La maggior parte delle compagnie di navigazione che finiscono in liquidazione giudiziale non affonda per il costo del bunker in sé, ma per gli errori commessi nei dodici mesi in cui la crisi era ancora governabile. Il prezzo del carburante navale, la piena entrata a regime dell’EU ETS per il trasporto marittimo dal 1° gennaio 2026 e gli obblighi del regolamento FuelEU Maritime hanno trasformato voci di costo un tempo prevedibili in variabili capaci di bruciare la liquidità di un armatore in pochi trimestri. Quando quella liquidità serve anche a pagare le rate dei mutui navali e a rientrare dagli sconfinamenti sui fidi, la domanda arriva puntuale: si può impostare un accordo di ristrutturazione dei debiti con le banche, e uno studio legale è in grado di costruirlo?
La risposta è sì. L’accordo di ristrutturazione disciplinato dagli artt. 57 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024) è uno strumento pensato esattamente per imprese con un’esposizione concentrata su un numero limitato di grandi creditori, come accade tipicamente a chi finanzia la propria flotta con il sistema bancario. Ma è anche lo strumento in cui gli errori si pagano più cari, perché si gioca su soglie percentuali, termini di pagamento rigidi e un controllo del tribunale che non perdona i piani costruiti sull’ottimismo.
Gli errori che vediamo ripetersi più spesso sono sei:
- Trattare la crisi del carburante come una fase passeggera e rimandare la reazione.
- Negoziare con ogni banca per conto proprio, firmando rientri bilaterali senza un piano.
- Scegliere lo strumento sbagliato tra accordo ordinario, agevolato, ad efficacia estesa e convenzione di moratoria.
- Dimenticare i creditori estranei e il peso dei privilegi navali.
- Costruire il piano su un prezzo del bunker ottimistico, ignorando i costi ETS e FuelEU.
- Gestire cassa e flotta durante le trattative come se nulla fosse cambiato.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché la materia sta all’incrocio di tre competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. La prima è la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè la figura che il legislatore ha posto al centro della composizione negoziata, il percorso da cui oggi nasce gran parte degli accordi con le banche. La seconda è il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, indispensabile quando il cuore del debito è costituito da mutui navali, linee a breve e posizioni con il Fisco. La terza è la qualifica di cassazionista, che consente di difendere la stessa impostazione dall’omologazione fino all’ultimo grado di giudizio.
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Errore n. 1 — “È solo il bunker, passerà”: rimandare la reazione finché la crisi diventa insolvenza
L’errore
Una società armatrice con quattro navi impiegate su rotte intra-mediterranee vede crescere il costo del carburante per tre trimestri consecutivi. Gli amministratori decidono di “tenere duro”: rinviano qualche fornitura, utilizzano interamente le linee di credito a breve, chiedono alla banca capofila una sospensione informale delle rate del mutuo navale. Sei mesi dopo gli sconfinamenti sono stabili, i fornitori scaduti superano quelli correnti e una banca comunica la revoca degli affidamenti.
Perché è un errore
Il Codice della crisi distingue con precisione due stati. La crisi è la situazione che rende probabile l’insolvenza e si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni dei successivi dodici mesi (art. 2, comma 1, lett. a, CCII). L’insolvenza è l’incapacità ormai manifesta di adempiere regolarmente. L’accordo di ristrutturazione è accessibile in entrambe le situazioni, ma la differenza pratica è enorme: in crisi si negozia con un’impresa che ha ancora valore, flotta operativa e contratti di noleggio in essere; in insolvenza si negozia con un’impresa che le banche iniziano a guardare come un portafoglio da liquidare.
A monte c’è un obbligo che grava sugli amministratori: l’art. 2086, comma 2, c.c. impone all’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi, e di attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento. L’art. 3, comma 4, CCII individua i segnali che non possono essere ignorati:
- debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà del monte salari mensile (dato critico per un armatore, dove il costo dell’equipaggio è una voce strutturale);
- debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quelli non scaduti;
- esposizioni verso banche e intermediari finanziari scadute da più di sessanta giorni, o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti, purché rappresentino almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- le esposizioni verso i creditori pubblici qualificati indicate dall’art. 25-novies CCII.
Le conseguenze
L’esperienza insegna che il costo dell’attesa si manifesta su tre fronti. Il primo è contrattuale: le banche, nel momento in cui comunicano variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, devono darne notizia anche agli organi di controllo della società (art. 25-decies CCII), e da quel momento il sindaco o il revisore ha un obbligo di segnalazione che accelera tutto. Il secondo è patrimoniale: la flotta, se si arriva tardi, rischia di essere oggetto di azioni esecutive o cautelari proprio nei porti in cui scala. Il terzo è personale: gli amministratori che proseguono l’attività senza attivarsi rispondono dei danni causati dall’aggravamento del dissesto, e la giurisprudenza ha riconosciuto al curatore la legittimazione ad agire anche contro la banca che abbia concesso credito in modo abusivo a un’impresa ormai decotta, in concorso con gli amministratori (Cass. civ., Sez. I, 30 giugno 2021, n. 18610). In altre parole, il ritardo non mette a rischio solo l’impresa, ma anche chi la guida.
Cosa fare invece
Il momento giusto per muoversi è quando i segnali dell’art. 3 compaiono per la prima volta, non quando si consolidano. La strada più efficace, per un armatore con debito concentrato sulle banche, è spesso la composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII, che hanno assorbito la disciplina introdotta dal D.L. 118/2021): l’imprenditore presenta l’istanza tramite la piattaforma telematica della camera di commercio, una commissione nomina un esperto indipendente e si apre un tavolo strutturato con i creditori. Due norme sono decisive per chi ha debiti bancari. L’art. 16, comma 5, CCII stabilisce che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o di revoca degli affidamenti bancari. L’art. 18 consente di chiedere misure protettive che impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa.
La composizione negoziata non è un’alternativa all’accordo di ristrutturazione: ne è spesso la sala d’attesa ideale. Tra gli esiti previsti dall’art. 23 CCII c’è proprio la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione, con condizioni addirittura più favorevoli (lo vedremo nell’errore n. 3).
Come si svolge, in concreto, questo percorso per un armatore? L’istanza è accompagnata da un set documentale preciso: bilanci degli ultimi esercizi, situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, elenco dei creditori con i relativi crediti scaduti e a scadere, un progetto di piano di risanamento e una relazione sull’attività in corso, oltre al certificato dei debiti fiscali, contributivi e verso la riscossione. L’esperto nominato convoca l’imprenditore, valuta se esistano concrete prospettive di risanamento e, se le ritiene sussistenti, incontra le banche e gli altri creditori. Le banche hanno un dovere specifico di partecipare alle trattative in modo attivo e informato e di collaborare lealmente, rispettando la riservatezza (art. 16 CCII). Le trattative hanno una durata di regola di centottanta giorni, con possibilità di proroga quando le parti lo richiedono e l’esperto vi acconsente. Per un armatore, questo significa avere sei mesi di tavolo strutturato in cui la flotta continua a navigare e i contratti di noleggio restano in essere, invece di sei mesi di trattative informali in cui ogni banca si muove per conto proprio.
Il dettaglio che pochi conoscono
La Cassazione penale ha valorizzato la pendenza della composizione negoziata anche fuori dal diritto concorsuale: con la sentenza della Sez. III, 9 luglio 2025 (depositata il 2 settembre 2025), n. 30109, ha ritenuto che l’avvio del percorso possa escludere il pericolo che giustifica un sequestro preventivo finalizzato alla confisca in materia penale-tributaria. Per un armatore che abbia accumulato ritardi nei versamenti, entrare tempestivamente in un percorso serio di regolazione della crisi non è solo una scelta di gestione: può incidere sulla stessa disponibilità dei beni aziendali.
Errore n. 2 — Trattare con ogni banca separatamente, firmando rientri bilaterali senza un piano
L’errore
La banca che ha erogato il mutuo navale propone un riscadenziamento in cambio di una garanzia aggiuntiva su una seconda nave. La banca che finanzia il circolante chiede un piano di rientro mensile sul fido sconfinato. Una terza banca, con un finanziamento chirografario, viene pagata per intero “perché è la più aggressiva”. Ogni accordo, preso da solo, sembra ragionevole. Messi insieme, prosciugano la cassa e alterano la parità tra creditori.
Perché è un errore
Gli accordi bilaterali conclusi da un’impresa in crisi, al di fuori di un piano attestato o di uno strumento omologato, restano esposti alle azioni revocatorie se l’impresa finisce poi in liquidazione giudiziale. L’art. 166 CCII rende revocabili, tra l’altro, le garanzie concesse per debiti preesistenti non scaduti e i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti nei sei mesi anteriori al deposito della domanda, se il creditore conosceva lo stato di insolvenza. La protezione esiste, ma solo a determinate condizioni: l’art. 166, comma 3, lett. d) ed e), sottrae alla revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione di un piano attestato di risanamento (art. 56 CCII) e in esso indicati, oppure in esecuzione di un accordo di ristrutturazione omologato.
Sul piano penale, l’art. 322, comma 3, CCII punisce la bancarotta preferenziale, cioè i pagamenti o le simulazioni di titoli di prelazione eseguiti allo scopo di favorire alcuni creditori a danno degli altri. L’art. 324 CCII esclude l’applicazione della bancarotta preferenziale e della bancarotta semplice ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato, di un accordo di ristrutturazione omologato, di un piano attestato o degli accordi conclusi all’esito della composizione negoziata.
Le conseguenze
È qui che molti compromettono la propria posizione: la garanzia aggiuntiva concessa alla banca del mutuo navale, se non inserita in un piano attestato o in un accordo omologato, è esposta alla revocatoria del curatore. Il pagamento integrale alla banca “più aggressiva” può essere restituito alla massa. E, nella situazione peggiore, l’amministratore che ha deciso quei pagamenti selettivi rischia di doverne rispondere sul piano penale per bancarotta preferenziale.
Neppure il piano attestato è uno scudo automatico. La Cassazione ha chiarito, con un orientamento formatosi sotto la legge fallimentare ma pienamente attuale nella sua logica, che l’esenzione dalla revocatoria non scatta per il solo fatto che esista un’attestazione: il giudice della revocatoria deve verificare, con un giudizio “ex ante”, cioè riportandosi al momento in cui l’atto è stato compiuto, se il piano fosse effettivamente idoneo al risanamento e fondato su dati veritieri (Cass. civ., Sez. I, 5 luglio 2016, n. 13719). Un piano fragile, quindi, non protegge né l’impresa né la banca che ha incassato.
Cosa fare invece
La regola è un solo tavolo, un solo piano, una sola regia. Prima di firmare qualsiasi riscadenziamento, occorre costruire una manovra finanziaria complessiva che tratti tutte le banche secondo criteri omogenei e trasparenti: ordine delle garanzie, natura del credito (ipotecario navale, chirografario, a breve), ruolo nella nuova finanza. In una prima fase si chiede alle banche un periodo di sospensione delle azioni (il cosiddetto standstill), durante il quale nessuna banca si avvantaggia sulle altre. Poi la manovra si “veste” con lo strumento giuridico adatto: piano attestato, accordo di ristrutturazione, convenzione di moratoria, oppure gli accordi conclusi all’esito della composizione negoziata, che l’art. 23, comma 1, lett. c), CCII munisce degli stessi effetti protettivi dalla revocatoria e dalla bancarotta senza bisogno di attestazione, se sottoscritti anche dall’esperto.
Un buon accordo di standstill, nel settore marittimo, dovrebbe contenere almeno quattro elementi: l’impegno delle banche a non revocare le linee e a non accelerare i finanziamenti per un periodo determinato; l’impegno a non escutere garanzie e a non avviare azioni sulle navi ipotecate; l’impegno dell’impresa a non compiere pagamenti preferenziali né a concedere nuove garanzie fuori dal piano; un calendario di informativa periodica (flussi di cassa, impiego della flotta, andamento dei noli e del costo del carburante). Lo standstill non è uno strumento del Codice della crisi, ma un contratto: vincola solo chi lo firma, ed è per questo che va presto ricondotto a uno degli strumenti tipici, che offrono protezioni opponibili anche a chi non ha sottoscritto.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’esenzione dell’art. 166, comma 3, lett. d), non copre tutto ciò che avviene “durante” il piano, ma solo gli atti in esso indicati. E non opera in caso di dolo o colpa grave dell’attestatore, o di dolo o colpa grave del debitore conosciuti dal creditore al momento dell’atto. Per questo, nella redazione del piano, ogni garanzia, ogni pagamento rilevante e ogni nuova linea di credito va descritto puntualmente: una garanzia ipotecaria navale concessa “in esecuzione del piano” ma non prevista dal piano resta, a tutti gli effetti, un atto revocabile.
Errore n. 3 — Scegliere lo strumento sbagliato (o non sapere di poterne scegliere un altro)
L’errore
L’armatore ha raggiunto un’intesa con le due banche principali, che insieme rappresentano il 57% del debito complessivo. Una terza banca, titolare di un finanziamento chirografario, si rifiuta di aderire. Gli amministratori concludono che l’accordo di ristrutturazione “non si può fare” perché manca il 60%, e si orientano verso un concordato preventivo, più lungo, più costoso in termini di tempo e più invasivo. Oppure, al contrario, depositano comunque l’accordo ordinario, contando di “recuperare” la banca dissenziente pagandola come estranea, senza avere la liquidità per farlo.
Perché è un errore
Il Codice della crisi non offre un solo accordo di ristrutturazione, ma una famiglia di strumenti con soglie e condizioni diverse:
- accordo ordinario (art. 57 CCII): richiede l’adesione di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti e il pagamento integrale degli estranei nei termini di legge;
- accordo agevolato (art. 60 CCII): la soglia scende al 30% se il debitore non propone la moratoria dei creditori estranei e non ha chiesto né rinuncia a chiedere misure protettive temporanee;
- accordo ad efficacia estesa (art. 61 CCII): gli effetti si estendono ai creditori non aderenti appartenenti alla stessa categoria, individuata in base all’omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici, quando gli aderenti rappresentano almeno il 75% dei crediti della categoria, tutti i creditori della categoria sono stati informati e messi in condizione di partecipare in buona fede, e i non aderenti possono risultare soddisfatti in misura non inferiore a quanto otterrebbero dalla liquidazione giudiziale;
- convenzione di moratoria (art. 62 CCII): disciplina in via provvisoria gli effetti della crisi, con dilazione delle scadenze, rinuncia o sospensione delle azioni esecutive e cautelari e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, ed è estensibile ai non aderenti della stessa categoria alla soglia del 75%.
L’art. 61 contiene una disposizione costruita su misura per imprese come quelle armatoriali: quando l’impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari pari ad almeno la metà dell’indebitamento complessivo, l’accordo può individuare una o più categorie tra questi creditori, che abbiano posizione giuridica e interessi economici omogenei, e chiederne l’estensione degli effetti.
Le conseguenze
Scegliere lo strumento sbagliato significa due cose. Nel primo scenario si rinuncia a uno strumento adatto e si imbocca una procedura più pesante, con tempi più lunghi e maggiore esposizione dell’impresa. Nel secondo si deposita un accordo ordinario che il tribunale non può omologare, perché l’attestatore non è in grado di affermare che i creditori estranei saranno pagati integralmente nei 120 giorni. Il diniego di omologazione, se un creditore o il pubblico ministero lo chiedono, può essere accompagnato dall’apertura della liquidazione giudiziale (art. 48 CCII). La Cassazione, inoltre, vigila sull’uso degli strumenti: ha confermato che costituisce abuso dell’accordo di ristrutturazione la costruzione di operazioni meramente strumentali finalizzate ad azzerare un debito senza una reale prospettiva di ristrutturazione (Cass. civ., Sez. I, ord. 26 febbraio 2026, n. 4365).
Cosa fare invece
La scelta dello strumento è la prima decisione tecnica, e va presa dopo la mappatura completa del passivo. Nel caso descritto, un accordo ad efficacia estesa che individui come categoria omogenea le banche titolari di crediti chirografari a medio-lungo termine potrebbe vincolare anche la banca dissenziente, se gli aderenti della categoria superano il 75%. In alternativa, una convenzione di moratoria limitata alle banche può “congelare” le scadenze per il tempo necessario a completare la manovra. La categoria va costruita su criteri reali di omogeneità, non per aggirare il dissenso di un singolo creditore: la Cassazione, in una pronuncia del 2026 sulla nozione di categoria negli accordi ad efficacia estesa, ha sottolineato che il concetto di categoria si avvicina a quello di classe nel concordato preventivo ma resta distinto, e ha escluso che le categorie possano essere ritagliate artificialmente per manipolare le maggioranze (Cass. civ., Sez. I, n. 2817/2026, decisione del 13 gennaio 2026).
Il dettaglio che pochi conoscono
Se l’accordo matura all’esito della composizione negoziata e il suo raggiungimento risulta dalla relazione finale dell’esperto, l’art. 23, comma 2, CCII riduce la soglia del 75% richiesta per l’efficacia estesa al 60%. Per un armatore che deve “trascinare” una banca dissenziente, passare prima dalla composizione negoziata può fare la differenza tra un accordo omologabile e un accordo impossibile. Inoltre, la composizione negoziata può chiudersi anche con un concordato semplificato per la cessione dei beni (art. 25-sexies CCII), uscita di sicurezza da conoscere fin dall’inizio, anche quando si spera di non doverla usare.
Per orientarsi, è utile mettere a confronto gli strumenti sui parametri che contano per un armatore con debito bancario:
| Strumento | Soglia di adesione | Effetti sui non aderenti | Quando è adatto |
|---|---|---|---|
| Accordo ordinario (art. 57) | 60% dei crediti totali | Nessuno: pagamento integrale entro 120 giorni | Banche compatte e pochi creditori estranei |
| Accordo agevolato (art. 60) | 30% dei crediti totali | Nessuno: niente moratoria degli estranei e niente misure protettive | Debito molto frammentato, ma liquidità per pagare subito gli estranei |
| Accordo ad efficacia estesa (art. 61) | 75% della categoria (60% se all’esito della composizione negoziata) | Vincolati i non aderenti della stessa categoria, alle condizioni di legge | Una o poche banche dissenzienti dentro una categoria omogenea |
| Convenzione di moratoria (art. 62) | 75% della categoria | Dilazione e sospensione delle azioni, senza rinuncia al credito | Serve tempo per completare la manovra |
| Piano attestato (art. 56) | Nessuna soglia: contratti con i creditori aderenti | Nessuno; protezione da revocatoria e bancarotta per gli atti indicati | Crisi lieve, banche disponibili, riservatezza importante |
La scelta non è mai solo tecnica. Il piano attestato, ad esempio, non viene pubblicato obbligatoriamente e preserva la riservatezza verso il mercato dei noleggiatori, ma non offre alcuno strumento contro la banca che non collabora. L’accordo omologato è pubblico, ma protegge meglio. Ogni armatore deve sapere che cosa sta scambiando: riservatezza contro protezione, rapidità contro stabilità.
Un’ultima avvertenza: gli accordi di ristrutturazione sono riservati all’imprenditore “diverso dall’imprenditore minore”. Una compagnia di navigazione con flotta di proprietà supera quasi sempre le soglie dimensionali dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII; ma un piccolo operatore di trasporto passeggeri locale, con una sola unità e debiti contenuti, potrebbe rientrare nell’area del sovraindebitamento, dove gli strumenti sono altri (concordato minore, liquidazione controllata).
Errore n. 4 — Dimenticare i creditori estranei e il peso dei privilegi navali
L’errore
L’accordo con le banche è pronto, firmato dal 78% dei creditori. Nel piano, però, i fornitori di bunker, l’agenzia marittima, i rimorchiatori, i diritti portuali e alcune mensilità arretrate dell’equipaggio compaiono in una voce generica, “altri debiti operativi”, da pagare “compatibilmente con i flussi”. Pochi giorni dopo il deposito della domanda di omologazione, un fornitore di carburante non pagato chiede e ottiene il sequestro conservativo di una delle navi in un porto estero.
Perché è un errore
L’accordo di ristrutturazione vincola soltanto chi lo sottoscrive (salvo le ipotesi di efficacia estesa). Per questo l’art. 57, comma 3, CCII pretende che gli accordi siano idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei entro centoventi giorni dall’omologazione, per i crediti già scaduti a quella data, oppure entro centoventi giorni dalla scadenza, per i crediti che a quella data non sono ancora scaduti. Il comma 4 impone all’attestatore di specificare espressamente questa idoneità. Non è un adempimento formale: è uno dei punti su cui il tribunale concentra il proprio controllo.
Nel settore marittimo il problema ha una dimensione ulteriore. Molti creditori operativi dell’armatore sono assistiti da privilegi sulla nave previsti dall’art. 552 del Codice della navigazione (tra cui i crediti dell’equipaggio derivanti dal contratto di arruolamento e i diritti portuali), privilegi che seguono la nave anche presso il terzo acquirente. Inoltre, la Convenzione di Bruxelles del 10 maggio 1952 sul sequestro conservativo delle navi di mare, resa esecutiva in Italia con la L. 880/1977, consente a chi vanta un “credito marittimo” (categoria che comprende, tra l’altro, le forniture necessarie all’esercizio della nave) di immobilizzare la nave nei porti degli Stati aderenti.
Le conseguenze
Un singolo creditore estraneo non pagato può fermare la flotta e far saltare il piano, perché una nave sequestrata non produce noli, e senza noli i flussi di cassa su cui si regge l’accordo svaniscono. La giurisprudenza di merito conferma che il sequestro conservativo della nave è uno strumento rapido nelle mani del creditore marittimo: il Tribunale di Oristano, con provvedimento del 20 novembre 2021, ha esaminato una richiesta di sequestro conservativo di una nave fondata sulla Convenzione di Bruxelles, soffermandosi sulla nozione di credito marittimo e sulla possibilità di immobilizzare la nave anche se pronta a salpare. Le misure protettive ottenute in Italia, poi, non hanno automaticamente la stessa efficacia in ogni porto in cui la nave scala: il loro riconoscimento all’estero va verificato caso per caso, in base alla bandiera, al porto e agli strumenti di cooperazione applicabili.
Cosa fare invece
Il piano deve contenere una mappatura analitica di ogni creditore estraneo, con l’importo, la data di scadenza, il rango (privilegiato navale, privilegiato generale, chirografario) e il giorno esatto entro cui sarà pagato. La liquidità necessaria va accantonata o garantita prima del deposito, non “trovata” dopo. Le posizioni a più alto rischio cautelare, come i fornitori di bunker e i crediti dell’equipaggio, vanno trattate per prime, se possibile coinvolgendole nell’accordo o definendole con transazioni separate inserite nel piano. Sul punto, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce dall’interno il funzionamento del tavolo negoziale e il peso che i creditori operativi hanno sulla tenuta del piano: per questo la mappatura degli estranei è uno dei primi lavori che lo Studio imposta, insieme ai commercialisti dello staff.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il termine di 120 giorni dell’art. 57, comma 3, è un termine di adempimento, non un termine processuale: la sospensione feriale dei termini, che opera soltanto dal 1° al 31 agosto e riguarda gli atti del processo, non lo allunga. Un accordo omologato il 14 aprile impone di pagare i creditori estranei già scaduti entro il 12 agosto, anche se nel frattempo i tribunali lavorano a ritmo ridotto. Pianificare la cassa di un armatore su quella data, magari in piena stagione di punta per il traffico passeggeri, richiede una precisione che non ammette approssimazioni.
Errore n. 5 — Costruire il piano su un prezzo del bunker ottimistico, ignorando ETS e FuelEU
L’errore
Il piano industriale allegato all’accordo prevede, per i cinque anni successivi, un prezzo del carburante pari alla media dell’ultimo trimestre favorevole e un costo delle quote di emissione “in linea con l’anno precedente”. Non contiene scenari alternativi. Dopo l’omologazione, il prezzo del combustibile risale, arriva la prima restituzione delle quote calcolata sul 100% delle emissioni e l’impresa non riesce a pagare la seconda rata ristrutturata del mutuo navale.
Perché è un errore
Il piano che sostiene l’accordo deve essere redatto secondo le modalità dell’art. 56 CCII (art. 57, comma 2): deve indicare la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa, le cause della crisi, le strategie d’intervento e i tempi necessari per il risanamento, e un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano (art. 57, comma 4). Fattibilità significa capacità del piano di reggere a variazioni ragionevolmente prevedibili delle sue ipotesi chiave. E per una compagnia di navigazione le ipotesi chiave sono il prezzo del combustibile e il costo regolatorio delle emissioni.
Su questo secondo fronte il quadro è cambiato in modo strutturale. Il sistema EU ETS per il trasporto marittimo è stato introdotto con gradualità: copertura del 40% delle emissioni nel 2024, del 70% nel 2025 e del 100% a partire dal 1° gennaio 2026, per i viaggi tra porti dell’UE e per la permanenza in porto, mentre i viaggi tra un porto UE e un porto extra-UE sono considerati al 50%. Dal 2026 il sistema include anche metano e protossido di azoto. Parallelamente, dal 1° gennaio 2025 è applicabile il regolamento FuelEU Maritime, che fissa limiti decrescenti all’intensità di gas serra dell’energia utilizzata dalle navi sopra le 5.000 tonnellate di stazza lorda che scalano porti europei. Il punto che sfugge quasi sempre è il disallineamento temporale: le quote relative alle emissioni di un anno si restituiscono entro il 30 settembre dell’anno successivo, quindi l’esborso per le emissioni 2026, coperte al 100%, cadrà nel settembre 2027.
Le conseguenze
Un piano che ignora queste dinamiche presenta due rischi. Il primo è il diniego di omologazione, se l’incoerenza emerge già davanti al tribunale o nelle opposizioni dei creditori. Il secondo, più insidioso, è il fallimento del piano dopo l’omologazione. Se l’accordo omologato non viene eseguito e l’impresa finisce in una procedura liquidatoria, i creditori aderenti recuperano il diritto di far valere l’intero credito originario: la Cassazione ha stabilito che la sopravvenuta dichiarazione di fallimento rende impossibile l’attuazione del piano e determina la risoluzione dei singoli accordi per impossibilità giuridica sopravvenuta, con riespansione dell’obbligazione nella misura originaria, al netto dei soli pagamenti già ricevuti e non più revocabili (Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32996). In altre parole, uno stralcio ottenuto con fatica può svanire, e gli atti compiuti in esecuzione di un piano che appariva inattendibile già al momento della sua redazione rischiano di perdere la protezione dalla revocatoria (Cass. 13719/2016, già citata).
Cosa fare invece
Il piano deve essere costruito per scenari: uno base, uno avverso e uno di stress, con il prezzo del bunker e il prezzo delle quote ETS come variabili esplicite. Per ciascuno vanno indicate le leve di reazione: clausole di adeguamento del carburante nei contratti di noleggio e di trasporto (i cosiddetti bunker adjustment factor), riallocazione della flotta su rotte con minore incidenza ETS, accantonamento progressivo per la restituzione delle quote, covenant finanziari calibrati sulla volatilità del settore e non su un anno favorevole. Il calendario delle restituzioni ETS e dei saldi FuelEU va inserito nel piano di tesoreria mese per mese, accanto alle rate ristrutturate. Un piano prudente non è un piano pessimista: è un piano che regge anche quando il mercato del carburante non collabora.
C’è poi un aspetto spesso sottovalutato: il ruolo dell’attestatore. Il professionista indipendente non è un consulente dell’impresa, non deve essere legato a essa da rapporti che ne compromettano l’indipendenza e risponde, anche sul piano penale, delle informazioni false o delle omissioni nella propria relazione. Per questo un attestatore serio non firma un piano che non abbia superato prove di resistenza credibili sul costo del carburante e delle emissioni. Presentargli un piano già costruito per scenari, con ipotesi documentate e fonti verificabili, non è un favore all’attestatore: è la condizione perché l’attestazione regga davanti al tribunale e, un domani, davanti al curatore. Lo stesso vale per le banche: i loro uffici crediti ristrutturati leggono il piano proprio a partire dalle ipotesi più sensibili, e un piano che ignora il calendario ETS perde credibilità alla prima riunione.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il D.Lgs. 136/2024 ha introdotto il comma 4-bis dell’art. 57 CCII: con la domanda di omologazione, o anche successivamente, il debitore può chiedere di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili, in qualsiasi forma, comprese le garanzie. Per un armatore questa nuova finanza è spesso la chiave per sostenere i costi di transizione (adeguamenti tecnici, carburanti a minore intensità emissiva) senza compromettere il rimborso del debito ristrutturato. Va però prevista nel piano e motivata, perché il tribunale autorizza ciò che è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, non ciò che serve solo a guadagnare tempo.
Errore n. 6 — Gestire cassa e flotta durante le trattative come se nulla fosse cambiato
L’errore
Avviate le trattative con le banche, l’amministratore delegato continua a decidere da solo: paga per intero un fornitore storico, vende un’unità della flotta a una società collegata “per fare cassa”, sottoscrive un nuovo contratto di noleggio a lungo termine a condizioni sfavorevoli. Nessuno di questi atti viene comunicato all’esperto o ai consulenti.
Perché è un errore
Durante la composizione negoziata l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, ma deve gestirla in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività e, quando sussiste l’insolvenza ma esistono concrete prospettive di risanamento, nel prevalente interesse dei creditori (art. 21 CCII). Deve informare preventivamente l’esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione e dell’esecuzione di pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento; l’esperto, se ritiene che l’atto possa arrecare pregiudizio, lo segnala e, se l’imprenditore procede comunque, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Al di fuori della composizione negoziata valgono le regole generali: gli atti che riducono il patrimonio in un momento di crisi sono esposti a revocatoria, e la cessione di beni a parti correlate a condizioni non di mercato è terreno fertile per contestazioni anche penali.
Le conseguenze
Un singolo atto dissipativo può costare la credibilità dell’intera manovra. Le banche che vedono uscire liquidità o asset verso parti correlate si irrigidiscono, l’esperto può segnalare il comportamento e il tribunale, chiamato a confermare le misure protettive, può revocarle quando l’imprenditore compie atti in frode ai creditori o quando le misure non risultano più funzionali ad assicurare il buon esito delle trattative (art. 19 CCII). La Cassazione ha inoltre precisato che, quando pende un procedimento per l’apertura della procedura liquidatoria, spetta al tribunale investito di quella domanda valutare incidentalmente se l’istanza di composizione negoziata con misure protettive fosse ammissibile e quindi idonea a impedire la pronuncia (Cass. civ., Sez. I, n. 31856/2025): le misure protettive, insomma, non sono uno scudo che resiste a qualsiasi comportamento.
Cosa fare invece
Durante le trattative serve una governance della crisi: un calendario dei pagamenti condiviso con i consulenti, una regola interna per cui nessun atto straordinario si compie senza una valutazione preventiva, una comunicazione puntuale con l’esperto. La nuova finanza, se serve, va chiesta nelle forme previste: nella composizione negoziata il tribunale può autorizzare finanziamenti prededucibili (art. 22 CCII); nell’accordo di ristrutturazione la richiesta si presenta ai sensi dell’art. 57, comma 4-bis. Se qualche banca minaccia l’escussione di garanzie pubbliche o la segnalazione in Centrale dei Rischi, si valuta la richiesta di misure cautelari mirate.
Il dettaglio che pochi conoscono
Le misure cautelari nella composizione negoziata possono avere contenuto atipico. Il Tribunale di Vicenza, con provvedimento del 23 luglio 2025, ha concesso una misura consistente nel divieto temporaneo, per la banca creditrice, di escutere una garanzia del Fondo di garanzia per le PMI (MCC) nel corso delle trattative. Per un armatore che abbia finanziato il capitale circolante con garanzie pubbliche è un’opzione da conoscere: l’escussione della garanzia sposta il credito verso un soggetto pubblico con regole di recupero diverse e può rendere più difficile chiudere l’accordo.
Gli errori in cifre
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia ma realistici, per mostrare quanto può costare ciascun errore. Non descrivono casi reali.
Simulazione A — La banca dissenziente e lo strumento sbagliato
Ipotesi: società armatrice con debiti complessivi di 17.270.000 € così ripartiti:
- Banca A, mutuo navale assistito da ipoteca navale: 9.420.000 €
- Banca B, finanziamento chirografario a medio termine: 3.115.000 €
- Banca C, finanziamento chirografario a medio termine: 1.065.000 € (non aderisce)
- Banca D, finanziamento chirografario a medio termine: 1.290.000 €
- Fornitori e creditori operativi: 2.380.000 €
Accordo ordinario (art. 57): aderiscono A, B e D, per 13.825.000 €, pari all’80,05% del totale. La soglia del 60% è superata. Però Banca C e i creditori operativi sono estranei: il piano deve garantire il pagamento integrale di 1.065.000 € + 2.380.000 € = 3.445.000 € entro 120 giorni dall’omologazione (per i crediti già scaduti). Se la cassa disponibile è di 1.900.000 €, l’attestatore non può certificare l’idoneità dell’accordo e il tribunale non può omologarlo.
Accordo ad efficacia estesa (art. 61): si individua la categoria omogenea “banche titolari di finanziamenti chirografari a medio termine” (B + C + D = 5.470.000 €). Gli aderenti B e D rappresentano 4.405.000 €, pari all’80,53% della categoria: la soglia del 75% è superata. Se ricorrono le altre condizioni di legge, gli effetti dell’accordo si estendono a Banca C, che viene pagata secondo le condizioni concordate con la categoria. Gli estranei da pagare entro 120 giorni scendono a 2.380.000 €, e con un accordo transattivo inserito nel piano con i fornitori principali la cifra può diventare sostenibile.
Il costo dell’errore: scegliere lo strumento sbagliato significa dover trovare 1.065.000 € in più in quattro mesi, oppure rinunciare all’accordo.
Simulazione B — Bunker ed ETS fuori dal piano
Ipotesi: consumo annuo della flotta di 41.300 tonnellate di combustibile. Il piano assume un prezzo di 560 $/t; lo scenario realistico è di 640 $/t. Differenza: 41.300 × 80 = 3.304.000 $ di costo in più all’anno.
Per le emissioni si ipotizza un fattore di conversione di 3,114 t di CO₂ per tonnellata di combustibile: 41.300 × 3,114 = 128.608 t di CO₂ circa. Il 60% delle emissioni deriva da viaggi intra-UE (computati al 100%), il 40% da viaggi da o verso porti extra-UE (computati al 50%): emissioni rilevanti pari a 128.608 × 0,8 = 102.886 t. Con un prezzo ipotetico delle quote di 72 €, e assumendo per semplicità la stessa attività nei due anni:
- emissioni 2025, coperte al 70%: 72.020 t × 72 € = 5.185.440 €, da restituire entro il 30 settembre 2026;
- emissioni 2026, coperte al 100%: 102.886 t × 72 € = 7.407.792 €, da restituire entro il 30 settembre 2027.
Il costo dell’errore: un piano che stima il costo ETS “in linea con l’anno precedente” sottovaluta l’esborso del settembre 2027 di circa 2.222.000 €. Sommato al maggior costo del carburante, lo scostamento supera i 5 milioni annui, sufficiente a rendere impossibile il pagamento delle rate ristrutturate e a esporre l’accordo alla risoluzione, con riespansione dei crediti originari.
Simulazione C — Il rientro bilaterale revocabile
Ipotesi: fuori da qualsiasi piano, l’armatore paga a Banca B, nell’arco di cinque mesi, 486.300 € a titolo di rientro integrale di un finanziamento scaduto, mentre gli altri creditori restano insoluti. Il 3 novembre viene depositata la domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
Esito: i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti nei sei mesi anteriori al deposito sono revocabili se il curatore prova che la banca conosceva lo stato di insolvenza (art. 166, comma 2, CCII). Banca B rischia di restituire 486.300 € alla massa e di concorrere poi come creditore chirografario. Per l’amministratore si apre il fronte della bancarotta preferenziale. Se lo stesso pagamento fosse stato previsto in un piano attestato idoneo, o in un accordo omologato, sarebbe stato sottratto alla revocatoria e alla responsabilità penale per preferenza.
La mappa degli errori
La tabella riassume, per ciascun errore, il momento in cui si commette, ciò che si rischia e se esiste ancora un rimedio. È pensata per essere consultata rapidamente da amministratori, sindaci e direttori finanziari che stanno valutando la situazione di una compagnia di navigazione.
| Errore | Quando si commette | Conseguenza principale | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| 1. Rimandare la reazione | Primi segnali dell’art. 3 CCII | Revoca affidamenti, azioni esecutive, responsabilità degli amministratori | Parziale: gli strumenti restano accessibili anche in insolvenza, ma con meno margini |
| 2. Rientri bilaterali senza piano | Fase delle prime trattative | Revocatoria, bancarotta preferenziale | Parziale: ricondurre gli atti futuri a un piano; per quelli passati serve una valutazione caso per caso |
| 3. Strumento sbagliato | Scelta della procedura | Diniego di omologazione, possibile liquidazione giudiziale | Sì, se si cambia strada prima del deposito o con le conversioni consentite dalla legge |
| 4. Creditori estranei trascurati | Redazione del piano | Sequestri della nave, mancata omologazione | Sì, prima del deposito; dopo, solo con modifiche al piano e nuova attestazione |
| 5. Piano ottimistico su bunker ed ETS | Redazione del piano | Inattuabilità, risoluzione, riespansione dei crediti | Parziale: modifiche al piano ex art. 58 CCII finché l’accordo è in esecuzione |
| 6. Gestione disinvolta durante le trattative | Pendenza delle trattative | Revoca delle misure protettive, perdita di fiducia delle banche | Parziale: interrompere subito gli atti e ricostruire la trasparenza |
La checklist preventiva
Prima di avviare qualsiasi trattativa con le banche, o di firmare qualunque riscadenziamento, verifica che:
- [ ] il piano di tesoreria a dodici mesi sia aggiornato e mostri con chiarezza se i flussi coprono le obbligazioni in scadenza;
- [ ] siano stati controllati tutti gli indicatori dell’art. 3, comma 4, CCII (retribuzioni, fornitori, esposizioni bancarie, debiti verso creditori pubblici qualificati);
- [ ] esista un elenco completo dei creditori, distinto per banca, forma tecnica, garanzie (ipoteca navale, pegno, fideiussioni) e scadenza;
- [ ] siano stati individuati tutti i creditori titolari di privilegi navali e di crediti marittimi idonei a fondare un sequestro della nave;
- [ ] sia stata calcolata la quota percentuale di ciascuna banca sul totale dei debiti e sulle possibili categorie omogenee;
- [ ] siano stati confrontati, almeno in prima battuta, accordo ordinario, accordo agevolato, accordo ad efficacia estesa, convenzione di moratoria e composizione negoziata;
- [ ] il piano industriale preveda scenari distinti sul prezzo del combustibile e delle quote ETS, con le relative leve di reazione;
- [ ] il calendario delle restituzioni ETS e degli adempimenti FuelEU sia inserito nella tesoreria;
- [ ] nessun pagamento selettivo o garanzia aggiuntiva venga concesso al di fuori di un piano che lo preveda espressamente;
- [ ] sia stata individuata la liquidità per pagare integralmente i creditori estranei entro 120 giorni dall’omologazione;
- [ ] l’organo amministrativo abbia adottato una procedura interna per gli atti straordinari durante le trattative;
- [ ] l’organo di controllo sia informato e coinvolto, anche in vista delle comunicazioni delle banche ai sensi dell’art. 25-decies CCII.
Ogni casella vuota è un punto su cui la negoziazione può incrinarsi. Meglio scoprirlo adesso che davanti al tribunale.
E se l’errore l’ho già fatto?
Molti armatori arrivano a chiedersi come impostare un accordo di ristrutturazione dopo aver già commesso uno o più degli errori descritti. Non sempre è troppo tardi. Ecco cosa si può recuperare e cosa no.
Se hai aspettato troppo e la crisi è diventata insolvenza, gli strumenti restano accessibili: l’accordo di ristrutturazione è utilizzabile anche dall’imprenditore insolvente, e la composizione negoziata è aperta quando il risanamento è ragionevolmente perseguibile. Cambia il margine negoziale: le banche saranno più esigenti e il piano dovrà dimostrare con maggiore rigore la propria tenuta. La via d’uscita è muoversi subito, presentando un quadro completo e onesto della situazione: le banche tendono a chiudere i tavoli di fronte a informazioni parziali, non di fronte a problemi seri ma dichiarati.
Se hai già firmato rientri bilaterali, gli atti compiuti non si cancellano, ma si può evitare che se ne aggiungano altri. Il primo passo è ricostruirli tutti, valutarne l’esposizione a revocatoria e, dove possibile, ricondurre la manovra successiva a un piano unitario che tratti le banche in modo omogeneo. In alcuni casi la banca che ha ricevuto di più ha interesse a partecipare all’accordo proprio per stabilizzare la propria posizione.
Se hai scelto lo strumento sbagliato ma non hai ancora ottenuto il diniego, la strada si può correggere. Il Codice consente, in diversi passaggi, di convertire la domanda: l’art. 54, comma 5, CCII, ad esempio, conserva l’efficacia delle misure protettive quando il debitore, che aveva annunciato un accordo di ristrutturazione, deposita invece una domanda di concordato preventivo, o viceversa. Cambiare strumento in corsa è possibile, purché lo si faccia nei tempi e nelle forme previste.
Se il piano omologato si rivela irrealistico, l’art. 58 CCII consente al debitore di apportare modifiche al piano idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, con una nuova attestazione del professionista indipendente, la pubblicazione nel registro delle imprese e la possibilità per i creditori di proporre opposizione entro trenta giorni. Se le modifiche sono sostanziali e intervengono prima dell’omologazione, occorre rinnovare sia l’attestazione sia i consensi dei creditori aderenti. Agire per tempo, prima che l’inadempimento diventi irreversibile, consente di non perdere lo stralcio ottenuto.
Se l’impresa è già in liquidazione giudiziale, la preclusione è in larga parte definitiva per quanto riguarda la ristrutturazione, ma restano spazi di difesa: verificare se gli atti contestati dal curatore rientrino nelle esenzioni dell’art. 166, comma 3, CCII, ricostruire la ragionevolezza ex ante del piano a suo tempo adottato, contestare le pretese risarcitorie nei confronti degli amministratori. È qui che la continuità della difesa fino ai gradi superiori diventa decisiva.
Se le banche hanno già revocato gli affidamenti, la revoca non impedisce di aprire il tavolo. Occorre però verificare se la revoca sia stata legittima, se rispetti i termini contrattuali di preavviso e se la banca abbia nel frattempo segnalato la posizione a sofferenza in Centrale dei Rischi in modo corretto. Una revoca brutale e immotivata può essere contestata e, in ogni caso, diventa un argomento negoziale: la composizione negoziata stessa nasce per evitare che le singole iniziative dei creditori distruggano il valore dell’impresa a danno di tutti.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Le banche che rappresentano il 57% del debito sono d’accordo, la terza no: è finita?” No. Si può verificare se esiste una categoria omogenea di creditori bancari in cui gli aderenti superano il 75% (o il 60%, se l’accordo matura all’esito della composizione negoziata), così da estendere gli effetti alla banca dissenziente ai sensi dell’art. 61 CCII. In alternativa si può valutare una convenzione di moratoria o un accordo agevolato, se ne ricorrono i presupposti.
“Ho già pagato per intero una banca negli ultimi mesi: rischio una denuncia?” Non automaticamente. La bancarotta preferenziale richiede, tra l’altro, che sia aperta una procedura di liquidazione giudiziale e che il pagamento sia stato eseguito allo scopo di favorire un creditore a danno degli altri. Bisogna ricostruire il contesto del pagamento e le ragioni che lo hanno determinato. Ciò che conta, adesso, è non ripetere l’errore e ricondurre i pagamenti futuri a un piano che li preveda.
“Un fornitore di bunker minaccia di sequestrare la nave all’estero: posso fermarlo con le misure protettive italiane?” Dipende dal porto e dagli strumenti di cooperazione applicabili. Le misure protettive concesse in Italia non producono automaticamente lo stesso effetto in ogni giurisdizione. La soluzione più sicura, quando possibile, è trattare in via prioritaria con quel fornitore, inserendo la definizione della sua posizione nel piano.
“Il piano omologato non regge più per il costo delle quote ETS: devo ricominciare da zero?” Non necessariamente. L’art. 58 CCII consente di modificare il piano durante l’esecuzione, con nuova attestazione e pubblicità nel registro delle imprese. Ricominciare da zero è necessario solo se le modifiche non bastano a garantire l’esecuzione degli accordi.
“Ho perso l’occasione di oppormi all’omologazione: posso ancora impugnarla?” Di regola no. La Cassazione ha chiarito che la legittimazione a proporre reclamo contro la sentenza sull’omologazione degli accordi spetta solo a chi ha assunto la qualità di parte nel giudizio, proponendo opposizione, salvo che il reclamo denunci un vizio procedurale che ne abbia impedito la partecipazione (Cass. civ., Sez. I, ord. 16 marzo 2026, n. 5948). Vale per i creditori e, in generale, conferma che le difese vanno impostate correttamente fin dal primo grado.
“Lo stralcio del debito ottenuto con l’accordo verrà tassato come utile?” La Cassazione ha escluso che, in caso di accordo di ristrutturazione omologato, la sopravvenienza attiva derivante dallo stralcio dei debiti costituisca reddito imponibile ai fini IRES (Cass. civ., Sez. V, 20 marzo 2026, n. 6763). È un aspetto da valutare con il commercialista in sede di redazione del piano, perché incide sulla sostenibilità della manovra.
Gli errori davanti ai giudici
Di seguito i riferimenti giurisprudenziali richiamati nell’articolo, organizzati in base all’errore cui si riferiscono e a ciò che è accaduto a chi l’ha commesso. I principi sono riformulati in parole nostre.
1. Cass. civ., Sez. I, 30 giugno 2021, n. 18610 Principio: il curatore è legittimato ad agire direttamente contro la banca che abbia concesso credito in modo abusivo a un’impresa in dissesto, in concorso con gli amministratori che hanno aggravato la crisi. Rilevanza: mostra il rischio dell’errore n. 1: proseguire l’attività finanziandosi a debito, senza un percorso di risanamento, espone a responsabilità sia gli amministratori sia le banche.
2. Cass. civ., Sez. I, 5 luglio 2016, n. 13719 Principio: l’esistenza di un piano attestato non produce automaticamente l’esenzione dalla revocatoria; il giudice deve verificare ex ante l’idoneità del piano al risanamento e la veridicità dei dati su cui si fonda. Rilevanza: riguarda gli errori n. 2 e n. 5: rientri e garanzie concessi sulla base di un piano debole restano revocabili.
3. Cass. civ., Sez. I, n. 9087/2018 Principio: gli accordi di ristrutturazione, pur avendo base negoziale, appartengono al novero delle procedure concorsuali, per la loro capacità di incidere sull’intero ceto creditorio e per la presenza del controllo giudiziale. Rilevanza: spiega perché l’accordo non è una semplice transazione con le banche e richiede il rispetto rigoroso delle regole di legge.
4. Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2024, n. 32996 Principio: la dichiarazione di fallimento successiva all’omologazione rende impossibile l’attuazione del piano e risolve i singoli accordi per impossibilità sopravvenuta; il creditore può insinuarsi per l’intero credito originario, al netto dei pagamenti ricevuti e non revocabili. Rilevanza: è la conseguenza più grave dell’errore n. 5: un piano costruito su ipotesi irrealistiche può far perdere lo stralcio ottenuto.
5. Cass. civ., Sez. I, ord. 26 febbraio 2026, n. 4365 Principio: è abuso dell’accordo di ristrutturazione la costruzione di operazioni strumentali volte solo ad abbattere un debito, in assenza di una reale prospettiva di ristrutturazione; la valutazione spetta al giudice di merito. Rilevanza: riguarda l’errore n. 3: lo strumento va scelto per risanare, non per aggirare singoli creditori.
6. Cass. civ., Sez. I, n. 2817/2026 (decisione del 13 gennaio 2026) Principio: la nozione di categoria negli accordi ad efficacia estesa è vicina, ma non identica, a quella di classe nel concordato; le categorie devono riflettere un’effettiva omogeneità di posizione giuridica e interessi economici e non possono essere costruite artificialmente. Rilevanza: fondamentale per l’errore n. 3, quando si vuole vincolare una banca dissenziente.
7. Cass. civ., Sez. I, ord. 16 marzo 2026, n. 5948 Principio: il reclamo contro la sentenza che decide sull’omologazione degli accordi spetta solo a chi è stato parte del giudizio, avendo proposto opposizione; fa eccezione il vizio procedurale che abbia impedito la partecipazione. Rilevanza: dimostra quanto pesino le scelte processuali compiute nel primo grado.
8. Cass. civ., Sez. I, n. 31856/2025 Principio: il tribunale investito della domanda di apertura della procedura liquidatoria valuta in via incidentale l’ammissibilità dell’istanza di composizione negoziata con misure protettive, ai fini dell’effetto preclusivo. Rilevanza: riguarda l’errore n. 6: le misure protettive non resistono a un uso strumentale o privo dei presupposti.
9. Cass. pen., Sez. III, 9 luglio 2025 (dep. 2 settembre 2025), n. 30109 Principio: la pendenza di una composizione negoziata della crisi può essere considerata per escludere il pericolo che giustifica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Rilevanza: rafforza l’errore n. 1: attivarsi per tempo protegge anche dalle conseguenze penali-tributarie della crisi.
10. Cass. civ., Sez. V, 20 marzo 2026, n. 6763 Principio: nell’accordo di ristrutturazione omologato, la sopravvenienza attiva derivante dallo stralcio dei debiti non è reddito imponibile ai fini IRES. Rilevanza: incide sulla sostenibilità del piano e sul calcolo dei flussi disponibili per i creditori.
11. Tribunale di Vicenza, 23 luglio 2025 Principio: nella composizione negoziata il giudice può concedere misure cautelari atipiche, come il divieto temporaneo per la banca di escutere una garanzia MCC durante le trattative. Rilevanza: offre una leva concreta contro l’errore n. 6 e contro le iniziative unilaterali delle banche.
12. Tribunale di Oristano, 20 novembre 2021 Principio: il creditore titolare di un credito marittimo ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 1952 può chiedere il sequestro conservativo della nave; il provvedimento esamina i requisiti del credito marittimo e del vincolo sulla nave. Rilevanza: illustra il rischio concreto dell’errore n. 4: i creditori estranei del settore marittimo dispongono di strumenti cautelari rapidi ed efficaci.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio lavora su due piani: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando l’errore è già stato commesso, verificare quali rimedi restano aperti. Ecco gli strumenti concreti.
- Analizziamo il passivo bancario dell’armatore, contratto per contratto: mutui navali, ipoteche, pegni, linee a breve, garanzie pubbliche, covenant e clausole di accelerazione.
- Calcoliamo le soglie percentuali rilevanti per ciascuno strumento (60%, 30%, 75%, 60% in uscita dalla composizione negoziata) e simuliamo le possibili categorie omogenee di creditori bancari.
- Valutiamo l’accesso alla composizione negoziata e, se opportuno, predisponiamo l’istanza e la richiesta di misure protettive e cautelari, incluse quelle atipiche nei confronti delle banche.
- Costruiamo, insieme ai commercialisti dello staff, il piano economico-finanziario per scenari, inserendo come variabili esplicite il prezzo del combustibile, i costi ETS e gli adempimenti FuelEU, e forniamo al professionista indipendente incaricato dell’attestazione una base documentale completa.
- Mappiamo i creditori estranei e i titolari di privilegi navali, calcolando data per data la liquidità necessaria a pagarli nei 120 giorni e individuando le posizioni a rischio di sequestro della nave.
- Conduciamo il tavolo negoziale con le banche in modo unitario, predisponendo term sheet, accordi di standstill e testi degli accordi di ristrutturazione o della convenzione di moratoria.
- Redigiamo e depositiamo il ricorso per l’omologazione, curiamo la pubblicazione nel registro delle imprese e gestiamo le eventuali opposizioni dei creditori.
- Verifichiamo l’esposizione a revocatoria e a contestazioni penali dei rientri bilaterali già eseguiti, per decidere come ricondurli alla manovra complessiva.
- Assistiamo l’impresa nelle modifiche del piano durante l’esecuzione degli accordi, quando bunker ed emissioni si discostano dalle previsioni.
- Difendiamo l’impresa e i suoi amministratori nei gradi successivi, dal reclamo contro la sentenza sull’omologazione fino al ricorso per cassazione, e nei giudizi promossi dal curatore se la ristrutturazione non è andata a buon fine.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una crisi armatoriale, la qualifica di Esperto Negoziatore significa conoscere dall’interno le regole e le dinamiche del tavolo previsto dal D.L. 118/2021, oggi trasfuso nel Codice della crisi: tempi, doveri di trasparenza, ruolo dell’esperto, esiti possibili. Accanto a essa, la qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia: lo stesso difensore e la stessa linea, dall’analisi iniziale fino alla Corte di Cassazione, quando un errore va riparato nei gradi successivi o una sentenza sull’omologazione va impugnata.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso nello stesso momento: chi negozia con le banche conosce i numeri del piano, e chi costruisce il piano conosce i vincoli giuridici della negoziazione.
Chiusura
Uno studio legale può impostare un accordo di ristrutturazione per una compagnia di navigazione in crisi per il costo del carburante? Sì, a condizione di evitare gli errori che trasformano uno strumento efficace in una scorciatoia verso la liquidazione: muoversi tardi, trattare in ordine sparso, scegliere lo strumento sbagliato, dimenticare gli estranei, sottostimare bunker ed ETS, gestire la cassa senza regole durante le trattative.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché essa richiede esattamente le competenze certificate del suo titolare: la conoscenza della composizione negoziata propria dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario per affrontare mutui navali, linee di credito e posizioni fiscali, e la qualifica di cassazionista per difendere l’accordo e le scelte degli amministratori fino all’ultimo grado. Analizzeremo la tua situazione, verificheremo quale strumento è percorribile e costruiremo con te la strategia, senza promesse di risultato ma con un metodo preciso.
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