Accertamento fiscale a una casa editrice: cosa fare e come difendersi

Introduzione: perché l’accertamento fiscale in ambito editoriale richiede attenzione immediata

L’accertamento fiscale nei confronti di una casa editrice è un evento che può avere ripercussioni pesanti sulla continuità aziendale. Nel settore editoriale la redditività è spesso legata a margini risicati, a investimenti iniziali (acquisto diritti, distribuzione, promozione) e a ritmi di incasso dilatati; un intervento del fisco può quindi destabilizzare l’equilibrio finanziario. L’avviso di accertamento o l’avviso di addebito non sono semplici comunicazioni: possono sfociare in sanzioni, interessi moratori, ipoteche e pignoramenti, fino al blocco dei conti e della distribuzione di libri. Inoltre, le recenti riforme in materia di riscossione rendono i procedimenti più celeri e possono limitare lo spazio per difese tardive. Per questo è fondamentale conoscere bene le procedure e attivarsi tempestivamente.

Errori da evitare

  • Ignorare la notifica: l’avviso deve essere esaminato subito. I termini per impugnare sono perentori: 60 giorni per le cartelle di pagamento, 40 giorni per gli avvisi di addebito INPS e 30 giorni per gli atti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per violazioni doganali. Oltre questi termini i debiti diventano definitivi .
  • Sottovalutare le irregolarità formali: la mancanza di firma, di motivazione o la notifica a persona “sconosciuta” può rendere nullo l’atto. La Cassazione ha annullato accertamenti per notifica effettuata via posta con indicazione “sconosciuto” senza adeguata motivazione ; per la mancata firma del dirigente responsabile ; e per difetto di contraddittorio .
  • Confondere i ruoli di casa editrice e dei soci: nelle società di persone il reddito è attribuito per trasparenza ai soci, per cui l’accertamento riguarda tutti e richiede litisconsorzio necessario .

Soluzioni legali possibili

Il contribuente dispone di una gamma ampia di rimedi difensivi:

  • Impugnazione dell’avviso davanti alla Commissione tributaria (oggi Corte di Giustizia Tributaria). È possibile contestare l’atto per vizi formali (incompetenza del funzionario, notifiche irregolari) o sostanziali (inesistenza del reddito accertato, violazione di norme).
  • Accertamento con adesione ex D.Lgs. 218/1997, che consente di ridurre sanzioni ed evitare contenzioso. La presentazione dell’istanza sospende automaticamente il termine per il ricorso .
  • Definizioni agevolate (rottamazione‑quinquies 2026, saldo e stralcio) che permettono di pagare solo imposta e interessi senza sanzioni, con rate fino a 9 anni .
  • Piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione ai sensi della Legge 3/2012 in caso di sovraindebitamento .
  • Composizione negoziata della crisi per le imprese editoriali (D.L. 118/2021), che consente di nominare un esperto e ottenere misure protettive .

Chi può aiutarti: lo studio legale e tributario dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzato in diritto bancario e tributario. Grazie alla lunga esperienza maturata nella difesa delle imprese editoriali, lo studio offre supporto nelle seguenti attività:

  • Analisi puntuale dell’atto per verificare vizi formali e sostanziali.
  • Redazione di ricorsi tributari e domande di sospensione per evitare azioni esecutive.
  • Trattative con l’Agenzia delle Entrate o con l’Agente della Riscossione per rateizzare il debito o accedere a definizioni agevolate.
  • Piani di ristrutturazione e soluzioni stragiudiziali quali accordi in prevenzione della crisi d’impresa.
  • Assistenza nei procedimenti giudiziali presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali (oggi Corti di Giustizia Tributaria) e in Cassazione.

L’Avv. Monardo è fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed è esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Questo gli consente di offrire assistenza integrata nella gestione dei debiti fiscali, bancari e previdenziali.

📩 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. Uno specialista ti risponderà rapidamente analizzando la tua situazione e proponendo la strategia più efficace.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale: il quadro di riferimento per le case editrici

La disciplina degli accertamenti fiscali è complessa e deriva da un intreccio di norme tributarie, disposizioni sulla riscossione e pronunce giurisprudenziali. Nella pratica quotidiana le case editrici devono conoscere i riferimenti principali per orientarsi tra accertamenti diretti (Imposte sui redditi, IRAP), accertamenti IVA, ritenute d’acconto per collaboratori e contributi previdenziali.

1.1 Fonti normative di base

NormaContenuto rilevanteApplicazione alle case editrici
Art. 38 del DPR 600/1973Consente all’amministrazione di rettificare le dichiarazioni delle persone fisiche e determinare il reddito con metodo sintetico; è sufficiente che le presunzioni siano gravi, precise e concordanti. La ricostruzione sintetica si basa sulle spese sostenute dal contribuente, con differenza minima del 20% rispetto al reddito dichiarato .Può riguardare gli amministratori o soci di una casa editrice quando vengono contestate spese di rappresentanza o investimenti non coerenti con i redditi dichiarati.
Art. 41‑bis del DPR 600/1973Prevede l’accertamento parziale: l’ufficio può recuperare imposta su elementi non dichiarati senza esaminare l’intera dichiarazione; si avvale degli ordinari metodi (analitico-induttivo) e non esaurisce il potere di accertare ulteriormente .Le case editrici possono ricevere accertamenti parziali per fatture considerate inesistenti o per ricavi occultati (ad es. vendita di libri in nero). Non impedisce accertamenti successivi.
Art. 42 del DPR 600/1973Stabilisce che l’avviso di accertamento deve essere motivato e sottoscritto dal capo dell’ufficio o da un delegato; la Cassazione ha ribadito che la mancanza di firma del dirigente rende l’atto nullo solo se non firmato da un funzionario delegato .Fondamentale verificare la firma: un atto sottoscritto da un funzionario privo di delega può essere annullato.
Art. 43 del DPR 600/1973Fissa i termini di decadenza: l’avviso di accertamento va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione; se la dichiarazione è omessa, il termine è il 31 dicembre del settimo anno .Importante per le case editrici che devono conservare la documentazione per almeno sette anni; eventuali accertamenti tardivi sono nulli.
Art. 50 del DPR 602/1973Riguarda la cartella di pagamento e l’avviso di intimazione: la legge (aggiornata con D.Lgs. 110/2024) consente all’Agente della Riscossione di iniziare l’esecuzione dopo 60 giorni dalla notifica e di notificare un intimazione se trascorre più di un anno dalla cartella . Se il contribuente non impugna l’intimazione, non potrà più contestare la cartella.Fondamentale per valutare le tempistiche di pignoramenti e ipoteche; la mancata opposizione all’intimazione preclude contestazioni successive.
Art. 72‑bis del DPR 602/1973Prevede il pignoramento presso terzi dei crediti verso il sistema bancario; l’Agente della Riscossione notifica all’istituto di credito l’ordine di pagamento entro 60 giorni; il pignoramento può riguardare somme presenti e future .Può colpire i conti correnti della casa editrice e i crediti per diritti d’autore; è importante sapere che il pignoramento copre anche i versamenti successivi alla notifica .
Art. 77 e 86 del DPR 602/1973L’articolo 77 disciplina l’ipoteca sui beni immobili per debiti superiori a 20.000 euro; l’art. 86 riguarda il fermo amministrativo su autoveicoli. Entrambi richiedono la preventiva notifica di un preavviso, pena nullità .Le case editrici con immobili (magazzini, uffici) o veicoli ad uso aziendale devono monitorare la notifica del preavviso di ipoteca o fermo; la mancata notifica consente l’annullamento.
Art. 545 c.p.c. e art. 72-bisRegolano i limiti del pignoramento dei crediti e dei conti. L’ordinario pignoramento deve rispettare i limiti di impignorabilità; nel pignoramento “speciale” ex art. 72‑bis questi limiti non si applicano ma si devono depositare le somme pignorate entro 60 giorni .Le case editrici devono essere consapevoli che, nel caso di pignoramento speciale, i limiti di impignorabilità (es. un quinto per stipendi) non valgono.
D.Lgs. 218/1997Introduce l’accertamento con adesione. Con l’istanza il contribuente può discutere con l’ufficio per ridurre la sanzione; la Cassazione ha precisato che la presentazione dell’istanza sospende automaticamente il termine per ricorrere .Strumento utile per negoziare un accordo e ridurre le sanzioni; la sospensione del termine evita decadenza del ricorso durante le trattative.
Legge 3/2012 (sovraindebitamento)Consente a imprenditori “non fallibili” (tra cui le micro-imprese editoriali) di accedere a accordo di ristrutturazione, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio. Chiudendo il piano i debiti residui vengono esdebitati .Applicabile alle case editrici con passivo non superiore a 2 milioni di euro (limite per i soggetti non fallibili).
D.L. 118/2021 (negoziazione assistita della crisi)Permette di avviare una composizione negoziata con l’ausilio di un esperto nominato dalla Camera di Commercio. Durante il percorso sono previste misure protettive e finanziamenti prededucibili .Le case editrici in crisi possono beneficiare di questo istituto per evitare il fallimento e proporre ai creditori un piano di ristrutturazione.
Legge di Bilancio 2026 (rottamazione‑quinquies)Introduce la nuova definizione agevolata per carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, consentendo di estinguere i debiti senza sanzioni e interessi; la domanda va presentata entro il 30 aprile 2026; pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali, con interessi al 3% .Le case editrici possono regolarizzare i debiti pregressi (esclusi quelli da accertamento) e liberare risorse.

1.2 Orientamenti della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale

Le pronunce giurisprudenziali più recenti forniscono principi utili per difendere una casa editrice:

  • Notifica irregolare e nullità dell’avviso. La Cassazione ha annullato un avviso di accertamento notificato a un indirizzo errato dove il contribuente era stato indicato come “sconosciuto”. La Corte ha evidenziato che l’ufficiale postale deve attestare le ricerche effettuate; in caso contrario la notifica è nulla .
  • Difetto di firma. In base all’art. 42 DPR 600/1973, l’avviso deve essere firmato dal capo ufficio o da un delegato. La Cassazione ha stabilito che la mancanza di firma del dirigente non comporta nullità se il funzionario firmatario ha ricevuto delega; occorre però verificare l’esistenza della delega .
  • Litisconsorzio necessario nelle società di persone. La Corte ha affermato che l’accertamento sul reddito di una società di persone coinvolge tutti i soci: il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società richiede l’integrazione del contraddittorio; il giudizio senza tutti i litisconsorti è nullo .
  • Obbligo di contraddittorio. Le Sezioni Unite (Cass. n. 21271/2025) hanno stabilito che l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale sussiste solo per le imposte armonizzate (IVA) e, per le altre imposte, solo se previsto dalla legge. La violazione del contraddittorio determina nullità dell’atto solo se il contribuente dimostra quali difese avrebbe potuto far valere .
  • Analitico‑induttivo e deduzione dei costi. La Corte di Cassazione (ord. n. 19574/2025) ha riconosciuto che, negli accertamenti analitico-induttivi, il contribuente può dedurre costi anche in via presuntiva, proporzionati ai ricavi presunti; questa facoltà discende dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2023 . Per le case editrici ciò significa che, anche se l’amministrazione ricostruisce i ricavi in via induttiva (ad esempio sulle copie vendute “in nero”), si può dedurre un margine di costi.
  • Accertamenti parziali e onere della prova. L’ordinanza n. 10354/2025 ha chiarito che nell’accertamento parziale ex art. 41-bis l’ufficio può muovere presunzioni, ma spetta al contribuente dimostrare l’esistenza effettiva delle operazioni contestate (es. contratti di fornitura di carta o servizi editoriali), fornendo documenti e prove di capacità produttiva. Le fatture e i bonifici, da soli, non bastano .
  • Termini e sospensioni per l’accertamento con adesione. La Cassazione ha ribadito che la presentazione dell’istanza di adesione sospende di 90 giorni il termine per il ricorso tributario, indipendentemente dalla presenza del contribuente all’incontro con l’Ufficio . Questo garantisce tutela anche se il contribuente non si presenta all’audizione.
  • Unità dell’accertamento per società e soci. Come visto, l’ordinanza n. 24940/2025 ha affermato che nelle società di persone l’unitarietà dell’accertamento impone il litisconsorzio necessario: il giudizio instaurato da un solo socio non può essere deciso senza gli altri .

2. Procedura passo passo dopo la notifica dell’atto

Quando una casa editrice riceve un avviso di accertamento, un avviso di addebito o una cartella, è fondamentale seguire un percorso metodico. Di seguito è esposta la procedura per gestire correttamente la situazione.

2.1 Verifica della notifica e dei termini

  1. Controllare la data di notifica. La data dalla quale decorrono i termini di impugnazione è quella di ricezione dell’atto. Se la notifica avviene per posta, è la data riportata sull’avviso di ricevimento.
  2. Accertarsi della correttezza della notifica. Occorre verificare che:
  3. L’atto sia stato recapitato al domicilio fiscale corretto.
  4. In caso di irreperibilità del destinatario, l’ufficiale postale abbia eseguito le ricerche e lo abbia attestato. In caso contrario la notifica è nulla .
  5. Il soggetto che firma l’atto sia il dirigente competente o un suo delegato .
  6. Verificare la motivazione. L’avviso deve indicare i fatti, gli elementi e le norme violate. La mancanza di motivazione comporta nullità.
  7. Calcolare i termini per il ricorso. Di seguito una tabella di sintesi:
Tipo di attoTermine per il ricorso (decorre dalla notifica)Norma di riferimento
Avviso di accertamento IRPEF/IVA/IRAP60 giorni (90 se sospeso da istanza di adesione)Art. 21 D.Lgs. 546/1992 e art. 6 D.Lgs. 218/1997
Avviso di addebito INPS40 giorni per proporre opposizione, altrimenti diventa titolo esecutivoArt. 30 D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010
Cartella di pagamento (dopo la riforma)60 giorni dall’atto per proporre ricorso. Dopo un anno, l’agente può notificare l’intimazione e, se non impugnata, si perde la possibilità di contestare la cartella .Art. 50 DPR 602/1973
Fermo amministrativo/Ipoteca60 giorni dalla notifica del preavviso per ricorrereArt. 86 e 77 DPR 602/1973
Pignoramento presso terziL’atto di pignoramento non è impugnabile se è stato preceduto da validi atti presupposti; si può agire in sede esecutiva per contestare l’omessa notifica o l’inesistenza del creditoArt. 72‑bis DPR 602/1973
Comunicazione di irregolarità (avviso bonario)30 giorni per inviare chiarimenti o pagare con riduzione delle sanzioniArt. 36-ter DPR 600/1973

2.2 Analisi del contenuto dell’atto

Una volta verificata la regolarità della notifica e dei termini, occorre analizzare attentamente l’atto. La verifica si concentra su:

  • Indicazione dei periodi di imposta: l’avviso deve specificare l’anno o gli anni contestati.
  • Richiamo alle disposizioni violate: ad esempio vendite di libri non dichiarate, costi inesistenti, omessa fatturazione di servizi editoriali.
  • Prove utilizzate: documenti bancari, indagini finanziarie, fatture, controlli incrociati.
  • Calcoli: occorre ricostruire la base imponibile, le aliquote, le sanzioni e gli interessi. È essenziale verificare la correttezza delle aliquote IVA applicate e dei coefficienti forfettari.
  • Motivazione sintetica: l’atto deve motivare come l’ufficio è giunto a determinare l’imponibile. Una motivazione generica può essere contestata.

2.3 Attivazione di istanze e ricorsi

A seconda della situazione e della convenienza, il contribuente può:

  1. Presentare richiesta di accertamento con adesione (art. 6 D.Lgs. 218/1997). Ciò sospende per 90 giorni il termine per impugnare . L’Ufficio convoca il contribuente entro 15 giorni. Se si raggiunge un accordo, si paga una parte delle sanzioni (di norma si riducono a un terzo) e si evita il contenzioso.
  2. Impugnare l’avviso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria (CGT) entro il termine. Il ricorso deve essere notificato all’Ufficio che ha emesso l’atto e depositato presso la CGT competente. È possibile chiedere sospensione dell’esecuzione se la riscossione arreca danno grave e irreparabile.
  3. Richiedere l’annullamento in autotutela. L’Ufficio può annullare l’atto se rileva errori evidenti (es. notifica a soggetto errato, calcoli sbagliati). Questa procedura è discrezionale; non sospende i termini per il ricorso.
  4. Accedere a definizioni agevolate (rottamazione‑quinquies o saldo e stralcio). La domanda deve essere presentata online con SPID o CNS; la legge prevede l’estinzione dei debiti senza sanzioni e interessi . L’adesione comporta la rinuncia ai contenziosi pendenti per le cartelle incluse .
  5. Richiedere rateizzazione: l’Agente della Riscossione può concedere rate fino a 72 o 120 rate mensili in base alla situazione debitoria. Per importi superiori a 120.000 euro è necessario allegare una certificazione di attestazione.
  6. Percorso di composizione negoziata o sovraindebitamento: se l’azienda è in crisi, può rivolgersi all’OCC o attivare la composizione negoziata ex D.L. 118/2021 . Ciò consente di sospendere le azioni esecutive e proporre ai creditori un piano omogeneo.

2.4 Cosa succede se non si agisce

Se non si presenta il ricorso o non si paga, l’avviso diventa definitivo. L’Agente della Riscossione può quindi procedere con:

  • Iscrizione a ruolo e cartella di pagamento.
  • Iscrizione di ipoteca sugli immobili per debiti superiori a 20.000 euro .
  • Fermo amministrativo dei veicoli aziendali .
  • Pignoramento dei conti correnti e dei crediti verso terzi (diritti d’autore, crediti di distribuzione) .
  • Pignoramento dei beni mobili (macchinari tipografici, scorte) con vendita all’asta.

L’unica difesa residua, in caso di mancata opposizione, è l’opposizione all’esecuzione per contestare vizi sopravvenuti (es. prescrizione) o la procedura di sovraindebitamento.

3. Difese e strategie legali per case editrici

L’accertamento contro una casa editrice può riguardare molteplici tributi (IRPEF/IRE per soci, IRES per società di capitali, IVA, IRAP, ritenute d’acconto). La difesa richiede competenze specialistiche in materia tributaria e contabile. Di seguito le principali strategie.

3.1 Vizi formali degli atti

  1. Mancanza di motivazione. L’art. 42 DPR 600/1973 impone che l’avviso riporti gli elementi dell’accertamento. Una motivazione generica o la mera elencazione di norme viola il diritto di difesa. La giurisprudenza ritiene nullo l’atto che si limita a riprodurre il processo verbale di constatazione senza indicare i calcoli.
  2. Incompetenza o difetto di firma. L’atto dev’essere sottoscritto dal capo dell’Ufficio o da un delegato. La Cassazione ha specificato che la firma di un funzionario privo di delega non è sufficiente . Si deve quindi chiedere copia della delega.
  3. Notifica irregolare. La notificazione via posta deve indicare le ricerche effettuate; se il portalettere si limita a scrivere “sconosciuto” senza indicare la ricerca, l’atto è nullo . In caso di destinatario irreperibile, la notifica deve rispettare il procedimento previsto dall’art. 60 del DPR 600/1973.
  4. Termini di decadenza. Il contribuente deve verificare se l’accertamento è stato notificato oltre il termine (31 dicembre del quinto anno, o settimo in caso di omessa dichiarazione) . Se l’avviso è tardivo, è nullo.
  5. Litisconsorzio necessario. Nelle società di persone (snc, sas) l’avviso notificato alla società coinvolge anche i soci. Il ricorso presentato da uno solo richiede l’integrazione del contraddittorio; in mancanza, la sentenza è nulla .
  6. Assenza di contraddittorio (preavviso di accertamento). Per l’IVA e le imposte armonizzate c’è obbligo di contraddittorio preventivo; la sua violazione rende nullo l’atto solo se il contribuente dimostra che avrebbe fornito elementi non pretestuosi .
  7. Notifica a soggetto non più esistente. Nel caso di trasformazione o cessione d’azienda, l’atto deve essere notificato al soggetto successore. La Cassazione ha chiarito che in caso di liquidazione di una società di persone occorre notificare un nuovo avviso agli ex soci .

3.2 Difese sostanziali

  1. Contestare la ricostruzione dei ricavi. Spesso l’Ufficio ricostruisce i ricavi utilizzando indagini bancarie, coefficienti e presunzioni. La casa editrice può fornire prove documentali (contratti, registri di stampa, rimanenze) per dimostrare che le copie stampate non sono state vendute o che i resi sono elevati. La facoltà di dedurre costi in via presuntiva è stata riconosciuta dalla Cassazione .
  2. Operazioni inesistenti o fatture soggettivamente fittizie. In caso di contestazione di costi per servizi editoriali (grafica, marketing), l’Ufficio sostiene che le fatture sono relative a operazioni inesistenti. In questa ipotesi occorre dimostrare la realtà delle prestazioni (contratti, consegne, corrispondenza, capacità produttiva dei fornitori). La Cassazione richiede prova sostanziale oltre alle fatture .
  3. Applicazione del regime forfettario o contributivo. Alcune micro-case editrici possono aderire al regime forfettario; se l’Ufficio contesta l’assenza di requisiti (es. superamento limiti ricavi), bisogna dimostrare le percentuali di vendita dell’anno precedente e le attività accessorie.
  4. Esistenza di costi deducibili. Per la determinazione del reddito d’impresa (IRES/IRPEF) e IRAP, sono deducibili i costi inerenti all’attività. È possibile dimostrare la legittimità di spese per fiere, promozioni, anticipi ad autori, traduzioni ecc. Anche se non formalizzati in contratti, possono essere provati con documentazione di supporto.
  5. Difesa penale per reati tributari. Se l’ammontare dei tributi evasi supera le soglie di punibilità previste dal D.Lgs. 74/2000, può essere avviato un procedimento penale. La difesa deve dimostrare l’assenza di dolo o colpa grave, ad esempio per errata interpretazione delle norme o consulenti fiscali.

3.3 Strumenti processuali

  • Sospensione dell’esecuzione: durante il ricorso è possibile chiedere al giudice tributario la sospensione dell’esecuzione se l’atto arreca danno grave e irreparabile. Occorre allegare documentazione che dimostri la compromissione dell’attività editoriale (previsioni di cassa, bilanci).
  • Istanza di rimborso: se la casa editrice paga l’imposta ritenendo di non doverla, può presentare istanza di rimborso entro 48 mesi dal pagamento.
  • Rappresentanza in giudizio: la difesa tecnica di un avvocato è necessaria nei procedimenti tributari di valore superiore a 3.000 euro. L’esperienza di un cassazionista, come l’Avv. Monardo, è utile per contestare in Cassazione sentenze sfavorevoli.

3.4 Strategie negoziali e stragiudiziali

Le strategie possono prevedere la riduzione del debito e la rateizzazione tramite accordi con l’Agenzia delle Entrate o l’Agente della Riscossione. Alcuni strumenti:

  • Accertamento con adesione: consente di concordare l’imponibile e beneficiare della riduzione delle sanzioni (spesso a un terzo). Molto utilizzato per contestazioni su costi e ricavi.
  • Rottamazione‑quinquies: introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, permette di estinguere i carichi affidati entro il 31 dicembre 2023 pagando solo l’imposta e gli interessi. La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026; il pagamento può avvenire in un’unica soluzione il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali (9 anni) con interesse al 3% . Il mancato pagamento di due rate fa perdere il beneficio .
  • Saldo e stralcio per situazioni di grave e comprovata difficoltà economica: consente di pagare una percentuale ridotta del debito. Spesso riservato alle persone fisiche con ISEE inferiore a determinati limiti.
  • Rateizzazione ordinaria o straordinaria: l’Agente della Riscossione concede rate fino a 72 rate (6 anni) o 120 rate (10 anni) in casi di comprovata difficoltà. È possibile chiedere la sospensione per ulteriori 12 mesi in caso di momentanea difficoltà.
  • Composizione negoziata della crisi: per le case editrici in difficoltà, la legge consente di nominare un esperto e avviare una negoziazione con i creditori. L’azienda può richiedere misure protettive (ad esempio il blocco di pignoramenti) e accedere a finanziamenti prededucibili .
  • Procedura di sovraindebitamento (Legge 3/2012): consente di proporre un accordo di ristrutturazione con i creditori, un piano del consumatore o la liquidazione del patrimonio. Al termine, l’imprenditore può ottenere l’esdebitazione .

4. Strumenti alternativi e agevolazioni per la riscossione

Per le case editrici in crisi non conviene sempre instaurare contenzioso. Esistono soluzioni che consentono di chiudere il debito con vantaggi significativi.

4.1 Rottamazione‑quinquies 2026 (Definizione agevolata)

La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 231‑252) ha introdotto la rottamazione-quinquies. Le caratteristiche principali:

  • Ambito di applicazione: riguarda i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 per imposte erariali, tributi locali, contributi previdenziali e multe. Sono esclusi i carichi da recupero di aiuti di Stato, i dazi doganali e i carichi derivanti da sentenze penali di condanna. Non rientrano i debiti da accertamento in fase di definizione.
  • Benefici: si pagano solo imposta e interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Vengono annullati sanzioni, interessi di mora e aggio.
  • Domanda: deve essere presentata in via telematica entro il 30 aprile 2026; il contribuente indica le cartelle che vuole definire e rinuncia ai contenziosi pendenti per quelle cartelle .
  • Modalità di pagamento: in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali. L’interesse sulle rate è del 3%. Il mancato pagamento dell’unica rata o di due rate (anche non consecutive) comporta decadenza .
  • Effetti: in pendenza della procedura, l’agente non può avviare nuove azioni esecutive o cautelari e non può proseguire quelle in corso .

Vantaggi per le case editrici: la rottamazione consente di liberare liquidità, evitare sanzioni salate e pianificare i flussi di cassa. È particolarmente utile per regolarizzare vecchie cartelle accumulate per imposte non pagate e contributi previdenziali dei dipendenti.

4.2 Saldo e stralcio e altre definizioni agevolate

Altre misure permettono di ridurre il debito:

  • Saldo e stralcio per persone fisiche in difficoltà economica: consente di versare solo una quota del debito (di solito tra il 35% e il 10%) se l’ISEE è inferiore a 20.000 euro e se i carichi sono affidati per imposte non pagate derivanti da omesso versamento delle ritenute o dell’IVA.
  • Definizione liti pendenti: per le controversie tributarie pendenti al 31 dicembre 2025 è possibile pagare un importo ridotto (tra il 40% e il 100% del valore) per chiudere la lite. I dettagli variano in base al grado di giudizio.
  • Concordato preventivo biennale e adempimento collaborativo: istituti introdotti nel 2024 per imprese di maggiori dimensioni; permettono di definire preventivamente il reddito e ridurre controlli, con però obblighi di trasparenza verso l’amministrazione.

4.3 Rateizzazioni e piani di rientro

Le rateizzazioni ordinarie sono gestite dall’Agente della Riscossione. Le regole principali:

TipologiaDurata massimaRequisiti
Rateizzazione ordinariafino a 72 rate mensili (6 anni)Importo fino a 120.000 euro; dichiarazione di temporanea situazione di difficoltà.
Rateizzazione straordinariafino a 120 rate mensili (10 anni)Debiti superiori a 120.000 euro; necessaria documentazione contabile e conti economici.
Rateizzazione agevolata in pendenza di rottamazione18 rate bimestraliPossibile anche per chi ha aderito alla rottamazione; serve dimostrare l’oggettiva difficoltà economica.

Le rate decadono se non vengono pagate 8 rate anche non consecutive. La rateizzazione evita l’iscrizione di fermi e ipoteche ma non blocca l’azione di eventuali pignoramenti già avviati.

4.4 Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021)

Questa procedura, introdotta nel 2021 e resa permanente dalla riforma del Codice della Crisi, consente all’imprenditore in crisi di evitare il fallimento avviando una trattativa con i creditori sotto la guida di un esperto. Le caratteristiche:

  • Nomina di un esperto da parte della Camera di Commercio; l’imprenditore fornisce un piano e un test pratico di solvibilità.
  • Misure protettive: su richiesta del debitore il tribunale può inibire le azioni esecutive e cautelari dei creditori e sospendere la riscossione fiscale .
  • Proposta di interventi: l’esperto aiuta a rinegoziare i debiti bancari, fiscali e commerciali; è possibile proporre cessioni di rami d’azienda o l’ingresso di nuovi soci.
  • Esito: se l’accordo riesce, si evita la procedura concorsuale. In mancanza, si può accedere agli strumenti tradizionali (concordato preventivo, liquidazione giudiziale).

Per le case editrici, la composizione negoziata è utile per superare crisi di liquidità legate a cali di vendite o ad investimenti non andati a buon fine.

4.5 Procedure di sovraindebitamento

La Legge 3/2012 e il nuovo Codice della Crisi prevedono tre strumenti:

  1. Accordo di ristrutturazione dei debiti: prevede l’approvazione dei creditori rappresentanti il 60% dei crediti e l’intervento dell’OCC. Si possono prevedere dilazioni, stralci e cessioni di beni .
  2. Piano del consumatore: rivolto a imprenditori agricoli e professionisti non fallibili; richiede l’approvazione del giudice ma non dei creditori. È utile per editrici individuali con debiti personali.
  3. Liquidazione controllata del patrimonio: consente di liquidare i beni per soddisfare i creditori; al termine si ottiene l’esdebitazione e si riparte da zero .

Questi strumenti sono particolarmente utili per le microimprese editoriali (SNC o ditte individuali) che non possono accedere al concordato preventivo.

5. Errori comuni e consigli pratici per gli editori

5.1 Errori da evitare

  1. Non consultare un esperto. Sottovalutare l’accertamento e affidarsi a soluzioni fai-da-te può portare a perdere termini e a subire pignoramenti. È sempre consigliabile rivolgersi a un avvocato tributarista.
  2. Ignorare la documentazione. Conservare contratti, DDT (documenti di trasporto), fatture, prove di promozione e resi è fondamentale per difendersi da accuse di ricavi occulti. Senza prove è difficile controbattere alle presunzioni dell’Ufficio.
  3. Confondere cartella e intimazione. La riforma del 2024 prevede che se non si impugna l’intimazione non si può più contestare la cartella .
  4. Continuare a emettere fatture a fornitori fittizi. Se l’Ufficio contesta la non esistenza dei fornitori (per esempio servizi di marketing di società inesistenti), continuare a emettere fatture aggrava la posizione e può portare a denunce penali.
  5. Non valutare gli effetti di una definizione agevolata. Aderire alla rottamazione senza considerare la possibilità di una vittoria in giudizio può portare a pagare più del dovuto. Occorre analizzare la convenienza economica.
  6. Ritardare la rateizzazione. Chiedere la rateizzazione solo dopo che sono state avviate misure esecutive comporta costi maggiori (aggi e interessi) e limita le possibilità di pianificazione.

5.2 Consigli pratici

  • Registrare ogni operazione: mantenere un sistema contabile aggiornato e in grado di documentare tirature, vendite, resi e diritti d’autore.
  • Eseguire auto-controlli periodici: simulare un accertamento per verificare la congruità dei ricavi dichiarati rispetto alle tirature e ai dati di mercato.
  • Verificare la regolarità dei fornitori: scegliere fornitori qualificati e documentarne l’attività; evitare prestazioni fittizie.
  • Aggiornarsi sulle normative: le regole fiscali cambiano spesso; seguire i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e le pronunce di Cassazione.
  • Affidarsi a professionisti: un avvocato tributarista e un commercialista esperto del settore editoriale possono prevenire problemi.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Norme chiave con termini e sanzioni

NormeOggettoTerminiPrincipali sanzioni
Art. 50 DPR 602/1973Cartella di pagamento e intimazione60 giorni per pagare o ricorrere; intimazione dopo 1 annoIn caso di mancato pagamento: sanzioni fino al 30% dell’imposta; interessi di mora; inizio dell’esecuzione
Art. 72‑bis DPR 602/1973Pignoramento dei crediti verso terziNotifica al terzo e al debitore; pagamento entro 60 giorniSanzioni per inottemperanza, pignoramento di somme future
Art. 77 DPR 602/1973IpotecaIscrizione dopo 60 giorni dalla cartella; debito >20.000 euroAggravio di interessi; blocco della possibilità di alienazione; preavviso obbligatorio
Art. 86 DPR 602/1973Fermo amministrativoPreavviso di 30 giorni; 60 giorni per ricorrereBlocco della circolazione dei veicoli; fermo cancellabile solo dopo pagamento
Art. 38 DPR 600/1973Rettifica e accertamento sinteticoAvviso entro 5 anni (7 per omessa dichiarazione)Sanzioni dal 90% al 180% dell’imposta evasa; interesse 4% annuo
Art. 41‑bis DPR 600/1973Accertamento parzialeNotificabile entro i termini ordinari; non preclude altri accertamentiSanzioni ordinarie (90%-180%); onere della prova a carico del contribuente
Legge 3/2012SovraindebitamentoRichiesta al tribunale tramite OCC; durata variabileEsdebitazione finale; possibilità di stralcio elevato
Legge Bilancio 2026Rottamazione‑quinquiesDomanda entro 30/04/2026; pagamento 31/07/2026 o 54 rateAnnullamento di sanzioni e interessi; decadenza con 2 rate non pagate

6.2 Strumenti difensivi

StrumentoDescrizioneVantaggiLimiti
Ricorso tributarioImpugnazione davanti alla CGT con eventuale sospensionePossibilità di annullare l’atto; sospendere l’esecuzioneCosti di giudizio; esito incerto; tempi lunghi
Accertamento con adesioneProcedura negoziale con riduzione delle sanzioniRiduzione sanzioni; nessuna iscrizione ipoteca/fermoOccorre accordo con l’Ufficio; non sempre vantaggiosa
AutotutelaRichiesta di annullamento all’Ufficio per errori evidentiAnnullamento rapido senza speseÈ discrezionale; non sospende i termini
Rottamazione-quinquiesDefinizione agevolata che abbatte sanzioni e interessiConsente di rateizzare a tassi bassi; ferma le azioni esecutiveEsclusi i debiti da accertamento; decadenza con 2 rate mancate
RateizzazionePagamento dilazionato fino a 120 ratePermette di diluire il debito e sospende l’esecuzioneInteressi 3%; decadenza con 8 rate omesse
Composizione negoziataProcedura assistita da esperto per ristrutturare i debitiMisure protettive; negoziazione con creditoriProcedura complessa; costi dell’esperto
SovraindebitamentoPiano del consumatore, accordo, liquidazioneEsdebitazione; soluzione integrale dei debitiNecessita dell’OCC; possibile liquidazione di beni

7. FAQ – Domande e risposte frequenti

1. Quali sono i tributi più frequentemente contestati alle case editrici?

I principali tributi sono l’IVA (per omissioni nella fatturazione delle vendite di libri e ebook), l’IRAP (per costi indeducibili), l’IRES/IRPEF (per ricavi nascosti o spese non inerenti) e le ritenute d’acconto sui compensi ai collaboratori. Vengono frequentemente contestati anche i contributi previdenziali dovuti agli autori e ai dipendenti.

2. Cosa succede se non pago la cartella di pagamento?

Dopo 60 giorni dalla notifica, se non paghi e non presenti ricorso, l’Agente della Riscossione può avviare le procedure esecutive: pignoramento dei conti, iscrizione di ipoteca, fermo amministrativo, prelievo diretto dai crediti verso terzi. Se passa un anno, l’agente notifica l’intimazione; se non la impugni, non potrai più contestare la cartella .

3. Posso impugnare l’avviso di accertamento firmato da un funzionario non dirigente?

Sì, se il funzionario non ha delega valida. L’art. 42 DPR 600/1973 richiede che l’avviso sia firmato dal capo dell’ufficio o da un delegato; la Cassazione ha confermato che la mancanza di delega rende nullo l’atto .

4. Cosa significa accertamento parziale?

È un accertamento limitato ad alcuni redditi o imposte, previsto dall’art. 41-bis DPR 600/1973. L’Ufficio recupera imposte su elementi emersi senza esaminare l’intera dichiarazione. Non preclude accertamenti successivi .

5. La presenza di un bilancio in perdita può evitare l’accertamento?

No. L’Ufficio può effettuare accertamenti anche se la società è in perdita. Tuttavia, la situazione di crisi può essere utile in sede di accertamento con adesione o di definizione agevolata per ottenere riduzioni.

6. Cosa fare se ricevo un pignoramento del conto corrente aziendale?

Devi verificare se ti è stata regolarmente notificata la cartella e l’intimazione; se mancano, puoi opporsi al pignoramento. Inoltre, puoi chiedere la rateizzazione o aderire alla rottamazione. Il pignoramento speciale ex art. 72‑bis può riguardare anche i versamenti futuri .

7. Posso dedurre costi anche se non ho tutte le fatture?

Negli accertamenti analitico-induttivi, la Cassazione consente di dedurre costi in via presuntiva, proporzionati ai ricavi presunti . È necessario comunque fornire prove (contratti, attestazioni) che dimostrino l’esistenza dei costi.

8. Se i fornitori sono inesistenti ma ho pagato, posso salvare la deduzione?

No. La Cassazione richiede che il contribuente dimostri la realtà delle prestazioni. Le sole fatture e i bonifici non sono sufficienti . Occorre provare che il fornitore ha l’organizzazione e la capacità di fornire quel servizio.

9. Cosa succede se la casa editrice è una società di persone e un socio non impugna?

L’accertamento riguarda sia la società che tutti i soci. La Cassazione ha stabilito che il ricorso di uno solo impone l’integrazione del contraddittorio; la sentenza pronunciata senza tutti i soci è nulla .

10. Quali sono i vantaggi dell’accertamento con adesione?

Riduzione delle sanzioni a un terzo, sospensione del termine per impugnare, pagamento dilazionato. Inoltre, non vengono iscritti ipoteca o fermo durante la procedura. In caso di accordo, l’Ufficio non può più emettere avvisi per gli stessi fatti.

11. Posso accedere alla rottamazione‑quinquies se ho un contenzioso pendente?

Sì, ma nella domanda devi indicare che rinunci al contenzioso per le cartelle incluse . Se la causa riguarda l’avviso di accertamento (non ancora cartella) non si può aderire per quel debito.

12. Cosa succede se non pago due rate della rottamazione‑quinquies?

Decadi dal beneficio e il debito residuo torna esigibile con sanzioni e interessi; i pagamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto .

13. È obbligatorio il contraddittorio prima dell’accertamento?

Solo per le imposte armonizzate (IVA) e se la legge lo prevede. La violazione del contraddittorio comporta nullità solo se il contribuente dimostra quali difese avrebbe presentato .

14. Cosa comprende l’esdebitazione nella procedura di sovraindebitamento?

Al termine del piano (accordo, piano del consumatore o liquidazione), il debitore persona fisica è liberato da tutti i debiti residui verso i creditori chirografari . Tuttavia, eventuali fideiussioni e debiti per alimenti restano.

15. In che modo la composizione negoziata può aiutare una casa editrice in crisi?

Consente di trattare con tutti i creditori contemporaneamente sotto la supervisione di un esperto e di ottenere misure protettive come il blocco dei pignoramenti . Ciò favorisce la continuazione dell’attività editoriale mentre si definisce un piano di risanamento.

16. Le royalties corrisposte agli autori sono deducibili?

Sì, sono deducibili se effettivamente corrisposte e documentate con contratti e quietanze. L’aliquota delle ritenute va applicata secondo le convenzioni internazionali per gli autori residenti all’estero.

17. È possibile ottenere la sospensione del fermo amministrativo per un veicolo essenziale?

Sì, se il veicolo è necessario per la continuità dell’attività (es. furgone per la distribuzione di libri), è possibile chiedere al giudice la sospensione del fermo dimostrando il danno grave e irreparabile.

18. Come si calcola l’IVA nei pacchetti promozionali (libro + gadget)?

Occorre distinguere i beni e applicare l’aliquota 4% sul libro e 22% sui gadget. L’Amministrazione può contestare l’errata ripartizione. In caso di verifica, è utile dimostrare che il valore del libro è prevalente.

19. Cosa fare se l’Agenzia contesta l’uso del regime forfettario?

Bisogna dimostrare di rispettare i requisiti (ricavi inferiori a 100.000 euro annui per le attività editoriali, assenza di spese per lavoro dipendente superiori a 20.000 euro). Se l’Ufficio ti fa un accertamento analitico-induttivo devi preparare documentazione di supporto.

20. Posso utilizzare i crediti d’imposta (bonus cultura, 18App) per compensare debiti fiscali?

Sì, è possibile utilizzare i crediti d’imposta in compensazione tramite modello F24. Tuttavia, se hai debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro non pagati, l’F24 con compensazione verrà scartato. È consigliabile saldare o rateizzare prima i debiti.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio l’impatto delle diverse strategie, proponiamo alcune simulazioni basate su casi reali (i dati sono esemplificativi). Gli esempi aiutano a scegliere la soluzione più conveniente per la casa editrice.

8.1 Simulazione di accertamento con adesione

Scenario: L’Agenzia delle Entrate notifica un avviso di accertamento a una società a responsabilità limitata che gestisce una casa editrice. L’avviso riguarda l’anno 2022 e contesta:

  • Ricavi non dichiarati: 150.000 euro
  • Costi ritenuti indeducibili: 30.000 euro
  • IVA evasa: 18.000 euro

La società decide di presentare istanza di accertamento con adesione. Dopo la discussione, l’Ufficio accetta di ridurre i ricavi accertati a 100.000 euro e riconosce 10.000 euro di costi, determinando:

VoceImporto originarioImporto concordato
Ricavi non dichiarati150.000 €100.000 €
Costi indeducibili30.000 €20.000 €
Base imponibile (IRES)+120.000 €+80.000 €
IVA evasa18.000 €12.000 €

Le sanzioni per dichiarazione infedele sono ridotte da 90% a 30%, così come le sanzioni IVA. Gli interessi restano invariati (4% annuo). Il piano di pagamento concordato prevede un’unica soluzione.

Risultato: la società risparmia 26.000 euro di imposta e 21.600 euro di sanzioni. Inoltre evita il contenzioso e la possibilità di pignoramenti.

8.2 Simulazione di pignoramento e rateizzazione

Scenario: Una casa editrice ha cartelle esattoriali per 80.000 euro (imposte e contributi) affidate nel 2018. Ha ricevuto un’intimazione nel febbraio 2025 ma non ha impugnato. Nel 2026 subisce un pignoramento del conto corrente per 10.000 euro.

Strategia: la società presenta domanda di rateizzazione straordinaria in 120 rate e, contestualmente, domanda di rottamazione‑quinquies per i carichi 2000‑2023.

  • Rateizzazione: 80.000 € / 120 rate = 666,67 € al mese + interessi del 3%. Pagando le rate, evita nuovi pignoramenti.
  • Rottamazione: i debiti di 2018 possono essere inclusi nella rottamazione. Supponendo che le sanzioni e gli interessi siano pari al 30%, il debito definibile si riduce a circa 56.000 euro. Pagando in 54 rate bimestrali, la rata è circa 1.037 € ogni due mesi (0,0185*56.000 su 9 anni).

Risultato: combinando i due strumenti, la casa editrice riduce il debito complessivo e può programmare i flussi di cassa; l’azione esecutiva viene sospesa.

8.3 Simulazione di sovraindebitamento

Scenario: Una società in nome collettivo gestisce una casa editrice e ha debiti fiscali per 300.000 euro, debiti bancari per 200.000 euro e debiti verso fornitori per 100.000 euro. I soci hanno conferito beni personali come garanzia. L’azienda non è fallibile perché i ricavi annui sono inferiori a 200.000 euro.

Soluzione: i soci si rivolgono a un Organismo di Composizione della Crisi e propongono un accordo di ristrutturazione dei debiti. Presentano un piano che prevede:

  • Pagamento del 30% ai creditori chirografari (120.000 €) in 5 anni.
  • Cessione di un immobile non strumentale del valore di 100.000 euro.
  • Continuità aziendale con mantenimento dei posti di lavoro.

Il piano viene approvato dai creditori rappresentanti il 60% e omologato dal tribunale. Al termine, i soci ottengono l’esdebitazione per i debiti residui.

Risultato: l’azienda continua l’attività editoriale, riduce il debito del 70% e evita la liquidazione.

9. Conclusioni

L’accertamento fiscale a carico di una casa editrice è una procedura complessa che richiede prontezza e competenza legale. Le normative in materia tributaria e di riscossione sono in continua evoluzione: le recenti riforme hanno introdotto la rottamazione‑quinquies, nuove regole sulla notifica e sulla sospensione dei termini, e strumenti innovativi come la composizione negoziata della crisi. La giurisprudenza di Cassazione si è pronunciata su temi cruciali quali la nullità degli atti per vizi di notifica, la deducibilità presuntiva dei costi negli accertamenti induttivi , l’unitarietà dell’accertamento per le società di persone , e l’obbligo di contraddittorio nei tributi armonizzati .

Per difendersi efficacemente, l’editore deve:

  1. Verificare subito la regolarità dell’avviso e rispettare i termini per il ricorso.
  2. Analizzare in modo approfondito i rilievi e raccogliere tutte le prove documentali (contratti, fatture, registri di magazzino).
  3. Valutare gli strumenti di definizione (accertamento con adesione, rottamazione, rateizzazione) e le procedure concorsuali in caso di crisi.
  4. Affidarsi a professionisti che abbiano esperienza nel settore editoriale e nel contenzioso tributario.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti offrono un servizio completo che va dalla valutazione preliminare dell’atto alla difesa in giudizio fino alla negoziazione con gli enti di riscossione. Grazie al ruolo di cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento, professionista fiduciario di un OCC ed esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’Avv. Monardo è in grado di individuare la strategia più adatta per ogni caso, proteggendo il patrimonio dell’editore e garantendo la continuità dell’attività.

Non attendere che la situazione peggiori.

📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: insieme al suo team multidisciplinare saprà analizzare la tua situazione, bloccare azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi), gestire la trattativa con l’Agenzia delle Entrate e, se necessario, guidarti nelle procedure di ristrutturazione del debito. Agire in tempo significa salvaguardare la tua azienda e la tua serenità.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!