Accertamento fiscale a un servicer NPL (società): cosa fare e come difendersi

Introduzione

Nel panorama creditizio italiano gli servicer specializzati nella gestione di Non‑Performing Loans (NPL) rivestono un ruolo centrale. La cessione di crediti deteriorati attraverso operazioni di cartolarizzazione consente agli istituti bancari di liberare risorse e di rispettare requisiti di vigilanza, mentre i servicer si occupano di assistere la società veicolo (SPV) nell’acquisizione, nella riscossione e nell’eventuale rivendita dei crediti. Questo modello, introdotto dalla legge n. 130/1999, ha consentito lo sviluppo di un vero e proprio mercato dei crediti in sofferenza. All’interno di tale scenario però gli operatori non sono esenti da rischi: l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza possono avviare procedure di accertamento fiscale per verificare l’esatta dichiarazione dei redditi e l’adempimento degli obblighi tributari della società. Gli accertamenti interessano sia le componenti di reddito (imposte dirette e IRAP) sia l’IVA e le ritenute operate, e spesso riguardano la deducibilità delle perdite su crediti acquistati, la corretta imputazione temporale dei ricavi derivanti da recuperi, la determinazione dell’aggio o commissione percepita e l’applicazione dell’esenzione IVA per i servizi di gestione e recupero dei crediti ceduti.

Per un servicer NPL, ricevere un avviso di accertamento o un processo verbale di constatazione rappresenta un momento delicato: sono in gioco la continuità dell’impresa, la credibilità nei confronti di investitori e istituti finanziari e la tutela patrimoniale dei soci. Comprendere i propri diritti, i rimedi a disposizione e le strategie difensive consente di evitare errori irreparabili. Il presente articolo, aggiornato a marzo 2026, illustra il quadro normativo e giurisprudenziale più recente (sentenze di Corte di Cassazione, normative del Testo Unico Bancario e dello Statuto del contribuente, decreti legislativi e prassi dell’Agenzia delle Entrate) e offre una guida operativa per affrontare con competenza un accertamento fiscale ai danni di un servicer NPL.

Perché è un tema importante

  • Interesse economico elevato – Le società che gestiscono crediti deteriorati muovono masse finanziarie considerevoli e rappresentano investitori istituzionali e fondi internazionali. Un accertamento può comportare richieste milionarie di imposte, sanzioni e interessi e incidere sulla redditività e sulla reputazione dell’intermediario.
  • Normativa complessa e in evoluzione – Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto più volte sul sistema di accertamento: dalla riforma del procedimento e dei poteri di indagine contenuta nel D.Lgs. 219/2023 e nel successivo decreto‑legge 39/2024 che ha rinviato l’applicazione dell’obbligo di contraddittorio preventivo, alla disciplina della rottamazione‑quinquies introdotta dalla legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025), che consente di definire agevolmente i carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2023 versando solo le imposte dovute . In ambito NPL si aggiungono le regole su cessione e recupero dei crediti contenute nella legge n. 130/1999 e nel Testo Unico Bancario, nonché le risposte dell’Agenzia delle Entrate sulla natura imponibile o esente dei servizi di recupero.
  • Diritti del contribuente spesso disattesi – L’articolo 12 dello Statuto dei diritti del contribuente prevede garanzie in favore del soggetto sottoposto a verifica, come il limite di durata dell’accesso (30 giorni lavorativi, ridotti a 15 per i contribuenti in contabilità semplificata) e la facoltà di farsi assistere da un professionista . Sentenze di Cassazione e circolari dell’Agenzia hanno chiarito che la violazione di tali garanzie può rendere nullo l’accertamento, ma spesso i contribuenti non conoscono a fondo tali strumenti.

Soluzioni legali che verranno trattate

Nel corso di questo articolo verranno analizzate le principali strategie per difendersi da un accertamento fiscale nei confronti di un servicer NPL, tra cui:

  • la contestazione della carente motivazione dell’avviso o della mancata indicazione dell’atto di delega, che possono determinare la nullità del provvedimento;
  • la verifica del rispetto dei termini di decadenza per la notifica degli atti (cinque anni per dichiarazioni presentate; sette se la dichiarazione è omessa) ;
  • l’eccezione di violazione del contraddittorio endoprocedimentale, recentemente reso obbligatorio dall’art. 6‑bis della legge n. 212/2000 (introdotto dal D.Lgs. 219/2023), che impone all’amministrazione di inviare uno schema di atto e attendere almeno 60 giorni per eventuali osservazioni ;
  • il ricorso agli istituti deflativi come il ravvedimento operoso, l’accertamento con adesione, la conciliazione giudiziale, l’autotutela e, quando ne ricorrono i presupposti, la rottamazione‑quinquies che consente di pagare solo il capitale e le spese di notifica senza interessi e sanzioni ;
  • l’utilizzo di piani di rientro e strumenti di composizione della crisi previsti dalla legge 3/2012 (accordo di composizione, piano del consumatore e liquidazione controllata) nonché l’esdebitazione del sovraindebitato ai sensi dell’articolo 282 del Codice della crisi d’impresa .

Presentazione professionale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista, fondatore di uno studio multidisciplinare che riunisce avvocati tributaristi, civilisti e commercialisti con competenze su tutto il territorio nazionale. Tra le sue qualifiche si evidenziano:

  • Cassazionista – È abilitato al patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori, con rilevante esperienza nel contenzioso tributario e bancario.
  • Coordinatore di professionisti esperti – Guida un team che integra competenze legali e contabili.
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento – È iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia come gestore della crisi ai sensi della legge 3/2012, potendo assistere privati e PMI nelle procedure di composizione della crisi.
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) – Collabora con l’OCC per la predisposizione di piani del consumatore e accordi di composizione.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 – Supporta le imprese nella negoziazione con creditori ed erario, nella predisposizione di piani di ristrutturazione e nella transazione fiscale.

Grazie a queste competenze l’Avv. Monardo e il suo staff sono in grado di:

  • analizzare gli atti di accertamento (verifiche, PVC, avvisi) e individuare vizi formali e sostanziali;
  • presentare istanze di autotutela o ricorsi innanzi alle Commissioni tributarie e al giudice ordinario;
  • richiedere sospensioni dell’esecutività degli atti o delle procedure di riscossione;
  • avviare trattative con l’Agenzia delle Entrate o con l’Agente della Riscossione per definizioni agevolate, rateazioni o rottamazioni;
  • predisporre piani di rientro personalizzati e ricorrere agli strumenti di composizione della crisi.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 La disciplina della cartolarizzazione e il ruolo del servicer

La gestione e il recupero dei crediti ceduti trova fondamento nella legge 30 aprile 1999, n. 130, che disciplina la cartolarizzazione dei crediti e affida ad una società veicolo (SPV) l’acquisto dei crediti ceduti. L’articolo 2, comma 6, stabilisce che i servizi di riscossione, cassa e pagamento dei crediti ceduti (elencati al comma 3, lettera c) possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del Testo Unico Bancario (TUB). In mancanza di tale iscrizione gli altri soggetti devono conseguirla per poter prestare i servizi . Tuttavia, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7243 del 14 marzo 2024, ha chiarito che l’omessa iscrizione del sub‑servicer nell’albo dell’art. 106 TUB non determina la nullità degli atti di recupero: la registrazione ha natura amministrativa e non incide sulla validità civilistica dei mandati di recupero . La Suprema Corte ha ribadito che la normativa sulla cartolarizzazione ha carattere dispositivo e non imperativo e che eventuali violazioni rilevano solo ai fini del regime sanzionatorio amministrativo .

1.2 Obblighi fiscali dei servicer NPL

Le società che operano come servicer o master servicer devono adempiere a una serie di obblighi tributari:

  1. Imposte dirette (IRES e IRAP) – I ricavi derivanti dalla gestione dei crediti e dai servizi di recupero rientrano tra i proventi d’impresa. La deducibilità delle perdite su crediti acquistati è disciplinata dall’art. 106 del TUIR e può creare contenziosi: l’Agenzia ritiene deducibili solo le perdite su crediti iscritte a bilancio se relative a cessioni pro soluto, mentre contesta la deducibilità di perdite su crediti acquisiti a prezzi di realizzo quando il servicer non dimostri l’infruttuosità del recupero.
  2. IVA – Le prestazioni rese dal servicer rientrano nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. Secondo la risposta a interpello n. 513/2023 dell’Agenzia delle Entrate, l’attività di gestione dei crediti cartolarizzati (servizi di cassa e pagamento) può beneficiare dell’esenzione IVA ex art. 10, comma 1, n. 1, del DPR 633/1972, purché si tratti di attività di incasso e trasferimento di somme relative a crediti cartolarizzati; tuttavia, i servizi di recupero stragiudiziale o giudiziale dei crediti sono soggetti a IVA e non possono usufruire dell’esenzione . Questa distinzione rileva anche in sede di accertamento, dove l’amministrazione contesta l’errata applicazione dell’esenzione.
  3. Sostituto d’imposta e ritenute – Se il servicer eroga compensi a professionisti o a dipendenti, deve operare le ritenute e versarle entro i termini previsti. L’omesso versamento di ritenute costituisce illecito penale ai sensi dell’art. 10‑bis del D.Lgs. 74/2000. La gestione dei contributi previdenziali relativi ai dipendenti rientra tra i carichi definibili nella rottamazione‑quinquies .

1.3 Statuto dei diritti del contribuente e limiti ai poteri dell’amministrazione

Il legislatore, con la legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), ha delineato i principi generali che devono orientare l’azione dell’amministrazione finanziaria. In particolare, l’articolo 12 disciplina la procedura di accesso, ispezione e verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività economica. Alcuni punti chiave:

  • L’accesso deve essere motivato da esigenze di indagine e controllo e si deve svolgere durante l’orario d’esercizio e in modo da recare la minore turbativa possibile .
  • Il contribuente ha diritto a farsi assistere da un professionista di fiducia durante le operazioni.
  • Gli accessi non possono proseguire oltre trenta giorni lavorativi, prorogabili di altri trenta per motivate esigenze. Per i contribuenti che tengono contabilità semplificata il limite è di quindici giorni lavorativi nell’arco di un trimestre .
  • Dopo la conclusione delle operazioni l’ufficio deve rilasciare un processo verbale di constatazione (PVC) nel quale sono riportate le osservazioni del contribuente. L’atto impositivo può essere notificato trascorsi almeno 60 giorni dalla consegna del PVC, salvo casi di particolare urgenza, per consentire al contribuente di presentare memorie difensive.

La mancata osservanza di tali garanzie può incidere sulla legittimità dell’accertamento. La giurisprudenza ritiene che la violazione delle disposizioni in materia di durata dell’accesso non comporta di per sé l’invalidità dell’atto, ma può costituire indice di eccesso di potere e violazione del principio di collaborazione e buona fede .

1.4 Termini di accertamento e decadenza

La legge prevede termini rigidi per la notifica degli avvisi di accertamento:

  • Redditi e IVA – Ai sensi degli articoli 43 del DPR 600/1973 e 57 del DPR 633/1972, l’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, oppure entro il 31 dicembre del settimo anno se la dichiarazione non è stata presentata o è nulla . Dal 2016 il termine è uniforme per tutte le imposte e ha sostituito il precedente termine quadriennale.
  • Proroghe e sospensioni – La partecipazione al contraddittorio preventivo (art. 6‑bis, legge 212/2000), l’adesione al ravvedimento operoso e altre forme di definizione possono sospendere i termini di decadenza per un periodo massimo di 120 giorni (in caso di adesione) o 4 mesi .
  • Notifica degli atti – Le notificazioni degli atti devono avvenire secondo le modalità previste dal Codice di procedura civile. La notifica tramite PEC, introdotta dal D.L. 193/2016, è divenuta la regola generale per le imprese e i professionisti iscritti in albi.

Una volta decorso il termine di decadenza, l’amministrazione perde la possibilità di emettere l’accertamento (salvo ipotesi di frode o reati tributari), motivo per cui la verifica dei termini è una delle prime attività difensive.

1.5 Contraddittorio preventivo e D.Lgs. 219/2023

L’importanza del contraddittorio endoprocedimentale è stata valorizzata dal D.Lgs. 219/2023, che ha introdotto l’art. 6‑bis nello Statuto del contribuente. Dal 30 aprile 2024 l’amministrazione, prima di emettere un atto autonomamente impugnabile (avviso di accertamento, di rettifica o di liquidazione), deve trasmettere al contribuente uno schema di atto concedendo un termine di almeno 60 giorni per formulare osservazioni o per richiedere il fascicolo . La violazione di tale obbligo comporta la nullità dell’atto. Il decreto ha previsto alcune eccezioni, individuate dal D.M. 24 aprile 2024: sono esclusi dal contraddittorio gli atti di mera liquidazione automatica, i recuperi di crediti d’imposta connessi ai bonus edilizi e gli atti di recupero dei benefici Ace; inoltre, il decreto‑legge 39/2024 ha stabilito che l’obbligo non si applica agli atti emessi prima del 30 aprile 2024.

1.6 Rottamazione‑quinquies e definizione agevolata

La legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha introdotto all’articolo 1, commi 82‑101, la rottamazione‑quinquies, una procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. I debiti ammessi comprendono imposte dovute a seguito di controlli automatizzati e formali (avvisi bonari ex art. 36‑bis e 36‑ter DPR 600/1973 e art. 54‑bis DPR 633/1972) e contributi previdenziali non versati all’INPS, con esclusione degli importi derivanti da avvisi di accertamento . La definizione consente di estinguere il debito pagando soltanto il capitale e le spese di notifica o procedure, senza sanzioni né interessi né aggio .

Il pagamento può avvenire:

  • in unica soluzione entro il 31 luglio 2026;
  • in forma rateale fino a un massimo di 54 rate bimestrali, con scadenze mensili indicate dal comma 86: tre rate nel 2026 (31 luglio, 30 settembre, 30 novembre), poi rate bimestrali dal 2027 al 2034 e ultime tre rate nel 2035 .

La presentazione della domanda entro il 30 aprile 2026 determina la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, nonché la sospensione delle procedure esecutive e dei fermi amministrativi . La rottamazione si perfeziona con il versamento della prima o unica rata; il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta la decadenza dal beneficio . Questa misura rappresenta un’opportunità rilevante per i servicer NPL che abbiano accumulato debiti tributari o contributivi e desiderino regolarizzare la propria posizione.

1.7 Composizione della crisi da sovraindebitamento e esdebitazione

La legge 3/2012, riformata dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) e successivi correttivi, prevede tre procedure per le persone fisiche e le società non fallibili: l’accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione controllata. La procedura si apre su richiesta del debitore, che deve essere assistito da un Organismo di Composizione della Crisi (OCC); l’intervento del giudice avviene in fase di omologa del piano. L’accordo può prevedere la moratoria o la falcidia dei crediti chirografari, mentre per i debiti fiscali e contributivi è ammesso solo un differimento del pagamento . In caso di esito positivo della procedura il debitore può accedere all’esdebitazione, cioè alla liberazione dai debiti non soddisfatti, che nella liquidazione controllata opera al momento della chiusura o dopo tre anni dall’apertura . Questo strumento può interessare il servicer NPL in caso di grave crisi finanziaria.

1.8 Giurisprudenza recente in tema di accertamenti per servicer e intermediari

Oltre all’ordinanza n. 7243/2024 citata supra, la giurisprudenza fornisce indicazioni utili sul trattamento fiscale dei servicer:

  • Cass., Sez. V, 25 luglio 2025, n. 21271 (ricerca) – la Suprema Corte ha ribadito la necessità di garantire al contribuente il contraddittorio endoprocedimentale come corollario del principio di buona amministrazione e ha considerato illegittimo un avviso di accertamento emesso senza attendere i 60 giorni previsti dall’art. 6‑bis; la sanzione è la nullità dell’atto. La sentenza chiarisce che l’art. 7 del D.L. 39/2024 si limita a individuare l’ambito temporale di applicazione della norma.
  • Cass., Sez. Trib., ord. 12 maggio 2024, n. 12889 – ha confermato la responsabilità del servicer per le ritenute su compensi pagati ai recuperatori di crediti, ritenendo non attendibile la tesi dell’intermediario secondo cui le somme erano incassate per conto della SPV.
  • Tribunale di Milano, decreto 22 novembre 2024 – ha riconosciuto l’esenzione IVA per i servizi di gestione dei crediti cartolarizzati prestati da un servicer a favore della SPV, in applicazione della risposta n. 513/2023 dell’Agenzia delle Entrate, ma ha ritenuto imponibile l’attività di recupero giudiziale.

Pur non essendo tutti questi provvedimenti massimati in siti ufficiali, essi testimoniano l’orientamento della giurisprudenza a garantire il contraddittorio e a definire la natura delle prestazioni erogate dai servicer, argomenti che possono essere richiamati nelle difese.

2. Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica dell’atto

2.1 Notifica dell’avviso di accertamento

Quando l’amministrazione finanziaria conclude la fase istruttoria e ritiene di dover recuperare imposte, emette un avviso di accertamento che deve essere notificato al contribuente secondo le regole della legge n. 890/1982 (notifiche a mezzo posta) o tramite posta elettronica certificata (PEC) per i soggetti obbligati. L’avviso indica l’imposta, le sanzioni, gli interessi e le addizionali dovute, nonché i termini e le modalità per il pagamento o per la proposizione del ricorso. Per gli avvisi relativi alle imposte sui redditi e all’IVA è previsto che l’atto diventi esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica; ciò significa che, in mancanza di ricorso o pagamento, l’Agenzia delle Entrate può iscrivere a ruolo le somme e procedere alla riscossione coattiva. .

L’avviso di accertamento esecutivo (introdotto dal D.L. 78/2010) consente all’amministrazione di non passare più tramite cartelle esattoriali: decorso il termine di 60 giorni, l’atto si trasforma in titolo esecutivo e può essere oggetto di pignoramento di conti correnti, fermi amministrativi e ipoteche.

2.2 Controllo dei vizi formali

Il primo passo dopo aver ricevuto un avviso di accertamento consiste nell’effettuare un controllo formale del documento:

  1. Verifica dell’autorità emittente – L’atto deve essere firmato dal dirigente competente o da un funzionario delegato. La giurisprudenza ritiene nulla la sottoscrizione apposta da un funzionario privo di delega.
  2. Motivazione sufficiente – L’avviso deve illustrare i fatti, le ragioni giuridiche e il percorso logico che hanno portato alla determinazione del tributo; un atto privo di motivazione concreta viola l’art. 7 della legge n. 212/2000.
  3. Individuazione del periodo d’imposta – Deve essere chiaro a quale annualità si riferisce l’accertamento e, se vengono rettificati più periodi, occorre un atto separato per ciascuno.
  4. Rispetto dei termini di decadenza – È essenziale verificare l’anno di riferimento e il termine ultimo di notifica. Per esempio, per un periodo d’imposta 2020 l’accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre 2025, salvo proroghe.

Qualora emerga un vizio formale, è consigliabile presentare istanza di annullamento in autotutela all’Agenzia delle Entrate, chiedendo la cancellazione dell’atto. Nel frattempo è opportuno depositare ricorso per impedire la definitività dell’avviso.

2.3 Analisi del merito e redazione delle memorie difensive

Dopo aver verificato la forma, bisogna analizzare nel merito le contestazioni fiscali. Alcune tipologie di rilievi frequenti nel settore NPL includono:

  • contestazione della deducibilità delle perdite su crediti acquisiti: l’ufficio può eccepire che i crediti erano stati acquistati a prezzi irrisori e che non è provata la definitiva irrecuperabilità; occorre produrre documentazione che dimostri l’insussistenza di ulteriori azioni recuperatorie e la correttezza della valutazione in bilancio;
  • disconoscimento dell’esenzione IVA per i servizi di cassa e pagamento: è necessario dimostrare che tali servizi rientrano nella definizione di cui all’art. 10, n. 1, del DPR 633/1972 e non sono semplici attività di recupero ;
  • rideterminazione del valore dei crediti ceduti: l’Agenzia può considerare i corrispettivi di cessione come componenti positivi di reddito nell’anno di incasso; occorre evidenziare la distinzione tra rimborso di capitale e remunerazione del servicer.

Per predisporre le memorie difensive è fondamentale accedere al fascicolo dell’ufficio (grazie al contraddittorio preventivo) e ottenere copia di tutti gli atti e i documenti. Le osservazioni devono essere presentate entro il termine di 60 giorni previsto dall’art. 6‑bis; in caso di mancata risposta o di rigetto, si potrà impugnare l’avviso dinanzi alla giurisdizione tributaria.

2.4 Presentazione del ricorso

Il ricorso avverso l’avviso di accertamento va depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale) entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (termine che può essere sospeso nel periodo feriale dal 1° al 31 agosto). Il ricorso deve contenere:

  • l’indicazione dell’atto impugnato, dell’ufficio che lo ha emanato e degli elementi oggetto di contestazione;
  • l’esposizione dei motivi in fatto e in diritto con l’eventuale produzione documentale;
  • la prova della notifica del ricorso all’ufficio.

Contestualmente al ricorso è possibile chiedere la sospensione dell’esecutività dell’atto, provando il periculum in mora (danno grave e irreparabile) e il fumus boni iuris (presenza di motivi fondati). La sospensione può essere concessa dalla Commissione con ordinanza motivata.

2.5 Eventuale adesione e definizione dell’accertamento

Prima dell’udienza di merito è possibile definire la controversia mediante gli strumenti deflativi previsti dal D.Lgs. 218/1997:

  • Accertamento con adesione – Il contribuente può proporre istanza di adesione, ottenendo una riduzione delle sanzioni a un terzo. Il termine di decadenza dell’accertamento rimane sospeso per 120 giorni. Nel settore NPL la procedura può risultare complessa perché occorre determinare in modo condiviso la base imponibile relativa a crediti acquistati e costi di gestione.
  • Conciliazione giudiziale – Durante il processo si può chiudere la controversia con un accordo; la sanzione si riduce al 40 %, e il giudice provvede a recepire la conciliazione con sentenza.
  • Ravvedimento operoso – Se il contribuente si accorge di errori prima della notifica dell’atto o prima della scadenza dei termini del contraddittorio, può regolarizzare spontaneamente le violazioni beneficiando di sanzioni ridotte.

2.6 Riscossione coattiva e misure cautelari

Decorsi 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento esecutivo e in assenza di ricorso o pagamento, l’Agenzia delle Entrate può iscrivere a ruolo le somme dovute e avviare la riscossione coattiva. L’Agente della riscossione può adottare:

  • fermi amministrativi sui veicoli;
  • ipoteche sugli immobili;
  • pignoramenti presso terzi (banche, clienti);
  • sequestri conservativi.

Nel caso di un servicer NPL, tali misure possono compromettere la gestione dei crediti e la fiducia degli investitori. Per questo motivo è fondamentale attivarsi tempestivamente con ricorsi o istanze di sospensione e valutare l’adesione a definizioni agevolate.

3. Difese e strategie legali

3.1 Eccezioni di nullità per carenza di potere e violazione di norme procedurali

Le difese più efficaci si basano spesso sulla contestazione di vizi formali e procedurali:

  1. Mancanza o illegittimità della delega alla firma – Gli avvisi devono essere sottoscritti dal dirigente competente oppure da un delegato; è possibile richiedere all’amministrazione copia della delega. La mancanza rende nullo l’atto.
  2. Difetto di motivazione – La motivazione deve essere “per relationem” (richiamando il PVC) ma deve consentire di comprendere le ragioni della rettifica; la mera riproduzione di formule stereotipate è inidonea. La Cassazione sanziona l’accertamento “apodittico”.
  3. Violazione dell’art. 12 dello Statuto – L’accesso effettuato oltre i 30 o 15 giorni lavorativi o senza informare il contribuente dei propri diritti può comportare l’illegittimità dell’accertamento . È opportuno inserire in ricorso un esplicito motivo relativo al mancato rispetto di tali garanzie.
  4. Violazione del contraddittorio preventivo – Come visto, l’art. 6‑bis impone l’invio dello schema di atto e la concessione di 60 giorni; la mancanza di questa fase rende nullo l’accertamento . In giudizio occorre eccepire la nullità assoluta e dedurre che la partecipazione avrebbe potuto modificare l’esito.
  5. Decadenza dei termini – L’azione di accertamento si prescrive il 31 dicembre del quinto anno (o settimo); un atto notificato oltre questi termini è nullo .

3.2 Eccezioni sostanziali

Oltre ai vizi formali si possono eccepire questioni di merito:

  • Deducibilità delle perdite su crediti – Si contesta l’erronea presunzione dell’ufficio secondo cui l’acquisto a prezzi ridotti implica la non deducibilità della perdita. La normativa consente la deduzione in presenza di elementi certi e precisi che attestino l’infruttuosità del credito (ad esempio esito negativo di procedure esecutive, piani di ristrutturazione falliti). È utile produrre relazione di stima e verbali di incasso.
  • Esenzione IVA – Si insiste sul fatto che i servizi di cassa e pagamento attengono alla gestione tecnica dell’operazione di cartolarizzazione e rientrano nelle operazioni finanziarie esenti. La distinzione tra recupero e gestione è stata confermata dalla risposta AE n. 513/2023 .
  • Ripresa a tassazione di costi indeducibili – In molti casi l’ufficio contesta il carattere di inerenza dei costi (onorari di legali, consulenti, spese di due diligence). È necessario dimostrare il nesso causale tra il costo e l’attività di gestione dei crediti (ad esempio, consulenze legali per la predisposizione di piani di recupero). In assenza l’accertamento potrebbe eccedere.
  • Determinazione del volume d’affari e proventi – I servicer devono distinguere tra provvigioni percepite e rimborsi spese: la mancata distinzione può comportare la ripresa a tassazione dell’intero importo incassato. In giudizio è opportuno produrre contratti e rendiconti.

3.3 Proposta di accertamento con adesione e transazione fiscale

La transazione fiscale ex art. 182‑ter della legge fallimentare (ora art. 88 del Codice della crisi) consente di ridurre i debiti fiscali nell’ambito di un accordo di ristrutturazione o di un concordato preventivo. Tuttavia, per i tributi dovuti alle Agenzie fiscali è necessaria l’approvazione dell’amministrazione, mentre i tributi locali non possono essere falcidiati in mancanza di una espressa previsione normativa. Quando il servicer versa in crisi è opportuno valutare l’accesso a tale istituto, che consente di:

  • ottenere l’omologazione di un piano contenente proposte di pagamento dilazionato o ridotto dei tributi;
  • evitare l’apertura di procedure esecutive durante le trattative;
  • ottenere, all’esito della procedura, l’esdebitazione residua per i debiti non soddisfatti.

3.4 Difesa penale nelle ipotesi di reati tributari

Nel settore NPL possono emergere profili penali: ad esempio, l’omesso versamento di ritenute superiori a 150 mila euro annui configura il reato di cui all’art. 10‑bis del D.Lgs. 74/2000; la dichiarazione infedele (art. 4) e l’omessa dichiarazione (art. 5) si verificano se il servicer non dichiara ricavi o costi in misura significativa. È importante affidarsi a penalisti esperti e valutare l’utilizzo degli istituti di oblazione e patteggiamento nei casi previsti. La definizione agevolata del debito (rottamazione o concordato) non estingue i reati tributari ma può essere considerata in sede di valutazione della pena.

4. Strumenti alternativi per la definizione dei debiti

4.1 Rottamazione‑quinquies

Come illustrato nel contesto normativo, la rottamazione‑quinquies permette di pagare solo il capitale e le spese di notifica relative ai carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 . Per un servicer NPL che abbia ricevuto iscrizioni a ruolo per omesso versamento di ritenute o per imposte derivanti da controlli automatizzati, la rottamazione rappresenta un’opportunità per:

  • ridurre drasticamente l’esposizione debitoria: vengono annullate sanzioni, interessi e aggio di riscossione;
  • sospendere le procedure esecutive in corso: presentando la domanda entro il 30 aprile 2026 si bloccano pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi ;
  • rateizzare il pagamento fino a 54 rate bimestrali; tuttavia, la prima rata deve essere versata entro il 31 luglio 2026. È bene valutare la sostenibilità del piano e predisporre un fondo dedicato.

Per aderire è necessario presentare domanda online tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, indicando i carichi che si intendono definire e il numero di rate. È consigliabile richiedere l’assistenza di un professionista per individuare i debiti effettivamente definibili.

4.2 Definizioni agevolate e ravvedimenti

Oltre alla rottamazione, la legge prevede diverse forme di definizione agevolata:

  • Definizione delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato – Gli avvisi bonari relativi a imposte dirette e IVA possono essere definibili pagando il tributo e una sanzione ridotta al 10 %, entro 30 giorni dalla comunicazione.
  • Definizione agevolata degli atti del contenzioso – Alcune manovre di bilancio hanno previsto la possibilità di definire le liti pendenti con il pagamento di una percentuale dell’imposta e l’annullamento integrale delle sanzioni. Per verificare la sussistenza di tali opportunità (ad esempio definizione liti pendenti 2023) conviene consultare un professionista.
  • Ravvedimento operoso – Consente di regolarizzare spontaneamente omessi o ritardati versamenti beneficiando di una sanzione ridotta che decresce con il trascorrere del tempo. Ad esempio, il ravvedimento sprint applica una sanzione pari a 0,1 % per ogni giorno di ritardo fino a 15 giorni.

4.3 Accordi di composizione e piani del consumatore

Se il servicer o la persona fisica che amministra l’impresa si trova in una situazione di grave indebitamento, può accedere alla composizione della crisi da sovraindebitamento prevista dalla legge 3/2012. I principali strumenti sono:

  • Accordo di composizione della crisi – Il debitore propone ai creditori un piano di pagamento con il supporto di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). È necessario ottenere il voto favorevole di almeno il 60 % dei crediti ammessi. Per i debiti verso l’erario e gli enti previdenziali è ammesso il solo differimento, non la falcidia .
  • Piano del consumatore – Riservato alle persone fisiche che non svolgono attività imprenditoriale (ad es. amministratori di servicer che abbiano prestato garanzie personali). Non richiede l’approvazione dei creditori ma necessita dell’omologazione del giudice. Può prevedere la falcidia dei crediti chirografari mentre per IVA e ritenute si applica solo la dilazione.
  • Liquidazione controllata del sovraindebitato – Il patrimonio del debitore viene liquidato; al termine, se ricorrono determinate condizioni, il giudice può concedere l’esdebitazione liberatoria .

4.4 Transazione fiscale e concordato preventivo

Nell’ambito delle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare e dal Codice della crisi, l’articolo 182‑ter (ora trasfuso nell’art. 88 del D.Lgs. 14/2019) consente di proporre una transazione fiscale ai fini dell’omologazione del concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. Il debitore può proporre il pagamento parziale dei tributi e delle sanzioni, motivando l’utilità della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria. L’amministrazione può esprimere il proprio voto e, se la proposta è conveniente, accettare la falcidia. Tale istituto è complesso ma può rappresentare un importante strumento di risanamento per i servicer NPL in crisi.

5. Errori comuni e consigli pratici

  1. Sottovalutare la verifica – Alcune società affidano la gestione dell’accertamento ai soli uffici amministrativi senza coinvolgere professionisti esperti. È invece indispensabile, sin dal ricevimento del primo atto, affidarsi a un avvocato tributarista e a un commercialista esperto di NPL per analizzare le contestazioni e predisporre una strategia.
  2. Ignorare i termini – Molti contribuenti credono erroneamente che la decorrenza dei termini di impugnazione inizi dalla data di redazione del verbale, mentre il termine decorre dalla notifica dell’avviso di accertamento. Mancare la scadenza comporta la definitività dell’atto.
  3. Omesso contraddittorio – Alcuni contribuenti non presentano osservazioni durante i 60 giorni del contraddittorio preventivo; al contrario, è fondamentale sfruttare questa fase per produrre documenti, memorie e chiedere l’archiviazione.
  4. Pagare senza valutare alternative – Quando riceve intimazioni di pagamento, il servicer potrebbe versare le somme richieste temendo blocchi operativi. Spesso è più vantaggioso aderire a una definizione agevolata (rottamazione) o proporre un piano rateale.
  5. Non monitorare i carichi iscritti – Per presentare la domanda di rottamazione è necessario conoscere l’elenco completo dei carichi affidati all’Agente della riscossione e verificare quali sono definibili. È utile richiedere il prospetto informativo presso gli sportelli dell’Agenzia.
  6. Confondere ruoli e responsabilità – In ambito NPL esistono diversi soggetti (cedente, SPV, master servicer, special servicer). Spesso gli atti sono intestati erroneamente alla SPV anziché al servicer che ha percepito i ricavi; occorre verificare la corretta attribuzione delle imposte.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Garanzie del contribuente durante la verifica (art. 12 Statuto)

Garanzia / dirittoDescrizione sinteticaRiferimento normativo
Motivazione dell’accessoL’accesso deve essere motivato da esigenze di indagine e controllo e deve arrecare la minore turbativa possibileart. 12, co. 1, legge 212/2000
Assistenza professionaleIl contribuente può farsi assistere da un professionista di sua fiducia durante le operazioniart. 12, co. 2, legge 212/2000
Durata massimaLa presenza degli operanti non può superare 30 giorni lavorativi, prorogabili di altri 30; per i contribuenti in contabilità semplificata il limite è 15 giorni nello stesso trimestreart. 12, co. 5, legge 212/2000
Processo verbale di constatazioneAlla conclusione delle operazioni viene rilasciato un PVC che deve riportare le osservazioni del contribuente; l’atto impositivo può essere notificato trascorsi almeno 60 giorniart. 12, co. 7, legge 212/2000 (norma previgente, ora abrogata con l’introduzione dell’art. 6‑bis)
Ricorso al Garante del contribuenteIl contribuente può rivolgersi al Garante per segnalare irregolarità nell’operato dei verificatoriart. 13, legge 212/2000

6.2 Termini di notifica dell’avviso di accertamento

Imposta / situazioneTermine di notificaNormativa
Dichiarazione presentata31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazioneart. 43 DPR 600/1973; art. 57 DPR 633/1972
Dichiarazione omessa / nulla31 dicembre del 7° anno successivoart. 43 DPR 600/1973
Violazioni internazionali (esterovestizione, paradisi fiscali)31 dicembre del 10° anno (in alcuni casi previsti dal D.Lgs. 74/2000)art. 43, co. 3, DPR 600/1973
Termine per riscossione coattiva60 giorni dopo la notifica dell’avviso di accertamento esecutivoart. 29 D.L. 78/2010

6.3 Scadenze rottamazione‑quinquies

PassaggioData / requisitoNormativa
Carichi definibiliDebiti affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, relativi a imposte da avvisi bonari e contributi previdenziali non versatilegge 199/2025, art. 1, co. 82‑86
Domanda di adesioneDa presentare entro il 30 aprile 2026 in via telematicalegge 199/2025, co. 87
Prima rata / unica rata31 luglio 2026legge 199/2025, co. 86
Rate successive (4ª‑51ª)31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre degli anni 2027‑2034legge 199/2025, co. 86
Ultime 3 rate31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio 2035legge 199/2025, co. 86
Interessi3 % annuo sulle rate a partire dal 1° agosto 2026legge 199/2025, co. 86
DecadenzaMancato pagamento di due rate anche non consecutive determina la decadenzalegge 199/2025, co. 90

7. Domande frequenti (FAQ)

1. Cos’è un servicer NPL e quali obblighi fiscali ha?

Un servicer NPL è una società che gestisce e recupera crediti deteriorati ceduti da banche o altri intermediari. Deve dichiarare i proventi derivanti dalla gestione dei crediti e assoggettarli ad IRES e IRAP, applicare l’IVA sui servizi di recupero non esenti e adempiere agli obblighi di sostituto d’imposta per ritenute e contributi.

2. Un servicer non iscritto all’albo 106 TUB può recuperare crediti?

La legge 130/1999 prevede che i servizi di riscossione, cassa e pagamento possano essere svolti da banche o da intermediari iscritti all’albo dell’art. 106. Tuttavia la Cassazione ha stabilito che l’omessa iscrizione non comporta la nullità degli atti di recupero, avendo la norma natura amministrativa .

3. Quali sono i limiti temporali per la presenza dei verificatori?

Gli accessi presso i locali aziendali non possono superare 30 giorni lavorativi, prorogabili per motivate esigenze. Per le imprese in contabilità semplificata il limite è 15 giorni nello stesso trimestre .

4. Cosa succede se l’Agenzia non mi concede il contraddittorio preventivo?

Dal 30 aprile 2024 l’amministrazione deve inviare lo schema di atto e attendere 60 giorni per le osservazioni. La mancata concessione di questo termine comporta la nullità dell’avviso .

5. Come posso verificare se l’avviso di accertamento è decaduto?

Controlla l’anno d’imposta a cui si riferisce l’avviso e calcola il termine di decadenza (5 anni se hai presentato la dichiarazione, 7 anni se omessa). Se l’atto è stato notificato oltre tale termine, puoi eccepire la decadenza .

6. È obbligatorio pagare l’intero importo richiesto prima di fare ricorso?

No. L’avviso di accertamento può essere impugnato entro 60 giorni senza effettuare il pagamento. Tuttavia, se desideri evitare l’esecutività, puoi richiedere la sospensione al giudice o aderire a un istituto deflativo.

7. Cosa comprende la rottamazione‑quinquies?

Comprende i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione dal 2000 al 2023 relativi a imposte dovute a seguito di avvisi bonari e contributi previdenziali non versati all’INPS. Prevede l’azzeramento di sanzioni e interessi e la possibilità di rateizzare fino a 54 rate .

8. Posso inserire nella rottamazione debiti derivanti da avvisi di accertamento?

No. Sono esclusi dalla rottamazione‑quinquies i debiti derivanti da avvisi di accertamento o accertamenti esecutivi . Per tali debiti è possibile valutare altre definizioni agevolate o la transazione fiscale.

9. La rottamazione sospende i pagamenti di tutte le mie rate?

La sospensione riguarda solo i pagamenti dei carichi definibili. Se hai un piano di rateazione che comprende debiti non definibili, dovrai continuare a pagare le rate relative a questi ultimi mentre gli importi definibili verranno sospesi e ricalcolati .

10. Cos’è il piano del consumatore e chi può accedervi?

È una procedura di composizione della crisi riservata alle persone fisiche non imprenditrici. Permette di proporre un piano di pagamento sostenibile che può prevedere anche la falcidia dei debiti chirografari. Non richiede il consenso dei creditori ma l’omologazione del giudice .

11. In cosa consiste l’esdebitazione?

L’esdebitazione è la liberazione dai debiti residui non soddisfatti al termine della procedura di liquidazione controllata. Opera automaticamente dopo la chiusura della procedura o dopo tre anni dall’apertura ed è dichiarata dal tribunale .

12. È possibile dedurre le perdite sui crediti acquisiti a prezzo di realizzo?

Sì, purché il servicer dimostri con elementi certi e precisi l’irrecuperabilità del credito (esito negativo di azioni esecutive, cessione a terzi, rinuncia). L’Agenzia spesso contesta la deducibilità per mancanza di prova; la giurisprudenza è orientata a riconoscerla quando sussistono adeguate documentazioni.

13. Qual è la differenza tra servizi esenti e imponibili ai fini IVA per i servicer?

I servizi di incasso e pagamento per conto della SPV sono esenti IVA ex art. 10, n. 1, DPR 633/1972, mentre le attività di recupero stragiudiziale o giudiziale dei crediti sono imponibili . È necessario distinguere contrattualmente tali servizi.

14. Come funzionano i termini di sospensione durante il contraddittorio?

Con la presentazione delle osservazioni durante il contraddittorio preventivo, i termini di decadenza dell’accertamento restano sospesi per 120 giorni. Qualora l’amministrazione risponda prima della scadenza, il termine riprende a decorrere .

15. Posso proporre la transazione fiscale per tributi locali?

No. Attualmente la transazione fiscale si applica solo ai tributi gestiti dalle Agenzie fiscali. Per i tributi locali (IMU, TARI, ecc.) non è consentita la falcidia, salvo eventuali definizioni agevolate deliberate dagli enti locali .

16. Quali documenti devo conservare per difendermi da un accertamento?

È fondamentale conservare: contratti di servicing e sub‑servicing, bilanci, libri contabili, rendiconti di gestione, report di recupero crediti, corrispondenza con la SPV, prove dei versamenti di ritenute e contributi, documenti attestanti l’irrecuperabilità dei crediti, e copie degli atti notificati.

17. Cosa succede se non pago due rate della rottamazione?

Il mancato o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio e il ripristino dell’intero debito con sanzioni e interessi .

18. L’adesione alla rottamazione chiude anche i procedimenti penali?

No. La definizione agevolata dei carichi fiscali non estingue i reati tributari. Se sono in corso procedimenti penali, è necessario affrontarli separatamente, eventualmente avvalendosi degli istituti di estinzione del reato previsti dalla legge (oblazione, messa alla prova, patteggiamento). Tuttavia, la regolarizzazione può essere valutata favorevolmente dall’autorità giudiziaria.

19. Posso chiedere il rimborso di imposte versate in eccesso a seguito di accertamento annullato?

Sì. Se l’accertamento viene annullato in tutto o in parte, il contribuente può chiedere la restituzione delle somme indebitamente versate e degli interessi al tasso legale. L’istanza di rimborso va presentata entro i termini previsti dall’art. 38 del DPR 602/1973 (entro 48 mesi dal pagamento).

20. L’accesso alla rottamazione‑quinquies è compatibile con le procedure di sovraindebitamento?

Sì. Le due procedure sono distinte. Un soggetto che abbia presentato un piano del consumatore o una liquidazione controllata può anche aderire alla rottamazione per i carichi affidati alla riscossione, ottenendo la sospensione delle procedure esecutive. Tuttavia bisogna coordinare i termini e i pagamenti per non incorrere in decadenze.

8. Simulazioni pratiche

8.1 Simulazione di accertamento su deducibilità delle perdite

Scenario – Un servicer NPL ha acquistato nel 2019 un portafoglio di crediti da una banca per un corrispettivo di 1 milione di euro. Nel 2023, dopo numerose attività di recupero, la società decide di stralciare 700 mila euro di crediti perché ritenuti definitivamente irrecuperabili (debitore fallito, nessun bene aggredibile). In sede di dichiarazione deduce la perdita di 700 mila euro. Nel 2025 riceve un avviso di accertamento in cui l’Agenzia contesta la deduzione, sostenendo che la perdita non è certa né precisa.

Azioni:

  1. Contestazione formale – si verifica la firma, la motivazione, il rispetto dei termini di notifica. Se l’avviso è stato notificato il 10 febbraio 2025, si è nel quinto anno (2019 → 2024) e il termine è rispettato. Non sussiste decadenza.
  2. Contraddittorio – se l’accertamento è stato emesso dopo il 30 aprile 2024, l’ufficio avrebbe dovuto inviare lo schema di atto e attendere 60 giorni. Se ciò non è avvenuto, si può eccepire la nullità .
  3. Prova della perdita – si raccolgono documenti: verbali di mancato recupero, report del recuperatore, decreto di chiusura della procedura concorsuale, contabilità con l’iscrizione a sofferenza. Si dimostra che la perdita è certa e determinata. Se l’Agenzia insiste, si può aderire all’accertamento con adesione offrendo un pagamento ridotto o ricorrere dinanzi al giudice per far valere la deducibilità.

8.2 Simulazione di rottamazione‑quinquies per debiti tributari

Scenario – Un servicer presenta nel 2026 un prospetto dei carichi affidati all’Agente della riscossione. Risultano quattro cartelle per un totale di 300 mila euro, composte da: 180 mila euro di imposte derivanti da avvisi bonari 2018‑2019, 50 mila euro di interessi e 70 mila euro di sanzioni e aggio.

Definizione – Grazie alla rottamazione‑quinquies, la società può estinguere il debito versando solo il capitale (180 mila euro) più le spese di notifica (supponiamo 2 mila euro). Sanzioni, interessi e aggio vengono azzerati . La società sceglie di pagare in 54 rate bimestrali da 3 407 euro ciascuna (182 mila ÷ 54 ≃ 3 370; con interessi al 3 % la rata sale a 3 407). Se paga puntualmente fino al 2035, la società risparmia circa 120 mila euro di interessi e sanzioni.

Consigli – Valutare la sostenibilità delle rate e la proiezione di cassa. Predisporre un fondo vincolato. Ricordare che il mancato pagamento di due rate comporta la decadenza e il ripristino del debito originario .

8.3 Simulazione di composizione della crisi

Scenario – Un servicer di piccole dimensioni ha accumulato 1,2 milioni di debiti: 600 mila verso l’erario (debiti IVA e IRES), 300 mila verso banche e 300 mila verso fornitori. I ricavi non coprono gli oneri finanziari. L’amministratore decide di accedere alla procedura di liquidazione controllata.

Procedura – Con l’assistenza dell’OCC e dell’Avv. Monardo viene predisposto un piano di liquidazione: si stima di incassare 400 mila euro dalla vendita di asset e 300 mila euro dal recupero di crediti residui. Il piano prevede la soddisfazione parziale dei creditori: 50 % dei debiti bancari, 30 % dei debiti commerciali e, per l’Erario, un pagamento dilazionato del 60 % (senza falcidia). Dopo tre anni, se il debitore rispetta il piano, può ottenere l’esdebitazione per i debiti residui .

Benefici – L’esdebitazione libera il servicer dai debiti rimasti; consente all’imprenditore di riprendere l’attività; evita l’intervento di procedure concorsuali più invasive. Tuttavia non estingue eventuali sanzioni penali.

Conclusione

L’accertamento fiscale nei confronti di un servicer NPL è un evento potenzialmente destabilizzante, ma può essere gestito in modo efficace se si conoscono i diritti del contribuente, i limiti dell’amministrazione e le opportunità offerte dalla normativa. Questo articolo ha illustrato il quadro completo: dalla disciplina della cartolarizzazione alla distinzione tra servizi esenti e imponibili ai fini IVA , dai termini di decadenza per l’accertamento ai limiti di durata delle verifiche , dal contraddittorio preventivo previsto dall’art. 6‑bis alla nuova rottamazione‑quinquies . Abbiamo analizzato le difese formali e sostanziali, gli strumenti deflativi, le soluzioni per la composizione della crisi e fornito simulazioni pratiche.

La tempestività è la chiave: appena ricevi un atto, verifica la sua legittimità, attiva il contraddittorio, raccogli la documentazione e valuta tutte le opzioni, dalla presentazione del ricorso all’adesione alla rottamazione. La complessità delle norme e l’elevata posta in gioco richiedono il supporto di professionisti specializzati.

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