Introduzione
Nel contesto economico attuale il pignoramento del conto corrente è una delle procedure più invasive con cui banche, finanziarie, privati e lo stesso Fisco recuperano i crediti non pagati. Basta un ritardo nel pagamento della rata di un finanziamento, una cartella esattoriale non pagata o una sentenza di condanna per esporsi al rischio che il proprio conto venga bloccato. La domanda che molti debitori si pongono – quanti conti correnti possono essere pignorati contemporaneamente? – non è banale. Il nostro ordinamento prevede una serie di regole, limiti e tutele che variano a seconda del tipo di creditore, della natura delle somme depositate e dell’esistenza di più rapporti bancari. Comprendere queste norme è fondamentale per prevenire errori che possono compromettere la propria situazione finanziaria.
In questo articolo analizzeremo in modo approfondito e aggiornato (ultimo aggiornamento: marzo 2026) tutto ciò che riguarda il pignoramento dei conti correnti. Illustreremo le fonti normative e le sentenze più recenti della Corte di Cassazione, della Corte Costituzionale e delle principali corti di merito, spiegando passo per passo cosa succede dopo la notifica dell’atto di pignoramento e quali sono i diritti e i rimedi a disposizione del debitore. Presteremo particolare attenzione alle modifiche introdotte dal Decreto‑legge 19/2024 (decreto PNRR), alle soglie impignorabili aggiornate al 2026 e alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 in tema di definizione agevolata dei carichi fiscali.
Chi siamo: lo Studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
L’articolo è redatto dallo studio legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista con una consolidata esperienza in diritto bancario, esecuzioni forzate e contenzioso tributario. L’avv. Monardo coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera su tutto il territorio nazionale. Le sue qualifiche comprendono:
- Cassazionista: abilitato a patrocinare innanzi alle giurisdizioni superiori (Corte di Cassazione, Consiglio di Stato).
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia.
- Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di composizione della crisi) con competenza nella predisposizione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e esdebitazione.
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che assiste le imprese nella composizione negoziata della crisi introducendo soluzioni stragiudiziali per evitare il fallimento.
Grazie a queste competenze, lo Studio Monardo può aiutare concretamente il lettore in ogni fase del pignoramento: dall’analisi della legittimità dell’atto alla presentazione di opposizioni, dalla negoziazione di un piano di rientro alla proposizione di ricorsi e sospensioni, fino all’attivazione di procedure di composizione della crisi per ottenere la cancellazione dei debiti residui.
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Contesto normativo e giurisprudenziale
1. La cornice normativa generale
Il pignoramento presso terzi – che include il pignoramento del conto corrente – è disciplinato principalmente dal Codice di Procedura Civile (artt. 492 ss.), dal D.P.R. 602/1973 per i crediti tributari, dalla Legge 3/2012 per le procedure da sovraindebitamento e, in generale, dalle disposizioni del Codice Civile che regolano i diritti dei creditori e dei debitori. Di seguito esaminiamo le norme più rilevanti per comprendere quanti conti correnti possono essere pignorati e con quali limiti.
1.1 Articolo 545 c.p.c. – Somme non pignorabili e limiti sullo stipendio/pensione
L’art. 545 c.p.c. stabilisce che i crediti impignorabili o parzialmente pignorabili includono i sussidi di sostentamento (assegni sociali, maternità, invalidità) e i rapporti di lavoro. Le principali previsioni sono:
- Gli stipendi e le pensioni possono essere pignorati solo nella misura di un quinto per crediti ordinari; per i debiti verso lo Stato, le province o i comuni la quota pignorabile è sempre pari a un quinto .
- Per pensioni e trattamenti analoghi sono impignorabili le somme pari al doppio dell’assegno sociale, con un minimo garantito di 1.000 euro. Per il 2026 l’assegno sociale è stato aggiornato a 546,24 euro, per cui la nuova soglia impignorabile è 1.092,48 euro .
- Se la pensione è già accreditata sul conto corrente prima del pignoramento, è impignorabile una somma pari al triplo dell’assegno sociale: per il 2026 1.638,72 euro . La parte eccedente può essere pignorata nei limiti previsti dai commi precedenti.
- Qualora il pignoramento superi i limiti di legge, esso è parzialmente inefficace e il giudice può dichiararne l’inefficacia .
Queste regole si applicano non solo alle pensioni ma a qualsiasi somma derivante da rapporti di lavoro, comprese indennità di fine rapporto, stipendi o compensi. In presenza di più conti correnti, i limiti si applicano per ciascun conto, salvo che sia dimostrato che la stessa somma è stata spostata su conti diversi allo scopo di eludere il pignoramento.
1.2 Articolo 546 c.p.c. – Obblighi del terzo pignorato
L’art. 546 c.p.c. è stato modificato dal D.L. 19/2024 (c.d. Decreto PNRR), entrando in vigore il 2 marzo 2024. La norma stabilisce l’obbligo del terzo (es. banca) di custodire le somme dovute al debitore entro limiti specifici.
- Dal giorno in cui riceve l’atto di pignoramento, il terzo è tenuto a custodire le somme e i beni dovuti al debitore fino a concorrenza del credito precettato aumentato di:
- 1.000 euro se il credito precettato non supera 1.100 euro;
- 1.600 euro se il credito va da 1.100,01 a 3.200 euro;
- la metà della somma precettata per crediti superiori a 3.200 euro .
- Per i conti in cui vengono accreditati stipendi o pensioni prima del pignoramento, l’obbligo di custodia non si applica a una somma pari al triplo dell’assegno sociale (1.638,72 euro per il 2026). Se il credito matura successivamente, si applicano i limiti di cui all’art. 545 .
- Il secondo comma consente al debitore di chiedere al giudice una riduzione proporzionale o la dichiarazione di inefficacia di alcuni pignoramenti se l’importo complessivamente pignorato eccede il credito. Il giudice deve decidere entro 20 giorni .
Queste previsioni dimostrano che il legislatore non fissa un numero massimo di conti pignorabili, ma limita la somma complessivamente bloccata su ciascun conto. Se un creditore notifica più pignoramenti su conti diversi, ogni banca deve rispettare i limiti previsti dall’art. 546. Qualora la somma complessiva superi il credito, il debitore può chiedere la riduzione.
1.3 Articoli 615 e 617 c.p.c. – Opposizioni del debitore
Il debitore può opporsi all’esecuzione e agli atti di pignoramento attraverso due rimedi:
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): è proponibile quando si contesta il diritto del creditore a procedere. Se l’esecuzione non è ancora iniziata, l’opposizione si propone con atto di citazione davanti al giudice competente (opposizione preventiva). Se l’esecuzione è iniziata o si contesta la pignorabilità dei beni, si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione. L’opposizione è inammissibile dopo la vendita o l’assegnazione, salvo fatti sopravvenuti .
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): consente di contestare vizi formali del titolo esecutivo o del precetto. Va proposta entro 20 giorni dalla notifica del titolo o del precetto, prima che l’esecuzione inizi, con atto di citazione. Se l’esecuzione è già iniziata o è stato impossibile agire prima, l’opposizione si propone con ricorso entro 20 giorni dal primo atto esecutivo .
Oltre a questi rimedi, sono ammesse l’opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.) per chi rivendica la proprietà di beni pignorati e l’accertamento dell’impignorabilità di determinate somme. Nel contesto di più pignoramenti, l’opposizione può far valere la sproporzione tra l’importo pignorato e il credito dovuto.
1.4 Articolo 72‑bis D.P.R. 602/1973 – Pignoramento presso terzi per debiti fiscali
Per i debiti tributari l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AdER) può applicare la procedura speciale di cui all’art. 72‑bis D.P.R. 602/1973. Questa norma consente all’agente della riscossione di notificare un ordine di pagamento direttamente al terzo (ad es. banca o datore di lavoro), ordinandogli di versare le somme a favore del Fisco.
- L’ordine impone al terzo di pagare entro 60 giorni le somme già maturate (e non ancora scadute) dovute al debitore e di versare alle scadenze future gli importi che matureranno successivamente .
- La disciplina si applica salvo i limiti di impignorabilità previsti dagli artt. 545 c.p.c. e 72‑ter D.P.R. 602/1973. Per le pensioni e i salari il pignoramento non può superare le aliquote di 1/10, 1/7 o 1/5 a seconda dell’importo della pensione.
- La giurisprudenza ha precisato che questa procedura è autonoma rispetto al pignoramento ordinario e che, nell’arco dei 60 giorni successivi alla notifica, la banca deve bloccare anche i futuri accreditamenti, indipendentemente dal saldo al momento del pignoramento . La Corte di Cassazione, con sentenza n. 28520/2025, ha affermato che anche se il conto è in rosso al momento della notifica, la banca deve trattenere tutti i versamenti che arrivano nel periodo di 60 giorni; questa interpretazione di fatto crea una “gabbia fiscale” per il contribuente.
1.5 Altre fonti normative: Legge 3/2012 e D.L. 118/2021
La Legge 3/2012 (“Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”) consente al soggetto sovraindebitato di ottenere, attraverso un OCC, la predisposizione di un piano del consumatore, un accordo di ristrutturazione o la liquidazione del patrimonio. Presentando la domanda al tribunale competente si ottiene la sospensione delle procedure esecutive in corso e la ripartizione delle somme secondo un piano approvato dal giudice. Il pignoramento di conti correnti rientra tra i beni che possono essere liberati, previo soddisfacimento parziale dei creditori.
Il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa, un percorso extragiudiziale in cui l’imprenditore è affiancato da un esperto negoziatore per trovare un accordo con i creditori. Anche qui la notizia dell’avvio della procedura comporta la sospensione o il divieto di avviare azioni esecutive, compresi i pignoramenti su conti correnti, fino a quando dura la trattativa.
2. Giurisprudenza rilevante
La Corte di Cassazione e le corti di merito hanno dettato principi importanti sui pignoramenti multipli. Riportiamo le sentenze più significative degli ultimi anni.
2.1 Cassazione n. 29422/2024 – Pignoramento multiplo presso più terzi
Con ordinanza n. 29422 del 14 novembre 2024 la Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un pignoramento eseguito con un unico atto nei confronti di più banche. Il debitore sosteneva che il pignoramento fosse eccessivo perché, sommando gli importi bloccati da ogni banca, si superava il credito. La Corte ha stabilito che:
- Il pignoramento presso terzi eseguito con un solo atto su più soggetti costituisce un concorso di plurimi pignoramenti, unitariamente trattati ma autonomi e indipendenti; ogni terzo è soggetto alla procedura esclusivamente per le somme che gli sono imputabili .
- Ogni terzo deve custodire le somme dovute al debitore entro il limite del credito precettato aumentato della metà (oggi sostituito dalle soglie fisse introdotte dal D.L. 19/2024); tali limiti si applicano indipendentemente dagli altri pignoramenti .
- Il debitore può chiedere la riduzione proporzionale o la dichiarazione di inefficacia di alcuni pignoramenti se l’importo complessivo supera il credito; fino a quando il giudice non accoglie la richiesta, ogni banca deve continuare a custodire l’intero importo precettato .
- Il pignoramento resta efficace solo nei confronti dei terzi che hanno ricevuto la notifica; la sua inefficacia nei confronti di un terzo non comporta l’inefficacia nei confronti degli altri .
Questa sentenza fornisce la risposta più autorevole alla domanda “quanti conti correnti possono essere pignorati?”: la legge non prevede un limite numerico, ma ogni pignoramento è autonomo. Ciò significa che il creditore può notificare contemporaneamente l’atto a tutte le banche dove il debitore possiede conti, purché l’ammontare complessivo bloccato sia proporzionato al credito e il debitore abbia la possibilità di chiedere la riduzione.
2.2 Cassazione n. 6019/2017 – Ammissibilità di più procedure esecutive
La sentenza n. 6019/2017 ha chiarito che è legittimo avviare più pignoramenti sul medesimo bene a diversi intervalli temporali. Non sussiste litispendenza e il creditore può proseguire l’azione esecutiva fino a completa soddisfazione del proprio credito . Ciò conferma che, anche quando un primo pignoramento non consente di recuperare integralmente il credito, il creditore può procedere con altri atti su ulteriori conti correnti o beni.
2.3 Cassazione n. 28520/2025 – Pignoramento fiscale e conti in rosso
Con sentenza n. 28520/2025 la Corte di Cassazione ha interpretato l’art. 72‑bis D.P.R. 602/1973, stabilendo che, in caso di pignoramento esattoriale, la banca deve bloccare tutti i versamenti che arrivano sul conto nei 60 giorni successivi alla notifica, anche se il saldo era negativo al momento della notifica . In altre parole, il Fisco può recuperare crediti anche quando il conto è “andato in rosso”, perché i versamenti successivi si devono considerare “sopravvenienze attive” che vengono immediatamente destinate al pagamento del debito.
2.4 Cassazione n. 20049/2017 – Effetti immediati della rottamazione sulle esecuzioni
Nel 2017 la Cassazione (sent. n. 20049/2017) ha stabilito che la presentazione di una domanda di definizione agevolata (rottamazione delle cartelle) produce un effetto immediato di sospensione delle procedure esecutive fiscali. Tale principio è stato recepito dalla Legge di Bilancio 2026, art. 23, che estende la sospensione automatica a tutte le azioni esecutive, inclusi pignoramenti bancari, ipoteche e fermi amministrativi . Il contribuente deve però provare di aver presentato la domanda; in tal caso la banca o il datore di lavoro restituisce le somme trattenute .
Procedura del pignoramento su più conti correnti
Per capire come funziona il pignoramento su più conti correnti è necessario seguire le fasi della procedura esecutiva.
1. Titolo esecutivo e precetto
Il creditore che voglia pignorare i conti correnti deve essere munito di un titolo esecutivo (sentenza passata in giudicato, decreto ingiuntivo non opposto, cambiale protestata, contratto di finanziamento contenente la clausola di immediata esecutività, cartella esattoriale, ecc.). In assenza di titolo esecutivo il pignoramento è nullo e può essere contestato.
Prima di procedere deve notificare al debitore l’atto di precetto, con cui intima il pagamento entro un termine non inferiore a 10 giorni (art. 480 c.p.c.). Il precetto deve indicare il titolo esecutivo, l’importo dovuto e l’avvertimento che, in mancanza di pagamento, si procederà ad esecuzione forzata. Se entro il termine indicato il debitore non paga, il creditore può notificare l’atto di pignoramento.
2. Notifica dell’atto di pignoramento alla banca e al debitore
L’atto di pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.) deve essere notificato sia al terzo pignorato (banca, datore di lavoro) sia al debitore. L’atto contiene:
- L’indicazione del credito per il quale si procede.
- L’intimazione al terzo di non disporre delle somme o dei beni dovuti al debitore entro i limiti previsti dall’art. 546.
- La citazione del terzo a comparire davanti al giudice designato per rendere la dichiarazione sulle somme detenute o dovute al debitore.
Nel caso di conti correnti, l’atto può essere notificato simultaneamente a più banche (pignoramento multiplo). Ai sensi della Cass. 29422/2024, ogni notifica genera un pignoramento autonomo; non esiste un limite al numero di conti pignorabili.
3. Obblighi della banca pignorata
La banca che riceve il pignoramento deve:
- Bloccare immediatamente le somme presenti sul conto fino ai limiti previsti dall’art. 546 c.p.c. (importo del credito precettato + soglia integrativa) e trattenere eventuali accrediti successivi.
- Applicare i limiti di impignorabilità previsti per stipendi e pensioni: se il conto è destinato all’accredito di stipendio, deve lasciare libero un importo pari al triplo dell’assegno sociale (1.638,72 € per il 2026); per accrediti successivi deve rispettare la soglia di 1.092,48 € .
- Dichiarare al giudice, entro l’udienza indicata nell’atto, l’entità delle somme detenute per conto del debitore. Se la banca omette la dichiarazione senza giustificato motivo, può essere condannata al pagamento dell’intero credito del debitore.
4. Udienza di comparizione e dichiarazione del terzo
All’udienza fissata il giudice dell’esecuzione verifica la regolarità della procedura e ascolta la dichiarazione della banca. Se la banca riconosce di essere debitrice del debitore, il giudice emette un’ordinanza di assegnazione a favore del creditore. In caso di contestazioni sull’esistenza del credito o sull’impignorabilità delle somme, la causa prosegue con l’istruttoria.
In presenza di più pignoramenti, il giudice esamina le varie dichiarazioni e, se il totale delle somme bloccate eccede il credito dovuto, su istanza del debitore può ridurre o dichiarare inefficaci i pignoramenti in eccesso (art. 546, comma 2). Fino a tale decisione, tutte le banche devono continuare a custodire gli importi trattenuti.
5. Effetti del pignoramento: blocco e assegnazione delle somme
Il pignoramento produce un blocco immediato: il debitore non può prelevare le somme pignorate e non può disporne sino a quando il giudice non assegna le somme al creditore. L’effetto perdura anche se il debitore apre un nuovo conto: i versamenti su conti diversi sono comunque pignorabili se il creditore li individua (in mancanza il creditore può presentare un’istanza di ricerca telematica presso l’Agenzia delle Entrate – accesso all’anagrafe dei conti). Non vi è un limite al numero di conti pignorabili, ma vi è l’obbligo per la banca di rispettare le soglie impignorabili.
6. Pignoramento esattoriale: ordine di versamento e 60 giorni
Per i debiti fiscali, l’AdER non deve recarsi in tribunale: può notificare direttamente l’ordine di pignoramento al terzo ai sensi dell’art. 72‑bis D.P.R. 602/1973. Il terzo deve versare le somme pignorate entro 60 giorni. Durante questo periodo sono bloccati anche gli accrediti futuri . L’assenza di un giudice non impedisce al debitore di contestare l’atto: può proporre opposizione al giudice dell’esecuzione o impugnare gli atti impositivi (cartella esattoriale) innanzi al giudice tributario.
Difese e strategie legali per il debitore
1. Verificare la legittimità del titolo e del precetto
Molti pignoramenti sono viziati da errori formali (mancata indicazione del titolo esecutivo, somme errate, omessa notifica del precetto). Prima di tutto occorre richiedere alla banca copia dell’atto ricevuto e far verificare a un professionista:
- Esistenza del titolo esecutivo: ad esempio, se il decreto ingiuntivo non è stato notificato correttamente o la cartella esattoriale è prescritta, il pignoramento è nullo.
- Regolarità della notifica: il precetto deve essere notificato al debitore nella residenza attuale; eventuali errori rendono inefficace l’atto.
- Somme richieste: spesso vengono pretesi importi non dovuti (interessi usurari, spese non documentate); in tal caso il pignoramento può essere ridotto.
In presenza di irregolarità è possibile proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) chiedendo al giudice di sospendere la procedura . La domanda deve essere proposta prima che l’esecuzione inizi (opposizione preventiva) oppure, se l’esecuzione è già in corso, con ricorso al giudice dell’esecuzione. È importante agire tempestivamente perché l’opposizione diventa inammissibile una volta che l’importo è stato assegnato al creditore.
2. Opporsi agli atti esecutivi
Se il debitore vuole contestare vizi formali del precetto o del pignoramento (es. mancanza dei requisiti essenziali, errori nel nome, omissione di dati), può proporre opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. entro 20 giorni dalla notifica . Questa opposizione non incide sul diritto del creditore, ma può portare alla dichiarazione di nullità dell’atto e all’azzeramento della procedura.
3. Chiedere la riduzione o la dichiarazione di inefficacia dei pignoramenti multipli
Se il creditore ha pignorato più conti correnti e l’importo complessivo bloccato supera il credito dovuto, il debitore può presentare istanza al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 546, comma 2, per ottenere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti o la dichiarazione di inefficacia di alcuni di essi . È fondamentale documentare la sproporzione e spiegare in quale misura l’importo sequestrato eccede il debito. Il giudice decide entro 20 giorni; nel frattempo i blocchi restano operativi.
4. Invocare l’impignorabilità di alcune somme
Se sul conto pignorato vengono accreditati stipendi, pensioni o sussidi di sostentamento, il debitore può contestare il pignoramento chiedendo che vengano liberate le somme impignorabili:
- Triplo assegno sociale (1.638,72 € nel 2026) per somme accreditate prima del pignoramento .
- Doppio assegno sociale (1.092,48 € nel 2026) per accrediti successivi .
- Un quinto del trattamento per crediti verso lo Stato, province o comuni .
La banca deve liberare tali somme senza bisogno di ordinanza; se ciò non avviene, è necessario proporre ricorso al giudice.
5. Utilizzare procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012)
Per chi non riesce a far fronte ai debiti accumulati, la Legge 3/2012 offre tre strumenti:
- Piano del consumatore: riservato ai consumatori (persone fisiche non imprenditori), consente di proporre un piano di pagamento basato sul proprio reddito, con la falcidia dei debiti e la sospensione delle procedure esecutive. È necessario dimostrare la meritevolezza e l’impossibilità di pagare interamente i debiti.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: può essere proposto anche dagli imprenditori minori. Richiede l’approvazione dei creditori che rappresentano almeno il 60 % dei crediti. Una volta omologato, sospende le esecuzioni e prevede pagamenti rateali.
- Liquidazione del patrimonio: consente di mettere a disposizione dei creditori tutti i beni del debitore. Dopo la chiusura, i debiti residui vengono cancellati (esdebitazione).
Per attivare una di queste procedure occorre rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e nominare un gestore della crisi. L’avv. Monardo, come gestore della crisi iscritto al Ministero della Giustizia, assiste i clienti nella predisposizione di domande e nella trattativa con i creditori, ottenendo la sospensione dei pignoramenti pendenti.
6. Accedere alla composizione negoziata per la crisi d’impresa (D.L. 118/2021)
Per le imprese in difficoltà, il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata della crisi, un percorso volontario assistito da un esperto negoziatore. L’avvio della procedura comporta la sospensione delle azioni esecutive e dei pignoramenti, per dare all’imprenditore il tempo di negoziare con i creditori. L’avv. Monardo è esperto negoziatore della crisi d’impresa e può guidare le aziende nella presentazione dell’istanza al Tribunale competente e nella redazione del piano.
7. Rottamazione‑quinquies e altre definizioni agevolate
La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto la rottamazione‑quinquies (art. 23) per consentire ai contribuenti di regolarizzare i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. La presentazione della domanda produce un effetto sospensivo su tutte le procedure esecutive: pignoramenti presso terzi, ipoteche, fermi amministrativi . L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione non può avviare nuove azioni e deve sospendere quelle in corso; i termini di prescrizione e decadenza restano sospesi sino alla definizione della procedura. Il contribuente deve pagare l’importo dovuto in un massimo di 18 rate (o con un’unica soluzione). L’estinzione del pignoramento si verifica con il pagamento della prima rata; se il debitore non paga, i pignoramenti riprendono.
8. Negoziazione stragiudiziale e piani di rientro
Oltre alle procedure normative, è possibile intraprendere trattative con il creditore per ottenere un piano di rientro. Questo può includere:
- Transazione: il debitore offre il pagamento di una parte del debito in un’unica soluzione in cambio della rinuncia al pignoramento.
- Piano rateale: la banca accetta di ricevere pagamenti rateali e revoca il pignoramento. Spesso richiede la concessione di garanzie.
- Cessione del quinto: per dipendenti e pensionati è possibile stipulare un prestito con cessione del quinto che consenta di estinguere il debito pignorato.
Il team Monardo assiste i clienti nella negoziazione con le banche e con i creditori, curando sia l’aspetto legale sia quello fiscale.
Strumenti alternativi per evitare o superare il pignoramento
1. Rottamazione delle cartelle esattoriali
Oltre alla rottamazione‑quinquies, nel passato sono state introdotte la rottamazione‑ter (2018), la rottamazione‑quater (2023) e altre definizioni agevolate. Questi strumenti permettono di estinguere i debiti con l’AdER pagando solo l’imposta e una parte delle sanzioni, con lo stralcio degli interessi di mora. L’avvio della procedura sospende i pignoramenti e le misure cautelari. Per aderire è necessario presentare la domanda telematicamente entro i termini fissati dalla legge e versare la prima rata nei termini indicati.
2. Transazione fiscale (Codice della Crisi d’Impresa)
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) consente all’imprenditore di proporre una transazione fiscale all’AdER nell’ambito del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti. In tale contesto l’agente della riscossione può accettare un pagamento ridotto delle imposte e rinunciare al pignoramento dei conti. Questa possibilità è estesa anche ai debiti contributivi nei confronti di INPS e INAIL.
3. Saldo e stralcio e definizione agevolata degli avvisi bonari
Per le persone fisiche in condizioni di difficoltà economica (ISEE inferiore a 20.000 €) la normativa ha introdotto procedure di saldo e stralcio. Pagando una percentuale dell’importo dovuto si ottiene l’estinzione dei debiti e la revoca dei pignoramenti. La definizione agevolata degli avvisi bonari consente invece di regolarizzare le comunicazioni di irregolarità pagando solo l’imposta, con la riduzione delle sanzioni.
4. Composizione familiare e cessioni di beni
In alcuni casi è possibile evitare il pignoramento dei conti attraverso accordi di famiglia: ad esempio, il coniuge non debitore può aprire un conto personale su cui versare lo stipendio (che rimane impignorabile), oppure si può intestare la proprietà di beni mobili a familiari. Tuttavia, tali strategie sono delicate: la legge sulle azioni revocatorie consente al creditore di aggredire gli atti compiuti allo scopo di sottrarre beni all’esecuzione. È essenziale farsi assistere da un avvocato esperto prima di intraprendere trasferimenti.
5. Usufruire di polizze vita e fondi pensione
Le somme versate in polizze vita e fondi pensione sono, entro certi limiti, impignorabili. Gli artt. 541 e 543 c.c. proteggono le polizze a premio ricorrente stipulate a favore di coniuge e figli, mentre i fondi pensione godono di una speciale impignorabilità prevista dal D.Lgs. 252/2005. Versare una parte dei risparmi in tali strumenti può costituire una tutela contro i pignoramenti, ma occorre pianificare con anticipo.
Errori comuni e consigli pratici
Molti debitori si lasciano prendere dal panico e commettono errori che peggiorano la situazione. Ecco i principali comportamenti da evitare e i nostri suggerimenti pratici:
- Ignorare gli atti di precetto e le comunicazioni della banca – Non rispondere significa consentire la prosecuzione della procedura. Controllate regolarmente la PEC e la posta: la notifica del precetto può essere effettuata via PEC.
- Spostare i fondi su conti di parenti o amici – Questa condotta può configurare un atto di frode ai creditori e può essere revocata. I creditori possono pignorare anche i conti cointestati se il debitore dispone di denaro su di essi.
- Estinguere il conto prima della notifica – Chiudere il conto non impedisce il pignoramento: il creditore può ricorrere alla ricerca telematica e individuare altri conti. Inoltre, chiudendo il conto si perde la possibilità di far valere i limiti di impignorabilità sulle somme accreditate prima del pignoramento.
- Non contestare le somme impignorabili – Molti debitori non sanno che una parte delle somme è impignorabile. È necessario informare la banca che il conto è destinato all’accredito di stipendi o pensioni e chiedere lo sblocco delle somme non pignorabili.
- Cedere il quinto senza valutare i costi – Molti debitori si indebitano ulteriormente con prestiti che aggravano la posizione. È preferibile chiedere assistenza per valutare un piano di rientro sostenibile o attivare una procedura di sovraindebitamento.
- Non chiedere la riduzione del pignoramento – Quando i pignoramenti su più conti superano l’importo del credito, il debitore ha diritto a chiedere la riduzione. Non farlo significa mantenere somme inutilmente bloccate.
- Non aderire alla rottamazione – Chi ha debiti fiscali dovrebbe valutare con attenzione la rottamazione‑quinquies: oltre a ottenere lo stralcio delle sanzioni e degli interessi, la presentazione della domanda sospende immediatamente i pignoramenti . L’effetto di sospensione è automatico, senza necessità di autorizzazioni.
Tabelle riepilogative
Per fornire una panoramica di facile consultazione, riportiamo alcune tabelle con i principali riferimenti normativi, le soglie impignorabili e gli strumenti difensivi.
Tabella 1 – Limiti impignorabili per stipendi e pensioni (aggiornamento 2026)
| Credito o somma | Limite impignorabile | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Stipendi e salari versati prima del pignoramento | Somme fino a 3 × assegno sociale = 1.638,72 € (2026) sono impignorabili; eccedenza pignorabile nei limiti dell’art. 545 c.p.c. | Art. 545 c.p.c., co. 8; art. 546 c.p.c., co. 1 |
| Stipendi e salari versati dopo il pignoramento | Somme fino a 2 × assegno sociale = 1.092,48 € (2026) sono impignorabili; l’eccedenza può essere pignorata nei limiti di 1/5 (privati) o 1/5, 1/7, 1/10 (Fisco) | |
| Pensioni e trattamenti analoghi (es. assegni di invalidità) | Impignorabili fino a 2 × assegno sociale; l’eccedenza è pignorabile nelle percentuali fissate dall’art. 545 c.p.c. | Art. 545 c.p.c., co. 7 |
| Somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale | Impignorabili | Art. 545 c.p.c., co. 2 |
Tabella 2 – Soglie di blocco per i conti correnti (art. 546 c.p.c.)
| Importo del credito precettato | Somma aggiuntiva che la banca deve custodire | Riferimento |
|---|---|---|
| ≤ 1.100 € | + 1.000 € | Art. 546 c.p.c., co. 1 (come modificato dal D.L. 19/2024) |
| 1.100,01 € – 3.200 € | + 1.600 € | Art. 546 c.p.c., co. 1 |
| > 3.200 € | + 50 % del credito precettato | Art. 546 c.p.c., co. 1 |
| Pignoramento fiscale (art. 72‑bis) | La banca deve versare le somme entro 60 giorni; durante tale periodo vanno bloccati tutti gli accrediti futuri | Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 |
Tabella 3 – Rimedi giudiziali del debitore
| Tipo di rimedio | Termine per agire | Descrizione sintetica | Norma |
|---|---|---|---|
| Opposizione all’esecuzione | Entro l’inizio dell’esecuzione (opposizione preventiva) o durante l’esecuzione con ricorso | Contesta il diritto del creditore di procedere all’esecuzione (es. titolo nullo, prescrizione). Il giudice può sospendere l’efficacia del titolo | Art. 615 c.p.c. |
| Opposizione agli atti esecutivi | Entro 20 giorni dalla notifica del titolo o del primo atto esecutivo | Contesta vizi formali del precetto o del pignoramento (es. mancanza di requisiti, errori materiali) | Art. 617 c.p.c. |
| Istanza di riduzione/inefficacia dei pignoramenti | Da proporre durante il procedimento esecutivo | Chiede che i pignoramenti multipli siano ridotti proporzionalmente se superano l’importo del credito | Art. 546, co. 2 c.p.c. |
| Procedura di sovraindebitamento | Domanda al tribunale, sospende le esecuzioni | Piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione del patrimonio | Legge 3/2012 |
| Composizione negoziata della crisi d’impresa | Istanza alla Camera di Commercio o al tribunale | Sospende le azioni esecutive e consente di negoziare con i creditori | D.L. 118/2021 |
| Rottamazione‑quinquies e definizioni agevolate | Domanda telematica entro i termini di legge | Sospende immediatamente i pignoramenti e le misure cautelari | Art. 23 Legge di Bilancio 2026 |
Tabella 4 – Principali sentenze in tema di pignoramenti multipli
| Sentenza | Principio enunciato | Rilevanza |
|---|---|---|
| Cass. 29422/2024 | Il pignoramento presso più terzi con un unico atto costituisce un concorso di plurimi pignoramenti autonomi. Ogni terzo è tenuto a custodire le somme nei limiti di legge; il pignoramento è inefficace solo per i terzi non notificati . | Conferma la possibilità di pignorare più conti contemporaneamente; chiarisce la procedura per la riduzione. |
| Cass. 6019/2017 | È legittimo avviare più pignoramenti sul medesimo bene in tempi successivi; non sussiste litispendenza . | Supporta il principio che il creditore può reiterare l’esecuzione fino a completa soddisfazione. |
| Cass. 28520/2025 | Nel pignoramento fiscale, il terzo deve trattenere anche i versamenti futuri nei 60 giorni successivi, anche se il conto era in rosso . | Espande i poteri dell’AdER e riduce le difese del debitore; importante nella pratica dei pignoramenti fiscali. |
| Cass. 20049/2017 | La domanda di definizione agevolata comporta la sospensione immediata dei pignoramenti fiscali . | Conferma il carattere sospensivo delle rottamazioni; recepito nella Legge di Bilancio 2026. |
Domande frequenti (FAQ)
- Quanti conti correnti possono essere pignorati contemporaneamente?
Non esiste un numero massimo. Un creditore può notificare l’atto di pignoramento a tutte le banche dove il debitore possiede conti. Ogni pignoramento è autonomo e soggetto ai limiti dell’art. 546 c.p.c. Se la somma complessivamente pignorata supera il credito, il debitore può chiedere la riduzione . - Il pignoramento di conti multipli può superare il credito dovuto?
In teoria sì, perché ogni banca blocca l’intero importo precettato aumentato della soglia prevista dall’art. 546. Tuttavia, il debitore può chiedere al giudice dell’esecuzione di ridurre proporzionalmente i pignoramenti. Fino alla decisione del giudice, le somme restano bloccate. - Se ho un conto cointestato con il coniuge, può essere pignorato?
Sì. La legge prevede che i conti cointestati siano pignorabili per la quota di spettanza del debitore. Tuttavia, il terzo (banca) deve accantonare solo metà delle somme presenti, salvo prova diversa sulla reale titolarità delle quote. Anche in questo caso si applicano le soglie impignorabili su stipendi e pensioni. - Che cosa accade se il conto è in rosso al momento del pignoramento fiscale?
La Cassazione ha stabilito che l’AdER può pignorare anche conti con saldo negativo: nei 60 giorni successivi alla notifica, la banca deve bloccare tutti i versamenti futuri . Questo vale solo per il pignoramento fiscale (art. 72‑bis). Nel pignoramento ordinario, invece, se non vi sono fondi il pignoramento resta inefficace. - Quanto tempo ha la banca per versare le somme pignorate?
Nel pignoramento ordinario, la banca versa le somme al creditore solo dopo l’ordinanza di assegnazione del giudice. Nel pignoramento fiscale, invece, deve versarle all’AdER entro 60 giorni dalla notifica . - Il creditore può pignorare una carta prepagata o un conto online?
Sì. Tutti i rapporti di deposito sono pignorabili: conti correnti tradizionali, conti online, carte prepagate con IBAN, conti di pagamento. Il creditore deve tuttavia conoscere l’esistenza del rapporto; se non lo sa, può chiedere la ricerca telematica presso l’Agenzia delle Entrate. - Posso prelevare lo stipendio appena accreditato sul conto pignorato?
Se il conto non è ancora stato pignorato, sì. Dopo la notifica del pignoramento la banca deve bloccare le somme fino ai limiti di legge. È quindi consigliabile prelevare lo stipendio non appena viene accreditato e destinare le spese ordinarie a un altro conto non colpito. - Il pignoramento sul mio conto può riguardare anche i versamenti di terzi (es. bonifici da amici)?
Sì. Tutti i fondi depositati sul conto pignorato sono aggredibili, salvo che rientrino tra le somme impignorabili (stipendi, pensioni, sussidi). Per evitare che somme di terzi siano sequestrate, è opportuno non far utilizzare il proprio conto come “conto di appoggio”. - Il pignoramento può essere eseguito senza notificare l’atto al debitore?
No. L’atto deve essere notificato al terzo e al debitore. La mancata notifica comporta la nullità del pignoramento, che può essere fatta valere mediante opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). - Quali sono le percentuali di pignoramento della pensione per debiti fiscali?
Per pensioni fino a 2.500 € mensili la trattenuta è pari a un decimo dell’importo eccedente il minimo vitale (1.092,48 € per il 2026); per pensioni da 2.500 € a 5.000 € la trattenuta è pari a un settimo; per pensioni superiori a 5.000 € la trattenuta può arrivare a un quinto . - Che differenza c’è tra pignoramento ordinario e pignoramento fiscale?
Nel pignoramento ordinario il giudice dell’esecuzione controlla la procedura e la banca versa le somme solo dopo l’ordinanza di assegnazione; nel pignoramento fiscale l’AdER notifica un ordine di pagamento al terzo e la banca deve versare le somme entro 60 giorni . Inoltre, nel pignoramento fiscale la banca blocca anche i versamenti futuri durante il periodo di 60 giorni . - Posso evitare il pignoramento chiedendo un prestito con cessione del quinto?
La cessione del quinto può essere utile per estinguere un debito e cancellare il pignoramento; tuttavia, comporta costi e un impegno pluriennale. Spesso è preferibile valutare soluzioni come la rottamazione, un piano di rientro o la procedura di sovraindebitamento. - La banca può addebitare costi per il pignoramento?
Sì. Molti istituti applicano un diritto di istruttoria per il pignoramento, deducendolo dalle somme pignorate. È utile verificare il contratto del conto corrente: alcune voci possono essere contestate se non previste dal contratto. - Se il creditore non riceve nulla dal pignoramento, può agire su altri beni?
Certo. Il creditore può pignorare altri beni mobili (automobili), immobili, crediti verso terzi (es. fitti, mandati professionali). Può anche pignorare successivamente altri conti correnti scoperti. L’azione esecutiva continua finché il debito non è soddisfatto. - La procedura di rottamazione‑quinquies blocca anche i pignoramenti su conti intestati a una società?
La rottamazione si applica ai debiti intestati al soggetto che presenta la domanda. Se la società aderisce alla definizione agevolata per i propri carichi fiscali, i pignoramenti sui conti della società sono sospesi . Tuttavia, se i soci hanno debiti personali e conti personali, la rottamazione della società non li riguarda. - Posso prelevare somme dal conto pignorato dopo aver aderito alla rottamazione‑quinquies?
Sì, ma solo dopo che la banca avrà ricevuto la comunicazione dell’AdER circa l’avvenuta presentazione della domanda e avrà restituito le somme bloccate. È fondamentale comunicare tempestivamente alla banca l’adesione alla rottamazione . - Il Fisco può pignorare il conto senza prima mandare avvisi?
L’AdER deve aver notificato la cartella esattoriale, l’eventuale intimazione di pagamento (avviso di intimazione) e la successiva iscrizione a ruolo. Se non sono stati notificati questi atti, il pignoramento è nullo. Tuttavia, per importi iscritti a ruolo dal 2023 l’avviso di intimazione non è più necessario se sono trascorsi 90 giorni dall’emissione della cartella. - Esistono strumenti per impedire il pignoramento se sono proprietario di una piccola impresa?
Sì. Per le imprese la composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021) offre la possibilità di sospendere i pignoramenti e negoziare un accordo con i creditori. Vi sono inoltre gli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti dal Codice della crisi d’impresa, che comportano la sospensione delle azioni esecutive. - Il pignoramento può riguardare un conto intestato a una società se il debito è personale?
No. Il pignoramento colpisce solo i beni del debitore. Se il debitore è una persona fisica, i conti societari non possono essere aggrediti salvo che la società sia una ditta individuale e il conto sia misto. Tuttavia, se il debitore ha utilizzato il conto societario per fini personali, il creditore potrebbe tentare di dimostrarne l’uso promiscuo. - Una volta pignorato il conto, posso aprire un nuovo conto e ricevere i versamenti lì?
Sì. Il debitore può aprire un nuovo conto e utilizzare quello per ricevere lo stipendio o la pensione. Tuttavia, se il creditore viene a conoscenza del nuovo conto può pignorarlo. Inoltre, l’eventuale trasferimento di somme dal vecchio conto pignorato al nuovo potrebbe essere considerato un atto in frode ai creditori se effettuato dopo la notifica del pignoramento.
Simulazioni pratiche
Per comprendere meglio gli effetti del pignoramento su più conti correnti, proponiamo alcune simulazioni con valori numerici aggiornati al 2026.
Simulazione 1 – Pignoramento ordinario su due conti correnti
Scenario: Il sig. Luigi ha un debito di 5.000 € verso una banca. Possiede due conti correnti:
- Conto A con saldo di 3.000 €, su cui è accreditato lo stipendio mensile di 1.500 € (triplo assegno sociale: 1.638,72 € impignorabili per i fondi già sul conto; doppio assegno sociale: 1.092,48 € per i versamenti futuri).
- Conto B con saldo di 2.500 €, utilizzato per risparmi personali.
Il creditore notifica l’atto di pignoramento a entrambe le banche.
Fase 1 – Blocco dei fondi:
- Conto A: La banca deve lasciare a Luigi 1.638,72 € dei 3.000 € presenti (triplo assegno sociale) perché la somma è stata accreditata prima del pignoramento . Può pignorare solo l’eccedenza, cioè 1.361,28 €. Per i futuri accrediti (stipendio di 1.500 €) la banca deve lasciare intatti 1.092,48 € e bloccare solo 407,52 € (1.500 € – 1.092,48 €). Inoltre, l’importo complessivo che può essere trattenuto non può superare il credito + la soglia integrativa dell’art. 546.
- Conto B: Poiché non vi sono somme impignorabili, la banca può bloccare l’intero saldo di 2.500 €, nei limiti del credito precettato + soglia (per crediti tra 1.100 € e 3.200 € la soglia aggiuntiva è 1.600 € ). Qui il credito è 5.000 €; la soglia è il 50 %, quindi la banca deve trattenere 7.500 €? No, i 5.000 € corrispondono al credito; la banca trattiene 2.500 € disponibili; l’altra banca trattiene 1.361,28 €; il totale è 3.861,28 €, inferiore al credito + soglia (5.000 € + 2.500 €); dunque non serve riduzione.
Fase 2 – Dichiarazione e assegnazione: Al giudice le banche dichiarano di detenere, rispettivamente, 1.361,28 € e 2.500 €; il totale (3.861,28 €) è inferiore al credito. Il giudice può emettere ordinanza di assegnazione. Luigi dovrà versare la differenza (1.138,72 €) per evitare ulteriori pignoramenti.
Simulazione 2 – Pignoramento su tre conti con credito di piccola entità
Scenario: La sig.ra Maria ha un debito di 2.000 € verso un privato. Ha tre conti correnti (conti C, D e E) con saldi di 500 €, 800 € e 1.200 €. Nessuno dei conti è destinato all’accredito di stipendi o pensioni.
Applicazione dell’art. 546:
- Per un credito di 2.000 € la soglia aggiuntiva è 1.600 € . Ogni banca deve trattenere fino a concorrenza del credito + 1.600 € = 3.600 €. Poiché i saldi complessivi (2.500 €) non raggiungono 3.600 €, tutte le somme possono essere bloccate.
Risultato: Le tre banche bloccano rispettivamente 500 €, 800 € e 1.200 €, per un totale di 2.500 €. Maria può chiedere la riduzione? In questo caso no, perché il totale non supera il credito + soglia. Se tuttavia una delle banche avesse bloccato somme eccedenti (ad esempio, blocco di 1.200 € su conti con saldi inferiori), Maria potrebbe chiedere la riduzione e la liberazione delle somme eccedenti.
Simulazione 3 – Pignoramento fiscale con rottamazione‑quinquies
Scenario: Il sig. Antonio ha debiti fiscali per 10.000 € relativi a cartelle affidate all’AdER. Ha un conto corrente con saldo di 4.000 € e stipendio mensile di 2.400 €. L’AdER notifica un pignoramento ai sensi dell’art. 72‑bis.
Fase 1 – Blocchi: La banca deve bloccare le somme presenti (4.000 €) e trattenere i versamenti futuri per 60 giorni . Solo la quota eccedente 1.638,72 € (stipendi accreditati prima del pignoramento) o 1.092,48 € per stipendi successivi è pignorabile .
Fase 2 – Domanda di rottamazione‑quinquies: Antonio presenta l’istanza entro i termini della Legge di Bilancio 2026. Dal momento della ricezione della domanda, l’AdER deve sospendere le procedure esecutive e non può proseguire il pignoramento . La banca, ricevuta la comunicazione, restituisce le somme bloccate.
Fase 3 – Pagamento: Antonio paga la prima rata. Il pignoramento viene definitivamente estinto. Se Antonio non paga, la sospensione cessa e l’AdER può rinnovare il pignoramento.
Conclusione
Il pignoramento dei conti correnti è una procedura complessa, disciplinata da norme in continua evoluzione e da numerose pronunce giurisprudenziali. Non esiste un limite al numero di conti pignorabili: il creditore può agire su tutti i rapporti bancari del debitore, ma deve rispettare i limiti impignorabili e le soglie di custodia previste dall’art. 546 c.p.c. La modifica introdotta dal D.L. 19/2024 ha fissato importi fissi per i crediti di modesta entità, mentre la Legge di Bilancio 2026 ha aggiornato le soglie legate all’assegno sociale e ha introdotto la rottamazione‑quinquies, che sospende automaticamente i pignoramenti in corso. Le sentenze della Corte di Cassazione (n. 29422/2024, n. 6019/2017 e n. 28520/2025) hanno chiarito l’autonomia dei pignoramenti multipli e rafforzato i poteri dell’AdER nei pignoramenti fiscali.
Affrontare un pignoramento senza assistenza può portare a perdere somme che la legge tutela. È quindi fondamentale agire tempestivamente, verificare la legittimità del titolo, contestare le somme impignorabili e utilizzare gli strumenti normativi disponibili (opposizioni, riduzione dei pignoramenti, sovraindebitamento, rottamazioni, piani di rientro).
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