Accertamento fiscale a una società di gestione incassi: cosa fare e come difendersi

Introduzione

L’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza è uno dei momenti più delicati nella vita di una società di gestione incassi: un atto di contestazione fiscale può portare alla richiesta di importi ingenti, all’avvio di procedure esecutive e persino a responsabilità penali se collegato a reati tributari. Per chi gestisce incassi di terzi (ad esempio per conto di enti pubblici, aziende di utility o servizi digitali) l’accertamento comporta rischi specifici: errori nei flussi finanziari, discrepanze tra dichiarazioni e scritture contabili, contestazioni sulle ritenute operate o sull’IVA, contestazioni sugli strumenti di pagamento e sulle compensazioni.
L’argomento è di grande importanza perché un accertamento errato, non tempestivamente contestato, può trasformarsi in cartelle esattoriali, pignoramenti o ipoteche; un’omessa difesa può aggravare sanzioni e interessi; un’attività di riscossione immediata può paralizzare la società. Evitare errori formali o sostanziali, comprendere i termini per impugnare e utilizzare gli strumenti difensivi consente invece di azzerare o ridurre il debito, rateizzare, sospendere la riscossione o definire l’accertamento con adesione.

Nel corso di questo lungo articolo verranno illustrate tutte le soluzioni legali a disposizione della società contribuenti: i rimedi preventivi (verifica del verbale di constatazione, contraddittorio, memorie difensive), gli strumenti amministrativi e giudiziali (accertamento con adesione, ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria), le procedure deflattive, le sanatorie (rottamazione quater, definizioni agevolate) e le procedure concorsuali (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, esdebitazione).
Il taglio dell’articolo è professionale e pratico: verranno analizzate le norme e le sentenze più recenti, con un particolare focus sulle società di gestione incassi e sulle caratteristiche operative di tali imprese. Verranno forniti esempi numerici e risposte ai quesiti più frequenti.

Chi siamo

L’articolo è redatto con il contributo dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, attivi in tutta Italia nel diritto bancario e tributario. L’avv. Monardo è:

  • Avvocato cassazionista: abilitato al patrocinio presso la Corte di Cassazione e le Giurisdizioni Superiori.
  • Coordinatore di un team di professionisti esperti nel contenzioso tributario e nel diritto bancario, operativi su tutto il territorio nazionale.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, nonché professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Grazie a queste competenze, lo studio può assistere le società di gestione incassi in tutte le fasi dell’accertamento fiscale:

  • Analisi dell’atto: verifica della legittimità, della motivazione e dei conteggi dell’avviso di accertamento o della cartella.
  • Predisposizione di memorie difensive e ricorsi: impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia tributaria, opposizioni agli atti esecutivi e ricorsi ex art. 615 e 617 c.p.c.
  • Sospensioni e rateizzazioni: istanze di sospensione dell’esecuzione, richieste di rateazione o definizione agevolata dei debiti.
  • Trattative e piani di rientro: negoziazione con l’Agenzia delle Entrate Riscossione, accordi con i creditori e predisposizione di piani del consumatore o accordi di ristrutturazione.
  • Soluzioni giudiziali e stragiudiziali: gestione delle procedure concorsuali, piani ex L. 3/2012, ricorsi per cassazione, cause penali per reati tributari.

📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Fonti normative rilevanti

La fiscalità delle società di gestione incassi è disciplinata da una pluralità di fonti legislative. Per la materia dell’accertamento assumono particolare rilievo:

NormaOggettoElementi chiave (estratti)
D.P.R. 600/1973Accertamento delle imposte sui redditiL’art. 39 consente all’Ufficio di procedere a un accertamento analitico o induttivo correggendo la dichiarazione quando emergono discordanze o errori, anche basandosi su presunzioni gravi, precise e concordanti . Se le scritture contabili sono inattendibili o vi sono omesse indicazioni, si può procedere a un accertamento induttivo puro utilizzando ogni informazione disponibile .
D.P.R. 600/1973, art. 43Termini dell’accertamentoGli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; se la dichiarazione è omessa o nulla entro il 31 dicembre del settimo anno . L’Ufficio può emettere ulteriori avvisi integrativi basati su nuovi elementi, precisando tali elementi .
D.P.R. 633/1972, art. 54Rettifica della dichiarazione IVAL’Ufficio rettifica la dichiarazione annuale se emerge un’imposta inferiore o un’eccedenza detraibile superiore; le omissioni o false indicazioni possono essere desunte da registri e documenti e anche da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti . L’Ufficio può rettificare senza previa ispezione quando i dati emergono in modo certo da verbali, questionari o documenti ; può emettere avvisi parziali notificati per raccomandata, che sono annullati se l’Ufficio riconosce l’infondatezza sulla base della documentazione prodotta dal contribuente .
D.P.R. 633/1972, art. 52Accessi, ispezioni e verifiche IVAGli impiegati dell’Amministrazione finanziaria possono accedere nei locali delle attività commerciali o professionali per ispezioni; l’accesso deve essere autorizzato dal capo dell’ufficio e, per i locali anche abitativi, è richiesta l’autorizzazione del procuratore della Repubblica . L’accesso in altri locali necessita di gravi indizi di violazioni e di autorizzazione del procuratore . Durante l’accesso sono vietate perquisizioni personali senza autorizzazione giudiziaria; la mancata esibizione di libri e documenti comporta che essi non possano essere considerati a favore del contribuente . Un verbale deve documentare le rilevazioni eseguite e deve essere consegnato al contribuente .
Legge 27 luglio 2000, n. 212 – Statuto del contribuenteDiritti e garanzie del contribuenteL’art. 7 stabilisce che ogni atto amministrativo deve essere motivato indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, e devono essere allegati gli atti richiamati . Vanno indicati l’ufficio che ha emanato l’atto, l’autorità competente per l’eventuale autotutela, i mezzi di impugnazione e i termini . L’art. 12 disciplina i diritti durante le verifiche: gli accessi devono essere giustificati da esigenze di indagine e svolti durante l’orario ordinario, senza arrecare pregiudizio all’attività aziendale ; il contribuente deve essere informato dei motivi dell’accesso e può farsi assistere da un professionista ; l’ispezione non può superare i 30 giorni lavorativi (prorogabili a 60 per casi complessi) .
D.Lgs. 218/1997, art. 6Accertamento con adesioneI contribuenti che hanno subito una verifica o hanno ricevuto un avviso di accertamento possono chiedere all’Amministrazione una definizione concordata prima di impugnare l’atto. Se la verifica termina con un processo verbale di constatazione, il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni e può chiedere l’accertamento con adesione entro 30 giorni dalla notifica dello schema di accertamento . La richiesta sospende i termini per il ricorso e per il pagamento per 90 giorni .
D.Lgs. 462/1997Iscrizione a ruolo e cartella di pagamentoL’art. 2 dispone che, a seguito dei controlli automatici delle dichiarazioni, l’imposta non versata è iscritta a ruolo senza necessità di un avviso bonario; l’iscrizione è immediata e la cartella può essere notificata direttamente .
D.Lgs. 74/2000Reati tributariL’art. 10-bis punisce l’omesso versamento di ritenute; l’art. 10-ter punisce l’omesso versamento di IVA. Tuttavia, l’art. 13, co. 3-bis (introdotto nel 2015 e modificato dal D.Lgs. 87/2024) stabilisce che i reati di omesso versamento non sono punibili se il fatto è dovuto a cause non imputabili all’autore, come la crisi aziendale o l’insolvenza di terzi .
Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023)Rottamazione QuaterLa “rottamazione quater” permette di definire debiti affidati all’Agente della Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo l’imposta e le somme a titolo di rimborso spese, senza interessi e sanzioni . Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in 18 rate con interesse del 2% . Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la perdita dei benefici e la ripresa della riscossione .
Legge 3/2012 e Codice della crisi d’impresaCrisi da sovraindebitamentoLe procedure di composizione della crisi (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata) consentono al debitore non fallibile di proporre ai creditori un piano di pagamento dei debiti, ottenendo la sospensione delle azioni esecutive. Gli artt. 7 e 8 dettano i requisiti di ammissione (meritevolezza e buona fede), mentre l’art. 12-bis disciplina l’omologazione del piano; l’art. 14-ter prevede la conversione del piano in liquidazione quando vi sono irregolarità o inadempimenti .

Queste norme costituiscono la cornice entro la quale si sviluppa l’accertamento fiscale. Nelle sezioni successive le commenteremo in modo operativo, analizzando anche la giurisprudenza più recente.

1.2 Giurisprudenza di riferimento

L’applicazione delle norme sopra richiamate è stata affinata nel tempo dalla giurisprudenza di Cassazione, dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Giustizia europea (CEDU e CGUE). Le sentenze che interessano in particolare le società di gestione incassi sono le seguenti:

  1. Cass. Sezioni Unite 21271/2025 – Principio del contraddittorio. La Suprema Corte ha riconosciuto che il contraddittorio preventivo, previsto dagli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione e dagli artt. 6 CEDU e 41 della Carta dei diritti fondamentali UE, non ha valore generale nell’ordinamento tributario italiano: esiste solo quando previsto dalla legge (es. tributi armonizzati come l’IVA) o quando l’Amministrazione contesta fatti complessi. La nullità dell’accertamento per mancato contraddittorio sussiste solo se il contribuente dimostra, con la cosiddetta “prova di resistenza”, che avrebbe fornito elementi idonei a modificare la decisione .
    La decisione precisa che l’introduzione dell’art. 6‑bis nello Statuto del contribuente (D.Lgs. 219/2023) non crea un diritto al contraddittorio in tutti i casi, ma ne delinea i confini e i casi di esclusione (controlli automatizzati e di mero versamento).
  2. Cass. Ord. 26340/2025 – Fatture per operazioni inesistenti. In materia IVA, le fatture emesse da fornitori inesistenti o da cooperative fittizie non danno diritto alla detrazione dell’imposta né alla deduzione del costo; il pagamento in favore di tali fornitori è considerato distrazione di utili. Le somme corrisposte devono quindi essere recuperate a tassazione . La Cassazione ha riaffermato che spetta al contribuente dimostrare la realtà delle operazioni .
  3. Cass. 22061/2022 (Sez. Tributaria) – Avviso bonario. La Corte ha stabilito che, in caso di omesso versamento di imposte già dichiarate, l’Amministrazione può iscrivere l’imposta a ruolo senza inviare un avviso bonario. L’avviso bonario è richiesto solo quando vi sono irregolarità nei dati dichiarativi, non quando il contribuente ha semplicemente omesso di versare l’imposta dichiarata . Pertanto, la cartella emessa in mancanza di avviso bonario non è nulla.
  4. CEDU, caso Italgomme S.r.l. c. Italia (6 febbraio 2025). La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 CEDU poiché la normativa nazionale consentiva alle autorità fiscali accessi nei locali aziendali senza adeguate garanzie procedurali e senza la necessaria autorizzazione giudiziaria. La sentenza sollecita il legislatore italiano a introdurre condizioni e limitazioni più stringenti per le ispezioni fiscali .
  5. Cass. 41238/2024 – Omesso versamento IVA e crisi di liquidità. La Suprema Corte ha riconosciuto che il pagamento dell’IVA può essere non punibile se il mancato versamento è dovuto a forza maggiore o a crisi di liquidità non imputabile al contribuente. Il D.Lgs. 87/2024 ha codificato questa interpretazione introducendo la non punibilità dell’omesso versamento quando il contribuente dimostra che la crisi finanziaria è causata da crediti insoluti o da situazioni di sovraindebitamento .

Queste sentenze, insieme alle norme sopra ricordate, costituiscono la base per elaborare strategie difensive efficaci.

2. Procedura passo‑passo: cosa succede dopo la notifica dell’atto

Quando una società di gestione incassi riceve un avviso di accertamento o un processo verbale di constatazione (PVC), è fondamentale comprendere la sequenza degli atti e i termini per reagire. Questa sezione descrive le principali fasi procedurali, con particolare riferimento alle imposte sui redditi e all’IVA.

2.1 Dalla verifica al processo verbale di constatazione

Le verifiche fiscali nei confronti delle società di gestione incassi si svolgono di solito mediante accesso nei locali aziendali e ispezione dei documenti contabili. Le norme dell’art. 52 del D.P.R. 633/1972 e dell’art. 12 dello Statuto del contribuente impongono che l’accesso sia autorizzato, avvenga in orario d’ufficio e sia motivato . Il personale deve consegnare un provvedimento di autorizzazione e un verbale che indichi lo scopo dell’accesso. Per locali anche adibiti ad abitazione serve l’autorizzazione del procuratore della Repubblica . L’imprenditore ha il diritto di farsi assistere da un difensore o da un commercialista e di far mettere a verbale osservazioni e rilievi .
Durante la verifica gli ispettori raccolgono documenti, registri e informazioni; possono prelevare copie dei registri ma non sequestrarli se non in casi eccezionali . Al termine dell’accesso viene redatto un Processo Verbale di Constatazione che riassume le irregolarità contestate. Il PVC è notificato al contribuente, che ha 60 giorni per presentare osservazioni e richieste di chiarimenti; questo termine sospende l’eventuale notifica dell’avviso di accertamento (art. 12, comma 7, Statuto del contribuente).

Attenzione alla durata delle verifiche

Per i contribuenti in regime ordinario, la permanenza nei locali non può superare 30 giorni lavorativi, prorogabili di ulteriori 30 solo per motivi complessi . Per i soggetti in contabilità semplificata le verifiche non possono superare 15 giorni. La violazione di tali limiti può comportare l’annullamento dell’accertamento.

2.2 Lo schema di accertamento e il contraddittorio

Dopo la fase istruttoria l’Agenzia delle Entrate invia uno schema di avviso di accertamento o una bozza di PVC (previsto, ad esempio, dall’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente). Il contribuente ha 30 giorni per presentare memorie difensive e documenti, partecipando al contraddittorio. Se l’ufficio accetta le giustificazioni può correggere o archiviare il procedimento.
Nei casi in cui la legge non prevede il contraddittorio (es. accertamenti automatizzati, controlli formali, omesso versamento), la bozza può essere omessa. Tuttavia, quando l’accertamento è fondato su presunzioni o su elementi valutativi, la giurisprudenza richiede un contraddittorio reale, pena la nullità dell’atto se il contribuente prova di poter fornire elementi decisivi (c.d. prova di resistenza ).

2.3 La notifica dell’avviso di accertamento

L’avviso di accertamento deve essere motivato ai sensi dell’art. 7 dello Statuto del contribuente, con indicazione dei presupposti di fatto e delle norme violata . L’atto deve inoltre riportare l’ufficio competente, il funzionario firmatario, i termini e i mezzi di impugnazione e deve allegare gli atti richiamati . L’omessa motivazione o l’assenza dei documenti menzionati può determinare la nullità dell’atto.
Per l’IVA, l’art. 54 consente la notifica di avvisi parziali tramite raccomandata con avviso di ricevimento ; la data di notificazione coincide con quella dell’avviso di ricevimento. Se dalle prove difensive emerge l’infondatezza della pretesa, l’avviso dev’essere annullato .

2.4 Termini per la notifica

Secondo l’art. 43 del D.P.R. 600/1973 l’avviso di accertamento deve essere notificato:

  • Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, nel caso di dichiarazioni valide (ad esempio, dichiarazione dei redditi presentata per l’anno N → avviso entro il 31 dicembre dell’anno N+5) .
  • Entro il 31 dicembre del settimo anno successivo, se la dichiarazione è omessa o nulla .
  • Per l’IVA, termini analoghi sono previsti dall’art. 57 del D.P.R. 633/1972.
  • Il termine è interrotto in caso di notifiche di processi verbali che producono sospensione e riprende a decorrere dopo l’eventuale contraddittorio.
  • È possibile emettere avvisi integrativi quando emergono nuovi elementi: l’ufficio deve indicare gli elementi nuovi a pena di nullità .

2.5 L’accertamento con adesione

Entro 30 giorni dalla notifica dello schema di accertamento o dell’avviso, il contribuente può proporre istanza di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 218/1997. Tale procedura mira a definire in via concordata la pretesa fiscale, riducendo le sanzioni a un terzo del minimo e consentendo il pagamento in più rate. La richiesta sospende per 90 giorni i termini per l’impugnazione e per il versamento .
L’adesione comporta una negoziazione: l’ufficio e il contribuente possono concordare una base imponibile diversa, rateizzare il pagamento (fino a 8 rate trimestrali o 12 se l’importo supera 50.000 euro) e estinguere la sanzione. La definizione non impedisce al contribuente di impugnare eventuali ulteriori atti dell’agenzia.

2.6 L’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento

Se l’avviso di accertamento diventa definitivo (per mancata impugnazione o per accordo), l’imposta, le sanzioni e gli interessi sono iscritti a ruolo. Per i controlli automatizzati previsti dal D.Lgs. 462/1997, la legge consente di iscrivere direttamente a ruolo l’imposta non versata senza emettere un avviso bonario . Dopo l’iscrizione a ruolo, l’Agente della riscossione notifica la cartella di pagamento, che costituisce titolo esecutivo trascorsi 60 giorni dalla notifica.
Nelle cartelle relative a omessi versamenti di imposte dichiarate, la Cassazione ha ribadito che non è necessaria la previa comunicazione di irregolarità (cosiddetto avviso bonario); l’iscrizione a ruolo è immediata . Tuttavia, la cartella deve riportare l’indicazione degli articoli di legge, degli interessi e delle sanzioni applicate e deve essere motivata. La notifica avviene tramite posta raccomandata o PEC.

2.7 Ricorso alla Corte di giustizia tributaria

Il contribuente che ritiene illegittimo l’avviso di accertamento o la cartella deve presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica. Dal 2024 il processo tributario è interamente telematico; la costituzione in giudizio avviene mediante deposito telematico dell’atto tramite il sistema SIGIT. Il ricorso deve contenere:

  • l’indicazione dell’atto impugnato;
  • l’esposizione dei fatti e dei motivi di diritto;
  • le prove (documenti, perizie, richieste di testimoni);
  • la richiesta di sospensione dell’atto, se vi è pericolo di danno grave e irreparabile;
  • l’indicazione del valore della controversia e l’eventuale richiesta di mediazione.

Nel processo, la società può far valere eccezioni di nullità (mancanza di motivazione, violazione del contraddittorio), contestare i calcoli, produrre documenti contabili, dimostrare la realtà delle operazioni, eccepire la prescrizione o la decadenza e chiedere l’annullamento o la riduzione dell’imposta.

3. Difese e strategie legali: come impugnare, sospendere e definire il debito

3.1 Verifica di legittimità dell’atto

Il primo passo è analizzare la legittimità formale e sostanziale dell’avviso di accertamento o della cartella. Gli elementi da verificare sono:

  1. Motivazione e allegati. L’atto deve indicare i fatti contestati, le norme violate e le prove raccolte; devono essere allegati i documenti richiamati (verbali, PVC) . L’assenza di motivazione o di allegati può essere eccepita dinanzi alla Corte.
  2. Competenza e firma. L’atto deve essere firmato dal funzionario competente; eventuali deleghe devono essere provate.
  3. Prescrizione e decadenza. Verificare se l’avviso è stato notificato entro i termini legali (5 o 7 anni) . L’accertamento notificato oltre tali termini è nullo.
  4. Contraddittorio. Valutare se la fattispecie richiedeva un contraddittorio (ad es. accertamento basato su presunzioni o su dati bancari). In caso di sua omissione, occorre dimostrare (prova di resistenza) che il contraddittorio avrebbe potuto fornire elementi diversi .
  5. Vizi della notifica. Controllare la regolarità della notifica (PEC, raccomandata, messo notificatore). L’errata notifica può comportare la nullità.
  6. Carente istruttoria. Se l’Ufficio ha basato l’accertamento su meri indizi, su presunzioni non gravi o su dati non supportati da documenti, è possibile contestare l’assenza dei requisiti dell’art. 39 del D.P.R. 600/1973 e dell’art. 54 del D.P.R. 633/1972 .

3.2 Contraddittorio preventivo e prova di resistenza

Come ricordato, il contraddittorio non è universalmente previsto; tuttavia, quando la legge lo impone (ispezioni, accertamenti da PVC, recupero IVA) l’omissione può determinare la nullità. È necessario però dimostrare che le osservazioni avrebbero potuto modificare il contenuto dell’atto: il contribuente deve indicare nel ricorso quali elementi avrebbe prodotto (ad esempio fatture, contratti, prove della realtà delle operazioni) e dimostrare che la loro valutazione avrebbe portato a un risultato diverso .

3.3 Strumenti amministrativi: istanza di autotutela e accertamento con adesione

Prima di impugnare giudizialmente, è possibile presentare istanza di autotutela all’ufficio che ha emesso l’atto, chiedendo l’annullamento o la modifica per evidenti vizi (errori di persona, doppia imposizione, errore materiale). L’amministrazione può correggere l’atto in qualsiasi momento, anche dopo l’impugnazione, e senza termine di decadenza.
L’accertamento con adesione consente invece di negoziare con l’ufficio l’imposta dovuta. I vantaggi sono:

  • Riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo;
  • Possibilità di rateizzazione (fino a 8 rate trimestrali, estese a 12 se l’imposta supera 50.000 €);
  • Sospensione dei termini per il ricorso per 90 giorni ;
  • Minore contenzioso e definizione rapida.

Lo svantaggio è che il contribuente rinuncia all’impugnazione sui maggiori importi concordati. Tuttavia l’accordo riguarda solo l’imposta definita: restano impugnabili ulteriori atti derivanti da controlli diversi.

3.4 Sospensione della riscossione

Se l’avviso o la cartella vengono impugnati, il contribuente può chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione per evitare l’immediata iscrizione a ruolo o il pignoramento. Occorre dimostrare il fumus boni iuris (probabilità di vittoria) e il periculum in mora (danno grave e irreparabile). La sospensione può essere concessa anche dall’Agente della riscossione per gravi e comprovate ragioni.

3.5 Difese di merito: contestare la pretesa

Nel merito le società possono far valere diversi argomenti:

  1. Inesistenza o invalidità delle operazioni. Se l’Ufficio contesta la detrazione IVA per fatture ritenute soggettivamente inesistenti (ad esempio servizi forniti da cooperative fittizie), il contribuente può dimostrare la realtà dell’operazione, la buona fede, la regolarità dei pagamenti e la verifica dell’identità dei fornitori .
  2. Deduzione delle spese. In caso di costi contestati come indeducibili, si può provare l’inerenza all’attività sociale, la congruità e la competenza. Le spese per servizi di incasso e per la gestione di piattaforme di pagamento devono essere documentate con contratti e fatture.
  3. Errata ricostruzione dei ricavi. L’accertamento induttivo basa la presunzione di ricavi non dichiarati su indizi (volumi di incasso, margini, indicatori di capacità contributiva). Si può contestare l’affidabilità degli indicatori e dimostrare che gli scostamenti derivano da fattori congiunturali, da insolvenze o da variazioni contrattuali.
  4. Applicazione di sanzioni proporzionate. La Corte di Cassazione ha precisato che le sanzioni devono rispettare il principio di proporzionalità; in alcuni casi la Corte di Giustizia UE ha imposto di ridurre le sanzioni se eccessive rispetto alla gravità dell’illecito.
  5. Crisi di liquidità e forza maggiore. In caso di omesso versamento IVA o ritenute, il contribuente può invocare la causa di non punibilità prevista dall’art. 13, co. 3-bis del D.Lgs. 74/2000 quando dimostra che la crisi di liquidità è dovuta a mancati incassi o a insolvenza dei clienti . Ciò può ridurre la sanzione penale e alleggerire l’imposta dovuta.

3.6 Opzioni giudiziali: ricorso e appello

Dopo il ricorso in primo grado, se la decisione è sfavorevole, si può proporre appello entro 60 giorni innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado. Quest’ultima decide in base alle prove raccolte. Contro la sentenza di appello è ammesso ricorso per Cassazione, limitato ai motivi di legittimità (violazione di legge, difetto di motivazione).

3.7 Reati tributari e responsabilità penale

Le società di gestione incassi possono incorrere in reati tributari (art. 10-bis e 10-ter D.Lgs. 74/2000) quando omettono di versare ritenute o IVA superiori alle soglie penalmente rilevanti. È importante:

  • Mantenere una contabilità chiara e registrare tempestivamente i flussi di incasso e le ritenute operate per conto dei mandanti.
  • In caso di crisi di liquidità, documentare le cause (mancati pagamenti di clienti, insolvenza, blocco degli incassi) per invocare la causa di non punibilità .
  • Valutare tempestivamente la rateizzazione o la rottamazione per evitare che il debito superi la soglia di 250.000 € che rende configurabile il reato di omesso versamento IVA (soglia ridotta a 150.000 € dal D.Lgs. 87/2024). La sanzione penale si attenua se il contribuente estingue il debito o aderisce al pagamento rateale .

4. Strumenti alternativi alla contestazione: rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore

Oltre alla contestazione giudiziale, la legge prevede numerosi strumenti per definire la posizione debitoria riducendo sanzioni e interessi. Di seguito si illustrano le principali opzioni utili per le società di gestione incassi.

4.1 Rottamazione quater

La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto la rottamazione quater per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022. Essa consente di estinguere i debiti versando solo l’imposta e le spese di riscossione, escludendo sanzioni e interessi .
Il piano di pagamento può essere in unica soluzione (scadenza 31 luglio 2023 per la versione originaria, prorogata dalle successive leggi di Bilancio) o in fino a 18 rate: le prime due rate corrispondono al 10% ciascuna, le restanti al 5% ciascuna; gli interessi sono calcolati al 2% annuo sulle rate dilazionate . Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dalla definizione e la ripresa della riscossione .

Le società di gestione incassi possono utilizzare la rottamazione per definire:

  • Cartelle relative a tributi erariali (IVA, IRES, IRPEF, ritenute)
  • Sanzioni per tardivi versamenti
  • Debiti previdenziali e contributivi

È escluso dalla definizione il recupero degli aiuti di Stato e delle multe derivanti da sentenze penali. La rottamazione non interrompe le procedure penali relative a omesso versamento, ma l’estinzione del debito può incidere sulla punibilità.

4.2 Definizioni agevolate e ravvedimento operoso

Oltre alla rottamazione quater, esistono altre definizioni agevolate:

  • Ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997): consente di regolarizzare spontaneamente versamenti tardivi o insufficienti pagando l’imposta e una sanzione ridotta (dal 0,1% al 25% a seconda dei giorni di ritardo). Le recenti modifiche riducono la sanzione al 25% dal 1° settembre 2024 .
  • Saldo e stralcio: definizione introdotta in passato per carichi di persone fisiche in grave e comprovata difficoltà economica; se riproposto dal legislatore, consente di pagare solo una percentuale del debito.
  • Definizione agevolata delle liti pendenti: possibilità di estinguere i giudizi tributari in corso pagando una percentuale del tributo (es. 40% in primo grado, 15% in Cassazione) – strumento attivabile solo se previsto dalla normativa annuale.

4.3 Rateizzazioni amministrative

Per i debiti iscritti a ruolo, l’Agente della riscossione concede rateazioni fino a 72 rate mensili (6 anni), estendibili a 120 rate (10 anni) in caso di grave difficoltà economica. La rateazione sospende le azioni esecutive e evita l’iscrizione dell’ipoteca. Tuttavia, la decadenza dal piano (mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive) comporta il ripristino delle azioni e l’impossibilità di ottenere un nuovo piano.

4.4 Piano del consumatore e accordi di ristrutturazione (L. 3/2012, CCI)

Le società di gestione incassi non rientrano tra i soggetti “consumatori”, ma i soci o gli amministratori che rispondono con il proprio patrimonio possono accedere alle procedure di crisi da sovraindebitamento disciplinate dalla Legge 3/2012 (oggi trasfusa nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). Queste procedure permettono al debitore non fallibile di proporre un piano ai creditori e ottenere l’esdebitazione. Gli strumenti principali sono:

  • Piano del consumatore: rivolto alle persone fisiche consumatrici e ai professionisti; l’art. 12-bis prevede che il giudice omologa il piano se lo ritiene fattibile e se il debitore è meritevole; le azioni esecutive sono sospese .
  • Accordo di ristrutturazione: rivolto a imprese minori e professionisti; necessita dell’approvazione dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti; consente di dilazionare e ridurre l’importo.
  • Liquidazione controllata: se il piano o l’accordo non sono approvati, il debitore può accedere alla liquidazione del patrimonio, con esdebitazione successiva .

L’Avv. Monardo, quale Gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, può assistere sia le società sia i soci/amministratori nelle procedure di composizione della crisi, redigendo il piano e rappresentando l’interessato dinanzi al giudice.

4.5 Esdebitazione dell’imprenditore incapiente

Il Codice della crisi prevede la possibilità di ottenere l’esdebitazione dell’imprenditore incapiente: se, dopo la liquidazione, i debiti residui non vengono saldati, il debitore persona fisica può chiedere al giudice di essere liberato dai debiti insoluti. Tale procedura richiede buona fede e la mancanza di atti in frode ai creditori.

5. Errori comuni e consigli pratici

Nel confronto con l’Amministrazione finanziaria emergono spesso errori ricorrenti commessi dai contribuenti. Evitarli è il primo passo per una buona difesa:

  • Non leggere attentamente l’atto: molti ignorano gli allegati e le motivazioni dell’accertamento, perdendo informazioni essenziali.
  • Sottovalutare i termini: trascorso il termine per presentare osservazioni o ricorso, l’accertamento diventa definitivo.
  • Non presentare memorie difensive: la fase del contraddittorio è fondamentale per correggere errori e per dimostrare la legittimità delle operazioni.
  • Non rivolgersi a un professionista: l’assistenza di un avvocato e di un commercialista consente di individuare vizi formali, contestare presunzioni, proporre istanza di autotutela o accertamento con adesione.
  • Non conservare la documentazione: fatture, contratti, registri informatici e prove di pagamento sono essenziali per dimostrare la correttezza della gestione incassi.
  • Ignorare le sanatorie: perdere l’occasione di aderire alla rottamazione o di rateizzare il debito può aggravare la posizione.
  • Non valutare le procedure concorsuali: per debiti ingenti, il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione possono essere la soluzione definitiva.

Suggerimenti operativi

  • Prevenzione: mantenere una contabilità precisa, monitorare i flussi di incasso, predisporre registrazioni analitiche per ciascun mandante; utilizzare sistemi di controllo interno per evitare errori.
  • Assistenza professionale fin dal primo atto: una lettura esperta del verbale di constatazione consente di preparare controdeduzioni efficaci e di evitare contestazioni infondate.
  • Documentare la crisi di liquidità: in caso di difficoltà finanziarie, raccogliere prove dei crediti insoluti, della mancanza di fondi e delle azioni intraprese per recuperare i crediti; ciò sarà utile per invocare la causa di non punibilità e per le procedure concorsuali.
  • Non attendere le azioni esecutive: agire prima della cartella consente di ridurre sanzioni e interessi, di evitare il pignoramento e di salvaguardare la continuità aziendale.
  • Valutare tutte le opzioni: confrontare i costi e i benefici del ricorso, dell’accertamento con adesione, della rottamazione o delle procedure concorsuali.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Sintesi delle principali norme e termini

Atto/proceduraRiferimento normativoTermini e note
Processo verbale di constatazione (PVC)Art. 12 Statuto del contribuente; art. 52 D.P.R. 633/1972L’ispezione deve avvenire con autorizzazione; durata massima 30 giorni (60 per casi complessi); il PVC deve essere consegnato al contribuente che ha 60 giorni per presentare osservazioni .
Avviso di accertamento IRPEF/IRES/IVAArt. 7 e 6‑bis L. 212/2000; art. 39 e 43 D.P.R. 600/1973; art. 54 e 57 D.P.R. 633/1972Deve essere motivato e notificato entro 5 anni (7 se dichiarazione omessa). Per l’IVA può essere parziale e notificato per raccomandata .
Accertamento con adesioneArt. 6 D.Lgs. 218/1997Richiesta entro 30 giorni dalla bozza di accertamento; sospende i termini per il ricorso per 90 giorni; riduce le sanzioni a un terzo .
Ricorso alla Corte di giustizia tributariaD.Lgs. 546/1992 (riformato)Termine per il ricorso: 60 giorni dalla notifica dell’avviso. Processo telematico. Possibile domanda di sospensione.
Iscrizione a ruolo e cartella di pagamentoD.Lgs. 462/1997Per omessi versamenti la cartella è notificata senza avviso bonario; diventa esecutiva dopo 60 giorni .
Rottamazione quaterL. 197/2022Definizione dei debiti affidati al 30 giugno 2022; pagamento dell’imposta senza sanzioni e interessi; fino a 18 rate .
Reati di omesso versamentoArt. 10-bis e 10-ter D.Lgs. 74/2000; art. 13, co. 3-bisNon punibilità se la crisi finanziaria non è imputabile al debitore .

6.2 Strumenti difensivi e agevolativi

StrumentoNormativaBenefici
AutotutelaArt. 2-quater L. 212/2000Annullamento o correzione dell’atto senza spese; possibile in qualsiasi momento.
Accertamento con adesioneArt. 6 D.Lgs. 218/1997Riduzione delle sanzioni a 1/3; rateizzazione fino a 12 trimestri; sospensione dei termini.
Ricorso tributarioD.Lgs. 546/1992Possibilità di annullamento totale/parziale dell’atto; sospensione dell’esecuzione previa istanza.
Rottamazione quaterL. 197/2022Pagamento del solo capitale e delle spese; esclusione di interessi e sanzioni; fino a 18 rate.
Ravvedimento operosoArt. 13 D.Lgs. 472/1997Sanzioni ridotte (dal 0,1% al 25%); consente regolarizzazione spontanea.
Rateizzazione del ruoloArt. 19 D.P.R. 602/1973Dilazione fino a 72 o 120 rate mensili; sospensione di fermi e ipoteche.
Piano del consumatore / Accordo di ristrutturazioneL. 3/2012; CCISospensione delle azioni esecutive; proposta di piano ai creditori; esdebitazione al termine.

7. Domande e risposte (FAQ)

  1. Cos’è l’accertamento fiscale per una società di gestione incassi?
    L’accertamento fiscale è l’attività con cui l’Agenzia delle Entrate verifica la correttezza delle dichiarazioni e dei versamenti della società. Nel caso di una società che gestisce incassi per conto terzi, l’accertamento può riguardare l’IVA su commissioni e corrispettivi, l’IRPEF/IRES sul margine di gestione e le ritenute operate. L’Ufficio può procedere analiticamente, confrontando dichiarazioni e registri contabili, oppure induttivamente quando le scritture sono incomplete .
  2. Quali sono i termini per la notifica dell’avviso di accertamento?
    Per le imposte sui redditi l’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione; se la dichiarazione è omessa entro il settimo anno . Per l’IVA valgono termini analoghi.
  3. Cosa fare dopo aver ricevuto un processo verbale di constatazione?
    È fondamentale esaminare il verbale con un professionista, raccogliere la documentazione e presentare entro 60 giorni osservazioni che possano chiarire gli aspetti contestati. Tali osservazioni possono evitare l’emissione dell’avviso o ridurre l’imponibile.
  4. Quando è obbligatorio il contraddittorio preventivo?
    Il contraddittorio è obbligatorio nelle ipotesi previste dalla legge (es. accertamenti basati su presunzioni gravi, accertamenti induttivi, procedimenti in materia IVA) e nei casi introdotti dall’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente. La Cassazione ha chiarito che non vi è obbligo di contraddittorio per gli omessi versamenti rilevati tramite controlli automatizzati .
  5. Cosa si intende per prova di resistenza?
    È l’onere del contribuente di dimostrare, in caso di mancato contraddittorio, che l’audizione avrebbe potuto modificare la decisione. Occorre indicare i documenti o i fatti che si sarebbero dedotti e dimostrare la loro rilevanza .
  6. Posso contestare l’IVA detratta se il fornitore è fittizio?
    Se l’Ufficio contesta fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l’IVA non è detraibile. Tuttavia, è possibile difendersi dimostrando la reale esistenza del fornitore, la genuinità della prestazione e la buona fede .
  7. È possibile annullare la cartella di pagamento emessa senza avviso bonario?
    In caso di omesso versamento, la normativa consente di iscrivere a ruolo l’imposta senza avviso bonario; la Corte di Cassazione ha confermato che la cartella è valida . Può però essere annullata se la pretesa è errata o se vi sono vizi nella notifica.
  8. Come funziona l’accertamento con adesione?
    Il contribuente presenta all’ufficio un’istanza per definire l’accertamento; l’ufficio convoca il contribuente e propone una base imponibile concordata. Se l’accordo viene raggiunto, le sanzioni sono ridotte a un terzo e si possono ottenere rateizzazioni .
  9. Che differenza c’è tra ravvedimento operoso e rottamazione?
    Il ravvedimento operoso è una regolarizzazione spontanea prima dell’avvio dell’accertamento o della notifica della cartella, con riduzione progressiva delle sanzioni. La rottamazione, invece, è una sanatoria straordinaria prevista dalla legge che consente di pagare solo il capitale e le spese per debiti già iscritti a ruolo .
  10. Posso ottenere la rateizzazione della cartella?
    Sì. L’Agente della riscossione concede rateazioni fino a 72 rate (o 120 in casi di grave difficoltà) a fronte di una richiesta motivata. Il mancato pagamento di 5 rate comporta la decadenza.
  11. Cos’è il piano del consumatore?
    È una procedura prevista dalla L. 3/2012 che consente alle persone fisiche di proporre ai creditori un piano di pagamento dei debiti con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi. Il piano, se omologato dal giudice, sospende le azioni esecutive e può prevedere riduzioni e falcidie dei debiti .
  12. Una società può accedere al piano del consumatore?
    No, il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche non imprenditrici. Tuttavia, gli amministratori o i soci che hanno debiti personali possono accedervi. Per le imprese minori è possibile l’accordo di ristrutturazione o il concordato minore.
  13. Cosa succede se non presento il ricorso entro 60 giorni?
    L’avviso di accertamento o la cartella diventano definitivi; l’importo iscritto a ruolo è esigibile e non potrà più essere contestato se non per motivi di nullità insanabile (es. atto inesistente).
  14. È possibile rateizzare l’IVA dovuta?
    L’IVA derivante da accertamento può essere rateizzata tramite accertamento con adesione o mediante rateazione del ruolo. L’importante è presentare domanda prima che inizi l’esecuzione.
  15. Se ho una crisi di liquidità, posso evitare il reato di omesso versamento IVA?
    Sì. Se la crisi di liquidità è documentata e non imputabile al contribuente (ad es. mancato incasso di crediti), il D.Lgs. 87/2024 prevede la non punibilità dell’omesso versamento; tuttavia è necessario dimostrarlo con documenti contabili e bilanci .
  16. L’Agenzia può accedere ai miei locali senza autorizzazione del procuratore?
    Solo se i locali sono esclusivamente aziendali e l’accesso avviene per ispezioni ordinarie; in caso contrario, se vi sono parti adibite ad abitazione o se sono necessarie perquisizioni, serve l’autorizzazione del procuratore della Repubblica .
  17. Cosa succede se non presento le scritture contabili durante l’ispezione?
    Il rifiuto di esibire le scritture implica che esse non potranno essere utilizzate in favore del contribuente sia in sede amministrativa sia contenziosa . È quindi opportuno collaborare e poi contestare eventuali vizi nell’atto.
  18. Come si calcolano le sanzioni per omesso versamento?
    Per l’IVA la sanzione amministrativa ordinaria è il 30% dell’imposta non versata; dal 1° settembre 2024 la sanzione è ridotta al 25% . Interessi di mora maturano dal giorno successivo alla scadenza al tasso legale (5% annuo nel 2026). In caso di rottamazione le sanzioni sono azzerate.
  19. È possibile presentare un ricorso cumulativo per più cartelle?
    Sì, se le cartelle derivano dal medesimo avviso o se sono fondate sullo stesso presupposto giuridico, è possibile impugnarle insieme per questioni di economia processuale.
  20. Quali vantaggi offre l’assistenza dell’Avv. Monardo?
    Grazie alla lunga esperienza nel contenzioso tributario e bancario e al coordinamento di uno staff multidisciplinare, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo fornisce una difesa completa: analisi dell’atto, preparazione di memorie e ricorsi, assistenza nelle trattative, predisposizione di piani di rientro e di accordi di ristrutturazione, tutela penale nei reati tributari e assistenza nelle procedure concorsuali. La conoscenza approfondita delle più recenti sentenze di Cassazione e delle normative consente di individuare la migliore strategia per ciascun caso.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

8.1 Caso 1 – Avviso di accertamento per ricavi non dichiarati

Scenario: una società di gestione incassi riceve un avviso di accertamento per l’anno 2021. L’Agenzia delle Entrate ritiene, in base a presunzioni e comparazioni con gli anni precedenti, che la società abbia occultato ricavi per 200.000 € e calcola una maggiore IVA dovuta di 44.000 € (aliquota 22%) e un maggior reddito imponibile ai fini IRES di 200.000 € con imposta 27.500 € (aliquota 27,5%). Le sanzioni per infedele dichiarazione sono pari al 90% dei tributi evasi.

Calcoli dell’Ufficio:

  • Maggior IVA dovuta: 44.000 €
  • Maggior IRES dovuta: 55.000 €
  • Sanzione IVA (90%): 39.600 €
  • Sanzione IRES (90%): 49.500 €
  • Totale da versare: 188.100 €

Difesa:

  1. Contraddittorio: la società presenta documenti attestanti che parte dei ricavi contestati sono stati pagati nell’anno successivo e che alcune fatture erano state stornate per resi. Allegando contratti e note di credito, dimostra che i ricavi reali in più erano solo 50.000 €.
  2. Accertamento con adesione: grazie alla trattativa, l’imponibile viene ridotto di 150.000 €; l’IVA dovuta si riduce a 11.000 € e l’IRES a 13.750 €. Le sanzioni, ridotte a un terzo, scendono a 3.300 € (IVA) e 4.125 € (IRES). Il totale da versare diventa 32.175 €.
  3. Rateizzazione: la società ottiene una rateizzazione in 8 rate trimestrali da 4.021,88 € ciascuna.

Risultato: mediante contraddittorio e accertamento con adesione la società ha ridotto l’imposta da 188.100 € a 32.175 €, evitando contenzioso e sanzioni penali.

8.2 Caso 2 – Omesso versamento IVA per crisi di liquidità

Scenario: nel 2024 la società ha dichiarato IVA a debito per 80.000 € ma, a causa dell’insolvenza di un grande cliente, non ha potuto versarla entro il 27 dicembre. Nel 2025 l’Agenzia notifica una cartella per omesso versamento con sanzione del 30% (24.000 €) e interessi (2.000 €).

Difesa:

  1. Documentazione della crisi: la società dimostra di aver emesso fatture nei confronti del cliente moroso e di aver intrapreso azioni legali per recuperare i crediti. Presenta la corrispondenza con la banca che nega un fido e i bilanci che evidenziano l’assenza di liquidità.
  2. Richiesta di applicazione dell’art. 13, co. 3-bis D.Lgs. 74/2000: trattandosi di omesso versamento dovuto a causa non imputabile (insolvenza del cliente), la società invoca la non punibilità del reato.
  3. Definizione agevolata: chiede la rateizzazione dell’imposta in 24 rate e aderisce alla rottamazione quater per azzerare le sanzioni. L’importo dovuto diventa 80.000 € + interessi ridotti al 2% nelle rate.
  4. Esdebitazione degli interessi: con il pagamento rateale e la definizione agevolata, la società evita la sanzione penale e ottiene una significativa riduzione dell’esborso.

Risultato: la società paga l’IVA dovuta in 24 rate (3.333 € al mese) con interessi ridotti e senza sanzioni. Grazie alla documentazione della crisi ottiene la non punibilità penale.

Conclusione

L’accertamento fiscale nei confronti di una società di gestione incassi è un procedimento complesso che richiede competenze giuridiche e contabili approfondite. La normativa vigente – dal D.P.R. 600/1973 al D.P.R. 633/1972, dallo Statuto del contribuente al D.Lgs. 218/1997 – impone regole stringenti sulla motivazione degli atti, sui termini di notifica e sui diritti del contribuente . La giurisprudenza più recente ha precisato i confini del contraddittorio preventivo e ha introdotto la necessità per il contribuente di offrire la prova di resistenza in caso di omissione .

Dal punto di vista pratico, la difesa efficace passa attraverso:

  • La tempestiva analisi dell’atto e l’individuazione di vizi formali (difetto di motivazione, incompetenza, tardività);
  • La corretta gestione della fase istruttoria (osservazioni al PVC, memorie difensive) e l’eventuale attivazione dell’accertamento con adesione per ridurre sanzioni e rateizzare il debito ;
  • L’uso delle definizioni agevolate (rottamazione, ravvedimento operoso) per azzerare sanzioni e interessi ;
  • La valutazione delle procedure concorsuali (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione) per gestire situazioni di sovraindebitamento .

Agire tempestivamente consente di ridurre o eliminare il debito, di sospendere le azioni esecutive e di evitare sanzioni penali. Affidarsi a professionisti esperti è cruciale per orientarsi tra norme complesse e giurisprudenza in continua evoluzione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare offrono assistenza completa alle società di gestione incassi: dall’analisi dei verbali di constatazione alla redazione di memorie difensive, dal ricorso tributario alla negoziazione con l’ufficio, dalla predisposizione di piani di rientro alla gestione delle procedure di sovraindebitamento.

Grazie all’esperienza maturata nel settore bancario e tributario e alla qualità del lavoro svolto in tutta Italia, lo studio è in grado di individuare le strategie più efficaci per ogni caso specifico, salvaguardando il patrimonio della società e garantendo la continuità aziendale.

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