Introduzione
Il pignoramento del conto corrente è una misura esecutiva che può colpire chiunque sia in ritardo con il pagamento di imposte, contributi o debiti privati. Se l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione o un creditore privato notifica un atto di pignoramento a banca o posta, il conto viene immediatamente congelato e il titolare rischia di restare senza liquidità per pagare fornitori, stipendi o spese quotidiane. Capire quanto si può prelevare da un conto pignorato non è quindi una curiosità teorica ma un’esigenza concreta per imprenditori, professionisti e privati.
Negli ultimi anni la disciplina è stata interessata da profonde novità: le soglie di impignorabilità sono state innalzate (l’art. 545 c.p.c. tutela il doppio del valore dell’assegno sociale con un minimo di 1.000 euro ), la Cassazione ha chiarito che il pignoramento “esattoriale” blocca non solo il saldo ma anche gli accrediti futuri per 60 giorni , e la Legge di bilancio 2026 (L. 29 dicembre 2025 n. 199) ha riaperto la definizione agevolata dei ruoli (c.d. rottamazione‑quinquies) sospendendo le procedure esecutive per chi presenta domanda entro il 30 aprile 2026 . A queste novità si aggiunge il Testo Unico in materia di versamenti e riscossione (d.lgs. 24 marzo 2025 n. 33) che riordina le norme e sostituisce gli artt. 72 e 72‑bis del d.P.R. 602/1973, senza cambiare però l’obbligo della banca di conservare le somme pignorate.
Questo articolo fornisce un’analisi giuridica approfondita e aggiornata a marzo 2026 sulle somme prelevabili da un conto pignorato. L’obiettivo è aiutare il debitore o il contribuente a evitare errori, sfruttare le tutele previste dalla legge e difendersi con efficacia. Verranno esaminate le norme del codice di procedura civile, del d.P.R. 602/1973 e del Testo Unico 2025, le più recenti sentenze della Corte di cassazione e della Corte costituzionale, nonché le circolari dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate. In particolare:
- scopriremo quali limiti di prelievo sono previsti per stipendi, pensioni e altri accrediti, prima e dopo la notifica del pignoramento ;
- analizzeremo le differenze tra pignoramento ordinario e pignoramento esattoriale (ex art. 72‑bis d.P.R. 602/1973), con i recenti interventi della Cassazione che estendono l’effetto blocco anche ai crediti futuri ;
- illustreremo passo dopo passo cosa accade dopo la notifica dell’atto, i termini da rispettare e i diritti del debitore;
- esporremo le difese e strategie per sospendere, contestare o definire il debito (opposizione all’esecuzione, opposizione agli atti esecutivi, istanza di sospensione, verifica della prescrizione, rottamazione, definizione agevolata, piani del consumatore e accordi di ristrutturazione);
- tratteremo degli strumenti alternativi previsti dalla legge: rateizzazione, rottamazione‑quinquies 2026 , procedura di sovraindebitamento (Legge 3/2012 e Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) e piani del consumatore;
- forniremo tabelle riepilogative, faq e simulazioni numeriche per rendere più semplice la comprensione delle regole.
Chi siamo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff
L’autore e il suo team:
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Lo studio offre assistenza per l’analisi degli atti, la predisposizione dei ricorsi, la sospensione delle procedure, le trattative con i creditori, i piani di rientro e le soluzioni giudiziali o stragiudiziali.
Se hai ricevuto un pignoramento o temi che il tuo conto possa essere bloccato, non aspettare: contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata. Troverai il modulo di contatto alla fine dell’articolo.
Contesto normativo e giurisprudenziale
Il quadro normativo generale
Il pignoramento presso terzi è regolato dagli artt. 543‑548 del codice di procedura civile (c.p.c.). La procedura è la stessa per creditori privati e pubblici, salvo le speciali norme contenute nel d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 per le esattorie fiscali. Le disposizioni fondamentali sono:
- Art. 543 c.p.c. – Forma del pignoramento presso terzi. L’atto di pignoramento deve essere notificato al debitore e al terzo (banca o posta) e deve contenere l’invito al terzo a dichiarare entro dieci giorni di quali somme è debitore e a non disporne senza ordine del giudice. Entro 30 giorni dalla notifica, il creditore deve iscrivere la procedura a ruolo presso il tribunale competente, altrimenti il pignoramento diventa inefficace .
- Art. 545 c.p.c. – Crediti impignorabili e limiti di pignorabilità. La norma tutela il reddito da lavoro dipendente e le pensioni: in generale, i salari e gli stipendi possono essere pignorati solo nella misura massima di un quinto (20 %) per debiti tributari e assistiti da privilegio . Le pensioni sono impignorabili fino all’importo corrispondente a due volte l’assegno sociale con un minimo di 1.000 euro; solo la parte eccedente può essere pignorata entro i limiti di legge . Quando stipendi o pensioni sono accreditati su un conto, le somme già presenti prima del pignoramento sono impignorabili fino a tre volte l’assegno sociale; per gli accrediti successivi si applicano le limitazioni ordinarie .
- Art. 546 c.p.c. – Obblighi del terzo. Dal giorno in cui riceve l’atto, la banca deve custodire le somme fino all’assegnazione. La custodia non opera però per i salari o pensioni accreditati prima del pignoramento nei limiti di tre volte l’assegno sociale . Per gli accrediti successivi la banca deve conservare le somme pignorate entro i limiti previsti dall’art. 545 c.p.c.
- Art. 72‑bis d.P.R. 602/1973 (oggi trasfuso nel Testo Unico 2025). Questa disposizione, applicabile alle riscossioni fiscali, consente all’Agente della riscossione di effettuare il pignoramento presso terzi senza l’intervento del giudice. Il pignoramento si perfeziona con la notifica e la banca è obbligata a versare all’Erario quanto dovuto entro 60 giorni dalla notifica (c.d. spatium deliberandi). Nel 2025 la Corte di cassazione ha stabilito che la banca deve includere nel pagamento non solo il saldo presente ma anche gli accrediti maturati durante i 60 giorni .
- Testo Unico in materia di versamenti e riscossione (d.lgs. 24 marzo 2025 n. 33). Il decreto legislativo, in vigore dal 27 marzo 2025, riordina le norme sui versamenti e sulla riscossione. Esso abroga gli artt. 72 e 72‑bis del d.P.R. 602/1973 ma ripropone il meccanismo del pignoramento esattoriale: la banca deve trattenere le somme oggetto di pignoramento e versarle all’Agente della riscossione secondo le procedure e i termini indicati nel nuovo testo (artt. 119 e 120). L’art. 47 disciplina le ritenute operate sui pagamenti a seguito di pignoramento , confermando l’obbligo della banca di applicare la ritenuta del 20 % sui pagamenti al creditore.
Soglia di impignorabilità: l’evoluzione normativa
Fino al 2022 la pensione era impignorabile sino a una volta e mezza l’assegno sociale. Il decreto‐legge 115/2022 (cosiddetto “Aiuti‐bis”) ha elevato la soglia a due volte l’assegno sociale e ha introdotto un minimo di 1.000 euro. L’INPS ha dato attuazione con la circolare n. 38/2023, sottolineando che la nuova soglia si applica a tutte le procedure esecutive pendenti dal 22 settembre 2022 . Pertanto, per il 2025 la soglia corrispondeva a circa 1.077,38 € (assegno sociale 538,69 € × 2), mentre per il 2026, a seguito della perequazione, l’assegno sociale è aumentato a 546,24 € e la soglia impignorabile è dunque 1.092,48 €. La rivalutazione è stata confermata da fonti istituzionali e da pubblicazioni specialistiche sull’assegno sociale .
La Corte costituzionale ha evidenziato che la soglia di due volte l’assegno sociale mira a garantire al pensionato un “minimo vitale”, ma non impedisce la riscossione delle somme dovute all’INPS per indebiti o contributi; in quest’ultimo caso si applica la disciplina speciale dell’art. 69 della L. 153/1969 che consente il prelievo di un quinto sull’intera pensione. La Corte ha ribadito che la nuova soglia si affianca a quella prevista per la pensione minima e non può essere ridotta dalle parti.
Sentenza della Corte di cassazione n. 28520/2025 e orientamenti giurisprudenziali
La pronuncia Cass. 27 ottobre 2025 n. 28520 è una pietra miliare sul pignoramento esattoriale. La Corte era chiamata a decidere se, in caso di conto corrente con saldo negativo al momento della notifica, la banca dovesse versare all’Erario anche gli accrediti successivi. Con argomentazione dettagliata, la Cassazione ha affermato che:
- il pignoramento speciale ex art. 72‑bis d.P.R. 602/1973 (ora art. 120 del d.lgs. 33/2025) è una vera e propria procedura esecutiva e non una misura cautelare; pertanto, la banca assume gli stessi obblighi che l’art. 546 c.p.c. impone ai terzi nell’esecuzione ordinaria ;
- il termine di 60 giorni previsto dall’art. 72‑bis è uno spazio temporale finalizzato a consentire al terzo di verificare le somme dovute. Tutti gli accrediti maturati nel conto durante questo periodo fanno parte del pignoramento e devono essere riversati al creditore ;
- decorsi i 60 giorni, l’effetto “congelamento” cessa per i nuovi accrediti, ma resta fermo l’obbligo di versare immediatamente al Fisco le somme maturate successivamente, se l’ordine di assegnazione è già stato emesso .
La sentenza richiama precedenti orientamenti (Cass. 26549/2021, 20294/2011, 2857/2015, 26830/2017) che avevano già sottolineato la natura esecutiva del pignoramento presso terzi e l’obbligo per la banca di conservare le somme fino all’assegnazione . In giurisprudenza ordinaria, la Corte ha da tempo ritenuto che, nel pignoramento presso terzi, ciò che conta non è il saldo al momento della notifica, ma l’importo disponibile al momento della dichiarazione del terzo e al momento dell’ordinanza di assegnazione: eventuali accrediti successivi fino alla data dell’ordinanza sono pignorati. Anche le sentenze Cass. 21081/2015 e Cass. 6080/2015 hanno ribadito che “il credito pignorato deve esistere al momento della dichiarazione del terzo” e che gli aumenti del saldo successivi alla notifica sono soggetti a pignoramento.
Il nuovo Testo Unico e gli articoli 119 e 120
Sebbene la Cassazione abbia deciso sulla base dell’art. 72‑bis, dal 27 marzo 2025 la materia è disciplinata dal d.lgs. 24 marzo 2025 n. 33. Il nuovo art. 119 prevede che l’Agente della riscossione possa pignorare i crediti del debitore verso banche e altri intermediari notificando un atto che contiene gli elementi essenziali del credito e invita il terzo a non disporre delle somme fino all’ordine di assegnazione. Il nuovo art. 120 conferma il termine di 60 giorni entro il quale la banca deve versare l’importo dovuto (compresi gli accrediti maturati nel periodo) all’Agente della riscossione, salvo opposizione del debitore. Il meccanismo, dunque, rimane sostanzialmente identico a quello previsto dal vecchio art. 72‑bis .
Procedura passo per passo
1. Notifica dell’atto di pignoramento
La procedura inizia quando il creditore (o l’Agente della riscossione) notifica l’atto di pignoramento presso terzi alla banca e al debitore. L’atto deve contenere:
- l’indicazione del titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cartella di pagamento, accertamento esecutivo, ecc.);
- l’ingiunzione al terzo di non disporre delle somme dovute al debitore senza ordine del giudice;
- la citazione del debitore a comparire all’udienza fissata dinanzi al giudice o, nel caso di pignoramento esattoriale, l’invito a pagare entro 60 giorni.
Per i pignoramenti fiscali, l’atto è firmato dall’Agente della riscossione e non richiede l’intervento del giudice: l’atto indica l’importo complessivo del debito, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, e specifica il termine per il pagamento o l’adesione alla rottamazione.
2. Blocco del conto e obblighi della banca
A seguito della notifica, la banca assume il ruolo di terzo pignorato e deve adempiere agli obblighi previsti dall’art. 546 c.p.c. e, per i pignoramenti fiscali, dagli artt. 119 e 120 del d.lgs. 33/2025. In particolare:
- la banca deve congelare le somme presenti sul conto e non consentire prelievi al debitore per la parte eccedente le soglie impignorabili;
- deve comunicare entro 10 giorni al creditore (o all’Agente della riscossione) l’entità delle somme dovute e la sussistenza di eventuali crediti pignorabili;
- deve trattenere le somme fino all’udienza di assegnazione o, nel caso del pignoramento esattoriale, fino allo spirare dei 60 giorni e all’ordine di versamento.
Per i salari e le pensioni accreditati prima della notifica, la banca deve lasciare al debitore un importo pari a tre volte l’assegno sociale, quindi 1.638,72 € per il 2026 (546,24 € × 3). Le somme eccedenti entrano nel pignoramento . Per gli accrediti successivi la banca deve applicare i limiti di pignorabilità (un quinto o importi diversi secondo l’art. 545) .
3. Termini per l’iscrizione a ruolo e dichiarazione del terzo
Nel pignoramento ordinario (creditori privati) il creditore deve iscrivere la procedura a ruolo entro 30 giorni dalla notifica dell’atto . Se non lo fa, il pignoramento perde efficacia e la banca può sbloccare le somme. All’udienza, il terzo (banca) deve rendere dichiarazione circa l’esistenza e l’ammontare del credito del debitore. La dichiarazione può essere resa anche tramite raccomandata o PEC. Se la banca dichiara che sul conto non ci sono somme, il giudice può dichiarare estinto il procedimento; se dichiara che vi sono somme, il giudice può pronunciare l’ordinanza di assegnazione.
Nel pignoramento esattoriale, invece, non c’è iscrizione a ruolo né udienza: il terzo deve versare le somme dovute all’Agente della riscossione entro 60 giorni dalla notifica, salvo che il debitore paghi o presenti opposizione. Trascorso tale termine, la banca deve comunque corrispondere al Fisco tutti gli accrediti maturati durante il periodo .
4. Ordinanza di assegnazione e pagamenti
Nel procedimento ordinario, dopo la dichiarazione del terzo, il giudice emette l’ordinanza di assegnazione, con la quale dispone il trasferimento delle somme al creditore fino a concorrenza del credito, interessi e spese. L’ordinanza definisce l’importo preciso e ordina alla banca di pagare. In mancanza di contestazioni, il giudice può emettere l’ordinanza anche prima della dichiarazione se la banca non risponde nei termini.
Nel pignoramento fiscale, il pagamento avviene senza ordinanza giudiziale: decorsi i 60 giorni, la banca deve versare all’Agente della riscossione le somme dovute. Se nel frattempo il debitore presenta domanda di rottamazione‑quinquies (art. 1, comma 94, L. 29 dicembre 2025 n. 199), la procedura è sospesa fino al 30 aprile 2026 .
5. Spatium deliberandi e nuovi accrediti
Lo spatium deliberandi è il termine entro il quale la banca deve valutare il proprio debito verso il debitore pignorato. Nella procedura fiscale dura 60 giorni e riguarda tutti gli accrediti maturati nel conto. La Cassazione ha chiarito che gli accrediti successivi rientrano nel pignoramento solo se maturano entro i 60 giorni . Dopo tale termine, i nuovi accrediti non sono più vincolati, salvo che il giudice (nel pignoramento ordinario) o l’ordine di assegnazione dispongano diversamente.
6. Eventuali opposizioni
Il debitore può tutelarsi attraverso diverse opposizioni:
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): si contesta il diritto del creditore di procedere all’esecuzione (ad es. perché il credito è inesistente, estinto o prescritto). L’opposizione deve essere proposta avanti al giudice dell’esecuzione prima dell’ordinanza di assegnazione; se l’esecuzione non è ancora iniziata, si può proporre davanti al giudice competente per valore.
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): si contesta la regolarità formale degli atti (mancata notifica del titolo esecutivo, vizi dell’atto di pignoramento, ecc.). L’opposizione deve essere proposta entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto.
- Opposizione ex art. 72‑bis, comma 3, d.P.R. 602/1973: nel pignoramento fiscale, il debitore può presentare opposizione all’Agente della riscossione entro 20 giorni dalla notifica per contestare l’inesistenza del credito o l’irregolarità della procedura. L’opposizione sospende il termine di pagamento fino alla decisione del giudice.
- Istanza di sospensione al giudice dell’esecuzione (art. 624 c.p.c.): il debitore può chiedere la sospensione dell’esecuzione dimostrando che esistono gravi motivi (ad es. la prescrizione del credito, la pendenza di un giudizio di merito o l’avvio di una procedura di sovraindebitamento).
Difese e strategie legali
Verifica dei presupposti del pignoramento
1. Controllare il titolo esecutivo. È essenziale verificare che esista un titolo valido (sentenza passata in giudicato, decreto ingiuntivo non opposto, cartella di pagamento divenuta definitiva). In mancanza di titolo esecutivo, il pignoramento è nullo.
2. Verificare la regolarità della notifica. La notifica dell’atto di pignoramento deve avvenire secondo le norme del codice di procedura civile o del d.P.R. 602/1973. Eventuali difformità (ad es. notificazione a soggetto diverso dal debitore) determinano la nullità.
3. Prescrizione del credito. Molti crediti fiscali si prescrivono in 10 anni; contributi previdenziali e multe in 5 anni. Se il credito è prescritto, il debitore può opporsi all’esecuzione. È importante richiedere l’estratto di ruolo o il dettaglio del debito per verificare le date.
4. Verificare la competenza territoriale. Il pignoramento deve essere promosso nel foro competente: per i crediti ordinari, il giudice del luogo dove il terzo ha domicilio; per i pignoramenti fiscali, le contestazioni devono essere proposte al giudice ordinario se riguardano l’esecuzione o al giudice tributario se attengono al merito del tributo.
5. Verificare le soglie di impignorabilità. La banca non può bloccare somme già impignorabili. Se l’istituto trattiene più del dovuto, il debitore può richiedere lo sblocco immediato.
Opposizione e sospensione
L’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) e l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) sono gli strumenti principali. Per i pignoramenti fiscali, l’opposizione può essere proposta al giudice ordinario se si contesta l’esistenza del credito o al giudice tributario se si contesta l’atto amministrativo. È possibile, ad esempio, contestare la cartella di pagamento per vizi formali o la mancata notifica degli atti presupposti (accertamento, avviso di addebito, ecc.).
Nel corso dell’opposizione è fondamentale chiedere la sospensione dell’esecuzione (art. 624 c.p.c.) o la sospensione amministrativa ex art. 12 del d.lgs. 546/1992 (per le controversie tributarie). La sospensione è concessa in presenza di gravi e fondati motivi; ad esempio, se il credito è prescritto, se vi è doppia riscossione o se la somma contestata non è dovuta.
Riduzione del pignoramento e piani di rientro
Il debitore può cercare un accordo con il creditore per ridurre l’importo pignorato o dilazionare il pagamento. Nel pignoramento fiscale, l’Agente della riscossione può concedere la rateizzazione del debito (fino a 72 rate mensili, estensibili a 120 in caso di comprovata difficoltà). La richiesta di rateizzazione presentata prima dell’ordinanza di assegnazione sospende l’esecuzione; se la richiesta è accolta e il debitore paga regolarmente, il pignoramento è revocato.
Legge 3/2012 e Codice della crisi d’impresa: piani del consumatore e accordi di ristrutturazione
Per i soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, imprenditori agricoli, start‑up innovative) che si trovano in sovraindebitamento, la Legge 3/2012 (oggi confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, d.lgs. 14/2019) offre tre strumenti:
- Piano del consumatore: rivolto alla persona fisica non imprenditore, consente di proporre al tribunale un piano di pagamento dei debiti sulla base del reddito disponibile, con falcidia e ristrutturazione. Una volta omologato, sospende le azioni esecutive e blocca i pignoramenti. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi e fiduciario di un OCC, può assistere nella predisposizione del piano.
- Accordo di composizione della crisi: destinato a imprenditori agricoli, professionisti e piccole imprese. Richiede l’approvazione dei creditori che rappresentano almeno il 60 % dei crediti e, se omologato, consente di sospendere le azioni esecutive.
- Liquidazione controllata del sovraindebitato: prevede la vendita dei beni per soddisfare i creditori e può portare all’esdebitazione, ossia alla cancellazione dei debiti non soddisfatti. Gli atti esecutivi in corso sono sospesi e si procede all’esdebitazione finale.
Queste procedure sono gestite dagli Organismi di Composizione della Crisi iscritti presso il Ministero della Giustizia. Il sito ministeriale conferma che gli OCC aiutano i debitori a predisporre piani e accordi, offrendo un supporto professionale .
Rottamazione‑quinquies 2026 e definizione agevolata
La Legge di bilancio 2026 (L. 29 dicembre 2025 n. 199, art. 1, co. 94) ha riaperto la definizione agevolata dei ruoli – la cosiddetta rottamazione‑quinquies – consentendo ai contribuenti di estinguere i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, pagando solo il capitale e le spese di notifica o di riscossione, senza interessi di mora né aggio. La norma prevede:
- Domanda entro il 30 aprile 2026. La presentazione della domanda sospende le procedure esecutive in corso, inclusi i pignoramenti presso terzi, a condizione che le somme non siano state ancora assegnate all’Agente della riscossione .
- Versamento della prima rata entro il 31 luglio 2026. Solo il pagamento della prima (o unica) rata estingue definitivamente la procedura di pignoramento .
- Sospensione non definitiva. La domanda produce un effetto sospensivo, ma se il debitore non paga la prima rata, la procedura riprende e il pignoramento resta valido.
La rottamazione‑quinquies rappresenta quindi uno strumento utile per bloccare il pignoramento e ridurre il debito. È necessario però agire tempestivamente, presentando la domanda per tempo e accantonando la somma necessaria per la prima rata.
Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare la notifica. Molti debitori trascurano l’atto di pignoramento. L’inerzia porta al blocco totale del conto e all’assegnazione delle somme. È fondamentale agire subito, consultando un professionista e verificando se vi siano vizi o se è possibile chiedere la sospensione.
- Pensare che il pignoramento riguardi solo il saldo. La Cassazione ha chiarito che il pignoramento può comprendere anche gli accrediti futuri entro 60 giorni . È quindi sbagliato utilizzare il conto come “cassaforte” per ricevere bonifici sperando che restino liberi.
- Non considerare la soglia di impignorabilità. I lavoratori dipendenti e i pensionati hanno diritto a un minimo vitale (fino a tre volte l’assegno sociale per i crediti pre‑pignoramento). Se la banca non rispetta questo limite, è possibile chiedere lo sblocco delle somme.
- Rinunciare a difendersi. Molti debitori credono che nulla si possa fare. In realtà esistono opposizioni, istanze di sospensione, rateizzazioni, rottamazioni, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e altri rimedi.
- Non conservare la documentazione. È essenziale conservare tutte le notifiche, gli estratti conto, le ricevute di pagamento e i piani di rateizzazione per poter contestare eventuali errori.
Tabelle riepilogative
Tabella 1 – Limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni
| Elemento | Limite e base giuridica | Note |
|---|---|---|
| Stipendi e salari | Pignorabili fino a 1/5 per debiti fiscali o ordinari | È possibile pignorare fino a 1/7 per alimenti e fino a metà per concorso di cause; per crediti alimentari la misura è fissata dal giudice. |
| Pensioni | Impignorabili fino a due volte l’assegno sociale (546,24 € × 2 = 1.092,48 € per il 2026) con minimo 1.000 €, solo l’eccedenza è pignorabile | La nuova soglia è stata introdotta dal D.L. 115/2022 e confermata dalla circ. INPS n. 38/2023 . |
| Stipendi/pensioni accreditati prima della notifica | Impignorabili fino a tre volte l’assegno sociale (546,24 € × 3 = 1.638,72 €) | Valido solo per le somme già presenti sul conto prima del pignoramento. |
| Altri crediti (dividendi, prestazioni occasionali, depositi) | Pignorabili integralmente salvo diversi limiti di legge | Per i depositi a risparmio e conti deposito si applica la disciplina generale. |
Tabella 2 – Procedura di pignoramento presso terzi (ordinario)
| Fase | Descrizione | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| 1. Notifica dell’atto | Il creditore notifica l’atto al debitore e alla banca con invito a non disporre delle somme | Art. 543 c.p.c. |
| 2. Iscrizione a ruolo | Il creditore iscrive la procedura in tribunale entro 30 giorni | Art. 543 c.p.c. |
| 3. Dichiarazione del terzo | La banca dichiara l’ammontare dei crediti entro 10 giorni | Art. 547 c.p.c. |
| 4. Udienza | Il giudice ascolta le parti, può disporre d’ufficio l’assegnazione | Artt. 548 c.p.c. |
| 5. Ordinanza di assegnazione | Il giudice ordina il pagamento delle somme fino a concorrenza del credito | Art. 553 c.p.c. |
Tabella 3 – Procedura di pignoramento fiscale (artt. 119 e 120 d.lgs. 33/2025)
| Fase | Descrizione | Riferimento |
|---|---|---|
| 1. Notifica dell’atto | L’Agente della riscossione notifica l’atto alla banca e al debitore senza bisogno del giudice | Art. 119 d.lgs. 33/2025 |
| 2. Congelamento del conto | La banca congela le somme e ne impedisce il prelievo al debitore | Art. 120 d.lgs. 33/2025 |
| 3. Spatium deliberandi (60 giorni) | Entro 60 giorni la banca deve versare le somme, compresi i nuovi accrediti | Cass. n. 28520/2025, art. 120 d.lgs. 33/2025 |
| 4. Versamento all’Erario | Decorsi i 60 giorni senza opposizione, la banca versa le somme al creditore | Art. 120 d.lgs. 33/2025 |
| 5. Eventuale sospensione | Domanda di rottamazione‑quinquies sospende la procedura fino al pagamento della prima rata | L. 199/2025, art. 1 co. 94 |
Tabella 4 – Strumenti difensivi e alternative
| Strumento | Finalità | Note |
|---|---|---|
| Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) | Contestare l’esistenza del credito o del titolo | Va proposta prima dell’ordinanza di assegnazione; può portare alla sospensione dell’esecuzione. |
| Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) | Contestare vizi formali dell’atto di pignoramento | Va proposta entro 20 giorni dalla notifica dell’atto. |
| Istanza di sospensione (art. 624 c.p.c.) | Sospendere temporaneamente l’esecuzione per gravi motivi | Utile se si stanno definendo rottamazioni o cause di merito. |
| Rateizzazione del debito fiscale | Pagare a rate e ottenere la revoca del pignoramento | Concede fino a 72 rate, elevabili a 120 se l’importo è elevato. |
| Rottamazione‑quinquies 2026 | Estinguere i debiti fiscali pagando solo il capitale e le spese | Domanda entro il 30 aprile 2026, pagamento prima rata entro il 31 luglio 2026. |
| Legge 3/2012 / Codice della crisi | Concordare piani del consumatore o accordi di ristrutturazione | Prevede la sospensione delle procedure esecutive e l’esdebitazione finale. |
Domande frequenti (FAQ)
- Il conto corrente pignorato viene sempre bloccato integralmente?
No. La banca deve bloccare solo l’importo necessario a soddisfare il credito. Nel pignoramento ordinario, le somme accreditate prima della notifica sono impignorabili fino a tre volte l’assegno sociale (1.638,72 € per il 2026) . Nel pignoramento esattoriale, la banca deve bloccare tutti i saldi e gli accrediti maturati nei successivi 60 giorni , ma non può comunque trattenere la quota impignorabile. - Cosa succede se il conto era in rosso al momento della notifica?
La Cassazione ha stabilito che il pignoramento riguarda anche gli accrediti futuri maturati nei 60 giorni successivi . Ciò significa che, anche se il conto era a zero o con saldo negativo, gli importi versati dopo la notifica e prima dello spirare del termine devono essere trasferiti al creditore. - Posso continuare a usare il conto pignorato per ricevere lo stipendio?
Sì, ma la banca dovrà applicare i limiti di pignorabilità. Se lo stipendio è accreditato dopo il pignoramento, la banca può trattenere fino a un quinto (o la quota diversa prevista dall’art. 545) e lasciare il resto disponibile . Se è accreditato prima, sono impignorabili tre volte l’assegno sociale . - La pensione accreditata dopo il pignoramento è protetta?
Solo in parte. La pensione è impignorabile fino a due volte l’assegno sociale con un minimo di 1.000 € . La parte eccedente può essere pignorata entro il limite di un quinto. - La banca può trattenere l’intero TFR (trattamento di fine rapporto)?
Il TFR è assimilato al salario e segue la regola del quinto; se accreditato sul conto prima della notifica, è impignorabile entro il limite di tre volte l’assegno sociale. Se accreditato successivamente, può essere pignorato entro il limite di un quinto . - Quanto tempo dura il blocco del conto nel pignoramento fiscale?
Il blocco dura 60 giorni dalla notifica dell’atto . Dopo tale termine, la banca deve versare le somme pignorate all’Agente della riscossione; i nuovi accrediti non sono più vincolati, a meno che intervenga un’ordinanza di assegnazione. - Posso prelevare i bonifici ricevuti dopo i 60 giorni?
Sì, dopo che la banca ha versato le somme dovute al creditore. Tuttavia bisogna verificare che l’ordinanza di assegnazione non disponga diversamente. In caso di dubbi, è consigliabile farsi assistere da un professionista. - Come verificare se la somma bloccata è corretta?
È possibile richiedere alla banca la dichiarazione resa al creditore e confrontarla con il proprio estratto conto. Se l’importo bloccato supera i limiti di legge, si può diffidare la banca e chiedere l’intervento del giudice dell’esecuzione. - Cosa succede se il creditore non iscrive l’esecuzione entro 30 giorni?
Nel pignoramento ordinario, il mancato deposito dell’atto di pignoramento a ruolo entro 30 giorni rende il pignoramento inefficace . La banca può quindi sbloccare le somme e il debitore può usarle liberamente. - L’opposizione sospende automaticamente il pignoramento?
No. L’opposizione sospende la procedura solo se il giudice concede la sospensione. Fino a quel momento, la banca continua a trattenere le somme. - La rottamazione‑quinquies blocca il pignoramento?
Sì, la domanda presentata entro il 30 aprile 2026 sospende le procedure esecutive in corso . Ma la sospensione è provvisoria: il pagamento della prima rata entro il 31 luglio 2026 è necessario per estinguere il pignoramento . - È possibile rateizzare il debito e revocare il pignoramento?
Nel pignoramento fiscale, la rateizzazione può essere richiesta all’Agente della riscossione. Se concessa, comporta la revoca del pignoramento. Nel pignoramento ordinario, il debitore può chiedere al giudice l’autorizzazione a pagare a rate e sospendere l’esecuzione. - Posso aprire un nuovo conto per evitare il blocco?
Aprire un nuovo conto non è vietato, ma i creditori potrebbero pignorare anche quello se scoperto. Inoltre, trasferire somme sul nuovo conto dopo la notifica potrebbe configurare sottrazione di beni ai creditori. È preferibile agire tramite le tutele legali previste. - Il pignoramento può colpire i conti cointestati?
Sì. Se il debitore è cointestatario del conto, può essere pignorata la quota parte di sua spettanza, salvo prova diversa. La Cassazione ritiene che la presunzione di contitolarità paritaria può essere superata dimostrando un diverso accordo tra i correntisti. - Cosa succede se ricevo un’eredità o un premio sul conto pignorato?
Gli importi derivanti da successione o premi possono essere pignorati integralmente, salvo che siano destinati a finalità specifiche impignorabili (ad esempio, indennità di infortunio per la parte necessaria al sostentamento). Se accreditati prima del pignoramento, rientrano nella soglia di tre volte l’assegno sociale; se accreditati dopo, possono essere integralmente pignorati. - Quanto costa fare opposizione?
I costi dipendono dal valore del credito e dalle spese legali. In alcuni casi è possibile chiedere il patrocinio a spese dello Stato. È comunque consigliabile valutare la convenienza dell’opposizione rispetto all’importo del debito. - Il pignoramento può essere annullato per difetti dell’atto?
Sì. Se l’atto non contiene l’indicazione del titolo, dell’importo o della citazione all’udienza, o se è stato notificato a persona diversa, il giudice può dichiarare la nullità. È fondamentale quindi far analizzare l’atto da un esperto. - Quando scatta la prescrizione del diritto di credito pignorato?
Dipende dalla natura del credito: per i crediti tributari la prescrizione è di 10 anni; per le sanzioni amministrative 5 anni; per i canoni di locazione 5 anni; per le prestazioni lavorative 5 anni. Se il credito è prescritto, il pignoramento è illegittimo e può essere opposto. - Cosa succede se la banca non rispetta le soglie di impignorabilità?
Il debitore può denunciare la banca al giudice dell’esecuzione per violazione dell’art. 545 c.p.c. e ottenere la restituzione delle somme indebitamente trattenute. - È possibile recuperare le somme già versate all’Agente della riscossione?
Una volta emessa l’ordinanza di assegnazione e versate le somme, è difficile ottenerne la restituzione. Tuttavia, se l’esecuzione è dichiarata illegittima (ad esempio per prescrizione o per vizio del titolo), il debitore può agire nei confronti del creditore per la ripetizione dell’indebito.
Simulazioni pratiche e numeriche
Esempio 1 – Stipendio accreditato prima del pignoramento
Mario riceve uno stipendio mensile netto di 1.600 € che viene accreditato il 27 febbraio 2026. Il 10 marzo 2026 riceve la notifica di un pignoramento presso terzi per un debito di 5.000 €. Il conto presenta un saldo di 2.000 € (comprensivo dell’ultimo stipendio). L’assegno sociale 2026 è pari a 546,24 €.
- Soglia impignorabile: tre volte l’assegno sociale = 546,24 € × 3 = 1.638,72 €.
- Somma impignorabile: la banca deve lasciare a Mario 1.638,72 €; la differenza (2.000 € − 1.638,72 € = 361,28 €) è pignorabile.
- Importo bloccato: 361,28 €, che la banca congela in attesa dell’udienza.
- Prelievo consentito: Mario può prelevare 1.638,72 € dal conto; potrà anche percepire i successivi stipendi con l’applicazione della regola del quinto sull’eccedenza.
Esempio 2 – Pensione accreditata dopo il pignoramento
Giovanni riceve una pensione mensile di 1.200 € accreditata il 5 aprile 2026. Il 1° aprile 2026 gli viene notificato un pignoramento fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione per un debito di 3.000 €.
- Soglia impignorabile: due volte l’assegno sociale = 1.092,48 €.
- Quota pignorabile: 1.200 € − 1.092,48 € = 107,52 €. La banca deve trattenere 107,52 € (nei limiti del quinto: 1.200 € / 5 = 240 €, quindi 107,52 € è ammesso).
- Prelievo consentito: Giovanni potrà prelevare 1.092,48 € dalla pensione accreditata. La banca congelerà 107,52 € e, trascorsi i 60 giorni, li verserà al Fisco se non intervengono sospensioni o rateizzazioni.
Esempio 3 – Conto con saldo negativo
L’azienda Alfa ha un conto aziendale con un saldo negativo di –500 €. Il 15 gennaio 2026 riceve la notifica di un pignoramento fiscale per 15.000 €. Nei 60 giorni successivi, vengono accreditati sul conto 8.000 € da incassi dei clienti.
- Applicazione della Cassazione 28520/2025: la banca deve considerare tutti i 8.000 € ricevuti nei 60 giorni successivi come somme pignorate .
- Versamento all’Erario: trascorsi i 60 giorni, la banca dovrà versare all’Agente della riscossione l’intero importo disponibile (tenuto conto di eventuali costi e interessi bancari) fino a concorrenza del credito.
- Saldo disponibile per l’azienda: dopo il versamento, eventuali ulteriori accrediti non sono vincolati, ma il creditore può riprendere l’azione esecutiva per la parte di debito residua.
Esempio 4 – Rottamazione‑quinquies e sospensione del pignoramento
Luca ha un debito fiscale di 10.000 € affidato all’Agente della riscossione nel 2017. Il 20 febbraio 2026 riceve l’atto di pignoramento del conto. Decide di aderire alla rottamazione‑quinquies.
- Domanda di definizione agevolata: presentata il 15 aprile 2026.
- Effetto sospensivo: la banca sospende l’obbligo di versare le somme pignorate perché la domanda è stata presentata entro il 30 aprile 2026 .
- Pagamento della prima rata: fissato per il 31 luglio 2026. Se Luca versa la prima rata di, ad esempio, 2.500 €, il pignoramento si estingue e le somme vengono sbloccate. Se non paga, la banca dovrà versare al Fisco le somme congelate e l’esecuzione riprenderà.
Conclusione
Il pignoramento del conto corrente è una procedura complessa che può mettere in grave difficoltà il debitore. Tuttavia, la legge riconosce numerose tutele: soglie di impignorabilità, termini procedurali stretti per il creditore, possibilità di opporsi all’esecuzione o agli atti esecutivi, rateizzazioni, rottamazioni, piani del consumatore e accordi di ristrutturazione. Le più recenti pronunce giurisprudenziali – in particolare la sentenza Cass. n. 28520/2025 – hanno esteso l’obbligo della banca di versare anche gli accrediti futuri maturati nel periodo di 60 giorni , mentre la Corte costituzionale ha ribadito che la tutela del minimo vitale non può essere compressa. Il d.lgs. 33/2025 ha riordinato le norme ma non ha modificato l’essenza dell’istituto .
Agire tempestivamente è essenziale: chi riceve un pignoramento deve verificare subito la validità dell’atto, controllare i termini di notifica e iscrizione a ruolo, valutare la prescrizione del credito e considerare la possibilità di opposizione o di adesione alle definizioni agevolate. Ignorare la notifica o attendere passivamente comporta quasi sempre la perdita delle somme.
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