Introduzione
Quando ci si trova con un conto corrente pignorato, la preoccupazione immediata riguarda la possibilità di accedere alle proprie risorse, soprattutto se sul conto viene accreditata la pensione. Molti pensionati temono di essere privati del proprio sostentamento, ma la normativa italiana prevede tutele precise e soluzioni legali efficaci. Questo articolo affronta in modo approfondito – con un taglio giuridico‑divulgativo e aggiornato a marzo 2026 – la questione “conto corrente pignorato: posso prelevare la pensione?”, analizzando leggi, sentenze e prassi più recenti.
Affronteremo i rischi del pignoramento, gli errori da evitare, i limiti di pignorabilità dei trattamenti pensionistici e le strategie per difendersi e recuperare la disponibilità delle somme, soffermandoci anche sul nuovo Testo unico in materia di versamenti e riscossione (d.lgs. n. 33/2025) e sulle più recenti pronunce della Corte di Cassazione. In particolare chiariremo:
- Qual è il minimo impignorabile della pensione e come si calcola;
- Cosa succede se la pensione confluisce su un conto corrente già pignorato;
- Le differenze tra pignoramento ordinario (artt. 543 ss. c.p.c.) e pignoramento esattoriale (art. 72‑bis D.P.R. 602/1973) e l’impatto della sentenza Cassazione n. 28520/2025;
- Come proporre opposizioni, ricorsi o istanze di conversione e quali strumenti alternativi esistono (esdebitazione, piani del consumatore, rottamazioni).
Chi siamo: l’assistenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un professionista cassazionista con un’esperienza pluridecennale nel diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano su tutto il territorio nazionale, offrendo assistenza specialistica sia in ambito giudiziale sia stragiudiziale. Tra le sue qualifiche rientrano:
- Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
- Fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC);
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021;
- Cassazionista abilitato a patrocinare innanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Il pignoramento presso terzi: norme generali
Il pignoramento presso terzi è disciplinato dagli artt. 543 ss. del codice di procedura civile e consente al creditore di sottoporre a espropriazione i crediti che un terzo vanta nei confronti del debitore. In particolare:
- Art. 543 c.p.c.: prescrive la forma dell’atto di pignoramento presso terzi, con l’ingiunzione al terzo di non disporre dei beni o crediti pignorati.
- Art. 545 c.p.c.: elenca i crediti impignorabili e fissa i limiti per stipendio, salari e pensioni. La versione vigente (aggiornata al decreto Aiuti‑bis convertito nella legge 21 settembre 2022, n. 142) stabilisce che le somme dovute a titolo di pensione non possono essere pignorate per un importo pari al doppio della misura massima dell’assegno sociale con un minimo di 1.000 euro . La parte eccedente è pignorabile entro i limiti del 20 %, del 30 % o del 50 % previsti dai commi successivi e dalle leggi speciali.
- Art. 546 c.p.c.: impone al terzo pignorato (es. banca) obblighi di custodia: dalla notifica del pignoramento il terzo è soggetto a un vincolo sulle somme dovute al debitore e deve accantonarle . La Cassazione ha chiarito che il terzo diventa custode e può essere chiamato a rispondere per eventuali pagamenti non autorizzati .
I pignoramenti esattoriali (es. su iniziativa dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione) seguono una disciplina speciale prevista dagli artt. 72 e 72‑bis del D.P.R. 602/1973. L’articolo 72‑bis consente all’agente della riscossione di ordinare direttamente al terzo (ad es. la banca) il pagamento entro 60 giorni delle somme dovute al debitore . Si tratta di una procedura semplificata che non necessita dell’intervento preventivo del giudice. La Cassazione ha qualificato questo pignoramento come un vero e proprio procedimento esecutivo, al quale si applicano, nei limiti della compatibilità, le norme ordinarie del processo esecutivo .
1.2 Il limite di impignorabilità delle pensioni e la sua evoluzione
1.2.1 Normativa previgente
Prima del 2015, le pensioni erano pignorabili nella stessa misura prevista per lo stipendio, cioè entro il limite di un quinto della somma netta. L’art. 13, comma 1, lettera l), del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132) ha introdotto il settimo e l’ottavo comma dell’art. 545 c.p.c. per rafforzare la tutela dei pensionati. Il previgente settimo comma stabiliva che le somme dovute a titolo di pensione non potessero essere pignorate per un importo pari alla misura massima dell’assegno sociale aumentata della metà . L’ottavo comma, invece, disciplinava il pignoramento delle pensioni accreditate su conto corrente, stabilendo che il pignoramento potesse essere effettuato solo sulla parte di pensione eccedente il triplo dell’assegno sociale (poi modificato al doppio, come vedremo) e, per la parte pignorabile, nei limiti di un quinto.
Successivamente la Corte costituzionale (sentenza n. 12/2019) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 6, del D.L. 83/2015 nella parte in cui limitava l’applicabilità dei nuovi limiti ai soli pignoramenti iniziati dopo l’entrata in vigore della legge. Secondo la Consulta, il nuovo limite deve valere anche per le procedure esecutive pendenti, al fine di garantire un effettivo diritto al “minimo vitale” per il pensionato. La circolare INPS n. 38/2023 recepisce questo orientamento e chiarisce che i nuovi limiti si applicano anche ai pignoramenti pendenti .
1.2.2 Il decreto Aiuti‑bis e la soglia di 1.000 euro
Con l’art. 21‑bis del decreto‑legge 9 agosto 2022, n. 115 (decreto Aiuti‑bis), convertito nella legge 21 settembre 2022, n. 142, il Parlamento ha innalzato il limite di impignorabilità delle pensioni. La norma prevede che «le somme da chiunque dovute a titolo di pensione (…) non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro; la parte eccedente è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge» . Il limite ha efficacia dal 22 settembre 2022 e si applica anche alle procedure esecutive pendenti . La modifica è stata comunicata ufficialmente dall’INPS attraverso la circolare n. 38/2023 .
1.2.3 Cassazione 2025: conto pignorato e somme future
Un’importante svolta giurisprudenziale è giunta con la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III, 27 ottobre 2025, n. 28520. La Corte, chiamata a pronunciarsi su un ricorso riguardante un pignoramento esattoriale ai sensi dell’art. 72‑bis del D.P.R. 602/1973, ha stabilito un principio di diritto di grande impatto: nel pignoramento speciale esattoriale di crediti avente ad oggetto il saldo di un conto corrente bancario, il vincolo si estende anche alle somme maturate dopo il pignoramento, purché maturino entro lo spatium deliberandi di sessanta giorni dalla notifica . In altre parole, la banca terza pignorata deve versare all’agente della riscossione anche il saldo attivo maturato dopo la notifica, indipendentemente dal fatto che al momento dell’atto il conto fosse in rosso o a saldo zero . Questa interpretazione, sostenuta anche dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ribadisce che l’ordine di pagamento ex art. 72‑bis configura un vero e proprio pignoramento presso terzi e obbliga la banca a custodire ogni somma entrante nel conto durante il periodo di 60 giorni .
La sentenza si inserisce in un filone giurisprudenziale che aveva già riconosciuto la natura processuale del pignoramento esattoriale speciale (Cass. n. 26549/2021) e aveva esteso l’obbligo di pagamento anche alle somme maturate successivamente (Cass. n. 2857/2015; Cass. n. 26830/2017) . Tuttavia, la pronuncia del 2025 ribadisce con forza che il conto rimane bloccato per 60 giorni: anche se inizialmente vuoto, ogni bonifico in entrata (stipendio, pensione o altra entrata) viene trattenuto dalla banca e trasferito al creditore fino a soddisfazione del credito. Ciò ha implicazioni operative rilevanti per i pensionati: anche la pensione accreditata entro quei 60 giorni subisce il vincolo, sebbene restino validi i limiti di impignorabilità previsti dall’art. 545 c.p.c.
1.2.4 Il Testo unico in materia di versamenti e riscossione (d.lgs. 33/2025)
Il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, entrato in vigore il 27 marzo 2025, ha riordinato la disciplina dei versamenti e della riscossione e ha annunciato l’abrogazione degli artt. 72, 72‑bis e 75‑bis del D.P.R. 602/1973 a partire dal 1° gennaio 2026 . Il nuovo testo unico riproduce sostanzialmente le norme vigenti, prevedendo che la procedura di pignoramento esattoriale continua a consentire all’agente della riscossione di ordinare al terzo il pagamento delle somme dovute al debitore entro 60 giorni. Di conseguenza, la giurisprudenza maturata sull’art. 72‑bis rimane valida e verrà applicata anche alla futura disciplina codificata negli artt. 169 ss. del d.lgs. n. 33/2025.
1.3 Limiti di pignorabilità della pensione: calcolo e soglie
Alla luce della normativa vigente, i limiti di pignorabilità si calcolano come segue:
- Minimo impignorabile (doppio assegno sociale): non possono essere pignorate le somme dovute a titolo di pensione fino a concorrenza del doppio dell’assegno sociale (importo annualmente rivalutato) con un minimo fisso di 1.000 euro . Per il 2025 e il 2026 il valore dell’assegno sociale è pari a circa 515 euro mensili (importo soggetto a rivalutazione Istat), quindi il minimo impignorabile risulterebbe comunque 1.000 euro.
- Parte eccedente: la parte di pensione eccedente il minimo impignorabile può essere pignorata nei limiti previsti:
- Creditore ordinario (debiti civili o commerciali): fino a un quinto (20 %) dell’eccedenza;
- Crediti alimentari: l’importo è stabilito dal giudice con riguardo alle esigenze del debitore e del creditore;
- Debiti erariali (Agenzia delle Entrate‑Riscossione): fino al 20 % per debiti inferiori a € 5.000; fino al 10 % per pensioni comprese tra € 1.000 e € 2.500 e fino al 20 % per la parte tra € 2.500 e € 5.000; oltre € 5.000 può arrivare fino a un quinto.
- Somme già accreditate sul conto: ai sensi dell’ottavo comma dell’art. 545 c.p.c., le somme accreditate a titolo di pensione su conti correnti intestati al beneficiario possono essere pignorate solo nella misura dell’importo che eccede il triplo (ora doppio) dell’assegno sociale . Tuttavia la banca deve lasciare libero, al momento del pignoramento, l’importo equivalente a 1.000 euro o, se superiore, al doppio dell’assegno sociale. La parte eccedente resta pignorabile nei limiti di un quinto.
1.4 Le tutele processuali del debitore e il ruolo del giudice
Chi subisce un pignoramento ha diritto a opporsi e a far valere eventuali vizi dell’atto o dell’intera procedura. Le forme principali di opposizione sono:
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): si contesta il diritto del creditore di procedere all’esecuzione (es. titolo inefficace, prescrizione, difetto di notifica).
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): si denunciano irregolarità formali del pignoramento, come la mancanza di indicazioni obbligatorie nell’atto, la notifica viziata o il superamento dei limiti di pignorabilità.
- Istanze di conversione (art. 495 c.p.c.): il debitore può chiedere la sostituzione del bene pignorato con una somma di denaro (es. versamento rateale) per estinguere l’esecuzione.
Nel pignoramento esattoriale l’intervento del giudice è limitato, ma resta possibile proporre ricorso ex art. 72‑ter D.P.R. 602/1973 avverso l’iscrizione a ruolo o richiedere la sospensione del pignoramento, soprattutto se l’atto è viziato (ad esempio, per notifica carente o mancato rispetto dei limiti di impignorabilità). La giurisprudenza ha ribadito che il pignoramento esattoriale è sottoposto alla disciplina del processo esecutivo e può essere oggetto di opposizione .
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica del pignoramento
Capire cosa succede dopo la notifica di un pignoramento è fondamentale per organizzare una difesa efficace. Di seguito una guida sequenziale rivolta al debitore/pensionato.
2.1 Ricezione della notifica e verifica dei requisiti
- Ricezione dell’atto di pignoramento: l’atto di pignoramento presso terzi deve essere notificato sia al debitore sia al terzo (la banca) e deve contenere l’indicazione del titolo esecutivo, dell’importo dovuto, delle somme pignorate e degli eventuali limiti di impignorabilità. Se l’atto manca di tali elementi, è viziato e può essere opposto.
- Verifica della regolarità della notifica: occorre controllare che la notifica sia stata effettuata correttamente (es. raccomandata, PEC, ufficiale giudiziario). Eventuali irregolarità consentono un’opposizione ex art. 617 c.p.c.
- Controllo dei limiti di pignorabilità: il debitore deve verificare che la somma pignorata rispetti i limiti previsti dall’art. 545 c.p.c. (minimo di € 1.000 non pignorabile e pignoramento limitato ad un quinto della parte eccedente) . Se la banca o l’agente della riscossione trattengono una quota maggiore, l’atto è parzialmente inefficace e il giudice può ridurre l’ammontare.
2.2 Ruolo della banca e blocco del conto
- Accantonamento delle somme: dal momento della notifica, la banca terza pignorata è soggetta agli obblighi di custodia previsti dall’art. 546 c.p.c. e non può consentire al debitore di disporre delle somme pignorate . La banca deve congelare gli importi esistenti e, a seguito della sentenza 28520/2025, anche le somme accreditate nei successivi 60 giorni . Le somme che restano impignorabili (1.000 euro o il doppio dell’assegno sociale) devono essere lasciate disponibili.
- Conto a zero o scoperto: anche se il conto era a saldo zero, il blocco permane e tutte le somme che entreranno nei 60 giorni saranno accantonate e trasferite al creditore . L’unico modo per evitare il prelievo automatico è chiedere la sospensione dell’atto o la sua revoca.
2.3 Scadenze e tempi dell’esecuzione
- Spatium deliberandi di 60 giorni: il terzo (banca) deve versare le somme pignorate all’agente della riscossione entro 60 giorni dalla notifica dell’atto . Durante questo periodo, il debitore può depositare opposizione e chiedere la sospensione.
- Udienza di assegnazione: per i pignoramenti ordinari, il giudice fissa un’udienza in cui il terzo dichiara l’ammontare dei crediti e il giudice procede all’assegnazione delle somme al creditore; per i pignoramenti esattoriali l’ordine di pagamento sostituisce l’ordinanza di assegnazione.
- Opposizione e sospensione: l’istanza di sospensione deve essere motivata (es. eccesso di pignoramento, violazione del minimo impignorabile) e depositata prima del trasferimento delle somme. Il giudice può sospendere l’esecuzione e, successivamente, accogliere l’opposizione se rileva vizi nell’atto.
2.4 Diritti del contribuente/debitore
Il debitore ha diversi diritti che devono essere conosciuti per evitare il prelievo arbitrario di somme vitali:
- Diritto al minimo vitale: grazie al settimo comma dell’art. 545 c.p.c., il pensionato può sempre disporre di almeno 1.000 euro della propria pensione . La banca deve rendere disponibile questa somma anche in presenza di pignoramento.
- Diritto a contestare l’atto: mediante opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, come sopra illustrato.
- Diritto alla rateizzazione o definizione agevolata: se il debito è nei confronti dell’Erario, il debitore può chiedere rateazioni, rottamazioni o altre misure (vedi sezione 4) per evitare il pignoramento o ottenere la sospensione.
- Diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali: le informazioni riguardanti la pensione e la posizione bancaria sono protette dal Regolamento UE 2016/679. Il creditore e la banca devono rispettare la normativa sul trattamento dei dati.
3. Difese e strategie legali
In presenza di un pignoramento del conto corrente con pensione accreditata, il debitore può adottare diverse strategie. Di seguito vengono illustrate le principali difese in ordine di utilità e tempestività.
3.1 Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi
L’opposizione è lo strumento principale per contestare un pignoramento illegittimo. Per essere efficace deve essere proposta entro i termini di legge:
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): deve essere proposta entro l’inizio del pignoramento se si contesta il titolo esecutivo, oppure entro 20 giorni dall’atto esecutivo se il titolo è successivo. Ad esempio, se la cartella esattoriale è stata notificata anni prima e si ritiene prescritta, l’opposizione deve essere proposta prima che il pignoramento diventi irretrattabile.
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica dell’atto viziato (es. pignoramento, ordinanza di assegnazione). Questa opposizione contesta vizi formali o la violazione dei limiti di impignorabilità. Un esempio frequente è il pignoramento di somme eccedenti i 1.000 euro o l’omessa indicazione del titolo esecutivo.
È consigliabile allegare all’opposizione documenti quali: estratto conto corrente, cedolino della pensione, prova dell’avvenuta notifica, eventuali rateizzazioni in corso, domande di definizione agevolata. L’assistenza di un avvocato è indispensabile per impostare correttamente la difesa.
3.2 Conversione del pignoramento e soluzioni rateali
L’art. 495 c.p.c. consente al debitore di chiedere la conversione del pignoramento depositando una somma pari al credito per cui si procede, maggiorata di interessi e spese. Nel caso di pignoramento della pensione, il debitore può versare l’importo corrispondente alle rate dovute (anche con l’aiuto di terzi) ottenendo la liberazione del conto. In alternativa è possibile:
- Accordo con il creditore: raggiungere un piano di rientro dilazionato che preveda la sospensione del pignoramento in cambio del pagamento volontario. Per i debiti fiscali, la rateizzazione può essere concessa dalla stessa Agenzia delle Entrate‑Riscossione.
- Rottamazione e definizione agevolata: l’attuale normativa prevede periodicamente misure di definizione agevolata delle cartelle (ad esempio la “rottamazione‑quater” introdotta dalla legge di bilancio 2023). Tali procedure permettono di estinguere il debito pagando solo l’imposta e gli interessi legali, con condono di sanzioni e interessi di mora, ottenendo la sospensione delle azioni esecutive.
3.3 Ricorso all’OCC e sovraindebitamento
Per i soggetti non fallibili (privati, professionisti, imprese sotto soglia) la legge 3/2012 consente di accedere a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto presso l’OCC, può assistere il debitore nella scelta tra:
- Piano del consumatore: destinato a privati e famiglie che non hanno contratto debiti nell’ambito di attività imprenditoriale. Consente di proporre ai creditori un piano di pagamento, approvato dal giudice, che può prevedere la falcidia dei debiti e la ristrutturazione su base decennale.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: rivolto anche a imprenditori sotto soglia, richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori ma consente di bloccare azioni esecutive e pignoramenti.
- Liquidazione controllata del patrimonio: permette di liquidare i beni del debitore al fine di estinguere i debiti; dopo tre anni (cinque per gli imprenditori) si ottiene l’esdebitazione.
Queste procedure sospendono o congelano i pignoramenti in corso e permettono al debitore di gestire i debiti in modo ordinato, tutelando le somme necessarie per il proprio sostentamento.
3.4 Composizione negoziata della crisi d’impresa
Per imprenditori e società la composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021 (poi confluita nel d.lgs. 14/2019 riformato) consente di avviare una procedura con l’assistenza dell’Esperto negoziatore (figura rivestita dall’Avv. Monardo). L’obiettivo è raggiungere un accordo con creditori e Agenzia delle Entrate per la continuità aziendale, sospendendo le azioni esecutive. Questa procedura è particolarmente utile quando il pignoramento del conto corrente rischia di paralizzare l’attività d’impresa.
3.5 Azione di risarcimento per illegittima segnalazione e abusi
La sentenza n. 28520/2025 discute un caso in cui la banca aveva segnalato il debitore in Centrale Rischi dopo aver versato le somme pignorate all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. La Cassazione ha affermato che il comportamento della banca era corretto e che l’obbligo di custodia giustifica il prelievo delle somme . Tuttavia esistono casi in cui l’istituto di credito eccede i suoi poteri, ad esempio pignorando somme non dovute o effettuando segnalazioni illegittime. In tali ipotesi è possibile agire per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e morale.
4. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore, esdebitazione
4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate delle cartelle
Periodicamente il legislatore introduce misure di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Le ultime rottamazioni quater (2023) e pentax (2025) hanno permesso di pagare le imposte senza sanzioni e interessi di mora, in un massimo di 18 rate. La domanda va presentata nei termini previsti (di solito 30 aprile o 31 luglio dell’anno di riferimento). La presentazione della domanda comporta la sospensione delle procedure esecutive, compresi i pignoramenti del conto corrente.
Chi ha un pignoramento in corso può quindi aderire alla rottamazione per bloccare l’azione; se l’adesione viene accettata e si paga la prima rata, l’atto di pignoramento perde efficacia. È importante verificare se il credito rientra tra quelli definibili; ad esempio i debiti contributivi per i quali l’INPS agisce come agente della riscossione possono essere rottamati.
4.2 Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione
Come già accennato, il piano del consumatore (artt. 67‑74 del d.lgs. 14/2019) e l’accordo di ristrutturazione (artt. 57‑66 d.lgs. 14/2019) sono strumenti di sovraindebitamento che permettono al debitore di pagare solo una percentuale dei debiti in ragione della propria capacità reddituale. Per i pensionati, questi strumenti consentono di preservare la pensione nei limiti del minimo vitale e di definire i debiti in un periodo lungo, evitando ulteriori pignoramenti.
4.3 Esdebitazione e liquidazione del patrimonio
Al termine della procedura di liquidazione controllata o di esdebitazione del sovraindebitato, il debitore ottiene la cancellazione totale dei debiti residui. Tale istituto, previsto dall’art. 278 del d.lgs. 14/2019, è applicabile anche a chi ha subito pignoramenti su pensione e conti correnti. Dopo l’esdebitazione, tutti gli atti esecutivi decadono e il debitore può ripristinare la piena disponibilità delle proprie somme.
5. Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare le comunicazioni: molti debitori trascurano le notifiche dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione o della banca. È fondamentale aprire e conservare ogni comunicazione per verificare i termini ed evitare decadenze.
- Non verificare i limiti di pignorabilità: la banca a volte trattiene somme maggiori rispetto al minimo impignorabile. È essenziale controllare se vengono lasciati a disposizione almeno 1.000 euro e un quinto della parte eccedente .
- Non presentare opposizione: anche in presenza di debiti effettivi, l’atto di pignoramento può essere viziato. Presentare opposizione permette spesso di ottenere la riduzione o la sospensione.
- Spostare denaro su conti di terzi: trasferire la pensione su altri conti per sottrarla al pignoramento è un comportamento perseguibile e può aggravare la situazione con accuse di frode.
- Non considerare procedure di composizione della crisi: molti pensionati non sanno che è possibile accedere alla legge 3/2012 o alla composizione negoziata. Consultare un professionista permette di valutare tutte le opzioni.
Consigli pratici
- Verifica l’importo dell’assegno sociale: ogni anno l’INPS pubblica l’importo aggiornato; calcola il doppio per sapere il tuo minimo impignorabile.
- Apri un conto dedicato: se percepisci diverse entrate, potrebbe essere utile separare il conto dove viene accreditata la pensione, così da monitorare meglio i prelievi e i blocchi.
- Conserva la documentazione: estratti conto, cedolini e notifiche sono indispensabili in caso di opposizione.
- Rivolgiti a professionisti esperti: l’assistenza di avvocati e commercialisti esperti in pignoramenti e diritto bancario è fondamentale per una strategia efficace.
6. Tabelle riepilogative
| Aspetto | Norma di riferimento | Spiegazione breve |
|---|---|---|
| Minimo impignorabile pensione | Art. 545, comma 7, c.p.c.; art. 21‑bis D.L. 115/2022 | Il pensionato può sempre disporre di almeno € 1.000 o, se superiore, del doppio dell’assegno sociale; la parte eccedente è pignorabile . |
| Limite per somme già accreditate | Art. 545, comma 8, c.p.c. | Le somme di pensione versate su conto corrente sono pignorabili solo oltre il minimo di € 1.000 e nei limiti di un quinto. |
| Pignoramento esattoriale | Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973; d.lgs. 33/2025 | Permette all’agente della riscossione di ordinare direttamente al terzo il pagamento entro 60 giorni . |
| Pronuncia Cassazione 28520/2025 | Cass. civ., sez. III, 27 ottobre 2025, n. 28520 | Il vincolo del pignoramento esattoriale si estende anche alle somme accreditate dopo la notifica, entro 60 giorni, anche se il conto era vuoto . |
| Nuovo testo unico riscossione | d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 | Riordina la disciplina dei versamenti e riscossione; abroga art. 72‑bis dal 2026 ma mantiene la procedura di pignoramento. |
| Opposizioni | Art. 615 e 617 c.p.c. | Permettono di contestare il diritto del creditore o i vizi formali dell’atto. |
| Conversione del pignoramento | Art. 495 c.p.c. | Consente di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro versata dal debitore. |
| Crisi da sovraindebitamento | Legge 3/2012; d.lgs. 14/2019 | Consentono a privati e microimprese di rinegoziare o ridurre i debiti con sospensione dei pignoramenti. |
7. Domande frequenti (FAQ)
1. Posso prelevare la pensione dal conto corrente pignorato?
Sì, ma solo entro il minimo impignorabile. Ai sensi dell’art. 545, comma 7, c.p.c., devi poter disporre di 1.000 euro (o dell’importo equivalente al doppio dell’assegno sociale) . Le somme eccedenti sono soggette al vincolo del pignoramento e non sono liberamente prelevabili. Se la banca blocca anche la parte impignorabile, puoi proporre opposizione.
2. Cosa accade se la pensione viene accreditata su un conto già pignorato?
Dopo la sentenza Cass. 28520/2025, anche le somme accreditate nei 60 giorni successivi alla notifica del pignoramento esattoriale sono soggette a vincolo . Tuttavia la banca deve lasciare disponibile il minimo impignorabile. Nel pignoramento ordinario, invece, il blocco riguarda solo le somme presenti al momento della notifica.
3. Posso trasferire la pensione su un altro conto per evitarne il pignoramento?
Trasferire le somme per sottrarle all’azione esecutiva può configurare un reato (sottrazione fraudolenta). Inoltre, la banca terza pignorata è obbligata a bloccare qualsiasi somma in arrivo nei 60 giorni; quindi spostare la pensione su un altro istituto non elude il pignoramento. È preferibile agire per vie legali (opposizione, sospensione, accordo).
4. Che differenza c’è tra pignoramento ordinario e pignoramento esattoriale?
Nel pignoramento ordinario (artt. 543 ss. c.p.c.) il creditore deve notificare l’atto al terzo e attendere l’ordinanza di assegnazione del giudice. Nel pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973, l’agente della riscossione può ordinare direttamente al terzo il pagamento e l’esecuzione avviene senza intervento del giudice . La sentenza Cass. 28520/2025 ha esteso il blocco alle somme future entro 60 giorni .
5. Quali sono le percentuali pignorabili della pensione eccedente il minimo?
Per i debiti ordinari la quota pignorabile è fino a un quinto (20 %); per i debiti fiscali l’Agenzia delle Entrate può trattenere fino al 10 % per pensioni tra € 1.000 e € 2.500 e fino al 20 % per la parte tra € 2.500 e € 5.000. Per pensioni superiori a € 5.000 si applica un quinto. I crediti alimentari sono pignorati nella misura stabilita dal giudice.
6. La pensione di invalidità è pignorabile?
Le pensioni di invalidità civile e gli assegni sociali sono impignorabili in quanto assistenziali. Tuttavia, l’indennità di accompagnamento e le indennità per ciechi o sordi non possono essere pignorate nemmeno oltre il minimo. Occorre verificare la natura della prestazione: se si tratta di trattamento assistenziale non è aggredibile.
7. Cosa posso fare se ritengo il pignoramento illegittimo?
Puoi proporre opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi (artt. 615 e 617 c.p.c.) e chiedere la sospensione immediata. È consigliabile agire entro 20 giorni dalla notifica dell’atto. In caso di pignoramento esattoriale, puoi presentare ricorso amministrativo o chiedere rateizzazione del debito.
8. Se ho più pignoramenti sulla pensione, come si calcola il minimo impignorabile?
Il minimo impignorabile resta sempre 1.000 euro o il doppio dell’assegno sociale. Nei casi di plurimi pignoramenti la somma complessiva trattenuta non può superare la metà della pensione (art. 545, comma 8 bis, c.p.c.). Qualora l’accantonamento superi tale limite, è possibile richiedere la riduzione.
9. La banca può rifiutare di farmi prelevare la pensione in contanti?
No. L’istituto di credito è tenuto a consentire l’accesso al minimo impignorabile della pensione. Eventuali rifiuti o limitazioni ingiustificate possono essere segnalati alla Banca d’Italia e costituiscono inadempimento contrattuale.
10. Cosa succede se il mio conto è cointestato?
Nel caso di conto cointestato il pignoramento colpisce solo la quota parte del debitore. Tuttavia, la banca congelerà l’intero saldo finché non riceve indicazioni dal giudice o dall’agente della riscossione. È possibile presentare opposizione per svincolare la quota del cointestatario non debitore.
11. Posso chiedere la riduzione del pignoramento per necessità familiari?
Sì, l’art. 495 c.p.c. consente al giudice di autorizzare la riduzione dell’importo pignorato se il debitore prova che la trattenuta eccede i limiti di legge e non gli permette di provvedere alle esigenze familiari. In particolare, per il pensionato con famiglia a carico il giudice può ridurre la percentuale pignorabile.
12. Quali documenti servono per una opposizione?
È necessario presentare l’atto di pignoramento, la copia del titolo esecutivo, gli estratti conto, la certificazione della pensione (cedolini), eventuali rateizzazioni o definizioni agevolate già attive e qualsiasi documento che provi l’irregolarità dell’atto. La consulenza di un avvocato è consigliata.
13. Il pignoramento può colpire anche la tredicesima mensilità?
Sì, la tredicesima è considerata parte della pensione e segue le stesse regole: è impignorabile fino a 1.000 euro e pignorabile nella misura di un quinto della parte eccedente. Tuttavia, essendo spesso versata nell’ultimo trimestre, può ricadere nel periodo di 60 giorni di blocco del conto.
14. Se aderisco a una rottamazione, cosa accade al pignoramento?
La presentazione dell’istanza di definizione agevolata sospende le azioni esecutive. Se la domanda viene accolta e paghi la prima rata, l’atto di pignoramento perde efficacia e le somme già prelevate vengono imputate al debito. È necessario però rispettare tutte le scadenze; in caso di mancato pagamento, il pignoramento riprende.
15. Cosa accade dal 2026 con il nuovo Testo unico riscossione?
Dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore il d.lgs. 33/2025, che sostituisce gli artt. 72, 72‑bis e 75‑bis del D.P.R. 602/1973 ma mantiene la possibilità per l’agente della riscossione di procedere al pignoramento presso terzi. Le regole operative resteranno simili, ma potrebbe cambiare la numerazione degli articoli e saranno introdotte procedure telematiche più snelle. La giurisprudenza attuale rimarrà applicabile .
8. Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere concretamente l’applicazione dei limiti di pignorabilità, si propongono alcune simulazioni con esempi numerici.
8.1 Esempio 1: pensione di € 900
Una pensione di € 900 mensili è inferiore al limite minimo di € 1.000. Di conseguenza, non può essere pignorata. Anche se sul conto corrente è in corso un pignoramento, la banca dovrà lasciare l’intera somma al pensionato. Nessuna trattenuta può essere effettuata.
8.2 Esempio 2: pensione di € 1.500
- Minimo impignorabile: € 1.000 (doppio assegno sociale).
- Parte eccedente: € 500.
- Quota pignorabile (20 %): € 500 × 20 % = € 100 al mese.
Il pensionato continuerà a ricevere € 1.400, mentre € 100 verranno trattenuti dalla banca e versati al creditore. Se il pignoramento è esattoriale, nei primi 60 giorni dal blocco la banca tratterrà anche eventuali arretrati o altre entrate fino a concorrenza dell’importo dovuto .
8.3 Esempio 3: pensione di € 3.000
- Minimo impignorabile: € 1.000.
- Parte eccedente: € 2.000.
- Quota pignorabile (20 %): € 2.000 × 20 % = € 400.
Il pensionato riceverà € 2.600. Nel caso di debiti fiscali l’Agenzia delle Entrate potrebbe trattenere una quota maggiore (fino al 20 % dell’eccedenza). Occorre inoltre considerare che, se sul conto sono presenti altri fondi non derivanti dalla pensione, la banca potrebbe pignorarli senza limiti, trattandosi di somme non assistite da protezione.
8.4 Esempio 4: pensione versata su conto con saldo zero e pignoramento esattoriale
Supponiamo che un pensionato abbia un conto a saldo zero al momento della notifica del pignoramento esattoriale. Nei successivi 60 giorni riceve due pensioni di € 1.500 ciascuna. La banca sarà obbligata ad accantonare:
- Per ciascuna pensione: € 1.000 non pignorabili + € 500 eccedenza. La quota pignorabile per ogni mese è € 100 (20 % di € 500).
- Tuttavia, secondo la Cassazione 28520/2025, l’intero saldo attivo del conto (oltre i limiti impignorabili) deve essere versato all’agente della riscossione . Pertanto, se i debiti ammontano a € 2.000, la banca potrebbe prelevare la prima eccedenza (€ 500) e parte della seconda fino a saturare il credito, lasciando comunque € 1.000 ogni mese al pensionato.
8.5 Esempio 5: pignoramento su conto cointestato
Se il conto è intestato a marito e moglie e solo uno dei due è debitore, la banca congelerà l’intero saldo. Supponiamo che la pensione del marito sia € 2.000 e che sul conto ci siano € 5.000 di risparmi comuni. Il giudice, su istanza del coniuge non debitore, potrà svincolare la metà del saldo (€ 2.500) riconoscendo la comproprietà. La quota residua sarà soggetta ai limiti di pignorabilità della pensione (€ 1.000 impignorabile + 20 % dell’eccedenza) e potrà essere gradualmente liberata.
8.6 Esempio 6: pensione di € 2.200 con due pignoramenti
Un pensionato percepisce mensilmente € 2.200. A suo carico pendono due pignoramenti: il primo da parte di un creditore privato, il secondo da parte dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Il calcolo avviene come segue:
- Minimo impignorabile: € 1.000 (doppio dell’assegno sociale).
- Parte eccedente: € 1.200.
- Limite complessivo di trattenuta: la somma delle trattenute non può superare la metà della pensione complessiva (art. 545, comma 8 bis, c.p.c.). In questo caso la metà di € 2.200 è € 1.100.
Il giudice o la banca applicano le percentuali in modo proporzionale: al creditore ordinario spetta un quinto dell’eccedenza (€ 240), mentre al fisco spetta il 10 % (o 20 % a seconda dell’importo residuo). Tuttavia la somma trattenuta non può superare € 1.100. L’esempio dimostra come il cumulo dei pignoramenti sia limitato da un tetto massimo a tutela del pensionato.
8.7 Esempio 7: conto con pensione e redditi da locazione
Immaginiamo che il pensionato riceva una pensione di € 1.800 e, sullo stesso conto, incassi un canone di locazione di € 700 ogni mese. Nel caso di pignoramento del conto:
- La pensione beneficia del minimo impignorabile di € 1.000 e della trattenuta del 20 % sulla parte eccedente (€ 800), quindi € 160 rimangono pignorabili.
- Il reddito da locazione, non essendo pensione né retribuzione da lavoro dipendente, è pignorabile integralmente, salvo il normale limite di un quinto previsto per i redditi da lavoro. Ciò significa che, a differenza della pensione, l’intero canone di € 700 potrebbe essere vincolato dal pignoramento.
Questo esempio evidenzia l’importanza di tenere separati i flussi di reddito: se possibile, è preferibile avere un conto dedicato alla pensione, per evitare che altri redditi meno protetti vengano assorbiti dal pignoramento.
8.8 Esempio 8: mancato rispetto del termine di 60 giorni
Nel pignoramento esattoriale, la banca deve versare all’agente della riscossione le somme entro 60 giorni dalla notifica dell’ordine . Supponiamo che l’istituto trattenga € 1.500 a titolo di pensione pignorata ma non effettui il versamento entro lo spatium deliberandi. Trascorsi i 60 giorni, il creditore notifica un atto di pignoramento giudiziale e la banca rischia di essere condannata per responsabilità del custode. In giurisprudenza è stato più volte ribadito che la banca è tenuta a versare tempestivamente le somme e risponde dei ritardi .
Al contrario, se l’agente della riscossione non richiede il versamento entro 60 giorni, il pignoramento esattoriale perde efficacia: le somme tornano nella disponibilità del pensionato e la banca deve sbloccare il conto. È quindi fondamentale monitorare i termini e, in caso di inadempimento, far valere la decadenza della procedura.
9. Procedura passo‑passo del pignoramento
La procedura di pignoramento del conto corrente, sia in sede ordinaria che esattoriale, è scandita da passaggi ben precisi. Conoscere l’iter aiuta il debitore a comprendere quando e come intervenire per far valere i propri diritti. Di seguito una ricostruzione dettagliata delle fasi essenziali.
9.1 Individuazione del credito e notifica dell’atto di pignoramento
Il primo passo consiste nell’individuare il credito da aggredire. Nel pignoramento presso terzi ordinario, il creditore munito di titolo esecutivo (es. sentenza, decreto ingiuntivo, cambiale protestata) notifica al debitore e al terzo un atto di pignoramento ai sensi dell’art. 543 c.p.c. L’atto contiene:
- l’indicazione del titolo e del credito per cui si procede;
- l’ingiunzione al terzo di non disporre delle somme pignorate;
- l’ordine al debitore di astenersi da qualsiasi atto che possa pregiudicare il pagamento;
- la citazione del debitore dinanzi al giudice dell’esecuzione per l’udienza di comparizione.
Nel pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973, l’agente della riscossione invia al terzo (banca o datore di lavoro) e al debitore un ordine di pagamento con il quale intima al terzo di versare le somme dovute al debitore entro 60 giorni . Questo atto ha natura di pignoramento in forma speciale: pur svolgendosi in via stragiudiziale, è considerato un vero e proprio espropriazione presso terzi . La notifica segna l’inizio dell’esecuzione e fa decorrere i termini per le opposizioni.
9.2 Blocco del conto e obblighi del terzo pignorato
Con la notifica del pignoramento la banca assume il ruolo di terzo pignorato. L’art. 546 c.p.c. dispone che il terzo non può pagare il debitore e deve custodire le somme oggetto di pignoramento . In pratica:
- la banca congela le somme presenti sul conto alla data di notifica;
- accantona le somme future nel caso di pignoramento esattoriale, secondo la sentenza Cass. 28520/2025 ;
- comunica al creditore e al giudice l’esistenza dei crediti dovuti al debitore (dichiarazione del terzo). Nella procedura esattoriale la comunicazione può essere telematica.
Se il conto è in rosso o a saldo zero, il vincolo si estende alle somme che maturano nei 60 giorni successivi . La banca diviene custode delle somme, rispondendo nei confronti del creditore in caso di pagamenti non autorizzati.
9.3 Udienza di comparizione e dichiarazione del terzo
Nel pignoramento ordinario, dopo la notifica, il debitore e il terzo sono citati a comparire davanti al giudice dell’esecuzione. Il terzo deve rendere dichiarazione in cui attesta la sussistenza del credito e la sua entità. Se la dichiarazione non viene resa o è contestata, il giudice dispone l’acquisizione di informazioni e può condannare il terzo al pagamento integrale del credito. La presenza dell’avvocato è fondamentale per contestare eventuali irregolarità nella dichiarazione e far valere la impignorabilità della pensione .
Nel pignoramento esattoriale, invece, non è prevista alcuna udienza immediata. Il debitore può proporre opposizione dinanzi al giudice dell’esecuzione entro 20 giorni dalla notifica per contestare l’atto o i limiti di pignorabilità .
9.4 Ordinanza di assegnazione e pagamento
Al termine dell’udienza il giudice emette l’ordinanza di assegnazione, con la quale dispone il pagamento della quota pignorabile al creditore. L’ordinanza indica l’importo mensile da trattenere, nel rispetto delle percentuali previste per legge (un quinto per i crediti ordinari, percentuali diverse per i crediti fiscali e alimentari). La banca, ricevuta l’ordinanza, versa periodicamente al creditore le somme indicate e rilascia al debitore l’eventuale eccedenza.
Nella procedura esattoriale, l’ordine di pagamento dell’agente della riscossione produce gli stessi effetti: il terzo deve versare le somme maturate prima e dopo la notifica entro 60 giorni . Qualora il debitore presenti opposizione o aderisca a una definizione agevolata, il giudice può sospendere l’esecuzione.
9.5 Liberazione del vincolo e chiusura della procedura
Il pignoramento termina quando il credito viene soddisfatto, quando le parti raggiungono un accordo di saldo e stralcio o quando interviene un provvedimento di sospensione o estinzione. In particolare:
- Estinzione per soddisfazione: il creditore dichiara di aver ricevuto integralmente il dovuto e il giudice chiude la procedura. Nel pignoramento esattoriale, l’agente della riscossione comunica al terzo la liberazione del conto.
- Accordo con il creditore: le parti possono concordare un pagamento rateale o una riduzione del debito. L’accordo va formalizzato e depositato in giudizio per ottenere la revoca del pignoramento.
- Sospensione ed estinzione giudiziale: l’opposizione accolta o l’adesione a procedure di definizione agevolata comporta la sospensione dell’atto e, se seguita da pagamento o definizione, l’estinzione.
10. Diritti e tutele del pensionato
L’ordinamento italiano riconosce al pensionato specifiche tutele per garantire il minimo vitale necessario al sostentamento. Tali diritti non si limitano al calcolo del minimo impignorabile, ma comprendono una serie di garanzie procedurali e sostanziali.
10.1 Diritto al minimo vitale
Il settimo comma dell’art. 545 c.p.c. stabilisce che le somme dovute a titolo di pensione non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale con un minimo di 1.000 euro . Questo significa che anche nel caso di plurimi pignoramenti o di conti a saldo zero, al pensionato deve essere sempre lasciata una somma pari a 1.000 euro. La tutela ha natura assoluta: la banca non può trattenere somme inferiori, anche su ordine del creditore.
10.2 Diritto a un’esecuzione proporzionata
Oltre al minimo vitale, la legge impone che la parte eccedente sia pignorabile entro percentuali prestabilite: un quinto per i creditori ordinari; percentuali differenziate per i debiti fiscali (10 %, 20 % o 30 % a seconda dell’importo della pensione) e per i crediti alimentari. Questa disciplina mira a bilanciare il diritto del creditore con quello del pensionato a mantenere un tenore di vita dignitoso .
10.3 Diritto all’informazione e alla trasparenza
La banca e l’agente della riscossione devono fornire al debitore informazioni chiare sulla procedura: importo del debito, somme trattenute, tempi di blocco del conto. In base al Regolamento UE 2016/679 e al Codice della privacy, tali soggetti devono trattare i dati personali nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza e minimizzazione. Il pensionato può richiedere in qualsiasi momento copia della documentazione relativa al pignoramento.
10.4 Diritto alla difesa tecnica
Il debitore ha diritto di essere assistito da un avvocato sin dalla notifica dell’atto. Tramite il proprio legale può proporre opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi (artt. 615 e 617 c.p.c.), chiedere la sospensione ai sensi dell’art. 624 c.p.c., o richiedere la riduzione della quota pignorata se ritiene che la trattenuta non rispetti i limiti di legge. La giurisprudenza afferma che solo il debitore può far valere l’impignorabilità: il terzo pignorato non ha legittimazione a sollevare eccezioni .
10.5 Diritto a soluzioni alternative
Il pensionato può accedere a procedure alternative, come la rateizzazione del debito fiscale, la rottamazione delle cartelle, i piani del consumatore o gli accordi di ristrutturazione della legge 3/2012. Questi strumenti consentono di sospendere i pignoramenti e di ottenere la cancellazione parziale dei debiti. L’INPS e l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione sono tenuti a recepire tali procedure e a liberare le somme pignorate non appena la procedura diventa efficace .
11. Approfondimento giurisprudenziale
La giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale ha dato un contributo fondamentale alla definizione dei limiti di pignorabilità e alla qualificazione della procedura esattoriale. Riassumiamo le principali pronunce.
11.1 Cassazione n. 28520/2025
Come già esaminato, con la sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025 la Cassazione ha statuito che nel pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis le somme maturate dopo la notifica devono essere versate all’agente della riscossione entro 60 giorni . La Corte ha ribadito che il conto rimane bloccato per l’intero spatium deliberandi e che il terzo deve trasferire anche i bonifici successivi, indipendentemente dal saldo iniziale. Questo principio ha rafforzato l’obbligo della banca di custodire le somme e ha chiarito che il pensionato deve fare affidamento sul minimo impignorabile per soddisfare le esigenze di vita.
11.2 Cassazione n. 26549/2021
Con l’ordinanza n. 26549/2021 la Cassazione ha affermato che il terzo pignorato non può sollevare eccezioni sull’impignorabilità del credito, poiché tale diritto spetta esclusivamente al debitore . La Corte ha precisato che il pignoramento esattoriale è un processo esecutivo speciale, cui si applica la disciplina ordinaria nei limiti della compatibilità . Pertanto, anche nella riscossione a mezzo ruolo, il terzo deve eseguire l’ordine di pagamento senza discutere la quota impignorabile; eventuali riduzioni devono essere richieste dal debitore mediante opposizione.
11.3 Cassazione n. 2857/2015 e n. 26830/2017
Queste pronunce hanno anticipato il principio poi ribadito nel 2025: la pignorabilità delle somme future. La Cassazione ha riconosciuto che l’ordine di pagamento ex art. 72‑bis ha effetto non solo sulle somme esistenti al momento della notifica, ma anche su quelle che maturano successivamente, fino a concorrenza del credito . Tale interpretazione è stata recepita nella prassi delle banche e ha portato alla diffusa sospensione dei conti per 60 giorni. La Corte ha inoltre evidenziato che il pignoramento esattoriale non necessita dell’ordinanza di assegnazione del giudice .
11.4 Corte costituzionale n. 12/2019
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 12/2019, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 23, comma 6, del D.L. 83/2015, nella parte in cui limitava l’applicazione del nuovo limite di impignorabilità alle sole procedure iniziate dopo l’entrata in vigore della legge. La Consulta ha ritenuto che tale limitazione violasse l’art. 38 della Costituzione (diritto all’assistenza sociale) e l’art. 3 (principio di eguaglianza), disponendo che la soglia di impignorabilità si applica anche alle procedure pendenti . Questa pronuncia ha consentito a migliaia di pensionati di ottenere la restituzione delle somme illegittimamente trattenute.
12. Norme complementari e circolari
Oltre al codice di procedura civile e al D.P.R. 602/1973, esistono altre fonti che disciplinano il pignoramento della pensione e la tutela del minimo vitale. È importante conoscerle per orientarsi fra le diverse disposizioni.
12.1 Circolare INPS n. 38/2023
La circolare n. 38 del 3 aprile 2023 dell’INPS ha fornito istruzioni operative sul nuovo limite introdotto dal decreto Aiuti‑bis. Il documento precisa che:
- le somme dovute a titolo di pensione non sono pignorabili per un importo corrispondente al doppio dell’assegno sociale, con minimo di 1.000 euro ;
- la nuova soglia si applica a partire dal 22 settembre 2022, data di entrata in vigore della legge di conversione ;
- la norma ha effetto retroattivo sulle procedure pendenti, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale ;
- le strutture INPS devono adeguare i sistemi informatici per assicurare il pagamento del minimo vitale e devono effettuare le trattenute sulla quota eccedente nei limiti di legge .
Questa circolare rappresenta un punto di riferimento per le banche e per gli enti di riscossione, poiché stabilisce le modalità di calcolo e i criteri per l’applicazione dei limiti.
12.2 Testo unico in materia di versamenti e riscossione (d.lgs. 33/2025)
Il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, in vigore dal 27 marzo 2025, ha riorganizzato le norme sulla riscossione. L’art. 169 sostituirà, dal 1° gennaio 2026, gli artt. 72 e 72‑bis del D.P.R. 602/1973 , ma conserva la possibilità per l’agente della riscossione di ordinare al terzo il pagamento delle somme dovute entro 60 giorni. Il legislatore ha scelto di mantenere la disciplina sostanzialmente invariata, introducendo però procedure digitali e semplificando i rapporti con i contribuenti. La ratio della riforma è garantire maggiore trasparenza e rapidità, senza intaccare il diritto del pensionato al minimo vitale.
12.3 Altre fonti normative e prassi
Oltre alle citate fonti principali, meritano attenzione:
- il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (d.lgs. 14/2019), che disciplina le procedure di sovraindebitamento e la composizione negoziata;
- le circolari dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, che forniscono istruzioni su come gestire i pignoramenti in presenza di rottamazioni o rateizzazioni;
- le linee guida della Banca d’Italia sulla trasparenza bancaria, che impongono agli istituti di credito di informare i clienti sui diritti connessi al pignoramento e di non applicare spese ingiustificate sulle somme impignorabili.
13. Misure preventive per evitare il pignoramento
Evitare un pignoramento sul conto corrente richiede consapevolezza e pianificazione. Di seguito alcune azioni che il pensionato può intraprendere per prevenire l’esecuzione forzata e gestire i debiti in modo responsabile:
- Monitorare le scadenze: tenere traccia di cartelle, avvisi di accertamento e comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate. Gran parte dei pignoramenti avviene a seguito di ritardi accumulati.
- Chiedere la rateizzazione: prima che scattino le azioni esecutive è possibile chiedere la rateizzazione dei debiti fiscali fino a 72 rate (o 120 in caso di temporanea difficoltà). La rateizzazione sospende l’attività di riscossione.
- Aderire alle definizioni agevolate: quando sono aperte le rottamazioni, conviene valutare l’adesione per ridurre l’importo complessivo e sospendere i pignoramenti.
- Verificare la prescrizione e la legittimità del titolo: molti debiti possono essere prescritti o essere stati notificati in modo irregolare. Un controllo tempestivo consente di opporsi per tempo.
- Richiedere assistenza professionale: rivolgersi ad avvocati e commercialisti specializzati consente di individuare la strategia più adatta, evitando errori che potrebbero aggravare la situazione.
- Evitare comportamenti fraudolenti: trasferire la pensione su conti di terzi o prelevare somme in contanti per sottrarsi al pignoramento può costituire reato e non impedisce l’azione esecutiva.
- Gestire i rapporti con la banca: mantenere un dialogo con l’istituto di credito consente di chiarire quali somme siano pignorate e quali siano disponibili. La banca ha l’obbligo di rispettare i limiti di impignorabilità.
14. Ruolo dei professionisti e degli Organismi di Composizione della Crisi
Affrontare un pignoramento del conto corrente richiede competenze trasversali. La materia coinvolge il diritto bancario, esattoriale, civile e fallimentare. Per questo il supporto di professionisti specializzati, come l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team, è determinante.
14.1 Consulenza legale specializzata
Un avvocato esperto analizza l’atto di pignoramento, verifica la validità del titolo, i termini di prescrizione e la corretta applicazione dei limiti di impignorabilità. Se emergono vizi, prepara l’opposizione e chiede la sospensione. Inoltre, può negoziare con il creditore o l’Agenzia delle Entrate per definire un accordo.
14.2 Assistenza fiscale e contabile
I commercialisti e i consulenti fiscali del team affiancano il pensionato nel calcolo dei debiti e degli interessi, valutano la convenienza di aderire a rottamazioni e gestiscono le rateizzazioni. Una corretta pianificazione fiscale può ridurre il rischio di pignoramento.
14.3 Gestione della crisi da sovraindebitamento
L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore iscritto presso un OCC, può assistere il debitore nell’accesso alle procedure previste dalla legge 3/2012. Ciò consente di sospendere i pignoramenti, proporre un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione e, se necessario, attivare la liquidazione controllata con esdebitazione finale. La presenza di un OCC è fondamentale per mediare tra debitore e creditori e per presentare al giudice un piano sostenibile.
14.4 Vantaggi di una difesa integrata
Un approccio multidisciplinare permette di affrontare la questione in modo completo: dall’esame della documentazione al dialogo con la banca, dal ricorso in sede giudiziaria alla composizione stragiudiziale. Spesso la soluzione migliore non è una sola, ma un insieme di misure (opposizione + rateizzazione + piano del consumatore) calibrate sulla situazione concreta.
15. Glossario dei termini chiave
| Termini | Descrizione |
|---|---|
| Assegno sociale | Prestazione assistenziale erogata dall’INPS ai cittadini anziani con redditi bassi. L’importo viene rivalutato annualmente. La misura dell’assegno sociale è la base per calcolare il limite di impignorabilità della pensione, che è pari al doppio di tale importo con un minimo di 1.000 euro . |
| Spatium deliberandi | Periodo di 60 giorni previsto dall’art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 entro cui il terzo (ad esempio la banca) deve versare le somme pignorate all’agente della riscossione . Durante questo lasso di tempo, tutte le somme che affluiscono sul conto sono vincolate . |
| Pignoramento esattoriale | Procedura speciale di riscossione a mezzo ruolo prevista dagli artt. 72 e 72‑bis D.P.R. 602/1973 (e, dal 2026, dagli artt. 169 ss. del d.lgs. 33/2025) che consente all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione di ordinare al terzo il pagamento delle somme dovute al debitore senza necessità di ordinanza del giudice . |
| Opposizione all’esecuzione | Ricorso previsto dall’art. 615 c.p.c. con cui il debitore contesta il diritto del creditore a procedere esecutivamente. Deve essere proposto prima che l’esecuzione abbia inizio o entro 20 giorni dalla notifica dell’atto. |
| Opposizione agli atti esecutivi | Ricorso ex art. 617 c.p.c. con cui si contestano i vizi formali dell’atto di pignoramento o dell’ordinanza di assegnazione. Deve essere proposto entro 20 giorni dalla notifica dell’atto. |
| Conversione del pignoramento | Istanza prevista dall’art. 495 c.p.c. che permette al debitore di sostituire i beni pignorati con il deposito di una somma corrispondente al credito, ottenendo la liberazione del conto. |
| Sovraindebitamento | Stato di crisi in cui il debitore non riesce a far fronte ai debiti con il proprio patrimonio e reddito. La legge 3/2012 e il d.lgs. 14/2019 prevedono procedure per la composizione della crisi (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata) che sospendono i pignoramenti. |
16. Pignoramento di altri redditi e indennità
Il pignoramento non riguarda soltanto le pensioni, ma anche altre forme di reddito come lo stipendio, il trattamento di fine rapporto (TFR o TFS), le indennità di disoccupazione (NASpI) e le indennità per infortunio o malattia. È opportuno comprendere come funzionano i limiti di pignorabilità per ciascuna di queste voci, poiché le regole variano.
16.1 Stipendi e salari
Per i redditi da lavoro dipendente, l’art. 545 c.p.c. prevede che sia pignorabile fino a un quinto (20 %) dello stipendio netto per i crediti ordinari. Per i debiti fiscali si applicano scaglioni diversi: fino al 10 % per stipendi tra € 1.000 e € 2.500, fino al 20 % per la parte eccedente e fino al 50 % per importi superiori a € 5.000. Il datore di lavoro, in qualità di terzo pignorato, deve accantonare la quota pignorata e versarla al creditore o all’agente della riscossione entro i termini previsti . Il dipendente ha diritto a ricevere almeno il quattro quinti della retribuzione per garantire il proprio sostentamento.
16.2 Trattamento di fine rapporto (TFR/TFS)
Il TFR (per i lavoratori privati) e il TFS (per i dipendenti pubblici) rappresentano accantonamenti maturati nel corso del rapporto di lavoro. La Corte di Cassazione ha precisato che il TFR è pignorabile nei limiti di un quinto se viene pagato direttamente dal datore di lavoro al lavoratore, mentre se viene depositato su un conto corrente perde la tutela riconosciuta alle retribuzioni e può essere pignorato integralmente come qualsiasi somma disponibile. È quindi consigliabile richiedere il pagamento del TFR su un conto dedicato o tramite assegno circolare per evitare che venga assorbito da eventuali pignoramenti in corso.
16.3 Indennità di disoccupazione e altre prestazioni assistenziali
Le indennità di disoccupazione (NASpI), le indennità di mobilità e le indennità per malattia o maternità sono assimilate allo stipendio e seguono le stesse regole di pignorabilità. Tuttavia, alcune prestazioni assistenziali (come l’indennità di accompagnamento o l’assegno di invalidità civile) sono impignorabili in quanto destinate a tutelare situazioni di bisogno. La legge 3/2012 e la giurisprudenza della Cassazione riconoscono a queste prestazioni la natura assistenziale, sottraendole all’aggressione dei creditori. È importante verificare sempre la natura della prestazione per evitare trattenute illegittime.
16.4 Accantonamenti e depositi bancari
Le somme depositate su conti di risparmio, libretti postali o depositi vincolati non beneficiano di alcun limite di impignorabilità, poiché non sono assimilabili a redditi da lavoro o pensione. In caso di pignoramento, la banca dovrà bloccare l’intero saldo e versarlo al creditore fino a concorrenza del debito. La sola tutela possibile consiste nel ricorso al giudice per chiedere la riduzione della trattenuta ai sensi dell’art. 495 c.p.c. o nell’attivazione di procedure di composizione della crisi.
17. Concorso di creditori e cumulo di pignoramenti
La situazione diventa più complessa quando più creditori eseguono pignoramenti sul medesimo conto o sulla stessa pensione. La legge e la giurisprudenza prevedono regole per coordinare i pignoramenti e garantire un equilibrio tra il diritto dei creditori e la tutela del debitore.
17.1 Priorità e riparto tra i creditori
Il primo creditore che notifica il pignoramento acquisisce un diritto di prelazione sulla somma pignorata. Se successivamente altri creditori notificano pignoramenti, essi intervengono nella procedura esecutiva e partecipano al riparto in base alla graduazione dei loro crediti. L’art. 545, comma 8 bis, c.p.c. stabilisce che la somma complessiva trattenuta non può superare metà della pensione o dello stipendio. Il giudice dell’esecuzione ripartisce la quota pignorabile tra i diversi creditori, rispettando i limiti legali e le eventuali cause di prelazione (crediti alimentari, crediti fiscali, crediti privilegiati). Questa regola evita che il pensionato subisca una trattenuta eccessiva .
17.2 Cumulo con pignoramenti su beni mobili e immobili
È possibile che il creditore proceda contemporaneamente al pignoramento del conto corrente e al pignoramento di beni mobili o immobili. In tal caso, l’ordine delle procedure è determinato dalla scelta del creditore: le somme ricavate saranno imputate secondo il principio della par condicio. Per il debitore pensionato è fondamentale verificare che il prelievo sul conto non superi i limiti di legge, anche quando è in corso un’espropriazione immobiliare. L’assistenza di un avvocato permette di coordinare le difese e di chiedere al giudice la sospensione o la riduzione di una delle procedure.
17.3 Sovrapposizione tra pignoramento ordinario ed esattoriale
Quando sullo stesso conto convivono un pignoramento ordinario e uno esattoriale, la disciplina dell’art. 72‑bis prevale in quanto consente all’agente della riscossione di ottenere il pagamento entro 60 giorni . Tuttavia, il giudice può stabilire l’ordine dei pagamenti e disporre che il terzo versi in via prioritaria le somme al creditore che ha diritto di prelazione. Per evitare confusione, è opportuno che il pensionato comunichi tempestivamente ai creditori l’esistenza di altri pignoramenti e chieda l’intervento del giudice per il riparto.
18. Effetti bancari e fiscali del pignoramento
Oltre alle trattenute sulle somme, il pignoramento del conto comporta una serie di effetti collaterali che spesso vengono trascurati. Conoscerli permette di gestire meglio la propria situazione finanziaria.
18.1 Sospensione delle operazioni bancarie
Quando un conto viene pignorato, la banca blocca tutte le operazioni relative alle somme vincolate: non è possibile emettere bonifici, assegni o prelevare contanti oltre il minimo impignorabile. Inoltre, eventuali fidi o scoperti di conto possono essere revocati unilateralmente dall’istituto, che richiede il rientro immediato delle somme utilizzate. È dunque consigliabile evitare di ricorrere a scoperti o linee di credito poco prima della notifica di un pignoramento, poiché il loro recupero può aggravare la posizione debitoria.
18.2 Segnalazioni in Centrale Rischi e CRIF
Il pignoramento può generare segnalazioni negative nelle banche dati del credito (Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, CRIF, Experian). La Cassazione ha ritenuto legittimo che la banca segnali l’esistenza del pignoramento quando questo incide sulla solvibilità del cliente . Una volta estinto il debito, è possibile chiedere l’aggiornamento o la cancellazione della segnalazione. Per ridurre l’impatto sulla reputazione creditizia, conviene avviare trattative con i creditori e dimostrare la propria affidabilità attraverso pagamenti regolari.
18.3 Aspetti fiscali
Il pignoramento della pensione o dello stipendio non incide sul regime fiscale della prestazione. La pensione resta assoggettata all’IRPEF e l’importo trattenuto dal creditore non è deducibile. L’Agenzia delle Entrate continua a considerare la pensione lordo del pignoramento, calcolando l’imposta sul totale spettante. Il debitore può tuttavia richiedere al sostituto d’imposta di applicare detrazioni per familiari a carico o deduzioni che riducono l’ammontare imponibile, al fine di preservare una parte maggiore del reddito.
18.4 Spese e commissioni bancarie
Le banche possono addebitare spese di gestione per la pratica di pignoramento, come oneri per la custodia delle somme vincolate o per la predisposizione dei bonifici al creditore. È consigliabile consultare il contratto di conto corrente per verificare l’ammontare di tali spese e, se ritenute eccessive, proporre reclamo o richiedere l’intervento dell’Arbitro Bancario Finanziario. La tutela del consumatore impone che le spese siano proporzionate al servizio reso e che non gravino irragionevolmente sul pensionato.
19. FAQ aggiuntive
Di seguito ulteriori domande frequenti che ampliano il quadro già analizzato nella sezione 7.
16. Il pignoramento può riguardare il TFR o l’indennità di fine rapporto?
Sì. Il TFR e il TFS sono pignorabili nei limiti di un quinto quando vengono erogati direttamente dal datore di lavoro. Tuttavia, se l’importo viene accreditato su un conto corrente già pignorato, può essere trattenuto integralmente poiché perde la tutela prevista per le retribuzioni. È pertanto consigliabile incassare il TFR su un conto separato o tramite assegno e pianificare con un professionista la gestione della somma.
17. È possibile chiedere la sospensione del pignoramento per gravi motivi di salute?
In presenza di situazioni eccezionali (ad esempio gravi malattie, necessità di cure costose), il debitore può chiedere al giudice dell’esecuzione la sospensione del pignoramento ai sensi dell’art. 624 c.p.c. o la riduzione della quota trattenuta, allegando la documentazione medica e reddituale. Il giudice valuta caso per caso l’opportunità di concedere una tutela maggiore al pensionato. Anche l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può accordare una sospensione in presenza di comprovate condizioni di difficoltà.
18. Cosa accade se la trattenuta supera il quinto e non ho fatto opposizione?
Se la banca o il creditore trattengono una quota superiore a quella consentita dalla legge e il debitore non propone opposizione, il pignoramento continua a produrre effetti. Tuttavia, è possibile proporre opposizione tardiva dimostrando di aver appreso solo successivamente l’irregolarità. Il giudice può ordinare la restituzione delle somme indebitamente trattenute e la riduzione della trattenuta, ma è fondamentale agire tempestivamente una volta scoperto l’errore. Si ricorda che il terzo pignorato non ha il potere di modificare d’ufficio la percentuale .
19. Quando si prescrive il diritto al pignoramento?
La prescrizione del diritto a procedere a pignoramento dipende dalla natura del credito. I crediti civili derivanti da contratto si prescrivono in 10 anni, quelli derivanti da prestazioni professionali in 3 anni, mentre i crediti fiscali possono essere iscritti a ruolo entro termini diversi a seconda dell’imposta. Una volta che il credito è prescritto, il pignoramento diventa illegittimo e può essere annullato con opposizione. È quindi opportuno verificare con un professionista la data di maturazione del credito e i termini di prescrizione.
20. Il pignoramento si estende ai conti dei figli o del coniuge?
No. Il pignoramento colpisce esclusivamente i beni e i conti intestati al debitore. I conti intestati a figli o al coniuge non debitore non possono essere aggrediti, salvo il caso di conti cointestati, dove si presume che il saldo appartenga in parti uguali ai cointestatari. In tal caso, la banca congelerà l’intero saldo e sarà il giudice a stabilire la quota riferibile al debitore. Trasferire somme su conti di terzi per evitare il pignoramento può integrare un illecito e non impedisce l’azione esecutiva.
21. Posso subire il pignoramento se sto già pagando una rateizzazione?
Se la rateizzazione è in regola, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione non può procedere con il pignoramento. Tuttavia, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, l’agente della riscossione decade dal piano e può notificare l’atto di pignoramento. È quindi fondamentale rispettare puntualmente le scadenze. Per i creditori privati, un accordo di rientro non impedisce di per sé il pignoramento, a meno che non sia espressamente previsto un impegno alla sospensione. È consigliabile formalizzare gli accordi in modo chiaro e monitorarne l’esecuzione.
22. Come cambiano i limiti di pignorabilità nel 2026 con il d.lgs. 33/2025?
Dal 1° gennaio 2026 gli artt. 169 ss. del d.lgs. 33/2025 sostituiranno gli artt. 72 e 72‑bis del D.P.R. 602/1973 . La nuova disciplina mantiene invariati i limiti di pignorabilità e le percentuali, ma introduce procedure telematiche e semplifica la comunicazione tra agente della riscossione, giudice e terzo pignorato. Per i pensionati, nulla cambia: resta il minimo impignorabile di 1.000 euro e rimangono le percentuali previste dall’art. 545 c.p.c. Eventuali modifiche future saranno rese note mediante nuove circolari e dovranno essere attentamente monitorate.
20. Conclusione
Il pignoramento del conto corrente rappresenta una misura invasiva che può compromettere gravemente l’equilibrio economico del debitore, soprattutto quando vengono coinvolte prestazioni vitali come la pensione. Tuttavia la legislazione italiana tutela il pensionato con limiti ben definiti: un minimo di 1.000 euro impignorabile e una percentuale ridotta sul resto . Le recenti riforme (decreto Aiuti‑bis, d.lgs. 33/2025) e la giurisprudenza della Cassazione (sentenza n. 28520/2025) hanno chiarito ulteriormente la disciplina, garantendo che la pensione rimanga un diritto inviolabile ma prevedendo, al contempo, meccanismi efficaci per la riscossione dei crediti .
Per difendersi da un pignoramento illegittimo è essenziale agire tempestivamente: verificare la regolarità dell’atto, calcolare i limiti di pignorabilità, presentare opposizione entro i termini e valutare strumenti alternativi quali la rottamazione, il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione. Ignorare la notifica o spostare la pensione su altri conti non risolve il problema e può aggravare la posizione.
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