Accertamento fiscale a una società di e-commerce: cosa fare e come difendersi

Introduzione: perché l’accertamento è un passaggio critico per le società di e‑commerce

Nell’era della digitalizzazione del commercio, le vendite tramite marketplace (Amazon, eBay, Etsy, Vinted, Zalando, AliExpress ecc.) o mediante un proprio e‑shop hanno cambiato il modo di fare impresa. Gli obblighi fiscali, però, non si sono ridotti: al contrario, l’Agenzia delle Entrate incrocia costantemente i dati raccolti dalle piattaforme con quelli della “Superanagrafe dei conti correnti” e dei portali di pagamento. Con l’entrata in vigore della direttiva DAC7 (recepita in Italia dal d.lgs. 32/2023) i gestori delle piattaforme digitali devono comunicare alle amministrazioni fiscali l’identità dei venditori, il numero di operazioni effettuate, l’ammontare complessivo dei corrispettivi e l’IBAN su cui sono accreditate le somme quando superano 30 transazioni o € 2.000 annui . Ciò comporta un’intensificazione dei controlli e l’emissione di avvisi di accertamento fondati, spesso, su presunzioni relative derivate dai movimenti bancari .

Per le società di e‑commerce questi accertamenti sono particolarmente insidiosi perché le vendite digitali lasciano una traccia pervasiva (bancaria, logistica e di marketplace) e, se considerate abituali, vengono tassate come redditi d’impresa. La Corte di cassazione ha chiarito che quando le operazioni di vendita online sono numerose e continuative, il soggetto agisce come imprenditore (art. 2195 c.c.) e i relativi redditi sono qualificati come reddito d’impresa ex art. 55 TUIR . Non è necessario dimostrare un’organizzazione aziendale complessa; è sufficiente l’abitualità e professionalità dell’attività . Nel 2025 la Cassazione ha ribadito, con l’ordinanza n. 7552/2025, che le operazioni di vendita seriali su eBay o Vinted integrano un’attività d’impresa e che l’Amministrazione può fondarsi sulle presunzioni derivanti dalle movimentazioni bancarie, purché l’atto motivi adeguatamente le contestazioni .

Di fronte a un avviso di accertamento basato su tali dati, la società di e‑commerce rischia una rettifica rilevante, con richieste di imposta, interessi e sanzioni che possono essere molto elevate. Errori procedurali (mancata notifica, vizi di motivazione), omissioni contabili o la qualificazione errata delle operazioni possono portare a importi non dovuti. È quindi essenziale comprendere come funzionano le indagini fiscali, quali sono i diritti e i doveri del contribuente, come contestare l’accertamento e quali strumenti di difesa attivare (ricorso, istanza di accertamento con adesione, sospensione, rottamazione, procedure di composizione della crisi, ecc.).

Il supporto professionale dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

Il presente approfondimento è redatto con la collaborazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff multidisciplinare (avvocati e commercialisti). L’Avv. Monardo:

  • è avvocato cassazionista e patrocinante in Cassazione;
  • coordina professionisti esperti in diritto bancario e tributario su tutto il territorio nazionale;
  • è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • è professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi);
  • è Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In caso di accertamento, l’Avv. Monardo e il suo staff offrono:

  1. Analisi dettagliata dell’atto (P.V.C., invito o avviso di accertamento) per individuare eventuali vizi di motivazione, violazioni del contraddittorio o errori di calcolo.
  2. Valutazione delle prove e raccolta della documentazione idonea a dimostrare l’esattezza delle operazioni (contratti, fatture, documenti di trasporto, ricevute marketplace).
  3. Gestione del contraddittorio: predisposizione di memorie difensive, partecipazione all’istruttoria con l’ufficio, richiesta di accesso agli atti, istanza di sospensione.
  4. Ricorso giurisdizionale dinanzi alle Corti di giustizia tributaria, con eventuale appello e ricorso in Cassazione.
  5. Soluzioni stragiudiziali: ricorso all’accertamento con adesione (art. 5 D.Lgs. 218/1997), definizione agevolata, rottamazione quinquies (legge 199/2025), rateizzazioni, transazioni fiscali.
  6. Procedure di composizione della crisi: consulenza per accesso al concordato preventivo biennale (CPB), alla composizione negoziata della crisi d’impresa e alle procedure di sovraindebitamento (concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore, liquidazione controllata o esdebitazione del debitore incapiente ).

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Di seguito, una guida strutturata per comprendere il contesto normativo, la procedura di accertamento fiscale, le difese possibili e gli strumenti alternativi a tutela della società di e‑commerce.

1 – Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Principali norme sull’accertamento e sull’e‑commerce

NormaContenuto essenzialeFonti ufficiali
Art. 32 D.P.R. 600/1973disciplina le indagini bancarie per le imposte dirette: consente all’Amministrazione di chiedere agli intermediari finanziari qualsiasi informazione sui conti, depositi, cassette di sicurezza, carte di credito. I versamenti non giustificati sono presunti ricavi; i prelevamenti non giustificati costituiscono presunzione di acquisti “fuori fattura”. La presunzione è relativa (iuris tantum): può essere vinta dal contribuente con prova contraria .DPR 600/1973, art. 32; Cass. 7552/2025
Art. 51 D.P.R. 633/1972norma parallela per l’IVA: i movimenti bancari costituiscono presunzione di operazioni imponibili.DPR 633/1972 art. 51; Cass. 7552/2025
D.Lgs. 218/1997, artt. 5 e 5‑quaterdisciplina l’accertamento con adesione; consente al contribuente di definire il reddito concordando con l’ufficio il debito e pagando con riduzione delle sanzioni. Il d.lgs. 13/2024 (riforma del procedimento accertativo) ha introdotto l’obbligo per l’ufficio di inserire nell’avviso di accertamento l’invito a presentare istanza di adesione e ha stabilito tempi certi per concludere la procedura . Il d.lgs. 81/2025 ha apportato ulteriori correttivi.D.Lgs. 218/1997; D.Lgs. 13/2024
D.Lgs. 13/2024riforma del procedimento di accertamento; introduce strumenti come il concordato preventivo biennale (CPB), rafforza il contraddittorio, obbliga l’ufficio a includere l’invito alla definizione nell’avviso e modifica le regole sul calcolo degli interessi.Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2024
D.Lgs. 81/2025decreto “correttivo” alla riforma fiscale, in vigore dal 13/06/2025; modifica i versamenti IVA dei forfettari, abroga il CPB per il regime forfetario e introduce nuove modalità di versamento trimestrale per l’IVA in reverse charge.D.Lgs. 81/2025; informativa InformaImpresa
D.Lgs. 219/2023 – Statuto dei diritti del contribuentecodifica principi generali: legalità, imparzialità, proporzionalità, diritto al contraddittorio preventivo obbligatorio per tutti i tributi, diritto all’informazione e alla motivazione degli atti. Stabilisce che la motivazione deve essere chiara, comprensibile e richiamare le prove esaminate .D.Lgs. 219/2023
Legge 212/2000 (statuto originale)conserva le disposizioni fondamentali sui diritti del contribuente: diritto alla difesa, alla conoscenza degli atti e a tempi di risposta congrui.L. 212/2000
D.Lgs. 32/2023 (implementazione DAC7)recepisce la direttiva europea 2021/514: obbliga i gestori di piattaforme digitali a trasmettere ai Fisco i dati dei venditori che superano 30 vendite o € 2.000; prevede l’invio automatico dei dati alla rete europea di scambio e consente all’Agenzia di inviare questionari e avvisi di accertamento basati su tali dati .D.Lgs. 32/2023
Legge 199/2025 (Legge di bilancio 2026)istituisce la rottamazione quinquies (definizione agevolata) per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Consente di pagare solo il capitale e le spese di notifica ed esecuzione, escludendo interessi, sanzioni e aggio .L. 199/2025
D.Lgs. 74/2000 e D.Lgs. 471/1997disciplinano rispettivamente i reati tributari (dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, emissione di fatture false) e le sanzioni amministrative. Le dichiarazioni mendaci o l’omissione di documenti richiesti durante l’accertamento possono integrare un reato; l’art. 76 del DPR 445/2000 punisce chi rilascia dichiarazioni mendaci.D.Lgs. 74/2000; D.Lgs. 471/1997; DPR 445/2000
Legge 3/2012, D.M. 202/2014 e D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa)regolano le procedure di sovraindebitamento: concordato minore, ristrutturazione dei debiti del consumatore, liquidazione controllata e esdebitazione del debitore incapiente .L. 3/2012; D.M. 202/2014; D.Lgs. 14/2019
D.L. 118/2021 (successivamente convertito in legge)istituisce la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. Un esperto terzo assiste l’imprenditore nel negoziare con creditori e Fisco; l’Avv. Monardo è iscritto come esperto negoziatore.D.L. 118/2021

1.2 Giurisprudenza recente

  • Cassazione civile, Sez. V, ord. 16 dicembre 2025, n. 32742 – La Corte ha ritenuto infondato un accertamento di utili extracontabili a carico dell’ex socio di una società a ristretta base partecipativa. La decisione ribadisce che le presunzioni contro l’ex socio devono essere supportate da elementi gravi, precisi e concordanti, e che la motivazione non può essere per relationem generica. Inoltre chiarisce che, in assenza di prova della distribuzione di utili extracontabili, l’accertamento è illegittimo.
  • Cassazione civile, Sez. V, ord. 1 dicembre 2025, n. 31297 – Ha stabilito che la cessione del credito tributario deve essere notificata all’Amministrazione e che il giudice può rilevare d’ufficio la mancata notifica; la decisione è rilevante per le transazioni fiscali e le cessioni di crediti d’imposta nelle procedure di composizione della crisi.
  • Cassazione civile, Sez. V, ord. 6 febbraio 2025, n. 7552 – La Corte ha affermato che l’attività di vendita seriale online integra un’attività d’impresa e i redditi derivanti sono qualificati come redditi d’impresa. La presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie si applica a tutti i contribuenti (anche persone fisiche) e l’ufficio può utilizzare la motivazione per relationem se richiama puntualmente gli elementi del P.V.C. La presenza di numerosi pagamenti su piattaforme digitali e conti correnti giustifica l’accertamento .
  • Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), sentenza Ferrieri e Bonassisa c. Italia (8 gennaio 2026) – La CEDU ha dichiarato che le norme italiane (art. 32 DPR 600/1973 e art. 51 DPR 633/1972) violano l’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo perché consentono all’Amministrazione di accedere ai conti bancari senza garanzie procedurali adeguate . La Cassazione (ord. 2510/2026) ha rimesso la causa alla sezione semplice affinché valuti l’impatto della sentenza CEDU sulla normativa interna.
  • Cassazione, ord. 31297/2025 – ha ribadito l’importanza della notifica della cessione del credito tributario e ha sottolineato che la pubblica amministrazione deve essere messa a conoscenza dell’avvenuta cessione per poter opporre eventuali eccezioni; la mancata notifica è rilevabile d’ufficio.
  • Cassazione penale e civile – varie sentenze del 2024-2025 hanno confermato la responsabilità penale per chi fornisce false documentazioni o dichiarazioni durante le indagini fiscali. La giurisprudenza richiede che la prova dell’evasione sia “grave, precisa e concordante” ai sensi dell’art. 2729 c.c. e ammette la prova contraria da parte del contribuente .
  • CEDU, sentenza 8 gennaio 2026 – come anticipato, la Corte ha censurato la disciplina italiana delle indagini bancarie; le conseguenze, tuttavia, sono ancora in via di valutazione e spetterà al legislatore adeguare le norme.

1.3 La normativa IVA e l’e‑commerce

Le vendite tramite commercio elettronico possono essere dirette (download di file, streaming) o indirette (vendita di beni fisici). Dal punto di vista IVA:

  • per il commercio elettronico indiretto si applicano le regole generali: la cessione di beni è imponibile nel luogo di destinazione quando il venditore supera determinate soglie di vendite nell’UE (regole OSS/IOSS). Per i soggetti in regime forfetario, il D.Lgs. 81/2025 ha modificato l’obbligo di versamento dell’IVA a debito derivante da reverse charge: dal 2025 il versamento avviene entro il 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre .
  • per il commercio elettronico diretto (servizi digitali), l’IVA è dovuta nello Stato del consumatore finale (regime OSS). Il venditore deve registrarsi al One Stop Shop per evitare di aprire posizioni IVA in ciascuno Stato membro.
  • l’art. 10 DPR 633/1972 prevede l’esenzione IVA per le commissioni bancarie e per i servizi finanziari; le commissioni addebitate da PayPal, SumUp o Amazon Pay a una società e‑commerce sono esenti, ma in regime forfetario devono essere integrate con reverse charge se il prestatore è UE o extra‑UE .

Le normative doganali e intracomunitarie (D.L. 331/1993, art. 41, 2‑bis; art. 7‑ter DPR 633/1972) stabiliscono che le vendite intracomunitarie B2C sono non imponibili se il venditore aderisce al regime OSS/IOSS; in mancanza, la soglia di € 10.000 annui per le vendite a distanza comporta l’obbligo di applicare l’IVA nello Stato del consumatore e registrarsi localmente.

2 – Procedura di accertamento: fasi, termini e diritti del contribuente

2.1 Tipologie di accertamento

L’Agenzia delle Entrate può attivare diverse tipologie di controllo:

  1. Controlli automatizzati e formali – verificano errori materiali o omissioni nei dati dichiarati (artt. 36‑bis e 36‑ter DPR 600/1973; art. 54‑bis DPR 633/1972). Sono alla base delle cartelle e possono essere definiti tramite ravvedimento operoso o definizione agevolata.
  2. Accertamento analitico – fondato su verifiche contabili e documentali; l’ufficio valuta i ricavi e i costi dichiarati, rettificando eventuali irregolarità.
  3. Accertamento induttivo – basato su presunzioni relative (indagini bancarie, accertamenti da studi di settore/ISA, indicatori di capacità contributiva). È utilizzato soprattutto per l’e‑commerce quando mancano documenti contabili o la contabilità è inattendibile. L’art. 32 DPR 600/1973 consente all’ufficio di desumere ricavi dai versamenti non giustificati .
  4. Accertamento sintetico (redditometro) – applicabile alle persone fisiche che hanno spese incompatibili con i redditi dichiarati; per gli imprenditori le spese personali possono essere considerate prelievi non giustificati.
  5. Accertamento derivante da controlli DAC7 – l’ufficio riceve dai marketplace i dati sulle vendite e incrocia tali informazioni con i flussi bancari; se rileva il superamento delle soglie o l’assenza di dichiarazioni IVA, invita il contribuente a comparire o a compilare questionari .

2.2 Fasi dell’accertamento: dalla verifica al ricorso

Il procedimento di accertamento si articola in più fasi, durante le quali la società deve essere tempestiva nel far valere i propri diritti:

  1. Invito a comparire e richiesta di documenti – L’ufficio può notificare un invito ai sensi dell’art. 32 DPR 600/1973 (imposte dirette) e dell’art. 51 DPR 633/1972 (IVA), chiedendo al contribuente di presentare documenti o rispondere a un questionario. La mancata risposta è sanzionata e può comportare il raddoppio delle sanzioni . Il contribuente deve rispondere entro i termini e può fornire giustificazioni sui movimenti bancari contestati.
  2. Accesso, ispezione o verifica – Gli operatori dell’Agenzia o della Guardia di Finanza possono recarsi presso la sede dell’azienda per eseguire un accesso. La legge impone che siano date precise comunicazioni delle ragioni dell’accesso e che il contribuente abbia diritto di essere assistito dal proprio professionista. Le dichiarazioni rese al verbalizzante fanno piena prova fino a querela di falso .
  3. Processo verbale di constatazione (P.V.C.) – Al termine della verifica viene redatto un P.V.C. che riassume i rilievi; il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni o richieste di proroga. In caso di procedura di adesione, questi termini sono sospesi.
  4. Invito al contraddittorio – La riforma del 2024 ha introdotto l’obbligo generalizzato del contraddittorio: prima di emettere l’avviso, l’ufficio deve invitare il contribuente a discutere i rilievi. L’Avviso di accertamento deve contenere l’invito a presentare l’istanza di accertamento con adesione; senza tale invito l’atto è nullo .
  5. Avviso di accertamento – Se il contribuente non aderisce alla proposta o il contraddittorio fallisce, l’Agenzia emette l’avviso di accertamento con motivazione. Ai sensi dello Statuto del contribuente (D.Lgs. 219/2023), la motivazione deve essere chiara, comprensibile e deve specificare le fonti e le prove utilizzate . In caso di accertamento basato su presunzioni bancarie, l’atto deve spiegare la ragione dei conteggi e le operazioni ritenute ricavi .
  6. Pagamento o ricorso – Una volta notificato l’avviso, il contribuente può:
  7. Pagare (con applicazione di sanzioni ridotte) entro 60 giorni per evitare ulteriori interessi.
  8. Presentare istanza di accertamento con adesione (entro 60 giorni), ottenendo la sospensione dei termini e la riduzione delle sanzioni a 1/3 del minimo.
  9. Proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica, oppure dopo la risposta negativa dell’ufficio all’istanza di adesione. Per i tributi di competenza doganale o ipocatastale si applicano termini differenti.
  10. Istanza di sospensione – Se la società ritiene che l’atto presenti vizi gravi o che il pagamento provochi danni irreparabili, può presentare istanza di sospensione dell’atto, allegando garanzie o prova dell’irragionevolezza della pretesa.
  11. Procedure di conciliazione e appello – In corso di causa sono previste forme di conciliazione (conciliazione giudiziale) e definizione agevolata. Dopo la sentenza di primo grado è possibile proporre appello e successivamente ricorso per Cassazione.

2.3 Termini di decadenza dell’accertamento

I termini entro i quali l’Agenzia può emettere l’avviso sono fondamentali, poiché un avviso tardivo è nullo. In sintesi:

  • Ordinarie imposte dirette – entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (art. 43 DPR 600/1973). Ad esempio, per il periodo d’imposta 2020 (dichiarazione presentata nel 2021) l’Agenzia ha tempo fino al 31/12/2026.
  • Omessa dichiarazione – entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
  • IVA – stessi termini (art. 57 DPR 633/1972).
  • Rettifiche sul regime OSS/IOSS – le autorità del Paese del consumatore possono emettere avvisi secondo le rispettive normative.

La riforma del 2024 ha abrogato la proroga di due anni in caso di indagini penali; dal 2024 i termini sono fissati e non possono essere superati salvo denuncia per reati tributari.

2.4 Diritti e doveri del contribuente durante la verifica

L’Statuto dei diritti del contribuente e la giurisprudenza garantiscono una serie di diritti:

  • Contraddittorio preventivo e diritto alla partecipazione al procedimento, con possibilità di fornire giustificazioni e documenti .
  • Diritto al contraddittorio informato: l’ufficio deve consegnare copia degli atti, motivare le richieste di documenti e chiarire i rilievi sollevati.
  • Diritto alla difesa: il contribuente può farsi assistere da un professionista di fiducia durante accessi e verifiche .
  • Diritto alla motivazione: ogni atto deve essere chiaro, comprensibile e motivato; la motivazione per relationem è ammessa se richiama specificamente il P.V.C. e la documentazione .
  • Diritto alla prova contraria: in caso di presunzioni bancarie, il contribuente può dimostrare che i versamenti derivano da prestiti, rimborsi spese, anticipazioni o cessioni non soggette a tassazione. Le presunzioni sono relative .

I principali obblighi includono:

  • Fornire risposte veritiere ai quesiti e agli inviti dell’Agenzia; dichiarazioni false integrano violazione dell’art. 76 DPR 445/2000 e possono costituire reato (art. 11 D.Lgs. 74/2000).
  • Esibire la documentazione contabile e bancaria richiesta; la mancata esibizione comporta sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. 471/1997 e può portare a presunzioni in sfavore del contribuente.

3 – Difese e strategie legali per la società di e‑commerce

3.1 Analisi del caso e raccolta delle prove

Quando ricevi un invito o un avviso di accertamento, il primo passo è analizzare il provvedimento con un professionista esperto. È fondamentale esaminare:

  • Motivazione dell’atto: verifica se l’Agenzia indica la normativa applicata, gli elementi di prova, il calcolo dei ricavi presunti e le ragioni della contestazione. Una motivazione generica o per relationem priva di riferimenti specifici può essere impugnata.
  • Legittimità della notifica: l’avviso deve essere notificato tramite posta elettronica certificata (PEC) o tramite servizio postale. Vizi nella notifica (ad es. indirizzo errato o mancata firma) possono comportare nullità.
  • Rispettodel contraddittorio: verifica se l’ufficio ha convocato il contribuente, se ha concesso termini per presentare osservazioni e se ha valutato le giustificazioni.
  • Calcolo del reddito: analizza se l’Agenzia ha considerato come ricavi somme che invece costituiscono versamenti di soci, prestiti, rimborsi o movimentazioni tra conti. Ricorda che la presunzione bancaria è relativa .

Raccogli tutta la documentazione necessaria:

  • Contratti di vendita, ordini, fatture elettroniche, scontrini digitali.
  • Prove dei costi (acquisto merci, spese di marketing, provvigioni pagate al marketplace).
  • Contratti di spedizione e documenti doganali.
  • Estratti conto bancari e piattaforme di pagamento (PayPal, Stripe, Amazon Pay).
  • Eventuali prestiti infruttiferi dei soci con relative scritture private.
  • Documentazione che giustifica i versamenti contestati (ad esempio restituzioni di merce, accrediti errati, rimborsi ai clienti, cessioni di partecipazioni non imponibili).

3.2 Contestare la qualificazione dell’attività come impresa

Molti venditori digitali si considerano “hobbisti” o privati. La Cassazione, tuttavia, ha chiarito che l’attività abituale di vendita on‑line integra un’attività d’impresa anche in assenza di una struttura organizzata . Pertanto è difficile sostenere l’occasionale quando ci sono centinaia di transazioni.

Per opporsi alla qualificazione di impresa occorre dimostrare:

  • Occasionalità delle vendite: pochi pezzi l’anno, oggetti personali, assenza di finalità di lucro. Produci prove (foto degli oggetti, descrizioni, date di pubblicazione, documenti attestanti che gli articoli erano usati). Se hai venduto collezioni o oggetti personali ereditati, fornisci le relative prove di proprietà.
  • Assenza di abitualità e organizzazione: dimostra che non esiste un magazzino, non ci sono dipendenti e non c’è promozione sistematica; che le vendite avvengono saltuariamente.
  • Regolarità contabile: se sei un’impresa, dimostra di aver dichiarato i ricavi nelle dichiarazioni dei redditi e IVA; se sei un forfetario, allega le fatture e i registri.

3.3 Prova contraria alle presunzioni bancarie

Per contrastare le presunzioni bancarie previste dagli artt. 32 DPR 600/1973 e 51 DPR 633/1972 è necessario fornire prova analitica di ogni versamento e prelevamento contestato:

  1. Prestiti da soci o terzi – se i versamenti derivano da finanziamenti soci, esibisci le scritture private con data certa, le movimentazioni in uscita dal conto del socio e l’ingresso nel conto della società.
  2. Rimborsi di spese – documenta viaggi, spese anticipate per conto di clienti, rimborsi di marketing. Allegare note spese e fatture.
  3. Vendite occasionali non imponibili – ad esempio vendite di beni usati di proprietà dei soci; allega prove della proprietà e del prezzo originario.
  4. Movimentazioni infragruppo – se trasferisci denaro tra conti correnti della stessa società (compresi conti PayPal o digital wallet), indica la causale e mostra l’uscita corrispondente.
  5. Rimborsi a clienti – dimostra che i versamenti ricevuti sono stati poi restituiti per resi o cancellazioni; allega documenti di reso e comunicazioni con il cliente.

Ricorda che la presunzione è relativa e può essere superata con prove, ma la prova deve essere specifica: non basta affermare che i versamenti derivano da attività occasionali o da prestiti; occorre documentare ogni transazione .

3.4 Sfruttare l’accertamento con adesione e il contraddittorio per ridurre le sanzioni

L’accertamento con adesione (art. 5 D.Lgs. 218/1997) consente di chiudere la controversia con il Fisco concordando la maggiore imposta dovuta. I vantaggi sono:

  • Riduzione delle sanzioni a 1/3 del minimo previsto.
  • Immediata sospensione della riscossione per 60 giorni in attesa dell’esito della procedura.
  • Rateizzazione del dovuto fino a 8 rate trimestrali (12 rate in caso di imprese in difficoltà).

Il D.Lgs. 13/2024 ha innovato la procedura stabilendo che l’invito a presentare istanza di adesione deve essere incluso nell’avviso di accertamento . Il contribuente deve presentare l’istanza entro 60 giorni. L’ufficio convoca il contribuente entro 15 giorni e ha 150 giorni complessivi per concludere l’accordo.

Durante l’adesione, l’Avv. Monardo e il suo staff possono:

  • Redigere memorie e documenti per dimostrare le ragioni del contribuente.
  • Negoziare con l’ufficio la riduzione delle rettifiche, evidenziando vizi di motivazione e mancanza di prove.
  • Richiedere la rateizzazione e il pagamento in misura ridotta.

Se l’adesione non si conclude, il contribuente mantiene la facoltà di proporre ricorso, e i pagamenti eseguiti in acconto sono imputati a titolo di acconto sulle somme dovute.

3.5 Proporre ricorso e richiedere la sospensione

Se l’accertamento è infondato o eccessivo, conviene proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria (CGT). Il ricorso deve:

  • indicare i vizi dell’atto: incompetenza dell’ufficio, prescrizione, difetto di motivazione, violazione del contraddittorio, errata qualificazione dei ricavi, errato calcolo di IVA.
  • allegare documenti e perizie che dimostrino la correttezza della tua posizione.
  • chiedere l’annullamento integrale o parziale dell’avviso, la rideterminazione delle somme e, se necessario, la sospensione dell’esecuzione.

La richiesta di sospensione deve essere motivata con la prospettazione di un danno grave e irreparabile (ad esempio, impossibilità di pagare fornitori o dipendenti). La CGT valuterà la fondatezza delle censure e potrà sospendere l’esecuzione totale o parziale.

3.6 Conciliazione giudiziale e accordi transattivi

Durante il processo è possibile concludere un accordo conciliativo con l’Agenzia. La conciliazione giudiziale comporta la riduzione delle sanzioni a 1/3 (o 40 % in appello) e il pagamento delle somme concordate. Tale accordo viene ratificato dal giudice e non può essere impugnato.

In alcuni casi, soprattutto nelle procedure concorsuali, il contribuente può proporre una transazione fiscale ai sensi dell’art. 182‑ter L.Fall. (oggi art. 63 CCI). Questa è particolarmente utile se l’azienda è in crisi e intende proporre un concordato preventivo, un accordo di ristrutturazione o una liquidazione giudiziale.

3.7 Difese penalistiche: dichiarazioni mendaci e reati tributari

Durante l’accertamento è essenziale evitare di commettere reati tributari. Le ipotesi più ricorrenti sono:

  • Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000).
  • Emissione di fatture false (art. 8).
  • Occultamento o distruzione di scritture contabili (art. 10).
  • Indebita compensazione (art. 10‑quater).
  • Omesso versamento di IVA (art. 10‑ter) o di ritenute (art. 10‑bis) oltre le soglie penalmente rilevanti.

Rispondere con dichiarazioni false alle richieste dell’Agenzia può integrare il reato di falsità ideologica in atto pubblico e violare l’art. 76 del DPR 445/2000, con pena fino a tre anni. Perciò è importante dare risposte veritiere e, se non si possiede la documentazione, spiegare le ragioni dell’assenza.

4 – Strumenti alternativi per gestire il debito fiscale

4.1 Rottamazione quinquies (definizione agevolata 2026)

La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto la rottamazione quinquies per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2023. Il contribuente può estinguere il debito versando solo:

  • il capitale;
  • le spese di notifica e di esecuzione;
  • eventuali spese di diritti.

Non sono dovuti interessi, sanzioni e aggio . Le principali regole:

AspettoRegole principali
Carichi definibiliDebiti derivanti da imposte dirette e addizionali, IVA, contributi previdenziali e premi INAIL, ritenute alla fonte, riduzioni di crediti d’imposta, sanzioni stradali di competenza prefettizia (solo interessi e aggio) .
Carichi esclusiDebiti derivanti da avvisi di accertamento non affidati, tributi locali (IMU, TARI), multe comunali, debiti oggetto di precedenti rottamazioni decadute .
DomandaVa presentata in via telematica entro il 30 aprile 2026 tramite l’area riservata di AdER .
PagamentoIl saldo può avvenire in unica soluzione (31 luglio 2026) o in 54 rate bimestrali con interessi al 3 % annuo .
EffettiCon la domanda si sospendono le procedure esecutive e cautelari; restano fermi gli eventuali fermi amministrativi o ipoteche .

Questa definizione agevolata è molto utile per le società che, oltre all’accertamento, hanno cartelle esattoriali pendenti. L’Avv. Monardo può verificare la compatibilità con un eventuale accordo di ristrutturazione o con un piano del consumatore.

4.2 Rateizzazione e transazione fiscale

Se la rottamazione non è conveniente, il contribuente può chiedere la rateizzazione del debito iscritto a ruolo (art. 19 DPR 602/1973). Sono previste fino a 72 rate (84 per importi elevati), salvo ricorrere alle procedure di definizione agevolata. Le rateizzazioni consentono di evitare ipoteche o pignoramenti e di mantenere la regolarità contributiva.

Nelle procedure concorsuali (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti, liquidazione giudiziale), il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza consente di proporre al Fisco una transazione fiscale (art. 63 CCI) che preveda il pagamento parziale del debito (anche Iva) e l’esdebitazione del residuo.

4.3 Ravvedimento operoso e definizione delle liti pendenti

Per i debiti da controlli automatizzati e formali è possibile il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997): pagando spontaneamente l’imposta e la sanzione ridotta entro termini prefissati (30 giorni, 90 giorni, 1 anno, 2 anni) si evita l’iscrizione a ruolo. Nel 2024 è stata introdotta la possibilità di ravvedersi anche dopo la notifica dell’avviso bonario mediante il pagamento integrale del tributo e della sanzione ridotta a 1/18.

La legge di bilancio 2023 ha introdotto la definizione delle liti pendenti: per le controversie in cassazione aventi ad oggetto importi inferiori a € 50.000 è possibile definire pagando una percentuale ridotta; la misura resta prorogata al 2026 per le liti pendenti al 30 settembre 2025.

4.4 Concordato preventivo biennale e concordato minore

Il concordato preventivo biennale (CPB), introdotto dal D.Lgs. 13/2024, consente alle imprese e ai professionisti di concordare con l’Agenzia il reddito, i ricavi e il valore della produzione per due anni. I soggetti ammessi sono coloro che applicano gli ISA (indici sintetici di affidabilità) o sono in regime di contabilità semplificata. Chi aderisce è tenuto a versare l’imposta concordata a prescindere dai ricavi effettivi. Dal 2025, tuttavia, il D.Lgs. 81/2025 ha abrogato il CPB per i contribuenti in regime forfetario e ha modificato le scadenze dei versamenti. Per le società di e‑commerce di dimensioni maggiori, il CPB rimane una possibilità da valutare attentamente.

In caso di crisi, la società può ricorrere al concordato minore (per le imprese minori) o alla ristrutturazione dei debiti del consumatore se si tratta di persona fisica. Queste procedure, disciplinate dalla legge 3/2012 e dal Codice della crisi d’impresa, consentono di proporre un piano di pagamento ai creditori, con la supervisione dell’OCC, e di ottenere l’esdebitazione del residuo . L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi, può assistere il contribuente nella predisposizione del piano e nella trattativa con il Fisco.

4.5 Composizione negoziata della crisi e esperto negoziatore

Il D.L. 118/2021, convertito in legge, ha istituito la composizione negoziata della crisi: un istituto rivolto alle imprese in crisi che consente di evitare la liquidazione e di negoziare con creditori e Fisco un piano di rientro. L’imprenditore viene assistito da un esperto negoziatore, figura indipendente iscritta a un apposito elenco. L’Avv. Monardo è esperto negoziatore e può:

  • valutare la fattibilità del piano;
  • mediare tra la società e l’Agenzia delle Entrate per ottenere la transazione dei debiti tributari;
  • predisporre la domanda di accesso alla composizione negoziata;
  • richiedere le misure protettive per bloccare pignoramenti, sequestri e ipoteche durante la trattativa.

5 – Errori comuni e consigli pratici per le società di e‑commerce

5.1 Errori ricorrenti

  1. Sottovalutare la natura imprenditoriale delle vendite online – Vendere ripetutamente su marketplace senza aprire partita IVA e tenere contabilità espone al rischio di essere qualificati come impresa .
  2. Non tenere traccia dei costi – Molte aziende digitali non conservano le fatture di acquisto o le spese di marketing. In sede di accertamento l’Agenzia presume ricavi non dichiarati mentre i costi non documentati non sono deducibili.
  3. Non rispondere agli inviti – Ignorare gli inviti ai sensi dell’art. 32 DPR 600/1973 comporta sanzioni e presunzioni aggravate .
  4. Mancata separazione tra conti aziendali e personali – Utilizzare conti personali per le vendite aziendali o ricevere i pagamenti su conti PayPal dei soci crea confusione e rende più difficile fornire prova contraria.
  5. Mancata verifica dei termini – Pagare o presentare ricorso oltre i termini comporta la decadenza dal diritto alla riduzione delle sanzioni o l’inammissibilità del ricorso.
  6. Fornire dichiarazioni non veritiere – Rispondere ai questionari con informazioni false può integrare reati tributari e portare a condanne penali (artt. 2, 3 e 11 D.Lgs. 74/2000; art. 76 DPR 445/2000).
  7. Sottovalutare il contraddittorio – Considerare il contraddittorio come una formalità e non presentare memorie dettagliate è un errore; spesso è la sede in cui si possono ottenere riduzioni significative delle pretese.
  8. Non considerare soluzioni alternative – Molti contribuenti attendono la cartella e non valutano rottamazione, accertamento con adesione, rateizzazione, CPB o procedure di composizione della crisi.

5.2 Consigli pratici

  • Aprire la partita IVA e scegliere il regime fiscale appropriato (forfettario, semplificato o ordinario) se l’attività di vendita è abituale.
  • Tenere una contabilità ordinata: conservare fatture, ricevute, contratti; registrare le transazioni su registri digitali; salvare estratti conto e report dei marketplace.
  • Separare i conti personali da quelli aziendali; utilizzare conti PayPal o Stripe dedicati all’attività.
  • Monitorare le soglie DAC7 (30 transazioni o € 2.000) e, se superate, effettuare le comunicazioni obbligatorie e dichiarare i ricavi .
  • Rispondere tempestivamente agli inviti e alle richieste di documenti; chiedere proroghe motivate se non si riesce a rispettare i termini.
  • Avvalersi di un professionista: l’assistenza di un avvocato o commercialista esperto riduce il rischio di errori e consente di sfruttare tutte le opportunità di difesa.
  • Valutare la definizione agevolata (rottamazione, accertamento con adesione, CPB) in relazione alle risorse disponibili.
  • Ricorrere alle procedure di composizione della crisi se l’azienda è indebitata su più fronti; l’Avv. Monardo può predisporre un piano che includa tutti i debiti, incluso il Fisco.

6 – Tabelle riepilogative

6.1 Sintesi delle principali norme applicabili alla società di e‑commerce

NormaOggettoApplicazione pratica
Art. 32 DPR 600/1973Indagini bancarie per imposte dirette; presunzione ricavi per versamenti non giustificatiL’Agenzia può chiedere ai fornitori di servizi di pagamento (banche, PayPal, ecc.) i movimenti della società; occorre giustificare ogni versamento.
Art. 51 DPR 633/1972Indagini bancarie per IVAI versamenti non giustificati sono presunzione di operazioni imponibili; occorre fornire prova contraria.
D.Lgs. 218/1997Accertamento con adesione e conciliazione giudizialePermette la definizione agevolata dell’accertamento con riduzione delle sanzioni.
D.Lgs. 13/2024Riforma del procedimento accertativoIntroduce contraddittorio obbligatorio e invito nell’avviso; istituisce il CPB.
D.Lgs. 219/2023Statuto dei diritti del contribuenteStabilisce principi di legalità, trasparenza, contraddittorio; impone motivazione chiara.
D.Lgs. 32/2023Attuazione DAC7Obbliga le piattaforme a comunicare i dati dei venditori; genera controlli automatici su e‑commerce.
L. 199/2025Rottamazione quinquiesPermette di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo il capitale; esclusi gli avvisi non affidati.
Legge 3/2012 e D.Lgs. 14/2019Procedure di sovraindebitamentoConsentono a imprenditori e consumatori sovraindebitati di proporre un piano di ristrutturazione e ottenere l’esdebitazione.

6.2 Termini e scadenze

EventoTermineRiferimento
Risposta a invito o questionarioSolitamente 15 giorni (prorogabile)Art. 32 DPR 600/1973; art. 51 DPR 633/1972
Presentazione osservazioni al P.V.C.60 giorni dalla notificaArt. 12 L. 212/2000
Istanza di accertamento con adesione60 giorni dalla notifica dell’avvisoArt. 5 D.Lgs. 218/1997; D.Lgs. 13/2024
Ricorso alla CGT60 giorni dalla notifica dell’avviso o dalla risposta negativa dell’ufficio
Domanda rottamazione quinquiesEntro 30 aprile 2026L. 199/2025
Pagamento rottamazioneIn unica soluzione entro 31/07/2026 o in 54 rate bimestrali

6.3 Principali sanzioni e riduzioni

ViolazioneSanzione baseRiduzione
Omessa o infedele dichiarazionedal 90 % al 180 % dell’impostaRiduzione a 1/3 con adesione; riduzione a 1/6 con ravvedimento entro 2 anni
Omesso versamento IVA/ritenute30 % dell’imposta non versataRiduzione a 3,75 % con ravvedimento entro 30 giorni
Mancata risposta a questionari/ invitisanzione da € 250 a € 2.000Esclusa se la risposta viene resa entro il termine fissato dopo la diffida
Fatture inesistenti o falseart. 8 D.Lgs. 74/2000 (reclusione 1–6 anni)Non applicabile se regolarizzato entro i termini, salvo l’uso di fatture false
Omessa installazione registratore telematico (per vendite al consumo)sanzione fissaRiduzione 1/3 con adesione o definizione agevolata

7 – Domande frequenti (FAQ)

  1. Una società di e‑commerce che vende su Amazon e eBay è sempre considerata un’impresa?
    Se le vendite sono sporadiche, riferite a beni usati o beni di proprietà, possono essere considerate occasionali. Tuttavia, la Cassazione ha stabilito che un elevato numero di transazioni dimostra l’abitualità e quindi l’attività d’impresa . È consigliabile aprire partita IVA e dichiarare i ricavi.
  2. Cosa succede se ricevo un questionario DAC7?
    Il questionario è inviato ai venditori segnalati dalle piattaforme digitali quando superano 30 vendite o € 2.000 . È obbligatorio rispondere entro il termine, fornendo tutte le informazioni richieste. La mancata risposta comporta sanzioni e presunzioni aggravate.
  3. Posso oppormi a un avviso basato su presunzioni bancarie?
    Sì. Le presunzioni ex artt. 32 DPR 600/1973 e 51 DPR 633/1972 sono relative; puoi dimostrare che i versamenti contestati non sono ricavi (prestiti, rimborsi, movimenti tra conti) .
  4. Quali sono i vantaggi dell’accertamento con adesione?
    Consente di definire la lite prima del ricorso con riduzione delle sanzioni a 1/3, evita l’iscrizione a ruolo immediata e permette il pagamento rateale. .
  5. È obbligatorio il contraddittorio prima dell’avviso?
    Con la riforma del 2024 il contraddittorio è divenuto obbligatorio e l’ufficio deve includere l’invito nell’avviso . L’assenza del contraddittorio può comportare la nullità dell’atto.
  6. Cos’è il concordato preventivo biennale (CPB)?
    È uno strumento volontario che permette di concordare il reddito con l’Agenzia per due anni pagando le imposte calcolate in anticipo. È applicabile agli operatori che usano gli ISA. Non si applica ai contribuenti in regime forfetario dopo il D.Lgs. 81/2025.
  7. Come posso aderire alla rottamazione quinquies?
    Presentando la domanda via telematica sul sito dell’AdER entro il 30/04/2026 e pagando entro il 31/07/2026 o in 54 rate bimestrali .
  8. Le somme derivanti da crowdfunding o donazioni online sono tassate?
    Dipende dalla natura: se rientrano in una raccolta fondi per finalità meramente benefica o occasionalmente personale, non sono redditi d’impresa. Occorre però documentare le causali e tracciare i versamenti.
  9. Cosa succede se non presento ricorso entro 60 giorni?
    L’avviso diventa definitivo e non potrai più contestarlo; dovrai pagare le somme richieste. È quindi fondamentale controllare la data di notifica.
  10. Posso rateizzare l’avviso di accertamento?
    Sì. Dopo la notifica della cartella è possibile chiedere la rateizzazione ex art. 19 DPR 602/1973. Se definisci l’accertamento con adesione puoi anche chiedere di rateizzare le somme dovute in 8 o 12 rate trimestrali.
  11. Come viene tassato l’e‑commerce in regime forfetario?
    In regime forfetario si applica un coefficiente di redditività (40 % per le attività di commercio online). Non si detrae l’IVA. Dal 2025 il versamento dell’IVA per operazioni in reverse charge avviene trimestralmente . Se l’attività supera i limiti (85.000 €) occorre uscire dal regime.
  12. È possibile cancellare totalmente i debiti fiscali di una società?
    Solo in casi specifici: nelle procedure di liquidazione giudiziale o di sovraindebitamento la società può proporre un piano di pagamento parziale, ma il debito residuo viene cancellato solo per i debiti concorsuali o per le persone fisiche in stato di incapienza (esdebitazione del debitore incapiente). Per le società cessate i soci possono essere perseguiti se hanno distribuito utili extracontabili (Cass. 32742/2025).
  13. Cosa fare se la mia società è inattiva ma riceve un accertamento per attività di e‑commerce passata?
    Verifica se l’avviso è prescritto (controlla l’anno di imposta). Raccogli la documentazione dell’epoca (contratti, vendite). Eventualmente valuta la procedura di liquidazione controllata o di esdebitazione se non hai beni per pagare. L’Avv. Monardo può assisterti nella difesa e nel dialogo con l’Agenzia.
  14. Le vendite su piattaforme estere sono soggette a IVA italiana?
    Se vendi a consumatori UE e non usi l’OSS, devi addebitare l’IVA del Paese del cliente quando superi € 10.000. Se vendi a consumatori extra‑UE, le vendite sono non imponibili ma devi conservare le prove di esportazione. Per i servizi digitali si applica l’IVA del cliente (regime MOSS/OSS).
  15. Cosa fare se l’Agenzia ha acceso i conti personali dei soci?
    Le indagini bancarie possono estendersi ai conti di soci e familiari se vi sono presunzioni di interposizione. In tal caso occorre dimostrare che i movimenti non sono riferibili alla società e che non vi è confusione patrimoniale.
  16. Le sanzioni della rottamazione quinquies si applicano ai tributi locali?
    No. La rottamazione quinquies riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione per tributi statali. Gli enti locali possono introdurre proprie sanatorie, ma non rientrano in questa definizione .
  17. Cosa succede se durante il contraddittorio emergono nuovi elementi a mio favore?
    Puoi depositarli e richiedere all’ufficio di rideterminare la pretesa. La giurisprudenza riconosce che durante il contraddittorio possono essere valutate prove a favore del contribuente; se l’ufficio non le considera, l’avviso può essere annullato.
  18. È utile presentare memorie prima dell’avviso di accertamento?
    Sì. Presentare memorie puntuali e documentate può convincere l’ufficio a non emettere l’avviso o a ridurre le rettifiche. Ricorda di protocollare la presentazione.
  19. Quali sono i rischi di vendere beni provenienti da drop shipping senza fatture?
    Se acquisti beni in drop shipping e non ricevi fattura, la spesa non è deducibile e l’Agenzia può presumere un margine imponibile più elevato. Inoltre puoi essere considerato esportatore abituale e devi verificare la corretta applicazione dell’IVA.
  20. Posso chiudere la società per evitare l’accertamento?
    La chiusura non estingue i debiti fiscali; l’Agenzia può agire contro soci e amministratori se ritiene che abbiano percepito utili o beni sociali (Cass. 32742/2025). È consigliabile affrontare l’accertamento e definire il debito.

8 – Esempi pratici e simulazioni numeriche

8.1 Caso 1: vendita seriale su marketplace e accertamento per presunzioni bancarie

Scenario: La società “TechShopxxxx SRL” vende accessori elettronici su Amazon e eBay. Nel 2024 ha registrato 4.000 transazioni con un incasso complessivo di € 350.000. L’Agenzia riceve i dati DAC7 dal marketplace (soglia superata) e chiede all’istituto bancario gli estratti conto. Dai movimenti risultano versamenti di € 380.000 e prelevamenti di € 30.000.

Accertamento: L’ufficio notifica un invito ai sensi dell’art. 32 DPR 600/1973 chiedendo di giustificare i versamenti. La società non risponde per tempo. Trascorsi 60 giorni, l’Agenzia redige un P.V.C. in cui presume ricavi non dichiarati per € 30.000 (380.000 incassati – 350.000 dichiarati). Aggiunge l’IVA relativa (22 %, € 6.600) e irroga sanzioni per omessa dichiarazione.

Difesa: La società, assistita dall’Avv. Monardo, dimostra che:

  • € 20.000 derivano da prestiti soci finalizzati all’acquisto di un magazzino; vengono esibiti contratti di finanziamento registrati e prove dei bonifici.
  • € 5.000 sono rimborsi di resi non contabilizzati; vengono allegati ordini di rimborso Amazon e PayPal.
  • € 5.000 sono corrispettivi di vendite personali dei soci per oggetti usati; vengono fornite foto degli oggetti e dichiarazioni di vendita.

L’Agenzia riconosce € 30.000 di versamenti giustificati e riduce l’accertamento. L’accordo in adesione prevede la rideterminazione dei ricavi su € 350.000 con sanzioni ridotte a 1/3 (da € 9.000 a € 3.000). La società paga in 8 rate.

Risultato: La pronta reazione e la prova analitica delle entrate hanno evitato sanzioni maggiori e un contenzioso lungo.

8.2 Caso 2: drop shipping e contestazione di indebita detrazione IVA

Scenario: La società “FashionOutxxxx SRL” fa drop shipping acquistando abbigliamento da fornitori extra‑UE e vendendolo su un proprio sito. Il fornitore non emette fattura e invia direttamente la merce al cliente finale. FashionOut registra solo la vendita al cliente.

Accertamento: L’Agenzia rileva, tramite controlli doganali, importazioni per € 200.000 in cui l’IVA non risulta assolta. Contestualmente verifica che FashionOut detrae l’IVA su fatture di acquisto inesistenti.

Difesa: La società non riesce a dimostrare l’avvenuto pagamento dell’IVA in dogana né l’esistenza delle fatture di acquisto. Per evitare reati, aderisce alla definizione con l’ufficio, versa l’IVA dovuta, e revoca la detrazione. Grazie alla conciliazione, le sanzioni sono ridotte.

Lezione: Nel drop shipping occorre verificare le regole doganali: l’IVA va pagata in dogana e le fatture dei fornitori devono essere regolari. In caso contrario il rischio di accertamento è elevato.

8.3 Caso 3: rottamazione quinquies di vecchie cartelle

Scenario: L’azienda “EcoHomexxxx SRL” ha cartelle per € 80.000 (imposte e contributi degli anni 2005‑2018) con interessi e sanzioni per € 30.000. Inoltre riceve un avviso di accertamento per € 20.000, che definisce in adesione.

Soluzione: Con l’assistenza dell’Avv. Monardo:

  1. Presenta domanda di rottamazione quinquies entro il 30/04/2026 per le cartelle 2000‑2023. Il sistema indica che i debiti definibili sono € 80.000 di capitale. Interessi e sanzioni (€ 30.000) sono annullati .
  2. Il pagamento viene scelto in 54 rate bimestrali; ciascuna rata è di circa € 1.481 (80.000 / 54), con interessi al 3 % annuo.
  3. Per l’avviso di accertamento da € 20.000 aderisce e paga in 8 rate; le sanzioni si riducono a € 2.000.

Risultato: La società evita l’iscrizione di ipoteche o pignoramenti, mantiene l’operatività e ottiene un risparmio di € 30.000.

8.4 Caso 4: composizione negoziata della crisi con transazione fiscale

Scenario: La start‑up “BioFoodxxxx SRL” opera in e‑commerce B2C. Nel 2025 accumula debiti fiscali (€ 300.000 di IVA e imposte) e debiti verso fornitori (€ 600.000). L’azienda prevede di rientrare se ottiene dilazioni.

Intervento: BioFood presenta domanda di composizione negoziata ai sensi del D.L. 118/2021. Un esperto negoziatore (Avv. Monardo) viene nominato. Durante la trattativa:

  • con l’Agenzia delle Entrate, propone una transazione fiscale che prevede il pagamento di € 120.000 (40 % del debito) in 5 anni, con rinuncia agli interessi;
  • con i fornitori, propone un pagamento del 60 % del debito in 6 anni;
  • ottiene misure protettive che sospendono le azioni esecutive per 12 mesi.

Dopo la negoziazione, gli accordi sono omologati dal tribunale. BioFood continua l’attività senza liquidazione, onorando il piano. L’intervento dell’esperto negoziatore è decisivo per ottenere il consenso del Fisco e dei creditori.

Conclusione: agire tempestivamente con il supporto di professionisti esperti

L’accertamento fiscale per le società di e‑commerce è un fenomeno in costante crescita. L’introduzione di sistemi di controllo automatizzati (DAC7, Superanagrafe dei conti correnti), la riforma del procedimento accertativo (D.Lgs. 13/2024) e le recenti sentenze della Cassazione hanno accentuato l’attenzione del Fisco sulle attività digitali. Per i contribuenti, è fondamentale:

  1. Conoscere il contesto normativo: comprendere le presunzioni bancarie, i termini di decadenza, i diritti sanciti dallo Statuto del contribuente e le opportunità offerte dalla riforma.
  2. Organizzare la contabilità e tracciare le operazioni: documentare ogni entrata e uscita, separare conti, conservare fatture e contratti.
  3. Rispondere tempestivamente agli inviti e partecipare al contraddittorio per far valere la propria posizione.
  4. Utilizzare gli strumenti di difesa: accertamento con adesione, ricorso, conciliazione, rottamazione, rateizzazione, composizione della crisi.
  5. Evitare errori comuni: dichiarazioni false, ritardi, uso improprio dei conti personali.

In caso di contestazioni, rivolgersi a un professionista è la scelta più prudente. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono pronti ad assistere le società di e‑commerce in ogni fase dell’accertamento: analisi dell’atto, predisposizione delle memorie, difesa in giudizio, negoziazione con l’Agenzia, attivazione delle procedure di composizione della crisi e accesso alle definizioni agevolate.

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La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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