Accertamento fiscale a un contoterzista agricolo (società): cosa fare e come difendersi

Introduzione

L’accertamento fiscale rappresenta uno dei momenti più delicati nella vita di un’impresa agricola che svolge lavori in conto terzi (cd. contoterzista agricolo). La società che, oltre a coltivare il proprio fondo, fornisce servizi di aratura, semina o raccolta ad altre aziende, si trova spesso esposta a contestazioni fiscali sull’esatta qualificazione delle attività svolte e sul regime d’imposta applicabile. In un settore regolato da una moltitudine di norme – dalle disposizioni del Codice civile (art. 2135), ai decreti del Presidente della Repubblica 600/1973 e 633/1972, sino al recente Statuto dei diritti del contribuente e alle riforme introdotte dal decreto legislativo 219/2023 – un accertamento errato può sfociare in recuperi d’imposta, sanzioni e interessi molto elevati. Per questo è fondamentale per l’imprenditore conoscere i diritti e i termini processuali che regolano l’azione accertativa, evitare errori procedurali e, se necessario, impugnare l’atto.

Nelle pagine seguenti verranno illustrate le fonti normative e le più recenti pronunce della Corte di Cassazione in tema di accertamento fiscale nei confronti delle società contoterziste. Verrà spiegato passo per passo cosa accade dopo la notifica dell’atto, quali sono i termini per proporre ricorso, come predisporre adeguate difese tecniche e quali strumenti alternativi (accertamento con adesione, rottamazioni, transazioni fiscali e procedure di sovraindebitamento) consentono di risolvere o ridurre il debito. Verranno anche forniti esempi pratici, tabelle riepilogative, una sezione di FAQ, e consigli per evitare gli errori più frequenti.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista, coordinatore di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze specialistiche in diritto bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa secondo il D.L. 118/2021. Grazie alle competenze congiunte del suo team, l’Avv. Monardo è in grado di offrire assistenza sia in sede giudiziale sia stragiudiziale, analizzando gli atti impositivi, predisponendo ricorsi o istanze di autotutela, richiedendo la sospensione delle riscossioni, negoziando piani di rientro o soluzioni transattive con l’Erario e, ove necessario, attivando le procedure di composizione della crisi.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Definizione di impresa agricola e attività in conto terzi

La disciplina dell’impresa agricola è contenuta nell’art. 2135 del Codice civile. La norma stabilisce che è imprenditore agricolo chi esercita la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali o attività connesse . Sono considerate attività connesse – e pertanto ancora agricole – quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti principalmente dalla coltivazione del fondo o dall’allevamento. Nella stessa disposizione il legislatore aggiunge che si considerano connesse anche le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola .

Per un contoterzista agricolo, questa definizione è fondamentale: se l’attività svolta per terzi resta prevalentemente strumentale all’attività agricola principale (utilizzando le stesse attrezzature e senza superare l’incidenza economica dei servizi rispetto ai prodotti agricoli propri) essa può essere considerata agricola. In caso contrario, il contoterzista viene considerato impresa commerciale e deve applicare la tassazione ordinaria (IRES, IRAP e IVA). Un articolo divulgativo chiarisce che il contoterzista può effettuare prestazioni di aratura e semina per conto terzi purché l’attività non diventi prevalente rispetto alla coltivazione dei propri terreni .

1.2 Normativa sull’accertamento delle imposte

L’attività di controllo dell’amministrazione finanziaria nei confronti delle imprese è disciplinata da diverse fonti normative:

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (imposte sui redditi): l’art. 43 stabilisce che gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione . Nei casi di omessa presentazione o dichiarazione nulla la notifica può avvenire fino al 31 dicembre del settimo anno . Fino alla scadenza di tali termini l’accertamento può essere integrato o modificato con nuovi avvisi se emergono nuovi elementi .
  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA): l’art. 57 prevede che gli avvisi relativi alle rettifiche o accertamenti devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ; nei casi di omessa dichiarazione la notifica può avvenire entro il 31 dicembre del settimo anno .
  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente): tutela i diritti del contribuente sottoposto a verifiche fiscali. L’art. 12 impone che tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio dell’attività (anche agricola) siano effettuati per effettive esigenze di indagine, con indicazione delle circostanze che giustificano l’accesso e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile . Il contribuente ha diritto a essere informato delle ragioni della verifica, all’assistenza di un professionista e a far svolgere l’esame dei documenti presso l’ufficio dei verificatori . Il personale dell’amministrazione finanziaria può permanere nella sede dell’impresa per un massimo di trenta giorni lavorativi, prorogabili in casi motivati ; durante la verifica il contribuente può rivolgersi al Garante del contribuente in caso di comportamenti illegittimi .
  • Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, di attuazione della riforma fiscale: ha introdotto il nuovo art. 6‑bis nello Statuto del contribuente, codificando il principio del contraddittorio. La norma prevede che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria debbano essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo . L’Amministrazione deve comunicare al contribuente lo schema di atto e concedere un termine non inferiore a sessanta giorni per controdedurre; l’atto non può essere emesso prima della scadenza del termine . Restano esclusi dal contraddittorio gli atti automatizzati o di controllo formale e quelli motivati da fondato pericolo per la riscossione . Il decreto ha inoltre introdotto il nuovo art. 7-bis sul regime di annullabilità degli atti impositivi per violazione di legge e l’art. 7-quinquies che sancisce l’inutilizzabilità degli elementi di prova acquisiti oltre i termini della verifica .
  • D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218: disciplina l’accertamento con adesione, strumento deflattivo che consente al contribuente di evitare il contenzioso stipulando un accordo con l’Ufficio sulle maggiori imposte. La presentazione dell’istanza sospende i termini per impugnare l’atto e comporta la riduzione delle sanzioni. È possibile presentare l’istanza entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso o anche a seguito di invito dell’Agenzia.
  • D.Lgs. 546/1992: regolamenta il processo tributario. L’art. 21 stabilisce che il ricorso contro l’avviso di accertamento deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’atto; il termine è di 150 giorni se il contribuente ha chiesto l’accertamento con adesione. Il ricorso sospende gli effetti dell’atto impugnato e consente di chiedere la sospensione cautelare.
  • Legge 3/2012 (cosiddetta “legge salva suicidi”) e Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019): introducono procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento destinate a soggetti non fallibili, tra cui gli imprenditori agricoli. L’art. 6 della legge 3/2012 consente al debitore sovraindebitato di concludere un accordo con i creditori o di proporre un piano del consumatore . Il piano consente la ristrutturazione dei debiti e può prevedere la dilazione dei tributi soltanto per IVA e ritenute non versate ; l’art. 7 elenca i presupposti di ammissibilità e prevede che anche l’imprenditore agricolo sovraindebitato possa accedere alla procedura .

1.3 Principali orientamenti giurisprudenziali

La giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale ha delineato importanti principi in tema di accertamento fiscale e contraddittorio con il contribuente. Di seguito si richiamano alcune pronunce significative:

  1. Contraddittorio endoprocedimentale – Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 24823/2015 e confermata da pronunce successive (Cass. n. 20436/2021, n. 26068/2023 e n. 18489/2024) hanno affermato che, prima dell’introduzione dell’art. 6‑bis, l’amministrazione era tenuta a instaurare il contraddittorio preventivo solo per i tributi armonizzati (IVA, accise) e solo quando ciò fosse previsto da norme specifiche . La violazione del contraddittorio comportava la nullità dell’atto solo se il contribuente provava che avrebbe potuto prospettare argomenti concreti non meramente pretestuosi . Con il D.Lgs. 219/2023 il contraddittorio è divenuto principio generale.
  2. Accertamento induttivo e onere della prova – La Cassazione (sentenza n. 25809/2024) ha ribadito che, nei casi di omessa dichiarazione, l’amministrazione può determinare il reddito con metodo induttivo puro ricorrendo a presunzioni semplici; in tale ipotesi l’onere della prova si sposta sul contribuente che deve dimostrare i fatti impeditivi o estintivi della pretesa . Questa regola è particolarmente rilevante quando l’attività contoterzista non è adeguatamente documentata.
  3. Decadenza dei termini – La stessa sentenza n. 25809/2024 evidenzia che la nullità del contraddittorio può essere invocata solo se la contestazione avrebbe portato a un diverso risultato e richiama i termini di decadenza dell’azione accertativa: l’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quarto (ora quinto) anno successivo, pena la decadenza .
  4. Obbligo di motivazione – La giurisprudenza ha precisato che l’avviso di accertamento deve indicare specificamente i presupposti di fatto e i mezzi di prova su cui si fonda; la genericità o la mancata allegazione del processo verbale di constatazione ne determina la nullità . Il D.Lgs. 219/2023 ha rafforzato tale obbligo imponendo di indicare gli elementi richiamati e di motivare le ragioni per cui l’amministrazione non accoglie le osservazioni del contribuente .
  5. Classificazione dell’attività agricola – Diversi arresti giurisprudenziali hanno chiarito che il carattere agricolo dell’attività non deriva dalla forma societaria (ad es. società agricola) ma dall’effettiva prevalenza delle attività agricole rispetto a quelle commerciali. In tema di contoterzismo, la Cassazione ha stabilito che l’attività svolta con attrezzature sovradimensionate e rivolta prevalentemente a terzi non rientra nelle attività connesse dell’art. 2135 e comporta la perdita del regime agricolo (si veda Cass. n. 11503/2018). Al contrario, se la fornitura di servizi avviene utilizzando i mezzi normalmente impiegati nell’azienda agricola e in modo non prevalente, si considera ancora attività agricola .
  6. Responsabilità degli amministratori e soci – La Corte ha affermato che, quando la società contoterzista è estinta, l’avviso di accertamento notificato ai soci è nullo se manca la notifica alla società; tuttavia le sanzioni possono essere trasferite ai soci solo se accertata la responsabilità personale (Cass. n. 23939/2025, orientamento confermato da Cass. SS.UU. n. 25010/2025).

1.4 Circolari dell’Agenzia delle Entrate e prassi amministrativa

L’Agenzia delle Entrate ha emanato numerose circolari e risoluzioni in materia di controlli fiscali e regimi agricoli. Tra le più rilevanti per i contoterzisti si ricordano:

  • Circolare n. 32/E del 6 dicembre 2006, che ha precisato che le prestazioni di servizi agricole rese con l’utilizzo di macchine agricole rientrano nel regime speciale IVA solo se effettuate da imprenditori agricoli in connessione con la propria attività; in caso contrario si applica il regime ordinario.
  • Circolare n. 18/E del 1° giugno 2009, relativa alle attività connesse di cui all’art. 2135 c.c., in cui l’Agenzia ha chiarito i limiti entro cui l’attività in conto terzi può ritenersi connessa.
  • Circolare n. 23/E del 2013 e n. 44/E del 2019 sul tema delle compensazioni edili e agromeccaniche.
  • Risoluzione n. 9/E del 2020, che ha affrontato il tema dell’esenzione IMU per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (IAP), escludendo i contoterzisti.

Anche se non sempre le circolari hanno valore vincolante, esse rappresentano l’interpretazione ufficiale del Fisco e sono utili per comprendere la linea amministrativa.

2. Procedura passo per passo: cosa accade dopo la notifica dell’atto di accertamento

Quando una società contoterzista riceve un avviso di accertamento o un avviso bonario da parte dell’Agenzia delle Entrate, è essenziale seguire una procedura strutturata per tutelare i propri diritti. Di seguito si descrivono le fasi principali.

2.1 Notifica e verifica della legittimità dell’atto

L’atto di accertamento deve essere notificato all’indirizzo della società mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. Al momento della ricezione occorre:

  1. Verificare i termini di decadenza: controllare se l’anno d’imposta contestato rientra nei termini previsti dagli artt. 43 D.P.R. 600/1973 e 57 D.P.R. 633/1972. Ad esempio, un avviso relativo all’anno 2021 notificato dopo il 31 dicembre 2026 (quinto anno successivo) è decaduto .
  2. Controllare la motivazione: l’avviso deve contenere l’indicazione specifica dei fatti contestati, delle norme violate, dei presupposti di fatto e di diritto, e deve allegare i documenti richiamati (processo verbale di constatazione). La mancanza di motivazione o l’assenza del verbale può rendere nullo l’atto .
  3. Valutare la presenza del contraddittorio: se l’accertamento è successivo a una verifica sul posto, l’Ufficio deve aver trasmesso il processo verbale di chiusura e attendere 60 giorni per ricevere le osservazioni ai sensi dell’art. 12 dello Statuto del contribuente . Con l’entrata in vigore dell’art. 6‑bis (dal 18 gennaio 2024) la comunicazione dello schema di atto è obbligatoria per tutti gli atti impugnabili, salvo i casi esclusi . Se l’Ufficio non ha rispettato tale procedimento, l’atto può essere annullato.
  4. Verificare la legittimazione del firmatario: occorre controllare che l’avviso sia firmato dal funzionario competente e che la delega alla firma sia allegata o comunque indicata; la mancanza di delega può essere motivo di nullità.
  5. Analizzare il contenuto economico: verificare i calcoli relativi a imposta, interessi e sanzioni; accertarsi che siano stati applicati i corretti regimi IVA (speciale/ordinario) e che il reddito agricolo non sia stato riqualificato come commerciale senza adeguata motivazione.

2.2 Decisione: pagare, definire o contestare

Dopo aver analizzato l’atto, la società contoterzista deve decidere se pagare l’importo richiesto, definire la vertenza mediante strumenti deflattivi o contestare l’accertamento in sede giurisdizionale. Le opzioni sono:

  1. Pagamento immediato o rateale: consente di evitare l’applicazione di interessi di mora. Per gli avvisi di accertamento con adesione immediata, il versamento deve avvenire entro il termine indicato nell’atto (di norma 60 giorni) e può essere rateizzato in un massimo di otto rate trimestrali.
  2. Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997): il contribuente può presentare un’istanza entro 15 giorni dalla notifica per avviare il procedimento. Durante la procedura l’Ufficio convoca il contribuente per discutere; se si trova un accordo sulle imposte, le sanzioni sono ridotte (fino a 1/3 del minimo). Il termine per proporre ricorso è sospeso per 90 giorni.
  3. Acquiescenza: consiste nel pagamento delle sole imposte e di un terzo delle sanzioni, con rinuncia al ricorso.
  4. Definizione agevolata: negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie rottamazioni delle cartelle e definizioni agevolate degli avvisi di accertamento; ad esempio, la Definizione agevolata 2023 (cd. rottamazione-quater) e la Definizione agevolata liti pendenti 2024 consentono di pagare solo l’imposta con sconti su interessi e sanzioni. Occorre verificare se la propria posizione rientra tra gli atti definibili e rispettare i termini stabiliti dalla legge.
  5. Transazione fiscale e procedure concorsuali: per le società in crisi, l’art. 63 del Codice della crisi d’impresa consente la transazione fiscale nell’ambito di un piano di ristrutturazione del debito omologato dal tribunale. È possibile ridurre o dilazionare il debito tributario presentando un piano attestato.
  6. Ricorso alla Corte di giustizia tributaria: se l’atto è viziato o se l’importo richiesto è ritenuto infondato, si può presentare ricorso entro 60 giorni (150 se è stata attivata l’adesione). Il ricorso si propone alla Corte di giustizia tributaria di primo grado del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso l’atto. È possibile chiedere la sospensione cautelare dell’atto depositando un’istanza motivata unitamente al ricorso.

2.3 Termini procedimentali e processuali – Schema riepilogativo

Per orientarsi tra le scadenze dell’accertamento fiscale è utile una tabella con i principali termini.

FaseRiferimento normativoDescrizione sintetica (non inserire frasi lunghe)
Notifica dell’avvisoArt. 43 D.P.R. 600/73; art. 57 D.P.R. 633/72Notifica entro il 31/12 del 5º anno (7º in caso di omessa dichiarazione)
Osservazioni al PVCArt. 12 L. 212/200060 giorni per inviare osservazioni dopo il verbale; l’avviso non può essere emesso prima della scadenza
Contraddittorio “6‑bis”Art. 6‑bis L. 212/2000 (D.Lgs. 219/2023)L’Ufficio invia schema di atto; 60 giorni per controdedurre
Istanza di accertamento con adesioneD.Lgs. 218/1997Da presentare entro 15 giorni dalla notifica; sospende i termini di ricorso
Ricorso tributarioArt. 21 D.Lgs. 546/9260 giorni per proporre ricorso; 150 giorni se presentata istanza di adesione
Pagamento o rateizzazioneAtto di accertamentoVersamento entro 60 giorni; possibile rateizzazione fino a 8 rate
Procedure di sovraindebitamentoArt. 6 L. 3/2012; D.Lgs. 14/2019Possibilità di proporre accordo o piano del consumatore

3. Difese e strategie legali contro l’accertamento

Per impostare una difesa efficace è necessario analizzare sia la forma sia la sostanza dell’atto impositivo. Di seguito vengono esaminate le principali strategie.

3.1 Eccezioni di nullità e annullabilità

  1. Violazione del contraddittorio e degli artt. 12 e 6‑bis: se l’Ufficio non ha consentito al contribuente di controdedurre entro 60 giorni dopo la chiusura delle operazioni, l’atto è annullabile. Secondo l’art. 6‑bis, la comunicazione dello schema di atto e il termine di 60 giorni sono condizioni imprescindibili . Occorre eccepire nel ricorso la mancata instaurazione del contraddittorio e dimostrare quali elementi difensivi si sarebbero potuti far valere.
  2. Mancanza di motivazione: l’avviso deve indicare i presupposti e i mezzi di prova; se si basa su presunzioni, deve spiegare la ragionevole collegamento tra il fatto noto e quello ignoto. La recente riforma ha introdotto l’obbligo di motivare perché sono state disattese le osservazioni del contribuente .
  3. Incompetenza o firma illegittima: la mancanza di delega di firma o la sottoscrizione da parte di soggetto non competente rende nullo l’avviso. È necessario chiedere l’esibizione della delega in giudizio.
  4. Decadenza dei termini: un avviso notificato oltre i termini di cui agli artt. 43 e 57 è decaduto ed è nullo .
  5. Prescrizione dell’IVA sulle prestazioni agricole: se l’attività contoterzista rientra nel regime speciale agricolo, occorre eccepire l’applicazione dell’aliquota ridotta e contestare la riqualificazione arbitraria.

3.2 Difese di merito

  1. Dimostrare la natura agricola dell’attività: se l’ufficio qualifica l’attività di conto terzi come commerciale, occorre dimostrare che l’uso delle attrezzature e del personale è prevalente per i propri terreni e che i ricavi agricoli superano quelli derivanti da servizi. La definizione dell’art. 2135 c.c. consente di includere le prestazioni di servizi quando l’uso delle attrezzature è prevalente rispetto ai servizi ; ciò può essere provato mediante registri di utilizzo dei macchinari, bilanci, fatture, e fotografie.
  2. Contestare le presunzioni induttive: negli accertamenti induttivi, l’onere della prova si sposta sul contribuente solo se l’amministrazione dimostra la grave inattendibilità delle scritture. In mancanza di prove, le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti. È possibile fornire documenti (contratti, DDT, registrazioni di carico/scarico) che giustifichino le differenze di ricavi.
  3. Impugnare l’omessa allegazione di documenti: la giurisprudenza richiede che l’avviso contenga l’allegazione del processo verbale di constatazione e dei documenti richiamati . Se tali documenti non sono stati comunicati o non erano nella disponibilità del contribuente, si può eccepire l’illegittimità.
  4. Dimostrare la regolarità contabile: il contribuente deve essere in grado di esibire libri contabili, registri IVA, fatture, libri cespiti e i contratti con i committenti. La tenuta della contabilità in modo inattaccabile riduce il rischio di accertamenti induttivi e rafforza la difesa.
  5. Eccepire la violazione del principio di proporzionalità: le sanzioni devono essere proporzionate all’infrazione. In presenza di errori formali senza evasione d’imposta, occorre richiedere l’annullamento o la riduzione delle sanzioni.

3.3 Strumenti deflattivi e di definizione del debito

Il legislatore mette a disposizione diversi strumenti per chiudere le vertenze senza arrivare alla sentenza:

  • Accertamento con adesione: consente di definire le imposte e ridurre le sanzioni. Dopo la presentazione dell’istanza, l’ufficio convoca il contribuente, valuta i documenti e può concordare un importo inferiore. La sanzione, di norma pari al 30 % dell’imposta evasa, è ridotta a 1/3; gli interessi sono calcolati fino al momento dell’adesione. È importante preparare una memoria dettagliata con argomenti tecnici e, se necessario, far valere la natura agricola dell’attività.
  • Conciliazione giudiziale: in udienza è possibile definire la lite con l’Ufficio mediante un accordo che riduce le sanzioni del 40 % (prima della decisione) o del 50 % (in grado di appello).
  • Acquiescenza: permette di pagare entro il termine di ricorso solo le imposte e le sanzioni ridotte a 1/3, rinunciando all’impugnazione.
  • Rottamazioni e definizioni agevolate: leggi recenti (ad esempio, L. 197/2022 e D.L. 146/2023) hanno introdotto la “rottamazione-quater” delle cartelle fino al 30 giugno 2022 e la definizione agevolata degli avvisi bonari. È fondamentale verificare ogni anno le nuove norme e valutare se la propria posizione rientra nei casi ammessi.
  • Transazione fiscale nei piani di crisi: gli imprenditori in crisi possono presentare proposte di transazione fiscale nell’ambito di un concordato o di un piano di ristrutturazione ex art. 182‑ter l.fall. o art. 63 CCI. L’amministrazione può accettare parziali stralci e dilazioni.
  • Procedura di sovraindebitamento: grazie alla L. 3/2012 anche l’imprenditore agricolo che non può fallire può proporre un accordo di composizione o un piano del consumatore; l’art. 6 prevede la possibilità di accordi con i creditori e definisce il sovraindebitamento come l’incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni . La procedura consente di ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui dopo l’adempimento del piano.
  • Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021): è una procedura volontaria di negoziazione assistita da un esperto indipendente, volta a ristrutturare i debiti e prevenire l’insolvenza. Può essere adottata dall’imprenditore agricolo sotto forma di società.

3.4 Protezione cautelare: sospensioni e misure urgenti

Durante l’accertamento e il contenzioso è possibile richiedere misure cautelari per evitare pregiudizi:

  • Sospensione della riscossione: presentando un’istanza in autotutela all’Agenzia delle Entrate Riscossione si può chiedere la sospensione dell’esecuzione in presenza di gravi e fondati motivi; ad esempio se l’atto è viziato o se si sta trattando un’adesione.
  • Sospensione giudiziale: la Corte di giustizia tributaria può sospendere l’esecuzione dell’atto se sussiste il fumus boni iuris (probabilità di successo del ricorso) e l’periculum in mora (pericolo di danno grave e irreparabile). La sospensione tutela l’azienda da pignoramenti, fermi amministrativi e ipoteche fino alla decisione.
  • Istanza di sgravio: in caso di iscrizione a ruolo in pendenza di contenzioso (per esempio a seguito di cartella di pagamento), il contribuente può chiedere all’Agenzia l’annullamento parziale o totale dell’iscrizione.

4. Strumenti alternativi e agevolazioni

4.1 Rottamazioni, definizioni agevolate e concordati

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diversi provvedimenti per incentivare il pagamento dei carichi fiscali e ridurre il contenzioso. Il contoterzista deve verificare puntualmente se rientra in una delle seguenti agevolazioni:

  1. Rottamazione-quater (Legge 197/2022) – riguarda i carichi affidati alla riscossione fino al 30 giugno 2022. Consente di pagare il solo importo capitale e gli interessi legali, senza sanzioni e interessi di mora. È possibile pagare in un’unica soluzione o in rate (fino a 18 rate in 5 anni). La domanda doveva essere presentata entro il 30 giugno 2023; i versamenti scadono dal 31 ottobre 2023 in poi.
  2. Definizione agevolata degli avvisi bonari – per i periodi d’imposta 2019-2021 è stata prevista la possibilità di definire gli avvisi bonari pagando solo imposta e interessi ridotti; i termini di adesione variano a seconda della data di notifica.
  3. Saldo e stralcio – destinato ai contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica (ISEE inferiore a 20.000 €); consente di pagare una percentuale dell’importo iscritto a ruolo. Le domande sono state aperte in passato (2019-2021) e potrebbero essere riproposte.
  4. Definizione liti pendenti – consente di definire le controversie tributarie pendenti in ogni grado di giudizio mediante il pagamento di un importo ridotto; l’agevolazione varia in base all’esito del grado precedente (ad esempio 90 % dell’imposta se l’Agenzia ha vinto in primo grado, 40 % se ha vinto il contribuente).
  5. Concordato preventivo biennale (CPB) – introdotto dalla riforma fiscale del 2023 per i titolari di partita IVA di minori dimensioni; consente di concordare con l’Agenzia delle Entrate il reddito d’impresa e il valore della produzione netta per due periodi d’imposta, ottenendo in cambio l’impossibilità per l’Ufficio di effettuare accertamenti in presenza di adempimenti corretti. Gli imprenditori agricoli che svolgono anche attività commerciali potrebbero accedere a questo regime se rispettano le condizioni.

4.2 Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione (L. 3/2012)

Nel caso in cui la società contoterzista si trovi in una situazione di sovraindebitamento e non riesca a far fronte ai debiti tributari e ai debiti verso fornitori, può avvalersi delle procedure introdotte dalla Legge 3/2012 e successivamente confluite nel Codice della crisi d’impresa.

  • L’accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti è una proposta negoziata con i creditori, predisposta con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi (OCC) e attestata da un professionista indipendente. Il piano prevede modalità e scadenze per la soddisfazione dei creditori. L’art. 7 della legge specifica che il piano deve assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e può prevedere la dilazione per tributi quali IVA e ritenute . Se omologato dal tribunale, l’accordo è vincolante anche per i creditori dissenzienti.
  • Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche sovraindebitate e non imprenditori; tuttavia, l’imprenditore agricolo persona fisica può accedere a tale procedura. Consente di ottenere la ristrutturazione dei debiti con l’approvazione del giudice anche senza l’accordo dei creditori. L’art. 6 prevede che la situazione di sovraindebitamento può essere definita mediante piano .
  • La liquidazione controllata (ex art. 14-ter) permette di liquidare il patrimonio per soddisfare i creditori e ottenere la cancellazione dei debiti residui dopo il pagamento.

Queste procedure offrono una soluzione radicale ai debiti e possono includere la riduzione o l’azzeramento dei tributi, a condizione che il contribuente rispetti la buona fede e abbia agito senza colpa.

4.3 Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)

Per le società agricole che possiedono dimensioni rilevanti o che svolgono attività connesse (e quindi rientrano nel Codice della crisi), il D.L. 118/2021 consente di attivare la composizione negoziata. Un esperto nominato dalla Camera di commercio assiste l’imprenditore nella negoziazione con i creditori (compresa l’Agenzia delle Entrate) per trovare una soluzione alla crisi. L’esperto può proporre:

  • Moratorie fiscali e dilazioni;
  • Transazioni sul debito fiscale;
  • Ristrutturazioni del debito con stralcio;
  • Trasformazioni societarie.

L’obiettivo è consentire la prosecuzione dell’attività agricola preservando i livelli occupazionali e il patrimonio aziendale.

5. Errori comuni e consigli pratici

La difesa da un accertamento fiscale richiede attenzione, metodo e tempestività. Ecco alcuni errori frequenti commessi dai contoterzisti e i relativi consigli pratici:

  1. Ignorare l’atto o procrastinare: non rispondere o attendere la scadenza del termine per ricorrere è l’errore più grave. È necessario analizzare l’avviso immediatamente e agire entro i termini (60 giorni per ricorso, 15 giorni per adesione).
  2. Non controllare la notifica: è fondamentale conservare la busta e la ricevuta di ritorno; un vizio di notifica può essere eccepito nel ricorso.
  3. Tralasciare la documentazione: occorre raccogliere tutti i documenti contabili e contrattuali; la mancanza di prove agevola gli accertamenti induttivi. Tenere un registro dettagliato dell’uso delle macchine agricole (ore di lavoro interne ed esterne) è indispensabile per dimostrare la prevalenza dell’attività agricola.
  4. Sottovalutare il contraddittorio: le osservazioni da inviare dopo il verbale o lo schema di atto sono l’occasione per far valere i propri argomenti. La mancata presentazione può precludere la deduzione di nuove prove in giudizio.
  5. Confondere la definizione agevolata con l’adesione: sono strumenti diversi con termini e effetti differenti. È bene farsi assistere da un professionista per scegliere la soluzione più conveniente.
  6. Dimenticare di chiedere la sospensione: in caso di ricorso, non chiedere la sospensione può permettere all’Agenzia di iscrivere a ruolo il debito e procedere con pignoramenti. È opportuno depositare l’istanza di sospensione insieme al ricorso.
  7. Non valutare la procedura di sovraindebitamento: molti imprenditori agricoli ignorano la possibilità di ricorrere alla legge 3/2012. Una corretta valutazione può consentire di liberarsi dai debiti e salvare l’azienda.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Tipologie di accertamento e norme di riferimento

Tipo di accertamentoNorme principaliCaratteristiche essenziali
AnaliticoArt. 39, comma 1, D.P.R. 600/73; art. 54 D.P.R. 633/72Viene determinato il reddito sulla base delle scritture contabili. È ammesso se le scritture sono attendibili e complete.
Analitico–induttivoArt. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/73; art. 54, commi 2–3 D.P.R. 633/72Applicabile quando le scritture presentano irregolarità; l’Ufficio può integrare i dati con presunzioni.
Induttivo puroArt. 39, comma 2, D.P.R. 600/73Ammesso in caso di omessa dichiarazione o di contabilità completamente inattendibile; l’Ufficio può ricorrere a presunzioni supersemplici e l’onere della prova si sposta sul contribuente .
Sintetico (redditometro)Art. 38, commi 4–5, D.P.R. 600/73Ricostruisce il reddito sulla base delle spese di mantenimento e investimenti; meno rilevante per le società ma applicabile ai soci.

6.2 Strumenti di difesa e agevolazioni

StrumentoRiferimentoBenefici
Accertamento con adesioneD.Lgs. 218/1997Sconto sanzioni (1/3 del minimo), sospensione dei termini, definizione dell’imposta.
AcquiescenzaArt. 15 D.Lgs. 218/1997Pagamento immediato con sanzioni ridotte; evita il contenzioso.
Conciliazione giudizialeArt. 48 D.Lgs. 546/92Riduzione delle sanzioni del 40–50 %; definizione della lite.
Definizione agevolata (rottamazioni)Leggi speciali (L. 197/2022, D.L. 146/2023, ecc.)Estinzione del debito pagando il solo capitale; sconto totale o parziale delle sanzioni e degli interessi.
Transazione fiscaleArt. 182‑ter l.fall., art. 63 CCIStralcio e dilazione del debito fiscale nell’ambito di procedure concorsuali.
Accordo di composizione/Piano del consumatoreL. 3/2012, artt. 6–8Ristrutturazione integrale dei debiti, possibile esdebitazione.
Composizione negoziata della crisiD.L. 118/2021Negoziazione assistita con esperto; moratorie e transazioni.

6.3 Termini fondamentali (scheda sintetica)

TermineDurataDecorrenza
Invio osservazioni al verbale60 giorniDal rilascio del processo verbale di chiusura
Contraddittorio ex art. 6‑bis≥60 giorniDalla ricezione dello schema di atto
Istanza di accertamento con adesione15 giorniDalla notifica dell’avviso
Ricorso tributario60 giorni (150 con adesione)Dalla notifica dell’avviso
Termine di decadenza dell’accertamento IRPEF/IRES/IRAP5 anni (7 in caso di omessa dichiarazione)Dalla presentazione (o dalla scadenza del termine di presentazione)
Termine di decadenza dell’accertamento IVA5 anni (7 in caso di omessa dichiarazione)Dalla presentazione della dichiarazione

7. Domande frequenti (FAQ)

1. Quali sono i termini massimi entro cui può essere notificato un avviso di accertamento a una società contoterzista?
L’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. In caso di omessa dichiarazione o dichiarazione nulla, il termine è il 31 dicembre del settimo anno .

2. Se ricevo un processo verbale di constatazione, posso subito impugnare l’avviso?
Dopo il rilascio del PVC la legge riconosce un termine di 60 giorni per presentare osservazioni e richieste . In generale l’avviso non può essere emesso prima dello scadere di tale termine (salvo casi urgenti). Con il nuovo art. 6‑bis l’Ufficio deve inviare anche lo schema di atto e attendere ulteriori 60 giorni .

3. La mancata instaurazione del contraddittorio comporta sempre la nullità dell’accertamento?
Dopo l’introduzione dell’art. 6‑bis la mancata instaurazione del contraddittorio determina l’annullabilità dell’atto. Prima della riforma, la giurisprudenza richiedeva che il contribuente dimostrasse quali elementi difensivi avrebbe potuto dedurre .

4. Qual è la differenza tra accertamento analitico, analitico–induttivo e induttivo puro?
L’accertamento analitico si basa sulle scritture contabili; l’analitico–induttivo integra le scritture con presunzioni; l’induttivo puro è applicato nei casi di omessa dichiarazione o contabilità inattendibile e consente all’Ufficio di determinare il reddito sulla base di presunzioni supersemplici .

5. Cosa succede se l’avviso non indica le prove a sostegno?
L’atto deve contenere l’indicazione dei presupposti di fatto e dei mezzi di prova; la mancanza di motivazione o la mancata allegazione del processo verbale di constatazione può renderlo nullo .

6. Sono un contoterzista e utilizzo le mie macchine quasi esclusivamente per lavorazioni su terreni altrui. Posso essere tassato come impresa agricola?
No. Per essere qualificata come agricola, l’attività in conto terzi deve essere connessa e non prevalente rispetto alla coltivazione dei propri terreni. Se le attrezzature sono utilizzate prevalentemente per lavorare per terzi, l’attività è commerciale e soggetta a regime ordinario .

7. La mia società ha cessato l’attività ed è stata cancellata dal registro delle imprese. Posso ancora ricevere un avviso di accertamento?
In linea generale l’atto notificato alla società estinta è nullo; tuttavia l’Agenzia può notificare l’avviso ai soci o ai liquidatori nei limiti del patrimonio ricevuto. La Cassazione ha stabilito che gli atti devono essere notificati anche alla società prima della cancellazione e che l’eventuale responsabilità dei soci deve essere accertata.

8. Se pago l’avviso prima di fare ricorso, posso ancora impugnarlo?
Il pagamento integrale comporta acquiescenza e preclude la possibilità di ricorrere. Tuttavia è possibile versare un acconto o presentare domanda di rateizzazione e, nel contempo, impugnare l’atto (purché non si sottoscriva l’adesione o l’acquiescenza).

9. Cos’è l’istanza di autotutela e quando va presentata?
L’autotutela è un procedimento amministrativo con cui l’Ufficio può annullare o rettificare un atto illegittimo anche d’ufficio. Può essere richiesta in qualsiasi momento e non sospende i termini per il ricorso. È utile in presenza di errori evidenti (ad esempio calcolo errato dell’imposta o persona sbagliata).

10. Posso chiedere la sospensione della riscossione dopo aver fatto ricorso?
Sì. Presentando un’istanza di sospensione alla Corte di giustizia tributaria e motivando il fumus e il periculum, è possibile ottenere la sospensione della riscossione sino alla sentenza. È inoltre possibile chiedere la sospensione in autotutela all’Agenzia delle Entrate Riscossione.

11. Quali sono le sanzioni applicabili in caso di accertamento?
Le sanzioni variano a seconda della violazione: per dichiarazione infedele la sanzione base è tra il 90 e il 180 % della maggiore imposta; per omessa dichiarazione tra il 120 e il 240 %; per errori formali le sanzioni sono più leggere. Con l’accertamento con adesione o con il ravvedimento è possibile ridurre notevolmente gli importi.

12. Quali vantaggi offre la procedura di sovraindebitamento?
Consente di sospendere le azioni esecutive, proporre un piano di rientro sostenibile e ottenere l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui). L’imprenditore agricolo può proporre un accordo con i creditori o, se persona fisica, un piano del consumatore .

13. È possibile dedurre i costi per macchine e attrezzature usate in conto terzi?
Sì, ma i costi devono essere documentati e correlati all’attività d’impresa. È opportuno conservare fatture di acquisto e registri di utilizzo per dimostrare la strumentalità delle attrezzature.

14. Cosa fare se l’avviso è firmato digitalmente da un funzionario di un ufficio diverso?
È necessario verificare la delega di firma. Se la firma proviene da un dirigente territorialmente incompetente o privo di delega, si può eccepire la nullità dell’atto.

15. In quali casi posso beneficiare della riduzione dei termini di accertamento?
Le normative recenti hanno previsto riduzioni dei termini di decadenza se l’imprenditore esercita la fatturazione elettronica e assolve tutti gli obblighi dichiarativi (cd. “premio fedeltà fiscale”). Ad esempio il termine può ridursi di due anni per i contribuenti che adottano la tracciabilità dei pagamenti. Verifica ogni anno gli aggiornamenti.

16. Che cos’è la conciliazione fuori udienza?
È un istituto introdotto dal D.Lgs. 220/2023 che consente di proporre un accordo con l’ufficio prima della fissazione dell’udienza. Se l’accordo viene raggiunto, il processo si estingue e le sanzioni sono ridotte.

17. Un contoterzista può aderire al regime forfetario?
Solo le persone fisiche con ricavi sotto i limiti fissati dalla legge (85.000 € annui) e che non superano determinati costi per lavoro possono accedere al regime forfetario. Le società sono escluse dal regime forfetario; tuttavia le ditte individuali contoterziste possono valutarne l’applicazione.

18. Quali sono le principali novità normative previste per il 2026?
Il legislatore ha annunciato l’estensione del principio di contraddittorio a tutti gli atti (anche automatizzati), nuove forme di concordato preventivo biennale e semplificazioni per il settore agricolo. Inoltre la riforma del processo tributario prevede la riorganizzazione delle Corti di giustizia tributaria e l’introduzione della figura del giudice monocratico per le cause fino a 5.000 €. È consigliabile monitorare i decreti attuativi.

19. Se l’attività contoterzista è marginale, posso evitare l’iscrizione alla gestione commercianti INPS?
In generale l’imprenditore agricolo iscritto alla gestione agricoltori coltivatori diretti non è tenuto a iscriversi alla gestione commercianti se l’attività in conto terzi è connessa e non prevalente. Tuttavia se l’attività diventa prevalente, è obbligatoria l’iscrizione alla gestione commercianti e l’applicazione delle relative aliquote contributive.

20. Come dimostrare la prevalenza dell’attività agricola?
È consigliabile predisporre un registro dell’utilizzo delle macchine in cui annotare ore e giornate impiegate per i terreni propri e per quelli di terzi, nonché documentare i ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti agricoli e quelli derivanti dai servizi. Tale documentazione sarà fondamentale in caso di accertamento per provare la natura agricola dell’attività.

8. Simulazioni pratiche e esempi numerici

Per comprendere meglio l’impatto economico di un accertamento e le possibili soluzioni, proponiamo alcune simulazioni basate su dati ipotetici.

8.1 Caso 1 – Società contoterzista con riqualificazione del regime IVA

Scenario: La società Agricola Alfa Srl, con sede in Calabria, svolge attività agricola di coltivazione di cereali e, nei mesi invernali, effettua lavorazioni con trattori e mietitrebbie per conto terzi. Nel 2022 la società dichiara un volume d’affari di 300.000 €, di cui 220.000 € derivanti dalla vendita di cereali e 80.000 € da prestazioni di servizi. L’Agenzia delle Entrate effettua una verifica nel 2025 e contesta la prevalenza dell’attività di servizi, riqualificando la società come impresa commerciale. Viene emesso un avviso di accertamento con recupero IVA ordinaria (22 %), maggiore IRES e sanzioni.

Dati:

  • Ricavi servizi (80.000 €) ritenuti commerciali; l’Ufficio applica IVA ordinaria al 22 % invece del regime speciale.
  • Maggior imponibile IRES 80.000 €.
  • Sanzione base per infedele dichiarazione: 90 % dell’imposta.

Calcoli:

  1. IVA recuperata: 80.000 € × 22 % = 17.600 €.
  2. Maggior IRES: supponendo un’aliquota del 24 %, imposta = 80.000 € × 24 % = 19.200 €.
  3. Sanzioni: per IVA e IRES, 90 % dell’imposta = 0,90 × (17.600 € + 19.200 €) = 32.760 €.
  4. Totale richiesto: 17.600 € + 19.200 € + 32.760 € = 69.560 €, oltre interessi.

Difesa: La società può contestare la riqualificazione dimostrando che:

  • Le attrezzature utilizzate sono le stesse impiegate per l’attività agricola;
  • Il fatturato agricolo (220.000 €) è superiore a quello dei servizi (80.000 €);
  • I lavori in conto terzi sono svolti in periodi in cui i mezzi sarebbero inattivi e non alterano la prevalenza dell’attività agricola.

Potrebbe inoltre presentare istanza di accertamento con adesione e ridurre le sanzioni a 1/3 (10.920 €), portando il debito complessivo a circa 47.720 €, da pagare in rate. In alternativa, se il contenzioso appare fondato, può presentare ricorso, far valere la violazione del contraddittorio (se l’Ufficio non ha atteso il termine di 60 giorni) e chiedere la sospensione dell’atto.

8.2 Caso 2 – Omessa dichiarazione e accertamento induttivo

Scenario: La società Beta Srl, contoterzista puramente agromeccanica, non presenta la dichiarazione IVA e IRES per l’anno 2021. L’Agenzia delle Entrate effettua controlli incrociati sui dati di fatturazione elettronica e, nel 2025, emette un avviso di accertamento induttivo recuperando un imponibile presunto di 200.000 €.

Calcoli:

  • IVA: 200.000 € × 22 % = 44.000 €.
  • IRES: 200.000 € × 24 % = 48.000 €.
  • Sanzioni: per omessa dichiarazione, 120 % dell’imposta = 0,120 × (44.000 € + 48.000 €) = 110.400 €.
  • Totale richiesto: 44.000 € + 48.000 € + 110.400 € = 202.400 €, oltre interessi.

Difesa: Poiché si tratta di omessa dichiarazione, l’Ufficio è legittimato a utilizzare il metodo induttivo puro . Tuttavia la società può:

  • Dimostrare che i ricavi effettivi sono inferiori (ad esempio 150.000 €) mediante registri, DDT, estratti conto bancari;
  • Dimostrare cause di forza maggiore per l’omessa dichiarazione (eventi eccezionali);
  • Presentare istanza di accertamento con adesione per ridurre le sanzioni e rateizzare il debito.

In questa situazione la strategia più efficace potrebbe essere l’adesione o la procedura di sovraindebitamento, qualora la società non sia in grado di far fronte alla somma. Con il piano del consumatore, il debito potrebbe essere ristrutturato e dilazionato in base alle capacità reddituali.

8.3 Caso 3 – Utilizzo della procedura di sovraindebitamento

Scenario: La società Gamma Srl (società semplice agricola) accumula debiti fiscali e bancari per 500.000 €, di cui 200.000 € verso l’erario. Nonostante l’attività agricola principale, l’azienda ha subito una grave crisi di liquidità a causa della siccità e della perdita del raccolto. I creditori hanno avviato procedure esecutive e pignoramenti. L’imprenditore decide di ricorrere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Piano: Con l’assistenza di un OCC, Gamma Srl presenta un accordo di ristrutturazione ai sensi dell’art. 6 L. 3/2012. Il piano prevede:

  • Pagamento al 40 % dei debiti chirografari (compresi i debiti fiscali non assistiti da privilegio) entro 5 anni;
  • Pagamento integrale dei crediti privilegiati (dipendenti, Inps) con dilazione;
  • Cessione di un immobile non strumentale per ricavare 100.000 €;
  • Moratoria degli interessi e sospensione delle procedure esecutive.

Il tribunale omologa il piano e sospende le azioni. Al termine, dopo l’adempimento, la società ottiene l’esdebitazione dal debito residuo.

Questo esempio mostra come la procedura di sovraindebitamento possa essere una soluzione efficace per salvare l’azienda agricola e continuare l’attività.

9. Conclusione

L’accertamento fiscale nei confronti di una società contoterzista agricola rappresenta una sfida complessa che richiede preparazione, conoscenza delle norme e l’assistenza di professionisti competenti. Le normative vigenti fissano termini perentori per la notifica dell’atto e tutelano il contribuente con il principio del contraddittorio. È fondamentale monitorare i tempi, analizzare attentamente la motivazione dell’avviso e, se necessario, utilizzare gli strumenti deflattivi (accertamento con adesione, conciliazione, rottamazione) per ridurre l’impatto economico. Le procedure di sovraindebitamento e la composizione negoziata della crisi offrono soluzioni strutturali per le aziende in difficoltà.

Agire tempestivamente è la chiave: un ricorso presentato nei termini o un’istanza di adesione può evitare l’iscrizione a ruolo e i conseguenti pignoramenti. Ricordiamo che la giurisprudenza più recente (Cass. 21271/2025; Cass. 25809/2024) conferma la centralità del contraddittorio e l’obbligo di motivazione, mentre il nuovo art. 6‑bis dello Statuto del contribuente rende l’inosservanza di tali garanzie motivo di annullabilità dell’atto .

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