L’IVA Si Può Pagare In Percentuale Nel Concordato Preventivo? La Cronologia Completa, Dal Primo Controllo Del Debito All’ultima Rata

Per vent’anni la risposta, nelle aule dei tribunali italiani, è stata un secco no. L’IVA era la voce intoccabile: si poteva dilazionare, mai ridurre. Oggi la risposta è sì, l’IVA si può pagare in percentuale nel concordato preventivo, ma a condizioni precise e seguendo una strada sola: la transazione fiscale dell’art. 88 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII). E quella strada ha un calendario. Ogni passaggio apre una finestra e ne chiude un’altra.

È questo il punto su cui si gioca quasi tutto. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. L’imprenditore che deposita la domanda senza aver fotografato il proprio debito IVA, che dimentica di inviare la proposta all’Agenzia delle Entrate il giorno stesso del deposito, che lascia scadere i trenta giorni per il reclamo contando sulla pausa di agosto, perde il diritto alla falcidia non per una ragione di merito ma per una ragione di tempo.

La timeline, in sintesi, è questa. Prima del deposito si ricostruisce il debito IVA e il suo grado di privilegio. Al giorno zero si deposita la domanda, spesso con riserva. Entro trenta-sessanta giorni (con possibile proroga) arrivano proposta, piano, attestazione e transazione fiscale, trasmessa contestualmente agli uffici. Seguono l’apertura della procedura, la relazione del commissario e il voto, in cui l’Agenzia si esprime sull’intera proposta. Se il Fisco vota contro, si apre la partita del cram down fiscale. Poi l’omologazione, i trenta giorni per il reclamo, l’eventuale ricorso in Cassazione. Infine anni di esecuzione del piano, con il rischio della risoluzione sempre sullo sfondo.

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché la falcidia dell’IVA nel concordato sta all’incrocio di tre competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. La transazione fiscale è materia tributaria e contabile prima ancora che processuale: per questo serve il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario. Il concordato è uno strumento di regolazione della crisi d’impresa: per questo conta la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. E quando il Fisco vota contro, la partita si sposta in tribunale, poi in corte d’appello, talvolta in Cassazione: per questo conta che l’Avvocato sia cassazionista, in grado di seguire la stessa linea fino all’ultimo grado.

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La mappa del tempo: le tappe della falcidia IVA in un colpo d’occhio

Prima di entrare nella cronaca delle singole fasi, conviene avere davanti la mappa intera. La tabella che segue riassume le tappe in ordine cronologico, la norma che le governa e la finestra che ciascuna apre o chiude. Ogni riga rimanda alla sezione di dettaglio.

Una precisazione di metodo. I termini indicati sono quelli fissati dalla legge; i tempi medi dipendono dal tribunale, dal carico del ruolo, dalla complessità del passivo e, non da ultimo, dalla rapidità con cui gli uffici fiscali istruiscono la pratica. Dove la norma lascia margine al giudice (ad esempio nella fissazione delle date di voto), lo segnaliamo.

TappaQuandoCosa succedeNorma di riferimentoFinestra per il debitore
1Mesi prima del depositoRicognizione del debito IVA, del suo grado di privilegio e del valore di liquidazioneartt. 2752 e 2778 c.c.; art. 88 CCIICostruire la proposta su numeri verificati
2Giorno 0Deposito della domanda, anche con riserva; misure protettiveartt. 40, 44, 54 CCIIBloccare le azioni esecutive del Fisco
3Entro 30-60 giorni (+ proroga fino a 60)Proposta, piano, attestazione, transazione fiscaleartt. 44, 85, 87, 88 CCIIInserire la falcidia IVA nel solo canale ammesso
4Contestualmente al deposito della propostaTrasmissione della proposta agli uffici fiscali e all’agente della riscossioneart. 88 CCIIFar partire l’istruttoria dell’Erario
5Dall’apertura al votoDecreto di apertura, relazione del commissario, istruttoria interna dell’Agenziaartt. 47, 105 CCII; art. 88, comma 6Dialogare con l’Ufficio e correggere la proposta
6Nella finestra di voto fissata dal tribunaleVoto dell’Agenzia sull’intera propostaartt. 107, 109 CCII; art. 88, commi 6-7Raccogliere le adesioni degli altri creditori
7Dopo il voto contrarioRichiesta di omologazione forzosa (cram down fiscale)art. 88, commi 3-4; art. 112 CCIIDimostrare determinanza e convenienza
8Udienza di omologazione + 30 giorniOmologazione, opposizioni, reclamo, ricorso per cassazioneartt. 48, 51 CCIIDifendere l’omologa o impugnarne il rigetto
9Anni successiviEsecuzione del piano, pagamento delle percentuali, rischio di risoluzioneartt. 118, 119 CCIIRispettare le scadenze e prevenire l’inadempimento

La tabella racconta già una storia: la falcidia dell’IVA non è un evento, è un processo. Il “sì” alla riduzione non arriva in un giorno solo. Si costruisce tappa dopo tappa, e si può perdere a ciascuna di esse.


Prima del giorno 0: la fotografia del debito IVA e la domanda che decide tutto

Cosa succede

A questo punto la procedura non è ancora iniziata, ma il suo esito si sta già decidendo. In questa fase, che può durare settimane o mesi, l’imprenditore e i suoi consulenti ricostruiscono l’esposizione tributaria: quanta IVA non è stata versata, per quali periodi d’imposta, con quali sanzioni e interessi, quanto è già iscritto a ruolo e quanto risulta solo dalle dichiarazioni. È anche il momento della domanda di fondo: l’IVA, in caso di liquidazione giudiziale, verrebbe pagata? E in che misura?

Per capire perché questa domanda è decisiva bisogna fare un passo indietro di dieci anni. Fino al 2016 l’art. 182-ter della legge fallimentare consentiva, per l’IVA, soltanto la dilazione del pagamento, non la riduzione. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 225 del 25 luglio 2014, aveva ritenuto non irragionevole quel divieto, collegandolo alla natura dell’IVA come risorsa propria dell’Unione europea. Poi la svolta. Con la sentenza del 7 aprile 2016, causa C-546/14 (Degano Trasporti), la Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che un pagamento parziale dell’IVA nel concordato preventivo non costituisce una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione, purché un esperto indipendente attesti che l’Erario non otterrebbe di più dalla liquidazione. Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 26988 del 27 dicembre 2016) hanno quindi limitato il divieto di falcidia ai soli concordati accompagnati da transazione fiscale. E il legislatore, con l’art. 1, comma 81, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha riscritto l’art. 182-ter eliminando il divieto.

Il Codice della crisi ha trasfuso quella disciplina nell’art. 88 e il correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024, in vigore dal 28 settembre 2024) ne ha chiuso il perimetro: il pagamento parziale o dilazionato dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali, IVA compresa, passa esclusivamente attraverso una proposta di transazione fiscale ex art. 88 CCII. La vecchia via del “concordato senza transazione” che falcidia l’IVA non è più percorribile come strada alternativa.

La norma

Due coordinate governano questa fase. La prima è civilistica: il credito IVA dello Stato gode di privilegio generale sui mobili del debitore (art. 2752 c.c.) e si colloca al diciannovesimo grado nell’ordine dei privilegi (art. 2778 c.c.). Questo significa che, in una liquidazione, l’IVA viene pagata solo dopo spese di procedura, prededuzioni, crediti dei lavoratori, professionisti, artigiani, contributi previdenziali e imposte dirette con grado anteriore. La seconda è concorsuale: l’art. 88 CCII consente di proporre all’Erario un trattamento parziale solo se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, tenuto conto del valore di mercato dei beni su cui grava la prelazione, e solo se questa condizione è attestata da un professionista indipendente.

I termini che si attivano

In questa fase non corre ancora nessun termine processuale. Corrono però termini sostanziali che il debitore non può ignorare: le scadenze dei versamenti IVA correnti, le scadenze delle rateazioni in essere, i termini delle cartelle già notificate (sessanta giorni dalla notifica per il pagamento, prima che l’agente della riscossione possa procedere). E corre, soprattutto, il tempo dell’insolvenza: ogni mese di attesa erode l’attivo, e un attivo più basso significa un valore di liquidazione più basso. Paradossalmente, questo può rendere più facile dimostrare la convenienza della proposta per l’Erario, ma riduce anche le risorse per pagare tutti gli altri.

Cosa può fare il debitore ora

È la finestra più ampia di tutta la procedura, ed è quella che più spesso viene sprecata. Il debitore può:

  • ricostruire l’esposizione con gli estratti di ruolo, il cassetto fiscale e le dichiarazioni presentate, distinguendo IVA, sanzioni e interessi;
  • far redigere una stima del valore di liquidazione dei beni mobili e immobili, perché è lì che si misura quanto l’IVA prenderebbe in uno scenario liquidatorio;
  • costruire la graduatoria dei privilegi, per capire se l’IVA è capiente, parzialmente capiente o del tutto incapiente;
  • scegliere lo strumento: concordato in continuità, concordato liquidatorio, oppure strumenti diversi come l’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale (art. 63 CCII) o, per le imprese minori, il concordato minore (art. 74 e seguenti CCII);
  • valutare se attivare prima la composizione negoziata della crisi, dove il correttivo-ter ha introdotto la possibilità di una transazione fiscale (art. 23, comma 2-bis, CCII).

Ciò che è precluso, in questa fase, è soltanto una cosa: pensare che la riduzione dell’IVA sia un diritto. Non lo è. È il risultato di una dimostrazione.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più frequente è partire dalla percentuale desiderata invece che dal valore di liquidazione. “Vorrei pagare il 20% dell’IVA” non è una proposta: è un desiderio. Se in liquidazione il Fisco prenderebbe il 60%, una proposta al 20% è inammissibile in partenza, qualunque sia la qualità del piano. Il secondo errore, molto diffuso, è trascurare il debito IVA non ancora iscritto a ruolo: ciò che risulta dalle dichiarazioni ma non è ancora diventato cartella sarà comunque oggetto di liquidazione da parte dell’ufficio e finirà nel passivo.

Quanto dura realmente

Una ricognizione seria richiede, nelle situazioni ordinarie, da quattro a dodici settimane. Molto dipende dall’ordine della contabilità e dalla disponibilità di perizie aggiornate. Comprimere questa fase per “correre” al deposito è quasi sempre un falso risparmio di tempo: le carenze emergono dopo, quando correggerle costa molto di più.


Giorno 0: il deposito della domanda e il muro delle misure protettive

Cosa succede

Siamo al giorno zero. L’imprenditore deposita il ricorso per l’accesso al concordato preventivo presso il tribunale competente. Nella maggior parte dei casi lo fa nella forma “con riserva”, cioè depositando la domanda e riservandosi di presentare proposta, piano e documenti entro un termine che il tribunale fissa. La domanda viene pubblicata nel registro delle imprese.

Da questo momento in poi l’impresa entra in una zona protetta, ma anche sorvegliata. Il tribunale può nominare un commissario giudiziale già in questa fase; gli atti di straordinaria amministrazione richiedono autorizzazione; il pagamento dei debiti anteriori fuori dal piano diventa, di regola, un atto che altera la parità di trattamento tra creditori.

La norma

L’art. 40 CCII disciplina la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi. L’art. 44 regola la domanda con riserva e il termine per il completamento. L’art. 54 consente al debitore di chiedere misure protettive: dalla pubblicazione della domanda i creditori, Erario compreso, non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio. Le misure vanno poi confermate dal giudice con un procedimento rapido. Gli artt. 46 e 94 CCII disciplinano gli atti che il debitore può compiere, rispettivamente prima e dopo l’apertura della procedura.

I termini che si attivano

Il deposito fa partire il cronometro principale. Con la domanda con riserva il tribunale assegna un termine compreso tra trenta e sessanta giorni per il deposito di proposta, piano e documentazione, prorogabile su istanza motivata fino a ulteriori sessanta giorni (art. 44 CCII). Questi termini non vanno trattati come elastici: se scadono senza deposito, la domanda diventa improcedibile e l’impresa resta esposta.

Un avvertimento sul calendario. Nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi, la regola generale è che la sospensione feriale dei termini processuali (dal 1° al 31 agosto) non opera. Chi deposita a fine giugno contando sulla “pausa estiva” per guadagnare un mese sta commettendo un errore che può costare la procedura.

Cosa può fare il debitore ora

Il giorno zero apre due finestre difensive che si chiudono in fretta. La prima è la protezione del patrimonio: chiedere le misure protettive nella domanda impedisce all’agente della riscossione di proseguire pignoramenti presso terzi, fermi o ipoteche in corso di iscrizione. La seconda è l’uso del tempo: il periodo tra il giorno zero e la scadenza del termine va impiegato per completare l’attestazione e, soprattutto, per avviare una prima interlocuzione informale con l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, così da conoscerne l’orientamento prima che la proposta diventi definitiva.

Attenzione invece all’IVA che matura dopo il deposito. Il debito IVA anteriore entra nel concordato; quello che si forma dopo, durante la gestione dell’impresa in procedura, deve essere versato regolarmente. Non versarlo significa creare un nuovo debito prededucibile, che pesa sulla fattibilità del piano, e significa esporsi al rischio penale dell’omesso versamento.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è depositare la domanda con riserva senza un progetto di piano già abbozzato, sperando che i sessanta giorni bastino a costruire tutto da zero. Quasi mai bastano. La conseguenza è una richiesta di proroga, poi una proposta preparata in fretta, poi un’attestazione debole proprio sul punto più delicato: il valore di liquidazione che serve a giustificare la percentuale offerta all’Erario.

Un secondo errore, più sottile, è pagare spontaneamente una parte dell’IVA arretrata dopo il deposito, magari per “tenere buono” l’ufficio. Il pagamento di crediti anteriori fuori dal piano altera la par condicio e può essere valutato negativamente dal tribunale e dal commissario.

Quanto dura realmente

Il giorno zero, in senso proprio, dura un giorno. Ma la fase che apre, fino alla conferma delle misure protettive, dura in genere da tre a sei settimane, a seconda dei tempi di fissazione dell’udienza da parte del tribunale.


Entro 30-60 giorni (più l’eventuale proroga): proposta, piano, attestazione e transazione fiscale

Cosa succede

Il calendario ora corre. Entro il termine fissato dal tribunale il debitore deposita la proposta di concordato, il piano e l’attestazione del professionista indipendente. È qui che l’IVA “in percentuale” prende forma concreta: nella proposta va inserita la transazione fiscale, cioè la parte della proposta che riguarda i tributi amministrati dalle agenzie fiscali, con l’indicazione della percentuale, dei tempi e delle eventuali garanzie offerte all’Erario.

La proposta deve anche organizzare i creditori in classi. Per il credito IVA il quadro è questo: la parte che troverebbe capienza nel valore di liquidazione resta privilegiata e va soddisfatta almeno in quella misura; la parte che resterebbe incapiente si “degrada” al chirografo e va collocata in una classe di chirografari.

La norma

L’art. 85 CCII disciplina la formazione delle classi; l’art. 87 il contenuto del piano e il ruolo dell’attestatore; l’art. 88 il trattamento dei crediti tributari e contributivi. Le regole chiave dell’art. 88 sono tre.

La prima è la soglia minima: il trattamento proposto all’Erario non può essere inferiore a quanto otterrebbe dalla liquidazione giudiziale, avuto riguardo al valore di mercato dei beni su cui grava il privilegio. È la traduzione normativa del principio fissato dalla Corte di giustizia nel caso Degano.

La seconda è il divieto di trattamento deteriore: se il credito tributario è privilegiato, percentuale, tempi e garanzie non possono essere peggiori di quelli offerti ai creditori di grado inferiore o con posizione giuridica e interessi omogenei; se è chirografario, anche per effetto della degradazione, il suo trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri chirografari o, nel caso di classi, rispetto ai chirografari trattati più favorevolmente.

La terza è l’attestazione: un professionista indipendente deve attestare la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale. Senza questa attestazione, la falcidia dell’IVA semplicemente non esiste.

I termini che si attivano

Il termine per il deposito della proposta è perentorio nei suoi effetti pratici: se scade senza deposito né proroga, il tribunale dichiara improcedibile la domanda. Se è stata chiesta e ottenuta la proroga, il nuovo termine non è ulteriormente prorogabile oltre il limite di legge. Calcolo pratico: domanda con riserva iscritta il 9 novembre, termine assegnato di sessanta giorni, scadenza l’8 gennaio; con proroga di sessanta giorni, scadenza al 9 marzo. Nessuna sospensione per le festività.

Cosa può fare il debitore ora

È la fase in cui si scrivono le percentuali, e ogni scelta qui diventa difficile da modificare dopo. Il debitore può:

  • decidere la natura del concordato (in continuità o liquidatorio), sapendo che cambia il modo in cui si misura la convenienza e il modo in cui il tribunale può omologare in caso di voto contrario;
  • strutturare le classi in modo coerente con la graduazione: l’IVA degradata non può essere mescolata indistintamente con crediti contributivi degradati, e un trattamento migliore per il Fisco degradato rispetto ai fornitori chirografari va giustificato;
  • calibrare la percentuale IVA con un margine di sicurezza rispetto al valore di liquidazione, perché la stima dell’attestatore sarà contestata dall’ufficio e verificata dal commissario;
  • offrire garanzie (fideiussioni, finanza esterna vincolata) che rendano la proposta più solida agli occhi dell’Erario.

Sul tema delle classi la giurisprudenza di merito non è uniforme. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 24 marzo 2025 (causa n. 3572/2024), ha ritenuto che nel concordato in continuità i crediti privilegiati degradati per incapienza non siano equiparabili ai chirografari originari, potendo quindi ricevere una percentuale più alta. Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 511 del 30 dicembre 2025, ha invece negato l’omologazione di un concordato in continuità in cui la classe dei crediti erariali degradati riceveva il 15% mentre i fornitori chirografari, collocati sullo stesso rango, si fermavano al 10,04%. La differenza non è di dettaglio: decide se il piano supera o meno il vaglio del tribunale.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è un’attestazione “generica” sulla convenienza per l’Erario, che non ricostruisce la graduatoria dei privilegi e non spiega perché l’IVA, al diciannovesimo grado, riceverebbe in liquidazione esattamente quella percentuale. L’ufficio dell’Agenzia, che nel frattempo ha istituito strutture dedicate alla crisi d’impresa, legge l’attestazione con attenzione e contesta ogni passaggio non documentato. Un’attestazione debole oggi è un voto contrario domani, e un cram down difficile da ottenere dopodomani.

Quanto dura realmente

Nei tribunali con sezioni specializzate e ruoli ordinati, i sessanta giorni iniziali sono spesso sufficienti per concordati di dimensione media se la fase preparatoria è stata fatta bene. Per imprese con passivi complessi, gruppi societari o contenzioso tributario pendente, la proroga è la regola più che l’eccezione: il tempo complessivo dal giorno zero al deposito della proposta si colloca allora tra i tre e i quattro mesi.


Lo stesso giorno del deposito della proposta: la trasmissione all’Erario

Cosa succede

È una tappa breve, quasi un adempimento, ma ha un peso che molti sottovalutano. Contestualmente al deposito della proposta in tribunale, il debitore deve trasmettere copia della proposta e della documentazione agli uffici competenti dell’Amministrazione finanziaria, individuati in base all’ultimo domicilio fiscale. Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate si tratta della Direzione provinciale o regionale competente; per le dogane, degli uffici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; per gli atti emessi direttamente dalle strutture centrali, della Direzione centrale. Copia va indirizzata anche all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, come chiarito dalla Relazione illustrativa al correttivo-ter.

Da questo momento l’Erario entra formalmente nella procedura. Gli uffici avviano la ricognizione del debito: verificano i carichi affidati all’agente della riscossione, liquidano le imposte risultanti dalle dichiarazioni, controllano le somme dovute e preparano l’istruttoria in vista del voto.

La norma

L’art. 88 CCII, nel testo riformulato dal correttivo-ter, indica nel comma 5 la mappa degli uffici destinatari. La regola temporale è la contestualità: la trasmissione deve avvenire insieme al deposito, non dopo. La disciplina transitoria del correttivo-ter stabilisce che le nuove regole procedurali si applicano alle proposte di transazione fiscale presentate dopo il 28 settembre 2024.

I termini che si attivano

La contestualità è il primo termine. Da qui partono i tempi dell’istruttoria interna dell’Agenzia, che deve arrivare a esprimere il voto entro la finestra che il tribunale fisserà per le operazioni di voto. Nella pratica, l’ufficio chiede spesso integrazioni documentali: rispondere tempestivamente non è un obbligo processuale in senso stretto, ma è la condizione per non arrivare al voto con un’istruttoria incompleta, che quasi sempre si traduce in un voto negativo.

Cosa può fare il debitore ora

La finestra di questa tappa è il dialogo tecnico con l’ufficio. Il debitore, tramite i propri consulenti, può chiedere un incontro, fornire chiarimenti sull’attestazione, anticipare le obiezioni sulla stima del valore di liquidazione, documentare la regolarità dei versamenti correnti. Non si tratta di “trattare” in senso informale: si tratta di mettere l’ufficio nelle condizioni di valutare la proposta su dati completi.

Ciò che è precluso è la scorciatoia: non esiste una transazione fiscale “a parte”, firmata con l’ufficio fuori dalla procedura, che consenta di ridurre l’IVA. L’adesione dell’Erario si esprime solo con il voto sull’intera proposta di concordato.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è inviare la proposta solo all’ufficio provinciale dell’Agenzia delle Entrate, dimenticando l’agente della riscossione, oppure inviarla in ritardo, giorni o settimane dopo il deposito in tribunale. Le conseguenze possono andare dall’allungamento dei tempi istruttori fino alla contestazione della regolarità del procedimento.

Quanto dura realmente

L’invio richiede un giorno. L’istruttoria che ne segue, negli uffici, occupa di solito l’intero periodo fino al voto, cioè diversi mesi. Le strutture dedicate alla crisi d’impresa, istituite dall’Agenzia, hanno reso più omogenee le prassi, ma i tempi restano variabili da direzione a direzione.


Dall’apertura al voto: il commissario, la relazione e il cantiere interno dell’Agenzia

Cosa succede

Da questo momento in poi la procedura entra in una nuova fase. Il tribunale, verificata l’ammissibilità della proposta e la ritualità del deposito, apre il concordato con decreto. Nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale (se non già nominato), fissa le date di inizio e fine delle operazioni di voto e il termine per la comunicazione ai creditori.

Il commissario giudiziale diventa la figura centrale: verifica il passivo, controlla le stime, analizza l’attestazione e redige una relazione destinata ai creditori, nella quale si esprime anche sulla convenienza della proposta rispetto alla liquidazione. Per il credito IVA questa relazione è decisiva: se il commissario ritiene che l’Erario in liquidazione otterrebbe di più di quanto offerto, il voto contrario dell’Agenzia è quasi certo e il cram down diventa impraticabile.

Nel frattempo, dentro l’Agenzia, l’istruttoria procede. Nel concordato preventivo il voto sui tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate è espresso dal direttore della Direzione provinciale o regionale competente; se la competenza è provinciale, serve il previo parere conforme della Direzione regionale.

La norma

L’art. 47 CCII disciplina il decreto di apertura; l’art. 105 la relazione del commissario, da depositare con congruo anticipo rispetto all’inizio delle votazioni perché i creditori possano leggerla prima di esprimersi; l’art. 88, comma 6, la formazione della volontà dell’Agenzia.

I termini che si attivano

Il decreto di apertura fissa il calendario del voto. Da questo momento i tempi non sono più nelle mani del debitore. Ogni modifica della proposta va depositata prima dell’inizio delle operazioni di voto: dopo, la proposta è quella che è. Calcolo pratico: se il decreto fissa l’apertura delle votazioni al 4 maggio, il debitore che vuole migliorare la percentuale offerta all’Erario, dopo aver letto la relazione del commissario, ha a disposizione solo i giorni che separano il deposito della relazione dalla data di inizio del voto.

Cosa può fare il debitore ora

È la finestra della correzione. Il debitore può:

  • leggere la relazione del commissario appena depositata e verificare se condivide la stima del valore di liquidazione;
  • se la relazione indica un valore di liquidazione superiore a quello attestato, modificare la proposta aumentando la percentuale IVA, prima che inizi il voto;
  • integrare le garanzie o la finanza esterna;
  • chiedere un ulteriore confronto con l’ufficio, ora che il quadro è definito.

È in questa fase che l’esperienza nella gestione della crisi d’impresa fa la differenza. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, imposta questa fase come una negoziazione tecnica: leggere la relazione del commissario come la leggerà l’ufficio, e correggere la proposta prima che l’ufficio voti.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è considerare la relazione del commissario un atto “da subire” e non un’informazione da usare. Molti debitori arrivano al voto con una proposta che il commissario ha già giudicato inferiore al valore di liquidazione per l’Erario, senza averla corretta quando ancora si poteva. In quel momento il voto contrario dell’Agenzia è prevedibile e il cram down è precluso in partenza, perché manca proprio il presupposto della convenienza.

Quanto dura realmente

Tra il decreto di apertura e l’inizio delle operazioni di voto passano, nella prassi dei tribunali, da tre a sei mesi. La durata dipende dalla complessità della verifica del passivo e dal carico del commissario. Le procedure con contenzioso tributario pendente, in cui l’ammontare del debito IVA è incerto, tendono ad allungarsi.


Simulazione: quanto vale l’IVA in liquidazione (e perché quella cifra decide la percentuale)

Prima di arrivare al voto conviene fermare il calendario e fare i conti, perché la percentuale “giusta” per l’IVA non si sceglie: si calcola. Si tratta di un’ipotesi dimostrativa, non di un caso reale.

Ipotesi. Una società di distribuzione ha un attivo mobiliare il cui valore di realizzo in liquidazione giudiziale è stimato in 1.184.600 euro. Il passivo privilegiato e prededucibile si presenta così:

VoceGradoImporto
Spese di procedura e prededuzioni stimateprededuzione96.350 €
Crediti dei lavoratori e di altri privilegiati di grado anterioregradi anteriori318.240 €
Contributi previdenzialigrado anteriore all’IVA207.115 €
Imposte dirette e ritenute privilegiategrado anteriore all’IVA189.460 €
IVA e interessi privilegiati19° grado436.148 €

Sviluppo. Si sottraggono dal valore di realizzo tutte le voci che vengono prima dell’IVA: 1.184.600 − 96.350 − 318.240 − 207.115 − 189.460 = 373.435 euro. È quanto resterebbe disponibile per l’IVA. Rapportato al credito IVA privilegiato (436.148 euro), significa una soddisfazione dell’85,62%.

Esito. La proposta di concordato non può offrire all’Erario, per l’IVA privilegiata, meno dell’85,62%. Una proposta all’86% (pari a 375.087 euro) supera la soglia di un margine minimo; il restante 14% (61.061 euro) si degrada al chirografo e va collocato in una classe chirografaria, con il trattamento previsto per quella classe. Nell’ipotesi, le sanzioni sono trattate per semplicità come chirografarie: la loro collocazione va sempre verificata caso per caso.

La lezione cronologica. Se tra la stima iniziale e la relazione del commissario il valore di realizzo sale, ad esempio per una perizia più favorevole sul magazzino, la soglia sale con esso. Il debitore che non aggiorna la proposta prima del voto si ritrova con una percentuale IVA inferiore al minimo: la proposta diventa non omologabile proprio sul punto dell’IVA.


Tra deposito e voto: come si scrive, riga per riga, la clausola IVA della proposta

Il calendario qui rallenta, ma solo in apparenza. Tra il deposito della proposta e l’inizio delle votazioni la clausola che riguarda l’IVA viene letta, contestata e confrontata con i numeri da almeno tre soggetti: l’ufficio dell’Agenzia, il commissario giudiziale, gli altri creditori. Ogni ambiguità scritta al giorno del deposito diventa una domanda al giorno del voto. Conviene allora ricostruire come si costruisce la clausola, voce per voce.

Primo: separare le componenti del debito. Il debito IVA non è un blocco unico. C’è l’imposta in senso stretto, ci sono gli interessi, ci sono le sanzioni, ci sono gli oneri di riscossione per la parte affidata all’agente. Ognuna di queste voci può avere una collocazione diversa nella graduatoria dei privilegi, e quindi una soglia minima diversa. Una proposta che indica soltanto “IVA: 60%” senza spiegare a quale parte del debito si applica la percentuale è una proposta che l’ufficio leggerà nel modo per sé più favorevole. La regola pratica è semplice: per ogni componente, importo, grado, percentuale offerta, tempi.

Secondo: distinguere la parte privilegiata da quella degradata. La parte di IVA che troverebbe capienza nell’attivo di liquidazione resta privilegiata e riceve almeno quel valore. La parte incapiente scende al chirografo e va collocata in una classe, con il trattamento che la legge e la giurisprudenza consentono. Le due parti vanno indicate con importi separati, perché votano in modo diverso e perché il commissario dovrà verificare entrambe le soglie.

Terzo: indicare i tempi. La percentuale da sola non basta: conta quando viene pagata. Un 86% pagato in un’unica soluzione a sei mesi dall’omologa non vale, per l’Erario, quanto un 86% diluito in sette anni. La legge chiede che il trattamento offerto al credito privilegiato non sia peggiore, anche nei tempi, di quello offerto ai creditori di grado inferiore. Una dilazione lunga sull’IVA a fronte di un pagamento rapido ai fornitori chirografari è il tipo di squilibrio che l’ufficio contesterà subito.

Quarto: indicare le garanzie e le fonti. Da dove arrivano i soldi per pagare l’IVA? Dai flussi della continuità, dalla vendita di un immobile, da un apporto di finanza esterna? Se una parte del pagamento dipende da un evento futuro (una cessione, un incasso), la clausola deve dirlo, e l’attestazione deve valutarne la probabilità. Le garanzie (una fideiussione, un deposito vincolato, un impegno di un terzo) non sono obbligatorie, ma accorciano la distanza tra la proposta e il voto favorevole.

Quinto: coordinare IVA e contributi. L’IVA è un credito dell’Agenzia delle Entrate; i contributi sono crediti dell’INPS. Hanno gradi diversi, votano con soggetti diversi, e la prassi giurisprudenziale ha più volte escluso che crediti tributari e contributivi degradati possano essere riuniti in un’unica classe. La clausola IVA va scritta tenendo presente quella contributiva, perché il divieto di trattamento deteriore lavora in entrambe le direzioni.

Sesto: scrivere la parte che riguarda l’IVA corrente. È la riga che quasi tutti dimenticano. La proposta deve dare conto di come il debitore pagherà l’IVA che matura durante la procedura e durante l’esecuzione del piano. Non è un dettaglio formale: è il primo indicatore che l’ufficio guarda per capire se il piano è sostenibile. Un’impresa che chiede di pagare l’86% dell’IVA vecchia e non dimostra di poter versare il 100% di quella nuova non sta proponendo un concordato, sta rinviando una nuova crisi.

Seconda simulazione: la stessa percentuale, due calendari di pagamento

Ipotesi dimostrativa. IVA privilegiata con interessi: 436.148 euro. Valore di liquidazione per l’IVA: 85,62%, cioè 373.435 euro. Il dato temporale è decisivo: in una liquidazione giudiziale di quella dimensione, il riparto ai creditori privilegiati di grado basso arriva, secondo le stime dell’attestatore, dopo circa trenta mesi.

Proposta A. IVA all’86% (375.087 euro), pagata in quattro rate semestrali a partire dal sesto mese dall’omologa: 93.772 euro alle prime tre scadenze e 93.771 euro all’ultima. L’Erario incassa l’intero importo entro ventiquattro mesi, cioè prima di quanto incasserebbe dalla liquidazione e in misura superiore. La convenienza è dimostrata sia sull’importo sia sui tempi.

Proposta B. IVA all’86% (375.087 euro), pagata in quattordici rate semestrali in sette anni. L’importo nominale supera il valore di liquidazione, ma gran parte del pagamento arriva molto dopo i trenta mesi della liquidazione. Se l’attestatore attualizza i flussi, il valore presente dell’offerta può scendere sotto i 373.435 euro. In quel caso la soglia minima non è rispettata, anche se la percentuale scritta è identica alla proposta A.

Esito. Il calendario dei pagamenti è parte integrante della percentuale. Una proposta che sembra “uguale” sulla carta può essere conveniente o non conveniente a seconda di quando l’Erario riceve il denaro. È per questo che l’attestazione deve confrontare non solo gli importi, ma anche i tempi dei due scenari.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è scrivere la clausola IVA come una riga contabile e non come un impegno giuridico. Una formulazione vaga lascia all’ufficio la scelta dell’interpretazione, e l’ufficio sceglierà quella che rende la proposta meno conveniente per sé. A quel punto, chiarire la clausola dopo l’inizio del voto non è più possibile.

Quanto dura realmente

Il lavoro di scrittura della clausola si fa prima del deposito, ma il suo collaudo dura tutto il periodo fino al voto: è il tempo in cui l’ufficio chiede chiarimenti e il commissario verifica. Nella prassi, è proprio sulle clausole IVA che si concentrano le richieste di integrazione più frequenti.


Nella finestra di voto: quando il Fisco dice sì, dice no o non si esprime

Cosa succede

Siamo ai giorni del voto. Nelle date fissate dal tribunale i creditori esprimono il proprio consenso o dissenso sulla proposta. L’Agenzia delle Entrate vota come un creditore, ma con una particolarità che va capita bene: non vota sulla transazione fiscale, vota sull’intera proposta di concordato. Il correttivo-ter lo ha reso esplicito, chiudendo un equivoco frequente. Non esiste un “sì” alla riduzione dell’IVA separato dal “sì” al concordato.

Per i crediti di natura contributiva vota l’ente previdenziale competente; per gli oneri di riscossione si esprime anche l’agente della riscossione.

Gli esiti possibili sono tre. Il voto favorevole dell’Agenzia, che contribuisce al raggiungimento delle maggioranze. Il voto contrario, che può impedirle. Il mancato voto, che nel concordato preventivo regolato dal Codice della crisi non va dato per scontato come assenso: le maggioranze si calcolano secondo le regole dell’art. 109 CCII, e il debitore deve ragionare come se il silenzio dell’Erario non lo aiutasse.

La norma

L’art. 107 CCII disciplina le operazioni di voto, che si svolgono con modalità telematiche. L’art. 109 fissa le maggioranze: nel concordato senza classi occorre la maggioranza dei crediti ammessi al voto; nel concordato con classi, la stessa maggioranza deve formarsi anche nel maggior numero di classi; nel concordato in continuità le regole sono più articolate e ogni classe approva secondo criteri propri. L’art. 88, commi 6 e 7, disciplina chi esprime il voto per l’Erario e per l’agente della riscossione.

I termini che si attivano

Il termine finale delle operazioni di voto è perentorio per tutti i creditori, Erario compreso. Le adesioni arrivate fuori finestra non contano. Per il debitore questo significa che la campagna di raccolta del consenso tra gli altri creditori (banche, fornitori strategici, dipendenti) va condotta prima e durante il voto, non dopo. Chiusa la finestra, il commissario dà conto dei risultati al tribunale.

Cosa può fare il debitore ora

La finestra è la costruzione delle maggioranze senza dipendere dal Fisco. Il debitore ha interesse a che la proposta sia approvata anche senza il voto dell’Agenzia, perché in quel caso l’omologazione segue la via ordinaria. Se invece l’Agenzia pesa molto nel passivo (cosa frequente nelle imprese che hanno accumulato IVA non versata), il debitore deve sapere fin da ora se l’adesione del Fisco sarà determinante: se lo è e il voto è contrario, l’unica via sarà il cram down, e i presupposti vanno preparati prima del voto, non dopo.

Ciò che è precluso: modificare la proposta durante il voto. Le modifiche vanno depositate prima che le operazioni inizino.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è sottovalutare il peso percentuale del Fisco nel passivo. Molti imprenditori scoprono soltanto a voto chiuso che l’Erario, tra IVA, imposte dirette, sanzioni e interessi, rappresenta un terzo o più dei crediti ammessi al voto. Con un peso del genere, un voto contrario dell’Agenzia basta a far mancare la maggioranza.

Quanto dura realmente

La finestra di voto è fissata dal tribunale e dura di solito alcune settimane. Il computo dei voti e la relazione finale del commissario richiedono poi qualche giorno. Nella prassi, l’esito del voto è noto entro un mese dalla chiusura delle operazioni.


Dopo il voto contrario: la strada del cram down fiscale

Cosa succede

A questo punto la procedura arriva al suo bivio più drammatico. L’Agenzia delle Entrate ha votato contro, e il suo voto ha fatto mancare la maggioranza. Fino a pochi anni fa sarebbe stata la fine del concordato. Oggi non è necessariamente così: il tribunale può omologare il concordato anche in mancanza di adesione dell’Erario, se ricorrono condizioni precise. È il cosiddetto cram down fiscale, o omologazione forzosa della transazione fiscale.

Il debitore deve chiederla espressamente. Il tribunale verifica due cose: che l’adesione dell’Erario fosse determinante per raggiungere le maggioranze e che la proposta di soddisfacimento dell’Erario non sia deteriore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, tenendo conto dell’attestazione del professionista indipendente.

La norma

L’art. 88 CCII, nel testo successivo al correttivo-ter, disciplina l’omologazione in mancanza di adesione nei commi 3 e 4, chiarendo che la “mancanza di adesione” comprende anche il voto contrario. Nel concordato in continuità aziendale il meccanismo si coordina con le regole dell’art. 112 CCII sull’omologazione anche in caso di dissenso di una o più classi (la cosiddetta ristrutturazione trasversale).

La giurisprudenza di legittimità del 2026 ha delineato con precisione i confini di questo potere.

Con la sentenza n. 5866 del 15 marzo 2026, la Prima Sezione civile della Cassazione ha affermato che, una volta accertato che il voto dell’Erario è determinante, le ragioni per cui l’ufficio ha detto no perdono rilievo: ciò che conta è il confronto oggettivo tra quanto la proposta assegna al Fisco e quanto il Fisco otterrebbe dalla liquidazione.

Con l’ordinanza n. 10723 del 22 aprile 2026, la stessa Sezione ha escluso che il tribunale, nel cram down fiscale, debba compiere un autonomo giudizio di “meritevolezza” del debitore: anche passate violazioni tributarie ripetute non precludono di per sé l’omologazione, se la proposta è più conveniente della liquidazione.

Sul fronte opposto, la Cassazione ha ribadito che il cram down non può diventare uno strumento per cancellare il debito fiscale con operazioni simboliche. E con la sentenza n. 19790 del 14 giugno 2026 ha chiarito che, nel testo dell’art. 88 anteriore al correttivo-ter, il tribunale non poteva convertire il voto contrario dell’Erario nel concordato in continuità aziendale, essendo il meccanismo allora riservato al concordato liquidatorio. Sul rapporto tra cram down fiscale e ristrutturazione trasversale nel regime previgente, la Prima Sezione aveva già affrontato le questioni più delicate con l’ordinanza interlocutoria n. 15593 pubblicata il 21 maggio 2026.

Il messaggio cronologico è netto: la data di deposito della proposta decide quale disciplina si applica. Per le proposte presentate dopo il 28 settembre 2024, il cram down fiscale opera anche nel concordato in continuità.

I termini che si attivano

La richiesta di omologazione forzosa si inserisce nel giudizio di omologazione e ne segue i tempi. Non esiste un termine autonomo “per chiedere il cram down”, ma la richiesta deve essere formulata in tempo utile perché il tribunale possa esaminarla all’udienza di omologazione. La Cassazione, con l’ordinanza n. 1033 del 10 gennaio 2024, ha precisato (con riferimento alla disciplina della legge fallimentare) che il cram down fiscale non crea un terzo tipo di giudizio di omologazione: attiene alla fase dell’approvazione e consente di considerare raggiunte le maggioranze, mentre il giudizio di omologazione resta quello ordinario.

Cosa può fare il debitore ora

La finestra difensiva è la prova della convenienza. Il debitore deve dimostrare, con l’attestazione e con la relazione del commissario, che l’Erario riceverebbe dalla proposta almeno quanto riceverebbe dalla liquidazione. Può:

  • depositare un’istanza motivata di omologazione forzosa, con il calcolo della determinanza;
  • produrre un’integrazione dell’attestazione che risponda alle obiezioni dell’ufficio;
  • evidenziare gli elementi che rendono la liquidazione meno conveniente per il Fisco (costi, tempi, svalutazione degli asset, perdita dell’avviamento in caso di cessazione).

Simulazione rapida della determinanza (ipotesi dimostrativa). Crediti ammessi al voto: 2.418.390 euro. Crediti dell’Erario: 711.204 euro (29,41%). Voti favorevoli degli altri creditori: 1.023.877 euro, pari al 42,34% del totale: la maggioranza manca. Con il voto dell’Erario la proposta arriverebbe a 1.735.081 euro, pari al 71,75%. L’adesione del Fisco è determinante: il primo presupposto del cram down c’è. Ora resta da dimostrare il secondo, la convenienza.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è chiedere il cram down quando il problema non è il voto dell’Erario ma la mancanza di consenso degli altri creditori. Se, anche aggiungendo il voto dell’Agenzia, la maggioranza non si raggiunge, l’adesione del Fisco non è determinante e il cram down fiscale non serve. Il secondo errore è fondare la richiesta su una convenienza “di principio” e non su numeri: la Cassazione concentra il giudizio sul confronto economico, e quel confronto va documentato.

Quanto dura realmente

La fase del cram down si sovrappone al giudizio di omologazione. Nella prassi aggiunge da uno a tre mesi rispetto a un’omologazione ordinaria, soprattutto se il tribunale dispone approfondimenti sulle stime.


L’udienza di omologazione e i trenta giorni che seguono

Cosa succede

Il calendario si avvicina alla sentenza. Concluse le votazioni, il tribunale fissa l’udienza di omologazione. Il commissario deposita il proprio parere motivato. I creditori dissenzienti, Erario compreso, possono opporsi all’omologazione. All’esito il tribunale omologa il concordato con sentenza, oppure lo respinge.

Se il concordato è omologato, la percentuale offerta per l’IVA diventa vincolante: l’Erario potrà riscuotere solo quanto previsto dal piano, nei tempi stabiliti. Se è respinto e ricorrono i presupposti, si apre la strada della liquidazione giudiziale.

La norma

L’art. 48 CCII disciplina il giudizio di omologazione: le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualunque interessato devono essere proposte costituendosi almeno dieci giorni prima dell’udienza, e il commissario deposita il proprio parere almeno cinque giorni prima. L’art. 51 disciplina le impugnazioni: contro la sentenza che omologa o respinge si propone reclamo alla corte d’appello e, contro la decisione della corte, ricorso per cassazione.

I termini che si attivano

Il reclamo contro la sentenza di omologazione o di rigetto va proposto entro trenta giorni dalla notificazione (art. 51 CCII). Anche il ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d’appello va proposto entro trenta giorni dalla notificazione. Sono termini perentori, molto più brevi di quelli ordinari del processo civile. E, come già detto, nei procedimenti del Codice della crisi la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto non viene in soccorso: una sentenza notificata il 20 luglio va reclamata entro il 19 agosto.

Cosa può fare il debitore ora

Le finestre sono due, opposte a seconda dell’esito. Se il concordato è omologato, il debitore deve difendere l’omologa: resistere al reclamo dell’Erario, che spesso contesta proprio la stima della convenienza o la sussistenza dei presupposti del cram down. Se il concordato è respinto, il debitore deve valutare in pochi giorni se reclamare, perché la sentenza di rigetto può essere seguita dall’apertura della liquidazione giudiziale.

In entrambi i casi la continuità della difesa conta. Le argomentazioni sulla convenienza, sulla graduazione dell’IVA e sulla determinanza del voto erariale sono le stesse dal primo grado alla Cassazione: cambiare linea a metà strada significa indebolirla.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è affrontare il reclamo come se fosse un appello ordinario, con tempi lunghi e la possibilità di “ripensare” la strategia. I trenta giorni non lo permettono. Un secondo errore è sottovalutare il reclamo dell’Agenzia contro l’omologa forzosa: anche se la giurisprudenza del 2026 valorizza la centralità della convenienza, ogni passaggio del calcolo verrà messo sotto esame.

Quanto dura realmente

L’udienza di omologazione viene fissata di solito entro uno-tre mesi dalla chiusura del voto. Il reclamo in corte d’appello si definisce, secondo la prassi delle diverse corti, in un arco che va da qualche mese a un anno. Un eventuale giudizio in Cassazione aggiunge ulteriore tempo, ma la sentenza di omologazione produce i suoi effetti anche nelle more dell’impugnazione, salvo provvedimenti di sospensione.


Dopo l’omologa: anni di esecuzione, e la risoluzione sempre in agguato

Cosa succede

L’ultima fase è la più lunga, e quella in cui l’attenzione dell’imprenditore tende a calare. Il concordato è omologato: l’IVA sarà pagata nella percentuale stabilita, alle scadenze del piano. Il commissario giudiziale sorveglia l’esecuzione e riferisce al tribunale. Il debito tributario, per effetto della transazione omologata, si cristallizza nei limiti della proposta: il Tribunale di Piacenza, con decreto del 26 novembre 2024, ha valorizzato proprio questo effetto di cristallizzazione del debito tributario complessivo derivante dalla transazione fiscale inserita in un concordato omologato.

Sul piano penale, l’omologazione ha un peso particolare. La Cassazione penale (sentenza n. 35786 del 2017) aveva chiarito che la semplice ammissione al concordato non esclude il reato di omesso versamento dell’IVA per debiti già scaduti, mentre è l’omologazione a poter incidere. Più di recente, con la sentenza n. 29126 del 31 luglio 2026, la Cassazione penale ha riconosciuto rilievo alla crisi di liquidità documentata dal concordato in atto, nel quadro della disciplina riformata nel 2024, ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Sono profili da valutare sempre con il difensore penale, ma confermano una regola temporale: l’omologa è un punto di svolta anche fuori dal processo civile.

La norma

L’art. 118 CCII disciplina l’esecuzione del concordato e la sorveglianza del commissario. L’art. 119 disciplina la risoluzione per inadempimento: ciascun creditore può chiederla, ma il concordato non si risolve se l’inadempimento ha scarsa importanza; il ricorso va proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato.

I termini che si attivano

Si attivano le scadenze del piano: ogni rata dell’IVA falcidiata è un termine. Per il creditore erariale, l’inadempimento non di scarsa importanza apre la strada alla domanda di risoluzione, che può essere proposta fino a un anno dopo la scadenza dell’ultimo adempimento. Per il debitore, contemporaneamente, continua a correre il calendario ordinario dei versamenti IVA correnti, che vanno pagati integralmente.

Cosa può fare il debitore ora

La finestra difensiva è la prevenzione dell’inadempimento. Il debitore può:

  • monitorare trimestralmente i flussi di cassa rispetto alle previsioni del piano;
  • segnalare tempestivamente al commissario eventuali scostamenti e valutare se la difficoltà rientri nella “scarsa importanza”;
  • quando lo scostamento è serio, valutare con anticipo gli strumenti per rimediare prima che un creditore chieda la risoluzione.

È precluso, invece, modificare unilateralmente la percentuale o i tempi: la Cassazione (sentenza n. 22229 del 2026) ha ribadito che, nel concordato in continuità diretta, dopo l’omologazione la proposta non può essere modificata.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è considerare l’omologa un traguardo, quando è l’inizio della parte più lunga. Il debitore che smette di versare l’IVA corrente, convinto che “ormai il debito fiscale è stato ridotto”, crea un nuovo debito che non è coperto dal concordato e mette a rischio l’intero piano.

Quanto dura realmente

La durata dell’esecuzione coincide con la durata del piano: nei concordati in continuità, tipicamente da tre a sette anni; nei concordati liquidatori, il tempo necessario a vendere i beni e ripartire il ricavato, spesso da uno a quattro anni.


La stessa procedura, due calendari

Due imprese identiche, stesso debito IVA, stesso tribunale, stessa data di partenza. Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative: servono a mostrare come le stesse norme producano esiti opposti a seconda di quando si agisce.

Dati comuni. Debito IVA privilegiato con interessi: 436.148 euro. Valore di liquidazione disponibile per l’IVA: 85,62%. Peso dell’Erario sui crediti ammessi al voto: 29,41%. Domanda con riserva iscritta nel registro delle imprese il 9 novembre 2026, termine assegnato di sessanta giorni.

DataCalendario A: il debitore che agisce alle finestre giusteCalendario B: il debitore che lascia correre
Settembre-ottobre 2026Ricognizione completa del debito IVA, perizia sui beni, graduatoria dei privilegiNessuna ricognizione: il debito viene stimato “a memoria” dalle cartelle ricevute
9 novembre 2026Domanda con riserva e richiesta di misure protettiveDomanda con riserva senza misure protettive; prosegue un pignoramento presso terzi
21 dicembre 2026Deposito di proposta, piano, attestazione con transazione fiscale; trasmissione lo stesso giorno a Direzione provinciale e agente della riscossioneNessun deposito: si prepara l’istanza di proroga
8 gennaio 2027—Scade il primo termine; ottenuta la proroga fino al 9 marzo
26 gennaio 2027Decreto di apertura; votazioni fissate dal 4 al 24 maggio—
Febbraio 2027Primo incontro tecnico con l’ufficio—
9 marzo 2027—Deposito della proposta con IVA al 55%, attestazione priva di graduatoria; invio all’ufficio due settimane dopo
Aprile 2027Relazione del commissario: valore di liquidazione per l’IVA confermato all’85,62%; proposta IVA all’86% coerenteDecreto di apertura; votazioni fissate a fine giugno
4-24 maggio 2027Voto: l’Erario vota contro, ma il debitore ha già pronta l’istanza di cram down con il calcolo della determinanzaRelazione del commissario: l’IVA in liquidazione prenderebbe l’85,62%; il debitore non modifica la proposta
Giugno 2027Udienza di omologazione: il tribunale verifica determinanza e convenienzaVoto: l’Erario vota contro; il cram down è impossibile perché la proposta è inferiore al valore di liquidazione
Luglio 2027Omologazione con cram down fiscale; l’Erario reclamaSentenza di rigetto notificata il 20 luglio
Agosto 2027Il reclamo viene seguito senza contare sulla pausa estivaIl debitore conta sulla sospensione di agosto e lascia scadere i trenta giorni il 19 agosto
EsitoConcordato omologato, IVA pagata all’86% in cinque anniRigetto definitivo e apertura della liquidazione giudiziale

Lettura del calendario A. Ogni finestra viene usata quando è aperta. La proposta parte da un valore di liquidazione verificato, la trasmissione all’Erario è contestuale, il voto contrario era previsto e la richiesta di cram down è pronta. Il risultato è una falcidia dell’IVA che regge anche al reclamo, perché il confronto con la liquidazione è documentato fin dall’inizio. Il giorno 21 dicembre, in particolare, vale doppio: anticipare il deposito di quasi tre settimane rispetto alla scadenza ha regalato al debitore il tempo per il confronto con l’ufficio prima dell’apertura.

Lettura del calendario B. Nessuna delle scelte, presa da sola, sembra fatale. Ma la somma dei ritardi produce un esito obbligato: una proposta IVA al 55%, inferiore di oltre trenta punti al valore di liquidazione, non può essere omologata contro il voto dell’Erario, perché manca il presupposto stesso del cram down. La relazione del commissario aveva segnalato il problema con settimane di anticipo, ma la finestra di correzione è stata lasciata chiudere. E l’errore finale sul termine del reclamo chiude anche la via dell’impugnazione.

La differenza tra i due calendari non sta nel debito, né nel tribunale, né nel giudice. Sta in quattro date: il giorno in cui si è fatta la stima, il giorno in cui si è depositata la proposta, il giorno in cui si è letta la relazione del commissario, il giorno in cui si è depositato (o non depositato) il reclamo.


I binari paralleli: come cambia la timeline se si sceglie un’altra strada

La falcidia dell’IVA non vive solo nel concordato preventivo. A seconda della dimensione dell’impresa, della composizione del passivo e del momento in cui si interviene, esistono binari paralleli con calendari diversi.

Il binario della composizione negoziata. Se l’impresa è in crisi ma non ancora insolvente, può avviare la composizione negoziata della crisi con l’assistenza di un esperto. Il correttivo-ter ha introdotto, con l’art. 23, comma 2-bis, CCII, la possibilità di proporre una transazione fiscale anche in questo percorso. La timeline è diversa: non ci sono voti né omologazioni nel senso del concordato, ma trattative assistite dall’esperto. Il vantaggio cronologico è l’anticipo: si interviene prima che l’IVA non versata diventi un debito iscritto a ruolo con sanzioni piene. Lo svantaggio è che l’accordo transattivo richiede l’adesione dell’amministrazione, senza meccanismi di omologazione forzosa paragonabili a quelli del concordato.

Il binario dell’accordo di ristrutturazione. L’art. 63 CCII consente la transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dei debiti. Qui il cram down fiscale esiste, ma il correttivo-ter lo ha circondato di condizioni stringenti: accordo non liquidatorio, adesione di altri creditori pari ad almeno un quarto dei crediti, trattamento dell’Erario non deteriore rispetto alla liquidazione e soglie minime di pagamento dei crediti pubblici. La Cassazione, con la sentenza n. 5918 del 16 marzo 2026, ha precisato che anche nel regime anteriore l’omologazione forzosa presupponeva un accordo effettivo con altri creditori: una transazione fiscale isolata, che coinvolga solo il credito pubblico, non è omologabile. La timeline dell’accordo è in genere più breve di quella del concordato, perché non c’è una fase di voto generalizzata, ma il margine di manovra sul Fisco è più ristretto.

Il binario del concordato minore. Per le imprese sotto soglia, gli imprenditori agricoli e le start-up innovative, la strada è il concordato minore, gestito con l’Organismo di composizione della crisi. La Cassazione, con l’ordinanza n. 14555 del 16 maggio 2026, ha chiarito che qui l’omologazione in mancanza di adesione dell’amministrazione finanziaria trova nell’art. 80, comma 3, CCII una disciplina autonoma e semplificata: non è necessaria una proposta formale di transazione fiscale ex art. 88 e non si applicano i passaggi procedurali del concordato preventivo, compreso il parere conforme della Direzione regionale. Resta fermo però il rispetto della graduazione dei privilegi: con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025 la Cassazione ha dichiarato inammissibile una proposta di concordato minore che parificava privilegiati e chirografari.

Il binario della conversione. Se la proposta di concordato è respinta o la procedura si interrompe, il calendario può cambiare bruscamente direzione verso la liquidazione giudiziale. In quel caso l’IVA viene soddisfatta secondo il suo grado, nella misura consentita dall’attivo. È proprio questo scenario a fungere da metro di paragone per tutto il resto: ogni falcidia proposta nel concordato si misura su di esso.

BinarioQuando si attivaCram down sul FiscoTempo tipico fino all’esito
Composizione negoziata (art. 23, c. 2-bis)Crisi non ancora insolvenzaNo: serve l’adesioneAlcuni mesi di trattative
Accordo di ristrutturazione (art. 63)Crisi o insolvenza, con consenso di una parte dei creditoriSì, con soglie e condizioni rigorosePiù breve del concordato
Concordato preventivo (art. 88)Crisi o insolvenzaSì, se il Fisco è determinante e la proposta non è deteriore8-18 mesi fino all’omologa
Concordato minore (art. 80, c. 3)Imprese sotto sogliaSì, con disciplina semplificataVariabile, spesso più rapido

La scelta del binario non è indifferente rispetto al tempo. Più tardi si interviene, meno binari restano disponibili. Un’impresa già insolvente non può più giovarsi della composizione negoziata come strumento preventivo; un’impresa con un passivo quasi interamente erariale troverà difficile costruire un accordo di ristrutturazione con un quarto di adesioni da parte di altri creditori.


Le 5 finestre critiche

  1. La stima del valore di liquidazione, prima del deposito. È il momento in cui si fissa la soglia minima della percentuale IVA. Sbagliarla qui significa costruire tutta la procedura su un numero inaccettabile per il tribunale.
  2. La scelta delle misure protettive, al giorno zero. Chiederle o non chiederle decide se l’agente della riscossione può continuare a pignorare durante la preparazione del piano.
  3. La trasmissione contestuale della proposta all’Erario. Un ritardo di qualche settimana può compromettere l’istruttoria dell’ufficio e trasformarsi in un voto contrario per carenza di elementi.
  4. La correzione della proposta dopo la relazione del commissario e prima del voto. È l’ultima occasione per alzare la percentuale IVA fino alla soglia di convenienza e mettere al sicuro il cram down.
  5. I trenta giorni del reclamo, senza pausa estiva. Che si tratti di difendere un’omologa o di impugnare un rigetto, è il termine che chiude definitivamente la partita in primo grado.

Le domande sul tempo

Ho già ricevuto le cartelle per l’IVA e l’agente della riscossione ha avviato un pignoramento: posso ancora chiedere il concordato con falcidia dell’IVA? Sì. La notifica delle cartelle e l’avvio dell’esecuzione non precludono il concordato. Con il deposito della domanda e la richiesta di misure protettive, le azioni esecutive dell’Erario non possono essere iniziate o proseguite. Il debito IVA iscritto a ruolo entra nella transazione fiscale come il resto del debito tributario.

Ho presentato la proposta a settembre 2024, prima del correttivo-ter: quali regole si applicano? Per la transazione fiscale conta la data di presentazione della proposta: le regole del correttivo-ter valgono per le proposte presentate dopo il 28 settembre 2024. Per le proposte anteriori si applica il testo previgente, e la Cassazione (sentenza n. 19790/2026) ha escluso che in quel regime il cram down fiscale potesse operare nel concordato in continuità.

Quanto dura in tutto una procedura di concordato con falcidia dell’IVA? Dal deposito della domanda all’omologazione, nella prassi, tra otto e diciotto mesi, a seconda della complessità e del tribunale. A questi si aggiunge la durata del piano, che può arrivare a diversi anni. Un eventuale reclamo e un ricorso in Cassazione allungano i tempi dell’incertezza, ma non sospendono automaticamente gli effetti dell’omologa.

L’Agenzia ha votato contro: quanto tempo ho per chiedere il cram down? La richiesta va formulata nel giudizio di omologazione, in tempo utile perché il tribunale la esamini all’udienza. In concreto conviene averla pronta già prima del voto, con il calcolo della determinanza e l’attestazione sulla convenienza.

Il concordato è stato omologato tre anni fa e ho saltato una rata IVA: il Fisco può chiedere subito la risoluzione? Non automaticamente. Il concordato non si risolve se l’inadempimento ha scarsa importanza, e la domanda di risoluzione va proposta entro un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto. Il tempo per rimediare c’è, ma va usato subito: segnalare lo scostamento al commissario e ricostruire la capacità di pagamento prima che un creditore agisca.

Se la sentenza di rigetto arriva a fine luglio, posso reclamare a settembre? No. Il reclamo va proposto entro trenta giorni dalla notificazione e, nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi, la sospensione feriale di agosto non opera come regola generale. Una notifica del 20 luglio impone il deposito del reclamo entro il 19 agosto.


Le pronunce che scandiscono la procedura

Le pronunce che seguono sono ordinate secondo la tappa della timeline a cui si riferiscono. Per ciascuna: estremi, principio riformulato, ragione per cui conta.

Prima del deposito: il fondamento della falcidia

  • Corte costituzionale, sentenza n. 225 del 25 luglio 2014. Aveva ritenuto non irragionevole il divieto di falcidia dell’IVA allora previsto nella transazione fiscale, valorizzando la natura dell’imposta come risorsa dell’Unione. Rilevanza: segna il punto di partenza del regime oggi superato e spiega perché per anni la risposta alla domanda del titolo è stata negativa.
  • Corte di giustizia UE, sentenza del 7 aprile 2016, causa C-546/14 (Degano Trasporti). Il pagamento parziale dell’IVA nel concordato preventivo è compatibile con il diritto dell’Unione se un esperto indipendente attesta che l’Erario non otterrebbe di più dalla liquidazione. Rilevanza: è il principio da cui discende la soglia minima dell’art. 88 CCII.
  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 26988 del 27 dicembre 2016. Il divieto di falcidia dell’IVA apparteneva alla disciplina speciale del concordato con transazione fiscale e non poteva essere esteso al concordato senza transazione. Rilevanza: storica; oggi il legislatore ha reso la transazione fiscale la via esclusiva, ma la pronuncia spiega l’evoluzione del sistema.

Proposta e classi: la collocazione dell’IVA degradata

  • Corte d’Appello di Milano, sentenza del 24 marzo 2025 (causa n. 3572/2024). Nel concordato in continuità i crediti privilegiati degradati per incapienza non sono equiparabili ai chirografari originari e possono ricevere un trattamento percentualmente migliore. Rilevanza: apre spazi per collocare l’IVA degradata in modo più favorevole all’Erario, facilitandone il consenso.
  • Tribunale di Brescia, sentenza n. 511 del 30 dicembre 2025. Ha negato l’omologazione di un concordato in continuità nel quale i crediti erariali degradati ricevevano una percentuale superiore a quella dei chirografari dello stesso rango, in violazione della regola di non discriminazione tra classi. Rilevanza: mostra il rischio opposto, quello di “premiare” troppo il Fisco degradato.

Voto contrario e cram down

  • Cassazione, ordinanza n. 1033 del 10 gennaio 2024. Il cram down fiscale non crea un terzo tipo di giudizio di omologazione: incide sulla fase dell’approvazione, consentendo di considerare raggiunte le maggioranze. Rilevanza: chiarisce dove si colloca il cram down nella sequenza procedurale.
  • Cassazione, Sez. I, sentenza n. 5866 del 15 marzo 2026. Accertata la determinanza del voto erariale, il giudizio del tribunale si concentra sul confronto economico con la liquidazione e non sulle ragioni del dissenso dell’ufficio. Rilevanza: rafforza la posizione del debitore che documenta la convenienza.
  • Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 10723 del 22 aprile 2026. Nel cram down fiscale del concordato preventivo il tribunale non svolge un autonomo giudizio di meritevolezza del debitore; neppure violazioni tributarie ripetute precludono, da sole, l’omologazione. Rilevanza: decisiva per le imprese che hanno accumulato IVA non versata per più anni.
  • Cassazione, Sez. I, ordinanza interlocutoria n. 15593 pubblicata il 21 maggio 2026. Affronta il rapporto tra omologazione forzosa della transazione fiscale e ristrutturazione trasversale nel concordato in continuità secondo il regime anteriore al correttivo-ter. Rilevanza: segnala quanto il regime temporale applicabile condizioni l’esito.
  • Cassazione, Sez. I, sentenza n. 19790 del 14 giugno 2026. Nel testo dell’art. 88 anteriore al D.Lgs. 136/2024 il tribunale non poteva convertire il voto contrario dell’Erario nel concordato in continuità. Rilevanza: per le proposte depositate prima del 28 settembre 2024 il cram down in continuità resta precluso.

Binari paralleli

  • Cassazione, Sez. I, sentenza n. 5918 del 16 marzo 2026. Nel regime anteriore al correttivo-ter, l’omologazione forzosa della transazione fiscale presupponeva un accordo reale con altri creditori; una transazione che coinvolga solo il credito pubblico non è omologabile. Rilevanza: delimita l’uso degli accordi di ristrutturazione come alternativa al concordato.
  • Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 14555 del 16 maggio 2026. Nel concordato minore l’omologazione senza adesione del Fisco segue la disciplina autonoma dell’art. 80, comma 3, CCII, senza i passaggi procedurali del concordato preventivo. Rilevanza: apre un binario più snello per le imprese minori con debito IVA.
  • Cassazione, Sez. I, sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025. La proposta di concordato minore deve rispettare la graduazione dei privilegi; parificare privilegiati e chirografari la rende inammissibile. Rilevanza: anche nel binario semplificato l’IVA privilegiata non può essere trattata come un credito qualsiasi.

Esecuzione e profili penali

  • Tribunale di Piacenza, decreto del 26 novembre 2024. Valorizza l’effetto di cristallizzazione del debito tributario complessivo derivante dalla transazione fiscale inserita in un concordato omologato. Rilevanza: chiarisce cosa resta dovuto all’Erario dopo l’omologa.
  • Cassazione penale, sentenza n. 29126 del 31 luglio 2026. Ha riconosciuto rilievo alla crisi di liquidità documentata dal concordato in atto ai fini della non punibilità per particolare tenuità nell’omesso versamento dell’IVA, nel quadro della riforma del 2024. Rilevanza: collega la procedura civile alla posizione penale dell’amministratore.

Cosa può fare lo Studio Monardo, tappa per tappa

Interveniamo alla tappa in cui ti trovi. Se sei ancora prima del deposito, costruiamo la proposta dalle fondamenta; se sei già al voto o oltre, attiviamo gli strumenti che quella fase consente.

  1. Ricostruiamo il debito IVA periodo per periodo, incrociando estratti di ruolo, cassetto fiscale e dichiarazioni, e separiamo imposta, interessi e sanzioni per collocare ciascuna voce nel grado corretto.
  2. Costruiamo la graduatoria dei privilegi e calcoliamo il valore di liquidazione spettante all’IVA, cioè la soglia minima sotto la quale la proposta non può scendere.
  3. Scegliamo con te lo strumento e il binario: concordato in continuità o liquidatorio, accordo di ristrutturazione, composizione negoziata, concordato minore, valutando i tempi che ciascuno impone.
  4. Prepariamo e depositiamo la domanda con riserva e l’istanza di misure protettive, per fermare pignoramenti e azioni esecutive dell’agente della riscossione.
  5. Redigiamo la proposta con la transazione fiscale ex art. 88 CCII, strutturando le classi in modo coerente con la giurisprudenza più recente sulla collocazione dell’IVA degradata.
  6. Coordiniamo il lavoro con l’attestatore, verificando che l’attestazione ricostruisca la graduatoria e risponda in anticipo alle obiezioni prevedibili dell’ufficio.
  7. Curiamo la trasmissione contestuale agli uffici competenti e all’agente della riscossione, e gestiamo il confronto tecnico con la Direzione provinciale o regionale.
  8. Leggiamo la relazione del commissario e, se serve, modifichiamo la proposta prima del voto, per non arrivare alle votazioni con una percentuale IVA inferiore alla soglia.
  9. Prepariamo in anticipo l’istanza di cram down fiscale, con il calcolo della determinanza e la documentazione della convenienza.
  10. Difendiamo l’omologa nel reclamo e, se necessario, in Cassazione, oppure impugniamo il rigetto entro i trenta giorni, con la stessa linea difensiva dal primo all’ultimo grado.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un tema come la falcidia dell’IVA, due di queste qualifiche pesano più delle altre. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa consente di leggere il concordato e la composizione negoziata dall’interno, conoscendo i meccanismi con cui si costruisce il consenso dei creditori, Erario compreso. Il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario permette di affrontare in un unico lavoro la parte fiscale (quantificazione dell’IVA, interessi, sanzioni) e la parte concorsuale (graduazione, classi, convenienza). Per le imprese minori, la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario OCC rendono naturale il dialogo con l’Organismo che gestisce il concordato minore.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore che imposta la proposta è quello che, da avvocato cassazionista, può sostenerla davanti alla Suprema Corte. Nessun passaggio di consegne, nessuna linea riscritta a metà strada.

Lo staff è composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i numeri della transazione fiscale e gli argomenti giuridici che li sostengono nascono allo stesso tavolo.


Il tempo, la risorsa più sprecata

Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore, ed è anche la più sprecata. La risposta alla domanda del titolo è sì: l’IVA si può pagare in percentuale nel concordato preventivo. Ma quel sì non è un diritto automatico. È il risultato di una sequenza di scelte prese nel momento giusto: la stima del valore di liquidazione prima del deposito, la transazione fiscale inserita nella proposta, la trasmissione contestuale all’Erario, la correzione prima del voto, la richiesta di cram down quando serve, il reclamo entro trenta giorni. Basta perdere una sola di queste finestre perché la falcidia diventi impossibile.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché combina le competenze che il tema richiede: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per costruire la procedura, il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario per i numeri della transazione fiscale, e il patrocinio in Cassazione per difendere l’esito fino all’ultimo grado. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo in quale tappa ti trovi e costruiremo la strategia adatta a quella fase.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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