Un laboratorio cosmetico che produce per conto di marchi altrui vive di pochi grandi clienti. Quando il committente principale se ne va, la sequenza è quasi sempre la stessa: le linee restano ferme, il magazzino si riempie di materie prime e di packaging personalizzato con il logo di chi non ordina più, le fatture dei fornitori di tensioattivi, fragranze, flaconi e astucci continuano ad arrivare, mentre gli incassi si riducono di colpo. In quel momento l’imprenditore cerca risposte, e spesso le trova nel posto sbagliato: il collega che “ci è passato”, il forum, l’articolo letto di fretta, il commercialista di un amico. Ne nasce un insieme di convinzioni che sembrano ragionevoli e che invece, sulla composizione negoziata della crisi, sono in tutto o in parte sbagliate.
Il problema non è teorico. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: si perde il momento giusto per chiedere la protezione del tribunale, si presenta un’istanza che verrà respinta, si abbandonano le trattative nel momento peggiore, si lascia scadere una finestra che non si riaprirà.
In questa guida mettiamo alla prova, uno per uno, i sette miti più diffusi:
- la composizione negoziata è un fallimento con un nome più gentile;
- finché il committente non è perso del tutto, non c’è crisi e non serve muoversi;
- basta presentare l’istanza e i fornitori non possono più fare nulla;
- appena sanno della composizione, i fornitori possono smettere di consegnare;
- con la composizione negoziata si possono tagliare i debiti verso i fornitori anche senza il loro consenso;
- se le trattative vanno male, si può sempre ripiegare su un concordato quando si vuole;
- lo studio legale non c’entra, perché tutto lo gestisce l’esperto (o, al contrario, il proprio avvocato può fare da esperto).
Perché parlarne proprio noi? Perché la composizione negoziata è materia che lo Studio Monardo conosce dall’interno: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè appartiene alla categoria di professionisti tra cui le Camere di Commercio scelgono chi conduce queste trattative. Conoscere come ragiona l’esperto, cosa si aspetta di trovare nell’istanza e cosa il tribunale verifica in sede di conferma delle misure protettive è esattamente ciò che serve all’impresa per preparare bene il proprio percorso. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, indispensabile quando il piano di risanamento deve reggere sia sul piano giuridico sia su quello dei numeri.
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Mito n. 1 — «La composizione negoziata è un fallimento con un nome più gentile»
Il mito
«Se apro la composizione negoziata, il tribunale mi mette un commissario in azienda, i clienti lo scoprono e per me è finita.»
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità esiste: la composizione negoziata è disciplinata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, artt. 12-25-undecies), lo stesso testo che regola la liquidazione giudiziale, cioè l’erede del fallimento. In più, quando l’impresa chiede le misure protettive, l’istanza viene pubblicata nel registro delle imprese e interviene il tribunale. Per chi ha sentito parlare per anni di curatori, sentenze dichiarative e aste, l’equazione “codice della crisi = procedura fallimentare” è quasi automatica. A rafforzare l’equivoco c’è il nome stesso dell’esperto: in molti immaginano una figura simile al commissario giudiziale del concordato, con poteri di controllo sulla gestione.
La realtà
La composizione negoziata è un percorso volontario e stragiudiziale. Non la apre un giudice, non la chiede un creditore: la attiva soltanto l’imprenditore, presentando un’istanza attraverso la piattaforma telematica nazionale accessibile dai siti delle Camere di Commercio. Una commissione costituita presso la Camera di Commercio del capoluogo di regione nomina un esperto indipendente, il cui compito è facilitare le trattative tra l’impresa, i creditori e gli altri soggetti interessati (art. 12 CCII). L’esperto non sostituisce l’imprenditore, non firma al suo posto e non decide per lui.
Durante la composizione negoziata l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa (art. 21 CCII). Il vincolo è un altro: deve informare preventivamente e per iscritto l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti che non siano coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento. Se l’esperto ritiene che un atto possa pregiudicare i creditori o le trattative, lo segnala; se l’atto viene compiuto ugualmente, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. È un presidio di trasparenza, non uno spossessamento. Se poi l’impresa è già in stato di insolvenza ma il risanamento è ancora ragionevolmente perseguibile, la gestione deve avvenire nel prevalente interesse dei creditori: un obbligo di orientamento, non un trasferimento di poteri.
Quanto alla riservatezza: se l’impresa non chiede misure protettive, la composizione resta di fatto confinata tra imprenditore, esperto e creditori coinvolti. La pubblicità nel registro delle imprese scatta con la richiesta di misure protettive, che è una scelta, non un obbligo. Per un laboratorio conto terzi, che deve continuare a farsi scegliere da nuovi brand, poter dosare la visibilità della propria crisi è un vantaggio concreto che il mito cancella del tutto.
Infine, la durata è definita: l’incarico dell’esperto dura 180 giorni ed è prorogabile per non oltre altri 180 giorni nei casi previsti dall’art. 17 CCII, come modificato dal D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (il cosiddetto correttivo-ter).
La prova
La Corte di Cassazione, Sez. III penale, con la sentenza n. 30109/2025 (udienza 9 luglio 2025, depositata il 2 settembre 2025), ha considerato l’ammissione di un’impresa alla composizione negoziata in continuità, con misure protettive confermate dal tribunale, come un elemento capace di escludere il pericolo che giustifica un sequestro preventivo. Un’impresa “fallita” non riceverebbe questo trattamento: la Corte ha guardato alla composizione come a un fattore di stabilizzazione dell’impresa, non come all’anticamera della sua fine.
Cosa rischia chi ci crede
Chi vede la composizione come un fallimento mascherato la evita finché può. Il risultato è che vi arriva tardi, quando i fornitori hanno già ottenuto decreti ingiuntivi, qualcuno ha pignorato il conto corrente e magari è già stata depositata un’istanza di liquidazione giudiziale. A quel punto la composizione è ancora teoricamente possibile, ma le trattative partono da una posizione di debolezza e il tribunale guarda il piano con molta più severità.
Mito n. 2 — «Finché il committente non è perso del tutto, non c’è crisi e non serve muoversi»
Il mito
«Abbiamo perso il cliente principale, ma ne arriveranno altri. Finché pago gli stipendi non sono in crisi: la composizione negoziata è per chi è già insolvente.»
Perché ci credono in tanti
Chi lavora conto terzi ha già vissuto oscillazioni di ordini: un brand rallenta, poi riparte; una linea viene sospesa, poi rilanciata. È naturale leggere anche la perdita di un committente come una fase. Inoltre, nel linguaggio comune “crisi” significa non riuscire più a pagare, e finché le retribuzioni escono l’imprenditore si sente fuori pericolo. C’è anche un ricordo normativo: per decenni il diritto concorsuale è intervenuto solo davanti all’insolvenza conclamata, e molte persone ragionano ancora così.
La realtà
La composizione negoziata è costruita per intervenire prima che la crisi esploda. L’art. 12 CCII consente l’accesso all’imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, purché il risanamento risulti ragionevolmente perseguibile. Non serve, dunque, essere insolventi; e d’altra parte l’insolvenza non chiude di per sé la porta, se è reversibile e il risanamento resta concretamente possibile, come ha riconosciuto la giurisprudenza di merito in sede di conferma delle misure protettive.
La perdita del committente che pesava per una quota rilevante del fatturato è, di per sé, un evento che può generare lo squilibrio richiesto dalla norma. Il codice offre anche indicatori oggettivi. L’art. 3, comma 4, CCII individua alcuni segnali che gli assetti organizzativi devono intercettare: debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà del monte salari mensile; debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; esposizioni bancarie scadute da più di sessanta giorni, o oltre il limite dell’affidamento, che rappresentino almeno il 5% del totale delle esposizioni. Per un laboratorio che ha appena perso il cliente principale, il secondo indicatore è spesso il primo ad accendersi.
C’è poi un dovere che grava su chi amministra: l’art. 2086 c.c. impone all’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di dotarsi di assetti adeguati anche a rilevare tempestivamente la crisi e di attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti. Aspettare non è neutrale: è una scelta di cui l’organo amministrativo risponde.
Va aggiunto un aspetto spesso ignorato. La fine del rapporto con il committente può a sua volta essere materia di verifica legale. Se il laboratorio dipendeva economicamente da quel cliente e il recesso è arrivato con un preavviso irrisorio o in modo arbitrario, l’art. 9 della L. 18 giugno 1998, n. 192 (disciplina della subfornitura) vieta l’abuso di dipendenza economica e sancisce la nullità dei patti con cui l’abuso si realizza. Non ogni recesso è abusivo, anzi: la giurisprudenza ripete che la dipendenza economica in sé non è illecita e che esercitare un recesso previsto dal contratto non è automaticamente un abuso. Ma valutare se esista un credito risarcitorio da far valere è parte di un piano di risanamento serio, perché può diventare una risorsa da mettere sul tavolo delle trattative.
Nel conto terzi cosmetico la perdita del committente ha poi effetti patrimoniali specifici, che vanno fotografati subito perché incidono sulla diagnosi. Il magazzino perde valore in modo improvviso: astucci, etichette e flaconi stampati con il marchio del cliente uscito non sono rivendibili ad altri, e anche le materie prime acquistate per formule esclusive possono diventare difficili da collocare prima della scadenza. Gli stampi, le attrezzature dedicate e i lotti di semilavorato possono essere oggetto di pretese incrociate con l’ex committente. Le certificazioni e i sistemi qualità costruiti attorno a quel cliente restano un costo fisso. Tutto questo significa che il bilancio dell’ultimo esercizio, chiuso quando il committente c’era ancora, rappresenta un’impresa che non esiste più: per capire se c’è squilibrio serve una situazione aggiornata, che valuti il magazzino al suo valore reale e misuri i flussi di cassa dei mesi successivi senza le commesse perdute.
È proprio questa fotografia aggiornata, del resto, che l’art. 17 CCII chiede di allegare all’istanza. Chi la prepara per tempo ha già fatto metà del lavoro; chi aspetta la scopre quando è ormai troppo tardi per correggerla.
La prova
La Cassazione, Sez. I civile, con l’ordinanza 23 ottobre 2024, n. 27420, ha ricordato che la dipendenza economica si misura sull’eccessivo squilibrio di diritti e obblighi che un’impresa può imporre all’altra, tenendo conto della reale possibilità di trovare alternative soddisfacenti sul mercato, e che il patto abusivo è nullo. Il Tribunale di Torino, con l’ordinanza del 3 maggio 2024, ha chiarito che le condotte tipiche elencate dall’art. 9 sono solo esemplificative, ritenendo abusivo il rifiuto persistente di un committente di aggiornare i prezzi a un fornitore il cui fatturato dipendeva per oltre il 77% da quel cliente.
Cosa rischia chi ci crede
Chi aspetta che “arrivi un nuovo cliente” lascia che i debiti scaduti verso i fornitori superino quelli a scadere, che le banche registrino sconfinamenti, che gli enti pubblici creditori inviino le loro segnalazioni. Quando finalmente si decide, l’impresa non è più nella condizione di squilibrio che consente un risanamento negoziato, ma in un’insolvenza che il tribunale potrebbe considerare irreversibile. E gli amministratori si espongono a contestazioni di responsabilità per non aver reagito per tempo.
Mito n. 3 — «Basta presentare l’istanza e i fornitori non possono più fare nulla»
Il mito
«Con la composizione negoziata scatta lo scudo: da quel momento nessun creditore può più agire contro l’azienda.»
Perché ci credono in tanti
Anche qui c’è un nucleo di verità. Il codice prevede davvero le misure protettive, e il loro effetto è potente: dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza con cui vengono richieste, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e diritti con cui l’attività è esercitata (art. 18 CCII). Inoltre, fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Chi legge solo questa parte della norma conclude che lo scudo sia automatico e totale.
La realtà
Lo scudo esiste, ma non è automatico, non è illimitato e non è per sempre.
Non è automatico, perché le misure protettive vanno chieste espressamente, con l’istanza di nomina dell’esperto o con una richiesta successiva. Non basta aprire la composizione. E una volta pubblicata la richiesta, l’imprenditore deve depositare lo stesso giorno ricorso al tribunale competente per la conferma o la modifica delle misure (art. 19 CCII), allegando la documentazione prevista, tra cui il progetto di piano di risanamento. Il tribunale fissa un’udienza a breve, sente le parti e l’esperto, e con ordinanza stabilisce se confermare le misure e per quale durata, tra 30 e 120 giorni, con possibilità di proroga entro una durata massima complessiva di 240 giorni. Se il ricorso non viene depositato nei termini, o se il tribunale non fissa l’udienza, le misure perdono efficacia.
Non è illimitato, perché alcuni crediti restano fuori: la protezione non riguarda i diritti di credito dei lavoratori. E soprattutto, il divieto riguarda le azioni esecutive e cautelari, non la formazione del titolo: un fornitore può ottenere un decreto ingiuntivo durante la composizione, anche se non può metterlo in esecuzione finché le misure sono efficaci. Il tribunale, inoltre, può modulare le misure, escludendo alcuni creditori o limitandole a determinate iniziative, e può revocarle o abbreviarne la durata se non soddisfano più l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori.
Non è per sempre, perché la conferma presuppone che il risanamento sia ragionevolmente perseguibile e il tribunale lo verifica sul serio. Il giudice non conferma le misure a un’impresa che non porta un piano credibile.
La prova
Il Tribunale di Milano, con il provvedimento del 14 dicembre 2025, ha respinto la conferma delle misure protettive e cautelari affermando che la composizione nasce per favorire il risanamento, non per neutralizzare in quanto tale l’azione dei creditori, e che la continuità richiede un vero piano industriale e flussi prospettici sostenibili. Nella stessa direzione il Tribunale di Mantova, con l’ordinanza dell’11 ottobre 2024, ha rigettato la conferma e revocato le misure già operanti per carenze del piano. Di segno favorevole all’impresa, ma sullo stesso principio, il Tribunale di Palermo con l’ordinanza del 4 aprile 2025 ha confermato le misure dopo aver verificato i presupposti, compresa l’assenza di una precedente composizione archiviata da meno di un anno.
Misure protettive e misure cautelari: due strumenti diversi
Il mito dello scudo automatico confonde anche due istituti distinti. Le misure protettive hanno un contenuto tipico fissato dalla legge (divieto di iniziare o proseguire esecuzioni e cautele, divieto di acquisire prelazioni non concordate) e, una volta confermate, operano nei confronti dei creditori individuati dal tribunale. Le misure cautelari, invece, sono provvedimenti specifici che il giudice può emettere su richiesta dell’imprenditore quando servono a portare a termine le trattative: ad esempio per impedire un comportamento determinato di un creditore che le misure protettive, per il loro contenuto, non coprono. Anche queste richiedono un’istanza motivata, un contraddittorio e una valutazione di necessità e proporzionalità. Per un laboratorio che teme, ad esempio, la compensazione di un credito da parte di una banca o il blocco di un pagamento in arrivo da un cliente, la scelta tra i due strumenti, e il modo in cui viene argomentata, fa la differenza.
C’è poi un limite che riguarda chi ha già usato lo strumento: l’istanza di composizione non può essere ripresentata se una precedente composizione è stata archiviata da meno di un anno, e la giurisprudenza di merito si è mostrata rigorosa anche nel negare nuove misure protettive a imprese che ne avevano già beneficiato nell’ambito di percorsi precedenti. Lo scudo, insomma, è una risorsa che si spende una volta: va chiesto quando serve davvero e con un piano che ne giustifichi l’uso.
Cosa rischia chi ci crede
Chi pensa che lo scudo sia automatico non lo chiede, oppure lo chiede ma dimentica il ricorso al tribunale lo stesso giorno, oppure si presenta all’udienza con un “progetto di piano” di due pagine. In tutti questi casi i fornitori più aggressivi riprendono le esecuzioni, spesso proprio sul conto corrente che serve a pagare stipendi e materie prime per le nuove commesse.
Mito n. 4 — «Appena sanno della composizione, i fornitori possono smettere di consegnare»
Il mito
«Se il fornitore di flaconi scopre che sono in composizione negoziata, può bloccare le consegne o risolvere il contratto quadro, e io resto senza materiale.»
Perché ci credono in tanti
Perché nella pratica succede spesso che un fornitore, appena intuisce difficoltà, chieda il pagamento anticipato o sospenda le spedizioni. E perché nei contratti di fornitura si trovano frequentemente clausole che consentono la risoluzione in caso di inadempimento o di “deterioramento delle condizioni patrimoniali” del cliente. Molti imprenditori pensano quindi che, una volta resa pubblica la crisi, ogni fornitore possa fare ciò che vuole.
La realtà
I creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza (art. 18, comma 5, CCII). Per il laboratorio cosmetico che ha in corso un contratto quadro con il fornitore di packaging o di materie prime, è una tutela concreta: il vecchio scaduto non può essere usato come leva per strangolare la produzione.
La norma ha però confini precisi che il passaparola dimentica. Primo: vale solo nei confronti dei creditori interessati dalle misure protettive, quindi richiede che le misure siano state chieste e siano efficaci. Secondo: protegge dal “solo fatto” del mancato pagamento dei crediti anteriori, non obbliga il fornitore a consegnare a credito per il futuro; le nuove forniture vanno pagate secondo le condizioni pattuite. Terzo: riguarda i contratti pendenti, cioè ancora in corso; non può resuscitare un rapporto giunto alla sua scadenza naturale.
Per le banche c’è una disposizione specifica: l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti (art. 16, comma 5, CCII), e il correttivo-ter ha rafforzato i doveri informativi degli intermediari che assumono decisioni sugli affidamenti in corso di trattativa.
Infine, l’esperto ha un ruolo attivo anche sui contratti: può invitare le parti a rinegoziare secondo buona fede il contenuto dei contratti a esecuzione continuata, periodica o differita quando l’equilibrio del rapporto è stato alterato da circostanze sopravvenute (art. 10, comma 2, CCII). Per un laboratorio che ha ordinato materiale dimensionato sui volumi del committente perduto, è uno spazio di trattativa reale.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce questi meccanismi dal lato di chi conduce le trattative: per questo lo Studio imposta fin dall’istanza la mappa dei contratti pendenti da proteggere, distinguendo quelli che la norma copre da quelli che non può coprire.
La prova
Il Tribunale di Brescia, con l’ordinanza del 17 aprile 2025, ha confermato le misure protettive in favore di società in composizione negoziata, sospendendo le procedure esecutive pendenti e richiamando espressamente il divieto per i creditori di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti in corso. Sul limite della norma, il Tribunale di Modena, con l’ordinanza del 26 dicembre 2022, ha escluso che l’art. 18, comma 5, possa imporre la prosecuzione di un contratto cessato per decorso del termine naturale: la tutela copre i rapporti pendenti fino alla loro scadenza, non oltre.
Cosa rischia chi ci crede
Chi è convinto che il fornitore possa fare tutto rinuncia a difendersi: accetta modifiche contrattuali peggiorative, paga in via preferenziale il vecchio scaduto di un singolo fornitore per ottenere la ripresa delle consegne, e così altera la parità tra i creditori proprio nel momento in cui dovrebbe costruire con loro un accordo. All’opposto, chi crede che la norma obblighi il fornitore a consegnare a credito per sempre si troverà spiazzato quando le nuove forniture verranno subordinate al pagamento.
Mito n. 5 — «Con la composizione negoziata posso tagliare i debiti verso i fornitori anche se non sono d’accordo»
Il mito
«Entro in composizione, propongo il 40% ai fornitori e chi non accetta si adegua: è a questo che serve la procedura.»
Perché ci credono in tanti
Perché in altri strumenti del codice la falcidia contro la volontà di alcuni creditori esiste davvero: nel concordato preventivo la maggioranza vincola la minoranza, negli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa l’accordo con una larga parte di una categoria può essere esteso ai non aderenti. Chi sente parlare di “codice della crisi” e di “stralcio dei debiti” mescola gli strumenti e attribuisce alla composizione negoziata un potere che, da sola, non ha.
La realtà
La composizione negoziata è una trattativa: nessun creditore può essere obbligato ad accettare una riduzione del proprio credito solo perché l’impresa ha avviato il percorso. L’esperto facilita, avvicina le posizioni, verifica la coerenza del piano, ma non impone nulla. Ciò che la composizione produce dipende dall’accordo che si riesce a costruire.
L’art. 23 CCII elenca gli sbocchi possibili. Quando si individua una soluzione idonea, le parti possono concludere un contratto con uno o più creditori che, secondo la relazione dell’esperto, sia idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni; una convenzione di moratoria (art. 62 CCII); un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, con effetti protettivi rafforzati rispetto alle future azioni revocatorie. In alternativa, l’imprenditore può predisporre un piano attestato di risanamento, chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, accedere al concordato semplificato per la cessione dei beni (art. 25-sexies CCII) o a uno degli altri strumenti del codice.
È solo in questi strumenti ulteriori che la volontà di alcuni creditori può prevalere su quella di altri, e sempre a condizioni precise. C’è però un collegamento importante, che il mito ignora e che rende la composizione molto utile: se l’accordo di ristrutturazione a efficacia estesa (art. 61 CCII) nasce dalle trattative e il suo raggiungimento risulta dalla relazione finale dell’esperto, la percentuale di adesioni richiesta all’interno della categoria scende dal 75% al 60% (art. 23, comma 2, lett. b, CCII). Anche il concordato semplificato è accessibile solo se l’esperto dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni negoziali non sono risultate praticabili.
Per un laboratorio cosmetico i cui fornitori sono in gran parte imprese omogenee (materie prime, packaging, servizi di laboratorio), costruire una categoria coerente e raccogliere il consenso di una maggioranza qualificata è un’operazione realistica, a patto che la proposta sia migliore dell’alternativa liquidatoria e che la trattativa sia condotta in modo trasparente.
Un’ultima precisazione riguarda i creditori pubblici. Il correttivo-ter ha introdotto nella composizione una specifica possibilità di accordo con l’amministrazione finanziaria, ma la giurisprudenza di merito ha già chiarito che non si estende a tutti i crediti pubblici: in particolare i debiti contributivi non possono essere falcidiati in questa sede. Un piano che conta su riduzioni non consentite è un piano destinato a cadere al primo vaglio del tribunale. Per il laboratorio che ha accumulato, insieme ai debiti verso i fornitori, anche arretrati verso enti pubblici, la struttura del piano va costruita partendo da ciò che la legge consente davvero, non da ciò che si spera di ottenere.
La prova
La prova qui è il testo stesso della legge: l’art. 23 CCII costruisce gli esiti della composizione come accordi o come accesso a strumenti distinti, ciascuno con i propri presupposti, e l’art. 61 CCII subordina l’estensione degli effetti ai non aderenti a requisiti stringenti, tra cui l’informazione completa dei creditori della categoria e un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale. Dalla giurisprudenza di merito arriva un’indicazione coerente: le misure protettive vengono negate quando il piano poggia su effetti che l’ordinamento non consente di ottenere in quella sede, come la falcidia di crediti che la composizione non può toccare.
Cosa rischia chi ci crede
Chi si presenta ai fornitori con un taglio unilaterale “imposto dalla procedura” perde credibilità al primo incontro e spinge i creditori a fare fronte comune contro l’impresa. Peggio ancora, se costruisce il piano su una falcidia che la composizione non può garantire, rischia che il tribunale neghi la conferma delle misure protettive per mancanza di sostenibilità giuridica del piano.
Mito n. 6 — «Se le trattative vanno male, posso sempre ripiegare su un concordato quando voglio»
Il mito
«Provo la composizione; se i fornitori non ci stanno, esco quando voglio e deposito un concordato. Nel frattempo nessuno può farmi fallire.»
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è doppio. Primo: l’art. 18, comma 4, CCII impedisce davvero la pronuncia della sentenza di liquidazione giudiziale dalla pubblicazione dell’istanza fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione. Secondo: l’art. 40, comma 10, CCII prevede che, se è pendente un’istanza di liquidazione giudiziale proposta da un terzo, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi debba essere presentata entro la prima udienza a pena di decadenza, ma con un’eccezione per la domanda proposta all’esito della composizione negoziata entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto. Da qui l’idea di una finestra sempre aperta.
La realtà
La finestra esiste, ma si apre solo quando la composizione si è conclusa davvero, con la relazione finale dell’esperto, e non quando l’imprenditore decide di abbandonarla. Inoltre la composizione non si può usare per scavalcare procedure già avviate: l’art. 25-quinquies CCII esclude che l’istanza possa essere presentata se è pendente una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, anche con riserva, e se nei quattro mesi precedenti l’imprenditore vi ha rinunciato.
Il correttivo-ter ha chiarito che l’accesso alla composizione è possibile anche se un terzo ha già depositato un’istanza di liquidazione giudiziale. Ma proprio in quella situazione la tempistica diventa decisiva: abbandonare le trattative a metà significa perdere la deroga ai termini, e trovarsi davanti a un’istanza di liquidazione senza più la possibilità di proporre uno strumento alternativo.
La prova
La Cassazione, Sez. I civile, con l’ordinanza 13 maggio 2026, n. 13997, prima pronuncia di legittimità sull’art. 40, comma 10, ultimo periodo, CCII, ha affermato che la deroga al termine della prima udienza non può decorrere dalla semplice rinuncia del debitore alla composizione negoziata, ma presuppone che le trattative siano giunte a conclusione, e dunque che la domanda sia presentata entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto. La Corte ha valorizzato anche la funzione antiabuso della norma: la composizione non può essere attivata e abbandonata al solo scopo di guadagnare tempo.
Sul versante opposto, la Cassazione, Sez. I civile, con la sentenza 6 dicembre 2025, n. 31856, ha ritenuto inammissibile un’istanza di composizione negoziata proposta mentre era pendente una domanda di concordato preventivo, precisando che spetta al giudice investito della domanda di apertura della procedura concorsuale valutarne incidentalmente l’ammissibilità ai fini della propria decisione.
Cosa rischia chi ci crede
Chi tratta la composizione come un parcheggio rischia di perdere tutte le strade insieme: le trattative si interrompono, la deroga ai termini non scatta, il tribunale decide sull’istanza del creditore. Per un laboratorio che aveva ancora valore industriale (impianti, autorizzazioni, know-how produttivo), è l’esito più distruttivo possibile.
Mito n. 7 — «Lo studio legale non c’entra: la composizione la gestisce l’esperto (oppure il mio avvocato può fare l’esperto)»
Il mito
«Nella composizione negoziata c’è l’esperto nominato dalla Camera di Commercio: l’avvocato è un passaggio inutile.» E, nella versione opposta: «Il mio avvocato è esperto negoziatore, quindi può essere nominato esperto nella mia composizione.»
Perché ci credono in tanti
La prima versione nasce dalla natura stragiudiziale della procedura: l’istanza si presenta su una piattaforma telematica, non in tribunale, e la figura centrale è l’esperto. La seconda nasce da un equivoco sui ruoli: se un professionista è iscritto nell’elenco degli esperti, sembra naturale chiedere che si occupi della propria pratica.
La realtà
Entrambe le versioni sono sbagliate, ma per ragioni opposte.
L’esperto non è l’avvocato dell’impresa. È un terzo indipendente, che deve facilitare le trattative tenendo conto degli interessi di tutte le parti e che, alla fine, redige una relazione in cui può anche esprimere valutazioni sfavorevoli all’imprenditore. Non prepara l’istanza, non scrive il piano, non difende l’impresa davanti al tribunale, non negozia per lei.
Proprio per garantire la sua terzietà, l’art. 16 CCII richiede che l’esperto sia indipendente rispetto all’impresa e alle parti interessate e che non abbia prestato attività professionale in favore dell’imprenditore negli anni precedenti. Ne segue che il professionista che assiste l’impresa non può essere nominato esperto nella stessa composizione: sono due ruoli incompatibili, ed è bene che sia così.
Lo spazio per lo studio legale è quindi ampio e preciso. L’istanza va corredata da una documentazione corposa (art. 17 CCII): bilanci degli ultimi tre esercizi, una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo ministeriale con una relazione sull’attività concretamente esercitata, l’elenco dei creditori con i crediti scaduti e a scadere e le garanzie, le dichiarazioni sull’assenza di procedure incompatibili, le certificazioni sui debiti verso enti pubblici e l’estratto della Centrale dei rischi. La richiesta di conferma delle misure protettive è invece un vero ricorso al tribunale, da depositare lo stesso giorno della pubblicazione e da sostenere in udienza contro le eventuali opposizioni dei creditori: un’attività che richiede la difesa tecnica.
Accanto a questo c’è il lavoro sui contratti (quali sono pendenti e protetti, quali clausole risolutive sono in gioco), la verifica di eventuali azioni verso l’ex committente, la redazione degli accordi con i fornitori e, se serve, l’impostazione di un accordo di ristrutturazione o di un altro strumento all’esito delle trattative.
In concreto, il lavoro di impostazione segue una sequenza che conviene conoscere in anticipo. Si parte da un esame della documentazione contabile e dei contratti, con l’obiettivo di capire se la composizione è davvero lo strumento giusto o se la situazione richiede altro. Si costruisce poi, insieme ai commercialisti, la situazione patrimoniale aggiornata e il progetto di piano, compilando il test pratico e la lista di controllo messi a disposizione sulla piattaforma. Si decide se chiedere subito le misure protettive, e verso quali creditori, oppure se avviare le trattative senza pubblicità. Se le misure vengono chieste, il ricorso al tribunale va preparato prima ancora che l’istanza venga pubblicata, perché il termine per depositarlo è lo stesso giorno. Infine, una volta nominato l’esperto, si organizza il primo incontro portando un quadro chiaro: chi sono i creditori, quanto valgono i crediti, quali commesse nuove sono realistiche, quale trattamento si propone a ciascuna categoria.
È un lavoro che l’esperto non può fare al posto dell’impresa e che, se manca, rende le trattative lente e poco credibili. La differenza tra un esperto che può subito avvicinare le parti e uno che passa le prime settimane a chiedere documenti è spesso decisa da come è stata preparata l’istanza.
La prova
Il Tribunale di Forlì, con l’ordinanza del 31 ottobre 2024, ha confermato in sede di reclamo le misure protettive chiarendo che il piano iniziale non deve avere il livello di dettaglio richiesto per i piani attestati o per il concordato, ma deve comunque rendere credibile il risanamento. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la pronuncia del 13 gennaio 2025, ha invece escluso la conferma in presenza di un piano solo liquidatorio privo di ragionevole prospettiva di risanamento. È la stessa linea seguita dal Tribunale di Milano nel provvedimento del 14 dicembre 2025: senza un piano industriale credibile, le misure non si confermano. La qualità di ciò che l’impresa porta al tavolo, insomma, decide l’esito.
Cosa rischia chi ci crede
Chi pensa che “fa tutto l’esperto” presenta un’istanza povera, si accorge troppo tardi del ricorso da depositare per le misure protettive, arriva all’udienza senza difesa davanti alle obiezioni della banca o del fornitore principale. Chi invece pretende che il proprio consulente faccia da esperto scopre che la legge non lo consente e perde tempo prezioso in una richiesta che non può essere accolta.
Il mito alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati verosimili per mostrare come operano le regole: non riproducono casi reali.
Simulazione A: chi aspetta il nuovo cliente. Ipotesi: laboratorio con fatturato 2025 di 3.486.200 €, di cui il 58% verso un unico brand che recede a fine giugno 2026. Al 30 settembre 2026 i debiti verso fornitori scaduti da oltre novanta giorni ammontano a 412.760 €, quelli non ancora scaduti a 187.390 €. Lo scaduto supera il non scaduto: l’indicatore dell’art. 3, comma 4, CCII è acceso. L’imprenditore, convinto di non essere “in crisi”, attende. Al 30 aprile 2027 lo scaduto è salito a 598.410 € e un fornitore di fragranze con un credito di 73.940 € ha ottenuto un decreto ingiuntivo e pignorato il conto corrente; un altro fornitore deposita istanza di liquidazione giudiziale. La composizione è ancora possibile, ma il tribunale valuterà la reversibilità della situazione partendo da numeri molto peggiori di quelli di sette mesi prima.
Simulazione B: chi crede nello scudo automatico. Ipotesi: istanza di nomina dell’esperto con richiesta di misure protettive pubblicata nel registro delle imprese il 4 novembre 2026. Se il ricorso per la conferma viene depositato lo stesso 4 novembre, il pignoramento del conto da 73.940 € non può proseguire e il tribunale fissa l’udienza; con un piano credibile, le misure possono essere confermate, ad esempio, per 90 giorni, e poi prorogate entro il tetto complessivo di 240 giorni. Se invece l’imprenditore, convinto che basti l’istanza, deposita il ricorso il 12 novembre, le misure hanno già perso efficacia: il fornitore riprende l’esecuzione e le somme bloccate sul conto restano vincolate a suo favore.
Simulazione C: chi crede nel taglio unilaterale. Ipotesi: la categoria dei fornitori di materie prime vanta crediti per 498.270 €. L’impresa propone il pagamento del 55% in diciotto mesi, sostenuto dai flussi di due nuove commesse. Aderiscono fornitori titolari di 309.640 €, pari al 62,14% della categoria. Con le regole ordinarie dell’accordo di ristrutturazione a efficacia estesa servirebbe il 75%: l’adesione non basterebbe. Ma se l’accordo nasce nella composizione e il suo raggiungimento risulta dalla relazione finale dell’esperto, la soglia scende al 60%: il 62,14% è sufficiente per chiedere l’omologazione e l’estensione ai non aderenti, ferme le altre condizioni dell’art. 61 CCII. Nessun taglio imposto per decreto, dunque, ma un consenso maggioritario costruito con metodo.
Simulazione D: chi esce dalle trattative per “passare al concordato”. Ipotesi: istanza di liquidazione giudiziale di un fornitore depositata il 9 febbraio 2027, prima udienza fissata per l’11 marzo 2027; composizione avviata il 1° marzo 2027. Se il 20 maggio l’imprenditore rinuncia e il 2 giugno deposita domanda di concordato, la domanda è tardiva: la rinuncia non apre la finestra dei sessanta giorni. Se invece le trattative proseguono fino alla relazione finale, comunicata ad esempio il 15 settembre 2027, la domanda può essere presentata fino al 14 novembre 2027.
Il fondo di verità: cosa resta in piedi di ciascun mito
Ogni mito nasce da un frammento vero, staccato dal suo contesto. Rimesso al suo posto, quel frammento diventa una regola utile.
È vero che la composizione negoziata sta nel codice della crisi e che il tribunale può intervenire: ma interviene su richiesta dell’imprenditore, per proteggere le trattative, e la gestione resta all’impresa. Il fondo di verità del primo mito è che la composizione ha conseguenze pubbliche se si chiedono le misure protettive: è una scelta da ponderare, non un automatismo.
È vero che perdere un cliente non significa necessariamente essere insolventi. Ma il codice non chiede l’insolvenza per accedere: chiede uno squilibrio che rende probabile la crisi e un risanamento ragionevolmente perseguibile. Il frammento vero del secondo mito è che l’impresa non deve “drammatizzare” ogni calo di fatturato; quello falso è pensare che si possa aspettare senza conseguenze.
È vero che le misure protettive bloccano esecuzioni e cautele. Ma vanno chieste, confermate dal tribunale nei tempi di legge e sostenute da un piano credibile; hanno una durata massima e non coprono tutti i crediti né impediscono la formazione dei titoli.
È vero che i fornitori, a volte, sospendono le consegne. Ma quelli interessati dalle misure protettive non possono farlo per il solo mancato pagamento dello scaduto anteriore; possono invece pretendere il pagamento delle forniture nuove, e non possono essere costretti a proseguire un contratto ormai scaduto.
È vero che il codice consente, in alcuni strumenti, di vincolare i creditori dissenzienti. Ma la composizione in sé è un luogo di accordo: il suo pregio è rendere più accessibili quegli strumenti quando le trattative hanno prodotto un consenso, abbassando ad esempio la soglia per l’accordo a efficacia estesa.
È vero che esiste una finestra per accedere a uno strumento di regolazione anche dopo la prima udienza del procedimento di liquidazione. Ma si apre solo all’esito della composizione, con la relazione finale dell’esperto, non con l’abbandono unilaterale.
È vero, infine, che l’esperto è la figura centrale della procedura. Ma è centrale proprio perché è terzo: per questo l’impresa ha bisogno di qualcuno che stia dalla sua parte, prepari il dossier, difenda le misure protettive e scriva gli accordi.
Mito contro realtà, in sintesi
La tabella mette a confronto, in una riga per ciascuno, le sette convinzioni esaminate e le regole effettivamente vigenti. È utile come promemoria da tenere a portata di mano nelle prime settimane, quando le decisioni si prendono in fretta e il passaparola è più insistente.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| La composizione è un fallimento mascherato | È un percorso volontario e stragiudiziale; l’imprenditore conserva la gestione (art. 21 CCII) e l’esperto facilita le trattative |
| Senza insolvenza non serve muoversi | Si accede già in presenza di squilibrio che rende probabile la crisi (art. 12 CCII); gli indicatori dell’art. 3 CCII aiutano a riconoscerlo |
| L’istanza blocca automaticamente tutti i creditori | Le misure protettive vanno chieste e confermate dal tribunale con ricorso depositato lo stesso giorno; durata 30-120 giorni, massimo 240 complessivi |
| I fornitori possono interrompere le consegne | Quelli soggetti alle misure non possono rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti per il solo scaduto anteriore (art. 18, c. 5, CCII) |
| Si possono tagliare i debiti senza consenso | La composizione produce accordi; la falcidia dei dissenzienti è possibile solo negli strumenti dedicati, con soglia ridotta al 60% per l’accordo a efficacia estesa che nasce dalle trattative |
| Si può sempre ripiegare sul concordato | La finestra dei 60 giorni decorre dalla relazione finale, non dalla rinuncia (Cass. n. 13997/2026) |
| L’avvocato non serve o può fare l’esperto | L’esperto è terzo e indipendente (art. 16 CCII); l’impresa ha bisogno di un difensore per istanza, ricorso, contratti e accordi |
Le domande di verifica
Quindi è vero che posso accedere alla composizione negoziata anche se un fornitore ha già chiesto la mia liquidazione giudiziale? Sì, dopo il correttivo-ter l’accesso è possibile anche in pendenza di un’istanza di liquidazione proposta da terzi. Ma in quel caso la tempistica è determinante: per beneficiare della deroga ai termini dell’art. 40, comma 10, CCII bisogna portare la composizione fino alla relazione finale dell’esperto.
Quindi è vero che il fornitore di packaging deve continuare a consegnarmi anche se non ho pagato le fatture vecchie? Dipende. Se è un creditore interessato dalle misure protettive e il contratto è ancora pendente, non può rifiutare l’adempimento per il solo mancato pagamento dello scaduto anteriore alla pubblicazione dell’istanza. Le nuove consegne, però, vanno pagate secondo le condizioni pattuite, e un contratto già scaduto non può essere prolungato per effetto della norma.
Quindi è vero che durante la composizione non posso pagare nessun fornitore? No. L’imprenditore conserva la gestione e può pagare i fornitori necessari alla prosecuzione dell’attività. Deve però informare preventivamente per iscritto l’esperto dei pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento, ed evitare di favorire un creditore a scapito degli altri.
Quindi è vero che se il committente ha receduto con un preavviso brevissimo posso chiedergli i danni? Dipende. Occorre dimostrare una situazione di dipendenza economica, valutata anche sulla possibilità concreta di trovare alternative sul mercato, e un abuso; il semplice esercizio di un recesso previsto dal contratto non basta. Se i presupposti ci sono, l’eventuale credito può diventare una risorsa del piano.
Quindi è vero che la banca può revocarmi il fido solo perché ho avviato la composizione? No. L’art. 16, comma 5, CCII stabilisce che l’accesso alla composizione non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti. La banca resta però libera di assumere decisioni motivate sulla base di altri elementi, nel rispetto dei doveri informativi previsti dal codice.
Le sentenze che smontano i miti
- Cass. civ., Sez. I, sentenza 6 dicembre 2025, n. 31856. Principio: l’istanza di composizione negoziata è inammissibile se proposta mentre pende una domanda di concordato preventivo, e il giudice investito della domanda di apertura della procedura concorsuale ne valuta incidentalmente l’inammissibilità. Rilevanza: smonta il mito n. 6, perché la composizione non si può usare per scavalcare procedure già avviate.
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza 13 maggio 2026, n. 13997. Principio: la deroga al termine della prima udienza prevista dall’art. 40, comma 10, CCII presuppone la conclusione delle trattative e decorre dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto, non dalla rinuncia del debitore. Rilevanza: mito n. 6, la finestra non è sempre aperta.
- Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 30109/2025 (udienza 9 luglio 2025, deposito 2 settembre 2025). Principio: l’ammissione dell’impresa alla composizione negoziata in continuità, con misure protettive confermate, può escludere il pericolo che giustifica un sequestro preventivo. Rilevanza: mito n. 1, la composizione è vista dai giudici come fattore di stabilizzazione, non come preludio del dissesto.
- Cass. civ., Sez. I, ordinanza 23 ottobre 2024, n. 27420. Principio: l’abuso di dipendenza economica si valuta sull’eccessivo squilibrio di diritti e obblighi e sulla possibilità reale di trovare alternative di mercato; il patto abusivo è nullo. Rilevanza: mito n. 2, la perdita del committente va anche analizzata sotto il profilo delle possibili tutele verso di lui.
- Trib. Torino, ordinanza 3 maggio 2024. Principio: le condotte abusive tipizzate dall’art. 9 della L. 192/1998 sono esemplificative; il rifiuto ostinato di adeguare i prezzi a un fornitore dipendente può integrare abuso. Rilevanza: mito n. 2, conferma per i contoterzisti fortemente legati a un solo cliente.
- Trib. Brescia, ordinanza 17 aprile 2025. Principio: confermate le misure protettive in favore di società in composizione, con sospensione delle esecuzioni e richiamo al divieto per i creditori di rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti. Rilevanza: mito n. 4, la tutela dei rapporti in corso è concreta quando le misure sono confermate.
- Trib. Modena, ordinanza 26 dicembre 2022. Principio: l’art. 18, comma 5, CCII protegge i contratti pendenti fino alla loro scadenza naturale e non può imporre la prosecuzione di un rapporto già cessato. Rilevanza: mito n. 4, nella versione opposta di chi crede che il fornitore sia vincolato per sempre.
- Trib. Milano, provvedimento 14 dicembre 2025. Principio: la composizione serve a favorire il risanamento, non a neutralizzare in sé le iniziative dei creditori; senza un vero piano industriale e flussi prospettici sostenibili, la conferma delle misure va negata. Rilevanza: miti n. 3 e n. 7.
- Trib. Palermo, ordinanza 4 aprile 2025. Principio: confermate le misure dopo la verifica dei presupposti oggettivi e soggettivi, inclusa l’assenza di una precedente composizione archiviata da meno di un anno. Rilevanza: mito n. 3, la conferma passa da un controllo puntuale.
- Trib. Mantova, ordinanza 11 ottobre 2024. Principio: rigettata la conferma e revocate le misure già operanti per carenze del piano e mancanza di una ragionevole probabilità di risanamento. Rilevanza: mito n. 3, lo scudo può cadere.
- Trib. Forlì, ordinanza 31 ottobre 2024. Principio: in sede di reclamo, il piano allegato alla richiesta di conferma non deve avere il dettaglio dei piani attestati o concordatari, ma deve rendere credibile il risanamento. Rilevanza: mito n. 7, la qualità del dossier preparato dall’impresa è decisiva.
- Trib. Santa Maria Capua Vetere, pronuncia 13 gennaio 2025. Principio: nessuna conferma delle misure protettive in presenza di un piano solo liquidatorio privo di ragionevole prospettiva di risanamento. Rilevanza: miti n. 3 e n. 7, la composizione presuppone un progetto di risanamento, che va costruito con metodo.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Separare ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato è il primo passo; il secondo è trasformarlo in azioni. Questi sono gli strumenti con cui lo Studio interviene in una crisi come quella del laboratorio conto terzi che ha perso il committente principale.
- Verifichiamo i presupposti di accesso: analizziamo con i commercialisti dello staff gli indicatori dell’art. 3 CCII, lo squilibrio e la perseguibilità del risanamento, per stabilire se la composizione è lo strumento giusto o se serve altro.
- Prepariamo l’istanza e l’intero dossier dell’art. 17 CCII: raccogliamo bilanci, situazione aggiornata, elenco creditori, certificazioni pubbliche ed estratto della Centrale dei rischi, controllando la coerenza di ogni dato.
- Costruiamo con i commercialisti il progetto di piano di risanamento secondo la lista di controllo ministeriale, puntando su ciò che il tribunale valuta: piano industriale, nuove commesse, flussi prospettici.
- Depositiamo il ricorso per la conferma delle misure protettive lo stesso giorno della pubblicazione e lo sosteniamo in udienza, rispondendo alle opposizioni di banche e fornitori.
- Mappiamo i contratti pendenti con fornitori di materie prime e packaging, individuando quelli protetti dall’art. 18, comma 5, CCII e le clausole risolutive da neutralizzare.
- Esaminiamo il recesso del committente sotto il profilo della L. 192/1998, valutando se esista un credito da far valere e come inserirlo nel piano.
- Affianchiamo l’impresa nelle trattative con l’esperto e i creditori, redigendo proposte, accordi di pagamento, moratorie e transazioni.
- Impostiamo l’esito della composizione: accordo con i creditori, accordo di ristrutturazione a efficacia estesa con soglia ridotta, piano attestato o altro strumento del codice.
- Presidiamo le scadenze critiche, come la finestra dei sessanta giorni dalla relazione finale, per non perdere le strade alternative.
- Difendiamo l’impresa nei giudizi collegati: opposizioni a decreti ingiuntivi, procedimenti di liquidazione, reclami e impugnazioni.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per una composizione negoziata pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore: conoscere la procedura dal lato di chi conduce le trattative permette di preparare un dossier che l’esperto nominato possa valutare con rapidità e che il tribunale possa ritenere credibile. Per trasparenza, e per le regole di indipendenza dell’art. 16 CCII, quando lo Studio assiste l’impresa l’Avvocato non può essere l’esperto della stessa composizione: il suo contributo sta nel preparare l’impresa a confrontarsi al meglio con chi lo sarà.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore segue l’istanza, il ricorso per le misure, gli accordi e le eventuali impugnazioni, senza dispersioni tra professionisti diversi. E avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, perché un piano di risanamento deve reggere tanto sul piano giuridico quanto su quello dei numeri.
In chiusura: la composizione funziona per chi la conosce davvero
Tornando alla domanda del titolo: sì, uno studio legale può impostare la composizione negoziata, e nella pratica è spesso ciò che fa la differenza tra un’istanza che regge e una che viene respinta. Non sostituisce l’esperto, che resta un terzo indipendente, ma prepara l’impresa, costruisce con i commercialisti il piano, difende le misure protettive in tribunale e scrive gli accordi con i fornitori. L’informazione corretta è la prima difesa: chi sa come funziona davvero la procedura arriva al tavolo nel momento giusto, con i documenti giusti e con richieste che la legge consente.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti: le due competenze che una composizione negoziata richiede insieme, la conoscenza delle trattative e la solidità del piano. Per un laboratorio conto terzi che ha perso il committente principale, ogni settimana conta: gli indicatori peggiorano, i fornitori si muovono, le finestre si chiudono.
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