INTRODUZIONE
Negli ultimi anni la mobilità elettrica ha vissuto un’espansione straordinaria. Le aziende che installano e gestiscono le colonnine di ricarica per veicoli elettrici (EV) sono diventate un elemento strategico nella transizione energetica, garantendo l’accesso all’energia pulita per un numero crescente di automobilisti. Tuttavia la crescita del settore ha attirato anche l’attenzione del Fisco: dal 1° gennaio 2026 le operazioni di ricarica effettuate tramite stazioni accessibili al pubblico sono sottoposte a un regime fiscale severo. Il D.Lgs. 127/2015, modificato dal decreto correttivo n. 81/2025, impone agli operatori di memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri delle ricariche . L’Agenzia delle Entrate ha reso operativo questo obbligo con il provvedimento n. 570041/2025, il quale stabilisce le regole tecniche per la memorizzazione e la trasmissione e fissa termini stringenti: i dati relativi alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026 sino all’attivazione del canale telematico devono essere inviati entro 45 giorni da tale attivazione .
Il mancato rispetto di questi adempimenti comporta sanzioni pesanti. L’art. 6, comma 2‑bis, e l’art. 11, comma 2‑quinquies del D.Lgs. 471/1997 fissano multe pari al 90 % dell’imposta per l’omessa memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi e al 40 % per la trasmissione di dati incompleti o non veritieri . Oltre ai profili fiscali, le aziende che gestiscono colonnine EV devono fronteggiare debiti contributivi (INPS), pignoramenti e altre procedure esecutive. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6/2026, ha affermato che il pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 (oggi art. 170 del D.Lgs. 33/2025 – Codice della riscossione) è inesistente se l’atto non viene notificato anche al debitore ; con l’ordinanza n. 16110/2025 ha chiarito che la richiesta di rateizzare i contributi INPS interrompe la prescrizione ma non impedisce di contestare la pretesa ; con la sentenza n. 28256/2025 ha precisato che i soci di una società cancellata restano responsabili dei debiti fiscali se emergono redditi occultati .
Di fronte a controlli fiscali, cartelle esattoriali, avvisi di addebito o pignoramenti, il tempo è una variabile determinante. Un imprenditore che gestisce colonnine EV deve conoscere le norme, i termini e i diritti a sua tutela per evitare errori costosi. Questo articolo, aggiornato a marzo 2026, offre una panoramica completa su cosa fare e come difendersi in caso di accertamento fiscale. Illustreremo il quadro normativo e giurisprudenziale, descriveremo in dettaglio la procedura di accertamento, analizzeremo le strategie difensive e gli strumenti alternativi (rottamazioni, transazioni fiscali, procedure di sovraindebitamento) e forniremo consigli pratici, tabelle riassuntive, simulazioni numeriche e una sezione di FAQ.
Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un professionista cassazionista con consolidata esperienza nel diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti che assiste imprese e privati su tutto il territorio nazionale. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; è professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi), ed è Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, convertito in L. 147/2021 . Il suo studio offre assistenza per l’analisi degli atti (avvisi di accertamento, cartelle, atti di pignoramento), la redazione di ricorsi, l’ottenimento di sospensioni e l’attivazione di trattative con l’Agenzia delle Entrate, l’INPS o le banche. Monardo e il suo staff elaborano piani di rientro personalizzati, soluzioni giudiziali e stragiudiziali, procedure di ristrutturazione del debito, piani del consumatore e accordi di composizione della crisi.
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1. CONTESTO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE
1.1 Obblighi fiscali per gli operatori di stazioni di ricarica EV
Le aziende che gestiscono punti di ricarica elettrica devono osservare una normativa fiscale sempre più dettagliata. La disciplina principale è contenuta nel D.Lgs. 127/2015 sull’emissione e trasmissione telematica dei corrispettivi, modificato dal decreto correttivo n. 81/2025. In sintesi:
- Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi: dal 1° gennaio 2026 gli operatori devono memorizzare quotidianamente tutti i corrispettivi delle operazioni di ricarica non documentate da fattura e trasmetterli telematicamente all’Agenzia delle Entrate . La trasmissione avviene mediante un “server energia” accreditato, che raccoglie i dati dalle colonnine, li firma digitalmente e invia un file nel formato stabilito dall’Agenzia .
- Dati da trasmettere: per ogni ricarica devono essere indicati la data e ora, l’importo totale comprensivo di IVA, la quantità di energia erogata, l’identificativo della presa (codice EVSE) e la geolocalizzazione, ma non i dati identificativi del cliente finale, in linea con la tutela della privacy . Se la trasmissione non può avvenire in tempo reale, il file va inviato entro l’ultimo giorno del mese successivo alla ricarica; per le operazioni tra l’1 gennaio 2026 e la data di attivazione del canale telematico, i dati vanno trasmessi entro 45 giorni dall’attivazione .
- Obbligo di collegamento POS‑registratore telematico: il decreto correttivo n. 81/2025 (inserito nell’art. 2, comma 3, D.Lgs. 127/2015) prevede che i punti di ricarica siano dotati di sistemi di pagamento elettronico integrati con il registratore telematico. Per stazioni con potenza inferiore a 50 kW è obbligatorio predisporre connessioni che generino codici QR per il pagamento .
- Sanzioni per omessa o tardiva trasmissione: l’art. 6, comma 2‑bis, del D.Lgs. 471/1997 sanziona l’omessa memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi con una multa pari al 90 % dell’IVA relativa ai corrispettivi non trasmessi, mentre l’art. 11, comma 2‑quinquies punisce la trasmissione di dati incompleti o non veritieri con una sanzione del 40 % . Queste sanzioni possono essere ridotte mediante ravvedimento operoso o definizione agevolata.
Oltre al D.Lgs. 127/2015, la manovra fiscale 2025 ha introdotto il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione (D.Lgs. 33/2025), che recepisce e coordina le disposizioni della riscossione esattoriale. L’art. 170 di questo nuovo codice sostituisce l’art. 72‑bis del D.P.R. 602/1973 e regola il pignoramento presso terzi.
1.2 Normativa sulla riscossione e tutela del debitore
Pignoramento presso terzi e notifica al debitore
Il pignoramento presso terzi è disciplinato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ora confluito nel D.Lgs. 33/2025. L’art. 72‑bis (ora art. 170) consente all’agente della riscossione di ordinare al terzo (es. banca o cliente) di pagare direttamente a lui il credito del contribuente. I principali elementi normativi sono:
- Ordine di pagamento al terzo: l’atto di pignoramento può contenere l’ordine di pagare il credito in due modalità: (a) entro 60 giorni dalla notifica per le somme già maturate; (b) alle rispettive scadenze per le somme future .
- Notifica al debitore: secondo l’ordinanza n. 6/2026 della Cassazione, l’atto deve essere notificato sia al debitore sia al terzo pignorato. La notifica al solo terzo comporta l’inesistenza giuridica del pignoramento . Il pignoramento, inoltre, deve rispettare i limiti di pignorabilità previsti dall’art. 545 c.p.c., secondo cui gli stipendi e le pensioni possono essere pignorati al massimo per un quinto della somma e, per il simultaneo concorso di più cause, non oltre la metà ; le pensioni sono impignorabili per un ammontare corrispondente al doppio dell’assegno sociale (almeno 1.000 €) .
- Esistenza di limiti alla pignorabilità di stipendi/pensioni: L’art. 545 c.p.c. stabilisce che le somme dovute a titolo di stipendio o salario sono pignorabili nella misura di un quinto per i tributi e per ogni altro credito . La somma è in ogni caso impignorabile per un ammontare pari al doppio dell’assegno sociale .
Responsabilità dei soci di società estinte
La giurisprudenza ha chiarito che la cancellazione di una società dal registro delle imprese non estingue automaticamente i debiti fiscali. Con la sentenza n. 28256/2025 la Corte di Cassazione ha affermato che i soci rispondono dei debiti d’imposta anche se non hanno ricevuto beni nella liquidazione, specie quando emergono redditi occultati . Pertanto, sciogliere una società per sfuggire alle pretese dell’Erario è inutile: l’amministrazione può agire sugli ex soci in base all’art. 2495 c.c. (successione nei processi pendenti) e all’art. 36 del D.P.R. 602/1973 (responsabilità per distribuzioni di beni sociali).
Rateizzazione dei debiti contributivi
Le imprese in difficoltà possono chiedere la rateizzazione dei debiti INPS e fiscali. Tuttavia, la giurisprudenza ha precisato che la richiesta di rateizzazione non comporta rinuncia a contestare il debito. Con l’ordinanza n. 16110/2025 la Cassazione ha stabilito che la domanda di rateizzazione del debito contributivo interrompe la prescrizione e inverte l’onere della prova ma non impedisce al contribuente di agire giudizialmente per accertare l’insussistenza del presupposto contributivo . La Corte ha sottolineato che l’obbligazione contributiva è un diritto indisponibile e che il riconoscimento del debito non preclude l’opposizione .
Transazione fiscale e contributiva
L’art. 63 del D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) disciplina la transazione su crediti tributari e contributivi. Il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei contributi; la proposta deve essere accompagnata dalla relazione di un professionista indipendente e, se le amministrazioni non aderiscono, il tribunale può omologarla imponendo il pagamento di almeno il 50 % dei crediti fiscali e il 60 % dei contributi . La norma rappresenta un potente strumento di ristrutturazione per imprese in crisi e può essere combinata con piani del consumatore o accordi di ristrutturazione.
Principio del contraddittorio e statuto del contribuente
La riforma fiscale ha introdotto nel “Statuto dei diritti del contribuente” (Legge 212/2000) l’art. 6‑bis, che codifica il principio del contraddittorio endoprocedimentale. Secondo questa norma, tutti gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo: l’amministrazione deve comunicare al contribuente uno schema di atto e concedere almeno sessanta giorni per controdeduzioni . L’atto definitivo non può essere adottato prima della scadenza del termine e deve motivare l’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni del contribuente . La mancata attivazione del contraddittorio può determinare l’annullabilità dell’atto.
1.3 Giurisprudenza recente rilevante (2024–2026)
Per comprendere le tendenze interpretative della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale in materia di accertamenti fiscali e riscossione, si riportano alcune sentenze e ordinanze significative:
| Anno e numero della decisione | Ente emittente | Principio affermato | Fonte |
|---|---|---|---|
| Ordinanza 6/2026 | Corte di Cassazione, Sez. Tributaria | Il pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 è giuridicamente inesistente se l’atto non viene notificato anche al debitore; la notifica al solo terzo non è sanabile . | Brocardi, “Pignoramento esattoriale: obbligo di notifica al debitore” |
| Ordinanza 16110/2025 | Corte di Cassazione, Sez. Lavoro | La richiesta di rateizzazione dei contributi INPS interrompe la prescrizione e inverte l’onere della prova, ma non impedisce al contribuente di contestare la pretesa . | LexCED, “Obbligazione contributiva: rateizzazione non è rinuncia” |
| Sentenza 28256/2025 | Corte di Cassazione, Sez. Tributaria | La cancellazione della società dal registro delle imprese non estingue i debiti fiscali; i soci rispondono dei debiti d’imposta anche senza aver ricevuto beni, soprattutto se emergono redditi occultati . | Addiopignoramenti, “Azienda di gestione colonnine EV con debiti: contesto normativo” |
| Ordinanza 24783/2025 | Corte di Cassazione, Sez. Tributaria | La violazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell’accertamento solo se il contribuente dimostra che la partecipazione avrebbe potuto influire sull’atto finale (c.d. “prova di resistenza”). | Rassegna di giurisprudenza 2025 (diverse fonti) |
| Sentenza 8504/2021 (Sezioni Unite) | Corte di Cassazione, Sez. Un. | In materia di transazione fiscale ex art. 63 D.Lgs. 14/2019, la giurisdizione sulle impugnazioni contro il diniego dell’amministrazione appartiene al giudice tributario; il tribunale può omologare la transazione se l’amministrazione rifiuta ingiustificatamente . | Addiopignoramenti, “Azienda di gestione colonnine EV con debiti: normative” |
Questa rassegna evidenzia la continua evoluzione della giurisprudenza e l’importanza di monitorare costantemente le pronunce dei giudici per impostare la migliore difesa.
2. PROCEDURA DI ACCERTAMENTO FISCALE: PASSO PER PASSO
Le verifiche fiscali possono essere pianificate (in seguito a controlli automatizzati o analisi di rischio) o scaturire da segnalazioni. Di seguito viene descritto un percorso-tipo dell’accertamento fiscale, adattato alle peculiarità delle aziende che gestiscono colonnine EV. La procedura è suddivisa in fasi e sono indicati i termini per ciascuna attività, nonché i diritti del contribuente.
2.1 Fase preliminare e presentazione della dichiarazione
- Presentazione della dichiarazione dei redditi e dei modelli IVA: l’operatore di stazioni EV presenta le dichiarazioni fiscali annuali, indicando i ricavi derivanti dalle ricariche (imponibili e imposta) e detraendo i costi di esercizio. La base imponibile dell’energia venduta può richiedere l’applicazione di aliquote IVA ridotte per energia elettrica.
- Memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi: quotidianamente l’azienda deve memorizzare i corrispettivi non documentati da fattura e trasmetterli entro il mese successivo tramite il server energia . È essenziale verificare che il server sia certificato, che generi file firmati digitalmente e che i codici EVSE siano corretti; eventuali errori possono essere sanati tramite comunicazioni di annullamento e sostituzione.
- Conservazione elettronica: i dati devono essere conservati in modalità elettronica secondo le linee guida AgID, garantendo integrità e autenticità per almeno dieci anni . La conservazione è un aspetto fondamentale per poter difendere in sede di accertamento la correttezza delle operazioni; la mancanza di conservazione può comportare sanzioni e presunzioni sfavorevoli.
2.2 Analisi preliminare e selezione del contribuente
Dopo la presentazione delle dichiarazioni, l’Agenzia delle Entrate effettua una analisi preliminare attraverso algoritmi e controlli incrociati. Per le società che gestiscono colonnine EV, i principali indicatori di rischio includono:
- Incoerenze tra corrispettivi trasmessi e incassi effettivi: l’Agenzia può confrontare i dati delle transazioni trasmesse con i flussi di pagamento ricevuti tramite POS, carte o app. Scostamenti significativi possono indicare omissioni .
- Margini di guadagno anomali: se il margine lordo per kWh risulta troppo basso o troppo alto rispetto alla media di settore, l’amministrazione può sospettare cessioni non dichiarate o pratiche elusive.
- Segnalazioni: l’Agenzia riceve segnalazioni da altre autorità (GdF, Autorità per l’energia, operatori finanziari) su eventuali irregolarità, ad esempio manomissioni dei contatori o mancata emissione di ricevute.
Se l’analisi preliminare rileva anomalie, il contribuente può essere selezionato per una verifica fiscale. Come evidenziato dalla guida di Itaxa, l’amministrazione può selezionare il contribuente anche a campione o in base a criteri di rischio .
2.3 Notifica della verifica e fase ispettiva
- Notifica di accesso: l’amministrazione notifica formalmente all’azienda l’inizio della verifica, indicando l’oggetto (es. controllo dei corrispettivi, verifica IVA o IRES) e l’anno d’imposta. Il contribuente ha diritto a sapere le ragioni dell’accertamento e a essere informato sui poteri istruttori dei verificatori .
- Fase ispettiva: gli ispettori possono chiedere documenti contabili, contratti di installazione delle colonnine, registri dei corrispettivi e accessi presso i locali aziendali . Per i gestori di colonnine, la fase ispettiva spesso si concentra sulla verifica del software del server energia, delle modalità di pagamento e dell’effettiva energia erogata. È fondamentale collaborare ma al tempo stesso far valere i propri diritti:
- l’azienda può farsi assistere da professionisti di fiducia (avvocati o commercialisti);
- può chiedere chiarimenti sulle richieste degli ispettori;
- può opporsi a domande o accessi illegittimi.
- Verbale di constatazione: al termine della verifica, gli ispettori redigono un processo verbale di constatazione (PVC) in cui vengono riportati i fatti accertati e le violazioni contestate. Il verbale deve essere consegnato al contribuente, che può presentare osservazioni e richieste.
2.4 Contraddittorio endoprocedimentale e avviso di accertamento
- Comunicazione dello schema d’atto: se l’amministrazione intende emettere un avviso di accertamento, deve inviare al contribuente uno schema di atto e concedere un termine non inferiore a sessanta giorni per presentare deduzioni, ai sensi dell’art. 6‑bis della Legge 212/2000 . La comunicazione deve essere garantita con modalità idonee a garantirne la conoscibilità (PEC, raccomandata, portale).
- Partecipazione al contraddittorio: il contribuente può depositare memorie difensive e documentazione, nonché chiedere la proroga del termine se necessita di ulteriori atti. In caso di accertamento basato su presunzioni, la partecipazione al contraddittorio è particolarmente importante per fornire elementi contrari.
- Avviso di accertamento motivato: scaduto il termine, l’amministrazione emette l’avviso di accertamento. L’atto deve essere motivato con riferimento agli elementi raccolti e alle osservazioni del contribuente; la mancanza di motivazione può essere causa di nullità. In caso di accertamento infondato, il contribuente può impugnare l’avviso.
- Termini di impugnazione: dalla notifica dell’avviso decorrono i termini per l’accertamento con adesione (15 giorni per presentare istanza di adesione, con sospensione dei termini di ricorso) e per il ricorso al giudice tributario (60 giorni). Con l’introduzione del concordato preventivo biennale, l’accertamento con adesione può essere precluso in presenza di adesione al concordato.
2.5 Strumenti deflativi: accertamento con adesione e conciliazione giudiziale
Per evitare il contenzioso, il contribuente può utilizzare gli strumenti deflativi previsti dal D.Lgs. 218/1997 e dal nuovo Codice della riscossione.
- Accertamento con adesione: consente al contribuente di raggiungere un accordo con l’Agenzia delle Entrate sul quantum dovuto. L’istanza deve essere presentata entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso; la presentazione sospende i termini per proporre ricorso. L’accordo prevede la riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo e la possibilità di rateizzare l’importo dovuto fino a otto rate trimestrali (o sedici in casi particolari).
- Autotutela e annullamento: il contribuente può inviare memorie chiedendo l’annullamento parziale o totale dell’avviso in autotutela se emergono evidenti errori o duplicazioni. L’autotutela non è un diritto soggettivo, ma l’amministrazione può accogliere la richiesta per correggere l’atto.
- Conciliazione giudiziale: in sede contenziosa, l’art. 48 del D.Lgs. 546/1992 (come modificato) consente alle parti di conciliare la controversia dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado o in appello, con riduzione delle sanzioni. La conciliazione può essere proposta anche da una sola parte; l’accordo va omologato dal giudice.
2.6 Esecuzione e riscossione: cartelle, avvisi di addebito e pignoramenti
- Cartella di pagamento: se l’avviso di accertamento diventa definitivo (perché non impugnato o dopo sentenza), l’Agenzia delle Entrate-Riscossione emette una cartella di pagamento o un avviso di addebito INPS. La cartella deve indicare il ruolo, le sanzioni, gli interessi e le spese di notifica.
- Termini per il pagamento: il contribuente deve pagare entro 60 giorni dalla notifica della cartella. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o tramite rateizzazione (fino a 72 rate, estendibili a 120 in caso di grave difficoltà). Il mancato pagamento comporta l’iscrizione di fermi amministrativi, ipoteche e l’avvio della procedura esecutiva.
- Pignoramento presso terzi: decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, l’agente della riscossione può procedere con pignoramento su conti correnti, crediti verso clienti o canoni. L’atto di pignoramento deve essere notificato sia al debitore sia al terzo; il terzo deve pagare le somme entro 60 giorni . Il debitore può opporsi con ricorso ex art. 615 c.p.c. (opposizione all’esecuzione) o art. 72‑quater del D.P.R. 602/1973.
- Iscrizione di ipoteca: l’Agenzia può iscrivere ipoteca sui beni del debitore per importi superiori a 5.000 € e può procedere a espropriazione immobiliare se il debito supera 120.000 €. Il contribuente può richiedere la cancellazione o la riduzione dell’ipoteca se il debito viene pagato o ridotto.
- Fermo amministrativo: per debiti superiori a 100 €, l’agente può iscrivere fermo su veicoli; il contribuente può ottenere la sospensione del fermo pagando in forma rateale o dimostrando l’inclusione del debito in procedure di definizione.
- Responsabilità dei soci ed ex soci: se la società è cancellata dal registro delle imprese, l’Amministrazione può agire contro i soci ai sensi dell’art. 2495 c.c. e dell’art. 36 D.P.R. 602/1973 . Gli ex soci possono opporsi dimostrando l’assenza di beni ricevuti o l’infondatezza del credito.
2.7 Difesa in giudizio
Se il contribuente ritiene l’accertamento infondato o viziato, può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria. La difesa deve essere affidata a un avvocato abilitato (tranne per controversie di valore inferiore a 3.000 €). Le principali censure sono:
- Vizi di notifica: mancanza o irregolarità della notifica (ad esempio, avviso inviato all’indirizzo errato o non notificato al difensore) comportano l’invalidità dell’atto.
- Nullità per carenza di motivazione: l’atto deve indicare i presupposti di fatto e di diritto; la mancanza di motivazione o l’impossibilità di comprendere la pretesa ne determinano la nullità.
- Mancanza di contraddittorio: la mancata concessione del termine di 60 giorni ex art. 6‑bis L. 212/2000 rende l’atto annullabile . La Corte di Cassazione con l’ordinanza 24783/2025 ha precisato che il contribuente deve dimostrare l’esistenza della cosiddetta prova di resistenza (ossia che la partecipazione al contraddittorio avrebbe potuto modificare l’atto).
- Prescrizione e decadenza: il ricorrente può eccepire il decorso del termine di accertamento (ordinariamente 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione) o la decadenza della riscossione.
- Erronea qualificazione delle operazioni: contestare la stima dei ricavi, l’applicazione errata dell’IVA, la qualificazione dei costi o la mancata considerazione di deduzioni e crediti d’imposta. Nel caso delle colonnine EV, può emergere l’erronea tassazione di corrispettivi non imponibili o l’applicazione di aliquote scorrette.
In sede giudiziale è possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto se ricorrono gravi motivi (art. 47 D.Lgs. 546/1992) e depositare perizia tecnica sui corrispettivi e sull’energia erogata.
3. DIFESA E STRATEGIE LEGALI
3.1 Verifica degli adempimenti preliminari
La prima azione consigliata a un imprenditore che riceve un avviso di accertamento o un pignoramento è verificare la regolarità formale dell’atto. Le contestazioni più frequenti riguardano:
- Notifica irregolare: l’atto deve essere notificato secondo le regole del Codice di procedura civile e del D.P.R. 600/1973. Se l’avviso è inviato ad un indirizzo non più attivo o a una PEC non registrata, la notifica è nulla. Nel pignoramento presso terzi, l’omessa notifica al debitore rende l’atto inesistente .
- Mancanza di motivazione: il provvedimento deve indicare i presupposti di fatto e di diritto. Spesso gli avvisi di accertamento relativi alle colonnine EV si limitano a richiamare la mancata trasmissione dei corrispettivi senza spiegare come sono state ricostruite le vendite. Questa carenza può essere fatta valere in giudizio.
- Contraddittorio non concesso: se l’Agenzia non invia lo schema d’atto o non concede il termine minimo di 60 giorni per le osservazioni, l’atto è annullabile . È necessario conservare la comunicazione e dimostrare l’assenza di contraddittorio.
- Decadenza dei termini: verificare il termine quinquennale per l’emissione dell’accertamento e il termine biennale per la notifica delle sanzioni (D.Lgs. 472/1997). Se i termini sono superati, l’accertamento è prescritto.
- Ragioni economiche sottostanti: in caso di recupero dell’IVA, è fondamentale verificare se le ricariche erano effettuate con tariffa agevolata (es. per la ricarica di veicoli delle forze dell’ordine o per veicoli destinati a servizi pubblici) e se l’imposta è già stata assolta dall’utente finale.
3.2 Difese sostanziali
Dimostrare la correttezza dei corrispettivi
Spesso gli accertamenti si fondano su presunzioni di sotto‑fatturazione basate su scostamenti tra corrispettivi trasmessi e incassi effettivi. La difesa deve evidenziare che:
- Il server energia è stato configurato correttamente, con certificazione dell’Agenzia, e tutti i corrispettivi sono stati registrati.
- Eventuali anomalie (ad es. transazioni a importo zero per colonnine temporaneamente fuori servizio) sono state annotate e comunicate all’Agenzia.
- I ricavi sono coerenti con i costi: le bollette elettriche, i contratti con i fornitori di energia e i costi di manutenzione dimostrano la quantità di energia acquistata e venduta.
Un consulente tecnico può elaborare una perizia sui flussi di energia per dimostrare l’assenza di evasione.
Eccepire la violazione del contraddittorio
Se l’amministrazione ha emesso l’avviso senza contraddittorio o non ha valutato le osservazioni, la difesa può eccepire la nullità dell’atto. La giurisprudenza ha chiarito che la violazione del contraddittorio è causa di nullità se il contribuente dimostra che la partecipazione avrebbe potuto influire sull’atto (cd. prova di resistenza). Si può dimostrare, ad esempio, che la comunicazione delle proprie osservazioni avrebbe evidenziato l’esistenza di costi deducibili o di errori nei dati.
Opporsi al pignoramento esattoriale
In caso di pignoramento, la difesa può agire con:
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): se il pignoramento è inesistente o nullo (per mancata notifica al debitore ), si chiede al giudice di dichiarare l’inesistenza dell’atto.
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): se l’atto è irregolare (es. difetto di motivazione), si impugna entro 20 giorni dalla notifica.
- Istanza di sospensione: si può richiedere la sospensione del pignoramento al giudice della riscossione o alla Corte di giustizia tributaria se è pendente ricorso sul merito.
Contestare la responsabilità dei soci
Se l’amministrazione agisce nei confronti dei soci di una società estinta, questi possono difendersi provando:
- di non aver ricevuto beni o utili in sede di liquidazione;
- che il debito non esiste o è prescritto;
- che l’amministrazione non ha rispettato il procedimento previsto dall’art. 36 D.P.R. 602/1973 (necessità di un atto motivato che dimostri l’assegnazione di beni sociali).
3.3 Strategie operative per prevenire e gestire l’accertamento
La prevenzione è la migliore strategia per evitare sanzioni e contenziosi. Ecco alcuni consigli pratici:
- Implementare un sistema di contabilità e controllo interno: registrare correttamente tutte le ricariche, verificare quotidianamente la congruenza tra corrispettivi trasmessi e incassi, e archiviare digitalmente i dati.
- Verificare la conformità del software e dei dispositivi: assicurarsi che il server energia e le colonnine siano aggiornati alle normative (es. generazione di QR code, integrazione con POS). Mantenere la certificazione dell’Agenzia delle Entrate.
- Adottare procedure di audit periodico: effettuare verifiche interne con commercialisti o consulenti per prevenire eventuali contestazioni. Simulare un accertamento interno può evidenziare eventuali carenze.
- Mantenere una comunicazione costante con l’Agenzia: se si riscontrano errori nella trasmissione dei corrispettivi, inviare tempestivamente comunicazioni integrative. L’adempimento spontaneo e la cooperazione possono ridurre le sanzioni.
- Documentare tutti gli eventi: conservare report delle manutenzioni delle colonnine, incidenti tecnici, interruzioni di servizio che possono giustificare anomalie nei dati.
- Dotarsi di assistenza professionale: coinvolgere avvocati e commercialisti esperti in diritto tributario e gestione delle crisi per predisporre difese solide.
3.4 Strumenti alternativi e procedure di definizione
Nei casi in cui il debito sia elevato o il contenzioso rischi di protrarsi a lungo, è opportuno considerare strumenti alternativi di definizione e ristrutturazione:
Rottamazione delle cartelle e definizioni agevolate
Periodicamente il legislatore introduce misure di rottamazione delle cartelle (es. rottamazione quater, definizione agevolata delle liti tributarie). Queste misure consentono di pagare il debito fiscale con sanzioni e interessi ridotti o cancellati. Ad esempio, la rottamazione 2025 ha previsto la cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora per i debiti affidati alla riscossione dal 2000 al 2022, con possibilità di pagamento in 18 rate.
Per accedere alla rottamazione occorre presentare domanda entro i termini stabiliti (generalmente tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento) e versare la prima rata; il mancato pagamento di una rata comporta la revoca dei benefici.
Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione (Legge 3/2012)
La Legge 3/2012 (c.d. “Legge salva suicidi”) ha introdotto procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento rivolte a consumatori, imprenditori minori e professionisti. Le principali procedure sono:
- Accordo di composizione della crisi: il debitore propone un piano di pagamento ai creditori (compresa l’Agenzia delle Entrate), che deve essere approvato dalla maggioranza dei crediti ammessi. È previsto l’intervento di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e la nomina di un gestore (come l’Avv. Monardo) che assiste il debitore nella redazione della proposta e nel controllo della sua esecuzione. Se approvato, l’accordo sospende le azioni esecutive e produce l’esdebitazione finale al termine del piano.
- Piano del consumatore: destinato alle persone fisiche che non svolgono attività d’impresa. Non richiede l’approvazione dei creditori ma l’omologazione del tribunale. Il debitore propone un piano di pagamento sostenibile; il giudice lo approva se verifica che i creditori riceveranno un importo superiore a quello percepibile in una procedura liquidatoria.
- Liquidazione del patrimonio: il debitore mette a disposizione tutti i beni per la liquidazione. Il ricavato viene ripartito tra i creditori. Al termine, il debitore ottiene l’esdebitazione, salvo alcuni debiti non cancellabili (es. contributi previdenziali per i quali non è intervenuta la transazione).
Queste procedure possono essere particolarmente utili a una PMI che gestisce colonnine EV e che versa in crisi a causa di debiti fiscali ingenti.
Transazione fiscale ex art. 63 D.Lgs. 14/2019
Come visto, l’art. 63 consente di proporre il pagamento parziale dei debiti fiscali e contributivi . I vantaggi sono:
- possibilità di includere tutti i debiti fiscali (IVA, imposte dirette) e contributivi in un’unica procedura;
- riduzione e dilazione del debito, con pagamento integrale del 50 % dei tributi e del 60 % dei contributi ;
- intervento del tribunale che può imporre l’accordo (cram down) in caso di rifiuto ingiustificato dell’amministrazione .
Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)
Il D.L. 118/2021, convertito dalla L. 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa, affidata a un esperto negoziatore. Un imprenditore in squilibrio patrimoniale può chiedere la nomina di un esperto tramite una piattaforma gestita dalle Camere di commercio . L’esperto assiste le trattative con i creditori per individuare un piano di risanamento; la procedura consente di ottenere misure protettive (sospensione delle azioni esecutive) e l’intervento del tribunale per l’omologazione.
Accordo di ristrutturazione dei debiti fiscali e concordato preventivo
Per imprese di dimensioni maggiori, il concordato preventivo e l’accordo di ristrutturazione possono includere i debiti fiscali e contributivi. L’accordo deve essere omologato dal tribunale e prevede un piano di pagamento. La riforma del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) ha semplificato l’accesso a questi strumenti e ha introdotto la figura del concordato semplificato.
3.5 Errori comuni da evitare
Di seguito una lista di errori ricorrenti riscontrati nelle aziende che gestiscono colonnine EV e che sono sottoposte a verifiche fiscali:
- Trasmissione tardiva dei corrispettivi: l’errata convinzione che i dati possano essere inviati trimestralmente; la norma prevede l’invio mensile (e per i primi mesi 2026 la trasmissione entro 45 giorni dall’attivazione del canale) .
- Assenza di sistemi di pagamento integrati: la mancanza di POS collegati al server energia viola l’obbligo di tracciabilità e può comportare sanzioni .
- Mancata conservazione elettronica: la perdita dei file originali o l’uso di sistemi di conservazione non accreditati può impedire di dimostrare l’effettiva registrazione dei corrispettivi .
- Non verificare la notifica degli atti: molti imprenditori non controllano le PEC o l’indirizzo legale; la notifica di un avviso può passare inosservata, determinando la decadenza dei termini per opporsi.
- Affrontare l’accertamento da soli: sottovalutare la complessità delle norme e non coinvolgere professionisti può portare a errori nella fase di contraddittorio o nella redazione dei ricorsi.
4. TABELLE RIASSUNTIVE
4.1 Normativa e sanzioni per i corrispettivi delle colonnine EV
| Adempimento | Normativa di riferimento | Descrizione sintetica | Sanzioni | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi | Art. 2, commi 1 e 1‑ter D.Lgs. 127/2015 (come modificato dal D.Lgs. 81/2025); Provv. AdE 570041/2025 | L’operatore deve memorizzare i corrispettivi di ogni ricarica e trasmetterli all’Agenzia entro l’ultimo giorno del mese successivo. Per le operazioni dal 1/1/2026 al giorno di attivazione del canale telematico, la trasmissione deve avvenire entro 45 giorni dall’attivazione . | Omessa memorizzazione o trasmissione: multa pari al 90 % dell’IVA sui corrispettivi (art. 6, comma 2‑bis, D.Lgs. 471/1997); trasmissione incompleta o non veritiera: multa pari al 40 % . | Addiopignoramenti; Leggi vigenti |
| Sistemi di pagamento integrati (POS‑registratore telematico) | Art. 2, comma 3, D.Lgs. 127/2015 | Le colonnine devono disporre di POS integrati o, per stazioni <50 kW, QR code che consentano pagamenti elettronici; i sistemi devono essere connessi al server energia . | Sanzioni amministrative per mancata accettazione di pagamenti elettronici (art. 15, comma 4, D.Lgs. 124/2023) e possibili sospensioni dell’autorizzazione. | Normativa nazionale |
| Conservazione elettronica dei dati | Linee guida AgID; art. 4, comma 2, D.Lgs. 127/2015 | I file generati dal server energia devono essere conservati in sistema accreditato per 10 anni . | Sanzioni come per omissione dei corrispettivi; rischio di presunzioni fiscali a sfavore. | Provv. AdE 570041/2025 |
| Pignoramento presso terzi | Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 (ora art. 170 D.Lgs. 33/2025) | L’atto di pignoramento deve essere notificato al debitore e al terzo; l’ordine di pagamento riguarda somme già maturate (entro 60 giorni) e somme future . | Inesistenza del pignoramento se non notificato anche al debitore ; sanzioni per il terzo inadempiente. | Cassazione ord. 6/2026 |
| Rateizzazione dei contributi INPS | Art. 19 D.P.R. 602/1973; prassi INPS | La richiesta di rateizzazione interrompe la prescrizione ma non preclude l’opposizione ; consente dilazioni fino a 72 o 120 rate a seconda della situazione. | Decadenza dal beneficio in caso di mancato pagamento di alcune rate; ripresa dell’esecuzione . | Cassazione ord. 16110/2025 |
4.2 Termini e scadenze principali
| Evento | Termine | Riferimento normativo/prassi |
|---|---|---|
| Trasmissione dei corrispettivi mensili | Entro l’ultimo giorno del mese successivo alla ricarica; operazioni dal 1/1/2026 al giorno di attivazione del canale: entro 45 giorni dall’attivazione | Provv. AdE 570041/2025 |
| Presentazione dell’istanza di accertamento con adesione | Entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento; sospensione del termine per il ricorso | D.Lgs. 218/1997 |
| Contraddittorio endoprocedimentale | Minimo 60 giorni per controdedurre | Art. 6‑bis L. 212/2000 |
| Ricorso alla Corte di giustizia tributaria | 60 giorni dalla notifica dell’avviso (salve sospensioni) | D.Lgs. 546/1992 |
| Pagamento della cartella di pagamento o avviso di addebito | 60 giorni dalla notifica | Art. 25 D.P.R. 602/1973 |
| Opposizione al pignoramento presso terzi | 20 giorni dalla notifica dell’atto per ricorso ex art. 617 c.p.c.; il pignoramento può essere contestato in ogni momento per inesistenza | Artt. 615 e 617 c.p.c. |
| Rateizzazione cartella | Fino a 72 rate mensili (120 in casi di grave difficoltà); prima rata estingue le procedure esecutive | AdeR – prassi di riscossione |
4.3 Strumenti alternativi di definizione del debito
| Strumento | Destinatari | Vantaggi | Fonti |
|---|---|---|---|
| Rottamazione delle cartelle | Contribuenti con cartelle affidate alla riscossione in determinati periodi (es. 2000‑2022 per rottamazione 2025) | Cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora; pagamento dilazionato in rate | Leggi di bilancio e decreti “definizione agevolata” |
| Accertamento con adesione | Contribuenti destinatari di avvisi di accertamento | Riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo; possibile rateizzazione | D.Lgs. 218/1997 |
| Transazione fiscale e contributiva | Debitori in crisi; imprese e società | Pagamento parziale o dilazionato dei tributi e contributi; possibilità di cram down | Art. 63 D.Lgs. 14/2019 |
| Piano del consumatore | Consumatori e persone fisiche non imprenditori | Non richiede consenso dei creditori; sospensione delle azioni esecutive | Legge 3/2012 |
| Accordo di composizione della crisi | Imprese minori, professionisti, imprenditori agricoli | Necessita dell’approvazione dei creditori; sospende le azioni; consente l’esdebitazione finale | Legge 3/2012 |
| Composizione negoziata | Imprese in squilibrio patrimoniale | Supporto di un esperto; misure protettive; negoziazione con i creditori | D.L. 118/2021 |
| Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione | Imprese di maggiori dimensioni | Rideterminazione dell’indebitamento; possibilità di falcidia dei crediti | D.Lgs. 14/2019 (CCII) |
5. DOMANDE FREQUENTI (FAQ)
1. Quali sono le principali novità fiscali per i gestori di colonnine EV dal 2026?
Dal 1° gennaio 2026 gli operatori devono memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi di ogni ricarica non fatturata ; devono dotare le colonnine di dispositivi di pagamento elettronico integrati (POS o QR code) ; devono conservare elettronicamente i dati . Le sanzioni per omissioni o errori variano dal 40 % al 90 % dell’imposta .
2. Cosa succede se non trasmetto i corrispettivi entro i termini?
L’omessa trasmissione comporta una sanzione del 90 % dell’IVA relativa ai corrispettivi non trasmessi . La trasmissione di dati incompleti o non veritieri è sanzionata con il 40 %. È possibile regolarizzare la violazione tramite ravvedimento operoso, pagando la sanzione ridotta e gli interessi entro determinati termini.
3. Devo trasmettere anche i dati dei clienti che ricaricano le auto?
No. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i dati da trasmettere includono la data e l’ora della ricarica, l’importo totale comprensivo di IVA, la quantità di energia erogata, il codice EVSE della presa e la geolocalizzazione. Non vanno inviati dati identificativi del cliente finale per ragioni di privacy .
4. Se ricevo una notifica di verifica, posso farmi assistere da un professionista?
Sì. Durante la fase ispettiva il contribuente ha il diritto di farsi assistere da un avvocato o un commercialista . L’assistenza professionale è consigliata per rispondere alle richieste dell’amministrazione, preparare le deduzioni e impostare una corretta strategia difensiva.
5. L’Agenzia può accedere fisicamente alle colonnine di ricarica?
Gli ispettori possono accedere ai locali aziendali e chiedere di esaminare i dispositivi e i registri elettronici . È possibile far constatare che eventuali guasti o interruzioni di servizio hanno generato transazioni a importo zero o registrazioni anomale.
6. Cos’è il contraddittorio endoprocedimentale e cosa succede se non viene rispettato?
Il contraddittorio endoprocedimentale, previsto dall’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente, impone all’amministrazione di comunicare al contribuente lo schema di atto e concedere un termine non inferiore a 60 giorni per presentare osservazioni . La mancanza di contraddittorio rende l’atto annullabile; tuttavia la Cassazione richiede che il contribuente dimostri che la partecipazione avrebbe potuto modificare l’atto (prova di resistenza).
7. Entro quanto tempo devo impugnare l’avviso di accertamento?
Il ricorso alla Corte di giustizia tributaria deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, salvo sospensioni dovute all’istanza di accertamento con adesione o ad altri termini. È consigliabile attivarsi tempestivamente per non decadere.
8. Posso chiedere la rateizzazione dei contributi INPS se ricevo un avviso di addebito?
Sì, l’INPS consente la dilazione dei debiti fino a 72 rate (o 120 in casi di grave difficoltà). La richiesta di rateizzazione interrompe la prescrizione ma non comporta rinuncia a contestare il debito ; il contribuente può quindi impugnare l’avviso anche dopo aver iniziato a pagare le rate. La decadenza avviene in caso di mancato pagamento di alcune rate .
9. Cosa devo fare se ricevo un pignoramento presso terzi?
Verificare subito se l’atto è stato notificato anche a te: secondo la Cassazione l’atto è inesistente se la notifica avviene solo al terzo . Puoi proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) per far dichiarare l’inesistenza. Inoltre verifica i limiti di pignorabilità (un quinto dello stipendio/pensione ) e, se superati, contesta il pignoramento.
10. I soci di una società estinta sono sempre responsabili dei debiti?
Non sempre. La Cassazione ha precisato che i soci rispondono dei debiti fiscali della società cancellata solo nei limiti di quanto ricevuto in sede di liquidazione o se emergono redditi occultati . Possono difendersi provando di non aver ricevuto beni o di non essere destinatari dell’atto.
11. Quando conviene accedere alla rottamazione delle cartelle?
La rottamazione conviene se le sanzioni e gli interessi sono elevati. È necessario verificare che il debito rientri nel periodo definito dal provvedimento di rottamazione e che la capacità di pagamento consenta di rispettare le rate. In caso di debiti molto elevati o di insolvenza, può essere più conveniente ricorrere a procedure di sovraindebitamento o transazione fiscale.
12. In cosa consiste la transazione fiscale?
La transazione fiscale ex art. 63 D.Lgs. 14/2019 permette al debitore di proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei contributi . La proposta va attestata da un professionista indipendente e può essere omologata dal tribunale anche contro il parere dell’amministrazione (cram down) se soddisfa determinate condizioni (pagamento di almeno il 50 % dei crediti fiscali e il 60 % dei contributi ).
13. Come funziona la composizione negoziata della crisi?
Introdotta dal D.L. 118/2021, la composizione negoziata consente all’imprenditore in squilibrio patrimoniale di rivolgersi alla Camera di commercio per la nomina di un esperto negoziatore . L’esperto aiuta a negoziare con i creditori, elaborando un piano di risanamento. Durante le trattative l’imprenditore può beneficiare di misure protettive (sospensione delle azioni esecutive). La procedura è volontaria e richiede la collaborazione dei creditori.
14. Cosa accade se non rispondo a un avviso di accertamento?
Se non presenti memorie o non impugni l’avviso, l’accertamento diventa definitivo. Successivamente l’Agenzia emette una cartella di pagamento e procede alla riscossione coattiva. È quindi fondamentale leggere le notifiche e attivarsi subito.
15. Posso utilizzare crediti d’imposta per compensare il debito?
Il Testo unico sulla riscossione (D.Lgs. 33/2025) prevede che, in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 5.000 €, non è possibile compensare i crediti tributari fino a quando il debito non è estinto. Tuttavia, una volta regolarizzato il debito, la compensazione è ammessa. È opportuno valutare la convenienza con un professionista.
16. Quanto può essere pignorato del mio stipendio o della mia pensione?
Secondo l’art. 545 c.p.c., gli stipendi e i salari sono pignorabili nella misura massima di un quinto per i tributi dovuti allo Stato e nella stessa misura per altri crediti . La quota impignorabile della pensione corrisponde al doppio dell’assegno sociale (almeno 1.000 €) .
17. Come si calcolano le sanzioni in caso di omessa trasmissione dei corrispettivi?
Le sanzioni sono proporzionali all’imposta. Esempio: se un’azienda omette di trasmettere corrispettivi per un importo imponibile di 10.000 €, con aliquota IVA al 22 % (2.200 € di IVA), la sanzione è il 90 % dell’imposta, quindi 1.980 €. Se trasmette dati incompleti per lo stesso importo, la sanzione è il 40 % dell’IVA, cioè 880 € .
18. Che differenza c’è tra piano del consumatore e accordo di composizione della crisi?
Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche non imprenditrici e non richiede il voto dei creditori; viene omologato direttamente dal tribunale se giudicato fattibile. L’accordo di composizione è destinato a imprenditori minori o professionisti e richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori; dopo l’approvazione, viene omologato dal tribunale. Entrambi producono l’esdebitazione finale.
19. È possibile chiudere la società per evitare i debiti?
No. La cancellazione della società non elimina i debiti fiscali; la Cassazione ha stabilito che i soci rispondono dei debiti anche dopo la cancellazione se emergono redditi occultati . È preferibile affrontare i debiti con strumenti legali, come la transazione fiscale o la composizione negoziata.
20. In quali casi il tribunale può omologare una transazione fiscale nonostante il voto contrario dell’amministrazione?
Ai sensi dell’art. 63, comma 4, del D.Lgs. 14/2019, il tribunale può omologare la transazione anche senza l’adesione dell’Agenzia delle Entrate o dell’INPS quando l’accordo non è liquidatorio, i creditori aderenti rappresentano almeno il 25 % dei crediti complessivi e il trattamento dell’erario non è deteriore rispetto alla liquidazione . È inoltre richiesto il pagamento di almeno il 50 % dei crediti fiscali e il 60 % dei contributi .
6. SIMULAZIONI PRATICHE E NUMERICHE
Per rendere più concreti i concetti illustrati, proponiamo alcune simulazioni numeriche che riguardano le principali situazioni in cui può trovarsi un’azienda di gestione di colonnine EV.
6.1 Calcolo delle sanzioni per omessa trasmissione dei corrispettivi
Scenario 1: l’azienda “EnergiaS.r.l.” gestisce 10 stazioni di ricarica e, per errore, non trasmette i corrispettivi di gennaio 2026. I corrispettivi non trasmessi ammontano a 30.000 €, con IVA al 22 % (6.600 € di IVA). Secondo l’art. 6, comma 2‑bis, D.Lgs. 471/1997, la sanzione è pari al 90 % dell’imposta omessa .
- Imposta omessa (IVA): 6.600 €
- Sanzione (90 %): 6.600 € × 90 % = 5.940 €
- Totale dovuto: 6.600 € (IVA) + 5.940 € (sanzione) + interessi (calcolati al tasso legale dal giorno successivo alla scadenza).
Se l’azienda avesse trasmesso i dati con informazioni incomplete (ad esempio omettendo l’identificativo di alcune prese), la sanzione sarebbe stata del 40 % della stessa imposta:
- Sanzione (40 %): 6.600 € × 40 % = 2.640 €.
Ravvedimento operoso: se l’azienda si accorge dell’errore prima dell’inizio dell’attività di accertamento, può regolarizzare pagando la sanzione ridotta (1/9 del minimo entro 90 giorni), cioè 5.940 € × (1/9) = 660 € più gli interessi.
6.2 Rateizzazione di un debito contributivo
Scenario 2: la società “EV Power S.p.A.” riceve un avviso di addebito INPS per contributi non versati pari a 120.000 €. L’azienda presenta domanda di rateizzazione. L’INPS concede un piano in 72 rate mensili.
- Importo per rata: 120.000 € / 72 = 1.666,67 € al mese.
- Effetti della rateizzazione:
- l’avviso non è più esecutivo;
- l’azienda può continuare a contestare il debito (secondo l’ordinanza 16110/2025 la richiesta non comporta rinuncia al giudizio );
- eventuali procedimenti esecutivi (pignoramenti) sono sospesi .
Se l’azienda non paga due rate consecutive, decade dal beneficio e l’INPS può riprendere l’esecuzione.
6.3 Pignoramento presso terzi e limiti di pignorabilità
Scenario 3: il Fisco notifica un pignoramento presso terzi alla società “EV Green S.r.l.” per un debito di 50.000 € e ordina al principale cliente (società “Auto Plus”) di versare direttamente all’agente della riscossione i canoni di noleggio. L’atto non viene notificato a “EV Green S.r.l.”.
- Poiché la notifica avviene solo al terzo, secondo l’ordinanza n. 6/2026 della Cassazione l’atto è inesistente e può essere dichiarato tale con ricorso ex art. 615 c.p.c. .
Scenario 4: l’agente della riscossione pignora lo stipendio del socio amministratore di una società per 1.500 € mensili a fronte di un debito personale di 20.000 €.
- Quota impignorabile: il doppio dell’assegno sociale è circa 1.079 € per il 2026; la quota eccedente (421 €) è pignorabile nei limiti di un quinto .
- Somma pignorabile: 421 € × 1/5 = 84,20 € al mese.
Se l’agente pignora un importo maggiore, il pignoramento è parzialmente inefficace e può essere ridotto .
6.4 Transazione fiscale con riduzione del debito
Scenario 5: l’azienda “Charge Italia S.r.l.” ha debiti fiscali per 400.000 € (200.000 € IVA, 100.000 € IRES e 100.000 € contributi INPS). Presenta una proposta di transazione fiscale ex art. 63 D.Lgs. 14/2019 proponendo il pagamento del 60 % dei tributi e del 60 % dei contributi in quattro anni.
- Tributi fiscali (IVA + IRES): 300.000 € × 60 % = 180.000 €
- Contributi INPS: 100.000 € × 60 % = 60.000 €
- Totale proposto: 240.000 € da pagare in 8 rate semestrali da 30.000 € l’una.
Il professionista attestatore certifica la convenienza del piano rispetto alla liquidazione. L’Agenzia delle Entrate rifiuta l’accordo. La società chiede l’omologazione al tribunale che, verificata la sussistenza dei requisiti (accordo non liquidatorio, adesione di altri creditori per almeno il 25 % e trattamento non deteriore ), omologa il piano nonostante il dissenso dell’amministrazione. La società ottiene la sospensione delle azioni esecutive e al termine del piano beneficia dell’esdebitazione.
6.5 Utilizzo della composizione negoziata per evitare il fallimento
Scenario 6: “Recharge Network S.p.A.” registra perdite per due esercizi consecutivi a causa del calo di domanda e dei costi elevati di manutenzione delle colonnine. L’azienda prevede che il patrimonio netto diventi negativo entro sei mesi. Si rivolge alla Camera di commercio per attivare la composizione negoziata.
- Nomina dell’esperto: la Commissione regionale nomina un esperto negoziatore iscritto nell’elenco .
- Piano di risanamento: l’esperto aiuta l’azienda a negoziare con i fornitori e con le banche la ristrutturazione dei debiti; con l’Agenzia delle Entrate negozia una transazione fiscale che prevede il pagamento del 55 % dei tributi.
- Effetti: durante le trattative, il tribunale concede misure protettive e blocca i pignoramenti in corso. La società evita il fallimento e mantiene la continuità aziendale.
7. CONCLUSIONE
La gestione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici rappresenta un’opportunità di business in forte espansione ma comporta anche obblighi fiscali stringenti. Dal 2026, la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, l’integrazione dei sistemi di pagamento e la conservazione elettronica sono requisiti imprescindibili. Il mancato rispetto espone a sanzioni severe (fino al 90 % dell’IVA dovuta) e può innescare accertamenti, avvisi di accertamento e procedure esecutive.
Abbiamo visto che la normativa si è evoluta per tutelare maggiormente il contribuente: l’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente sancisce il diritto al contraddittorio, mentre le pronunce della Cassazione (ord. 6/2026, ord. 16110/2025, sent. 28256/2025) rafforzano la tutela contro pignoramenti irregolari, riconoscono la possibilità di contestare i debiti nonostante la rateizzazione e responsabilizzano i soci solo nei limiti di quanto ricevuto . Gli strumenti di definizione agevolata (rottamazione, accertamento con adesione), le procedure di sovraindebitamento, la transazione fiscale e la composizione negoziata offrono vie alternative per risolvere i debiti e preservare l’attività.
Tuttavia, ogni situazione presenta specificità: per impostare una difesa efficace è necessario analizzare attentamente gli atti, verificare termini e vizi, predisporre la documentazione e scegliere lo strumento più adatto. Il supporto di professionisti esperti è essenziale per bloccare pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi, ottenere la sospensione delle cartelle e elaborare piani di rientro sostenibili.
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