Accertamento fiscale a una concessionaria pubblicitaria (società): cosa fare e come difendersi

Introduzione

La gestione fiscale di una concessionaria pubblicitaria – la società che rappresenta testate e mezzi di comunicazione vendendo spazi pubblicitari – comporta obblighi complessi e adempimenti stringenti. Gli accertamenti fiscali hanno un impatto significativo: possono portare a sanzioni rilevanti, iscrizioni a ruolo e azioni esecutive come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. Una verifica mal gestita può compromettere la continuità aziendale e la reputazione della società presso clienti e fornitori. In particolare, per una concessionaria pubblicitaria le contestazioni riguardano spesso la registrazione dei ricavi, l’IVA sulle provvigioni, le fatture per prestazioni di intermediazione, la deducibilità di costi e canoni e l’eventuale responsabilità solidale con l’editore.

L’accertamento, tuttavia, non è una condanna irreversibile. La normativa italiana prevede una serie di garanzie procedurali – il contraddittorio, il diritto alla difesa, termini per formulare osservazioni, possibilità di definizione agevolata – che consentono al contribuente di contestare l’atto o di chiudere la posizione con modalità meno onerose. Gli orientamenti della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale hanno progressivamente ampliato le tutele, imponendo all’Amministrazione finanziaria di motivare puntualmente gli atti e di rispettare tempi e modalità della verifica. Per questo motivo è fondamentale conoscere cosa fare alla notifica dell’accertamento, quali difese giuridiche attivare, come valutare se richiedere un accertamento con adesione o se aderire alle rottamazioni e quali strumenti di composizione della crisi utilizzare in caso di squilibrio finanziario.

Perché il tema è urgente

  • Rischi economici e reputazionali: un accertamento può generare una pretesa fiscale di importo notevole. Se non gestita tempestivamente, la cartella di pagamento può trasformarsi in pignoramento o fermo amministrativo e incidere sul patrimonio della società o del socio amministratore. Inoltre, in un mercato competitivo come quello pubblicitario la reputazione e la fiducia dei clienti sono cruciali; contenziosi fiscali pubblici possono danneggiarla.
  • Termini stringenti: la Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) stabilisce che dalla consegna del processo verbale di constatazione (PVC) al momento in cui l’ufficio può emettere l’avviso devono trascorrere almeno 60 giorni salvo casi di urgenza . Gli avvisi di accertamento e le cartelle hanno termini perentori per proporre ricorso o richiedere misure alternative. Lasciare decorrere tali termini significa perdere il diritto alla contestazione.
  • Possibilità di soluzione agevolata: negli ultimi anni il legislatore ha introdotto numerose definizioni agevolate (“rottamazione-quater”, “rottamazione-quinquies”, saldo e stralcio per carichi di modesta entità, piani di rateizzazione) che consentono di chiudere i contenziosi con sanzioni e interessi ridotti, a condizioni precise e in finestra temporale limitata. Non conoscerle può comportare il pagamento integrale della pretesa.

Chi può aiutarvi: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, con pluriennale esperienza in diritto tributario e bancario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano su tutto il territorio nazionale. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia (L. 3/2012), professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 . Il suo studio offre:

  • Analisi dell’atto: valutazione della legittimità formale e sostanziale dell’avviso di accertamento o della cartella, individuazione di eventuali vizi di procedura (mancanza di motivazione, violazione del contraddittorio endoprocedimentale, sottoscrizione illegittima, prescrizione).
  • Assistenza nei ricorsi e nel contraddittorio: predisposizione delle osservazioni entro i termini, proposizione di ricorsi presso le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado; eventuale impugnazione dinanzi alla Corte di cassazione.
  • Sospensioni e piani di rientro: richiesta di sospensione della riscossione in pendenza di ricorso, elaborazione di piani di rateizzazione o definizione agevolata, nonché assistenza nella domanda di accertamento con adesione e nella composizione negoziata della crisi di impresa.
  • Trattative stragiudiziali: negoziazione con l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate‐Riscossione per ridurre il debito, anche mediante transazioni fiscali e piani del consumatore.

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Contesto normativo e giurisprudenziale: le regole dell’accertamento fiscale

1. Statuto del contribuente: tutela e contraddittorio

La Legge n. 212/2000 (“Statuto dei diritti del contribuente”) rappresenta la base costituzionale del rapporto tra Fisco e contribuente. Le norme più rilevanti per le concessionarie pubblicitarie sono:

NormaContenuto essenzialePunti chiave
Art. 12Accessi, ispezioni e verificheRegola lo svolgimento delle verifiche fiscali presso aziende e professionisti. Gli accessi devono essere autorizzati e motivati, svolgersi durante l’orario ordinario e nel rispetto delle esigenze aziendali. È previsto il diritto di farsi assistere da un professionista e di far verbalizzare le osservazioni. La permanenza degli ispettori non può superare 30 giorni lavorativi, prorogabili a 60 solo per casi complessi .Se la Guardia di Finanza o l’Agenzia entrate restano oltre i limiti o non informano dei motivi, l’accertamento può essere annullato.
Art. 7Motivazione degli attiOgni atto impositivo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, con riferimento agli atti e documenti su cui si fonda. Se richiama documenti non conosciuti dal contribuente, questi devono essere allegati .Un avviso di accertamento privo di motivazione o con allegazione incompleta è nullo.
Art. 6-bisPrincipio del contraddittorio (in vigore dal 20 dicembre 2025)Stabilisce che tutti gli atti autonomamente impugnabili innanzi alla giustizia tributaria devono essere preceduti da un contraddittorio “informato e effettivo”. L’Ufficio deve inviare un progetto di atto e assegnare al contribuente almeno 60 giorni per controdedurre; prima della scadenza il provvedimento non può essere emanato . Sono escluse le procedure automatizzate, quelle a tutela del credito erariale e i casi di particolare urgenza.Anche le concessionarie pubblicitarie riceveranno un progetto di accertamento prima dell’avviso finale, salvo casi particolari.

Questi principi garantiscono il diritto alla difesa e costituiscono parametri per verificare la validità degli avvisi di accertamento. Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 21271/2025) hanno affermato che, prima dell’introduzione dell’art. 6‑bis, il contraddittorio era obbligatorio solo per i tributi armonizzati (IVA), mentre per gli altri tributi era necessario provare che la mancanza di interlocuzione avesse impedito al contribuente di far valere elementi decisivi (c.d. prova di resistenza) . Con l’entrata in vigore dell’art. 6‑bis, la regola del contraddittorio si estende a tutte le tipologie di accertamento autonomamente impugnabili.

2. Norme sui poteri di accesso e di accertamento

Accesso e verifica

Per le concessionarie pubblicitarie, le attività di controllo più frequenti sono gli accessi presso la sede operativa e le ispezioni documentali. Tali poteri derivano da diverse disposizioni:

  • Art. 33 del D.P.R. 600/1973 (imposte sui redditi): richiama le regole degli accessi stabilite per l’IVA (art. 52 D.P.R. 633/1972) e permette agli uffici di esaminare libri e registri, richiedere dati ad altre amministrazioni, e collaborare con la Guardia di Finanza .
  • Art. 52 del D.P.R. 633/1972 (IVA): consente agli ispettori di accedere ai locali dell’impresa per verificare la contabilità. Per i locali che costituiscono anche domicilio (es. abitazione del titolare) serve l’autorizzazione del procuratore della Repubblica. Gli accessi presso studi professionali devono avvenire alla presenza dell’avvocato o del commercialista e devono essere verbalizzati. Se l’accesso riguarda luoghi diversi dall’azienda, devono sussistere gravi indizi di violazioni. I funzionari devono redigere un verbale sottoscritto dal contribuente che può chiederne copia .

Avvisi di accertamento

Il D.P.R. 600/1973 e il D.P.R. 633/1972 disciplinano gli avvisi di accertamento per imposte sui redditi e IVA. Le norme principali sono:

NormaContenutoImplicazioni pratiche
Art. 42 D.P.R. 600/1973L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da un funzionario delegato e indicare imponibile, aliquote e imposte dovute. Deve contenere la motivazione e i riferimenti agli atti istruttori; se la motivazione richiama un atto non comunicato al contribuente, questo deve essere allegato . La mancanza di sottoscrizione o motivazione comporta la nullità.È fondamentale verificare che la firma sia apposta da soggetto legittimato e che vi siano l’indicazione dei fatti contestati e delle prove.
Art. 43 D.P.R. 600/1973Fissa i termini per l’emissione dell’accertamento: entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; entro il 31 dicembre del settimo anno se la dichiarazione è omessa o nulla; entro l’ottavo anno per il recupero di aiuti di Stato.Controllare che l’avviso sia emesso entro i termini: trascorsi i limiti temporali l’accertamento è prescritto.
Art. 57 D.P.R. 633/1972Definisce i termini per i controlli IVA: notificazione entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione; settimo anno in caso di omessa dichiarazione .Come per l’IRPEF, se i termini sono scaduti l’avviso può essere impugnato per decadenza.
Art. 6 D.Lgs. 218/1997Introduce l’accertamento con adesione, possibilità per il contribuente di definire l’accertamento proponendo un accordo con l’ufficio, sia dopo l’accesso sia dopo la notifica del processo verbale. La presentazione della richiesta sospende i termini per ricorso e il pagamento dell’imposta .Permette di ridurre sanzioni e interessi ma richiede la disponibilità dell’ufficio e il pagamento delle somme concordate.

3. La giurisprudenza sulle garanzie procedurali

La Corte di Cassazione e la Corte costituzionale hanno elaborato principi fondamentali che guidano la difesa del contribuente:

  • Contraddittorio obbligatorio e termine di 60 giorni: La Cassazione (sez. tributaria) con sentenza n. 287 del 7 gennaio 2025 ha ribadito che, in base all’art. 12 comma 7 dello Statuto del contribuente, l’Amministrazione deve rispettare un termine di almeno 60 giorni tra il rilascio del processo verbale di constatazione (PVC) e l’emissione dell’avviso salvo casi di particolare e motivata urgenza. Tale termine è funzionale alla tutela del diritto di difesa e al giusto procedimento . La sentenza richiama le pronunce della Corte costituzionale n. 71/2015 e n. 47/2023 e afferma che la violazione di tale termine comporta la nullità dell’atto .
  • Contraddittorio endoprocedimentale e prova di resistenza: le Sezioni Unite (Cass. 21271/2025) hanno chiarito che, per i periodi antecedenti all’art. 6‑bis, la mancanza di contraddittorio determina l’invalidità dell’atto solo se il contribuente dimostra che avrebbe potuto apportare elementi idonei a modificare la pretesa tributaria . Ciò rende strategica la predisposizione di memorie difensive puntuali.
  • Motivazione e allegazione: numerose sentenze hanno annullato avvisi che non indicavano in modo chiaro gli elementi di fatto o non allegavano i documenti richiamati, in applicazione dell’art. 7 dello Statuto dei contribuenti .
  • Validità della firma: la Cassazione ha ribadito che l’avviso deve essere firmato da soggetto titolare del potere impositivo; la firma digitale o la stampigliatura devono comunque consentire di identificare il funzionario delegato.

4. Definizione agevolata: rottamazione-quater e riammissione 2025

Il legislatore ha introdotto diverse forme di definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo, la più recente delle quali è la rottamazione-quater prevista dalla Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023) e successivamente riaperta. La conversione del DL n. 202/2024 (“Milleproroghe”) nella Legge n. 15/2025 ha concesso una riammissione per chi era decaduto dalla rottamazione-quater. Le FAQ dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione del marzo 2025 chiariscono che:

  • Possono essere riammessi solo i debiti già inclusi nella rottamazione-quater per i quali non sono state pagate una o più rate scadute entro il 31 dicembre 2024, o sono stati effettuati pagamenti tardivi o parziali . Chi è in regola con le rate deve semplicemente proseguire i pagamenti.
  • È necessario presentare una domanda online entro il 30 aprile 2025: si può utilizzare l’area riservata con SPID/CIE o, per chi non dispone di credenziali, compilare un form nell’area pubblica e allegare la documentazione di riconoscimento .
  • Il contribuente può scegliere di pagare in rata unica entro il 31 luglio 2025 o rateizzare fino a dieci rate di pari importo: le prime due scadono il 31 luglio e il 30 novembre 2025, le successive il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027. Su tali importi sono dovuti interessi del 2% annuo dal 1° novembre 2023 .
  • Non è possibile inserire nuove cartelle non già comprese nella precedente adesione .
  • L’Agenzia trasmette una nuova Comunicazione delle somme dovute entro il 30 giugno 2025, indicando l’importo complessivo e il piano rateale . I pagamenti effettuati dopo la decadenza sono imputati a capitale e conteggiati nella riammissione .

Coloro che hanno aderito alla rottamazione-quater ma non sono riusciti a rispettare le scadenze possono quindi recuperare i benefici, evitando sanzioni e interessi, purché rispettino le nuove scadenze.

5. Crisi da sovraindebitamento e composizione della crisi d’impresa

Le concessionarie pubblicitarie, spesso costituite come società di capitali, possono trovarsi in difficoltà finanziaria se la pretesa fiscale è elevata o se i ricavi subiscono una contrazione improvvisa. La Legge 3/2012 e il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), entrati pienamente in vigore nel 2022, disciplinano strumenti per ristrutturare i debiti di soggetti non fallibili o di micro/piccole imprese. Le disposizioni più rilevanti includono:

  • Accordo di composizione della crisi (artt. 6-11 L. 3/2012): il debitore in stato di sovraindebitamento, con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione con un calendario di pagamenti e indicazione delle garanzie. L’art. 7, comma 1, stabilisce che il piano deve garantire il pagamento dei creditori privilegiati almeno nella misura realizzabile in caso di liquidazione . La proposta non è ammissibile se il debitore ha già beneficiato della procedura nei cinque anni precedenti o ha fornito documentazione incompleta .
  • Piano del consumatore (art. 7, comma 1-bis L. 3/2012): destinato alle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa. Consente di presentare, sempre con l’ausilio dell’OCC, un piano basato sulle entrate future per soddisfare i creditori .
  • Liquidazione del patrimonio (artt. 14-ter e 14-quinquies L. 3/2012): il debitore può chiedere la liquidazione di tutti i beni per soddisfare, con i proventi, i creditori. Questa procedura si attiva quando non è possibile un accordo o un piano; prevede la nomina di un liquidatore e, alla fine, la possibile esdebitazione (liberazione dai debiti residui) se il debitore dimostra buona fede【588669671346244†L1316-L398】.

Per le società soggette a fallimento, il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata. L’art. 3 prevede l’istituzione di una piattaforma telematica nazionale e l’iscrizione di esperti con competenze in ristrutturazione aziendale . Gli imprenditori che rilevano segnali di crisi possono avviare la procedura, nominare un esperto scelto da una commissione e negoziare con i creditori misure di risanamento. L’esperto deve essere iscritto in un elenco regionale e possedere formazione specifica . La nomina avviene entro cinque giorni dalla richiesta e l’elenco dei professionisti è pubblico . L’Avv. Monardo, in quanto esperto negoziatore certificato, può assistere le concessionarie pubblicitarie nella presentazione dell’istanza e nella predisposizione del piano di risanamento.

Procedura passo per passo: cosa accade dopo la notifica dell’accertamento

Gestire un accertamento fiscale richiede tempestività e organizzazione. Di seguito viene illustrato il percorso tipico, dal momento della verifica fino al contenzioso, con particolare attenzione ai termini e ai diritti del contribuente.

1. La verifica presso la sede della concessionaria

  1. Autorizzazione e accesso: gli ispettori dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza devono esibire l’autorizzazione e comunicare al legale rappresentante o al delegato i motivi dell’accesso. L’attività si svolge durante l’orario di apertura e deve essere limitata nel tempo (30 giorni prorogabili a 60 in casi complessi) .
  2. Assistenza del professionista: il contribuente ha diritto a farsi assistere da un avvocato o commercialista; l’assenza del professionista non costituisce motivo per impedire l’accesso, ma eventuali rilievi possono essere rimandati alla redazione del verbale.
  3. Verbalizzazione: ogni operazione deve essere documentata in un processo verbale; il contribuente o il suo professionista possono inserire osservazioni e note, che gli operatori hanno l’obbligo di accogliere nel verbale .
  4. Richiesta di documenti: gli ispettori possono esaminare libri contabili, registri IVA, contratti di intermediazione, provvigioni e fatture passive; possono anche richiedere dati a soggetti terzi (banche, clienti, fornitori) attraverso le previsioni degli artt. 33 D.P.R. 600/1973 e 52 D.P.R. 633/1972 . In caso di rilevanti indizi di evasione, possono procedere a ispezioni di altri luoghi (magazzini, depositi) con autorizzazione della procura .

2. Il processo verbale di constatazione (PVC)

Al termine delle operazioni viene redatto il PVC, documento che riassume gli elementi riscontrati. Il contribuente deve riceverlo e può:

  • Presentare osservazioni entro 60 giorni (art. 12, comma 7, Statuto del contribuente) . In questo periodo l’Ufficio non può emanare l’avviso di accertamento salvo casi di urgenza motivata. È quindi il momento per contestare la ricostruzione dei ricavi, fornire chiarimenti su contratti e provvigioni, evidenziare spese deducibili e aspetti giuridici (es. applicabilità dell’esenzione IVA ai servizi pubblicitari internazionali).
  • Richiedere un accertamento con adesione: la presentazione della domanda sospende il termine per l’impugnazione ed evita il rischio di iscrizione a ruolo immediata .

3. Notifica dell’avviso di accertamento

Se l’Agenzia ritiene fondate le contestazioni, emette l’avviso di accertamento:

  1. Verifica della forma: l’avviso deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da un delegato e indicare importi, aliquote, motivi di fatto e diritto. Deve allegare i documenti richiamati . L’atto può essere notificato tramite posta elettronica certificata (PEC) o ufficiale giudiziario.
  2. Contenuto: oltre alle somme dovute per imposte, sanzioni e interessi, l’avviso indica il termine per il ricorso (normalmente 60 giorni) e per il pagamento delle somme (30 giorni). Se il contribuente non paga né impugna, l’atto diventa definitivo e viene iscritto a ruolo.
  3. Rateizzazione e definizione agevolata: l’avviso può contenere indicazioni su possibili definizioni agevolate (per esempio, istituti di autotutela o rottamazioni). Il contribuente può comunque valutare l’accertamento con adesione o l’autotutela.

4. Come contestare l’avviso: ricorso e sospensione

a) Verifiche preliminari

  • Termini: verificare se l’avviso è stato notificato entro i termini di cui agli artt. 43 D.P.R. 600/1973 (per le imposte sui redditi) e 57 D.P.R. 633/1972 (per l’IVA). Un accertamento emesso oltre i termini è nullo per decadenza .
  • Mancanza di contraddittorio: se l’ufficio ha emesso l’avviso prima del decorso dei 60 giorni dal PVC senza motivare l’urgenza, il contribuente può dedurre la violazione dell’art. 12, comma 7, chiedendo l’annullamento .
  • Motivazione insufficiente: se l’avviso non contiene l’indicazione dei fatti contestati o non allega gli atti richiamati, si può eccepire la violazione dell’art. 7 dello Statuto .
  • Firma irregolare: una firma apposta da soggetto privo di delega rende l’atto nullo. È possibile richiedere la prova della delega.

b) Procedura di ricorso

  1. Presentazione del ricorso: il ricorso si presenta alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale) entro 60 giorni dalla notifica. Va depositato telematicamente tramite il servizio SIGIT e deve contenere l’indicazione dell’atto impugnato, i motivi, i documenti allegati e la richiesta di sospensione dell’esecuzione.
  2. Sospensione della riscossione: se c’è rischio di danno grave e irreparabile, si può chiedere la sospensione dell’esecutività dell’atto (art. 19 D.Lgs. 546/1992) e della cartella. L’istanza si presenta contestualmente al ricorso e il collegio può sospendere la riscossione fino alla decisione.
  3. Costituzione in giudizio dell’Agenzia: l’Agenzia delle Entrate deposita la propria memoria e le prove. In questa fase è fondamentale replicare con memorie illustrative e documentazione che evidenzi errori di calcolo o interpretazioni errate.
  4. Decisione: la Corte valuta la fondatezza del ricorso. In caso di soccombenza, è possibile appellare la sentenza alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado entro 60 giorni dalla notifica. Successivamente è ammesso ricorso per cassazione.

c) Alternative al contenzioso

In alternativa al ricorso, la concessionaria può valutare:

  • Accertamento con adesione: presentando l’istanza entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, si attiva una procedura di conciliazione con l’ufficio. Questa sospende i termini del ricorso e può concludersi con la riduzione delle sanzioni (al 1/3) e la rateizzazione fino a 8 rate trimestrali . Occorre valutare la convenienza economica; se l’atto è palesemente infondato è preferibile l’annullamento in contenzioso.
  • Autotutela: se l’avviso contiene errori evidenti (ad esempio duplicazione di imponibili, elementi materialmente errati) l’ufficio può annullarlo in autotutela su richiesta, senza ricorso.
  • Transazione fiscale e piani di rientro: per le società in crisi è possibile proporre all’Agenzia una transazione fiscale nell’ambito di concordati preventivi o accordi di ristrutturazione. In questo caso, le sanzioni e gli interessi possono essere ridotti e il debito inserito in un piano di rientro.

5. Riscossione e cartelle esattoriali

Se l’accertamento non viene impugnato o definito, l’Agenzia iscrive l’importo a ruolo e lo trasmette all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che emette la cartella di pagamento. La cartella indica l’importo da versare entro 60 giorni. Trascorso tale termine senza pagamento, l’Agente della riscossione può avviare:

  • Pignoramento presso terzi: per esempio, sui crediti vantati dalla concessionaria nei confronti dei clienti inserzionisti.
  • Fermo amministrativo dei veicoli: la pubblicità esterna spesso utilizza furgoni per l’affissione; il fermo può bloccarne l’utilizzo.
  • Ipoteca sugli immobili o sui beni strumentali.

Per evitare l’esecuzione forzata è possibile chiedere un piano di rateizzazione (fino a 72 rate mensili, o 120 in casi di comprovata difficoltà) oppure aderire alle definizioni agevolate.

Difese e strategie legali per la concessionaria pubblicitaria

1. Contestare la legittimità dell’accertamento

  1. Violazione del contraddittorio: se l’avviso è stato emesso prima del decorso del termine di 60 giorni senza motivare l’urgenza, occorre eccepire la nullità. La Cassazione ha ritenuto che questa violazione sia insanabile e comporti l’annullamento dell’atto .
  2. Mancanza o insufficienza di motivazione: un avviso che si limita a richiamare il PVC senza illustrare come l’ufficio ha determinato l’imponibile o senza allegare la documentazione è nullo ai sensi dell’art. 7 dello Statuto . La motivazione deve contenere la ricostruzione dei ricavi, le percentuali di ricarico utilizzate per stimare il margine di intermediazione e il riferimento alle provvigioni percepite.
  3. Vizi di notifica: la notifica via PEC deve provenire da un indirizzo istituzionale dell’Agenzia e essere ricevuta nell’indirizzo PEC indicato in dichiarazione. Notifiche a indirizzi errati o non funzionanti possono essere invalidate.
  4. Deleghe di firma e competenza dell’ufficio: verificare che l’avviso provenga dall’ufficio competente territorialmente e che la firma sia apposta da un funzionario delegato. Una firma digitale illeggibile o priva di certificazione non costituisce sottoscrizione valida .
  5. Prescrizione e decadenza: controllare la data di notifica rispetto ai termini dei 5 o 7 anni. Ad esempio, per l’anno d’imposta 2020 la notifica deve avvenire entro il 31 dicembre 2025 (o 2027 in caso di omessa dichiarazione). Se l’avviso arriva dopo, è prescritto.

2. Contestare il merito: ricostruzione dei ricavi e costi

  1. Provvigioni e ricavi contabilizzati: la principale contestazione riguarda la differenza tra fatturato dichiarato e provvigioni percepite dall’editore. È fondamentale ricostruire la corretta percentuale di aggio spettante alla concessionaria e confrontarla con quella utilizzata dall’ufficio. Spesso l’Agenzia applica percentuali standard non aderenti al contratto.
  2. Fatture per operazioni inesistenti: nel settore pubblicitario sono frequenti fatture di comodo per servizi non prestati (ad esempio, false spese di consulenza). L’ufficio può contestare la detrazione IVA e l’indeducibilità del costo. Occorre fornire prova della realtà delle prestazioni (contratti, documenti, prove del pagamento, riscontro del fornitore).
  3. Rimborsi spese e pass-through: i corrispettivi ricevuti dalla concessionaria per spese anticipate (spazi su riviste, affissioni) non sempre concorrono alla base imponibile se sono anticipazioni in nome e per conto del committente (art. 15 D.P.R. 633/1972). Dimostrare la natura di anticipazione consente di ridurre l’imponibile.
  4. Costi deducibili: spese di marketing, costi per agenti, affitti di spazi, provvigioni a sub-agenzie devono essere supportati da contratti e documentazione; la deduzione può essere contestata in caso di incertezza. Preparare documentazione contabile e contrattuale riduce il rischio di ripresa a tassazione.
  5. Agevolazioni e crediti d’imposta: alcune attività pubblicitarie godono di bonus fiscali (ad esempio, bonus pubblicità su giornali e radio). Se l’ufficio ne contesta l’utilizzo, va fornita prova della corretta domanda e dell’utilizzo nei limiti.

3. Strategie nel contraddittorio e nel ricorso

  • Memoria difensiva completa: entro i 60 giorni dalla ricezione del PVC, presentare una memoria contenente una ricostruzione dettagliata dei ricavi, il calcolo dell’IVA e delle imposte, la motivazione delle spese dedotte e eventuali documenti integrativi. È utile allegare perizie, pareri di consulenti contabili e contratti.
  • Prova di resistenza: in linea con la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la memoria deve indicare come e perché la partecipazione al contraddittorio avrebbe portato a un risultato diverso: ad esempio evidenziando errori di calcolo, applicazione errata delle aliquote o mancata considerazione di documenti .
  • Utilizzo degli istituti deflattivi: valutare l’accertamento con adesione se il recupero è fondato e le somme sono sostenibili; in questo modo si ottiene la riduzione delle sanzioni (al 1/3) e la rateizzazione. Se il debitore non dispone di liquidità immediata, può affiancare la procedura a un piano di rientro o a un accordo di composizione della crisi.
  • Impugnazione mirata: se l’accertamento presenta vizi formali evidenti (per esempio, violazioni dell’art. 12, motivazione assente, firma non valida) è preferibile impugnarlo per ottenerne l’annullamento integrale. Se invece i vizi riguardano solo alcune poste, si può chiedere l’annullamento parziale.

4. Integrazione con procedure di crisi

Per una concessionaria pubblicitaria in difficoltà, l’accertamento può diventare la goccia che fa traboccare il vaso. In tali casi, è utile attivare strumenti di gestione della crisi:

  1. Concordato preventivo o accordo di ristrutturazione (per società fallibili): consentono di proporre un piano ai creditori, inclusa l’Agenzia delle Entrate, con riduzione dei debiti e piani di pagamento. La transazione fiscale può prevedere la riduzione di sanzioni e interessi.
  2. Composizione negoziata della crisi d’impresa (DL 118/2021): prevede la nomina di un esperto che affianca l’imprenditore nelle trattative. È attivabile anche prima dello stato di insolvenza e mira a evitare il fallimento. L’esperto verifica la fattibilità del piano e può proporre moratorie su debiti fiscali .
  3. Accordo di composizione della crisi (L. 3/2012): per le micro-imprese e i professionisti, consente di negoziare un piano con la supervisione dell’OCC. Può includere la transazione con l’erario, con pagamento parziale dei tributi privilegiati e dilazione di quelli chirografari .
  4. Liquidazione controllata (L. 3/2012): se non vi sono prospettive di risanamento, la liquidazione del patrimonio consente di chiudere l’attività, vendere i beni e ottenere l’esdebitazione residua【588669671346244†L1316-L398】. La società cessa l’attività, ma l’imprenditore può ripartire senza il peso dei debiti residui.

Strumenti alternativi: rottamazione, definizioni agevolate e piani del consumatore

1. Rottamazione-quater e quater riammissione

La rottamazione-quater (art. 1, commi 231-252 L. 197/2022) consente di estinguere i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022 senza corrispondere sanzioni, interessi di mora e somme aggiuntive sui contributi previdenziali. Il contribuente paga solo l’imposta, gli interessi legali e l’aggio. La rottamazione prevede diverse scadenze: pagamento in un’unica soluzione o in rate (massimo 18) con prima rata al 31 luglio 2023 e ultima al 30 novembre 2027. Chi ha aderito ma non è riuscito a pagare le rate scadute entro il 31 dicembre 2024 può essere riammesso presentando domanda entro il 30 aprile 2025 e scegliere un piano in dieci rate con interessi del 2% .

2. Rottamazione-quinquies e saldo e stralcio 2026

Per i carichi affidati nel biennio successivo (1º luglio 2022 – 30 giugno 2023) il Governo ha annunciato la rottamazione-quinquies, con condizioni simili alla quater. Le scadenze dovrebbero essere fissate al 30 aprile 2026 per la domanda e al 31 luglio 2026 per il pagamento della prima rata. L’articolazione dettagliata sarà definita con un decreto attuativo; si consiglia di monitorare il sito dell’Agenzia delle Entrate.

Parallelamente, viene confermato il saldo e stralcio per i contribuenti con ISEE sotto i 20 000 euro e carichi complessivi inferiori a 30 000 euro. Permette di versare una percentuale ridotta del debito (tra il 16 e il 35 %) a seconda del reddito familiare. Per le società di capitali non è applicabile, ma può interessare i soci personalmente coinvolti.

3. Misure in favore delle imprese editoriali

Il legislatore ha previsto particolari incentivi per le aziende del settore editoriale. Fra questi:

  • Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali (art. 57-bis del D.L. 50/2017): consente di recuperare fino al 50 % dell’incremento di spesa pubblicitaria su quotidiani e radio rispetto all’anno precedente. Va richiesto annualmente sulla piattaforma del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria e può essere ceduto.
  • Contributo diretto alle imprese editrici (D.Lgs. 70/2017): le concessionarie che appartengono a gruppi editoriali possono usufruire delle agevolazioni in quota parte.
  • Rottamazione e sospensione dei versamenti per le imprese con sede nelle aree colpite da calamità naturali; occorre verificare i decreti regionali di riferimento.

4. Piano del consumatore ed esdebitazione del socio

Spesso gli amministratori o soci garantiscono le obbligazioni fiscali della società con il proprio patrimonio. In tali casi, la Legge 3/2012 consente alla persona fisica, in qualità di consumatore, di proporre un piano del consumatore con l’OCC. Il piano può prevedere la dilazione dei debiti tributari e la falcidia degli interessi. Se al termine della procedura il consumatore adempie al piano, può chiedere l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti residui. È uno strumento utile per tutelare il patrimonio personale del socio qualora la società non sia in grado di pagare.

Errori comuni da evitare e consigli pratici

Errori frequenti

  1. Ignorare la notifica del PVC o dell’avviso: molti contribuenti non danno importanza alla comunicazione iniziale e si attivano solo alla ricezione della cartella esattoriale, quando ormai i margini di contestazione si riducono. È fondamentale agire subito.
  2. Non rispettare i termini: presentare l’istanza di accertamento con adesione oltre i 60 giorni o depositare il ricorso dopo la scadenza comporta l’inammissibilità e la definitività dell’atto.
  3. Mancata documentazione: non conservare contratti, fatture e corrispondenza può impedire di dimostrare la legittimità dei costi e delle prestazioni. La digitalizzazione e l’archiviazione sistematica sono essenziali.
  4. Affidarsi a consulenti non specializzati: la materia tributaria per le concessionarie pubblicitarie è complessa; è consigliabile rivolgersi a professionisti con specifica esperienza in diritto tributario e contenzioso.
  5. Pagare spontaneamente senza valutare la convenienza: versare integralmente le somme richieste dall’avviso può comportare un esborso superiore a quello dovuto; prima di pagare valutare se l’atto è impugnabile o se è possibile la definizione agevolata.

Consigli operativi

  • Prepararsi alla verifica: predisporre un fascicolo con i contratti di concessione, le fatture attive e passive, i documenti bancari e i contratti con sub-agenzie. Prevedere un ufficio dedicato agli ispettori, in modo da non intralciare l’attività aziendale.
  • Registrare le operazioni: durante la verifica, annotare data e ora di arrivo degli ispettori, nominativi e richieste formulate. In caso di comportamenti inappropriati o violazioni delle regole di accesso, segnalarle immediatamente al proprio consulente.
  • Presentare memorie motivate: non limitarsi a contestazioni generiche; fornire calcoli alternativi e documenti. Se necessario, chiedere la prova di resistenza alla luce della giurisprudenza .
  • Valutare la composizione negoziata: se la pretesa fiscale eccede le possibilità di pagamento, considerare la composizione negoziata o l’accordo di composizione della crisi. L’Avv. Monardo può guidare nella scelta e nella predisposizione del piano .
  • Monitorare le normative: le opportunità di rottamazione e le definizioni agevolate cambiano frequentemente; consultare regolarmente le circolari dell’Agenzia delle Entrate e le leggi di bilancio.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Principali norme e termini dell’accertamento

NormaOggettoTermini/diritti
Art. 12 L. 212/2000Accessi e verificheDiritto a essere informato; presenza del professionista; verbalizzazione; limite di 30 giorni (prorogabili a 60)
Art. 7 L. 212/2000Motivazione degli attiNecessità di indicare fatti e ragioni giuridiche; allegare atti richiamati
Art. 6-bis L. 212/2000 (in vigore dal 20/12/2025)Contraddittorio preventivoInvio progetto di atto; termine minimo 60 giorni per deduzioni; esclusioni per atti automatizzati
Art. 42 D.P.R. 600/1973Contenuto avviso di accertamentoFirma del capo dell’ufficio o delegato; indicazione imponibile e aliquote; motivazione con allegati
Art. 43 D.P.R. 600/1973Termini per accertamento IRPEF/IRES5 anni dalla dichiarazione; 7 anni per omessa dichiarazione; 8 anni per recupero aiuti di Stato
Art. 57 D.P.R. 633/1972Termini per accertamento IVA5 anni; 7 anni in caso di omessa dichiarazione
Art. 6 D.Lgs. 218/1997Accertamento con adesioneRichiesta entro 60 giorni; sospensione dei termini del ricorso; riduzione sanzioni (1/3)
L. 3/2012 artt. 6-11Accordo di composizione della crisiPiano di ristrutturazione con OCC; tutela dei creditori privilegiati
L. 3/2012 art. 14-terLiquidazione patrimonioProcedura per liquidare tutti i beni e ottenere esdebitazione
DL 118/2021 art. 3Composizione negoziataPiattaforma telematica e iscrizione degli esperti; criteri di nomina

Tabella 2 – Finestra temporale per la riammissione alla rottamazione-quater

FaseTermineRiferimento
Presentazione domanda di riammissioneEntro il 30 aprile 2025FAQ Agenzia Entrate-Riscossione
Invio comunicazione somme dovuteEntro il 30 giugno 2025FAQ
Pagamento in unica soluzione31 luglio 2025FAQ
Pagamento rateizzato (10 rate)Prima rata 31 luglio 2025; seconda 30 novembre 2025; rate successive 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2026 e 2027FAQ
Interesse applicato2 % annuo dal 1º novembre 2023FAQ

FAQ – Domande frequenti

1. Chi può essere sottoposto ad accertamento fiscale?

Tutte le società e imprese, comprese le concessionarie pubblicitarie, possono essere oggetto di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza. L’accertamento può riguardare imposte sui redditi (IRES, IRPEF se società di persone), IVA, ritenute, IRAP e tributi locali.

2. È legittima una verifica senza preavviso?

Sì. Gli accessi presso l’azienda possono avvenire senza preavviso se sussistono gravi ragioni di indagine. Tuttavia gli operatori devono presentare l’autorizzazione e indicare la finalità della verifica. In caso di accesso presso abitazioni o locali adibiti anche ad abitazione è necessaria l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria .

3. L’Agenzia può restare in azienda per diversi mesi?

No. L’art. 12 dello Statuto del contribuente limita la permanenza a 30 giorni prorogabili a 60 solo per particolari complessità . Se il termine viene superato senza proroga motivata, l’accertamento può essere annullato.

4. Cosa succede se non rispondo al PVC?

Il mancato invio di osservazioni entro 60 giorni non comporta automatica acquiescenza ma priva il contribuente di un’opportunità fondamentale per chiarire la sua posizione. Inoltre l’ufficio potrà emettere l’avviso senza tenere conto delle argomentazioni che avreste potuto proporre.

5. Quando conviene l’accertamento con adesione?

È conveniente quando la pretesa fiscale è fondata e le prove a favore sono deboli. L’adesione riduce le sanzioni e consente di pagare in rate. Se l’avviso presenta vizi formali o vi sono argomenti robusti per la difesa, conviene impugnare.

6. Posso sospendere il pagamento se presento ricorso?

Sì. Con il ricorso si può chiedere la sospensione dell’esecutività. Il collegio valuterà se sussistono gravi motivi e la sospensione durerà fino alla sentenza di primo grado.

7. Posso inserire nella riammissione alla rottamazione cartelle non incluse nella prima adesione?

No. La Legge n. 15/2025 consente la riammissione solo per i debiti già inseriti nella precedente rottamazione-quater .

8. Se ho pagato qualche rata in ritardo, posso essere riammesso?

Sì. La riammissione riguarda anche coloro che hanno versato almeno una rata dopo il termine di tolleranza di 5 giorni .

9. Devo allegare documenti alla domanda di riammissione?

Sì. Per chi accede dall’area pubblica è necessario allegare il documento di riconoscimento. Per chi usa l’area riservata (con SPID/CIE) non sono necessari allegati .

10. Cosa succede se non pago le rate della riammissione?

Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza e la perdita dei benefici: tornano applicabili sanzioni e interessi, e l’intera somma è iscritta a ruolo .

11. Le concessionarie con soci non residenti possono fruire della definizione agevolata?

Sì. Le definizioni agevolate (rottamazioni e saldo e stralcio) si applicano a tutti i contribuenti indipendentemente dalla residenza. Occorre però che le cartelle siano affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e che non riguardino crediti doganali.

12. Se l’accertamento riguarda l’IVA, il contraddittorio era obbligatorio anche prima del 2025?

Sì. La giurisprudenza ha ritenuto che il contraddittorio fosse già obbligatorio per le imposte armonizzate (come l’IVA). La mancata attivazione rende nullo l’atto, salvo che l’ufficio dimostri la necessità dell’urgenza o il contribuente non provi che avrebbe potuto influire sull’esito.

13. Posso chiedere la rateizzazione della cartella dopo la decadenza dalla rottamazione?

Sì. Una volta decaduto, il contribuente può comunque chiedere la rateizzazione ordinaria dei debiti, ma non usufruirà della riduzione delle sanzioni.

14. Cosa succede se la società è in liquidazione?

La società in liquidazione resta soggetta agli accertamenti fiscali. Il liquidatore è responsabile degli adempimenti e può impugnare gli atti. Se non vi sono risorse per pagare il debito, è possibile accedere alla liquidazione controllata della Legge 3/2012.

15. L’amministratore risponde personalmente per i debiti fiscali della concessionaria?

L’amministratore risponde con il proprio patrimonio solo se ha commesso illeciti fiscali (per esempio, omesso versamento delle ritenute o dell’IVA) o se non ha versato ai soci i dividendi per pagare le imposte. In caso contrario, la responsabilità è limitata alla società. Tuttavia l’Agenzia può agire sui beni personali tramite l’istituto di responsabilità solidale previsto dall’art. 36 del D.P.R. 602/1973, per esempio in caso di trasfusione di debiti a seguito di fusioni o trasformazioni.

16. Come posso salvaguardare il mio patrimonio personale?

Valutando l’utilizzo del piano del consumatore o dell’accordo di composizione della Legge 3/2012, che consentono di ridefinire i debiti personali e di ottenere l’esdebitazione. Inoltre, una corretta pianificazione societaria (ad esempio, costituzione di società di capitali) limita la responsabilità.

17. In che modo l’esperto negoziatore può aiutare la mia società?

L’esperto negoziatore, nominato secondo l’art. 3 del D.L. 118/2021 , assiste l’imprenditore nella predisposizione di un piano di risanamento e nella negoziazione con creditori, compresi l’Agenzia delle Entrate e l’INPS. L’esperto favorisce accordi stragiudiziali che evitano il fallimento.

18. Quali vantaggi porta la presentazione del piano del consumatore?

Consente di ripartire il debito in un lasso di tempo più lungo, proporzionato alle possibilità di pagamento, e può prevedere la falcidia degli interessi. Al termine si può ottenere l’esdebitazione.

19. Che cos’è la prova di resistenza?

È l’onere del contribuente di dimostrare, in giudizio, che la mancanza di contraddittorio gli ha impedito di far valere elementi idonei a modificare l’esito dell’accertamento. Se la prova è assente, l’atto può essere convalidato anche se la procedura non è stata rispettata .

20. L’accertamento può essere integrato dopo la notifica?

Sì. L’ufficio può integrare l’accertamento entro i termini di decadenza se emergono nuovi elementi. Tuttavia il contribuente ha diritto a contraddirre nuovamente e a impugnare l’atto integrativo. Per questo è sempre opportuno monitorare eventuali nuovi documenti prodotti dall’Agenzia.

Simulazioni pratiche e numeriche

1. Simulazione di accertamento su provvigioni

Caso: una concessionaria pubblicitaria registra nel 2022 ricavi dichiarati per 3 000 000 €. L’Agenzia effettua una verifica e, ricostruendo le provvigioni percepite dalla casa editrice, contesta un ricavo non dichiarato di 600 000 €. L’ufficio applica un aggio del 20 % sui contratti gestiti (pari a 120 000 € di provvigioni) e determina un’IVA non versata di 26 400 € (al 22 %). Le sanzioni per infedele dichiarazione sono pari al 90 % della maggiore imposta.

VoceAmmontare
Ricavi dichiarati3 000 000 €
Ricavi ricostruiti dall’ufficio3 600 000 €
Differenza600 000 €
Provvigioni (20 %)120 000 €
Maggiore IVA (22 % su 120 000)26 400 €
Sanzioni (90 % della maggiore IVA)23 760 €
Totale contestazione26 400 € (imposta) + 23 760 € (sanzioni) + interessi

Difesa: la concessionaria sostiene che l’aggio reale, secondo i contratti, è del 10 % e che parte dei 600 000 € rappresenta anticipazioni per spazi su giornali (art. 15 D.P.R. 633/1972). Presenta i contratti e le fatture di provvigioni. Nel contraddittorio dimostra che l’aggio è 60 000 €; la maggiore IVA scende a 13 200 €, con sanzioni proporzionali. L’ufficio accoglie le osservazioni e l’accertamento viene rettificato.

2. Simulazione di definizione tramite accertamento con adesione

Caso: la concessionaria riceve un avviso di accertamento con maggiori imposte per 80 000 € (IVA e IRES) e sanzioni per 40 000 €. Decide di chiedere l’accertamento con adesione entro 30 giorni dalla notifica. L’ufficio convoca l’azienda e si concorda su un’imposta ridotta a 60 000 €, con sanzioni ridotte a un terzo (13 333 €). La società può rateizzare in 8 rate trimestrali.

VoceImporto originarioImporto dopo adesione
Imposta80 000 €60 000 €
Sanzioni40 000 €13 333 €
Totale120 000 €73 333 €
Rate trimestrali9 166 € cadauna

Vantaggio: l’azienda risparmia oltre 46 000 € e ottiene la rateizzazione senza interessi di mora. In cambio rinuncia al contenzioso e paga nei termini concordati.

3. Simulazione di riammissione alla rottamazione-quater

Una concessionaria aveva aderito alla rottamazione-quater nel 2023 con un debito residuo (imposte, sanzioni e interessi) di 200 000 €. Le prime tre rate sono state versate regolarmente, ma le rate con scadenza maggio e novembre 2024 (totale 20 000 €) non sono state pagate. La società è decaduta e l’intero debito (150 000 € residui) è tornato esigibile. Con la Legge 15/2025 presenta domanda di riammissione.

SituazioneImporto
Debito complessivo originario200 000 €
Versamenti già effettuati50 000 €
Debito residuo al 31.12.2024150 000 €
Rate non pagate (maggio e novembre 2024)20 000 €
Interessi al 2 % (dal 1.11.2023 al 31.7.2025)circa 5 000 €

La società sceglie un piano in 10 rate: il nuovo debito (150 000 € + interessi 5 000 €) viene suddiviso in dieci rate da 15 500 € l’una; le prime due rate scadono il 31 luglio e il 30 novembre 2025. Se la società rispetta le scadenze, recupera il beneficio della rottamazione (cancellazione di sanzioni e interessi di mora).

4. Simulazione di piano del consumatore per il socio

Un socio amministratore ha garantito personalmente con il proprio patrimonio un debito tributario della concessionaria di 100 000 €. A causa della crisi non riesce a far fronte alla garanzia. Presenta un piano del consumatore tramite OCC: propone di versare 40 000 € in cinque anni, utilizzando parte del suo stipendio da dirigente. Il giudice approva il piano e, al termine, concede l’esdebitazione per la quota residua di 60 000 €. Il socio salva così la propria casa e mantiene la possibilità di lavorare. Il piano presuppone la buona fede e la dimostrazione che la quota offerta sia superiore a quanto si otterrebbe in una liquidazione.

Conclusione

L’accertamento fiscale nei confronti di una concessionaria pubblicitaria non deve essere considerato un evento dirompente ma un procedimento che, se gestito con consapevolezza e tempestività, può trasformarsi in un’opportunità per sistemare la posizione tributaria e, in molti casi, ridurre notevolmente l’onere economico. L’ordinamento italiano, soprattutto dopo le ultime riforme, prevede una gamma completa di garanzie procedurali (contraddittorio preventivo, obblighi di motivazione, termini di decadenza) che, se fatte valere correttamente, permettono di annullare o ridurre gli accertamenti. La giurisprudenza ha confermato l’importanza del termine di 60 giorni e della motivazione puntuale, affermando la nullità degli atti emessi in violazione di tali principi .

Le definizioni agevolate, come la rottamazione-quater e la sua riammissione, offrono la possibilità di chiudere i debiti iscritti a ruolo con forti sconti su sanzioni e interessi . Gli istituti deflattivi (accertamento con adesione, conciliazione, autotutela) e i piani di composizione della crisi (Legge 3/2012, DL 118/2021) consentono di ristrutturare il debito e, nei casi estremi, ottenere l’esdebitazione . È cruciale però agire nei tempi previsti, evitando ritardi e dimostrando con documenti e calcoli la propria posizione.

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