Accertamento fiscale a una società di risk management: cosa fare e come difendersi

Introduzione

Le società di risk management – imprese che analizzano, misurano e gestiscono i rischi operativi e finanziari per conto proprio o di terzi – rappresentano un segmento sempre più monitorato dall’amministrazione finanziaria. L’uso intensivo di algoritmi, intelligenza artificiale e sistemi di analisi del rischio fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza consente di intercettare con maggiore accuratezza le realtà con potenziali irregolarità: la riforma dell’accertamento tributario introdotta dal D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13 prevede esplicitamente la razionalizzazione dell’attività di risk analysis e il ricorso a sistemi digitali e di intelligenza artificiale per circoscrivere i controlli ai soggetti a più alto rischio . A ciò si aggiunge l’obbligo, per le società che aderiscono al regime di adempimento collaborativo, di dotarsi di un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, eventualmente certificato da professionisti qualificati . In un tale contesto la probabilità di subire un accertamento fiscale cresce, e occorre essere pronti ad affrontare procedure complesse, rispettare termini rigidi e far valere i propri diritti.

Affrontare un accertamento richiede competenze trasversali: conoscenze tributarie, contabilità aziendale, analisi finanziaria e capacità di negoziare con l’amministrazione. Gli errori più frequenti consistono nel sottovalutare l’importanza del contraddittorio preventivo, nell’ignorare la possibilità di definizione agevolata, nel non contestare adeguatamente le motivazioni degli avvisi di accertamento e nell’omesso coinvolgimento di tutti i soggetti interessati (litisconsorzio necessario). In questo articolo analizziamo, con un taglio pratico e professionale, tutto ciò che una società di risk management deve sapere per difendersi da un accertamento fiscale: inquadramento normativo, giurisprudenza aggiornata, procedura passo‑passo, strategie legali, strumenti alternativi come la rottamazione quinquies o i piani di composizione della crisi, errori da evitare e simulazioni numeriche.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo vanta tanti anni di esperienza nel diritto bancario e tributario. È avvocato cassazionista, abilitato quindi a patrocinare dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, e coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano su tutto il territorio nazionale. Il suo studio segue società di ogni dimensione nella gestione di contenziosi fiscali, pianificazione fiscale, ristrutturazione del debito e diritto bancario. L’avv. Monardo è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; è professionista fiduciario presso un Organismo di Composizione della Crisi e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Grazie alla competenza nel diritto tributario e nella crisi d’impresa, l’avv. Monardo offre un supporto completo in ogni fase dell’accertamento: analisi dell’atto, difesa in sede di contraddittorio, predisposizione di istanze di accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs. 218/1997 , presentazione di ricorso al giudice tributario, richiesta di sospensione della riscossione, definizione agevolata (rottamazione) e ricerca di soluzioni stragiudiziali. In presenza di crisi aziendale, lo studio segue piani di rientro, accordi di ristrutturazione del debito e piani del consumatore nell’ambito della Legge 3/2012.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

Per comprendere le difese attivabili da una società di risk management è necessario partire dal quadro normativo. Le principali fonti sono:

  1. D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (accertamento delle imposte sui redditi) e D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (IVA): disciplinano i poteri accertativi dell’Agenzia delle Entrate e indicano le diverse tipologie di accertamento (analitico, sintetico, induttivo, induttivo extracontabile, ecc.).
  2. Legge 27 luglio 2000 n. 212, detta Statuto dei diritti del contribuente, che stabilisce i principi generali: proporzionalità dei controlli, motivazione degli atti, diritto all’assistenza professionale, obbligo di informare il contribuente su ragioni e oggetto della verifica e – prima dell’abrogazione del comma 7 – la sospensione di 60 giorni tra il rilascio del processo verbale di constatazione (PVC) e l’emissione dell’avviso di accertamento . Anche dopo la modifica normativa, questi principi guidano l’operato dell’Amministrazione.
  3. D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 in materia di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale. L’articolo 6 consente al contribuente che abbia subito un accesso o una verifica di chiedere all’ufficio una proposta di accertamento ai fini della definizione . La norma è stata riscritta dal D.Lgs. 13/2024, che prevede anche un istituto di contraddittorio preventivo generalizzato (art. 5 D.Lgs. 218/1997, come modificato) e stabilisce che in caso di atti soggetti al contraddittorio, l’istanza di adesione deve essere presentata entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto .
  4. D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13 (“Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”): attua la riforma prevista dalla legge delega fiscale (L. 111/2023). Tra le principali novità vi sono la reintroduzione dell’adesione ai processi verbali di constatazione (PVC) con riduzione delle sanzioni a 1/6 del minimo edittale, la competenza di un unico ufficio per l’accertamento dei redditi prodotti in forma associata, un’ampia razionalizzazione delle disposizioni sull’analisi del rischio e l’estensione del contraddittorio preventivo con obbligo di motivazione delle osservazioni e termine minimo di 60 giorni .
  5. D.L. 118/2021 (convertito in L. 147/2021) e D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), che hanno introdotto la composizione negoziata della crisi. La procedura consente alle imprese in difficoltà di nominare un esperto negoziatore, come l’avv. Monardo, per trattare con i creditori e l’amministrazione finanziaria, anche al fine di ottenere il rilascio di attestazioni di solvibilità utili a sospendere o dilazionare le pretese erariali.
  6. Legge 3/2012 (“Disposizioni in materia di usura e di estorsione” e procedure di sovraindebitamento), la quale prevede il piano del consumatore, l’accordo di composizione della crisi e la procedura di liquidazione del patrimonio. Tali strumenti, sebbene nati per soggetti non fallibili (consumatori e piccoli imprenditori), sono utilizzabili anche dalle società di persone e dalle professioni organizzate in forma collettiva, fornendo un percorso di esdebitazione al termine del quale i debiti fiscali possono essere falcidiati.

Giurisprudenza recente

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito l’importanza del contraddittorio endoprocedimentale. Con l’ordinanza n. 23223 del 25 luglio 2022, i giudici hanno chiarito che l’imminente scadenza del termine di decadenza dal potere di accertare non costituisce ragione sufficiente per ridurre il termine di 60 giorni previsto dall’art. 12 dello Statuto del contribuente: la Suprema Corte ha sottolineato che il termine dilatorio tutela il diritto di difesa e che la sua violazione determina la nullità dell’atto . La stessa pronuncia afferma che l’onere di dimostrare l’esistenza di gravi ragioni di urgenza ricade sull’Agenzia delle Entrate e che il contraddittorio deve essere assicurato per tutti gli atti impositivi, compresi gli atti di recupero.

In tema di litisconsorzio, l’ordinanza n. 29278/2025 ha annullato un processo tributario perché la società di persone e tutti i soci non erano stati coinvolti: la Cassazione ha ritenuto che, quando il reddito societario è attribuito per trasparenza ai soci, tutti i coobbligati devono partecipare al giudizio, pena la nullità dello stesso. Sebbene l’ordinanza sia stata diffusa attraverso commenti dottrinali, rappresenta un precedente importante per le società di risk management in forma di società di persone.

Altre decisioni di rilievo riguardano:
Nullità dell’avviso motivato per relationem: secondo la Cassazione, l’Agenzia può motivare l’avviso di accertamento richiamando il processo verbale di constatazione, ma è necessario che il PVC sia allegato o che sia conoscibile dal contribuente; in caso contrario, l’atto è nullo.
Durata delle verifiche: la violazione del limite dei 30 giorni di permanenza dei verificatori presso la sede dell’impresa, previsto dall’art. 12, comma 5, dello Statuto, comporta la nullità dell’accertamento solo se il contribuente dimostra un concreto pregiudizio.
Analisi del rischio e algoritmi*: le prime pronunce del 2025 e del 2026 hanno esaminato la legittimità dei sistemi di analisi del rischio basati su intelligenza artificiale; la giurisprudenza ritiene ammissibile l’uso di tali strumenti purché le metodologie siano rese note al contribuente (protezione dei dati e trasparenza) e non si determini un’inversione dell’onere della prova a suo carico.

2. Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica di un atto

Il percorso che porta alla notifica di un avviso di accertamento a carico di una società di risk management è articolato in diverse fasi. Comprendere le tempistiche e i diritti connessi a ciascun passaggio consente di pianificare le difese e sfruttare le opportunità di definizione.

2.1. Selezione del soggetto da controllare

La riforma del 2024 ha potenziato l’analisi del rischio fiscale: l’Agenzia delle Entrate utilizza dati provenienti dall’anagrafe tributaria, dalle comunicazioni IVA, dai modelli unici, dalle banche dati dei pagamenti, dalle segnalazioni di operazioni sospette e da altre fonti per attribuire a ciascun contribuente un indice di affidabilità. L’obiettivo è concentrare i controlli sui soggetti con profili di elevata pericolosità fiscale, riducendo l’impatto sui contribuenti virtuosi . Per le società di risk management, l’uso di contratti di consulenza complessi, la gestione di polizze assicurative, la contabilizzazione di proventi derivanti da performance fees e la valutazione di beni immateriali possono far emergere anomalie che attraggono l’attenzione del fisco.

2.2. Avvio della verifica e diritti del contribuente

La verifica si svolge generalmente presso la sede dell’impresa. Gli operatori (funzionari dell’Agenzia o militari della Guardia di Finanza) devono presentare un atto di autorizzazione contenente l’indicazione delle ragioni dell’accesso e dell’oggetto dell’indagine. L’art. 12 dello Statuto del contribuente impone che le verifiche avvengano in orari compatibili con l’attività aziendale e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile, salvo casi eccezionali . Il contribuente ha diritto a:

  • conoscere le motivazioni della verifica e l’ambito temporale cui essa si riferisce;
  • essere assistito da un professionista di fiducia (avvocato o commercialista) durante le operazioni ;
  • chiedere che l’esame dei documenti si svolga presso l’ufficio dei verificatori o presso lo studio del professionista ;
  • far annotare le osservazioni e i rilievi nel processo verbale di constatazione (PVC) ;
  • ottenere che la permanenza dei verificatori non superi i 30 giorni lavorativi (prorogabili di altri 30 nei casi complessi) .

Durante la verifica è essenziale collaborare fornendo i documenti richiesti ma, al contempo, far valere i propri diritti. È consigliabile predisporre un verbale interno con tutte le domande poste e le risposte fornite, nonché con le eventuali contestazioni. L’assenza di un corretto contraddittorio in questa fase può essere fatta valere in sede contenziosa.

2.3. Processo verbale di constatazione (PVC) e fase di osservazioni

Al termine delle operazioni, i verificatori consegnano o inviano al contribuente un processo verbale di constatazione. Fino al 2023 il comma 7 dell’art. 12 dello Statuto prevedeva che, dopo il rilascio del PVC, l’avviso di accertamento non potesse essere emanato prima di 60 giorni, salvo casi di particolare urgenza ; la norma è stata abrogata ma la riforma del 2024 ha introdotto un contraddittorio preventivo generalizzato: l’ufficio deve comunicare al contribuente uno schema di atto e concedere un termine di almeno 60 giorni per presentare osservazioni . L’atto deve contenere l’invito a presentare anche l’istanza di accertamento con adesione . Il contribuente può:

  • inviare osservazioni e richieste per confutare le presunzioni dei verificatori, allegando documenti e memorie;
  • chiedere la definizione dell’accertamento con adesione ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 218/1997 entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto .

Presentare osservazioni è fondamentale: la riforma impone all’ufficio l’obbligo di motivare espressamente sulla base delle osservazioni ricevute . Un avviso di accertamento che ignori tali risposte può essere contestato per difetto di motivazione.

2.4. Avviso di accertamento o atto di recupero

Decorsi i termini di contraddittorio, l’Agenzia emette l’avviso di accertamento (imposte dirette, IRAP) o l’avviso di rettifica/recupero (IVA, crediti d’imposta). L’atto deve essere notificato secondo le modalità dell’art. 60 del D.P.R. 600/1973 e deve contenere:

  • l’indicazione dei fatti e degli elementi probatori posti a base della pretesa;
  • il quadro normativo di riferimento e il calcolo della maggiore imposta, sanzioni e interessi;
  • l’indicazione degli uffici competenti e dei termini per presentare ricorso;
  • l’indicazione del termine di 30 giorni per presentare istanza di accertamento con adesione (15 giorni se l’atto segue la comunicazione dello schema di atto) .

In assenza di contraddittorio preventivo, l’istanza di adesione può essere presentata fino al termine per il ricorso (30 giorni dalla notifica); la presentazione sospende il termine di impugnazione per 90 giorni .

2.5. Pagamento, rateizzazione e riscossione

Se il contribuente non presenta ricorso o accoglie la proposta di accertamento con adesione, l’avviso diventa definitivo e l’imposta è iscritta a ruolo. Le somme possono essere rateizzate: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione concede piani fino a 72 rate mensili, elevabili a 120 in caso di comprovata difficoltà. In mancanza di pagamento, l’agente della riscossione può procedere con fermi amministrativi, ipoteche legali e pignoramenti su conti correnti e beni immobili.

2.6. Ricorso al giudice tributario

In caso di disaccordo, il contribuente può presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria (già Commissione tributaria). Per gli avvisi di valore non superiore a 50 mila euro, occorre previamente proporre reclamo e mediazione; in assenza di risposta, il reclamo si intende respinto dopo 90 giorni. Il ricorso deve essere notificato entro 30 giorni dalla scadenza del termine per aderire e depositato entro i successivi 30 giorni. L’assistenza tecnica è obbligatoria, salvo che per controversie fino a 3 mila euro.

3. Difese e strategie legali

Le società di risk management hanno a disposizione diverse strategie per contestare un accertamento. La scelta dipende dalla natura del vizio (formale o sostanziale), dall’entità della pretesa e dalla sostenibilità economica dell’eventuale contenzioso.

3.1. Impugnazione per vizi formali

I vizi formali si riferiscono a violazioni procedurali che compromettono la validità dell’atto indipendentemente dal merito. Tra questi rientrano:

  1. Mancanza o difetto di motivazione: un avviso motivato per relationem è legittimo solo se il PVC o gli atti richiamati sono allegati o resi disponibili; in caso contrario, l’atto è nullo. Il difetto di motivazione sussiste anche quando l’ufficio non risponde alle osservazioni presentate nel contraddittorio preventivo, violando l’obbligo imposto dal D.Lgs. 13/2024 .
  2. Violazione del contraddittorio: la mancata comunicazione dello schema di atto o l’emissione dell’avviso prima della scadenza del termine minimo di 60 giorni comporta la nullità dell’accertamento . Anche l’assenza di contraddittorio in caso di utilizzo di algoritmi di analisi del rischio può essere contestata.
  3. Errori nella notifica: l’avviso deve essere notificato al legale rappresentante della società presso la sede legale oppure, se domiciliato altrove, presso il domicilio eletto. La notifica a un indirizzo errato o la mancanza della relata di notifica costituiscono vizi che possono determinare la nullità.
  4. Violazione del litisconsorzio necessario: se l’accertamento riguarda una società di persone e i soci in regime di trasparenza, è obbligatorio coinvolgere tutti i soci e la società; la Cassazione ha annullato un processo in cui solo uno dei soci aveva impugnato l’avviso .
  5. Competenza dell’ufficio: il D.Lgs. 13/2024 prevede una competenza unica per l’accertamento dei redditi prodotti in forma associata . Un avviso emesso da un ufficio territorialmente incompetente è nullo.
  6. Durata delle verifiche: la permanenza dei verificatori oltre i 30 giorni senza proroga motivata può costituire vizio; tuttavia, la giurisprudenza ritiene che la nullità sorga solo se il contribuente prova un pregiudizio.

3.2. Difesa nel merito

Quando la contestazione riguarda la quantificazione del reddito o la determinazione dell’imposta, occorre analizzare i rilievi nel merito. Nelle società di risk management, le contestazioni più frequenti riguardano:

  • Transfer pricing interno: le operazioni intercompany devono avvenire a valori di mercato. È necessario predisporre documentazione idonea a dimostrare la congruità dei corrispettivi e la sostanza economica delle operazioni. L’uso di comparabili in perdita o di metodi impropri può essere contestato in giudizio.
  • Imputazione temporale dei ricavi: i contratti di consulenza pluriennali e le performance fees richiedono criteri di competenza e la rilevazione di ricavi differiti. È necessario dimostrare che le fatture emesse in anni successivi sono correlate alle attività svolte e che non vi sono componenti occulte.
  • Qualificazione di componenti attive/passive: talvolta l’ufficio trasforma spese di marketing o di formazione in costi non deducibili perché considerate spese di rappresentanza. La difesa deve evidenziare l’inerenza e la congruità rispetto all’attività di risk management.
  • Valutazione di beni immateriali: l’ammortamento di software, banche dati e algoritmi di proprietà deve essere sostenuto da perizie e documentazione; in assenza di valori di mercato, l’amministrazione può rideterminare la quota di ammortamento. Una corretta perizia difensiva può evitare la ripresa.
  • Operazioni sospette: i pagamenti transnazionali e le consulenze estere possono essere assimilati a meccanismi di elusione o di abuso del diritto. L’art. 10‑bis dello Statuto dell’esercente fissa la disciplina dell’abuso di diritto e prevede che l’amministrazione debba notificare al contribuente una richiesta di chiarimenti con un termine di 60 giorni per rispondere . In mancanza di tale richiesta, l’accertamento è nullo.

3.3. Accertamento con adesione

L’istituto dell’accertamento con adesione è uno strumento negoziale che consente di definire la pretesa prima di instaurare il contenzioso. Secondo l’art. 6 del D.Lgs. 218/1997, il contribuente che ha subito accessi o verifiche può chiedere all’ufficio di formulare una proposta di accertamento . Dopo la riforma del 2024, la procedura si articola in due modalità:

  1. In assenza di contraddittorio preventivo: l’istanza può essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso; la richiesta sospende il termine per il ricorso per 90 giorni . L’ufficio convoca il contribuente entro 15 giorni e formula la proposta, che se accettata comporta la riduzione delle sanzioni a 1/3 del minimo.
  2. In presenza di contraddittorio preventivo: l’istanza va presentata entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto . In tal caso, se l’avviso viene notificato successivamente, l’istanza può essere presentata entro 15 giorni dalla notifica .

L’accertamento con adesione consente di ridurre notevolmente le sanzioni (a 1/3), di rateizzare gli importi e di evitare l’aggravio di interessi. Per le società di risk management è spesso l’opzione migliore quando il rischio di soccombenza in giudizio è elevato e si desidera una chiusura rapida. Tuttavia, accettare l’adesione implica la rinuncia al ricorso; occorre quindi valutare con attenzione la solidità dei rilievi dell’ufficio.

3.4. Autotutela e annullamento in sede amministrativa

L’amministrazione finanziaria può annullare d’ufficio atti illegittimi o infondati. La circolare n. 2/E del 21 febbraio 2024 dell’Agenzia delle Entrate (non riprodotta integralmente) sollecita gli uffici a esercitare l’autotutela in presenza di vizi evidenti, come la violazione del contraddittorio preventivo. Presentare un’istanza di autotutela può evitare il contenzioso, ma non sospende i termini per l’impugnazione; è quindi opportuno depositare comunque il ricorso.

3.5. Difesa in giudizio

Nel ricorso al giudice tributario occorre dimostrare la fondatezza delle censure e, per i vizi meramente formali, non è necessario contestare il merito. È utile allegare perizie contabili, pareri tecnici e prove documentali. Le società di risk management possono chiedere la sospensione dell’esecuzione (art. 47 D.Lgs. 546/1992) quando la riscossione imminente può causare un pregiudizio grave e irreparabile. La decisione di primo grado può essere impugnata con appello e successivamente con ricorso per cassazione. L’assistenza di un avvocato cassazionista come l’avv. Monardo assicura continuità fino all’ultimo grado di giudizio.

4. Strumenti alternativi: definizioni agevolate e gestione della crisi

Oltre all’accertamento con adesione e al ricorso, il legislatore prevede diverse modalità di definizione agevolata e di gestione del debito. Queste misure possono risultare particolarmente utili alle società di risk management, che spesso operano con costi fissi elevati e flussi di cassa irregolari.

4.1. Rottamazione quinquies (definizione agevolata 2026)

La rottamazione quinquies, prevista dalla Legge 199/2025 e operativa dal 2026, consente di estinguere i debiti affidati alla riscossione pagando solo il capitale, le spese di notifica e le spese esecutive. Secondo fonti specialistiche, la rottamazione si applica ai carichi iscritti a ruolo e affidati alla riscossione entro una data limite (indicativamente 31 dicembre 2025) e non riguarda avvisi di accertamento non ancora iscritti a ruolo . Sono esclusi i carichi relativi a recuperi di aiuti di Stato, sanzioni penali, importi derivanti da sentenze penali e debiti già oggetto di definizione decaduta .

Il calcolo dell’importo dovuto prevede il pagamento del capitale del tributo, delle spese di notifica e delle spese esecutive; vengono eliminati sanzioni, interessi di mora e aggio di riscossione . La rateizzazione può arrivare fino a 120 rate mensili con importo costante, ma l’inosservanza di anche una rata determina la decadenza e il ripristino del debito residuo .

Per aderire alla rottamazione quinquies occorre presentare domanda telematica entro il 30 aprile 2026 tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione; l’ente risponde con l’ammontare dovuto e con il calendario delle rate. È consigliabile controllare tutte le cartelle e valutare se convenga inserire anche i carichi contestati ma non ancora definiti. La definizione non include gli avvisi di accertamento in fase amministrativa, ma consente di sanare rapidamente debiti pregressi e di ottenere il durc.

4.2. Definizione delle liti pendenti e transazione fiscale

Periodicamente il legislatore introduce misure per definire le liti pendenti. Ad esempio, la legge di bilancio 2023 ha previsto la possibilità di definire i contenziosi tributari pendenti pagando una percentuale del tributo (con sconto sulle sanzioni e interessi) a seconda del grado di giudizio. A marzo 2026 non è stata ancora emanata una nuova definizione delle liti per il 2026, ma è plausibile che una norma analoga venga riproposta nel 2026. In ogni caso, la transazione fiscale prevista dagli art. 182‑ter e 160 della Legge fallimentare (richiamata dal Codice della crisi) consente, in caso di concordato preventivo o accordo di ristrutturazione, di proporre un pagamento parziale dei debiti tributari. La transazione è subordinata al giudizio di convenienza da parte dell’Agenzia delle Entrate e richiede un piano attestato.

4.3. Piani del consumatore, accordi di ristrutturazione ed esdebitazione

Le società di risk management costituite come s.n.c., s.a.s. o professionisti associati possono accedere alle procedure di sovraindebitamento disciplinate dalla Legge 3/2012 e, oggi, dal Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019). Le principali procedure sono:

  1. Piano del consumatore: destinato alle persone fisiche che hanno assunto debiti per scopi estranei all’attività professionale; consente al consumatore di proporre un piano di rientro con falcidia dei debiti. Le società non vi accedono, ma i soci possono utilizzarlo per debiti personali garantiti dalla società.
  2. Accordo di composizione della crisi: procedura negoziale che coinvolge tutti i creditori; può prevedere la falcidia dei debiti tributari purché la proposta sia più vantaggiosa rispetto all’alternativa liquidatoria. L’amministrazione finanziaria partecipa e può concedere dilazioni o riduzioni.
  3. Liquidazione del patrimonio: l’imprenditore o il professionista cede i beni ai creditori; al termine ottiene l’esdebitazione, che consente di cancellare anche i debiti erariali. Per le società, la procedura è applicabile nei limiti dell’insolvenza non fallimentare.

In tutti questi casi l’assistenza di un Gestore della crisi da sovraindebitamento, come l’avv. Monardo, è indispensabile per predisporre la domanda presso l’Organismo di composizione della crisi (OCC) e per negoziare con il fisco.

5. Errori comuni e consigli pratici

  1. Sottovalutare gli inviti dell’Agenzia: la mancata partecipazione al contraddittorio o la mancata risposta allo schema di atto può essere interpretata come acquiescenza. È fondamentale rispondere entro i termini e depositare memorie dettagliate.
  2. Ignorare i vizi procedurali: la riforma del 2024 impone all’ufficio di motivare sull’osservanza dei diritti del contribuente; se questi diritti sono violati (mancata motivazione, notifiche errate, durata della verifica eccessiva), occorre sollevare la questione tempestivamente.
  3. Omettere il litisconsorzio: in presenza di società di persone, tutti i soci devono essere parte del giudizio. Se un socio è escluso, è preferibile riunire i ricorsi o presentare un ricorso unitario.
  4. Presentare documentazione incompleta: i rilievi dell’amministrazione spesso si basano su presunzioni. Fornire una documentazione contabile chiara, contratti, perizie e report di risk management consente di ribaltare la presunzione.
  5. Trascurare le alternative: la definizione con adesione e la rottamazione sono strumenti che evitano l’accumulo di interessi e sanzioni. Valutare tempestivamente se è conveniente aderire può evitare anni di contenzioso.
  6. Fidarsi dei modelli standard: ogni accertamento è un caso a sé; la difesa va modulata sulla base della specificità della società (modello di business, contratti, mercati serviti). È opportuno affidarsi a professionisti con esperienza nel settore del risk management.

6. Tabelle riepilogative

6.1. Norme principali e riferimenti

Norma/istitutoContenuto essenzialeRiferimento normativo
Statuto del contribuente (L. 212/2000)Diritto ad essere informati sulle ragioni e sull’oggetto della verifica, diritto all’assistenza del professionista, annotazione delle osservazioni, limite di 30 giorni per la permanenza dei verificatoriArt. 12 L. 212/2000
Contraddittorio preventivo generalizzatoL’ufficio deve comunicare uno schema di atto e concedere al contribuente almeno 60 giorni per presentare osservazioni e per chiedere l’adesione; l’amministrazione deve motivare sulle osservazioni ricevuteArt. 6‑bis L. 212/2000, introdotto da D.Lgs. 13/2024
Accertamento con adesionePossibilità di definire l’accertamento con riduzione delle sanzioni; l’istanza va presentata entro 30 giorni dalla notifica (15 in caso di schema di atto); sospende i termini per 90 giorniArt. 6 D.Lgs. 218/1997
Analisi del rischioL’Agenzia delle Entrate può utilizzare l’interoperabilità delle banche dati e l’IA per circoscrivere i controlli ai soggetti a più alto rischio fiscale; deve assicurare la tutela della riservatezza e delle garanzie dei contribuentiD.Lgs. 13/2024, art. 1
Rottamazione quinquiesDefinizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo: pagamento del solo capitale e delle spese senza sanzioni e interessiLegge 199/2025 e norme attuative 2026
Giurisprudenza contraddittorio endoprocedimentaleLa Cassazione ha affermato che l’inimminente decadenza non giustifica la mancata osservanza del termine di 60 giorni e che la violazione comporta la nullità dell’attoCass., ord. 23223/2022

6.2. Termini e scadenze principali

Fase/attoTermineConseguenze
Conclusione verifica e rilascio PVCDa quest’anno l’ufficio invia uno schema di atto; deve concedere 60 giorni per osservazioniSe l’avviso viene emesso prima o senza schema di atto, è nullo
Istanza di accertamento con adesione (assenza di contraddittorio)30 giorni dalla notifica dell’avvisoSospende il termine per il ricorso per 90 giorni
Istanza di accertamento con adesione (contraddittorio preventivo)30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto ; successivamente 15 giorni dalla notifica dell’avvisoL’istanza può essere presentata anche nei 15 giorni successivi alla notifica
Reclamo/mediazione30 giorni per presentare reclamo se il valore è ≤ 50 mila euroSospende il giudizio per 90 giorni
Ricorso al giudice tributario30 giorni dalla scadenza del termine per aderireMancata impugnazione rende definitivo l’atto
Domanda di rottamazione quinquies30 aprile 2026Domanda telematica necessaria per accedere alla definizione agevolata

7. Domande e risposte (FAQ)

1. Cosa devo fare se ricevo una lettera di compliance dall’Agenzia delle Entrate?
Le lettere di compliance segnalano anomalie o incoerenze nei dati dichiarati. Non sono atti impositivi, ma preannunciano possibili controlli. È consigliabile verificare le informazioni contestate e, se corrette, fornire spiegazioni e documenti; se ci sono errori, si può presentare una dichiarazione integrativa per rimediare.

2. In che modo l’analisi del rischio incide sulla mia azienda?
L’Agenzia utilizza modelli di rischio basati su dati interni ed esterni per indirizzare i controlli. Parametri come indici di redditività, incrocio tra fatturato e indici di settore, uso di software di gestione del rischio, trasferimenti di fondi verso l’estero e utilizzo di beni immateriali vengono pesati per classificare i contribuenti. Le aziende a elevata complessità o con margini superiori alla media possono essere selezionate per verifiche mirate .

3. È legittimo che l’Agenzia utilizzi algoritmi di intelligenza artificiale?
Il D.Lgs. 13/2024 consente l’uso di tecnologie digitali e di IA a fini di analisi del rischio, ma impone il rispetto della normativa sulla privacy e la tutela delle garanzie del contribuente . Il contribuente ha diritto a conoscere la logica fondamentale utilizzata nel proprio caso, specialmente se un algoritmo automatizzato ha portato a un atto impositivo.

4. Quanto tempo possono restare i verificatori in azienda?
La permanenza è limitata a 30 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 30 nei casi complessi; per le imprese in contabilità semplificata, l’ulteriore permanenza non può superare 15 giorni . Se la permanenza supera i limiti senza proroga motivata, è possibile eccepire il vizio nel ricorso.

5. Posso rifiutare l’accesso degli ispettori?
No. L’accesso è un potere riconosciuto dalla legge. Tuttavia, è legittimo chiedere di vedere l’atto di autorizzazione, conoscere il contenuto della delega e farsi assistere da un professionista. In assenza di autorizzazione regolare, l’accesso è irregolare.

6. Cosa accade se l’avviso viene emesso prima dei 60 giorni?
La Cassazione ha stabilito che l’inosservanza del termine dilatorio (oggi contraddittorio preventivo) comporta la nullità dell’atto . Se ricevi l’avviso senza aver ricevuto lo schema di atto o prima della scadenza, puoi impugnare per violazione del contraddittorio.

7. Per quanto tempo posso chiedere l’accertamento con adesione?
Se l’avviso non è preceduto da contraddittorio preventivo, puoi chiedere l’adesione entro 30 giorni dalla notifica ; se hai ricevuto lo schema di atto, hai 30 giorni dalla comunicazione e poi, se non hai presentato l’istanza, ulteriori 15 giorni dopo la notifica dell’avviso .

8. Cosa comporta l’adesione?
L’adesione comporta la definizione dell’accertamento con pagamento delle imposte e sanzioni ridotte a un terzo. L’effetto preclusivo impedisce di ricorrere successivamente contro lo stesso atto. È importante valutare la convenienza con un professionista.

9. La rottamazione quinquies si applica anche agli avvisi di accertamento?
No. La rottamazione quinquies riguarda solo i carichi affidati alla riscossione e formalmente iscritti a ruolo . Gli avvisi ancora in fase amministrativa devono essere impugnati o definiti con adesione.

10. Quali debiti sono esclusi dalla rottamazione quinquies?
Sono esclusi i recuperi di aiuti di Stato, le sanzioni penali, gli importi derivanti da sentenze penali e i debiti già oggetto di definizione agevolata decaduta .

11. Posso includere le sanzioni INPS e le multe stradali nella rottamazione?
I contributi INPS affidati a ruolo possono essere rottamati; le multe stradali sono soggette a regole diverse: alcuni comuni hanno previsto la definizione di sanzioni amministrative con pagamento del solo importo entro certe scadenze. Verifica le norme locali.

12. Se la mia società è in crisi, posso chiedere la composizione negoziata?
Sì. Il D.L. 118/2021 prevede la composizione negoziata per tutte le imprese (anche società di persone e professionisti), purché vi sia un squilibrio patrimoniale o finanziario. Un esperto negoziatore supporta l’imprenditore nel trattare con i creditori e nel chiedere al tribunale misure protettive. La procedura può includere una transazione fiscale per ridurre i debiti con l’Erario.

13. Cos’è il litisconsorzio necessario e perché è importante?
Nelle società di persone, il reddito societario viene attribuito per trasparenza ai soci. La Cassazione ha chiarito che in caso di accertamento, la società e tutti i soci devono partecipare al giudizio; altrimenti la sentenza è nulla. Se ricevi un avviso relativo alla tua quota, verifica che anche gli altri soci siano parte del processo.

14. Cosa succede se non impugno l’avviso?
L’avviso diventa definitivo e l’imposta viene iscritta a ruolo. Successivamente, l’agente della riscossione può attivare procedure esecutive. È importante agire entro i termini; in caso di errori procedurali, l’annullamento d’ufficio è raro.

15. Posso rateizzare le somme dovute con l’adesione?
Sì. L’accertamento con adesione consente di pagare con rate trimestrali. Tuttavia, il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dal beneficio e l’iscrizione a ruolo del residuo.

16. È obbligatorio farsi assistere da un avvocato?
Per predisporre memorie, ricorsi e per la fase giudiziale, l’assistenza di un professionista è quasi sempre necessaria. Per contestazioni fino a 3 mila euro non è obbligatoria ma è consigliata. L’avv. Monardo, in quanto cassazionista, assicura assistenza in tutti i gradi di giudizio.

17. Se non sono d’accordo con l’esito dell’adesione, posso tornare indietro?
No. L’adesione comporta la definizione definitiva della pretesa. Per questo è essenziale valutare attentamente la proposta prima di firmare.

18. Cosa succede se la società non paga le rate della rottamazione?
La decadenza è immediata: il beneficio viene meno e l’agente della riscossione richiederà l’intero importo residuo, comprese sanzioni e interessi . Inoltre non è possibile rateizzare nuovamente gli importi decaduti.

19. Quali sono i tempi medi di un contenzioso tributario?
I tempi variano: il primo grado dura mediamente 12-18 mesi, l’appello 18-24 mesi e il ricorso per cassazione altri 24 mesi. Tuttavia, i tempi possono ridursi con strumenti di mediazione e conciliazione.

20. Posso presentare un ricorso collettivo con altri soggetti?
Sì, se l’avviso riguarda la stessa pretesa e gli stessi presupposti. Ad esempio, i soci di una società di persone possono proporre un ricorso unitario. Questo evita decisioni contrastanti e semplifica la gestione del contenzioso.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per illustrare concretamente l’impatto dell’accertamento e delle possibili soluzioni, proponiamo due simulazioni basate su situazioni tipiche delle società di risk management. I dati sono esemplificativi.

8.1. Simulazione 1 – Accertamento per ricavi non dichiarati e adesione

Fatti: La società Alpha Riskxxxx S.r.l. ha ricavi dichiarati per 1 milione di euro. La Guardia di Finanza effettua un accesso e, sulla base di analisi comparabili, contesta ricavi non dichiarati per 200 mila euro relativi a performance fees. Il PVC viene consegnato e, dopo 60 giorni, l’Agenzia notifica un avviso di accertamento con maggiori imposte pari a 60 mila euro, sanzioni del 90 % (54 mila euro) e interessi di 6 mila euro.

Contestazioni: La società osserva che alcune performance fees erano riferite a consulenze pluriennali e produce contratti che giustificano una quota di 80 mila euro. Tuttavia, decide di evitare il contenzioso e presenta istanza di accertamento con adesione. Durante il contraddittorio, l’ufficio riconosce le osservazioni per 80 mila euro e riduce l’imponibile aggiunto a 120 mila euro. Le imposte dovute diventano 36 mila euro. Le sanzioni, ridotte a un terzo, scendono da 90 % a 30 %, quindi da 32,4 mila euro; gli interessi restano 6 mila euro.

Pagamento: La società paga 74,4 mila euro (36 + 32,4 + 6). Può rateizzare in 4 rate trimestrali. Se avesse impugnato e vinto, avrebbe potuto risparmiare di più, ma avrebbe sopportato costi legali e rischio di soccombenza. Nel complesso, l’adesione comporta un risparmio di 20,4 mila euro rispetto all’avviso iniziale (imposte e sanzioni ridotte) e la chiusura rapida del contenzioso.

8.2. Simulazione 2 – Debiti iscritti a ruolo e rottamazione quinquies

Fatti: La società Beta Riskxxxx S.a.s. ha ricevuto negli anni varie cartelle esattoriali relative a IRPEF, IVA e contributi INPS, per un totale di 150 mila euro, di cui 60 mila di imposta, 70 mila di sanzioni e interessi e 20 mila di aggio e spese. Le cartelle sono tutte antecedenti al 31 dicembre 2025. La società non ha impugnato i relativi avvisi di accertamento.

Rottamazione quinquies: La società presenta domanda di definizione agevolata entro il 30 aprile 2026. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica che, applicando la rottamazione, Beta dovrà pagare solo il capitale (60 mila euro) e le spese di notifica e esecutive (5 mila euro), per un totale di 65 mila euro, eliminando 85 mila euro di sanzioni, interessi e aggio. Il pagamento può essere rateizzato in 72 rate mensili di circa 903 euro ciascuna. Se la società salta due rate, decade e dovrà pagare l’intero residuo con sanzioni .

Valutazione: Il risparmio è significativo (56 % del debito originale). È consigliabile aderire alla rottamazione se l’azienda può sostenere le rate. Tuttavia, la rottamazione non consente di ridiscutere il merito della pretesa: se esistono vizi negli atti originali, è preferibile impugnare o richiedere l’autotutela.

8.3. Simulazione 3 – Accordo di ristrutturazione con transazione fiscale

Fatti: La società Gamma Riskxxxx Società Semplice presenta debiti complessivi per 3 milioni di euro, di cui 800 mila verso l’Erario. L’impresa è in crisi di liquidità a causa di investimenti sbagliati. Decide di accedere alla composizione negoziata della crisi con la nomina di un esperto. Nel corso della procedura, viene presentato un accordo di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182‑bis della legge fallimentare (oggi art. 57 del Codice della crisi) che prevede il pagamento di 500 mila euro ai creditori erariali con falcidia del 37,5 %. L’Agenzia delle Entrate esprime parere favorevole in quanto l’importo offerto è superiore a quanto percepirebbe in un’eventuale liquidazione giudiziale.

Risultato: Una volta omologato l’accordo, la società può ripartire con una posizione fiscale sanata, a fronte di un pagamento concordato e rateizzato. In questo caso la consulenza di un professionista esperto nella crisi d’impresa è indispensabile per predisporre il piano e negoziare la transazione fiscale.

Conclusione

L’accertamento fiscale rappresenta una prova impegnativa per ogni impresa; per le società di risk management, la sfida è ancora più grande perché le attività svolte (valutazione di rischi, gestione di derivati, consulenze finanziarie) comportano operazioni complesse che possono dare adito a contestazioni. La riforma del 2024 ha introdotto un contraddittorio preventivo generalizzato, la razionalizzazione dell’analisi del rischio e nuovi strumenti per la cooperazione con l’Amministrazione. Tutti questi elementi impongono di adottare un approccio proattivo e strutturato.

In questo articolo abbiamo illustrato le norme di riferimento, le sentenze più recenti, la procedura passo‑passo, le strategie difensive, le definizioni agevolate e gli strumenti di gestione della crisi. Abbiamo sottolineato l’importanza di rispettare i termini, di contestare i vizi procedurali, di valutare le opportunità offerte dall’accertamento con adesione e dalla rottamazione quinquies e di utilizzare gli strumenti del sovraindebitamento quando la situazione lo richiede.

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