Srl Di Servizi In Crisi E Socio Garante Esposto Con Le Banche: Sette Convinzioni Sbagliate Che Mettono A Rischio Società E Patrimonio Personale

Quando una Srl di servizi entra in difficoltà, quasi sempre succedono due cose nello stesso momento. La società smette di riuscire a pagare con regolarità fornitori, dipendenti e rate dei finanziamenti; e il socio che anni prima ha firmato una fideiussione in banca scopre di essere, in pratica, il secondo debitore di quegli stessi finanziamenti. Da quel momento le domande si moltiplicano, e le risposte arrivano soprattutto dal passaparola: il commercialista di un amico, un forum, un articolo letto di fretta, il collega che “ci è già passato”.

Il problema è che su questo tema circolano convinzioni che contengono un fondo di verità, ma che nel passaggio di bocca in bocca hanno perso le condizioni, le eccezioni e le date che le rendevano corrette. E agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: chi crede di essere al sicuro lascia scadere termini, firma atti che peggiorano la propria posizione o sceglie lo strumento di risanamento sbagliato per la società.

Le convinzioni che verifichiamo in questa guida sono sette:

  1. “È una Srl: i debiti della società non possono mai toccare il mio patrimonio.”
  2. “La banca deve prima rivalersi sulla società; finché la Srl ha qualcosa, a me non può chiedere nulla.”
  3. “Le fideiussioni bancarie sono nulle per lo schema ABI, e se la banca non agisce entro sei mesi sono comunque libero.”
  4. “Se la società chiude un concordato o un accordo con le banche, lo sconto vale anche per me.”
  5. “Con la composizione negoziata la banca è bloccata anche nei confronti del socio garante.”
  6. “Il socio garante può usare il piano del consumatore per liberarsi della fideiussione.”
  7. “Metto la casa nel fondo patrimoniale o la intesto ai figli e la banca non la tocca più.”

Questo tema sta esattamente all’incrocio delle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, ed è questo a renderlo una materia di specializzazione e non un argomento tra i tanti. Il versante della società si gioca sugli strumenti del Codice della crisi, e l’Avvocato è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; il versante del socio si gioca sulle procedure da sovraindebitamento, e l’Avvocato è Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC; il terreno di scontro con le banche è quello delle fideiussioni e dei rapporti di conto, presidiato dallo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che l’Avvocato coordina. Se poi la lite arriva fino all’ultimo grado, la difesa resta nelle stesse mani, perché l’Avvocato è cassazionista.

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Mito n. 1 — “È una Srl: i debiti della società non possono mai toccare il mio patrimonio”

Il mito

“Ho una società a responsabilità limitata proprio per non rischiare la casa: se la Srl non paga, la banca può prendersela solo con la società.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è solido, ed è scritto nel codice civile. L’art. 2462 c.c. stabilisce che delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. È la ragione stessa per cui si sceglie la Srl invece di una ditta individuale o di una Snc: separare il rischio d’impresa dal patrimonio della famiglia. Chi ha costituito la società ricorda bene questo passaggio, perché il notaio o il commercialista lo hanno spiegato con chiarezza al momento della costituzione.

Quello che il passaparola ha perso per strada è un dettaglio che, nelle Srl di servizi, è quasi la regola: le banche raramente concedono fidi, anticipi su fatture o finanziamenti a una piccola società senza chiedere una garanzia personale al socio di riferimento o all’amministratore. La firma su quel modulo — spesso tra decine di altri fogli, nel giorno in cui si apriva il conto o si otteneva il primo affidamento — è stata dimenticata. Ma la separazione patrimoniale funziona solo finché nessuno l’ha volontariamente superata.

La realtà

In realtà la norma dice una cosa precisa: il socio di Srl non risponde per legge dei debiti sociali. Ma può risponderne per contratto, ed è esattamente ciò che accade con la fideiussione. Firmando una fideiussione, il socio ha rinunciato alla protezione della Srl per tutti i debiti coperti dalla garanzia, fino all’importo massimo indicato nel contratto. Da quel momento, per quei debiti, il suo patrimonio personale — casa, conti, stipendio o compensi, quote di altre società — è aggredibile esattamente come quello della Srl.

La fideiussione più diffusa nei rapporti bancari d’impresa è la cosiddetta “omnibus”: non garantisce un singolo finanziamento, ma tutte le obbligazioni presenti e future della società verso quella banca, entro un tetto massimo che per legge deve essere indicato (art. 1938 c.c.). Significa che il socio garantisce anche lo scoperto di conto corrente maturato anni dopo la firma, gli anticipi fatture insoluti, gli interessi di mora.

C’è poi un secondo equivoco collegato: molti soci pensano che, cedendo le quote o dimettendosi da amministratore, la garanzia cessi. Non è così. La cessione delle quote e il recesso dalla fideiussione sono due atti giuridicamente distinti. La fideiussione omnibus, come ogni rapporto di durata, ammette il recesso del garante; ma il recesso, una volta efficace, libera solo per i debiti sorti dopo, mentre il garante continua a rispondere dell’esposizione già esistente in quel momento. Lo prevedono anche i fogli informativi standard delle banche, che collegano la responsabilità del fideiussore receduto alle obbligazioni in essere alla data di efficacia del recesso. La Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza del 5 maggio 2025, ha applicato proprio questo principio a soci che avevano venduto le quote e comunicato il recesso: liberati per i debiti successivi, non per quelli precedenti.

La prova

L’art. 2462 c.c. va letto insieme agli artt. 1936 e seguenti c.c. sulla fideiussione. Il garante si obbliga personalmente verso il creditore a garantire l’adempimento di un’obbligazione altrui: è un’obbligazione propria, che grava sul suo patrimonio secondo la regola generale dell’art. 2740 c.c. La protezione dell’art. 2462 riguarda il rapporto tra socio e società, non le garanzie che il socio ha deciso di prestare a terzi.

Cosa rischia chi ci crede

Chi è convinto di essere “schermato” dalla Srl tende a ignorare le lettere della banca indirizzate a lui personalmente, a non leggere la comunicazione di revoca degli affidamenti, a non opporsi al decreto ingiuntivo notificato come fideiussore. Il risultato tipico è un titolo esecutivo definitivo contro il socio, un’ipoteca giudiziale iscritta sulla casa e, nei mesi successivi, un pignoramento. Il tutto senza che nessuno abbia mai verificato se quella fideiussione fosse valida, se l’importo fosse corretto o se la banca avesse rispettato i termini.


Mito n. 2 — “La banca deve prima rivalersi sulla società; finché la Srl ha qualcosa, a me non può chiedere nulla”

Il mito

“Il garante paga solo se il debitore principale non ce la fa: prima la banca deve escutere la Srl, poi eventualmente viene da me.”

Perché ci credono in tanti

Anche qui esiste una regola vera da cui il mito è nato. Il codice civile conosce il “beneficio della preventiva escussione” (art. 1944, comma 2, c.c.): le parti possono pattuire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima che il creditore abbia escusso il debitore principale. È un istituto che si studia all’università, che compare nei manuali e che corrisponde all’idea intuitiva della garanzia come “rete di sicurezza” che interviene solo alla fine.

La realtà

Vero, ma solo a metà — e la metà che conta va nella direzione opposta. Il beneficio di escussione esiste solo se è stato pattuito. La regola di partenza dell’art. 1944, comma 1, c.c. è l’opposto: il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale. Salvo un patto espresso, la banca può chiedere il pagamento al socio garante anche senza aver mai tentato di recuperare il credito dalla Srl. Nei moduli di fideiussione bancaria il beneficio di escussione, di regola, non c’è; c’è invece la clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta” o “a prima richiesta”, che rende ancora più rapida l’iniziativa della banca.

Questa clausola ha un effetto pratico che il passaparola ignora del tutto: non elimina le difese del garante, ma ne sposta il momento. La Cassazione, con l’ordinanza n. 29794 del 2024, ha chiarito che la pattuizione del pagamento a semplice richiesta non impedisce al fideiussore di sollevare eccezioni sul debito principale, ma ne posticipa l’esercizio a dopo il pagamento. In altre parole: prima si paga, poi si discute. A meno che la garanzia non sia stata ricostruita come contratto autonomo di garanzia, nel qual caso le eccezioni relative al rapporto principale sono in larga parte escluse: la Cassazione, con l’ordinanza n. 16289 del 2024, ha ribadito che il tratto distintivo del contratto autonomo rispetto alla fideiussione è proprio la mancanza di accessorietà, cioè l’impossibilità per il garante di opporre le eccezioni del debitore principale previste dall’art. 1945 c.c.

C’è un ulteriore profilo, poco noto. Le eccezioni che il garante può opporre sono quelle che spettano alla società: nullità delle clausole di anatocismo, interessi usurari, commissioni non pattuite. Ma se la Srl ha lasciato decadere i propri diritti — per esempio non contestando per tempo gli estratti conto — il garante “eredita” quella decadenza. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza del 12 marzo 2024, richiamando Cass. n. 13889/2010, ha applicato proprio questo principio: gli estratti conto non contestati dal correntista vincolano anche il fideiussore. Ed è il motivo per cui la difesa del socio non può essere separata da quella della società.

La prova

Art. 1944, comma 1, c.c. (solidarietà del fideiussore come regola); art. 1944, comma 2, c.c. (beneficio di escussione solo se pattuito); art. 1945 c.c. (eccezioni opponibili); Cass. ord. n. 29794/2024 sulla clausola “a semplice richiesta”; Cass. ord. n. 16289/2024 sulla distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia.

Cosa rischia chi ci crede

Il socio che aspetta “che la banca finisca con la società” scopre di essere stato raggiunto da un decreto ingiuntivo personale, spesso provvisoriamente esecutivo perché fondato su documentazione bancaria. Il termine per opporsi è di quaranta giorni dalla notifica (con la sola sospensione feriale dal 1° al 31 agosto). Se quel termine passa, il socio perde la possibilità di far valere nel merito le eccezioni sul debito della Srl. E perde anche l’occasione di coordinare la propria difesa con quella della società, che magari stava contestando lo stesso saldo in un altro giudizio.


Mito n. 3 — “Le fideiussioni bancarie sono nulle per lo schema ABI, e se la banca non agisce entro sei mesi sono comunque libero”

Il mito

“Tutte le fideiussioni firmate in banca sono nulle perché copiano lo schema ABI vietato dalla Banca d’Italia: basta eccepirlo e non devo pagare nulla. E se la banca non mi fa causa entro sei mesi dalla scadenza, la garanzia si estingue.”

Perché ci credono in tanti

Questo è il mito più “tecnico” e anche quello con il fondo di verità più consistente. Nel 2005 la Banca d’Italia, con il provvedimento n. 55, ha accertato che alcune clausole dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall’ABI — quelle di “reviviscenza”, di “sopravvivenza” e di rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c. — costituivano un’intesa restrittiva della concorrenza. Ne è nato un contenzioso enorme, con migliaia di cause e titoli di giornale sulle “fideiussioni nulle”. Contemporaneamente, l’art. 1957 c.c. prevede davvero che il fideiussore resti obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale solo se il creditore propone le proprie istanze contro il debitore entro sei mesi e le continua con diligenza. Due regole vere, unite in un’unica convinzione sbagliata.

La realtà

La realtà è stata scritta da due sentenze delle Sezioni Unite, a quasi cinque anni di distanza l’una dall’altra.

La prima, la n. 41994 del 2021, ha stabilito che i contratti di fideiussione “a valle” dell’intesa vietata sono nulli solo parzialmente: cadono le tre clausole censurate, ma la garanzia resta in piedi per tutto il resto, salvo la prova — molto difficile — che senza quelle clausole le parti non avrebbero concluso il contratto. La nullità ABI, quindi, quasi mai cancella il debito del garante: elimina alcune clausole che rafforzavano la posizione della banca.

La seconda, la n. 24825 pubblicata il 28 agosto 2026, ha risolto i contrasti emersi dopo il 2021 su un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Siracusa. Secondo le prime letture, le Sezioni Unite hanno chiarito che il provvedimento della Banca d’Italia riguardava lo schema della sola fideiussione omnibus; per le fideiussioni specifiche e per quelle stipulate fuori dal periodo esaminato dall’istruttoria, la semplice riproduzione delle clausole non basta, e il garante deve provare con ogni mezzo che l’intesa anticoncorrenziale operava anche in quel segmento e in quel momento. Prima ancora, la Cassazione con l’ordinanza n. 675 del 10 gennaio 2025 aveva ribadito che spetta al garante allegare lo schema ABI e il provvedimento della Banca d’Italia, e dimostrare che la propria garanzia è effettivamente di tipo omnibus.

E i sei mesi dell’art. 1957 c.c.? È qui che il mito crolla del tutto per la maggior parte dei soci garanti. Il ragionamento era: se la clausola che deroga all’art. 1957 è nulla, torna la regola del codice, e la banca che non ha agito in giudizio entro sei mesi ha perso la garanzia. Le stesse Sezioni Unite del 2026 hanno però aderito all’orientamento secondo cui, quando la fideiussione contiene la clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta” — presente nella grandissima maggioranza dei moduli bancari — alla banca basta una richiesta stragiudiziale entro i sei mesi per evitare la decadenza, anche se la clausola ABI di rinuncia ai termini è stata dichiarata nulla.

La prova

Cass. SU n. 41994/2021 (nullità parziale); Cass. SU n. 24825/2026 (prova dell’intesa per specifiche ed extra-periodo; sufficienza dell’istanza stragiudiziale in presenza di clausola “a prima richiesta”); Cass. ord. n. 675/2025 (onere di allegazione del garante); Cass. n. 1170/2025 (inapplicabilità automatica alle fideiussioni specifiche, orientamento poi recepito e precisato dalle Sezioni Unite).

Cosa rischia chi ci crede

Chi impugna la fideiussione “perché è ABI”, senza produrre lo schema, il provvedimento, il confronto testuale e la prova della natura omnibus, rischia una sentenza di rigetto e la condanna alle spese. Chi conta sulla decadenza dei sei mesi senza aver controllato se la banca abbia inviato una richiesta scritta nei termini rischia di costruire tutta la propria difesa su un’eccezione già superata. Questo non significa che la strada sia chiusa: significa che va percorsa con i documenti giusti e verificando caso per caso data di stipula, tipo di garanzia e corrispondenza ricevuta.


Mito n. 4 — “Se la società chiude un concordato o un accordo con le banche, lo sconto vale anche per me”

Il mito

“Se la Srl ottiene un concordato preventivo che paga il 30% ai creditori, anche io come garante devo al massimo quel 30%: il debito si è ridotto per tutti.”

Perché ci credono in tanti

L’intuizione è comprensibile: la fideiussione è accessoria al debito principale (art. 1939 c.c.), e se il debito principale si riduce, sembra logico che si riduca anche la garanzia. In più, c’è un caso in cui l’effetto esdebitatorio si estende davvero ai soci: l’art. 117, comma 2, del Codice della crisi prevede che, salvo patto contrario, il concordato della società abbia efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Chi sente parlare di “soci liberati dal concordato” non distingue tra socio di Snc e socio di Srl.

La realtà

Il concordato preventivo è proprio il luogo in cui la logica dell’accessorietà viene deliberatamente sospesa dal legislatore. L’art. 117, comma 1, del Codice della crisi stabilisce che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori, ma che i creditori conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. La falcidia ottenuta dalla Srl non si trasmette al garante: la banca incassa la percentuale prevista dal piano e può chiedere al socio fideiussore la differenza, nei limiti dell’importo massimo garantito.

L’estensione ai soci prevista dal comma 2 riguarda solo i soci illimitatamente responsabili, cioè quelli di società di persone. Il socio di Srl non è tra questi. La giurisprudenza, già sotto la vecchia legge fallimentare, ha precisato che la riserva dei diritti verso i fideiussori si riferisce ai terzi garanti diversi dai soci illimitatamente responsabili (Cass. n. 3163 del 12 febbraio 2014): per il socio di Snc che abbia anche firmato una fideiussione si discute, per il socio di Srl no.

Diverso è il caso degli accordi di ristrutturazione dei debiti. L’art. 59 del Codice della crisi detta una regola che, letta di fretta, sembra dire il contrario: ai creditori che hanno sottoscritto l’accordo si applica l’art. 1239 c.c., secondo cui la remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori; mentre i creditori non aderenti, ai quali l’efficacia dell’accordo sia estesa, conservano i propri diritti contro i garanti. Qui la scelta dello strumento con cui risanare la Srl incide direttamente sulla posizione del socio garante. Proprio per questo le banche, in trattativa, chiedono spesso di regolare per iscritto la sorte delle garanzie, e quella clausola va negoziata con la stessa attenzione dedicata alla percentuale di soddisfazione.

La prova

Art. 117 CCII (concordato preventivo: riserva dei diritti verso i fideiussori; estensione ai soli soci illimitatamente responsabili); art. 59 CCII (accordi di ristrutturazione: regime differenziato tra aderenti e non aderenti); art. 1239 c.c.; Cass. n. 3163/2014.

Cosa rischia chi ci crede

Il socio che sostiene il concordato della Srl convinto che lo libererà anche personalmente si trova, il giorno dopo l’omologa, con la banca che gli chiede l’intero residuo. Ha magari versato denaro proprio nella procedura come “finanza esterna”, indebolendo ulteriormente il proprio patrimonio. La scelta tra concordato, accordo di ristrutturazione o accordo nell’ambito della composizione negoziata va fatta guardando insieme il bilancio della società e la posizione patrimoniale di chi ha firmato le garanzie.


Mito n. 5 — “Con la composizione negoziata la banca è bloccata anche nei confronti del socio garante”

Il mito

“Appena la Srl entra in composizione negoziata e chiede le misure protettive, la banca non può più fare nulla: né contro la società né contro chi l’ha garantita.”

Perché ci credono in tanti

La composizione negoziata è oggi lo strumento più utilizzato per affrontare la crisi di una piccola e media impresa, e le misure protettive sono la sua leva più visibile: dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa (art. 18 CCII). C’è anche un’altra regola che rassicura: l’art. 16, comma 5, CCII stabilisce che l’accesso alla composizione negoziata non è, di per sé, causa di sospensione o revoca degli affidamenti bancari. Da qui la convinzione che, aperta la procedura, la banca debba “congelare” tutto. E il mito si è rafforzato perché alcuni tribunali hanno davvero esteso la protezione ai garanti.

La realtà

La realtà è che l’estensione delle misure protettive al socio garante non è automatica, non è garantita e la giurisprudenza è divisa. L’art. 18 CCII, nella sua formulazione letterale, protegge il patrimonio dell’imprenditore che ha presentato l’istanza e i beni e diritti con cui è esercitata l’attività d’impresa, anche se appartenenti a terzi. Il patrimonio personale del socio fideiussore — la sua casa, i suoi conti — normalmente non è uno di quei beni.

Le decisioni di merito vanno in direzioni opposte. Il Tribunale di Napoli Nord, con ordinanza del 24 gennaio 2024, ha escluso che le misure possano essere estese ai fideiussori, ritenendo che gli immobili dei garanti, pur utili al piano, non fossero strumentali all’attività d’impresa. Il Tribunale di Brescia, con provvedimento del 17 aprile 2025, ha invece esteso le misure ai terzi garanti, valorizzando il fatto che le azioni esecutive colpivano contemporaneamente la società e i suoi garanti, compromettendo le trattative. Il Tribunale di Napoli, in sede di reclamo, il 4 febbraio 2026 ha revocato misure già confermate che vietavano l’escussione dei fideiussori, giudicando sproporzionato un divieto esteso indistintamente all’intero patrimonio di terzi. Il Tribunale di Venezia, con decreto del 26 giugno 2026, ha ammesso la protezione del patrimonio personale del socio illimitatamente responsabile quando quel patrimonio costituisce un apporto concreto e determinante al piano di risanamento.

Il filo comune che emerge è questo: la protezione del garante ha qualche possibilità quando il suo patrimonio è legato al piano in modo specifico e documentato, e quando la richiesta è proporzionata. Proprio per questo l’Avv. Monardo, che conosce la procedura dall’interno come Esperto Negoziatore iscritto, costruisce la richiesta di misure partendo dal ruolo concreto che il patrimonio del socio ha nel piano, e non da una formula generica. Va detto con chiarezza anche un limite di ruolo: l’esperto nominato in una composizione negoziata è una figura terza e imparziale, e non può essere il consulente della società che assiste. Lo Studio affianca l’impresa come suo consulente; la competenza di Esperto Negoziatore dell’Avvocato serve a impostare l’istanza e le trattative sapendo che cosa l’esperto e il tribunale andranno a verificare.

La prova

Art. 18 CCII (contenuto e limiti delle misure protettive); art. 19 CCII (conferma giudiziale); art. 16, comma 5, CCII (affidamenti bancari); Trib. Napoli Nord, 24 gennaio 2024; Trib. Brescia, 17 aprile 2025; Trib. Napoli, 4 febbraio 2026; Trib. Venezia, 26 giugno 2026.

Cosa rischia chi ci crede

Il socio che dà per scontata la protezione si trova esposto proprio nel momento più delicato: la banca, impossibilitata ad agire contro la Srl, si rivolge al garante, ottiene un decreto ingiuntivo e iscrive ipoteca. A quel punto il patrimonio che avrebbe potuto sostenere il piano di risanamento è vincolato, e le trattative si complicano. La posizione del socio va pianificata insieme all’istanza, non dopo.


Mito n. 6 — “Il socio garante può usare il piano del consumatore per liberarsi della fideiussione”

Il mito

“Io sono una persona fisica, non un imprenditore: se la banca mi chiede di pagare la fideiussione posso fare il piano del consumatore, pagare quello che posso e cancellare il resto.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è doppio. Il socio di Srl, in quanto tale, non è imprenditore e non è soggetto a liquidazione giudiziale: il suo sovraindebitamento rientra quindi nelle procedure minori del Codice della crisi. E la giurisprudenza europea e italiana ha più volte affermato che il fideiussore persona fisica non è automaticamente un professionista solo perché garantisce i debiti di un’impresa. Diverse pronunce di merito, inoltre, hanno ammesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore fideiussori privi di legami con la società garantita, per esempio il coniuge che aveva firmato per la società dell’altro.

La realtà

La ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 e seguenti CCII, l’erede del vecchio “piano del consumatore” della L. 3/2012) è riservata a chi ha contratto i debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale. Il correttivo del 2024 (D.Lgs. 136/2024) ha accolto una nozione oggettiva: il consumatore accede alla procedura per i debiti contratti in quella qualità. La Cassazione, con la sentenza n. 29746 dell’11 novembre 2025, ha applicato la regola proprio al caso del socio che aveva garantito le società di cui faceva parte: se la fideiussione è funzionalmente collegata all’attività della società, il socio garante non è consumatore e non può accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore. La Corte ha escluso automatismi in entrambe le direzioni: non basta essere fideiussori di un’impresa per essere esclusi, ma non basta essere persone fisiche per essere ammessi. Conta la finalità concreta della garanzia.

Questo però non significa che il socio garante sia senza vie d’uscita, ed è qui che il mito, rovesciato, diventa altrettanto dannoso. Il socio che non è consumatore per i debiti di garanzia può accedere al concordato minore (artt. 74 e seguenti CCII), anche con apporto di risorse esterne, oppure alla liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti CCII), che si chiude con l’esdebitazione dei debiti residui alle condizioni previste dalla legge. Se ha anche debiti propri di natura privata — il mutuo sulla casa, un prestito personale — la posizione è “mista” e va ricostruita con attenzione, perché la scelta dello strumento dipende dalla prevalenza e dalla natura dei debiti.

Va precisato anche qui un limite di ruolo: il Gestore della crisi nominato dall’OCC per una specifica procedura deve essere indipendente dal debitore. Lo Studio assiste il socio come suo consulente; la qualifica dell’Avvocato di Gestore della crisi iscritto e di fiduciario di un OCC è ciò che consente di preparare la domanda sapendo esattamente quali verifiche saranno svolte.

La prova

Art. 2, comma 1, lett. e), CCII (nozione di consumatore, come modificata dal D.Lgs. 136/2024); artt. 67, 74 e 268 CCII; Cass. n. 29746/2025.

Cosa rischia chi ci crede

Chi deposita una domanda di ristrutturazione del consumatore per debiti nati da fideiussioni d’impresa rischia l’inammissibilità o, peggio, la revoca dell’omologa in sede di reclamo del creditore, come accaduto nel caso deciso dalla Cassazione nel 2025. Nel frattempo i mesi passano, le misure protettive cadono e la banca riprende le azioni esecutive. E chi, all’opposto, si convince di non avere alcuna via d’uscita rinuncia a strumenti che la legge mette a disposizione proprio per la sua situazione.


Mito n. 7 — “Metto la casa nel fondo patrimoniale o la intesto ai figli e la banca non la tocca più”

Il mito

“Prima che la banca si muova, costituisco un fondo patrimoniale o dono la casa ai figli: così, quando arriverà il decreto ingiuntivo, non ci sarà più niente da pignorare.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo patrimoniale esiste davvero e ha davvero un effetto protettivo: l’art. 170 c.c. stabilisce che l’esecuzione sui beni del fondo non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. E la donazione trasferisce effettivamente la proprietà. Chi ha sentito di famiglie che hanno “salvato” la casa con questi strumenti, di solito ha sentito storie di fondi costituiti molti anni prima, in tempi non sospetti.

La realtà

Un atto gratuito compiuto dal garante dopo aver firmato la fideiussione è, nella grande maggioranza dei casi, aggredibile dalla banca. Le strade sono due.

La prima è l’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.). La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel qualificare la costituzione del fondo patrimoniale come atto a titolo gratuito, per il quale basta la consapevolezza del pregiudizio da parte del disponente. E, punto decisivo per il socio garante, il credito della banca verso il fideiussore si considera sorto quando la fideiussione viene firmata, non quando il debito della Srl diventa esigibile. La Cassazione, con l’ordinanza n. 25612 del 2025, ha confermato la revoca di un fondo costituito da coniugi che avevano garantito il mutuo di una Srl, poco dopo la risoluzione del contratto per inadempimento. Non conta che, alla data del fondo, la società fosse ancora in regola con i pagamenti.

La seconda strada è ancora più rapida: l’art. 2929-bis c.c. consente al creditore munito di titolo esecutivo, pregiudicato da un atto gratuito di vincolo o di alienazione di beni immobili successivo al sorgere del credito, di pignorare direttamente il bene come se l’atto non esistesse, senza bisogno di una previa sentenza di revocatoria, purché il pignoramento sia trascritto entro un anno dalla trascrizione dell’atto.

Quanto all’art. 170 c.c., la Cassazione ha precisato che l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia non si ricava automaticamente dal tipo di atto: anche una fideiussione prestata a favore di una società richiede una verifica concreta sul rapporto tra l’attività garantita e il sostentamento del nucleo familiare. Quando la Srl è la fonte di reddito della famiglia, sostenere che il debito sia estraneo ai bisogni familiari è tutt’altro che semplice.

La prova

Artt. 167, 170, 2901 e 2929-bis c.c.; Cass. ord. n. 25612/2025; consolidato orientamento di legittimità sulla natura gratuita del fondo patrimoniale.

Cosa rischia chi ci crede

Chi trasferisce o vincola beni dopo aver firmato garanzie ottiene quasi sempre un risultato peggiore del punto di partenza: costi notarili, una causa di revocatoria persa, spese legali a proprio carico, un clima di sfiducia con la banca che rende impraticabile qualsiasi accordo. Nei casi più gravi, gli atti dispositivi compiuti in prossimità dell’insolvenza possono assumere rilievo anche oltre il piano civile. E, se il socio accede successivamente a una procedura di sovraindebitamento, gli atti compiuti in frode ai creditori pesano sulla valutazione della sua meritevolezza.


Il mito alla prova dei numeri

Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con dati verosimili per mostrare la sequenza giuridica reale che si attiva quando si agisce credendo a uno dei miti. Non descrivono casi seguiti dallo Studio.

Ipotesi A — “La banca deve prima escutere la Srl” (miti 1 e 2)

Una Srl di servizi ha tre esposizioni verso la stessa banca: scoperto di conto corrente per 74.380 €, anticipi su fatture insoluti per 51.920 €, debito residuo di un mutuo chirografario per 138.615 €. Totale: 264.915 €. Il socio di maggioranza ha firmato nel 2019 una fideiussione omnibus con importo massimo garantito di 300.000 €, con clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta” e senza beneficio di escussione.

  • 3 febbraio 2026: la banca revoca gli affidamenti e intima alla Srl il rientro.
  • 17 febbraio 2026: la banca invia al socio, con raccomandata, la richiesta di pagamento come fideiussore. Il socio, convinto che la banca debba prima agire contro la società, non risponde.
  • 9 aprile 2026: notifica al socio di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per 264.915 € oltre interessi.
  • Il termine di quaranta giorni per l’opposizione scade il 19 maggio 2026. Il socio non si oppone.
  • Giugno 2026: la banca iscrive ipoteca giudiziale sull’abitazione del socio e, a settembre, notifica il pignoramento.

Se il socio avesse fatto analizzare i rapporti entro il 19 maggio, avrebbe potuto verificare la natura della garanzia, la regolarità delle comunicazioni, la presenza di clausole ABI e, attraverso le eccezioni spettanti alla società, eventuali addebiti illegittimi sul conto. Nessuna di queste verifiche garantisce l’annullamento del debito; ma tutte erano possibili solo prima che il decreto diventasse definitivo.

Ipotesi B — “Il concordato della Srl libera anche me” (mito 4)

La Srl propone un concordato preventivo in continuità. La banca ha un credito chirografario di 187.460 €. Il piano omologato prevede per i chirografari il pagamento del 31%.

  • Somma che la banca riceve dalla procedura: 187.460 × 31% = 58.112,60 €.
  • Residuo non soddisfatto: 187.460 − 58.112,60 = 129.347,40 €.
  • Il socio ha una fideiussione con limite di 150.000 €. Per effetto dell’art. 117 CCII la banca conserva i propri diritti verso di lui e può chiedergli 129.347,40 €, importo inferiore al limite garantito.

Variante: se la crisi fosse stata regolata con un accordo di ristrutturazione sottoscritto dalla banca, la posizione del socio sarebbe stata governata dall’art. 59 CCII e dal richiamo all’art. 1239 c.c., con un esito potenzialmente molto diverso a seconda di come le parti avessero regolato le garanzie. La differenza tra i due scenari non dipende dai numeri della società, ma dalla scelta dello strumento.

Ipotesi C — “Il fondo patrimoniale mi mette al riparo” (mito 7)

Il socio ha firmato una fideiussione omnibus nel 2019. Nel settembre 2025, quando la Srl inizia a ritardare le rate, costituisce un fondo patrimoniale sulla casa; l’atto viene trascritto il 30 settembre 2025.

  • 14 luglio 2026: la banca ottiene contro il socio un decreto ingiuntivo esecutivo.
  • 8 settembre 2026: la banca trascrive il pignoramento sulla casa, invocando l’art. 2929-bis c.c. Il credito di garanzia è sorto nel 2019, prima del fondo; l’atto è gratuito; il pignoramento è trascritto entro un anno dalla trascrizione del fondo (scadenza: 30 settembre 2026).
  • Il socio, per sottrarre il bene, dovrebbe proporre opposizione e dimostrare l’assenza dei presupposti, per esempio che l’atto non abbia arrecato pregiudizio o che il debito non fosse anteriore. Nella sequenza descritta, la difesa è in salita.

Se la banca avesse lasciato passare l’anno, avrebbe comunque potuto agire con la revocatoria ordinaria, nei tempi più lunghi di un giudizio di cognizione ma con presupposti, per un atto gratuito, favorevoli al creditore.


Il fondo di verità

Ognuno dei sette miti nasce da una regola reale. Rimetterle insieme nel quadro corretto è il modo migliore per capire dove si trovano davvero gli spazi di difesa.

È vero che la Srl separa il patrimonio della società da quello dei soci: ma la separazione resta intatta solo per i debiti che il socio non ha garantito. Per i fornitori, i dipendenti e il fisco della società, il patrimonio del socio di Srl resta in linea di principio estraneo (salvi i profili di responsabilità degli amministratori e le specifiche norme tributarie). Per la banca garantita, no.

È vero che il fideiussore può opporre le eccezioni del debitore principale: l’art. 1945 c.c. è una tutela concreta. Ma il suo valore dipende da quanto la società ha difeso i propri diritti, e la clausola “a prima richiesta” ne sposta l’esercizio a dopo il pagamento. Per questo la difesa della Srl e quella del socio devono procedere coordinate: una contestazione tempestiva degli estratti conto da parte della società è anche una difesa del garante.

È vero che le clausole ABI censurate sono nulle: ma la nullità è parziale, la prova è a carico del garante e, dopo le Sezioni Unite del 2026, per fideiussioni specifiche ed extra-periodo il percorso probatorio è più impegnativo. La clausola di rinuncia ai termini dell’art. 1957 può cadere, ma la banca che ha inviato una richiesta scritta nei sei mesi, in presenza della clausola “a semplice richiesta”, conserva la garanzia.

È vero che il concordato preventivo riduce i debiti della società: ma l’art. 117 CCII tiene espressamente fuori i fideiussori. È altrettanto vero che negli accordi di ristrutturazione la regola per i creditori aderenti è diversa: ed è qui che la scelta dello strumento diventa una leva di tutela anche per il socio.

È vero che le misure protettive della composizione negoziata sono potenti: ma la loro estensione ai garanti è una possibilità da argomentare, non un effetto automatico, e la giurisprudenza recente è divisa.

È vero che il socio di Srl non è imprenditore e può accedere alle procedure da sovraindebitamento: ma, se i suoi debiti nascono da garanzie funzionali all’attività della società, la porta giusta è il concordato minore o la liquidazione controllata con esdebitazione, non la ristrutturazione del consumatore.

È vero, infine, che il fondo patrimoniale protegge i beni della famiglia: ma solo se costituito prima del sorgere del credito o comunque al riparo dai presupposti della revocatoria e dell’art. 2929-bis c.c.

Ricomposto in questo modo, il quadro mostra che la tutela del socio garante non si costruisce con una mossa sola, ma con un insieme di scelte coordinate con quelle della società.


Mito e realtà a confronto

La tabella riassume in una riga ciascuna delle sette convinzioni e il modo in cui la legge e la giurisprudenza le hanno ridimensionate.

Il mitoCome stanno le cose
La Srl protegge sempre il patrimonio del socioPer i debiti garantiti con fideiussione il socio risponde personalmente fino all’importo massimo; la cessione delle quote non libera dai debiti già esistenti
La banca deve prima escutere la SrlIl fideiussore è obbligato in solido (art. 1944 c.c.); il beneficio di escussione esiste solo se pattuito; con la clausola “a prima richiesta” le eccezioni si fanno valere dopo il pagamento
Le fideiussioni ABI sono nulle e dopo sei mesi si è liberiNullità solo parziale (SU 41994/2021); prova a carico del garante; con clausola “a prima richiesta” basta una richiesta stragiudiziale nei sei mesi (SU 24825/2026)
Il concordato della Srl libera anche il socio garanteLa banca conserva i diritti verso i fideiussori (art. 117 CCII); regime diverso negli accordi di ristrutturazione (art. 59 CCII)
La composizione negoziata blocca la banca anche verso il socioLe misure protettive riguardano l’impresa; l’estensione ai garanti è controversa e va motivata caso per caso
Il socio garante può fare il piano del consumatoreNon se la garanzia è funzionale all’attività sociale (Cass. 29746/2025); restano concordato minore e liquidazione controllata
Fondo patrimoniale o donazione salvano la casaAtti gratuiti successivi alla fideiussione sono revocabili; pignoramento diretto entro un anno ex art. 2929-bis c.c.

Le domande di verifica

Quindi è vero che, se ho firmato una fideiussione omnibus, perderò sicuramente la casa?

No. La fideiussione rende il patrimonio del socio aggredibile, ma non predetermina l’esito. Vanno verificati l’importo massimo garantito, la natura della garanzia (fideiussione o contratto autonomo), la presenza di clausole nulle, la correttezza del saldo preteso, il rispetto dei termini e la possibilità di regolare la posizione del socio con una procedura da sovraindebitamento coordinata con il risanamento della società.

Quindi è vero che conviene sempre eccepire la nullità ABI?

Dipende. È un’eccezione da valutare quando ci sono i presupposti documentali: schema ABI, provvedimento della Banca d’Italia, confronto testuale, prova della natura omnibus e, per le garanzie specifiche o stipulate fuori dal periodo dell’istruttoria, prova dell’intesa. Sollevarla senza questi elementi espone a un rigetto e alla condanna alle spese.

Quindi è vero che il socio non può fare nulla finché la società non ha scelto la sua procedura?

No. Il socio può e deve muoversi subito: far analizzare la garanzia, chiedere alla banca la documentazione dei rapporti, valutare l’eventuale recesso dalla fideiussione omnibus per bloccare le esposizioni future, opporsi nei termini ai decreti ingiuntivi. Ma ogni mossa va coordinata con la strategia della Srl, perché la scelta tra concordato, accordo di ristrutturazione o composizione negoziata cambia la sua posizione.

Quindi è vero che uscire dalla società mi mette al riparo?

No. La cessione delle quote o le dimissioni da amministratore non estinguono la fideiussione. Il recesso dalla garanzia, comunicato correttamente, impedisce che il socio risponda dei debiti sorti dopo la sua efficacia, ma non di quelli già esistenti. Per questo, insieme al recesso, va chiesta alla banca la certificazione del saldo garantito a quella data.

Quindi è vero che il socio garante può ottenere l’esdebitazione?

Sì, a determinate condizioni. Se non ha i requisiti del consumatore per i debiti di garanzia, può accedere al concordato minore o alla liquidazione controllata, al termine della quale la legge prevede l’esdebitazione dei debiti residui in presenza dei requisiti di meritevolezza. Atti dispositivi compiuti in danno dei creditori possono pesare negativamente su questa valutazione.


Le sentenze che smontano i miti

Di seguito i provvedimenti richiamati nella guida, ciascuno collegato alla convinzione che smentisce o ridimensiona. I principi sono riformulati in sintesi e non riproducono le massime ufficiali.

1. Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 41994/2021 — Mito 3. Le fideiussioni che riproducono le clausole dello schema ABI censurate dalla Banca d’Italia sono nulle solo nella parte corrispondente a quelle clausole; il resto della garanzia sopravvive, salvo la prova che senza quelle clausole il contratto non sarebbe stato concluso. Rilevanza: è il punto di partenza di ogni difesa basata sullo schema ABI e spiega perché la nullità quasi mai azzera il debito.

2. Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 24825 pubblicata il 28 agosto 2026 — Mito 3. Decidendo il rinvio pregiudiziale del Tribunale di Siracusa, la Corte ha precisato che la prova “privilegiata” offerta dal provvedimento della Banca d’Italia riguarda lo schema della fideiussione omnibus; per le garanzie specifiche e per quelle stipulate fuori dal periodo esaminato occorre provare l’intesa con ogni mezzo. Ha inoltre ritenuto che, in presenza della clausola “a semplice richiesta scritta”, una richiesta stragiudiziale nei termini eviti la decadenza dell’art. 1957 c.c. anche quando la deroga ABI è nulla. Rilevanza: chiude la strada delle eccezioni “automatiche” e ridimensiona fortemente l’argomento dei sei mesi.

3. Cass., Sez. III, ordinanza n. 675 del 10 gennaio 2025 — Mito 3. Il garante che invoca la nullità per conformità allo schema ABI deve allegare lo schema e il provvedimento della Banca d’Italia e dimostrare che la propria garanzia è di tipo omnibus. Rilevanza: la nullità è rilevabile d’ufficio, ma solo sulla base di ciò che è stato allegato e provato.

4. Cass., Sez. I, n. 1170/2025 — Mito 3. La Corte ha escluso che la nullità parziale accertata per le fideiussioni omnibus si estenda automaticamente alle fideiussioni specifiche. Rilevanza: anticipa l’impostazione poi precisata dalle Sezioni Unite del 2026 e invita a qualificare correttamente ogni garanzia prima di impostare la difesa.

5. Cass., ordinanza n. 29794/2024 — Mito 2. La clausola di pagamento “a semplice richiesta” non elimina le eccezioni del fideiussore, ma ne rinvia l’esercizio a dopo il pagamento; il garante che deduce l’usura deve allegare e provare specificamente il superamento delle soglie. Rilevanza: spiega perché il socio garante non può contare sull’idea che la banca debba prima agire contro la Srl.

6. Cass., Sez. I, ordinanza n. 16289/2024 — Mito 2. Il contratto autonomo di garanzia si distingue dalla fideiussione per l’assenza di accessorietà: il garante non può opporre le eccezioni del rapporto principale previste dall’art. 1945 c.c. Rilevanza: la qualificazione della garanzia determina quali difese sono disponibili per il socio.

7. Cass., Sez. I, sentenza n. 16163 dell’11 giugno 2024 — Mito 2. Le eccezioni rilevanti nei rapporti tra garante che ha pagato e debitore sono quelle esistenti al momento del pagamento; il garante che paga senza avvisare il debitore si espone a perdere il regresso per le eccezioni che questi avrebbe potuto opporre. Rilevanza: conferma che il pagamento del socio garante va coordinato con la società, non deciso in solitudine.

8. Corte d’Appello di Roma, sentenza del 12 marzo 2024 (richiamando Cass. n. 13889/2010) — Mito 2. Se il correntista non ha contestato tempestivamente gli estratti conto, le risultanze contabili vincolano anche il fideiussore. Rilevanza: la difesa del socio garante dipende dalle scelte della Srl sui rapporti di conto.

9. Corte d’Appello di Firenze, sentenza del 5 maggio 2025 — Mito 1. Il fideiussore che recede risponde, secondo le regole generali, dei soli debiti esistenti quando il recesso diventa efficace, non di quelli sorti successivamente. Rilevanza: la cessione delle quote non libera da sola; il recesso libera solo per il futuro.

10. Cass., Sez. I, ordinanza n. 3163 del 12 febbraio 2014 — Mito 4. La riserva dei diritti dei creditori verso i fideiussori nel concordato preventivo riguarda i terzi garanti, distinti dai soci illimitatamente responsabili, verso i quali opera l’estensione degli effetti del concordato. Rilevanza: il socio di Srl, che non è illimitatamente responsabile, resta esposto per l’intero residuo; il principio è stato trasfuso nell’art. 117 CCII.

11. Trib. Napoli Nord, ordinanza del 24 gennaio 2024 — Mito 5. Le misure protettive della composizione negoziata non possono essere estese ai fideiussori, perché l’art. 18 CCII protegge solo il patrimonio dell’imprenditore e i beni con cui esercita l’attività. Rilevanza: rappresenta l’orientamento restrittivo.

12. Trib. Brescia, provvedimento del 17 aprile 2025 — Mito 5. Le misure protettive sono state confermate ed estese ai terzi garanti, in un caso in cui le azioni esecutive colpivano insieme società e garanti. Rilevanza: dimostra che l’estensione è possibile, se motivata dall’incidenza concreta sulle trattative.

13. Trib. Napoli, provvedimento in sede di reclamo del 4 febbraio 2026 — Mito 5. Revocate misure che vietavano l’escussione dei fideiussori, perché un divieto esteso a tutto il patrimonio di terzi comprime in modo ingiustificato gli interessi dei creditori. Rilevanza: anche quando ottenuta, l’estensione può essere rimessa in discussione.

14. Trib. Venezia, decreto del 26 giugno 2026 — Mito 5. Ammessa l’estensione delle misure al patrimonio personale del socio illimitatamente responsabile quando costituisce un apporto concreto e determinante al piano. Rilevanza: indica il criterio — il ruolo del patrimonio personale nel risanamento — su cui costruire la richiesta.

15. Cass., Sez. I, sentenza n. 29746 dell’11 novembre 2025 — Mito 6. Il socio che ha prestato fideiussioni funzionalmente collegate all’attività delle società partecipate non è consumatore e non può accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore; la qualifica dipende dalla finalità concreta della garanzia, senza automatismi. Rilevanza: orienta il socio garante verso concordato minore o liquidazione controllata.

16. Cass., ordinanza n. 25612/2025 — Mito 7. Confermata la revoca del fondo patrimoniale costituito da coniugi fideiussori di una Srl dopo la risoluzione del mutuo; il credito verso il garante sorge con la firma della fideiussione. Rilevanza: un fondo costituito dopo aver firmato garanzie difficilmente resiste all’azione della banca.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Il primo lavoro è separare ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e farlo su due fronti insieme: la società e il socio. Ecco che cosa fa concretamente lo Studio.

1. Ricostruiamo la mappa delle garanzie. Raccogliamo tutte le fideiussioni firmate dal socio, distinguiamo omnibus, specifiche e contratti autonomi, annotiamo importi massimi, date e clausole “a prima richiesta”.

2. Verifichiamo le clausole ABI con il metodo richiesto dalla Cassazione. Confrontiamo il testo della garanzia con lo schema censurato e valutiamo, alla luce delle Sezioni Unite del 2026, se l’eccezione è sostenibile e con quali prove.

3. Controlliamo i termini dell’art. 1957 c.c. Ricostruiamo la corrispondenza della banca per accertare se e quando sia stata inviata una richiesta idonea a impedire la decadenza.

4. Analizziamo i rapporti di conto della Srl. Con i commercialisti dello staff ricalcoliamo saldi, interessi e commissioni, perché ogni addebito illegittimo contestato dalla società riduce anche l’esposizione del garante.

5. Gestiamo il recesso dalla fideiussione omnibus. Quando utile, redigiamo la comunicazione di recesso e chiediamo la certificazione del saldo garantito a quella data.

6. Impostiamo lo strumento di risanamento della società guardando anche al socio. Confrontiamo composizione negoziata, accordo di ristrutturazione e concordato tenendo conto degli effetti di ciascuno sulle garanzie personali.

7. Costruiamo la richiesta di misure protettive. Documentiamo, quando i presupposti ci sono, il ruolo del patrimonio del socio nel piano, per argomentarne l’estensione.

8. Prepariamo la procedura da sovraindebitamento del socio. Valutiamo tra concordato minore e liquidazione controllata, predisponiamo la domanda e la documentazione per l’OCC.

9. Difendiamo il socio in giudizio. Proponiamo opposizione nei termini ai decreti ingiuntivi e alle esecuzioni, e contestiamo le revocatorie quando ci sono gli argomenti per farlo.

10. Seguiamo il contenzioso fino all’ultimo grado. La strategia impostata nella prima analisi resta la stessa fino alla Cassazione, con lo stesso difensore.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una crisi che coinvolge insieme la Srl e chi l’ha garantita, pesano in modo particolare due di queste abilitazioni, e pesano insieme. La qualifica di Esperto Negoziatore significa conoscere dall’interno la composizione negoziata, sapere che cosa l’esperto e il tribunale verificheranno su misure protettive e piano, e quindi impostare la posizione della società senza dimenticare quella del socio. La qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC significa conoscere dall’interno le procedure da sovraindebitamento a cui il socio garante può accedere. Resta fermo che, nelle procedure in cui lo Studio assiste il debitore, esperto e gestore sono figure terze e indipendenti: la competenza serve a preparare bene il percorso, non a sostituirle.

La continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione evita che le scelte fatte per la società vengano contraddette dalla difesa del socio, o viceversa. E lo staff di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: i numeri del piano della Srl e i numeri della posizione personale del garante vengono letti dalle stesse persone.


Chiusura

Nella crisi di una Srl di servizi, il socio garante non deve scegliere tra salvare la società e salvare sé stesso: deve evitare che una convinzione sbagliata gli faccia perdere entrambe le partite. L’informazione corretta è la prima difesa, perché decide quali termini rispettare, quali eccezioni sollevare e quale strumento usare per la società.

È per questo che lo Studio Monardo tratta questa materia come una specializzazione: perché il tema richiede, contemporaneamente, la conoscenza della composizione negoziata e degli strumenti del Codice della crisi, che l’Avvocato possiede come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; la conoscenza delle procedure da sovraindebitamento del socio, che possiede come Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e fiduciario di un OCC; la capacità di affrontare le banche sul terreno delle garanzie e dei conti, presidiato dallo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario che coordina; e la possibilità di portare la difesa fino in Cassazione senza cambiare mano.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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