Accertamento fiscale a un panificio industriale: cosa fare e come difendersi

Introduzione

Gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza sono sempre più frequenti nel settore della panificazione industriale. In particolare, i panifici industriali, grazie a elevati volumi di produzione e alla presenza di materie prime facilmente quantificabili (farina, lievito, acqua), sono tra le attività più esposte a controlli basati su calcoli presuntivi. I verificatori, infatti, possono ricostruire i ricavi partendo dal consumo di farina e lievito o dalla potenza dei macchinari, partendo da un metodo analitico‑induttivo previsto dall’articolo 39 del DPR 600/1973. Tale articolo consente all’amministrazione di determinare il reddito d’impresa sulla base di presunzioni “gravi, precise e concordanti” quando le scritture contabili sono inattendibili o incomplete ; può addirittura prescindere del tutto dalle scritture, cioè procedere con un accertamento induttivo puro, quando ricorrono gravi irregolarità .

Ricevere un avviso di accertamento o un processo verbale di constatazione (PVC) è un evento delicato per l’imprenditore. È fondamentale conoscere i propri diritti: lo Statuto del contribuente (Legge 212/2000) prevede che ogni accesso, ispezione o verifica nei locali di un’impresa debba essere motivato e svolto durante l’orario di lavoro con il minimo disturbo . Il contribuente ha diritto ad essere informato delle ragioni e dell’oggetto della verifica e può farsi assistere da un professionista abilitato . Lo stesso Statuto stabilisce che gli operatori non possono permanere presso la sede del contribuente oltre trenta giorni lavorativi, prorogabili solo in casi complessi .

L’avviso di accertamento è un atto impositivo che, se non impugnato o definito, diventa definitivo e può portare alla riscossione coattiva. Il contribuente deve reagire tempestivamente: l’articolo 6 del d.lgs. 218/1997 permette di chiedere accertamento con adesione, ossia una trattativa con l’ufficio che può ridurre le sanzioni . Se invece si intende contestare l’atto, occorre presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado entro 60 giorni e, contestualmente, chiedere la sospensione dell’esecutività ex articolo 47 del d.lgs. 546/1992 . Ignorare i termini o limitarsi a pagare senza una verifica accurata può comportare conseguenze gravi come fermo amministrativo, ipoteca o pignoramento.

Per affrontare efficacemente un accertamento fiscale occorrono competenze multidisciplinari: analisi contabile, conoscenza approfondita delle norme tributarie, capacità di negoziazione con gli uffici e, se necessario, esperienza nel contenzioso giudiziale.

L’avvocato Giuseppe Angelo Monardo è un professionista cassazionista che coordina un team di avvocati e commercialisti esperti a livello nazionale in diritto bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) ed Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021.

In qualità di cassazionista, può patrocinare anche i ricorsi in Suprema Corte, offrendo assistenza completa a imprese e privati. Il suo staff multidisciplinare aiuta concretamente i clienti analizzando gli atti, redigendo ricorsi, chiedendo sospensioni, trattando con l’Agenzia delle Entrate per accordi vantaggiosi, predisponendo piani di rientro o soluzioni giudiziali e stragiudiziali.

Se hai ricevuto un avviso di accertamento o una verifica da parte del Fisco su un panificio industriale, non aspettare: 📩 contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Fonti normative

Una corretta difesa contro un accertamento fiscale deve basarsi su norme precise. Di seguito sono richiamate le principali fonti che regolano i poteri dell’amministrazione e i diritti del contribuente.

Norma / fonteOggetto / concetto essenzialePassaggi chiave
Costituzione (art. 53)Principio di capacità contributiva e progressività dell’imposizione.Ogni cittadino è tenuto a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva; il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
DPR 600/1973, art. 39Accertamento dei redditi d’impresa.Consente la rettifica del reddito d’impresa quando gli elementi indicati in dichiarazione non corrispondono ai dati di bilancio e prevede l’uso di presunzioni gravi, precise e concordanti ; autorizza l’accertamento induttivo puro quando le irregolarità contabili sono gravi .
DPR 633/1972, art. 54Rettifica delle dichiarazioni IVA.L’ufficio IVA può rettificare la dichiarazione utilizzando presunzioni semplici per determinare l’imponibile quando i dati dichiarati non sono veritieri; vengono applicati criteri simili a quelli dell’art. 39.
Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente), art. 12Diritti e garanzie nelle verifiche fiscali.Prevede che gli accessi siano motivati, durante l’orario di esercizio e con la minore turbativa possibile ; obbliga i verificatori a informare il contribuente e a consentire l’assistenza di un professionista ; limita la permanenza presso i locali del contribuente a 30 giorni prorogabili .
Legge 212/2000, art. 6-bisContraddittorio preventivo.Prevede che, prima dell’emissione di un avviso di accertamento, l’ufficio debba notificare uno schema di atto per consentire al contribuente di presentare osservazioni.
D.lgs. 218/1997, art. 6Accertamento con adesione.Il contribuente può richiedere, con istanza, la formulazione di una proposta di accertamento per definire la pretesa con riduzione delle sanzioni ; l’istanza sospende i termini per l’impugnazione per 90 giorni .
D.lgs. 546/1992, art. 47Sospensione dell’atto impugnato.Permette al ricorrente di chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto se può derivargli un danno grave e irreparabile; la richiesta deve essere motivata e verrà decisa in tempi rapidi .
D.lgs. 546/1992, art. 16 e seguentiTermini per il ricorso e notificazioni.Il ricorso contro l’avviso di accertamento va proposto entro 60 giorni dalla notifica; occorre depositare presso la segreteria della corte di giustizia tributaria e notificare all’ufficio.
Leggi di bilancio e decreti recenti (2024–2026)Pace fiscale e definizioni agevolate.Le leggi di bilancio degli ultimi anni hanno introdotto la rottamazione‑quater delle cartelle (L. 197/2022) e successive proroghe; il concordato preventivo biennale (L. 130/2024); ulteriori strumenti per la definizione delle liti pendenti.

1.2 Giurisprudenza di riferimento

Le pronunce della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia Tributaria delineano i confini dell’accertamento sui panifici industriali. Riportiamo le decisioni più significative.

Cass. 21860/2018 – Il “paninometro”

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 21860 del 2018, ha affermato la legittimità dell’accertamento analitico‑induttivo basato sul consumo di farina e lievito. Secondo la Corte, il consumo di un certo quantitativo di farina, depurato dello sfrido, permette di ricostruire i ricavi di un panificio, anche quando la contabilità è formalmente regolare ma, di fatto, infedele . La presunzione di acquisto di materia prima in nero emerge dalle modalità di produzione della eccedenza non contabilizzata . Perché il metodo sia legittimo, l’ufficio deve utilizzare presunzioni gravi, precise e concordanti e offrire al contribuente la possibilità di contestare le stime; se il contribuente non produce prove convincenti, l’accertamento è valido.

Cass. 24902/2013 – Percentuale di resa della farina

Con la sentenza n. 24902/2013, la Cassazione ha confermato la legittimità della ricostruzione dei ricavi sulla base della resa teorica della farina. I giudici hanno evidenziato che, durante la verifica, fu determinata una percentuale minima di resa della farina confrontandola con i dati contabili, depurando lo sfrido e la rimanenza . L’amministrazione può utilizzare coefficienti di resa e altri indici tecnico‑economici purché vengano confrontati con la realtà aziendale e vi sia contraddittorio con il contribuente.

Cass. 612/2020 – Accertamento analitico‑induttivo e presunzioni semplici

L’ordinanza n. 612/2020 ha ribadito che le presunzioni utilizzate nell’accertamento analitico‑induttivo non devono possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti dall’art. 39 solo quando si procede con il metodo induttivo puro. Se, invece, l’ufficio procede a una determinazione analitico‑induttiva sulla base di elementi certi (ad esempio consumi di materie prime, dati bancari, fatture di acquisto), le presunzioni devono essere supportate da riscontri e il contribuente può contestarne l’attendibilità.

Cass. 29746/2025 – Autotutela e doveri motivazionali

Nel 2025, la Cassazione (sentenza n. 29746) ha analizzato il tema dell’autotutela e delle motivazioni degli accertamenti. La Corte ha precisato che l’ufficio deve valutare le osservazioni presentate dal contribuente dopo il PVC; l’omessa valutazione può comportare l’illegittimità dell’avviso. La decisione richiama il principio di trasparenza introdotto dal decreto legislativo n. 219/2023 che ha rafforzato l’obbligo di motivazione degli atti.

Giurisprudenza recente (2024–2026)

  • Ordinanza 1861/2025 – In tema di presunzioni bancarie, la Cassazione ha ribadito che le movimentazioni sui conti societari si presumono ricavi non dichiarati, salvo prova contraria. La pronuncia richiama l’art. 39 del DPR 600/1973 e conferma l’uso delle presunzioni anche a fini IVA.
  • Ordinanza 23741/2025 – La sezione tributaria ha affermato che, in caso di accertamento induttivo puro, l’amministrazione può disconoscere i costi dedotti se il contribuente non fornisce documentazione adeguata; tuttavia, deve riconoscere i costi forfettariamente quando emergono in maniera ragionevole.
  • Sentenze di merito delle Corti di Giustizia Tributarie – Numerose sentenze di primo e secondo grado hanno confermato la validità del metodo basato sul “paninometro” e di altri strumenti simili come “caffettometro” (bar), “tovagliometro” (ristoranti), “bottigliometro” (pub) e “shampometro” (parrucchieri). Tali strumenti, utilizzati quando mancano i corrispettivi, consentono di ricostruire i ricavi sulla base del consumo di materie prime o beni strumentali.

1.3 Concetti chiave: accertamento analitico, analitico‑induttivo e induttivo puro

Per comprendere le modalità di verifica usate dai verificatori nei panifici industriali è utile distinguere tre tipologie di accertamento:

  1. Accertamento analitico: si basa sui dati contabili forniti dal contribuente; l’ufficio controlla l’esatta applicazione delle norme fiscali (deduzioni, detrazioni, applicazione delle aliquote). Se alcuni elementi non coincidono con il bilancio o il conto economico, si procede alla rettifica ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettere a) e b) .
  2. Accertamento analitico‑induttivo: interviene quando la contabilità presenta irregolarità, ma non è completamente inattendibile. L’ufficio utilizza dati certi (ad esempio acquisto di farina e lievito per i panifici) e presunzioni per ricostruire il reddito. Questo metodo richiede presunzioni gravi, precise e concordanti e consente al contribuente di fornire prove contrarie (es. documentazione di sfridi superiori, donazioni, pane distribuito gratuitamente). È il metodo utilizzato nel “paninometro”.
  3. Accertamento induttivo puro: previsto dal secondo comma dell’art. 39 , è applicato quando la contabilità è del tutto inattendibile, mancante o falsa. In tal caso l’ufficio può prescindere dalle scritture e avvalersi di presunzioni semplici. È una misura residuale e più severa perché non richiede presunzioni gravi; il contribuente può contestare l’abuso di tale metodo.

1.4 Il ruolo dello Statuto del contribuente

Lo Statuto del contribuente tutela l’imprenditore sottoposto a verifiche fiscali. L’articolo 12 stabilisce che gli accessi e le ispezioni devono essere eseguiti solo per esigenze effettive di indagine e devono essere adeguatamente motivate . I verificatori devono informare il contribuente delle ragioni dell’ispezione e dei diritti a sua disposizione, compresa la possibilità di farsi assistere da un professionista . La permanenza presso la sede del contribuente non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili solo per ulteriori trenta giorni in casi particolarmente complessi .

Al termine delle operazioni deve essere consegnato il processo verbale di chiusura; il contribuente dispone di sessanta giorni per presentare osservazioni, che l’ufficio deve valutare prima di emettere l’avviso di accertamento. Questa fase è chiamata contraddittorio preventivo e dal 2023 è obbligatoria per la maggior parte degli avvisi. L’omessa considerazione delle osservazioni può essere motivo di annullamento.

1.5 Accertamento con adesione (d.lgs. 218/1997)

L’accertamento con adesione è uno strumento deflativo del contenzioso: consente al contribuente di definire la pretesa fiscale prima del ricorso, con riduzione delle sanzioni a un terzo. L’articolo 6 del d.lgs. 218/1997 disciplina l’istanza: il contribuente può chiederla dopo una verifica o dopo la notifica di un avviso di accertamento . Una volta presentata, l’istanza sospende il termine per impugnare per 90 giorni e l’ufficio deve fissare un appuntamento per definire l’accordo. Se la trattativa va a buon fine, l’avviso perde efficacia e si perfeziona la definizione con il pagamento delle somme dovute; in caso contrario, decorrono nuovamente i termini per impugnare.

1.6 Processo tributario e sospensione dell’atto impugnato (d.lgs. 546/1992)

Il processo tributario è regolato dal d.lgs. 546/1992. Il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso. Contestualmente, il contribuente può chiedere la sospensione dell’atto, per evitare che l’atto diventi esecutivo prima della sentenza. L’articolo 47 permette la sospensione se dall’atto può derivare un danno grave e irreparabile, e il presidente del collegio fissa l’udienza entro 30 giorni . L’ordinanza può essere parziale e subordinata a prestazione di garanzia . Gli effetti della sospensione cessano alla pubblicazione della sentenza . Dal 1° gennaio 2026 l’articolo 47 è stato modificato dal d.lgs. 219/2023 e da altri decreti, ma la disciplina cautelare rimane simile: la sospensione è decisa in tempi rapidi e può essere impugnata entro 15 giorni.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’accertamento

Ricevere un avviso di accertamento basato sul consumo di farina o su altri indici significa che l’Agenzia delle Entrate ritiene che il panificio abbia omesso ricavi. Agire con tempestività è essenziale. In questa sezione descriviamo, passo per passo, cosa avviene dopo la notifica dell’atto e quali sono i diritti del contribuente.

2.1 La verifica e il processo verbale di constatazione (PVC)

  1. Accesso nei locali aziendali: gli operatori della Guardia di Finanza o dell’Agenzia delle Entrate accedono nei locali del panificio durante l’orario di esercizio e sulla base di un’autorizzazione motivata . Se il panificio è un laboratorio industriale, l’accesso può avvenire anche in magazzini o depositi.
  2. Informazioni al contribuente: all’avvio della verifica i funzionari informano il titolare del motivo del controllo e dei suoi diritti, tra cui il diritto di farsi assistere da un professionista . È consigliabile far intervenire subito un consulente o l’avvocato per monitorare le operazioni.
  3. Raccolta di dati: i verificatori analizzano le scritture contabili, i registri IVA, le fatture d’acquisto di materie prime (farina, lievito, semilavorati), i consumi di energia elettrica e le buste paga. Possono effettuare inventari e rilievi fotografici. In questa fase è importante collaborare ma anche verbalizzare eventuali contestazioni.
  4. Processo verbale di constatazione: al termine della verifica viene redatto il PVC contenente rilievi, contestazioni e dati raccolti. Il contribuente può chiedere che le proprie osservazioni siano riportate nel verbale. È consigliabile richiedere copia integrale del PVC.

2.2 Contraddittorio preventivo e osservazioni

Dopo il PVC, l’ufficio (Agenzia delle Entrate) invia uno schema di avviso di accertamento. Dal 2023 il contraddittorio preventivo è obbligatorio, salvo casi di particolare urgenza. Il contribuente ha 60 giorni per inviare osservazioni e richieste. Le osservazioni servono a contestare i rilievi, fornire documenti, spiegare le incongruenze (ad esempio maggior uso di farina per prodotti a basso margine, donazioni di pane invenduto, errori di registrazione). Le osservazioni possono essere redatte dall’avvocato o dal commercialista e devono essere protocollate.

L’ufficio è tenuto a valutare le osservazioni prima di emettere l’avviso definitivo. La sentenza Cass. 29746/2025 ha ribadito che l’omessa valutazione delle osservazioni viola il principio di trasparenza e può portare all’annullamento dell’atto.

2.3 Emissione dell’avviso di accertamento

Se le osservazioni non vengono accolte o in assenza di osservazioni, l’Agenzia emette l’avviso di accertamento. L’atto deve contenere:

  • la motivazione (richiamo ai rilievi del PVC, indicazione delle presunzioni utilizzate e delle prove raccolte);
  • la base imponibile determinata (ad esempio numero di quintali di farina consumati x resa = kg di pane prodotto x prezzo medio di vendita);
  • l’imposta accertata (IRPEF/IRES, IVA, IRAP);
  • le sanzioni (spesso pari al 90% dell’imposta evasa, ridotte in caso di ravvedimento o definizione);
  • il termine per il pagamento o per ricorrere.

L’avviso di accertamento è immediatamente esecutivo (salvo casi in cui la legge prevede la riscossione frazionata). Se non si reagisce, l’ufficio può iscrivere a ruolo l’imposta e avviare la riscossione.

2.4 Termini per impugnare o definire l’atto

  1. Ricorso giudiziale: il contribuente può presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere i motivi di diritto e di fatto, la contestazione dell’accertamento e la richiesta di annullamento totale o parziale. Se si chiede la sospensione dell’atto, la relativa istanza va presentata nello stesso ricorso.
  2. Accertamento con adesione: in alternativa o in parallelo, il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 218/1997 . L’istanza sospende per 90 giorni il termine per ricorrere . L’ufficio è tenuto a convocare il contribuente e discutere la pretesa; se si raggiunge un accordo, le sanzioni si riducono a un terzo e non sono applicati interessi di mora.
  3. Definizione agevolata o rottamazione delle cartelle: se l’avviso è già iscritto a ruolo, è possibile accedere a definizioni agevolate (rottamazione‑quater, saldo e stralcio) se previste dalla normativa vigente. Le scadenze variano ogni anno; ad esempio la legge 197/2022 ha introdotto la rottamazione‑quater con rate fino al 2027.

2.5 Richiesta di sospensione e garanzia

Per evitare effetti immediati (pignoramenti, ipoteche), il contribuente può chiedere la sospensione dell’atto al giudice tributario. L’istanza è motivata dal rischio di un danno grave e irreparabile e deve allegare documenti che dimostrino la fondatezza del ricorso (per esempio errori nella quantificazione, violazioni procedurali). L’art. 47 prevede che la richiesta sia decisa in tempi brevi e che l’ordinanza può essere subordinata a garanzia . Il bollino di affidabilità fiscale (punteggio ISA) può esonerare dalla garanzia .

2.6 Ricorso in appello e Cassazione

Se la sentenza di primo grado è sfavorevole, il contribuente può proporre appello alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado entro 60 giorni dalla notifica della sentenza. Successivamente, è possibile ricorrere in Cassazione per violazione di legge. Qui diventa essenziale l’assistenza di un avvocato cassazionista, come l’Avv. Monardo, in grado di redigere ricorsi per motivi di diritto e seguire il procedimento fino alla decisione definitiva.

3. Difese e strategie legali contro l’accertamento sul panificio industriale

Difendersi in modo efficace richiede di esaminare attentamente l’avviso, la metodologia di calcolo e le presunzioni utilizzate. Questa sezione illustra le principali strategie difensive.

3.1 Verifica della legittimità formale dell’atto

  1. Motivazione adeguata: l’avviso deve contenere la motivazione, cioè la spiegazione dei fatti e delle ragioni giuridiche poste a base dell’accertamento. Una motivazione generica o copia-incolla del PVC può essere illegittima. È opportuno verificare se l’ufficio ha valutato le osservazioni presentate nel contraddittorio; la Cassazione ha dichiarato che la mancata valutazione costituisce vizio di motivazione.
  2. Competenza dell’ufficio: l’atto deve essere emesso dall’ufficio territorialmente competente (Direzione provinciale). Eventuali errori di competenza o difetto di sottoscrizione possono comportare l’annullamento.
  3. Notifica regolare: l’avviso deve essere notificato nel rispetto delle norme sulle notificazioni (art. 60 DPR 600/1973 e art. 16 d.lgs. 546/1992). Errori nelle modalità di notifica (es. notifica a indirizzo errato, prova della raccomandata mancante) possono essere eccepite.
  4. Rispetto dei termini: l’accertamento deve essere notificato entro i termini di decadenza (normalmente 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione; ottavo anno in caso di omessa dichiarazione). Verificare eventuali proroghe dovute a normative straordinarie (ad esempio emergenza COVID‑19 o proroghe normative per il biennio 2020‑2021).

3.2 Contestazione della metodologia di calcolo

  1. Presunzioni gravi, precise e concordanti: ai sensi dell’art. 39, l’ufficio può utilizzare presunzioni per ricostruire i ricavi, ma queste devono essere gravi, precise e concordanti . Il contribuente può contestare la gravità (ad esempio dimostrando che il consumo di farina comprende anche sprechi o donazioni), la precisione (producendo misurazioni alternative) o la concordanza (dimostrando che i dati non coincidono con altri indici).
  2. Coefficienti di resa: nei panifici i verificatori utilizzano il “paninometro”: stimano i ricavi sulla base del consumo di farina. È possibile contestare i coefficienti di resa (quintali di pane ottenuti per quintale di farina) dimostrando che l’azienda produce pani speciali con resa inferiore o che una parte del pane viene restituita o donata. Importante documentare lo sfrido (perdite di impasto, pane invenduto) con registrazioni interne.
  3. Prezzo medio di vendita: la determinazione dei ricavi si basa sul prezzo medio di vendita del pane. Se l’ufficio utilizza un prezzo medio nazionale, è possibile contestarlo producendo listini e scontrini che attestano prezzi inferiori (ad esempio in zone con concorrenza elevata o per pane all’ingrosso). Anche promozioni e sconti devono essere considerati.
  4. Costi deducibili: l’accertamento induttivo deve riconoscere i costi inerenti, anche se non registrati. Cassazioni recenti hanno ribadito che l’amministrazione non può disconoscere i costi in modo totale; deve applicare criteri forfettari ragionevoli. È quindi opportuno presentare documenti che dimostrino costi di energia, affitto, personale, manutenzione, ecc., anche se non interamente contabilizzati.
  5. Criticità dei dati bancari: se l’accertamento si basa su movimentazioni bancarie, è necessario dimostrare che i versamenti sui conti non rappresentano ricavi (ad esempio, prestiti dei soci, rimborso di spese, anticipazioni). È utile predisporre dichiarazioni dei soci e documentazione contrattuale.

3.3 Produzione di prove contrarie

Il contribuente deve dimostrare l’inattendibilità delle presunzioni. Alcune prove utili:

  • Libri di magazzino e registri di produzione: documenti che riportano il consumo effettivo di materie prime e la produzione di pane. Tenere registri dettagliati aiuta a contrastare le stime dell’ufficio.
  • Contratti di fornitura e vendita: i contratti con la GDO (grande distribuzione) o con grossisti indicano prezzi e quantità che possono discostarsi dalle medie utilizzate dall’ufficio.
  • Documentazione delle donazioni e dello spreco alimentare: molte aziende donano pane invenduto a enti caritativi; è importante avere ricevute e verbali per dimostrare che parte della produzione non genera ricavi.
  • Perizia tecnica: un consulente tecnico di parte può redigere una perizia sulla resa delle materie prime, sullo sfrido o sull’effettiva capacità produttiva dei macchinari. Tale perizia può essere allegata al ricorso per contestare le presunzioni.

3.4 Scelta tra contenzioso, adesione e definizioni agevolate

Dopo aver analizzato l’avviso, occorre scegliere la strategia:

  1. Ricorso con istanza di sospensione: indicato quando il contribuente ritiene che l’accertamento sia infondato o gravemente viziato. Permette di ottenere la sospensione e, se le ragioni sono fondate, l’annullamento. Necessita di un’analisi approfondita e di una difesa tecnica adeguata.
  2. Accertamento con adesione: consigliabile quando la contabilità presenta effettive irregolarità ma si desidera ridurre la pretesa e le sanzioni. Permette di negoziare con l’ufficio e rateizzare il pagamento. In molti casi, una trattativa può concludersi con una riduzione significativa.
  3. Ravvedimento operoso: se il contribuente riconosce l’errore prima della notifica dell’avviso, può avvalersi del ravvedimento operoso e regolarizzare la posizione con sanzioni ridotte.
  4. Definizione agevolata delle cartelle: se la pretesa è già iscritta a ruolo, si può aderire alla rottamazione‑quater o ad altre definizioni agevolate, versando l’imposta senza sanzioni e interessi. Occorre verificare i requisiti e le scadenze previste dalla legge di riferimento.

3.5 Difesa nell’esecuzione: pignoramenti, ipoteche e fermi

Se il contribuente non impugna l’avviso o se il contenzioso è sfavorevole, l’agenzia della riscossione può procedere con azioni esecutive:

  • Fermo amministrativo sui veicoli: blocco del mezzo aziendale. Può essere sospeso solo con pagamento o con ricorso al giudice di pace (per debiti inferiori a 20.000 euro) o al giudice tributario.
  • Ipoteca sugli immobili: viene iscritta a garanzia del credito. Può essere contestata quando l’importo del debito è inferiore alla soglia di legge (20.000 euro) o quando la valutazione dell’immobile è sproporzionata.
  • Pignoramento dei conti correnti: l’agente della riscossione può pignorare le somme presenti sui conti; il contribuente può eccepire la sussistenza di crediti impignorabili (stipendi, pensioni, etc.) e, se sono state avviate procedure concorsuali, ottenere la sospensione.

L’assistenza di un legale permette di verificare la legittimità delle azioni e di valutare la possibilità di chiedere la rottamazione o la rateizzazione.

4. Strumenti alternativi e soluzioni per il debitore

Oltre alla contestazione dell’accertamento, esistono strumenti che consentono di gestire l’esposizione debitoria, ridurre sanzioni e prevenire il fallimento.

4.1 Rottamazione e definizioni agevolate

Negli ultimi anni, il legislatore ha introdotto diverse misure di pace fiscale che permettono ai contribuenti di regolarizzare la posizione pagando solo l’imposta e interessi ridotti. La Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha istituito la rottamazione‑quater, che consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo fino al 30 giugno 2022 con pagamento in quattro anni (scadenze trimestrali fino al 2027). Nel 2025 e 2026 sono state introdotte proroghe e riaperture dei termini per i contribuenti decaduti. È importante verificare annualmente le leggi di bilancio per cogliere eventuali riaperture.

Per i debiti relativi alle rate dei piani di definizione non pagati, la legge 15/2025 (conversione del DL 202/2024) ha previsto la riammissione alla rottamazione‑quater, consentendo di pagare le rate scadute entro nuove scadenze. Le definizioni agevolate sono applicabili anche ai debiti derivanti da accertamenti divenuti definitivi: in questi casi l’aderente paga l’intero capitale e gli interessi ma vede annullate le sanzioni.

4.2 Transazione fiscale e accordo di ristrutturazione dei debiti

Le imprese che versano in stato di crisi o insolvenza possono accedere a strumenti concorsuali che consentono di ristrutturare i debiti fiscali:

  • Transazione fiscale nell’ambito del concordato preventivo: permette di proporre all’Agenzia delle Entrate il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e contributi all’interno di una procedura concordataria. L’agenzia valuta la proposta sulla base del maggior soddisfacimento rispetto all’alternativa liquidatoria.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 57 D.lgs. 14/2019): riservato alle imprese in crisi, consente di accordarsi con i creditori, compreso il Fisco, per la rimodulazione dei debiti. Se omologato, l’accordo è vincolante per tutti i creditori aderenti.

4.3 Strumenti per i debitori non fallibili – L. 3/2012 e Codice della Crisi

Per gli imprenditori individuali e i soci di società di persone che non superano i limiti per l’assoggettabilità al fallimento, la Legge 3/2012 (ora confluita nel Codice della Crisi) offre tre strumenti:

  1. Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per esigenze personali o familiari ma è stato esteso anche alle ditte individuali. Permette di proporre un piano di pagamento rateale proporzionato al reddito, con falcidia dei debiti fiscali.
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore: simile al piano ma richiede il voto della maggioranza dei creditori. I debiti fiscali possono essere ridotti previo parere dell’Agenzia delle Entrate.
  3. Liquidazione controllata: consente al debitore sovraindebitato di liquidare i beni in un unico procedimento con l’esdebitazione al termine. È una sorta di “fallimento civile” per imprenditori non fallibili.

L’avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, assiste i contribuenti nell’accesso a questi strumenti.

4.4 Concordato preventivo biennale e dichiarazione integrativa speciale

La Legge 130/2024 (riforma del processo tributario) ha introdotto il concordato preventivo biennale per le imprese di minori dimensioni. Il panificio può presentare un’adesione biennale concordando con l’Agenzia delle Entrate un reddito predeterminato; in tal modo evita verifiche e accertamenti su quel periodo. Il concordato è condizionato al punteggio di affidabilità fiscale (ISA) e al rispetto di determinate soglie.

La dichiarazione integrativa speciale, prevista da normative emergenziali (es. per la pandemia), permette di correggere volontariamente le dichiarazioni passate pagando imposte e sanzioni ridotte.

4.5 Rateizzazione e sospensione della riscossione

Se il debito è iscritto a ruolo, è possibile chiedere la rateizzazione all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione: per importi fino a 120.000 euro è concessa automaticamente; per importi superiori occorre dimostrare la temporanea difficoltà economica. In presenza di ricorso, la presentazione della domanda di sospensione ai sensi dell’art. 47 può bloccare temporaneamente la riscossione .

5. Errori comuni e consigli pratici

Molti contribuenti compiono errori che riducono le possibilità di difesa. Ecco gli errori più frequenti e i consigli per evitarli.

  1. Ignorare la notifica: alcuni imprenditori non aprono le notifiche o pensano che sia sufficiente attendere. Questo comportamento è rischioso: i termini per impugnare decorrono dalla notifica, anche se non si legge l’atto.
  2. Pagare senza controllare: versare subito le somme richieste può precludere la possibilità di presentare ricorso o adesione. È importante valutare se l’atto è corretto.
  3. Non farsi assistere da un professionista: la normativa tributaria è complessa. Assistenza tecnica qualificata (avvocato, commercialista) è fondamentale fin dalla verifica .
  4. Mancata produzione di prove: contestare l’accertamento senza documenti è inutile. Occorre fornire registri, contratti e perizie per contrastare le presunzioni.
  5. Non valutare l’adesione: molti contribuenti credono che l’accertamento con adesione sia una confessione; in realtà può ridurre notevolmente il debito e prevenire il contenzioso. È sempre opportuno valutarlo con il consulente.
  6. Dimenticare il contraddittorio preventivo: presentare osservazioni nel termine di 60 giorni può evitare l’emissione dell’avviso. Non farlo significa rinunciare a un’opportunità difensiva.
  7. Non conoscere le definizioni agevolate: le leggi di bilancio introducono spesso rottamazioni o saldo e stralcio. Non aderirvi per mancanza di informazione può comportare il mantenimento di debiti gravosi.
  8. Aspettare l’esecuzione: attendere che arrivi la cartella o il pignoramento per agire rende più difficile la difesa e può portare al fermo dei macchinari.

Per evitare questi errori, è consigliabile consultare l’avv. Monardo e il suo staff appena ricevi la verifica o l’avviso.

6. Tabelle riepilogative

Di seguito alcune tabelle con le principali norme, i termini e le opzioni di difesa. Le tabelle contengono parole chiave e dati sintetici per facilitare la consultazione.

6.1 Norme e termini principali

MateriaNormaTermini / elementi
Verifica fiscaleStatuto del contribuente, art. 12Accessi motivati; informare il contribuente; durata massima 30 + 30 giorni【701189382955165†L110-L149】.
Contraddittorio preventivoL. 212/2000, art. 6‑bisInvio dello schema di atto; 60 giorni per osservazioni; obbligatorio salvo urgenza.
Avviso di accertamentoDPR 600/1973, art. 39Presunzioni gravi, precise e concordanti; accertamento induttivo puro se gravi irregolarità .
Ricorsod.lgs. 546/199260 giorni per presentare ricorso; deposito in corte di giustizia tributaria.
Sospensioned.lgs. 546/1992, art. 47Richiesta motivata; decide il presidente; possibile garanzia .
Accertamento con adesioned.lgs. 218/1997, art. 6Istanza entro termine di ricorso; sospensione 90 giorni ; riduzione sanzioni a 1/3.
Definizione agevolataL. 197/2022 e successiveRottamazione‑quater; pagamento in 4 anni; cancellazione sanzioni.

6.2 Strumenti difensivi e benefici

StrumentoDescrizioneBenefici
Ricorso giudizialeImpugnazione dell’avviso davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado.Possibilità di annullamento totale o parziale; sospensione dell’atto; difesa di principio.
Accertamento con adesioneProcedura di negoziazione con l’Agenzia.Riduzione sanzioni a 1/3; pagamento rateale; evita contenzioso.
Ravvedimento operosoAutodenuncia e pagamento spontaneo prima del controllo.Sanzioni ridotte; evita avviso e interessi.
Definizione agevolata (rottamazione)Pace fiscale per debiti già iscritti a ruolo.Annullamento sanzioni e interessi; rateazione lunga.
Transazione fiscaleConcordato preventivo con pagamento parziale dei tributi.Riduzione dei debiti fiscali nell’ambito di procedure concorsuali.
Piano del consumatore / accordo per sovraindebitamentoProcedure ex L. 3/2012 per imprenditori non fallibili.Azzeramento o riduzione dei debiti, inclusi quelli fiscali; esdebitazione finale.

6.3 Sanzioni e riduzioni

ViolazioneSanzione ordinariaRiduzione con adesione / ravvedimento
Omessa o infedele dichiarazione dei redditi90 % delle imposte non versateIn adesione: 30 %; ravvedimento: da 12,5 % a 25 % secondo il ritardo
Omessa fatturazione IVA90 % del tributoIn adesione: 30 %
Omessa registrazione dei corrispettivi (scontrini)Da 100 % a 200 % dei corrispettivi non documentatiIn adesione: 1/3 della sanzione
Ritardato pagamento di imposte30 % sull’importo non versatoRavvedimento entro 30 giorni: 1,5 %

7. Domande frequenti (FAQ)

Questa sezione raccoglie i principali dubbi di imprenditori e professionisti del settore della panificazione industriale.

  1. Ho ricevuto un avviso di accertamento basato sul consumo di farina. È legittimo?
    L’ordinanza Cass. 21860/2018 ha riconosciuto la legittimità dell’accertamento analitico‑induttivo basato sul consumo di farina . L’ufficio deve però dimostrare che le presunzioni sono gravi, precise e concordanti e deve consentire al contribuente di fornire prove contrarie. Se la metodologia è sbagliata o non tiene conto di fattori specifici (sfrido, pane donato), si può contestare.
  2. Entro quanti giorni posso presentare ricorso contro l’avviso di accertamento?
    Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. Se si presenta istanza di accertamento con adesione, il termine è sospeso per 90 giorni .
  3. Cosa succede se invio osservazioni al PVC entro 60 giorni?
    L’ufficio deve valutare le osservazioni prima di emettere l’avviso; l’omessa considerazione può rendere l’atto illegittimo. È importante redigere osservazioni dettagliate.
  4. Posso chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto?
    Sì. L’art. 47 del d.lgs. 546/1992 consente di chiedere la sospensione se l’esecuzione può causare un danno grave e irreparabile . Il giudice decide entro 30 giorni.
  5. Cos’è l’accertamento con adesione?
    È un procedimento che permette al contribuente di definire la pretesa fiscale con l’ufficio prima del ricorso. Presentando l’istanza ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 218/1997 , si apre una trattativa che può concludersi con la riduzione delle sanzioni a un terzo e la rateizzazione delle somme dovute.
  6. Durante la verifica, posso avere un consulente al mio fianco?
    Sì. L’art. 12 dello Statuto del contribuente prevede che il contribuente possa farsi assistere da un professionista abilitato . È consigliabile nominare immediatamente un avvocato o commercialista.
  7. Quanto dura la permanenza dei verificatori nei locali?
    La permanenza non può superare 30 giorni lavorativi, prorogabili per altri 30 solo in casi complessi .
  8. Quali documenti devo conservare per difendermi?
    È importante conservare registri di magazzino, fatture d’acquisto, contratti di vendita, documentazione sulle donazioni di pane invenduto, perizie tecniche, registrazioni dei consumi di energia, bilanci e dichiarazioni dei soci. Più dettagliata è la documentazione, più solide saranno le prove contrarie.
  9. La Cassazione 21860/2018 parla solo di farina o anche di altri ingredienti?
    La pronuncia si riferisce alla farina e al lievito, ma il principio si estende a qualsiasi materia prima indispensabile alla produzione. Nel panificio, gli ingredienti principali sono farina, acqua, lievito e sale, ma si possono aggiungere altri ingredienti per pani speciali. I verificatori possono utilizzare anche dati relativi all’uso di energia o alla potenza delle macchine.
  10. Cosa succede se non presento il ricorso e non pago?
    L’avviso diventa definitivo; l’agenzia della riscossione iscrive a ruolo il debito e può avviare azioni esecutive (fermo, ipoteca, pignoramenti). È opportuno agire entro i termini per evitare tali conseguenze.
  11. Posso rateizzare le somme dovute dopo l’accertamento?
    Sì. Dopo la notifica della cartella, è possibile chiedere una rateizzazione fino a 120.000 euro senza garanzie; per importi superiori serve dimostrare la difficoltà economica. In caso di accordo con adesione o rottamazione, il piano di rate può essere più vantaggioso.
  12. Le presunzioni di ricavo basate sulla farina possono essere contestate con i dati bancari?
    I dati bancari possono dimostrare che i versamenti sui conti derivano da altre fonti (finanziamenti soci, rimborsi) e non da ricavi di vendita. Tuttavia, se le movimentazioni bancarie sono incoerenti, l’ufficio può usarle come presunzioni di ricavi non dichiarati; spetta al contribuente provare il contrario.
  13. Se la mia contabilità è in ordine, possono applicare l’induttivo puro?
    No. L’induttivo puro è una misura eccezionale che presuppone la mancanza o l’inattendibilità totale delle scritture . Se la contabilità è regolare, l’ufficio può al più procedere con il metodo analitico o analitico‑induttivo e le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti.
  14. L’accertamento con adesione blocca l’iscrizione a ruolo?
    Sì. La presentazione dell’istanza sospende per 90 giorni sia il termine per impugnare sia l’iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli . Se l’accordo si perfeziona, l’avviso perde efficacia.
  15. Posso accedere alle procedure di sovraindebitamento per i debiti fiscali?
    Sì. La Legge 3/2012 prevede il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione e la liquidazione controllata. Tali procedure consentono di ridurre o dilazionare i debiti, compresi quelli fiscali, con l’omologazione del tribunale. L’avv. Monardo, come gestore della crisi da sovraindebitamento, può assisterti nella predisposizione di queste domande.
  16. Il concordato preventivo biennale conviene a un panificio industriale?
    Può essere conveniente per imprese di medie dimensioni con un buon punteggio ISA e redditi prevedibili. Permette di evitare accertamenti per due anni concordando un reddito con l’Agenzia. È però necessario rispettare gli adempimenti e i versamenti concordati.
  17. Se il panificio è una società di capitali, i soci rispondono dei debiti fiscali?
    In linea generale, la società di capitali risponde con il proprio patrimonio. Tuttavia, i soci possono essere chiamati a rispondere solidalmente se hanno prestato fideiussioni o hanno commesso reati tributari. Inoltre, in caso di distribuzioni indebite di utili, l’Agenzia può contestare l’indebita percezione.
  18. Un socio può accedere al piano del consumatore per debiti da fideiussione?
    La Cassazione ha chiarito che il socio fideiussore può accedere alla procedura di sovraindebitamento per debiti personali da garanzia, purché non sia imprenditore soggetto a fallimento. La sentenza n. 29746/2025 ha ribadito che la procedura è aperta anche ai fideiussori, se dimostrano la meritevolezza e la sostenibilità del piano.
  19. Le verifiche possono essere effettuate senza preavviso?
    Lo Statuto prevede che gli accessi siano motivati e comunicati; tuttavia, in casi di particolare urgenza o rischio di evasione, l’amministrazione può procedere senza preavviso. L’omessa motivazione può rendere nulla la verifica .
  20. Come posso evitare futuri accertamenti?
    Mantenere una contabilità ordinata, registrare tutti i corrispettivi, documentare lo sfrido e le donazioni, adottare sistemi di gestione della qualità e analisi dei costi, tenere aggiornati gli ISA (Indicatori sintetici di affidabilità). Inoltre, è utile richiedere consulenze periodiche per essere aggiornati sulle normative.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere l’impatto economico di un accertamento basato sul “paninometro”, presentiamo alcune simulazioni. Le cifre sono ipotetiche ma riflettono situazioni comuni.

8.1 Ricostruzione dei ricavi su base presuntiva

Scenario: un panificio industriale acquista 40.000 kg di farina nel 2025; la contabilità registra ricavi per 1,2 milioni di euro. I verificatori applicano un coefficiente di resa di 1,6 kg di pane per ogni kg di farina (dato tecnico). Il prezzo medio di vendita al pubblico è stimato in 3 €/kg.

  1. Pane producibile: 40.000 kg × 1,6 = 64.000 kg.
  2. Ricavo presunto: 64.000 kg × 3 € = 192.000 €.
    Nota: in realtà i panifici industriali vendono una quota all’ingrosso a prezzo più basso; ma per la simulazione utilizziamo il prezzo medio al pubblico.
  3. Ricavi dichiarati: 1,2 milioni di euro.
    Se l’ufficio presuppone che i ricavi siano sottostimati del 10% (192.000 €), può rettificare la base imponibile. Applicando un’aliquota IRES del 24% e IVA del 10%, le imposte evase sarebbero circa 46.080 € (IRES) e 19.200 € (IVA). Con sanzioni del 90%, l’avviso potrebbe richiedere oltre 124.800 € tra imposta e sanzioni (senza interessi).

Difesa: il contribuente può dimostrare che:

  • parte della farina è stata utilizzata per prodotti speciali con resa inferiore (pane integrale, grissini);
  • una quota di prodotto è stata donata a enti caritativi (documentazione);
  • il prezzo medio di vendita è inferiore (contratti con supermercati e scontrini).

Se tali prove riducono del 50% la presunta evasione, il debito si riduce a 62.400 € tra imposte e sanzioni. Con l’adesione, la sanzione scende a un terzo (20% dell’imposta), portando l’esborso a circa 51.840 €. Con rateizzazione su 6 anni, il costo annuale è sostenibile.

8.2 Confronto tra ricorso e adesione

OpzioneImposta accertataSanzioniInteressiSomme totaliPro e contro
Ricorso senza adesione65.280 €58.752 € (90% dell’imposta)5.000 €129.032 €Possibilità di annullamento; tempi lunghi; costi legali; rischio di esito sfavorevole.
Accertamento con adesione65.280 €19.584 € (30% dell’imposta)5.000 €89.864 €Riduzione sanzioni; pagamento rateale; rinuncia al contenzioso.
Definizione agevolata (rottamazione)65.280 €0 €0 €65.280 €Applicabile solo se l’atto è iscritto a ruolo e se il periodo rientra nella legge; rateazione lunga.

In molti casi l’accertamento con adesione è più conveniente rispetto al ricorso, soprattutto quando la contabilità presenta irregolarità. Tuttavia, se l’atto è palesemente viziato o se le prove contrarie sono solide, conviene impugnare.

8.3 Impatto del sovraindebitamento

Supponiamo che il panificio abbia, oltre al debito fiscale, 500.000 € di debiti bancari e 300.000 € di fornitori. Se la società è una S.r.l. e non riesce a pagare, può tentare un concordato preventivo in continuità. Se invece il titolare è una ditta individuale, può accedere al piano del consumatore. In quest’ultimo caso, la procedura può prevedere il pagamento del 40% dei debiti in 5 anni, con esdebitazione finale. Il debito fiscale di 90.000 € (es. da accertamento con adesione) verrebbe inserito nel piano con un pagamento ridotto. Ciò consente di salvare l’azienda e di evitare azioni esecutive.

9. Conclusione

L’accertamento fiscale nei confronti di un panificio industriale è un evento complesso che coinvolge aspetti tecnici (resa delle materie prime, prezzi di vendita), procedurali (verifiche, contraddittorio) e giuridici (presunzioni, diritti del contribuente). La normativa attuale consente all’amministrazione di ricostruire i ricavi sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti ; tuttavia, impone anche il rispetto di garanzie procedurali: accessi motivati , informazione completa al contribuente e diritto all’assistenza , rispetto dei termini, contraddittorio preventivo e possibilità di definizione agevolata. La giurisprudenza (Cass. 21860/2018, Cass. 24902/2013, Cass. 612/2020, Cass. 29746/2025) ha confermato la validità del metodo analitico‑induttivo ma ha anche fissato paletti sulla necessità di motivare l’atto e di riconoscere i costi deducibili.

Per difendersi efficacemente è essenziale:

  • analizzare subito il PVC e l’avviso per verificare eventuali vizi formali;
  • raccogliere e produrre prove contrarie (registri di magazzino, contratti, perizie);
  • valutare la convenienza dell’accertamento con adesione e delle definizioni agevolate;
  • non trascurare gli strumenti di tutela cautelare (sospensione ex art. 47);
  • considerare, se necessario, le procedure di sovraindebitamento e di ristrutturazione.

Affrontare un accertamento senza un’adeguata consulenza può comportare esiti disastrosi: sanzioni elevate, pignoramenti, ipoteche, crisi d’impresa. Al contrario, una difesa tempestiva e professionale può portare a riduzioni significative delle somme dovute o all’annullamento dell’atto.

L’avvocato Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono a disposizione per assistere imprenditori, professionisti e privati che ricevono avvisi di accertamento o subiscono verifiche fiscali. In qualità di cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento e Esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’avv. Monardo offre una difesa a 360°: dall’analisi dell’atto al ricorso, dalla trattativa con l’Agenzia alla predisposizione di piani di ristrutturazione, fino alla tutela dei beni contro pignoramenti e ipoteche. Il suo team di avvocati e commercialisti opera su tutto il territorio nazionale e coordina le pratiche più complesse, garantendo tempestività e competenza.

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