Composizione Negoziata Della Crisi O Concordato Preventivo: Quale Scegliere?

Quando un’impresa entra in difficoltà, le domande arrivano tutte insieme e quasi mai in ordine. “Devo andare in tribunale?”, “Le banche mi chiudono i conti?”, “Posso salvare l’azienda o devo solo limitare i danni?”. In questa guida abbiamo raccolto le domande che gli imprenditori pongono più spesso quando si trovano davanti al bivio tra composizione negoziata della crisi e concordato preventivo, e abbiamo provato a rispondere come si risponde in studio: senza giri di parole, con le regole vigenti e con le pronunce più recenti della Cassazione.

Il quadro normativo, in breve. Entrambi gli strumenti sono disciplinati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”). La composizione negoziata, nata con il D.L. 118/2021 e poi trasferita negli artt. 12-25-undecies CCII, è un percorso stragiudiziale e riservato, guidato da un esperto indipendente. Il concordato preventivo (artt. 84 e seguenti CCII) è invece una procedura giudiziale vera e propria, con tribunale, commissario giudiziale e voto dei creditori. Il terzo correttivo (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, in vigore dal 28 settembre 2024) ha cambiato in modo significativo il rapporto tra le due strade, rendendo la composizione negoziata più “forte” anche sul fronte fiscale.

Perché proprio lo Studio Monardo su questo tema? Perché la scelta tra le due strade passa quasi sempre dalla composizione negoziata, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce il percorso dall’interno, dal lato di chi conduce le trattative. A questo si aggiunge la sua qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di professionista fiduciario di un OCC, decisiva per le imprese “sotto soglia” che non possono accedere al concordato preventivo, e quella di avvocato cassazionista, che consente di seguire reclami e ricorsi fino all’ultimo grado se il tribunale dice no.

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Ma in parole povere, che differenza c’è tra composizione negoziata e concordato preventivo?

La composizione negoziata è una trattativa assistita; il concordato preventivo è un processo. Tutto il resto discende da qui.

Nella composizione negoziata l’imprenditore chiede, tramite la piattaforma telematica gestita dalle Camere di commercio, la nomina di un esperto indipendente. L’esperto non decide nulla al posto suo e non sostituisce gli amministratori: facilita il dialogo con banche, fornitori, Fisco e altri creditori, verifica che esista una prospettiva concreta di risanamento e, alla fine, scrive una relazione. L’imprenditore continua a gestire l’azienda. Il tribunale entra in scena solo se servono misure protettive o cautelari, o autorizzazioni particolari (per esempio finanziamenti prededucibili o cessione dell’azienda).

Nel concordato preventivo, invece, si deposita un ricorso in tribunale con una proposta ai creditori e un piano. Il tribunale verifica l’ammissibilità, nomina un commissario giudiziale che vigila sulla gestione, i creditori votano e alla fine c’è un giudizio di omologazione. Se il concordato viene omologato, la proposta vincola tutti i creditori anteriori, anche quelli che hanno votato contro: è questa la sua forza.

Qui sta il nocciolo della scelta. La composizione negoziata funziona se riesci a mettere d’accordo i creditori che contano; il concordato serve quando qualcuno va “trascinato” dentro la soluzione anche contro la sua volontà. Nella composizione nessuno è obbligato a firmare; nel concordato la maggioranza (o, in certi casi, il tribunale) può imporre la soluzione alla minoranza dissenziente.

Per avere tutto sott’occhio:

AspettoComposizione negoziataConcordato preventivo
NaturaPercorso stragiudiziale assistitoProcedura giudiziale concorsuale
Chi guidaEsperto indipendente nominato dalla CCIAATribunale + commissario giudiziale
PubblicitàRiservata (salvo istanza di misure protettive, iscritta nel Registro imprese)Pubblica fin dal deposito
Gestione dell’impresaResta all’imprenditore, con obblighi di informazione all’espertoResta all’imprenditore, sotto vigilanza; atti straordinari autorizzati
Vincolo per i creditoriSolo per chi aderisce agli accordiPer tutti i creditori anteriori, dopo l’omologazione
Chi può accedereOgni imprenditore, anche agricolo o “sotto soglia”Imprenditore non minore (gli altri vanno al concordato minore)
Durata ordinaria180 giorni, prorogabili di altri 180Variabile, spesso oltre un anno tra ammissione e omologa
Esito se va malePossibile concordato semplificato o altri strumentiRischio di apertura della liquidazione giudiziale

La mia azienda è piccola: posso usarli tutti e due?

No, non sempre. La composizione negoziata è aperta praticamente a tutti; il concordato preventivo no.

Il concordato preventivo è riservato all’imprenditore commerciale che supera le soglie dimensionali previste dal Codice (il cosiddetto “imprenditore non minore”). Se la tua impresa è sotto quelle soglie, oppure è un’impresa agricola, la strada giudiziale corrispondente è il concordato minore, gestito con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).

La composizione negoziata, invece, è accessibile anche alle imprese sotto soglia, con una procedura dedicata: l’istanza viene gestita dalla Camera di commercio e l’esperto viene nominato in tempi brevi. Questo è un punto che molti piccoli imprenditori non conoscono: pensano che la composizione negoziata sia “roba da grandi aziende”, e invece è proprio lo strumento che consente anche alla piccola impresa di sedersi al tavolo con le banche con un interlocutore terzo e qualificato.

Attenzione però a un dettaglio. Se la piccola impresa non riesce a chiudere positivamente la composizione, gli sbocchi successivi non sono quelli della grande impresa: si passa agli strumenti del sovraindebitamento (concordato minore, liquidazione controllata) oppure al concordato semplificato, se ne ricorrono le condizioni. Per questo, quando si valuta l’accesso, conviene già sapere dove si potrebbe “atterrare” se le trattative non vanno in porto.

Devo essere già insolvente o posso muovermi prima?

Puoi, anzi dovresti, muoverti prima. È proprio questo il senso della composizione negoziata.

La composizione negoziata si attiva quando l’impresa si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile. Il terzo correttivo ha chiarito che possono accedervi anche imprese già in crisi o insolventi, a condizione che l’insolvenza sia reversibile e che esistano concrete prospettive di risanamento. In pratica: non devi aspettare di non riuscire più a pagare gli stipendi.

Il concordato preventivo, invece, presuppone uno stato di crisi o di insolvenza già in atto. È uno strumento per gestire una difficoltà conclamata, non per prevenirla.

C’è un aspetto pratico che pesa più delle definizioni. Più tardi ti muovi, meno strade restano aperte. Un’impresa che chiede la composizione negoziata con sei mesi di respiro può ancora negoziare moratorie, riscadenzamenti, ingresso di nuovi soci. Un’impresa che arriva con i pignoramenti in corso e un’istanza di liquidazione giudiziale già depositata da un fornitore ha margini molto più stretti, e talvolta la composizione non è più nemmeno ammissibile (lo vedremo più avanti parlando delle istanze di fallimento pendenti).

Un buon test di partenza è quello che la stessa piattaforma della composizione negoziata mette a disposizione: il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, che rapporta il debito da ristrutturare ai flussi di cassa liberi che l’impresa è in grado di generare. Non decide al posto tuo, ma ti dice in pochi minuti se la conversazione con l’esperto parte da basi realistiche.

Quanto tempo ci vuole per l’uno e per l’altro?

La composizione negoziata ha una durata definita; il concordato preventivo dipende molto dal tribunale e dalla complessità del caso.

La composizione negoziata dura, di regola, 180 giorni dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, prorogabili di ulteriori 180 giorni su richiesta delle parti e con il consenso dell’esperto, quando le trattative lo giustificano. Le misure protettive, se richieste, vengono confermate dal tribunale per una durata compresa tra 30 e 120 giorni e possono essere prorogate, ma non possono superare complessivamente 240 giorni.

Il concordato preventivo ha tempi meno prevedibili. Se si parte con la domanda “con riserva” (art. 44 CCII), il tribunale assegna un termine tra 30 e 60 giorni per depositare piano e proposta, prorogabile in presenza di giustificati motivi. Poi ci sono l’ammissione, l’attività del commissario, il voto, l’eventuale fase di opposizioni e l’omologazione. Tra il primo deposito e l’omologa possono passare molti mesi, e in procedure complesse si supera agevolmente l’anno.

Sul punto la Cassazione ha ricordato che il termine concesso con la domanda con riserva ha natura decadenziale e non è un diritto la sua proroga: con l’ordinanza 26 maggio 2026, n. 16358, ha confermato la decisione di merito che, negata la proroga, aveva dichiarato inammissibile la proposta e aperto la liquidazione giudiziale. Chi sceglie il concordato con riserva deve arrivare all’udienza con un piano già sostanzialmente pronto, non con un’intenzione.

Un’avvertenza sui tempi processuali: nelle procedure della crisi d’impresa non conviene mai fare affidamento sulla sospensione feriale dei termini (1-31 agosto), che in questa materia in larga parte non opera. Ogni scadenza va calcolata come se agosto non esistesse.


Come si avvia la composizione negoziata, in pratica?

Si parte dalla piattaforma telematica nazionale, accessibile tramite il sito della Camera di commercio. L’imprenditore deposita l’istanza di nomina dell’esperto con una serie di documenti che, letti insieme, devono raccontare con onestà lo stato dell’impresa:

  • gli ultimi bilanci depositati (o, per chi non è tenuto al deposito, le dichiarazioni fiscali);
  • una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima;
  • un progetto di piano di risanamento con le iniziative industriali che si intendono adottare;
  • l’elenco dei creditori con i relativi crediti scaduti e a scadere e l’eventuale esistenza di diritti reali o personali di garanzia;
  • una dichiarazione sulla pendenza di ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale o per l’accertamento dello stato di insolvenza;
  • i certificati dei debiti tributari, contributivi e dei premi assicurativi, e l’estratto della Centrale Rischi.

Una commissione costituita presso la Camera di commercio nomina l’esperto, che deve accettare l’incarico e verificare la propria indipendenza. Da quel momento, l’esperto convoca l’imprenditore, esamina i documenti e valuta se esista una concreta prospettiva di risanamento. Se non la vede, può chiudere subito la procedura: la composizione negoziata non è un parcheggio.

Se la prospettiva c’è, l’esperto incontra i creditori, raccoglie informazioni, suggerisce soluzioni, e può esprimere il proprio parere su operazioni straordinarie che l’imprenditore intende compiere. L’imprenditore resta al timone, ma ha un dovere preciso: informare l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative. Se l’esperto ritiene che un atto possa pregiudicare i creditori, lo segnala; se l’imprenditore lo compie lo stesso, l’esperto può iscrivere il proprio dissenso nel Registro delle imprese. È una conseguenza seria, perché quel dissenso pesa su tutto ciò che verrà dopo.

C’è un limite di accesso da conoscere in anticipo: la composizione negoziata non può essere chiesta mentre è pendente una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi (anche con riserva), né da chi vi ha rinunciato nei quattro mesi precedenti. Torneremo su questo punto perché la Cassazione lo ha reso molto concreto.

E le misure protettive? Bloccano davvero banche e pignoramenti?

Sì, ma a condizioni precise e solo per il tempo che il tribunale conferma.

L’imprenditore può chiedere le misure protettive già con l’istanza di nomina dell’esperto o in un momento successivo. Dal giorno della pubblicazione della richiesta nel Registro delle imprese, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni con cui l’impresa esercita l’attività. Inoltre, fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza, non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.

Ma questo effetto immediato non basta da solo. Entro tempi molto stretti l’imprenditore deve chiedere al tribunale la conferma delle misure; il tribunale fissa un’udienza, sente l’esperto e i creditori interessati e decide se confermarle, per quanto tempo e nei confronti di chi. Con il terzo correttivo è diventato più chiaro che le misure possono essere chieste anche solo verso determinati creditori o determinate azioni: una protezione “su misura” è spesso più facile da ottenere di una protezione totale.

La giurisprudenza di merito ha mostrato una certa apertura. Il Tribunale di Brescia, con provvedimento del 17 aprile 2025, ha confermato le misure protettive per 120 giorni estendendole anche ai terzi garanti, valorizzando il parere favorevole dell’esperto sulla composizione come strada più idonea per i creditori. Il Tribunale di Modena, con ordinanza dell’8 marzo 2025, si è pronunciato su una misura cautelare che inibiva alla banca di escutere la garanzia pubblica del Fondo di garanzia (MCC) che assisteva un finanziamento. E il Tribunale di Udine, con ordinanza del 30 aprile 2024, ha ammesso misure cautelari con contenuto analogo alle misure protettive tipiche, ritenendo che il limite massimo di 240 giorni valga per le sole misure protettive.

Le banche, poi, hanno un vincolo ulteriore introdotto dal correttivo: l’accesso alla composizione negoziata non è di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti e non deve, solo per questo, portare a una classificazione peggiore del credito. Non significa che la banca non possa reagire a un inadempimento; significa che non può farlo per il solo fatto che hai chiesto aiuto.

Ecco la sequenza dei passaggi principali, che richiameremo anche nelle risposte successive:

FaseAttoTermineDavanti a chi
Avvio CNCIstanza di nomina dell’esperto con documentiIn qualsiasi momento, se non pende uno strumento di regolazionePiattaforma CCIAA
ProtezioneRichiesta di misure protettiveCon l’istanza o dopo; effetto dalla pubblicazione nel Registro impreseCCIAA / Registro imprese
ConfermaRicorso per conferma delle misureSubito dopo la pubblicazione (termine brevissimo)Tribunale
Durata misureProvvedimento di confermaDa 30 a 120 giorni, massimo 240 complessiviTribunale
TrattativeAttività dell’esperto180 giorni + eventuali 180Esperto
UscitaRelazione finaleAl termine delle trattativeEsperto → CCIAA
Concordato semplificatoRicorso per omologazioneEntro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finaleTribunale
Concordato preventivo con riservaRicorso ex art. 44 CCIIPrima della prima udienza se pende istanza di liquidazione di terziTribunale
Deposito pianoPiano, proposta, attestazioneTra 30 e 60 giorni, prorogabile per giustificati motiviTribunale
Voto e omologaVotazione per classi, giudizio di omologazioneSecondo il calendario fissato dal tribunaleTribunale / creditori

Se invece scelgo il concordato, cosa devo depositare?

Il concordato preventivo richiede un fascicolo molto più pesante, e soprattutto richiede che i numeri siano attestati da un professionista indipendente. In estrema sintesi servono:

  • la proposta ai creditori, con l’indicazione di come e in che misura verranno soddisfatti;
  • il piano, che spiega come l’impresa produrrà le risorse necessarie (continuità aziendale, liquidazione, o soluzione mista);
  • la suddivisione dei creditori in classi, obbligatoria nel concordato in continuità aziendale;
  • la documentazione contabile e patrimoniale prevista dall’art. 39 CCII;
  • la relazione di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati e la fattibilità del piano (art. 87 CCII).

Le regole sostanziali cambiano molto a seconda del tipo di concordato. Nel concordato liquidatorio la legge pretende un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% il soddisfacimento dei creditori chirografari rispetto alla liquidazione giudiziale, e un pagamento ai chirografari di almeno il 20% del loro credito complessivo. Nel concordato in continuità queste soglie non operano, ma entrano in gioco le classi, la regola di distribuzione del valore e la verifica che nessun creditore dissenziente riceva meno di quanto otterrebbe dalla liquidazione giudiziale.

Il tribunale, al momento dell’ammissione, non fa ancora il “processo” alla convenienza della proposta. La Cassazione, con la sentenza n. 22960 del luglio 2026, ha enunciato nell’interesse della legge il principio per cui la verifica del cosiddetto plusvalore concordatario, cioè del maggior valore che la proposta assicura rispetto alla liquidazione, va fatta in sede di omologazione e non nella fase di ammissione. Questo non significa che in ammissione “passi tutto”: la ritualità della proposta e la completezza della documentazione vengono comunque controllate, e un fascicolo lacunoso può fermarsi già lì.

I creditori votano? E se una banca dice di no?

Nel concordato sì, votano; nella composizione negoziata no, firmano (o non firmano).

È una differenza che va capita bene. Nella composizione negoziata non c’è alcuna votazione: l’imprenditore costruisce accordi con i singoli creditori o con gruppi di creditori. Chi non firma non è vincolato. Se la banca principale dice di no, puoi trovarti con un accordo che regge con tutti gli altri ma non con lei, e la tenuta del piano dipende da quanto pesa quel credito.

Esistono però degli strumenti intermedi. La composizione negoziata può chiudersi con un accordo di ristrutturazione dei debiti, anche nella forma “ad efficacia estesa”, che consente di vincolare i creditori dissenzienti appartenenti alla stessa categoria omogenea di chi ha aderito. E quando l’accordo nasce dentro la composizione negoziata e risulta dalla relazione finale dell’esperto, la percentuale di adesioni richiesta per questa estensione si abbassa: è uno dei vantaggi più concreti del percorso.

Nel concordato preventivo, invece, si vota. Nel concordato in continuità i creditori sono divisi in classi e la proposta è approvata se lo è da tutte le classi; ma anche se una o più classi votano contro, il tribunale può omologare con la cosiddetta ristrutturazione trasversale (art. 112, comma 2, CCII), se ricorrono le condizioni di legge. La Cassazione, con la sentenza 30 marzo 2026, n. 7663, ha confermato l’interpretazione per cui l’omologazione forzosa del concordato in continuità è possibile anche senza la maggioranza delle classi, purché ricorrano le condizioni alternative fissate dalla norma sull’approvazione da parte delle classi, richiamando proprio le modifiche introdotte dal D.Lgs. 136/2024 come conferma di quella lettura.

È questo il vero “potere” del concordato: la banca che dice di no può essere superata. Ma il prezzo è un percorso più lungo, pubblico, più costoso in termini di oneri di procedura e con un controllo giudiziale serrato.

Se la trattativa fallisce, ho perso tutto il tempo?

No, se la trattativa è stata condotta seriamente. Sì, se è stata usata solo per prendere tempo.

Quando la composizione negoziata si chiude senza accordo, l’imprenditore non resta a mani vuote. L’art. 23 CCII prevede una serie di sbocchi: può depositare un piano attestato di risanamento, chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione, accedere al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, al concordato preventivo o, se le trattative si sono svolte correttamente ma nessuna soluzione è praticabile, al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII).

Il concordato semplificato è l’esito che più distingue la composizione negoziata: non c’è voto dei creditori, non c’è la soglia del 20% per i chirografari, non è richiesto l’apporto esterno del 10%. Il tribunale omologa se la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale e assicura un’utilità a ciascuno di loro. Ma si può chiedere solo entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale, e solo se l’esperto dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede.

La Cassazione, a cavallo tra fine 2025 e inizio 2026, ha chiarito che non si tratta di una scorciatoia. Con l’ordinanza 4 dicembre 2025, n. 31641, e con l’ordinanza 12 gennaio 2026, n. 623, ha affermato che il tribunale non si limita a “prendere atto” della domanda: verifica in modo sostanziale i presupposti di accesso, compresa l’esistenza originaria delle condizioni per entrare in composizione negoziata, e l’attendibilità dei documenti. Con la sentenza 12 gennaio 2026, n. 624, ha escluso che l'”utilità” per i creditori chirografari possa consistere nella sola maggiore rapidità della procedura, se a loro non va nulla.

La lezione è chiara. La composizione negoziata “salva il tempo” solo se la si conduce davvero: documenti veri, trattative serie, nessuna mossa unilaterale contro i creditori. Chi la usa per guadagnare qualche settimana rischia di bruciarsi proprio l’uscita di sicurezza.


Ho debiti col Fisco: in quale delle due strade posso trattarli?

Oggi in entrambe, ma con regole diverse. È una delle novità più importanti del 2024.

Fino al terzo correttivo, la composizione negoziata aveva un grande punto debole: l’Erario non poteva essere coinvolto in una vera trattativa di stralcio. Il D.Lgs. 136/2024 ha introdotto la possibilità di formulare, nel corso della composizione negoziata, una proposta di accordo transattivo all’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione per il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari (art. 23, comma 2-bis, CCII). La regola si applica alle istanze di nomina dell’esperto presentate dopo l’entrata in vigore del correttivo (28 settembre 2024).

Ci sono però limiti precisi. L’accordo riguarda i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, non i tributi locali; per l’IVA valgono restrizioni specifiche. Alla proposta vanno allegate le relazioni richieste dalla norma, e l’esecuzione dell’accordo passa da un vaglio del tribunale. L’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni operative con la circolare n. 5/E del 16 luglio 2026, che dedica ampio spazio proprio alla gestione della posizione fiscale fin dalle prime fasi della composizione negoziata.

Nel concordato preventivo, la transazione fiscale (art. 88 CCII) è uno strumento collaudato da tempo, e c’è in più la possibilità del cram down fiscale: se l’adesione dell’Erario è determinante e il trattamento proposto è conveniente rispetto alla liquidazione, il tribunale può omologare anche in mancanza di adesione. Sulla disciplina previgente in continuità la Cassazione è tornata con la sentenza 14 giugno 2026, n. 19790, delimitando l’applicazione del cram down fiscale e previdenziale nelle procedure soggette al testo anteriore al correttivo: segno che, in questa materia, la data di deposito della domanda può cambiare le regole del gioco.

Durante la composizione negoziata, inoltre, operano alcune misure premiali di legge sul fronte di sanzioni e interessi tributari. In concreto: se il debito fiscale è una parte rilevante del passivo, la scelta tra le due strade non può prescindere da un’analisi congiunta legale e contabile, perché il trattamento del Fisco è spesso la variabile che fa saltare o tenere tutto il piano.

Ho già un’istanza di fallimento pendente: posso ancora entrare in composizione negoziata?

Dipende da un elemento che pochi controllano: cosa hai già depositato tu.

Se un creditore ha chiesto l’apertura della liquidazione giudiziale e tu non hai ancora presentato nessuna domanda di accesso a strumenti di regolazione della crisi, la composizione negoziata è in linea di principio ancora possibile, e la pubblicazione dell’istanza di misure protettive impedisce al tribunale di dichiarare la liquidazione finché le trattative sono in corso. L’esperto, però, valuterà con particolare attenzione se c’è una reale prospettiva di risanamento: un’istanza di liquidazione pendente è un segnale che va spiegato, non nascosto.

Se invece hai già depositato una domanda di concordato, anche solo “con riserva”, la situazione cambia radicalmente. La Cassazione, con la sentenza 6 dicembre 2025, n. 31856, ha affermato che la domanda di composizione negoziata presentata in pendenza di una domanda di concordato preventivo è inammissibile e non produce effetti impeditivi rispetto alla dichiarazione di liquidazione. Ha anche precisato che spetta al tribunale investito dell’istanza di liquidazione valutare incidentalmente questa inammissibilità. Tradotto: non si può “saltare” dal concordato alla composizione per guadagnare protezione.

C’è anche il problema inverso. La legge prevede che, se pende un’istanza di liquidazione di un terzo, la domanda di concordato vada presentata entro la prima udienza, a pena di decadenza; fa eccezione la domanda presentata all’esito della composizione negoziata entro 60 giorni dalla relazione finale. Una pronuncia della Cassazione del 2026, la prima di legittimità su questo punto e commentata in dottrina nel maggio 2026, ha chiarito che l’eccezione non scatta se il debitore abbandona anticipatamente la composizione chiedendone l’archiviazione: occorre che le trattative siano davvero giunte a conclusione con la relazione dell’esperto.

Su questi passaggi di confine, in cui un errore di sequenza può costare l’azienda, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e avvocato cassazionista, valuta l’ordine delle mosse prima di depositare qualsiasi atto.

Vale anche se i soci mettono soldi o rinunciano ai loro crediti?

Mettere soldi nuovi conta; rinunciare a crediti già esistenti, quasi sempre no.

È una domanda frequente, perché i soci spesso sono pronti a “fare la loro parte” e pensano che qualsiasi sacrificio valga come contributo al piano. Non è così. Nel concordato liquidatorio (e, per espressa scelta giurisprudenziale, anche nel concordato semplificato) le risorse esterne di cui parla l’art. 84, comma 4, CCII sono apporti di ricchezza nuova, che entrano nel patrimonio dell’impresa e aumentano l’attivo distribuibile.

La Cassazione, con la sentenza 12 gennaio 2026, n. 620, ha escluso che possa considerarsi risorsa esterna la rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati durante la composizione negoziata e autorizzati dal tribunale. Il motivo è semplice: quella rinuncia non porta un euro in più nella cassa della procedura, cambia solo l’ordine con cui i creditori vengono pagati.

Diverso è il caso dei finanziamenti nuovi durante la composizione negoziata. Il tribunale può autorizzare l’imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili, anche dai soci, quando servono a mantenere l’impresa in vita e a portare avanti le trattative. Questo è un vantaggio reale della composizione, perché consente di trovare liquidità in un momento in cui nessuno la presterebbe senza garanzie. Ma va pianificato: un finanziamento soci concepito male può diventare inutile proprio quando servirebbe a sostenere la proposta finale.

Lo stesso discorso vale per le garanzie personali dei soci e degli amministratori. Nella composizione negoziata le misure protettive possono, in certi casi, essere estese ai garanti, come mostra il già citato provvedimento del Tribunale di Brescia del 17 aprile 2025. Nel concordato preventivo, invece, i creditori conservano in linea generale i loro diritti verso i coobbligati e i fideiussori. È un elemento che spesso orienta la scelta più di quanto si pensi.

Posso iniziare con la composizione e poi passare al concordato?

Sì, ed è spesso la sequenza più sensata. Ma non funziona al contrario, e non senza regole.

La composizione negoziata è stata pensata proprio come “anticamera” degli strumenti di regolazione. Durante le trattative si raccolgono dati, si testano le disponibilità dei creditori, si capisce chi è pronto a firmare e chi no. Se alla fine emerge che c’è una maggioranza favorevole ma qualche creditore rilevante si oppone, si può trasformare il lavoro fatto in un concordato preventivo o in un accordo di ristrutturazione, con il vantaggio di presentarsi in tribunale con un piano già discusso e, spesso, con un parere dell’esperto che ne descrive la genesi.

Il passaggio inverso non è libero. Come abbiamo visto, se hai già depositato una domanda di concordato (anche con riserva), non puoi chiedere la composizione negoziata finché quella domanda pende; e se hai rinunciato a una domanda di accesso a uno strumento di regolazione, devi attendere quattro mesi prima di poter presentare l’istanza di composizione.

C’è poi un aspetto di coerenza. Il tribunale, quando esamina un concordato che segue una composizione negoziata, guarderà anche a come quella composizione è stata condotta. Una composizione abbandonata per strategia, con atti unilaterali e dissensi dell’esperto iscritti nel Registro, è un pessimo biglietto da visita. Una composizione seria, chiusa con una relazione finale che descrive trattative leali, è invece un elemento che rafforza la credibilità del piano.


Le banche mi tagliano i fidi appena lo sanno?

Non possono farlo per il solo fatto che hai avviato la composizione negoziata. Possono reagire agli inadempimenti, come sempre.

È la paura più diffusa, ed è comprensibile: per molte imprese le linee di credito sono ossigeno. Il terzo correttivo ha introdotto una regola esplicita: l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti bancari, né può determinare automaticamente una classificazione peggiore del credito. Le banche sono inoltre tenute a partecipare alle trattative in modo attivo e informato e a motivare le proprie decisioni.

Detto questo, sarebbe scorretto dirti che le banche resteranno indifferenti. Se smetti di pagare le rate o sfori gli affidamenti, la banca continua ad avere gli strumenti contrattuali di sempre, salvo che il tribunale non abbia confermato misure protettive o cautelari specifiche. Ed è possibile che la banca applichi alla posizione le valutazioni di rischio previste dalle regole di vigilanza. Proprio per questo, il modo in cui la banca viene informata e coinvolta fin dall’inizio conta moltissimo.

Nel concordato preventivo la dinamica è diversa. Il deposito della domanda è pubblico e la banca lo conosce subito. I contratti pendenti, compresi quelli bancari, seguono regole specifiche: in certi casi l’imprenditore può chiedere di sospenderli o scioglierli, e i creditori non possono rifiutare l’adempimento dei contratti in corso solo perché è stato depositato il concordato. Ma l’effetto reputazionale è più forte. Molte imprese scelgono la composizione negoziata proprio perché è riservata: i fornitori e i clienti, salvo l’iscrizione delle misure protettive, non lo vengono a sapere.

Rischio di perdere l’azienda o di finire nei guai penalmente?

Il rischio maggiore non è scegliere la strada sbagliata: è non sceglierne nessuna.

Nessuno dei due strumenti garantisce un esito, ed è giusto dirlo con chiarezza. Una composizione negoziata può chiudersi senza accordo; un concordato può non essere omologato. Se l’impresa è insolvente e nessuna soluzione regge, lo sbocco può essere la liquidazione giudiziale. Ma entrambe le strade, se percorse correttamente, offrono una protezione che l’inerzia non dà.

Sul fronte penale, un dato recente è significativo. La Cassazione penale, con la sentenza n. 30109/2025 (udienza del 9 luglio 2025, depositata il 2 settembre 2025), ha ritenuto non censurabile la decisione con cui il giudice di merito aveva escluso il pericolo concreto necessario per un sequestro preventivo, valorizzando il fatto che la società fosse in composizione negoziata in continuità e avesse ottenuto la conferma delle misure protettive. Non è un’immunità, ma è un segnale: affrontare la crisi con gli strumenti di legge viene considerato un comportamento responsabile.

Per gli amministratori, inoltre, il Codice impone di dotare l’impresa di assetti organizzativi adeguati a rilevare tempestivamente la crisi e di attivarsi senza indugio. Lasciar degradare la situazione può fondare responsabilità civili verso la società e i creditori, e aggravare i profili penali in caso di liquidazione. Il limite reale, che va detto, è che nessuna procedura “cancella” condotte già compiute: pagamenti preferenziali, distrazioni o falsità contabili restano tali anche se poi si accede a uno strumento di regolazione.

Quanto alla domanda “perderò l’azienda?”: nella composizione negoziata e nel concordato in continuità l’obiettivo è proprio conservarla. Nel concordato liquidatorio e nel concordato semplificato, invece, l’azienda viene ceduta o liquidata, anche se in modo ordinato e spesso con risultati migliori per tutti rispetto alla liquidazione giudiziale.

E se non faccio niente e aspetto?

Aspettare è a sua volta una scelta, e quasi sempre la più costosa.

Ogni mese di inerzia consuma margini: i debiti tributari maturano sanzioni e interessi, i fornitori passano al decreto ingiuntivo, le banche spostano la posizione verso classificazioni peggiori, e prima o poi qualcuno deposita un’istanza di liquidazione giudiziale. A quel punto le opzioni si restringono: la composizione negoziata è ancora tecnicamente possibile, ma l’esperto valuterà con molta più cautela le prospettive di risanamento; il concordato va depositato entro la prima udienza; il tempo per costruire un piano credibile è quasi azzerato.

C’è anche un effetto meno visibile. Le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS, Agenzia delle Entrate-Riscossione) scattano al superamento di determinate soglie di debito scaduto e invitano l’organo di controllo e l’imprenditore a valutare la composizione negoziata. Ignorarle significa perdere il momento in cui la scelta è ancora libera.

La rassicurazione fondata è questa: se ci si muove in tempo, la composizione negoziata offre davvero uno spazio protetto per trattare. Il limite reale è altrettanto chiaro: quello spazio ha una durata massima e non si riapre a piacimento.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Certo. Ecco due simulazioni dimostrative, con numeri realistici ma ipotetici: non sono casi seguiti dallo studio, servono a mostrare come ragiona chi deve scegliere.

Simulazione 1 – Impresa manifatturiera con debito bancario concentrato.

Ipotesi: società di lavorazioni meccaniche con fatturato di 3.870.000 euro, margine operativo lordo di 412.000 euro, debito complessivo di 2.684.300 euro così ripartito: 1.538.700 euro verso due banche, 627.900 euro verso fornitori, 371.400 euro verso l’Erario, 146.300 euro verso INPS. Liquidità sufficiente per circa 70 giorni di attività ordinaria.

Il test pratico di ragionevole perseguibilità del risanamento rapporta il debito da ristrutturare ai flussi liberi annui: se l’impresa genera circa 300.000 euro di flussi liberi stabili e deve ristrutturare circa 1.500.000 euro, il rapporto è intorno a 5, cioè in una fascia in cui il risanamento richiede interventi incisivi ma non è irrealistico.

Sviluppo: l’impresa deposita l’istanza di composizione negoziata il 2 febbraio e chiede misure protettive limitate alle due banche e a un fornitore che ha già notificato un precetto. Il tribunale conferma le misure per 90 giorni. In 160 giorni l’esperto conduce le trattative; le banche accettano una moratoria di 18 mesi sulla quota capitale e un riscadenzamento a 7 anni; i fornitori principali accettano un pagamento rateale; con il Fisco si avvia la proposta di accordo transattivo.

Esito: la composizione si chiude con un accordo sottoscritto da imprenditore, creditori aderenti ed esperto. Nessuna procedura pubblica, l’azienda resta operativa. Perché qui la composizione negoziata è la scelta naturale: i creditori decisivi sono pochi e disponibili a trattare.

Variante: se una delle due banche, titolare di 912.400 euro, avesse rifiutato qualsiasi accordo, il piano non avrebbe retto con la sola adesione dell’altra. In quel caso, raccolte le adesioni della maggioranza, l’impresa avrebbe potuto trasformare il lavoro fatto in un concordato in continuità, contando sulla possibilità di superare il dissenso con il voto per classi e, se necessario, con la ristrutturazione trasversale.

Simulazione 2 – Impresa commerciale senza prospettive di continuità.

Ipotesi: società di distribuzione all’ingrosso con passivo di 1.976.500 euro e attivo realizzabile stimato in 1.124.800 euro (magazzino, crediti commerciali, un immobile strumentale). La continuità non è sostenibile: il principale cliente ha cessato i rapporti e il mercato di riferimento è in contrazione.

Sviluppo: l’impresa entra in composizione negoziata, ma dopo 140 giorni l’esperto constata che nessuna soluzione di risanamento è praticabile; nella relazione finale, comunicata il 17 settembre, dichiara che le trattative si sono svolte con correttezza e buona fede.

A questo punto l’impresa ha 60 giorni dalla comunicazione della relazione per chiedere il concordato semplificato: la scadenza cade il 16 novembre. Propone la liquidazione dell’attivo con un pagamento integrale dei privilegiati e un pagamento ai chirografari pari a circa l’11%. Nel concordato preventivo liquidatorio ordinario questo non sarebbe stato possibile, perché la legge richiede almeno il 20% ai chirografari e un apporto esterno che aumenti di almeno il 10% il loro soddisfacimento.

Esito possibile: il tribunale può omologare se la proposta non è peggiore della liquidazione giudiziale e se assicura un’utilità a ciascun creditore. Ma attenzione: secondo la Cassazione (sent. n. 624/2026), se ai chirografari andasse zero e l’unico “vantaggio” fosse la velocità, l’omologazione verrebbe negata. E se i soci avessero offerto, come unico contributo, la rinuncia alla prededuzione dei loro finanziamenti, questo non sarebbe stato considerato risorsa esterna (sent. n. 620/2026).

Cosa insegnano le due simulazioni: la scelta non dipende dall’importo dei debiti, ma da chi sono i creditori decisivi, quanto sono disposti a trattare e se l’azienda ha ancora un futuro operativo.


La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“Sono pronto a mostrare i miei numeri veri, a un terzo indipendente, fin dal primo giorno?”

È la domanda che separa le composizioni negoziate che funzionano da quelle che si arenano. E vale, in forme diverse, anche per il concordato.

Nella composizione negoziata l’esperto lavora sui documenti che l’imprenditore gli consegna: situazione patrimoniale aggiornata, elenco dei creditori, piano di risanamento, Centrale Rischi, certificati dei debiti fiscali e contributivi. Se quei documenti sono incompleti, ottimistici o, peggio, non corrispondenti alla realtà, l’esperto se ne accorge, e da quel momento la trattativa perde credibilità. Le banche, a loro volta, confrontano quello che leggono con le proprie informazioni. Basta un’incongruenza scoperta a metà percorso per trasformare un interlocutore disponibile in un creditore sospettoso.

Nel concordato preventivo il filtro è ancora più severo, perché i dati vengono attestati da un professionista indipendente, verificati dal commissario giudiziale e messi a disposizione dei creditori che votano. E la Cassazione, con le pronunce sul concordato semplificato del gennaio 2026, ha chiarito che anche nelle procedure “semplificate” il tribunale verifica a ritroso se ci fossero davvero, fin dall’inizio, le condizioni per entrare in composizione negoziata. Un percorso costruito su numeri non veritieri può crollare anche dopo mesi.

C’è un secondo aspetto, meno tecnico. Molti imprenditori arrivano alla scelta con un’idea già fatta (“voglio salvare l’azienda così com’è”) e cercano lo strumento che la confermi. Ma la composizione negoziata è uno spazio in cui il piano viene messo alla prova, e talvolta l’esito onesto è che serve un socio nuovo, una cessione di ramo d’azienda o una riduzione del perimetro. Chiedersi prima se si è disposti ad accettare anche queste risposte evita di sprecare i mesi più preziosi.

In concreto, prima di scegliere lo strumento conviene fare tre verifiche: la contabilità è aggiornata e affidabile? Il debito fiscale e contributivo è stato ricostruito con certezza? Esiste un piano di cassa a 12-18 mesi che regge senza ipotesi miracolose? Se la risposta a una di queste domande è no, il primo lavoro da fare non è scegliere la procedura, ma mettere in ordine i numeri.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco le pronunce più rilevanti per chi deve scegliere tra composizione negoziata e concordato preventivo, aggiornate a ottobre 2026. Per ciascuna indichiamo gli estremi, il principio espresso con parole nostre e il motivo per cui conta in questa scelta.

1. Cass. civ., sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856. Principio: se è già pendente una domanda di concordato preventivo, anche con riserva, l’istanza di composizione negoziata è inammissibile e non impedisce la dichiarazione di liquidazione; il tribunale chiamato a decidere sulla liquidazione valuta questa inammissibilità in via incidentale. Rilevanza: stabilisce che l’ordine delle mosse è decisivo. Non si può entrare in composizione negoziata per ottenere protezione dopo aver già scelto il concordato.

2. Cass. pen., sez. III, n. 30109/2025 (udienza 9 luglio 2025, deposito 2 settembre 2025). Principio: la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la decisione di merito che aveva escluso il pericolo necessario per un sequestro preventivo, tenendo conto della pendenza della composizione negoziata in continuità e della conferma delle misure protettive. Rilevanza: mostra che attivare la composizione negoziata può avere ricadute favorevoli anche fuori dal perimetro civilistico, come segnale di gestione responsabile della crisi.

3. Cass. civ., sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663. Principio: nel concordato in continuità aziendale l’omologazione forzosa tramite ristrutturazione trasversale è possibile anche se manca la maggioranza delle classi, quando la proposta è approvata dalle classi indicate dalla norma; la lettura è confermata dalle modifiche del D.Lgs. 136/2024. Rilevanza: è la pronuncia che spiega meglio il “potere” del concordato rispetto alla composizione: il dissenso di alcuni creditori può essere superato.

4. Cass. civ., ord. 26 maggio 2026, n. 16358. Principio: nel concordato con riserva il termine assegnato dal tribunale per depositare piano e proposta ha natura decadenziale; la sua proroga non è dovuta e il piano manifestamente inidoneo comporta l’inammissibilità della proposta, con possibile apertura della liquidazione giudiziale. Rilevanza: chi sceglie il concordato non può contare su tempi elastici. Va preparato prima del deposito.

5. Cass. civ., sez. I, 14 giugno 2026, n. 19790. Principio: la Corte si è pronunciata sull’applicazione del cram down fiscale e previdenziale previsto dal previgente art. 88, comma 2-bis, CCII al concordato in continuità, delimitandone l’ambito per le procedure soggette alla disciplina anteriore al correttivo del 2024. Rilevanza: il trattamento del Fisco dipende anche dalla disciplina applicabile ratione temporis. La data di deposito conta.

6. Cass. civ., sez. I, 8 gennaio 2025, n. 348. Principio: la Corte ha delineato la nozione di continuità aziendale e i criteri per accertarla nell’omologazione di un concordato preventivo “misto”, cioè in parte liquidatorio e in parte in continuità. Rilevanza: qualificare correttamente il concordato (continuità o liquidazione) cambia le regole applicabili, dalle soglie minime al voto per classi.

7. Cass. civ., sez. I, 28 novembre 2025, n. 31176. Principio: il provvedimento della Corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta di concordato, senza aprire la liquidazione giudiziale, non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, perché privo di carattere decisorio, anche se reso con sentenza. Rilevanza: nel concordato, una dichiarazione di inammissibilità può chiudere la partita senza ulteriori gradi di giudizio. La qualità del primo deposito è tutto.

8. Cass. civ., sez. I, luglio 2026, n. 22960. Principio: la verifica del maggior valore assicurato dalla proposta rispetto alla liquidazione giudiziale si compie in sede di omologazione e non nella fase di ammissione; principio enunciato nell’interesse della legge, confermando anche la non ricorribilità del provvedimento di inammissibilità non seguito dalla liquidazione. Rilevanza: chiarisce cosa controlla il tribunale in ciascuna fase del concordato, utile per impostare correttamente il fascicolo.

9. Cass. civ., sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31641. Principio: nel concordato semplificato il tribunale, già in fase di apertura, svolge un controllo di legalità sostanziale sulle condizioni di ammissibilità e sull’attendibilità della documentazione, non un mero controllo formale. Rilevanza: il concordato semplificato non è un approdo automatico della composizione negoziata fallita.

10. Cass. civ., sez. I, ord. 12 gennaio 2026, n. 623. Principio: il controllo di ammissibilità del concordato semplificato si estende alla verifica che sussistessero fin dall’inizio i presupposti per accedere alla composizione negoziata; il decreto d’appello che conferma l’inammissibilità non è ricorribile per cassazione. Rilevanza: chi entra in composizione negoziata senza averne i requisiti rischia di perdere anche l’uscita del concordato semplificato.

11. Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 2026, n. 624. Principio: l’utilità per ciascun creditore, richiesta per omologare il concordato semplificato, può non essere economica ma deve essere concreta; la sola rapidità di definizione della crisi non basta se ai chirografari non è riconosciuto nulla. Rilevanza: fissa il contenuto minimo della proposta liquidatoria che segue la composizione negoziata.

12. Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 2026, n. 620. Principio: la rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati durante la composizione negoziata e autorizzati dal tribunale non costituisce risorsa esterna, perché non aumenta l’attivo. Rilevanza: orienta il modo in cui i soci possono davvero contribuire al piano.

13. Cass. civ., sez. I, ord. 9 gennaio 2026, n. 503. Principio: nel concordato semplificato il tribunale esercita un vaglio sui requisiti di accesso alla procedura e sull’attendibilità della relazione dell’esperto, in linea con l’orientamento di legittimità più recente. Rilevanza: conferma il peso centrale della relazione finale dell’esperto nella scelta del percorso successivo.

14. Trib. Brescia, 17 aprile 2025. Principio: confermate le misure protettive per 120 giorni ed estese anche ai terzi garanti, valorizzando il parere dell’esperto sull’idoneità della composizione negoziata a soddisfare i creditori. Rilevanza: la protezione dei garanti è un elemento che può far preferire la composizione al concordato.

15. Trib. Modena, ord. 8 marzo 2025. Principio: in composizione negoziata è stata esaminata la concessione di una misura cautelare che inibiva alla banca l’escussione della garanzia pubblica del Fondo di garanzia (MCC). Rilevanza: mostra la flessibilità delle misure cautelari nella composizione, adattabili al singolo rapporto bancario.

16. Trib. Udine, ord. 30 aprile 2024. Principio: nella composizione negoziata sono ammissibili misure cautelari con contenuto analogo a quelle protettive tipiche; il tetto massimo di 240 giorni riguarda le sole misure protettive. Rilevanza: amplia, almeno secondo una parte della giurisprudenza di merito, gli strumenti di tutela a disposizione durante le trattative.

A queste si aggiunge la già ricordata pronuncia della Cassazione del 2026 sull’art. 40, comma 10, CCII, la prima di legittimità sul tema, secondo cui la finestra di 60 giorni per chiedere il concordato in pendenza di un’istanza di liquidazione presuppone che la composizione negoziata sia arrivata alla relazione finale dell’esperto e non sia stata semplicemente abbandonata dal debitore.


“E voi, concretamente, cosa fate?”

Ecco gli strumenti che lo Studio Monardo mette in campo quando un’impresa deve scegliere tra composizione negoziata e concordato preventivo.

1. Ricostruiamo il passivo reale. Incrociamo Centrale Rischi, estratti di ruolo, cassetto fiscale, posizione INPS e scritture contabili, per avere un elenco dei creditori completo e verificato prima di qualsiasi deposito.

2. Eseguiamo il test di ragionevole perseguibilità del risanamento sui dati veri dell’impresa, e lo commentiamo con l’imprenditore per capire se la composizione negoziata parte da basi solide.

3. Verifichiamo i limiti di accesso. Controlliamo la pendenza di istanze di liquidazione, di domande di concordato, di rinunce negli ultimi quattro mesi, per evitare che la scelta venga invalidata da un errore di sequenza.

4. Prepariamo l’istanza di composizione negoziata e il progetto di piano di risanamento, curando i documenti richiesti dalla piattaforma telematica.

5. Redigiamo il ricorso per la conferma delle misure protettive, calibrando l’ampiezza della protezione sui creditori e sulle azioni che davvero mettono a rischio la continuità, inclusa l’eventuale estensione ai garanti.

6. Impostiamo la posizione fiscale, valutando l’accordo transattivo con l’Agenzia delle Entrate nella composizione negoziata o la transazione fiscale nel concordato, insieme ai commercialisti dello staff.

7. Affianchiamo l’imprenditore nelle trattative con banche, fornitori ed enti, preparando le proposte e documentando il percorso in vista della relazione finale dell’esperto.

8. Costruiamo la strategia di uscita: accordo, accordo di ristrutturazione, concordato in continuità, concordato semplificato o, per le imprese sotto soglia, strumenti del sovraindebitamento, rispettando i termini di 60 giorni e le decadenze.

9. Predisponiamo la domanda di concordato preventivo, con o senza riserva, coordinando proposta, piano, classi e rapporti con l’attestatore.

10. Proponiamo reclami e ricorsi contro i provvedimenti sfavorevoli, verificando caso per caso quali sono effettivamente impugnabili.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: chi conosce la composizione negoziata dal lato dell’esperto sa quali documenti rendono credibile un’istanza, quali comportamenti portano a una relazione finale favorevole e quali errori la compromettono. E l’abilitazione di Gestore della crisi e fiduciario OCC permette di indirizzare correttamente anche le piccole imprese che, chiusa la composizione, devono passare agli strumenti del sovraindebitamento.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: chi imposta la scelta tra composizione e concordato è lo stesso professionista che, se necessario, difende quella scelta davanti alla Corte d’appello e alla Suprema Corte, senza passaggi di mano e senza perdita di informazioni.

Lo staff multidisciplinare lavora sullo stesso fascicolo: gli avvocati curano gli aspetti procedurali, contrattuali e contenziosi; i commercialisti ricostruiscono i numeri, il piano di cassa e la posizione fiscale. È questa integrazione che consente di valutare insieme diritto e numeri, cioè le due metà di ogni scelta tra composizione negoziata e concordato preventivo.


In chiusura: i tre messaggi da portare a casa

Il primo: la composizione negoziata è la scelta naturale quando i creditori decisivi sono pochi e disposti a trattare; il concordato preventivo serve quando qualcuno va vincolato anche contro la sua volontà.

Il secondo: l’ordine delle mosse conta quanto la mossa. Chi ha già depositato un concordato non può rifugiarsi nella composizione negoziata; chi abbandona la composizione prima della relazione finale può perdere la finestra per accedere al concordato.

Il terzo: nessuna procedura funziona con numeri inaffidabili. La Cassazione del 2025-2026 ha chiarito che i tribunali controllano nella sostanza, anche a ritroso.

Lo Studio Monardo segue questa materia per una ragione precisa: la composizione negoziata è il terreno dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, qualifica dell’Avv. Monardo; il passaggio delle piccole imprese agli strumenti di sovraindebitamento è il terreno del Gestore della crisi e fiduciario OCC; i reclami e i ricorsi fino all’ultimo grado sono il terreno dell’avvocato cassazionista. Con lo staff di avvocati e commercialisti analizzeremo la tua situazione e costruiremo la strategia più adatta, senza promettere esiti che nessuno può garantire.

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