore adempie al piano, viene dichiarato esdebitato.

5. Errori comuni da evitare e consigli pratici

Nel corso dell’assistenza a pensionati e debitori l’avv. Monardo ha riscontrato numerosi errori ricorrenti che compromettono l’efficacia delle difese. Ecco i principali:

  1. Ignorare la notifica del precetto o del pignoramento – non aprire la raccomandata o la PEC pensando che la situazione si risolva da sola è il modo più sicuro per perdere ogni possibilità di difesa. È indispensabile rivolgersi subito a un professionista.
  2. Accettare passivamente la trattenuta – molti pensionati non verificano se l’importo trattenuto rispetta il limite di un quinto e del minimo vitale. È necessario calcolare la quota impignorabile e contestare eventuali eccedenze.
  3. Confondere pignoramento e recupero indebiti – la trattenuta INPS per indebito previdenziale segue regole diverse; è inutile contestare il superamento del quinto citando l’art. 545 c.p.c., perché si applica la norma speciale dell’art. 69 l. 153/1969 .
  4. Non tutelare il conto corrente – depositare somme extra (donazioni dei figli, risparmi, TFR) sul conto dove è accreditata la pensione può aumentare la quota pignorabile. È consigliabile utilizzare un conto dedicato solo alla pensione e un secondo conto per le altre somme.
  5. Non usare gli strumenti di definizione agevolata – le rottamazioni e le rateizzazioni possono ridurre il debito e sospendere i pignoramenti, ma molti debitori non presentano domanda nei termini.
  6. Fidarsi di soluzioni miracolose – diffidare da agenzie che promettono l’immediato annullamento del debito con metodi fantasiosi; rivolgersi sempre ad avvocati iscritti all’albo.

Consigli pratici:

  • conservare tutte le comunicazioni ricevute (precetti, pignoramenti, lettere dell’INPS);
  • verificare mensilmente il cedolino della pensione per controllare la correttezza della trattenuta;
  • consultare un professionista per valutare la convenienza di opporsi, rateizzare o aderire a procedure di sovraindebitamento;
  • non attendere l’udienza di assegnazione: molte contestazioni si possono sollevare prima per evitare l’assegnazione.

6. Tabelle riepilogative

Le seguenti tabelle sintetizzano le principali norme e limiti applicabili al pignoramento delle pensioni. Per motivi di leggibilità le tabelle contengono solo dati numerici e parole chiave.

6.1 Evoluzione della soglia impignorabile (assegno sociale e minimo vitale)

AnnoAssegno sociale mensile (€)Doppio assegno sociale (€)Soglia minima impignorabile (legge)Riferimento normativo
2015~448672672 (150 % dell’assegno sociale)d.l. 83/2015 conv. l. 132/2015
2022468,11936,221.000 (soglia minima fissata dall’art. 21‑bis l. 142/2022)d.l. 115/2022 conv. l. 142/2022
2023503,271.006,541.006,54 (doppio assegno sociale)art. 545 c.p.c., d.l. 115/2022
2024535,171.070,341.070,34perequazione annuale INPS
2025538,691.077,381.077,38perequazione annuale INPS
2026546,241.092,481.092,48 (doppio assegno sociale)adeguamento INPS 2026

6.2 Percentuali di pignoramento per diverse tipologie di crediti

Tipo di creditoPercentuale sulla quota eccedente il minimo vitaleFonte
Crediti ordinari verso privati (banche, finanziarie)1/5 (20 %)art. 545 c.p.c.
Crediti alimentari (mantenimento di coniuge/figli)fino a 1/2 (50 %) su autorizzazione del giudiceart. 545 c.p.c.
Debiti fiscali verso l’erario (pignoramento ordinario)1/5 (20 %)art. 545 c.p.c.
Debiti fiscali (pignoramento esattoriale)1/10 fino a € 2.500, 1/7 tra € 2.500 e € 5.000, 1/5 oltre € 5.000art. 72‑ter d.p.r. 602/1973
Indebiti previdenziali INPS1/5 sull’intero ammontare della pensioneart. 69 l. 153/1969; sent. Corte cost. 216/2025

6.3 Pignoramento delle indennità non pensionistiche

Prestazione INPSPignorabilitàNote
Maternità, malattia, sussidi funerariImpignorabili, salvo recupero INPS entro 1/5Circolare INPS 130/2025
NASpI, cassa integrazione, mobilitàPignorabili fino a 1/5 (crediti ordinari) o come autorizzato dal giudice (alimenti)Circolare INPS 130/2025
Anticipazione NASpIPienamente pignorabileCircolare INPS 130/2025

6.4 Confronto tra pignoramento ordinario e pignoramento INPS per indebiti

CaratteristicaPignoramento ordinario (art. 545 c.p.c.)Recupero INPS indebito (art. 69 l. 153/1969)
Necessità di atto di precettoNo (compensazione diretta)
Limite di pignorabilitàMinimo vitale = doppio assegno sociale (≥ € 1.000) ; percentuale 1/5 o diverse secondo il tipo di creditoNessun minimo vitale, trattenuta fino a 1/5 dell’intero rateo
Possibilità di cumulo con altri pignoramentiSì; limite complessivo metà dell’importoPuò cumularsi con pignoramento ordinario; di fatto produce una trattenuta maggiore
Rimedi principaliOpposizione all’esecuzione/atti esecutivi, richiesta di riduzione o sospensione, rateizzazioneReclamo amministrativo, ricorso al giudice del lavoro per dolo, errore o prescrizione

7. Domande frequenti (FAQ)

7.1 Quante volte può essere pignorata la pensione?

Il pignoramento può essere effettuato più volte, ma l’importo complessivo trattenuto non può superare la metà della pensione nel caso di concorso di cause diverse . Se un pignoramento per un credito ordinario è già in corso con trattenuta di un quinto, il creditore successivo potrà agire solo sulla parte residua entro tale limite. Nel recupero di indebiti INPS, l’ente può trattenere un quinto a prescindere dalla soglia del minimo vitale .

7.2 Qual è la soglia impignorabile della pensione nel 2026?

Dal 1° gennaio 2026 il minimo vitale è pari al doppio dell’assegno sociale (546,24 euro) e quindi 1.092,48 euro . Se la pensione è inferiore a tale importo, non può essere pignorata. Se è superiore, solo la parte eccedente può essere assoggettata a pignoramento.

7.3 Cosa succede se la pensione viene accreditata sul conto corrente?

Le somme accreditate sul conto corrente prima della notifica del pignoramento sono pignorabili solo per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale . Per il 2026 il triplo è 1.638,72 euro . Se, ad esempio, il saldo del conto è 2.000 euro e deriva interamente da pensione, il creditore può pignorare 361,28 euro. Le somme accreditate dopo la notifica sono pignorabili nei limiti ordinari (1/5).

7.4 Le pensioni di reversibilità possono essere pignorate?

Sì, la pensione di reversibilità è pignorabile alle stesse condizioni della pensione diretta. Il limite è sempre il minimo vitale (doppio assegno sociale) e la percentuale di un quinto sulla parte eccedente per i crediti ordinari, salvo crediti alimentari e fiscali. Se la pensione di reversibilità costituisce l’unica fonte di reddito, è opportuno calcolare attentamente la quota impignorabile.

7.5 È possibile cumulare più pignoramenti sulla stessa pensione?

Sì. Se sulla pensione insistono più pignoramenti (es. crediti bancari, fiscali, alimentari), si applica l’ordine di preferenza stabilito dalla legge. Il pignoramento alimentare ha priorità sugli altri. La somma complessiva trattenuta non può superare la metà della pensione . Dopo l’assegnazione, eventuali creditori ulteriori rimangono “in coda” e potranno procedere solo una volta estinte le trattenute in corso.

7.6 Qual è la differenza tra pignoramento ordinario e pignoramento esattoriale?

Nel pignoramento ordinario il creditore deve notificare al debitore un precetto e instaurare una procedura davanti al giudice; i limiti sono quelli dell’art. 545 c.p.c. Nel pignoramento esattoriale l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione notifica direttamente al terzo un ordine di pagamento, senza passare per il giudice. Si applicano tuttavia i limiti ridotti (1/10, 1/7, 1/5) dell’art. 72‑ter d.p.r. 602/1973 . Il debitore può comunque proporre opposizione.

7.7 Se l’INPS trattiene un quinto per indebito, posso contestare?

Sì, il pensionato può contestare l’indebito: occorre accertare se vi è stato dolo o errore. L’art. 69 l. 153/1969 prevede che il recupero sia dovuto solo in caso di dolo e la Corte costituzionale ha riconosciuto che la norma tutela il pensionato . È possibile proporre ricorso davanti al giudice del lavoro, chiedere la rateizzazione o la riduzione della quota.

7.8 Le prestazioni di invalidità, maternità o malattia possono essere pignorate?

No, tali prestazioni sono impignorabili, salvo il recupero di indebito da parte dell’INPS entro il limite di un quinto . Queste somme hanno natura assistenziale e servono a soddisfare esigenze primarie; la legge le protegge integralmente.

7.9 Posso oppormi al pignoramento se mi manca il necessario per vivere?

È possibile chiedere al giudice dell’esecuzione la riduzione del pignoramento o la sospensione temporanea quando la trattenuta compromette la sussistenza del debitore. È necessario documentare le spese indispensabili (affitto, farmaci, assistenza) e dimostrare che la quota pignorata non permette di farvi fronte. Il giudice ha un potere discrezionale e valuta caso per caso.

7.10 Esistono termini entro cui impugnare il pignoramento?

Per i vizi di forma (opposizione agli atti esecutivi) il termine è 20 giorni dalla notifica dell’atto o dalla conoscenza dello stesso. Per contestare il diritto del creditore (opposizione all’esecuzione) occorre agire prima dell’ordinanza di assegnazione. Nel pignoramento esattoriale i termini sono 60 giorni per l’opposizione di merito e 20 giorni per vizi formali. È quindi fondamentale agire con tempestività.

7.11 Cosa posso fare se il terzo (INPS o banca) sbaglia la dichiarazione?

Il debitore può citare in giudizio il terzo ex art. 549 c.p.c. affinché il giudice accerti l’esistenza e l’ammontare del credito e dichiari l’obbligo del terzo al pagamento. Se l’INPS non rende la dichiarazione, il giudice può condannarla a pagare le somme dovute e le spese.

7.12 Cosa succede se il pignoramento è notificato all’INPS ma non a me?

La notifica dell’atto di pignoramento al debitore è un requisito essenziale. Se l’atto non viene notificato, l’esecuzione è nulla. Il debitore può proporre opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni dalla conoscenza del pignoramento e chiedere la declaratoria di nullità.

7.13 Posso trasferire la pensione su un altro conto per evitare il pignoramento?

Il trasferimento della pensione su un altro conto non blocca il pignoramento, perché l’atto si riferisce al credito pensionistico, non al conto. Tuttavia, avere un conto dedicato alla pensione può evitare che altre somme (donazioni, risparmi) vengano confuse con il rateo e pignorate. Bisogna agire prima del pignoramento.

7.14 Che differenza c’è tra cessione del quinto e pignoramento della pensione?

La cessione del quinto è un contratto volontario di finanziamento in cui il debitore cede al creditore una quota della pensione fino a un quinto. Il pignoramento è un atto coattivo ordinato dal giudice o dall’agente della riscossione. In caso di contemporaneità, la cessione del quinto si somma al pignoramento ma la trattenuta complessiva non può superare la metà della pensione. Se la cessione del quinto preesiste, il pignoramento potrà aggirare solo la parte residua fino al raggiungimento del limite.

7.15 Le trattenute fiscali e previdenziali vengono calcolate prima o dopo il pignoramento?

Il pignoramento si calcola sull’importo netto dopo le ritenute fiscali e previdenziali. La base di calcolo è quindi la pensione “al netto degli oneri di legge”. Nel caso di pensioni lordizzate, occorre detrarre IRPEF e trattenute varie prima di applicare la percentuale.

7.16 Posso chiedere la restituzione delle somme trattenute oltre i limiti?

Sì. Se il pignoramento o la trattenuta hanno superato i limiti di legge o se è stata violata la soglia del minimo vitale, il debitore può chiedere la restituzione delle somme indebitamente trattenute con un’azione di ripetizione dell’indebito. È necessario documentare l’ammontare delle trattenute e dimostrare l’illegittimità. Il giudice può condannare il creditore (o l’INPS) alla restituzione con interessi.

7.17 Cosa accade se la pensione è inferiore al minimo vitale ma ricevo un TFR o altri crediti?

Se la pensione è inferiore al minimo vitale, non è pignorabile. Tuttavia, altri crediti come il trattamento di fine rapporto (TFR), liquidazioni o premi possono essere pignorati separatamente fino a un quinto. Se vengono accreditati sullo stesso conto della pensione, possono essere pignorati. È consigliabile, quando si prevede di ricevere TFR o premi, chiedere l’accredito su un altro conto.

7.18 Il pignoramento della pensione si estingue con la morte del debitore?

Alla morte del pensionato l’esecuzione sulla pensione si estingue perché il credito pensionistico si estingue. Gli eredi rispondono dei debiti nei limiti dell’eredità accettata. Tuttavia i creditori possono aggredire gli altri beni ereditari con nuove azioni esecutive. La pensione di reversibilità ai superstiti è pignorabile nei limiti ordinari.

7.19 È possibile ricorrere al Giudice di Pace per opporsi al pignoramento?

No. La competenza in materia di esecuzioni e pignoramenti presso terzi è attribuita al tribunale (giudice dell’esecuzione) e, per il recupero di indebiti previdenziali, al giudice del lavoro. Il giudice di pace non è competente.

7.20 Se il creditore rinuncia al pignoramento, devo fare qualcosa?

Se il creditore rinuncia alla procedura o l’obbligazione si estingue (es. pagamento, accordo), il giudice può dichiarare l’estinzione dell’esecuzione. Tuttavia è consigliabile presentare istanza affinché il giudice pronunci l’ordinanza di estinzione e disponga l’ordine di revoca al terzo. Solo in questo modo l’INPS o la banca possono sbloccare le somme e cessare la trattenuta.

8. Simulazioni pratiche e calcoli numerici

Per comprendere meglio come si applicano i limiti e le percentuali di pignoramento, si presentano alcune simulazioni basate sui valori 2026 (assegno sociale 546,24 euro, minimo vitale 1.092,48 euro).

8.1 Pensione netta di 1.500 euro – credito ordinario (banca)

  • Calcolo del minimo vitale: 1.092,48 euro è impignorabile.
  • Parte eccedente: 1.500 – 1.092,48 = 407,52 euro.
  • Trattenuta: 1/5 di 407,52 = 81,50 euro (arrotondato). Il pensionato riceve 1.418,50 euro.
  • Se la stessa pensione fosse accreditata sul conto prima della notifica: importo pignorabile = saldo – triplo assegno sociale. Con un saldo di 2.000 euro, il creditore può pignorare 361,28 euro (2.000 – 1.638,72).

8.2 Pensione netta di 2.800 euro – debito fiscale (pignoramento esattoriale)

  • Calcolo del minimo vitale: 1.092,48 euro impignorabili.
  • Quota eccedente: 2.800 – 1.092,48 = 1.707,52 euro.
  • Percentuale: in base all’art. 72‑ter la trattenuta è un decimo (10 %) fino a 2.500 euro e un settimo tra 2.500 e 5.000. La pensione è superiore a 2.500 ma inferiore a 5.000, quindi si applica il 1/7 sulla quota eccedente: 1.707,52 ÷ 7 ≈ 243,93 euro. Il pensionato percepisce 2.556,07 euro.

8.3 Cumulo di pignoramento ordinario e indebito INPS

Supponiamo una pensione netta di 2.000 euro con:

  • pignoramento ordinario per debito bancario (20 % sulla quota eccedente);
  • trattenuta INPS per indebito (20 % sull’intero rateo).

Primo calcolo (pignoramento ordinario):

  • Minimo vitale 1.092,48 euro; quota eccedente 907,52 euro; trattenuta 181,50 euro.

Secondo calcolo (indebito):

  • Trattenuta 20 % sull’intero rateo = 400 euro.

Somma delle trattenute = 181,50 + 400 = 581,50 euro. Il totale trattenuto non supera la metà della pensione (1.000 euro), quindi è lecito. Il pensionato percepisce 1.418,50 euro. Tuttavia può chiedere al giudice di ridurre la trattenuta ordinaria per salvaguardare il proprio sostentamento.

8.4 Pensione inferiore al minimo vitale: 1.000 euro

Se la pensione netta è di 1.000 euro, l’importo è inferiore al limite impignorabile (1.092,48). Non è possibile effettuare alcun pignoramento ordinario. L’INPS non può trattenere per debiti ordinari o fiscali. Solo l’indebito previdenziale, nei limiti di un quinto, può essere recuperato poiché l’art. 69 è norma speciale.

8.5 Pensione accreditata su conto con saldo misto (pensione + donazioni)

Il signor A riceve 1.400 euro di pensione e 2.000 euro di donazione dal figlio sullo stesso conto. Il saldo è 3.400 euro. Prima del pignoramento, la banca dovrà distinguere la quota derivante dalla pensione (impignorabile fino a 1.638,72 euro) da quella derivante da altre somme (donazioni). Se non riesce a distinguere, l’intero saldo può essere pignorato entro i limiti previsti. Per evitare questo rischio, è consigliabile tenere la pensione su un conto dedicato.

9. Conclusione

La disciplina del pignoramento della pensione è il risultato di un complesso bilanciamento tra il diritto del creditore a ottenere il soddisfacimento del proprio credito e la tutela del diritto del pensionato ad un’esistenza dignitosa. Nel tempo il legislatore è intervenuto più volte per rafforzare le protezioni: dal decreto 83/2015 con il limite del 150 % dell’assegno sociale, al decreto aiuti bis che ha innalzato il minimo vitale ad almeno 1.000 euro , fino agli aggiornamenti annuali dell’assegno sociale che nel 2026 portano la soglia a 1.092,48 euro . La Corte costituzionale ha confermato la legittimità del recupero degli indebiti da parte dell’INPS, pur non applicando la soglia del minimo vitale .

Per il debitore è essenziale agire tempestivamente, verificare la regolarità dell’atto di pignoramento, calcolare correttamente la quota impignorabile e valutare tutte le strategie difensive: opposizioni, rateizzazioni, rottamazioni, piani di sovraindebitamento. In molte situazioni è possibile ridurre la trattenuta, sospendere la procedura o addirittura estinguerla mediante accordi stragiudiziali.

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Sentenze e fonti istituzionali di riferimento (aggiornate a marzo 2026)

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 216 del 30 dicembre 2025 – legittimo il pignoramento da parte dell’INPS per recupero di indebiti previdenziali .
  • Corte di Cassazione, Sez. VI, sent. 16 settembre 2025, n. 34306 – le somme derivanti da polizze assicurative estinte non beneficiano dei limiti di impignorabilità .
  • Tribunale di Catania, ordinanza 27 settembre 2022 – il nuovo limite di 1.000 euro introdotto dal d.l. 115/2022 si applica anche alle procedure esecutive pendenti .
  • Circolare INPS n. 130 del 30 settembre 2025 – chiarimenti sulla pignorabilità delle prestazioni non pensionistiche .
  • Art. 545 c.p.c. – crediti impignorabili e limiti di pignoramento .
  • Art. 72‑ter d.p.r. 602/1973 – limiti di pignoramento per l’agente della riscossione .
  • Art. 69 l. 153/1969 – recupero degli indebiti previdenziali da parte dell’INPS.

La conoscenza di queste fonti e la corretta applicazione delle procedure consentono al pensionato di difendersi con efficacia e di preservare il proprio sostentamento.

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