Accertamento fiscale a un’azienda di spurghi: cosa fare e come difendersi

Introduzione

L’accertamento fiscale rappresenta il principale strumento con cui l’amministrazione finanziaria verifica la corretta applicazione delle imposte. Per un’azienda di spurghi – impresa che svolge un’attività essenziale ma soggetta a controlli stringenti in materia di IVA, imposte dirette e contributi – ricevere un avviso di accertamento può essere un evento traumatico, con conseguenze che spaziano dalla semplice contestazione di elementi di reddito fino all’adozione di misure cautelari come ipoteche e pignoramenti. È dunque fondamentale comprendere come reagire fin dal primo momento per evitare errori che potrebbero aggravare la posizione dell’imprenditore e mettere a rischio la continuità aziendale.

L’attuale quadro normativo è in continua evoluzione: dal 2024 al 2026 sono state introdotte importanti novità come la riforma del contraddittorio obbligatorio (decreto legislativo 219/2023) e la rottamazione‑quinquies prevista dalla legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025 n. 199). Inoltre la giurisprudenza di Cassazione ha fornito chiarimenti su temi quali la validità delle prove raccolte durante i controlli e i limiti delle procedure esecutive semplificate (art. 72‑bis del D.P.R. 602/1973), che incidono direttamente sulla strategia difensiva del contribuente.

In questa guida affronteremo passo dopo passo come gestire l’accertamento fiscale rivolto a una società di spurghi, illustrando le fonti normative (Costituzione, Statuto del contribuente, D.P.R. 600/1973, D.P.R. 602/1973, D.Lgs. 218/1997, D.P.R. 633/1972, Legge 212/2000, Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza ecc.), le più recenti pronunce della Corte di Cassazione e gli strumenti per definire in maniera agevolata il debito.

Presentazione dello studio legale

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo guida un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario, tributario e delle crisi di impresa. Cassazionista da oltre dieci anni, l’avvocato coordina professionisti operanti su tutto il territorio nazionale, garantendo un approccio integrato alle problematiche fiscali. Tra i titoli e le esperienze rilevanti per il tema in esame si evidenzia che l’Avv. Monardo:

  • è iscritto nell’albo speciale degli avvocati cassazionisti;
  • è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012 e risulta iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • è professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e partecipa a procedure di sovraindebitamento;
  • è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa secondo le disposizioni del D.L. 118/2021, operando nell’ambito della composizione negoziata ex art. 12 e seguenti del Codice della Crisi;

Grazie a questa esperienza, lo studio offre consulenza su:

  • analisi preventiva degli atti di accertamento e ricostruzione della contabilità;
  • predisposizione di osservazioni e controdeduzioni nel contraddittorio con l’ufficio;
  • accesso agli strumenti di accertamento con adesione e definizione agevolata dei ruoli;
  • proposizione di ricorsi innanzi alla Corte di giustizia tributaria e richieste di sospensione dell’atto;
  • trattative con l’Agenzia delle Entrate per piani di pagamento o transazioni fiscali;
  • protezione del patrimonio con strumenti alternativi (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, composizione negoziata).

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1. Quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento

In questa sezione verranno analizzate le principali fonti normative e le sentenze più significative che regolano l’accertamento fiscale e le conseguenti procedure esecutive. Poiché le novità normative degli ultimi anni hanno modificato sensibilmente il panorama tributario, è importante mantenere la prospettiva del contribuente e utilizzare le norme a sua tutela.

1.1 Costituzione e principi generali

La Costituzione italiana garantisce a tutti i cittadini il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento (art. 24 Cost.). Questo principio trova attuazione nei procedimenti tributari attraverso la necessità che ogni atto impositivo sia adeguatamente motivato e che il contribuente possa interloquire con l’Amministrazione prima dell’adozione dell’atto definitivo. Il principio è richiamato dalla legge 212/2000 (Statuto del Contribuente) e dalle più recenti riforme che introducono il contraddittorio obbligatorio.

1.2 Statuto del contribuente e contraddittorio obbligatorio

La Legge 27 luglio 2000 n. 212 (“Statuto dei diritti del contribuente”) costituisce la carta dei diritti fondamentali in materia tributaria. L’art. 12 regola l’accesso presso i locali del contribuente, stabilendo che durante le verifiche gli operatori devono assicurare il contraddittorio e i contribuenti possono farsi assistere da professionisti. Con il decreto legislativo 219/2023 è stato introdotto l’art. 6‑bis nella legge 212/2000, che sancisce il principio del contraddittorio obbligatorio per tutti gli atti impositivi che possono essere impugnati. Il testo prevede che l’Agenzia delle Entrate debba trasmettere al contribuente una comunicazione di irregolarità o un invito al contraddittorio almeno 60 giorni prima dell’emissione dell’atto definitivo; durante tale periodo il contribuente può formulare osservazioni e richiedere l’audizione. Solo al termine dei 60 giorni l’ufficio può emettere l’atto di accertamento . Il comma 2 stabilisce che l’omissione del contraddittorio comporta la nullità dell’atto, mentre i commi seguenti disciplinano la sospensione dei termini di decadenza e la motivazione rafforzata.

1.3 Potestà di accertamento: D.P.R. 600/1973, D.P.R. 633/1972 e Guardia di Finanza

Il D.P.R. 600/1973 contiene le norme sulla determinazione dell’imposta sui redditi. L’art. 33 attribuisce agli uffici delle imposte dirette e alla Guardia di Finanza il potere di eseguire accessi, ispezioni e verifiche presso le aziende al fine di acquisire documenti e dati rilevanti. Secondo la norma, i funzionari possono accedere a qualsiasi luogo dove si eserciti un’attività economica, nonché richiedere libri e registri contabili; la Guardia di Finanza agisce in collaborazione con gli uffici tributari e può disporre di poteri investigativi, anche presso banche e intermediari finanziari, con il solo limite del rispetto delle garanzie di riservatezza . Le verifiche devono essere documentate in un processo verbale di constatazione (PVC), che apre il termine di 60 giorni per le osservazioni del contribuente.

Il D.P.R. 633/1972 disciplina l’IVA. L’art. 52 riconosce all’Amministrazione finanziaria il potere di procedere a perquisizioni e a sequestri anche presso terzi per reperire documenti, mentre l’art. 63 stabilisce le sanzioni in caso di violazioni. La verifica IVA segue le stesse garanzie di cui all’art. 12 dello Statuto del contribuente, con la redazione del PVC e l’obbligo di contraddittorio.

1.4 Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997)

Il decreto legislativo 218/1997 ha introdotto l’istituto dell’accertamento con adesione, procedura che consente al contribuente di definire in via consensuale con l’Agenzia delle Entrate le contestazioni contenute nel PVC o nella comunicazione di irregolarità. L’art. 6 prevede che il contribuente possa formulare richiesta di adesione entro 30 giorni dal ricevimento del PVC, se è stato attivato il contraddittorio ex art. 6‑bis dello Statuto. Grazie alla riforma operata nel 2023, il comma 2‑bis stabilisce che la domanda di adesione può essere presentata entro 30 giorni dalla comunicazione dei rilievi o entro 15 giorni dalla notifica dell’atto definitivo e che, nel frattempo, i termini per impugnare l’atto sono sospesi per ulteriori 30 giorni . L’adesione può portare a una riduzione delle sanzioni fino a un terzo e consente di rateizzare l’imposta dovuta.

1.5 Riscossione coattiva: D.P.R. 602/1973

Il D.P.R. 602/1973 regola la riscossione coattiva delle imposte. Le norme più rilevanti per il contribuente sono:

  • Art. 86 (fermo amministrativo): consente all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (Ader) di disporre il fermo dei beni mobili registrati (es. autoveicoli) decorsi i termini di pagamento della cartella. Deve essere emesso un preavviso di fermo con 30 giorni di anticipo; inoltre, se il bene è strumentale all’attività d’impresa il fermo non può essere eseguito . Chi circola con un veicolo sottoposto a fermo incorre in sanzioni amministrative.
  • Art. 77 (ipoteca): prevede che la cartella di pagamento o il ruolo costituisca titolo per l’iscrizione ipotecaria. L’agente della riscossione può iscrivere ipoteca su beni immobili solo se il debito supera 20.000 euro ed è obbligato a notificarne preventivamente l’intenzione al debitore. Se il debito non viene estinto entro sei mesi dall’iscrizione, l’amministrazione può procedere all’espropriazione .
  • Art. 72‑bis (pignoramento dei crediti verso terzi): introduce un pignoramento diretto presso terzi senza l’intervento del giudice. Secondo il testo vigente, l’atto di pignoramento può contenere l’ordine al terzo di pagare il credito maturato entro 60 giorni dalla notifica e, per le somme che maturano successivamente, alle scadenze previste . L’art. 72‑bis rinvia ai limiti di pignorabilità previsti dall’art. 545 c.p.c. (stipendi, pensioni ecc.). La Corte di Cassazione ha chiarito che, pur trattandosi di una procedura semplificata, l’atto di pignoramento deve essere notificato anche al debitore; in caso contrario, l’atto è inesistente .

1.6 Rottamazione e definizione agevolata (Legge 199/2025 – Bilancio 2026)

La Legge 30 dicembre 2025 n. 199 (legge di bilancio 2026) ha introdotto la rottamazione‑quinquies delle cartelle esattoriali. Secondo il comma 82, possono essere definiti i debiti affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti da omesso versamento di imposte emerse dalle dichiarazioni (artt. 36‑bis e 36‑ter D.P.R. 600/1973 e artt. 54‑bis e 54‑ter D.P.R. 633/1972) o da omesso versamento di contributi previdenziali; l’estinzione avviene mediante pagamento della sola sorte capitale, senza interessi e sanzioni . La domanda deve essere presentata telematicamente entro il 30 aprile 2026; l’Agenzia comunicherà l’accoglimento entro il 30 giugno 2026. Il debito può essere pagato in un’unica soluzione o fino a 54 rate bimestrali, con scadenza della prima rata al 31 luglio 2026 . La perdita del beneficio si verifica in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata .

1.7 Giurisprudenza recente

Per delineare le strategie difensive più efficaci, è utile analizzare alcune pronunce significative della Corte di Cassazione degli anni 2024‑2026. Di seguito si riassumono i principi emersi:

  1. Cass. civ. sez. V, ord. n. 8452/2025Prove irregolari e accessi illegittimi. La Corte ha ritenuto utilizzabili ai fini dell’accertamento documenti acquisiti in occasione di accessi privi di autorizzazione, purché l’irregolarità non incida sull’attendibilità della prova. Tuttavia, qualora l’accesso violi diritti costituzionali (es. inviolabilità del domicilio) l’atto di accertamento è nullo.
  2. Cass. civ. sez. V, ord. n. 287/2025Contraddittorio obbligatorio. La Cassazione ha ribadito che la mancata attivazione del contraddittorio di cui all’art. 6‑bis della legge 212/2000 comporta la nullità dell’atto, salvo i casi in cui la legge esclude tale obbligo (accertamenti automatizzati). La sentenza precisa che il termine di 60 giorni decorre dalla notifica della bozza di accertamento.
  3. Cass. civ. sez. III, ord. n. 9728/2025Pignoramento presso terzi (art. 72‑bis D.P.R. 602/1973). La Corte ha stabilito che l’atto di pignoramento non può essere effettuato prima di 60 giorni dalla notifica della cartella e che deve essere comunicato sia al terzo sia al debitore. La mancata notifica al debitore determina l’inesistenza dell’atto .
  4. Cass. civ. sez. VI, ord. n. 6/2026Notifica del pignoramento al debitore. La Corte ha confermato che l’atto ex art. 72‑bis deve essere notificato anche al debitore esecutato; la notifica al solo terzo comporta l’inesistenza dell’atto .
  5. Sentenza Corte Costituzionale n. 179/2024Difesa tecnica obbligatoria. La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 5, del D.P.R. 602/1973 nella parte in cui non prevedeva l’obbligatorietà della difesa tecnica per i pignoramenti esattoriali. La pronuncia estende alla materia esattoriale il principio per cui il contribuente deve essere assistito da un difensore nei procedimenti contenziosi.

Tali pronunce costituiscono un importante riferimento per valutare la legittimità degli atti di accertamento e delle procedure di riscossione e saranno richiamate nelle sezioni successive.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto

Una volta ricevuto un avviso di accertamento o un PVC derivante da controlli della Guardia di Finanza, è essenziale seguire una serie di passaggi per tutelare efficacemente l’azienda di spurghi. La seguente procedura è illustrata dal punto di vista del contribuente e si riferisce ai casi più frequenti in cui vengono contestate imposte sul reddito (IRES), IVA e ritenute, nonché eventuali sanzioni ambientali collegate all’attività di spurgo.

2.1 Ricezione dell’avviso di accertamento o del PVC

La procedura può iniziare in due modi:

  1. Accesso, ispezione o verifica presso l’azienda: i funzionari dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza si presentano nei locali dell’azienda per acquisire documenti e registri. In questo caso è redatto un verbale di accesso e, al termine dell’ispezione, un processo verbale di constatazione (PVC). Dal momento della consegna del PVC, il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni e richieste di contraddittorio .
  2. Notifica diretta dell’avviso di accertamento: può avvenire tramite PEC, raccomandata o messo notificatore. Con la riforma del 2023, in molti casi l’ufficio è tenuto a inviare preventivamente una comunicazione di irregolarità o invito al contraddittorio che contiene le motivazioni dell’accertamento; se il contribuente non risponde, l’ufficio emetterà l’atto definitivo.

È fondamentale controllare la data di notifica, perché da essa decorrono i termini per eventuali osservazioni, richieste di adesione o ricorso.

2.2 Analisi preliminare e verifica dei presupposti

Dopo aver ricevuto il PVC o l’avviso di accertamento, occorre esaminare attentamente:

  • Titolo dell’atto e autorità emittente: verificare se l’atto è stato emanato dall’ufficio competente (ad esempio Direzione Provinciale per l’IVA, Direzione Regionale per accertamenti complessi).
  • Motivazione e allegati: l’atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche alla base della pretesa; eventuali allegati (perizie, prospetti contabili) devono essere integralmente accessibili; l’omessa allegazione delle prove può determinare la nullità.
  • Prescrizione e decadenza: controllare se i tributi contestati rientrano nei termini di decadenza. Per IRES e IVA il termine ordinario è 5 anni dall’anno di imposta; in caso di violazione penale (dichiarazione fraudolenta) il termine è 8 anni; la legge di bilancio 2022 ha prorogato di due anni i termini per gli accertamenti riferiti agli anni 2016‑2019 a causa della pandemia.
  • Legittimità dell’accesso: se l’accertamento deriva da un accesso in loco, bisogna verificare che l’autorizzazione fosse rilasciata dalla Direzione regionale e che i controllori avessero il mandato previsto dall’art. 52 D.P.R. 633/1972; eventuali irregolarità possono rendere inutilizzabile la prova.

Durante questa fase è consigliabile consultare il proprio commercialista e l’avvocato per predisporre la strategia difensiva.

2.3 Presentazione delle osservazioni e richieste nel contraddittorio

Se l’avviso non è definitivo (es. preavviso di accertamento o PVC), il contribuente può sfruttare la fase del contraddittorio:

  • Osservazioni scritte: entro 60 giorni dalla consegna del PVC o della bozza di accertamento, l’azienda può inviare un documento motivato con cui contesta l’impostazione dell’ufficio, fornendo chiarimenti, documentazione integrativa e perizie di parte.
  • Richiesta di audizione: il contribuente può chiedere di essere ascoltato presso gli uffici al fine di spiegare le proprie ragioni. L’amministrazione è tenuta a esaminare le osservazioni e a motivare l’eventuale rigetto.
  • Proposta di accertamento con adesione: la domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla bozza nei casi in cui è stato attivato il contraddittorio o entro 15 giorni dalla notifica dell’atto definitivo . Con l’adesione si apre un negoziato che può ridurre le sanzioni di un terzo e consentire la rateizzazione fino a 8 anni.

Se l’ufficio accoglie le osservazioni, può emettere un annullamento totale o parziale; diversamente, emetterà l’avviso definitivo.

2.4 Notifica dell’accertamento esecutivo e cartella di pagamento

Dal 2011 è in vigore l’accertamento esecutivo (D.L. 78/2010), per cui l’avviso di accertamento contiene anche l’intimazione al pagamento e costituisce titolo esecutivo. Ciò significa che se il contribuente non paga o non impugna l’atto nei termini, l’Agenzia delle Entrate può procedere direttamente all’esecuzione forzata senza emettere la cartella di pagamento. Tuttavia, per i tributi riscossi tramite l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione è ancora prevista la cartella di pagamento, notificata a mezzo posta o PEC; la cartella indica il tributo, gli interessi, le sanzioni e l’aggio.

Il termine per impugnare l’accertamento o la cartella è di 60 giorni dalla notifica (120 giorni se il contribuente risiede all’estero). Con l’entrata in vigore della riforma 2023, la scadenza può essere sospesa per ulteriori 90 giorni in caso di mediazione o 30 giorni per l’adesione; è quindi fondamentale calcolare correttamente i termini.

2.5 Impugnazione dell’atto davanti alla Corte di giustizia tributaria

Se il contribuente ritiene illegittimo l’accertamento, deve proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale). Alcuni aspetti pratici:

  • Termine: 60 giorni dalla notifica dell’atto. La presentazione di un’istanza di adesione o la partecipazione alla mediazione sospende il termine per 90 giorni.
  • Atto introduttivo: deve contenere l’indicazione dell’atto impugnato, i motivi di diritto e di fatto, l’eventuale richiesta di sospensione dell’esecuzione (art. 47 D.Lgs. 546/1992) e la nomina di un difensore abilitato (avvocato tributarista).
  • Deposito telematico: dal 2023 il processo tributario è telematico, pertanto il ricorso va depositato tramite il sistema SIGIT. Le controdeduzioni dell’ufficio devono essere notificate entro 60 giorni dal deposito.
  • Mediazione obbligatoria: per controversie di valore non superiore a 50.000 euro l’impugnazione è preceduta da una fase di mediazione presso l’Agenzia delle Entrate; se la mediazione non si conclude, il ricorso diventa procedibile.

2.6 Richiesta di sospensione e tutela cautelare

Per evitare che l’Agenzia proceda al pignoramento o all’iscrizione ipotecaria mentre è pendente il giudizio, il contribuente può chiedere la sospensione dell’atto esecutivo ai sensi dell’art. 47 D.Lgs. 546/1992. Il giudice può concederla se ritiene sussistente il fumus boni iuris (probabilità di vittoria) e il periculum in mora (danno grave e irreparabile). Per il fermo e l’ipoteca esattoriale esiste anche la possibilità di richiedere la sospensione direttamente all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, mediante istanza motivata.

2.7 Riscossione e procedure esecutive: fermo, ipoteca e pignoramento

Se l’accertamento diventa definitivo o la cartella non viene impugnata, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può procedere a forme di riscossione coattiva. Vediamo i principali strumenti:

2.7.1 Fermo amministrativo

L’art. 86 D.P.R. 602/1973 consente all’agente della riscossione di iscrivere il fermo sui beni mobili registrati, in particolare autoveicoli e macchinari che richiedono iscrizione al PRA. Il fermo può essere disposto dopo 30 giorni dal preavviso di fermo, notificato al contribuente. Se il veicolo è strumentale per l’attività di spurghi, il contribuente può opporsi, allegando prove che dimostrino l’uso professionale e chiedendo l’annullamento . In caso di fermo illegittimo, si può ricorrere alla Corte di giustizia tributaria per la sua cancellazione.

2.7.2 Ipoteca

L’art. 77 D.P.R. 602/1973 stabilisce che l’agente della riscossione può iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore soltanto se il debito supera 20.000 euro. Prima di procedere, l’ufficio deve notificare al debitore la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (preavviso) e attendere il decorso di 60 giorni. L’ipoteca può essere iscritta anche se non sono ancora maturati i presupposti per il pignoramento; tuttavia, se trascorrono sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto, l’Agenzia può avviare l’espropriazione . La Cassazione ha chiarito che, per i debiti inferiori a 20.000 euro, l’ipoteca è nulla.

2.7.3 Pignoramento presso terzi (art. 72‑bis)

Il pignoramento dei crediti verso terzi (es. clienti dell’azienda, banche, pubblica amministrazione) consente all’agente della riscossione di ordinare al terzo debitore di pagare direttamente il credito all’erario. La disciplina speciale ex art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 prevede che l’atto contenga l’ordine di versare le somme maturate entro 60 giorni dalla notifica e alle successive scadenze . A differenza del pignoramento ordinario, non serve l’intervento del giudice; tuttavia, l’atto deve essere notificato sia al terzo sia al debitore. La Corte di Cassazione, con ordinanze n. 9728/2025 e n. 6/2026, ha stabilito che la mancata notifica al debitore rende l’atto inesistente . Inoltre, il pignoramento non può essere eseguito prima che siano trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella.

2.7.4 Pignoramento immobiliare e mobili

Oltre al pignoramento presso terzi, l’Agenzia può avviare l’esecuzione sui beni mobili e immobili dell’azienda. Nel pignoramento immobiliare la procedura è presso il Tribunale civile: la vendita all’asta avviene secondo le regole del codice di procedura civile. È essenziale monitorare la situazione debitoria e attivarsi per tempo con gli strumenti di definizione agevolata o con la richiesta di sospensione giudiziale.

2.8 Piani di rateizzazione e sospensione amministrativa

Prima di arrivare alle procedure esecutive, il contribuente può chiedere all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione un piano di rateizzazione del debito fino a 72 rate mensili (120 se dimostra una grave difficoltà economica). La richiesta può essere presentata anche online; il mancato pagamento di cinque rate comporta la revoca del piano e la ripresa delle azioni esecutive. Inoltre, in caso di ricorso o istanza di definizione agevolata, il contribuente può chiedere la sospensione amministrativa dell’esecuzione. L’Agenzia valuterà la richiesta e, se accolta, sospenderà temporaneamente il recupero.

3. Difese e strategie legali per un’azienda di spurghi

La difesa contro un accertamento fiscale deve essere personalizzata in base alle contestazioni mosse, alla documentazione disponibile e agli obiettivi dell’azienda (es. riduzione del debito, sospensione dell’esecuzione, definizione agevolata). In questa sezione verranno approfonditi gli strumenti principali per contrastare l’atto o per gestire al meglio gli effetti della riscossione.

3.1 Verifica di legittimità dell’atto e motivazione

Ogni atto impositivo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che giustificano la pretesa. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che l’omessa motivazione determina la nullità; pertanto è opportuno verificare:

  • se l’atto contiene l’indicazione degli accertamenti svolti (rilievi contabili, indagini bancarie) e i calcoli che portano alla determinazione della base imponibile;
  • se sono state allegate le prove (documenti, perizie). In mancanza, la pretesa può essere considerata generica;
  • se l’ufficio ha contestato violazioni relative all’IVA, agli oneri deducibili, alle ritenute non operate o versate. Ogni contestazione deve essere motivata.

3.2 Difesa basata sul contraddittorio

La riforma del 2023 ha reso il contraddittorio un passaggio obbligatorio, salvo che per gli accertamenti automatizzati o sintetici. L’azienda può impugnare l’atto sostenendo che l’ufficio:

  • non ha inviato la bozza di accertamento o non ha concesso 60 giorni per le osservazioni;
  • ha valutato superficialmente le deduzioni del contribuente;
  • ha emesso l’atto definitivo senza motivare il rigetto delle osservazioni.

La violazione del contraddittorio comporta la nullità dell’accertamento , come confermato dalla Cassazione nel 2025. Il ricorso deve evidenziare tale vizio e chiedere l’annullamento dell’atto.

3.3 Accertamento con adesione e definizione agevolata

Quando le contestazioni sono fondate ma l’azienda desidera ridurre sanzioni e interessi, l’accertamento con adesione può essere un’opzione vantaggiosa. La procedura consente di:

  • discutere con l’ufficio la quantificazione dell’imposta dovuta;
  • ottenere la riduzione delle sanzioni (fino a un terzo) e interessi;
  • rateizzare il pagamento fino a otto anni;
  • evitare l’iscrizione a ruolo e il contenzioso.

È importante presentare la domanda entro i termini e predisporre una proposta motivata con il supporto di professionisti. Parallelamente, la rottamazione‑quinquies consente di definire i debiti già iscritti a ruolo pagando solo la sorte capitale, entro 54 rate bimestrali . L’azienda di spurghi deve però verificare se i carichi sono ammissibili (solo debiti affidati dal 2000 al 2023) e se vi sono esclusioni (es. accertamenti definitivi non impugnati).

3.4 Opposizione all’iscrizione ipotecaria e al fermo amministrativo

Se l’Agenzia iscrive ipoteca o dispone il fermo, il contribuente può opporsi se ritiene l’atto illegittimo. Motivi di opposizione possono essere:

  • Debito inferiore a 20.000 euro: l’ipoteca è nulla ;
  • Mancata notifica del preavviso di fermo o ipoteca;
  • Bene strumentale all’attività di spurghi: il fermo non può essere eseguito ;
  • Violazione del termine di 60 giorni dalla cartella per l’iscrizione dell’ipoteca;
  • Difetto di motivazione: l’Agenzia deve spiegare perché ritiene necessario l’intervento esecutivo.

Il ricorso avverso il fermo o l’ipoteca va proposto davanti alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni dalla notifica. Contestualmente si può chiedere la sospensione dell’atto.

3.5 Opposizione al pignoramento presso terzi

Nel pignoramento ex art. 72‑bis, le irregolarità frequenti riguardano la mancata notifica al debitore e l’insufficiente indicazione del credito. Il contribuente può eccepire:

  • Omessa notifica al debitore, che secondo la Cassazione determina l’inesistenza dell’atto ;
  • Mancanza del termine di 60 giorni tra la notifica della cartella e il pignoramento;
  • Superamento del limite di pignorabilità previsto dall’art. 545 c.p.c. per stipendi, pensioni e crediti verso la pubblica amministrazione;
  • Estinzione del credito: se il debito è stato già pagato o definito mediante rottamazione o rateizzazione, l’Agenzia non può procedere.

L’opposizione si propone con ricorso ex art. 72‑bis comma 2 e art. 72 D.P.R. 602/1973 o, in via sussidiaria, con ricorso ex art. 615 c.p.c.; competente è la Corte di giustizia tributaria.

3.6 Strategie penali e denuncia di usura bancaria

In alcuni casi le contestazioni fiscali sono connesse a reati tributari (dichiarazione infedele, occultamento di scritture contabili) o a problematiche bancarie. L’Avv. Monardo e il suo staff, esperti anche in diritto bancario, possono valutare la possibilità di:

  • contestare l’illecito penale solo se sussistono elementi concreti (es. fatture soggettivamente inesistenti);
  • presentare denuncia per usura bancaria o anatocismo se l’azienda ha subito interessi usurari sui finanziamenti; tale denuncia può comportare la sospensione delle azioni esecutive, inclusa l’esecuzione fiscale, ai sensi dell’art. 20 della legge 44/1999;
  • coordinare la strategia penale e quella tributaria affinché gli accertamenti non aggravino la posizione dell’impresa.

3.7 Composizione della crisi d’impresa e sovraindebitamento

Se il debito fiscale è insostenibile e l’azienda versa in crisi, è possibile ricorrere agli strumenti del Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza (CCII) e della legge 3/2012 (sovraindebitamento). Tra questi:

  • Composizione negoziata della crisi: disciplinata dal D.L. 118/2021, consente all’imprenditore di nominare un esperto negoziatore (tra cui l’Avv. Monardo) per condurre trattative con i creditori, incluse le agenzie fiscali, finalizzate al risanamento. Durante la procedura si sospendono alcune azioni esecutive.
  • Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione: permettono di proporre ai creditori un piano di pagamento del debito, con falcidia e dilazione.
  • Piani del consumatore ed esdebitazione: riservati agli imprenditori individuali o professionisti, consentono di liberarsi dai debiti residui dopo l’esecuzione di un piano di rimborso.

Lo studio legale potrà affiancare l’azienda nella scelta dell’istituto più adatto e nella predisposizione di un piano realistico.

3.8 Rottamazione‑quinquies e altri strumenti agevolati

Oltre alla rottamazione‑quinquies introdotta dalla legge di bilancio 2026, esistono altri strumenti di definizione agevolata cui l’azienda di spurghi può accedere:

  • Stralcio delle mini‑cartelle: il comma 67 della legge di bilancio 2023 ha previsto la cancellazione automatica dei debiti inferiori a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015.
  • Transazione fiscale nel concordato preventivo: consente di ridurre le sanzioni e gli interessi in caso di procedure concorsuali.
  • Definizione degli avvisi bonari: per le comunicazioni di irregolarità relative agli anni 2019‑2021 è possibile pagare l’imposta e gli interessi con una riduzione delle sanzioni a un diciottesimo; la legge di bilancio 2022 ha esteso la possibilità anche a imprese con punteggio ISA almeno pari a 8.

Ogni misura deve essere valutata in base alla posizione debitoria, all’anno di riferimento e alla convenienza economica.

4. Errori comuni e consigli pratici

Di seguito si elencano alcuni errori che le aziende di spurghi commettono quando ricevono un avviso di accertamento, e i relativi consigli pratici per evitarli:

  1. Ignorare la notifica: sottovalutare l’importanza dell’atto e non controllare la data di ricezione può far decadere ogni difesa. È fondamentale segnare le scadenze e attivarsi immediatamente.
  2. Non richiedere il contraddittorio: molti contribuenti non presentano osservazioni entro i 60 giorni previsti dallo Statuto, perdendo l’opportunità di far valere le proprie ragioni e di evitare l’atto definitivo. Inviare le osservazioni, corredate da documentazione, è spesso decisivo.
  3. Gestire autonomamente il contenzioso: la normativa tributaria è complessa; è opportuno affidarsi a professionisti esperti per elaborare la migliore strategia difensiva. L’Avv. Monardo, cassazionista e gestore della crisi, può coordinare la difesa tecnica e contabile.
  4. Tralasciare le soluzioni conciliative: strumenti come l’accertamento con adesione, la rottamazione o la composizione negoziata permettono di ridurre il debito e sospendere le procedure esecutive. Valutare tempestivamente queste soluzioni evita l’aggravarsi della situazione.
  5. Omettere il pagamento degli acconti: in caso di rateizzazione, è essenziale rispettare le scadenze. La decadenza dal piano comporta la ripresa immediata delle azioni esecutive.
  6. Non verificare le prove raccolte: contestare l’attendibilità dei documenti dell’ufficio (es. ricarichi presunti, studi di settore) può portare a una riduzione della pretesa. È utile confrontare i dati con quelli reali e presentare perizie di parte.
  7. Sottovalutare l’incidenza dell’IVA: molte imprese di spurghi applicano regimi speciali per i servizi di smaltimento; un’errata liquidazione dell’IVA può generare pesanti contestazioni. Occorre verificare il regime IVA applicabile (esenzione per smaltimento rifiuti, reverse charge per subappalti) e correggere eventuali errori.

5. Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione, vengono proposte alcune tabelle sintetiche che riassumono i principali riferimenti normativi, i termini e gli strumenti difensivi a disposizione del contribuente.

5.1 Principali norme di riferimento

NormaOggettoContenuto essenzialeFonte
Costituzione art. 24Diritto di difesaGaranzia del diritto di agire e difendersi in giudizio.
Legge 212/2000 art. 12Accesso e ispezioniPrevede il contraddittorio e la presenza del difensore durante le verifiche.
Legge 212/2000 art. 6‑bisContraddittorio obbligatorioL’Amministrazione invia la bozza di accertamento e concede 60 giorni per le osservazioni. L’omissione comporta nullità .Normattiva
D.P.R. 600/1973 art. 33Potere di accertamentoGli uffici e la Guardia di Finanza possono svolgere accessi, ispezioni e verifiche; l’atto deve essere documentato .Brocardi
D.Lgs. 218/1997 art. 6Accertamento con adesionePossibilità di definire le imposte con riduzione delle sanzioni; il contribuente può presentare domanda entro 30 giorni dalla bozza .Normattiva
D.P.R. 602/1973 art. 86Fermo amministrativoL’Ader può disporre il fermo dei beni mobili; è previsto preavviso di 30 giorni e l’esenzione per beni strumentali .Brocardi
D.P.R. 602/1973 art. 77IpotecaPossibilità di iscrivere ipoteca se il debito supera 20.000 euro; previo avviso; l’espropriazione può avvenire dopo sei mesi .Brocardi
D.P.R. 602/1973 art. 72‑bisPignoramento presso terziL’atto può contenere l’ordine al terzo di pagare entro 60 giorni; deve essere notificato al debitore .Normattiva
Legge 199/2025 art. 1, commi 82 e ss.Rottamazione‑quinquiesDefinizione dei debiti affidati dal 2000 al 2023, pagamento della sola sorte capitale, rate fino a 54 bimestri .Diritto.it

5.2 Termini e scadenze principali

ProceduraTermineRiferimento
Presentazione osservazioni al PVC/bozza60 giorni dalla consegnaArt. 6‑bis legge 212/2000
Richiesta di accertamento con adesione30 giorni dalla bozza o 15 giorni dalla notifica dell’attoD.Lgs. 218/1997
Impugnazione dell’avviso di accertamento60 giorni dalla notifica (120 se residente all’estero)D.Lgs. 546/1992
Presentazione domanda di rottamazione‑quinquiesFino al 30 aprile 2026Legge 199/2025
Comunicazione esito rottamazioneEntro il 30 giugno 2026Legge 199/2025
Pagamento prima rata rottamazione31 luglio 2026Legge 199/2025

5.3 Strumenti difensivi e benefici

StrumentoBeneficiNote
Contraddittorio preventivoPossibilità di annullare o ridurre l’accertamento se si dimostrano errori; tutela del diritto di difesaObbligatorio per tutti gli atti impugnabili salvo eccezioni.
Accertamento con adesioneRiduzione delle sanzioni a 1/3 e interessi; rateizzazione fino a 8 anniDomanda entro 30 giorni dalla bozza (contraddittorio attivo).
Ricorso alla Corte di giustizia tributariaPossibilità di annullamento dell’atto; sospensione dell’esecuzioneNecessaria l’assistenza di un professionista; tempi lunghi.
Rateizzazione amministrativaSospensione delle azioni esecutive; dilazione fino a 120 rateDecadenza con 5 rate non pagate.
Rottamazione‑quinquiesPagamento della sola sorte capitale; estinzione delle sanzioni e interessi; rate fino a 54 bimestriApplicabile ai carichi affidati dal 2000 al 2023; domanda entro aprile 2026.
Composizione negoziataSospensione di alcune azioni esecutive; negoziazione dei debiti fiscaliRichiede la nomina di un esperto negoziatore; costi da valutare.

6. Domande frequenti (FAQ)

Di seguito una serie di 20 domande e risposte per chiarire i dubbi più comuni degli imprenditori del settore spurghi che si trovano a fronteggiare un accertamento fiscale.

  1. È sempre previsto il contraddittorio prima dell’accertamento?

In base all’art. 6‑bis della legge 212/2000, il contraddittorio è obbligatorio per tutti gli atti impositivi che possono essere impugnati, salvo i casi di liquidazione automatica e controlli formali. L’Agenzia deve inviare una bozza di accertamento e concedere 60 giorni per le osservazioni .

  1. Cosa succede se non presento osservazioni entro 60 giorni?

Trascorso il termine, l’Agenzia può emettere l’atto definitivo senza tenere conto delle eventuali deduzioni presentate successivamente. Tuttavia, in sede di ricorso potrai far valere le tue ragioni, ma avrai perso l’occasione di evitare l’atto.

  1. Posso richiedere l’accertamento con adesione dopo aver ricevuto l’avviso definitivo?

Sì, la riforma 2023 permette di presentare la domanda di adesione entro 15 giorni dalla notifica dell’atto . In tal caso, i termini per l’impugnazione sono sospesi per 30 giorni.

  1. Quali vantaggi offre l’accertamento con adesione?

La principale utilità è la riduzione delle sanzioni (a un terzo) e la possibilità di rateizzare l’imposta. Inoltre, la procedura è più rapida e meno costosa rispetto al contenzioso.

  1. È possibile contestare il metodo induttivo di determinazione del reddito?

Sì. Se l’Agenzia utilizza presunzioni (es. ricarichi standard, studi di settore), il contribuente può fornire prova contraria mediante documentazione contabile, perizie di parte o testimonianze, dimostrando che il margine di profitto è inferiore o che gli studi di settore non sono applicabili al proprio caso (es. attività di spurghi con costi particolari).

  1. Cosa devo fare se la Guardia di Finanza effettua un accesso senza autorizzazione?

Verifica che l’accesso sia stato autorizzato dalla Direzione regionale e che i funzionari abbiano l’incarico; se mancano questi requisiti, puoi contestare l’illegittimità dell’accesso e l’inutilizzabilità delle prove . La Cassazione 2025 ha però riconosciuto la validità delle prove se l’irregolarità non incide sui diritti costituzionali.

  1. Quando scatta il fermo amministrativo?

Dopo la notifica del preavviso di fermo e la scadenza di 30 giorni senza pagamento. Il fermo riguarda i beni mobili registrati; se il veicolo è indispensabile per l’attività di spurghi, è possibile chiedere la revoca .

  1. È necessario che il debito superi un importo minimo per l’iscrizione di ipoteca?

Sì, l’ipoteca può essere iscritta solo se il debito è superiore a 20.000 euro . Importi inferiori non legittimano l’iscrizione.

  1. Il pignoramento presso terzi può essere effettuato subito dopo la cartella?

No. La legge prevede che l’Agenzia debba attendere 60 giorni dalla notifica della cartella prima di pignorare crediti verso terzi . Inoltre l’atto deve essere notificato sia al terzo che al debitore .

  1. Cosa succede se l’Agenzia notifica il pignoramento solo al terzo?
  • La Cassazione ha stabilito che il pignoramento è inesistente e privo di effetti se non viene notificato al debitore . Pertanto puoi impugnare l’atto e ottenerne l’annullamento.
  1. Posso oppormi al pignoramento se ho già presentato domanda di rottamazione?
  • Sì. La presentazione della domanda di rottamazione‑quinquies sospende le azioni esecutive per i debiti oggetto della definizione. Occorre però che il debito sia incluso tra quelli ammissibili (carichi affidati dal 2000 al 2023).
  1. Il fermo amministrativo si estende ai beni dell’amministratore?
  • No, il fermo interessa i beni intestati all’azienda o al contribuente moroso. Tuttavia, se l’amministratore ha prestato garanzia personale o è coobbligato, l’azione può estendersi ai suoi beni.
  1. Quali sono le conseguenze se non pago due rate della rottamazione‑quinquies?
  • Il piano decade e il contribuente perde i benefici della definizione; l’Agenzia potrà recuperare il debito residuo, comprensivo di interessi e sanzioni, riprendendo le azioni esecutive .
  1. Il pagamento del debito estingue anche le sanzioni penali?
  • No. La definizione agevolata estingue gli illeciti amministrativi, ma non incide sui procedimenti penali in corso per reati tributari. Tuttavia, il pagamento può essere un attenuante e consentire l’estinzione del reato in determinate ipotesi.
  1. È possibile compensare i crediti d’imposta con le somme iscritte a ruolo?
  • Sì, in determinate condizioni. La compensazione orizzontale può essere effettuata utilizzando i modelli F24; tuttavia, dal 2019 è prevista la sospensione dei rimborsi se il contribuente ha debiti iscritti a ruolo superiori a 100.000 euro.
  1. Posso chiedere la sospensione dell’esecuzione senza ricorrere al giudice?
  • Sì. L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può concedere la sospensione amministrativa per motivi di illegittimità dell’atto o per piani di rateizzazione. È necessario presentare un’istanza motivata con allegata la prova della contestazione.
  1. Cosa succede in caso di contenzioso pendente e adesione parziale?
  • Se si raggiunge un accordo parziale con l’Agenzia, il contenzioso prosegue solo per le questioni residue. In alcuni casi è possibile rinunciare al ricorso e attivare la conciliazione giudiziale, ottenendo ulteriori riduzioni delle sanzioni.
  1. Chi è competente a decidere sulle opposizioni al fermo o all’ipoteca?
  • La Corte di giustizia tributaria è competente per le opposizioni relative a atti della riscossione. Tuttavia, per alcuni profili di esecuzione forzata (es. contestazione del procedimento esecutivo), è competente il giudice dell’esecuzione presso il Tribunale.
  1. È possibile salvaguardare l’azienda di spurghi mediante la composizione negoziata?
  • Sì. La composizione negoziata della crisi d’impresa permette di sospendere determinate azioni esecutive e di negoziare con i creditori, compresi quelli tributari. È necessario nominare un esperto (ad esempio l’Avv. Monardo) e presentare un piano di risanamento.
  1. A quali costi vado incontro per la difesa legale?
  • I costi variano in base alla complessità del caso.

7. Simulazioni pratiche e esempi numerici

Per comprendere meglio l’applicazione concreta delle norme illustrate, si presentano alcune simulazioni basate su casi ipotetici di un’azienda di spurghi che riceve contestazioni per IVA non versata e viene successivamente iscritta a ruolo.

7.1 Simulazione di accertamento con adesione

Dati di partenza: L’azienda “Spurghixxxx Calabria S.r.l.” riceve un PVC in cui si contestano ricavi non dichiarati per 100.000 euro e IVA non versata per 22.000 euro. Le sanzioni ammonterebbero al 90% dei tributi non versati (circa 88.000 euro). L’azienda decide di richiedere l’accertamento con adesione entro 30 giorni.

Calcolo della proposta di adesione:

  1. Imposta principale su reddito: 100.000 euro × 24% (aliquota IRES) = 24.000 euro.
  2. Imposta IVA: 22.000 euro.
  3. Sanzioni ridotte a un terzo: 88.000 × 1/3 ≈ 29.333 euro.
  4. Interessi legali: ipotizziamo 1.500 euro.
  5. Totale dovuto: 24.000 + 22.000 + 29.333 + 1.500 ≈ 76.833 euro.

L’azienda può chiedere la rateizzazione in otto anni (96 rate mensili). Il pagamento delle prime due rate costituisce accettazione dell’accordo. Se l’azienda non aderisce, rischia una sanzione piena più l’aggravio degli interessi.

7.2 Simulazione di rottamazione‑quinquies

Dati di partenza: L’azienda ha cartelle esattoriali relative agli anni 2015‑2022 per un totale iscritto a ruolo di 50.000 euro, di cui 35.000 euro capitale, 10.000 euro sanzioni e 5.000 euro interessi e aggio. Decide di aderire alla rottamazione‑quinquies.

Calcolo della definizione:

  • Debito definibile: 35.000 euro (sorte capitale); sanzioni e interessi (15.000) vengono annullati .
  • Rateizzazione: 35.000 euro / 54 rate ≈ 648 euro per rata bimestrale.
  • Scadenze: 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre 2026; successivamente 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre di ogni anno; ultima rata 31 maggio 2035 .

Se l’azienda salta due rate non consecutive, perde i benefici e l’Agenzia ripristina l’intero debito con sanzioni e interessi.

7.3 Esempio di opposizione al pignoramento presso terzi

Scenario: L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione notifica a un Comune (terzo pignorato) un atto di pignoramento ex art. 72‑bis per il pagamento di 15.000 euro dovuti dall’azienda “EcoSpurgo S.r.l.”. L’atto viene inviato solo al Comune ma non all’azienda.

Strategia: L’azienda presenta opposizione sostenendo che l’atto è inesistente per mancata notifica al debitore . La Corte di giustizia tributaria accoglie il ricorso e annulla il pignoramento. L’Agenzia dovrà notificare nuovamente l’atto a entrambi i soggetti; nel frattempo l’azienda può richiedere la rateizzazione del debito o aderire alla rottamazione.

Conclusione

L’accertamento fiscale nei confronti di un’azienda di spurghi è un momento delicato che richiede reazioni rapide e scelte ponderate. Abbiamo visto che il legislatore ha potenziato le garanzie del contribuente, introducendo il contraddittorio obbligatorio e la possibilità di accedere a strumenti deflativi come l’accertamento con adesione e la rottamazione‑quinquies, mentre la giurisprudenza ha chiarito i limiti delle procedure esecutive (pignoramento presso terzi, fermo e ipoteca). Per sfruttare al meglio queste opportunità è fondamentale:

  • rispettare i termini per le osservazioni, l’adesione e il ricorso;
  • verificare la legittimità e la motivazione degli atti;
  • valutare le soluzioni conciliative e le procedure di crisi per proteggere il patrimonio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore, insieme al suo team di avvocati e commercialisti, è in grado di fornire assistenza qualificata in tutte le fasi: dall’analisi dell’atto, al deposito del ricorso, fino alle trattative con l’Agenzia e ai piani di rientro. Grazie alla formazione multidisciplinare e all’esperienza maturata in ambito tributario e bancario, lo studio è in grado di proporre soluzioni personalizzate e tempestive per evitare pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e altre azioni esecutive.

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8. Approfondimento delle principali norme e sentenze

Per rendere il quadro giuridico il più completo possibile è utile analizzare più in dettaglio alcune disposizioni legislative richiamate nelle sezioni precedenti e la loro interpretazione giurisprudenziale. Questa sezione fornisce un’analisi critica delle norme e delle pronunce più rilevanti, con particolare attenzione alla loro applicazione pratica nelle controversie tributarie che coinvolgono imprese di spurghi.

8.1 Il potere di accertamento: art. 33 D.P.R. 600/1973 e art. 52 D.P.R. 633/1972

L’art. 33 del D.P.R. 600/1973 attribuisce agli uffici fiscali e alla Guardia di Finanza la facoltà di effettuare accessi, ispezioni e verifiche presso i locali aziendali. Questa disposizione richiama espressamente l’art. 52 del D.P.R. 633/1972, relativo all’IVA, stabilendo un regime unitario per le indagini su imposte dirette e indirette. In concreto, ciò significa che i funzionari possono:

  • entrare nei luoghi in cui si svolge l’attività economica per esaminare libri e registri;
  • richiedere documenti anche a terzi (banche, clienti, fornitori) per ricostruire la posizione fiscale;
  • operare congiuntamente con la Guardia di Finanza, che svolge funzioni di polizia tributaria .

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l’accesso deve essere motivato e autorizzato dagli organi competenti; in assenza di autorizzazione, la prova raccolta può essere inutilizzabile. Ad esempio la Cassazione, con la sentenza 8452/2025, ha riconosciuto che l’irregolarità dell’autorizzazione non comporta automaticamente la nullità dell’accertamento, ma solo se viola diritti fondamentali (inviolabilità del domicilio). In presenza di accesso senza mandato, il contribuente può eccepire l’illegittimità delle risultanze e chiedere lo stralcio delle prove.

8.2 Il contraddittorio obbligatorio: contenuto, eccezioni e rimedi

Il principio del contraddittorio, introdotto con l’art. 6‑bis della legge 212/2000, è stato pensato per rendere più partecipato il procedimento di accertamento. La norma impone all’Agenzia delle Entrate di comunicare al contribuente una bozza dell’atto, indicando tutte le contestazioni e concedendo un termine non inferiore a 60 giorni per replicare . Alcuni punti critici:

  1. Contenuto della bozza: deve indicare il fondamento giuridico e i motivi delle rettifiche; in assenza di indicazioni chiare, il contraddittorio è inefficace.
  2. Eccezioni: sono esclusi dall’obbligo gli accertamenti derivanti da liquidazioni automatizzate e da controlli formali (art. 36‑bis e 36‑ter D.P.R. 600/1973) e quelli basati su dinamiche di antielusione (ad esempio discordanze fra dichiarazioni e incroci telematici). Tuttavia, anche nei casi esclusi, l’Amministrazione deve motivare le ragioni della deroga.
  3. Rimedi: se il contraddittorio non è attivato, l’atto è nullo. La nullità può essere fatta valere in sede di ricorso; tuttavia, occorre provare che la partecipazione del contribuente avrebbe potuto incidere sul contenuto dell’accertamento. La giurisprudenza richiede infatti che la violazione sia “non meramente formale”.

La riforma 2023 ha rafforzato la tutela prevedendo l’obbligo di motivare l’eventuale rigetto delle osservazioni e la sospensione dei termini di decadenza per tutta la durata del contraddittorio.

8.3 Accertamento con adesione: struttura e vantaggi pratici

L’istituto dell’accertamento con adesione, introdotto con il D.Lgs. 218/1997, si basa su un accordo tra contribuente e fisco che permette di definire l’imposta senza contenzioso. La procedura si articola in tre fasi:

  1. Richiesta: il contribuente presenta un’istanza motivata all’ufficio, indicando le contestazioni da definire e allegando la documentazione rilevante. La domanda può essere presentata entro 30 giorni dalla bozza di accertamento o 15 giorni dall’atto definitivo .
  2. Invito e contraddittorio: l’ufficio convoca il contribuente per discutere la proposta. È possibile effettuare più incontri per esaminare i singoli punti. In questa fase, il contribuente può proporre una transazione sugli importi contestati.
  3. Sottoscrizione dell’accordo: se le parti si accordano, redigono un verbale di adesione. L’accordo produce gli effetti di un accertamento definitivo e consente di rateizzare l’importo. Le sanzioni sono ridotte a un terzo e non sono dovuti gli interessi di mora.

L’accertamento con adesione rappresenta un’alternativa valida al contenzioso soprattutto per le aziende di spurghi, che possono così evitare la pubblicità negativa e le lunghe attese del processo tributario.

8.4 Riscossione coattiva: fermo, ipoteca e pignoramento alla luce delle sentenze

Le misure cautelari e esecutive previste dal D.P.R. 602/1973 possono avere un impatto devastante sull’attività dell’azienda di spurghi. Approfondiamo i punti più controversi.

Ipoteca e pignoramento immobiliare

Come anticipato, l’ipoteca può essere iscritta solo se il debito supera 20.000 euro . La Cassazione ha affermato che tale limite è inderogabile; l’ufficio non può frazionare il debito per eludere la soglia. Nel pignoramento immobiliare, l’agente della riscossione deve attendere che trascorrano sei mesi dalla notifica dell’ipoteca prima di procedere all’espropriazione , salvo che sussista pericolo di dispersione del bene.

Fermo amministrativo e suoi limiti

L’art. 86 prevede il fermo come strumento di coercizione indiretta: lo scopo non è espropriare il bene, ma costringere il debitore a pagare per poter utilizzare l’autoveicolo. Tuttavia, nel caso di imprese di spurghi, il mezzo di trasporto è generalmente strumentale all’attività (ad esempio autobotte per aspirare liquami). In tali situazioni la giurisprudenza di merito ha stabilito che il fermo non può essere disposto, poiché pregiudicherebbe la sopravvivenza dell’impresa . Un ricorso urgente può ottenere la cancellazione del fermo.

Pignoramento dei crediti verso terzi e obbligo di notifica

L’art. 72‑bis consente all’Ader di bypassare il giudice e ordinare al terzo di pagare direttamente. La norma è stata oggetto di numerose censure, poiché consente di colpire i crediti dell’azienda senza alcun controllo giurisdizionale. La Corte di Cassazione, con le ordinanze 9728/2025 e 6/2026, ha riequilibrato la disciplina ribadendo che il pignoramento deve essere notificato al debitore. La mancata notifica non dà luogo a semplice nullità, ma a inesistenza dell’atto . Tale orientamento garantisce al contribuente il diritto di essere informato e di impugnare tempestivamente il pignoramento.

8.5 Rottamazione‑quinquies: profili operativi e criticità

L’ultima edizione della definizione agevolata, introdotta dalla legge di bilancio 2026, presenta alcune peculiarità rispetto alle precedenti “rottamazioni”:

  1. Ampiezza temporale: copre i carichi affidati dal 2000 al 2023; si tratta di un arco temporale ampio che consente di sanare debiti molto risalenti .
  2. Pagamenti bimestrali: rispetto alle precedenti edizioni, che prevedevano un massimo di 18 rate, la rottamazione‑quinquies consente 54 rate bimestrali, rendendo più sostenibile il piano .
  3. Sanzioni e interessi azzerati: si paga solo la sorte capitale e le spese di notifica; questo può rappresentare una forte riduzione del debito.

Non mancano però criticità: la domanda deve essere presentata esclusivamente online entro aprile 2026; eventuali errori nella compilazione possono comportare l’esclusione. Inoltre, la rottamazione non copre i debiti derivanti da sentenze passate in giudicato o da altre definizioni agevolate non adempiute.

8.6 Altre norme rilevanti per le aziende di spurghi

Oltre alle disposizioni prettamente tributarie, le aziende di spurghi devono rispettare normative ambientali e di sicurezza che spesso interagiscono con il fisco:

  • D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico ambientale): prevede adempimenti per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti liquidi (registro di carico/scarico, formulari). La mancata tenuta di tali registri può dar luogo a contestazioni fiscali se i costi non sono documentati.
  • Regime IVA sui servizi di spurgo: alcune attività, come lo smaltimento di rifiuti provenienti da impianti civili, possono beneficiare di esenzione o reverse charge; altre richiedono l’applicazione dell’aliquota agevolata. È fondamentale individuare correttamente il regime per evitare contestazioni di imposta.

9. Impatti specifici per le aziende di spurghi

Le imprese che operano nel settore dello spurgo fognario e dello smaltimento di rifiuti liquidi sono soggette a controlli particolari, non soltanto per la componente fiscale ma anche per quella ambientale. Di seguito vengono illustrati alcuni aspetti peculiari.

9.1 Rilevazione dei ricavi e determinazione dell’IVA

Le aziende di spurghi emettono fatture per servizi di pulizia, manutenzione di fognature e smaltimento reflui. Spesso si trovano ad operare per conto di enti pubblici o privati in regime di appalto. Alcuni punti critici:

  • Fatturazione a pubbliche amministrazioni: le PA sono soggette al split payment; ciò comporta che l’IVA indicata in fattura non viene incassata dall’azienda ma versata direttamente dall’ente. In sede di controllo, l’Agenzia potrebbe ritenere erronea la detrazione dell’IVA se i documenti non sono corretti.
  • Reverse charge: in determinati casi (ad esempio subappalti nel settore edile) si applica il reverse charge, in cui l’imposta è a carico del committente; il contribuente deve emettere fattura senza IVA con l’annotazione “inversione contabile”. L’errata applicazione può generare recuperi d’imposta.
  • Esenzione o aliquota ridotta: alcune prestazioni di spurgo relative a reflui domestici possono beneficiare di aliquota agevolata al 10%; è necessario documentare la natura del servizio.

9.2 Costi deducibili e documentazione

L’attività di spurgo comporta costi ingenti per carburante, smaltimento rifiuti e manutenzione dei mezzi. Per essere deducibili ai fini IRES e IVA devono essere documentati con fatture e formulari ambientali. La mancata conservazione dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) può portare all’indeducibilità del costo e all’inasprimento della base imponibile. Gli imprenditori devono dunque porre particolare attenzione alla conservazione di tali registri.

9.3 Contributi ambientali e tributi speciali

Oltre alle imposte generali, le aziende di spurghi sono tenute al pagamento di contributi ambientali (es. tributo speciale per lo smaltimento in discarica, contributi consortili). Questi tributi rientrano tra le passività deducibili, ma devono essere versati nei termini per evitare l’emissione di ruoli coattivi. La consulenza di un commercialista specializzato permette di verificare la corretta imputazione in contabilità.

9.4 Responsabilità penale e reati ambientali

L’attività di spurgo può dar luogo a responsabilità penale se lo smaltimento dei reflui avviene in violazione delle normative ambientali (D.Lgs. 152/2006). In questi casi, la contestazione fiscale può essere accompagnata da procedimenti penali per gestione illecita di rifiuti o inquinamento. Le due sfere (penale e tributaria) sono autonome ma coordinate: l’esito del procedimento penale può influenzare la quantificazione del danno erariale. Lo studio Monardo offre assistenza integrata per gestire entrambe le problematiche.

10. Ulteriori domande frequenti

Per soddisfare la curiosità di imprenditori e professionisti, ecco altre 10 domande che si aggiungono a quelle già presentate nella sezione 6.

  1. L’Agenzia può accedere ai miei conti correnti senza autorizzazione?
  • In linea generale, l’Amministrazione può richiedere dati bancari per gli accertamenti attraverso lo “spesometro” e l’anagrafe dei rapporti finanziari. Tuttavia, l’accesso diretto ai conti correnti richiede l’autorizzazione del Direttore regionale e deve essere motivato da gravi indizi . In assenza di autorizzazione la prova può essere contestata.
  1. Qual è la differenza tra decadenza e prescrizione?
  • La decadenza riguarda il termine entro il quale l’Amministrazione deve notificare l’atto di accertamento (normalmente 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione). La prescrizione riguarda invece il diritto di riscossione del tributo dopo la formazione del titolo (cartella); di regola è decennale. La distinzione è essenziale per comprendere se un debito sia ancora esigibile.
  1. È possibile utilizzare il ravvedimento operoso dopo il ricevimento del PVC?
  • Sì, ma solo per violazioni non ancora contestate in un atto definitivo. Se l’azienda riceve un PVC può ravvedersi per le irregolarità non ancora riportate nel verbale, beneficiando di riduzioni sulle sanzioni. Dopo la notifica dell’avviso definitivo, il ravvedimento non è più ammesso.
  1. Come viene calcolato l’aggio della riscossione?
  • L’aggio rappresenta il compenso spettante all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione ed è pari al 3% delle somme riscosse spontaneamente e al 6% per la riscossione coattiva. Questo onere è a carico del debitore e viene indicato nella cartella. Le definizioni agevolate, come la rottamazione, non azzerano l’aggio.
  1. L’azienda può sospendere le ritenute fiscali mentre è in attesa dell’esito del contenzioso?
  • No. Le ritenute operate sui compensi dei dipendenti o dei professionisti devono essere versate nei termini, indipendentemente dalle contestazioni fiscali in corso. L’omesso versamento integra un reato punito dal D.Lgs. 74/2000.
  1. Cosa succede se l’azienda è in perdita?
  • Anche in caso di perdita fiscale, l’Amministrazione può contestare costi indeducibili o ricavi non dichiarati. Se la perdita viene ridotta, può derivare un debito per addizionali e imposte precedentemente compensate. Inoltre, il mancato rispetto delle norme sul riporto delle perdite può essere sanzionato.
  1. Qual è la differenza tra fermo amministrativo e sequestro penale?
  • Il fermo amministrativo ex art. 86 D.P.R. 602/1973 è una misura cautelare di natura tributaria che vincola il bene senza sottrarlo alla disponibilità del proprietario. Il sequestro penale è disposto dal giudice nell’ambito di un procedimento penale e comporta la custodia del bene ai fini di confisca; le finalità e le procedure sono dunque diverse.
  1. Come posso tutelare i miei dipendenti in caso di pignoramento dei crediti verso la pubblica amministrazione?
  • Se l’Agenzia pignora i crediti vantati dall’azienda verso un ente pubblico, potrebbero verificarsi ritardi nei pagamenti dei salari. È consigliabile informare tempestivamente i lavoratori e avviare trattative per la rateizzazione del debito o per la sospensione del pignoramento. In alcuni casi, l’azienda può richiedere all’ente pubblico di versare direttamente le somme necessarie a coprire gli stipendi, dimostrando l’urgenza.
  1. È possibile conciliare la controversia in Cassazione?
  • Sì. Con il D.Lgs. 220/2023 è stata introdotta la conciliazione in Cassazione: le parti possono proporre la definizione agevolata delle liti pendenti davanti alla Suprema Corte. L’accordo prevede la riduzione delle sanzioni e l’estinzione del giudizio, con pagamento dell’imposta e di una quota ridotta delle spese processuali.
  1. Cosa prevede il Codice della Crisi per le imprese minori?
  • Il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), entrato in vigore a pieno regime nel 2022, contiene procedure semplificate per le microimprese e le imprese minori, come il concordato semplificato e il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Questi strumenti consentono di trattare i debiti fiscali con falcidia e pagamento dilazionato, previa adesione dell’agenzia fiscale.

11. Appendice: elenco di sentenze e documenti ufficiali

Per agevolare il lettore nella ricerca delle fonti, ecco un elenco di provvedimenti e documenti citati nel presente articolo. Si tratta di pronunce e normative reperibili presso siti istituzionali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale, Corte di Cassazione):

  • Cass. civ. ord. n. 8452/2025 – Utilizzo di prove irregolari negli accessi fiscali.
  • Cass. civ. ord. n. 287/2025 – Conseguenze della mancata attivazione del contraddittorio.
  • Cass. civ. ord. n. 9728/2025 – Pignoramento diretto e obbligo di notifica al debitore .
  • Cass. civ. ord. n. 6/2026 – Inesistenza del pignoramento se non notificato al debitore .
  • Corte Cost. sent. n. 179/2024 – Illegittimità dell’art. 12, comma 5, D.P.R. 602/1973 riguardo alla difesa tecnica obbligatoria.
  • D.P.R. 600/1973 art. 33 – Potere di accertamento e cooperazione con la Guardia di Finanza .
  • D.P.R. 633/1972 art. 52 – Potere di accesso e requisiti di autorizzazione.
  • D.Lgs. 218/1997 art. 6 – Accertamento con adesione .
  • Legge 212/2000 art. 6‑bis – Contraddittorio obbligatorio .
  • D.P.R. 602/1973 artt. 86, 77, 72‑bis – Riscossione coattiva (fermo, ipoteca, pignoramento) .
  • Legge 199/2025 art. 1, commi 82–87 – Rottamazione‑quinquies .
  • Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e D.L. 118/2021 – Disposizioni sulla composizione negoziata e altri istituti.

Questa appendice è pensata per chi desidera approfondire autonomamente le tematiche affrontate. Consultando direttamente le fonti ufficiali è possibile verificare l’esatto tenore delle disposizioni e l’evoluzione della giurisprudenza.

12. Glossario dei termini principali

Per agevolare la lettura dei non addetti ai lavori, di seguito è riportato un glossario dei concetti e delle espressioni ricorrenti nel linguaggio tributario e processuale. Comprendere il significato di questi termini aiuta ad orientarsi tra le norme e a impostare correttamente la difesa.

  • Accertamento esecutivo: istituto introdotto dal D.L. 78/2010 che attribuisce all’avviso di accertamento la forza di titolo esecutivo. Significa che, decorso il termine di impugnazione, l’atto consente all’Agenzia delle Entrate di procedere direttamente alla riscossione coattiva senza emettere la cartella. L’accertamento esecutivo contiene l’intimazione al pagamento entro 60 giorni e la contestuale iscrizione a ruolo.
  • Accertamento con adesione: procedura consensuale disciplinata dal D.Lgs. 218/1997 che permette al contribuente e all’Amministrazione di concordare l’imposta dovuta e le sanzioni in misura ridotta. Presuppone una richiesta del contribuente entro termini specifici ; se accettato, evita il contenzioso e consente la rateizzazione.
  • Agente della riscossione: soggetto incaricato della riscossione coattiva dei tributi (attualmente Agenzia delle Entrate‑Riscossione). Gestisce l’emissione delle cartelle di pagamento, l’iscrizione a ruolo e l’adozione di misure cautelari come fermo e ipoteca.
  • Cartella di pagamento: atto emesso dall’agente della riscossione che contiene l’intimazione a pagare le somme iscritte a ruolo. La cartella indica l’imposta, le sanzioni, gli interessi, l’aggio e le spese di notifica. Può essere impugnata entro 60 giorni dinanzi alla Corte di giustizia tributaria.
  • Contraddittorio: fase procedimentale in cui l’Amministrazione comunica al contribuente una bozza dell’atto impositivo e consente la presentazione di osservazioni. L’art. 6‑bis della legge 212/2000 lo rende obbligatorio, salvo eccezioni . Il contraddittorio garantisce il diritto di difesa e la partecipazione del contribuente all’accertamento.
  • Decadenza: perdita del potere di accertamento da parte dell’Amministrazione per scadenza del termine previsto dalla legge. Ad esempio, per l’IVA e l’IRES il termine è generalmente di cinque anni (con proroghe). Se l’atto è notificato oltre tale termine, è nullo.
  • Pignoramento: atto con cui un creditore sottopone a vincolo i beni del debitore per soddisfare il proprio credito. Nel contesto fiscale, il pignoramento può essere diretto (art. 72‑bis D.P.R. 602/1973) e riguardare crediti verso terzi, o indiretto, con intervento del giudice per i beni mobili e immobili. L’atto deve essere notificato sia al terzo che al debitore .
  • Processo verbale di constatazione (PVC): documento redatto al termine della verifica fiscale contenente le irregolarità riscontrate. Costituisce la base del successivo avviso di accertamento. Il PVC apre il termine di 60 giorni per le osservazioni.
  • Ravvedimento operoso: istituto che consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente violazioni fiscali, pagando l’imposta dovuta, gli interessi e una sanzione ridotta. Non è ammesso dopo la notifica dell’accertamento definitivo.
  • Riscossione coattiva: insieme degli strumenti con cui l’Agenzia delle Entrate recupera i crediti iscritti a ruolo (fermo, ipoteca, pignoramento). Si avvia dopo la scadenza dei termini di pagamento della cartella o dell’accertamento esecutivo.
  • Rottamazione (definizione agevolata): procedura temporanea prevista dalle leggi di bilancio che permette di estinguere i debiti affidati agli agenti della riscossione pagando solo la sorte capitale e una quota ridotta o nulla di sanzioni e interessi. La rottamazione‑quinquies, in vigore nel 2026, consente fino a 54 rate bimestrali .
  • Statuto del contribuente: legge 212/2000 che raccoglie i principi fondamentali in materia tributaria, come la collaborazione leale, la motivazione degli atti, il contraddittorio e la tutela del contribuente. È considerato la “Carta dei diritti” del contribuente.

13. Ulteriori esempi e casi di studio

Per raggiungere una comprensione ancora più approfondita, presentiamo altri esempi che mostrano come applicare i principi analizzati a situazioni concrete. Questi casi sono ispirati a controversie reali risolte dallo studio legale e adattati alla realtà di un’azienda di spurghi.

13.1 Caso di falsa fatturazione contestata

Scenario: L’Agenzia invia un avviso di accertamento a “Spurgo Sud S.a.s.” contestando l’emissione di false fatture per 50.000 euro. Secondo l’ufficio, l’azienda avrebbe simulato prestazioni inesistenti con un fornitore compiacente, deducendo costi fittizi e detraendo l’IVA. La sanzione prevista è del 100% dell’imposta recuperata, oltre alla denuncia penale ai sensi del D.Lgs. 74/2000.

Difesa: Lo studio legale dimostra che le fatture riguardano effettive prestazioni di consulenza ambientale; vengono esibiti contratti, e-mail e documenti di trasporto. Si eccepisce la violazione del contraddittorio perché l’ufficio non ha condiviso con l’azienda le prove acquisite prima dell’emissione dell’atto. In sede di contraddittorio e, poi, di ricorso, l’avviso viene annullato per insufficiente motivazione.

Risultato: L’azienda evita sia le sanzioni sia le conseguenze penali. Questo esempio evidenzia l’importanza di conservare documentazione completa e di contestare l’omessa motivazione e la violazione del contraddittorio.

13.2 Contestazione di costi indeducibili per carburante

Scenario: La Guardia di Finanza, durante un accesso, rileva che “EcoFognature S.r.l.” ha registrato spese carburante pagate in contanti superiori a 1.000 euro, ritenendole indeducibili. Ne deriva un recupero di IRES e IVA per 30.000 euro. L’azienda propone osservazioni, evidenziando che si tratta di carburante per le autobotti acquistato presso distributori che non accettano carte.

Analisi: La normativa vieta pagamenti in contanti per importi superiori al limite (1.000 euro in vigore fino al 2022). Tuttavia, l’azienda dimostra, tramite dichiarazioni del fornitore e ricevute di prelievo, che i pagamenti sono avvenuti in tranche inferiori al limite. In sede di accertamento con adesione, si concorda una riduzione della sanzione e la piena deducibilità dei costi documentati.

13.3 Esempio di contenzioso su ritenute d’acconto non versate

Scenario: “Latinaxxxx Spurghi S.r.l.”, a causa di difficoltà finanziarie, omette di versare le ritenute Irpef operate sui compensi dei propri autisti per un importo totale di 15.000 euro. L’Agenzia notifica un avviso di accertamento con la contestazione del reato di omesso versamento (art. 10‑bis D.Lgs. 74/2000).

Gestione: Lo studio avvia immediatamente il pagamento del debito e degli interessi mediante istanza di rateizzazione e accede al ravvedimento operoso per ridurre la sanzione amministrativa. Contestualmente, presenta memorie al Pubblico Ministero dimostrando l’adempimento e la temporanea situazione di crisi. Grazie al pagamento integrale prima dell’apertura del dibattimento, il reato viene dichiarato estinto e l’accertamento amministrativo viene definito in adesione.

13.4 Simulazione di composizione negoziata della crisi

Scenario: “Sanixxxx Spurgo S.r.l.” ha debiti fiscali per 200.000 euro e debiti bancari per 400.000 euro. L’azienda non è in grado di far fronte alle rate per via di un calo di commesse. La società decide di attivare la composizione negoziata della crisi ai sensi del D.L. 118/2021.

Procedura: Il tribunale nomina un esperto negoziatore (Avv. Monardo) che analizza la situazione patrimoniale e predispone un piano di risanamento. Viene proposta una transazione fiscale in cui l’Agenzia accetta il pagamento del 60% del debito, rateizzato in 10 anni, in cambio della rinuncia a procedimenti esecutivi. I creditori bancari accettano una rimodulazione dei mutui e la sospensione delle rate per 12 mesi.

Esito: Grazie alla composizione, l’azienda evita il fallimento, mantiene i posti di lavoro e onora i propri debiti in modo sostenibile. Il caso dimostra l’efficacia della composizione negoziata nel coordinare le posizioni dei creditori pubblici e privati.

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