Impresa Di Scavi E Movimento Terra In Crisi Per I Cantieri Bloccati, Con Debiti Sui Mezzi In Leasing: Uno Studio Legale Può Evitare Il Ritiro Dei Macchinari?

Hai un parco mezzi che vale più della tua sede: escavatori cingolati, pale gommate, minipale, dumper, forse un rullo compattatore. Quasi tutto è in leasing. Poi uno o due cantieri si fermano: il committente non paga i SAL, un’autorizzazione si incaglia, il subappalto salta. Le macchine restano ferme sotto un telo, ma i canoni continuano a scadere ogni mese. Dopo il secondo canone saltato arriva il primo sollecito; dopo il terzo, una PEC con toni diversi. E la domanda che ti tiene sveglio è una sola: se mi portano via i mezzi, non posso più lavorare nemmeno quando i cantieri ripartono.

Questo non è un articolo da leggere e archiviare. È un piano da eseguire, mossa dopo mossa, con i termini giusti e nell’ordine giusto. Ogni sezione ti dice cosa fare, quando farlo, su quale norma ti appoggi, cosa può andare storto e come capire che sei pronto per la mossa successiva. Non troverai promesse facili: troverai gli strumenti che la legge mette davvero a disposizione di un’impresa in difficoltà per tenere in piedi la propria capacità produttiva mentre negozia.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Perché la tua è una crisi d’impresa che passa attraverso contratti di finanziamento: e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè abilitato proprio alla composizione negoziata, lo strumento che consente di chiedere misure protettive sui beni con cui l’impresa lavora; coordina inoltre uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che serve per leggere contratti di leasing, piani di ammortamento e clausole penali; ed è avvocato cassazionista, il che significa che, se il concedente porta lo scontro in tribunale, la linea difensiva può restare la stessa fino all’ultimo grado.

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Prima di muoverti: da dove parte il tuo piano

Il primo passo è capire in che punto della strada ti trovi. Lo stesso strumento che oggi ti salva un escavatore, fra sei settimane può essere inutile, perché il contratto nel frattempo si è risolto e il bene è già in mano a un recuperatore. Per questo, prima di procedere, rispondi con onestà a quattro domande.

Domanda 1 — Quanti canoni hai saltato, contratto per contratto? Non ragionare “a occhio” sul totale del debito verso le società di leasing. Ogni contratto ha la sua storia. La legge sul leasing finanziario (L. 124/2017, art. 1, comma 137) fissa una soglia precisa per i beni diversi dagli immobili: costituisce grave inadempimento il mancato pagamento di quattro canoni mensili, anche non consecutivi, o di un importo equivalente. Sotto quella soglia sei ancora nella zona in cui puoi negoziare con margini ampi; sopra, il concedente ha in mano la leva della risoluzione.

Domanda 2 — Hai già ricevuto una comunicazione di risoluzione? C’è una differenza enorme tra una diffida ad adempiere (“paga entro quindici giorni, altrimenti il contratto si intenderà risolto”) e una dichiarazione con cui il concedente afferma di avvalersi della clausola risolutiva espressa. Nel primo caso il contratto è ancora vivo e hai una finestra precisa; nel secondo, il concedente sostiene che il rapporto è già finito. Questo cambia gli strumenti a tua disposizione.

Domanda 3 — Il concedente ha già agito in giudizio? Un ricorso per decreto ingiuntivo di consegna, un sequestro giudiziario, un atto di precetto per la consegna dei mezzi: ognuno di questi atti fa partire termini perentori che non aspettano i tuoi tempi di riorganizzazione.

Domanda 4 — La tua impresa è in tensione o già insolvente? È la domanda più difficile. Se i cantieri bloccati ti hanno tolto liquidità ma il portafoglio lavori è solido, sei nella zona della crisi reversibile; se i debiti scaduti verso fornitori, erario, istituti previdenziali e banche superano ormai stabilmente la tua capacità di generare cassa, sei vicino o dentro l’insolvenza. Gli strumenti utilizzabili cambiano.

Una volta risposto, usa questa tabella per trovare la tua mossa di partenza.

Se la tua situazione è…Parti dalla mossaPerché
1-3 canoni scaduti, nessuna diffida, cantieri fermi ma con prospettiva di ripartenzaMossa 1, poi 2Hai margine per negoziare prima che scatti la soglia del comma 137
3-4 canoni scaduti, diffida ricevuta, contratto non ancora risoltoMossa 1, poi subito 4Devi bloccare la risoluzione prima che maturi
Contratto già dichiarato risolto, mezzo ancora in cantiereMossa 5, poi 4 e 7Devi gestire le azioni di recupero e preparare il conguaglio
Ricorso per decreto ingiuntivo o sequestro già notificatoMossa 5 immediataI termini processuali sono perentori
Debiti diffusi, più creditori aggressivi, insolvenza probabileMossa 3, poi 6Serve uno strumento concorsuale che protegga i contratti essenziali
Mezzo già ritirato e venduto dal concedenteMossa 7Il valore del bene deve ridurre il tuo debito
Sei socio o fideiussore e ti chiedono di pagare personalmenteMossa 8Le garanzie personali seguono regole proprie

Non passare oltre finché non hai in mano, per ogni contratto, tre dati: numero di canoni insoluti, data dell’ultima comunicazione ricevuta, stato del bene (in uso, fermo, già riconsegnato). Senza questi dati qualunque strategia è un tentativo al buio.

Un’avvertenza prima di cominciare. Molti imprenditori del movimento terra commettono lo stesso errore: trattano la società di leasing come trattano un fornitore di gasolio, cioè rimandano, promettono a voce, pagano “un po’ quando entra qualcosa”. Con il leasing questo approccio è pericoloso, perché il concedente è proprietario del bene e ha un interesse preciso a recuperarlo e rivenderlo finché il mercato dell’usato lo valuta bene. Il tuo obiettivo non è evitare il conflitto: è spostarlo su un terreno dove la legge ti dà strumenti.


Mossa 1 — Fai l’inventario giuridico di ogni contratto e di ogni macchina

Obiettivo della mossa: sapere con esattezza, per ogni mezzo, quanto sei esposto, quali clausole il concedente può usare contro di te e quali tutele la legge ti riconosce.

Quando va fatta

Subito, e comunque prima di rispondere per iscritto a qualunque sollecito. Se hai già ricevuto una diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c., ricordati che il termine assegnato non può essere inferiore a quindici giorni: è la tua finestra massima per completare questa mossa e passare alla successiva.

Come si esegue

Raccogli in un’unica cartella, per ciascun mezzo:

  1. Il contratto di leasing completo, comprese le condizioni generali (spesso in un fascicolo separato firmato in blocco al momento della consegna). Le clausole che ti interessano sono quattro: la clausola risolutiva espressa, la clausola penale o di “indennizzo” in caso di risoluzione, la clausola sulla vendita del bene recuperato, le clausole sulle garanzie.
  2. Il piano di ammortamento, con la ripartizione di ogni canone fra quota capitale e quota interessi. Ti servirà nella mossa 7 per calcolare il “capitale residuo” che la legge consente al concedente di trattenere.
  3. L’estratto conto del contratto aggiornato, con i canoni insoluti, gli interessi di mora e le spese addebitate. Se non ce l’hai, chiedilo per PEC: la richiesta è anche una prima traccia scritta del tuo atteggiamento collaborativo.
  4. Il verbale di consegna del mezzo e i documenti di circolazione (molti mezzi d’opera sono immatricolati come macchine operatrici), con l’indicazione del luogo in cui il bene si trova oggi.
  5. Le garanzie collegate: fideiussioni dei soci, eventuale garanzia pubblica sul finanziamento, patti di riacquisto da parte del fornitore (alcuni dealer di macchine movimento terra li sottoscrivono).

Poi costruisci una tabella con una riga per mezzo: concedente, valore di acquisto, canone mensile, canoni insoluti, capitale residuo, prezzo di riscatto, data di scadenza, stima del valore di mercato attuale del mezzo (chiedi una quotazione a un commerciante dell’usato del settore o consulta i listini specializzati). Il confronto tra capitale residuo e valore di mercato del mezzo è il numero più importante di tutto il piano: se il mezzo vale più di quanto devi, il concedente che lo recupera e lo rivende deve restituirti la differenza; se vale meno, sai già che il debito residuo ti inseguirà.

La base giuridica

Il leasing finanziario è oggi un contratto tipico, definito dall’art. 1, comma 136, della L. 124/2017: la banca o l’intermediario acquista il bene scelto dall’utilizzatore e glielo concede in uso per un tempo determinato contro un corrispettivo periodico, con facoltà di acquistarlo alla scadenza. Il comma 137 fissa la soglia del grave inadempimento (per i beni mobili, quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente); il comma 138 regola le conseguenze della risoluzione; il comma 139 le modalità di vendita del bene.

Un dettaglio che spesso cambia la partita: le Sezioni Unite (Cass. SU 28 gennaio 2021, n. 2061) hanno chiarito che questa disciplina si applica alle risoluzioni i cui presupposti si sono verificati dopo l’entrata in vigore della legge, e nella stessa pronuncia hanno indicato che una clausola risolutiva espressa congegnata in modo meno favorevole all’utilizzatore rispetto alle soglie legali non può operare come il concedente vorrebbe. La giurisprudenza di merito ha applicato questa indicazione verificando in concreto il raggiungimento della soglia del comma 137 (Trib. Sassari, 9 agosto 2024). Molti contratti per mezzi d’opera prevedono la risoluzione dopo due o tre canoni insoluti: se il tuo concedente ti scrive “contratto risolto” con tre canoni scaduti, hai un argomento serio da far valere.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è che il contratto non si trovi più, o che tu abbia solo le condizioni particolari senza quelle generali. Chiedi per PEC copia integrale della documentazione contrattuale: il concedente, in quanto intermediario vigilato, è tenuto a fornirla. Nel frattempo ricostruisci i dati dal piano di ammortamento e dalle fatture dei canoni.

Il secondo imprevisto è scoprire che un mezzo non è più dove dovrebbe essere: magari è stato lasciato in un cantiere di un committente che ora non ti fa entrare. Annota subito la situazione e, se serve, fai una diffida al committente per l’accesso o la riconsegna: il bene in leasing è di proprietà del concedente e tu ne rispondi come custode.

Check di completamento

  • Per ogni mezzo hai contratto, piano di ammortamento ed estratto conto.
  • Sai per ogni contratto se hai superato o no la soglia dei quattro canoni.
  • Hai una stima, anche approssimativa, del valore di mercato di ciascun mezzo da confrontare con il capitale residuo.

Mossa 2 — Prendi tu l’iniziativa con il concedente, per iscritto

Obiettivo della mossa: fermare l’escalation stragiudiziale e aprire una trattativa documentata prima che il concedente decida al posto tuo.

Quando va fatta

Appena completata la mossa 1, e comunque prima che scada il termine dell’eventuale diffida. Se non hai ancora superato la soglia dei quattro canoni, questo è il momento in cui hai più potere contrattuale: per il concedente, un cliente che paga in ritardo ma paga vale più di un escavatore usato da recuperare, trasportare, periziare e rivendere.

Come si esegue

Scrivi una PEC (non una telefonata, non un messaggio al funzionario commerciale) che contenga:

  1. La spiegazione della causa della crisi, concreta e documentabile: “il cantiere X è sospeso dal [data] per [motivo]; il committente Y ha SAL non pagati per [importo]; il contratto Z è stato risolto”. Il concedente deve percepire che la crisi ha una causa esterna e una prospettiva di soluzione.
  2. Una proposta precisa, non un generico “vi pagheremo appena possibile”. Le opzioni tipiche sono: sospensione temporanea della quota capitale (pagando solo la quota interessi) per tre-sei mesi; riscadenzamento del piano con allungamento della durata; rientro degli arretrati in un numero definito di rate aggiuntive; in alcuni casi, la restituzione concordata di un mezzo non essenziale per salvare quelli indispensabili.
  3. La richiesta di sospendere ogni iniziativa (diffide, segnalazioni, incarichi a società di recupero) per il tempo necessario a valutare la proposta.
  4. La richiesta di documentazione (se non l’hai già ricevuta nella mossa 1).

Attenzione a due trappole. La prima: non firmare riconoscimenti di debito o “piani di rientro” predisposti dal concedente senza averli fatti leggere. Spesso contengono rinunce a eccezioni, accettazione degli importi di mora e delle penali, rinuncia a contestare la risoluzione già comunicata. La seconda: non pagare “a caso” una parte degli arretrati su un solo contratto se ne hai tre in sofferenza con lo stesso concedente. Concorda per iscritto a quale contratto imputare ogni pagamento, così da tenere tutti sotto la soglia del comma 137 o, almeno, salvare il mezzo più importante.

La base giuridica

La trattativa stragiudiziale non è disciplinata da una norma specifica, ma è sorretta dal dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto (artt. 1175 e 1375 c.c.). La giurisprudenza ha valorizzato la buona fede anche nell’esercizio della clausola risolutiva espressa: un concedente che, in costanza di trattative serie e di pagamenti parziali, fa scattare la risoluzione in modo pretestuoso può vedersi contestare l’esercizio del diritto (Corte d’Appello di Brescia, 13 luglio 2022, n. 944, che ha esaminato proprio il rapporto fra buona fede e clausola risolutiva espressa nel leasing).

C’è poi un dato processuale da conoscere: la Cassazione ha affermato che chi ha ottenuto la risoluzione legale o giudiziale del contratto non può poi rinunciare ai suoi effetti a proprio piacimento (Cass. civ., Sez. III, 18 settembre 2024, n. 25128). Tradotto: una volta che il contratto si è risolto, rimetterlo in vita richiede un nuovo accordo, non una semplice “tolleranza”. Per questo è decisivo muoversi prima.

Se qualcosa va storto

Il concedente non risponde, oppure risponde con un modulo standard che rinvia all’ufficio recupero crediti. Non fermarti: invia una seconda PEC dopo dieci giorni, indirizzata anche all’ufficio reclami dell’intermediario, ribadendo la proposta e allegando la documentazione sui cantieri bloccati. Se la trattativa non si apre e la soglia dei quattro canoni si avvicina, passa direttamente alla mossa 4: la composizione negoziata è proprio lo strumento pensato per portare al tavolo un creditore che non vuole sedersi.

Se invece il concedente accetta, ma solo a condizione che tu firmi nuove garanzie personali (fideiussioni dei soci, del coniuge, di parenti), valuta con attenzione: stai spostando il rischio dalla società al patrimonio familiare. Vai alla mossa 8 prima di firmare.

Check di completamento

  • Hai inviato per PEC una proposta concreta per ciascun concedente.
  • Hai conservato le ricevute di consegna e ogni risposta.
  • Non hai firmato nulla che contenga rinunce o riconoscimenti di debito senza averlo fatto verificare.

Mossa 3 — Separa i mezzi indispensabili da quelli sacrificabili e metti in fila i crediti da cantiere

Obiettivo della mossa: costruire la mappa industriale della tua impresa, cioè sapere quali macchine servono davvero per ripartire e da dove arriverà la cassa per pagarle.

Quando va fatta

In parallelo alla mossa 2, e comunque prima di accedere a qualunque strumento di regolazione della crisi. Nessun tribunale, nessun esperto e nessun concedente prenderà sul serio una richiesta di protezione se non dimostri che i beni da proteggere sono necessari a un’attività che ha una prospettiva.

Come si esegue

Dividi il parco mezzi in tre categorie:

  • Indispensabili: le macchine senza le quali non puoi eseguire i lavori già aggiudicati o in trattativa (tipicamente l’escavatore principale, la pala, il mezzo di trasporto).
  • Utili ma sostituibili: macchine che potresti noleggiare a freddo per singoli cantieri a un costo inferiore al canone di leasing.
  • Sacrificabili: mezzi sottoutilizzati, acquistati in un momento di espansione, il cui canone pesa più del contributo che danno.

Per ciascun mezzo indispensabile scrivi una scheda di una pagina: su quali cantieri lavora, quanto fattura in media, cosa succede se viene ritirato. Questa scheda diventerà un allegato della tua istanza di misure protettive o della domanda di concordato.

Poi passa ai crediti. Un’impresa di movimento terra in crisi per cantieri bloccati ha quasi sempre crediti consistenti verso committenti pubblici o privati, appaltatori principali, consorzi. Elenca per ciascuno: importo, stato (SAL approvato, fattura emessa, contestato), causa del ritardo. Per i crediti certi e documentati, valuta subito il recupero: un decreto ingiuntivo contro il committente inadempiente non è un atto ostile al cantiere, è la prova che stai difendendo la cassa che serve a pagare i tuoi creditori.

Infine, prepara un prospetto di cassa per le successive 13 settimane: entrate attese (con le date realistiche, non quelle sperate), uscite obbligate (personale, carburante, assicurazioni, canoni). Se il prospetto mostra che, sbloccato anche un solo cantiere, sei in grado di pagare i canoni correnti dei mezzi indispensabili, hai in mano l’argomento centrale di tutta la strategia.

La base giuridica

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”) distingue la crisi, cioè lo stato che rende probabile l’insolvenza e si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi, dall’insolvenza vera e propria (art. 2). L’art. 3 impone all’imprenditore collettivo di dotarsi di assetti organizzativi adeguati per rilevare tempestivamente la crisi. Il prospetto di cassa che stai costruendo non è un esercizio contabile: è l’adempimento di un obbligo di legge e il primo documento che un esperto negoziatore o un tribunale ti chiederanno.

La distinzione fra beni indispensabili e non indispensabili ha poi un peso giuridico diretto: le misure protettive della composizione negoziata riguardano i beni e i diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa (art. 18 CCII), e nel concordato in continuità aziendale sono tutelati in modo rafforzato i contratti essenziali, cioè quelli necessari per la continuazione della gestione corrente (art. 94-bis CCII).

Se qualcosa va storto

Il caso più frequente è che il prospetto di cassa mostri un buco che nessun cantiere, da solo, può colmare. Non è una ragione per fermarsi: è una ragione per scegliere lo strumento giusto. Se il risanamento richiede uno stralcio di debiti verso più creditori (fornitori, banche, erario), la sola trattativa con le società di leasing non basta: servirà uno strumento che coinvolga tutti, e la mossa 6 diventa centrale.

Il secondo imprevisto è che il committente contesti il credito, sostenendo vizi o ritardi nei lavori. In questo caso, il credito resta un elemento della tua strategia, ma non puoi contarci per la cassa a breve: nel prospetto va indicato prudenzialmente.

Check di completamento

  • Hai classificato ogni mezzo in una delle tre categorie, con una scheda per ogni mezzo indispensabile.
  • Hai l’elenco dei crediti da cantiere con stato e prospettiva di incasso.
  • Hai un prospetto di cassa a 13 settimane, anche semplice, che mostri se e quando puoi riprendere a pagare i canoni correnti.

Mossa 4 — Attiva la composizione negoziata e chiedi le misure protettive sui mezzi

Obiettivo della mossa: impedire che i concedenti risolvano i contratti o recuperino i mezzi per il solo mancato pagamento dei canoni arretrati, mentre negozi con l’aiuto di un esperto indipendente una soluzione complessiva.

Quando va fatta

Il momento ideale è prima che il contratto si risolva: quando hai superato due o tre canoni, la trattativa diretta della mossa 2 non decolla e la soglia del comma 137 è vicina. È possibile attivare la composizione negoziata anche dopo una risoluzione, ma gli effetti sono più limitati (lo vedrai fra poco). Ogni settimana che passa fra il terzo e il quarto canone insoluto è una settimana che riduce le tue opzioni.

Una nota sui termini: la sospensione feriale dei termini processuali opera solo dal 1° al 31 agosto, ma l’art. 9 CCII esclude, salvo diversa previsione, che si applichi ai procedimenti disciplinati dal Codice della crisi. Non contare sull’estate per guadagnare tempo.

Come si esegue

La composizione negoziata della crisi (artt. 12-25-undecies CCII) è un percorso volontario e riservato. In sintesi:

  1. Presenti l’istanza di nomina dell’esperto attraverso la piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio. All’istanza alleghi, fra l’altro, i bilanci degli ultimi esercizi, una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, un progetto di piano di risanamento con le strategie che intendi adottare, l’elenco dei creditori con i relativi importi, le certificazioni dei debiti verso enti previdenziali e fiscali richieste dalla norma. Qui entra in gioco il lavoro delle mosse 1 e 3: la mappa dei mezzi e il prospetto di cassa sono la spina dorsale del progetto di piano.
  2. Chiedi le misure protettive, con l’istanza stessa o con una dichiarazione successiva. La richiesta viene pubblicata nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto, e dal giorno della pubblicazione produce effetti.
  3. Deposita il ricorso al tribunale lo stesso giorno della pubblicazione, chiedendo la conferma o la modifica delle misure (art. 19 CCII). Entro trenta giorni dalla pubblicazione devi chiedere che sia iscritto nel registro delle imprese anche il numero di ruolo del procedimento. Questi adempimenti sono stringenti: un errore formale può far perdere efficacia alle misure.
  4. Partecipa all’udienza, in cui il tribunale sente te, l’esperto e i creditori interessati, e decide con ordinanza la durata delle misure, da 30 a 120 giorni, prorogabili su richiesta fino a una durata complessiva di 240 giorni.
  5. Negozia con l’esperto al tavolo: l’esperto convoca i concedenti, verifica la praticabilità del risanamento, facilita un accordo. Gli esiti possibili sono diversi: un contratto con uno o più creditori che assicuri la continuità aziendale, una convenzione di moratoria, un accordo sottoscritto anche dall’esperto, un piano attestato, un accordo di ristrutturazione, fino al concordato semplificato.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce questo percorso dall’interno, sa cosa un esperto si aspetta di trovare in un’istanza e cosa rende credibile, agli occhi del tribunale, la richiesta di proteggere i mezzi d’opera.

La base giuridica

Due norme fanno il lavoro pesante.

La prima è l’art. 18, comma 1, CCII: dal giorno della pubblicazione dell’istanza di misure protettive, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa. Quest’ultima espressione è decisiva per te: i mezzi in leasing non sono tuoi, sono del concedente, ma sono esattamente i beni con cui lavori. La dottrina che ha commentato le prime applicazioni (si veda la nota a Trib. Roma, 3 febbraio 2022) ha sottolineato che la formula comprende anche i beni di terzi detenuti in forza di leasing.

La seconda è l’art. 18, comma 5, CCII: i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori. Questo significa che il concedente non può risolvere il leasing per i canoni scaduti prima della pubblicazione dell’istanza. Attenzione al rovescio della medaglia: la norma non copre i canoni che maturano dopo. Se non paghi quelli correnti, il concedente potrà far valere il nuovo inadempimento.

Oltre alle misure protettive “tipiche”, puoi chiedere al tribunale misure cautelari mirate (art. 19 CCII), anche indirizzate a un singolo creditore. La prassi dei tribunali mostra una crescente disponibilità a provvedimenti specifici quando l’impresa dimostra che servono al buon esito delle trattative: il Tribunale di Como (ord. 30 aprile 2025, poi prorogata con provvedimento del giugno 2025) ha confermato per 120 giorni le misure protettive con il divieto per i creditori di rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti; il Tribunale di Brescia (ord. 17 aprile 2025) ha confermato le misure per 120 giorni estendendole anche ai terzi garanti; il Tribunale di Modena (ord. 8 marzo 2025) e il Tribunale di Vicenza (23 luglio 2025) hanno ammesso misure cautelari che inibivano alla banca l’escussione della garanzia pubblica sul finanziamento. Se i tuoi leasing sono assistiti da una garanzia pubblica, quest’ultimo filone ti riguarda direttamente.

Se qualcosa va storto

Imprevisto 1: il contratto era già risolto prima della pubblicazione. Il comma 5 dell’art. 18 non resuscita un contratto già sciolto. Restano però due argomenti: il divieto di azioni esecutive e cautelari sui beni con cui si esercita l’impresa (che può bloccare sequestri ed esecuzioni per consegna) e la possibilità di chiedere una misura cautelare specifica che inibisca al concedente il ritiro del mezzo per la durata delle trattative. Sono argomenti da costruire con cura, perché gli orientamenti non sono uniformi; e devi affiancarli a una proposta seria di riattivazione del contratto.

Imprevisto 2: il tribunale non conferma le misure. Accade quando l’impresa non dimostra una prospettiva concreta di risanamento: le misure non servono a sterilizzare i creditori in vista di una liquidazione. Per questo la mossa 3 è indispensabile. Se il rigetto dipende da carenze documentali, valuta con il legale se ripresentare un’istanza più completa, tenendo conto dei limiti temporali che il Codice pone alla reiterazione.

Imprevisto 3: il concedente sostiene che le misure non lo riguardano perché il bene è suo. È l’obiezione più comune. La risposta sta nella lettera dell’art. 18 (beni con i quali viene esercitata l’attività) e nella funzione dello strumento. In udienza, la scheda del mezzo indispensabile preparata nella mossa 3 è la tua prova principale.

Prima di passare oltre: prepara l’udienza di conferma come se fosse la partita decisiva

La conferma delle misure protettive non è un passaggio formale. È il momento in cui il tribunale decide se i tuoi mezzi resteranno protetti per i mesi delle trattative, e lo decide sulla base di quello che porti in udienza. Assicurati di arrivarci con un fascicolo costruito per rispondere alle tre domande che il giudice, esplicitamente o no, si pone sempre.

La prima domanda è: c’è davvero una prospettiva di risanamento? Il tribunale non protegge un’impresa che ha già smesso di lavorare o che punta solo a guadagnare tempo prima di chiudere. Porta quindi la prova del portafoglio lavori: contratti d’appalto o subappalto in essere, aggiudicazioni, offerte in corso, lettere d’intenti dei committenti, documenti che dimostrino quando e perché il cantiere bloccato potrà ripartire. Se il blocco dipende da un committente pubblico, allega la corrispondenza con la stazione appaltante; se dipende da un committente privato, le diffide e gli eventuali atti di recupero del credito avviati nella mossa 3. Il messaggio da trasmettere è semplice: il problema è di cassa, non di mercato.

La seconda domanda è: le misure richieste sono funzionali alle trattative? Qui entrano le schede dei mezzi indispensabili. Per ciascun escavatore, pala o autocarro di cui chiedi la protezione, il giudice deve capire che cosa succede ai lavori se quel mezzo viene ritirato: quali cantieri si fermano, quali penali contrattuali scattano verso i committenti, quanti dipendenti restano senza lavoro. È molto più convincente una richiesta mirata sui mezzi davvero essenziali, accompagnata dalla disponibilità a restituire consensualmente quelli sacrificabili, di una richiesta generica di blocco di ogni iniziativa di tutti i creditori. Il tribunale può infatti limitare le misure a determinate iniziative o a determinati creditori, e tende a farlo quando la domanda è sproporzionata.

La terza domanda è: il sacrificio imposto ai creditori è proporzionato? Il concedente che si oppone sosterrà che il mezzo si svaluta ogni mese, che non riceve pagamenti e che le misure lo danneggiano senza contropartita. La risposta più efficace è dimostrare che stai pagando i canoni correnti dalla data di pubblicazione dell’istanza, che il mezzo è assicurato, custodito e regolarmente manutenuto, e che il piano prevede un trattamento degli arretrati non deteriore rispetto a quello che il concedente otterrebbe recuperando e vendendo il bene oggi. Se hai la stima del valore di mercato raccolta nella mossa 1, usala: un concedente che recuperando il mezzo ricaverebbe meno del suo credito ha un interesse concreto a sedersi al tavolo.

In udienza conta molto anche il parere dell’esperto, che il tribunale sente insieme alle parti. Il tuo compito è metterlo in condizione di esprimersi con cognizione di causa: trasmettigli per tempo tutta la documentazione, rispondi rapidamente alle sue richieste, non nascondere le criticità. Un esperto che scopre in udienza un decreto ingiuntivo non dichiarato o un debito previdenziale omesso difficilmente esprimerà un parere favorevole, e il tribunale ne terrà conto.

Infine, non dimenticare i creditori diversi dai concedenti. Le misure protettive tipiche non si applicano ai crediti dei lavoratori, e i debiti verso enti previdenziali e fiscali seguono regole proprie nella composizione negoziata. Se il prospetto di cassa non regge anche questi pagamenti, il tribunale lo noterà. Presentati con un quadro completo: è l’unico modo per ottenere che la protezione dei mezzi venga percepita come parte di un risanamento credibile e non come un favore a scapito di un singolo creditore.

Non passare alla mossa successiva finché il fascicolo per l’udienza non risponde, con documenti, a tutte e tre le domande.

Check di completamento

  • L’istanza di nomina dell’esperto e la richiesta di misure protettive risultano pubblicate nel registro delle imprese.
  • Il ricorso per la conferma è stato depositato lo stesso giorno e il numero di ruolo è stato iscritto nei termini.
  • Stai pagando regolarmente i canoni che maturano dopo la pubblicazione, almeno per i mezzi indispensabili.

Mossa 5 — Rispondi nei termini a ogni azione di recupero del concedente

Obiettivo della mossa: non perdere neppure un termine processuale, perché un decreto ingiuntivo non opposto o un sequestro non reclamato trasformano una posizione discutibile in un titolo definitivo.

Quando va fatta

Nel momento stesso in cui ricevi un atto giudiziario, anche se ti sembra un atto “di routine”. Ecco i termini da conoscere a memoria:

  • Decreto ingiuntivo di consegna dei mezzi o di pagamento dei canoni: opposizione entro 40 giorni dalla notifica (art. 641 c.p.c.). Il termine è perentorio.
  • Sequestro giudiziario o provvedimento d’urgenza concessi al concedente: reclamo entro 15 giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione o notificazione (art. 669-terdecies c.p.c.).
  • Precetto per la consegna dei mezzi: il termine per adempiere non può essere inferiore a dieci giorni (art. 480 c.p.c.); l’ufficiale giudiziario deve poi avvisarti almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l’accesso (art. 608 c.p.c.).
  • Opposizione agli atti esecutivi: 20 giorni dal compimento dell’atto o dalla sua conoscenza (art. 617 c.p.c.).

La sospensione feriale opera dal 1° al 31 agosto per i termini ordinari, come quello di opposizione al decreto ingiuntivo, ma non si applica ai procedimenti cautelari: un sequestro chiesto a fine luglio va affrontato in pieno agosto, senza alcuna pausa.

Come si esegue

Il primo passo è leggere l’atto per capire cosa vuole davvero il concedente: la consegna dei mezzi, il pagamento dei canoni, o entrambe le cose. Le società di leasing usano strade diverse a seconda dell’urgenza che percepiscono:

  • il ricorso per decreto ingiuntivo è la via più frequente quando il concedente vuole un titolo per la consegna del bene e per il credito, senza un’urgenza particolare;
  • il sequestro giudiziario (art. 670 c.p.c.) o il provvedimento d’urgenza (art. 700 c.p.c.) vengono chiesti quando il concedente teme che il mezzo venga deteriorato, spostato o sottratto, o che perda rapidamente valore;
  • l’esecuzione per consegna (artt. 605 ss. c.p.c.) arriva quando il concedente ha già un titolo esecutivo, per esempio un decreto non opposto o provvisoriamente esecutivo.

Poi verifica, con l’aiuto del legale, quattro punti:

  1. Se la risoluzione è valida: il concedente ha raggiunto la soglia del comma 137? Ha comunicato correttamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa? C’erano trattative in corso che rendono contestabile l’esercizio della clausola?
  2. Se gli importi sono corretti: interessi di mora, spese di recupero e penali sono conformi al contratto e alla legge? Il concedente pretende i canoni a scadere per intero, anziché solo in linea capitale come impone il comma 138? Tiene conto, anche solo come posta futura, del valore del mezzo che chiede di recuperare?
  3. Se i presupposti del provvedimento cautelare sussistono: per il sequestro giudiziario occorre una controversia sulla proprietà o sul possesso e l’opportunità di provvedere alla custodia; se dimostri che il mezzo è custodito, assicurato, in uso regolare e che hai avviato un percorso di risanamento, l’esigenza cautelare si indebolisce.
  4. Se è pendente la composizione negoziata con misure protettive: in questo caso, le azioni esecutive e cautelari sui beni con cui eserciti l’impresa non possono essere iniziate o proseguite, e il giudice va informato subito con il deposito della documentazione.

Se l’opposizione è fondata, depositala nei termini. Se il decreto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo, perché il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’art. 642 c.p.c., chiedi nell’atto di opposizione la sospensione dell’esecutorietà per gravi motivi (art. 649 c.p.c.): il motivo grave più convincente, nel tuo caso, è dimostrare che il ritiro del mezzo bloccherebbe un’impresa che sta eseguendo un piano di risanamento e che il credito del concedente è sovrastimato.

Se invece il debito è sostanzialmente corretto, non usare l’opposizione per guadagnare tempo in modo pretestuoso: rischi una condanna alle spese e, peggio, perdi credibilità nelle trattative. In quel caso il tempo va guadagnato con gli strumenti della mossa 4 o della mossa 6, che sono pensati proprio per questo.

La base giuridica

Oltre alle norme processuali citate, il riferimento sostanziale è sempre il comma 138 della L. 124/2017: risolto il contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene, ma deve corrisponderti quanto ricava dalla vendita o ricollocazione, dedotti i canoni scaduti e non pagati fino alla risoluzione, i canoni a scadere solo in linea capitale, il prezzo di opzione e le spese di recupero, stima e conservazione. Un decreto ingiuntivo che chieda insieme la consegna del mezzo e il pagamento integrale di tutti i canoni futuri, comprensivi degli interessi, senza alcuna deduzione del valore del bene, è il tipico atto da contestare. La Cassazione ha ribadito che il credito del concedente si misura tenendo conto del ricavato del bene (Cass. 19 settembre 2025, n. 25701), e che chi pretende somme sulla base di una clausola penale deve consentire al giudice di verificarne l’equità, documentando il valore del bene recuperato (Cass. ord. n. 15000/2024).

Se qualcosa va storto

Il termine di opposizione è scaduto. Il decreto diventa definitivo. L’opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.) è ammessa solo in casi specifici, come l’irregolarità della notifica o il caso fortuito e la forza maggiore che ti abbiano impedito di conoscere l’atto in tempo. Verifica comunque la regolarità della notifica, poi sposta la difesa sul piano esecutivo e negoziale: un titolo definitivo non impedisce di attivare la composizione negoziata, che blocca le azioni esecutive sui beni d’impresa per la durata delle misure.

L’ufficiale giudiziario si presenta in cantiere. Non opporre resistenza materiale e non chiedere ai tuoi operai di farlo. Chiedi invece di verbalizzare con precisione lo stato del mezzo: ore motore, condizioni del sottocarro e del braccio, accessori presenti, carburante nel serbatoio, eventuali danni. Quel verbale è la prova che ti servirà nella mossa 7 per contestare una vendita a prezzo vile. Se possibile, scatta fotografie datate alla presenza dell’ufficiale giudiziario.

Il concedente ottiene un sequestro “inaudita altera parte”. Può accadere quando il giudice ravvisa un’urgenza tale da provvedere senza sentirti. In questo caso il giudice fissa un’udienza a breve per la conferma, modifica o revoca: preparati a presentarti con la documentazione delle mosse 1 e 3 e, se pendente, con la prova delle misure protettive.

Check di completamento

  • Per ogni atto ricevuto hai annotato data di notifica e scadenza del termine, considerando correttamente l’eventuale sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
  • Le opposizioni o i reclami fondati sono stati depositati, con le istanze di sospensione dove servono.
  • Il giudice dell’esecuzione o del cautelare è stato informato dell’eventuale pendenza della composizione negoziata.

Mossa 6 — Se la crisi è già insolvenza: scegli lo strumento concorsuale che protegge i contratti essenziali

Obiettivo della mossa: quando la trattativa non basta, usare uno strumento che vincoli i concedenti alla prosecuzione dei contratti essenziali e consenta di trattare gli arretrati dentro un piano approvato dai creditori o omologato dal tribunale.

Quando va fatta

Quando la mossa 3 ha mostrato che i debiti non sono gestibili con accordi bilaterali, o quando la composizione negoziata si è chiusa senza un accordo. Non aspettare che un creditore depositi istanza per l’apertura della liquidazione giudiziale: a quel punto potrai ancora presentare una domanda di concordato, ma partirai in difesa e con meno tempo.

Come si esegue

Prima di procedere, assicurati di aver capito quale strumento è coerente con le dimensioni e la situazione della tua impresa. Questa tabella ti orienta.

StrumentoPer chiEffetto sui leasingVincolo dei creditori dissenzienti
Accordo di ristrutturazione (art. 57 CCII)Imprese sopra soglia con il consenso di almeno il 60% dei creditiIl concedente aderente accetta le nuove condizioni; i non aderenti vanno pagati integralmente nei termini di leggeNo, salvo le forme agevolate ed estese
Convenzione di moratoria (art. 62 CCII)Imprese che hanno bisogno di tempo, non di stralcioDilazione delle scadenze e sospensione delle azioniSì, se aderisce il 75% dei crediti della stessa categoria
Concordato preventivo in continuitàImprese sopra soglia con un piano di prosecuzioneI contratti proseguono; tutela rafforzata dei contratti essenzialiSì, con l’approvazione delle classi e l’omologazione
Concordato minore (art. 74 CCII)Imprese minoriProtezione dalle azioni esecutive durante la procedura; piano di prosecuzioneSì, con le maggioranze previste e l’omologazione

Nel concordato preventivo puoi depositare una domanda con riserva (art. 44 CCII), riservandoti di presentare proposta e piano entro il termine fissato dal tribunale, e chiedere le misure protettive (art. 54 CCII). Da quel momento:

  • I contratti pendenti proseguono e sono inefficaci i patti contrari (art. 97, comma 1, CCII). La clausola che dice “il contratto si risolve se l’utilizzatore chiede il concordato” non funziona.
  • Nel concordato in continuità, i creditori interessati dalle misure protettive non possono rifiutare l’adempimento dei contratti essenziali né provocarne la risoluzione per il solo mancato pagamento dei crediti anteriori (art. 94-bis, comma 2, CCII). Un escavatore senza il quale non puoi eseguire i lavori è, per definizione, un contratto necessario alla gestione corrente.
  • I canoni anteriori diventano crediti concorsuali, da soddisfare secondo il piano; quelli che maturano dopo la pubblicazione della domanda vanno pagati regolarmente e sono prededucibili.
  • Se il bene è indispensabile e il concedente pretende comunque gli arretrati, puoi chiedere al tribunale l’autorizzazione a pagare crediti anteriori per prestazioni essenziali, con l’attestazione di un professionista indipendente che ne certifichi l’essenzialità per la prosecuzione dell’attività e la funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori (art. 100 CCII).
  • Per i mezzi sacrificabili puoi chiedere l’autorizzazione a sospendere o sciogliere il contratto (art. 97 CCII), notificando l’istanza al concedente: nella fase con riserva è ammessa la sola sospensione. In caso di scioglimento del leasing, il concedente recupera il bene e ti deve versare quanto ricava dalla vendita oltre il suo credito residuo in linea capitale (art. 97, comma 12, CCII); al contraente spetta un indennizzo equivalente al risarcimento del danno, trattato come credito chirografario anteriore.

Nel concordato minore (artt. 74 ss. CCII), riservato alle imprese minori, il debitore presenta, con l’assistenza dell’OCC, una proposta che consenta di proseguire l’attività. Con il decreto di apertura il giudice può disporre che non siano iniziate o proseguite azioni esecutive individuali sul patrimonio, proteggendo la continuità durante la procedura. Per molte imprese di scavi a conduzione familiare, è lo strumento più proporzionato.

Se invece la liquidazione giudiziale è inevitabile, sappi che la sorte del leasing è regolata dall’art. 177 CCII: il curatore può subentrare nel contratto o scioglierlo; in caso di scioglimento, il concedente recupera il bene, lo vende e versa alla procedura l’eventuale eccedenza rispetto al proprio credito residuo in linea capitale, mentre per i canoni scaduti si insinua al passivo. Anche in questo scenario il valore dei mezzi non è perso: va a beneficio della massa dei creditori.

La base giuridica

Oltre alle norme citate, ricorda che l’art. 97 CCII è stato riscritto dal correttivo (D.Lgs. 136/2024, in vigore dal 28 settembre 2024). La giurisprudenza di merito si è già confrontata con la nuova formulazione: la Corte d’Appello di Lecce (17 aprile 2025) ha deciso un reclamo contro il decreto che aveva autorizzato la sospensione di un contratto di finanziamento in sede concordataria, con determinazione dell’indennizzo, ribadendo che la sospensione presuppone la non coerenza della prosecuzione con il piano. Ricorda inoltre che l’art. 9 CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti del Codice della crisi: le scadenze fissate dal tribunale corrono anche ad agosto.

Se qualcosa va storto

Il rischio maggiore è non pagare i canoni correnti dopo il deposito della domanda. Le tutele dell’art. 94-bis coprono il pregresso, non il nuovo inadempimento: se smetti di pagare durante la procedura, il concedente potrà risolvere il contratto per il nuovo debito e il commissario giudiziale segnalerà l’anomalia al tribunale, con il rischio che la procedura venga dichiarata improcedibile. Prima di depositare la domanda, il prospetto di cassa deve dimostrare che i canoni correnti dei mezzi indispensabili sono sostenibili.

Il secondo rischio è il contratto già risolto prima della domanda. Un leasing risolto non è più “pendente” e l’art. 97 non si applica. In quel caso il concedente è un creditore concorsuale per il suo credito residuo, ma ha diritto alla restituzione del bene: la partita si sposta sulla trattativa per un nuovo contratto (magari con lo stesso mezzo) da inserire nel piano, o sulla mossa 7.

Check di completamento

  • Hai scelto lo strumento coerente con le dimensioni dell’impresa e con il livello di adesione che puoi ottenere dai creditori.
  • Hai individuato quali contratti sono essenziali e quali chiedi di sospendere o sciogliere.
  • Hai un piano di pagamento dei canoni correnti per tutta la durata della procedura.

Mossa 7 — Se un mezzo deve tornare al concedente, controlla la vendita e pretendi il conguaglio

Obiettivo della mossa: fare in modo che il valore del mezzo restituito vada a ridurre il tuo debito e, se supera quanto dovuto, torni a te.

Quando va fatta

Dal momento in cui decidi (o subisci) la riconsegna di un mezzo. Non aspettare la lettera finale con il “saldo a debito”: a quel punto la vendita è già avvenuta e contestarla è molto più difficile, perché il mezzo non è più disponibile per una perizia.

Come si esegue

  1. Documenta lo stato del mezzo alla riconsegna: verbale firmato da entrambe le parti, ore motore, fotografie datate, elenco accessori (benne, martello demolitore, attacco rapido, pinza), libretto di manutenzione, ultimi tagliandi. Un escavatore con poche migliaia di ore e manutenzione certificata vale molto più di uno descritto come “da revisionare”.
  2. Chiedi per PEC di essere informato sulla perizia di stima e sulla procedura di vendita. Il comma 139 impone al concedente di vendere o ricollocare il bene sulla base di valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati; quando tali valori non sono disponibili, la vendita deve avvenire sulla base di una stima affidata a un perito indipendente, con procedure competitive e trasparenti e pubblicità adeguata.
  3. Fai stimare il mezzo in autonomia, da un esperto del mercato dell’usato movimento terra, prima che venga venduto. Se il concedente propone una cessione a un operatore collegato o a un prezzo che ti sembra basso, segnalalo per iscritto e allega la tua stima.
  4. Ricostruisci il conto del comma 138: canoni scaduti e non pagati fino alla risoluzione + capitale residuo dei canoni a scadere + prezzo di opzione + spese di recupero, stima e conservazione documentate. Tutto ciò che il concedente ricava oltre questa somma è tuo.
  5. Contesta per iscritto ogni voce non dovuta. Le più frequenti sono: interessi conteggiati sui canoni a scadere, penali aggiuntive che si sommano al capitale residuo, spese di custodia per periodi irragionevolmente lunghi, spese di trasporto non documentate, vendita a un prezzo palesemente inferiore al valore di mercato.
  6. Se ti spetta un’eccedenza, chiedila formalmente con diffida ad adempiere: è un credito tuo, che nella crisi può valere come liquidità per pagare i mezzi indispensabili.

La base giuridica

La Cassazione ha di recente ribadito che, quando il leasing si risolve o si scioglie, il credito del concedente va determinato tenendo conto di quanto ricavato dalla vendita o ricollocazione del bene, e che l’eventuale eccedenza deve tornare all’utilizzatore (Cass. 19 settembre 2025, n. 25701, resa in un caso di procedura concorsuale dell’utilizzatore). È il principio che sorregge tutta la mossa: il bene funziona come garanzia del finanziamento, e il concedente non può ottenere due volte la stessa utilità, cioè il mezzo e il credito integrale.

Per i contratti la cui risoluzione si è perfezionata prima dell’entrata in vigore della L. 124/2017 (casi ormai rari ma ancora presenti nel contenzioso), resta applicabile la distinzione fra leasing di godimento e traslativo: per il traslativo vale in via analogica l’art. 1526 c.c., con restituzione dei canoni riscossi al netto di un equo compenso per l’uso e del risarcimento del danno (Cass. SU n. 2061/2021; Cass. civ., Sez. III, ord. n. 28546/2024). Le clausole penali sono valide, ma non possono produrre un arricchimento ingiustificato: è nulla la clausola che consente al concedente di acquisire sia l’intero finanziamento sia il valore del bene (Cass. civ., Sez. III, ord. 10 gennaio 2025, n. 588); quando l’utilizzatore invoca l’art. 1526 c.c., il giudice può ridurre d’ufficio la penale manifestamente eccessiva (Cass. ord. n. 9341/2025); e il concedente che chiede l’ammissione al passivo sulla base di una penale deve provare il valore del bene recuperato (Cass. ord. n. 15000/2024).

Se qualcosa va storto

Il concedente vende il mezzo senza informarti e ti chiede la differenza. Chiedi copia della perizia, dell’atto di vendita e della documentazione sulla procedura seguita. Se emerge una vendita a prezzo vile o non conforme al comma 139, il tuo argomento è che il credito va calcolato sul valore di mercato del bene, non sul prezzo effettivamente incassato. La giurisprudenza di merito ha affrontato proprio questa contestazione in casi di veicoli venduti dopo il recupero, valutando la coerenza del prezzo con la perizia e con le condizioni del bene al momento della restituzione: l’esito dipende dalla qualità delle prove che hai raccolto alla riconsegna.

Il concedente non vende il mezzo e continua a chiederti i canoni. Dopo la risoluzione il concedente ha diritto alle voci del comma 138, non ai canoni come se il contratto fosse ancora in corso. Se il bene resta invenduto per un tempo irragionevole, contesta le spese di custodia che maturano e sollecita per iscritto la vendita.

Check di completamento

  • Hai un verbale di riconsegna dettagliato e una stima indipendente del mezzo.
  • Hai ricostruito il conto del comma 138 e lo hai confrontato con quello del concedente.
  • Hai contestato per iscritto ogni voce non dovuta e, se ti spetta, chiesto l’eccedenza.

Mossa 8 — Proteggi i soci e i garanti

Obiettivo della mossa: evitare che la crisi della società si trasformi automaticamente nella rovina personale di chi ha firmato le fideiussioni.

Quando va fatta

In parallelo a tutte le altre mosse, e in particolare prima di firmare nuove garanzie nella trattativa della mossa 2. Nel settore dei mezzi d’opera è quasi la regola che il socio amministratore, e spesso il coniuge, abbiano firmato fideiussioni a favore del concedente al momento della stipula.

Come si esegue

  1. Recupera le fideiussioni firmate e verifica: importo massimo garantito, durata, clausole di pagamento “a prima richiesta”, clausole di rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c., che in assenza di rinuncia impone al creditore di agire contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione per non perdere la garanzia.
  2. Coordina la posizione del garante con lo strumento scelto per la società. Nella composizione negoziata è possibile chiedere che le misure protettive o cautelari si estendano ai terzi garanti, quando ciò sia funzionale alle trattative: il Tribunale di Brescia lo ha fatto con l’ordinanza del 17 aprile 2025; il Tribunale di Palermo (4 aprile 2025) ha esteso le misure al socio illimitatamente responsabile che aveva immesso finanza personale.
  3. Non usare il patrimonio personale per tamponare in modo disordinato. Ogni versamento del socio deve essere tracciato e, se possibile, inserito nel piano come apporto di finanza: è un elemento che rende più credibile il risanamento agli occhi dell’esperto e del tribunale.
  4. Se il garante non è in grado di far fronte personalmente, valuta gli strumenti di regolazione della crisi da sovraindebitamento: concordato minore se è a sua volta imprenditore minore, ristrutturazione dei debiti se ricorrono i presupposti, liquidazione controllata ed esdebitazione. Sono procedure che passano attraverso l’Organismo di composizione della crisi (OCC) e un gestore della crisi.

La base giuridica

Gli strumenti per il garante sono disciplinati dal Codice della crisi agli artt. 65 ss. (sovraindebitamento), che hanno raccolto e riformato l’eredità della L. 3/2012. L’estensione delle misure protettive ai garanti si fonda sul potere del tribunale di modulare le misure in funzione del buon esito delle trattative (artt. 18 e 19 CCII). La regola dell’art. 1957 c.c. resta un presidio importante, ma è frequentemente derogata nei moduli contrattuali: va verificata clausola per clausola.

Se qualcosa va storto

Il concedente agisce direttamente contro il fideiussore con un decreto ingiuntivo. I termini sono quelli della mossa 5: 40 giorni per l’opposizione. Fra le difese da verificare: l’eventuale decadenza ex art. 1957 c.c. se non vi è valida rinuncia; la correttezza del credito garantito alla luce del comma 138, perché il garante non può essere chiamato a pagare più di quanto deve il debitore principale; la possibilità di coordinare l’azione con lo strumento in corso per la società, chiedendo l’estensione delle misure. Il fideiussore che paga senza contestare un credito gonfiato perde, nei fatti, la possibilità di recuperare la differenza.

Check di completamento

  • Hai l’elenco completo delle garanzie personali con importi, scadenze e clausole di rinuncia.
  • Hai valutato se chiedere l’estensione delle misure protettive ai garanti.
  • Il garante sa quali strumenti ha a disposizione se la sua esposizione supera le sue possibilità.

Il piano alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite su dati realistici, non casi reali. Servono a mostrarti come la stessa situazione di partenza produca esiti molto diversi a seconda di quando e come esegui le mosse.

Situazione di partenza comune. Impresa di scavi con tre contratti di leasing con lo stesso concedente: escavatore cingolato da 24 tonnellate (canone 3.180 € al mese, capitale residuo 96.540 €, prezzo di riscatto 2.900 €), pala gommata (canone 2.460 €), minipala (canone 940 €). Totale canoni mensili: 6.580 €, scadenza il giorno 5 di ogni mese. Il cantiere principale è sospeso dal 3 marzo 2026; il committente ha SAL non pagati per 186.400 €. Dal canone del 5 aprile l’impresa non paga più. Il contratto prevede la risoluzione di diritto dopo tre canoni insoluti.

Simulazione 1 — Chi agisce alla mossa 4 prima del quarto canone

Al 20 giugno i canoni insoluti sono tre per ciascun contratto (arretrato totale 19.740 €). Il concedente invia una PEC in cui dichiara di avvalersi della clausola risolutiva espressa. L’impresa contesta per iscritto: per i beni mobili la soglia legale del comma 137 è di quattro canoni, non ancora raggiunta (mossa 1). Contemporaneamente diffida il committente e incassa un acconto di 48.200 € (mossa 3). L’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive viene pubblicata lunedì 22 giugno 2026; il ricorso per la conferma è depositato lo stesso giorno. Da quel momento il concedente non può risolvere i contratti per i 19.740 € di arretrati. L’impresa paga regolarmente i canoni dal 5 luglio. Il tribunale conferma le misure per 120 giorni. Al tavolo con l’esperto si raggiunge un accordo: restituzione consensuale della minipala (mezzo sacrificabile) con conguaglio, arretrati degli altri due contratti riscadenzati in 12 rate aggiuntive di 1.570 € ciascuna (18.840 € in tutto, al netto della quota di arretrati della minipala). Esito: escavatore e pala restano in cantiere, e l’impresa riparte con un carico mensile sostenibile.

Simulazione 2 — Chi aspetta e arriva alla mossa 4 dopo la risoluzione

Stessa situazione, ma l’impresa non fa nulla. Il 5 luglio matura il quarto canone insoluto (arretrato 26.320 €). Il 10 luglio arriva una diffida con termine di 15 giorni; il 28 luglio il concedente dichiara il contratto risolto. Il 7 settembre viene notificato un decreto ingiuntivo per la consegna dei mezzi e il pagamento: il termine di 40 giorni per l’opposizione scadrebbe sabato 17 ottobre ed è quindi prorogato a lunedì 19 ottobre. L’impresa attiva la composizione negoziata solo il 15 settembre. Ora il comma 5 dell’art. 18 non aiuta più: i contratti sono già risolti. Restano il divieto di azioni esecutive sui beni con cui si esercita l’impresa e la possibilità di chiedere una misura cautelare specifica, ma il concedente si siede al tavolo da una posizione di forza: per stipulare nuovi contratti sugli stessi mezzi chiede gli arretrati integrali più la mora e nuove garanzie personali. Esito: margini ridotti, costo della soluzione molto più alto e rischio concreto di perdere almeno un mezzo.

Una variante istruttiva: se lo stesso decreto ingiuntivo fosse stato notificato il 20 luglio, il termine di 40 giorni avrebbe contato 11 giorni dal 21 al 31 luglio, si sarebbe fermato per tutto agosto e avrebbe ripreso il 1° settembre, scadendo il 29 settembre. Ma un sequestro notificato lo stesso giorno avrebbe avuto il suo termine di reclamo di 15 giorni in pieno agosto, perché i procedimenti cautelari non godono della sospensione feriale.

Simulazione 3 — Il conguaglio sull’escavatore restituito

Supponi che l’escavatore venga restituito dopo la risoluzione. Somme che il concedente può trattenere ai sensi del comma 138: canoni scaduti fino alla risoluzione 12.720 € (4 × 3.180) + capitale residuo 96.540 € + riscatto 2.900 € + spese di recupero, perizia e custodia documentate 3.150 € = 115.310 €.

  • Se il mezzo viene venduto al valore di mercato risultante dalla perizia, 121.300 €, il concedente deve restituire all’impresa 5.990 €.
  • Se invece viene venduto a 104.800 € senza rispettare i criteri del comma 139, il concedente chiederà ancora 10.510 €. L’impresa, con il verbale di riconsegna e la stima indipendente raccolti nella mossa 7, contesta: calcolato sul valore di mercato, non c’è alcun debito residuo e anzi le spettano 5.990 €. La differenza tra le due posizioni è di 16.500 €.
  • Se infine il concedente avesse chiesto con decreto ingiuntivo tutti i canoni a scadere comprensivi di interessi (ipotizziamo 108.240 € invece di 96.540 € di solo capitale), senza alcuna deduzione del valore del mezzo, la pretesa sarebbe salita a 127.010 € oltre alla restituzione del bene: una sovrastima di oltre 130.000 € rispetto alla posizione corretta, da contestare con l’opposizione della mossa 5.

Simulazione 4 — Il concordato in continuità

Stessa situazione della simulazione 1, ma oltre ai leasing l’impresa ha 214.600 € di debiti verso fornitori e banche che rendono necessario uno strumento concorsuale. Il 14 settembre deposita domanda di concordato con riserva e chiede le misure protettive. Gli arretrati dei leasing (19.740 €) diventano crediti anteriori; l’escavatore e la pala sono contratti essenziali e il concedente non può risolverli per quegli arretrati (art. 94-bis CCII). L’impresa paga i canoni correnti in prededuzione (5.640 € al mese per i due mezzi indispensabili) e chiede la sospensione del contratto della minipala, riservandosi lo scioglimento con il deposito del piano. Nel piano, gli arretrati sono soddisfatti nella percentuale prevista per la classe di appartenenza. Esito: continuità dei mezzi indispensabili, a condizione di sostenere i canoni correnti per tutta la procedura. Se il prospetto di cassa avesse mostrato che 5.640 € al mese non erano sostenibili, la domanda non andava depositata in quella forma: sarebbe stato necessario prima rinegoziare o restituire un altro mezzo.


Il piano in una pagina

Questa è la pagina da stampare e tenere sulla scrivania. Le mosse sono pensate in sequenza, ma alcune (la 3 e la 8) corrono in parallelo alle altre. La regola generale è semplice: le mosse difensive (5) hanno la precedenza assoluta quando un termine processuale è aperto; le mosse protettive (4 e 6) vanno fatte prima che il contratto si risolva; le mosse di recupero del valore (7) vanno preparate prima che il mezzo venga venduto.

Se hai poco tempo, ricorda tre numeri: quattro (i canoni mensili oltre i quali il concedente può risolvere il leasing di un bene mobile), quaranta (i giorni per opporti a un decreto ingiuntivo), quindici (i giorni per reclamare contro un sequestro, senza pausa estiva).

MossaObiettivoTermine chiaveRischio se la salti
1. Inventario dei contrattiSapere esposizione e clausoleSubito; entro il termine della diffida (min. 15 giorni)Rispondere al buio, accettare risoluzioni contestabili
2. Iniziativa scritta col concedenteAprire una trattativa documentataPrima del 4° canone insolutoLasciare al concedente il controllo dei tempi
3. Mappa mezzi e creditiDimostrare la prospettiva di continuitàPrima di ogni istanzaMisure protettive negate per mancanza di prospettiva
4. Composizione negoziataBloccare risoluzioni e azioni sui mezziPrima della risoluzione; ricorso lo stesso giorno della pubblicazioneContratti risolti, mezzi ritirati
5. Difesa processualeNon perdere i termini40 gg (decreto ingiuntivo), 15 gg (reclamo cautelare), 20 gg (art. 617)Titoli definitivi contro l’impresa
6. Strumento concorsualeProteggere i contratti essenziali in insolvenzaPrima che i creditori ottengano l’apertura della liquidazioneLiquidazione giudiziale, perdita dei mezzi
7. Controllo vendita e conguaglioRecuperare il valore del mezzoDalla riconsegna, prima della venditaPagare due volte: mezzo e debito
8. Tutela dei garantiProteggere il patrimonio personalePrima di firmare nuove garanzieEscussione delle fideiussioni personali

Gli scenari di deviazione

Anche il piano migliore incontra imprevisti. Ecco i tre più frequenti nel settore del movimento terra, con il piano B per ciascuno.

Deviazione 1 — Il concedente accelera e manda il recuperatore in cantiere

Ti telefona il capocantiere: c’è un camion con un incaricato della società di leasing che vuole caricare l’escavatore. Il primo passo è non farti prendere dal panico e non cedere a pressioni verbali. Il recupero di un bene in leasing contro la volontà dell’utilizzatore passa dalla consegna volontaria o da un provvedimento del giudice eseguito dall’ufficiale giudiziario: chiedi all’incaricato di mostrarti il titolo in base al quale agisce. Se non lo ha, non sei tenuto a consegnare, ma evita qualunque comportamento che possa essere letto come occultamento o danneggiamento del bene. Il piano B è attivare immediatamente la mossa 4, se non l’hai già fatto, e comunicare per PEC al concedente la pendenza delle trattative o l’imminente deposito dell’istanza.

Ricorda che trattenere, nascondere o peggio vendere un mezzo dopo la risoluzione del contratto può esporti anche a responsabilità penale: la difesa si fa con gli strumenti giuridici, non spostando il mezzo in un altro piazzale. Se un tuo dipendente, per eccesso di zelo, ha già spostato il mezzo, comunica subito per iscritto al concedente dove si trova e perché.

Deviazione 2 — Hai scoperto tardi un termine scaduto

Il decreto ingiuntivo era stato notificato alla sede legale mentre eri fuori per lavoro, e i 40 giorni sono passati. Prima verifica la regolarità della notifica: se è nulla o irregolare, o se un impedimento non imputabile ti ha impedito di conoscere l’atto, puoi avere spazio per l’opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.). Se la notifica è regolare, il decreto è definitivo, ma la partita non è chiusa. Il piano B si articola su tre fronti: attivare la composizione negoziata per bloccare l’esecuzione per consegna sui beni con cui lavori; usare comunque la mossa 7 per il conguaglio, verificando con attenzione se e in che misura il titolo definitivo incida sulla possibilità di far valere il valore del bene recuperato; preparare una proposta transattiva che tenga conto del valore del mezzo, perché anche il concedente ha interesse a chiudere senza un’esecuzione costosa.

Deviazione 3 — Il mezzo non c’è più, o è gravemente danneggiato

Un escavatore rubato da un cantiere isolato, o danneggiato in un ribaltamento, cambia completamente lo scenario. Verifica subito le clausole del contratto sul furto e sul sinistro, e la polizza assicurativa (quasi sempre vincolata a favore del concedente). Denuncia immediatamente il furto all’autorità e comunicalo per PEC al concedente allegando la denuncia.

Un punto da conoscere: se il concedente ha già risolto il contratto per il furto, non può poi “ripensarci” e trattare la vicenda come inadempimento nei canoni per chiederti somme diverse; la Cassazione ha escluso che chi ha ottenuto la risoluzione possa rinunciare ai suoi effetti a danno dell’affidamento della controparte (Cass. civ., Sez. III, 18 settembre 2024, n. 25128, resa proprio in un caso di bene sottratto). Il piano B è far valere la copertura assicurativa, verificare che l’indennizzo venga imputato al tuo debito e contestare ogni pretesa che ne prescinda.


Le domande di chi sta eseguendo il piano

Posso fare la mossa 4 prima della 2, saltando la trattativa diretta? Sì, se i tempi lo impongono: quando sei già a tre canoni insoluti e il concedente non risponde, aspettare l’esito di una PEC può costarti il contratto. La trattativa diretta resta utile, ma può svolgersi direttamente al tavolo della composizione negoziata, con l’esperto.

Le misure protettive mi esonerano dal pagare i canoni? No. Impediscono al concedente di risolvere il contratto e di agire sui mezzi per i canoni anteriori alla pubblicazione dell’istanza. I canoni che maturano dopo vanno pagati: se non li paghi, apri un nuovo inadempimento non coperto dalla protezione.

La composizione negoziata è pubblica? I miei clienti lo verranno a sapere? L’istanza di misure protettive viene pubblicata nel registro delle imprese, quindi è conoscibile. Il percorso, però, è riservato nel suo svolgimento, e per un committente un’impresa che gestisce la crisi con uno strumento ordinato è spesso più affidabile di una che rischia di vedersi ritirare i mezzi a metà lavori. Se non chiedi misure protettive, la composizione negoziata non viene pubblicata.

Posso restituire un mezzo e tenerne altri dello stesso concedente? Sì, è anzi una delle soluzioni più frequenti: la restituzione consensuale di un mezzo sacrificabile, con conguaglio secondo il comma 138, alleggerisce l’esposizione e rende sostenibili gli altri contratti. Fissa per iscritto le condizioni prima della riconsegna, compreso il criterio di vendita e l’imputazione dell’eventuale eccedenza agli arretrati degli altri contratti.

Se il concedente vende il mezzo a meno di quanto vale, chi paga la differenza? Il comma 139 impone una vendita ai valori di mercato con criteri di trasparenza. Se il prezzo è inferiore senza giustificazione, puoi sostenere che il tuo debito vada calcolato sul valore di mercato. Per riuscirci servono prove dello stato e del valore del mezzo al momento della riconsegna (mossa 7).

Il mio contratto prevede la risoluzione dopo due canoni: vale? Per le risoluzioni i cui presupposti sono maturati dopo l’entrata in vigore della L. 124/2017, la soglia legale per i beni mobili è di quattro canoni mensili o importo equivalente, e una clausola più severa si presta a essere contestata alla luce delle Sezioni Unite del 2021. Il punto va argomentato con attenzione sul testo del singolo contratto: non dare per scontato né che la clausola sia valida né che sia inefficace.

Posso noleggiare un mezzo sostitutivo mentre la composizione negoziata è in corso? Sì, la gestione ordinaria dell’impresa prosegue. Anzi, sostituire con un noleggio a freddo un mezzo sacrificabile restituito può migliorare il prospetto di cassa. Durante la composizione negoziata, però, devi informare l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative.

Sono un’impresa individuale molto piccola: la composizione negoziata fa per me? La composizione negoziata è accessibile anche all’impresa minore, ma per realtà molto piccole, specie se l’esposizione è già divenuta insostenibile, il concordato minore o gli altri strumenti del sovraindebitamento, gestiti con l’OCC, possono essere più adatti. La scelta dipende dai numeri della mossa 3.


La giurisprudenza che sostiene il piano

Di seguito, organizzati per mossa, i provvedimenti su cui si regge il piano. Per ciascuno trovi gli estremi, il principio riformulato e il motivo per cui ti interessa.

A sostegno delle mosse 1 e 2 (soglia di risoluzione e trattativa)

  1. Cass. civ., Sezioni Unite, 28 gennaio 2021, n. 2061. La disciplina del leasing della L. 124/2017 non è retroattiva: si applica alle risoluzioni i cui presupposti sono maturati dopo l’entrata in vigore della legge; per quelle anteriori resta la distinzione fra leasing di godimento e traslativo, con applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. al secondo, anche se segue il fallimento dell’utilizzatore. Nella stessa pronuncia le Sezioni Unite indicano che una clausola risolutiva calibrata in modo più sfavorevole all’utilizzatore rispetto alle soglie legali non può operare come previsto. Rilevanza: è il fondamento per contestare una risoluzione dichiarata con meno di quattro canoni insoluti.
  2. Trib. Sassari, 9 agosto 2024. Ha applicato la L. 124/2017 a inadempimenti successivi alla sua entrata in vigore, verificando in concreto il raggiungimento delle soglie del comma 137 e richiamando l’inefficacia delle clausole meno favorevoli all’utilizzatore. Rilevanza: mostra come i giudici di merito controllano la soglia caso per caso.
  3. Trib. Bologna, 19 febbraio 2024. Ha negato l’applicazione dei commi 138 e 139 a un inadempimento risalente al 2011, in linea con le Sezioni Unite. Rilevanza: ricorda che la data dell’inadempimento determina la disciplina applicabile.
  4. Corte d’Appello di Brescia, 13 luglio 2022, n. 944. Ha esaminato l’esercizio della clausola risolutiva espressa nel leasing alla luce del dovere di buona fede. Rilevanza: sostiene la contestazione di risoluzioni pretestuose in costanza di trattative (mossa 2).
  5. Cass. civ., Sez. III, 18 settembre 2024, n. 25128. Chi ha ottenuto la risoluzione legale o giudiziale del contratto non può rinunciarvi unilateralmente, a tutela dell’affidamento della controparte. Rilevanza: spiega perché, risolto il contratto, serve un nuovo accordo per riattivarlo, e protegge l’utilizzatore da cambi di strategia del concedente (deviazione 3).

A sostegno della mossa 4 (composizione negoziata e misure protettive)

  1. Trib. Roma, 3 febbraio 2022. Pronuncia sulle misure protettive nella composizione negoziata, commentata in dottrina con l’osservazione che l’art. 18 comprende anche i beni di terzi, come quelli in leasing, con cui si esercita l’impresa. Rilevanza: argomento centrale per includere i mezzi d’opera nella protezione.
  2. Trib. Como, ord. 30 aprile 2025 (con successiva proroga nel giugno 2025). Ha confermato per 120 giorni le misure protettive, compreso il divieto per i creditori di rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, concedendo anche misure cautelari. Rilevanza: modello di protezione dei contratti in corso durante le trattative.
  3. Trib. Brescia, ord. 17 aprile 2025. Ha confermato le misure protettive per 120 giorni, estendendole ai terzi garanti. Rilevanza: sostiene la mossa 8.
  4. Trib. Modena, ord. 8 marzo 2025. Ha ritenuto concedibile, nella composizione negoziata e per la durata delle misure protettive, l’inibitoria alla banca di escutere la garanzia pubblica sul finanziamento. Rilevanza: utile se i tuoi leasing sono assistiti da garanzia pubblica.
  5. Trib. Vicenza, 23 luglio 2025. Ha esaminato una misura cautelare atipica di divieto temporaneo di escussione di una garanzia pubblica nell’ambito di una composizione negoziata. Rilevanza: conferma l’orientamento del Tribunale di Modena.
  6. Trib. Palermo, ord. 4 aprile 2025. Ha esteso le misure protettive e cautelari al socio illimitatamente responsabile che aveva immesso finanza personale, inibendo anche le segnalazioni in centrale rischi. Rilevanza: protezione dei soci (mossa 8) e della reputazione creditizia durante le trattative.

A sostegno della mossa 6 (strumenti concorsuali)

  1. Corte d’Appello di Lecce, 17 aprile 2025. Ha deciso un reclamo contro il decreto di autorizzazione alla sospensione di un contratto di finanziamento ai sensi dell’art. 97 CCII, con determinazione dell’indennizzo. Rilevanza: mostra come i giudici applicano l’art. 97 riformato dal correttivo.

A sostegno delle mosse 5 e 7 (credito del concedente, vendita del bene e conguaglio)

  1. Cass. civ., 19 settembre 2025, n. 25701. Il credito del concedente, a seguito di risoluzione o scioglimento, si determina tenendo conto del ricavato della vendita o ricollocazione del bene, con restituzione dell’eventuale eccedenza. Rilevanza: è il cardine del conguaglio e della contestazione delle pretese gonfiate.
  2. Cass. civ., Sez. III, ord. 10 gennaio 2025, n. 588. Nel leasing traslativo risolto prima della L. 124/2017, è compatibile con l’art. 1526 c.c. la penale che scomputa il ricavato della vendita; è invece nulla quella che fa acquisire al concedente sia l’intero finanziamento sia il valore del bene. Rilevanza: limite alle penali che duplicano il vantaggio del concedente.
  3. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 28546/2024. Ribadisce, per un leasing traslativo risolto prima del 2017, l’applicazione analogica dell’art. 1526 c.c., cassando la decisione che aveva applicato retroattivamente la nuova disciplina. Rilevanza: per i contratti più datati, diritto alla restituzione dei canoni al netto dell’equo compenso.
  4. Cass. ord. n. 9341/2025. Quando l’utilizzatore invoca l’art. 1526 c.c., il giudice può ridurre d’ufficio la penale manifestamente eccessiva, senza incorrere in ultrapetizione. Rilevanza: rafforza la contestazione delle penali.
  5. Cass. ord. n. 15000/2024. La clausola penale nel leasing traslativo è astrattamente valida, ma il concedente che la fa valere in sede concorsuale deve provare il valore del bene restituito, per consentire il controllo di equità. Rilevanza: sposta sul concedente l’onere di documentare il valore del mezzo.

Cosa può fare lo Studio Monardo per eseguire il piano con te

Un piano funziona se qualcuno lo esegue con precisione, nei termini e senza contraddizioni fra una mossa e l’altra. Ecco cosa fa concretamente lo Studio Monardo per un’impresa di scavi e movimento terra con i mezzi in leasing a rischio.

  1. Analizziamo ogni contratto di leasing, condizioni generali comprese, e verifichiamo se la clausola risolutiva espressa e la clausola penale sono conformi ai commi 137 e 138 della L. 124/2017.
  2. Ricostruiamo il conto del concedente: canoni scaduti, capitale residuo, interessi, spese, confrontandolo con il piano di ammortamento per individuare ogni voce non dovuta.
  3. Redigiamo e inviamo le comunicazioni al concedente: contestazione delle risoluzioni anticipate, proposte di moratoria e riscadenzamento, richieste documentali, con un linguaggio che non contenga rinunce o riconoscimenti involontari.
  4. Prepariamo l’istanza di composizione negoziata e la richiesta di misure protettive, costruendo con i commercialisti dello staff il progetto di piano, il prospetto di cassa e le schede dei mezzi indispensabili.
  5. Depositiamo il ricorso per la conferma delle misure e chiediamo, quando servono, misure cautelari mirate nei confronti del singolo concedente, anche per inibire l’escussione di garanzie pubbliche.
  6. Difendiamo l’impresa nei giudizi di recupero: opposizioni a decreto ingiuntivo con istanza di sospensione, reclami contro sequestri e provvedimenti d’urgenza, opposizioni all’esecuzione per consegna.
  7. Valutiamo e impostiamo lo strumento concorsuale più adatto quando la trattativa non basta: accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria, concordato in continuità con tutela dei contratti essenziali, concordato minore per le imprese minori.
  8. Seguiamo la riconsegna e la vendita dei mezzi sacrificabili, verificando perizia e procedura di vendita e chiedendo il conguaglio previsto dalla legge.
  9. Tuteliamo soci e fideiussori, chiedendo l’estensione delle misure protettive ai garanti e, se necessario, impostando le procedure da sovraindebitamento con l’OCC.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per un’impresa con i mezzi in leasing, l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è la leva più diretta: significa conoscere dall’interno la composizione negoziata, il ruolo dell’esperto e ciò che il tribunale valuta prima di confermare le misure protettive sui beni con cui l’impresa lavora. Il coordinamento dello staff in diritto bancario consente di leggere i contratti di leasing con gli occhi di chi conosce la materia dei finanziamenti; le competenze di Gestore della crisi e di fiduciario OCC entrano in gioco quando occorre proteggere soci e garanti.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore che imposta la trattativa e l’istanza di misure protettive può seguire le opposizioni e i gradi successivi, senza che la linea difensiva cambi di mano.

Lo staff è multidisciplinare: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, perché in una crisi da leasing il dato contabile (prospetto di cassa, piano di risanamento) e il dato giuridico (contratti, termini, misure) non si possono separare.


Chiusura: il tempo dei canoni non aspetta i tempi dei cantieri

I cantieri si sbloccano con i tempi della burocrazia e dei committenti; i canoni scadono con la regolarità di un calendario. Fra queste due velocità si gioca la sopravvivenza della tua impresa. La legge oggi offre strumenti concreti per impedire che un’impresa sana, colpita da una crisi di liquidità, perda i mezzi con cui lavora: ma funzionano solo se usati nel momento giusto. Ogni mossa fatta prima della risoluzione è un mezzo che resta in cantiere; ogni mossa rimandata è un’opzione che si chiude.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché è il punto in cui crisi d’impresa e diritto dei finanziamenti si incontrano: l’abilitazione dell’Avv. Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda esattamente il percorso che consente di chiedere la protezione dei beni aziendali, il coordinamento dello staff in diritto bancario permette di analizzare i contratti di leasing, e la qualifica di cassazionista garantisce che la difesa possa proseguire senza cambi di linea fino all’ultimo grado.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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