Accertamento fiscale a una società di ricerche di mercato: cosa fare e come difendersi

INTRODUZIONE

Ricevere un avviso di accertamento fiscale dall’Agenzia delle Entrate o da un ente locale è un momento delicato per qualsiasi impresa, ma ancor più per una società di ricerche di mercato. Queste società raccolgono e analizzano dati, gestiscono contratti con clienti e fornitori, elaborano statistiche e svolgono attività ad alto valore aggiunto. Errori nella contabilizzazione dei costi, nelle scritture contabili, nell’applicazione dell’IVA sugli studi di mercato, o nel trattamento fiscale dei compensi ai consulenti possono portare a rilevanti irregolarità che l’Amministrazione finanziaria può contestare tramite l’accertamento.

L’accertamento fiscale è il procedimento con cui l’Amministrazione, dopo aver eseguito controlli e verifiche sui dati dichiarativi, comunica al contribuente la rettifica delle imposte dovute, contestando omissioni o infedeltà e richiedendo il pagamento di imposte, sanzioni e interessi. Le recenti riforme hanno introdotto nuovi strumenti di tutela, come il contraddittorio preventivo e l’accertamento con adesione obbligatorio, ma anche procedure rapide di definizione e rottamazione. Per questo è fondamentale conoscere i termini, i diritti e le strategie per difendersi efficacemente.

Perché l’argomento è cruciale

  • Rischi economici: un avviso di accertamento può richiedere somme notevoli di imposte, sanzioni e interessi. Senza una difesa tempestiva, il debito diventa definitivo con la riscossione immediata e l’iscrizione a ruolo.
  • Possibilità di errori procedurali: la normativa prevede numerosi adempimenti a carico dell’Amministrazione. La mancata sottoscrizione da parte del dirigente competente, l’assenza di un valido contraddittorio, l’illegittimo raddoppio dei termini o l’errata motivazione dell’avviso possono rendere l’atto nullo . Chi conosce questi vizi può far annullare o ridurre il debito.
  • Novità legislative: il D.Lgs. 219/2023 ha introdotto il principio generale del contraddittorio preventivo nello Statuto del contribuente; il D.L. 39/2024 convertito in L. 67/2024 e il D.M. 24 aprile 2024 hanno chiarito i casi di esclusione del contraddittorio; la Legge di bilancio 2026 ha previsto la rottamazione‑quinquies e nuove definizioni agevolate; infine la riforma del processo tributario ha ridisegnato la giustizia tributaria con il D.Lgs. 175/2024. Aggiornarsi è indispensabile.

Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con pluriennale esperienza in diritto tributario e bancario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivi su tutto il territorio nazionale e specializzati nei contenziosi fiscali delle imprese. Oltre ad essere Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC), l’Avv. Monardo è Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, nominato per assistere le imprese in difficoltà nella procedura di composizione negoziata. Grazie a queste qualifiche, lui e il suo staff possono:

  • Analizzare il contenuto dell’avviso e verificare i vizi formali (mancata sottoscrizione, difetto di motivazione, violazione del contraddittorio, decadenza dei termini).
  • Presentare memorie, osservazioni e istanze di accertamento con adesione per fermare i termini e trattare con l’Ufficio.
  • Preparare e depositare ricorsi alla Corte di Giustizia Tributaria, richiedendo la sospensione dell’atto.
  • Negoziare piani di rientro o soluzioni stragiudiziali con l’Agenzia delle Entrate e con la Riscossione, comprese le rottamazioni e le definizioni agevolate.
  • Assistere nelle procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata) e nelle procedure di composizione negoziata della crisi.

Se hai ricevuto un avviso di accertamento o temi una verifica, contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

1 Contesto normativo e giurisprudenziale

Per difendersi efficacemente da un accertamento bisogna conoscere le fonti normative applicabili e le sentenze più recenti della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale. Di seguito vengono presentati i riferimenti fondamentali per le società di ricerche di mercato.

1.1 Principi costituzionali e ruolo dell’avviso di accertamento

L’avviso di accertamento è un provvedimento amministrativo con cui l’amministrazione ridetermina l’imposta dovuta. La Costituzione italiana fornisce i principi generali:

  • Articolo 24: tutti hanno diritto a una difesa effettiva; il contribuente deve poter conoscere le contestazioni e predisporre adeguate controdeduzioni.
  • Articolo 53: tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva e secondo un sistema tributario informato a criteri di progressività. L’accertamento deve essere improntato a equità e proporzionalità.
  • Articolo 111: la giurisdizione tributaria deve rispettare il principio del giusto processo, con tempi ragionevoli e contraddittorio fra le parti.

Lo Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000) specifica che l’avviso di accertamento deve essere motivato. Secondo l’articolo 7, comma 1, la motivazione deve indicare maggiori imposte, norme applicate e ragioni della pretesa, permettendo al contribuente di comprendere le contestazioni e difendersi efficacemente.

1.2 Normativa su termini e potere di accertamento

Le imposte sui redditi (Irpef, Ires, Irap) sono disciplinate dal D.P.R. 600/1973, mentre l’IVA è regolata dal D.P.R. 633/1972. Ecco i principali articoli:

  • Art. 43 D.P.R. 600/1973: fissa i termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento. In generale, se la dichiarazione è stata presentata, l’Agenzia può notificare l’avviso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. In caso di omessa o nulla dichiarazione i termini si allungano al settimo anno; con recupero di aiuti di Stato si può arrivare all’ottavo anno.
  • Art. 41‑bis D.P.R. 600/1973: consente l’accertamento parziale quando emergono elementi che fanno presumere un’imposta dovuta superiore, sulla base dell’incrocio di dati; l’atto può essere emesso anche senza previo contraddittorio.
  • Art. 42 D.P.R. 600/1973: stabilisce che l’avviso deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da un dirigente delegato; in assenza di sottoscrizione l’atto è nullo .
  • Art. 39 D.P.R. 600/1973: disciplina l’accertamento analitico‑induttivo in caso di contabilità inattendibile. La Corte di cassazione ha chiarito che l’Amministrazione può utilizzare presunzioni gravi, precise e concordanti per ricostruire il reddito anche se la contabilità è formalmente corretta, ma il giudice deve valutare le giustificazioni fornite dal contribuente e la condotta antieconomica non basta da sola .
  • Art. 57 D.P.R. 633/1972: fissa i termini di accertamento IVA (quinto anno dalla dichiarazione o settimo in caso di omessa dichiarazione).
  • Art. 52 D.P.R. 633/1972: regola le ispezioni, accessi e verifiche presso la sede del contribuente; prevede l’obbligo di redigere un processo verbale e consente il sequestro di documenti solo previa autorizzazione.
  • Art. 54 e 54‑bis D.P.R. 633/1972: consentono l’accertamento IVA anche mediante presunzioni, con riferimento ai dati bancari e alla contabilità.
  • Art. 36‑bis e 36‑ter D.P.R. 600/1973 e art. 54‑bis e 54‑ter D.P.R. 633/1972: prevedono i controlli automatizzati e i controlli formali sulle dichiarazioni; questi atti, essendo automatizzati, sono esclusi dal contraddittorio preventivo.

1.3 Il contraddittorio nelle verifiche fiscali

Il contraddittorio endoprocedimentale è la possibilità del contribuente di essere ascoltato prima dell’emissione dell’atto.

1.3.1 Il contraddittorio a seguito di accesso, ispezione o verifica (art. 12, comma 7, L. 212/2000)

L’articolo 12, comma 7, dello Statuto prevede che, dopo la chiusura degli accertamenti presso i locali del contribuente, l’Amministrazione consegni copia del verbale di constatazione. Il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni e richieste; l’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza di tale termine, salvo casi di urgenza . Le osservazioni devono essere valutate e motivate nell’atto. La norma garantisce il diritto di cooperazione e di difesa dell’impresa. La Corte costituzionale ha più volte sottolineato il valore del contraddittorio quale espressione del giusto procedimento .

Il D.Lgs. 219/2023 (attuazione della delega fiscale) ha introdotto nello Statuto l’art. 6‑bis che estende il contraddittorio a tutti gli atti impugnabili. Il comma 1 afferma che, salvo eccezioni, tutti gli atti autonomamente impugnabili sono preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo, a pena di annullabilità . L’Amministrazione deve comunicare lo schema di atto assegnando almeno 60 giorni per le controdeduzioni; l’atto finale non può essere adottato prima della scadenza e deve motivare le osservazioni non accolte . Il comma 2 esclude dal contraddittorio gli atti automatizzati, i controlli formali e i casi di fondato pericolo per la riscossione .

1.3.2 Decreto attuativo 24 aprile 2024 e atti esclusi dal contraddittorio

Il D.M. 24 aprile 2024 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha individuato gli atti per cui non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell’art. 6‑bis . Sono esclusi, ad esempio:

  • Ruoli e cartelle di pagamento emessi dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (perché si basano su atti definitivi).
  • Accertamenti parziali fondati solo sull’incrocio di dati (art. 41‑bis DPR 600/1973 e art. 54, comma 5, DPR 633/1972), se basati esclusivamente su banche dati .
  • Atti di intimazione e atti per decadenza dalla rateazione.
  • Accertamenti per omesso versamento di imposte automobilistiche e atti catastali .
  • Avvisi di liquidazione per decadenza o per rettifiche su imposte di registro, ipotecarie e catastali .

In tutti gli altri casi (ad esempio accertamenti induttivi, accertamenti IVA, avvisi per omessa dichiarazione, ecc.), l’Amministrazione deve attivare il contraddittorio e rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni, salvo urgenza motivata.

1.3.3 Giurisprudenza sul contraddittorio e prova di resistenza

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 21271/2025) hanno chiarito che, secondo la disciplina precedente alla riforma, l’obbligo di contraddittorio sussisteva solo per i tributi armonizzati (come l’IVA) e non per quelli non armonizzati (come Ires, Irpef, Irap) . Per gli accertamenti “a tavolino”, condotti cioè senza accesso presso il contribuente, l’omessa attivazione del contraddittorio comporta la nullità dell’atto solo se il contribuente prova che, se fosse stato ascoltato, il risultato sarebbe potuto essere diverso (la cosiddetta prova di resistenza) . Questa giurisprudenza è stata recepita dall’art. 6‑bis e confermata anche dalle successive sentenze.

Nel 2026 la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 18/2026, ha ribadito che il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio per i tributi armonizzati e facoltativo per gli altri; la violazione non determina l’invalidità automatica ma richiede la prova di resistenza . Inoltre la Corte ha richiamato l’art. 12, comma 7, precisando che il verbale di chiusura è riferito agli accessi nei locali dell’impresa e che non occorre un ulteriore verbale per le operazioni svolte presso gli uffici .

Altre pronunce rilevanti:

  • Cass. ord. 24001/2024: ha riconosciuto che per gli accessi mirati (acquisizione di documenti) è sufficiente il termine di 60 giorni dell’art. 12, comma 7; non è necessario un ulteriore processo verbale .
  • Cass. ord. 30418/2025: ha confermato che il Fisco può emettere accertamenti analitico‑induttivi anche con contabilità regolare, ma solo in presenza di presunzioni serie e concordanti; l’antieconomicità non basta .
  • Cass. ord. 23828/2025: ha stabilito che la sospensione di 90 giorni per la presentazione del ricorso (art. 6, comma 3, D.Lgs. 218/1997) è automatica quando il contribuente chiede l’accertamento con adesione; la sospensione opera anche se il contribuente non partecipa all’incontro .
  • Cass. ord. 27522/2024: ha dichiarato nullo l’avviso non firmato dal capo dell’ufficio o da un dirigente delegato, precisando che la delega di firma può essere effettuata con ordini di servizio interni e non richiede l’indicazione nominativa del delegato .
  • Cass. Sez. Un. 3625/2025 e ord. 2470/2026: in tema di società cessate o in liquidazione, hanno affermato che l’Amministrazione può notificare l’accertamento ai soci ma deve dimostrare l’eventuale riparto dell’attivo al termine della liquidazione .
  • Cass. ord. 34472/2024 e 22007/2025: hanno stabilito che il test di operatività delle società non operative (art. 30 L. 724/1994) non si applica nei primi tre anni di vita della società, pertanto non può essere contestata la non operatività alle start‑up .

1.4 Riforme 2024‑2026: contraddittorio e giustizia tributaria

Il D.Lgs. 219/2023 e il D.L. 39/2024 convertito in L. 67/2024 hanno rivoluzionato il sistema introducendo il contraddittorio preventivo generalizzato e l’obbligo per l’Amministrazione di motivare le osservazioni del contribuente. La riforma ha previsto inoltre:

  • L’abolizione dell’art. 12, comma 7 per gli accessi presso i locali, sostituito dal nuovo art. 5, comma 3‑bis della L. 212/2000, ma con mantenimento del termine di 60 giorni per gli accessi antecedenti.
  • L’estensione del contraddittorio anche agli atti delle agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Agenzia delle Entrate‑Riscossione) e agli atti degli enti locali.
  • L’introduzione del ricorso digitale con il D.Lgs. 175/2024, che ha istituito le Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado al posto delle Commissioni tributarie. Dal 2024 i ricorsi devono essere depositati tramite il Portale della giustizia tributaria; l’udienza può essere svolta da remoto.

1.5 Rottamazione‑quinquies e definizioni agevolate

La Legge di bilancio 2026 (L. n. 213/2025) ha introdotto la rottamazione‑quinquies, una nuova definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione. Secondo la sintesi della Confederazione italiana del commercio :

  • Sono definibili i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 .
  • Si pagano solo imposta e contributo senza sanzioni, interessi di mora o aggio; le sanzioni e gli interessi sono stralciati .
  • Possono accedervi anche i contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni o da saldo e stralcio, purché i carichi rientrino nel nuovo perimetro; i debiti già saldati con la rottamazione‑quater restano esclusi .
  • La domanda si presenta online sul portale dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione dal 20 gennaio 2026 al 30 aprile 2026 . Il contribuente riceverà un prospetto informativo con l’importo dovuto, potrà scegliere tra pagamento unico o rate (fino a 18 rate in 5 anni). La prima rata scade il 31 luglio 2026.

Oltre alla rottamazione, la legge prevede definizioni agevolate di avvisi bonari (con sanzioni ridotte) e la conciliabilità estesa delle liti tributarie pendenti. Nella sezione dedicata analizzeremo come questi strumenti possono interessare le società di ricerche di mercato.

1.6 Procedure di sovraindebitamento e composizione della crisi

Le società di ricerche di mercato spesso sono di dimensioni contenute e possono trovarsi in difficoltà economica. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e la Legge 3/2012 (ora integrata nel Codice) prevedono procedure per gestire il sovraindebitamento di consumatori, professionisti e piccoli imprenditori. Secondo un documento dell’Organismo di Composizione della Crisi della Camera di Commercio Toscana Nord‑Ovest , i principali strumenti sono:

  • Ristrutturazione dei debiti del consumatore: il consumatore, anche socio o titolare di piccole società, presenta un piano per pagare i debiti, con la possibile falcidia delle somme e l’esdebitazione finale.
  • Concordato minore: per imprenditori minori e professionisti; prevede un accordo con i creditori gestito dal tribunale e omologato, con la partecipazione di un gestore della crisi .
  • Liquidazione controllata: il debitore mette a disposizione il proprio patrimonio per soddisfare i creditori; consente di liberarsi dai debiti residui alla fine della procedura .
  • Esdebitazione del debitore incapiente: consente a chi non possiede beni di ottenere la cancellazione dei debiti residuali .
  • Procedure familiari: per nuclei familiari con debiti congiunti, il piano può unire le risorse di più soggetti .

L’esperto negoziatore previsto dal D.L. 118/2021 coordina le trattative nella composizione negoziata della crisi d’impresa. La Camera di Commercio Chieti‑Pescara ricorda che la procedura è volontaria, stragiudiziale e prevede la nomina di un esperto che aiuta l’imprenditore a raggiungere un accordo con i creditori .

2 Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’accertamento

In questa sezione esamineremo nel dettaglio cosa succede dal momento in cui la società di ricerche di mercato riceve un avviso di accertamento, quali sono i termini da rispettare e quali diritti può esercitare.

2.1 Notifica dell’avviso e verifica della regolarità

  1. Ricezione dell’atto: l’avviso di accertamento viene notificato tramite servizio postale, PEC o messo comunale. La data di notifica è fondamentale per calcolare i termini di impugnazione.
  2. Identificazione del destinatario: l’atto deve essere intestato correttamente alla società; se quest’ultima è stata incorporata, fusa o sciolta, l’ufficio deve notificare a chi è subentrato (socio o società incorporante).
  3. Verifica della firma: controllare se l’atto è firmato dal capo dell’ufficio o da un dirigente delegato. La Cassazione ha stabilito che l’avviso privo di firma è nullo .
  4. Controllo della motivazione: l’atto deve spiegare le ragioni della pretesa e richiamare la normativa violata. Un avviso generico o privo di allegazioni (ad esempio il processo verbale di constatazione) può essere censurato.
  5. Controllo dei termini di decadenza: verificare se l’avviso è stato notificato entro il 31 dicembre del quinto o settimo anno (art. 43 DPR 600/1973 e art. 57 DPR 633/1972). In caso di notifica tardiva l’atto è inefficace.
  6. Verifica del contraddittorio: accertare se l’ufficio ha inviato la bozza di atto e concesso i 60 giorni per il contraddittorio (art. 6‑bis). Se l’atto rientra tra quelli esclusi dal D.M. 24 aprile 2024 non è necessario il contraddittorio; in caso contrario, la sua omissione comporta l’annullabilità .
  7. Esistenza di altri vizi: esaminare la presenza di errori materiali (erronea intestazione, mancanza di allegati), violazioni del diritto di difesa (accessi irregolari, mancato rispetto del termine di 60 giorni dopo il verbale di chiusura), illegittimo raddoppio dei termini o motivazione apparente.

2.2 Richiesta di accertamento con adesione e sospensione dei termini

Se il contribuente ritiene che l’avviso sia motivato ma eccessivo, può optare per l’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997). La procedura prevede:

  1. Presentazione dell’istanza: entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso, il contribuente può presentare richiesta di adesione all’ufficio competente. Ciò comporta la sospensione di 90 giorni dei termini per proporre ricorso .
  2. Incontro con l’ufficio: l’ufficio convoca il contribuente per un contraddittorio; si discutono le contestazioni e si può concordare una riduzione delle imposte e delle sanzioni (di solito un terzo delle sanzioni). La Cassazione ha chiarito che la sospensione di 90 giorni opera anche se il contribuente non partecipa all’incontro .
  3. Definizione e pagamento: se si raggiunge l’accordo, il contribuente paga in unica soluzione o a rate. Il mancato pagamento di una rata comporta la perdita dei benefici e il riavvio della riscossione.

2.3 Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria

Se il contribuente non aderisce o non raggiunge l’accordo, può impugnare l’avviso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di primo grado.

  1. Termine per ricorrere: il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso. Se è stata presentata istanza di adesione, il termine decorre dalla scadenza della sospensione di 90 giorni .
  2. Notifica del ricorso: il ricorso deve essere notificato all’ufficio che ha emesso l’atto tramite PEC o tramite il servizio postale. Con il D.Lgs. 175/2024, la notifica avviene per via telematica tramite il portale PTT (Portale Giustizia Tributaria).
  3. Deposito: dopo la notifica, il ricorso deve essere depositato sul portale entro 30 giorni con la prova della notifica e il pagamento del contributo unificato.
  4. Richiesta di sospensiva: il contribuente può chiedere la sospensione dell’atto se l’esecuzione dell’avviso potrebbe arrecare danni irreparabili. Il collegio decide entro 30 giorni.
  5. Udienza e decisione: le parti depositano memorie e documenti. La CGT può pronunciare sentenza o rimandare per ulteriori prove. L’esito può essere favorevole (annullamento totale), parzialmente favorevole (rideterminazione dell’imposta) o sfavorevole. Nel caso di annullamento, il provvedimento è annullato e il debito non è dovuto.
  6. Appello: la sentenza di primo grado può essere impugnata davanti alla CGT di secondo grado entro 60 giorni. Esistono anche ricorsi per Cassazione, ma solo per motivi di diritto.

2.4 Fasi successive: riscossione e recupero crediti

Se l’avviso diventa definitivo (perché il contribuente non presenta ricorso o perde in giudizio), l’Amministrazione iscrive le somme a ruolo e la Agenzia delle Entrate‑Riscossione procede alla riscossione. Le società di ricerche di mercato devono considerare:

  1. Cartella di pagamento: l’Agente invia la cartella con l’indicazione di imposte, sanzioni, interessi e aggio. Se non si paga entro 60 giorni, si procede a fermi amministrativi, pignoramenti o ipoteche.
  2. Rateizzazione: è possibile chiedere una rateazione ordinaria fino a 72 rate o una rateazione straordinaria fino a 120 rate se si dimostra una grave situazione economica.
  3. Rottamazione e definizione agevolata: con la rottamazione‑quinquies, i contribuenti possono estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo le imposte e le spese . La domanda va presentata nei termini previsti; l’omesso versamento di una rata comporta la perdita dei benefici e la riattivazione della riscossione.
  4. Azioni esecutive: in assenza di pagamento, l’Agente della Riscossione può procedere con fermo amministrativo dei veicoli, ipoteca legale sugli immobili, pignoramento presso terzi (conto corrente, crediti verso clienti) e vendita all’asta. Intervenire tempestivamente con ricorsi o definizioni evita l’esecuzione.

3 Difese e strategie legali per le società di ricerche di mercato

Le società di ricerche di mercato presentano peculiarità: grande uso di tecnologia, lavoratori autonomi, analisi di dati, contratti con clienti internazionali e un elevato volume di costi di personale. Di seguito vengono analizzate le principali strategie difensive.

3.1 Eccezioni formali: quando l’avviso è nullo

  1. Mancanza di firma: se l’avviso non è sottoscritto dal capo dell’ufficio o da un dirigente delegato, è nullo. La Cassazione ha affermato che la delega di firma è valida anche se non contiene il nome del delegato, ma deve essere riferibile a un soggetto investito di funzioni direttive .
  2. Mancata motivazione: l’atto deve spiegare le ragioni della pretesa e indicare le norme applicate. La mancata allegazione del processo verbale di constatazione può rendere l’atto illegittimo. L’art. 7 dello Statuto richiede una motivazione specifica.
  3. Violazione del contraddittorio: se l’Amministrazione non ha comunicato la bozza di atto o ha emesso l’avviso prima della scadenza dei 60 giorni (art. 6‑bis e art. 12, comma 7), l’atto è annullabile .
  4. Notifica tardiva: l’avviso notificato oltre i termini di decadenza (31 dicembre del quinto o settimo anno) è inefficace. Bisogna eccepire la decadenza nel ricorso.
  5. Incompetenza dell’ufficio: se l’atto è emesso da un ufficio territorialmente incompetente, si può eccepire l’incompetenza.

3.2 Contestazione della ricostruzione reddituale

Molti accertamenti si basano su presunzioni (indagini finanziarie, indici di settore, antieconomicità). Le società di ricerche di mercato devono:

  • Dimostrare la correttezza della contabilità: fornire documenti contabili, bilanci, registri IVA, contratti con clienti e fornitori.
  • Giustificare i costi e le perdite: in presenza di perdite, spiegare le ragioni economiche (investimenti in software, mancati pagamenti). La Cassazione ha stabilito che la condotta antieconomica da sola non basta per l’accertamento induttivo .
  • Smentire le presunzioni: se l’accertamento si fonda su prelievi bancari o movimenti non giustificati, spiegare la natura dei flussi (rimborsi spese, anticipazioni, contratti) e produrre documenti. Per i soggetti non imprenditori, i prelievi non giustificati sono considerati ricavi; per le società di capitali la giurisprudenza è più severa.

3.3 Accertamenti bancari e antieconomicità

Le società che gestiscono numerosi bonifici e incassi devono curare la tracciabilità. L’Amministrazione può effettuare indagini bancarie e, ai sensi dell’art. 32 DPR 600/1973, può assumere come ricavi i versamenti non giustificati. Il contribuente deve fornire prova contraria. È importante:

  • Tenere un registro delle entrate e dei rimborsi relativi a progetti di ricerca.
  • Documentare i pagamenti ai collaboratori mediante contratti e fatture.
  • Evitare di confondere conti personali e societari.

3.4 Sospensione della riscossione e tutela cautelare

Oltre ai ricorsi, è possibile chiedere la sospensione amministrativa (all’Agenzia delle Entrate o all’Agente della riscossione) per gravi motivi, o la sospensione giudiziale davanti alla CGT. La sospensione ferma le procedure di recupero; va motivata allegando il ricorso e dimostrando il danno grave e irreparabile.

3.5 Transazioni fiscali e conciliazioni giudiziali

L’art. 48 della nuova disciplina del processo tributario consente la conciliazione giudiziale in qualsiasi stato e grado del giudizio, con riduzione delle sanzioni. Per importi complessi può essere utile una transazione fiscale nel contesto della procedura di composizione negoziata o del concordato preventivo.

3.6 Specificità delle società di ricerche di mercato

Le società di ricerche di mercato si caratterizzano per:

  • Elevato costo del personale qualificato (statistici, analisti) e di software specializzati.
  • Presenza di contratti internazionali: l’applicazione dell’IVA in reverse charge o di ritenute estere deve essere corretta.
  • Subappalti e consulenti: l’utilizzo di lavoratori autonomi implica obblighi di ritenuta e verifica del possesso di partita IVA.
  • Progetti finanziati: se la società beneficia di finanziamenti pubblici o crediti d’imposta (es. credito d’imposta per ricerca e sviluppo), deve rispettare le condizioni per non perdere il beneficio.

Una difesa efficace deve considerare queste specificità e predisporre la documentazione dimostrativa. Il team dell’Avv. Monardo è in grado di analizzare queste problematiche e costruire una strategia personalizzata.

4 Strumenti alternativi per risolvere i debiti

Oltre all’impugnazione dell’avviso, esistono strumenti che consentono di definire il debito in modo agevolato, ridurre sanzioni e interessi o rinegoziare i pagamenti.

4.1 Rottamazione‑quinquies

Come visto al paragrafo 1.5, la rottamazione‑quinquies è l’ultima definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2026. Per le società di ricerche di mercato:

  • Ambito soggettivo: possono aderire tutte le società e i contribuenti con debiti affidati alla riscossione dal 2000 al 2023 .
  • Vantaggi: pagano solo il tributo e le spese di notifica; sono cancellati sanzioni, interessi e aggio .
  • Modalità: la domanda si presenta online sul sito dell’Agenzia Entrate‑Riscossione entro il 30 aprile 2026. È possibile scegliere il pagamento in unica soluzione o in rate (massimo 18 rate, 5 anni). La prima rata scade il 31 luglio 2026 .
  • Condizione: il mancato pagamento di una rata comporta la perdita dei benefici e la riattivazione dell’intero debito.

4.2 Definizione agevolata degli avvisi bonari e avvisi di accertamento

Le riforme recenti prevedono la possibilità di definire gli avvisi bonari e gli avvisi di accertamento non ancora impugnati con il pagamento ridotto delle sanzioni (10 % per i controlli formali e 15 % per gli avvisi di accertamento). Tale strumento consente di evitare il contenzioso e avere certezza dei costi.

4.3 Concordato preventivo biennale (CPB)

Introdotto dal decreto legislativo sulla delega fiscale, il concordato preventivo biennale consente ai titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di concordare anticipatamente il reddito per i periodi d’imposta 2025‑2026. In cambio di una maggiore certezza fiscale, il contribuente evita accertamenti per i periodi concordati. Le società di ricerche di mercato che rientrano nei settori ISA possono valutare questa opzione per stabilizzare le imposte.

4.4 Procedure di sovraindebitamento e composizione della crisi

Le società in gravi difficoltà finanziarie possono accedere alle procedure di sovraindebitamento (ora integrate nel Codice della crisi d’impresa). Come ricordato dal sito dell’OCC :

  • Il piano del consumatore (ora ristrutturazione dei debiti) consente anche a soci di società di persone di ristrutturare i debiti personali legati all’attività.
  • Il concordato minore è rivolto a imprenditori minori e professionisti e permette di proporre un accordo ai creditori sotto il controllo del tribunale, con l’assistenza di un gestore della crisi.
  • La liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio) consente di liquidare i beni per pagare i creditori e ottenere l’esdebitazione finale.
  • L’esdebitazione del debitore incapiente consente di cancellare i debiti residui se il debitore non possiede beni o redditi.

Per le società di ricerche di mercato, queste procedure possono essere utilizzate in caso di insolvenza o eccessivo indebitamento, soprattutto quando l’avviso di accertamento si somma ad altri debiti. L’Avv. Monardo, come Gestore della crisi da sovraindebitamento e Esperto negoziatore, può guidare nella scelta della procedura più adatta.

4.5 Accordi transattivi e rateizzazioni

Se il debito è sostenibile, è possibile richiedere una rateizzazione sia all’Agenzia delle Entrate sia all’Agente della Riscossione. È fondamentale presentare una domanda motivata e allegare i bilanci per dimostrare la difficoltà finanziaria. In alcuni casi si può richiedere una transazione fiscale all’interno di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione.

5 Errori comuni da evitare e consigli pratici

5.1 Errori più frequenti

  1. Non leggere attentamente l’avviso: molti contribuenti ignorano la motivazione e non verificano i vizi formali; ciò impedisce di far valere eccezioni come la mancata firma o la decadenza dei termini.
  2. Ignorare il contraddittorio: con l’introduzione dell’art. 6‑bis, la mancata partecipazione o la mancata richiesta di accertamento con adesione può precludere la possibilità di ridurre le sanzioni.
  3. Sottovalutare le presunzioni: non fornire giustificazioni per i prelievi bancari o i costi può portare l’ufficio a considerare le somme come ricavi occulti.
  4. Confondere conti personali e societari: utilizzare il conto della società per spese personali (o viceversa) è un grave errore che espone a contestazioni.
  5. Mancata conservazione dei documenti: la normativa impone di conservare i documenti per almeno 6 anni (7 in caso di omessa dichiarazione). Non averli può impedire la difesa.
  6. Pagare parzialmente il debito senza impugnare: il pagamento di una parte dell’importo non blocca i termini; occorre impugnare se si ritiene l’atto illegittimo.
  7. Trascurare le scadenze: i termini di 30, 60 e 90 giorni sono perentori; una reazione tardiva preclude la difesa.

5.2 Consigli pratici per le società di ricerche di mercato

  • Organizzare la contabilità: adottare sistemi di gestione integrati, registrare tutte le fatture di acquisto e vendita, conservare i contratti con i clienti e i fornitori, e archiviare i bonifici e i movimenti bancari.
  • Affidarsi a professionisti qualificati: un commercialista con esperienza nel settore può prevenire errori nella deducibilità dei costi e nell’applicazione dell’IVA (ad esempio per servizi intracomunitari o extra‑UE).
  • Monitorare i crediti d’imposta: se la società beneficia di crediti per ricerca e sviluppo, documentare i progetti, le spese e le perizie, per evitare contestazioni.
  • Rispondere tempestivamente alle richieste: se l’Agenzia invia un questionario o una richiesta documentale, rispondere entro i termini per evitare accertamenti induttivi.
  • Valutare l’adesione: in presenza di errori oggettivi, l’accertamento con adesione può ridurre le sanzioni e chiudere la questione in breve tempo.
  • Preparare le difese prima della verifica: se si è a conoscenza di possibili irregolarità, predisporre documenti giustificativi e consultare un avvocato prima della notifica.

6 Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione, si riportano alcune tabelle sintetiche con le norme, i termini e i principali strumenti difensivi. Le tabelle contengono parole chiave e dati essenziali; gli approfondimenti sono nel testo.

6.1 Termini di notifica dell’avviso

Tipo di impostaNormaTermine di notifica
Imposte sui redditi (Irpef, Ires, Irap)Art. 43 DPR 600/197331 dicembre del 5° anno successivo alla dichiarazione; 7° anno se la dichiarazione è omessa; 8° anno per recupero di aiuti di Stato
IVAArt. 57 DPR 633/197231 dicembre del 5° anno successivo; 7° anno se la dichiarazione è omessa
Imposte di registro, ipotecarie e catastaliArt. 76 TUR (DPR 131/1986)3 anni (in determinati casi 5)
Accertamento parzialeArt. 41‑bis DPR 600/1973, Art. 54 DPR 633/1972È notificato in qualsiasi momento in presenza di elementi certi, ma non preclude successivi accertamenti completi

6.2 Obbligo di contraddittorio

SituazioneNormativaObbligo
Accessi, ispezioni e verifiche presso i localiArt. 12, comma 7, L. 212/2000Sì, 60 giorni per osservazioni prima dell’emissione dell’avviso
Atti impugnabili (dal 30 aprile 2024)Art. 6‑bis L. 212/2000Sì, bozza di atto e termine di almeno 60 giorni
Atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazioneArt. 6‑bis, comma 2, e D.M. 24 aprile 2024No
Tributi armonizzati (IVA) in accertamenti «a tavolino» (regime previgente)Sezioni Unite Cassazione 21271/2025Sì, ma la violazione comporta nullità solo con prova di resistenza
Tributi non armonizzati in accertamenti «a tavolino» (regime previgente)Sezioni Unite Cassazione 21271/2025No, salvo norme specifiche

6.3 Strumenti difensivi e agevolazioni

StrumentoNormativaCaratteristiche
Accertamento con adesioneD.Lgs. 218/1997Istanza entro 30 giorni; sospensione dei termini per 90 giorni; riduzione delle sanzioni; pagamento in un’unica soluzione o rate
Rottamazione‑quinquiesLegge di bilancio 2026Definizione dei debiti affidati al riscossore dal 2000 al 2023; pagamento del solo tributo senza sanzioni e interessi; domanda dal 20 gennaio al 30 aprile 2026
Concordato preventivo biennaleD.Lgs. attuativo delega fiscaleConcordato del reddito per due anni, riservato ai soggetti ISA; evita accertamenti per i periodi concordati
Procedure di sovraindebitamentoD.Lgs. 14/2019 e L. 3/2012Piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione
Composizione negoziata della crisiD.L. 118/2021Procedura volontaria con la nomina di un esperto negoziatore; obiettivo di ristrutturare i debiti

7 Domande frequenti (FAQ)

Di seguito sono riportate alcune delle domande più comuni poste dagli imprenditori e dai professionisti delle società di ricerche di mercato in tema di accertamento fiscale. Le risposte sono sintetiche e orientative; per casi concreti si consiglia di consultare un professionista.

  1. Cos’è un avviso di accertamento?
    È l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate o l’ente locale determina una maggiore imposta dovuta rispetto a quella dichiarata, indicando il motivo della rettifica. Rappresenta l’atto conclusivo della fase amministrativa.
  2. Quali sono i termini per ricevere un avviso?
    Per le imposte sui redditi e l’IVA l’avviso va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione; se la dichiarazione è omessa, il termine si estende al settimo anno. Per i tributi locali e di registro vigono termini diversi (generalmente 3 anni). Gli avvisi esecutivi come gli accertamenti parziali possono essere notificati anche oltre, ma non precludono un successivo accertamento completo.
  3. Come verifico se l’avviso è valido?
    Controlla che sia firmato dal dirigente competente , che riporti la motivazione e le norme applicate, che sia stato notificato nel rispetto dei termini e che l’ufficio abbia attivato il contraddittorio quando previsto .
  4. Cosa devo fare se non ho ricevuto la bozza di accertamento?
    Dal 30 aprile 2024 la mancata comunicazione della bozza, ove non si tratti di un atto automatizzato, rende l’atto annullabile. Puoi eccepire la violazione del contraddittorio nel ricorso .
  5. Posso chiedere l’accertamento con adesione?
    Sì, entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso. La richiesta sospende il termine per ricorrere per 90 giorni e ti consente di trattare con l’Ufficio per ridurre le imposte e le sanzioni .
  6. Le presunzioni dell’Ufficio sono sempre valide?
    No. L’accertamento basato su presunzioni deve poggiare su elementi gravi, precisi e concordanti. Devi fornire la prova contraria producendo documenti che giustifichino i ricavi, le spese o i movimenti bancari .
  7. Cosa succede se non impugno l’avviso?
    Se non presenti ricorso entro i termini, l’avviso diventa definitivo. L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione iscrive le somme a ruolo e può avviare azioni esecutive (fermi, ipoteche, pignoramenti).
  8. È possibile rateizzare il debito dopo l’avviso?
    Sì. Puoi chiedere la rateazione ordinaria (fino a 72 rate) o straordinaria (fino a 120 rate) dimostrando la difficoltà economica. Se hai aderito alla rottamazione, puoi pagare fino a 18 rate.
  9. Che differenza c’è tra contraddittorio preventivo e contraddittorio a seguito di accesso?
    Il contraddittorio preventivo (art. 6‑bis) si applica a tutti gli atti impugnabili e richiede l’invio di una bozza di atto con un termine minimo di 60 giorni . Il contraddittorio dopo accesso (art. 12, comma 7) si applica quando l’Ufficio effettua accessi o verifiche presso la sede del contribuente; il contribuente ha 60 giorni per osservazioni e l’avviso non può essere emesso prima .
  10. L’assenza di contraddittorio è sempre causa di nullità?
    Non sempre. Per i tributi non armonizzati (es. Ires, Irpef) gli accertamenti “a tavolino” emessi prima dell’art. 6‑bis non richiedevano il contraddittorio salvo norme specifiche. Oggi la sua omissione rende l’atto annullabile, ma in giudizio bisogna dimostrare che la partecipazione al contraddittorio avrebbe potuto condurre a un esito diverso (prova di resistenza) .
  11. Cosa succede se la società è stata sciolta o liquidata?
    In caso di società sciolta, l’Amministrazione può notificare l’avviso ai soci nei limiti delle somme ricevute in sede di liquidazione. La Cassazione ha precisato che l’Ufficio deve dimostrare l’avvenuta distribuzione dell’attivo . I soci rispondono pro quota.
  12. Esiste un limite alla contestazione per le società start‑up?
    Sì. Per le società costituite da meno di tre anni non si applica la presunzione di non operatività prevista dall’art. 30 L. 724/1994. La Cassazione ha stabilito che, durante i primi tre esercizi, non può essere contestata la non operatività e l’Ufficio deve fornire prova concreta .
  13. Le indagini bancarie sui soci possono coinvolgere la società?
    In presenza di compresenza di conti e finanziamenti soci, l’Ufficio può estendere l’indagine ai soci e utilizzare i versamenti non giustificati come indizio di ricavi non dichiarati. Tuttavia, la prova non può essere automatica; occorre dimostrare il collegamento con l’attività.
  14. È possibile sospendere la riscossione durante il giudizio?
    Sì, puoi chiedere la sospensione al giudice tributario allegando il ricorso e dimostrando un danno grave. Puoi anche chiedere la sospensione amministrativa all’Agenzia delle Entrate.
  15. Quando conviene usare le procedure di sovraindebitamento?
    Le procedure di sovraindebitamento sono utili se il debito complessivo (incluse altre passività, ad esempio bancarie o contributive) è insostenibile. Consentono di rimodulare o abbattere i debiti e di ottenere l’esdebitazione finale. La scelta della procedura (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata) dipende dal tipo di debitore e dal patrimonio disponibile .
  16. Che cosa fa l’esperto negoziatore della crisi d’impresa?
    L’esperto negoziatore, previsto dal D.L. 118/2021, è nominato su richiesta dell’imprenditore e aiuta a negoziare un accordo con i creditori. Supervisiona le trattative e cerca soluzioni che permettano all’impresa di proseguire l’attività .
  17. Posso aderire alla rottamazione se ho impugnato l’avviso?
    Sì. L’adesione alla rottamazione non è preclusa dal contenzioso; se il giudizio è pendente, è necessario rinunciare al ricorso una volta perfezionata la definizione. Attenzione: i carichi devono rientrare nel periodo di riferimento della rottamazione .
  18. È possibile detrarre i costi per ricerche di mercato all’estero?
    Sì, ma occorre dimostrare l’inerenza all’attività. Se la società di ricerche di mercato acquista servizi da imprese estere, deve verificare la corretta applicazione dell’IVA (reverse charge o fuori campo). L’imprudenza nell’applicazione può generare contestazioni.
  19. Cosa succede se non presento la dichiarazione?
    L’omessa presentazione comporta l’estensione dei termini di accertamento al settimo anno. Le sanzioni per omessa dichiarazione sono molto elevate e possono arrivare fino al 200 % della maggiore imposta. Inoltre, l’omessa dichiarazione può costituire reato di omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000) se l’imposta evasa supera determinate soglie.
  20. L’avviso di accertamento può essere impugnato per difetto di motivazione?
    Sì. La motivazione deve essere specifica e deve rispondere alle osservazioni del contribuente se è stato attivato il contraddittorio . Un avviso che non spiega le ragioni per cui non si accolgono le osservazioni o che riporta motivazioni generiche può essere annullato.

8 Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere l’impatto concreto di un avviso di accertamento e l’utilità degli strumenti difensivi, presentiamo alcune simulazioni. I dati sono esemplificativi e non rappresentano casi reali.

8.1 Ricostruzione analitica del reddito con accertamento induttivo

Scenario: La società Alpha, specializzata in analisi di mercato per il settore agroalimentare, ha dichiarato per l’anno 2024 un reddito imponibile di € 100.000 e un volume d’affari IVA di € 500.000. In occasione di una verifica “a tavolino” basata sullo spesometro e sull’esame dei conti correnti, l’Ufficio rileva:

  • Prelievi bancari non giustificati per € 150.000.
  • Costi per consulenze ritenuti antieconomici per € 50.000.

L’Ufficio emette un avviso di accertamento induttivo, contestando:

  • Maggiore imponibile Irpef/Ires: € 150.000 (considerati ricavi non dichiarati).
  • Indetraibilità dei costi: € 50.000.
  • IVA evasa: € 33.000 (22 % su € 150.000).

Difesa della società:

  1. Giustificazione dei prelievi: si dimostra che € 80.000 erano relativi a rimborsi spese per interviste condotte da collaboratori; vengono prodotti contratti e ricevute. Per i restanti € 70.000 si forniscono giustificazioni parziali.
  2. Costi per consulenze: l’azienda produce contratti di collaborazione con analisti di fama internazionale; dimostra che i costi rientrano nella strategia di lancio di un nuovo servizio. L’antieconomicità viene esclusa dalla Corte di Cassazione come unico criterio di accertamento .
  3. Violazione del contraddittorio: l’Ufficio non ha inviato la bozza di atto e non ha concesso i 60 giorni per le controdeduzioni; si eccepisce la nullità ai sensi dell’art. 6‑bis .

Esito possibile:

  • Il ricorso può portare all’annullamento dell’avviso per violazione del contraddittorio. In subordine, la CGT può ridurre l’imponibile riconoscendo € 80.000 di prelievi giustificati e l’intera deducibilità dei costi per consulenze.
  • L’IVA evasa potrebbe ridursi a € 15.400 (22 % su € 70.000). Le sanzioni, originariamente pari al 100 % della maggiore imposta, possono essere ridotte grazie all’adesione o alla conciliazione.

8.2 Utilizzo della rottamazione‑quinquies per saldare debiti pregressi

Scenario: La società Beta opera nel campo delle ricerche di marketing digitale e, a seguito di difficoltà finanziarie, ha accumulato debiti verso l’Erario iscritti a ruolo negli anni 2018‑2022 pari a € 120.000 (imposte, sanzioni e interessi). Si è decaduti da una rottamazione precedente. Con la rottamazione‑quinquies:

  • Debiti inclusi: imposta € 70.000, interessi € 20.000, sanzioni € 30.000.
  • Vantaggio: l’azienda pagherebbe solo i € 70.000 di imposta più una quota di spese di notifica (circa € 2.000), per un totale di € 72.000 .
  • Piano di pagamento: se la società sceglie 18 rate, pagherà circa € 4.000 a rata (più il tasso di interesse legale sulle rate successive). La prima rata scadrà il 31 luglio 2026. Se il pagamento è puntuale, l’intera posizione sarà estinta senza sanzioni né interessi.

8.3 Piano di ristrutturazione del consumatore (socio di società di persone)

Scenario: La società Gamma è una società di persone. Uno dei soci ha garantito un finanziamento bancario che non riesce più a sostenere, oltre a debiti fiscali personali per € 40.000. Il socio ricorre alla ristrutturazione dei debiti del consumatore.

  • Debiti: € 40.000 verso il fisco (compresi avvisi di accertamento divenuti definitivi), € 60.000 verso la banca.
  • Piano proposto: pagamento del 50 % dei debiti in 5 anni mediante cessione del 20 % degli utili della società e vendita di un veicolo.
  • Esito: il tribunale omologa il piano; il socio paga € 50.000 e ottiene la esdebitazione del residuo. Nel frattempo la società continua la propria attività.

Queste simulazioni mostrano come la tempestiva attivazione di strumenti difensivi e agevolativi può ridurre significativamente il debito e salvaguardare la continuità aziendale.

CONCLUSIONI

La gestione di un accertamento fiscale per una società di ricerche di mercato richiede competenze specialistiche e un’azione tempestiva. In questo articolo abbiamo illustrato il quadro normativo aggiornato al marzo 2026, le principali sentenze della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale, i termini e le procedure da seguire dopo la notifica dell’avviso, le strategie difensive e gli strumenti alternativi a disposizione. Abbiamo visto come il contraddittorio preventivo introdotto dall’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente garantisca maggior tutela ai contribuenti , come le sentenze più recenti richiedano la prova di resistenza per annullare l’atto e come la mancata sottoscrizione renda nullo l’avviso . Abbiamo esaminato la procedura passo‑passo, le difese formali e sostanziali, le rottamazioni e le procedure di sovraindebitamento.

Affrontare un accertamento fiscale non significa solo contestare l’atto in giudizio; significa valutare, con l’assistenza di un professionista, la soluzione più vantaggiosa: impugnazione, adesione, definizione agevolata o piani di ristrutturazione. Le società di ricerche di mercato, data la complessità della loro attività, devono monitorare con attenzione la contabilità, documentare i costi e le operazioni, rispettare le scadenze e sfruttare gli strumenti messi a disposizione dalla normativa.

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