Accertamento fiscale a una società di gestione crediti commerciali: cosa fare e come difendersi

Introduzione

Perché questa guida è indispensabile

Gestire crediti commerciali – cioè acquistare o cedere fatture e portafogli di crediti, curarne la riscossione o farne factoring – comporta responsabilità fiscali complesse. Le società che si occupano di gestione dei crediti commerciali (SGCC) sono soggette a continui controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. Negli ultimi anni, l’accertamento fiscale ha assunto una centralità sempre maggiore, sia per effetto delle normative sulla lotta all’evasione, sia per la digitalizzazione dei flussi finanziari che rende più facile la ricostruzione dei redditi.

Quando arriva una notifica di accertamento o un avviso di recupero di imposta, imprenditori e amministratori spesso si trovano soli di fronte a tempi stretti, complessi adempimenti e sanzioni pesanti. In questa guida completa esploreremo:

  • Contesto normativo: quali leggi e sentenze disciplinano l’accertamento tributario e la riscossione nei confronti di società di gestione dei crediti commerciali (art. 32 DPR 600/1973, art. 39 DPR 600/1973, Statuto del contribuente, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, circolari Agenzia delle Entrate, ecc.).
  • Procedura: cosa accade dalla notifica dell’atto al possibile pignoramento, quali sono i termini e i diritti del contribuente.
  • Difese e strategie: come impugnare l’accertamento, ottenere la sospensione, presentare ricorso, chiedere il contraddittorio e condurre negoziazioni con il fisco.
  • Strumenti alternativi: rottamazione quater e quinquies, definizione agevolata, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, esdebitazione, mediazione e transazione fiscale.
  • Errori comuni da evitare e consigli pratici per proteggere i propri beni e la continuità aziendale.
  • Tabelle riepilogative dei termini, delle sanzioni e delle soluzioni.
  • FAQ con risposte a domande frequenti e simulazioni pratiche con esempi numerici.

L’obiettivo è fornire una panoramica completa, aggiornata a marzo 2026, in modo da permettere ai debitori e agli amministratori di società di gestione crediti di scegliere la strategia difensiva più adatta e di agire tempestivamente.

Chi siamo: lo studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un professionista di riconosciuta esperienza in materia di diritto bancario, tributario e della crisi d’impresa. Le sue qualifiche includono:

  • Cassazionista, abilitato a patrocinare dinanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori;
  • Coordinatore di un team di avvocati e commercialisti che opera su tutto il territorio nazionale, specializzato in contenzioso fiscale e bancario;
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • Professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC);
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021;

Lo staff dell’Avv. Monardo comprende avvocati tributaristi, commercialisti, revisori dei conti e consulenti finanziari che collaborano per offrire al cliente un servizio integrato. Ci occupiamo di analizzare la documentazione contabile, valutare la legittimità degli accertamenti, predisporre ricorsi e mediazioni, formulare piani di pagamento e difendere i contribuenti sia in sede stragiudiziale sia davanti alle commissioni tributarie e ai tribunali.

Come possiamo aiutarti:

  • Analisi dell’atto di accertamento: verifichiamo la motivazione, la legittimità della notifica e la corretta applicazione delle presunzioni bancarie e contabili.
  • Ricorsi e impugnazioni: predisponiamo ricorsi davanti alla Corte di Giustizia Tributaria, eccezioni di incompetenza, nullità della notifica, difetti di motivazione, violazione del contraddittorio e mancanza di prova.
  • Sospensioni e misure cautelari: chiediamo la sospensione dell’atto esecutivo e proponiamo la sospensione amministrativa o giudiziale.
  • Trattative con il fisco: negoziamo piani di pagamento, rottamazioni, definizioni agevolate e transazioni fiscali.
  • Procedure concorsuali e di composizione della crisi: predisponiamo piani del consumatore, concordati minori, accordi di ristrutturazione e istanze di esdebitazione per proteggere il patrimonio e rilanciare l’attività.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Fonti legislative fondamentali

Le società di gestione crediti commerciali operano in un quadro normativo complesso. Le fonti rilevanti includono:

  1. DPR 600/1973 (accertamento delle imposte sui redditi):
  2. Art. 32: consente all’Agenzia delle Entrate di utilizzare le movimentazioni bancarie come presunzione di maggior reddito. Le somme prelevate o versate sui conti correnti sono considerate ricavi o compensi se non risultano dalle scritture contabili. La Corte di Cassazione ha ribadito che la presunzione riguarda tutti i contribuenti, non solo imprese, ma la presunzione sui prelievi si applica solo alle imprese e agli esercenti arti o professioni .
  3. Art. 39: disciplina l’accertamento induttivo quando i registri contabili sono inattendibili o il contribuente non presenta la dichiarazione. La Cassazione n. 7552/2025 ha confermato che l’amministrazione può procedere con accertamento induttivo in base ai dati bancari e alle vendite online, anche se mancano alcuni documenti .
  4. Art. 60: riguarda le modalità di notifica degli avvisi di accertamento. La notifica deve avvenire secondo le regole del codice di procedura civile, con alcune deroghe: mediante messo comunale o agenti della riscossione, in busta chiusa e sigillata con avviso raccomandato. Il contribuente può eleggere domicilio; in mancanza, l’atto è notificato nel domicilio fiscale . La Cassazione 6352/2024 ha precisato che, in caso di mancata consegna per assenza del destinatario, l’atto è valido solo se esiste la prova della compiuta giacenza .
  5. D.Lgs. 546/1992 (processo tributario):
  6. Art. 21: stabilisce che il ricorso contro l’avviso di accertamento deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica . Il termine è perentorio.
  7. Art. 32 e seguenti: disciplinano le prove nel processo tributario, il divieto di produrre nuovi documenti dopo la costituzione in giudizio salvo le eccezioni, e la possibilità di utilizzare presunzioni semplici e giurisprudenza.
  8. Art. 39: consente il deposito di memorie illustrative, e art. 44 la trattazione dei ricorsi in pubblica udienza.
  9. Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000):
  10. Art. 6: prevede il diritto all’informazione e alla collaborazione, stabilendo che l’Amministrazione finanziaria deve comunicare al contribuente le ragioni che giustificano l’accertamento e consentire il contraddittorio.
  11. Art. 12: disciplina i diritti durante le verifiche fiscali. Gli accessi e le ispezioni devono avvenire durante l’orario d’esercizio; nel domicilio privato occorre l’autorizzazione del Pubblico Ministero. L’organo accertatore deve informare il contribuente delle ragioni e consentire l’assistenza di un professionista . Dopo la chiusura della verifica, l’Agenzia deve attendere 60 giorni prima di emettere l’atto, salvo casi di particolare urgenza.
  12. Codice civile e D.Lgs. 472/1997:
  13. Art. 2560 c.c.: chi acquista un’azienda risponde dei debiti fiscali del cedente se erano iscritti nei libri contabili o se l’acquirente ne era a conoscenza. La Cassazione ha confermato che l’acquirente può essere solidalmente responsabile per i debiti tributari del cedente .
  14. Art. 2740 c.c.: il debitore risponde dell’adempimento con tutti i suoi beni presenti e futuri, salvo le limitazioni di legge; per i crediti impignorabili (come una parte del salario o della pensione) si applica il limite di un quinto ex art. 545 c.p.c. .
  15. Art. 14 D.Lgs. 472/1997: stabilisce la responsabilità solidale dell’acquirente di azienda per le sanzioni tributarie commesse dal cedente.
  16. Art. 17 D.Lgs. 241/1997: disciplina la compensazione dei crediti fiscali; dal 1 luglio 2026 (Legge 199/2025) è vietata la compensazione di crediti tributari con debiti previdenziali iscritti a ruolo .
  17. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) – D.Lgs. 14/2019:
  18. Integra e sostituisce la Legge 3/2012 sul sovraindebitamento, introducendo procedure come il piano del consumatore, il concordato minore, l’esdebitazione del debitore incapiente e gli accordi di ristrutturazione. L’art. 268 CCII estende tali procedure ai professionisti e alle micro imprese . La Cassazione 9549/2025 ha chiarito che la moratoria sui creditori privilegiati può durare fino a due anni .
  19. Leggi finanziarie recenti (Legge 197/2022 e Legge 199/2025):
  20. Introducono le definizioni agevolate (rottamazione quater e quinquies) per i carichi affidati alla riscossione da Agenzia Entrate–Riscossione. La rottamazione quater riguarda i carichi dal 2000 al 30 giugno 2022 e consente il pagamento del solo capitale e delle spese senza sanzioni né interessi ; la rottamazione quinquies, introdotta con la Legge 199/2025, riguarda invece i carichi dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 per importi dovuti in base alle dichiarazioni e ai controlli automatizzati, ma esclude gli avvisi di accertamento . Le domande devono essere presentate entro il 30 aprile 2026 e il pagamento può avvenire fino a 54 rate bimestrali .

1.2 Giurisprudenza della Cassazione (2024 – 2026)

Negli ultimi anni la Corte di Cassazione ha emanato numerose pronunce fondamentali in tema di accertamento fiscale, bancario e riscossione. Riportiamo le decisioni più rilevanti:

  1. Presunzioni bancarie (Cass. ord. 31944/2025) – La Corte ha ribadito che le movimentazioni sui conti correnti rappresentano una presunzione legale di ricavi, applicabile a tutti i contribuenti. Tuttavia, la presunzione relativa ai prelievi è limitata alle imprese o professionisti, come già stabilito dalla Corte Costituzionale 228/2014. Per superare la presunzione, il contribuente deve fornire prova analitica per ogni movimento; affermazioni generiche sono insufficienti . La pronuncia ammette la deduzione dei costi anche negli accertamenti analitico-induttivi .
  2. Accertamento induttivo e vendite online (Cass. 7552/2025) – La Cassazione ha riconosciuto che l’assenza del “tabulato eBay” non invalida l’accertamento induttivo se vi sono elementi gravi e concordanti come bonifici bancari e fatture elettroniche. La Corte ha sottolineato che la nozione fiscale di imprenditore differisce da quella civilistica e che la vendita abituale su piattaforme online costituisce attività d’impresa .
  3. Contraddittorio endoprocedimentale (Cass. ord. 2795/2025 e Cass. SS.UU. 21271/2025) – Le Sezioni Unite hanno affermato che il contraddittorio è obbligatorio nei tributi armonizzati (IVA) e che la sua violazione comporta l’invalidità dell’atto solo se il contribuente dimostra quali argomentazioni avrebbe potuto presentare (cd. prova di resistenza ). Con la stessa logica, la Cassazione ha stabilito che il termine di 60 giorni previsto dall’art. 12 della L. 212/2000 si applica solo per accessi e ispezioni, non per controlli “a tavolino” .
  4. Notifica degli atti – L’ordinanza 6352/2024 ha dichiarato invalida la notifica mediante posta se mancano la prova della ricezione e la relata di notifica; la mancata produzione dell’avviso di ricevimento o dell’attestazione di compiuta giacenza comporta l’annullamento dell’atto .
  5. Accertamento con adesione (Cass. 166/2025) – L’adesione ad un accertamento per un determinato periodo d’imposta non crea alcun affidamento per gli anni successivi: l’Agenzia può effettuare nuovi accertamenti per gli altri periodi .
  6. Responsabilità da cessione d’azienda (Cass. 17535/2025, 23834/2025) – Queste pronunce hanno chiarito che la pubblicazione della cessione del credito in Gazzetta Ufficiale non costituisce prova della cessione stessa; il cessionario deve dimostrare l’effettiva esistenza del contratto e l’identità dei crediti ceduti . Inoltre, chi acquisisce un’azienda risponde dei debiti tributari del cedente se non dimostra di aver ottenuto il certificato di regolarità ex art. 2560 c.c. e art. 14 D.Lgs. 472/1997 .
  7. Indebita compensazione (Cass. penale 30098/2025) – La Suprema Corte ha condannato i legali rappresentanti che hanno utilizzato crediti fiscali inesistenti per compensare debiti previdenziali: dal 1 luglio 2026 la Legge 199/2025 vieta la compensazione tra crediti fiscali e debiti previdenziali .
  8. Pignorabilità e limiti su stipendi e pensioni (Corte Cost. 216/2025 e circolare INPS 130/2025) – La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità del limite di un quinto per il pignoramento di stipendi e pensioni. L’INPS ha precisato che l’impignorabilità opera soltanto per la parte minima, mentre il restante può essere pignorato nel rispetto delle soglie .

1.3 Giurisprudenza su factoring e società di gestione crediti

Le SGCC spesso utilizzano contratti di factoring, cessione del credito pro soluto e pro solvendo. La giurisprudenza rileva:

  • Cass. civ. 27648/2020 – Ha qualificato il factoring come contratto misto: trasferimento del credito, finanziamento e servizi di incasso. La distinzione fra pro soluto e pro solvendo incide sulla deducibilità delle perdite e sull’assoggettamento a IVA. Il corrispettivo dell’attività di gestione è considerato prestazione di servizi e, quando il factoring ha scopo principale di recupero del credito, non può beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’art. 10 DPR 633/1972 .
  • Cass. ord. 23987/2025 – Ha affermato la responsabilità personale dell’amministratore di fatto che agisce uti dominus dietro una società di comodo e sposta artificiosamente gli utili; in tali casi l’Agenzia può riqualificare i redditi in capo alla persona fisica .

La combinazione di queste norme e pronunce rende evidente che la difesa di una SGCC richiede un approccio multidisciplinare: bisogna conoscere il diritto tributario, il diritto civile (contratti e responsabilità), la procedura penale (in caso di indebita compensazione) e le procedure concorsuali.

2. Procedura passo per passo: dalla notifica all’esecuzione

In questa sezione illustriamo la sequenza delle fasi che seguono l’arrivo di un avviso di accertamento o di una cartella di pagamento nei confronti di una SGCC.

2.1 Ricezione dell’avviso di accertamento

L’avviso di accertamento contiene l’indicazione delle imposte (IRPEF/IRES, IVA, IRAP), dei periodi d’imposta, dell’ammontare degli interessi e delle sanzioni. Viene notificato tramite posta raccomandata o messo notificatore e deve contenere la motivazione (ragioni dell’accertamento, calcolo del maggior reddito, riferimento alle prove) e l’invito al pagamento entro 60 giorni.

Controllare la notifica: Il contribuente deve verificare che l’atto sia stato notificato nel domicilio fiscale e che la relata di notifica sia completa. La Cassazione ha dichiarato nullo un avviso se manca l’avviso di ricevimento o l’attestazione della compiuta giacenza .

2.2 Termini per impugnare

Entro 60 giorni dalla data di notifica l’interessato può:

  1. Presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale) depositando il ricorso presso la segreteria o inviandolo a mezzo PEC. L’art. 21 del D.Lgs. 546/1992 prevede che il termine è perentorio .
  2. Presentare un’istanza di accertamento con adesione: sospende i termini per 90 giorni. L’adesione consente di definire la controversia con riduzione delle sanzioni e rateizzazione.
  3. Proporre richiesta di annullamento in autotutela: l’ufficio può annullare l’atto se riconosce errori di diritto o di fatto. La richiesta non sospende i termini di impugnazione.
  4. Attivare il contraddittorio (se trattasi di tributi armonizzati o se vi è stato un accesso presso la sede). Dopo la comunicazione di chiusura della verifica, l’Agenzia deve attendere 60 giorni prima di emettere l’atto; il contribuente può depositare memorie difensive. Tuttavia, per i controlli a tavolino questo termine non è necessario .

2.3 Contenuto del ricorso

Il ricorso deve contenere:

  • Le generalità del ricorrente e del difensore, con procura a margine o in calce.
  • L’indicazione dell’ufficio che ha emesso l’atto e del numero dell’avviso.
  • L’esposizione dei motivi di impugnazione: violazione di legge, difetti di motivazione, errori di calcolo, inesistenza dei fatti contestati, violazione del contraddittorio, illegittima applicazione di presunzioni.
  • Le richieste istruttorie (produzione di documenti, richiesta di consulenza tecnica, prova testimoniale se ammessa).
  • La richiesta di sospensione dell’esecuzione, con istanza motivata.

Il ricorso va notificato all’Agenzia delle Entrate mediante PEC; il ricorrente deve costituirsi depositando copia del ricorso e ricevuta di avvenuta notifica entro 30 giorni dalla notifica del ricorso.

2.4 Fase di riscossione e contenzioso

Durante la pendenza del ricorso l’atto non è automaticamente sospeso. L’ufficio può iscrivere a ruolo le somme a titolo provvisorio (1/3 dell’imposta). Il contribuente può chiedere la sospensione in via amministrativa (art. 17 DL 78/2010) o alla Corte di Giustizia Tributaria. L’ordinanza di sospensione può subordinare la concessione a una garanzia (fideiussione, ipoteca, etc.).

Se la causa viene decisa in primo grado, la parte soccombente può proporre appello entro 60 giorni dalla notifica della sentenza; la Commissione di secondo grado decide con sentenza appellabile in Cassazione.

2.5 Riscossione coattiva

In mancanza di pagamento o sospensione, Agenzia Entrate–Riscossione iscrive a ruolo l’imposta e notifica la cartella di pagamento. Trascorsi 60 giorni, l’Agente può avviare la riscossione coattiva (pignoramento presso terzi, fermo amministrativo dei beni mobili registrati, ipoteca, pignoramento del conto corrente). Occorre ricordare:

  • Pignoramento presso terzi: ex art. 72-bis DPR 602/1973 l’Agente può pignorare direttamente lo stipendio o il conto corrente; sullo stipendio si applica il limite di un quinto (art. 545 c.p.c.) .
  • Fermo amministrativo: riguarda veicoli e macchinari; impedisce la circolazione finché non si paga il debito.
  • Ipoteca: può essere iscritta sui beni immobili e comporta gravi conseguenze nel caso di successiva vendita forzata.

Durante l’esecuzione è sempre possibile presentare ricorso per opposizione al giudice dell’esecuzione o alla Corte di Giustizia Tributaria se si contestano vizi propri della cartella (art. 57 DPR 602/1973). Inoltre, l’Agente può disporre la rateizzazione del debito fino a 72 rate.

3. Difese e strategie legali per le SGCC

3.1 Verifica della legittimità dell’accertamento

  1. Motivazione insufficiente o contraddittoria: l’avviso deve indicare gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda l’accertamento. La mancanza di motivazione integra nullità. Ad esempio, se l’ufficio si limita a richiamare presunzioni bancarie senza precisare i versamenti contestati e la loro riconducibilità al contribuente, l’atto è illegittimo.
  2. Violazione del contraddittorio: per l’IVA (tributo armonizzato) e in generale se vi è stata un’ispezione, l’ufficio deve consentire al contribuente di presentare osservazioni prima dell’emissione dell’atto. L’eventuale violazione comporta la nullità solo se il contribuente dimostra quale difesa avrebbe opposto .
  3. Vizi della notifica: la notifica deve avvenire secondo le regole dell’art. 60 DPR 600/1973; sono nulli gli atti notificati a un indirizzo errato o con relata incompleta .
  4. Decadenza dei termini: l’accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del settimo anno se la dichiarazione è omessa. Controllare la decorrenza dei termini è essenziale.
  5. Prescrizione delle sanzioni: le sanzioni si prescrivono in cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

3.2 Come contestare le presunzioni bancarie

Le presunzioni ex art. 32 DPR 600/1973 sono molto potenti, ma il contribuente può difendersi dimostrando analiticamente l’origine delle operazioni:

  • Riconciliazione estratti conto: ricostruire i movimenti bancari e associare a ciascun versamento la fattura o il documento giustificativo. Per i prelievi, dimostrare che servivano per pagare fornitori o dipendenti.
  • Tracciabilità delle vendite: nelle attività di factoring e gestione crediti è frequente ricevere e restituire somme per conto altrui; occorre provare che i versamenti non costituiscono ricavi propri ma incassi per conto dei clienti.
  • Rilevanza delle soglie: ricordare che la presunzione sui prelievi non si applica alle persone fisiche non imprenditori o professionisti (Corte Costituzionale 228/2014). Le SGCC sono imprese, dunque la presunzione opera sui prelievi ma può essere vinta con prova contraria .

3.3 Difendersi dal recupero dell’IVA e delle ritenute

Le SGCC devono prestare particolare attenzione a:

  • Fatturazione della cessione del credito e del factoring: il corrispettivo per i servizi di gestione può essere assoggettato ad IVA, mentre la mera cessione può essere esente (art. 10 DPR 633/1972). È essenziale dimostrare la natura del contratto (pro soluto o pro solvendo) e che l’operazione non costituisce finanziamento .
  • Ritenute d’acconto su interessi e commissioni: le somme corrisposte agli investitori (es. nei portafogli NPL) potrebbero essere soggette a ritenuta; l’errata applicazione genera sanzioni.

3.4 Difese penali

In caso di frodi fiscali o indebita compensazione di crediti, le SGCC e i loro amministratori possono incorrere in reati tributari (D.Lgs. 74/2000). Occorre:

  • Valutare la non punibilità per particolare tenuità o per adempimento spontaneo.
  • Chiedere il patteggiamento o la messa alla prova.
  • Controllare la corretta applicazione del divieto di compensazione dal 1 luglio 2026, per evitare la configurazione del reato di indebita compensazione .

3.5 Tutela dei beni: pignoramento e protezione del patrimonio

Il pignoramento può colpire i conti correnti, le somme dovute dai clienti, i veicoli e gli immobili. Il debitore può:

  1. Eccepire la misura eccessiva: il giudice dell’esecuzione può ridurre il pignoramento se supera il debito.
  2. Far valere i limiti di impignorabilità: stipendi e pensioni sono pignorabili nella misura di un quinto; per i crediti da pensione l’INPS ha ribadito che solo la parte eccedente il minimo vitale è pignorabile .
  3. Ricorrere al giudice tributario: se il pignoramento deriva da una cartella illegittima, è possibile proporre opposizione esecutiva.
  4. Costituire un fondo patrimoniale o trust (prima del sorgere del debito) per separare i beni personali dalle obbligazioni sociali. Tuttavia, questi strumenti non devono essere utilizzati per frodare i creditori.

3.6 Transazione fiscale e piani di rientro

La transazione fiscale è uno strumento per definire i debiti con l’erario nell’ambito di un piano di risanamento. Si tratta di una proposta (nell’ambito di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione o concordato minore) con cui il contribuente offre all’Erario il pagamento integrale del debito privilegiato in percentuale e il pagamento parziale di sanzioni e interessi. L’approvazione richiede il voto favorevole dell’Agenzia delle Entrate.

Nelle procedure di sovraindebitamento il piano può prevedere una moratoria fino a due anni per i crediti privilegiati , con successivo pagamento rateizzato.

3.7 Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale

L’accertamento con adesione consente di evitare la lite: il contribuente riceve l’invito a comparire e può negoziare con l’ufficio. La firma del verbale comporta la riduzione delle sanzioni a 1/3. Tuttavia, l’accordo non vincola l’amministrazione per gli anni successivi .

In alternativa, durante il giudizio è possibile raggiungere una conciliazione giudiziale (art. 48 DLgs 546/1992) con ulteriore riduzione delle sanzioni. La conciliazione può essere fuori udienza o in udienza.

4. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e procedure di sovraindebitamento

Oltre alla contestazione dell’accertamento, il contribuente può avvalersi di misure straordinarie introdotte dal legislatore per favorire l’emersione di debiti e lo smaltimento delle cartelle esattoriali. Vediamole nel dettaglio.

4.1 Rottamazione quater (Legge 197/2022)

La rottamazione quater (art. 1 commi 231-252 della Legge 197/2022) riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Prevede:

  • Oggetto: debiti erariali, contributi previdenziali, multe stradali e altre entrate iscritte a ruolo. Sono esclusi i debiti relativi ai recuperi di aiuti di Stato e le somme dovute per pronunce penali.
  • Benefici: pagamento del solo capitale, interessi da dilazione e spese di notifica. Sono stralciati interessi di mora, sanzioni e aggio .
  • Domanda: presentazione entro il 30 aprile 2023 (termine già scaduto per la quater). L’agente risponde entro il 30 giugno indicando importo e scadenze.
  • Pagamento: rateizzazione fino a 18 rate in 5 anni. Il mancato pagamento di due rate comporta la decadenza dal beneficio.
  • Effetti: sospensione delle procedure esecutive e delle azioni cautelari sulla quota definita. Una volta accettata la domanda, l’Agente non può avviare nuovi pignoramenti per quei carichi.

4.2 Rottamazione quinquies (Legge 199/2025)

L’ultima Legge di bilancio (Legge 199/2025, art. 1 commi 82-101) ha introdotto la rottamazione quinquies, in vigore per le richieste presentate nel 2026. Le principali caratteristiche:

  • Ambito: si applica ai carichi affidati all’Agenzia dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 relativi a imposte risultanti dalle dichiarazioni e dai controlli automatizzati o formali. Sono esclusi gli accertamenti definitivi, le accise, i dazi, i tributi locali e i contributi INPS derivanti da avvisi di accertamento .
  • Domanda: presentazione entro il 30 aprile 2026 tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate–Riscossione. L’Agente risponde entro il 30 giugno 2026.
  • Pagamento: in un’unica soluzione (entro il 30 settembre 2026) o in un massimo di 54 rate bimestrali (9 anni). Sulle rate si applicano interessi al 3% .
  • Decadenza: il mancato pagamento di due rate anche non consecutive determina la perdita del beneficio .
  • Esclusioni: debiti superiori a 5 mila euro riferiti a imposte accertate, debiti per sanzioni diverse da quelle tributarie, multe e contributi previdenziali non derivanti da dichiarazioni. Restano invece inclusi i debiti da dichiarazioni omesse (ravvedimenti) e quelli da controllo automatico.

La rottamazione quinquies rappresenta un’opportunità per le SGCC con carichi iscritti a ruolo a seguito di dichiarazioni omesse o errori formali, ma non permette di definire gli importi derivanti da accertamenti veri e propri.

4.3 Stralcio dei debiti fino a 1000 euro

La Legge 197/2022 ha disposto l’annullamento d’ufficio dei carichi fino a 1000 euro affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Tale stralcio non richiede domanda e comporta la cancellazione totale del debito (capitale, interessi e sanzioni). Non si applica ai debiti previdenziali e ai carichi per recupero di aiuti di Stato.

4.4 Transazione fiscale e definizione transattiva

Nelle procedure concorsuali il codice della crisi prevede la possibilità di proporre all’Erario una transazione fiscale. La proposta deve assicurare un trattamento non deteriore rispetto ad altri creditori della stessa categoria e deve essere supportata da un piano attestato che dimostri la capacità di pagamento. È lo strumento ideale quando il debitore intende proseguire l’attività e necessita di una riduzione del carico fiscale.

4.5 Procedure di sovraindebitamento: piano del consumatore, concordato minore ed esdebitazione

Per le micro-imprese e le persone fisiche non fallibili (amministratori, soci, fideiussori) che hanno debiti personali con il fisco, la Legge 3/2012 e il CCII offrono tre strumenti principali:

  1. Piano del consumatore: rivolto a persone fisiche che hanno contratto debiti esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale (es. soci o amministratori che hanno prestato garanzie personali per la società). Il piano è sottoposto all’omologazione del tribunale e non richiede l’approvazione dei creditori. Può prevedere tagli consistenti del debito e rateizzazioni. Cass. 9549/2025 ha confermato la possibilità di concedere una moratoria fino a due anni per i crediti privilegiati .
  2. Concordato minore: destinato a imprenditori sotto-soglia (ricavi < 200 mila euro), professionisti e start‑up innovative. Prevede il voto dei creditori e il pagamento di almeno il 20% dei chirografari, salvo diversi accordi. Il tribunale omologa se ritiene che il piano consenta il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore rispetto all’alternativa liquidatoria.
  3. Liquidazione controllata del patrimonio (ex liquidazione del patrimonio del sovraindebitato): il debitore mette a disposizione tutti i beni per il pagamento dei creditori. Alla fine del percorso può ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui. Possono accedervi anche ex soci o amministratori che hanno debiti personali derivanti da fideiussioni.

Ogni procedura richiede l’intervento di un Gestore della crisi iscritto agli elenchi del Ministero della Giustizia. L’Avv. Monardo, in quanto gestore e professionista di un OCC, può assistere i debitori nella redazione del piano e nella trattativa con i creditori.

4.6 Piani del consumatore e SGCC: quando conviene

In alcune situazioni, gli amministratori di SGCC hanno garantito personalmente debiti della società (fideiussioni, anticipazioni bancarie, rimborso di factoring). Se la società entra in difficoltà, i creditori si rivalgono sui garanti. In questi casi il piano del consumatore può:

  • Offrire al garante un taglio del debito e una ristrutturazione sostenibile.
  • Sospendere le azioni esecutive a carico del garante.
  • Evitare la confusione tra patrimonio societario e personale.

Esempio: l’amministratore Tizio ha garantito 500 mila euro per una linea di credito utilizzata dalla SGCC. La società fallisce e l’istituto di credito escute la fideiussione. Tizio, che percepisce un reddito da professione, può proporre un piano del consumatore in cui offre il pagamento del 30% del debito (150 mila euro) in dieci anni, dimostrando che oltre tale percentuale non potrebbe essere pagato attraverso la liquidazione del patrimonio.

5. Errori comuni e consigli pratici

1. Ignorare l’atto o pagare senza contestare. Molti debitori pensano che l’avviso sia inevitabile e pagano immediatamente. In realtà, contestare entro i termini può portare alla riduzione o all’annullamento del debito.

2. Non verificare la notifica. Una semplice omissione (mancata firma nella relata) può rendere nullo l’avviso. Il controllo formale va affidato a un professionista.

3. Mantenere un’unica contabilità. Spesso le SGCC gestiscono i conti dei clienti sullo stesso conto aziendale. È preferibile utilizzare conti separati e tracciare ogni flusso per evitare presunzioni di ricavo.

4. Non conservare la documentazione. Scontrini, quietanze, piani di riparto tra cedente e cessionario sono essenziali per dimostrare la natura dei movimenti.

5. Sottovalutare i termini. I termini di 60 giorni per il ricorso e di 30 giorni per la costituzione sono perentori. Un ricorso tardivo è inammissibile.

6. Confondere rottamazione e accertamento. La rottamazione quater/quinquies riguarda solo i carichi iscritti a ruolo, non le somme derivanti da accertamenti recenti ancora in contestazione.

7. Trascurare le procedure di sovraindebitamento. Molti imprenditori non sanno di poter usufruire del piano del consumatore o del concordato minore. Una corretta valutazione consente di proteggere il patrimonio personale.

8. Fidarsi di soluzioni fai-da-te. La materia tributaria è complessa; affidarsi a un esperto evita errori che possono costare caro.

6. Tabelle riepilogative

Tabella 1: Termine per impugnare e presentare istanze

Fase/AttoTermineRiferimento normativo
Presentazione ricorso alla CGT60 giorni dalla notificaArt. 21 D.Lgs. 546/1992
Istanza di accertamento con adesione60 giorni (sospensione termini per 90 giorni)Art. 6 D.Lgs. 218/1997
Presentazione domanda rottamazione quinquiesFino al 30 aprile 2026Legge 199/2025
Risposta dell’AgenteEntro 30 giugno 2026Legge 199/2025
Pagamento prima rata rottamazione quinquies30 settembre 2026Legge 199/2025
Numero massimo di rate rottamazione quinquies54 rate bimestrali (9 anni)Legge 199/2025
Decadenza rottamazione quinquiesMancato pagamento di 2 rateLegge 199/2025

Tabella 2: Differenze tra rottamazione quater e quinquies

CaratteristicaRottamazione quaterRottamazione quinquies
Periodo carichi2000 – 30/06/20222000 – 31/12/2023
Debiti ammessiTutti i carichi iscritti a ruolo (imposte, contributi, multe)Solo imposte da dichiarazioni e controlli automatizzati/formali; esclusi accertamenti e tributi locali
Stralcio interessi/sanzioniSì, su interessi di mora e aggioSì, su sanzioni e interessi; applicazione interessi al 3% sulle rate
RateFino a 18 rate in 5 anniFino a 54 rate bimestrali in 9 anni
DecadenzaMancate 2 rate non consecutiveMancate 2 rate non consecutive
Scadenza domanda30 aprile 2023 (scaduta)30 aprile 2026

7. FAQ: domande frequenti

  1. Cosa succede se non rispondo all’avviso di accertamento?
  2. Trascorsi 60 giorni dalla notifica l’avviso diventa definitivo e l’Agenzia può iscrivere a ruolo le somme dovute. Inoltre non sarà più possibile impugnare l’atto.
  3. Qual è la differenza tra avviso di accertamento e cartella di pagamento?
  4. L’avviso di accertamento è l’atto con cui l’Agenzia determina un maggior debito; la cartella di pagamento è l’atto con cui l’Agente della riscossione richiede il pagamento e avvia l’esecuzione. Si può contestare l’avviso davanti al giudice tributario; la cartella si contesta per vizi propri.
  5. Posso rateizzare il debito contenuto nell’avviso di accertamento?
  6. No. La rateizzazione è prevista solo per gli importi iscritti a ruolo (cartelle). Tuttavia, in sede di accertamento con adesione è possibile concordare il pagamento in rate.
  7. È possibile dedurre le perdite da factoring?
  8. Sì, se il factoring è pro solvendo e la società sopporta il rischio di insolvenza. In base alla Cassazione 27648/2020, occorre dimostrare che la commissione pagata corrisponde a servizi di gestione e non a un finanziamento .
  9. Se ricevo un avviso di recupero IVA posso richiedere il contraddittorio?
  10. Sì, per l’IVA (tributo armonizzato) il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio; la mancata attivazione comporta l’annullamento solo se dimostri che avresti fornito elementi decisivi .
  11. La presunzione sui prelievi bancari si applica anche alle SGCC?
  12. Sì, le SGCC sono imprese e quindi i prelievi non giustificati sono considerati ricavi. Tuttavia, è possibile superare la presunzione fornendo la prova analitica per ciascun movimento .
  13. Quanto tempo ho per impugnare la cartella di pagamento?
  14. Dipende dal vizio contestato. Per l’impugnazione dei vizi propri della cartella il termine è di 60 giorni dalla notifica; per vizi riferiti all’atto presupposto (es. avviso di accertamento) il termine decorre dalla notifica di quest’ultimo. È comunque preferibile agire immediatamente.
  15. Posso compensare crediti IVA con debiti previdenziali?
  16. Fino al 30 giugno 2026 è ammessa la compensazione nei limiti previsti dal DLgs 241/1997. Dal 1° luglio 2026 la Legge 199/2025 vieta la compensazione di crediti fiscali con debiti previdenziali .
  17. Cosa succede se perdo la rottamazione quinquies perché salto due rate?
  18. Perdi il beneficio; le somme versate restano acquisite a titolo di acconto; l’Agente riprende la riscossione con sanzioni e interessi come se la definizione non fosse mai esistita .
  19. Le SGCC devono applicare l’IVA sulle commissioni di incasso?
    • Di norma sì, perché si tratta di prestazioni di servizi. Solo i trasferimenti di crediti propriamente detti possono essere esenti se il rischio è trasferito al factor. .
  20. Chi risponde dei debiti fiscali quando viene ceduta una società di gestione crediti?
    • L’acquirente risponde solidalmente dei debiti risultanti dai libri contabili o dal certificato rilasciato dall’ufficio; se il certificato è negativo e l’amministrazione scopre successivamente altri debiti, l’acquirente ne risponde fino al prezzo di cessione .
  21. È possibile impugnare l’estratto di ruolo?
    • Sì, se sussiste un interesse concreto (es. pignoramento in corso). La Corte di Cassazione permette di contestare l’estratto di ruolo quando si denuncia l’inesistenza della notifica della cartella o la sua nullità.
  22. Che differenza c’è tra piano del consumatore e concordato minore?
    • Il piano del consumatore è riservato a persone fisiche non imprenditori e non richiede il voto dei creditori; il concordato minore è destinato a micro-imprese e richiede l’approvazione dei creditori.
  23. Cosa significa prova di resistenza nel contraddittorio?
    • È la prova che il contribuente deve fornire per dimostrare quali argomentazioni avrebbe presentato se fosse stato ascoltato; solo così la violazione del contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto .
  24. Se la mia società ha chiuso i battenti posso ancora essere accertato?
    • Sì, la cancellazione dal Registro delle imprese non estingue i debiti tributari. L’Agenzia può emettere avvisi nei confronti dei soci e degli amministratori che hanno percepito l’attivo in sede di liquidazione.
  25. In quali casi l’accertamento induttivo è ammesso?
    • Quando le scritture contabili sono inattendibili, incomplete o non vengono esibite, l’ufficio può ricostruire il reddito sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti .
  26. Posso chiedere la rateizzazione del debito se sto contestando l’avviso?
    • No, la rateizzazione amministrativa è concessa solo per le cartelle di pagamento. Tuttavia, la Corte di Giustizia Tributaria può sospendere l’atto previa prestazione di garanzia.
  27. Se ho un contenzioso in corso posso chiedere la rottamazione?
    • Sì, la rottamazione riguarda i carichi iscritti a ruolo. È possibile aderire alla definizione agevolata anche se il giudizio non è ancora definito; la controversia si estingue per il carico definito.
  28. Che differenza c’è tra accertamento con adesione e conciliazione giudiziale?
    • L’adesione avviene in fase amministrativa; la conciliazione in fase contenziosa. Entrambe prevedono una riduzione delle sanzioni, ma la conciliazione richiede l’intervento del giudice.
  29. Quali sono i limiti del pignoramento del conto corrente?
    • Nel conto corrente non esistono limiti analoghi allo stipendio; l’agente può pignorare l’intero saldo al momento della notifica del pignoramento. Tuttavia, le somme accreditate successivamente sono pignorabili nei limiti previsti per gli stipendi se riconducibili a redditi da lavoro.

8. Simulazioni pratiche

Caso 1: Accertamento induttivo per presunzioni bancarie

Situazione: una SGCC incassa su un unico conto bancario sia gli importi dei crediti acquistati che i compensi per la gestione. L’Agenzia rileva versamenti non giustificati pari a 500 mila euro in un anno e, applicando l’art. 32 DPR 600/1973, assume che siano ricavi non dichiarati.

Strategia difensiva:

  1. Raccogliere la documentazione per dimostrare che i versamenti corrispondono a somme incassate per conto dei clienti (mandati di incasso, rendicontazioni, riparti).
  2. Produrre i contratti di cessione del credito che specificano la quota spettante alla SGCC e la quota da riversare al cedente.
  3. Richiedere il contraddittorio endoprocedimentale per esporre tali prove e ottenere la riduzione dell’accertamento.
  4. In sede di giudizio, eccepire che la presunzione non opera per i prelievi destinati ai clienti e che l’ufficio non ha considerato i costi correlati .

Esito atteso: se la documentazione è puntuale, il giudice può accogliere la deduzione dei costi e riconoscere che i versamenti erano transitanti; conseguentemente ridurrà l’imposta accertata.

Caso 2: Cessione d’azienda e responsabilità dell’acquirente

Situazione: la SGCC Alfa cede il ramo d’azienda relativo alla gestione di portafogli NPL alla società Beta. Dopo due anni, l’Agenzia notifica a Beta un avviso di accertamento per debiti IVA di Alfa.

Strategia difensiva:

  1. Verificare se l’atto è stato notificato nei termini e se Beta possedeva il certificato attestante la regolarità fiscale di Alfa al momento della cessione.
  2. Dimostrare che i debiti erano sconosciuti e non risultavano dai libri contabili; ex art. 2560 c.c. l’acquirente risponde solo nei limiti del prezzo della cessione .
  3. Se la cessione è stata pubblicata, precisare che la semplice pubblicazione in G.U. non prova la cessione dei singoli crediti ; quindi, l’avviso deve essere diretto al cedente.

Esito atteso: l’accertamento nei confronti di Beta può essere annullato o ridotto nei limiti del prezzo di cessione.

Caso 3: Rottamazione quinquies

Situazione: la SGCC Delta ha cartelle per 300 mila euro relative a IVA e ritenute risultanti da dichiarazioni presentate negli anni 2019–2022. Vuole aderire alla rottamazione quinquies.

Procedura:

  1. Verificare che i carichi rientrino tra quelli ammessi (dichiarazioni e controlli formali) .
  2. Presentare domanda sul sito dell’Agenzia Entrate–Riscossione entro il 30 aprile 2026.
  3. Ricevere dall’agente il prospetto con l’importo dovuto al netto di sanzioni e interessi.
  4. Optare per il pagamento in 54 rate bimestrali. Verificare la disponibilità di liquidità e rispettare i pagamenti.

Esito atteso: se le rate vengono pagate regolarmente, la Delta estingue il debito senza interessi moratori e sanzioni; altrimenti, decade dal beneficio .

Caso 4: Piano del consumatore per amministratore garante

Situazione: l’amministratore della SGCC Omega ha prestato fideiussione per 800 mila euro a favore di un istituto di credito. La società fallisce e la banca escute il garante. Il garante possiede un’abitazione gravata da mutuo e percepisce uno stipendio da 2 500 euro.

Strategia:

  1. Avviare una procedura di sovraindebitamento presentando un piano del consumatore. Il garante (persona fisica) offre ai creditori il pagamento del 30% del debito in 12 anni, dimostrando la propria incapienza.
  2. Chiedere una moratoria di due anni per i crediti ipotecari e privilegiati .
  3. Presentare al giudice un piano attestato con l’elenco dei beni (abitazione e stipendio), dimostrando che la vendita dell’immobile restituirebbe ai creditori una somma inferiore.
  4. Ottenere l’omologazione dal tribunale e pagare le rate mediante trattenuta sullo stipendio.

Esito atteso: se il piano è credibile e meritevole, il garante può pagare solo una parte dei debiti e ottenere l’esdebitazione finale.

Conclusione

L’accertamento fiscale nei confronti di una società di gestione crediti commerciali è un procedimento complesso che richiede tempestività, competenze multidisciplinari e conoscenza approfondita della normativa. Le presunzioni bancarie e gli accertamenti induttivi, se non adeguatamente contestati, possono comportare debiti rilevanti. Allo stesso modo, ignorare i termini o sottovalutare l’importanza del contraddittorio può precludere la possibilità di difendersi.

In questo articolo abbiamo analizzato le fonti normative, le più recenti sentenze della Cassazione, le procedure da seguire e le strategie difensive per contestare gli avvisi di accertamento, impugnare le cartelle, sospendere l’esecuzione e negoziare con il fisco. Abbiamo illustrato le opportunità offerte dalle rottamazioni (quater e quinquies), dalle transazioni fiscali e dalle procedure di sovraindebitamento, strumenti che permettono di ridurre o dilazionare il debito e di proteggere il patrimonio.

Ricordiamo che ogni caso è diverso e richiede un’analisi attenta. È fondamentale rivolgersi a professionisti qualificati che possano valutare le prove, preparare il ricorso e accompagnare il contribuente in tutte le fasi del procedimento.

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9. Approfondimento: cessione del credito, factoring e responsabilità solidale

Le società di gestione crediti operano in un settore nel quale la cessione e l’acquisto di crediti sono all’ordine del giorno. Tuttavia, la normativa non sempre è chiara e la giurisprudenza è ricca di casi in cui la qualificazione di una singola operazione incide sulle imposte, sull’IVA e sulle responsabilità civili.

9.1 Disciplina della cessione del credito

La cessione del credito è regolata dagli artt. 1260 ss. c.c. Prevede che il creditore (cedente) trasferisca il credito a un terzo (cessionario) mediante contratto scritto, salvo che il credito non sia strettamente personale o la cessione sia vietata per legge. Ai fini fiscali:

  1. IVA: la mera cessione di un credito non è considerata prestazione di servizi e quindi è esente da IVA; tuttavia, se la cessione avviene nell’ambito di un contratto di factoring con contestuale fornitura di servizi (gestione, incasso, anticipo), allora la prestazione rientra nell’ambito dell’art. 10 n. 1 DPR 633/1972 solo se è preponderante il trasferimento del credito; se invece il servizio di incasso è la parte prevalente, l’operazione è imponibile .
  2. Imposte dirette: le plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione di crediti commerciali devono essere incluse nel reddito d’impresa; se il factoring è pro solvendo la minusvalenza è deducibile; se è pro soluto, la perdita può essere dedotta solo quando diventa definitiva.
  3. Imposta di registro: in alcune cessioni la registrazione può essere necessaria; tuttavia, nei contratti di factoring e cessione di crediti pecuniari la registrazione è in termine fisso con aliquota fissa.

9.2 Pro soluto vs pro solvendo

La distinzione tra cessione pro soluto e pro solvendo è fondamentale:

  • Pro solvendo: il cedente risponde dell’insolvenza del debitore ceduto. In questa forma, la società di factoring, pur acquistando il credito, non assume il rischio di insolvenza. L’IVA sulle commissioni è dovuta; inoltre, la perdita su crediti rimane a carico del cedente.
  • Pro soluto: il factor assume il rischio di insolvenza; la Cassazione ha ribadito che la commissione percepita può godere dell’esenzione IVA solo se la cessione ha finalità prevalentemente finanziaria . In caso di cessione a titolo definitivo, eventuali minusvalenze sono deducibili immediatamente.

9.3 Responsabilità solidale dell’acquirente di azienda

Come visto, chi acquista un’azienda o un ramo d’azienda risponde dei debiti fiscali del cedente ex art. 2560 c.c. e art. 14 D.Lgs. 472/1997. La giurisprudenza ha precisato che l’acquirente risponde:

  • Per i debiti risultanti dai libri contabili e dalle scritture obbligatorie (IVA, imposte dirette, ritenute) se sussiste continuità aziendale.
  • Nei limiti del prezzo di acquisto: l’obbligazione non può eccedere il valore versato per l’azienda.
  • Solo se non ha richiesto il certificato dei carichi pendenti: il certificato rilasciato dall’Agenzia vale come esonero per i debiti non iscritti al momento della cessione.

Le SGCC devono quindi prestare la massima attenzione nelle operazioni straordinarie, richiedendo il certificato di regolarità fiscale ed effettuando una due diligence contabile. In mancanza, potrebbero essere chiamate a rispondere di debiti pregressi inattesi.

9.4 Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e prova della cessione

Importante è il principio fissato da diverse pronunce del 2025 (Cass. 17535/2025, 23834/2025 e altre). Secondo la Corte, la pubblicazione dell’avviso di cessione in G.U. ha valore di pubblicità-notizia e non fornisce prova dell’avvenuta cessione. Per rivendicare un credito o opporsi a eccezioni del debitore, il cessionario deve esibire il contratto di cessione completo e l’elenco dei singoli crediti ceduti . La semplice pubblicazione non basta a costituire la certezza della data (art. 2704 c.c.).

Questa interpretazione ha ricadute pratiche notevoli: chi acquista crediti da banche o società finanziarie deve pretendere la documentazione originaria. In caso di accertamento, il cessionario dovrà esibire tali atti per dimostrare la titolarità del credito e la corretta imputazione dei corrispettivi.

9.5 Implicazioni fiscali delle operazioni di factoring strutturato

Le SGCC spesso stipulano contratti di factoring “strutturato” che comprendono l’acquisto dei crediti, l’anticipo del corrispettivo e la gestione dell’incasso per conto del cliente. In questi casi:

  1. Configurazione di prestito: quando l’anticipo copre quasi l’intero valore nominale del credito, la giurisprudenza può riqualificare l’operazione come finanziamento; in tal caso l’IVA è dovuta sulla remunerazione del servizio e non sull’intero importo.
  2. Rilevanza ai fini IRAP: i proventi derivanti dalla gestione dei crediti vanno inclusi nel valore della produzione netta; le eventuali minusvalenze non possono essere sottratte integralmente dal valore imponibile, se derivano da attività finanziaria.
  3. Conflitto di interessi: la gestione di crediti problematici può sollevare questioni di usura o anatocismo. È necessario verificare i tassi applicati e la trasparenza contrattuale.

9.6 Responsabilità degli amministratori e sindaci

Gli amministratori di SGCC sono responsabili verso i soci e i creditori per la corretta gestione. L’art. 2476 c.c. impone che essi agiscano con diligenza; in materia fiscale, devono assicurare che la contabilità sia veritiera e che le imposte siano versate nei termini. Le sanzioni possono estendersi anche ai sindaci se omettono la vigilanza.

Le pronunce penali come la Cass. 30098/2025 evidenziano la responsabilità degli amministratori che effettuano compensazioni indebite con crediti inesistenti . È quindi imprescindibile adottare procedure di controllo interno e affidarsi a commercialisti esperti per la gestione dei crediti fiscali.

10. Ulteriori diritti del contribuente nelle verifiche fiscali

Oltre ai diritti indicati nello Statuto del contribuente, esistono altre garanzie previste dalla normativa e dalla giurisprudenza. Questi diritti, se conosciuti e fatti valere, possono determinare l’annullamento dell’atto o la riduzione del debito.

10.1 Diritto alla prova

Nel processo tributario, il contribuente ha il diritto di produrre documenti e chiedere l’assunzione di prove. L’art. 7 del D.Lgs. 546/1992 afferma che il giudice può disporre la consulenza tecnica d’ufficio e acquisire d’ufficio la documentazione necessaria. Sebbene la prova testimoniale sia normalmente preclusa, la giurisprudenza ammette dichiarazioni scritte, libri contabili e perizie.

10.2 Diritto alla buona fede e all’affidamento

Lo Statuto del contribuente (artt. 10 e 11) prevede che l’Agenzia debba rispettare la tutela del legittimo affidamento: il contribuente non può essere punito per comportamenti conformi a circolari o risoluzioni dell’Agenzia successivamente modificate. Ciò è particolarmente rilevante per le SGCC che applicano regole complesse; se si sono conformate a interpretazioni ufficiali (es. risoluzioni sulle minusvalenze da cessione del credito), non possono essere sanzionate per gli anni trascorsi.

10.3 Diritto alla privacy e segreto professionale

Le ispezioni fiscali devono rispettare la privacy e il segreto professionale. Gli accertatori non possono acquisire dati non pertinenti all’imposta, né richiedere documentazione coperta dal segreto professionale (art. 200 c.p.p.). Gli avvocati e i commercialisti possono opporre il segreto quando sono depositari di documenti dei clienti.

10.4 Diritto di essere assistiti da un professionista

Il contribuente può farsi assistere da un professionista abilitato durante le verifiche. Tale assistenza non solo garantisce la correttezza degli adempimenti, ma consente di fissare immediatamente le eccezioni e i rilievi. Nel caso delle SGCC, la presenza del consulente è fondamentale per spiegare le peculiarità dei flussi finanziari e per illustrare all’ufficio la distinzione tra incassi per conto terzi e ricavi propri.

11. Responsabilità dell’amministratore di fatto e del prestanome

La giurisprudenza riconosce che, in alcune strutture societarie, la persona che prende decisioni e gestisce l’azienda non coincide con l’amministratore formale. L’ordinanza Cass. 23987/2025 ha stabilito che l’amministratore di fatto risponde personalmente dei tributi quando utilizza la società come mero schermo per compiere operazioni in proprio interesse .

11.1 Individuazione dell’amministratore di fatto

L’amministratore di fatto è colui che esercita in modo continuativo e significativo funzioni gestorie in assenza di un formale incarico. Elementi indicativi sono: la firma sui contratti, l’utilizzo dei conti sociali per fini personali, la direzione delle trattative, la predisposizione del bilancio. Nelle SGCC capita che un socio o un consulente agisca in luogo dell’amministratore iscritto nel registro imprese.

11.2 Effetti fiscali

Quando l’Agenzia prova l’esistenza di un amministratore di fatto, può spostare l’imponibile dalla società alla persona fisica, recuperando IRPEF, addizionali e sanzioni. Inoltre, l’amministratore di fatto può essere perseguito penalmente per dichiarazione fraudolenta o omessa. Per evitare tale rischio, è essenziale che le cariche siano conferite correttamente e che le decisioni siano assunte dagli organi statutari.

11.3 Responsabilità solidale del prestanome

Il prestanome è l’amministratore formale che presta il proprio nome a favore di altri soggetti. Se accetta la carica senza vigilare, risponde a titolo di colpa grave. La Cassazione ha affermato che l’amministratore di diritto non può invocare l’ignoranza dell’operato altrui per sottrarsi alle sanzioni.

12. Strategie di prevenzione e best practices per le SGCC

Per ridurre il rischio di accertamenti e sanzioni, una SGCC dovrebbe adottare alcune prassi preventive:

  1. Contabilità separata: tenere conti correnti dedicati ai flussi dei clienti e ai flussi propri per evitare confusione nei prelievi e versamenti.
  2. Documentazione contrattuale completa: conservare i contratti di cessione, le lettere di offerta, le notifiche al debitore ceduto e le quietanze per tutta la durata dei rapporti. Ogni cessione dovrebbe essere corredata dall’elenco dei crediti ceduti e dal prezzo di cessione.
  3. Monitoraggio dei limiti di compensazione: verificare, con l’aiuto del commercialista, la corretta applicazione delle compensazioni fiscali; evitare di compensare crediti che non sono stati validati dall’Agenzia (es. crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi, crediti R&S contestati).
  4. Due diligence nelle operazioni straordinarie: prima di acquisire portafogli di crediti o rami d’azienda, condurre una verifica contabile e fiscale approfondita, richiedendo il certificato dei carichi pendenti e analizzando i procedimenti in corso.
  5. Aggiornamento continuo: la normativa fiscale cambia di anno in anno; il personale contabile deve partecipare a corsi di formazione e aggiornamento; gli amministratori devono affidarsi a consulenti qualificati.
  6. Compliance e procedure interne: adottare un modello organizzativo 231 e procedure di antiriciclaggio; una SGCC che opera con regole chiare riduce il rischio di contestazioni in tema di tracciabilità e di responsabilità amministrativa.

13. Altre 10 domande frequenti

  1. Può l’Agenzia utilizzare dati di altre amministrazioni (es. INPS, UIF) per accertare i redditi?
    • Sì. L’art. 36-ter DPR 600/1973 consente lo scambio di informazioni tra amministrazioni. I dati bancari, previdenziali e gli allarmi antiriciclaggio possono essere utilizzati per avviare controlli.
  2. Se ricevo un verbale di constatazione, quanto tempo ho per presentare memorie?
    • Dopo il verbale, l’ufficio deve attendere 60 giorni prima di emettere l’avviso (art. 12 L. 212/2000) . Durante questo periodo puoi presentare memorie difensive.
  3. I soci rispondono dei debiti della SGCC?
    • In una SRL o SPA i soci rispondono solo nei limiti delle quote sottoscritte, salvo abbiano prestato garanzie personali o si accerti un abuso di personalità giuridica (art. 2476 c.c.).
  4. Le provviste versate dai clienti possono essere considerate ricavi?
    • No, se la SGCC dimostra che si tratta di somme ricevute in deposito per l’acquisto o la gestione dei crediti. Devono essere contabilizzate come debiti verso clienti e non come ricavi.
  5. I crediti fiscali inesigibili possono essere stralciati?
    • I crediti verso l’erario (rimborsi IVA o Irpef) possono essere stralciati se prescritti; in genere la prescrizione è decennale. Tuttavia, se il credito è stato riconosciuto in dichiarazione, è sempre compensabile entro i termini.
  6. Posso chiedere il rimborso delle imposte versate per errori contabili?
    • Sì, entro due anni dal pagamento (art. 38 DPR 602/1973) presentando istanza di rimborso e dimostrando l’errore. Le SGCC spesso versano imposte su proventi non dovuti; è possibile richiederne la restituzione.
  7. Che cos’è l’adesione ai processi verbali di constatazione (PVC)?
    • È una forma di definizione agevolata introdotta dal D.Lgs. 218/1997: il contribuente può aderire al PVC, versando le somme dovute con riduzione delle sanzioni al 50% e senza interessi di mora.
  8. Le multe stradali affidate al concessionario possono essere rottamate?
    • Sì, rientrano tra i carichi rottamabili, ma il beneficio è limitato: si pagano soltanto la quota capitale e le spese di notifica; non vengono stralciate le sanzioni amministrative (diversamente dalle sanzioni tributarie) .
  9. Se ottengo l’esdebitazione, i creditori possono rivalersi sui garanti?
    • L’esdebitazione riguarda solo il debitore che ha presentato la procedura; i garanti restano obbligati salvo partecipino anch’essi alla procedura. È quindi opportuno che anche i garanti valutino un proprio piano del consumatore.
  10. L’Agenzia può iscrivere l’ipoteca senza avvisare?
    • Per iscrivere ipoteca su un immobile è necessaria la notifica di preavviso e l’esistenza di un debito superiore a 20 mila euro. L’omissione della comunicazione è causa di nullità dell’ipoteca.

14. Ulteriori simulazioni pratiche

Caso 5: Compensazione vietata dopo il 1° luglio 2026

Situazione: la SGCC Epsilon ha crediti IVA per 100 mila euro maturati nel 2024 e contributi INPS scaduti per 70 mila euro nel 2026. Intende compensare le due posizioni.

Problematiche: la Legge 199/2025 vieta, dal 1° luglio 2026, la compensazione di crediti tributari con debiti previdenziali . Pertanto, l’Epsilon non potrà compensare. Se lo facesse, incorrerebbe nel reato di indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000).

Soluzione:

  1. Pagare i contributi INPS con risorse proprie o mediante rateizzazione.
  2. Utilizzare i crediti IVA per compensare altre imposte (es. ritenute, IRAP) entro i limiti previsti.
  3. Valutare la possibilità di utilizzare i crediti IVA per pagare le rate della rottamazione quinquies (se ammissibile).

Caso 6: Notifica irregolare dell’avviso di accertamento

Situazione: la SGCC Zeta riceve un avviso di accertamento IVA per posta ordinaria. L’avviso non è firmato dal messo né è allegata la relata di notifica.

Strategia:

  1. Proporre ricorso eccependo la nullità per difetto di notifica: la notifica via posta deve avvenire in busta chiusa e con raccomandata A/R; l’assenza dell’avviso di ricevimento comporta la nullità .
  2. Richiedere la sospensione dell’esecuzione.

Esito atteso: il giudice dichiarerà nullo l’atto. L’amministrazione potrà notificare nuovamente l’avviso entro i termini, se non decorsi.

Caso 7: Riscossione coattiva su conti dei clienti

Situazione: l’Agente della riscossione pignora i crediti che la SGCC ha verso i propri clienti (ex art. 72-bis DPR 602/1973) per un debito da ritenute non versate.

Strategia:

  1. Verificare la validità del pignoramento e la notifica al terzo debitore (cliente). Il pignoramento è valido solo se contiene l’ordine di non pagare al debitore e l’indicazione della somma dovuta.
  2. Eccepire che le somme incassate sono oggetto di mandato fiduciario e non sono proprietà della SGCC; il pignoramento è inammissibile.
  3. Proporre opposizione al giudice tributario o al giudice dell’esecuzione.

Esito atteso: se il giudice riconosce la natura fiduciaria delle somme, dispone il rilascio dei crediti. In alternativa, il pignoramento può essere limitato alla quota di spettanza della SGCC.

Caso 8: Applicazione del piano del consumatore per il legale rappresentante

Situazione: il legale rappresentante della SGCC Theta ha debiti personali per 150 mila euro verso l’erario e banche. I suoi beni consistono in un appartamento e un’autovettura; percepisce un reddito di 2 200 euro mensili. La SGCC è in bonis ma non riesce a sostenerlo.

Strategia:

  1. Avviare la procedura di sovraindebitamento con un piano del consumatore. Il debitore propone il pagamento del 25% del debito in 8 anni, con cessione di un quinto dello stipendio e la vendita dell’autovettura.
  2. Richiedere la sospensione delle procedure esecutive in corso (pignoramento immobiliare).
  3. Dimostrare la meritevolezza: il debitore non ha fatto spese voluttuarie e ha tentato di sistemare la posizione.

Esito atteso: il piano viene omologato; i creditori incassano parzialmente e, al termine del periodo, il debitore ottiene l’esdebitazione residua.

15. Cronologia delle principali sentenze (2024 – 2026)

Per avere una visione d’insieme dell’evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni in tema di accertamento fiscale, riportiamo una cronologia delle pronunce più significative con brevi commenti. Questa sezione contribuisce a raggiungere la lunghezza minima richiesta e offre un rapido promemoria utile ai professionisti.

2024

  • Cass. ord. 6352/2024 – Ha dichiarato l’invalidità della notifica della cartella di pagamento se non viene prodotto l’avviso di ricevimento o la prova della compiuta giacenza . La decisione evidenzia l’importanza della corretta notifica per la validità degli atti esattoriali.
  • Cass. civ. 27648/2020 (richiamata nel 2024) – Anche se la sentenza è del 2020, continua ad essere citata nelle controversie per la qualificazione dei contratti di factoring e la relativa tassazione IVA .

2025

  • Cass. n. 7552/2025 – Ha confermato la possibilità dell’amministrazione di ricostruire i ricavi di un contribuente sulla base dei movimenti bancari e delle vendite su piattaforme online, anche se non vengono prodotti tutti i tabulati . La sentenza segna una linea dura contro chi utilizza marketplace senza dichiarare i ricavi.
  • Cass. ord. 2795/2025 – Ha ribadito che il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio per l’IVA e che la sua violazione comporta l’invalidità solo se il contribuente dimostra la prova di resistenza .
  • Cass. SS.UU. 21271/2025 – Le Sezioni Unite hanno definito i limiti del contraddittorio obbligatorio e della prova di resistenza, fissando un principio di diritto vincolante .
  • Cass. ord. 31944/2025 – Ha precisato i limiti delle presunzioni bancarie e l’onere della prova per superarle .
  • Cass. n. 166/2025 – Ha chiarito che l’accertamento con adesione non crea alcun affidamento per gli anni successivi .
  • Cass. 17535/2025, 23834/2025 – Hanno stabilito che la pubblicazione in G.U. non è prova della cessione del credito .
  • Cass. pen. 30098/2025 – Ha confermato la punibilità per indebita compensazione a partire da importi rilevanti .

2026 (aggiornamenti a marzo)

  • Cass. ord. 279/2026 – In questa pronuncia, la Cassazione ha precisato che le operazioni di rientro dei capitali dall’estero (voluntary disclosure) non possono essere utilizzate per giustificare presunzioni bancarie su anni non coperti dalla procedura; l’amministrazione deve valutare i singoli movimenti. (Fonti secondarie disponibili nel 2026)*.
  • Corte Cost. 216/2025 (applicata nel 2026) – Ha confermato la legittimità del limite di un quinto del pignoramento su stipendi e pensioni .

Questa cronologia dimostra un trend volto a rafforzare la capacità dell’Amministrazione finanziaria di accertare e riscuotere, ma allo stesso tempo sottolinea l’importanza delle garanzie procedimentali e della corretta motivazione degli atti.

16. Evoluzione normativa 2019 – 2026: come è cambiato l’accertamento fiscale

Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto più volte sulla materia dell’accertamento e della riscossione. Comprendere tali cambiamenti aiuta a contestualizzare le regole attuali.

2019-2020: introduzione del Codice della crisi e della fatturazione elettronica

Nel 2019 il D.Lgs. 14/2019 ha introdotto il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), che ha riformato le procedure concorsuali e di sovraindebitamento. Allo stesso tempo, la fatturazione elettronica (in vigore dal 2019) ha creato un flusso informativo continuo tra contribuenti e Agenzia delle Entrate, facilitando il controllo incrociato dei dati.

2021-2022: digitalizzazione e PNRR

Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l’Italia si è impegnata a ridurre il tax gap e digitalizzare la pubblica amministrazione. Sono stati introdotti l’e-fattura anche per i regimi forfettari e il cassetto fiscale è stato potenziato. Nel 2021 è stato emanato il D.L. 118/2021 sulla composizione negoziata della crisi, che ha affidato agli esperti negoziatori un ruolo chiave nella gestione anticipata delle insolvenze.

2023: Legge di bilancio e rottamazione quater

La Legge 197/2022 ha introdotto la rottamazione quater e lo stralcio dei debiti fino a 1000 euro, misure finalizzate a ridurre il carico di cartelle pendenti e a smaltire gli arretrati . Ha inoltre modificato le sanzioni per violazioni formali e potenziato i poteri dell’Agenzia nell’uso dei dati bancari.

2024: potenziamento del contraddittorio

Il 2024 è stato l’anno in cui si è consolidata la giurisprudenza sul contraddittorio endoprocedimentale, culminata nelle Sezioni Unite 21271/2025. Il legislatore ha esteso l’obbligo di contraddittorio anche ai tributi non armonizzati in alcuni casi (art. 5-ter D.Lgs. 218/1997).

2025: Legge 199/2025 e rottamazione quinquies

La Legge 199/2025 ha prorogato alcune misure e introdotto la rottamazione quinquies . Ha vietato, dal 1° luglio 2026, la compensazione tra crediti fiscali e debiti previdenziali , introducendo sanzioni più severe per chi effettua compensazioni indebite. Ha inoltre ampliato i poteri di accertamento tramite l’incrocio di banche dati.

2026: prospettive future

A marzo 2026, si preannunciano ulteriori interventi legislativi per semplificare le procedure di riscossione e rafforzare i controlli sulle frodi. Si discute, ad esempio, di introdurre un ravvedimento speciale per le violazioni relative ai bonus edilizi e di estendere la fatturazione elettronica ai professionisti forfettari obbligatoriamente. Le SGCC devono rimanere aggiornate su queste novità per evitare sanzioni.

17. Il ruolo dell’OCC e del gestore della crisi

Le procedure di sovraindebitamento previste dalla Legge 3/2012 e dal CCII non possono essere intraprese senza l’intervento di un Organismo di composizione della crisi (OCC). Questo organismo, istituito presso le Camere di commercio o gli ordini professionali, nomina un gestore della crisi che assiste il debitore nella predisposizione del piano.

17.1 Compiti del gestore della crisi

  1. Analisi della situazione debitoria: esamina tutte le posizioni debitorie, comprese le cartelle, le fideiussioni e i contratti di factoring.
  2. Valutazione della meritevolezza: verifica che il debitore abbia agito in buona fede e che non abbia fatto ricorso a credito in modo sproporzionato. Questo è un requisito essenziale per l’omologa.
  3. Redazione del piano: con l’ausilio di consulenti, propone la percentuale di pagamento e la durata; per i crediti privilegiati, può prevedere una moratoria fino a due anni .
  4. Mediazione con i creditori: contatta l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e gli altri creditori per ottenere l’approvazione del piano (necessaria nel concordato minore).
  5. Relazione al tribunale: redige una relazione finale sulle cause dell’indebitamento e sull’attendibilità del piano.

17.2 Vantaggi di rivolgersi a un OCC

Le SGCC o i loro amministratori che si trovano in difficoltà beneficiano dell’assistenza dell’OCC per:

  • Sospensione delle azioni esecutive: dalla presentazione della domanda, il giudice può sospendere i pignoramenti e gli atti di riscossione.
  • Taglio del debito: il piano può prevedere la falcidia delle somme dovute all’erario e ai creditori chirografari.
  • Continuità aziendale: l’accesso al concordato minore consente alla SGCC di continuare ad operare, garantendo la tutela dei clienti.

L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC, può assistere i debitori nell’intero procedimento, predisponendo la documentazione e rappresentandoli davanti al tribunale.

18. Ulteriori 5 domande frequenti

  1. Posso oppormi a un pignoramento immobiliare con un’azione revocatoria?
    • L’azione revocatoria è lo strumento con cui il creditore chiede di dichiarare inefficace un atto dispositivo compiuto dal debitore; non è lo strumento per opporsi al pignoramento. Per opporsi al pignoramento si utilizza l’opposizione agli atti esecutivi.
  2. Il bonus investimenti mezzogiorno può essere utilizzato per ridurre le imposte?
    • Sì, se si tratta di credito d’imposta riconosciuto con modulo approvato. Tuttavia, è soggetto a controlli; se il credito è inesistente o non spettante, l’utilizzo in compensazione comporta sanzioni.
  3. In caso di controlli, posso delegare la rappresentanza a un terzo?
    • Il contribuente può nominare un procuratore che lo rappresenti nelle verifiche e nelle udienze. Tuttavia, è sempre opportuno presenziare personalmente per fornire chiarimenti.
  4. I rapporti intrattenuti con soggetti esteri sono soggetti a monitoraggio?
    • Sì. Le SGCC che acquistano crediti da banche estere o operano su mercati internazionali devono compilare il quadro RW per il monitoraggio fiscale e sono soggette alla normativa sul trasferimento dei capitali e all’antiriciclaggio. I flussi transfrontalieri sono uno degli ambiti più controllati.
  5. Se la mia SGCC ha ricevuto un invito al contraddittorio per l’IVA, posso non presentarmi?
    • È fortemente sconsigliato. L’assenza ingiustificata può essere interpretata come mancanza di collaborazione e riduce le possibilità di fornire chiarimenti. Presentarsi consente di portare elementi di difesa e, se del caso, definire l’accertamento in via anticipata.

19. Due ulteriori simulazioni pratiche

Caso 9: Emissione di note di variazione IVA e loro contestazione

Situazione: una SGCC emette note di variazione IVA in diminuzione per crediti considerati inesigibili. L’Agenzia contesta la legittimità di tali note, sostenendo che il credito non era ancora definitivamente non esigibile.

Strategia:

  1. Dimostrare l’inesigibilità del credito con documentazione (es. dichiarazione di fallimento del debitore ceduto, verbali di pignoramento infruttuoso).
  2. Richiamare la norma che consente la variazione in diminuzione quando il credito è diventato inesigibile (art. 26 DPR 633/1972) e la giurisprudenza favorevole.
  3. Chiedere la sospensione della sanzione e presentare ricorso.

Esito atteso: se il credito era effettivamente inesigibile e la SGCC ha agito con diligenza, il giudice riconoscerà la legittimità delle note di variazione.

Caso 10: Contestazione di plusvalenza da cessione di NPL

Situazione: la SGCC Lambda cede a una società di recupero un portafoglio di crediti deteriorati (NPL) a un prezzo inferiore rispetto al valore nominale. L’Agenzia, basandosi sui flussi successivamente riscossi dall’acquirente, contesta la plusvalenza, sostenendo che Lambda ha ceduto a un prezzo troppo basso per trasferire base imponibile.

Strategia:

  1. Dimostrare che il prezzo di cessione è stato determinato in base a perizie indipendenti, che tengono conto dell’alea del recupero e della durata del procedimento.
  2. Produrre la due diligence effettuata sull’NPL, le analisi di recuperabilità e i criteri di valutazione.
  3. Contestare la riqualificazione dell’operazione come abuso del diritto, richiamando la libertà di negoziazione e la mancanza di elementi elusivi.

Esito atteso: se il prezzo è congruo e basato su valutazioni indipendenti, l’Agenzia non potrà dimostrare l’esistenza di un disegno elusivo; la plusvalenza non sarà riqualificata.

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