Accertamento fiscale a un’azienda di efficientamento energetico: cosa fare e come difendersi

Introduzione

L’accertamento fiscale rappresenta una delle fasi più delicate e temute nella vita di un’impresa, soprattutto quando riguarda un settore complesso e altamente regolamentato come quello dell’efficientamento energetico. Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto importanti incentivi – come l’ecobonus, il Superbonus 110% e le agevolazioni del Conto Energia – per stimolare la transizione energetica. Allo stesso tempo le autorità fiscali hanno aumentato i controlli per contrastare abusi, indebite compensazioni e frodi legate a crediti d’imposta. Un’azienda che opera nell’efficientamento energetico può trovarsi coinvolta in verifiche e ispezioni dell’Agenzia delle Entrate, con possibili contestazioni su deduzioni, crediti, detrazioni o cumulo di incentivi.

Un errore nella gestione della documentazione, una comunicazione ENEA inviata in ritardo, l’errata compensazione di un credito o l’interpretazione non corretta di norme in continua evoluzione possono comportare l’emissione di avvisi di accertamento, sanzioni amministrative e richieste di pagamento consistenti. Le recenti riforme della procedura di accertamento (dal D.Lgs. 219/2023 al D.Lgs. 13/2024), oltre alle novità su concordati e definizioni agevolate, rendono indispensabile essere aggiornati e preparati ad affrontare ogni fase dell’accertamento con professionalità e tempestività.

Perché questo tema è importante

  • Rischi economici e reputazionali: Un accertamento può mettere in discussione gli incentivi ottenuti, con la richiesta di restituzione delle somme e l’applicazione di interessi e sanzioni. Nel settore dell’efficienza energetica, spesso caratterizzato da margini ridotti e finanziamenti a lungo termine, questo rischio può compromettere la stabilità dell’azienda.
  • Normativa in continua evoluzione: Le regole che disciplinano l’accertamento fiscale e gli incentivi sono state oggetto di profonde modifiche negli ultimi anni. La Legge 199/2025 ha introdotto la rottamazione‑quinquies delle cartelle, mentre il D.Lgs. 13/2024 ha riformato l’accertamento con adesione e il concordato preventivo biennale. Conoscere le ultime sentenze della Cassazione e della Corte costituzionale è fondamentale per capire quali difese sono efficaci.
  • Errori da evitare: Molti contribuenti non rispettano i termini per il contraddittorio preventivo (art. 6‑bis dello Statuto del contribuente), trascurano l’opportunità di presentare un’istanza di accertamento con adesione o ignorano strumenti di composizione della crisi come il piano del consumatore. Agire in ritardo può compromettere la possibilità di sospendere le azioni esecutive o di ottenere una riduzione delle sanzioni.

Soluzioni legali che affronteremo

Nel corso di questo articolo analizzeremo in dettaglio:

  1. Il contesto normativo: scopriremo le disposizioni più recenti che regolano l’accertamento fiscale (Statuto del contribuente, D.P.R. 600/1973, D.Lgs. 218/1997), gli incentivi per l’efficienza energetica (ecobonus, Superbonus, Conto Energia), le definizioni agevolate e gli strumenti di sovraindebitamento.
  2. La procedura di accertamento passo‑passo: dalla notifica dello schema di atto e del verbale di constatazione al contraddittorio, fino all’avviso di accertamento definitivo. Illustreremo le scadenze e i diritti del contribuente.
  3. Difese e strategie legali: esamineremo come impugnare un avviso di accertamento, come chiedere la sospensione della riscossione, come aderire o contestare le richieste del Fisco e come utilizzare gli strumenti alternativi (rottamazione‑quinquies, piani del consumatore, concordati).
  4. Errori comuni e consigli pratici: evidenzieremo gli errori più frequenti delle aziende dell’efficientamento energetico e forniremo suggerimenti concreti per evitarli.
  5. Domande e risposte: risponderemo a 20 quesiti pratici per chiarire i dubbi più comuni.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti con una solida esperienza nel diritto bancario, tributario e nelle procedure concorsuali. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie alla sua pluriennale esperienza e alla collaborazione con professionisti esperti a livello nazionale, lo studio è in grado di:

  • Analizzare immediatamente l’atto di accertamento o il verbale di constatazione;
  • Valutare i motivi di nullità o illegittimità e predisporre ricorsi dinanzi alle commissioni tributarie;
  • Negoziare con l’amministrazione finanziaria piani di rientro o soluzioni stragiudiziali;
  • Assistere l’azienda nell’accesso a definizioni agevolate o piani del consumatore;
  • Difendere il patrimonio da pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi.

Agire tempestivamente e con l’assistenza di professionisti qualificati permette di ridurre l’esposizione debitoria, evitare ulteriori aggravi e individuare la strategia difensiva più adatta al caso concreto.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

In questa sezione analizzeremo le principali norme e sentenze che riguardano l’accertamento fiscale, gli incentivi per l’efficientamento energetico e gli strumenti di composizione della crisi. Le fonti utilizzate sono aggiornate al marzo 2026 e comprendono leggi, decreti legislativi, circolari, sentenze della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale.

1.1 Statuto del contribuente e contraddittorio preventivo

Lo Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000) garantisce una serie di tutele in favore del contribuente. L’art. 6‑bis, introdotto dal D.Lgs. 219/2023, impone all’amministrazione fiscale di instaurare un contraddittorio preventivo prima dell’emissione di ogni atto impugnabile. La norma prevede che:

  • Obbligo di contraddittorio: «Tutti gli atti dell’amministrazione finanziaria devono essere preceduti, a pena di nullità, da un contraddittorio informato e effettivo» . Fanno eccezione gli atti automatizzati, gli atti di recupero a tutela del credito erariale e i casi di particolare urgenza.
  • Schema di atto e termine di 60 giorni: L’ufficio deve trasmettere al contribuente uno schema di atto contenente i rilievi e concedere almeno 60 giorni per formulare osservazioni. Se l’invio dello schema coincide con il termine di decadenza per l’accertamento, il termine è prorogato di 120 giorni . L’amministrazione deve poi valutare le osservazioni ricevute e motivare l’eventuale discostamento.

Queste disposizioni si applicano anche in caso di accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. Le recenti modifiche del D.Lgs. 13/2024 hanno integrato l’obbligo di includere, nello schema di atto, un invito a presentare domanda di adesione, come illustrato al punto 1.3.

1.2 Termini per l’accertamento

L’art. 43 del D.P.R. 600/1973 disciplina i termini entro i quali l’Agenzia delle Entrate può notificare un avviso di accertamento per le imposte sui redditi. Nella versione vigente, i principali termini sono:

Tipo di dichiarazioneTermine di decadenzaNorma di riferimento
Dichiarazione validaL’avviso va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazioneart. 43, c. 1, DPR 600/1973
Dichiarazione omessa o nullaIl termine si estende al 31 dicembre del settimo anno successivoart. 43, c. 2, DPR 600/1973
Recupero di aiuti di Stato indebitiAvvisi notificati entro il 31 dicembre dell’ottavo annoart. 43, c. 3, DPR 600/1973

L’Agenzia può integrare o modificare l’avviso di accertamento anche dopo la notifica, purché l’integrazione avvenga entro gli stessi termini e siano specificati gli elementi sopravvenuti .

1.3 Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997)

L’accertamento con adesione è uno strumento che consente al contribuente di definire in via bonaria le pretese erariali, evitando il contenzioso e beneficiando di una riduzione delle sanzioni. L’art. 6 del D.Lgs. 218/1997, come modificato dal D.Lgs. 13/2024, stabilisce che:

  • Iniziativa del contribuente: Il contribuente può chiedere l’accertamento con adesione dopo aver ricevuto un avviso di accertamento non preceduto dal contraddittorio, oppure entro 30 giorni dal ricevimento dello schema di atto inviato ai sensi dell’art. 6‑bis .
  • Sospensione dei termini per il ricorso: La proposizione dell’istanza sospende per 90 giorni i termini per impugnare l’avviso .
  • Invito a comparire: L’ufficio invita il contribuente a presentarsi per il contraddittorio; se le parti raggiungono un accordo, il contribuente versa le somme dovute e ottiene la riduzione delle sanzioni e degli interessi.
  • Novità del D.Lgs. 13/2024: Il nuovo art. 5‑quater introduce la possibilità di aderire al verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza: il contribuente può accettare integralmente i rilievi entro 30 giorni dal ricevimento, ottenendo l’abbattimento delle sanzioni . Inoltre lo schema di atto deve contenere sempre un invito a presentare domanda di adesione .

Queste innovazioni puntano a ridurre il contenzioso e a incentivare il confronto preventivo tra Fisco e contribuente.

1.4 Concordato preventivo biennale

Il concordato preventivo biennale è stato introdotto dal D.Lgs. 13/2024 per stabilizzare il rapporto tributario delle piccole imprese e dei lavoratori autonomi. L’art. 6 della riforma chiarisce che la finalità del concordato è «favorire l’adempimento spontaneo e semplificare gli adempimenti tributari» . Il decreto prevede che:

  • Possono accedere al concordato i contribuenti di minori dimensioni che non abbiano subito condanne per reati tributari e siano in regola con gli obblighi dichiarativi.
  • Il concordato produce effetti per due anni e prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva basata su indicatori di affidabilità, con esclusione dell’attività di accertamento.
  • Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e applica il titolo I (sull’accertamento) agli atti emessi dopo il 30 aprile 2024, mentre il titolo II (concordato) si applica dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023 .

1.5 Incentivi per l’efficienza energetica e cumulo degli aiuti

L’attività di efficientamento energetico beneficia di diversi incentivi, ma negli ultimi anni la giurisprudenza ha chiarito che non tutte le agevolazioni sono cumulabili. In particolare:

  • Conto Energia e Tremonti Ambiente: La Corte di Cassazione ha stabilito con l’ordinanza n. 29497/2025 che chi beneficia della tariffa incentivante del Conto Energia non può cumularla con l’agevolazione fiscale nota come Tremonti Ambiente. La Corte ha ricordato che il D.L. 124/2019 ha chiarito in via interpretativa e retroattiva il divieto di cumulo: le liste dei benefici cumulabili contenute nei decreti ministeriali sono tassative; di conseguenza le imprese che hanno percepito la tariffa onnicomprensiva non possono recuperare la Tremonti Ambiente tramite dichiarazioni integrative .
  • Contributo straordinario sugli extra profitti energetici: La Corte costituzionale, con la sentenza n. 180/2025, ha dichiarato legittimo il contributo straordinario introdotto dal D.L. 21/2022 (il cosiddetto contributo sugli extra profitti). La Corte ha ritenuto che l’imposta, finalizzata a tassare gli extraprofitti derivanti dall’aumento dei prezzi dell’energia, non viola i principi di capacità contributiva e non è confiscatoria perché colpisce solo i margini eccedenti e non è deducibile ai fini IRES . La Corte ha inoltre ribadito l’ampia discrezionalità del legislatore in materia fiscale, sottolineando che le leggi tributarie possono essere retroattive se mantengono un ragionevole legame con la capacità contributiva .
  • Ecobonus e comunicazione ENEA: La Cassazione (sentenza 7657/2024) ha stabilito che l’omessa o tardiva trasmissione della comunicazione all’ENEA non comporta la decadenza dal diritto alla detrazione per l’ecobonus. La comunicazione ha funzione meramente statistica; il diritto alla detrazione deriva dalle disposizioni di legge (art. 1 commi 344‑347 della L. 296/2006 e art. 14 del D.L. 63/2013) e non può essere subordinato a un adempimento non previsto a pena di decadenza .
  • Superbonus 110% e frodi: Le Sezioni Unite della Cassazione, con l’informativa n. 4/2026 e successive sentenze, hanno qualificato le operazioni fraudolente consistenti nella creazione di crediti fiscali inesistenti (tramite false fatture, sconto in fattura o cessione del credito) come truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640‑bis c.p.), ritenendo che il reato si perfezioni con la creazione del credito anche se non viene monetizzato . La Cassazione ha inoltre riconosciuto la possibilità di sequestro preventivo dei beni delle società coinvolte, qualificando il Superbonus come un «contributo pubblico» e valutando l’emissione di fatture gonfiate come indizio di dolo .

Queste pronunce dimostrano l’attenzione della giurisprudenza verso gli abusi e l’importanza di una corretta gestione degli incentivi.

1.6 Strumenti di definizione agevolata e rottamazione‑quinquies

La rottamazione‑quinquies (Legge 199/2025) consente ai contribuenti di definire i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Le principali caratteristiche, riportate da fonti specialistiche, sono:

AspettoDescrizione
Debiti ammessiCartelle relative a imposte e contributi derivanti da dichiarazioni, ad esclusione dei carichi da accertamento; i tributi locali sono inclusi solo se l’ente aderisce alla definizione
SgraviSi pagano solo capitale e spese di notifica; sono esclusi interessi e sanzioni
DomandaLa domanda telematica deve essere presentata entro il 30 aprile 2026
PagamentoÈ possibile versare l’importo in un’unica soluzione o in 54 rate bimestrali; dal pagamento della seconda rata maturano interessi al 3% annuo
DecadenzaLa decadenza si verifica solo in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive o dell’ultima rata

Questa misura può essere utile per ridurre l’esposizione debitoria accumulata da precedenti cartelle, ma non riguarda direttamente i debiti scaturiti da accertamenti.

1.7 Procedure di sovraindebitamento e tutela del patrimonio

Per le imprese e i privati in difficoltà che non possono accedere alle procedure concorsuali classiche esistono strumenti di composizione della crisi previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e dalla Legge 3/2012, come modificati dal D.Lgs. 83/2022 e dal D.Lgs. 136/2024. Alcuni degli strumenti più rilevanti sono:

1.7.1 Piano del consumatore (art. 70 CCII)

Il piano del consumatore consente alle persone fisiche non imprenditori di ristrutturare i debiti in base alle proprie capacità reddituali. L’art. 70 CCII stabilisce che il giudice, verificati i requisiti, dispone la pubblicazione del piano e la comunicazione ai creditori, concedendo al debitore fino a quindici giorni per integrare i documenti . I creditori possono presentare osservazioni entro venti giorni . Con lo stesso decreto, il giudice può sospendere le procedure esecutive e disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore . Le misure protettive sono revocabili in caso di frode . Alla fine del procedimento, il giudice omologa il piano se lo ritiene fattibile, anche quando un creditore contesti la convenienza, purché il piano assicuri a tale creditore un soddisfacimento non inferiore a quello che avrebbe in caso di liquidazione .

1.7.2 Esdebitazione (art. 278 CCII)

L’esdebitazione è il beneficio che consente al debitore, a seguito di una procedura di liquidazione giudiziale o controllata, di liberarsi dai debiti residui. L’art. 278 CCII dispone che l’esdebitazione comporta l’inesigibilità dei crediti insoddisfatti e fa venir meno le cause di ineleggibilità e decadenza legate alla liquidazione . Il beneficio si estende anche alle società, con effetti sui soci illimitatamente responsabili , ma sono esclusi i debiti per alimenti, i crediti da illecito extracontrattuale e le sanzioni penali o amministrative . L’istituto garantisce così una seconda opportunità al debitore onesto che abbia collaborato durante la procedura .

1.7.3 Accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII)

Gli accordi di ristrutturazione sono rivolti agli imprenditori in crisi. Richiedono il consenso di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti e l’omologazione del tribunale. Il piano deve prevedere il pagamento integrale dei creditori non aderenti entro 120 giorni dall’omologazione ed essere asseverato da un professionista indipendente .

1.7.4 Composizione negoziata (D.L. 118/2021)

La composizione negoziata consente all’imprenditore in difficoltà di avviare trattative con i creditori sotto la supervisione di un esperto. L’art. 8 del D.L. 118/2021 prevede che, con l’istanza, l’imprenditore può dichiarare la sospensione delle norme del Codice civile sulla riduzione del capitale e lo scioglimento della società (artt. 2446, 2447, 2482‑bis, 2482‑ter), evitando la liquidazione per perdite temporanee . Ciò consente di guadagnare tempo per la ristrutturazione.

1.8 Rapporti con l’Agenzia delle Entrate e Circolari

Nel campo dell’efficientamento energetico, molte interpretazioni derivano da risposte dell’Agenzia delle Entrate (circolari e interpelli). Ad esempio:

  • Circolare n. 23/E del 2022: chiarisce le modalità di cessione dei crediti d’imposta derivanti dal Superbonus e l’obbligo di visto di conformità. Indicazioni analoghe sono contenute nelle circolari n. 33/E e 17/E del 2023. Le imprese devono prestare attenzione alla documentazione per evitare contestazioni di crediti inesistenti.
  • Risoluzione n. 34/E del 2022: riguarda il trattamento IVA dei contributi Conto Energia e chiarisce che tali contributi sono fuori campo IVA.
  • Circolare n. 1/E del 2024: interpreta le nuove norme sul contraddittorio, specificando che l’amministrazione deve sempre motivare l’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni del contribuente.

Si consiglia di consultare periodicamente il sito dell’Agenzia delle Entrate per verificare le istruzioni più aggiornate.

2. Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica dell’atto

In questa sezione presentiamo il cronoprogramma dell’accertamento fiscale in presenza di un’azienda che opera nell’efficientamento energetico. Comprendere ogni passaggio consente di attivarsi tempestivamente e sfruttare al meglio le tutele previste dalla legge.

2.1 Avvio della verifica e accesso dei verificatori

L’accertamento può essere preceduto da un accesso, ispezione o verifica da parte della Guardia di finanza o dell’Agenzia delle Entrate. In questa fase i funzionari possono controllare registri, fatture, contratti con fornitori e clienti, nonché verificare la corretta fruizione degli incentivi energetici. In caso di contestazioni, viene redatto un verbale di constatazione. È fondamentale:

  • Collaborare ma tutelare i propri diritti: è consigliabile farsi assistere da un professionista sin dal primo accesso, per verificare la regolarità dell’atto, fare annotare eventuali osservazioni nel verbale e richiedere copia della documentazione utilizzata.
  • Raccogliere documenti e prove: predisporre la documentazione tecnica relativa agli interventi di efficientamento (APE, certificazioni, asseverazioni), le comunicazioni ENEA, le certificazioni dei fornitori e i contratti di appalto.

2.2 Schema di atto e contraddittorio (60 giorni)

Dopo il verbale, l’ufficio invia al contribuente lo schema di atto contenente i rilievi. A seguito della riforma del 2023–2024, lo schema deve indicare in modo chiaro:

  • la motivazione delle contestazioni;
  • l’eventuale invito a presentare un’istanza di accertamento con adesione;
  • l’indicazione che il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni o richiedere l’adesione .

L’azienda deve esaminare ogni rilievo e, con l’assistenza di un consulente, preparare una memoria difensiva corredata da documenti, per contestare gli errori o per proporre una diversa qualificazione delle operazioni. L’omessa risposta non preclude il diritto alla difesa successiva, ma indebolisce la posizione del contribuente.

2.3 Istanza di accertamento con adesione

Se l’azienda ritiene di poter concordare l’imponibile, può presentare una istanza di accertamento con adesione entro 30 giorni dallo schema di atto, ottenendo la sospensione dei termini di impugnazione . L’adesione può riguardare l’intero importo o soltanto alcune contestazioni. È utile quando:

  • l’ufficio ha commesso errori materiali o interpretativi che possono essere corretti con evidenza documentale;
  • si intende evitare il contenzioso e usufruire delle riduzioni delle sanzioni (1/3 del minimo o 1/6 se il pagamento è immediato);
  • si vuole rateizzare il debito fino a 8 rate trimestrali.

La procedura si conclude con un atto di adesione. Il pagamento deve avvenire entro 20 giorni (o in rate) e comporta la rinuncia all’impugnazione.

2.4 Invito al contraddittorio su verbale (art. 5‑quater)

Con il D.Lgs. 13/2024 è stato introdotto il nuovo art. 5‑quater al D.Lgs. 218/1997: quando il verbale di constatazione contiene addebiti, il contribuente può aderire integralmente entro 30 giorni dal ricevimento . In tal caso ottiene la riduzione delle sanzioni e il pagamento può essere dilazionato. Questa opportunità è particolarmente rilevante per le imprese che desiderano chiudere rapidamente una contestazione e ridurre il carico sanzionatorio.

2.5 Avviso di accertamento

Se il contribuente non aderisce o se le osservazioni non vengono accolte, l’ufficio emette l’avviso di accertamento. L’avviso deve essere adeguatamente motivato e indicare:

  • i fatti accertati e le norme violate;
  • l’ammontare delle imposte, interessi e sanzioni dovute;
  • i termini e le modalità di impugnazione;
  • l’eventuale invito a definire l’accertamento con adesione (anche se non c’è stato contraddittorio) .

L’avviso può essere notificato entro i termini di cui all’art. 43 DPR 600/1973 (5, 7 o 8 anni, a seconda dei casi) . È possibile chiedere la sospensione dell’esecutività ricorrendo alla Commissione Tributaria Provinciale (oggi Corte di Giustizia Tributaria di primo grado) se l’atto presenta vizi di legittimità o di motivazione.

2.6 Impugnazione e processo tributario

L’avviso può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria. È consigliabile predisporre un ricorso motivato, con richieste di sospensione sia dell’atto impugnato sia dell’esecutività dell’intimazione di pagamento. Nel corso del processo:

  • è possibile eccepire la nullità dell’accertamento per violazione del contraddittorio obbligatorio ;
  • si possono contestare gli errori di diritto e di fatto (es. errata applicazione delle norme sugli incentivi, calcoli inesatti, mancata considerazione della documentazione presentata);
  • si può far valere l’inapplicabilità delle sanzioni in presenza di buona fede o di obiettiva incertezza.

Se la Commissione accoglie il ricorso, annulla l’avviso e l’Agenzia può appellare. In caso di rigetto, il contribuente può proporre appello e successivo ricorso per Cassazione, con l’assistenza di un cassazionista.

2.7 Riscossione e procedure esecutive

L’avviso di accertamento diventa esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica se non è stato impugnato. L’Agente della riscossione (Agenzia delle Entrate‑Riscossione) può quindi procedere all’iscrizione a ruolo e all’emissione della cartella di pagamento. In caso di mancato pagamento, sono possibili:

  • Fermi amministrativi e ipoteche;
  • Pignoramento presso terzi (conto corrente, crediti verso clienti) e pignoramento immobiliare;
  • Blocco dei rimborsi fiscali.

Per tutelarsi è possibile:

  • presentare istanza di sospensione della riscossione alla Commissione in caso di ricorso pendente;
  • richiedere la rateizzazione del debito all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione;
  • aderire a definizioni agevolate (rottamazioni, saldo e stralcio) entro i termini previsti dalla legge;
  • avviare una procedura di sovraindebitamento se non è possibile onorare i debiti.

3. Difese e strategie legali per l’azienda dell’efficientamento energetico

La difesa di un’azienda specializzata in efficientamento energetico richiede la conoscenza sia delle norme fiscali generali sia delle specifiche legate agli incentivi. Di seguito presentiamo le principali strategie per contrastare un accertamento e per gestire il debito tributario.

3.1 Contestazione della motivazione e dei vizi formali

L’atto di accertamento deve essere puntualmente motivato. In ambito energetico, l’Agenzia potrebbe contestare:

  • Indebita fruizione di ecobonus o Superbonus per carenza di requisiti tecnici (assenza di asseverazioni, errori nella classe energetica, mancanza di APE);
  • Utilizzo improprio del Conto Energia o cumulo di incentivi (es. cumulo con Tremonti Ambiente vietato );
  • Compensazioni indebite di crediti d’imposta o utilizzo di crediti inesistenti.

È fondamentale verificare che l’Agenzia abbia indicato con precisione i fatti e le norme violate. In caso contrario, l’atto è nullo per difetto di motivazione. Inoltre, l’omissione del contraddittorio o la sua gestione formale (ad esempio, concedere meno di 60 giorni) possono comportare la nullità dell’atto .

3.2 Prova dell’intervento di efficientamento

Per contestare le eccezioni del Fisco, l’azienda deve dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti:

  • Documentazione tecnica: asseverazioni redatte da professionisti abilitati, APE, relazioni tecniche, schede dei materiali utilizzati, dichiarazioni di conformità.
  • Comunicazioni ENEA: benché la Cassazione abbia riconosciuto che la mancata comunicazione non fa decadere il bonus , è preferibile dimostrare l’invio o, in caso di omissione, fornire la documentazione che attesta le caratteristiche dell’intervento.
  • Contratti e fatture: devono essere coerenti con l’intervento e con i massimali di costo; le fatture devono essere pagate con mezzi tracciabili.
  • Tracciabilità dei crediti: per il Superbonus e altri crediti cedibili occorre dimostrare la catena delle cessioni, il visto di conformità e la congruità dei costi.

3.3 Accertamento con adesione e adesione al verbale

Come evidenziato, richiedere l’accertamento con adesione può consentire di ridurre le sanzioni ed evitare un contenzioso lungo. È importante valutare, insieme al consulente, la convenienza economica dell’adesione e le possibilità di successo in giudizio. L’adesione è consigliata quando:

  • le contestazioni sono fondate e le sanzioni sono molto elevate;
  • l’azienda intende chiudere rapidamente il contenzioso e mantenere rapporti collaborativi con il Fisco;
  • si vuole accedere alla rateizzazione di quanto dovuto.

L’adesione al verbale di constatazione (art. 5‑quater) è invece uno strumento innovativo: l’accettazione integrale dei rilievi entro 30 giorni consente la riduzione delle sanzioni e può evitare l’emissione dell’avviso. È consigliata solo se i rilievi sono difficilmente contestabili.

3.4 Ricorso e sospensione dell’atto

Quando le contestazioni sono infondate o eccessive, il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria è lo strumento per ottenere l’annullamento o la riduzione dell’avviso. Il ricorso deve evidenziare:

  • Vizi formali (mancanza di motivazione, violazione del contraddittorio);
  • Vizi sostanziali (errata qualificazione di un incentivo, errata determinazione dell’imponibile, carenza di prova);
  • Violazione del principio di capacità contributiva in caso di accertamenti presuntivi sproporzionati.

È possibile chiedere la sospensione dell’esecutività dell’avviso presentando specifica istanza e documentando il pregiudizio grave e irreparabile che deriverebbe dal pagamento immediato.

3.5 Definizioni agevolate, rottamazioni e rateizzazioni

Se l’accertamento si traduce in un debito iscritto a ruolo, l’azienda può valutare le definizioni agevolate previste dalla legge. Oltre alla rottamazione‑quinquies illustrata, sono previste altre misure (saldo e stralcio, stralcio dei mini‑ruoli). È importante verificare i requisiti di ammissione e rispettare i termini. In mancanza di definizioni agevolate, è sempre possibile richiedere la rateizzazione ordinaria fino a 72 rate (o 120 in casi eccezionali) all’Agente della riscossione. La rateizzazione comporta la decadenza in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive.

3.6 Strumenti di sovraindebitamento e protezione del patrimonio

Quando il debito fiscale e i debiti verso fornitori e banche diventano insostenibili, l’azienda o l’imprenditore possono accedere agli strumenti di sovraindebitamento. In particolare:

  • Piano del consumatore: se l’azienda è una ditta individuale o se il socio è persona fisica, si può presentare un piano che preveda la ristrutturazione dei debiti in proporzione al reddito disponibile. Il giudice, se sussistono i requisiti, sospende le procedure esecutive e, dopo l’omologazione, i creditori sono vincolati al piano . È uno strumento efficace per fermare pignoramenti e ipoteche.
  • Accordi di ristrutturazione: per le imprese, l’accordo con i creditori (almeno il 60% dei crediti) consente di evitare il fallimento e di proseguire l’attività . Il piano deve essere attestato e omologato.
  • Esdebitazione: al termine della liquidazione giudiziale o controllata, il debitore può essere liberato dai debiti residui , salvo le eccezioni, ottenendo una seconda opportunità .
  • Composizione negoziata: per le società in crisi ma ancora in attività, consente di negoziare con i creditori evitando la liquidazione e sospendendo le norme sul capitale .

Questi strumenti vanno valutati con attenzione e con l’assistenza di un OCC o di un professionista iscritto agli elenchi del Ministero della Giustizia.

3.7 Valutazione della responsabilità penale

Nel settore dell’efficientamento energetico, l’erronea gestione degli incentivi può integrare anche fattispecie penali. Ad esempio:

  • Frode fiscale e creazione di crediti inesistenti: le Sezioni Unite hanno stabilito che la creazione di crediti Superbonus fittizi costituisce truffa aggravata ai danni dello Stato . Le aziende coinvolte rischiano il sequestro dei beni e la reclusione.
  • Indebita compensazione di crediti inesistenti (art. 10‑quater D.Lgs. 74/2000): scatta quando si utilizzano crediti non spettanti per compensare tributi; la pena è la reclusione da 6 mesi a 2 anni per importi superiori a 50.000 euro.
  • Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000) e dichiarazione fraudolenta (art. 3), punite con la reclusione.

La difesa penale richiede di dimostrare la buona fede, l’assenza di dolo, la correttezza della documentazione e l’affidamento alle istruzioni ufficiali (circolari). È essenziale affidarsi a professionisti specializzati anche in diritto penale tributario.

4. Strumenti alternativi e soluzioni operative

Oltre alla classica impugnazione o all’adesione, esistono strumenti che possono aiutare l’azienda a gestire il debito fiscale e a riequilibrare la propria posizione finanziaria.

4.1 Rottamazione‑quinquies e definizioni agevolate

Come visto, la rottamazione‑quinquies consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo fino al 31 dicembre 2023 versando solo il capitale e le spese di notifica . Per un’azienda che ha cartelle relative a IVA, ritenute o contributi previdenziali derivanti da omessi pagamenti, questa definizione rappresenta un’occasione per azzerare sanzioni e interessi. Tuttavia, non copre gli avvisi di accertamento non ancora iscritti a ruolo né i debiti per risorse proprie dell’Unione Europea.

Per gli avvisi già divenuti cartelle, è possibile combinare la rottamazione con la rateizzazione per dilazionare ulteriormente il debito. In assenza di definizioni agevolate, le cartelle di importo fino a 1.000 € affidate dal 2000 al 2015 possono essere annullate d’ufficio (stralcio previsto dalla Legge 197/2022 e successive proroghe).

4.2 Concordato preventivo biennale e indicatori di affidabilità

L’introduzione del concordato preventivo biennale offre la possibilità di stabilire a priori l’imponibile su base biennale, riducendo l’incertezza. Gli indicatori sintetici di affidabilità (ISA) saranno utilizzati per determinare l’imposta dovuta. L’adesione al concordato implica il pagamento dell’imposta sostitutiva calcolata su valori presuntivi; in cambio l’Agenzia rinuncia ai controlli per il biennio salvo casi di frode o di discostamenti rilevanti. Per le aziende dell’efficientamento energetico, il concordato può garantire stabilità fiscale e certezza degli oneri. È però necessario analizzare attentamente le stime proposte e valutare se i valori presunti sono coerenti con la redditività attesa.

4.3 Transazione fiscale e accordi stragiudiziali

In alcune situazioni è possibile negoziare direttamente con l’Agenzia delle Entrate una transazione fiscale nell’ambito di procedure concorsuali (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione). La transazione può comportare la riduzione del debito, delle sanzioni e degli interessi; è subordinata all’approvazione del tribunale e alla convenienza rispetto alla liquidazione. La procedura è complessa e richiede la presenza di un professionista che attesti la convenienza del piano.

4.4 Procedure esecutive e sospensive

In caso di pignoramenti o ipoteche, è possibile agire su più fronti:

  • Opposizione all’esecuzione per contestare vizi formali della cartella o del pignoramento;
  • Istanza di sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell’art. 70 CCII quando si presenta un piano del consumatore ;
  • Conversione del pignoramento mediante versamento di una somma sostitutiva rateale, se sostenibile.

Una gestione tempestiva consente di salvaguardare il patrimonio aziendale e di negoziare soluzioni con i creditori.

4.5 Strumenti per la persona fisica: piano del consumatore, ristrutturazione e esdebitazione

Se l’azienda è una ditta individuale o se il socio ricopre personalmente obbligazioni, gli strumenti di cui al Codice della crisi possono essere decisivi. Presentiamo in forma sintetica le principali caratteristiche:

StrumentoRequisiti e beneficiRischi
Piano del consumatoreDestinato a consumatori e imprenditori agricoli; consente la ristrutturazione in base al reddito. Il giudice può sospendere le esecuzioni e i creditori sono vincolati al piano .Richiede la nomina di un OCC e l’omologazione. In caso di inadempimento può riprendere la riscossione.
Accordo di ristrutturazioneNecessaria l’adesione di almeno il 60% dei creditori; il piano deve garantire il pagamento integrale dei non aderenti entro 120 giorni .Procedura complessa, richiede attestazione e controllo del tribunale.
EsdebitazioneAl termine della liquidazione giudiziale o controllata libera dai debiti residui e concede una seconda opportunità .Non copre alimenti, sanzioni e debiti da illecito .
Composizione negoziataConsente di sospendere le norme su riduzione del capitale e scioglimento e di negoziare con i creditori .È necessario l’intervento di un esperto e la disponibilità dei creditori a trattare.

5. Errori comuni e consigli pratici

Le aziende dell’efficientamento energetico devono prestare particolare attenzione ai seguenti errori, che possono portare a rilievi fiscali e sanzioni:

  1. Documentazione carente o non congrua: mancanza di APE, di asseverazioni tecniche, di corrispondenza tra fatture e lavori effettivamente eseguiti. È essenziale conservare tutta la documentazione in modo ordinato e facilmente reperibile.
  2. Cumulo illegittimo di incentivi: tentare di cumulare Conto Energia con Tremonti Ambiente o altre agevolazioni senza verificare la compatibilità può portare al recupero del beneficio e a sanzioni .
  3. Omissione del contraddittorio: trascurare il termine di 60 giorni per presentare osservazioni o non richiedere l’adesione può precludere la possibilità di ridurre le sanzioni .
  4. Omissione della comunicazione ENEA: pur non comportando la perdita dell’ecobonus , l’omissione può generare dubbi in sede di verifica. Meglio inviare la comunicazione o predisporre un dossier alternativo.
  5. Compensazione indebita di crediti: utilizzare crediti non ancora maturati o inesistenti può configurare reati penali e comportare sequestri .
  6. Ignorare le definizioni agevolate: non sfruttare rottamazioni o piani del consumatore può aggravare la posizione debitoria. Informarsi tempestivamente sulle scadenze.
  7. Assenza di consulenza preventiva: molte aziende commettono errori perché non consultano un esperto prima di intraprendere lavori o di gestire i crediti. Una consulenza preventiva evita contestazioni e consente di impostare correttamente le pratiche.

Consigli pratici

  • Verificare la normativa aggiornata: le regole fiscali cambiano rapidamente. Consultare periodicamente il sito dell’Agenzia delle Entrate, del Ministero dell’Economia e Finanze, e le sentenze della Cassazione.
  • Richiedere il contraddittorio: se non viene comunicato lo schema di atto o se viene inviato in prossimità della scadenza, far valere il diritto al contraddittorio e chiedere la proroga di 120 giorni .
  • Chiedere l’adesione o l’adesione al verbale quando conviene: valutare i costi e i benefici della definizione; l’assistenza di un professionista è determinante.
  • Mantenere rapporti trasparenti con fornitori e clienti: la corretta emissione di fatture e la tracciabilità dei pagamenti sono essenziali per evitare contestazioni.
  • Considerare gli strumenti di composizione della crisi (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, esdebitazione) non come ultima risorsa ma come opportunità per salvaguardare l’attività e il patrimonio.

6. Domande e risposte (FAQ)

In questa sezione forniamo risposte sintetiche a 20 domande frequenti che le aziende dell’efficientamento energetico possono porsi in caso di accertamento fiscale.

  1. Cosa devo fare se ricevo uno schema di atto con contestazioni sul Superbonus?

Analizza attentamente i rilievi e prepara una memoria difensiva entro 60 giorni. Puoi anche valutare l’istanza di accertamento con adesione per ridurre le sanzioni.

  1. Posso cumulare il Conto Energia con altri incentivi come la Tremonti Ambiente?

No. La Cassazione ha ribadito che il cumulo è vietato e che il D.L. 124/2019 lo vieta retroattivamente .

  1. La mancata comunicazione ENEA mi fa perdere l’ecobonus?

No. La Cassazione ha precisato che l’ENEA serve solo per finalità statistiche . Tuttavia, è bene conservare la documentazione tecnica.

  1. Cosa succede se utilizzo crediti inesistenti?

La creazione di crediti inesistenti può integrare il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato e comporta il sequestro dei beni . Oltre alla sanzione penale, l’avviso di accertamento recupera il credito e applica le sanzioni amministrative.

  1. Posso rateizzare le somme dovute dopo l’adesione?

Sì. L’accertamento con adesione consente il pagamento rateale (fino a 8 rate trimestrali). Anche le somme iscritte a ruolo possono essere rateizzate presso l’Agente della riscossione.

  1. Cosa è il concordato preventivo biennale?

È uno strumento introdotto dal D.Lgs. 13/2024 che consente ai contribuenti minori di concordare il reddito presunto per due anni, pagando un’imposta sostitutiva e ottenendo la sterilizzazione dei controlli .

  1. Se ricevo un avviso di accertamento, quando posso presentare ricorso?

Hai 60 giorni dalla notifica. Se hai presentato istanza di adesione, il termine è sospeso per 90 giorni .

  1. Posso chiedere la sospensione dell’esecuzione?

Sì. Puoi presentare istanza di sospensione alla Corte di Giustizia Tributaria se l’esecuzione dell’avviso ti arreca un danno grave e irreparabile.

  1. Quando conviene aderire al verbale di constatazione?

Quando i rilievi sono corretti e contestarli comporterebbe costi elevati. L’adesione al verbale riduce le sanzioni e chiude rapidamente la questione .

  1. Posso dedurre il contributo straordinario sugli extraprofitti energetici?

No. La Corte costituzionale ha confermato la legittimità della sua indeducibilità ai fini IRES .

  1. Che differenza c’è tra piano del consumatore e accordo di ristrutturazione?

Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche e non richiede l’approvazione dei creditori; l’accordo di ristrutturazione è rivolto agli imprenditori e richiede il consenso del 60% dei crediti .

  1. L’esdebitazione estingue tutti i debiti?

L’esdebitazione rende inesigibili i debiti residui dopo la liquidazione, ma sono esclusi gli alimenti, i risarcimenti da illecito e le sanzioni .

  1. Quali sono i tempi del piano del consumatore?

Dopo la presentazione, il giudice dispone la pubblicazione e i creditori hanno 20 giorni per inviare osservazioni . L’omologazione avviene dopo la verifica della fattibilità .

  1. Cosa succede se non rispetto le rate della rottamazione‑quinquies?

La decadenza avviene dopo il mancato pagamento di due rate anche non consecutive . In tal caso, il debito residuo tornerà dovuto con l’aggiunta di sanzioni e interessi.

  1. Il contraddittorio è sempre obbligatorio?

È obbligatorio per tutti gli atti impugnabili, salvo i casi di urgenza o di automatismo. La mancata attivazione comporta la nullità dell’atto .

  1. Quali documenti devo conservare per il Superbonus?

Tutte le fatture, i bonifici parlanti, le asseverazioni, le certificazioni tecniche, l’APE prima e dopo l’intervento e il visto di conformità.

  1. Posso modificare l’incentivo scelto (ad esempio passare da Superbonus a Conto Energia)?

Dipende dalle norme vigenti al momento della richiesta. In generale, una volta optato per l’uno o per l’altro incentivo e presentata la domanda, non è possibile cumulare i benefici. Conviene fare una valutazione preventiva con un esperto.

  1. Che ruolo ha l’OCC?

L’Organismo di Composizione della Crisi assiste il debitore nelle procedure di sovraindebitamento, redige la relazione e monitora l’esecuzione del piano . L’intervento di un OCC è obbligatorio per accedere al piano del consumatore e agli accordi di ristrutturazione.

  1. Posso partecipare alla rottamazione se il debito deriva da un accertamento non ancora definito?

No. La rottamazione riguarda solo i carichi già affidati all’agente della riscossione . Fino a che l’accertamento non diventa definitivo, non è possibile inserire il debito nella definizione.

  1. È possibile presentare il ricorso via PEC?

Sì. Le Corti di Giustizia Tributaria ammettono il deposito telematico dei ricorsi. È necessario rispettare le regole del processo tributario telematico (firma digitale, procura alle liti digitalizzata). È consigliabile affidarsi a un professionista.

7. Simulazioni pratiche e numeriche

Per rendere più concreto l’impatto di un accertamento fiscale su un’azienda dell’efficientamento energetico, proponiamo alcune simulazioni numeriche. Si tratta di esempi semplificati, che non sostituiscono una consulenza professionale.

7.1 Caso 1: Recupero di ecobonus con contestazione formale

Scenario: Un’impresa ha beneficiato di detrazioni fiscali per 200.000 € grazie a lavori di efficientamento energetico su 10 condomini, utilizzando lo sconto in fattura. A seguito di una verifica, l’Agenzia contesta la mancanza di un’asseverazione per due condomini e disconosce la detrazione di 40.000 €. L’avviso di accertamento richiede il versamento dell’imposta recuperata (40.000 €) più sanzioni del 30% e interessi.

Calcolo:

  • Imposta recuperata: 40.000 €
  • Sanzioni (30%): 12.000 €
  • Interessi (3 anni al 4%): 4.800 €
  • Totale richiesto: 56.800 €

Strategia: L’azienda presenta entro 60 giorni una memoria con le asseverazioni mancanti. Dimostra che l’asseverazione era stata redatta, ma non allegata alla comunicazione ENEA. Il Fisco accoglie parzialmente le osservazioni, riducendo l’imposta recuperata a 10.000 €. Le sanzioni vengono ridotte del 50% per buona fede (6.000 €) e gli interessi si ricalcolano. Il totale scende a circa 20.000 €. Se l’azienda avesse ignorato il contraddittorio, avrebbe pagato interamente la somma iniziale.

7.2 Caso 2: Cumulo illegittimo di Conto Energia e Tremonti Ambiente

Scenario: Una società che gestisce impianti fotovoltaici ha ottenuto la tariffa Conto Energia pari a 100.000 € annui e ha anche dedotto 200.000 € di investimenti usufruendo della Tremonti Ambiente. L’Agenzia contesta il cumulo e chiede il recupero della deduzione più le sanzioni.

Calcolo:

  • Maggior imponibile (reintegro della deduzione): 200.000 €
  • IRPEG/IRES (27,9%): 55.800 €
  • Sanzioni per dichiarazione infedele (90%): 50.220 €
  • Totale richiesto: 106.020 €, oltre interessi.

Strategia: Alla luce dell’ordinanza 29497/2025 , il cumulo è vietato. La società valuta l’accertamento con adesione, ottenendo la riduzione delle sanzioni al 30% e la possibilità di rateizzare. In alternativa, può contestare l’applicazione retroattiva del divieto se i fatti sono anteriori al 2019, ma la giurisprudenza attuale è sfavorevole.

7.3 Caso 3: Falsa cessione di crediti Superbonus

Scenario: Un consorzio vende lavori di ristrutturazione e genera 500.000 € di crediti Superbonus; successivamente cede i crediti a una banca. La Guardia di finanza scopre che i lavori non sono stati eseguiti. L’Agenzia contesta crediti inesistenti e la procura apre un’indagine penale.

Implicazioni fiscali e penali:

  • Annullamento del credito e recupero di 500.000 € di imposta.
  • Sanzioni amministrative pari al 200% del credito inesistente (art. 38 del D.Lgs. 241/1997).
  • Accusa di truffa aggravata (art. 640‑bis c.p.) .
  • Sequestro preventivo dei beni del consorzio .

Strategia: In tali casi la difesa è complessa. È necessario dimostrare la buona fede e l’eventuale coinvolgimento dei fornitori o del general contractor. Può essere opportuno collaborare con l’autorità giudiziaria per attenuare le responsabilità.

8. Conclusione

L’accertamento fiscale a carico di un’azienda che opera nell’efficientamento energetico è un evento critico, caratterizzato da normative in continua evoluzione, incentivi complessi e attenzioni crescenti del Fisco. Le recenti riforme (contraddittorio preventivo, accertamento con adesione riformato, concordato preventivo biennale) e le sentenze della Cassazione e della Corte costituzionale offrono strumenti di difesa efficaci ma impongono al contempo rigore e trasparenza.

In questo articolo abbiamo visto come la tempestività nell’analizzare lo schema di atto e nel presentare osservazioni sia determinante; abbiamo spiegato l’importanza dell’accertamento con adesione e dell’adesione al verbale; abbiamo illustrato come impugnare l’avviso, chiedere la sospensione, accedere a definizioni agevolate e utilizzare gli strumenti di sovraindebitamento per proteggere il patrimonio. Inoltre abbiamo richiamato l’attenzione sulle sentenze più recenti riguardanti gli incentivi energetici, come il divieto di cumulo del Conto Energia con la Tremonti Ambiente , la legittimità del contributo sugli extraprofitti e la qualificazione penale delle frodi sui crediti Superbonus .

Ogni caso presenta specificità tecniche e giuridiche: l’azienda deve valutare se contestare o aderire, se ricorrere a rottamazioni o a procedure di sovraindebitamento, se intraprendere accordi stragiudiziali o difendersi in giudizio. Avere un alleato esperto è fondamentale per scegliere la strategia più vantaggiosa e per evitare errori che potrebbero aggravare la situazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi, insieme al suo staff di avvocati e commercialisti specializzati in diritto tributario e bancario, offre assistenza completa: dall’analisi dell’atto di accertamento all’elaborazione di ricorsi, dalla negoziazione con l’Agenzia delle Entrate all’attivazione di piani del consumatore o accordi di ristrutturazione. Grazie alla sua esperienza come professionista fiduciario di un OCC e come esperto negoziatore della crisi d’impresa, lo studio è in grado di bloccare pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi, proteggendo il patrimonio dell’azienda e garantendo una soluzione sostenibile.

Agire rapidamente è la chiave per tutelare i propri interessi: non attendere che la situazione peggiori. Con il supporto di professionisti qualificati potrai analizzare le contestazioni, individuare gli errori dell’amministrazione, proporre soluzioni efficaci e, se necessario, avviare procedure di composizione della crisi per ripartire con serenità.

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