Accertamento fiscale a un’azienda idroelettrica: cosa fare e come difendersi

Introduzione

La produzione di energia idroelettrica è un settore strategico per l’Italia: garantisce autonomia energetica, sostiene la transizione ecologica e rappresenta una fonte di reddito per molte imprese che operano lungo i corsi d’acqua della nostra Penisola. Tuttavia, come accade in molti comparti legati all’energia, il legislatore fiscale italiano ha introdotto numerose norme speciali che regolano l’imposizione tributaria e le agevolazioni applicabili alle centrali idroelettriche. Gli operatori si trovano quindi a dover confrontarsi con un quadro normativo complesso, costellato di requisiti formali e sostanziali, scadenze stringenti e continue modifiche legislative.

In questo articolo analizziamo in modo approfondito come comportarsi di fronte a un accertamento fiscale notificato a un’azienda che gestisce un impianto idroelettrico. Spiegheremo quali sono le normative di riferimento (dallo Statuto del contribuente alla più recente riforma fiscale del 2024‑2025), quali sono i diritti e i doveri del contribuente e quali strategie legali è possibile adottare per ridurre o annullare l’eventuale pretesa impositiva. Verranno inoltre presentati gli strumenti deflattivi e conciliativi (come l’accertamento con adesione, la rottamazione dei debiti, il concordato preventivo biennale e le procedure per la crisi da sovraindebitamento) utili per risolvere o prevenire il contenzioso.

Perché è importante agire con tempestività e competenza

Ricevere un avviso di accertamento può mettere seriamente a rischio l’equilibrio finanziario di un’azienda idroelettrica. Le pretese tributarie, spesso accompagnate da sanzioni e interessi, possono trasformarsi in cartelle di pagamento, iscrizioni a ruolo e successivi pignoramenti di beni o crediti. Un errore nei termini o nelle modalità di reazione, ad esempio la mancata presentazione di osservazioni durante il contraddittorio preventivo o la rinuncia a contestare vizi formali, può rendere definitiva la pretesa del Fisco. Per questo è fondamentale capire quali passi muovere non appena si riceve la notifica di un atto e quali opzioni difensive offrano la normativa vigente.

La presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

Lo studio legale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è specializzato nel diritto bancario e tributario ed opera a livello nazionale con un team multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti. L’Avv. Monardo è iscritto all’albo speciale dei Cassazionisti, coordina professionisti esperti in materia finanziaria ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia. Inoltre, è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), certificato dal Ministero, ed è stato nominato Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Grazie a queste competenze, l’Avv. Monardo e il suo staff sono in grado di assistere aziende idroelettriche in tutte le fasi del contenzioso: dall’analisi dell’atto impositivo alla redazione di memorie difensive, dalla presentazione del ricorso alla richiesta di sospensione giudiziale, fino alla trattativa con l’amministrazione finanziaria per definire il debito o costruire un piano di rientro. Il team offre anche consulenza per l’accesso alle procedure di composizione della crisi e alle misure agevolative previste dalla normativa fiscale.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Per affrontare correttamente un accertamento fiscale bisogna conoscere le principali norme che regolano i procedimenti di imposizione e le più recenti sentenze che hanno interessato le aziende del settore idroelettrico. In questa sezione vengono illustrate le fonti normative primarie e le massime giurisprudenziali più significative.

1. Statuto dei diritti del contribuente: contraddittorio obbligatorio, motivazione e buona fede

Lo Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000) è la base dell’ordinamento tributario italiano. Negli ultimi anni è stato oggetto di una profonda revisione per rendere obbligatorio e generalizzato il contraddittorio preventivo, garantendo al contribuente maggiore trasparenza e la possibilità di esporre la propria posizione prima che l’amministrazione emetta l’atto definitivo.

  • Contraddittorio informato ed effettivo (art. 6‑bis). Introdotto dal D.Lgs. 219/2023 ed entrato in vigore il 30 aprile 2024, l’articolo 6‑bis stabilisce che tutti i provvedimenti impositivi che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del contribuente devono essere preceduti da una comunicazione dello schema dell’atto. L’Agenzia deve concedere un termine non inferiore a sessanta giorni affinché l’interessato possa formulare osservazioni o richiedere l’accesso al fascicolo . Solo dopo lo spirare di questo termine – prorogato di 120 giorni se la scadenza del contraddittorio coincide con il termine di decadenza – l’Ufficio può emettere l’avviso definitivo; in caso contrario l’atto è annullabile . La norma prevede anche un obbligo di motivazione nel quale l’amministrazione deve dare conto delle deduzioni del contribuente e delle ragioni per cui le ritiene irricevibili .
  • Motivazione degli atti (art. 7). Lo Statuto impone che ogni atto dell’amministrazione finanziaria sia motivatamente espresso e contenga i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. La motivazione non può essere integrata successivamente (salvo la possibilità di emettere un nuovo atto), e gli atti devono indicare l’ufficio che li ha emessi, il funzionario responsabile e le modalità per impugnare . Nei procedimenti complessi, l’amministrazione può richiamare altri documenti, ma questi devono essere allegati o messi a disposizione del contribuente .
  • Principio di collaborazione e buona fede (art. 10). Il rapporto tra amministrazione e contribuente deve essere improntato alla cooperazione. La norma dispone che non possono essere irrogate sanzioni o interessi se l’errore del contribuente deriva da indicazioni fornite dall’ufficio o da obiettiva incertezza normativa; inoltre non sono punibili le violazioni formali senza debito d’imposta . Questo principio riveste particolare importanza per le aziende idroelettriche che spesso si confrontano con norme energetiche e fiscali articolate.

2. Termini di decadenza e prescrizione nell’accertamento

L’articolo 43 del DPR 600/1973 stabilisce i termini entro i quali l’Agenzia delle Entrate può notificare l’avviso di accertamento in materia di imposte sui redditi. La versione vigente prevede che l’atto debba essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; in caso di omessa dichiarazione il termine è prorogato al 31 dicembre del settimo anno . Se il contribuente ha usufruito di aiuti di Stato indebitamente, il termine per il recupero è fissato all’ottavo anno . È inoltre possibile integrare l’accertamento con nuovi elementi se emergono fatti prima della decadenza.

Per la riscossione delle imposte liquidate ma non versate, il D.Lgs. 13/2024 ha introdotto un nuovo articolo 29 nella legge sull’imposta di consumo, in base al quale l’azione dello Stato per recuperare l’imposta decade il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della denuncia . Questa norma riduce sensibilmente i tempi di riscossione e impone maggiore attenzione ai contribuenti che rateizzano o sospendono i pagamenti.

3. Riforma del procedimento accertativo (D.Lgs. 13/2024)

La riforma fiscale attuativa della legge delega n. 111/2023 ha introdotto importanti novità in tema di accertamento, conciliazione e concordato. Il D.Lgs. 13/2024 ha razionalizzato il procedimento accertativo e disciplinato il concordato preventivo biennale (CPB) per i contribuenti di minori dimensioni.

3.1. Invito alla presentazione dell’istanza per l’accertamento con adesione

Il decreto ha modificato il D.Lgs. 218/1997 prevedendo che lo schema di atto trasmesso al contribuente ai fini del contraddittorio contenga, oltre all’invito a formulare osservazioni, un invito a presentare istanza di accertamento con adesione. L’avviso di accertamento o rettifica deve comunque contenere l’invito alla definizione con adesione .

Inoltre l’Ufficio, contestualmente alla notifica dell’avviso, deve trasmettere un invito a comparire nel quale sono indicati il fatto contestato, le somme dovute e le ragioni dell’accertamento . Il contribuente può aderire anche a verbali di constatazione, con possibilità di condizionare l’adesione alla correzione di errori manifesti; in tal caso i termini dell’accertamento sono sospesi fino a trenta giorni . La riforma riduce le sanzioni della metà in caso di adesione e disciplina i termini e le modalità di pagamento .

3.2. Digitalizzazione delle notifiche e domicili digitali

La digitalizzazione del rapporto con il Fisco prosegue con l’introduzione dell’art. 26‑bis nel DPR 602/1973. Le comunicazioni e gli atti dell’agente della riscossione che non richiedono la notificazione possono essere portati a conoscenza degli interessati attraverso i domicili digitali previsti dall’art. 60‑ter del DPR 600/1973 . L’Amministrazione aggiorna costantemente questi domicili e li trasferisce nell’elenco speciale istituito dall’Agenzia delle Entrate. Tale innovazione consente alle imprese di ricevere avvisi e comunicazioni via PEC, ma impone anche di monitorare regolarmente la casella di posta digitale.

3.3. Analisi del rischio con algoritmi e intelligenza artificiale

L’articolo 2 del D.Lgs. 13/2024 definisce le analisi del rischio che l’amministrazione può eseguire per prevenire e contrastare l’evasione fiscale. Viene stabilito che l’analisi del rischio è un processo basato su modelli deterministici o probabilistici che utilizzano informazioni contenute nelle banche dati pubbliche e private per stimare la probabilità di violazioni tributarie . Sono definite le nozioni di rischio fiscale, criterio selettivo, indicatore di rischio, analisi deterministica e analisi probabilistica . La norma consente all’Agenzia delle Entrate di impiegare sistemi di intelligenza artificiale per selezionare i contribuenti da controllare, ma richiede l’adozione di misure di tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, con particolare riferimento alla protezione dei dati personali .

4. Normativa specifica per le aziende idroelettriche

Oltre alle regole generali del procedimento accertativo, le imprese che producono energia idroelettrica devono rispettare norme speciali in materia di accise, imposte immobiliari e incentivi energetici. Di seguito vengono sintetizzati i principali riferimenti.

4.1. Esenzione dalle accise per l’energia da fonti rinnovabili

L’articolo 52 del Testo unico delle accise (D.Lgs. 504/1995) prevede che l’energia elettrica fornita ai consumatori finali sia soggetta ad accisa. Tuttavia l’energia prodotta con fonti rinnovabili è esentata quando l’impianto non supera la potenza di 20 kW o quando l’energia prodotta viene consumata dal produttore . La stessa norma estende l’esenzione all’energia utilizzata per mantenere la produzione o per usi strumentali alla produzione, nonché all’energia prodotta da piccoli impianti che immettono in rete la produzione eccedentaria . Per gli impianti superiori a 20 kW la produzione autocosumata è esente fino a determinati quantitativi.

Nel 2025 la Corte di Cassazione (ord. 25748/2025) ha precisato che, per gli impianti alimentati da biomasse o da combustibili misti, l’esenzione si applica proporzionalmente alla frazione biodegradabile del combustibile utilizzato . La Corte ha affermato che la mancata presentazione delle dichiarazioni mensili di consumo non comporta automaticamente la perdita del beneficio se il consumo può essere altrimenti ricostruito; occorre in ogni caso verificare la buona fede del contribuente .

4.2. Classificazione catastale degli impianti fotovoltaici e idroelettrici

La corretta classificazione catastale incide sull’imposta municipale (IMU). La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29754/2024, ha stabilito che un impianto fotovoltaico realizzato su un terreno agricolo e destinato all’esercizio dell’attività imprenditoriale agricola può essere accatastato nella categoria D/10 (fabbricati rurali) quando funzionalmente connesso all’attività agricola, anche se il proprietario è una società diversa dall’imprenditore agricolo . L’orientamento è applicabile anche agli impianti idroelettrici se integrati nel ciclo produttivo dell’azienda agricola: la classificazione in D/10 permette di fruire dell’esenzione IMU sui fabbricati rurali.

4.3. Divieto di cumulo degli incentivi (Conto Energia e Tremonti Ambiente)

Le imprese idroelettriche spesso beneficiano di incentivi tariffari (come il Conto Energia) e di agevolazioni fiscali (come la Tremonti Ambiente). Il decreto‑legge 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge 157/2019, all’art. 36 ha introdotto un divieto di cumulo tra le tariffe incentivanti e alcune detassazioni per investimenti ambientali. Nel 2025 la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29497/2025, ha confermato la legittimità di questo divieto: la gestione degli incentivi tariffari spetta al Ministero dello Sviluppo Economico e i decreti attuativi (III, IV e V Conto Energia) elencano tassativamente i benefici cumulabili; la Tremonti Ambiente non rientra in tali elenchi, quindi non può essere goduta contemporaneamente . La Corte ha precisato che la presentazione di dichiarazioni integrative per recuperare retroattivamente la detassazione non modifica la sostanza: l’imposta deve essere comunque versata e il contribuente rischia il recupero delle somme e l’applicazione di sanzioni .

4.4. Contributo straordinario sugli extra‑profitti energetici

Per fronteggiare l’aumento dei prezzi dell’energia, l’art. 37 del D.L. 21/2022 ha introdotto un contributo di solidarietà a carico delle imprese che producono, importano o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi. L’imposta straordinaria, calcolata come il 10 % dell’incremento di margine tra operazioni attive e passive realizzato nel periodo 1º ottobre 2021 – 31 marzo 2022 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, riguarda anche gli operatori idroelettrici . La norma precisa che il contributo è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e che la sua gestione segue le regole dell’IVA in tema di versamenti, sanzioni e riscossione . La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 180/2025, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, ritenendo il contributo proporzionato e adeguato all’emergenza energetica.

5. Altre fonti e prassi rilevanti

  • Circolari e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate. Oltre alle norme codificate, l’amministrazione finanziaria emette circolari interpretative che forniscono chiarimenti su specifiche tematiche (es. modalità di autoconsumo dell’energia, requisiti per la detassazione, criteri per l’IMU di impianti integrati). È importante consultare le circolari più recenti – come la circolare n. 9/E del 2025 sul concordato preventivo e la circolare 13/E del 2024 sui contratti di energia – per comprendere l’orientamento dell’Agenzia.
  • Giurisprudenza europea. La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha ribadito il principio di neutralità dell’IVA e l’obbligo di proporzionalità nelle sanzioni; tali principi possono essere utilizzati per contestare sanzioni sproporzionate o per sostenere interpretazioni favorevoli al contribuente.

Procedura passo‑passo in caso di accertamento: cosa succede e cosa fare

Affrontare un accertamento in modo efficace richiede la conoscenza delle fasi procedurali, dei termini e degli strumenti disponibili. Di seguito viene illustrato l’iter tipico che un’azienda idroelettrica deve seguire dalla ricezione dello schema di atto fino all’eventuale contenzioso.

1. Ricezione dello schema di atto e contraddittorio preventivo

  1. Notifica dello schema di atto: L’Agenzia delle Entrate invia al contribuente (via PEC o raccomandata) lo schema di avviso di accertamento. Questo documento contiene l’indicazione delle violazioni riscontrate, degli imponibili rettificati e delle imposte dovute, con l’invito a presentare osservazioni entro un termine minimo di 60 giorni .
  2. Accesso agli atti: Contestualmente, il contribuente può chiedere di visionare e ottenere copia del fascicolo istruttorio, così da conoscere le prove acquisite. Il diritto di accesso è fondamentale per contestare eventuali errori o illegittimità.
  3. Presentazione di osservazioni e/o istanza di accertamento con adesione: Entro il termine indicato il contribuente può inviare osservazioni scritte all’ufficio, chiedere l’annullamento totale o parziale dell’atto oppure presentare istanza di accertamento con adesione (nuova modalità introdotta dal D.Lgs. 13/2024) . Se si opta per l’adesione, l’Ufficio fisserà un incontro per negoziare la definizione.
  4. Valutazione delle controdeduzioni: L’amministrazione deve esaminare le osservazioni presentate e motivare l’eventuale rigetto, indicando perché non le ritiene fondate .

Se il contribuente non presenta osservazioni o non aderisce alla proposta, l’Agenzia può emettere l’avviso di accertamento definitivo allo scadere del termine. In caso di fondato pericolo per la riscossione o di atti automatizzati (es. controlli formali ex art. 36‑bis), il contraddittorio non è obbligatorio .

2. Notifica dell’avviso di accertamento e invito a comparire

L’avviso di accertamento è l’atto che definisce l’imposta dovuta. Dopo la fase di contraddittorio, l’Ufficio notifica l’avviso indicando gli imponibili accertati, la base giuridica, le sanzioni e gli interessi applicati. A norma dell’art. 7 dello Statuto deve contenere tutte le informazioni essenziali e deve essere corredato da eventuali atti richiamati .

Unitamente all’avviso, la riforma del 2024 prevede che l’Amministrazione invii un invito a comparire, nel quale sono indicati i motivi della rettifica, le somme richieste e l’indicazione della funzione del contraddittorio . L’incontro può svolgersi anche in videoconferenza e costituisce il momento ideale per evidenziare errori di calcolo, contestare l’inquadramento normativo o proporre un accordo.

3. Accertamento con adesione

L’accertamento con adesione è uno strumento deflattivo disciplinato dal D.Lgs. 218/1997. Consente al contribuente di definire la pretesa tributaria con riduzione delle sanzioni e pagamento rateale. La riforma del 2024 ha esteso l’obbligo di formulare l’invito all’adesione nello schema di atto, facilitando l’accesso alla procedura .

  • Termini: La richiesta di adesione deve essere presentata entro il termine per proporre ricorso (60 giorni dalla notifica dell’avviso). In caso di contraddittorio preventivo, l’istanza può essere presentata entro 30 giorni dalla ricezione dello schema di atto . L’invio sospende i termini per l’impugnazione per 90 giorni.
  • Procedura: Dopo la richiesta, l’Ufficio fissa un incontro nel quale le parti discutono la base imponibile, applicano eventuali riduzioni e concordano le somme dovute. Il contribuente può proporre l’adesione anche ai verbali di constatazione entro 30 giorni dalla consegna . Se l’adesione è condizionata alla correzione di errori, l’organo verbalizzante ha 10 giorni per adeguare il verbale .
  • Vantaggi: In caso di adesione, le sanzioni sono ridotte della metà e l’importo dovuto può essere pagato in rate trimestrali; sugli importi rateizzati sono dovuti interessi legali .

4. Presentazione del ricorso e sospensione giudiziale

Se il contribuente ritiene illegittimo l’avviso, può proporre ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica (90 giorni se è stata richiesta l’adesione e la sospensione del termine). Il ricorso deve indicare il giudice competente, le ragioni di fatto e di diritto e deve contenere l’istanza di sospensione dell’atto. In caso di gravi e fondati motivi, il giudice può sospendere l’esecuzione dell’avviso di accertamento (art. 47 D.Lgs. 546/1992).

Nel ricorso è possibile far valere vizi procedurali (ad esempio, assenza di contraddittorio preventivo, motivazione insufficiente, violazione dei termini di decadenza) o contestare nel merito la determinazione delle imposte (es. errata quantificazione dell’energia prodotta, errato inquadramento catastale, applicazione indebita del contributo straordinario). Le aziende idroelettriche possono anche eccepire la neutralità dell’IVA o la proporzionalità delle sanzioni invocando la giurisprudenza europea.

5. Fase di mediazione e definizione agevolata delle liti

Per le controversie di valore fino a 50 000 euro è obbligatoria la mediazione ex art. 17‑bis D.Lgs. 546/1992: il ricorso produce una proposta di mediazione da parte dell’Agenzia entro 90 giorni. Se il contribuente accetta, l’imposta è ridotta e si evitano ulteriori spese.

Oltre all’adesione e alla mediazione, negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse definizioni agevolate (rottamazione delle cartelle, definizione delle liti pendenti, definizione agevolata degli avvisi di accertamento). È opportuno verificare se il proprio accertamento rientri nelle misure di pace fiscale attualmente vigenti (ad esempio, le definizioni previste dalla legge di bilancio 2026 o da specifici decreti emergenziali).

6. Riscossione, rateizzazione e procedure esecutive

Se l’avviso diventa definitivo perché non impugnato o per esito sfavorevole del contenzioso, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione iscrive a ruolo le somme dovute. Le aziende idroelettriche possono chiedere la rateizzazione fino a 120 rate mensili (10 anni) per importi superiori a 120 000 euro. È importante rispettare le scadenze perché due rate non pagate comportano la decadenza dal piano e l’iscrizione a ruolo immediata.

In caso di mancato pagamento, l’ente di riscossione può procedere con pignoramenti di conti correnti, crediti presso terzi (ad esempio, i corrispettivi riconosciuti dal GSE per l’energia immessa in rete), ipoteche sugli immobili e fermi amministrativi. La tempestiva presentazione di un’istanza di sospensione o di un ricorso può evitare o bloccare le misure cautelari.

Difese e strategie legali per contestare l’accertamento

Ogni accertamento presenta peculiarità proprie; tuttavia è possibile individuare alcune strategie ricorrenti per le imprese idroelettriche. L’assistenza di un professionista consente di scegliere la strada più efficace in base al tipo di atto, alla normativa di riferimento e alle proprie esigenze finanziarie.

1. Contestazione dei vizi formali

Molti accertamenti vengono annullati per vizi formali. Tra i principali:

  • Mancanza o insufficienza del contraddittorio: se l’atto è stato emesso senza lo schema comunicato o senza concedere 60 giorni di tempo, il contribuente può eccepire la nullità. L’art. 6‑bis prevede che l’assenza del contraddittorio comporti l’annullabilità dell’atto .
  • Motivazione carente: la mancata esposizione dei presupposti di fatto e di diritto, l’omessa allegazione degli atti richiamati o la mancata risposta alle osservazioni costituiscono vizi che possono condurre all’annullamento .
  • Notifica irregolare: gli atti devono essere notificati al domicilio digitale o fisico corretto. Errori nell’indirizzo PEC, notifiche oltre i termini di decadenza o a soggetti diversi dal contribuente possono essere fatte valere.
  • Violazione dei termini di decadenza: se l’avviso è notificato dopo il 31 dicembre del quinto o del settimo anno (per omissione di dichiarazione) l’accertamento è nullo .

2. Difesa nel merito

Oltre ai vizi procedurali, si può contestare il contenuto dell’accertamento:

  • Errata determinazione della produzione: nel caso di impianti idroelettrici, l’Agenzia può contestare la quantità di energia prodotta e i ricavi. È possibile fornire documentazione tecnica (misurazioni GSE, certificazioni di produzione) e contestare eventuali errori di calcolo.
  • Classificazione catastale: se l’Ufficio ritiene che l’impianto debba essere accatastato come immobile strumentale (categoria D/1) anziché rurale (D/10), si può richiamare l’orientamento della Cassazione che riconosce la ruralità agli impianti integrati nell’attività agricola .
  • Accise e imposte sull’energia: si può eccepire l’esenzione totale o parziale prevista dall’art. 52 del TUA per l’energia rinnovabile . Nel caso di combustibili misti si deve dimostrare la percentuale biodegradabile per beneficiare dell’esenzione .
  • Contributo straordinario: si può verificare la corretta determinazione della base imponibile, la competenza temporale e la legittimità costituzionale del prelievo (anche se la Corte Costituzionale ne ha confermato la validità).
  • Divieto di cumulo: se l’accertamento riguarda l’indebita cumulabilità di incentivi, occorre esaminare i decreti del Conto Energia e i provvedimenti del MI.S.E.; in assenza di esplicita possibilità di cumulo, la pretesa è spesso fondata . Tuttavia l’azienda può valutare la definizione agevolata prevista dall’art. 36 D.L. 124/2019 (rinuncia al credito con riduzione di sanzioni) o la possibile difesa sull’inapplicabilità retroattiva dei divieti.

3. Richiesta di autotutela

Prima di avviare il contenzioso, è sempre consigliabile presentare un’istanza di autotutela all’Agenzia. L’ufficio può annullare o rettificare l’atto in presenza di evidenti errori (errore di persona, di calcolo, di duplicazione) o se rileva l’insussistenza della pretesa. Sebbene l’autotutela sia discrezionale, può risolvere il problema in tempi brevi e senza costi giudiziali.

4. Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale

In molti casi l’adesione rappresenta la soluzione più efficace per contenere il debito, soprattutto se l’azienda riconosce parzialmente l’infondatezza dell’atto. Grazie alle riduzioni sulle sanzioni e alla possibilità di rateizzare, l’adesione consente di evitare la fase giudiziale e di programmare il rimborso senza compromettere la continuità aziendale.

Se il contenzioso è già avviato, è possibile raggiungere un accordo in sede giudiziale (conciliazione) durante il primo grado di giudizio. La conciliazione consente di chiudere la lite con riduzione delle sanzioni del 40 % e ripartizione delle spese.

5. Soluzioni giudiziali e stragiudiziali alternative

Quando il debito è insostenibile o l’azienda attraversa una crisi, è possibile ricorrere a strumenti di composizione quali:

  • Rottamazione e definizioni agevolate: periodicamente il legislatore introduce misure di pace fiscale che consentono di estinguere cartelle di pagamento o avvisi con pagamento del solo capitale o con riduzione delle sanzioni. È opportuno monitorare bandi e leggi di bilancio per verificare l’adesione.
  • Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione (Legge 3/2012 e Codice della crisi d’impresa): per imprenditori individuali e società di persone che si trovano in stato di sovraindebitamento, questi strumenti consentono di proporre un piano di pagamento ai creditori con falcidia di debiti e sospensione delle esecuzioni. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, può assistere l’impresa nella predisposizione del piano e nell’omologazione.
  • Concordato preventivo biennale: previsto dal D.Lgs. 13/2024 per i contribuenti che applicano gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale), consente di concordare preventivamente il reddito e il valore della produzione netta per due anni . Sebbene sia destinato alle imprese di minori dimensioni, può rappresentare una valida opzione per società idroelettriche di piccola taglia.
  • Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021): imprese in difficoltà possono avvalersi di un esperto nominato dalla Camera di commercio (l’Avv. Monardo rientra tra gli esperti negoziatori), il quale assiste nella ricerca di un accordo con creditori e Fisco evitando la liquidazione giudiziale.

Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e procedure concorsuali

Oltre alle strategie difensive dirette, esistono vari strumenti che consentono di risolvere situazioni debitorie riducendo l’esposizione fiscale o spalmando il debito su un orizzonte temporale più lungo. Di seguito una panoramica degli strumenti principali.

1. Rottamazione delle cartelle e definizione agevolata

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse rottamazioni delle cartelle di pagamento (Rottamazione‑ter, Rottamazione‑quater, “Stralcio debiti”). Queste misure permettono ai contribuenti di estinguere i ruoli affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione pagando solo il capitale e una parte degli interessi, con azzeramento delle sanzioni. Per accedere alle rottamazioni occorre presentare domanda entro i termini fissati dal decreto e rispettare i piani di pagamento.

Le rottamazioni possono riguardare anche debiti derivanti da accertamenti per indebita fruizione di incentivi energetici o da imposte sul reddito. È necessario verificare il periodo di riferimento delle cartelle, in quanto alcune rottamazioni sono limitate ai carichi fino al 2015 o al 2018. L’ultimo provvedimento (Legge di bilancio 2026) ha esteso la definizione agevolata alle cartelle notificate fino al 30 giugno 2023, con pagamento in 18 rate.

2. Definizione delle liti pendenti

Le definizioni delle liti pendenti consentono di chiudere il contenzioso tributario in corso pagando una percentuale dell’imposta contestata. In passato la legge di bilancio 2023 ha previsto il pagamento del 90 % dell’imposta per le liti pendenti in primo grado, del 40 % per quelle vinte dal contribuente e un importo simbolico per i giudizi pendenti in Cassazione. È possibile che future leggi ripropongano misure simili.

3. Accordo di ristrutturazione dei debiti e piano del consumatore

La Legge 3/2012 e il Codice della crisi prevedono procedure volte a gestire la crisi da sovraindebitamento di professionisti e imprese minori. Il piano del consumatore consente al debitore persona fisica di proporre ai creditori un piano di pagamento rateale, ottenendo la riduzione dei debiti e la sospensione delle esecuzioni. L’accordo di ristrutturazione è riservato agli imprenditori commerciali non fallibili e consente una falcidia sui debiti erariali previo parere dell’Agenzia delle Entrate.

4. Concordato preventivo biennale (CPB)

Il concordato preventivo biennale introdotto dal D.Lgs. 13/2024 consente alle imprese soggette agli ISA di accettare una proposta dell’Agenzia delle Entrate relativa al reddito d’impresa e al valore della produzione netta per due anni . L’adesione determina l’obbligo di dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni e comporta l’impossibilità per l’Ufficio di emettere accertamenti analitici. Il CPB potrebbe interessare alcune società idroelettriche di piccole dimensioni che rientrano nei parametri ISA; tuttavia è inapplicabile alle società che hanno debiti definitivi superiori a 5 000 euro al 31 dicembre 2024 o che sono state oggetto di accertamento.

5. Composizione negoziata della crisi d’impresa

Il D.L. 118/2021, convertito in legge 147/2021, ha introdotto una procedura di composizione negoziata destinata alle imprese in difficoltà. L’imprenditore può chiedere la nomina di un esperto negoziatore (fra i quali rientra l’Avv. Monardo) che assiste nella ricerca di soluzioni con creditori, Fisco e istituti bancari. L’esperto monitora l’esecuzione del piano e, in caso di accordo, l’azienda evita il fallimento e prosegue l’attività. Le società idroelettriche che, a causa di contestazioni fiscali, si trovano in crisi di liquidità possono valutare questa procedura per ristrutturare l’indebitamento complessivo.

Tabella riepilogativa degli strumenti alternativi

StrumentoBenefici principaliDestinatariNorme di riferimento
Rottamazione cartelleEstinzione del debito con pagamento di capitale e interessi ridotti, azzeramento sanzioniContribuenti con carichi affidati alla riscossioneProvvedimenti di pace fiscale periodici (es. Legge di bilancio 2026)
Definizione delle liti pendentiChiusura del contenzioso con pagamento ridotto dell’impostaContribuenti con giudizi in corsoLeggi di bilancio e decreti fiscali (es. Legge 197/2022)
Accordo di ristrutturazione / Piano del consumatoreRiduzione dei debiti, sospensione delle azioni esecutiveConsumatori, professionisti e imprese non fallibiliLegge 3/2012; Codice della crisi d’impresa
Concordato preventivo biennaleConcordato del reddito e impossibilità di accertamenti analiticiImprese soggette agli ISA con ridotte dimensioniD.Lgs. 13/2024 art. 6-32
Composizione negoziataTrattativa assistita con i creditori, esdebitazione parzialeImprese in crisi anche di grandi dimensioniD.L. 118/2021, art. 2; Codice della crisi

Errori comuni da evitare e consigli pratici

Gli accertamenti fiscali sono spesso determinati da comportamenti o omissioni che si sarebbero potuti evitare. Di seguito elenchiamo gli errori più frequenti commessi dagli operatori di impianti idroelettrici e alcuni consigli per prevenirli:

Errori frequenti

  • Trascurare la contabilità analitica dell’impianto: la produzione di energia idroelettrica deve essere registrata in modo puntuale, distinguendo fra energia autoconsumata, immessa in rete e energia acquistata. La mancanza di documentazione può portare l’Agenzia a contestare i ricavi.
  • Confondere le agevolazioni: la normativa energetica prevede incentivi diversi (tariffe onnicomprensive, certificati verdi, detassazioni). Cumularli in modo errato può generare contestazioni e recuperi retroattivi. .
  • Ignorare il contraddittorio: molti contribuenti non presentano osservazioni entro i 60 giorni, perdendo la possibilità di far valere le proprie ragioni e di ridurre la pretesa .
  • Non chiedere l’accesso agli atti: senza conoscere le prove raccolte dall’Ufficio è difficile contestare le affermazioni dell’accertamento.
  • Sottovalutare le notifiche via PEC: la normativa sui domicili digitali comporta che molte comunicazioni siano valide anche se recapitate esclusivamente via PEC . Non controllare la casella può portare alla decadenza dei termini.

Consigli pratici

  • Curare la documentazione tecnica: registrare giornalmente i dati di produzione e conservare i rapporti con il GSE. Installare sistemi di monitoraggio affidabili per poter dimostrare la quantità di energia effettivamente prodotta.
  • Verificare la classificazione catastale: se l’impianto è funzionalmente connesso a un’azienda agricola, richiedere l’accatastamento in categoria D/10 per fruire dell’esenzione IMU .
  • Valutare gli incentivi: prima di richiedere detassazioni (come la Tremonti Ambiente) assicurarsi che il regime tariffario non escluda il cumulo. In caso di dubbi, effettuare un interpello all’Agenzia delle Entrate o consultare un esperto.
  • Partecipare al contraddittorio: inviare osservazioni dettagliate, allegare documenti, chiedere l’accesso agli atti. In questa fase è possibile far emergere errori dell’Ufficio e chiedere lo sgravio.
  • Considerare l’adesione: se le contestazioni sono fondate in parte, proporre l’accertamento con adesione per contenere le sanzioni e concordare il pagamento in modo sostenibile.
  • Agire tempestivamente: monitorare la PEC, rispettare le scadenze per il ricorso, richiedere la sospensione dell’atto se vi sono gravi motivi. L’assistenza di un avvocato specializzato aiuta a non perdere termini e opportunità.

Domande frequenti (FAQ)

In questa sezione rispondiamo ai quesiti più comuni che riceviamo da imprenditori e professionisti del settore idroelettrico. Le risposte forniscono indicazioni pratiche e richiamano le fonti normative.

1. Cos’è un accertamento fiscale e quando può essere notificato?

L’avviso di accertamento è l’atto con il quale l’Agenzia delle Entrate rettifica la dichiarazione dei redditi o contesta l’omissione della dichiarazione. Può essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione o entro il settimo anno in caso di omessa dichiarazione . Per gli aiuti di Stato indebitamente fruiti il termine è di otto anni.

2. Perché è importante il contraddittorio preventivo?

Il contraddittorio previsto dall’art. 6‑bis dello Statuto consente al contribuente di partecipare attivamente al procedimento prima che venga emesso l’avviso. Se l’amministrazione non rispetta i 60 giorni o non prende in considerazione le osservazioni, l’atto può essere annullato . Nella fase di contraddittorio è possibile produrre documenti, proporre l’adesione o segnalare errori.

3. Cosa succede se non rispondo allo schema di atto?

Se non vengono presentate osservazioni entro il termine, l’Ufficio può emettere l’avviso definitivo. Tuttavia l’assenza di osservazioni non comporta automaticamente l’accettazione dell’imposta: il contribuente potrà comunque impugnare l’avviso entro 60 giorni dalla notifica.

4. Cosa si intende per “invito a comparire”?

L’invito a comparire è l’atto con cui l’Agenzia convoca il contribuente per un incontro, indicando i motivi della rettifica, le somme dovute e i possibili esiti . È un momento di confronto che può portare alla definizione dell’accertamento con adesione.

5. Posso aderire al verbale di constatazione?

Sì. Il D.Lgs. 13/2024 ha introdotto l’art. 5‑quater che consente di aderire ai verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza o dall’Agenzia delle Entrate . L’adesione può essere totale o condizionata alla correzione di errori manifesti; in tal caso i termini di accertamento sono sospesi fino a trenta giorni.

6. Come vengono calcolate le sanzioni in caso di adesione?

Le sanzioni amministrative sono ridotte della metà in caso di adesione. Ad esempio, se l’avviso prevede una sanzione del 30 % dell’imposta dovuta, aderendo si pagherà il 15 %. In sede di conciliazione giudiziale la sanzione è ridotta al 40 %.

7. Posso rateizzare le somme dovute?

Sì. L’accertamento con adesione consente di pagare in un massimo di otto rate trimestrali. Per gli avvisi divenuti definitivi e iscritti a ruolo è possibile ottenere la rateizzazione fino a 120 rate mensili (dieci anni), a condizione che siano rispettati i requisiti patrimoniali e reddituali.

8. È possibile cumulare il Conto Energia con la Tremonti Ambiente?

Secondo la normativa e la giurisprudenza più recente, il cumulo non è ammesso. Il D.L. 124/2019, convertito in legge 157/2019, ha vietato espressamente il cumulo tra le tariffe incentivanti e la detassazione per investimenti ambientali. La Cassazione (ord. 29497/2025) ha confermato che, se i decreti del Conto Energia non prevedono il cumulo, la Tremonti Ambiente non può essere applicata .

9. L’energia autoconsumata dall’impianto idroelettrico è soggetta ad accisa?

No, se l’impianto non supera i 20 kW o se l’energia è consumata dal produttore per mantenere la produzione. L’art. 52 del TUA esenta l’energia da fonti rinnovabili consumata dal produttore . Per gli impianti di potenza superiore occorre registrare l’energia autoconsumata per beneficiare dell’esenzione.

10. Cosa accade se uso biomasse o combustibili misti?

L’esenzione si applica solo alla parte di energia prodotta dalla frazione biodegradabile del combustibile. La Cassazione (ord. 25748/2025) ha precisato che è necessario determinare tecnicamente la percentuale biodegradabile per calcolare l’energia esente .

11. L’impianto idroelettrico deve essere accatastato come immobile strumentale?

Non sempre. Se l’impianto è integrato nell’azienda agricola e contribuisce all’attività agricola, può essere accatastato come bene rurale (categoria D/10), usufruendo dell’esenzione IMU . In caso contrario, rientra nelle categorie ordinarie (D/1 o D/7) e paga l’IMU.

12. Come si calcola il contributo straordinario sugli extra‑profitti?

Il contributo (10 %) si applica sull’aumento del margine tra operazioni attive e passive realizzato nel periodo 1º ottobre 2021 – 31 marzo 2022 rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente . La base imponibile è determinata al netto dell’IVA e delle accise. Il contributo è indeducibile dalle imposte sui redditi e dall’IRAP.

13. È possibile opporsi al contributo straordinario?

La Corte Costituzionale ha ritenuto legittima la misura (sent. 180/2025). È comunque possibile contestare errori di calcolo o l’errata qualificazione delle operazioni.

14. Che differenza c’è tra mediazione e conciliazione?

La mediazione riguarda le liti di valore fino a 50 000 euro e si svolge prima del giudizio. La conciliazione può avvenire in giudizio (sia in primo che in secondo grado) e permette alle parti di definire la lite con riduzione delle sanzioni. Entrambe comportano la sospensione del giudizio e l’estinzione del contenzioso in caso di accordo.

15. Posso richiedere una consulenza preventiva per evitare accertamenti?

Sì. È possibile presentare un interpello all’Agenzia delle Entrate quando vi sono incertezze su norme tributarie. L’interpello consente di ottenere una risposta ufficiale e vincolante che tutela il contribuente dall’applicazione di sanzioni . Lo studio dell’Avv. Monardo assiste nella redazione di interpelli e nella gestione dei rapporti con l’Agenzia.

16. Cosa succede se l’avviso viene notificato via PEC al domicilio digitale sbagliato?

La notifica è valida solo se la PEC corrisponde al domicilio digitale comunicato al registro INI‑PEC o all’elenco dei domicili digitali speciali. In caso di notifica ad un indirizzo errato, l’atto è inesistente e può essere impugnato. La riforma del 2024 dispone che l’Agenzia aggiorni costantemente i domicili digitali speciali .

17. È obbligatorio presentare la dichiarazione dei redditi anche se l’impianto è esente da imposta?

Sì. Anche se l’energia prodotta è esente da accisa o l’impianto rientra in regimi forfetari, occorre presentare la dichiarazione per usufruire delle esenzioni e per consentire all’Agenzia di effettuare controlli. Omettere la dichiarazione comporta l’allungamento dei termini di accertamento (fino al settimo anno) .

18. Cosa fare se ricevo un invito a comparire per un accertamento sul contributo straordinario?

È consigliabile analizzare i calcoli effettuati dall’Ufficio, verificare la corretta determinazione del margine IVA, evidenziare eventuali perdite o costi straordinari non considerati e presentare osservazioni entro i 60 giorni. In molti casi è possibile ridurre l’imposta dimostrando che l’aumento del margine è legato a fattori non dipendenti dall’aumento dei prezzi (ad esempio, manutenzioni straordinarie).

19. Posso usufruire del concordato preventivo biennale?

Il CPB è riservato ai contribuenti che applicano gli ISA. Se la tua società idroelettrica rientra nei parametri degli ISA e non ha debiti definitivi superiori a 5 000 euro, puoi aderire al concordato e concordare preventivamente il reddito . Tuttavia per imprese di medie e grandi dimensioni l’istituto potrebbe non essere applicabile.

20. Come mi aiuta lo studio dell’Avv. Monardo in caso di pignoramento dei corrispettivi GSE?

Lo studio legale assiste nella sospensione delle procedure esecutive attraverso la presentazione di istanze cautelari, opposizioni all’esecuzione e negoziazioni con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. È possibile chiedere al giudice la sospensione del pignoramento se l’atto di accertamento è impugnato e presenta seri profili di illegittimità.

Simulazioni pratiche e numeriche

Per rendere più concreto quanto esposto, proponiamo alcune simulazioni basate su casi reali (modificati per ragioni di privacy). I dati numerici sono puramente indicativi e hanno lo scopo di illustrare le logiche di calcolo dell’accertamento e delle eventuali soluzioni.

Caso A – Accertamento per omessa dichiarazione di energia prodotta

Scenario: La società Alfaxxxx Hydro S.r.l. gestisce un impianto idroelettrico da 800 kW e vende l’energia prodotta al GSE. Nel 2020, a causa di un errore, non dichiara nel quadro RE della dichiarazione dei redditi una parte dei corrispettivi derivanti dalla vendita dell’energia (200 000 €). Nel 2025 riceve lo schema di avviso di accertamento con cui l’Agenzia contesta l’omessa dichiarazione e richiede il pagamento dell’IRES (24 %), dell’IRAP (3,9 %), delle relative addizionali e delle sanzioni del 90 %.

Calcolo dell’imposta:

  • Imposta dovuta (IRES 24 % su 200 000 €) = 48 000 €.
  • IRAP 3,9 % su 200 000 € = 7 800 €.
  • Addizionale regionale (2 %) = 4 000 €.
  • Totale imposte = 59 800 €.
  • Sanzione amministrativa: 90 % dell’imposta (IRES + IRAP + addizionale) = 53 820 €.
  • Interessi (considerando un tasso legale medio del 2 % per cinque anni) ≈ 6 000 €.

Totale richiesto: 59 800 € (imposte) + 53 820 € (sanzioni) + 6 000 € (interessi) = 119 620 €.

Difesa e soluzioni:

  1. Contraddittorio: la società può contestare la mancata considerazione delle perdite pregresse o delle deduzioni spettanti, riducendo la base imponibile.
  2. Adesione: potrebbe aderire all’accertamento con una base imponibile ridotta a 150 000 €, ottenendo la riduzione delle sanzioni al 45 % e pagando in otto rate. In questo caso l’imposta si ridurrebbe proporzionalmente (44 850 €) e la sanzione sarebbe 20 182 €.
  3. Rateizzazione: in caso di definitività, la società può chiedere un piano di 72 rate mensili da circa 1 700 € al mese.

Caso B – Contestazione sul cumulo dell’incentivo Tremonti Ambiente

Scenario: Betaxxxx Green S.p.A. ha costruito nel 2012 un impianto idroelettrico da 1 MW, finanziato mediante tariffa onnicomprensiva del Conto Energia. Nel 2019 presenta una dichiarazione integrativa per recuperare la Tremonti Ambiente, con un risparmio fiscale di 500 000 €. Nel 2025 l’Agenzia recupera il beneficio applicando l’art. 36 del DL 124/2019, sanzioni e interessi.

Calcolo della pretesa:

  • Imposta recuperata: 500 000 €.
  • Sanzione (30 %) = 150 000 €.
  • Interessi (tasso medio 1,5 % per sei anni) ≈ 45 000 €.

Totale richiesto: 695 000 €.

Difesa e soluzioni:

  1. Contestazione del potere dell’Agenzia: la società può sostenere che la gestione degli incentivi spetta al MI.S.E., ma la Cassazione ha già respinto questa tesi .
  2. Definizione agevolata: l’art. 36 consente di sanare la violazione versando il tributo e rinunciando al beneficio, con riduzione delle sanzioni al 10 %. In tal caso la società pagherebbe 500 000 € + 50 000 € di sanzioni + interessi.
  3. Rateizzazione e piano del consumatore: se la società è in crisi, può proporre un piano di rientro in sede di sovraindebitamento, riducendo l’esposizione tramite falcidia.

Caso C – Accertamento sulle accise per energia autoconsumata

Scenario: Gammaxxxx Power S.r.l. possiede un impianto idroelettrico da 100 kW e utilizza parte dell’energia prodotta per alimentare gli impianti di gestione (pompe, centraline). L’Agenzia delle Dogane contesta l’omessa dichiarazione e il mancato pagamento delle accise sul consumo di 50 000 kWh.

Normativa: l’art. 52 del TUA esenta l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili consumata dal produttore fino a 20 kW . Nel caso di potenza superiore, è esente l’energia autoconsumata che non supera una determinata soglia; l’eccedenza è soggetta ad accisa.

Calcoli:

  • Energia autoconsumata: 50 000 kWh.
  • Quota esente (20 kW × ore annue 1 400 ≈ 28 000 kWh). Eccedenza = 22 000 kWh.
  • Accisa (2025): 0,01230 €/kWh × 22 000 = 270,60 €.
  • Sanzione: 30 % = 81,18 €.
  • Interessi: 3 % = 8,12 €.

Difesa: si può contestare la determinazione della quota eccedente e chiedere l’applicazione dell’esenzione sulla base della documentazione del contatore. Inoltre, se l’impianto è integrato in un’azienda agricola, potrebbe essere considerato esente a titolo di uso strumentale. .

Conclusione

Le aziende che operano nel settore idroelettrico si trovano all’intersezione di normative fiscali, energetiche e ambientali. L’accertamento fiscale rappresenta un momento delicato che, se non gestito correttamente, può compromettere la continuità dell’impresa.

Nel corso di questo articolo abbiamo analizzato le disposizioni dello Statuto del contribuente che garantiscono il contraddittorio preventivo e la motivazione degli atti , i termini di decadenza per le notifiche , le novità introdotte dal D.Lgs. 13/2024 (invito alla presentazione dell’istanza di adesione, domicili digitali e analisi del rischio) , e le norme speciali in materia di accise, classificazione catastale, incentivi e contributo straordinario . Abbiamo illustrato le fasi procedurali, le difese e le strategie per impugnare gli avvisi, nonché gli strumenti alternativi (rottamazioni, concordato preventivo biennale, sovraindebitamento) e i casi pratici.

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