Il primo segnale arriva quasi sempre in cantiere, non in banca. Un SAL approvato dal direttore dei lavori che il condominio non paga. Il saldo di un rifacimento di copertura che il privato rinvia “a dopo l’estate”. L’impresa generale che trattiene la quota del subappalto per una contestazione mai messa per iscritto. Nel frattempo i fornitori di pannelli sandwich, lamiere grecate, coppi metallici e lattoneria continuano a fatturare a 60 o 90 giorni, e quando le scadenze si accavallano la piccola impresa di coperture si trova stretta fra due fronti: deve incassare ciò che le spetta e, contemporaneamente, deve impedire che chi vanta crediti verso di lei arrivi per primo sui suoi conti e sui suoi crediti verso i committenti.
Questa ricostruzione segue la crisi così come si sviluppa nel tempo, tappa dopo tappa, dal primo pagamento saltato fino al bivio fra risanamento e liquidazione. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire: nella crisi di un’impresa edile il calendario conta quanto i numeri di bilancio.
La timeline, in sintesi, è questa: al giorno zero un credito verso un committente si blocca e un debito verso un fornitore scade; nelle prime due settimane si mettono in sicurezza le prove del lavoro eseguito; fra il quindicesimo e il quarantacinquesimo giorno si attivano gli strumenti monitori contro i committenti morosi; fra il trentesimo e il novantesimo giorno si muovono i fornitori di lamiere con decreti ingiuntivi e pignoramenti; in qualunque momento di questa sequenza l’impresa può depositare l’istanza di composizione negoziata e ottenere le misure protettive; nei mesi successivi le trattative portano a un accordo, a un concordato o, per le imprese sotto soglia, al concordato minore; sullo sfondo resta lo scenario da evitare, la liquidazione giudiziale con le sue revocatorie.
Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia perché il tema tocca, nello stesso fascicolo, tre competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: la composizione negoziata della crisi, gestita da chi è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; le soluzioni per l’impresa minore sotto soglia, che passano per il Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e il professionista fiduciario di un OCC; il contenzioso su decreti ingiuntivi, opposizioni e pignoramenti, che può arrivare fino alla Corte di Cassazione, dove l’Avvocato è abilitato al patrocinio.
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La mappa temporale: dodici mesi in una tabella
Prima di entrare nelle singole tappe, conviene vedere l’intera sequenza dall’alto. I tempi indicati sono di due tipi: quelli fissati dalla legge (perentori o ordinatori) e quelli che dipendono dall’organizzazione dei singoli tribunali e dalla reattività delle parti. La tabella li distingue, perché è proprio la confusione fra le due categorie a far perdere le finestre utili.
Va precisata una regola che attraversa tutta la cronologia: la sospensione feriale dei termini processuali opera soltanto dal 1° al 31 agosto e riguarda, ad esempio, il termine per opporsi a un decreto ingiuntivo; non riguarda invece i procedimenti disciplinati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, per i quali l’art. 9 CCII esclude la sospensione feriale. Chi conta i giorni deve sapere in quale binario si trova.
| Tappa | Momento | Evento | Termine chiave | Base normativa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giorno 0 | SAL o saldo non pagato; prima fattura lamiere scaduta | Nessun termine processuale; partono i segnali d’allarme | Art. 2086 c.c.; art. 3 CCII |
| 2 | Giorni 1-15 | Messa in sicurezza delle prove; diffida; eventuale sospensione lavori | 60 giorni per la denuncia dei vizi del committente; 2 anni dalla consegna per l’azione | Artt. 1460, 1665, 1666, 1667 c.c. |
| 3 | Giorni 15-45 | Ricorso per decreto ingiuntivo contro il committente | 40 giorni per l’opposizione (sospensione 1-31 agosto) | Artt. 633, 634, 641, 642, 648 c.p.c. |
| 4 | Giorni 30-90 | I fornitori di lamiere agiscono: decreto, precetto, pignoramento presso terzi | 10 giorni dal precetto; efficacia 90 giorni | Artt. 480, 481, 543, 546 c.p.c.; artt. 1523-1524 c.c. |
| 5 | Giorno X | Istanza di composizione negoziata sulla piattaforma | Misure protettive dalla pubblicazione nel registro imprese | Artt. 12, 17, 18 CCII |
| 6 | X + 1 / X + 10 | Ricorso per la conferma delle misure; fissazione udienza | Ricorso entro il giorno successivo alla pubblicazione; udienza fissata entro 10 giorni dal deposito | Art. 19 CCII |
| 7 | Da X + 30 a X + 360 | Trattative con fornitori, committenti, banche | Misure 30-120 giorni, max 240 complessivi; incarico esperto 180 + 180 giorni | Artt. 17, 19, 21, 22, 23 CCII |
| 8 | Chiusura trattative | Accordo, concordato semplificato, ADR, concordato preventivo o concordato minore | 60 giorni per il concordato semplificato dalla relazione finale | Artt. 23, 25-quater, 25-sexies, 57, 74-83 CCII |
| 9 | Scenario alternativo | Istanza di liquidazione giudiziale; revocatorie; azioni dei dipendenti | Soglia di 30.000 euro di debiti scaduti; periodo sospetto 6-12 mesi | Artt. 49, 121, 166 CCII; art. 1676 c.c. |
Ogni riga corrisponde a una delle sezioni che seguono. La tabella si legge anche al contrario: se l’impresa si trova già alla tappa 4, le opzioni delle tappe 2 e 3 sono in parte ancora praticabili, ma il margine si è ristretto; se è già comparsa un’istanza di liquidazione giudiziale, alcune strade richiedono un coordinamento con il tribunale che procede.
Giorno 0: il SAL che non arriva e la prima fattura di lamiere scaduta
Cosa succede
Il giorno zero non coincide con una notifica. È il giorno in cui due flussi, quello in entrata e quello in uscita, smettono di parlarsi. Immaginiamo un’impresa artigiana di coperture che ha in corso tre cantieri: un rifacimento integrale di tetto condominiale con isolamento e lamiera coibentata, la sostituzione di una copertura in eternit su un capannone in subappalto per un’impresa generale, la manutenzione straordinaria del tetto di una villetta privata. Il secondo SAL condominiale, già vistato dal direttore dei lavori, non viene pagato perché l’amministratore attende i versamenti dei condòmini morosi. L’impresa generale trattiene la rata del subappalto. Il privato non salda. Intanto scade la fattura del principale fornitore di pannelli sandwich.
Da questo momento in poi l’impresa non è ancora insolvente in senso giuridico, ma è entrata in quello che il Codice della crisi chiama squilibrio: una condizione che, se non governata, rende probabile la crisi.
La norma
L’art. 2086, secondo comma, del codice civile impone all’imprenditore che opera in forma collettiva o societaria di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi. L’art. 3 del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019, più volte modificato, da ultimo con il correttivo di cui al D.Lgs. 136/2024) estende all’imprenditore individuale l’obbligo di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi. Il comma 4 dell’art. 3 indica alcuni segnali di allarme che interessano direttamente un’impresa di coperture: debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà del monte retribuzioni mensile; debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore ai debiti non scaduti; esposizioni bancarie scadute o sconfinanti oltre determinate soglie.
I termini che si attivano
Al giorno zero non decorre alcun termine processuale. Decorre però un orologio sostanziale molto concreto: quello del calcolo dei novanta giorni di scaduto verso i fornitori. Se a novanta giorni lo scaduto verso i fornitori di lamiere supera i debiti non ancora scaduti, il segnale d’allarme dell’art. 3, comma 4, CCII si è formalmente acceso. Contemporaneamente decorre il termine di prescrizione dei crediti verso i committenti, che per il corrispettivo d’appalto è quello ordinario decennale: un termine lungo, che proprio per la sua lunghezza induce a rimandare.
Cosa può fare il debitore ora
In questa fase le finestre sono tutte aperte. È il momento in cui la ricognizione costa meno e rende di più: un elenco completo dei crediti verso committenti (con SAL, contabilità, verbali, foto di cantiere) e dei debiti verso fornitori (con scadenze, eventuali patti di riservato dominio, garanzie prestate). L’impresa può ancora negoziare con i fornitori dilazioni scritte, può valutare la cessione di alcuni crediti certi a operatori finanziari, può verificare se i contratti con i committenti prevedono interessi moratori, penali o clausole di sospensione. Nessuna opzione è preclusa.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più frequente è pagare il fornitore che telefona più spesso, non quello strategico. In un’impresa di coperture il fornitore della lamiera coibentata in consegna la settimana successiva per il cantiere condominiale è vitale; quello del materiale già posato e fatturato mesi prima lo è molto meno. Pagare in modo disordinato, oltre a non risolvere nulla, rischia di creare in futuro pagamenti difficili da difendere in caso di procedura concorsuale. Il secondo errore è non mettere per iscritto nulla con i committenti: la contestazione verbale dell’amministratore o dell’impresa generale resta senza replica documentale.
Quanto dura realmente
Questa fase, nella realtà delle piccole imprese edili, dura spesso troppo: settimane o mesi in cui l’imprenditore attende l’incasso che “deve arrivare”. La legge non fissa una durata, ma la tabella dei segnali dell’art. 3 offre un riferimento preciso: novanta giorni di scaduto verso fornitori. Superata quella soglia, il tempo non è più un alleato.
Giorni 1-15: mettere in sicurezza i crediti verso i committenti
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una nuova fase, che è ancora stragiudiziale ma prepara tutto ciò che verrà dopo. L’impresa deve trasformare i propri crediti da pretese a crediti dimostrabili. Nel contenzioso d’appalto la differenza è decisiva, perché il committente che non paga quasi mai si limita a dire “non ho soldi”: molto più spesso eccepisce che il lavoro non è finito, che il tetto ha infiltrazioni, che la pendenza delle falde non è quella di progetto, che il materiale posato è diverso da quello concordato.
La norma
Il riferimento centrale è il regime dell’onere della prova nei contratti a prestazioni corrispettive. La Cassazione lo ha ribadito ripetutamente nel 2024 e nel 2025: con l’ordinanza n. 25410 del 23 settembre 2024 la Seconda Sezione ha ricordato che l’appaltatore che chiede il corrispettivo deve dimostrare di aver eseguito l’opera conformemente al contratto e alle regole dell’arte, perché è proprio l’esatto adempimento il fatto costitutivo del suo credito. Con l’ordinanza n. 15287/2024, sempre la Seconda Sezione, ha precisato che produrre il contratto firmato non equivale a provare di aver lavorato. E con l’ordinanza n. 4077/2024, in una vicenda che riguardava proprio un tetto realizzato a due falde invece che a tre, la Corte ha affermato che, quando il committente contesta tempestivamente la difformità rispetto al progetto, tocca all’impresa dimostrare che la variante era stata autorizzata.
Sul versante opposto, l’ordinanza n. 1701 del 23 gennaio 2025 ha tracciato la linea di confine: se il committente si limita all’eccezione generale di inadempimento, l’onere di provare il corretto adempimento resta all’appaltatore; se invece il committente, che ha la disponibilità dell’opera, agisce con la garanzia speciale per vizi e difformità, deve essere lui a provare l’esistenza dei vizi e dei danni.
Completano il quadro gli artt. 1665 c.c. (verifica e accettazione dell’opera, anche tacita), 1666 c.c. (pagamento per partite: il pagamento di un SAL fa presumere l’accettazione della parte di opera pagata), 1667 c.c. (denuncia dei vizi entro sessanta giorni dalla scoperta e azione entro due anni dalla consegna), 1669 c.c. (gravi difetti dell’edificio, con responsabilità decennale: tema ricorrente nelle coperture, dove le infiltrazioni sono la contestazione tipica) e 1460 c.c. (eccezione di inadempimento, che consente anche all’impresa di sospendere la propria prestazione se il committente non paga, purché la sospensione non sia contraria a buona fede).
I termini che si attivano
Il termine più importante di questa fase non è dell’impresa, ma del committente: sessanta giorni dalla scoperta per denunciare i vizi ex art. 1667 c.c., a pena di decadenza, e due anni dalla consegna per l’azione. Se l’impresa documenta bene la data di consegna e l’assenza di denunce, costruisce già un argomento per la futura causa. Per i gravi difetti dell’art. 1669 c.c. i termini sono diversi: un anno dalla scoperta per la denuncia, un anno dalla denuncia per l’azione, entro dieci anni dal compimento dell’opera.
Cosa può fare il debitore ora
In questi quindici giorni l’impresa può ancora scegliere il terreno della futura controversia. Concretamente: raccogliere i SAL vistati, il giornale dei lavori, i verbali di sopralluogo, le schede tecniche delle lamiere effettivamente posate con le bolle di consegna, le fotografie datate delle fasi di lavorazione (in particolare di sottostrutture, guaine, colmi e scossaline, che dopo la chiusura non sono più visibili); inviare una diffida scritta con messa in mora che quantifichi il credito e richiami il SAL approvato; valutare, se il contratto è ancora in esecuzione, una sospensione dei lavori motivata ai sensi dell’art. 1460 c.c., proporzionata all’inadempimento del committente. Se il committente è un’impresa, si può verificare l’applicabilità degli interessi moratori previsti per le transazioni commerciali dal D.Lgs. 231/2002.
Un capitolo a parte: quando il prezzo delle lamiere sale durante il cantiere
C’è un elemento che rende la crisi delle imprese di coperture diversa da quella di altre imprese edili: il peso del materiale metallico sul prezzo complessivo dell’opera. In un rifacimento con pannelli coibentati o lamiera grecata, il costo dell’acciaio, dell’alluminio o del rame incide in misura rilevante e segue l’andamento dei mercati delle materie prime. Un preventivo firmato con prezzi di sei mesi prima può diventare in perdita al momento dell’acquisto del materiale.
Il codice civile offre una risposta specifica. L’art. 1664 c.c. consente all’appaltatore di chiedere la revisione del prezzo quando, per circostanze imprevedibili, il costo dei materiali o della manodopera subisce aumenti tali da determinare un incremento superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto; la revisione è accordata solo per la differenza che eccede il decimo. La norma è derogabile: molti contratti la escludono espressamente, e per questo la verifica del testo contrattuale va fatta subito, nella fase della ricognizione.
Nella cronologia della crisi questo strumento ha una collocazione precisa. Va fatto valere prima della chiusura dei conti con il committente, documentando l’aumento con le fatture d’acquisto e con listini o indici di riferimento, e confrontandolo con il prezzo complessivo dell’appalto, non con la singola voce. Se il contratto è con un committente pubblico, la disciplina è quella, diversa, delle clausole di revisione previste dalla normativa sui contratti pubblici.
Un’impresa che non chiede la revisione quando ne ha diritto finisce per finanziare con il proprio margine l’aumento del materiale, e quindi per accumulare proprio quel debito verso i fornitori di lamiere da cui la crisi ha preso avvio. Un’impresa che la chiede in modo documentato, invece, ha un argomento in più nella trattativa con il committente e una voce di credito in più nel piano che eventualmente presenterà all’esperto.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è abbandonare il cantiere senza una sospensione formalizzata. Il committente, a quel punto, avrà gioco facile nel rovesciare la narrazione: non è lui che non paga, è l’impresa che non ha finito. Il secondo errore è accettare varianti in corso d’opera solo a voce: come mostra la vicenda del tetto a due falde decisa dall’ordinanza n. 4077/2024, sarà l’impresa a dover dimostrare l’autorizzazione.
Quanto dura realmente
Con una documentazione ordinata, la messa in sicurezza richiede pochi giorni. Quando invece l’archivio di cantiere è disperso fra telefoni, chat e cartelle, ricostruire la prova del lavoro eseguito può richiedere settimane: tempo che, nella crisi, si paga.
Giorni 15-45: il decreto ingiuntivo contro il committente moroso
Cosa succede
Il calendario ora corre. Scaduto senza esito il termine della diffida, l’impresa deposita il ricorso per decreto ingiuntivo. È lo strumento naturale per un credito d’appalto documentato: si fonda su prova scritta e non richiede, nella fase iniziale, il contraddittorio con il committente.
La norma
Gli artt. 633 e seguenti c.p.c. disciplinano il procedimento monitorio. Per l’imprenditore assume particolare rilievo l’art. 634 c.p.c., che considera prova scritta idonea, per i crediti relativi a somministrazioni di merci e prestazioni di servizi, gli estratti autentici delle scritture contabili. Nell’appalto, però, la fattura da sola è un documento fragile: per questo il ricorso va costruito con il contratto, i SAL approvati, i verbali e la contabilità di cantiere. L’art. 642 c.p.c. consente la provvisoria esecuzione del decreto in presenza di particolari presupposti (ad esempio, credito fondato su determinati documenti o pericolo di grave pregiudizio nel ritardo); l’art. 648 c.p.c. permette di chiederla anche nel corso dell’opposizione, se questa non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
I termini che si attivano
Notificato il decreto, decorre il termine perentorio di quaranta giorni per l’opposizione del committente (art. 641 c.p.c.), soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Il decreto va notificato entro sessanta giorni dalla pronuncia, altrimenti perde efficacia (art. 644 c.p.c.). Se non viene proposta opposizione, il decreto diventa esecutivo e si può procedere con precetto e pignoramento. Se il decreto è provvisoriamente esecutivo, l’impresa può agire subito, senza attendere i quaranta giorni.
Cosa può fare il debitore ora
Qui l’impresa di coperture è creditrice, ma resta debitrice verso i fornitori: le due posizioni vanno coordinate. Un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo contro un committente solvibile è, per un’impresa in tensione, liquidità potenziale che può fare la differenza nella successiva trattativa con i fornitori di lamiere. L’impresa può inoltre valutare, per i crediti più solidi, la richiesta di sequestro conservativo se il committente mostra segni di dispersione del patrimonio. Se il committente è a sua volta in crisi, conviene verificare l’eventuale privilegio generale sui mobili del debitore previsto dall’art. 2751-bis, n. 5, c.c. per i crediti dell’impresa artigiana, che può incidere sulla collocazione del credito in un eventuale concorso.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più grave è depositare un ricorso con le sole fatture, sottovalutando che il committente, in opposizione, solleverà l’eccezione di inadempimento. Si apre così un giudizio ordinario in cui l’impresa deve provare l’esatto adempimento (ordinanza n. 25410/2024) senza aver predisposto quella prova. Un secondo errore è ignorare il possibile intervento dei dipendenti: l’art. 1676 c.c. consente a chi ha lavorato alle dipendenze dell’appaltatore di agire direttamente contro il committente fino a concorrenza di quanto quest’ultimo deve all’impresa. Un credito verso il committente può quindi essere in parte “intercettato” da dipendenti non pagati.
Quanto dura realmente
I tempi di emissione del decreto variano molto da tribunale a tribunale: in alcuni uffici bastano poche settimane, in altri servono mesi. A questo si aggiungono i tempi di notifica e, in caso di opposizione, un giudizio di merito che può durare anni. Per questo, nella crisi, la provvisoria esecuzione è spesso il vero obiettivo del ricorso.
Giorni 30-90: la mossa dei fornitori di lamiere
Cosa succede
Da questo momento in poi l’iniziativa passa ai creditori. Il fornitore di lamiere grecate e pannelli coibentati, dopo i solleciti, affida la pratica al proprio legale. Le mosse sono prevedibili: ricorso per decreto ingiuntivo fondato sulle fatture e sugli estratti autentici delle scritture contabili (art. 634 c.p.c.), spesso con richiesta di provvisoria esecuzione; notifica del precetto; pignoramento presso terzi. E qui la crisi dell’impresa di coperture mostra il suo lato più pericoloso: il fornitore può pignorare non solo il conto corrente, ma proprio i crediti dell’impresa verso i committenti, cioè i SAL che l’impresa sta faticosamente cercando di incassare.
La norma
Il pignoramento presso terzi (artt. 543 e seguenti c.p.c.) può colpire anche crediti futuri o non ancora esigibili, purché derivanti da un rapporto già esistente al momento della notifica: è il principio consolidato richiamato, fra le altre, da Cass. n. 31844/2022, che ha ritenuto pignorabili persino crediti eventuali, se riconducibili a un rapporto giuridico già identificato. Un contratto d’appalto in corso è esattamente quel tipo di rapporto: i SAL non ancora maturati possono essere raggiunti dal vincolo. Con l’ordinanza n. 29422 del 14 novembre 2024 la Terza Sezione ha poi chiarito che, quando il creditore notifica un unico atto a più terzi (ad esempio, il condominio e l’impresa generale), si producono pignoramenti distinti: ciascun terzo deve custodire le somme dovute nei limiti dell’importo precettato aumentato della metà, salva la possibilità per il debitore di chiedere al giudice dell’esecuzione la riduzione.
Sul fronte dei beni, molti fornitori vendono con patto di riservato dominio. Gli artt. 1523 e 1524 c.c. lo rendono opponibile ai creditori del compratore solo se risulta da atto scritto con data certa anteriore al pignoramento. Ma nelle coperture la riserva di proprietà ha un limite fisico evidente: le lamiere posate e fissate sulla struttura del committente diventano parte dell’edificio, e su di esse il fornitore perde nei fatti la possibilità di riprendersele. La riserva conserva valore pratico, invece, sul materiale ancora in magazzino o in cantiere non posato.
Un capitolo a parte: il materiale in magazzino e i pannelli non ancora posati
Accanto ai crediti verso i committenti, l’altro patrimonio esposto ai fornitori è il materiale fisicamente disponibile: bancali di pannelli sandwich ancora imballati, rotoli di lattoneria, lamiere grecate tagliate su misura per un cantiere che non è ancora partito. Qui la riserva di proprietà torna ad avere un ruolo concreto. Se il contratto di fornitura la prevede per iscritto con data certa anteriore al pignoramento, il fornitore può far valere la propria proprietà sul materiale non posato e ottenerne la restituzione in caso di risoluzione del contratto per mancato pagamento, salve le regole dell’art. 1526 c.c. sulla restituzione delle rate già pagate e sul compenso per l’uso.
Per l’impresa la domanda decisiva, in questa fase, è se quel materiale serva a completare un cantiere che produrrà un SAL. Se la risposta è sì, lasciare che il fornitore se lo riprenda significa perdere sia il materiale sia l’incasso del lavoro che avrebbe consentito di pagarlo. È qui che la trattativa può spostarsi dal debito pregresso alla prosecuzione del rapporto: il fornitore lascia il materiale in cantiere e viene pagato con una quota del SAL che quel materiale contribuisce a far maturare.
Un’altra variabile riguarda il materiale tagliato o lavorato su misura: dopo la lavorazione la sua rivendibilità per il fornitore crolla, e questo pesa nella trattativa. Allo stesso modo, la distinzione tra beni dell’impresa e beni di terzi con cui l’impresa esercita l’attività tornerà utile al momento del ricorso per la conferma delle misure protettive, come mostra la decisione del Tribunale di Brindisi del 3 marzo 2025.
I termini che si attivano
Notificato il precetto, il debitore ha dieci giorni prima che il creditore possa iniziare l’esecuzione (art. 480 c.p.c.), e il precetto perde efficacia se il pignoramento non avviene entro novanta giorni (art. 481 c.p.c.). Contro il decreto ingiuntivo del fornitore, l’impresa ha quaranta giorni per opporsi, con sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Contro gli atti esecutivi, l’opposizione agli atti va proposta entro venti giorni (art. 617 c.p.c.); l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) contesta invece il diritto stesso del creditore di procedere.
Cosa può fare il debitore ora
Questa è una delle finestre più strette dell’intera cronologia: fra la notifica del precetto e il pignoramento dei crediti verso i committenti passano spesso pochi giorni. L’impresa può opporsi al decreto se ha contestazioni reali sulla fornitura (quantità, qualità, prezzi, resi); può chiedere la riduzione del pignoramento quando il vincolo eccede i limiti di legge; può proporre al fornitore un piano di rientro scritto che preveda la rinuncia all’esecuzione; può, soprattutto, valutare se sia il momento di depositare l’istanza di composizione negoziata, che dalla pubblicazione impedisce ai creditori di iniziare o proseguire le azioni esecutive. Chi aspetta che il pignoramento sia notificato ai committenti scopre che, nel frattempo, i SAL sono bloccati e che i dipendenti, i cui crediti restano esclusi dalle misure protettive, possono agire direttamente contro gli stessi committenti ex art. 1676 c.c.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è opporre il decreto del fornitore “per prendere tempo”, senza contestazioni concrete: l’opposizione pretestuosa non sospende di per sé l’esecutività se il decreto è provvisoriamente esecutivo e può esporre a condanne alle spese. Il secondo errore è trattare con ciascun fornitore separatamente, concedendo garanzie (cambiali, cessioni di crediti, ipoteche) a chi preme di più: atti che, in caso di successiva procedura concorsuale, rischiano di essere aggrediti con la revocatoria e che, nel frattempo, alterano la parità fra i creditori.
Quanto dura realmente
Fra il primo sollecito del fornitore e il pignoramento presso terzi possono passare da poche settimane a qualche mese, a seconda della rapidità del tribunale nell’emettere il decreto e della concessione della provvisoria esecuzione. Una volta notificato il pignoramento, la procedura si concentra sulla dichiarazione del terzo e sull’ordinanza di assegnazione, che arriva in genere nell’arco di alcuni mesi.
Giorno X: l’istanza di composizione negoziata e lo scudo delle misure protettive
Cosa succede
Il giorno X può cadere in qualsiasi punto della cronologia precedente, e quanto prima cade tanto più è utile. L’imprenditore, tramite la piattaforma telematica nazionale istituita presso le Camere di commercio, chiede la nomina di un esperto indipendente e, contestualmente, l’applicazione delle misure protettive del patrimonio. L’esperto, una volta nominato e accettato l’incarico, convoca l’imprenditore e valuta se esistono concrete prospettive di risanamento. Se ci sono, apre il tavolo con i creditori.
La norma
La composizione negoziata, nata con il D.L. 118/2021 e trasferita negli artt. 12 e seguenti del Codice della crisi, è accessibile all’imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, purché il risanamento appaia ragionevolmente perseguibile. È aperta anche all’impresa sotto soglia (art. 25-quater CCII), cioè a molte delle piccole imprese artigiane di coperture. L’istanza è corredata da documenti precisi: bilanci degli ultimi esercizi, un progetto di piano di risanamento, l’elenco dei creditori, una dichiarazione sulla pendenza di procedure, le certificazioni sui debiti verso gli enti.
L’art. 18 CCII stabilisce che, dal giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività; nello stesso periodo non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Restano esclusi i crediti dei lavoratori. Il comma 5 contiene una previsione decisiva per un’impresa che dipende dalle forniture di lamiere: i creditori interessati dalle misure non possono, per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori, rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli a danno dell’imprenditore.
Sul rapporto con le banche, l’art. 16 CCII precisa che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti: un principio di neutralità valorizzato anche dalla relazione dell’Ufficio del Massimario della Cassazione del 30 gennaio 2025.
I termini che si attivano
La pubblicazione dell’istanza fa scattare provvisoriamente le misure protettive. Da quel momento si apre una corsa contro il tempo: il ricorso al tribunale per la conferma delle misure va depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione, altrimenti il tribunale ne dichiara l’inefficacia senza fissare udienza (art. 19 CCII). Si attiva inoltre la durata dell’incarico dell’esperto: centottanta giorni dall’accettazione, prorogabili per non oltre ulteriori centottanta (art. 17, comma 7, CCII). Per i procedimenti del Codice della crisi non opera la sospensione feriale.
Cosa può fare il debitore ora
Il giorno X è la finestra che trasforma la difesa da individuale a collettiva: invece di rispondere a ogni fornitore con un’opposizione separata, l’impresa porta tutti i creditori allo stesso tavolo, sotto la regia di un esperto terzo. Concretamente, l’impresa può chiedere che le misure si estendano ai crediti verso i committenti, impedendo che i fornitori li pignorino; può chiedere misure cautelari specifiche; può continuare a gestire l’attività e i cantieri; può proporre ai fornitori di lamiere di proseguire le forniture con pagamento per cassa delle nuove consegne, separando il debito pregresso dalla prosecuzione del rapporto.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce questa procedura anche dal lato dell’esperto: ciò consente di impostare l’istanza e il piano nei termini in cui saranno effettivamente esaminati.
Restano invece fuori dallo scudo i crediti dei lavoratori e, ovviamente, le azioni di cognizione: un fornitore può ancora ottenere un decreto ingiuntivo, ma non può eseguirlo sul patrimonio protetto. Un dato giurisprudenziale merita attenzione: con la sentenza n. 31856 del 6 dicembre 2025, la Prima Sezione civile della Cassazione ha affermato che, se pende una domanda di apertura della procedura concorsuale, è il tribunale investito di quella domanda a valutare in via incidentale l’ammissibilità dell’istanza di composizione negoziata con misure protettive. In altre parole, depositare l’istanza quando un creditore ha già chiesto la liquidazione non garantisce automaticamente lo scudo: serve un’istanza seria, con presupposti reali.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è usare la composizione negoziata come strumento dilatorio, depositando un piano generico solo per bloccare un pignoramento. L’esperto può archiviare l’incarico se non vede prospettive concrete; il tribunale può non confermare o revocare le misure; e, come ricordato dalla Cassazione nel dicembre 2025, il giudice della procedura concorsuale può valutare l’inammissibilità dell’istanza. Il secondo errore è dimenticare il termine per il ricorso di conferma.
Quanto dura realmente
La nomina dell’esperto avviene in tempi brevi: l’esperto deve accettare entro due giorni lavorativi dalla comunicazione. In pratica, tra il caricamento dell’istanza e la pubblicazione possono passare pochi giorni. La vera variabile è la qualità della documentazione: un’istanza incompleta rallenta l’avvio delle trattative e indebolisce la richiesta di conferma delle misure.
Entro il giorno successivo e nei dieci giorni seguenti: il ricorso per la conferma delle misure
Cosa succede
Siamo al giorno X più uno. L’istanza è pubblicata, le misure protettive operano in via provvisoria, ma senza un provvedimento del tribunale sono destinate a cadere. L’impresa deposita il ricorso al tribunale del luogo in cui ha sede, chiedendo la conferma o la modifica delle misure e, se necessario, l’adozione di misure cautelari. Il tribunale fissa l’udienza, preferibilmente in videoconferenza, e dispone la notifica del ricorso ai creditori interessati. All’udienza l’esperto esprime il proprio parere sulla funzionalità delle misure rispetto alle trattative.
La norma
L’art. 19 CCII, nella versione rivista dal correttivo del 2024, scandisce il procedimento: ricorso entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza, corredato da una situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni, dall’elenco dei creditori e da una proposta di accordo o almeno dal progetto di piano; fissazione dell’udienza con decreto entro dieci giorni dal deposito; ordinanza che stabilisce la durata delle misure, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni. Contro l’ordinanza è possibile il reclamo.
La giurisprudenza di merito ha già definito i confini dello scudo. Il Tribunale di Brindisi, con il provvedimento del 3 marzo 2025, ha ricordato che le misure protettive della composizione negoziata sono tipizzate dall’art. 18 CCII e possono estendersi ai beni e ai diritti di terzi con cui l’impresa esercita l’attività, ma non al patrimonio dei terzi in quanto tale: una distinzione rilevante, ad esempio, per un ponteggio noleggiato o per un mezzo in leasing utilizzato nei cantieri. Il Tribunale di Brescia, con l’ordinanza del 17 aprile 2025, ha confermato le misure per la durata massima iniziale di centoventi giorni, estendendole anche ai terzi garanti, dopo il parere favorevole dell’esperto. Il Tribunale di Torino, con la decisione del 5 dicembre 2023, e il Tribunale di Imperia, con l’ordinanza del 20 febbraio 2024, hanno chiarito che le misure cautelari possono essere chieste anche con ricorso separato e perfino durante la fase di proroga delle trattative.
I termini che si attivano
Due termini, uno dopo l’altro e entrambi brevissimi: il ricorso entro il giorno successivo alla pubblicazione, il decreto di fissazione dell’udienza entro dieci giorni dal deposito. A questi si aggiungono i termini assegnati dal tribunale per la notifica ai creditori e il deposito del parere dell’esperto. La durata delle misure confermate viene stabilita dal giudice tra trenta e centoventi giorni.
Cosa può fare il debitore ora
Nel ricorso di conferma l’impresa disegna il perimetro dello scudo: è il momento di chiedere misure cautelari mirate, ad esempio per impedire che i committenti paghino a un creditore pignorante o per sospendere l’efficacia di una segnalazione che blocca l’operatività bancaria. È anche il momento di decidere se chiedere misure erga omnes o solo verso determinati creditori: un’impresa di coperture che ha un problema concentrato su due fornitori di lamiere e una banca può avere interesse a non coinvolgere l’intera platea dei creditori. In udienza l’impresa deve mostrare che le misure servono alle trattative, non a un rinvio fine a sé stesso.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è depositare il ricorso incompleto, senza la situazione patrimoniale aggiornata o senza un progetto di piano credibile: il tribunale può chiedere integrazioni e, se queste non arrivano, non confermare le misure. Un’altra trappola riguarda la notifica ai creditori nei termini assegnati, che deve essere eseguita con precisione: una conferma ottenuta senza un contraddittorio regolare è esposta a reclamo.
Quanto dura realmente
Il procedimento di conferma si conclude, nella maggior parte dei casi, nell’arco di alcune settimane dal deposito: il tempo necessario per fissare l’udienza, notificare ai creditori e raccogliere il parere dell’esperto. In questo periodo le misure provvisorie restano efficaci, purché il ricorso sia stato depositato nel termine.
Dal giorno X + 30 al giorno X + 360: le trattative con fornitori, committenti e banche
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una nuova fase, la più lunga e la meno visibile all’esterno. L’esperto convoca i creditori, raccoglie le loro posizioni, verifica la sostenibilità del piano. L’impresa continua a lavorare: chiude i cantieri aperti, ne acquisisce di nuovi, incassa i SAL non pignorati. Le trattative si svolgono su tre tavoli paralleli. Con i fornitori di lamiere si discute di stralcio, dilazione e prosecuzione delle forniture. Con i committenti si negoziano i crediti contestati, magari riconoscendo una riduzione per piccoli difetti in cambio di un pagamento rapido. Con le banche si valuta il consolidamento dell’esposizione.
La norma
Durante le trattative l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa (art. 21 CCII), ma deve gestirla in modo da non pregiudicare la sostenibilità economico-finanziaria dell’attività; quando l’insolvenza è presente ma reversibile, la gestione deve tener conto in via prevalente dell’interesse dei creditori. Alcuni atti, come i finanziamenti prededucibili o la cessione dell’azienda, richiedono l’autorizzazione del tribunale (art. 22 CCII). L’incarico dell’esperto dura centottanta giorni dall’accettazione e può proseguire per non oltre altri centottanta (art. 17, comma 7, CCII). Le misure protettive, confermate per una durata iniziale tra trenta e centoventi giorni, possono essere prorogate su istanza, ma la loro durata complessiva non può superare i duecentoquaranta giorni (art. 19, comma 5, CCII).
Sul punto il Tribunale di Milano, con il provvedimento del 4 luglio 2025, ha chiarito che, una volta scaduto il termine massimo di duecentoquaranta giorni, le misure protettive non possono essere ulteriormente prorogate; restano possibili misure cautelari, che non hanno una durata massima fissata dalla legge, ma solo se strumentali e non irreversibili (il tribunale ha infatti respinto la richiesta di cancellare un’ipoteca già iscritta).
Un capitolo a parte: il fornitore che minaccia di fermare le consegne e la banca che rivede i fidi
Durante le trattative, le due pressioni più frequenti su un’impresa di coperture non arrivano dai giudici, ma dai fornitori e dalle banche. Il fornitore di lamiere comunica che non consegnerà più finché non verrà saldato il pregresso. La banca segnala che intende rivedere le linee di credito.
Sul primo fronte, l’art. 18, comma 5, CCII impedisce ai creditori interessati dalle misure protettive di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, di risolverli o di modificarli a danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori. La regola non obbliga il fornitore a consegnare a credito per sempre: le nuove forniture vanno pagate secondo le condizioni contrattuali. Ma impedisce di usare il debito vecchio come leva per bloccare il cantiere. Per questo il piano dovrebbe prevedere fin dall’inizio un canale di pagamento dedicato alle nuove consegne, separato dal debito anteriore: è anche la soluzione più coerente con l’esenzione dalla revocatoria dei pagamenti nei termini d’uso, che la Cassazione, con l’ordinanza n. 30127/2024, ha collegato proprio alle forniture nuove e indispensabili alla prosecuzione dell’attività.
Sul secondo fronte, l’art. 16 CCII stabilisce che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti. La banca conserva la propria valutazione del merito creditizio, ma non può motivare la revoca con il solo ingresso nella procedura. Il dialogo con gli istituti di credito, del resto, è uno dei temi in cui l’esperto può svolgere un ruolo di garanzia, perché le banche partecipano alle trattative secondo i doveri di correttezza e buona fede che il Codice impone a tutte le parti.
Un terzo fronte, meno visibile, riguarda i committenti stessi: un condominio o un’impresa generale che vengono a sapere della procedura possono essere tentati di trattenere i pagamenti in attesa di vedere come finisce. Anche questa è una partita da gestire con informazioni corrette e con la documentazione dei lavori eseguiti.
I termini che si attivano
Due orologi corrono in parallelo e non coincidono: quello dell’esperto, fino a trecentosessanta giorni, e quello delle misure protettive, fino a duecentoquaranta giorni. Il periodo scoperto, fino a centoventi giorni, è quello in cui le trattative proseguono senza lo scudo contro le esecuzioni. Chi pianifica le trattative deve concentrare le decisioni più delicate entro il termine delle misure.
Cosa può fare il debitore ora
Questa è la finestra in cui un’impresa di coperture può trasformare i crediti verso i committenti in leva negoziale verso i fornitori. Ad esempio: un accordo con il principale fornitore di lamiere che preveda il pagamento di una quota del debito pregresso alla riscossione del SAL condominiale, con il residuo in rate e la prosecuzione delle forniture con pagamento alla consegna; una transazione con l’impresa generale che chiuda la contestazione sul subappalto con un pagamento immediato; una proposta alle banche coerente con il piano. L’impresa può chiedere la proroga delle misure prima della scadenza, motivandola con lo stato delle trattative e il parere dell’esperto. Può inoltre beneficiare delle misure premiali previste dal Codice in caso di esito positivo.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è lasciar scadere le misure senza chiedere la proroga in tempo: una volta esaurito il termine, non c’è più nulla da prorogare. Il secondo errore è pagare i fornitori in modo selettivo al di fuori del perimetro concordato con l’esperto: un atto che l’esperto può segnalare al tribunale e che può portare alla revoca o all’abbreviazione delle misure (art. 19, comma 6, CCII).
Quanto dura realmente
Le trattative più semplici, con pochi creditori e una struttura del debito lineare, si chiudono in pochi mesi. Quelle che coinvolgono banche, garanzie e numerosi fornitori possono occupare l’intero arco temporale dell’incarico dell’esperto. Il dato utile è che la durata non è decisa solo dalla legge: è in larga parte determinata dalla qualità del piano presentato all’inizio.
Alla chiusura delle trattative: gli esiti possibili e la strada dell’impresa minore
Cosa succede
Le trattative si concludono. L’esperto redige la relazione finale. Se è stato trovato un accordo, l’impresa lo esegue. Se l’accordo pieno non è stato raggiunto, si apre una serie di strade alternative previste dal Codice. Per le imprese di coperture di dimensioni ridotte, che spesso non superano le soglie dell’impresa minore, il percorso cambia: non c’è la liquidazione giudiziale, ma esistono strumenti specifici del sovraindebitamento.
La norma
L’art. 23 CCII elenca gli esiti della composizione negoziata: il contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità per almeno due anni; la convenzione di moratoria; l’accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto; il piano attestato di risanamento; gli accordi di ristrutturazione dei debiti, anche nelle forme agevolate o ad efficacia estesa (artt. 57, 60, 61 CCII); il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII); ogni altro strumento di regolazione della crisi.
Il concordato semplificato deve essere proposto entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto, che deve attestare lo svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede.
Per l’impresa minore, definita dall’art. 2 CCII in base a tre soglie congiunte riferite ai tre esercizi precedenti (attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro), l’art. 25-quater CCII prevede che all’esito della composizione negoziata si possa accedere al concordato minore (artt. 74-83 CCII) o alla liquidazione controllata. Il concordato minore si presenta con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi e può essere in continuità, cioè finanziato dai flussi futuri dell’attività.
Con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025, la Prima Sezione della Cassazione ha stabilito che la proposta di concordato minore deve rispettare la responsabilità patrimoniale del debitore e l’ordine delle cause legittime di prelazione: il mancato rispetto di queste regole rende la proposta inammissibile e il giudice può rilevarlo anche d’ufficio, senza attendere la fase di omologazione. Per un’impresa di coperture questo significa che i crediti privilegiati dei dipendenti non possono essere trattati peggio di quelli chirografari dei fornitori di lamiere senza una giustificazione conforme alla legge. Con la sentenza n. 17721 del 30 giugno 2025, la stessa Sezione ha affermato che il mancato versamento del fondo spese non determina di per sé l’improcedibilità del concordato minore, pur potendo incidere sulla valutazione di fattibilità in sede di omologazione.
I termini che si attivano
Oltre ai sessanta giorni del concordato semplificato, decorrono i termini propri dello strumento scelto: per gli accordi di ristrutturazione, le maggioranze e le scadenze dei pagamenti ai creditori non aderenti; per il concordato minore, i termini fissati dal giudice con il decreto di apertura per le comunicazioni ai creditori e per le dichiarazioni di voto. Con il decreto di apertura del concordato minore il giudice dispone che non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, a pena di nullità, fino alla definitività della sentenza di omologazione.
Cosa può fare il debitore ora
La chiusura delle trattative è un nuovo punto di partenza, non un capolinea: un esito negativo della composizione negoziata non chiude le porte, ma richiede di scegliere in fretta lo strumento successivo. Per l’impresa sopra soglia, la scelta è tra accordo di ristrutturazione, concordato preventivo in continuità e concordato semplificato. Per l’impresa minore, il concordato minore in continuità consente di proseguire l’attività destinando ai creditori parte dei flussi futuri, con una proposta che rispetti l’ordine dei privilegi.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è preparare una proposta di concordato minore che offre ai fornitori chirografari una percentuale superiore a quella dei creditori privilegiati, nella convinzione che il contenuto della proposta sia libero. La sentenza n. 28574/2025 dice il contrario. Un secondo errore è lasciar decorrere i sessanta giorni dalla relazione finale senza decidere.
Quanto dura realmente
Un accordo di ristrutturazione o un concordato minore richiedono, tra deposito e omologazione, alcuni mesi; l’esecuzione del piano può durare anni. La durata reale dipende dalla complessità del passivo e dal numero di creditori.
Lo scenario alternativo: istanza di liquidazione giudiziale, revocatorie e azioni dirette dei dipendenti
Cosa succede
È la tappa che nessuna impresa vorrebbe raggiungere. Un creditore, magari il secondo fornitore di lamiere rimasto fuori da ogni trattativa, deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. Se l’impresa supera le soglie dell’impresa minore e i debiti scaduti superano la soglia di legge, il tribunale può dichiarare l’apertura della procedura. Da quel momento l’impresa perde la gestione del patrimonio, il curatore esamina gli atti compiuti nei mesi precedenti e i dipendenti non pagati possono rivolgersi direttamente ai committenti.
La norma
L’art. 121 CCII individua i presupposti della liquidazione giudiziale; l’art. 49, comma 5, CCII esclude l’apertura se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria è complessivamente inferiore a trentamila euro. Per l’impresa minore la strada è diversa: la liquidazione controllata (art. 268 CCII).
Le revocatorie sono disciplinate dall’art. 166 CCII: gli atti anormali compiuti nell’anno anteriore al deposito della domanda e i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti nei sei mesi precedenti, se il curatore prova che il creditore conosceva lo stato di insolvenza, possono essere dichiarati inefficaci. Fra le esenzioni, quella dei pagamenti di beni e servizi eseguiti nell’esercizio dell’impresa nei termini d’uso. La Cassazione, con l’ordinanza n. 30127/2024 della Prima Sezione, resa sulla norma corrispondente della legge fallimentare, ha valorizzato la funzione di questa esenzione: anche un rapporto commerciale breve può beneficiarne, se il pagamento riguarda forniture nuove e indispensabili per la prosecuzione dell’attività e non il saldo di debiti pregressi. Per un’impresa di coperture, pagare per cassa le nuove consegne di lamiere necessarie a chiudere un cantiere è difendibile; saldare in via preferenziale le vecchie fatture di un solo fornitore lo è molto meno.
Sul fronte dei dipendenti, l’art. 1676 c.c. attribuisce loro un’azione diretta contro il committente fino a concorrenza di quanto quest’ultimo deve all’impresa. Il Tribunale di Lecce, con la sentenza del 25 novembre 2025, ha ribadito che l’apertura di una procedura concorsuale a carico dell’appaltatore non rende improcedibile l’azione già proposta dai dipendenti contro il committente, perché si tratta di un’azione che incide direttamente sul patrimonio di un terzo.
I termini che si attivano
Durante la composizione negoziata, dalla pubblicazione dell’istanza e fino alla conclusione delle trattative, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non può essere pronunciata, salvo revoca delle misure. Al di fuori di questo scudo, il procedimento per l’apertura segue i tempi del tribunale: convocazione del debitore, istruttoria, decisione. Il periodo sospetto per le revocatorie si calcola a ritroso dalla data di deposito della domanda cui è seguita l’apertura.
Cosa può fare il debitore ora
Anche con un’istanza di liquidazione già depositata, l’impresa può proporre uno strumento di regolazione della crisi; ma, come chiarito da Cass. n. 31856 del 6 dicembre 2025, sarà il tribunale investito della domanda di apertura a valutare in via incidentale se l’eventuale istanza di composizione negoziata con misure protettive sia ammissibile. L’impresa può contestare i presupposti della domanda (ad esempio, la soglia dei debiti scaduti o la qualificazione come impresa minore); può depositare una domanda di accesso a uno strumento di regolazione; può dimostrare che l’insolvenza non sussiste perché i crediti verso i committenti sono esigibili e sufficienti.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è attendere l’udienza senza aver preparato un’alternativa concreta: il tribunale non può valutare un piano che non esiste. Un secondo errore, commesso nei mesi precedenti ma che emerge solo ora, è aver ceduto crediti verso i committenti a un solo fornitore a garanzia di debiti già scaduti: un atto potenzialmente anomalo, esposto alla revocatoria.
Quanto dura realmente
Tra il deposito dell’istanza di un creditore e la decisione del tribunale passano, in genere, alcune settimane o pochi mesi. La procedura di liquidazione, una volta aperta, dura anni. È per questo che le tappe precedenti contano così tanto.
La stessa crisi, due calendari: simulazioni giorno per giorno
Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati realistici ma non riferite a casi reali. Partono dalla stessa situazione e divergono solo per le scelte fatte nelle finestre utili.
Situazione di partenza comune. Impresa di coperture sopra le soglie dell’impresa minore. Crediti verso committenti: 38.740 euro (SAL condominiale vistato), 52.315 euro (rata di subappalto verso l’impresa generale), 17.260 euro (saldo di un privato), per un totale di 108.315 euro. Debiti scaduti verso i fornitori di lamiere: 46.920 euro (fornitore A) e 24.560 euro (fornitore B), per un totale di 71.480 euro. Il SAL condominiale scade il 3 febbraio 2026.
Calendario A: l’impresa che agisce nelle finestre giuste
- 3 febbraio 2026 (giorno 0): il SAL non viene pagato. Si avvia la ricognizione di crediti e debiti.
- 9 febbraio: diffide scritte ai tre committenti, con quantificazione del credito e richiamo ai SAL approvati.
- 17 febbraio: sospensione formale dei lavori nel cantiere dell’impresa generale ai sensi dell’art. 1460 c.c., motivata e documentata.
- 2 marzo: ricorsi per decreto ingiuntivo contro l’impresa generale (52.315 euro) e il condominio (38.740 euro), con contratto, SAL, verbali e fotografie datate.
- 16 marzo: caricamento dell’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive.
- 20 marzo: l’esperto accetta l’incarico. 23 marzo: pubblicazione nel registro delle imprese; le misure operano.
- 24 marzo (giorno successivo): deposito del ricorso per la conferma ex art. 19 CCII.
- 3 aprile (entro dieci giorni): decreto di fissazione dell’udienza.
- 7 aprile: il fornitore A ottiene un decreto ingiuntivo; può ottenerlo, ma non può eseguirlo sul patrimonio protetto.
- 21 aprile: udienza; misure confermate per 120 giorni.
- Maggio-luglio: trattative. Il fornitore A accetta il pagamento di una quota alla riscossione del SAL dell’impresa generale e il residuo in rate; le nuove forniture vengono pagate alla consegna. Il fornitore B aderisce a condizioni analoghe.
- 20 luglio: viene notificato al condominio il decreto ingiuntivo. Il termine di quaranta giorni per l’opposizione decorre dal 21 luglio: undici giorni fino al 31 luglio, poi la sospensione dal 1° al 31 agosto, quindi i restanti ventinove giorni da settembre. Il termine scade il 29 settembre 2026.
Calendario B: l’impresa che lascia correre
- 3 febbraio 2026: il SAL non viene pagato. Nessuna iniziativa.
- 9 marzo: il fornitore A invia l’ultima diffida, senza risposta.
- 7 aprile: il fornitore A ottiene un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per 46.920 euro. 10 aprile: notifica del decreto e del precetto.
- 21 aprile (decorsi i dieci giorni): pignoramento presso terzi notificato al condominio, all’impresa generale e alla banca. Ciascun terzo deve custodire le somme dovute fino all’importo precettato aumentato della metà (circa 70.380 euro, senza contare le spese): i due crediti più consistenti, 91.055 euro complessivi, risultano interamente bloccati.
- Maggio: i dipendenti, non pagati da due mensilità, agiscono contro il condominio ai sensi dell’art. 1676 c.c.
- Giugno: l’impresa non può comprare lamiere per completare il cantiere del privato, che a sua volta contesta l’inadempimento.
- 15 settembre: il fornitore B deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale; i debiti scaduti superano ampiamente la soglia di 30.000 euro.
- Ottobre: l’impresa deposita un’istanza di composizione negoziata, ma la sua ammissibilità sarà valutata dal tribunale della liquidazione (Cass. n. 31856/2025).
| Data | Calendario A | Calendario B |
|---|---|---|
| 3 febbraio | Ricognizione crediti e debiti | Nessuna iniziativa |
| 2 marzo | Ricorsi monitori contro i committenti | Nessuna iniziativa |
| 23 marzo | Misure protettive operative | Nessuna iniziativa |
| 21 aprile | Misure confermate per 120 giorni | Pignoramento dei SAL presso i committenti |
| Maggio | Trattative con i fornitori | Azione diretta dei dipendenti |
| Settembre | Esecuzione degli accordi | Ricorso per liquidazione giudiziale |
La differenza fra i due calendari non dipende dai numeri, che sono identici, ma dal momento in cui l’impresa ha agito.
I binari paralleli: come cambia la cronologia quando si attiva un rimedio
Ogni rimedio crea un binario che corre accanto alla timeline principale e ne modifica i tempi.
Il binario dell’opposizione al decreto ingiuntivo del fornitore. Se l’impresa ha contestazioni concrete sulle forniture (lamiere consegnate con spessore inferiore a quello ordinato, pannelli danneggiati, prezzi diversi da quelli concordati), l’opposizione trasforma il procedimento monitorio in un giudizio ordinario. Il fornitore resta però in grado di eseguire se il decreto è provvisoriamente esecutivo, a meno che il giudice dell’opposizione ne sospenda l’esecutorietà. Il binario si allunga di mesi o anni, ma l’impresa non ottiene automaticamente lo stop alle esecuzioni.
Il binario del decreto ingiuntivo contro il committente. Corre in senso opposto: produce liquidità se il decreto è provvisoriamente esecutivo o se il committente non si oppone nei quaranta giorni. Se il committente si oppone, il giudizio si concentra sulla prova dell’esatto adempimento, con la ripartizione dell’onere tracciata dalla Cassazione nel 2024 e nel 2025. Questo binario dialoga con quello dei fornitori: un credito accertato è anche un bene che i creditori possono pignorare.
Il binario dell’accordo stragiudiziale. Una transazione con il fornitore di lamiere, firmata prima di qualsiasi iniziativa giudiziale, ferma la timeline del fornitore. Ma un accordo bilaterale isolato non protegge dagli altri creditori e, se prevede garanzie su debiti scaduti, può essere esposto a revocatoria in caso di successiva procedura.
Il binario della composizione negoziata. È quello che sospende le esecuzioni di tutti i creditori interessati, mette la regia nelle mani di un esperto e apre la strada agli esiti previsti dall’art. 23 CCII. Modifica la cronologia in modo radicale: per un massimo di duecentoquaranta giorni i creditori non possono iniziare o proseguire le esecuzioni sul patrimonio protetto, e nel frattempo non può essere pronunciata la liquidazione giudiziale.
Il binario del concordato minore. Per l’impresa sotto soglia sostituisce la liquidazione giudiziale come prospettiva concorsuale. Dal decreto di apertura le azioni esecutive individuali sono bloccate fino all’omologazione definitiva; la proposta deve rispettare l’ordine dei privilegi (Cass. n. 28574/2025).
Il binario dell’accordo di ristrutturazione. Per l’impresa sopra soglia, consente di vincolare i creditori aderenti e, nelle forme ad efficacia estesa, anche alcuni non aderenti, con tempi di omologazione di alcuni mesi.
Il binario della cessione dei crediti verso i committenti. Un’impresa che vanta crediti certi verso committenti solidi può ottenere liquidità cedendoli a un operatore finanziario, con o senza garanzia di solvenza. Il binario è rapido, ma ha due limiti. Il primo: un credito già pignorato non può essere ceduto liberamente a danno del creditore pignorante. Il secondo: la cessione a favore di un fornitore, a garanzia o in pagamento di un debito già scaduto, è un mezzo di estinzione anomalo che, in caso di successiva procedura concorsuale, può essere oggetto di revocatoria. La cessione va quindi collocata nel calendario prima delle iniziative esecutive dei creditori e preferibilmente all’interno di un piano condiviso con l’esperto.
Il punto comune a tutti i binari è uno: ogni rimedio produce effetti solo dal momento in cui viene attivato e non cancella gli atti già compiuti dai creditori. Un’ordinanza di assegnazione già emessa non viene travolta dalle misure protettive successive.
Le 5 finestre critiche
- La finestra dei novanta giorni di scaduto verso i fornitori. È il segnale d’allarme dell’art. 3, comma 4, CCII. Chi la usa per la ricognizione e per avviare un dialogo strutturato con i fornitori di lamiere ha ancora tutte le opzioni aperte.
- La finestra della prova del lavoro eseguito, nei primi quindici giorni dal mancato pagamento. Raccogliere SAL, verbali, fotografie datate e bolle di consegna prima di chiudere il cantiere determina l’esito della futura causa sul corrispettivo, perché l’onere di provare l’esatto adempimento ricade sull’impresa.
- La finestra dei dieci giorni dal precetto del fornitore. È l’ultimo spazio prima che i crediti verso i committenti vengano pignorati. Dopo, ogni rimedio deve fare i conti con somme già bloccate presso i terzi.
- La finestra del giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza di composizione negoziata. Il ricorso per la conferma delle misure protettive va depositato in quel termine; mancarlo significa perdere lo scudo.
- La finestra prima che un creditore chieda la liquidazione giudiziale. Finché nessuna istanza è pendente, l’impresa sceglie lo strumento di regolazione; dopo, l’ammissibilità dell’istanza di composizione negoziata viene valutata dal tribunale che procede (Cass. n. 31856/2025), e i margini si riducono.
Le domande sul tempo
Il fornitore ha già notificato il pignoramento presso i miei committenti: posso ancora chiedere la composizione negoziata? Sì. Dalla pubblicazione dell’istanza i creditori non possono proseguire le azioni esecutive sul patrimonio protetto. Ma le misure non hanno effetto retroattivo: se il giudice dell’esecuzione ha già assegnato le somme, quell’atto resta efficace. Quanto prima si deposita l’istanza, tanto più ampio è il patrimonio che lo scudo può coprire.
Il decreto ingiuntivo contro il condominio è stato notificato il 20 luglio: quando scade il termine per l’opposizione? Il termine di quaranta giorni è soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Contando dal 21 luglio, undici giorni decorrono fino al 31 luglio, poi il termine riprende il 1° settembre per i restanti ventinove giorni: scade il 29 settembre.
Quanto dura in tutto la composizione negoziata? L’incarico dell’esperto dura centottanta giorni dall’accettazione, prorogabili per non oltre altri centottanta: al massimo circa un anno. Le misure protettive durano inizialmente da trenta a centoventi giorni, prorogabili fino a un totale di duecentoquaranta.
Il committente contesta infiltrazioni dal tetto a otto mesi dalla consegna: è ancora in tempo? Dipende da quando le ha scoperte. La garanzia per vizi dell’art. 1667 c.c. richiede la denuncia entro sessanta giorni dalla scoperta e l’azione entro due anni dalla consegna. Se le infiltrazioni costituiscono gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c., i termini sono più lunghi: un anno dalla scoperta per la denuncia, entro dieci anni dal compimento dell’opera.
Un fornitore ha già chiesto la liquidazione giudiziale: è troppo tardi per un accordo? Non necessariamente. L’impresa può ancora proporre uno strumento di regolazione della crisi, ma l’eventuale istanza di composizione negoziata sarà valutata dal tribunale della procedura e dovrà dimostrare presupposti reali di risanamento.
Le pronunce che scandiscono la procedura
I provvedimenti sono ordinati secondo la tappa della cronologia a cui si riferiscono. I principi sono riformulati in parole proprie.
Tappa 2 – La prova del credito verso il committente
- Cass. civ., sez. II, ord. 23 settembre 2024, n. 25410. L’appaltatore che chiede il corrispettivo deve provare di aver eseguito l’opera secondo il contratto e le regole dell’arte, perché l’esatto adempimento è il fatto costitutivo del suo credito. Rilevanza: impone all’impresa di coperture di documentare il lavoro prima di agire.
- Cass. civ., sez. II, ord. n. 15287/2024. La produzione del contratto firmato non dimostra l’esecuzione dei lavori; l’appaltatore deve provare entrambe le cose. Rilevanza: un ricorso basato solo su contratto e fatture è esposto in caso di opposizione.
- Cass. civ., sez. II, ord. n. 4077/2024. In una controversia su un tetto realizzato in modo difforme dal progetto, la Corte ha stabilito che, di fronte a una tempestiva contestazione della difformità, l’impresa deve provare che la variante era stata autorizzata. Rilevanza: le varianti nelle coperture vanno formalizzate per iscritto.
- Cass. civ., sez. II, ord. 23 gennaio 2025, n. 1701. Se il committente solleva solo l’eccezione generale di inadempimento, l’appaltatore deve provare l’esatto adempimento; se invece agisce con la garanzia speciale per vizi, è il committente a dover provare vizi e danni. Rilevanza: orienta la strategia difensiva a seconda di come il committente imposta la contestazione.
Tappa 4 – Il pignoramento dei crediti verso i committenti
- Cass. civ., n. 31844/2022. Il pignoramento presso terzi può colpire crediti futuri, non esigibili e perfino eventuali, se derivano da un rapporto giuridico già esistente. Rilevanza: anche i SAL non ancora maturati di un appalto in corso possono essere pignorati dai fornitori.
- Cass. civ., sez. III, ord. 14 novembre 2024, n. 29422. Il pignoramento notificato con un unico atto a più terzi dà luogo a pignoramenti distinti; ciascun terzo custodisce le somme nei limiti dell’importo precettato aumentato della metà, salva la riduzione disposta dal giudice. Rilevanza: spiega perché più committenti possono trovarsi contemporaneamente bloccati.
Tappe 5 e 6 – L’istanza di composizione negoziata e la conferma delle misure
- Cass. civ., sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856. Quando pende una domanda di apertura della procedura concorsuale, è il tribunale investito di quella domanda a valutare in via incidentale l’ammissibilità dell’istanza di composizione negoziata con misure protettive. Rilevanza: l’istanza tardiva o pretestuosa non garantisce lo scudo.
- Trib. Brindisi, 3 marzo 2025. Le misure protettive della composizione negoziata sono tipiche e possono coprire i beni dei terzi utilizzati nell’attività, ma non il patrimonio dei terzi in sé. Rilevanza: utile per mezzi, attrezzature e ponteggi in leasing o noleggio.
- Trib. Brescia, ord. 17 aprile 2025. Le misure sono state confermate per la durata massima iniziale di centoventi giorni ed estese ai terzi garanti, su parere favorevole dell’esperto. Rilevanza: mostra il peso del parere dell’esperto nella conferma.
- Trib. Torino, 5 dicembre 2023. Le istanze cautelari possono essere proposte anche con ricorso separato e riproposte se in precedenza respinte. Rilevanza: lo scudo può essere integrato nel corso delle trattative.
- Trib. Imperia, ord. 20 febbraio 2024. Le misure cautelari possono essere concesse anche durante la proroga della composizione negoziata. Rilevanza: amplia le opzioni dell’impresa nella fase avanzata delle trattative.
Tappa 7 – Le trattative e la durata delle misure
- Trib. Milano, 4 luglio 2025. Scaduto il limite massimo di duecentoquaranta giorni, le misure protettive non possono essere prorogate; restano ammissibili misure cautelari solo se temporanee e non irreversibili. Rilevanza: impone di pianificare le trattative entro il limite.
Tappa 8 – Il concordato minore
- Cass. civ., sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574. La proposta di concordato minore deve rispettare la responsabilità patrimoniale del debitore e l’ordine delle cause di prelazione; la violazione rende la proposta inammissibile, rilevabile d’ufficio già in fase di apertura. Rilevanza: i crediti privilegiati dei dipendenti vanno trattati prima di quelli dei fornitori chirografari.
- Cass. civ., sez. I, 30 giugno 2025, n. 17721. Il mancato versamento del fondo spese non rende di per sé improcedibile il concordato minore, ma può pesare sulla valutazione di fattibilità. Rilevanza: chiarisce un ostacolo procedurale frequente per le piccole imprese.
Tappa 9 – Revocatorie e dipendenti
- Cass. civ., sez. I, ord. n. 30127/2024. L’esenzione dalla revocatoria dei pagamenti nei termini d’uso può operare anche in rapporti brevi, se il pagamento riguarda forniture nuove e indispensabili alla prosecuzione dell’attività e non debiti pregressi. Rilevanza: rende difendibile il pagamento per cassa delle nuove consegne di lamiere.
- Trib. Lecce, sent. 25 novembre 2025. L’apertura di una procedura concorsuale a carico dell’appaltatore non rende improcedibile l’azione diretta già proposta dai dipendenti contro il committente ex art. 1676 c.c. Rilevanza: i crediti verso i committenti possono essere ridotti dalle azioni dei dipendenti.
Cosa può fare lo Studio Monardo: interveniamo alla tappa in cui ti trovi
Lo Studio Monardo interviene in qualunque punto della cronologia, adattando gli strumenti alla fase in cui l’impresa si trova.
- Ricognizione immediata di crediti e debiti. Se sei al giorno zero, analizziamo i contratti d’appalto, i SAL, le fatture dei fornitori e le eventuali clausole di riservato dominio, individuando le scadenze e i segnali d’allarme dell’art. 3 CCII.
- Costruzione della prova del credito. Nei primi quindici giorni, organizziamo la documentazione di cantiere (SAL, verbali, giornale dei lavori, bolle, fotografie datate) in funzione della futura causa, tenendo conto della ripartizione dell’onere della prova tracciata dalla Cassazione.
- Diffide e sospensione dei lavori. Redigiamo le diffide ai committenti e, se ne ricorrono i presupposti, la sospensione motivata dei lavori ai sensi dell’art. 1460 c.c.
- Ricorsi per decreto ingiuntivo contro i committenti. Predisponiamo i ricorsi monitori con richiesta di provvisoria esecuzione quando la documentazione lo consente, e valutiamo il sequestro conservativo nei casi di rischio.
- Difesa contro le azioni dei fornitori. Se sei già alla tappa del precetto o del pignoramento, verifichiamo i titoli, proponiamo le opposizioni fondate su contestazioni reali, chiediamo la riduzione dei pignoramenti eccedenti.
- Istanza di composizione negoziata. Prepariamo l’istanza e il progetto di piano con il supporto dei commercialisti dello staff, rispettando i requisiti documentali della piattaforma.
- Ricorso per la conferma delle misure protettive. Depositiamo il ricorso nei termini dell’art. 19 CCII, calibrando l’estensione delle misure e delle eventuali misure cautelari.
- Conduzione delle trattative. Affianchiamo l’impresa nel confronto con fornitori di lamiere, committenti e banche, strutturando accordi coerenti con il piano e con l’esenzione dalla revocatoria.
- Strumenti per l’impresa minore. Se l’impresa è sotto soglia, valutiamo il concordato minore in continuità, con l’assistenza dell’OCC e una proposta conforme all’ordine dei privilegi.
- Difesa nella procedura di liquidazione giudiziale. Se un creditore ha già depositato ricorso, verifichiamo i presupposti della domanda e predisponiamo lo strumento di regolazione alternativo.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per un’impresa di coperture in crisi la competenza più direttamente coinvolta è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: conoscere la composizione negoziata anche dal punto di vista dell’esperto consente di costruire istanze, piani e proposte nel modo in cui saranno effettivamente valutati. Se l’impresa rientra nelle soglie dell’impresa minore, entrano in gioco le competenze di Gestore della crisi e di professionista fiduciario di un OCC.
La strategia resta la stessa dal primo esame dei documenti fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore segue il contenzioso con committenti e fornitori in tutti i gradi, senza passaggi di consegne.
Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti, lavora sullo stesso fascicolo: i profili legali e quelli contabili del piano vengono costruiti insieme.
Chiusura
Nella crisi di un’impresa di coperture i numeri raramente cambiano da un giorno all’altro. Cambia invece, ogni giorno, il ventaglio delle scelte disponibili. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata. Le finestre utili si chiudono una dopo l’altra: quella della prova del lavoro eseguito, quella del precetto, quella del ricorso per la conferma delle misure, quella che precede l’istanza di liquidazione.
Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché la crisi di un’impresa edile richiede, nello stesso momento, la competenza dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per la composizione negoziata, quella del Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC per le imprese minori, e quella dell’avvocato cassazionista per il contenzioso con committenti e fornitori fino all’ultimo grado.
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