Accertamento fiscale a una società di perizie immobiliari: cosa fare e come difendersi

Introduzione

L’accertamento fiscale è uno strumento attraverso il quale l’Agenzia delle Entrate ricostruisce e quantifica le imposte dovute da un contribuente quando ritiene che vi siano omissioni o irregolarità. Per le società di perizie immobiliari, che spesso operano con patrimoni immobiliari di valore elevato, la fase dell’accertamento è particolarmente delicata: la complessità delle valutazioni e la notevole esposizione finanziaria possono trasformare un controllo in un vero e proprio incubo per l’azienda e per i suoi amministratori. Nella pratica l’avviso di accertamento può riguardare la sottostima degli immobili (imposta di registro, IVA, imposte dirette), la presunta inattività (società di comodo), i versamenti su conti bancari non giustificati, l’errata gestione dell’IVA o la mancata deduzione di spese. La normativa italiana prevede obblighi, termini e diritti del contribuente che, se conosciuti e applicati correttamente, consentono di ridurre o annullare l’imposizione contestata o di accedere a strumenti deflattivi e di definizione agevolata.

Questo articolo è stato redatto nel marzo 2026, mese di riferimento per gli aggiornamenti normativi più recenti. La trattazione utilizza come fonti leggi, decreti legislativi, circolari dell’Agenzia delle Entrate, sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, nonché la prassi ministeriale. L’attenzione è rivolta al punto di vista del debitore o contribuente, con un taglio pratico e un linguaggio divulgativo ma rigoroso. Lo scopo è guidare le società di perizie immobiliari e i loro professionisti attraverso le fasi dell’accertamento e illustrare le strategie di difesa e gli strumenti alternativi disponibili.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

Per affrontare con successo un accertamento fiscale è fondamentale affidarsi a professionisti esperti. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza nazionale nel diritto bancario e tributario. È gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Le competenze integrate del suo team permettono di offrire una tutela completa: analisi dell’atto di accertamento, predisposizione di memorie difensive e ricorsi, negoziazione e definizioni agevolate, sospensioni giudiziali, fino alla predisposizione di piani di rientro e strumenti di composizione delle crisi.

Se la vostra società di perizie immobiliari ha ricevuto un avviso di accertamento o teme un controllo imminente, non aspettate che i termini decorrono. Affidatevi all’esperienza dell’Avv. Monardo per una valutazione immediata della situazione e per elaborare una strategia difensiva efficace.

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1 Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Il principio del contraddittorio e il nuovo art. 6‑bis dello Statuto del contribuente

Il contraddittorio endoprocedimentale è il diritto del contribuente ad essere ascoltato e a far valere le proprie ragioni prima che l’ufficio emetta un atto impositivo. È stato codificato con l’introduzione dell’art. 6‑bis nella legge 212/2000 (Statuto del contribuente), a seguito del D.Lgs. 219/2023 e successive modifiche. La norma stabilisce che l’amministrazione è tenuta a comunicare al contribuente uno schema di atto contenente gli elementi essenziali della pretesa; il contribuente ha 60 giorni per presentare memorie o documenti. Solo trascorso questo termine e valutate le osservazioni, l’ufficio può emettere l’atto definitivo . La disposizione prevede poche eccezioni (atti automatizzati, riscossione in pericolo, procedure esecutive) individuate dal D.M. 24 aprile 2024 e dall’art. 6‑bis comma 4 .

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2025 ha chiarito che l’obbligo di contraddittorio generalizzato, prima della riforma, si applicava solo alle imposte armonizzate (IVA) e non alle imposte dirette . L’entrata in vigore dell’art. 6‑bis estende tale obbligo a tutti gli atti autonomamente impugnabili (IVA, imposte dirette, registro, imposte catastali). La violazione del contraddittorio comporta la nullità dell’atto senza che sia necessario dimostrare la “prova di resistenza” (capacità di difesa concreta); inoltre, l’atto deve contenere una motivazione rafforzata, cioè analizzare puntualmente le argomentazioni del contribuente . Il decreto ministeriale del 24 aprile 2024 individua gli atti esclusi: controlli automatizzati o formali, atti derivanti da attività già oggetto di contraddittorio, atti di recupero di crediti d’imposta, atti legati a procedimenti di adesione o definizione agevolata .

1.2 La decadenza dei termini e le sospensioni COVID

Il termine per emettere gli avvisi di accertamento è disciplinato dagli artt. 43 DPR 600/1973 (imposte dirette) e 57 DPR 633/1972 (IVA). Normalmente l’Agenzia ha fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (sette anni in caso di omessa dichiarazione o dichiarazione nulla). Con il D.L. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) è stato introdotto un periodo di sospensione di 85 giorni per l’attività degli uffici durante l’emergenza COVID. La Cassazione, con la sentenza n. 17668/2025, ha precisato che questa sospensione non si cumula ad altre proroghe e che non si applica oltre il 31 dicembre 2025 per effetto dell’art. 22 D.Lgs. 81/2025 ; pertanto gli uffici devono rispettare i termini ordinari e non possono sommare l’85esimo giorno ad altre sospensioni. Le società di perizie immobiliari che ricevono atti emessi fuori termine possono chiedere l’annullamento per decadenza.

1.3 L’obbligo di motivazione e l’onere della prova nel processo tributario

L’art. 7 della legge 212/2000 impone all’Agenzia delle Entrate di motivare in modo chiaro gli atti impositivi, anche mediante rinvio ad altri documenti, e di allegare gli elementi essenziali che giustificano l’accertamento. La mancanza di motivazione o l’impossibilità di verificare le ragioni della pretesa comportano la nullità dell’atto. Nel processo tributario l’art. 7 comma 5‑bis del D.Lgs. 546/1992 stabilisce che spetta all’Amministrazione provare le violazioni contestate mentre il giudice deve valutare tutti gli elementi emersi; se l’ufficio non fornisce adeguata prova, il ricorso del contribuente va accolto . In sintesi, la presunzione di legittimità degli atti fiscali non è assoluta e il contribuente può ribaltarla dimostrando l’infondatezza della pretesa.

1.4 Controlli bancari e presunzioni sui versamenti (art. 32 DPR 600/1973)

Le indagini bancarie sono uno degli strumenti più utilizzati dall’Agenzia per ricostruire i redditi. L’art. 32 del DPR 600/1973 consente all’ufficio di richiedere a banche e intermediari dati e notizie su conti correnti e transazioni. Le somme versate sui conti del contribuente si presumono ricavi o compensi non dichiarati se non risultano dalle scritture contabili. Se il contribuente non fornisce giustificazioni, i versamenti sono considerati redditi imponibili . Per i prelievi, la presunzione si applica ai liberi professionisti e agli imprenditori individuali; per le società la Cassazione ha ridimensionato l’automatismo, richiedendo un nesso con l’attività d’impresa. È fondamentale dimostrare che i movimenti derivano da finanziamenti soci, restituzioni di anticipazioni o altre operazioni lecite.

1.5 Le società di comodo e il test di operatività (art. 30 L. 724/1994)

Le società di comodo sono entità ritenute “non operative” quando dichiarano ricavi inferiori a determinati parametri rapportati al valore dei beni posseduti. L’art. 30 della legge 724/1994 stabilisce i criteri: la società è considerata non operativa se i ricavi del periodo d’imposta sono inferiori al 6% del valore dei beni immobili, al 2% del valore dei beni mobiliari e al 15% del valore delle partecipazioni; sono previsti correttivi per immobili strumentali e beni a società in leasing . L’inosservanza del test comporta l’applicazione di un reddito minimo presunto e l’impossibilità di portare in avanti le perdite. La Cassazione ha più volte precisato che la presunzione di non operatività può essere superata se il contribuente dimostra l’impossibilità oggettiva di realizzare i ricavi minimi; inoltre, la giurisprudenza recente (sent. 34472/2024, ord. 22007/2025) ha escluso l’applicabilità del test nei primi tre esercizi di attività, poiché mancano dati storici e l’ufficio deve fornire prove concrete di inattività .

1.6 Accertamenti basati sulle quotazioni OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)

L’Osservatorio del Mercato Immobiliare fornisce tabelle con valori medi di mercato per zone omogenee. L’Agenzia delle Entrate a volte utilizza tali valori per rettificare il prezzo dichiarato nelle compravendite immobiliari. Tuttavia le quotazioni OMI non hanno natura di perizia, sono valori statistici orientativi, variano per zona e tipologia, non tengono conto delle caratteristiche specifiche dell’immobile (stato di manutenzione, esposizione, vincoli, ecc.) e non rappresentano il prezzo effettivo . Numerose sentenze di Cassazione hanno ribadito che le quotazioni OMI costituiscono presunzioni semplici e non costituiscono prova tipica sufficiente per un accertamento; l’ufficio deve integrarle con elementi concreti come stime, perizie, comparazioni di vendite analoghe . Gli atti basati esclusivamente sui valori OMI possono essere impugnati e annullati in quanto carenti di motivazione .

1.7 La presunzione sui contanti e le indagini patrimoniali

Nelle verifiche fiscali si riscontra talvolta l’equazione tra possesso di contanti e evasione. Questa presunzione è infondata: la detenzione di denaro contante può derivare da risparmi personali, prelievi legittimi o altre fonti lecite. Le indagini patrimoniali possono indurre l’ufficio a presumere un reddito non dichiarato; occorre invece distinguere tra capitale e reddito e ricostruire l’origine delle somme. La stessa giurisprudenza ha chiarito che il possesso di contanti, senza ulteriori elementi, non è sufficiente per contestare redditi occulti. La difesa deve quindi documentare le provviste e dimostrare la provenienza lecita per evitare che la presunzione diventi automatica .

1.8 Altre normative rilevanti

Oltre alle norme già citate, per le società di perizie immobiliari vanno tenuti presenti:

  • Art. 12 Statuto del contribuente: disciplina i diritti durante le verifiche fiscali presso i locali del contribuente, tra cui il diritto all’assistenza del professionista, a essere informati sulle ragioni del controllo, alla presenza di un contraddittorio immediato e a formularsi osservazioni prima della redazione del verbale.
  • Art. 51 DPR 131/1986 (imposta di registro): individua la base imponibile nelle compravendite immobiliari e consente all’ufficio di determinare il valore normale solo se il prezzo dichiarato è inferiore a quello di mercato; la Cassazione ha precisato che i valori OMI hanno funzione ausiliaria e devono essere integrati con ulteriori elementi .
  • Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come modificato, e Legge 3/2012: prevedono gli strumenti di composizione della crisi (accordi di ristrutturazione, piani del consumatore, esdebitazione), cui può accedere anche una società di perizie immobiliari in difficoltà.
  • D.L. 39/2024, D.Lgs. 192/2025 e D.Lgs. 81/2025: hanno coordinato l’attuazione del contraddittorio ed eliminato, dal 2026, la sospensione COVID di 85 giorni .

2 Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto

Ricevere un avviso di accertamento non significa necessariamente essere già condannati a pagare somme ingenti. La procedura di accertamento e il successivo contenzioso offrono al contribuente numerosi spazi di difesa. Seguono le principali fasi e gli adempimenti da rispettare.

2.1 Ricezione della comunicazione di irregolarità o dello schema di atto

Con l’entrata in vigore dell’art. 6‑bis, prima di emettere l’avviso di accertamento l’ufficio invia uno schema di atto (“schema di avviso di accertamento” o “schema di rettifica e liquidazione”) contenente i dati, le motivazioni e la pretesa tributaria. In caso di verifica, la comunicazione può assumere la forma di Processo Verbale di Constatazione (PVC). È importante:

  1. Verificare i termini: la comunicazione deve essere notificata al legale rappresentante della società entro i termini di decadenza; diversamente, l’atto è nullo.
  2. Controllare la motivazione: verificare se l’ufficio ha indicato con precisione gli elementi su cui basa l’accertamento; citazioni generiche di OMI o presunzioni bancarie devono essere integrate da prove.
  3. Attivare la difesa: è fondamentale rivolgersi subito a un professionista; il tempo a disposizione per difendersi è limitato (60 giorni per memorie e 30 giorni per eventuale adesione).

2.2 Contraddittorio e presentazione delle memorie

Dal momento della notifica dello schema di atto decorre il termine di 60 giorni per presentare memorie difensive, documenti e richieste di confronto con l’ufficio. Le memorie devono:

  • Contenere una confutazione puntuale di ogni rilievo.
  • Produrre documenti contabili, perizie indipendenti, contratti, estratti conto e ogni altro mezzo idoneo a dimostrare la correttezza delle valutazioni e l’infondatezza delle presunzioni dell’ufficio.
  • Fare riferimento ai principi normativi e giurisprudenziali (contraddittorio, motivazione rafforzata, insussistenza delle presunzioni sulle quotazioni OMI o sui versamenti bancari).

Durante il contraddittorio è possibile richiedere all’ufficio la consegna dei documenti su cui basa la propria pretesa e sollevare eventuali eccezioni procedurali (ad esempio, decadenza dei termini, mancanza di motivazione, violazione dei diritti di difesa). L’ufficio è tenuto a valutare le osservazioni e a darne conto nell’avviso di accertamento definitivo.

2.3 Accertamento con adesione

In alternativa alle memorie difensive, il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione entro 15 giorni dalla notifica dello schema di atto. Il procedimento prevede un contraddittorio presso l’ufficio, durante il quale le parti definiscono con accordo le somme dovute, beneficiando di sanzioni ridotte (1/3 del minimo edittale) e della rateizzazione. L’accertamento con adesione è un efficace strumento deflattivo, soprattutto quando vi sono profili oggettivi di incertezza (es. metodo di determinazione del valore immobiliare) o quando la società ha necessità di evitare il contenzioso.

2.4 Notifica dell’avviso di accertamento definitivo

Trascorso il termine di 60 giorni, l’ufficio emette l’avviso di accertamento o di rettifica. L’atto deve essere notificato al rappresentante legale e contenere:

  • La descrizione puntuale dei rilievi, con riferimento alle memorie presentate e alle ragioni per cui non sono state accolte (motivazione rafforzata ).
  • L’indicazione delle imposte, sanzioni e interessi dovuti e dei termini per il pagamento.
  • L’avviso che l’atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica avanti la Commissione tributaria di primo grado (oggi denominata “Corte di Giustizia Tributaria di primo grado”), o definito mediante ravvedimento o adesione.

Se l’atto non rispetta i termini (decadenza), non rispetta l’obbligo di contraddittorio o non contiene la motivazione richiesta, la società può chiederne l’annullamento in via di autotutela o impugnarlo in giudizio.

2.5 Ricorso in primo grado e fasi processuali

Per opporsi all’accertamento, la società deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica (termine sospeso nel periodo 1‑8 agosto per ferie giudiziarie). Il ricorso può essere notificato via PEC, posta o consegna diretta; contiene l’indicazione del giudice competente, i motivi di doglianza, le prove documentali, le eccezioni procedurali e la richiesta di annullamento totale o parziale.

Le fasi processuali sono:

  1. Deposito del ricorso e pagamento del contributo unificato.
  2. Costituzione in giudizio dell’Agenzia, che deve depositare la propria difesa e i documenti utilizzati.
  3. Udienza di discussione davanti alla Corte di Giustizia Tributaria; le parti illustrano le proprie argomentazioni. È possibile chiedere la sospensione dell’atto se sussiste danno grave e irreparabile.
  4. Sentenza: il giudice può annullare l’atto, rideterminare le somme o rigettare il ricorso. In caso di soccombenza dell’ufficio, le spese di giudizio sono poste a suo carico. La sentenza è appellabile entro 60 giorni.

2.6 Procedura di mediazione e reclamo

Per le controversie di valore fino a 50.000 euro, il ricorso è preceduto da un’istanza di reclamo e mediazione; l’Agenzia ha 90 giorni per rispondere proponendo la riduzione delle sanzioni e la rateizzazione. Se l’accordo non si raggiunge, il ricorso prosegue. La mediazione è un canale vantaggioso per evitare un lungo processo e ridurre i costi.

2.7 Sospensione e misure cautelari

Ricevuto l’accertamento definitivo, l’ufficio può iscrivere a ruolo le somme e avviare la riscossione tramite l’Agente della riscossione. Per evitare fermo amministrativo, ipoteca e pignoramenti, è possibile:

  • Proporre istanza di sospensione alla Corte tributaria in pendenza di ricorso, dimostrando il periculum in mora (pregiudizio grave e irreparabile) e l’apparente fondatezza del ricorso.
  • Richiedere la rateazione o aderire alla definizione agevolata per bloccare l’esecuzione.
  • Accedere a strumenti concorsuali (concordato minore, accordo di ristrutturazione) tramite l’OCC o il tribunale, sospendendo provvisoriamente le azioni esecutive.

Le misure cautelari sono estremamente invasive, pertanto è essenziale agire rapidamente e con l’assistenza di un professionista per impedire l’aggressione al patrimonio aziendale.

3 Difese e strategie legali per le società di perizie immobiliari

3.1 Analisi dell’atto e verifica dei presupposti

Ogni difesa efficace parte dall’analisi accurata dell’avviso di accertamento. Bisogna verificare:

  1. Regolarità della notifica: l’atto deve essere notificato nei tempi e modalità previste; notifiche effettuate a soggetti estranei o oltre i termini di decadenza comportano nullità.
  2. Completezza della motivazione: l’ufficio deve specificare fatti, norme e prove a sostegno; se l’avviso si limita a richiamare genericamente dati OMI o movimenti bancari, senza dettagliare la ricostruzione, è censurabile.
  3. Rispetto dell’obbligo di contraddittorio: in assenza di contraddittorio previo, l’avviso è nullo; inoltre, l’ufficio deve rispondere analiticamente alle memorie presentate .
  4. Indicazione delle prove: la legge impone che l’avviso contenga o alleghi i documenti su cui si fonda; la mancanza permette di contestare l’atto.

3.2 Contestazione delle presunzioni sui conti bancari

Le presunzioni bancarie rappresentano una delle contestazioni più frequenti nelle società che operano nel settore immobiliare. Per difendersi occorre:

  • Ricostruire i movimenti: predisporre una tabella con tutti i versamenti e prelievi contestati, indicando per ciascuno la causale (finanziamenti soci, rientro di crediti, restituzione di anticipi spese, ecc.).
  • Dimostrare la provenienza: allegare contratti di finanziamento, scritture contabili, bonifici, assegni, certificati di provenienza di capitali provenienti da vendite di immobili, mutui o prestiti personali.
  • Evidenziare l’insussistenza del reddito: per le società, i prelievi non sono automaticamente considerati compensi occulti; occorre dimostrare che sono destinati al pagamento di fornitori o a investimenti aziendali. La giurisprudenza ha più volte chiarito che l’automatismo di presunzione di compenso si applica solo ai lavoratori autonomi e non alle società .
  • Eccepire la violazione di segreto: il Garante della privacy ha stabilito che l’accesso alle informazioni bancarie deve rispettare il principio di proporzionalità; un accertamento fondato su indagini intrusive senza motivazione può essere illegittimo.

3.3 Contestare gli accertamenti basati su valori OMI

Come evidenziato, le quotazioni OMI sono valori medi e orientativi. Le principali strategie difensive sono:

  • Richiedere una perizia giurata di un tecnico (geometra, ingegnere, architetto) che valuti l’immobile tenendo conto delle caratteristiche specifiche (ubicazione, stato, vincoli urbanistici, eventuali servitù). Questo documento ha valore probatorio superiore rispetto alle tabelle OMI.
  • Proporre comparazioni con vendite effettive di immobili analoghi nella stessa zona e periodo, utilizzando estratti notarili e valori di mercato.
  • Evidenziare errori nella classificazione: spesso l’ufficio applica la categoria OMI sbagliata o una zona di riferimento diversa; dimostrare l’errore comporta la rideterminazione del valore.
  • Richiamare la giurisprudenza: la Cassazione ha ribadito che le quotazioni OMI sono presunzioni semplici e non possono essere utilizzate come prova esclusiva ; l’ufficio deve integrare con altri elementi altrimenti l’atto è nullo .

3.4 Superare la presunzione di società di comodo

Per una società di perizie immobiliari è frequente detenere cespiti immobiliari di valore, ma non sempre tali beni generano ricavi elevati (es. immobili destinati alla stima, al supporto delle perizie, o locati a canone calmierato). Se l’ufficio contesta la non operatività, occorre dimostrare l’impossibilità oggettiva di raggiungere i ricavi minimi: mancanza di mercato, lavori di ristrutturazione prolungati, vincoli legali o urbanistici, crisi di settore. La Cassazione ha chiarito che il test di operatività non si applica ai primi tre esercizi di attività e che l’onere della prova della non operatività resta in capo all’ufficio . È opportuno presentare analisi economiche, bilanci e documenti che giustifichino i ricavi inferiori alla soglia.

3.5 Dimostrare la legittima detenzione di contanti e patrimoniali

Nel settore immobiliare le società e i professionisti possono gestire somme in contanti per pagamento di perizie, sopralluoghi o anticipi di clienti. La difesa deve:

  • Documentare la provenienza: contratti, fatture, note di consegna, quietanze o dichiarazioni di terzi che provano l’origine della somma.
  • Ricostruire il flusso finanziario: mostrare che i contanti sono stati successivamente versati o utilizzati per pagamenti tracciabili.
  • Contestare la presunzione automatica: citare la giurisprudenza che considera il possesso di contanti un elemento neutro e non sufficiente a dimostrare evasione .

3.6 Errori procedurali dell’ufficio e vizi formali

Molti avvisi di accertamento sono annullabili per vizi formali. Tra i più comuni:

  • Notifica non valida: mancata sottoscrizione da parte del funzionario, notifica a soggetti non autorizzati, uso di indirizzi PEC errati.
  • Mancata allegazione: omissione degli allegati richiamati nell’atto; in tal caso il contribuente non può conoscere gli elementi di prova e l’atto è nullo.
  • Assenza di motivazione: avvisi fondati su mere presunzioni non spiegano perché l’ufficio ritenga inattendibile la dichiarazione; ciò viola l’art. 7 L. 212/2000 e l’art. 3 della L. 241/1990.
  • Mancato rispetto del contraddittorio: emissione dell’atto prima della scadenza dei 60 giorni o senza considerare le memorie.
  • Errata applicazione della normativa: ad esempio applicazione di sanzioni non dovute o computo errato degli interessi.

3.7 Prova documentale, testimonianze e consulenze tecniche

Nel processo tributario sono ammissibili documenti, presunzioni semplici, perizie e consulenze tecniche, mentre la prova testimoniale è limitata. Tuttavia, il contribuente può produrre dichiarazioni scritte di terzi (contratti, email, comunicazioni) e chiedere la nomina di un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) quando sono necessarie competenze specialistiche, ad esempio per valutare il valore di un immobile. È opportuno allegare:

  • Bilanci e scritture contabili complete.
  • Copia degli incarichi di perizia e corrispondenza con i clienti.
  • Documentazione bancaria che giustifichi i movimenti.
  • Perizie asseverate per la valutazione degli immobili.
  • Relazioni di stima e relazioni economiche settoriali.

La cura nella raccolta delle prove e la loro presentazione in ricorso sono determinanti per il successo della difesa.

4 Strumenti alternativi alla tutela contenziosa

Oltre al ricorso in Commissione tributaria, la normativa italiana prevede una serie di strumenti deflattivi e di definizione agevolata che possono essere utilizzati dalle società di perizie immobiliari per regolarizzare le proprie posizioni con un carico fiscale e sanzionatorio inferiore.

4.1 Ravvedimento operoso

Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare errori o omissioni spontaneamente, pagando l’imposta, gli interessi e una sanzione ridotta. L’aliquota della sanzione varia in base al momento in cui si effettua il ravvedimento (dalla 1/10 al 1/5 del minimo), con riduzioni maggiori quanto più tempestivo è il pagamento. Nel contesto di un accertamento, è possibile ravvedersi per violazioni formali (omesse comunicazioni, errori di fatturazione) o per dichiarazioni integrative.

4.2 Accertamento con adesione

Come già evidenziato, l’accertamento con adesione permette di definire le somme dovute con sanzioni ridotte. La definizione dell’accertamento sospende i termini per il contenzioso e blocca la riscossione coattiva. L’adesione può essere richiesta anche dopo la notifica dell’avviso (entro 60 giorni) e può essere rateizzata fino a 8 rate trimestrali (o 12 se l’importo supera 50.000 euro).

4.3 Rottamazione e definizioni agevolate

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie misure di definizione agevolata (c.d. “rottamazione”):

  • Rottamazione quater (Legge di bilancio 2023): consente di estinguere i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al giugno 2022 pagando solo l’imposta e un’aggiunta limitata; l’adesione doveva essere presentata entro il 30 aprile 2023 ma per i contribuenti che hanno aderito è ancora possibile versare le rate entro il 2026.
  • Rottamazione quater per cartelle 2024‑2025: il D.L. 39/2024 ha riaperto i termini per i carichi del 2023, prevedendo 18 rate in 5 anni.
  • Rottamazione speciale per ruoli 2024: per i carichi inferiori a 1.000 euro affidati dal 2000 al 2015 è prevista l’annullamento automatico.
  • Definizione agevolata delle liti pendenti: in caso di contenzioso pendente in Cassazione al 31 ottobre 2023, è possibile definire la lite pagando solo una parte delle imposte in base al grado di soccombenza.

Per le società di perizie immobiliari in difficoltà, valutare la possibilità di aderire a tali misure permette di ridurre il debito e regolarizzare posizioni pendenti.

4.4 Piani di rientro e rateizzazioni

L’Agente della riscossione (oggi Agenzia delle Entrate‑Riscossione) concede la rateizzazione ordinaria fino a 72 rate per debiti inferiori a 60.000 euro e rateizzazioni straordinarie fino a 120 rate in caso di grave difficoltà economica. Le società possono chiedere la rateizzazione anche dopo la notifica della cartella di pagamento. In caso di contenzioso, la rateizzazione non impedisce di impugnare l’atto ma richiede il pagamento della prima rata per ottenere la sospensione.

4.5 Strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento

La Legge 3/2012 e il Codice della crisi d’impresa offrono agli imprenditori individuali e alle società di piccole dimensioni (compresi i professionisti e le persone fisiche) strumenti quali:

  • Piano del consumatore (riservato alle persone fisiche non imprenditori): consente di pagare il debito in base alle capacità reddituali, anche con falcidia degli interessi e delle sanzioni.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: prevede la rinegoziazione con i creditori mediante il voto della maggioranza e l’omologazione del tribunale.
  • Liquidazione controllata: permette di liquidare l’attivo e ottenere l’esdebitazione.
  • Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021): la società accede ad una procedura assistita da un esperto negoziatore per trovare un accordo con i creditori e proseguire l’attività.

Grazie alla qualifica di gestore della crisi e esperto negoziatore, l’Avv. Monardo e il suo team possono guidare l’impresa nelle procedure di ristrutturazione, salvaguardando il patrimonio e l’attività aziendale.

4.6 Accordi con l’amministrazione finanziaria

Oltre alle definizioni agevolate generali, è possibile avviare trattative individuali con l’Agenzia delle Entrate per proporre piani di rateazione personalizzati, riconsiderazione delle sanzioni o richiesta di autotutela in caso di errori evidenti. In alcune ipotesi, soprattutto quando l’accertamento si basa su presunzioni fragili, l’ufficio può accettare di annullare o ridurre la pretesa per evitare un contenzioso incerto.

5 Errori comuni e consigli pratici

5.1 Errori dell’Agenzia

Nel settore delle società di perizie immobiliari alcuni errori dell’Agenzia delle Entrate ricorrono frequentemente:

  • Considerare i valori OMI come perizie: l’OMI è un mero strumento statistico e non una valutazione analitica ; basare l’accertamento esclusivamente sui valori OMI è errato .
  • Presumere automatismi sui versamenti bancari: l’ufficio considera ogni versamento come ricavo senza verificare la reale natura delle operazioni .
  • Applicare il test di operatività nei primi tre anni: la giurisprudenza esclude l’operatività del regime di società di comodo nei primi esercizi .
  • Cumulo di sospensioni e proroghe: alcuni uffici sommano l’85 giorni di sospensione COVID ad altre proroghe; la Cassazione ha chiarito che la sospensione non si cumula .
  • Omissione del contraddittorio: la mancata applicazione del contraddittorio endoprocedimentale viola la legge .

5.2 Errori del contribuente

Spesso i contribuenti commettono errori che peggiorano la propria posizione:

  • Ignorare la comunicazione: non rispondere allo schema di atto o al PVC equivale a rinunciare a un’importante opportunità di difesa.
  • Non conservare documentazione: la mancanza di prove scritte rende difficile giustificare versamenti, prelievi o valori immobiliari; è necessario archiviare contratti, fatture, perizie e corrispondenza.
  • Assumere che l’agenzia abbia sempre ragione: molti contribuenti non impugnano avvisi palesemente errati per timore dell’autorità; tuttavia la legge tutela chi agisce.
  • Non affidarsi a professionisti: gestire da soli un contenzioso fiscale comporta rischi elevati; è indispensabile un legale specializzato e un commercialista esperto.
  • Perdere i termini: il mancato rispetto dei termini processuali (60 giorni per ricorso, 60 giorni per contraddittorio) preclude la possibilità di difendersi.

5.3 Consigli operativi

  • Attivarsi subito: appena ricevuto il PVC o lo schema di atto, contattare un professionista per analizzare il caso.
  • Raccogliere e ordinare la documentazione: predisporre una cartella con bilanci, dichiarazioni dei redditi, perizie, contratti, estratti conto.
  • Richiedere il fascicolo: se l’avviso fa riferimento a documenti non allegati, chiedere all’ufficio di consegnare copia integrale.
  • Verificare i termini e la decadenza: calcolare con precisione i termini di notificazione e ricorso; se l’atto è tardivo, eccepire la nullità.
  • Considerare strumenti deflattivi: valutare l’accertamento con adesione o la mediazione per evitare la fase giudiziale.
  • Monitorare i provvedimenti legislativi: le norme fiscali cambiano frequentemente (es. rottamazione, definizioni agevolate); un professionista aggiornato può sfruttare le opportunità.

6 Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione, di seguito si presentano alcune tabelle sintetiche con le principali norme, scadenze e strumenti difensivi. Le tabelle contengono solo parole chiave e numeri, evitando frasi troppo lunghe.

Tabella 1 – Principali norme relative all’accertamento

Norma (art.)OggettoElementi chiave
Art. 6‑bis L. 212/2000Contraddittorio endoprocedimentaleObbligo di schema di atto, 60 giorni per memorie, motivazione rafforzata, eccezioni
Art. 7 L. 212/2000Motivazione degli attiNecessità di indicare i presupposti di fatto e di diritto; richiamo ad altri documenti; la mancanza comporta nullità
Art. 7 comma 5‑bis D.Lgs. 546/1992Onere della provaL’amministrazione deve provare le violazioni; il giudice annulla se il fisco non dimostra la pretesa
Art. 32 DPR 600/1973Indagini bancariePresunzione di ricavo per versamenti non giustificati; applicazione ai conti bancari
Art. 30 L. 724/1994Società di comodoTest di operatività, percentuali (6% immobili, 2% beni mobili, 15% partecipazioni); casi di esclusione
Art. 51 DPR 131/1986Imposta di registroDeterminazione del valore degli immobili; quotazioni OMI come ausilio
D.Lgs. 81/2025Termini accertamentoEliminazione della sospensione COVID di 85 giorni; coordinamento dei termini
D.M. 24 aprile 2024Eccezioni al contraddittorioEsclusione per controlli automatizzati/formali, rimborsi e definizioni agevolate
Cass. Sez. Un. 21271/2025Contraddittorio pre‑riformaObbligo limitato alle imposte armonizzate (IVA); necessità di prova di resistenza
Cass. ord. 21661/2025Quotazioni OMIValori OMI sono presunzioni e non prove; necessità di perizie e comparazioni
Cass. sent. 34472/2024; ord. 22007/2025Società di comodoTest di operatività inapplicabile nei primi tre anni; onere della prova a carico dell’ufficio

Tabella 2 – Scadenze e termini

EventoTermine ordinarioNote
Invio schemo di atto – presentazione memorie60 giorniDecorrono dalla notifica dello schema; l’ufficio non può emettere l’atto prima; l’eventuale richiesta di accertamento con adesione sospende il termine
Accertamento con adesione15 giorni per presentare istanzaProcedimento di definizione concordata con sanzioni ridotte e possibilità di rateazione
Notifica avviso di accertamento5° anno (7° omessa)I termini decadenziali sono fissati al 31 dicembre del 5° anno successivo alla dichiarazione; 7° anno in caso di omissione
Ricorso in primo grado60 giorniDal ricevimento dell’avviso; sospensione dal 1° al 31 agosto
Mediazione (valore ≤ 50.000 euro)90 giorniNecessaria prima del ricorso; consente riduzioni delle sanzioni
Rateizzazione cartelleFino a 72 rate (120 straordinarie)È possibile richiedere la rateizzazione anche dopo l’avvio della riscossione

Tabella 3 – Strumenti di difesa e definizione

StrumentoBeneficiRequisiti
Ravvedimento operosoRiduzione sanzioni; regolarizzazione spontaneaViolazione regolarizzabile prima della notifica dell’accertamento definitivo
Accertamento con adesioneSanzioni ridotte (1/3); rateizzazione; sospensione dei terminiPresentazione di istanza entro 15 giorni o successivamente entro 60 giorni
Mediazione-reclamoRiduzione sanzioni; risoluzione rapidaControversie fino a 50.000 euro
Rottamazione quaterPagamento dell’imposta senza sanzioni e interessi; rate fino a 5 anniCarichi affidati dal 2000 al 2022 (o 2023 per la riapertura termini)
Accordi di ristrutturazione / piani del consumatorePossibilità di rinegoziare il debito; sospensione esecutivaSussistenza della crisi e giudizio di fattibilità da parte dell’OCC
EsdebitazioneLiberazione da debiti residui al termine della liquidazioneProcedura di liquidazione controllata con cessione dei beni

7 Domande frequenti (FAQ)

Di seguito un elenco di domande e risposte pratiche che spesso vengono poste dalle società di perizie immobiliari alle prese con accertamenti fiscali.

  1. Cos’è un avviso di accertamento?

Un avviso di accertamento è un atto con cui l’Agenzia delle Entrate rettifica e liquida l’imposta dovuta, indicando motivi, importi e termini di pagamento. È impugnabile entro 60 giorni.

  1. Posso ignorare lo schema di atto ricevuto prima dell’avviso?

No. Lo schema di atto attiva il contraddittorio: entro 60 giorni bisogna presentare memorie o chiedere l’accertamento con adesione. Ignorarlo equivale a rinunciare alla possibilità di fornire chiarimenti e può pregiudicare la difesa.

  1. I valori OMI possono essere contestati?

Sì. Le quotazioni OMI sono valori medi e non sostituiscono una perizia. La Cassazione ha affermato che sono presunzioni semplici ; occorre presentare perizie indipendenti e dati di mercato per dimostrare il valore reale.

  1. Come dimostrare che i versamenti bancari non sono ricavi occulti?

È necessario produrre documenti che attestino l’origine delle somme: contratti di finanziamento, rimborsi spese, anticipi soci. L’art. 32 DPR 600/1973 presume i versamenti come ricavi , ma la società può superare la presunzione con prove contrarie.

  1. Cosa succede se l’ufficio non rispetta il contraddittorio?

L’avviso è nullo. Dal 2024 il contraddittorio è obbligatorio per tutti gli atti autonomamente impugnabili ; l’ufficio deve inviare uno schema di atto e attendere 60 giorni. In assenza di contraddittorio o se le memorie non sono valutate, il contribuente può richiedere l’annullamento.

  1. Ho ricevuto un avviso oltre il termine di decadenza: cosa fare?

Occorre eccepire la decadenza nel ricorso. Gli avvisi devono essere emessi entro il 31 dicembre del quinto anno (o settimo in caso di omessa dichiarazione). L’85 giorni di sospensione COVID non si applica più dopo il 31 dicembre 2025 .

  1. Cos’è il test di operatività per le società di comodo?

È un meccanismo che confronta i ricavi dichiarati con percentuali fisse sui valori dei beni societari; se i ricavi sono inferiori, la società è considerata non operativa e subisce presunzioni reddituali . Tuttavia la giurisprudenza lo ha disapplicato nei primi tre anni di attività .

  1. Posso rateizzare l’avviso di accertamento?

Sì. È possibile rateizzare la somma dovuta aderendo all’accertamento con adesione (max 8 rate) o rateizzando la cartella emessa dalla riscossione fino a 72/120 rate. In fase contenziosa è necessario pagare almeno la prima rata per ottenere la sospensione.

  1. Quali sono i vantaggi della mediazione?

La mediazione consente di chiudere la controversia senza processo, con sanzioni ridotte e pagamento in un’unica soluzione o rateizzato. È obbligatoria per liti fino a 50.000 euro.

  1. È possibile annullare un avviso basato su controlli automatizzati?

I controlli automatizzati (artt. 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972) verificano incongruenze formali e non sono soggetti al contraddittorio; tuttavia anche tali avvisi devono essere motivati e, se errati, possono essere impugnati.

  1. Cosa succede se non presento ricorso entro 60 giorni?

L’avviso diventa definitivo e non più contestabile, salvo i pochi casi in cui si può chiedere l’autotutela (errori evidenti) o aderire a definizioni agevolate. È quindi essenziale rispettare il termine.

  1. La detenzione di contanti è sempre un indice di evasione?

No. Il possesso di denaro contante non costituisce di per sé prova di evasione; occorre dimostrare la provenienza lecita delle somme .

  1. Cosa sono le “quote indivise” degli immobili e come influiscono sull’IMU?

Le quote indivise rappresentano la porzione di proprietà di un bene comune. La loro valorizzazione incide sulla determinazione del patrimonio netto e sul test di operatività; per l’IMU l’imposta è ripartita in base alle quote.

  1. Se l’avviso si basa su un errore contabile, posso correggerlo?

Sì. Se l’accertamento deriva da errori di registrazione (per es. doppia fatturazione, omessa imputazione di costi), è possibile presentare dichiarazioni integrative e chiedere l’annullamento o la riduzione della pretesa.

  1. Le sanzioni possono essere annullate?

Sì. Le sanzioni possono essere annullate se l’ufficio non prova l’elemento soggettivo (dolo o colpa grave), se vi sono cause di forza maggiore o se l’accertamento è infondato. In sede di adesione e mediazione le sanzioni vengono ridotte.

  1. Cosa comporta l’iscrizione a ruolo dopo l’accertamento?

Dopo l’accertamento definitivo l’ufficio iscrive a ruolo le somme e le trasmette all’Agente della riscossione, che emette la cartella di pagamento. Se il contribuente non paga, può subire pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi. È possibile chiedere la rateazione o sospendere la riscossione con ricorso.

  1. Posso chiedere l’autotutela?

Sì. L’autotutela è un potere dell’amministrazione di annullare o ridurre d’ufficio un atto illegittimo o infondato. Può essere richiesta anche dopo la scadenza dei termini di ricorso, ma l’ufficio non è obbligato ad accoglierla.

  1. Come si calcolano interessi e sanzioni sull’accertamento?

Gli interessi sono calcolati dal giorno successivo alla scadenza del versamento fino al pagamento, al tasso legale; le sanzioni dipendono dal tipo di violazione (30% per omesso versamento, dal 90% al 180% per infedele dichiarazione). In caso di adesione o mediazione le sanzioni sono ridotte.

  1. Posso ricorrere alla giurisdizione ordinaria?

Le controversie fiscali sono di competenza della giustizia tributaria. Solo per l’impugnazione di atti esecutivi (pignoramenti immobiliari) e per i profili extrafiscali (responsabilità professionale) è competente il giudice ordinario.

  1. È possibile combinare più strumenti di difesa?

Sì. Una stessa società può ricorrere al contraddittorio, proporre ricorso, chiedere la mediazione o l’adesione e contemporaneamente aderire a una definizione agevolata per altri carichi. La strategia deve essere coordinata da professionisti esperti per evitare conflitti e perdita di diritti.

8 Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio come si applicano i principi illustrati, presentiamo alcune simulazioni numeriche e casi pratici, basati su dati ipotetici ma realistici. Le cifre e le percentuali sono puramente esemplificative.

8.1 Valutazione immobiliare e contestazione OMI

Scenario: La società Valutazionixxxx Immobiliari S.r.l. ha venduto un immobile urbano a 500.000 euro. L’Agenzia, basandosi sulle quotazioni OMI, stima un valore di 650.000 euro e notifica un avviso per maggiore imposta di registro e IVA.

Azioni difensive:

  1. Perizia tecnica: la società incarica un ingegnere abilitato che valuta l’immobile tenendo conto dello stato di manutenzione precario e dell’esistenza di vincoli paesaggistici. La perizia attesta un valore di 510.000 euro.
  2. Vendite comparabili: vengono raccolti tre rogiti notarili di immobili simili venduti nello stesso periodo a valori tra 480.000 e 520.000 euro.
  3. Contestazione OMI: si evidenzia che la tabella OMI utilizzata dall’ufficio si riferisce a una zona diversa e a immobili “in ottimo stato”, mentre quello venduto necessitava di ristrutturazioni.

Esito: Il ricorso dimostra che il valore reale è compreso nell’intervallo 500.000 – 520.000 euro; il giudice annulla l’accertamento basato esclusivamente sulle quotazioni OMI, riconoscendo la validità della perizia e delle vendite comparabili in linea con la giurisprudenza .

8.2 Presunzioni bancarie e finanziamenti soci

Scenario: L’Agenzia contesta alla società Peritixxxx & C. S.p.A. versamenti bancari per 400.000 euro non registrati. L’ufficio presume che siano ricavi non dichiarati e calcola un’imposta suppletiva.

Azioni difensive:

  1. Documentazione dei finanziamenti: la società produce contratti di finanziamento soci, con versamento di 300.000 euro a titolo di finanziamento fruttifero e 100.000 euro a titolo di restituzione di anticipi a collaboratori.
  2. Contabilizzazione tardiva: si dimostra che i finanziamenti sono stati contabilizzati l’anno successivo per un mero errore di data; si presenta dichiarazione integrativa.
  3. Assenza di incremento patrimoniale: il bilancio mostra che le somme sono state utilizzate per pagare fornitori e non hanno generato utili occulti.

Esito: Il giudice accoglie il ricorso annullando l’accertamento; le presunzioni dell’art. 32 DPR 600/1973 vengono superate perché la società ha fornito prove documentali della provenienza delle somme .

8.3 Applicazione del test di operatività nei primi esercizi

Scenario: La start‑up Immofuturexxxx S.r.l. è costituita nel 2024 e possiede un portafoglio di terreni da valorizzare. Nel 2025 l’Agenzia applica il test di operatività e contesta la non operatività per ricavi inferiori alla soglia.

Azioni difensive:

  1. Eccezione temporale: si richiama la giurisprudenza secondo cui il test non è applicabile nei primi tre esercizi .
  2. Prove di oggettiva impossibilità: si dimostra che i terreni sono soggetti a vincoli urbanistici che impediscono la vendita immediata; l’azienda è in attesa di piani attuativi.
  3. Piano industriale: si presenta il business plan che prevede ricavi dal quarto anno in avanti.

Esito: L’ufficio ritira l’accertamento in autotutela; si conferma che l’applicazione automatica del test nei primi esercizi è illegittima.

8.4 Calcolo degli interessi e delle sanzioni

Scenario: La società Appraisalsxxxx S.r.l. riceve un avviso di accertamento per IVA non versata di 50.000 euro, con sanzione del 30% e interessi legali del 3% annuo. Presenta ricorso, ma decide di aderire in via definitiva.

Calcoli:

  • Imposta: 50.000 euro.
  • Sanzione ordinaria: 15.000 euro (30%).
  • Sanzione ridotta in adesione: 5.000 euro (1/3 del minimo).
  • Interessi: supponiamo 3% annuo per 2 anni = 3.000 euro.
  • Totale da versare: 50.000 + 5.000 + 3.000 = 58.000 euro.

La definizione evita un esborso di 10.000 euro di sanzioni e limita il contenzioso; la società decide di rateizzare in 8 rate trimestrali da 7.250 euro ciascuna.

8.5 Accordo di ristrutturazione e sospensione delle esecuzioni

Scenario: La società Real Estatesxxxx Analysis S.r.l. ha debiti fiscali e bancari per 2 milioni di euro e riceve vari avvisi di accertamento. Temendo pignoramenti, chiede l’accesso alla composizione negoziata della crisi.

Procedure:

  1. Nomina dell’esperto: la società presenta l’istanza all’OCC; viene nominato un esperto negoziatore che verifica la situazione finanziaria.
  2. Proposta ai creditori: l’azienda propone il pagamento del 40% ai creditori privilegiati e del 20% a quelli chirografari, rateizzati in cinque anni; chiede la riduzione delle sanzioni fiscali.
  3. Sospensione automatica: la presentazione dell’istanza comporta la sospensione delle esecuzioni individuali, incluse le azioni dell’Agenzia.

Esito: L’accordo viene approvato dal tribunale e consente all’azienda di continuare l’attività; i debiti fiscali vengono falcidiati e rateizzati. La procedura evita il fallimento e salvaguarda i posti di lavoro.

9 Conclusioni

L’accertamento fiscale rappresenta per le società di perizie immobiliari un passaggio complesso ma non insormontabile. La normativa vigente, arricchita dalle riforme degli ultimi anni, tutela il contribuente attraverso il principio del contraddittorio, l’obbligo di motivazione degli atti, la necessità che l’Amministrazione fornisca prove concrete e la possibilità di superare le presunzioni con adeguata documentazione. Le sentenze più recenti hanno riaffermato l’inefficacia delle quotazioni OMI come prova esclusiva, la non automatica applicazione delle presunzioni bancarie e l’inapplicabilità del test di operatività per le società nei primi esercizi. Questi principi rappresentano un baluardo per il contribuente.

Altrettanto importanti sono gli strumenti deflattivi (accertamento con adesione, mediazione, definizioni agevolate), le rateizzazioni e le procedure di composizione della crisi, che permettono di regolarizzare la posizione debitoria con oneri sostenibili. In ogni caso occorre agire tempestivamente: i termini per contestare o aderire sono rigorosi e la mancata reazione comporta la definitività della pretesa.

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