Che Ruolo Ha Il Commissario Giudiziale Nel Concordato Preventivo? Sette False Credenze Da Smontare, Norma Alla Mano

Pochi protagonisti del concordato preventivo sono raccontati in modo tanto approssimativo quanto il commissario giudiziale. C’è l’imprenditore che lo immagina come un “curatore travestito” pronto a sfilargli le chiavi dell’azienda; c’è il creditore convinto che sia il suo avvocato d’ufficio, quello che difenderà i suoi interessi senza che lui debba muovere un dito; c’è il consulente aziendale che lo tratta come un alleato con cui confidarsi liberamente. Sono convinzioni comprensibili: il commissario è una figura ibrida, che controlla ma non gestisce, informa ma non rappresenta, segnala ma non decide. E proprio questa natura “a metà” alimenta il passaparola.

Il problema è che le idee sbagliate, in una procedura concorsuale, si pagano. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: il creditore che aspetta che sia il commissario a contestare il piano rischia di perdere il diritto di opporsi all’omologazione; l’imprenditore che racconta al commissario un pagamento “di favore” pensando di parlare con un consulente può innescare la revoca dell’intera procedura.

In questa guida mettiamo alla prova del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, aggiornato al correttivo D.Lgs. 136/2024) e della giurisprudenza più recente sette credenze diffuse:

  1. il commissario giudiziale prende in mano la gestione dell’impresa;
  2. il commissario è l’avvocato dei creditori;
  3. il commissario è un consulente dalla parte del debitore;
  4. è il commissario a decidere se il concordato passa o no;
  5. nel concordato “in bianco” il commissario non c’è ancora;
  6. il commissario può fare causa a chi ha ricevuto pagamenti sospetti e recuperare il denaro;
  7. dopo l’omologazione il commissario esce di scena.

Perché affrontiamo proprio questo tema? Perché il concordato preventivo è lo strumento cardine della regolazione della crisi d’impresa, e il dialogo con il commissario giudiziale è in larga parte una trattativa tecnica con i creditori sotto controllo pubblico. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno la logica delle trattative assistite e dei controlli terzi che precedono e accompagnano il concordato. A questo si aggiunge l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, decisiva quando la partita si sposta sul reclamo contro l’omologazione o sul ricorso di legittimità, e il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, che pesa quando il passivo è composto in buona parte da debiti verso banche ed erario.

📩 Stai preparando una domanda di concordato o sei creditore di un’impresa che l’ha appena depositata? Contattaci ora: trovi tutti i riferimenti dello Studio in fondo a questo articolo.


Mito n. 1 — «Arriva il commissario e l’azienda non è più tua»

Il mito

«Con il concordato il tribunale nomina un commissario che prende il controllo dell’azienda: da quel momento l’imprenditore non decide più nulla.»

Perché ci credono in tanti

È la sovrapposizione più naturale: nel linguaggio comune “commissario” evoca chi subentra nella gestione (il commissario prefettizio di un comune, il commissario straordinario delle grandi imprese). In più, molti hanno visto da vicino un fallimento, oggi liquidazione giudiziale, dove il curatore effettivamente amministra il patrimonio e il debitore ne perde la disponibilità. Il passaparola fonde le due procedure e attribuisce al commissario del concordato i poteri del curatore.

C’è anche un fondo di verità concreto: dopo l’apertura del concordato l’imprenditore non è più completamente libero. Ci sono atti che non può compiere da solo, c’è qualcuno che controlla la contabilità, ci sono relazioni periodiche da depositare. Chi vive questa sensazione di “fiato sul collo” la scambia facilmente per uno spossessamento.

La realtà

Il Codice della crisi disegna un sistema molto diverso. L’art. 94 CCII stabilisce che durante la procedura il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. La parola chiave è “vigilanza”: il commissario osserva, verifica, segnala, ma non firma i contratti, non assume il personale, non sceglie i fornitori, non tratta il prezzo delle commesse.

Il limite vero all’autonomia dell’imprenditore non lo pone il commissario, ma il tribunale o il giudice delegato: gli atti di straordinaria amministrazione (per esempio vendere un immobile, concedere un’ipoteca, transigere una lite importante) richiedono un’autorizzazione giudiziale, e se compiuti senza autorizzazione sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato. In questo quadro il commissario è chiamato, di solito, a esprimere un parere, ma l’autorizzazione resta un atto del giudice.

L’art. 92 CCII completa il quadro: il commissario vigila sull’attività del debitore, è pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni e gli si applicano, in quanto compatibili, alcune norme dettate per il curatore (nomina, revoca, responsabilità, compenso), non quelle sui poteri di amministrazione. Il legislatore, cioè, ha preso in prestito dal curatore lo statuto personale, non la funzione gestoria.

C’è un’unica eccezione che conferma la regola: dopo l’omologazione, se il debitore ritarda o omette gli atti necessari all’esecuzione, il tribunale può attribuire al commissario i poteri per compierli al suo posto (art. 118 CCII). Ma si tratta di una misura straordinaria, che presuppone un inadempimento e un provvedimento del giudice, non di un effetto automatico dell’apertura del concordato.

La prova

La Cassazione ha descritto con precisione il perimetro della funzione: con l’ordinanza Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2021, n. 16562 ha chiarito che al commissario spettano compiti di vigilanza, informazione, consulenza e impulso, finalizzati a controllare la regolarità della condotta del debitore e a garantire che i creditori siano correttamente informati, mentre non gli spettano funzioni di amministrazione, gestione o rappresentanza né del debitore né dei creditori.

Cosa rischia chi ci crede

Il rischio corre in due direzioni. L’imprenditore che si crede “spossessato” tende a fermarsi: congela ordini, rinvia decisioni commerciali, aspetta che sia il commissario a dire cosa fare. In un concordato in continuità, dove il piano si regge sui flussi della gestione corrente, questa paralisi può compromettere la fattibilità stessa della proposta. All’opposto, l’imprenditore che scopre di conservare la gestione rischia di pensare di avere mano libera e di compiere un atto straordinario senza autorizzazione, esponendosi all’inefficacia dell’atto e, nei casi più gravi, alla segnalazione del commissario al tribunale. Né paralisi né disinvoltura: la gestione resta all’imprenditore, ma è una gestione sorvegliata.


Mito n. 2 — «Il commissario è l’avvocato dei creditori»

Il mito

«Non serve che il creditore si muova: c’è il commissario giudiziale, che rappresenta tutti i creditori e difende i loro interessi nella procedura.»

Perché ci credono in tanti

Il commissario, in effetti, lavora molto per i creditori. È lui che verifica l’elenco dei creditori sulla base delle scritture contabili (art. 104 CCII), che li convoca, che comunica loro la proposta, che redige la relazione particolareggiata destinata a orientare il voto. Chi riceve la sua PEC con l’avviso di convocazione e poi una relazione di decine di pagine che analizza il piano “dalla parte dei creditori” ha l’impressione di avere un difensore d’ufficio.

A rafforzare l’equivoco c’è anche un dato normativo: nel concordato liquidatorio esiste davvero una figura che agisce, in un certo senso, per conto dei creditori, cioè il liquidatore giudiziale. Il passaparola confonde spesso i due ruoli.

La realtà

Il commissario giudiziale è un organo terzo della procedura, ausiliario del tribunale, non un mandatario dei creditori. Tutela l’interesse generale alla correttezza dell’informazione e al rispetto delle regole, ma non sostituisce il singolo creditore nelle scelte e nelle azioni che la legge riserva a quest’ultimo.

In concreto, ciò significa che:

  • il voto è del creditore, non del commissario: è il singolo creditore che deve esprimersi sulla proposta nei modi e nei termini fissati;
  • l’opposizione all’omologazione è del creditore: se il creditore dissenziente non si costituisce nel giudizio di omologazione nei termini, non può poi pretendere che sia il commissario a far valere le sue ragioni;
  • le contestazioni sul proprio credito (ammontare, privilegio, collocazione in classe) vanno sollevate dal creditore interessato.

Anche la risoluzione del concordato per inadempimento conferma l’impostazione: l’art. 119 CCII consente al commissario di chiederla, ma solo su istanza di uno o più creditori. Senza l’impulso di un creditore, il commissario non può attivarsi da solo.

La prova

La già citata Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2021, n. 16562 è netta: il commissario non è sostituto processuale dei creditori, e la Corte ha giudicato inammissibile la costituzione in giudizio della “massa dei creditori in persona del commissario giudiziale” nel procedimento di reclamo. Sul versante dei creditori, Cass. civ., sez. I, 14 giugno 2026, n. 19788 ha ribadito che il dissenziente, per poter poi proporre reclamo contro l’omologazione, deve aver depositato tempestivamente la propria opposizione in vista dell’udienza: un onere personale che nessun organo della procedura può assolvere al suo posto. E Cass. civ., sez. I, 23 febbraio 2025, n. 4750 ha richiesto al creditore che si ritiene privilegiato ma è stato collocato tra i chirografari di contestare quella qualificazione e astenersi dal voto, pena la perdita della possibilità di dolersene in seguito.

Cosa rischia chi ci crede

Il creditore che delega mentalmente la propria tutela al commissario rischia di restare alla finestra mentre si consumano le decadenze: non vota, non contesta la propria collocazione, non si oppone all’omologazione. A procedura chiusa scopre che il piano omologato lo vincola alla percentuale falcidiata. La Cassazione, con la sentenza Cass. civ., sez. I, 12 luglio 2026, n. 23075, ha ricordato che dopo l’omologazione il creditore resta legato alla falcidia concordataria anche se in un giudizio ordinario gli viene riconosciuto un credito maggiore. La relazione del commissario è uno strumento prezioso, ma va letta per decidere, non per farsi decidere.


Mito n. 3 — «Il commissario è un consulente: con lui si può parlare a ruota libera»

Il mito

«Il commissario giudiziale è lì per aiutare l’impresa a salvarsi: è un professionista come il nostro commercialista, con cui conviene essere completamente aperti, anche sulle cose meno pulite.»

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità, qui, è robusto. Il Codice della crisi ha volutamente rafforzato il ruolo collaborativo del commissario nel concordato in continuità. L’art. 92, comma 3, CCII prevede che, durante il termine concesso con la domanda “con riserva”, il commissario, se richiesto o se sono state concesse misure protettive, affianchi il debitore e i creditori nella negoziazione del piano, formulando anche suggerimenti per la sua redazione; dopo il correttivo del 2024 può affiancarli anche nella negoziazione di modifiche del piano o della proposta. Chi legge queste norme, o ne sente parlare, conclude che il commissario sia un consulente “di parte”.

La realtà

Affiancare non significa stare dalla parte del debitore. Il commissario resta, per espressa previsione dell’art. 92, comma 1, CCII, pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, e la legge gli impone obblighi che nessun consulente di parte potrebbe mai avere:

  • deve comunicare senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare le indagini penali e di cui viene a conoscenza nello svolgimento dell’incarico (art. 92 CCII);
  • deve riferire immediatamente al tribunale se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, omesso dolosamente di indicare crediti, esposto passività inesistenti o commesso altri atti di frode (art. 106 CCII); già nella fase “con riserva” il decreto di nomina gli impone di segnalare subito ogni atto di frode non dichiarato nella domanda e ogni condotta del debitore che pregiudichi una soluzione efficace della crisi (art. 44, comma 1, lett. b, CCII);
  • deve redigere una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto e sulla condotta del debitore (art. 105 CCII), destinata ai creditori e trasmessa al pubblico ministero.

Il commissario può aiutare a costruire un piano migliore, ma tutto ciò che apprende può finire nella sua relazione e, se ha rilievo penale o fraudolento, sul tavolo del tribunale e della Procura. Il “suggerimento” che offre durante le trattative è funzionale alla riuscita della procedura nell’interesse di tutti, non alla protezione dell’imprenditore.

È qui che la competenza di chi assiste l’impresa diventa decisiva: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), imposta il dialogo con il commissario come un confronto tecnico tra parti con ruoli diversi, in cui ogni informazione viene fornita in modo completo e documentato, ma dentro una strategia difensiva pensata prima, non improvvisata davanti a un pubblico ufficiale.

La prova

La giurisprudenza penale conferma che la qualifica pubblicistica non è una formula vuota. Cass. pen., sez. V, 21 marzo 2016, n. 11921 ha esaminato l’accusa di omessa denuncia (art. 361 c.p.) mossa a un commissario giudiziale: lo ha assolto proprio perché aveva illustrato in modo esauriente al tribunale e al pubblico ministero le operazioni a rischio, dimostrando così di aver adempiuto al suo dovere informativo. Il principio, letto dall’altra parte, è chiaro: il commissario che tace su fatti rilevanti rischia in proprio, ed è quindi strutturalmente portato a riferire. Sul piano civile, Cass. civ., sez. I, 9 dicembre 2025, n. 31958 ha confermato la revoca di un concordato per l’incompletezza delle informazioni offerte ai creditori da debitore e attestatore, incompletezza emersa proprio dagli accertamenti del commissario.

Cosa rischia chi ci crede

Chi tratta il commissario come un confidente rischia di consegnargli, senza alcuna preparazione, la notizia che apre il procedimento di revoca. Il pagamento preferenziale all’amico fornitore, la cessione di un macchinario a una società collegata, il magazzino “un po’ gonfiato” in bilancio: se il commissario li accerta e li qualifica come atti di frode, l’art. 106 CCII prevede che il tribunale, all’esito del procedimento, revochi l’apertura del concordato e, su istanza di un creditore o del pubblico ministero, apra la liquidazione giudiziale. Trasparenza totale sì, ma governata: i fatti problematici vanno emersi per primi, nella domanda e nei suoi allegati, con le spiegazioni e i rimedi del caso, non scoperti dal commissario.


Mito n. 4 — «È il commissario che decide se il concordato si fa»

Il mito

«Se la relazione del commissario è negativa, il concordato è morto; se è positiva, è fatta.»

Perché ci credono in tanti

Perché la relazione del commissario è, di fatto, il documento più letto della procedura. I creditori, soprattutto quelli di piccole dimensioni che non hanno le risorse per analizzare piano e attestazione, votano spesso “seguendo” il commissario. Le banche e i grandi fornitori la usano come base per le proprie delibere interne. E il tribunale, in sede di omologazione, la tiene in grande considerazione. Ne nasce l’idea che il commissario abbia un potere di veto o di via libera.

La realtà

Vero, ma solo a metà. Il Codice della crisi distribuisce le decisioni tra soggetti diversi:

  • i creditori votano sulla proposta, secondo le maggioranze previste dall’art. 109 CCII; nessuna norma consente al commissario di sostituirsi al loro voto o di neutralizzarlo;
  • il tribunale omologa o nega l’omologazione, verificando la regolarità della procedura, l’esito del voto, l’ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano nei limiti previsti dall’art. 112 CCII, e decidendo sulle eventuali opposizioni;
  • il commissario informa e controlla: redige l’inventario e la relazione particolareggiata, da depositare almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale del voto (art. 105, comma 1, CCII); in presenza di proposte concorrenti redige una relazione integrativa da comunicare ai creditori almeno quindici giorni prima del voto (art. 105, comma 2); in sede di omologazione esprime il proprio parere motivato.

La relazione, quindi, pesa moltissimo come fonte di informazione, ma non vincola né i creditori né il giudice. Un concordato con relazione critica può essere approvato e omologato, se i creditori, adeguatamente informati, ritengono la proposta comunque conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria e il tribunale non riscontra ostacoli giuridici.

Dove il commissario ha un potere vicino alla “decisione”, invece, è sugli atti di frode. Se li accerta e ne riferisce al tribunale (art. 106 CCII), si apre un procedimento che può portare alla revoca indipendentemente dal voto già espresso: la frode, cioè, non è “sanata” dall’approvazione della maggioranza, perché ha inquinato proprio l’informazione su cui quel consenso si è formato. Ma anche qui la decisione finale è del tribunale, nel contraddittorio con il debitore.

La prova

Cass. civ., sez. I, 9 dicembre 2025, n. 31958 mostra la dinamica: è il tribunale che revoca, sulla base dell’incompletezza informativa accertata dal commissario. Cass. civ., sez. I, 25 marzo 2025, n. 7878 ha confermato che la non congruità e l’incompletezza della relazione dell’attestatore possono condurre alla revoca dell’ammissione: a dimostrazione che il controllo sul contenuto informativo del piano è condiviso tra più presidi (attestatore, commissario, giudice) e non concentrato in una sola figura. Sul fronte della fattibilità, Cass. civ., sez. I, 11 aprile 2025, n. 9453 ha ricondotto al giudizio del tribunale la verifica che i creditori siano soddisfatti in tempi ragionevolmente contenuti: una valutazione che spetta al giudice, non al commissario.

Cosa rischia chi ci crede

L’imprenditore che considera la relazione del commissario un verdetto inappellabile può arrendersi troppo presto, rinunciando a modificare la proposta (possibile fino a venti giorni prima della data iniziale del voto, art. 105 CCII) o a replicare nel merito alle osservazioni critiche. Il creditore che la considera una garanzia può votare favorevolmente senza leggere il piano, salvo poi scoprire che il commissario aveva segnalato rischi precisi che lui ha ignorato. In entrambi i casi l’errore è lo stesso: scambiare un parere qualificato per una decisione.


Mito n. 5 — «Nel concordato “in bianco” il commissario non c’è ancora»

Il mito

«Con la domanda con riserva si guadagna tempo senza controlli: il commissario arriva solo quando si deposita il piano completo.»

Perché ci credono in tanti

Perché era vero, in parte, con la vecchia legge fallimentare. Nel “concordato in bianco” disciplinato dall’art. 161, sesto comma, l.fall., la nomina del commissario nella fase prenotativa era una facoltà del tribunale: molti tribunali la esercitavano, altri no, e nella prassi si era diffusa l’idea che la fase con riserva fosse un periodo di “respiro” senza occhi esterni. Molti imprenditori e consulenti si sono formati in quel contesto e continuano a ragionare con quelle categorie.

La realtà

Il Codice della crisi ha capovolto la regola. L’art. 44, comma 1, lett. b), CCII, nel testo vigente dopo il correttivo D.Lgs. 136/2024, prevede che con il decreto che concede il termine per depositare proposta e piano il tribunale nomini un commissario giudiziale, incaricandolo di riferire immediatamente su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda e su ogni circostanza o condotta del debitore idonea a pregiudicare una soluzione efficace della crisi. La nomina, nella fase con riserva, non è più facoltativa ma obbligatoria.

Lo stesso decreto impone al debitore obblighi informativi periodici, almeno mensili, sulla gestione finanziaria e sulle attività compiute per predisporre il piano, da assolvere sotto la vigilanza del commissario, e dispone il versamento di una somma per le spese della procedura. Il commissario può inoltre essere autorizzato a compiere le attività di indagine previste dall’art. 49, comma 3, lett. f), CCII, che rinvia ai poteri di accesso alle banche dati e alle informazioni di cui dispone il curatore.

Nel concordato in continuità, come visto, durante questo termine il commissario può anche affiancare debitore e creditori nella negoziazione del piano (art. 92, comma 3, CCII). Il “periodo di respiro”, dunque, c’è, perché le misure protettive sospendono le azioni esecutive dei creditori; ma è un respiro sorvegliato fin dal primo giorno.

La prova

La giurisprudenza della Cassazione sui compensi conferma che il commissario della fase con riserva svolge un’attività autonoma e valutabile come tale. Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2023, n. 15790 ha dettato i criteri per determinare il compenso del commissario del concordato prenotativo, distinguendo il caso della procedura che si arresta prima dell’apertura da quello del procedimento che prosegue fino all’omologazione; Cass. civ., sez. I, 23 novembre 2023, n. 32536 e Cass. civ., sez. I, 13 luglio 2025, n. 19216 hanno ribadito che anche per questa fase la liquidazione del compenso deve essere motivata con criteri espliciti. Se il commissario della fase con riserva non esistesse o non lavorasse, la Suprema Corte non avrebbe dovuto occuparsi di come retribuirlo.

Cosa rischia chi ci crede

Chi deposita una domanda con riserva pensando di avere qualche settimana “libera” per sistemare le cose rischia di compiere, proprio in quella fase, gli atti che il commissario è incaricato di segnalare: pagamenti selettivi, trasferimenti di beni a parti correlate, informative mensili lacunose. L’art. 44 CCII consente al tribunale, sentito il commissario, di abbreviare il termine o revocare il decreto se l’attività del debitore si rivela manifestamente inidonea o se emergono atti di frode. Il tempo guadagnato con la riserva va usato per costruire il piano, non per prepararsi in modo improprio all’arrivo di un controllore che, in realtà, è già lì.


Mito n. 6 — «Il commissario può fare causa a chi ha ricevuto pagamenti sospetti»

Il mito

«Se l’imprenditore, prima del concordato, ha pagato qualcuno in modo anomalo, il commissario farà la revocatoria e recupererà i soldi per i creditori, come fa il curatore nel fallimento.»

Perché ci credono in tanti

Perché nella liquidazione giudiziale il curatore ha effettivamente un arsenale di azioni recuperatorie: revocatorie concorsuali, azioni di inefficacia, azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci. L’osservatore non specializzato presume che il commissario, figura “parente” del curatore e soggetta a molte delle sue regole, disponga degli stessi strumenti. Inoltre il commissario è proprio colui che scopre i pagamenti anomali e ne parla nella relazione: sembra logico che sia anche lui a intervenire.

La realtà

Il commissario giudiziale del concordato preventivo non è titolare delle azioni revocatorie concorsuali né, in generale, delle azioni recuperatorie che appartengono al curatore. Il concordato è una procedura in cui il patrimonio resta del debitore e la soddisfazione dei creditori dipende dalla proposta; il commissario vigila e informa, non agisce in giudizio per ricostituire l’attivo.

Gli strumenti che la legge mette in mano al commissario, rispetto ai pagamenti sospetti, sono altri:

  • descriverli nella relazione ex art. 105 CCII, così che i creditori votino sapendo quali risorse sono uscite dal patrimonio e perché;
  • segnalarli al tribunale come atti di frode, quando ne ricorrono i presupposti, ai sensi dell’art. 106 CCII;
  • comunicarli al pubblico ministero quando possono avere rilievo penale, ai sensi dell’art. 92 CCII.

Le azioni recuperatorie tornano in gioco su due binari diversi. Nel concordato liquidatorio, dopo l’omologazione opera il liquidatore giudiziale (art. 114 CCII), al quale l’art. 115 CCII attribuisce le azioni volte a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e il recupero dei crediti, oltre, nei limiti previsti, l’azione sociale di responsabilità: ma si tratta di una figura distinta dal commissario, anche quando il tribunale nomina la stessa persona. E se il concordato non va a buon fine e si apre la liquidazione giudiziale, sarà il curatore a valutare le revocatorie, con il periodo sospetto che, in caso di consecuzione di procedure, la giurisprudenza di legittimità fa decorrere dal deposito della domanda di concordato.

La prova

Cass. civ., sez. I, 3 maggio 2025, n. 11601 ha esaminato il caso di un concordato con cessione dei beni in cui il liquidatore aveva promosso una revocatoria ordinaria contro rimesse bancarie successive alla domanda: la Corte ha negato la legittimazione del liquidatore, spiegando che egli agisce come mandatario dei creditori con poteri ancorati alla liquidazione dei beni ceduti, mentre il debitore conserva la proprietà e la legittimazione processuale. Se perfino il liquidatore incontra questi limiti, a maggior ragione li incontra il commissario, che non ha alcun potere dispositivo sui beni. Coerentemente, Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2021, n. 16562 nega al commissario funzioni di rappresentanza del debitore e dei creditori.

Cosa rischia chi ci crede

Il creditore che conta sul commissario per “riprendersi” i pagamenti preferenziali fatti ad altri rischia di votare favorevolmente una proposta che quel denaro non lo recupererà mai. Se ritiene che i pagamenti anomali incidano sulla convenienza del concordato, deve valutarlo lui: chiedere al commissario le informazioni utili, confrontare la proposta con lo scenario liquidatorio in cui il curatore potrebbe agire in revocatoria, e votare o opporsi di conseguenza. Il commissario fornisce i dati; la scelta strategica resta del creditore.


Mito n. 7 — «Omologato il concordato, il commissario esce di scena»

Il mito

«Una volta che il tribunale ha omologato il concordato la procedura è chiusa: il commissario ha finito il suo lavoro e l’imprenditore torna padrone assoluto.»

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità sta nell’art. 113 CCII: con l’omologazione la procedura di concordato si chiude. Molti, sentendo la parola “chiusura”, deducono che tutti gli organi decadano. In più, alcune decisioni di merito della vecchia stagione avevano escluso che il tribunale potesse revocare un concordato già omologato su semplice segnalazione del commissario, alimentando l’idea che dopo l’omologa il commissario non conti più nulla.

La realtà

La procedura si chiude, ma l’esecuzione del concordato è un’altra fase, e lì il commissario ha un ruolo preciso. L’art. 118 CCII stabilisce che dopo l’omologazione il commissario giudiziale ne sorveglia l’adempimento, secondo le modalità fissate nella sentenza di omologazione, e che al termine dell’esecuzione deposita un rapporto riepilogativo finale. Nella prassi le sentenze di omologa prevedono rapporti periodici del commissario ai creditori sullo stato di attuazione del piano.

Non solo. Se il debitore ritarda o omette gli atti necessari, il proponente può chiedere al tribunale di attribuire al commissario i poteri per compierli in sua vece o, se si tratta di società, di revocare l’organo amministrativo nominando un amministratore giudiziario (art. 118 CCII). E l’art. 119 CCII consente al commissario, su istanza di uno o più creditori, di chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento.

Il commissario, dopo l’omologa, non gestisce e non decide, ma resta il presidio informativo che consente ai creditori di accorgersi in tempo se il piano sta deragliando.

La prova

Cass. civ., sez. I, ord. 4 agosto 2025, n. 22407, nel determinare il compenso unico per le fasi anteriore e successiva all’omologazione, ha valorizzato proprio la natura dell’attività post-omologa: il commissario non realizza l’attivo, ma sorveglia la fase esecutiva del concordato. Il fatto stesso che la Corte distingua le due fasi dimostra che la seconda esiste. Sul piano dei limiti, Cass. civ., sez. I, 29 giugno 2026, n. 22229 ha escluso che la proposta di un concordato in continuità possa essere modificata dopo l’omologazione: un’ulteriore ragione per cui la sorveglianza del commissario sull’esatta esecuzione di quel piano, e non di un altro, conserva tutto il suo senso.

Cosa rischia chi ci crede

L’imprenditore che considera chiuso il capitolo rischia di trascurare la rendicontazione al commissario, di discostarsi dal piano senza percorrere le vie previste e di trovarsi esposto a una domanda di risoluzione promossa dai creditori informati dai rapporti periodici. Il creditore che non legge quei rapporti rischia l’errore opposto: lasciar decorrere l’anno utile per chiedere la risoluzione mentre il debitore è già inadempiente.


Il mito alla prova dei numeri

Tre simulazioni dimostrative, con dati ipotetici, per vedere come le false credenze si traducono in conseguenze concrete. Non sono casi reali: sono esercizi costruiti per mostrare la sequenza delle regole.

Simulazione A — Il creditore che “lasciava fare al commissario”

Ipotesi: fornitore con credito di 63.870 € verso una s.r.l. in concordato in continuità. La proposta offre ai chirografari il 22,5% in quattro anni, cioè 14.370,75 €. Il voto si apre il 17 marzo 2027; la relazione del commissario va quindi depositata entro il 31 gennaio 2027 (quarantacinque giorni prima). La relazione, depositata il 29 gennaio, segnala che il piano presuppone il rinnovo di una commessa principale non ancora firmata.

Sequenza se il creditore crede al mito n. 2: non legge la relazione, non vota confidando che “ci pensi il commissario”, non si costituisce nel giudizio di omologazione. La proposta viene approvata con le maggioranze di legge e omologata. Due anni dopo la commessa non viene rinnovata e i pagamenti si fermano a 5.748,30 € (il 9% del credito).

Sequenza corretta: il creditore legge la relazione, chiede al commissario chiarimenti sulla commessa, vota contro e, se dissenziente, deposita opposizione nei termini. Anche se il concordato viene comunque omologato, ha preservato la possibilità del reclamo e, in fase esecutiva, monitora i rapporti periodici del commissario per chiedere, entro l’anno dall’ultimo adempimento, la risoluzione. La differenza non è nel risultato garantito, ma negli strumenti conservati.

Simulazione B — L’imprenditore che “si confidava”

Ipotesi: società con passivo di 1.284.600 €, domanda con riserva depositata il 4 maggio. Il 19 marzo precedente l’amministratore ha pagato per intero 41.300 € a un fornitore riconducibile a un socio, mentre gli altri fornitori erano insoluti. Il pagamento non è indicato nella domanda.

Sequenza se l’amministratore crede ai miti n. 3 e n. 5: convinto che nella fase con riserva “non ci sia controllo” e che il commissario sia un consulente, ne parla al primo incontro come di un dettaglio. Il commissario, obbligato dall’art. 44, comma 1, lett. b), CCII a riferire subito su ogni atto di frode non dichiarato, lo segnala al tribunale. Il tribunale, sentiti debitore e commissario, valuta il fatto: se lo qualifica come atto di frode, può revocare il decreto e, su istanza di un creditore o del pubblico ministero, aprire la liquidazione giudiziale, dove il curatore valuterà la revocatoria del pagamento.

Sequenza corretta: il pagamento viene individuato in fase di preparazione, dichiarato nella domanda con le sue ragioni, neutralizzato nel piano (per esempio con l’impegno del socio a riversare la somma o con un apporto equivalente), e il commissario lo trova già descritto. L’informazione che arriva per prima, completa e accompagnata da un rimedio, ha un peso molto diverso da quella scoperta.

Simulazione C — Il calendario delle relazioni

Ipotesi: data iniziale del voto 17 marzo 2027; un creditore deposita una proposta concorrente.

AdempimentoTermine di leggeData nell’esempio
Relazione particolareggiata del commissario (art. 105, c. 1)almeno 45 giorni prima del votoentro il 31 gennaio 2027
Ultimo giorno utile per modificare le proposte (art. 105)fino a 20 giorni prima del votoentro il 25 febbraio 2027
Relazione integrativa sulle proposte concorrenti (art. 105, c. 2)almeno 15 giorni prima del votoentro il 2 marzo 2027

Lettura: chi crede che il commissario “decida” (mito n. 4) e aspetta la sua relazione per capire se arrendersi ha, dopo il 31 gennaio, meno di quattro settimane per modificare la proposta. Chi sa che la relazione è un parere da contrastare con argomenti e con modifiche del piano usa quel tempo per migliorare l’offerta.


Il fondo di verità: cosa resta di giusto in ciascun mito

Ogni falsa credenza esaminata nasce da un frammento corretto, deformato dal passaparola. Rimettere quei frammenti al loro posto restituisce un ritratto fedele del commissario giudiziale.

È vero che l’imprenditore non è più libero come prima. Ma il limite nasce dall’autorizzazione giudiziale per gli atti straordinari e dalla vigilanza, non dallo spossessamento. Il commissario osserva la gestione; il debitore continua a gestire.

È vero che il commissario lavora per l’informazione dei creditori. Verifica l’elenco dei creditori, li convoca, li informa, fornisce a chi ne fa richiesta, valutata la congruità e con obblighi di riservatezza, le informazioni utili per presentare proposte o offerte concorrenti (art. 92 CCII). Ma informare non significa rappresentare: le scelte processuali e di voto restano a ciascun creditore.

È vero che il commissario collabora. Nel concordato in continuità può affiancare debitore e creditori nelle trattative e suggerire correzioni al piano. Ma lo fa da pubblico ufficiale, con l’obbligo di segnalare al tribunale gli atti di frode e alla Procura i fatti penalmente rilevanti.

È vero che la sua relazione pesa sull’esito. Orienta il voto e il giudizio del tribunale, e i fatti fraudolenti che accerta possono portare alla revoca anche dopo l’approvazione. Ma il voto è dei creditori e l’omologazione del tribunale.

È vero che nella vecchia legge la nomina in fase prenotativa era facoltativa. Oggi, con l’art. 44 CCII, è obbligatoria.

È vero che chi scopre i pagamenti anomali è spesso il commissario. Ma le azioni per recuperarli spettano, a seconda dei casi, al liquidatore giudiziale nei limiti dell’art. 115 CCII o al curatore nella successiva liquidazione giudiziale.

È vero che con l’omologazione la procedura si chiude. Ma l’esecuzione resta sotto la sorveglianza del commissario, che rendiconta ai creditori e può, su loro istanza, chiedere la risoluzione.

Il ritratto che ne esce è quello di un garante della trasparenza: un organo terzo che rende possibile ai creditori un voto informato e al tribunale un controllo effettivo, senza sostituirsi né all’imprenditore nella gestione, né ai creditori nelle loro scelte, né al giudice nelle decisioni. È una funzione meno appariscente di quella del curatore, ma non meno incisiva: in una procedura che si regge sul consenso della maggioranza, chi governa la qualità dell’informazione governa, di fatto, la qualità del consenso.

Commissario, giudice delegato, attestatore, liquidatore: chi fa cosa

Gran parte dei miti nasce da un’unica confusione: attribuire al commissario funzioni che il Codice della crisi assegna ad altri soggetti. Rimettere ogni ruolo al suo posto è il modo più rapido per capire che cosa ci si può aspettare, e che cosa no, dal commissario giudiziale.

Il giudice delegato dirige la procedura: autorizza gli atti di straordinaria amministrazione, ammette provvisoriamente i crediti contestati ai soli fini del voto, decide sulle questioni che sorgono durante il percorso. Quando l’imprenditore chiede di vendere un bene o di pagare un fornitore strategico, la decisione è del giudice; il commissario, di regola, esprime un parere.

Il professionista indipendente (attestatore) certifica, prima ancora che il commissario entri in scena, la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. È una figura scelta dal debitore, ma con obblighi di indipendenza e con una responsabilità penale specifica per le false attestazioni. Il commissario non rifà l’attestazione: la verifica, la mette alla prova con l’inventario e con i propri accertamenti e ne riferisce ai creditori, come mostra Cass. 7878/2025.

Il commissario giudiziale è il raccordo informativo fra tutti: osserva la gestione, verifica l’elenco dei creditori, redige l’inventario e la relazione, segnala gli atti di frode, comunica alla Procura i fatti di rilievo penale, affianca le trattative nel concordato in continuità e, dopo l’omologa, sorveglia l’esecuzione.

Il liquidatore giudiziale compare solo nel concordato liquidatorio e solo dopo l’omologazione: è lui che vende i beni e, nei limiti dell’art. 115 CCII, esercita le azioni dirette a recuperarli. La legge consente che sia nominata la stessa persona che ha svolto le funzioni di commissario, ma i due incarichi restano giuridicamente distinti: lo stesso professionista, cambiando funzione, cambia poteri.

Il curatore, infine, appartiene a un’altra procedura, la liquidazione giudiziale. Entra in gioco se il concordato viene dichiarato inammissibile, revocato, non approvato, non omologato o risolto, e solo allora dispone delle revocatorie e delle azioni di responsabilità che il passaparola attribuisce erroneamente al commissario.

C’è poi un dettaglio pratico che dimostra quanto la distinzione sia concreta. Poiché il commissario non rappresenta l’impresa, gli atti destinati alla società in concordato vanno indirizzati alla società stessa: la Cassazione (Cass. civ., sez. V, 1 febbraio 2023, n. 3053) ha qualificato come nulla, salvo sanatoria, la notificazione di un atto rivolto alla società ed eseguita soltanto nei confronti del commissario giudiziale. Anche il creditore che agisce o comunica con l’impresa, dunque, deve tener presente che il commissario non è il “domicilio” del debitore.

Per l’imprenditore, la conseguenza operativa è semplice: ogni richiesta va rivolta all’organo giusto, nella forma giusta. Chiedere al commissario un’autorizzazione che spetta al giudice, o confidargli un’informazione aspettandosi che resti riservata, sono errori che derivano tutti dalla stessa mappa sbagliata dei ruoli. Per il creditore vale lo specchio: aspettarsi dal commissario un’azione che spetta al liquidatore o al curatore significa rinunciare, senza saperlo, agli strumenti che la legge mette nelle sue mani.


Mito contro realtà, in sintesi

La tabella che segue riassume, riga per riga, la credenza diffusa e la regola effettivamente vigente. È utile tenerla a portata di mano durante la procedura, sia dal lato dell’impresa che da quello dei creditori.

Il mitoCome stanno le cose
Il commissario prende in mano l’aziendaIl debitore conserva gestione e amministrazione dei beni sotto la vigilanza del commissario (art. 94 CCII); gli atti straordinari richiedono l’autorizzazione del giudice
Il commissario è l’avvocato dei creditoriÈ organo terzo, non sostituto processuale dei creditori (Cass. 16562/2021); voto, contestazioni e opposizioni spettano ai singoli creditori
Il commissario è un consulente del debitorePuò affiancare nelle trattative in continuità (art. 92, c. 3), ma è pubblico ufficiale con obblighi di segnalazione al tribunale e al PM (artt. 92, 106 CCII)
Il commissario decide se il concordato passaInforma con la relazione (art. 105 CCII); votano i creditori, omologa il tribunale; gli atti di frode accertati possono però portare alla revoca
Nel concordato in bianco non c’è commissarioCon la domanda con riserva la nomina è obbligatoria (art. 44, c. 1, lett. b, CCII)
Il commissario fa le revocatorieNon ha azioni recuperatorie; agiscono, nei rispettivi limiti, il liquidatore giudiziale (artt. 114-115 CCII) o il curatore nella liquidazione giudiziale
Dopo l’omologa il commissario sparisceSorveglia l’esecuzione, deposita il rapporto finale (art. 118) e può chiedere la risoluzione su istanza dei creditori (art. 119)

Le domande di verifica

Quindi è vero che il commissario giudiziale può vietarmi di pagare un fornitore? No, non direttamente. Il commissario non ha poteri autorizzativi propri. Il pagamento di crediti anteriori alla domanda, però, è soggetto a regole precise: di norma è precluso, salvo le autorizzazioni del tribunale previste dal Codice (per esempio per i fornitori strategici nel concordato in continuità). Se il pagamento viola queste regole, il commissario lo segnalerà, e il tribunale potrà valutarlo anche come atto diretto a frodare le ragioni dei creditori.

Quindi è vero che posso chiedere al commissario i documenti dell’impresa? Dipende. L’art. 92 CCII prevede che il commissario fornisca ai creditori che ne fanno richiesta, valutatane la congruità e previa assunzione di obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte o offerte concorrenti, tratte dalle scritture contabili e fiscali obbligatorie e da ogni altra informazione rilevante. Non è un accesso indiscriminato: la richiesta va motivata e calibrata sullo scopo.

Quindi è vero che il commissario risponde dei danni se sbaglia? Sì, nei limiti previsti. L’art. 92 CCII richiama, in quanto compatibili, le norme sul curatore, compresa quella sulla responsabilità; e la qualifica di pubblico ufficiale lo espone anche a responsabilità penale per i reati propri, come l’omessa denuncia. La giurisprudenza penale, però, esclude la responsabilità quando il commissario ha riferito in modo completo al tribunale e al pubblico ministero.

Quindi è vero che il commissario può essere sostituito? Sì. Tra le norme sul curatore richiamate dall’art. 92 CCII c’è anche quella sulla revoca. Il provvedimento di revoca è impugnabile, e Cass. civ., sez. VI-1, 29 settembre 2021, n. 26399 ha precisato che il ricorso per cassazione del commissario revocato va notificato a tutti i controinteressati: la società in concordato, i creditori e i nuovi commissari.

Quindi è vero che il compenso del commissario riduce quanto arriva ai creditori? Sì. È una spesa della procedura, liquidata dal tribunale con provvedimento motivato. Cass. civ., sez. I, 21 luglio 2026, n. 23641 ha ricordato che nel concordato liquidatorio le spese di procedura vanno pagate con le risorse disponibili e che ai creditori va distribuito ciò che residua: un elemento di cui il piano deve tener conto in modo realistico.


Le sentenze che smontano i miti

Raccogliamo qui le pronunce citate, ciascuna collegata alla credenza che contribuisce a ridimensionare. I principi sono riformulati in parole nostre.

1. Cass. civ., sez. I, ord. 11 giugno 2021, n. 16562 — Miti n. 1, 2 e 6. Principio: al commissario competono vigilanza, informazione, consulenza e impulso a presidio della regolarità della condotta del debitore e dell’informazione dei creditori; non ha poteri di amministrazione, gestione o rappresentanza e non è sostituto processuale dei creditori, per cui non ha legittimazione passiva nel reclamo sul diniego di omologazione. Rilevanza: è la “carta d’identità” giurisprudenziale del commissario, utile a smontare insieme l’idea dello spossessamento e quella del difensore dei creditori.

2. Cass. pen., sez. V, 21 marzo 2016, n. 11921 — Mito n. 3. Principio: non risponde di omessa denuncia il commissario che abbia illustrato in modo esauriente nella relazione le operazioni a rischio, informando tribunale e pubblico ministero. Rilevanza: conferma che il commissario è pubblico ufficiale con un dovere di riferire, non un consulente vincolato alla riservatezza verso il debitore.

3. Cass. civ., sez. I, 9 dicembre 2025, n. 31958 — Miti n. 3 e 4. Principio: la revoca del concordato può fondarsi sull’incompletezza dell’informazione fornita ai creditori da debitore e attestatore, come accertata dal commissario. Rilevanza: mostra il peso degli accertamenti del commissario, ma anche che la decisione spetta al tribunale.

4. Cass. civ., sez. I, 25 marzo 2025, n. 7878 — Mito n. 4. Principio: la relazione dell’attestatore non congrua o incompleta può giustificare la revoca dell’ammissione. Rilevanza: il controllo sulla qualità dell’informazione è distribuito tra più presidi, non concentrato nel solo commissario.

5. Cass. civ., sez. I, 11 aprile 2025, n. 9453 — Mito n. 4. Principio: rientra nel giudizio di fattibilità giuridica del tribunale verificare che il soddisfacimento dei creditori avvenga in tempi ragionevolmente contenuti. Rilevanza: la valutazione sulla tenuta del piano è del giudice, che può discostarsi dal parere del commissario.

6. Cass. civ., sez. I, 14 giugno 2026, n. 19788 — Mito n. 2. Principio: il creditore dissenziente, per poter proporre reclamo contro l’omologazione, deve aver depositato tempestivamente la propria opposizione prima dell’udienza. Rilevanza: l’onere di attivarsi è personale del creditore; il commissario non lo assolve per lui.

7. Cass. civ., sez. I, 23 febbraio 2025, n. 4750 — Mito n. 2. Principio: il creditore che si ritiene privilegiato ma è inserito tra i chirografari deve contestare la collocazione e astenersi dal voto; se vota, non può poi dolersene. Rilevanza: ulteriore conferma che le contestazioni sulla propria posizione spettano al creditore.

8. Cass. civ., sez. I, 12 luglio 2026, n. 23075 — Mito n. 2. Principio: dopo l’omologazione il creditore resta vincolato alla percentuale concordataria, anche se in sede ordinaria gli viene accertato un credito maggiore. Rilevanza: mostra il costo concreto della passività del creditore durante la procedura.

9. Cass. civ., sez. I, 3 maggio 2025, n. 11601 — Mito n. 6. Principio: nel concordato con cessione dei beni il liquidatore agisce come mandatario dei creditori con legittimazione circoscritta alla liquidazione; il debitore conserva proprietà e legittimazione processuale, e il liquidatore non può esercitare la revocatoria ordinaria contro le rimesse successive alla domanda. Rilevanza: se le azioni recuperatorie sono negate perfino al liquidatore in quel contesto, a maggior ragione il commissario non ne dispone.

10. Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2023, n. 15790 — Mito n. 5. Principio: fissa i criteri per il compenso del commissario nominato nel concordato con riserva, distinguendo tra procedura arrestata prima dell’apertura e procedura proseguita fino all’omologazione e oltre. Rilevanza: dimostra che il commissario della fase prenotativa svolge un’attività effettiva e autonoma.

11. Cass. civ., sez. I, 23 novembre 2023, n. 32536 e Cass. civ., sez. I, 13 luglio 2025, n. 19216 — Mito n. 5. Principio: la liquidazione del compenso del commissario del concordato con riserva richiede l’indicazione espressa dei criteri di quantificazione. Rilevanza: confermano la consistenza del ruolo del commissario già prima del deposito del piano.

12. Cass. civ., sez. I, ord. 4 agosto 2025, n. 22407 — Mito n. 7. Principio: nel determinare il compenso per le fasi anteriore e successiva all’omologazione occorre considerare che, dopo l’omologa, il commissario non realizza l’attivo ma sorveglia l’esecuzione. Rilevanza: certifica l’esistenza e la natura della funzione di sorveglianza post-omologa.

13. Cass. civ., sez. I, 29 giugno 2026, n. 22229 — Mito n. 7. Principio: dopo l’omologazione la proposta di concordato in continuità non può essere modificata. Rilevanza: rafforza il senso della sorveglianza del commissario sull’esecuzione di quel piano e non di un piano diverso.

14. Cass. civ., sez. VI-1, 29 settembre 2021, n. 26399 — Domande di verifica. Principio: il ricorso per cassazione contro la revoca del commissario va notificato a tutti i controinteressati (società, creditori, nuovi commissari). Rilevanza: il commissario non è inamovibile ed è soggetto a un regime di controllo giudiziale.

15. Cass. civ., sez. I, 21 luglio 2026, n. 23641 — Domande di verifica. Principio: nel concordato liquidatorio le spese di procedura si pagano con le risorse disponibili, e ai creditori va distribuito il residuo. Rilevanza: il costo degli organi della procedura incide sul soddisfacimento e va previsto nel piano.

16. Cass. civ., sez. V, 1 febbraio 2023, n. 3053 — Miti n. 1 e 2. Principio: la notificazione di un atto destinato alla società in concordato, eseguita al solo commissario giudiziale, è nulla ma suscettibile di sanatoria. Rilevanza: conferma sul piano pratico che il commissario non rappresenta l’impresa e non ne è il domicilio.


Cosa può fare lo Studio Monardo: separare ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato

Nel concordato preventivo il rapporto con il commissario giudiziale è uno dei punti in cui si decide l’esito della procedura, sia per l’impresa sia per i creditori. Ecco cosa facciamo, concretamente.

  1. Verifichiamo prima del deposito tutti gli atti degli ultimi anni (pagamenti, cessioni, operazioni con parti correlate) che il commissario potrebbe qualificare come atti di frode, e li facciamo emergere nella domanda con le spiegazioni e i rimedi del caso.
  2. Costruiamo l’informativa mensile della fase con riserva in modo completo e coerente, così che la vigilanza del commissario trovi dati ordinati e non lacune.
  3. Prepariamo e assistiamo l’impresa negli incontri con il commissario, impostandoli come confronto tecnico con un pubblico ufficiale e non come una consulenza riservata.
  4. Analizziamo la relazione particolareggiata ex art. 105 CCII appena depositata, individuando le criticità a cui rispondere con memorie o con modifiche della proposta entro i termini di legge.
  5. Redigiamo le modifiche della proposta e del piano entro il termine dei venti giorni prima del voto, quando le osservazioni del commissario lo rendono necessario.
  6. Difendiamo l’impresa nel procedimento ex art. 106 CCII, contestando nel contraddittorio la qualificazione come “atti di frode” di fatti che non ne hanno i presupposti.
  7. Per i creditori, esaminiamo piano, attestazione e relazione del commissario e confrontiamo la proposta con l’alternativa liquidatoria, per un voto consapevole.
  8. Contestiamo la collocazione o l’importo del credito e depositiamo l’opposizione all’omologazione nei termini, preservando il diritto al reclamo.
  9. Monitoriamo la fase esecutiva leggendo i rapporti periodici del commissario e, se l’inadempimento lo giustifica, promuoviamo la domanda di risoluzione entro l’anno previsto dall’art. 119 CCII.
  10. Seguiamo il contenzioso fino all’ultimo grado, dal reclamo contro l’omologazione o il diniego fino al ricorso per cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: la composizione negoziata e il concordato in continuità condividono la stessa logica di trattativa con i creditori sotto il controllo di un soggetto terzo, e conoscere quella logica dall’interno permette di dialogare con il commissario parlando la sua lingua. Accanto a essa, l’abilitazione al patrocinio in Cassazione consente di mantenere la stessa strategia e lo stesso difensore dall’analisi iniziale fino al giudizio di legittimità, senza passaggi di consegne nei momenti decisivi.

Lavoriamo con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono flussi, contabilità e scenario liquidatorio; gli avvocati traducono quei numeri in scelte processuali e in risposte puntuali alle osservazioni del commissario.


In chiusura: conoscere il commissario per non subirlo

Il commissario giudiziale non è il nemico dell’imprenditore né l’avvocato del creditore. È il garante dell’informazione su cui si regge tutto il concordato preventivo: vigila senza gestire, informa senza rappresentare, segnala senza decidere, e continua a sorvegliare anche dopo l’omologazione. L’informazione corretta è la prima difesa: chi conosce davvero i suoi poteri sa quando collaborare, quando replicare e quando attivarsi in prima persona.

Lo Studio Monardo affronta questa materia con competenze certificate pertinenti: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) per impostare il rapporto con il commissario e con i creditori come una trattativa tecnica, l’abilitazione da cassazionista per difendere le scelte fatte fino all’ultimo grado di giudizio, il coordinamento dello staff in diritto bancario e tributario per i passivi in cui banche ed erario sono i creditori decisivi.

📩 Non lasciare che sia il passaparola a guidare le tue scelte nel concordato: scrivici oggi stesso, tutti i recapiti per raggiungere lo Studio sono al termine di questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO