Accertamento fiscale a una società di reporting di sostenibilità: cosa fare e come difendersi

Introduzione

Negli ultimi anni la rendicontazione di sostenibilità è diventata un obbligo legale per molte società: il decreto legislativo 6 settembre 2024 n. 125 ha recepito la direttiva europea 2022/2464/UE (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) estendendo la non‑financial disclosure a una platea ampia di imprese e introducendo gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS). La normativa impone alle aziende di descrivere le proprie strategie ambientali, sociali e di governance, i rischi e gli impatti lungo la catena del valore e di attuare sistemi di due diligence per tutta la filiera . La D.Lgs. 125/2024 ha conferito a CONSOB poteri di vigilanza, prevedendo sanzioni e modificando norme pregresse come il D.Lgs. 254/2016 . Al tempo stesso, la riforma del fisco e la Legge di bilancio 2026 hanno reso più incisivi i controlli dell’Agenzia delle Entrate mediante procedure automatizzate di liquidazione e di controllo formale previste dagli artt. 36‑bis e 36‑ter del D.P.R. 600/1973 , mentre lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) è stato profondamente modificato dal D.Lgs. 219/2023, introducendo il nuovo art. 6‑bis che impone un termine ordinario di 60 giorni per il contraddittorio preventivo .

Per le società che redigono report di sostenibilità, questi cambiamenti significano che le autorità fiscali possono incrociare dati ambientali e sociali con le dichiarazioni fiscali, contestare incongruenze e avviare verifiche complesse che si sommano ai normali controlli di bilancio. Un accertamento fiscale può sfociare in richieste di imposta e sanzioni, in procedimenti penali per false comunicazioni sociali o reati tributari, nonché in danni reputazionali. È quindi fondamentale conoscere i propri diritti, le procedure e le difese disponibili per prevenire errori, evitare violazioni e, se necessario, contestare gli atti illegittimi.

Presentazione dello Studio

L’autore e il suo team:

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC; Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Grazie a questa expertise, lo studio è in grado di fornire analisi tecniche degli atti di accertamento, redigere ricorsi e istanze di sospensione, gestire trattative con l’Agenzia delle Entrate, predisporre piani di rientro e ricorrere a soluzioni giudiziali e stragiudiziali per salvaguardare l’impresa.

Se hai ricevuto un processo verbale di constatazione, un avviso di accertamento o temi di essere sottoposto a verifica fiscale, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: potrai ottenere una valutazione legale personalizzata e immediata.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Obblighi di sostenibilità: D.Lgs. 125/2024 e D.Lgs. 254/2016

La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) impone alle grandi imprese, alle società quotate e, progressivamente, alle PMI quotate, di redigere un bilancio di sostenibilità secondo standard europei uniformi (ESRS). Il D.Lgs. 125/2024 ne ha trasposto i principi nell’ordinamento italiano, modificando il D.Lgs. 254/2016 sulla dichiarazione non finanziaria. Il decreto prevede:

  • Campo di applicazione: l’obbligo di reporting riguarda società con oltre 250 dipendenti, società quotate in mercati regolamentati dell’UE, banche e imprese di assicurazione. Dal 2026 sarà esteso alle PMI quotate (con una facoltà di “opt‑out” temporanea fino al 2028).
  • Contenuti: la relazione deve illustrare il modello di business, le politiche di sostenibilità, gli impatti ambientali e sociali, la governance, i rischi e le opportunità, incluse le catene di fornitura . La CSRD richiede informazioni su diritti umani, mitigazione dei cambiamenti climatici, salute dei dipendenti, lotta alla corruzione e altri aspetti ESG.
  • Standard ESRS: l’adozione dei European Sustainability Reporting Standards garantisce comparabilità e consente all’autorità di controllare i dati. Gli standard includono indicatori quantitativi e qualitativi.
  • Attestazione e vigilanza: i report devono essere assoggettati a attestazione esterna da parte di un revisore legale o di società di revisione. CONSOB vigila sulla correttezza delle informazioni e può irrogare sanzioni .
  • Interrelazione con il bilancio: il bilancio di sostenibilità è collegato al bilancio d’esercizio e alla dichiarazione fiscale. Discrepanze tra dati ESG e dati economico‑finanziari possono generare contestazioni per omessa o falsa comunicazione.

Il D.Lgs. 254/2016, già attuativo della direttiva 2014/95/UE, obbligava le “società di interesse pubblico” (banche, assicurazioni e imprese con oltre 500 dipendenti) a fornire informazioni su temi ambientali, sociali e relativi al personale . Con la CSRD l’ambito si amplia e i requisiti diventano molto più dettagliati; le imprese dovranno predisporre sistemi di raccolta dati e controlli interni idonei a resistere ai controlli dell’Agenzia delle Entrate.

1.2 Controlli fiscali automatizzati e formali: art. 36‑bis e 36‑ter DPR 600/1973

Il D.P.R. 600/1973 disciplina i poteri di accertamento dell’Amministrazione finanziaria. Gli artt. 36‑bis e 36‑ter regolano il controllo automatizzato e il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi:

  • Art. 36‑bis: l’Agenzia delle Entrate, avvalendosi di procedure automatizzate, liquida le imposte, i contributi, i premi e i rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo . La norma consente all’ufficio di correggere errori materiali o di calcolo, ridurre detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta non spettanti e verificare la tempestività dei versamenti . Se emergono differenze, l’esito del controllo è comunicato al contribuente con l’avviso bonario; questi può fornire chiarimenti entro 60 giorni . In assenza di riscontro o di pagamento, l’ufficio iscrive a ruolo le somme.
  • Art. 36‑ter: prevede un controllo formale dei dati indicati in dichiarazione; l’Amministrazione può richiedere documenti e rettificare le dichiarazioni entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla presentazione . Anche qui, le difformità sono comunicate al contribuente, che può fornire chiarimenti o versare le somme entro 30 giorni. L’articolo 36‑ter si applica anche alla liquidazione dell’IVA secondo l’art. 54‑bis del D.P.R. 633/1972.

Questi controlli rappresentano la prima linea di accertamento: la macchina fiscale incrocia dati fiscali, contabili e, sempre più, dati di sostenibilità. Errori nelle dichiarazioni o incoerenze tra bilancio e report ESG possono generare comunicazioni di irregolarità e successivi avvisi di accertamento.

1.3 Accertamento con adesione e contraddittorio: D.Lgs. 218/1997

Il decreto legislativo 218/1997 disciplina gli strumenti di definizione concordata delle pretese fiscali. L’accertamento con adesione consente al contribuente di definire la controversia prima dell’emissione dell’avviso di accertamento (art. 5) o dopo la notifica (art. 6). L’ufficio invia un invito al contraddittorio contenente la motivazione, i tributi e le sanzioni; il contribuente può presentarsi entro 30 giorni ed esporre le proprie ragioni. Se si raggiunge un accordo, si pagano l’imposta, gli interessi e le sanzioni ridotte, evitando il contenzioso . Dal 2020, l’art. 4‑octies del D.L. 34/2019 ha reso il contraddittorio obbligatorio per la maggior parte degli accertamenti, pena la nullità dell’atto, salvo casi di particolare urgenza. L’accertamento con adesione sospende per 90 giorni i termini per impugnare, e l’accordo consente il pagamento rateale.

1.4 Statuto dei diritti del contribuente: controlli e garanzie

La Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) stabilisce regole generali per tutelare i contribuenti durante accessi, ispezioni e verifiche. In base all’art. 12:

  • Motivazione dell’accesso: la verifica deve essere autorizzata e motivata; il contribuente ha diritto di conoscere i motivi del controllo e di farsi assistere da un professionista .
  • Durata della permanenza: l’accesso nei locali dell’azienda non può superare 30 giorni lavorativi, anche non consecutivi; per chi applica il regime di contabilità semplificata il limite è di 15 giorni .
  • Verbale di chiusura e osservazioni: alla fine dell’ispezione viene redatto un processo verbale di constatazione (PVC). Fino alla riforma del 2023 era previsto un termine di 60 giorni per presentare osservazioni e richieste. La Cassazione ha ritenuto che la mancata attesa di tale termine comporta la nullità dell’accertamento . Sebbene il comma 7 sia stato abrogato dal D.Lgs. 219/2023, la giurisprudenza continua a richiedere un contraddittorio effettivo.

Il D.Lgs. 219/2023, entrato in vigore il 18 gennaio 2024, ha rafforzato il contraddittorio introducendo l’art. 6‑bis, che prevede un termine ordinario di 60 giorni per consentire al contribuente di presentare controdeduzioni o accedere al fascicolo . Il decreto esclude la possibilità di prorogare il termine e prevede che gli atti emanati senza contraddittorio o con acquisizione illegittima delle prove siano annullabili . Inoltre stabilisce l’obbligo di una motivazione rafforzata per gli atti di accertamento adottati dopo il contraddittorio .

1.5 Giurisprudenza recente: tutela del contraddittorio e invalidità degli atti

Negli ultimi anni la Corte di cassazione ha rafforzato i diritti del contribuente nei controlli fiscali. Alcune decisioni fondamentali:

  • Ordinanza Cass. n. 21517/2023: stabilisce che l’avviso di accertamento emesso prima dei 60 giorni dalla consegna del verbale di constatazione è nullo, salvo i casi di particolare urgenza. La Corte sottolinea che il termine serve a garantire il diritto di difesa e la buona fede .
  • Ordinanza Cass. n. 25050/2025: ribadisce l’obbligo di attendere 60 giorni e afferma che l’autorizzazione della perquisizione domiciliare deve essere motivata; in caso di motivazione generica la prova è inutilizzabile .
  • Ordinanza Cass. n. 8361/2025: chiarisce che il termine di 60 giorni decorre da qualunque tipo di verbale (anche un semplice verbale di accesso) e che la sua violazione comporta la nullità dell’atto .
  • Sentenza Cass. n. 1392/2026: evidenzia il principio di irretroattività delle modifiche al codice civile in tema di responsabilità dei sindaci: la riforma dell’art. 2407 c.c. si applica solo ai fatti successivi alla sua entrata in vigore (12 aprile 2025) . Pur non riguardando direttamente il tema ESG, questa pronuncia riafferma la tutela dell’affidamento e la certezza del diritto.

Queste pronunce confermano che la difesa del contribuente passa attraverso il rispetto delle garanzie procedimentali. Anche l’omessa o generica motivazione dell’autorizzazione all’accesso o l’acquisizione illegittima di documenti comportano l’annullamento dell’atto .

1.6 Altri riferimenti normativi e procedurali

  • Liquidazione dell’IVA (art. 54‑bis D.P.R. 633/1972): prevede il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA con modalità analoghe all’art. 36‑bis. La Legge di bilancio 2025 ha introdotto l’art. 54‑bis.1, che disciplina la liquidazione dell’IVA omessa tramite procedure informatiche. Anche per l’IVA è previsto l’invio di avvisi bonari e la possibilità di regolarizzare entro 30 giorni.
  • Rottamazione‑quater e rottamazione‑quinquies: la Legge di bilancio 2024 ha introdotto la “rottamazione‑quater” che consente di estinguere cartelle per carichi affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2023 pagando solo l’imposta senza sanzioni né interessi. La Legge di bilancio 2026 ha ulteriormente prorogato e ampliato la misura con la “rottamazione‑quinquies”, prevedendo la possibilità di aderire entro il 30 aprile 2026, anche per chi non ha rispettato le precedenti definizioni . Possono essere sanati i carichi relativi al controllo automatizzato (art. 36‑bis e 36‑ter D.P.R. 600/1973) e quelli relativi alla liquidazione dell’IVA (art. 54‑bis D.P.R. 633/1972) . I debitori pagano in un’unica soluzione o in rate fino a 5 anni.
  • Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021): consente all’imprenditore in crisi di richiedere la nomina di un esperto indipendente che aiuti a negoziare con i creditori. Una volta pubblicata la richiesta nel registro delle imprese, è possibile ottenere misure protettive che sospendono azioni esecutive e sequestri . L’esperto valuta la fattibilità del risanamento e, se le trattative falliscono, l’impresa può accedere alla liquidazione giudiziale.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto fiscale

Quando una società che redige report di sostenibilità riceve un controllo o un atto di accertamento, è fondamentale seguire un percorso ordinato per tutelare i propri diritti. Di seguito si illustrano le fasi principali.

2.1 Fase preliminare: verifica interna e preparazione

  1. Analisi del rischio: prima ancora della notifica di un atto, l’impresa deve dotarsi di un sistema di controllo interno che integri dati contabili e dati ESG. Le informazioni contenute nei report di sostenibilità devono essere verificabili e coerenti con il bilancio; eventuali indicatori qualitativi vanno supportati da documenti (contratti di fornitura, politiche ambientali, certificazioni) per prevenire contestazioni.
  2. Raccolta di documenti: predisporre un archivio ordinato che includa dichiarazioni fiscali, bilanci, verbali di CDA, politiche ESG, documentazione dei fornitori e tracciamento della catena di valore. Questi documenti saranno richiesti durante l’accesso o nella fase di contraddittorio.
  3. Nomina di un responsabile: designare un responsabile fiscale e di sostenibilità (che può essere il CFO o un compliance officer) incaricato di gestire i rapporti con le autorità e di coordinare eventuali consulenti esterni.

2.2 Ricezione dell’invito al contraddittorio o dell’avviso bonario

Le verifiche possono iniziare con un invito al contraddittorio (ex art. 5 D.Lgs. 218/1997) o con una comunicazione di irregolarità (avviso bonario) a seguito del controllo automatizzato. In entrambi i casi:

  • Esaminare l’atto: verificare la data di notifica, l’identità dell’ufficio emittente, la descrizione dei fatti, gli errori contestati e le norme applicate.
  • Verificare la motivazione: l’atto deve essere motivato; un invito generico è impugnabile. In particolare, se la contestazione riguarda indicatori di sostenibilità, bisogna accertare che l’Ufficio abbia individuato le fonti informative e la metodologia di incrocio con i dati fiscali.
  • Rispetto dei termini: l’invito deve essere notificato almeno 60 giorni prima dell’emissione dell’avviso di accertamento ; eventuali provvedimenti prima della scadenza sono nulli salvo urgenza. .

2.3 Accesso, ispezione e verifica presso l’azienda

Quando l’Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza o CONSOB effettuano un accesso nei locali dell’impresa, devono rispettare le regole dello Statuto del contribuente:

  • Presentare autorizzazione e documento di identità, specificando i motivi dell’accesso .
  • Orari e durata: gli accessi devono avvenire durante l’orario di esercizio; la permanenza non può superare 30 giorni (15 giorni per i contribuenti in contabilità semplificata) .
  • Assistenza del professionista: il contribuente può farsi assistere dal proprio consulente; è consigliabile che l’azienda convochi immediatamente il proprio avvocato o commercialista per supervisionare la verifica.
  • Verbale di accesso e PVC: al termine dell’accesso viene redatto un verbale che descrive le operazioni compiute. Successivamente viene notificato un processo verbale di constatazione (PVC) che contiene le contestazioni. Dal momento della consegna del PVC decorrono 60 giorni per presentare osservazioni.
  • Tutela della privacy: le ispezioni non possono eccedere quanto necessario; la richiesta di documenti deve essere pertinente. Nel caso di aziende ESG, i verificatori possono chiedere contratti con fornitori, certificazioni ambientali, dati sulle emissioni; occorre verificare se tali documenti siano coperti da segreto commerciale e, se necessario, chiedere che siano visionati presso l’ufficio.

2.4 Redazione e invio delle osservazioni

Una volta ricevuto il PVC o la comunicazione di irregolarità, la società deve redigere osservazioni difensive. È consigliabile:

  1. Analizzare punto per punto le contestazioni, verificando la correttezza dei dati indicati (es. incroci tra emissioni di CO₂ e deducibilità di ammortamenti, spese per certificazioni ambientali, investimenti green). Spesso le incongruenze derivano da errate classificazioni contabili o da voci ESG mal interpretate.
  2. Produrre documenti giustificativi: fornire contratti, fatture, perizie, certificazioni che dimostrino l’esistenza di operazioni e la coerenza con le dichiarazioni fiscali. Per i progetti di sostenibilità occorre mostrare i piani di investimento, le relazioni interne, le delibere degli organi sociali.
  3. Contestare errori procedurali: se l’atto è stato notificato senza il rispetto del termine di 60 giorni o manca di motivazione, occorre eccepire la nullità. È opportuno allegare le pronunce giurisprudenziali che supportano la tesi .
  4. Richiedere l’accesso agli atti: la società può chiedere di visionare il fascicolo e ottenere copia degli atti utilizzati dall’ufficio. La legge garantisce questo diritto soprattutto dopo l’introduzione dell’art. 6‑bis L. 212/2000 .

Le osservazioni devono essere inviate entro i termini previsti (60 giorni per il PVC; 30 giorni per l’avviso bonario) mediante raccomandata A/R o PEC. È consigliabile che siano firmate da un professionista e corredate da relazione tecnica.

2.5 Avviso di accertamento e atti successivi

Se l’Amministrazione non accoglie le osservazioni, emette l’avviso di accertamento con cui liquida le imposte e irroga le sanzioni. Tale atto deve essere notificato entro i termini di decadenza (generalmente il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione). Nella fase successiva:

  1. Valutare la convenienza dell’accertamento con adesione: entro 30 giorni dalla notifica è possibile chiedere all’ufficio di attivare la procedura (art. 6 D.Lgs. 218/1997), che sospende il contenzioso per 90 giorni. Se si raggiunge l’accordo, le sanzioni sono ridotte a un terzo e il pagamento può essere rateizzato .
  2. Sospensione e rateazione: se le somme sono iscritte a ruolo, la società può chiedere la rateazione fino a 72 rate mensili. In caso di pericolo di grave danno, è possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione all’ufficio o, in caso di ricorso, al giudice tributario.
  3. Rimedi deflativi: valutare la rottamazione (rottamazione‑quater o quinquies) per sanare ruoli affidati alla riscossione. La domanda deve essere presentata entro il termine di legge (30 aprile 2026 per la quinquies) mediante il portale dell’Agenzia Entrate-Riscossione . Il Prospetto informativo consente di conoscere i debiti definibili .
  4. Ricorso alla Corte di giustizia tributaria: se l’ufficio conferma la pretesa o non è possibile trovare un accordo, la società può proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. In questa fase è indispensabile articolare i motivi di diritto e di fatto, includendo eventuali eccezioni di illegittimità costituzionale o violazione del diritto UE.

2.6 Procedimenti penali collegati

In alcuni casi l’accertamento fiscale può sfociare in una notizia di reato. Le società di reporting di sostenibilità devono prestare attenzione a:

  • False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.): l’indicazione di dati non veritieri nei report di sostenibilità che influenzino il bilancio può integrare il reato di falsità in comunicazioni sociali. È importante che i report ESG siano veritieri e supportati da documentazione.
  • Frodi fiscali e dichiarazione infedele: l’uso di fatture false, la creazione di costi inesistenti per progetti ambientali inesistenti o la sovrastima dei crediti d’imposta (es. bonus per investimenti green) possono essere perseguiti penalmente. La cooperazione con la difesa e l’autodenuncia tempestiva possono ridurre le sanzioni.

In questi casi è necessario coordinare la difesa penale con quella tributaria; l’Avv. Monardo e il suo team collaborano con penalisti esperti per predisporre la migliore strategia difensiva.

3. Difese e strategie legali

Il contribuente dispone di molteplici strategie difensive per opporsi agli accertamenti illegittimi o eccessivi. Di seguito le principali.

3.1 Nullità e annullabilità dell’atto

  1. Mancato contraddittorio: se l’avviso di accertamento è stato emesso senza rispettare il termine di 60 giorni dalla notifica del PVC o senza aver svolto il contraddittorio obbligatorio, l’atto è nullo . Anche nel regime successivo al D.Lgs. 219/2023, il diritto al contraddittorio è parte integrante dei principi di collaborazione e buona fede e la sua violazione determina l’annullabilità.
  2. Vizi di motivazione: l’atto deve indicare le ragioni di fatto e di diritto e confutare le osservazioni del contribuente. L’obbligo di motivazione è rafforzato dal nuovo art. 6‑bis; un avviso generico o che si limita a riportare una formula prestampata è annullabile .
  3. Violazione delle procedure di accesso: la mancata indicazione dell’autorizzazione, l’accesso fuori orario, la permanenza superiore a 30 giorni o la perquisizione senza specifica motivazione comportano la nullità dell’acquisizione probatoria .
  4. Acquisizione illegittima delle prove: l’uso di dati raccolti fuori dai poteri attribuiti (es. prelievo di e‑mail senza autorizzazione, acquisizione di dati ESG tutelati da segreto commerciale) rende la prova inutilizzabile. Il D.Lgs. 219/2023 prevede l’inutilizzabilità delle prove ottenute illegalmente .
  5. Decadenza: è necessario verificare che l’accertamento sia stato notificato entro i termini di decadenza (generalmente il 31 dicembre del quinto anno successivo); in caso contrario, l’atto è nullo. Il termine decennale si applica solo ai casi di omessa dichiarazione.

3.2 Accertamento con adesione e definizione agevolata

L’accertamento con adesione consente di chiudere la controversia evitando il contenzioso. È particolarmente utile per le società di reporting di sostenibilità perché permette di ridurre le sanzioni e di rateizzare il pagamento. La procedura prevede:

  1. Invio dell’istanza: entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso è possibile presentare l’istanza di accertamento con adesione. L’ufficio convoca il contribuente entro 15 giorni.
  2. Contraddittorio: durante l’incontro si discutono le contestazioni e si possono presentare ulteriori prove. È possibile accordarsi su un maggior reddito imponibile inferiore a quello accertato.
  3. Atto di adesione: se le parti raggiungono un accordo, viene redatto l’atto di adesione che prevede il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni ridotte a un terzo. Il pagamento può essere dilazionato in un massimo di 8 rate trimestrali.
  4. Benefici: la definizione con adesione impedisce l’irrogazione di ulteriori sanzioni e preclude la contestazione penale per i medesimi fatti se l’imposta accertata supera le soglie penali.

3.3 Ricorso e mediazione tributaria

Se non si raggiunge un accordo o se l’atto presenta vizi radicali, occorre proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni. Per le controversie di valore fino a 50 000 euro è obbligatoria la mediazione tributaria: si presenta un’istanza all’Ufficio che, entro 90 giorni, può accogliere totalmente o parzialmente il ricorso. In assenza di risposta, la mediazione si intende respinta e si può depositare il ricorso presso la Commissione tributaria.

Nel ricorso occorre dedurre i vizi procedurali (mancato contraddittorio, motivazione carente), i vizi di merito (errata quantificazione, mancato riconoscimento di costi e crediti per investimenti ESG) e gli eventuali profili di illegittimità costituzionale o violazione di diritto UE. È consigliabile allegare perizie tecniche e documenti certificati.

3.4 Autotutela e istanze di annullamento

Anche dopo l’emissione dell’accertamento, l’Amministrazione può annullare o correggere i propri atti in autotutela. Il D.Lgs. 219/2023 ha ampliato le ipotesi di autotutela obbligatoria includendo la mancata considerazione di pagamenti effettuati o la mancanza di documentazione successivamente sanata . Il contribuente può presentare un’istanza motivata chiedendo l’annullamento totale o parziale dell’atto. L’istanza non sospende i termini per impugnare, ma può evitare il contenzioso se l’ufficio la accoglie.

3.5 Rottamazione, definizione agevolata e piani di rientro

La rottamazione‑quater e la rottamazione‑quinquies consentono di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo l’imposta e i contributi, senza sanzioni né interessi. Possono essere rottamati i carichi affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2023 derivanti da accertamenti definitivi, controlli automatizzati, liquidazioni dell’IVA e contributi INPS . Il contribuente deve presentare la domanda all’Agenzia Entrate‑Riscossione entro il 30 aprile 2026 e può pagare in un massimo di 18 rate (5 anni). Le rate scadono il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno; per il 2026 è prevista una tolleranza di cinque giorni .

Le imprese che non possono accedere alla rottamazione o che hanno debiti non definibili possono chiedere un piano di rateazione ordinario o straordinario (fino a 120 rate mensili) all’Agenzia Entrate‑Riscossione. È necessario dimostrare la temporanea difficoltà economica e garantire le rate mediante fideiussione o ipoteca. In alternativa si possono valutare:

  • Transazione fiscale nel contesto della composizione negoziata o della procedura di concordato preventivo.
  • Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione dei debiti (Legge 3/2012): strumenti che consentono, a privati e piccoli imprenditori non fallibili, di proporre un piano di pagamento ai creditori, con la supervisione del Gestore della crisi e l’omologazione del tribunale.
  • Esdebitazione: dopo la liquidazione controllata del patrimonio, il debitore onesto può ottenere la cancellazione dei debiti residui.

3.6 Composizione negoziata e crisi d’impresa

Per le società in difficoltà, specialmente quelle che investono in progetti di sostenibilità con elevati costi iniziali, la composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021 rappresenta uno strumento fondamentale. Essa permette di evitare il fallimento e di negoziare con i creditori sotto la guida di un esperto nominato dalla Camera di commercio. La procedura si svolge come segue:

  1. Accesso alla piattaforma telematica: l’imprenditore presenta l’istanza tramite il portale nazionale. Deve allegare un test di autodiagnosi, un piano di risanamento e un check‑list delle criticità .
  2. Nomina dell’esperto: il segretario della Camera di commercio nomina un professionista indipendente che facilita le trattative con fornitori, banche, erario e lavoratori. L’esperto aiuta a redigere proposte di ristrutturazione (cessione di rami d’azienda, riconversione green, accordi di dilazione).
  3. Misure protettive: pubblicata l’istanza nel registro imprese, l’imprenditore può chiedere al tribunale misure protettive che sospendono azioni esecutive e istanze di fallimento. Le misure sono efficaci per 120 giorni e possono essere prorogate .
  4. Esito: se le trattative hanno successo, si formalizza un accordo con i creditori (accordo di ristrutturazione o piano attestato). In caso contrario, l’esperto redige una relazione negativa e l’imprenditore può accedere a procedure concorsuali (concordato semplificato, liquidazione giudiziale).

La presenza di un esperto negoziatore come l’Avv. Monardo permette di gestire trattative complesse, specie quando occorre conciliare investimenti ESG, sostenibilità finanziaria e posizioni debitorie verso l’erario.

4. Strumenti alternativi e agevolazioni per le società sostenibili

Oltre agli strumenti classici di difesa tributaria, le società che investono nella sostenibilità possono beneficiare di diverse agevolazioni fiscali e finanziarie che riducono il rischio di contestazioni. Mantenere un approccio proattivo può trasformare un accertamento in un’opportunità di compliance e risparmio.

4.1 Incentivi fiscali per investimenti ESG

Il legislatore ha introdotto numerosi crediti d’imposta e deduzioni per favorire progetti green, digitalizzazione e inclusione sociale. Tra i principali:

  • Credito d’imposta per investimenti 4.0 e green: le imprese che acquistano beni strumentali tecnologicamente avanzati e investimenti volti a migliorare l’efficienza energetica o ridurre le emissioni possono fruire di crediti d’imposta variabili dal 20 al 50 % a seconda della dimensione e del periodo. Il governo sta lavorando a un nuovo piano transizione 5.0 che riconoscerà maggiori benefici a chi integra digitalizzazione e sostenibilità.
  • Superbonus e incentivi edilizi: le società che realizzano interventi di riqualificazione energetica su immobili aziendali possono beneficiare di detrazioni fino al 110 % (in via di riduzione). È però fondamentale mantenere la documentazione tecnica e fiscale completa per evitare contestazioni.
  • Agevolazioni per l’economia circolare e l’R&S: la legge promuove deduzioni per spese di ricerca e sviluppo finalizzate a prodotti ecosostenibili. Questi incentivi possono essere utilizzati anche dalle società di reporting di sostenibilità per finanziare progetti ambientali; occorre però monitorare i requisiti e comunicare correttamente nelle dichiarazioni per evitare contestazioni.

4.2 Rateazioni e sospensioni dei versamenti

In presenza di debiti tributari, le società possono richiedere rateazioni fino a 72 o 120 rate. Per le imprese che hanno subito cali di fatturato a causa di investimenti ESG o crisi di mercato, l’Agenzia può concedere piani personalizzati. In caso di ricorso, si può chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione; la concessione richiede la prova del danno grave ed irreparabile e la fondatezza del ricorso.

4.3 Soluzioni transattive e accordi con l’erario

Nell’ambito della composizione negoziata o del concordato, la società può proporre all’erario un accordo di transazione fiscale, che prevede un pagamento parziale dei crediti tributari e contributivi. La proposta deve assicurare una percentuale di soddisfazione non inferiore a quella prevista per i creditori chirografari. La transazione è soggetta all’approvazione del tribunale; l’Avv. Monardo può assistere nell’elaborazione e negoziazione della proposta.

4.4 Ricorso a strumenti di finanza sostenibile

Molte imprese ESG finanziano investimenti tramite green bond o finanziamenti bancari legati a obiettivi di sostenibilità. Tali strumenti prevedono covenant legati al rispetto di indicatori ESG; il mancato rispetto può comportare la revisione del tasso o la risoluzione del contratto. È quindi necessario coordinare la rendicontazione di sostenibilità con le clausole finanziarie e con le normative fiscali per evitare inadempimenti incrociati.

4.5 Cooperazione con il fisco

Un approccio cooperativo con l’Agenzia delle Entrate può prevenire contenziosi. Programmi come il cooperative compliance (per le grandi imprese) prevedono la condivisione preventiva dei rischi fiscali in cambio di certezza. Anche le imprese ESG possono beneficiarne presentando un tax control framework che integri processi di sostenibilità e di compliance tributaria.

5. Errori comuni e consigli pratici

Le verifiche fiscali spesso sfociano in accertamenti per via di errori procedurali o di comunicazione. Di seguito alcuni errori ricorrenti e consigli pratici per evitarli:

Errori comuni

  • Mancata coerenza tra bilancio e report ESG: le aziende talvolta riportano nei report di sostenibilità dati sulle emissioni o sui consumi energetici che non trovano riscontro nelle spese capitalizzate o nei costi registrati. Questa incoerenza può generare accuse di false comunicazioni.
  • Classificazione errata dei costi ESG: spese per consulenze ambientali o per certificazioni vengono talvolta portate a deduzione in modo scorretto (come investimenti anziché costi), generando recuperi di imposta.
  • Omessa conservazione della documentazione: la mancanza di contratti o fatture che attestino le attività ESG impedisce di provare la deducibilità delle spese. Molte aziende sottovalutano l’obbligo di conservare anche le relazioni interne e le decisioni del CdA che giustificano gli investimenti.
  • Sottovalutazione dell’avviso bonario: alcuni contribuenti ignorano la comunicazione di irregolarità, ritenendola poco rilevante. In realtà la mancata risposta comporta l’iscrizione a ruolo e l’aumento delle sanzioni.
  • Ritardo nel contattare un professionista: ricorrere al consulente solo in fase contenziosa limita le possibilità di definizione agevolata e di riduzione delle sanzioni.

Consigli pratici

  1. Implementare un sistema di compliance integrato: la raccolta di dati ESG deve essere allineata con il sistema contabile. Utilizzare software di gestione e figure dedicate consente di evitare incongruenze.
  2. Formare il personale: responsabili amministrativi, CFO e team ESG devono essere aggiornati sui requisiti del D.Lgs. 125/2024, sui controlli fiscali e sulle procedure di contraddittorio.
  3. Effettuare audit interni periodici: simulare un accertamento per individuare lacune documentali e procedurali. Gli audit interni permettono di correggere errori prima di eventuali ispezioni.
  4. Richiedere la cooperative compliance: per le grandi imprese la partecipazione ai programmi di adempimento collaborativo può ridurre il rischio di accertamenti e di sanzioni.
  5. Predisporre un fondo rischi: accantonare risorse per eventuali contestazioni consente di evitare tensioni di cassa in caso di accertamento.

6. Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione, si riportano alcune tabelle di sintesi. Ogni tabella contiene parole chiave e numeri essenziali (le spiegazioni dettagliate sono nel testo).

6.1 Norme principali e contenuti

NormaOggetto / parola chiavePrincipali obblighi o diritti
D.Lgs. 125/2024CSRD, ESRS, rendicontazione ESGAdozione degli standard europei, obbligo di report ESG per grandi imprese e PMI quotate, vigilanza CONSOB
D.Lgs. 254/2016Dichiarazione non finanziariaInformazioni ambientali, sociali, relative al personale per società di interesse pubblico
Art. 36‑bis D.P.R. 600/1973Controllo automatizzatoLiquidazione automatica di imposte e contributi, avviso bonario, correzione di errori
Art. 36‑ter D.P.R. 600/1973Controllo formaleRichiesta di documenti, rettifica della dichiarazione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo
Art. 12 L. 212/2000Statuto contribuentiAccesso motivato, assistenza del professionista, limite di 30 giorni per l’ispezione, diritto al contraddittorio
Art. 6‑bis L. 212/2000 (D.Lgs. 219/2023)Contraddittorio rafforzatoTermine ordinario di 60 giorni per osservazioni, motivazione rafforzata, nullità per prove illegittime
D.Lgs. 218/1997Accertamento con adesioneInvito al contraddittorio, definizione amichevole, sospensione del contenzioso
Rottamazione quinquies (L. Bilancio 2026)Definizione agevolataDomanda entro 30 aprile 2026, estinzione cartelle senza sanzioni, rate fino a 5 anni
D.L. 118/2021Composizione negoziataNomina di un esperto, misure protettive, negoziazione con i creditori

6.2 Termini e scadenze principali

EventoTermineRiferimento
Presentazione osservazioni al PVC60 giorniArt. 6‑bis Statuto
Risposta all’avviso bonario (36‑bis)60 giorniArt. 36‑bis DPR 600/1973
Contraddittorio accertamento con adesione30 giorni per presentarsiD.Lgs. 218/1997
Istanza di accertamento con adesione60 giorni dalla notifica dell’avvisoD.Lgs. 218/1997
Ricorso alla Corte di giustizia tributaria60 giorni dalla notificaD.Lgs. 546/1992
Istanza di rottamazione quinquies30 aprile 2026L. Bilancio 2026
Pagamento rate rottamazione 202631 maggio, 31 luglio, 30 novembre (tolleranza 5 giorni)Agenzia Entrate‑Riscossione

6.3 Strumenti difensivi e benefici

StrumentoBeneficiNormativa di riferimento
Accertamento con adesioneSanzioni ridotte a un terzo, rateizzazione, sospensione terminiD.Lgs. 218/1997
Mediazione tributariaRisoluzione preventiva delle controversie fino a 50 000 euro, riduzione sanzioni del 40 %D.Lgs. 546/1992 e successive modifiche
Rottamazione quater/quinquiesEstinzione dei debiti senza sanzioni né interessi, rate fino a 5 anniLegge di bilancio 2024/2026
Composizione negoziataSospensione delle azioni esecutive, trattative con creditori, ristrutturazione del debitoD.L. 118/2021
Piani del consumatore / accordi di ristrutturazioneRiduzione dei debiti per privati e PMI non fallibili, omologazione del tribunaleL. 3/2012
AutotutelaAnnullamento spontaneo di atti erronei; nessun costoL. 212/2000 (art. 2‑quater) e D.Lgs. 219/2023

7. Domande frequenti (FAQ)

Di seguito una selezione di quesiti pratici con risposte chiare dal punto di vista del contribuente.

1. Cosa succede se i dati del report di sostenibilità non coincidono con quelli della dichiarazione dei redditi?
L’Agenzia delle Entrate può incrociare le informazioni ESG con i dati contabili; se emergono discrepanze (ad esempio progetti ambientali dichiarati ma non contabilizzati), può inviare un avviso bonario o avviare un accertamento. È importante verificare la coerenza e fornire documenti giustificativi. In caso di errore, si può correggere la dichiarazione presentando dichiarazione integrativa e versando spontaneamente le somme dovute.

2. Quanto tempo ho per rispondere a un processo verbale di constatazione?
Dal momento della consegna del PVC decorrono 60 giorni per presentare osservazioni e richieste ; il nuovo art. 6‑bis dello Statuto conferma questo termine, che non può essere abbreviato .

3. L’Agenzia delle Entrate può entrare in azienda senza preavviso?
Sì, ma deve essere munita di un’autorizzazione motivata e rispettare l’orario di esercizio. L’accesso deve essere proporzionato e non può durare più di 30 giorni .

4. Cosa devo fare se ricevo un avviso bonario?
Leggere attentamente le irregolarità, verificare se l’ufficio ha commesso errori o se occorre versare tributi. È possibile fornire chiarimenti o pagare entro 60 giorni . Ignorare l’avviso comporta l’iscrizione a ruolo con sanzioni maggiori.

5. Posso registrare digitalmente i documenti per il contraddittorio?
Sì, è consigliabile conservare i documenti sia in formato cartaceo che elettronico. Durante il contraddittorio si possono inviare allegati via PEC; l’importante è che siano leggibili e firmati digitalmente.

6. Cos’è l’accertamento con adesione e perché conviene?
È una procedura che consente di raggiungere un accordo con l’Amministrazione prima che l’avviso diventi definitivo. Consente di ridurre le sanzioni, rateizzare il pagamento e evitare il contenzioso .

7. Se il mio caso è stato definito con adesione, posso ancora essere perseguito penalmente?
No, la definizione impedisce l’irrogazione di ulteriori sanzioni e, se l’imposta evasa è pagata completamente, preclude la punibilità per i medesimi fatti, salvo restino altri reati (es. riciclaggio).

8. La rottamazione quinquies riguarda anche le società di reporting di sostenibilità?
Sì, la rottamazione riguarda i carichi affidati alla riscossione indipendentemente dal settore. Le società ESG possono presentare la domanda entro il 30 aprile 2026 .

9. Cosa succede se non pago una rata della rottamazione?
Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dalla rottamazione e il ripristino dei carichi comprensivi di sanzioni e interessi. Tuttavia, è prevista una tolleranza di 5 giorni per i pagamenti .

10. Un report di sostenibilità non veritiero può integrare il reato di falso in bilancio?
Sì, se i dati non veritieri influenzano in modo significativo la rappresentazione del bilancio e sono idonei a ingannare i soci o il pubblico. È consigliabile verificare con cura le affermazioni contenute nel report e coordinarsi con i revisori.

11. Quali obblighi hanno i revisori sulla rendicontazione ESG?
Devono attestare la conformità del report di sostenibilità agli standard ESRS e verificare la coerenza tra le informazioni ESG e il bilancio. La mancata attivazione di controlli adeguati può comportare responsabilità professionali.

12. Posso impugnare una sanzione amministrativa comminata da CONSOB per irregolarità nel report ESG?
Sì, davanti al tribunale amministrativo regionale (TAR) competente. È necessario dimostrare l’eccesso di potere o l’errata valutazione dei fatti. Per le sanzioni fiscali continua a essere competente la Corte di giustizia tributaria.

13. Qual è la differenza tra piano del consumatore e accordo di ristrutturazione?
Entrambi sono strumenti della Legge 3/2012: il piano del consumatore si rivolge a persone fisiche consumatori e prevede l’approvazione del tribunale senza l’accordo dei creditori; l’accordo di ristrutturazione dei debiti richiede il consenso della maggioranza dei creditori ed è rivolto anche a imprenditori minori. In entrambi i casi, dopo l’esecuzione del piano si può ottenere l’esdebitazione.

14. Cosa sono le misure protettive nella composizione negoziata?
Sono provvedimenti del tribunale che sospendono o impediscono azioni esecutive e cautelari dei creditori, inclusi pignoramenti e sequestri, durante le trattative .

15. Devo comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati ESG?
Attualmente i dati ESG non sono trasmessi con le dichiarazioni fiscali, ma la CSRD prevede un meccanismo di interoperabilità tra le piattaforme di report e le autorità nazionali. È prevedibile che in futuro vi sia uno scambio automatizzato di informazioni. È quindi prudente predisporre report trasparenti e coerenti.

16. Come posso evitare un accertamento penale?
Osservando gli obblighi di legge, predisponendo documentazione veritiera e collaborando con l’Amministrazione in caso di errori. Se vi sono dubbi sulla corretta qualificazione di operazioni complesse (ad es. incentivi per progetti green), è possibile presentare un’istanza di interpello all’Agenzia per ottenere chiarimenti preventivi.

17. Cosa succede se l’Ufficio non risponde all’interpello?
L’assenza di risposta equivale a silenzio‑assenso: l’interpretazione proposta dal contribuente si considera accolta. Gli atti contrari all’interpretazione resa dall’Agenzia sono annullabili .

18. In quali casi si può invocare l’autotutela obbligatoria?
Quando l’Amministrazione non considera pagamenti regolarmente effettuati, quando la mancanza di documentazione è stata sanata prima della decadenza o quando sussiste un errore sul presupposto dell’imposta .

19. Posso rateizzare le somme dovute a seguito di accertamento con adesione?
Sì, l’atto di adesione prevede la possibilità di pagare in massimo otto rate trimestrali. Il mancato pagamento di una rata comporta l’iscrizione a ruolo del residuo.

20. Quali precauzioni devo adottare quando utilizzo crediti d’imposta per investimenti green?
Conservare per 10 anni la documentazione tecnica e fiscale, verificare la coerenza dell’investimento con i requisiti normativi, indicare correttamente l’importo nel quadro RU della dichiarazione e nel bilancio. Eventuali errori possono generare recuperi e sanzioni.

8. Simulazioni pratiche e casi studio

Per comprendere l’impatto delle normative e delle strategie difensive, si presentano due casi pratici.

Caso A: incongruenza tra report ESG e bilancio

Fatti: La Società Alfaxxxx S.p.A., quotata e soggetta al D.Lgs. 125/2024, dichiara nel report di sostenibilità 2024 di aver investito 5 milioni di euro in progetti di efficienza energetica, ottenendo una riduzione di 2 000 tonnellate di CO₂. Nel bilancio e nella dichiarazione dei redditi la società deduce però solo 2 milioni di euro di costi per investimenti green.

Accertamento: A marzo 2025 l’Agenzia delle Entrate confronta i dati ESG con le spese dedotte e invia un avviso bonario per differenze. La società, assistita dall’Avv. Monardo, verifica che parte delle spese (3 milioni) è stata iscritta tra immobilizzazioni immateriali e quindi non compariva nei costi dedotti. Produce i documenti di acquisto e le perizie di capitalizzazione e presenta osservazioni entro 60 giorni, chiedendo la rettifica dell’avviso. L’ufficio accoglie le osservazioni, annulla la maggior imposta e non iscrive a ruolo.

Insegnamenti: È essenziale mantenere coerenza tra report ESG e bilancio e spiegare le differenze (capitalizzazione vs. costi). Rispondere tempestivamente all’avviso bonario evita la formazione del ruolo e riduce le sanzioni.

Caso B: accesso con violazione dei termini

Fatti: La Società Betaxxxx S.r.l., fornitore nella catena di valore di un grande gruppo quotato, riceve a gennaio 2024 la visita della Guardia di Finanza per verificare la tracciabilità dei materiali riciclati. I funzionari restano in azienda per 40 giorni e redigono un verbale di chiusura consegnato il 3 marzo 2024. Il 20 marzo riceve l’avviso di accertamento.

Difesa: La società eccepisce che la permanenza ha superato i 30 giorni previsti dallo Statuto e che l’avviso è stato notificato a soli 17 giorni dalla consegna del verbale, violando il termine di 60 giorni. Richiama la giurisprudenza della Cassazione (ord. 21517/2023 e 8361/2025) e presenta ricorso. La Corte di giustizia tributaria annulla l’avviso per violazione del contraddittorio.

Insegnamenti: Monitorare la durata delle verifiche, conservare le prove di consegna del PVC e far valere tempestivamente la violazione dei termini può condurre all’annullamento dell’atto. Anche le imprese della catena di fornitura sono soggette a controlli e devono conoscere le proprie tutele.

Conclusione

L’accertamento fiscale rappresenta un momento delicato, soprattutto per le società che investono in sostenibilità e sono soggette a obblighi di rendicontazione sempre più stringenti. Le normative esaminate dimostrano che l’Amministrazione finanziaria dispone di potenti strumenti di controllo, dalle procedure automatizzate dell’art. 36‑bis alle ispezioni sul posto, e che i dati ESG possono essere utilizzati per individuare anomalie. Tuttavia, i contribuenti godono di diritti fondamentali: il contraddittorio, la motivazione dell’atto, la corretta procedura di accesso e la possibilità di definire amichevolmente la controversia. La giurisprudenza recente ha ribadito l’importanza del termine di 60 giorni e ha annullato accertamenti emessi in violazione di tale regola .

Agire tempestivamente, raccogliere documenti, interloquire con l’ufficio e avvalersi degli strumenti deflativi consente di ridurre i costi e di salvaguardare la reputazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti sono pronti ad assistere le società sostenibili con un approccio personalizzato: dall’analisi dell’atto alla presentazione del ricorso, dalla negoziazione di piani di rientro alla predisposizione di accordi con i creditori. Grazie all’esperienza maturata nel diritto bancario e tributario, nella composizione della crisi e nella sostenibilità d’impresa, lo studio è in grado di offrire soluzioni tempestive e concrete per bloccare azioni esecutive, pignoramenti, ipoteche, fermi e cartelle esattoriali.

Se la tua azienda è stata oggetto di accertamento o vuoi prevenire contestazioni future, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: insieme troveremo la strategia legale più adatta per difendere i tuoi diritti e garantire la continuità del tuo impegno verso la sostenibilità.

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