Le Garanzie Personali Dei Soci Restano Valide Dopo Il Concordato Preventivo?

Il concordato preventivo della società è stato omologato. Il tribunale ha dato il via libera, i creditori chirografari riceveranno una percentuale, l’impresa può ripartire o chiudere ordinatamente. E tu, che di quella società sei socio, ti fai una domanda molto concreta: la fideiussione che ho firmato in banca anni fa è ancora lì? Il mio patrimonio personale è al sicuro o no?

La risposta corretta non è “sì” e non è “no”: dipende da chi sei. Dipende dal tipo di società (di capitali o di persone), dal ruolo che ricopri (socio di s.r.l., socio di s.n.c., accomandatario, accomandante), dal tipo di garanzia che hai prestato (fideiussione, ipoteca su un tuo immobile, avallo) e perfino dallo strumento di crisi che la società ha usato. Due soci della stessa impresa, garanti della stessa banca per lo stesso finanziamento, possono uscire dal concordato in condizioni opposte.

Qualche esempio lampo. Il socio al 50% di una s.r.l. che ha firmato una fideiussione da 150.000 € può vedersi chiedere dalla banca tutta la parte di credito che il concordato ha tagliato. Il socio di una s.n.c. che ha firmato la stessa identica fideiussione, invece, in linea di principio beneficia dello stesso taglio ottenuto dalla società. E chi ha concesso ipoteca su casa propria si trova in una posizione ancora diversa, perché l’ipoteca segue regole sue.

In questa guida trovi un percorso per profili:

  1. il socio di s.r.l. (o di s.p.a.) che ha firmato una fideiussione;
  2. il socio illimitatamente responsabile di s.n.c. o accomandatario di s.a.s.;
  3. il socio illimitatamente responsabile che ha anche firmato una fideiussione;
  4. il socio che ha concesso ipoteca su beni propri a garanzia dei debiti sociali;
  5. il socio-amministratore garante che cerca una via d’uscita personale con il sovraindebitamento.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Perché il destino delle garanzie dei soci si decide all’incrocio di tre discipline che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo presidia con abilitazioni specifiche: la crisi d’impresa, dove opera come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; il contenzioso con le banche sulle fideiussioni, seguito con lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che coordina; e la crisi personale del socio garante, che rientra nel sovraindebitamento, dove l’Avvocato è Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC. Quando poi la garanzia finisce davanti a un giudice, la qualifica di cassazionista consente di seguire la causa fino all’ultimo grado.

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Le regole che valgono per tutti i soci, qualunque sia il tuo profilo

Prima di entrare nelle situazioni personali, serve fissare una volta sola la base normativa comune. Ogni profilo, più avanti, rinvierà a queste regole.

La norma centrale: l’art. 117 del Codice della crisi

Il concordato preventivo oggi è disciplinato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, più volte corretto, da ultimo con il D.Lgs. 136/2024). La regola sugli effetti del concordato omologato si trova all’art. 117 CCII, che ha raccolto l’eredità del vecchio art. 184 della legge fallimentare. La norma dice tre cose:

  • il concordato omologato vincola tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso, anche quelli che hanno votato contro o non hanno votato;
  • quei creditori, però, conservano intatti i loro diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso;
  • salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Tutta la materia ruota intorno al rapporto tra la seconda e la terza regola. La falcidia concordataria protegge il debitore, non chi lo ha garantito: ma i soci illimitatamente responsabili non sono considerati “terzi garanti”, bensì una proiezione della società stessa.

Perché il garante non beneficia del taglio

Nel diritto civile comune la regola sarebbe opposta: se il creditore rimette in parte il debito al debitore principale, la remissione libera anche il fideiussore (art. 1239 c.c.), e il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni del debitore principale (art. 1945 c.c.). L’art. 117 CCII deroga a questi principi per una ragione di politica legislativa: i creditori sono più disposti a votare un concordato che li sacrifica se sanno di poter recuperare la differenza dai garanti. La garanzia personale, in altre parole, serve proprio per il momento in cui il debitore principale non paga tutto.

La Cassazione ha chiarito che questa deroga non è nella disponibilità della società proponente: la proposta di concordato non può contenere una clausola che estenda ai fideiussori l’effetto liberatorio, perché gli effetti dell’omologazione sono fissati dalla legge e non negoziabili nel piano (Cass., Sez. I, 6 settembre 2019, n. 22382). Diverso è un accordo separato tra il garante e la singola banca: quello resta sempre possibile, ma vincola solo chi lo firma.

Il fideiussore non vota e non ha (ancora) un credito

Finché non paga, il garante non è creditore della società. Il diritto di regresso verso il debitore principale (art. 1950 c.c.) nasce solo con il pagamento: per questo la giurisprudenza nega al fideiussore che non ha ancora pagato il diritto di voto nel concordato e l’ammissione con riserva (Cass., 4 agosto 2017, n. 19609, confermata da Cass. n. 22382/2019). Il garante può partecipare e formulare osservazioni, ma non incide sull’esito.

Le regole di fondo sulla responsabilità dei soci

Per capire in quale profilo rientri, devi sapere che il codice civile distingue nettamente:

  • nelle società di capitali (s.r.l., s.p.a.) per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2462 c.c. per la s.r.l., art. 2325 c.c. per la s.p.a.). Il socio rischia solo quanto ha conferito, a meno che non abbia scelto di obbligarsi personalmente firmando una garanzia;
  • nelle società di persone il socio di s.n.c. e l’accomandatario di s.a.s. rispondono illimitatamente e solidalmente dei debiti sociali, ma con il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale (artt. 2304 e 2313 c.c.). L’accomandante di s.a.s., invece, risponde nei limiti della quota conferita, salvo che si sia ingerito nell’amministrazione.

Il perimetro del concordato

Il concordato produce i suoi effetti sui crediti anteriori alla pubblicazione della domanda: i debiti nati dopo, durante l’esecuzione del piano, restano estranei. Gli effetti si consolidano con l’omologazione e reggono finché il concordato non viene risolto per inadempimento (art. 119 CCII) o annullato (art. 120 CCII): in quei casi l’effetto esdebitatorio cade, e chi ne beneficiava torna esposto.

Infine, il patrimonio personale dei soci non entra nella procedura. Anche quando il concordato produce effetti verso i soci illimitatamente responsabili, ciò significa soltanto che il pagamento della percentuale concordataria libera anche loro per i debiti sociali; non significa che i loro beni vengano liquidati nel concordato.

Con queste coordinate in mano, vediamo come cambiano le cose a seconda di chi sei.


Se sei socio di una s.r.l. e hai firmato una fideiussione per la società

La tua situazione

Sei socio di una società a responsabilità limitata, magari con una quota importante, magari anche amministratore. Quando la società ha chiesto un fido, un mutuo chirografario o un finanziamento con garanzia pubblica, la banca ti ha chiesto di firmare una fideiussione: omnibus (a copertura di tutti i debiti presenti e futuri della società verso quella banca, entro un importo massimo) oppure specifica (per quel solo finanziamento). Hai firmato pensando che la responsabilità limitata ti proteggesse comunque. Ora la società è in concordato, e la lettera della banca indirizzata a te è arrivata o sta per arrivare.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: per la legge sei un terzo. La società è un soggetto distinto da te, e tu ti sei obbligato verso la banca con un contratto autonomo, la fideiussione (artt. 1936 ss. c.c.). L’art. 117 CCII ti colloca esattamente nella categoria dei “fideiussori del debitore” verso i quali il creditore conserva impregiudicati i propri diritti.

Il concordato della s.r.l. non tocca la tua fideiussione: la banca può chiederti tutta la parte del credito che non riceverà dal concordato, nei limiti dell’importo massimo garantito.

In concreto:

  • la banca partecipa al concordato per l’intero credito e incassa la percentuale prevista dal piano;
  • per la differenza, si rivolge a te sulla base della fideiussione, di solito con un decreto ingiuntivo (spesso provvisoriamente esecutivo, se la fideiussione è “a prima richiesta”);
  • la riduzione del debito sociale per effetto della falcidia non è un’eccezione che puoi opporre alla banca.

Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri, ma non ti lasciano disarmato. Restano tutte le difese proprie del contratto di fideiussione:

  • la decadenza ex art. 1957 c.c.: se la banca non ha fatto valere le sue pretese entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, la garanzia si estingue. Molti moduli bancari contengono una clausola di rinuncia a questo termine; se il modulo riproduce lo schema ABI censurato dalla Banca d’Italia, quella clausola può essere nulla;
  • la nullità parziale delle clausole ABI (reviviscenza, sopravvivenza, deroga all’art. 1957 c.c.), secondo i principi fissati da Cass., SS.UU., 30 dicembre 2021, n. 41994 e precisati da Cass., SS.UU., n. 24825/2026 (pubblicata il 28 agosto 2026);
  • i limiti dell’importo massimo garantito (art. 1938 c.c.): la banca non può chiederti più del tetto indicato in fideiussione;
  • le contestazioni sul credito principale: se il saldo del conto è gonfiato da addebiti illegittimi, quella eccezione la puoi far valere anche tu come garante.

I numeri

Ipotesi: la banca vanta verso la s.r.l. un credito chirografario di 187.450 €. Il concordato omologato prevede per i chirografari il 18%.

  • La società paga alla banca, nei tempi del piano: 187.450 × 18% = 33.741 €.
  • Residuo non soddisfatto: 187.450 − 33.741 = 153.709 €.
  • La tua fideiussione ha un importo massimo di 200.000 €: la banca può chiederti fino a 153.709 €, più interessi e spese nei limiti contrattuali.
  • Se la fideiussione avesse un tetto di 120.000 €, la tua esposizione si fermerebbe a 120.000 €.

Se poi i garanti sono due soci con fideiussioni identiche, la banca può chiedere l’intero all’uno o all’altro (la fideiussione è solidale, salvo patto diverso: art. 1944 c.c.); chi paga può poi agire contro il confideiussore per la sua quota (art. 1954 c.c.).

I rischi specifici

Il rischio principale per te è credere che l’omologazione del concordato “chiuda la partita” anche sul tuo fronte e lasciar scadere i termini per difenderti. Il decreto ingiuntivo notificato al garante va opposto entro 40 giorni (con sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto); passato quel termine, il credito diventa definitivo e molte eccezioni non si potranno più sollevare.

Altri rischi tipici del tuo profilo:

  • il regresso verso la società è di scarso valore pratico: quando paghi, acquisti il diritto di rivalerti sulla s.r.l., ma quel credito è anteriore e soggetto alla falcidia; e poiché la banca ha già partecipato al concordato per l’intero, non puoi pretendere una seconda percentuale sullo stesso credito;
  • la segnalazione in Centrale Rischi come garante può pesare sulla tua capacità di accedere al credito personale;
  • le azioni sul patrimonio personale (pignoramento del conto, dello stipendio o della casa) possono arrivare rapidamente se la fideiussione è a prima richiesta.

Le mosse giuste

  1. Recupera subito il testo integrale della fideiussione e verifica data di sottoscrizione, tipo (omnibus o specifica), importo massimo, presenza delle clausole ABI e della clausola “a prima richiesta”.
  2. Ricostruisci le date: quando è scaduta l’obbligazione principale (revoca degli affidamenti, decadenza dal beneficio del termine) e quando la banca ti ha scritto per la prima volta. È da questo confronto che emerge l’eventuale decadenza ex art. 1957 c.c.
  3. Fai verificare il saldo del rapporto garantito: interessi, commissioni e capitalizzazioni non dovute riducono anche il tuo debito di garante.
  4. Valuta una trattativa a saldo e stralcio con la banca prima che il credito venga ceduto a un servicer o a un veicolo di cartolarizzazione, quando la tua posizione difensiva è più forte.
  5. Se l’esposizione supera le tue forze, considera per tempo gli strumenti del sovraindebitamento (vedi il profilo 5).

Su questo fronte l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, imposta la difesa del socio garante partendo dalla lettura tecnica del contratto di fideiussione e del rapporto bancario garantito.

Fideiussione omnibus o specifica: perché oggi la differenza pesa

Per chi è nella tua posizione, la prima domanda da porsi davanti al testo della garanzia è di che tipo sia. La fideiussione omnibus copre tutte le obbligazioni presenti e future della società verso quella banca, fino a un importo massimo; la fideiussione specifica garantisce un solo rapporto, per esempio un mutuo chirografario o un finanziamento assistito da garanzia pubblica.

La distinzione non è solo descrittiva. Dopo le Sezioni Unite del 2021, la giurisprudenza si era divisa proprio sulla possibilità di estendere alle garanzie specifiche la nullità parziale delle clausole ABI. Le Sezioni Unite del 2026 hanno chiarito che, per le fideiussioni specifiche e per quelle firmate prima del 2002 o dopo il 2005, il provvedimento della Banca d’Italia del 2005 è solo un elemento di prova: chi invoca la nullità deve dimostrare, con altri mezzi istruttori (compreso l’ordine di esibizione dei documenti alla banca), che anche quel modulo era il frutto di una pratica concordata tra istituti di credito.

Tradotto per te: se hai firmato una fideiussione omnibus tra il 2002 e il 2005, la tua difesa sulla decadenza è ancora oggi la più solida; se hai firmato una fideiussione specifica nel 2015 o nel 2019, la stessa difesa richiede un lavoro probatorio più impegnativo e va impostata fin dal primo atto. Molti garanti scoprono questa differenza troppo tardi, quando le eccezioni non sono state allegate tempestivamente.

C’è poi un secondo effetto pratico. Se la tua fideiussione contiene anche la clausola di pagamento “a prima richiesta”, la banca evita la decadenza ex art. 1957 c.c. semplicemente inviandoti una richiesta scritta di pagamento entro sei mesi dalla scadenza del debito principale, senza dover avviare una causa. Per questo, nella ricostruzione delle date, conta ogni comunicazione ricevuta: raccomandate, PEC, lettere di messa in mora, anche quelle indirizzate solo alla società ma conosciute da te.

Quando arriva il decreto ingiuntivo: i primi giorni contano

Il decreto ingiuntivo contro il fideiussore è lo strumento più frequente. Nei primi giorni dalla notifica conviene fare tre cose.

La prima è verificare se il decreto è provvisoriamente esecutivo: in quel caso la banca può procedere subito al precetto e al pignoramento, e l’opposizione dovrà essere accompagnata da un’istanza di sospensione dell’esecutorietà, sostenuta da motivi seri.

La seconda è raccogliere tutto il materiale documentale prima di scrivere l’opposizione: il contratto di fideiussione, i contratti del rapporto garantito, gli estratti conto, le comunicazioni di revoca degli affidamenti, la documentazione della procedura di concordato (domanda, proposta, decreto di omologazione, eventuali riparti).

La terza è valutare l’ordine delle difese: le eccezioni sul contratto di garanzia, quelle sul rapporto principale, quelle sull’importo. Tutte devono essere sollevate nell’atto di opposizione; quelle introdotte tardivamente rischiano di non poter essere esaminate.

Una precisazione importante: il concordato della società non sospende né rende improcedibile l’azione della banca contro di te. Il giudizio di opposizione prosegue indipendentemente dalla procedura concorsuale, e l’unico rilievo del concordato è che la banca deve imputare al credito quanto riceve dalla società in esecuzione del piano.

Giurisprudenza dedicata

Il punto di partenza è la regola: il creditore conserva le sue azioni verso il fideiussore anche dopo l’omologa (Cass. n. 22382/2019, che esclude anche patti di liberazione inseriti nella proposta). Sul fronte delle difese contrattuali, Cass., SS.UU., n. 41994/2021 ha stabilito che le fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI censurato sono nulle limitatamente alle clausole riprodotte; Cass., SS.UU., n. 24825/2026 ha poi precisato che per le fideiussioni stipulate fuori dal triennio 2002-2005, o per le fideiussioni specifiche, la riproduzione testuale delle clausole non basta e serve una prova ulteriore dell’intesa anticoncorrenziale, e che la clausola “a prima richiesta” consente alla banca di evitare la decadenza ex art. 1957 c.c. anche con una semplice richiesta stragiudiziale inviata nei termini.


Se sei socio di una s.n.c. o accomandatario di una s.a.s.

La tua situazione

Hai costituito con un familiare o un collega una società in nome collettivo, oppure sei il socio accomandatario di una società in accomandita semplice. Non hai firmato garanzie aggiuntive: semplicemente, per legge, rispondi dei debiti della società con tutto il tuo patrimonio, una volta che i creditori abbiano escusso inutilmente quello sociale. Il concordato della società è stato omologato e ti chiedi se i fornitori e le banche possano ancora venire da te per la parte che non hanno incassato.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, l’art. 117, comma 2, CCII è la norma decisiva: salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Significa che, per i debiti sociali anteriori alla domanda, il pagamento della percentuale concordataria libera anche te. Se il chirografario riceve il 25%, il residuo 75% non può essere preteso né dalla società né da te in quanto socio. La ragione è logica: la tua responsabilità non nasce da un contratto con il creditore, ma dalla tua qualità di socio; è una responsabilità “riflessa” del debito sociale e ne segue la sorte.

Attenzione a due precisazioni.

  • Il “patto contrario”: la proposta di concordato, o accordi specifici con i creditori, possono prevedere che l’effetto non si estenda ai soci. È raro, ma va controllato nel testo della proposta omologata.
  • I creditori privilegiati soddisfatti integralmente restano tali: se il piano paga per intero un creditore ipotecario o privilegiato, anche verso di te quel credito si estingue solo con il pagamento integrale.

Il tuo patrimonio personale non viene liquidato nel concordato. La regola protegge te, ma non coinvolge i tuoi beni nella procedura: semplicemente, una volta eseguito il concordato, i creditori anteriori non possono aggredirli per la parte falcidiata.

I numeri

Ipotesi: la s.n.c. ha debiti chirografari verso fornitori e una banca per complessivi 96.380 €. Il concordato prevede il 25%.

  • La società paga: 96.380 × 25% = 24.095 €.
  • Parte falcidiata: 72.285 €.
  • La tua esposizione personale, come socio, per quella parte: zero, una volta adempiuto il concordato.
  • Se invece un fornitore ha ottenuto da te, prima della domanda di concordato, una cambiale avallata per 11.760 €, l’avallo è un’obbligazione cambiaria autonoma: su quella posizione occorre una verifica specifica (vedi i casi misti).

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è la risoluzione del concordato. Se la società non esegue il piano e un creditore ottiene la risoluzione (la domanda va proposta entro un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto, art. 119 CCII), l’effetto esdebitatorio viene meno per tutti, te compreso. E se alla risoluzione segue la liquidazione giudiziale della società, questa si estende ai soci illimitatamente responsabili (art. 256 CCII).

Altri rischi:

  • debiti successivi alla domanda: per quelli rispondi come sempre, il concordato non li tocca;
  • garanzie aggiuntive firmate in passato e dimenticate: vanno censite (vedi il profilo 3);
  • creditori che agiscono comunque: capita che un creditore notifichi un precetto al socio per il 100% ignorando l’omologa; serve un’opposizione tempestiva.

Le mosse giuste

  1. Leggi la proposta omologata e verifica che non contenga un patto di esclusione dell’efficacia verso i soci.
  2. Monitora l’esecuzione del piano: la tua protezione dipende dal fatto che la società paghi davvero nei tempi stabiliti.
  3. Censisci tutte le garanzie che hai firmato in passato: fideiussioni, avalli, ipoteche. Ciascuna ha una sorte diversa.
  4. Contesta subito ogni iniziativa esecutiva per crediti anteriori falcidiati, con opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.).
  5. Separa i debiti personali da quelli sociali: per i primi il concordato della società non ti serve, e se sono insostenibili esistono strumenti di sovraindebitamento propri.

Il beneficio di escussione dopo l’omologa

Nella vita ordinaria della s.n.c., il creditore sociale non può pretendere il pagamento da te se prima non ha tentato di soddisfarsi sul patrimonio della società (art. 2304 c.c.). Durante il concordato, questo filtro assume un significato particolare: il patrimonio sociale è vincolato all’esecuzione del piano, e i creditori anteriori non possono avviare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni della società.

Una volta omologato e in corso di esecuzione il concordato, il creditore anteriore che si rivolge a te per la parte falcidiata si scontra con l’effetto dell’art. 117, comma 2, CCII. Per la quota che il piano gli riconosce, invece, deve attendere i pagamenti nei tempi stabiliti: la percentuale concordataria è il nuovo perimetro del suo diritto, sia verso la società sia verso di te.

Un caso frequente riguarda le dilazioni. Se il piano prevede il pagamento dei chirografari in quattro rate annuali e la società è regolarmente in pari, un creditore non può pretendere da te in anticipo l’intera percentuale: anche la scansione temporale del piano fa parte del contenuto del concordato che ti vincola e ti protegge.

Se sei accomandante: quando rischi meno

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi se sei accomandante di una s.a.s.: per legge rispondi dei debiti sociali solo nei limiti della quota conferita (art. 2313 c.c.). Il concordato non peggiora la tua posizione. L’eccezione è l’accomandante che ha compiuto atti di amministrazione o ha trattato affari in nome della società: in quel caso perde il beneficio della responsabilità limitata e viene trattato come un socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali (art. 2320 c.c.), con le conseguenze descritte in questo profilo.

Se invece l’accomandante ha firmato una fideiussione per la società, la sua posizione si avvicina a quella del socio di s.r.l. garante: non essendo illimitatamente responsabile, non può invocare l’assorbimento della fideiussione nella qualità di socio, e la garanzia resta in piedi come quella di un terzo. È un punto che va verificato con attenzione, perché la linea di confine tra le due situazioni passa proprio dal ruolo effettivamente svolto nella società.

Giurisprudenza dedicata

Il principio per cui l’efficacia remissoria del concordato si riferisce ai debiti sociali del socio illimitatamente responsabile, senza estendere la procedura al suo patrimonio, è consolidato nell’elaborazione formatasi sull’art. 184 l.fall. ed è stato ribadito dalle Sezioni Unite nel 2015 (Cass., SS.UU., 16 febbraio 2015, n. 3022), che ne hanno ricostruito la ratio: i soci illimitatamente responsabili non sono terzi rispetto alla società. Sul versante della stabilità degli effetti, la Cassazione ha ricordato che l’omologa di un piano poi rivelatosi oggettivamente inattuabile non impedisce ai creditori di attivarsi (Cass., ord. 29 maggio 2024, n. 15029): un monito per chi confida nell’esdebitazione senza vigilare sull’esecuzione.


Se sei socio illimitatamente responsabile e hai firmato anche una fideiussione

La tua situazione

Sei socio di una s.n.c. o accomandatario di una s.a.s. e, oltre alla responsabilità che la legge già ti attribuisce, la banca ti ha fatto firmare una fideiussione: magari per un finanziamento garantito dal Fondo di garanzia per le PMI, magari per un fido di cassa. La banca ora sostiene che, omologato il concordato, la tua posizione di socio è stata falcidiata ma la tua posizione di fideiussore no: e ti chiede l’intero residuo.

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi. La giurisprudenza di legittimità, fin dalle Sezioni Unite del 1989 (Cass., SS.UU., 24 agosto 1989, n. 3749), ha affermato che la fideiussione prestata dal socio illimitatamente responsabile per i debiti della propria società non lo trasforma in un “terzo garante”: la sua responsabilità trova titolo primario nella qualità di socio, e la clausola dell’art. 184 l.fall. (oggi art. 117 CCII) che fa salvi i diritti contro i fideiussori si riferisce ai garanti diversi dai soci.

In concordato preventivo, la fideiussione del socio illimitatamente responsabile resta assorbita dalla sua qualità di socio: il pagamento della percentuale concordataria libera anche il socio-fideiussore per i debiti sociali.

Il principio è stato confermato dalle Sezioni Unite del 2015 nella ricostruzione sistematica della posizione del socio, e di recente applicato dal Tribunale di Padova (Sez. I, sentenza n. 1027 del giugno 2026) a un concordato semplificato per la cessione dei beni: un accomandatario che aveva prestato fideiussione per i debiti sociali assistiti dalla garanzia del Fondo PMI ha visto riconosciuto l’effetto esdebitatorio anche sulla posizione di garante, nonostante il creditore sostenesse che, mancando il voto dei creditori, l’art. 117 CCII non potesse applicarsi al concordato semplificato.

Due avvertenze importanti.

  • Lo strumento conta. Per gli accordi di ristrutturazione dei debiti, l’art. 59 CCII detta una regola diversa: gli accordi della società hanno efficacia verso i soci illimitatamente responsabili, ma chi tra loro ha prestato una garanzia continua a risponderne a tale diverso titolo, salvo diversa previsione. La protezione di cui parliamo vale per il concordato preventivo (e, secondo la giurisprudenza di merito più recente, per il concordato semplificato), non per gli accordi.
  • Il principio va difeso in giudizio. Le banche e i cessionari dei crediti contestano spesso questa lettura, specie per garanzie rilasciate in favore del Fondo pubblico. Non è un effetto che si produce da solo sul tuo estratto Centrale Rischi: va fatto valere.

I numeri

Ipotesi: s.a.s. con debito verso la banca di 118.640 €, garantito da fideiussione dell’accomandatario fino a 130.000 €. Concordato con il 20% ai chirografari.

  • La società paga: 118.640 × 20% = 23.728 €.
  • Residuo: 94.912 €.
  • Pretesa della banca verso l’accomandatario come fideiussore: 94.912 €.
  • Posizione difensiva: la fideiussione è assorbita dalla qualità di socio illimitatamente responsabile; eseguito il concordato, il debito sociale è estinto per la parte falcidiata anche verso di lui. Esposizione residua sostenibile in giudizio: zero, salvo patto contrario.

Confronta con il profilo 1: se lo stesso finanziamento fosse stato erogato a una s.r.l. e garantito dal socio con identica fideiussione, l’esposizione residua del socio sarebbe di 94.912 €.

I rischi specifici

Il rischio principale è che tu firmi un piano di rientro con la banca, o lasci diventare definitivo un decreto ingiuntivo, riconoscendo come dovuto un credito che non lo è più. Un decreto ingiuntivo non opposto, o una transazione che ammette il debito, può chiudere la porta all’eccezione esdebitatoria.

Altri rischi:

  • la risoluzione del concordato fa cadere l’effetto, esattamente come nel profilo 2;
  • l’uscita dalla società prima del concordato: se hai ceduto la quota prima della domanda, la tua posizione va analizzata con attenzione, perché la responsabilità del socio uscente per i debiti anteriori (art. 2290 c.c.) e l’estensione degli effetti del concordato a chi non è più socio sono temi delicati;
  • le garanzie reali (ipoteca) seguono regole proprie (profilo 4).

Le mosse giuste

  1. Verifica in che qualità hai firmato: il testo della fideiussione, le date, la tua posizione societaria al momento della firma e al momento della domanda di concordato.
  2. Recupera il decreto di omologazione e la proposta, per escludere patti contrari all’estensione degli effetti.
  3. Opponi ogni ingiunzione o precetto facendo valere l’effetto esdebitatorio ex art. 117, comma 2, CCII, con i richiami alle Sezioni Unite.
  4. Non firmare piani di rientro senza aver prima valutato se il debito sia ancora esigibile.
  5. Chiedi la rettifica delle segnalazioni quando l’esdebitazione è accertata.

Perché le banche contestano questa regola, e come si risponde

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto rispetto al profilo 1, ma il creditore cercherà di riportarti lì. Gli argomenti ricorrenti delle banche e dei cessionari sono tre.

Il primo: la fideiussione sarebbe un’obbligazione autonoma, nata da un contratto distinto dalla responsabilità di socio, e quindi destinata a sopravvivere come quella di qualunque garante. La risposta sta nel principio fissato dalle Sezioni Unite del 1989 e mai smentito: la responsabilità del socio illimitatamente responsabile per i debiti sociali ha già, per legge, la stessa estensione che la fideiussione vorrebbe aggiungere; la garanzia non crea una seconda e più pesante esposizione, ma si appoggia sulla stessa causa.

Il secondo: in alcune procedure manca il voto dei creditori, come nel concordato semplificato, e quindi l’effetto esdebitatorio non dovrebbe estendersi oltre il debitore. Il Tribunale di Padova ha respinto questo argomento nel 2026, ritenendo che l’effetto liberatorio sia un elemento essenziale di ogni soluzione concordataria, anche quando l’omologa non passa dal voto.

Il terzo: la garanzia era destinata a un soggetto pubblico (il Fondo di garanzia per le PMI), e la natura pubblica del credito escluderebbe gli effetti del concordato. Anche questo argomento, nella vicenda decisa a Padova, non ha impedito il riconoscimento dell’esdebitazione del socio. Resta comunque un tema su cui la giurisprudenza di legittimità non si è ancora pronunciata in modo specifico con riferimento al Codice della crisi: la linea difensiva va costruita con precisione e sostenuta, se necessario, fino all’ultimo grado.

Che cosa NON copre la protezione

Per completezza, è bene sapere dove finisce il beneficio. L’assorbimento della fideiussione nella qualità di socio vale per i debiti sociali. Se hai garantito debiti di un’altra società, di un familiare o di un terzo, quella garanzia è estranea al concordato della tua s.n.c. e segue le regole ordinarie. Allo stesso modo, la protezione non copre i debiti sorti dopo la domanda di concordato, né i crediti che il piano prevede di pagare integralmente.

Giurisprudenza dedicata

Cass., SS.UU., n. 3749/1989 è il precedente storico sul socio-fideiussore; Cass., ord. interlocutoria 12 febbraio 2014, n. 3163, nel rimettere alle Sezioni Unite la questione dell’ipoteca, ha ricordato che quel principio è rimasto fermo; Cass., SS.UU., n. 3022/2015 lo ha confermato; il Tribunale di Padova (n. 1027/2026) lo ha applicato al concordato semplificato del Codice della crisi.


Se hai concesso ipoteca su un tuo immobile per i debiti della società

La tua situazione

Per ottenere il mutuo o l’apertura di credito, la banca ha chiesto una garanzia reale e tu hai iscritto ipoteca sulla tua casa, su un capannone intestato a te o su un terreno di famiglia. Non hai firmato (o non solo) una fideiussione: hai messo un bene preciso a disposizione del creditore. Ora la società è in concordato e vuoi sapere se quell’ipoteca si estingue insieme al debito falcidiato.

Cosa cambia per te

La risposta cambia in base al tipo di società, ed è uno dei punti in cui la distinzione tra profili pesa di più.

Se sei socio di s.r.l. (o di s.p.a.) sei un “terzo datore di ipoteca”. Valgono le stesse ragioni del profilo 1: l’art. 117 CCII lascia impregiudicati i diritti del creditore verso chi ha garantito il debito, e l’ipoteca sul tuo bene resta pienamente efficace. La banca incassa la percentuale dal concordato e, per il residuo, può espropriare l’immobile ipotecato. Non rispondi però con tutto il tuo patrimonio, se non hai firmato anche una fideiussione: rispondi con quel bene, nei limiti del suo valore.

Se sei socio illimitatamente responsabile, la questione è stata decisa dalle Sezioni Unite (Cass., SS.UU., 16 febbraio 2015, n. 3022). La Corte ha distinto la tua responsabilità personale di socio, che il concordato falcidia, dalla garanzia ipotecaria concessa su un tuo bene, che invece sopravvive. Il socio illimitatamente responsabile che ha concesso ipoteca per un debito della società continua a rispondere per l’intero debito garantito anche dopo l’omologazione, ma solo nei limiti del valore del bene ipotecato.

Il ragionamento è questo: il concordato libera il socio come debitore “riflesso”, ma l’ipoteca è un vincolo sul bene che funziona come quella concessa da un terzo; l’effetto remissorio non la cancella. Per questo, anche se la tua responsabilità personale si riduce alla percentuale concordataria, il creditore può espropriare l’immobile e soddisfarsi sul ricavato fino a concorrenza del credito originario.

Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri, ma con un confine preciso: oltre il valore dell’immobile, il resto del tuo patrimonio è al riparo (se non c’è una fideiussione autonoma o se, essendo socio illimitato, quella fideiussione è assorbita).

I numeri

Ipotesi A, socio di s.r.l.: credito della banca 142.900 €, garantito da ipoteca su un immobile del socio con valore di realizzo stimato di 88.000 €. Concordato al 20%.

  • Pagamento dal concordato: 142.900 × 20% = 28.580 €.
  • Residuo: 114.320 €.
  • La banca può espropriare l’immobile: ricavato ipotizzato 88.000 €, al netto delle spese di procedura (stimate in 7.350 €) restano 80.650 € alla banca.
  • Credito ancora insoddisfatto: 114.320 − 80.650 = 33.670 €. Se il socio non ha firmato fideiussioni, per questa parte la banca non ha altre azioni verso di lui.

Ipotesi B, accomandatario di s.a.s., stessi numeri: il risultato sull’immobile è identico (fino a 80.650 €). La differenza è che, essendo la responsabilità personale falcidiata dal concordato, il creditore non può aggredire il resto del patrimonio dell’accomandatario per i 33.670 € residui.

I rischi specifici

Il rischio principale è perdere l’immobile per un debito che, sulla carta, il concordato ha ridotto. Molti soci scoprono solo con il pignoramento che l’ipoteca è sopravvissuta all’omologa.

Altri rischi:

  • l’ipoteca su un bene cointestato con il coniuge o con altri familiari: il vincolo resta sulla quota o sull’intero, a seconda di chi ha sottoscritto la concessione;
  • la sovrapposizione tra ipoteca e fideiussione: se sei socio di s.r.l. e hai concesso entrambe, la banca può agire sull’immobile e, per il residuo, sul resto del tuo patrimonio;
  • la valutazione dell’immobile: un’espropriazione con aste ribassate riduce il ricavato e lascia scoperto un residuo maggiore.

Le mosse giuste

  1. Recupera l’atto di concessione di ipoteca e verifica in quale qualità l’hai concessa, per quale credito e per quale importo.
  2. Fai stimare realisticamente l’immobile: conoscere il valore di realizzo ti permette di trattare con la banca da una posizione informata.
  3. Valuta una liberazione dell’immobile concordata, offrendo una somma inferiore al valore di mercato ma superiore a quanto la banca ricaverebbe dall’asta.
  4. Contesta il credito garantito se il rapporto bancario presenta addebiti illegittimi: l’ipoteca garantisce solo ciò che è effettivamente dovuto.
  5. Se l’espropriazione è avviata, verifica tempestivamente i vizi della procedura e i termini delle opposizioni esecutive.

Terzo datore d’ipoteca: surrogazione e regresso

Quando la banca si soddisfa sul tuo immobile, tu paghi un debito altrui con un bene tuo. La legge ti riconosce allora gli stessi strumenti del fideiussore che ha pagato: la surrogazione nei diritti del creditore verso il debitore principale (art. 1949 c.c., richiamato per il terzo datore di ipoteca) e il regresso verso la società.

Il valore pratico di questi strumenti, nel concordato, è però limitato. Il credito che acquisti è anteriore alla domanda e quindi soggetto alla falcidia; e se la banca ha già partecipato al concordato per l’intero credito, non è possibile far valere una seconda volta la stessa pretesa nei confronti della società. Il recupero reale, quando esiste, passa piuttosto dagli altri garanti dello stesso debito: un confideiussore, un altro socio che ha concesso ipoteca su un bene proprio, un garante esterno.

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi su un punto spesso trascurato: se più soggetti hanno garantito lo stesso debito, chi ha pagato può chiedere agli altri la loro parte. La ripartizione dipende dagli accordi tra i garanti e, in mancanza, dalla legge. Tenere traccia di chi ha garantito cosa, e in quale misura, è parte integrante della strategia.

Cosa succede con la casa di abitazione

L’ipoteca sulla prima casa non gode di protezioni speciali nell’espropriazione promossa da una banca per un debito garantito. Le tutele previste per l’abitazione principale in altri ambiti non si estendono all’esecuzione ordinaria del creditore ipotecario privato. Per questo, quando l’immobile ipotecato è la casa in cui vive la famiglia, la valutazione di un accordo di liberazione o, nei casi più gravi, di una procedura di sovraindebitamento che consenta di gestire anche quel debito deve essere fatta prima che l’asta sia fissata, non dopo.

Giurisprudenza dedicata

Cass., SS.UU., n. 3022/2015 è il riferimento: l’ipoteca concessa dal socio illimitatamente responsabile per un debito sociale resiste all’omologa nei limiti del valore del bene. La questione era stata rimessa alle Sezioni Unite dall’ordinanza interlocutoria Cass. n. 3163/2014, che aveva segnalato il contrasto tra chi estendeva l’effetto esdebitatorio all’ipoteca e chi lo escludeva.


Se sei socio-amministratore garante e cerchi una via d’uscita personale

La tua situazione

Hai fatto tutto: socio di maggioranza, amministratore, garante della società con più fideiussioni. Il concordato ha salvato (forse) l’impresa, ma le banche si rivolgono a te per centinaia di migliaia di euro che il tuo patrimonio non può coprire. Stipendio, casa, conti: tutto è esposto. Ti chiedi se esista un modo per chiudere anche la tua partita personale.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: i tuoi debiti da garanzia non si risolvono nel concordato della società, ma possono essere regolati con gli strumenti del sovraindebitamento, che il Codice della crisi riserva alle persone fisiche non assoggettabili alla liquidazione giudiziale.

Gli strumenti sono tre:

  • la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 ss. CCII), che non richiede il voto dei creditori;
  • il concordato minore (artt. 74 ss. CCII), che richiede il voto favorevole dei creditori;
  • la liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII), seguita dall’esdebitazione (art. 282 CCII).

La scelta dipende da una questione tecnica: sei o no un “consumatore” per i debiti di garanzia? La Cassazione ha escluso ogni automatismo: il fideiussore persona fisica non diventa professionista solo perché garantisce un’impresa, ma neppure resta consumatore se ha un collegamento funzionale con la società garantita.

Se sei amministratore della società garantita, o ne detieni una partecipazione rilevante, i debiti da fideiussione sono normalmente considerati connessi all’attività d’impresa: la ristrutturazione del consumatore ti è preclusa, ma restano aperti il concordato minore e la liquidazione controllata.

È il principio applicato da Cass., Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746: la Corte ha confermato la revoca dell’omologa di un piano del consumatore proposto da una garante che era stata socia di maggioranza e amministratrice delle società garantite. In precedenza, Cass. 2 settembre 2024, n. 23533 aveva indicato criteri analoghi (amministrazione, partecipazione significativa, potere gestorio), in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (ord. 19 novembre 2015, C-74/15, Tarcău, e ord. 14 settembre 2016, C-534/15, Dumitraș), secondo cui la qualifica va accertata in capo al garante, in base allo scopo per cui ha prestato la garanzia.

Per il socio illimitatamente responsabile c’è un’ulteriore cautela: per i debiti sociali, di regola, la regolazione passa dalla procedura della società, i cui effetti si estendono a lui, e non da un’iniziativa autonoma del socio.

I numeri

Ipotesi: socio-amministratore di s.r.l., garante verso due banche per complessivi 312.870 € residui dopo il concordato della società. Reddito netto mensile da lavoro dipendente presso altra azienda: 2.140 €. Nucleo familiare con coniuge e un figlio. Unico bene: quota di 1/2 della casa di abitazione, valore della quota 74.000 €.

  • Ristrutturazione del consumatore: preclusa, per il collegamento funzionale con la società.
  • Concordato minore: possibile proposta che mette a disposizione, ad esempio, 640 € al mese per cinque anni (38.400 €) più una somma di 61.500 € derivante dalla vendita della quota immobiliare, per un totale di 99.900 €, pari a circa il 31,9% dei debiti di garanzia; serve il voto favorevole dei creditori secondo le maggioranze di legge.
  • Liquidazione controllata: il liquidatore acquisisce i beni (la quota immobiliare) e la parte di reddito eccedente quanto necessario al mantenimento della famiglia, determinata dal giudice; al termine, l’esdebitazione può liberare il socio dai debiti residui non soddisfatti.

Il confronto tra queste strade va fatto con numeri reali, perché la convenienza dipende dal valore dei beni, dalla stabilità del reddito e dalla composizione dei creditori.

I rischi specifici

Il rischio principale è scegliere lo strumento sbagliato: depositare un piano del consumatore che verrà dichiarato inammissibile o revocato in sede di reclamo, perdendo mesi preziosi mentre le esecuzioni proseguono.

Altri rischi:

  • atti dispositivi recenti (donazioni, fondi patrimoniali, cessioni di quote o immobili) possono essere valutati negativamente o essere oggetto di revocatoria;
  • la colpa grave nell’indebitamento è valutata ai fini dell’accesso e dell’esdebitazione;
  • i tempi: ogni mese di attesa può significare nuovi pignoramenti e nuove spese.

Le mosse giuste

  1. Fai una mappatura completa dei debiti, separando quelli personali (mutuo casa, finanziamenti al consumo) da quelli derivanti da garanzie per la società.
  2. Ricostruisci il tuo ruolo nella società al momento di ciascuna garanzia: amministrazione, quote, poteri. È ciò che deciderà lo strumento.
  3. Verifica le difese contrattuali sulle fideiussioni prima di inserirle nel passivo: ogni euro contestato con successo è un euro che non devi.
  4. Rivolgiti all’OCC per la nomina del gestore e la predisposizione della relazione.
  5. Valuta il concordato minore come strada principale quando la ristrutturazione del consumatore è preclusa, tenendo la liquidazione controllata come alternativa.

Come si sceglie lo strumento: i criteri pratici

La scelta tra concordato minore e liquidazione controllata non è solo giuridica. Per chi è nella tua posizione, i criteri pratici da mettere sul tavolo sono cinque.

Il primo è il valore dei beni. Se possiedi immobili o partecipazioni di valore, la liquidazione controllata li perderà quasi certamente; il concordato minore può invece prevedere di conservarli, a condizione che la proposta offra ai creditori più di quanto ricaverebbero dalla liquidazione.

Il secondo è la stabilità del reddito. Un reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato rende credibile una proposta con pagamenti mensili per più anni; un reddito variabile rende il piano più fragile e aumenta il rischio di risoluzione.

Il terzo è la composizione dei creditori. Il concordato minore richiede il voto favorevole: se l’esposizione è concentrata su una o due banche, la loro posizione può decidere da sola l’esito.

Il quarto è la presenza di debiti personali accanto a quelli di garanzia. Un mutuo sulla casa, un prestito personale, debiti verso fornitori privati: la procedura scelta dovrà regolarli insieme, e la qualifica di consumatore va verificata per ciascuno.

Il quinto è la condotta pregressa. L’accesso alle procedure e l’esdebitazione finale presuppongono che il sovraindebitamento non sia stato causato con colpa grave, malafede o frode; atti di disposizione del patrimonio compiuti negli anni precedenti saranno esaminati con attenzione.

Il punto da ricordare è che, per il socio-amministratore garante, il concordato della società e la procedura personale sono due binari distinti che vanno coordinati: l’esito dell’uno incide sui numeri dell’altro, perché ogni euro pagato dalla società riduce il residuo che le banche possono chiedere al garante. Conviene quindi impostare la strategia personale quando il piano della società è già definito, ma prima che le banche abbiano consolidato i titoli esecutivi nei confronti del garante.

Il coordinamento tra crisi della società e crisi del socio

Nella pratica, il momento migliore per pensare alle garanzie dei soci è prima del deposito della domanda di concordato, non dopo l’omologa. In fase di preparazione del piano si può valutare se i soci garanti possano partecipare con un apporto di finanza esterna, negoziando contestualmente con le banche la liberazione dalle garanzie; si può verificare se, per la società, sia preferibile un concordato o un accordo di ristrutturazione, tenendo conto delle diverse regole sugli effetti verso garanti e soci; si possono preparare per tempo le difese contrattuali sulle fideiussioni. Una volta omologato il concordato, molte di queste leve non sono più disponibili.


Giurisprudenza dedicata

Cass. n. 29746/2025 e Cass. n. 23533/2024 delimitano la nozione di consumatore per il garante di debiti societari; le ordinanze della Corte di giustizia UE nei casi Tarcău e Dumitraș fissano il criterio dello scopo della garanzia.


Tre garanzie, tre esiti: simulazioni a confronto

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite per mostrare come la stessa situazione produca risultati diversi a seconda del profilo. Base comune: debito sociale chirografario verso la banca di 164.230 €; concordato preventivo omologato con soddisfazione dei chirografari al 22%; pagamento della società: 164.230 × 22% = 36.130,60 €; residuo non soddisfatto: 128.099,40 €.

Simulazione 1: socio di s.r.l. con fideiussione specifica da 150.000 €

  • La banca incassa 36.130,60 € dal concordato.
  • Chiede al socio-fideiussore il residuo di 128.099,40 € (sotto il tetto di 150.000 €).
  • Decreto ingiuntivo notificato il 14 aprile; termine per l’opposizione di 40 giorni: 24 maggio.
  • Se il socio si oppone e dimostra che la banca, scaduta l’obbligazione principale il 3 febbraio dell’anno precedente, non ha inviato alcuna richiesta entro sei mesi (cioè entro il 3 agosto), e che la deroga all’art. 1957 c.c. contenuta nel modulo è nulla, la garanzia potrebbe essere dichiarata estinta per decadenza. Ma se la fideiussione contiene una clausola “a prima richiesta” e la banca ha inviato una semplice raccomandata di escussione il 12 luglio, la decadenza è evitata (principio di Cass., SS.UU., n. 24825/2026).
  • Esito: esposizione fino a 128.099,40 €, riducibile solo con difese contrattuali.

Simulazione 2: accomandatario di s.a.s. con fideiussione da 150.000 €

  • La banca incassa 36.130,60 €.
  • Chiede all’accomandatario-fideiussore 128.099,40 €.
  • Opposizione fondata sull’art. 117, comma 2, CCII: la fideiussione del socio illimitatamente responsabile è assorbita dalla qualità di socio; l’esecuzione del concordato estingue il debito sociale anche verso di lui per la parte falcidiata.
  • Esito: esposizione residua sostenibile in giudizio pari a zero, a condizione che il concordato venga eseguito e che non vi siano patti contrari.

Simulazione 3: socio di s.n.c. con ipoteca su un immobile proprio (valore di realizzo 97.500 €) e nessuna fideiussione

  • La banca incassa 36.130,60 €.
  • Per il residuo di 128.099,40 € può agire esecutivamente sull’immobile ipotecato.
  • Ricavato d’asta ipotizzato: 97.500 €; spese di procedura stimate: 8.270 €; somma netta alla banca: 89.230 €.
  • Credito rimasto scoperto: 128.099,40 − 89.230 = 38.869,40 €, che la banca non può pretendere dal resto del patrimonio del socio, perché la sua responsabilità personale è stata falcidiata dal concordato.
  • Esito: il socio perde l’immobile (salvo accordo di liberazione), ma il resto del suo patrimonio è protetto.

Tre soci, stessa banca, stesso debito, stessa percentuale: esposizioni finali di 128.099 €, zero, e “solo l’immobile”. È la prova numerica che, su questo tema, la prima cosa da capire è il tuo profilo.


I casi misti: quando appartieni a più profili insieme

Nella realtà i profili si sovrappongono spesso. Ecco come si combinano le regole nelle situazioni più frequenti.

Socio di s.r.l. con fideiussione e ipoteca. Le due garanzie si sommano. La banca può espropriare l’immobile e, per l’eventuale residuo, agire sul resto del patrimonio in forza della fideiussione, sempre entro il tetto garantito. Le difese vanno costruite su entrambi i fronti: la nullità parziale o la decadenza della fideiussione non toccano l’ipoteca, che ha un titolo autonomo.

Accomandatario con fideiussione e ipoteca. La fideiussione è assorbita dalla qualità di socio (profilo 3); l’ipoteca sopravvive nei limiti del valore del bene (profilo 4). Il risultato pratico coincide con la simulazione 3.

Socio di s.n.c. che ha avallato cambiali della società. L’avallo è un’obbligazione cambiaria autonoma, e la posizione dell’avallante va esaminata caso per caso: occorre verificare se la cambiale sia stata rilasciata per un debito sociale e in quale qualità il socio l’abbia sottoscritta. In assenza di precedenti specifici e recenti, la prudenza impone di non dare per scontata né l’estensione dell’effetto esdebitatorio né la sua esclusione.

Socio che ha ceduto le quote prima della domanda di concordato. Se eri socio di s.r.l. con fideiussione, l’uscita dalla società non estingue la garanzia (a meno che tu non abbia ottenuto la liberazione dalla banca, o la fideiussione omnibus preveda la facoltà di recesso e tu l’abbia esercitata). Se eri socio illimitatamente responsabile, continui a rispondere verso i terzi per i debiti sociali anteriori al momento in cui la tua uscita è stata resa opponibile (art. 2290 c.c.); se e come ti si estendano gli effetti del concordato successivo è questione da valutare sul caso concreto.

Socio di s.r.l. che è anche amministratore e ha garantito, mentre il coniuge ha garantito “per affetto”. Il socio-amministratore rientra nel profilo 1 e, per il sovraindebitamento, nel profilo 5 (niente piano del consumatore). Il coniuge garante, privo di ruoli nella società, può invece conservare la qualifica di consumatore e accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, secondo i criteri indicati dalla Corte di giustizia UE e dalla Cassazione. Nella stessa famiglia, quindi, possono servire due strumenti diversi.

Socio la cui società è passata dalla composizione negoziata al concordato semplificato. Durante la composizione negoziata, le misure protettive tutelano l’impresa, ma la giurisprudenza di merito è divisa sulla possibilità di estenderle ai garanti terzi: il Tribunale di Napoli, il 4 febbraio 2026, ha revocato in sede di reclamo misure che vietavano l’escussione delle fideiussioni prestate da terzi. Per il socio illimitatamente responsabile, una volta omologato il concordato semplificato, il Tribunale di Padova (n. 1027/2026) ha riconosciuto l’effetto esdebitatorio anche sulla fideiussione.

Socio garante della società che ha concluso un accordo di ristrutturazione (non un concordato). Le regole cambiano: l’art. 59 CCII disciplina gli effetti degli accordi verso coobbligati e soci in modo diverso dall’art. 117 CCII, e la garanzia personale prestata dal socio illimitatamente responsabile, salvo diversa previsione, continua a operare a quel titolo. Il primo passo è quindi verificare quale strumento ha davvero usato la società.


Il confronto tra profili

Il quadro che emerge è netto: la stessa domanda (“la mia garanzia resta valida?”) ha risposte diverse a seconda della combinazione tra tipo di società e tipo di garanzia. La tabella riassume gli aspetti chiave.

AspettoSocio s.r.l. fideiussoreSocio illimitato senza garanzieSocio illimitato con fideiussioneSocio con ipoteca su bene proprioSocio-amministratore in sovraindebitamento
Effetto del concordato sulla posizione personaleNessuno: garanzia intattaEsdebitazione per la parte falcidiata, salvo patto contrarioFideiussione assorbita: esdebitazione salvo patto contrarioIpoteca sopravvive (s.r.l. e socio illimitato)Il concordato della società non lo libera; serve una procedura propria
Fino a quanto rispondeResiduo, entro il tetto garantitoPercentuale concordatariaPercentuale concordatariaValore del bene ipotecatoSecondo lo strumento scelto
Norme chiaveArt. 117 c. 1 CCII; artt. 1936 ss., 1957 c.c.Art. 117 c. 2 CCII; artt. 2304, 2313 c.c.Art. 117 c. 2 CCII; SS.UU. 3749/1989Art. 117 CCII; SS.UU. 3022/2015Artt. 2, 67, 74, 268, 282 CCII
Difese principaliDecadenza art. 1957, nullità clausole ABI, verifica saldoOpposizione a esecuzioni per crediti falcidiatiEccezione di esdebitazioneContestazione del credito garantito, accordo di liberazioneScelta dello strumento corretto
Rischio principaleCredere chiusa la partita e perdere i terminiRisoluzione del concordatoRiconoscere il debito in transazioni o decreti non oppostiPerdere l’immobileStrumento inammissibile

Le domande che valgono per tutti i profili

Che cosa succede se il concordato viene risolto o annullato? Gli effetti esdebitatori cadono. Il socio illimitatamente responsabile torna esposto per l’intero debito sociale (e, se segue la liquidazione giudiziale della società, la procedura si estende a lui ai sensi dell’art. 256 CCII). Per il fideiussore “terzo” cambia poco, perché la sua garanzia non era stata comunque intaccata. Le somme già incassate dai creditori nel frattempo restano imputate al credito.

Posso chiedere al tribunale di bloccare la banca che vuole escutere la mia fideiussione mentre la società è in concordato? Le misure protettive previste dal Codice della crisi tutelano il patrimonio del debitore, cioè della società. La loro estensione ai garanti terzi è controversa nella giurisprudenza di merito, e la tendenza più recente (Trib. Napoli, 4 febbraio 2026, in materia di composizione negoziata) è restrittiva. Per il garante, la difesa passa quindi soprattutto dalle eccezioni sulla fideiussione.

La società può inserire nella proposta di concordato la liberazione dei soci garanti? No, per i garanti terzi: Cass. n. 22382/2019 ha escluso che il piano possa estendere ai fideiussori l’effetto esdebitatorio. È invece possibile che il garante negozi separatamente con la banca una liberazione, spesso in cambio di un apporto al piano: è un accordo bilaterale che vincola solo i firmatari.

Se pago la banca, posso rivalermi su qualcuno? Sulla società, in via di regresso, ma il credito è anteriore e subisce la falcidia; sugli altri garanti dello stesso debito, per la loro quota (art. 1954 c.c.). In un concordato con più soci garanti, l’azione verso i confideiussori è spesso l’unico recupero concreto.

Che cosa cambia se il credito è stato ceduto a una società di cartolarizzazione? Il cessionario subentra nella posizione della banca, garanzie comprese, ma deve provare la titolarità del credito e la sua inclusione nella cessione. È un profilo di verifica in più, utile in ogni opposizione.


La giurisprudenza, profilo per profilo

Di seguito i provvedimenti richiamati nella guida, con il principio espresso in parole nostre e la ragione per cui conta.

Per il socio di s.r.l. fideiussore

  • Cass., Sez. I, 6 settembre 2019, n. 22382. Il concordato omologato non libera i fideiussori, e la proposta non può prevedere il contrario, perché gli effetti dell’omologa sono fissati dalla legge. Rilevanza: è la base della perdurante esposizione del socio-garante “terzo”.
  • Cass., 4 agosto 2017, n. 19609. Il fideiussore che non ha ancora pagato non ha un credito di regresso, e quindi non vota né può essere ammesso con riserva. Rilevanza: il garante non può influire sull’approvazione del piano.
  • Cass., SS.UU., 30 dicembre 2021, n. 41994. Le fideiussioni omnibus che riproducono le clausole dello schema ABI censurato sono nulle solo in quelle clausole, e il resto della garanzia sopravvive. Rilevanza: apre la difesa basata sulla decadenza ex art. 1957 c.c.
  • Cass., SS.UU., sentenza n. 24825/2026, pubblicata il 28 agosto 2026. Fuori dal triennio 2002-2005 e per le fideiussioni specifiche, la riproduzione delle clausole ABI non basta a provarne la nullità; la clausola “a prima richiesta” consente alla banca di evitare la decadenza con una richiesta stragiudiziale nei termini. Rilevanza: ridefinisce in modo decisivo le difese del socio fideiussore.
  • Cass. n. 30383/2024 e Cass. n. 1170/2025. Orientamento restrittivo, poi ripreso dalle Sezioni Unite del 2026, sulla prova della nullità per fideiussioni successive al 2005 o specifiche. Rilevanza: segnala che la sola coincidenza testuale con lo schema ABI non è sufficiente.

Per il socio illimitatamente responsabile

  • Cass., SS.UU., 16 febbraio 2015, n. 3022 (anche nella parte ricostruttiva). Il socio illimitatamente responsabile non è terzo rispetto alla società, e l’effetto remissorio del concordato lo riguarda per i debiti sociali. Rilevanza: fonda la protezione dei profili 2 e 3.
  • Cass., ord. 29 maggio 2024, n. 15029. L’omologa di un piano che si rivela oggettivamente inattuabile non impedisce ai creditori di attivarsi verso il debitore. Rilevanza: l’esdebitazione del socio dipende dall’effettiva esecuzione del concordato.

Per il socio illimitatamente responsabile che ha firmato fideiussione

  • Cass., SS.UU., 24 agosto 1989, n. 3749. La fideiussione del socio illimitatamente responsabile per i debiti della società non lo colloca tra i garanti terzi che restano esposti dopo il concordato. Rilevanza: è il precedente cardine del profilo 3.
  • Tribunale di Padova, Sez. I, sentenza n. 1027 del giugno 2026. L’effetto esdebitatorio dell’art. 117 CCII si applica anche al concordato semplificato e si estende all’accomandatario che aveva prestato fideiussione. Rilevanza: prima applicazione nota del principio a una procedura del Codice della crisi priva di voto dei creditori.

Per il socio che ha concesso ipoteca

  • Cass., SS.UU., 16 febbraio 2015, n. 3022. L’ipoteca concessa dal socio illimitatamente responsabile su un proprio bene per un debito sociale sopravvive all’omologa, e il socio ne risponde per l’intero nei limiti del valore del bene. Rilevanza: distingue la responsabilità personale (falcidiata) dalla garanzia reale (intatta).
  • Cass., ord. interlocutoria 12 febbraio 2014, n. 3163. Rimette la questione alle Sezioni Unite segnalando il contrasto sull’estensione dell’effetto esdebitatorio all’ipoteca del socio. Rilevanza: documenta l’evoluzione che ha portato al principio attuale.

Per il socio-amministratore garante in sovraindebitamento

  • Cass., Sez. I, 11 novembre 2025, n. 29746. Il garante che era socio di maggioranza e amministratore delle società garantite non è consumatore e non può accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore. Rilevanza: orienta la scelta verso concordato minore o liquidazione controllata.
  • Cass., 2 settembre 2024, n. 23533. La qualifica di consumatore del fideiussore va accertata in concreto, considerando ruolo gestorio e partecipazione al capitale. Rilevanza: fornisce i criteri da verificare prima del deposito.
  • Corte di giustizia UE, ord. 19 novembre 2015, C-74/15 (Tarcău) e ord. 14 settembre 2016, C-534/15 (Dumitraș). La qualità di consumatore del garante dipende dallo scopo della garanzia e dall’assenza di legami funzionali con l’impresa garantita. Rilevanza: è la cornice europea entro cui si muove la Cassazione.

Per tutti i profili (composizione negoziata)

  • Tribunale di Napoli, 4 febbraio 2026. In sede di reclamo, revoca le misure protettive che vietavano l’escussione delle garanzie prestate da terzi. Rilevanza: le misure a tutela della società non proteggono, di regola, i garanti.

Cosa può fare lo Studio Monardo per te, a seconda del tuo profilo

Ogni profilo richiede un intervento diverso. Questi sono gli strumenti concreti che lo Studio mette in campo.

  1. Classifichiamo la tua posizione: esaminiamo atto costitutivo, visure storiche, garanzie sottoscritte e proposta omologata, e stabiliamo in quale profilo rientri per ciascun debito.
  2. Per i soci di s.r.l. fideiussori, analizziamo il testo della fideiussione clausola per clausola: data, tipo, importo massimo, clausole ABI, clausola “a prima richiesta”, alla luce dei principi delle Sezioni Unite del 2021 e del 2026.
  3. Ricostruiamo la cronologia del rapporto garantito per verificare se la banca sia decaduta ex art. 1957 c.c.
  4. Facciamo esaminare il rapporto bancario garantito dai professionisti dello staff, per individuare addebiti non dovuti che riducono anche il debito del garante.
  5. Per i soci illimitatamente responsabili, redigiamo e depositiamo le opposizioni a decreti ingiuntivi, precetti ed esecuzioni fondate su crediti già falcidiati dal concordato.
  6. Per chi ha concesso ipoteca, impostiamo la trattativa di liberazione dell’immobile sulla base di una stima del valore di realizzo e, se l’esecuzione è avviata, verifichiamo i vizi della procedura.
  7. Conduciamo le trattative con banche, servicer e cessionari per definizioni a saldo e stralcio, verificando la titolarità del credito ceduto.
  8. Per i soci garanti in sovraindebitamento, individuiamo lo strumento ammissibile (ristrutturazione del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata) e predisponiamo la domanda in dialogo con l’OCC.
  9. Affianchiamo l’impresa in crisi nella scelta tra composizione negoziata, concordato e accordi di ristrutturazione, valutando fin dall’inizio le conseguenze per i soci garanti.
  10. Seguiamo il contenzioso in ogni grado, dal primo giudizio fino alla Corte di cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema le abilitazioni si distribuiscono secondo il profilo. Per l’imprenditore e i soci della società in crisi, la qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 consente di valutare dall’interno gli strumenti di regolazione della crisi e il loro impatto sulle garanzie personali, prima che la scelta sia irreversibile. Per il socio-garante sovraindebitato, l’iscrizione come Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC assicurano piena padronanza delle procedure che possono chiudere la sua esposizione personale. Per tutti, la qualifica di cassazionista significa che la questione può essere sostenuta fino al giudice di legittimità.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: un’unica linea difensiva, seguita dallo stesso professionista, senza passaggi di mano. E dietro ogni fascicolo lavora uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che esaminano insieme lo stesso caso: i profili giuridici della garanzia e quelli contabili del rapporto bancario e del piano concordatario.


Il primo passo: capire chi sei, poi agire secondo le tue regole

Il primo passo è capire in quale profilo rientri; il secondo è agire secondo le regole che valgono per te, non per il socio della porta accanto. Il socio di s.r.l. che ha firmato una fideiussione deve difendersi sul contratto, e in fretta. Il socio di s.n.c. o l’accomandatario devono vigilare sull’esecuzione del concordato e far valere l’esdebitazione, anche quando hanno firmato una fideiussione. Chi ha concesso ipoteca deve sapere che il bene resta vincolato, ma solo fino al suo valore. E chi non riesce a reggere il peso delle garanzie deve scegliere con precisione lo strumento di sovraindebitamento ammissibile.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché è il punto in cui la crisi della società diventa crisi della persona: la regolazione della crisi d’impresa, terreno dell’Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; il contenzioso sulle fideiussioni bancarie, affrontato con lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario; e la via d’uscita personale del garante, presidiata dal Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, con la continuità garantita dalla qualifica di cassazionista.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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