Questa guida raccoglie le domande che i titolari di laboratori di ceramica artistica ci rivolgono più spesso quando le bollette dei forni diventano ingestibili e gli ordini, nello stesso momento, si diradano. Le abbiamo riportate quasi con le stesse parole con cui ci arrivano, e abbiamo risposto come risponderemmo a voce, seduti allo stesso tavolo: senza giri di parole, distinguendo ciò che la legge consente da ciò che è soltanto una speranza.
Il quadro normativo, in sintesi, è questo. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), modificato da ultimo dal correttivo del 2024 (D.Lgs. 136/2024), offre all’imprenditore in difficoltà strumenti diversi a seconda della gravità della situazione e delle dimensioni dell’impresa: la composizione negoziata della crisi, nata con il D.L. 118/2021 e oggi disciplinata dagli articoli 12 e seguenti del Codice; il concordato minore per le imprese sotto soglia; la liquidazione controllata con esdebitazione come uscita finale. Accanto a questi strumenti restano le regole ordinarie del codice civile e del codice di procedura civile, che contano moltissimo quando il problema è un fornitore di energia che minaccia il distacco o un creditore che ha già notificato un precetto.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché la crisi di un laboratorio artigiano si gioca su due tavoli contemporaneamente, e l’Avvocato è abilitato su entrambi. La composizione negoziata ruota attorno alla figura dell’esperto, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce quella trattativa dal lato di chi la conduce. Il concordato minore e la liquidazione controllata passano invece per l’Organismo di composizione della crisi, e l’Avvocato è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC. Quando poi i creditori principali sono banche e fornitori energetici con contratti complessi, entra in gioco lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che l’Avvocato coordina.
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Il mio laboratorio è davvero “in crisi” o sto solo attraversando un brutto periodo?
Dipende da un numero che pochi titolari calcolano: i soldi che entreranno nei prossimi dodici mesi rispetto a quelli che dovranno uscire.
Il Codice della crisi definisce la crisi (art. 2, comma 1, lett. b) come lo stato che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni dei successivi dodici mesi. L’insolvenza, invece, è lo stadio successivo: l’incapacità stabile di pagare regolarmente i debiti. La differenza non è accademica, perché più si interviene presto, più strumenti restano disponibili.
Per un laboratorio di ceramica il calcolo ha alcune voci tipiche. Dal lato delle uscite: le bollette di luce o gas dei forni (che, a differenza di altre spese, non si possono ridurre a piacere senza fermare la produzione), i canoni di leasing del forno, l’affitto del locale, le materie prime come argille, smalti e ossidi, gli eventuali stipendi. Dal lato delle entrate: gli ordini già confermati, le vendite stagionali, i clienti esteri o le commesse di architettura e arredo che, quando calano, calano tutte insieme.
L’art. 3 del Codice indica anche alcuni segnali d’allarme che l’imprenditore deve saper leggere: debiti verso i fornitori scaduti da almeno novanta giorni e superiori a quelli non ancora scaduti; esposizioni verso le banche scadute da più di sessanta giorni che superino una certa percentuale degli affidamenti; retribuzioni arretrate di almeno trenta giorni per un importo rilevante.
Se riconosce il suo laboratorio in due di questi segnali, non è più un “brutto periodo”: è una crisi in senso tecnico. E una crisi riconosciuta per tempo è la condizione migliore per negoziare, non la peggiore.
Ho un laboratorio artigiano piccolo: il Codice della crisi vale anche per me?
Sì, e le spiego perché per lei può essere perfino più conveniente che per un’impresa grande.
Il Codice distingue l’impresa minore (art. 2, comma 1, lett. d) da quella che supera le soglie. È impresa minore quella che, congiuntamente, nei tre esercizi precedenti (o dall’inizio dell’attività, se più breve) ha avuto un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Basta superare una sola delle tre soglie per uscire dalla categoria.
La maggior parte dei laboratori di ceramica artistica, sia ditte individuali sia piccole società, rientra in queste soglie. La conseguenza pratica è rilevante: l’impresa minore non è soggetta alla liquidazione giudiziale (il vecchio fallimento). La sua crisi si regola con gli strumenti del sovraindebitamento, cioè concordato minore e liquidazione controllata, e può essere affrontata in via preventiva anche con la composizione negoziata, che l’art. 25-quater del Codice apre espressamente alle imprese sotto soglia.
| Soglia (art. 2, c. 1, lett. d, CCII) | Limite | Cosa verificare nel laboratorio |
|---|---|---|
| Attivo patrimoniale annuo | ≤ 300.000 € | Valore di forni, torni, stampi, magazzino, crediti verso clienti |
| Ricavi lordi annui | ≤ 200.000 € | Fatturato degli ultimi tre esercizi, non solo dell’ultimo |
| Debiti, anche non scaduti | ≤ 500.000 € | Comprese rate future di leasing e finanziamenti |
Un’avvertenza: il laboratorio che ha investito di recente in un forno di grandi dimensioni o in un impianto fotovoltaico può avere un attivo più alto di quanto il titolare immagini. La verifica delle soglie va fatta sui documenti contabili, non a memoria, perché da essa dipende quale porta si può aprire.
Le bollette arretrate di luce e gas devo pagarle comunque tutte?
No, non sempre. Prima di trattare qualunque rateizzazione conviene controllare se una parte di quelle somme è ancora esigibile.
La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017, art. 1, commi 4 e seguenti) ha ridotto a due anni la prescrizione del diritto al corrispettivo nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, per i clienti domestici, i professionisti e le microimprese. La regola si applica alle fatture di energia elettrica con scadenza successiva al 1° marzo 2018 e a quelle del gas con scadenza successiva al 1° gennaio 2019.
È microimpresa, secondo la raccomandazione europea 2003/361/CE a cui la norma rinvia, quella con meno di dieci occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro. Un laboratorio di ceramica artistica, nella quasi totalità dei casi, lo è.
Nella pratica, la prescrizione biennale è utile soprattutto in tre situazioni:
- fatture vecchie mai sollecitate: se dalla scadenza sono passati più di due anni senza una richiesta scritta di pagamento, il credito può essere prescritto;
- maxi-conguagli: quando il fornitore fattura in ritardo consumi risalenti a più di due anni prima, la regolazione ARERA consente al cliente di eccepire la prescrizione su quegli importi, salvo che il ritardo sia dovuto a sua responsabilità;
- cambi di fornitore: con il passaggio a un nuovo operatore capita spesso che il vecchio fornitore emetta fatture di chiusura tardive.
Due cautele. La prescrizione non opera da sola: va eccepita espressamente, per iscritto, dal cliente. E una lettera di messa in mora del fornitore la interrompe, facendo ripartire il termine da capo: per questo ogni sollecito ricevuto va conservato con la sua data. La Cassazione (ord. n. 15102 del 29 maggio 2024) ha ricordato che, nel regime transitorio della legge, ciò che conta è la data di scadenza della fattura, e che la nuova disciplina non può tradursi in un termine più lungo di quello che il gestore avrebbe avuto con la vecchia prescrizione quinquennale.
Come si chiede la composizione negoziata e chi è questo “esperto”?
Si chiede online, ed è più semplice di quanto si pensi. Il difficile è prepararla bene.
L’istanza si presenta attraverso la piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio. Per l’impresa sotto soglia, l’art. 25-quater del Codice prevede che la nomina dell’esperto sia richiesta al segretario generale della Camera di commercio; per le imprese più grandi provvede una commissione regionale. L’esperto è un professionista indipendente: non rappresenta il debitore, non rappresenta i creditori, ma facilita la trattativa e verifica che esista una ragionevole prospettiva di risanamento.
Insieme all’istanza vanno caricati documenti precisi: i bilanci o le dichiarazioni degli ultimi esercizi, una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, l’elenco dei creditori con i rispettivi importi, un progetto di piano di risanamento con le iniziative che si intendono adottare, il certificato dei carichi pendenti e quello dei debiti contributivi. La piattaforma mette a disposizione anche un test pratico che misura la ragionevolezza del risanamento: per un laboratorio di ceramica, il test mostra subito quanto peso hanno i costi energetici sul margine.
La durata ordinaria della composizione negoziata è di centottanta giorni, prorogabili in presenza di trattative concrete. Durante questo periodo l’impresa continua a lavorare normalmente: il titolare resta alla guida del laboratorio, vende, compra, consegna. Deve però gestire l’attività in modo da non pregiudicare la sostenibilità economica e informare l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione.
Il punto in cui il lavoro dello studio fa la differenza è il piano. Un piano credibile per un laboratorio di ceramica non può limitarsi a dire “gli ordini riprenderanno”: deve indicare come si ridurrà il costo energetico (cambio di contratto, cotture accorpate, orari di cottura nelle fasce più convenienti), quali linee di prodotto rendono di più, quali commesse sono già acquisite. L’esperto valuta la credibilità dei numeri, non la buona volontà.
Cosa sono le misure protettive e cosa bloccano davvero?
Sono lo scudo che consente di trattare senza che i creditori, nel frattempo, aggrediscano il laboratorio. Ma hanno confini precisi.
L’imprenditore può chiedere le misure protettive con l’istanza di nomina dell’esperto o in un momento successivo (art. 18 CCII). La richiesta viene pubblicata nel registro delle imprese e, dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività. Non può nemmeno essere aperta, in quel periodo, la procedura liquidatoria nei confronti dell’imprenditore.
Le misure non sono però automatiche nel tempo. Il giorno successivo alla pubblicazione l’imprenditore deve chiedere al tribunale la conferma (art. 19 CCII); il giudice, sentite le parti e l’esperto, fissa una durata compresa tra trenta e centoventi giorni, che può essere prorogata ma con un limite massimo complessivo. Se la conferma non viene chiesta nei termini, le misure perdono efficacia.
Cosa resta fuori dallo scudo? Tre cose che molti titolari non si aspettano:
- i crediti dei lavoratori, che per espressa previsione normativa non sono toccati dalle misure;
- i debiti nuovi: le misure riguardano il passato, non le bollette e le forniture correnti, che vanno pagate regolarmente;
- le scelte dei creditori non esecutive, come la decisione di non concedere nuovo credito.
C’è poi un limite che la Cassazione ha precisato di recente: con la sentenza n. 31856 del 6 dicembre 2025 ha chiarito che l’istanza di composizione negoziata con misure protettive presentata quando pende già una domanda di concordato, anche con riserva, è inammissibile e non impedisce l’apertura della procedura liquidatoria; il tribunale investito della domanda di liquidazione può valutarne l’ammissibilità in via incidentale. Tradotto: la composizione negoziata va attivata come primo strumento, non come espediente dell’ultimo minuto.
Il fornitore di energia può staccarmi la corrente mentre tratto con i creditori?
Per le bollette vecchie, con le misure protettive in vigore, no. Per quelle nuove, sì. È la risposta più importante di questa guida, e merita qualche riga in più.
Fuori da qualsiasi procedura, il fornitore di energia ha uno strumento di autotutela molto efficace: il contratto di fornitura è un contratto di somministrazione e, se il cliente non paga, il somministrante può sospendere l’erogazione (artt. 1460 e 1565 c.c.), rispettando le regole sul preavviso e, per molte categorie di clienti, la procedura di costituzione in mora prevista dalla regolazione ARERA. In passato la Cassazione aveva ammesso questa sospensione perfino dopo l’apertura di una procedura concorsuale minore dell’epoca, l’amministrazione controllata (Cass. n. 10620 del 5 novembre 1990): la procedura bloccava le esecuzioni, non l’autotutela contrattuale.
Il Codice della crisi ha cambiato questo equilibrio. L’art. 18, comma 5, CCII stabilisce che i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori. In altre parole: il fornitore di energia non può staccare la luce al laboratorio per le bollette arretrate mentre le misure protettive sono in vigore.
Una regola analoga, per il concordato preventivo in continuità, è contenuta nell’art. 94-bis del Codice, che protegge in particolare i contratti essenziali.
Ma attenzione al rovescio della medaglia. La protezione riguarda i crediti anteriori. Se il laboratorio smette di pagare le bollette dei mesi successivi all’istanza, il fornitore torna a poter sospendere la fornitura per quelle, perché si tratta di un inadempimento nuovo. Per questo, prima di presentare l’istanza, il piano deve dimostrare di poter sostenere i costi energetici correnti: senza questa sostenibilità, lo scudo dura poco.
Anche fuori dalle procedure, comunque, il fornitore non ha mano libera. La Cassazione (Sez. III, ord. n. 21070/2024) ha escluso che un fornitore di energia possa sospendere un contratto in corso e regolarmente pagato per recuperare un debito maturato in un contratto precedente e già esaurito: l’eccezione di inadempimento opera dentro lo stesso rapporto, salvo un collegamento tra i contratti voluto dalle parti.
Se la trattativa non basta, come funziona il concordato minore?
Funziona come un accordo con i creditori che, se approvato dalla maggioranza e omologato dal tribunale, vincola anche chi ha votato contro.
Il concordato minore (artt. 74-83 CCII) è riservato ai debitori sovraindebitati che non sono consumatori: imprenditori minori, professionisti, imprenditori agricoli. La regola è il concordato in continuità: il laboratorio continua a lavorare e paga i creditori, in tutto o in parte, con i flussi futuri dell’attività. È ammesso un concordato liquidatorio solo se è previsto un apporto di risorse esterne (per esempio un familiare) che aumenti in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.
Il percorso, in sintesi:
- il debitore si rivolge a un Organismo di composizione della crisi (OCC), che nomina un gestore;
- il gestore redige una relazione particolareggiata sulle cause dell’indebitamento, sulla completezza della documentazione e sulla fattibilità del piano;
- la domanda viene depositata in tribunale; se ammissibile, il giudice emette il decreto di apertura (art. 78 CCII) e, su richiesta del debitore, dispone che non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi;
- i creditori votano: il concordato è approvato dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto, e chi non risponde nei termini si considera consenziente;
- il tribunale verifica ammissibilità e fattibilità e omologa; in caso di contestazioni valuta se la proposta è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.
Il concordato minore offre una flessibilità notevole sul “come” pagare, ma non sul “chi prima”. La Cassazione (Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574) ha chiarito che la proposta deve rispettare la graduazione delle cause legittime di prelazione: offrire la stessa percentuale a dipendenti, enti previdenziali, banca e fornitore di energia rende la proposta inammissibile, e il giudice può rilevarlo d’ufficio fin dalla fase di ammissione.
Una nota sui tempi: nei procedimenti regolati dal Codice della crisi la sospensione feriale dei termini, che negli altri processi civili opera dal 1° al 31 agosto, non si applica (art. 9 CCII). Un termine che scade ad agosto, in queste procedure, scade davvero.
Ho già ricevuto un decreto ingiuntivo o un precetto: cosa faccio adesso?
Prima di tutto, guardi la data di notifica. Da quella data partono termini brevi, e alcuni non si recuperano più.
Il fornitore di energia che non viene pagato di solito chiede un decreto ingiuntivo sulla base delle fatture. Il decreto si può opporre entro quaranta giorni dalla notifica (art. 641 c.p.c.). Nel giudizio di opposizione il fornitore, che è attore in senso sostanziale, deve dimostrare il proprio credito, cioè i consumi effettivi e la correttezza delle tariffe applicate: è la sede in cui far valere la prescrizione biennale, gli errori di fatturazione, i conguagli non giustificati, le clausole contrattuali discutibili.
Se il decreto è già definitivo o provvisoriamente esecutivo, arriva il precetto, che concede dieci giorni per pagare prima che il creditore possa procedere al pignoramento. Contro il precetto e l’esecuzione si può proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), quando si contesta il diritto del creditore di procedere, oppure opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) entro venti giorni, quando si contestano vizi formali dell’atto.
Il punto strategico è questo: le opposizioni difendono dal singolo creditore, le procedure della crisi difendono il laboratorio da tutti i creditori insieme. Spesso conviene fare entrambe le cose: opporre il decreto ingiuntivo per ridurre il credito contestabile e, nello stesso tempo, attivare la composizione negoziata o il concordato minore per fermare le esecuzioni.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Recupero del fornitore | Decreto ingiuntivo | Opposizione entro 40 giorni dalla notifica | Tribunale o giudice di pace che lo ha emesso |
| Pre-esecuzione | Atto di precetto | 10 giorni per pagare prima del pignoramento | — |
| Esecuzione | Opposizione agli atti esecutivi | 20 giorni dall’atto contestato | Giudice dell’esecuzione |
| Composizione negoziata | Istanza + misure protettive | Ricorso per la conferma il giorno successivo alla pubblicazione | Segretario CCIAA (nomina esperto) e tribunale (conferma) |
| Misure protettive | Provvedimento di conferma | Durata da 30 a 120 giorni, prorogabile entro un limite massimo | Tribunale |
| Concordato minore | Domanda con relazione OCC | Voto dei creditori nei termini fissati dal giudice | Tribunale |
| Procedure CCII | Tutti i termini | Nessuna sospensione dal 1° al 31 agosto (art. 9 CCII) | — |
Il laboratorio è una s.r.l. ma ho firmato fideiussioni personali: rischio io in prima persona?
Sì, per la parte garantita. E le procedure della società non la proteggono automaticamente.
La s.r.l. risponde dei debiti con il suo patrimonio: i beni personali del socio non sono esposti per i debiti sociali. Ma quasi sempre, per ottenere un fido o un leasing sul forno, la banca ha chiesto al titolare una fideiussione personale. Con la fideiussione il socio diventa debitore in proprio verso la banca, nei limiti dell’importo garantito.
Le misure protettive della composizione negoziata, in linea generale, riguardano il patrimonio dell’impresa che ha presentato l’istanza, non quello dei garanti. Esistono però pronunce di merito che hanno esteso la protezione in situazioni particolari: il Tribunale di Brindisi, con provvedimento del 3 marzo 2025, ha affrontato l’estensione delle misure protettive al fideiussore qualificabile come imprenditore di fatto. Si tratta di decisioni legate al caso concreto, che non consentono di dare per scontata la protezione.
Cosa si può fare, allora? Tre strade, spesso combinate:
- verificare la validità della fideiussione: clausole riprodotte da schemi contrattuali ritenuti anticoncorrenziali, importi massimi non indicati, garanzie sproporzionate rispetto al reddito del garante sono profili che lo staff bancario esamina sistematicamente;
- includere la posizione del garante nella trattativa: un accordo con la banca nella composizione negoziata può regolare insieme il debito sociale e la liberazione o la riduzione della garanzia;
- valutare una procedura personale del garante: se il socio è a sua volta sovraindebitato, può accedere agli strumenti per la persona fisica, coordinati con quelli della società.
Il momento giusto per occuparsi delle fideiussioni è prima che la banca le escuta, non dopo.
Il creditore può pignorare il forno, il tornio e gli stampi?
Dipende dalla forma del laboratorio. Per la ditta individuale artigiana la legge prevede una tutela che pochi conoscono.
L’art. 515, comma 3, c.p.c. stabilisce che gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati solo nei limiti di un quinto, e solo quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti non appare sufficiente a soddisfare il credito. Per un ceramista, il forno, il tornio, gli stampi e le attrezzature di decorazione rientrano tipicamente in questa categoria.
La tutela ha però due limiti precisi indicati dalla stessa norma: non si applica ai debitori costituiti in forma societaria, e non si applica quando nell’attività del debitore il capitale investito prevale sul lavoro. Un laboratorio con un titolare che lavora al tornio e un forno di medie dimensioni è il caso tipico in cui la norma opera; una s.r.l. con più dipendenti e impianti costosi ne resta fuori.
Se l’ufficiale giudiziario pignora oltre questi limiti, lo strumento di difesa è l’opposizione agli atti esecutivi entro venti giorni. Se il forno è in leasing, poi, non appartiene al laboratorio ma alla società di leasing: non può essere pignorato da un altro creditore come bene del debitore, ma il mancato pagamento dei canoni espone alla risoluzione del contratto e alla restituzione del bene. Anche questo va messo nel piano.
Sto pensando di chiudere la partita IVA e ripartire con un’attività intestata a mio figlio: è una buona idea?
No, e le spiego perché può diventare l’errore più costoso di tutta la vicenda.
Il primo problema è giuridico. L’art. 33, comma 4, CCII dichiara inammissibile la domanda di concordato minore presentata dall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese. Per anni alcuni tribunali avevano ammesso almeno il concordato liquidatorio dell’imprenditore individuale cancellato; la Cassazione ha chiuso la questione con la sentenza n. 20141 del 16 giugno 2026, stabilendo che la domanda è inammissibile in ogni caso, senza distinguere tra impresa individuale o collettiva e tra concordato in continuità o liquidatorio. Chi si cancella perde lo strumento negoziale e resta con la sola liquidazione controllata.
Il secondo problema è patrimoniale. Il trasferimento dell’attività, dell’attrezzatura o della clientela a un familiare, poco prima o durante una crisi, può essere aggredito dai creditori con l’azione revocatoria e, se il debitore accede poi a una procedura, può essere valutato come atto diretto a frodare i creditori, che rende inammissibile il concordato minore (art. 77 CCII).
Il terzo problema è pratico: il fornitore di energia, la banca e i fornitori di materie prime conoscono il laboratorio, il suo indirizzo, i suoi clienti. Una “nuova” impresa nello stesso locale, con gli stessi forni e lo stesso marchio, non passa inosservata.
La strada corretta è l’opposto: mantenere l’iscrizione, mettere ordine nei conti e scegliere lo strumento mentre tutte le porte sono ancora aperte.
Il fornitore di energia mi dice che continuerà a rifornirmi solo se pago tutto il vecchio debito: può farlo?
Fuori dalle procedure può rifiutarsi di stipulare un nuovo contratto; dentro le procedure, con le misure protettive, non può usare il contratto in corso come leva per farsi pagare il pregresso.
È una pressione molto frequente, soprattutto quando il fornitore sa che il laboratorio non può fermare i forni senza perdere le cotture in corso. Il quadro giuridico, però, è meno favorevole al fornitore di quanto lui stesso faccia credere.
In primo luogo, come detto sopra, con le misure protettive confermate il fornitore non può rifiutare l’adempimento del contratto in corso per il solo mancato pagamento dei crediti anteriori (art. 18, comma 5, CCII). In secondo luogo, nelle procedure concorsuali il pagamento integrale di un debito pregresso a un solo creditore viola la parità di trattamento, salvo che il tribunale lo autorizzi perché la prestazione è essenziale per la continuità e il pagamento è funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori.
Su questo punto la Cassazione (ord. n. 21070/2024) ha offerto un argomento prezioso: nel caso esaminato, il fornitore si era qualificato come “creditore strategico” per pretendere il pagamento integrale del vecchio debito durante un concordato, ma la Corte ha confermato che l’energia elettrica è un bene reperibile sul mercato presso più operatori, e quindi il fornitore non era insostituibile. Il cliente, del resto, aveva semplicemente cambiato fornitore.
Per un laboratorio di ceramica la conseguenza operativa è chiara: il cambio di fornitore è spesso la prima mossa di tutela, da fare con attenzione ai tempi di switching e alle eventuali penali di recesso, ma senza subire ricatti sul debito pregresso. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo conosce dall’interno il modo in cui l’esperto valuta queste pretese nella trattativa.
Rischio di perdere la casa?
Dipende da come è organizzato il laboratorio e da quali garanzie ha firmato. Non è un esito automatico, ma non è nemmeno un rischio da ignorare.
Se il laboratorio è una ditta individuale, il titolare risponde dei debiti dell’impresa con tutto il suo patrimonio presente e futuro (art. 2740 c.c.), casa compresa. Un creditore privato munito di titolo esecutivo, come il fornitore di energia o una banca, può pignorare anche l’abitazione: il limite all’espropriazione della prima casa spesso citato riguarda soltanto l’agente della riscossione, non i creditori ordinari.
Se il laboratorio è una s.r.l., la casa del socio è esposta solo se il socio ha firmato garanzie personali o ha concesso ipoteca.
La notizia rassicurante è che gli strumenti della crisi sono pensati proprio per evitare che la casa diventi la prima vittima. Con la composizione negoziata le misure protettive bloccano le esecuzioni sul patrimonio dell’imprenditore; con il concordato minore il decreto di apertura può impedire l’avvio o la prosecuzione delle esecuzioni fino all’omologa definitiva, e un piano sostenibile può consentire di conservare l’abitazione pagando i creditori con il reddito dell’attività.
Il limite reale è altrettanto chiaro: se i debiti sono molto superiori a qualsiasi reddito futuro, e la casa è l’unico bene di valore, nessuno strumento può garantire di conservarla. In quel caso la liquidazione controllata consente almeno di chiudere la partita in modo ordinato e di ottenere l’esdebitazione, ripartendo senza debiti residui.
Se chiedo aiuto, lo verranno a sapere i clienti e le banche?
In parte sì, in parte no. Dipende da quale strumento si usa e da quali protezioni si chiedono.
La composizione negoziata nasce come percorso riservato: l’istanza di nomina dell’esperto, di per sé, non è un atto pubblico rivolto al mercato. Diventa visibile quando si chiedono le misure protettive, perché la richiesta va pubblicata nel registro delle imprese. Le banche, comunque, vengono coinvolte nella trattativa e quindi ne sono informate; l’art. 18, comma 5, CCII stabilisce però che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti.
Il concordato minore, invece, è una procedura giudiziale con pubblicità: la proposta e il decreto vengono comunicati ai creditori e resi pubblici secondo le forme stabilite dal giudice.
Quanto ai clienti, nella maggior parte dei casi non hanno alcun modo diretto di saperlo, e soprattutto il laboratorio continua a consegnare. Il rischio reputazionale maggiore, nella nostra esperienza professionale di lettura di queste situazioni, non viene dalla procedura ma dal suo contrario: forniture interrotte, consegne saltate, un ufficiale giudiziario in laboratorio. Una crisi gestita in modo ordinato si vede molto meno di una crisi subita.
Quanto tempo ho davvero prima che sia troppo tardi?
Meno di quanto pensa, ma quasi sempre più di zero. Le scadenze che contano sono tre.
La prima è il preavviso di sospensione della fornitura: quando arriva una costituzione in mora del fornitore di energia con un termine per pagare, il tempo per agire si misura in giorni. Se entro quel termine viene presentata l’istanza di composizione negoziata con misure protettive, la sospensione per il debito pregresso è impedita.
La seconda è la notifica degli atti giudiziari: quaranta giorni per opporre il decreto ingiuntivo, dieci giorni dal precetto, venti per l’opposizione agli atti. Passati questi termini, alcune difese si perdono definitivamente.
La terza, meno visibile, è la perdita di continuità: quando il laboratorio smette di produrre perché ha perso le forniture, i clienti migliori o le cotture di stagione, il concordato in continuità diventa molto più difficile da sostenere, perché mancano i flussi futuri che dovrebbero pagare i creditori.
Il segnale da non sottovalutare è il primo sollecito scritto del fornitore di energia. È lì che conviene sedersi a fare i conti, non quando la luce è già stata staccata.
Alla fine mi resteranno debiti per tutta la vita?
No, se la strada viene scelta bene. Il Codice prevede espressamente la liberazione dai debiti residui.
Con il concordato minore omologato ed eseguito, i debiti si estinguono nella misura prevista dal piano: il resto, per i creditori anteriori, non è più esigibile. Con la liquidazione controllata il debitore persona fisica ottiene l’esdebitazione alla chiusura della procedura o comunque, se prima, decorsi tre anni dall’apertura, a condizione di non aver tenuto comportamenti fraudolenti e di aver collaborato con gli organi della procedura. Anche l’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese può chiedere la liquidazione controllata.
La composizione negoziata, invece, non produce da sola esdebitazione: porta a un accordo con i creditori che aderiscono. È lo strumento migliore quando il laboratorio è ancora sano nella sostanza e ha bisogno di tempo e di una rinegoziazione; non è lo strumento giusto quando il debito è ormai sproporzionato.
Il limite reale è che l’esdebitazione non è un diritto incondizionato: va meritata con trasparenza, collaborazione e assenza di atti in frode. Chi nasconde beni, svuota il laboratorio o trasferisce l’attività a un familiare rischia di perderla.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Certo. Le due ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con numeri realistici, costruiti per mostrare come le regole viste sopra si traducono in calcoli. Non descrivono casi reali.
Ipotesi 1 — Ditta individuale, composizione negoziata e prescrizione biennale
Situazione di partenza. Laboratorio di ceramica artistica in forma di ditta individuale, due collaboratori, impresa minore e microimpresa. Fatturato sceso da 168.400 € a 112.950 € in due esercizi per il calo delle commesse di arredo. Debiti complessivi 70.154,25 €:
- fornitore energia elettrica (forni): 31.487,62 €;
- fornitore gas: 9.236,48 €, di cui 3.418,90 € per un conguaglio di consumi gennaio-giugno 2023 fatturato ad agosto 2026;
- banca, scoperto di conto: 18.642,15 €;
- fornitori di argille e smalti: 7.913,40 €;
- canoni di leasing del forno scaduti: 2.874,60 €.
Margine mensile destinabile ai debiti, al netto delle bollette correnti: 1.180 €. Il 7 settembre 2026 il fornitore elettrico invia la costituzione in mora con preavviso di sospensione.
Passaggio 1 — Prescrizione. Il conguaglio gas riguarda consumi di oltre due anni prima rispetto alla fatturazione: lo studio eccepisce per iscritto la prescrizione biennale su 3.418,90 €. Debito gas residuo: 5.817,58 €. Debito complessivo da trattare: 66.735,35 €.
Passaggio 2 — Scudo. Il 18 settembre 2026 il titolare presenta l’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive; il giorno successivo alla pubblicazione viene depositato il ricorso per la conferma. Da quel momento il fornitore elettrico non può sospendere la fornitura per i 31.487,62 € pregressi, purché le bollette correnti siano pagate.
Passaggio 3 — Proposta. Il piano propone:
| Creditore | Debito | Proposta | Importo |
|---|---|---|---|
| Energia elettrica | 31.487,62 € | 80% | 25.190,10 € |
| Gas (dopo prescrizione) | 5.817,58 € | 70% | 4.072,31 € |
| Banca | 18.642,15 € | 60% | 11.185,29 € |
| Argille e smalti | 7.913,40 € | 100% | 7.913,40 € |
| Leasing forno | 2.874,60 € | 100% | 2.874,60 € |
| Totale | 66.735,35 € | 51.235,70 € |
Pagamento in 48 mesi con rate scaglionate: media 1.067,41 € al mese, sotto il margine di 1.180 €. I fornitori di materie prime e il leasing sono pagati integralmente perché senza di loro il laboratorio non produce.
Esito. Se i creditori aderiscono, il risparmio rispetto al debito originario è di 18.918,55 € e il laboratorio continua a lavorare. Se la banca o il fornitore elettrico rifiutano, l’esperto ne dà atto e il titolare può accedere agli strumenti successivi, come il concordato minore, con un lavoro preparatorio già fatto.
Ipotesi 2 — Piccola s.r.l., concordato minore in continuità
Situazione di partenza. Laboratorio in forma di s.r.l., impresa minore. Debiti complessivi 115.032,97 €:
- dipendenti (retribuzioni e TFR, privilegio art. 2751-bis n. 1 c.c.): 14.326,80 €;
- INPS (contributi, privilegio): 9.874,15 €;
- fornitore energia (chirografario): 42.718,36 €;
- banca (chirografario): 36.905,72 €;
- fornitori vari (chirografari): 11.207,94 €.
Alternativa liquidatoria. Forno, torni, stampi e magazzino realizzerebbero 21.460 €, meno 3.215 € di costi: 18.245 € netti. In liquidazione: dipendenti pagati per intero (14.326,80 €), INPS per 3.918,20 € (circa 39,7%), chirografari zero.
Proposta in continuità. La società destina 1.040 € al mese per 60 mesi: 62.400 €. Dedotte spese di procedura stimate in 3.870 €, restano 58.530 €. Il piano paga per intero dipendenti e INPS (24.200,95 €); dei 34.329,05 € residui offre il 37% ai chirografari (33.607,85 € su 90.832,02 €), con un margine prudenziale di 721,20 €. Il fornitore di energia riceverebbe 15.805,79 € contro zero in liquidazione.
Voto. I privilegiati pagati per intero non votano. I crediti al voto sono 90.832,02 €; la maggioranza richiede più di 45.416,01 €. Se il fornitore di energia e i fornitori vari votano a favore (53.926,30 €, circa il 59,4%), il concordato è approvato anche con il voto contrario della banca.
Esito. Domanda depositata il 3 novembre 2026; con il decreto di apertura il pignoramento presso terzi avviato dalla banca sul conto della società resta bloccato fino all’omologa definitiva. Una variante che offrisse il 30% a tutti, dipendenti compresi, sarebbe inammissibile secondo la Cass. n. 28574/2025, perché tratterebbe i privilegiati come i chirografari.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“Chi paga le bollette che arriveranno da domani, e cosa succede se non riesco a pagarle?”
È la domanda che separa i piani che funzionano da quelli che si sgretolano in tre mesi. Quasi tutti i titolari che ci contattano chiedono come liberarsi del debito arretrato; pochissimi si chiedono come sosterranno i costi correnti mentre lo trattano.
Eppure, come abbiamo visto, tutte le protezioni del Codice guardano al passato. Le misure protettive impediscono al fornitore di staccare la luce per le bollette anteriori, ma non per quelle successive. Il concordato minore cristallizza i debiti anteriori, ma i costi della continuità, cioè energia, materie prime, stipendi correnti, restano a carico dell’attività e vanno pagati alle scadenze. Un laboratorio che entra in procedura e smette di pagare le bollette nuove trasforma la protezione in un boomerang: il fornitore sospende legittimamente, la produzione si ferma, i flussi che dovevano pagare i creditori spariscono, il piano diventa infattibile.
Per un laboratorio di ceramica la domanda ha risposte concrete, e vanno date prima di depositare qualunque istanza:
- rivedere il contratto di fornitura: prezzo fisso o indicizzato, fasce orarie, potenza impegnata, penali di recesso. Un forno elettrico acceso nelle ore più care può pesare in modo molto diverso sullo stesso volume di produzione;
- riorganizzare le cotture: accorpare i carichi, ridurre le cotture a forno semivuoto, programmarle nelle fasce più convenienti;
- valutare il cambio di fornitore, ricordando che il debito pregresso con il vecchio operatore rimane e va trattato nel piano;
- costruire un budget di cassa mese per mese, in cui le bollette correnti vengono pagate prima di qualunque rata ai creditori anteriori.
Il miglior piano di risanamento non è quello che promette la percentuale più alta ai creditori, ma quello che dimostra di poter pagare ogni mese le bollette dei forni. È su questo che l’esperto, l’OCC e il giudice misurano la credibilità del titolare.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Ecco i riferimenti giurisprudenziali che orientano oggi la tutela di un laboratorio artigiano in crisi con debiti energetici. Per ciascuno indichiamo gli estremi, il principio riformulato in parole nostre e il motivo per cui conta in questo tema. Le decisioni dei tribunali di merito non vincolano gli altri giudici, ma mostrano come le norme vengono applicate; quelle della Cassazione orientano l’intero sistema.
1. Cass. civ., Sez. III, ordinanza n. 21070/2024 Principio: un fornitore di energia non può sospendere un contratto in corso e regolarmente pagato per recuperare un debito nato da un contratto precedente ormai esaurito; inoltre, l’energia elettrica, reperibile presso più operatori, non rende il fornitore un creditore insostituibile. Rilevanza: è l’argomento principale contro chi minaccia il distacco per pretendere il pagamento integrale del vecchio debito, e legittima il cambio di fornitore.
2. Cass. civ., Sez. II, 5 novembre 1990, n. 10620 (precedente storico) Principio: sotto la vecchia legge fallimentare, il somministrante poteva sospendere l’erogazione per mancato pagamento anche dopo l’ammissione del cliente all’amministrazione controllata, perché la procedura bloccava le esecuzioni ma non l’autotutela contrattuale. Rilevanza: spiega perché la regola dell’art. 18, comma 5, CCII è una novità decisiva: oggi, con le misure protettive, la sospensione per crediti anteriori non è più consentita.
3. Cass. civ., ordinanza 29 maggio 2024, n. 15102 Principio: nel regime transitorio della prescrizione biennale introdotta dalla L. 205/2017 il riferimento è alla data di scadenza della fattura, e l’applicazione della nuova regola non può allungare il termine oltre quello che sarebbe spettato con la prescrizione quinquennale. Rilevanza: guida il calcolo della prescrizione sulle bollette arretrate, primo passo per ridurre il debito energetico da trattare.
4. Cass. civ., Sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856 Principio: l’istanza di composizione negoziata con misure protettive presentata quando pende già una domanda di concordato è inammissibile e non impedisce l’apertura della procedura liquidatoria; il tribunale ne valuta l’ammissibilità in via incidentale. Rilevanza: la composizione negoziata va usata come strumento di prima linea, non come mossa tattica tardiva.
5. Cass. pen., Sez. III, n. 30109/2025 (udienza 9 luglio 2025, deposito 2 settembre 2025) Principio: l’ammissione dell’impresa alla composizione negoziata in continuità, con misure protettive confermate, è un elemento che può escludere il pericolo che giustifica un sequestro preventivo. Rilevanza: conferma il peso che anche la giurisprudenza penale attribuisce a una crisi gestita in modo trasparente dentro la composizione negoziata.
6. Trib. Brindisi, Giudice Delegato, 3 marzo 2025 Principio: il giudice ha esaminato la possibilità di estendere le misure protettive al fideiussore qualificabile come imprenditore di fatto. Rilevanza: interessa il socio di s.r.l. garante personale; resta però una decisione di merito legata al caso, da non considerare una regola generale.
7. Cass. civ., Sez. I, 30 giugno 2025, n. 17721 Principio: nel concordato minore il giudice può chiedere al debitore il deposito di un fondo spese, ma il mancato versamento non comporta da solo la revoca della procedura; può pesare sulla valutazione di fattibilità del piano. Rilevanza: un ritardo di cassa del laboratorio non fa automaticamente cadere il concordato, ma va gestito dimostrando la sostenibilità del piano.
8. Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574 Principio: la proposta di concordato minore deve rispettare la responsabilità patrimoniale del debitore e l’ordine delle cause di prelazione; la violazione rende la proposta inammissibile, rilevabile d’ufficio anche prima dell’omologa. Rilevanza: dipendenti ed enti previdenziali vanno collocati prima del fornitore di energia e della banca; niente percentuali uguali per tutti.
9. Cass. civ., Sez. I, 16 giugno 2026, n. 20141 Principio: la domanda di concordato minore dell’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è sempre inammissibile, che si tratti di impresa individuale o collettiva e di concordato in continuità o liquidatorio. Rilevanza: chiudere la partita IVA prima di scegliere la strada preclude definitivamente lo strumento negoziale.
10. Cass. civ., Sez. I, 16 maggio 2026, n. 14555 Principio: nel concordato minore il trattamento ridotto dei crediti pubblici non richiede la transazione fiscale prevista per il concordato preventivo; il rinvio a quella disciplina opera solo se compatibile e il ruolo centrale spetta alla relazione dell’OCC. Rilevanza: semplifica la posizione del laboratorio che, accanto ai debiti energetici, ha esposizioni verso enti pubblici, valorizzando il lavoro dell’Organismo.
11. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 22 aprile 2026, n. 10723 Principio: nell’omologazione forzosa contro il voto dell’Amministrazione finanziaria nel concordato preventivo, ciò che il giudice verifica è la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione, non la meritevolezza del debitore. Rilevanza: conta il confronto numerico con l’alternativa liquidatoria; un principio utile, con il vaglio di compatibilità, anche per le imprese minori.
12. Cass. civ., Sez. I, ordinanza 14 giugno 2026, n. 19790 Principio: nella formulazione dell’art. 88, comma 2-bis, CCII anteriore alla riscrittura del 2024, l’omologazione forzosa contro il voto di Fisco ed enti previdenziali era prevista per il solo concordato liquidatorio e non per quello in continuità. Rilevanza: ricorda che la disciplina applicabile dipende dalla data della domanda; per le procedure più vecchie le regole possono essere diverse da quelle oggi vigenti.
| Pronuncia | Tema | Effetto pratico per il laboratorio |
|---|---|---|
| Cass. n. 10620/1990 | Sospensione fornitura nella vecchia procedura | Prima del CCII il distacco era possibile |
| Cass. n. 15102/2024 | Prescrizione biennale | Si riduce il debito energetico contestabile |
| Cass. n. 21070/2024 | Sospensione per debiti di altro contratto | Niente distacco come leva sul pregresso |
| Trib. Brindisi 3.3.2025 | Misure protettive e fideiussore | Protezione del garante solo in casi particolari |
| Cass. n. 17721/2025 | Fondo spese nel concordato minore | Nessuna revoca automatica |
| Cass. pen. n. 30109/2025 | Composizione negoziata e sequestro | La crisi gestita pesa anche in sede penale |
| Cass. n. 28574/2025 | Ordine delle prelazioni | Proposta costruita per gradi |
| Cass. n. 31856/2025 | Composizione negoziata tardiva | Va attivata per prima |
| Cass. n. 10723/2026 | Convenienza nel cram down | Contano i numeri |
| Cass. n. 14555/2026 | Crediti pubblici nel concordato minore | Centralità della relazione OCC |
| Cass. n. 19790/2026 | Cram down ante 2024 | Attenzione alla data della domanda |
| Cass. n. 20141/2026 | Imprenditore cancellato | Mai cancellarsi prima di decidere |
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Ecco cosa fa lo Studio Monardo, passo per passo, quando un laboratorio di ceramica artistica arriva con debiti energetici e ordini in calo.
- Verifichiamo la qualifica di impresa minore e di microimpresa, ricostruendo attivo, ricavi, debiti e numero di occupati degli ultimi tre esercizi: da questa verifica dipendono sia gli strumenti della crisi disponibili sia l’applicabilità della prescrizione biennale sulle bollette.
- Analizziamo una per una le fatture di luce e gas, confrontando date di scadenza, periodi di consumo, solleciti ricevuti e conguagli, ed eccepiamo per iscritto la prescrizione sugli importi non più esigibili.
- Esaminiamo il contratto di fornitura energetica: clausole di sospensione e risoluzione, depositi cauzionali, penali di recesso, meccanismi di indicizzazione del prezzo, per capire quali pretese del fornitore sono fondate e quali no.
- Gestiamo l’urgenza del distacco: rispondiamo alla costituzione in mora, contestiamo le sospensioni illegittime e, quando servono, prepariamo e depositiamo l’istanza di composizione negoziata con la richiesta di misure protettive e il successivo ricorso per la conferma.
- Costruiamo il piano di risanamento con i commercialisti dello staff: budget di cassa mensile, sostenibilità delle bollette correnti, riorganizzazione dei costi energetici, proposta differenziata per creditore.
- Conduciamo la trattativa con i creditori davanti all’esperto: fornitori di energia, banche, società di leasing, fornitori di materie prime, con proposte documentate e verificabili.
- Esaminiamo le fideiussioni personali del titolare e le garanzie prestate alla banca, verificandone validità ed estensione, e coordiniamo la posizione del garante con quella del laboratorio.
- Prepariamo la domanda di concordato minore quando la trattativa non basta: rapporti con l’OCC, documentazione completa per la relazione particolareggiata, piano che rispetti l’ordine delle prelazioni, confronto numerico con l’alternativa liquidatoria.
- Proponiamo le opposizioni a decreti ingiuntivi, precetti e atti esecutivi nei termini di legge, e verifichiamo i limiti di pignorabilità di forno, tornio e attrezzature.
- Seguiamo il contenzioso in tutti i gradi, dal reclamo fino al ricorso per cassazione, senza cambiare difensore né strategia.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una vicenda come questa pesano in particolare due abilitazioni. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa consente di impostare l’istanza e il piano sapendo esattamente quali elementi l’esperto verifica: sostenibilità dei costi correnti, credibilità delle iniziative industriali, coerenza dei numeri. Le qualifiche di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC consentono, quando serve passare al concordato minore o alla liquidazione controllata, di preparare la documentazione come l’Organismo dovrà leggerla.
La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: lo stesso difensore che costruisce il piano è quello che può sostenerlo in Cassazione, senza cambi di linea tra un grado e l’altro.
Su ogni fascicolo lavorano insieme avvocati e commercialisti: i primi presidiano termini, opposizioni, procedure e trattative; i secondi ricostruiscono i flussi di cassa, le stime di liquidazione, i consumi energetici e la sostenibilità del piano. In una crisi da costi energetici, diritto e numeri non si possono separare.
In chiusura: i tre messaggi da portare via
Le risposte di questa guida si possono riassumere in tre messaggi.
Primo: il debito energetico va prima verificato, poi trattato. Prescrizione biennale, conguagli tardivi, contratti distinti, clausole contestabili: una parte delle somme richieste può non essere dovuta, e conviene saperlo prima di firmare qualunque rateizzazione.
Secondo: le misure protettive fermano il distacco per il passato, non per il futuro. La composizione negoziata impedisce al fornitore di usare il contratto in corso come leva sui debiti anteriori, ma regge solo se il laboratorio paga regolarmente le bollette correnti.
Terzo: l’ordine delle mosse conta quanto la mossa. Cancellarsi dal registro delle imprese, trasferire l’attività a un familiare o attendere il precetto prima di muoversi sono scelte che chiudono porte che non si riaprono più.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché riunisce le competenze che la crisi di un laboratorio artigiano mette in gioco: quella di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, per la composizione negoziata; quelle di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario di un OCC, per il concordato minore e la liquidazione controllata; il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario e tributario, per banche e contratti di fornitura; la qualifica di cassazionista, per difendere la strategia fino all’ultimo grado.
📩 Prima che arrivi il prossimo preavviso di distacco, parliamone: tutti i contatti dello Studio Monardo sono in fondo a questa pagina.
