Accertamento fiscale a una società di gateway pagamenti (azienda): cosa fare e come difendersi

Introduzione

Le aziende che operano come gateway di pagamento (payment service provider o PSP) sono il motore dell’e‑commerce. Elaborano migliaia di transazioni e collegano consumatori, commercianti e banche attraverso piattaforme telematiche e soluzioni di open banking. Questo ruolo centrale implica però anche elevati obblighi fiscali e contributivi: IVA, imposte dirette, ritenute sui compensi dei professionisti, contributi previdenziali per i dipendenti, imposte di bollo, accise e obblighi antiriciclaggio imposti dal d.lgs. 231/2007. Le verifiche fiscali sono frequenti e, quando emergono irregolarità, la società può essere sottoposta ad accertamento con successiva iscrizione a ruolo e recupero coatto mediante cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento, pignoramenti o ipoteche. Nel settore fintech, dove i flussi sono considerevoli e spesso internazionali, i rischi di errori o di inadempienze sono elevati.

Questo articolo – aggiornato a marzo 2026 – ha l’obiettivo di fornire una guida completa e operativa su cosa fare in caso di accertamento fiscale a carico di una società di gateway di pagamento e quali strumenti di difesa utilizzare. La trattazione parte dai riferimenti normativi e giurisprudenziali più recenti (D.P.R. 602/1973, D.Lgs. 546/1992, legge 3/2012, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, leggi di bilancio 2023–2026, circolari dell’Agenzia delle Entrate e sentenze della Corte di cassazione) per poi spiegare la procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto, le strategie legali per contestare l’accertamento, le definizioni agevolate (rottamazioni), le alternative (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, composizione negoziata) e gli errori da evitare. Tutto il testo è scritto dal punto di vista del debitore, con un taglio professionale ma divulgativo.

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con pluriennale esperienza nel diritto bancario, tributario e della crisi d’impresa. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti presenti su tutto il territorio nazionale, in grado di affiancare le aziende sia in sede giudiziale sia in sede stragiudiziale. L’avv. Monardo è iscritto come gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012 negli elenchi del Ministero della Giustizia, è professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Queste qualifiche dimostrano una competenza trasversale che va oltre il semplice contenzioso tributario e consente di integrare le difese con soluzioni di ristrutturazione dei debiti.

Grazie alla collaborazione con dottori commercialisti, revisori legali, ingegneri informatici e consulenti del lavoro, lo studio Monardo offre assistenza a 360°: analisi dell’atto (per verificare vizi di notifica, prescrizione, decadenza o errati calcoli), predisposizione di ricorsi davanti alle Commissioni tributarie o al giudice del lavoro, richiesta di sospensioni e rateizzazioni, piani di rientro e transazioni fiscali, trattative con banche e fornitori, nonché accesso agli strumenti di composizione della crisi (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, concordato, composizione negoziata). La capacità di coordinare profili giuridici, contabili e tecnici è cruciale per le fintech.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

1. Obblighi fiscali e regolamentari per i gateway di pagamento

Una società di gateway di pagamento è classificata dall’ordinamento italiano ed europeo come fornitore di servizi di pagamento ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2) e del d.lgs. 11/2010. La normativa richiede l’autorizzazione di Banca d’Italia (per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica), la conformità alle regole antiriciclaggio, la protezione dei dati e la gestione sicura delle transazioni. Dal 1º gennaio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha anche imposto il collegamento obbligatorio tra POS o strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici. Il provvedimento del 31 ottobre 2025 (prot. n. 424470) stabilisce che gli esercenti, o i loro intermediari, devono associare la matricola del registratore telematico ai dati degli strumenti di pagamento elettronico tramite un servizio online; il collegamento riguarda anche i soggetti che memorizzano i corrispettivi tramite procedura web . Per gli strumenti già in uso al 1º gennaio 2026 la registrazione va completata entro 45 giorni dall’attivazione del servizio; per le nuove installazioni occorre registrare l’associazione dal sesto giorno del secondo mese successivo all’avvio dello strumento e comunque entro l’ultimo giorno lavorativo di tale mese . La mancanza di adeguamento può far scattare sanzioni.

I gateway di pagamento devono quindi adempiere anche agli obblighi fiscali tradizionali: IVA sulle commissioni applicate ai commercianti, IRES o IRPEF sui redditi di impresa, IRAP, addizionali locali, imposte di bollo sugli estratti conto, ritenute sui compensi pagati a consulenti e fornitori, contributi previdenziali per dipendenti e amministratori e ritenuta d’acconto sui compensi corrisposti a professionisti. Devono inoltre trasmettere i dati dei corrispettivi giornalieri tramite registratori telematici o procedura web, gestire l’archiviazione dei documenti fiscali, operare la fact-checking incrociata con i conti correnti e garantire la corretta fiscalizzazione dei flussi. Il controllo dell’Agenzia delle Entrate può riguardare la corretta dichiarazione dell’IVA (ad esempio tramite il controllo incrociato di fatturazione elettronica), la verifica di esterometro per transazioni transfrontaliere e l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

2. Il D.P.R. 602/1973 e la riscossione dei tributi

Il D.P.R. 602/1973 disciplina la riscossione delle imposte dirette e, attraverso successive modifiche, è stato esteso alla riscossione unificata di tutti i tributi e contributi. Alcuni articoli sono particolarmente rilevanti per una società di gateway di pagamento.

2.1 Articolo 36 – Responsabilità dell’ex socio e degli amministratori

L’articolo 36 stabilisce che i soci di società di capitali che si sciolgono rispondono dei debiti fiscali nei limiti di quanto hanno ricevuto in sede di liquidazione. La norma non comporta un’automatica successione, ma un’azione specifica contro l’ex socio: la Cassazione 1650/2026 ha precisato che l’Agente della riscossione deve notificare un atto motivato al socio che quantifichi le somme ricevute e le ragioni del recupero . L’azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cancellazione della società dal registro delle imprese (art. 28, co. 4, d.lgs. 175/2014) e richiede la prova della distribuzione ai soci; senza questa prova la responsabilità non può essere affermata . Pertanto, se la società di gateway si scioglie senza estinguere i debiti, i soci che hanno percepito liquidazioni devono rispondere solo pro quota e non per l’intero.

È importante anche il ruolo degli amministratori. La giurisprudenza ritiene che, se il liquidatore paga altri creditori prima del fisco distribuendo beni ai soci, l’amministratore può essere chiamato a rispondere per mala gestio. In presenza di un accertamento, l’agente della riscossione può agire sia nei confronti della società sia dei soci e amministratori, ma deve dimostrare l’arricchimento di questi ultimi e l’eventuale responsabilità nella violazione degli obblighi fiscali.

2.2 Articolo 50 – Intimazione di pagamento

L’articolo 50 prevede che, decorsi oltre 180 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l’agente della riscossione debba inviare un’intimazione di pagamento prima di procedere con l’esecuzione forzata. La Cassazione 6436/2025 ha qualificato l’intimazione come atto autonomo impugnabile: il debitore ha 60 giorni per proporre ricorso e contestare la pretesa; se non impugna, il debito si cristallizza e non può più essere contestato . L’intimazione deve indicare l’importo dovuto, i termini di pagamento (generalmente 5 giorni per evitare il pignoramento), e deve essere notificata con le forme previste per gli atti tributari (PEC o raccomandata A/R). In caso di notifica irregolare o tardiva, l’atto è nullo. La difesa ruota quindi sulla verifica della notifica, della legittimazione e dei termini.

2.3 Articolo 72‑bis – Pignoramento dei conti correnti

L’art. 72‑bis, inserito nel D.P.R. 602/1973 nel 2005 e aggiornato con il d.lgs. 33/2025, consente all’Agente della riscossione di pignorare i conti correnti del debitore senza bisogno di autorizzazione del giudice. È sufficiente inviare un ordine di pagamento alla banca (o istituto di pagamento) e al debitore. Il comma 1 stabilisce che il terzo pignorato deve versare le somme maturate prima della notifica entro 60 giorni e, per le somme future, alla loro scadenza . La recente ordinanza Cass. 6/2026 ha affermato che l’ordine di pignoramento deve essere notificato sia alla banca sia al debitore; se manca la notifica al debitore l’atto è inesistente e insanabile . La Corte ha chiarito che l’omessa notifica non è una semplice nullità ma una carenza di esistenza giuridica del pignoramento. Per le società di gateway, che operano con conti correnti di esercizio collegati ai flussi dei pagamenti, un pignoramento può paralizzare l’attività; è quindi fondamentale controllare la correttezza della notifica e presentare opposizione entro 20 giorni.

2.4 Articolo 28‑ter – Compensazione dei rimborsi

L’art. 28‑ter consente all’Agenzia delle Entrate di compensare i rimborsi di imposte (come IVA o IRAP) con eventuali debiti iscritti a ruolo. La riforma del d.lgs. 110/2024 prevede che, ricevuta la proposta di compensazione, il contribuente ha 60 giorni per accettarla o rifiutarla; in mancanza di risposta l’amministrazione procede alla compensazione . Per i gateway, che spesso maturano crediti IVA, la compensazione può ridurre il cash‑flow e impedire la restituzione di imposte; è quindi necessario monitorare la propria posizione e eventualmente contestare la compensazione se i debiti sono prescritti o non dovuti.

2.5 Articolo 48‑bis – Verifica prima dei pagamenti della PA

L’art. 48‑bis impone alle pubbliche amministrazioni e alle società a prevalente partecipazione pubblica di verificare, prima di effettuare un pagamento superiore a 5.000 euro, se il beneficiario è inadempiente per debiti erariali. In caso di debito, il pagamento viene sospeso e le somme sono destinate a soddisfare il ruolo. Dal 1º gennaio 2026 il tetto scende a 2.500 euro, ampliando l’ambito dei controlli . Le società di gateway che forniscono servizi a enti pubblici (ad esempio per il pagamento di tributi locali o bolli auto) rischiano di vedere sospesi i compensi se non regolarizzano la propria posizione.

3. Accertamento e controllo dell’Agenzia delle Entrate

Le modalità di accertamento fiscale variano a seconda della tipologia di controllo:

  1. Controllo automatizzato (art. 36‑bis del d.p.r. 600/1973): il sistema incrocia i dati delle dichiarazioni e delle certificazioni e segnala difformità e omissioni. La Cassazione ha ribadito che l’amministrazione può correggere solo errori materiali o di calcolo e non può recuperare crediti non dichiarati senza un vero accertamento . Questo significa che, se il Fisco rileva un credito non dichiarato nelle certificazioni emesse dal gateway, deve avviare un vero e proprio avviso di accertamento con contraddittorio.
  2. Controllo formale (art. 36‑ter): riguarda il controllo della correttezza dei dati esposti in dichiarazione. L’Agenzia verifica le fatture, le annotazioni contabili, i versamenti e può richiedere documentazione. È fondamentale conservare la documentazione digitale delle transazioni (posizioni contabili, estratti conto, registri IVA) per rispondere alle richieste.
  3. Accertamento «analitico» o «induttivo»: in caso di gravi incongruenze, l’amministrazione può procedere con accertamento ex artt. 38 e 39 del d.p.r. 600/1973, ricostruendo il volume d’affari in via induttiva (ad es. applicando ricarichi medi alla commissione sul transato). Per i gateway di pagamento è possibile che l’Agenzia ricostruisca i ricavi sulla base dei flussi transitati sui conti, dei report di settlement e degli agi trattenuti, ragion per cui occorre predisporre prospetti di riconciliazione.
  4. Processo verbale di constatazione e contraddittorio preventivo: dal 30 aprile 2024 l’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente (l. 212/2000), come modificato dal d.l. 146/2023, impone che tutti gli atti impugnabili autonomamente (avvisi di accertamento, atti di contestazione) siano preceduti da un contraddittorio preventivo con la consegna di una bozza e concessione di almeno 60 giorni per le osservazioni. L’assenza di contraddittorio rende l’atto nullo . Per le società di gateway, la partecipazione al contraddittorio è un’occasione per spiegare le dinamiche dei flussi e correggere eventuali errori; occorre predisporre documenti, e-mail e conti per convincere l’ufficio. Sono escluse dall’obbligo le attività di controllo automatizzato e formale.

4. Rottamazioni e definizioni agevolate

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse definizioni agevolate per consentire ai contribuenti di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo l’imposta e riducendo sanzioni e interessi. Sono strumenti preziosi per le società di gateway che vogliano chiudere la stagione debitoria.

4.1 Rottamazione quater

La rottamazione quater, introdotta dalla legge di bilancio 2023 (art. 1, commi 231–252, l. 197/2022), consente di estinguere i ruoli affidati all’Agente della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022, pagando solo l’imposta e le spese di notifica, senza sanzioni né interessi di mora. Era possibile presentare domanda entro il 30 aprile 2023 e la definizione prevedeva fino a 18 rate in cinque anni. La prima e la seconda rata, ciascuna pari al 10 % del dovuto, scadevano il 31 ottobre e il 30 novembre 2023; le restanti sedici erano bimestrali e scadevano il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno . Il mancato pagamento di una rata oltre cinque giorni comportava la decadenza dal beneficio . Questa definizione non è più attiva ma molti debitori hanno beneficiato della dilazione.

4.2 Rottamazione quinquies (Legge di bilancio 2026)

La rottamazione quinquies è stata introdotta con la legge di bilancio 2026 (art. 1, commi 82–110, l. 199/2025). Riguarda i carichi affidati dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti da imposte dichiarate e non versate o contributi previdenziali (sono esclusi i carichi da accertamento). La domanda deve essere presentata entro 30 aprile 2026 e il contribuente può scegliere tra:

  • Pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026;
  • Piano di rateizzazione in 54 rate bimestrali (9 anni) con tasso del 3 %, con prime tre rate in scadenza il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026; le successive ogni 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre fino alla 51ª rata; le ultime tre scadono il 31 gennaio, 31 marzo e 31 maggio 2035 .

Durante la definizione sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza e non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche . Se il contribuente non paga la rata unica o due rate, anche non consecutive, decade dal beneficio e gli importi versati restano acquisiti . Questa rottamazione è particolarmente vantaggiosa per le società di gateway che hanno accumulato debiti in dichiarazione ma non sono state oggetto di accertamento. L’assenza di cinque giorni di tolleranza rende però necessario predisporre un piano finanziario preciso.

5. Sanzioni contributive: omissione ed evasione INPS

I gateway di pagamento impiegano personale con contratto di lavoro dipendente e devono versare i contributi INPS e assicurativi. Il mancato versamento comporta pesanti sanzioni civili. L’INPS distingue fra omissione (ritardo nel versamento a fronte di denuncia completa) e evasione (mancata dichiarazione o dichiarazione mendace). In caso di omissione, la sanzione consiste in un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato di 5,5 punti percentuali con limite al 40 % dell’importo dovuto; il ravvedimento operoso entro 120 giorni consente di pagare solo la maggiorazione del TUR . In caso di evasione, la sanzione è pari al 30 % l’anno fino al 60 %; oltre il limite si applica l’interesse legale ex art. 30 del d.p.r. 602/1973; se il debitore si autodenuncia entro un anno, la sanzione è equiparata a quella per omissione . La Cassazione n. 9016/2025 ha stabilito che l’INPS deve notificare la sanzione entro 90 giorni dalla ricezione del fascicolo e che, se il termine non è rispettato, l’istituto perde la potestà sanzionatoria . La Corte costituzionale ha confermato la legittimità della sanzione da 1,5 a 4 volte l’importo delle ritenute non versate, ritenendola proporzionata .

6. Diritto bancario: anatocismo, usura e altre contestazioni

Molte fintech operano con linee di credito bancarie (fidi, anticipo POS, factoring). L’uso intensivo dei conti correnti comporta costi bancari che, se non correttamente pattuiti, possono ridurre ulteriormente la marginalità. La Cassazione 27460/2025 ha ribadito che le clausole di anatocismo (capitalizzazione degli interessi) sono valide solo se pattuite per iscritto con pari periodicità tra interessi attivi e passivi; nei contratti stipulati prima del 9 febbraio 2000 le clausole sono nulle e il cliente può ripetere le somme indebitamente pagate . La banca deve produrre tutti gli estratti conto sin dall’apertura; in mancanza il giudice può ricostruire la posizione mediante CTU .

La legge 108/1996 disciplina l’usura. La Cassazione del 2026 ha ricordato che, per accertare l’usurarietà, occorre confrontare il tasso effettivo globale (TEG) applicato dalla banca con il tasso soglia pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’Economia; se il tasso pattuito supera la soglia, gli interessi devono essere ridotti alla misura legale e non può essere chiesta alcuna remunerazione . Il cliente che assume usura deve dimostrare il limite di affidamento, mentre la banca deve produrre tutta la documentazione originale . Queste regole si applicano anche ai rapporti di factoring e anticipo POS.

7. Sovraindebitamento e Codice della crisi d’impresa

La legge 3/2012, confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCI), consente alle persone fisiche, ai professionisti, agli imprenditori agricoli e agli imprenditori sotto soglia di accedere alle procedure di sovraindebitamento per ristrutturare i debiti. La norma si articola in tre strumenti: piano del consumatore, accordo di ristrutturazione dei debiti e liquidazione controllata, oltre all’esdebitazione per il debitore incapiente. Il sovraindebitamento è definito come la situazione di squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, e l’incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni . Le società di capitali non fallibili (cd. piccole imprese) possono beneficiare del sovraindebitamento in determinate ipotesi.

Nel piano del consumatore, riservato alle persone fisiche non imprenditori, il giudice omologa la proposta senza voto dei creditori se la ritiene conveniente e se il debitore è meritevole. La Cassazione ha chiarito che può essere concessa una moratoria fino a un anno per il pagamento dei creditori privilegiati, e che questi non hanno diritto di voto . Nel accordo di ristrutturazione dei debiti, occorre l’adesione di almeno il 60 % dei creditori; i creditori privilegiati devono essere pagati integralmente, salvo moratoria non superiore a un anno . La liquidazione controllata consente di mettere a disposizione il patrimonio per la soddisfazione dei creditori con nomina di un liquidatore; al termine, se il debitore ha cooperato, può chiedere l’esdebitazione . Gli Organismi di composizione della crisi (OCC), istituiti presso le Camere di commercio, assistono il debitore nella redazione del piano .

8. Composizione negoziata e procedure concorsuali per le imprese

Il D.L. 118/2021, confluito nel CCI, ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa. È uno strumento volontario rivolto alle imprese in difficoltà che vogliono risanarsi. La procedura si avvia tramite la piattaforma telematica del Ministero della Giustizia, nella quale l’imprenditore compila un test di autodiagnosi; se il test dà esito positivo, il tribunale nomina un esperto indipendente che guida le trattative con i creditori . La composizione negoziata è riservata alle imprese commerciali e artigiane e consente di accedere a misure protettive (sospensione delle azioni esecutive) senza immediato ricorso al tribunale. Per una società di gateway di pagamento, può rappresentare una soluzione per rinegoziare i debiti con banche, fornitori e Fisco mantenendo la continuità aziendale.

Oltre alla composizione negoziata, il CCI prevede altre procedure:

  1. Accordo di ristrutturazione dei debiti: consente di transigere i debiti con l’adesione delle classi di creditori; può essere utilizzato nella composizione negoziata .
  2. Concordato preventivo (in continuità o liquidatorio): permette all’impresa di proseguire l’attività sotto la supervisione del tribunale .
  3. Concordato semplificato: riservato alle imprese sotto soglia che non riescono a chiudere la composizione negoziata; consente la liquidazione rapida del patrimonio .

9. Ulteriori normative rilevanti

Oltre alle norme sopra illustrate, le società di gateway devono osservare altre disposizioni:

  • Decreto legislativo n. 231/2007: obblighi antiriciclaggio, identificazione e adeguata verifica della clientela, segnalazione di operazioni sospette. Il mancato adempimento comporta sanzioni amministrative pecuniarie e, nei casi gravi, sanzioni penali.
  • Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR: protezione dei dati personali e sicurezza dei pagamenti.
  • Global minimum tax: il d.lgs. 209/2023 (attuazione della direttiva 2022/2523 sulla tassazione minima globale) ha introdotto nuovi obblighi per i gruppi multinazionali con fatturato superiore a 750 milioni di euro; alcune fintech rientrano in questo perimetro.
  • Legge di bilancio 2025: rafforzamento della lotta all’evasione nei pagamenti elettronici, obbligo di collegamento POS‑registratore telematico e interoperabilità delle banche dati; le regole operative sono state definite con provvedimento del 31 ottobre 2025 .

Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto

Quando una società di gateway riceve un atto dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (cartella di pagamento, intimazione, avviso di accertamento, avviso di addebito INPS, pignoramento), deve seguire una procedura ordinata per non perdere i diritti di difesa. Di seguito una guida operativa.

1. Verifica della notifica

  • Forma della notifica: controllare se l’atto è stato notificato via PEC da un indirizzo presente negli elenchi pubblici (INI‑PEC, Indice nazionale domicili digitali). L’uso di un indirizzo PEC non presente non determina automaticamente la nullità, ma chi eccepisce l’irregolarità deve dimostrare di non aver ricevuto la comunicazione . Se la notifica è avvenuta tramite raccomandata A/R, verificare la data di spedizione e la compiuta giacenza (dieci giorni).
  • Data di ricezione: segnare la data in cui la PEC è stata consegnata o la raccomandata è stata ritirata. Se la raccomandata non viene ritirata, la notifica si considera perfezionata dopo dieci giorni.
  • Soggetti notificatari: la cartella deve essere notificata all’ente e, se la società è estinta, all’ex socio o al liquidatore. Il pignoramento ex art. 72‑bis deve essere notificato sia al debitore sia al terzo .

2. Esame del contenuto dell’atto

Identificare il tipo di atto:

  • Cartella di pagamento: deve indicare la tipologia di imposta, l’anno di riferimento, il ruolo e la somma dovuta. Può essere impugnata entro 60 giorni dalla notifica davanti alla Commissione tributaria provinciale.
  • Avviso di addebito INPS: riguarda contributi previdenziali e si impugna entro 40 giorni davanti al giudice del lavoro; per importi inferiori a 1.000 euro la giurisprudenza ritiene che sia impugnabile solo al momento del pignoramento .
  • Intimazione di pagamento ex art. 50: deve essere impugnata entro 60 giorni; se non impugnata, preclude contestazioni future .
  • Avviso di accertamento: contiene la rettifica delle dichiarazioni o l’individuazione di redditi non dichiarati. Deve essere preceduto dal contraddittorio preventivo salvo le eccezioni .
  • Pignoramento (cartelle o addebiti): l’opposizione va presentata entro 20 giorni dalla data di notifica; occorre contestare l’inesistenza o la nullità (per es. mancata notifica al debitore) .

3. Consultazione con un professionista

Prima di presentare un ricorso, è opportuno che l’atto e la posizione contabile siano analizzati da un professionista esperto di diritto tributario e bancario. Lo studio Monardo esamina i vizi formali (notifica, motivazione, mancata sottoscrizione digitale), i vizi di merito (errata imputazione dell’imposta, prescrizione, decadenza), effettua ricostruzioni contabili e redige pareri pro veritate. Inoltre, può assistere nella predisposizione di memorie difensive da depositare in sede di contraddittorio.

4. Valutazione di definizione agevolata o rateizzazione

Per cartelle e ruoli rientranti nei periodi previsti dalle definizioni agevolate (rottamazione quater o quinquies), è opportuno valutare se aderirvi. La definizione sospende i termini di prescrizione e decadenza fino alla prima rata . In alternativa, è possibile chiedere la rateizzazione ordinaria (fino a 72 rate mensili) o straordinaria (fino a 120 rate). La rateizzazione ordinaria si richiede prima del pignoramento e comporta la sospensione delle azioni esecutive; quella straordinaria richiede la dimostrazione di temporanea difficoltà finanziaria .

5. Presentazione del ricorso e istanze cautelari

Se l’atto presenta vizi, occorre presentare ricorso nei termini. Il ricorso può essere depositato telematicamente mediante il sistema informatico della giustizia tributaria (per le cartelle e gli avvisi di accertamento) o tramite il giudice del lavoro (per gli avvisi di addebito INPS). Contestualmente al ricorso, si può chiedere la sospensione dell’esecuzione (istanza cautelare), dimostrando il fumus boni iuris e il periculum in mora: la Commissione tributaria può sospendere l’esecutività dell’atto fino alla decisione .

6. Trattative con la banca e fornitori

Le società fintech spesso hanno debiti verso banche e fornitori per linee di credito, anticipo POS e servizi. È utile avviare trattative per rinegoziare i tassi, chiedere moratorie, allungare le scadenze e verificare la presenza di clausole abusive (anatocismo, usura). L’esperienza dello studio Monardo nel diritto bancario consente di valutare se le clausole sono nulle e, se del caso, agire per la ripetizione degli interessi indebitamente versati .

7. Accesso agli strumenti di sovraindebitamento o composizione negoziata

Se il debito è insostenibile e la società non rientra nelle definizioni agevolate, si può valutare l’accesso agli strumenti di sovraindebitamento (per ex soci o amministratori persone fisiche) o alla composizione negoziata (per la società). Queste procedure offrono protezione dalle azioni esecutive e consentono la ristrutturazione dei debiti con falcidie e moratorie .

Difese e strategie legali

Contestazione della notifica e decadenza

La notifica irregolare è tra le prime cause di invalidità di un atto. I principali vizi riguardano:

  • Mancato rispetto delle modalità previste (indirizzo PEC non presente negli elenchi pubblici, mancanza di relata di notifica, notificazione a soggetto diverso dal legale rappresentante); la Cassazione richiede che l’irregolarità comporti un pregiudizio per il destinatario .
  • Omessa notifica dell’intimazione ex art. 50: se la cartella è stata notificata oltre 180 giorni prima dell’esecuzione e non è intervenuta l’intimazione, il pignoramento è nullo.
  • Omessa notifica del pignoramento ex art. 72‑bis al debitore: l’atto è inesistente .

Un’altra difesa riguarda la decadenza: le cartelle derivanti da tributi erariali si prescrivono in dieci anni, quelle relative a contributi previdenziali e tributi locali in cinque anni . Se dopo la notifica della cartella l’Agente della riscossione non compie atti interruttivi della prescrizione per i periodi indicati, il debito si estingue.

Prescrizione e sospensione dei termini

Oltre alla decadenza, il contribuente può eccepire la prescrizione del diritto di riscuotere. La presentazione del ricorso o l’adesione alla definizione agevolata interrompe la prescrizione. È strategico, in alcuni casi, presentare la domanda di rottamazione per sospendere i termini e nel frattempo eccepire la prescrizione .

Rateizzazione ordinaria e straordinaria

Se il pagamento immediato non è sostenibile, la società può chiedere la rateizzazione. La rateizzazione ordinaria può durare fino a 72 rate mensili; quella straordinaria fino a 120 rate. Per l’ammissione è necessario dimostrare una temporanea difficoltà finanziaria e, in alcuni casi, presentare fideiussioni. La richiesta va presentata prima che inizi la procedura esecutiva . Una volta concessa, sospende i fermi e le ipoteche.

Transazione fiscale e accordi durante il processo

Nei casi di accertamento o contenzioso, è possibile definire il debito tramite una transazione fiscale nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di un concordato preventivo. L’Agenzia delle Entrate può accettare un pagamento parziale se dimostrato che la proposta consente di recuperare più di quanto otterrebbe in caso di liquidazione . Per i gateway con debiti elevati, la transazione fiscale consente di stralciare parte del debito e mantenere l’operatività.

Esdebitazione e ripartenza

Al termine delle procedure di sovraindebitamento, il debitore meritevole può chiedere l’esdebitazione, ossia la cancellazione dei debiti residui. La Cassazione 9549/2025 ha affermato che la moratoria concessa ai creditori privilegiati non impedisce l’omologazione del piano . Inoltre, la Cassazione 14835/2025 ha precisato che le procedure aperte prima del 15 luglio 2022 restano disciplinate dalla Legge fallimentare e non dal nuovo CCI . Per i soci o amministratori persone fisiche di un gateway, la procedura di esdebitazione può cancellare i debiti personali legati alle garanzie prestate.

Contenzioso bancario

Se la società è esposta verso le banche, può avviare azioni giudiziarie per contestare anatocismo e usura. Come visto, la Cassazione ha dichiarato nulle le clausole anatocistiche dei contratti pre‑2000 e ha ribadito che la banca deve produrre tutti gli estratti conto . In caso di usura, gli interessi devono essere ricondotti al tasso legale e il cliente può chiedere la restituzione di quanto pagato in eccedenza . La difesa può essere integrata con la richiesta di CTU per la ricalcolazione dei saldi.

Difese penali

In alcune ipotesi l’accertamento fiscale può sfociare in un procedimento penale (ad esempio, per omessa dichiarazione ex art. 5 d.lgs. 74/2000, dichiarazione infedele ex art. 4 o omesso versamento IVA ex art. 10‑ter). La difesa richiede la predisposizione di prove documentali (libri contabili, riconciliazioni) e la collaborazione con consulenti tecnici. L’avv. Monardo, insieme a penalisti di fiducia, può assistere anche in questa fase, valutando la possibilità di definire il procedimento con il ravvedimento operoso o con l’integrale pagamento del tributo prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

Strumenti alternativi

Saldo e stralcio e accordi transattivi

Il saldo e stralcio è un accordo con il quale l’agente della riscossione o la banca accettano il pagamento di una somma inferiore al debito a fronte della rinuncia alla parte residua. Può essere formalizzato mediante un accordo privato o, se si tratta di tributi, nell’ambito di un piano di ristrutturazione autorizzato dal giudice. Per i gateway con debiti bancari, la banca può preferire un saldo e stralcio piuttosto che un contenzioso.

Procedure di sovraindebitamento

Già descritte nel contesto normativo, le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata) sono alternative allo stralcio. Offrono un quadro normativo certo e prevedono l’esdebitazione finale . Le procedure sono gestite da un OCC e possono essere attivate anche dai soci persone fisiche di un gateway, che spesso prestano garanzie personali.

Composizione negoziata della crisi

Per le imprese sotto soglia (con fatturato fino a 5 milioni di euro) la composizione negoziata consente di rinegoziare i debiti con i creditori senza ricorrere al tribunale. La nomina di un esperto indipendente facilita le trattative e consente di ottenere misure protettive, come la sospensione delle azioni esecutive . Per i gateway con un business ancora in crescita ma afflitti da debiti, questa procedura può salvare l’azienda.

Accordi di ristrutturazione e concordato preventivo

Le imprese che superano le soglie per il sovraindebitamento possono ricorrere agli accordi di ristrutturazione o al concordato preventivo. Nel concordato preventivo con continuità aziendale l’impresa continua l’attività sotto la supervisione del tribunale; nel concordato liquidatorio l’obiettivo è la liquidazione controllata dei beni. Il CCI introduce anche il concordato semplificato per chi non riesce a concludere la composizione negoziata .

Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare le notifiche: non ritirare le raccomandate o non aprire la PEC è un grave errore. La notifica si considera perfezionata comunque dopo la compiuta giacenza, e i termini decorrono . Controllare regolarmente la PEC e affidare un incarico a chi possa monitorarla.
  2. Ricorrere fuori termine: presentare il ricorso oltre i termini (60 giorni per cartelle e intimazioni, 40 per avvisi INPS) comporta l’inammissibilità . È bene segnare le scadenze e agire tempestivamente.
  3. Pagare senza verificare: molti debitori pagano importi non dovuti senza controllare i calcoli. È essenziale esaminare la base imponibile, gli interessi e le sanzioni e chiedere lo sgravio per somme non dovute .
  4. Non chiedere la rateizzazione: la rateizzazione sospende le esecuzioni e consente di pianificare i pagamenti .
  5. Trascurare la responsabilità dell’ex socio o amministratore: chi chiude una società senza saldare i debiti può essere chiamato a risponderne; occorre assicurarsi che la liquidazione sia avvenuta correttamente .
  6. Sottovalutare l’obbligo di contraddittorio: la mancata partecipazione al contraddittorio preventivo può precludere contestazioni future .

Tabelle riepilogative

Di seguito alcune tabelle sintetiche utili per consultare rapidamente norme, termini e strumenti difensivi. Le tabelle utilizzano solo poche parole chiave per facilitare la lettura.

Tabella 1 – Scadenze e aliquote della rottamazione quinquies

RateScadenze principaliInteressiNota
1–331/7, 30/9, 30/11 20263 %Prime tre rate; se non pagate decadenza
4–5131/1, 31/3, 31/5, 31/7, 30/9, 30/11 (2027–2034)3 %Rate bimestrali
52–5431/1, 31/3, 31/5 20353 %Ultime tre rate

Tabella 2 – Sanzioni contributive INPS

TipologiaMaggiorazioneLimiteRavvedimento
OmissioneTUR + 5,5 % annuimax 40 % del contributo dovutoPagamento entro 120 giorni senza maggiorazione
Evasione30 % annuo fino a 60 %, poi interesse ex art. 30max 60 %Autodenuncia entro un anno: equiparata a omissione

Tabella 3 – Termini di impugnazione degli atti

AttoTermine ricorsoGiudice competente
Cartella di pagamento60 giorniCommissione tributaria
Intimazione di pagamento (art. 50)60 giorniCommissione tributaria
Avviso di addebito INPS40 giorniGiudice del lavoro
Pignoramento (opposizione all’esecuzione)20 giorniGiudice competente

Tabella 4 – Procedure di sovraindebitamento

ProceduraSoggetti ammessiCaratteristiche principaliVantaggi
Piano del consumatorePersone fisiche non imprenditoriMeritevolezza; omologazione senza voto; possibile moratoria 12 mesiSospensione delle esecuzioni; esdebitazione finale
Accordo di ristrutturazioneTutti i soggetti ammessi alla legge 3/2012Adesione del 60 % dei creditori; pagamento privilegiati integrale; stralcio chirografariFalcio dei debiti; protezione del patrimonio
Liquidazione controllataTuttiLiquidazione del patrimonio; nomina di un liquidatore; esdebitazione finaleEstinzione debiti residui; protezione esecutiva
Composizione negoziataImprese commerciali e artigianePiattaforma telematica; nomina di esperto; trattative riservateEvita fallimento; rinegoziazione debiti

FAQ – Domande frequenti

1. Che cos’è l’accertamento fiscale per una società di gateway di pagamento?

L’accertamento fiscale è il procedimento con cui l’Agenzia delle Entrate verifica la correttezza delle dichiarazioni e l’adempimento degli obblighi tributari. Nel caso dei gateway, l’accertamento può riguardare l’IVA sulle commissioni, l’IRES, le ritenute, la mancata emissione di fatture o l’omessa segnalazione di movimenti sospetti. L’amministrazione può chiedere documenti, emettere un processo verbale di constatazione e, se necessario, un avviso di accertamento preceduto dal contraddittorio preventivo.

2. È vero che l’Agenzia può prelevare direttamente dai conti della società?

Sì. L’art. 72‑bis del d.p.r. 602/1973 consente all’agente della riscossione di pignorare i conti correnti senza passare dal giudice. Tuttavia, l’ordine di pagamento deve essere notificato sia al terzo (la banca) sia al debitore; se la notifica al debitore manca, il pignoramento è inesistente e può essere impugnato .

3. Quanto tempo ho per impugnare una cartella o un’intimazione di pagamento?

Per la cartella di pagamento e l’intimazione ex art. 50 il termine è di 60 giorni dalla notifica. Per l’avviso di addebito INPS sono 40 giorni; per il pignoramento occorre proporre opposizione entro 20 giorni .

4. Posso aderire alla rottamazione quinquies se avevo già aderito alla quater?

Sì. La rottamazione quinquies riguarda i carichi affidati fino al 31 dicembre 2023 non inclusi nella rottamazione quater. È necessario presentare una nuova domanda entro il 30 aprile 2026 e scegliere se pagare in unica soluzione o in 54 rate .

5. Cosa succede se non pago una rata della rottamazione quinquies?

Se non paghi una rata o non versi la rata unica, perdi il beneficio della rottamazione; gli importi versati restano acquisiti e l’Agente riprende le procedure esecutive . Per questo è necessario pianificare attentamente i pagamenti.

6. L’intimazione di pagamento è sempre necessaria prima del pignoramento?

L’intimazione è necessaria se sono trascorsi più di 180 giorni dalla notifica della cartella. La Cassazione qualifica l’intimazione come atto autonomo impugnabile e, se manca, il pignoramento è illegittimo .

7. È possibile contestare la notifica PEC proveniente da un indirizzo non iscritto in INI‑PEC?

La Cassazione ha stabilito che l’uso di un indirizzo PEC non iscritto in INI‑PEC non comporta automaticamente la nullità della notifica; spetta al destinatario dimostrare di non aver ricevuto effettivamente l’atto . Occorre quindi provare il pregiudizio.

8. Che differenza c’è tra prescrizione e decadenza?

La prescrizione estingue il diritto di riscuotere perché il creditore non esercita l’azione entro un certo periodo (5 o 10 anni). La decadenza è un termine entro il quale l’amministrazione deve compiere un atto, ad esempio notificare l’intimazione; se non lo fa, perde il potere di agire. Entrambe possono essere eccepite dal contribuente.

9. Posso richiedere la rateizzazione dopo aver ricevuto il pignoramento?

In linea generale, la richiesta di rateizzazione deve essere presentata prima dell’esecuzione. Una volta che il pignoramento è iniziato, l’Agente della riscossione può concedere una dilazione solo se il debito è stato riconosciuto e non ci sono pendenze sulle rate precedenti .

10. Cosa sono gli estratti conto richiesti dalla banca in caso di anatocismo?

Nel contenzioso bancario per anatocismo è necessario ricostruire la movimentazione del conto. La banca deve fornire tutti gli estratti conto dalla data di apertura; se non lo fa, il giudice può ricostruire la posizione mediante CTU presuntiva .

11. Come funziona la composizione negoziata?

La composizione negoziata è attivabile tramite la piattaforma telematica del Ministero della Giustizia. L’imprenditore compila un test di autodiagnosi; se il test è positivo, viene nominato un esperto indipendente che guida le trattative con i creditori. Durante la procedura, l’imprenditore può chiedere misure protettive (sospensione di azioni esecutive) e può presentare un concordato semplificato se le trattative falliscono .

12. È possibile ottenere l’esdebitazione per i debiti fiscali?

Sì. Al termine delle procedure di sovraindebitamento o di fallimento (per le procedure aperte prima del 2022), il debitore meritevole può ottenere l’esdebitazione. La Cassazione ha confermato che la moratoria concessa ai creditori privilegiati non impedisce l’omologazione del piano . Tuttavia, per le procedure avviate prima del 15 luglio 2022 continua ad applicarsi la Legge fallimentare .

13. Cosa succede se l’INPS notifica la sanzione fuori termine?

La Cassazione 9016/2025 ha stabilito che l’INPS deve notificare la sanzione per omissione delle ritenute entro 90 giorni dalla ricezione del fascicolo. Se non rispetta il termine, perde la potestà sanzionatoria . È quindi opportuno verificare la tempestività della notifica.

14. Come posso contestare il tasso di usura applicato dalla banca?

È necessario calcolare il tasso effettivo globale (TEG) sommando interessi, commissioni e spese e confrontarlo con il tasso soglia pubblicato trimestralmente dal MEF. Se il TEG supera la soglia, gli interessi devono essere ridotti alla misura legale e il cliente può richiedere la restituzione . È opportuno farsi assistere da un consulente per la perizia econometrica.

15. Cos’è la compensazione dei rimborsi fiscali (art. 28‑ter)?

L’art. 28‑ter consente all’Agenzia delle Entrate di trattenere i rimborsi di imposte per compensare i debiti iscritti a ruolo. Se il contribuente riceve la proposta di compensazione, ha 60 giorni per accettare o rifiutare; se non risponde l’amministrazione procede . È quindi consigliabile monitorare la posizione debitoria per non vedersi trattenere rimborsi IVA o IRAP.

16. Posso regolarizzare i debiti contributivi tramite la rottamazione?

Le rottamazioni quater e quinquies consentono di estinguere anche i debiti contributivi. Tuttavia, la rottamazione quinquies esclude i carichi da accertamento e riguarda solo i contributi dichiarati e non versati. È importante distinguere tra importi oggetto di avviso di addebito (non rottamabili) e contributi emergenti dalle denunce.

17. Come incide l’obbligo di collegamento POS‑registratore telematico sui gateway?

Dal 1º gennaio 2026 gli esercenti devono associare i registratori telematici ai dispositivi di pagamento tramite un servizio online dell’Agenzia delle Entrate. Per i gateway che offrono terminali POS o software integrati, è necessario adeguarsi alla procedura e garantire la trasmissione dei dati per ogni dispositivo .

18. Se la società è estinta posso essere perseguito come ex socio?

Sì. L’art. 36 del d.p.r. 602/1973 consente l’azione contro i soci che hanno percepito somme in sede di liquidazione, entro i limiti di quanto ricevuto. L’agente deve notificare un atto motivato al socio e provare la distribuzione . Pertanto, se sei socio di un gateway estinto, puoi essere chiamato a rispondere delle imposte non pagate.

19. Quali sono le principali cause di annullamento del pignoramento?

Oltre alla mancata notifica al debitore, il pignoramento può essere annullato se non vi è un titolo esecutivo valido (cartella non notificata o prescritta), se l’ordine non indica chiaramente l’atto da cui deriva il credito o se l’Agente non rispetta i termini. Inoltre, il pignoramento può essere ridotto se il terzo ha già pagato somme eccedenti il dovuto o se la somma pignorata supera il limite del quinto dello stipendio.

20. Come posso difendermi se l’Agenzia ritiene che vi siano ricavi non dichiarati?

È necessario predisporre una ricostruzione contabile che dimostri la provenienza dei flussi: estratti conto dedicati, report di settlement delle transazioni, registri IVA, contratti con i merchant. Nel contraddittorio occorre spiegare i meccanismi di incasso (escrow account, flussi transitati per conto dei clienti) per evitare che l’Agenzia consideri come ricavo l’intero transato. L’assistenza di un commercialista esperto nel settore fintech è essenziale.

Simulazioni pratiche

Simulazione 1 – Pignoramento del conto bancario del gateway

Scenario: La società X, gateway di pagamento, riceve un ordine di pignoramento ex art. 72‑bis per un debito IVA di 150.000 €. La notifica dell’ordine arriva via PEC dalla banca, ma non c’è traccia di notifica al debitore. La società scopre il blocco quando il saldo dei conti operativi risulta azzerato.

Azioni: 1. Verifica della notifica: la società non ha ricevuto alcun avviso dal Fisco. L’atto è inesistente perché manca la notifica al debitore . 2. Ricorso urgente: entro 20 giorni la società presenta opposizione all’esecuzione chiedendo la sospensione del pignoramento per inesistenza dell’atto. 3. Prospettazione di difesa: si allegano estratti PEC, si chiede al giudice di dichiarare inesistente l’atto e di condannare l’Agente alla restituzione delle somme. Contestualmente si avvia la rateizzazione per regolarizzare il debito.

Risultato: il giudice accoglie l’opposizione, dichiara inesistente il pignoramento e ordina la restituzione delle somme. L’agente avvia una nuova procedura corretta e la società ottiene una rateizzazione in 72 rate.

Simulazione 2 – Definizione agevolata tramite rottamazione quinquies

Scenario: La società Y, fintech, ha cartelle per IVA e IRAP relative agli anni 2018–2022 per un totale di 200.000 €, in parte pagate a rate. Con la rottamazione quater ha definito solo una parte dei ruoli. Nel 2026 decide di aderire alla rottamazione quinquies per i ruoli residui.

Azioni: 1. Verifica dei carichi: il consulente estrae dal portale dell’Agente della riscossione l’elenco dei ruoli affidati tra il 2000 e il 31 dicembre 2023. Individua quelli derivanti da dichiarazioni (non da accertamenti). 2. Presentazione domanda: entro il 30 aprile 2026 la società invia la domanda via PEC, indicando l’opzione per il pagamento rateale. 3. Calcolo delle rate: l’agenzia comunica l’importo dovuto (200.000 € di imposta + 5.000 € di spese di notifica). La società sceglie il piano in 54 rate bimestrali con interessi al 3 %. L’importo di ogni rata è pari a circa 3.813 € (205.000 €/54).

Risultato: la società ottiene la sospensione delle procedure esecutive, paga puntualmente le rate e, dopo nove anni, estingue il debito senza sanzioni né interessi di mora. Se avesse scelto il pagamento in unica soluzione avrebbe dovuto versare 205.000 € entro il 31 luglio 2026.

Simulazione 3 – Piano del consumatore per ex socio

Scenario: L’ex socio della società Z, cancellata nel 2024, riceve un avviso ex art. 36 per debiti fiscali residui di 50.000 €. Ha ricevuto dalla liquidazione 20.000 € e non è in grado di pagare.

Azioni: 1. Verifica della distribuzione: il socio verifica che non ha percepito altri beni oltre ai 20.000 €. La responsabilità si limita a questa somma . 2. Proposta di piano del consumatore: essendo persona fisica non imprenditore, presenta un piano del consumatore nel quale offre il pagamento di 10.000 € in 5 anni. Spiega che il resto non è coperto dal patrimonio. 3. Omologazione: il giudice omologa il piano senza voto dei creditori e concede una moratoria di un anno .

Risultato: il socio paga le rate, ottiene l’esdebitazione dei debiti residui e si libera dalle pretese dell’Erario.

Conclusione

Le società che operano come gateway di pagamento gestiscono flussi economici ingenti e sono soggette a controlli fiscali e contributivi capillari. Come abbiamo visto, la riscossione tributaria è regolata da norme complesse (artt. 36, 50, 72‑bis del d.p.r. 602/1973, art. 6‑bis Statuto del contribuente, leggi di bilancio 2023–2026) e la giurisprudenza della Corte di cassazione ha chiarito molti profili: responsabilità limitata degli ex soci , autonomia dell’intimazione , inesistenza del pignoramento senza notifica , limiti dell’accertamento automatizzato , tutela del contribuente tramite contraddittorio e moratorie nei piani del consumatore . Oltre alla difesa in giudizio, esistono strumenti alternativi come le rottamazioni, la composizione negoziata e i piani di sovraindebitamento che permettono di chiudere i debiti con percentuali ridotte e di salvare l’attività.

Agire tempestivamente è fondamentale: verificare la notifica, rispettare i termini per l’impugnazione, valutare le definizioni agevolate e, se necessario, accedere a procedure di ristrutturazione. Non commettere l’errore di ignorare gli atti o di pagare senza verificare: la consulenza di un professionista consente di individuare errori dell’amministrazione, eccepire la prescrizione, negoziare il debito e proteggere i conti aziendali.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti offrono assistenza personalizzata per analizzare la situazione debitoria, predisporre ricorsi, ottenere sospensioni, negoziare con l’agenzia e le banche, elaborare piani di rientro e accedere ai vari strumenti di composizione della crisi. La loro esperienza come gestori della crisi e esperti negoziatori garantisce un approccio integrato che tutela sia il patrimonio personale degli amministratori sia la continuità aziendale.

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