Una mattina di primavera arrivano tre e-mail dall’estero. Un distributore nordamericano sospende la collezione di sedute già in produzione, un contractor del Golfo congela l’arredo di un hotel, uno showroom nordeuropeo rinvia “a data da destinarsi” l’ordine di lampade. Nessuno dei tre parla di fallimento: parlano di mercato, di dazi, di cambi, di cantieri fermi. Ma per l’azienda di design che ha già comprato legno, ottone, vetro soffiato e tessuti, e che ha già pagato gli artigiani terzisti, quelle tre e-mail sono l’innesco di una sequenza che, se nessuno la governa, può finire in un’aula di tribunale con una sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
Questa guida ricostruisce quella sequenza in ordine cronologico, tappa per tappa: dal giorno in cui gli ordini saltano al giorno in cui, eventualmente, si discute un reclamo davanti alla Corte d’appello. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire: nella crisi d’impresa il calendario non è uno sfondo, è la materia stessa della difesa.
La timeline, in estrema sintesi, è questa. Prima viene la fase silenziosa della crisi, in cui la legge chiede all’imprenditore di accorgersene e di reagire. Poi arrivano i solleciti, le diffide e i decreti ingiuntivi dei fornitori. A quel punto si apre la finestra della composizione negoziata, con l’esperto e le misure protettive che congelano le azioni dei creditori. Le trattative durano mesi e sfociano in un accordo, in un piano o in uno strumento giudiziale come il concordato. Se invece un creditore deposita prima il ricorso per la liquidazione giudiziale, il calendario si comprime in poche settimane, e c’è un’udienza oltre la quale certe porte si chiudono per sempre. Infine, se la sentenza arriva comunque, restano trenta giorni per il reclamo.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia? Perché il percorso che allontana un’impresa dalla liquidazione giudiziale passa quasi sempre dalla composizione negoziata della crisi, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce quindi dall’interno la figura che guida le trattative tra impresa e creditori. Quando la crisi tocca banche ed erario, interviene lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario che l’Avvocato coordina; quando l’impresa è “minore” e resta fuori dalla liquidazione giudiziale, entrano in gioco le sue qualifiche di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario OCC; quando la partita si sposta sui reclami e sui ricorsi, la sua abilitazione di cassazionista consente di seguire la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado.
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La mappa del tempo: dalla prima disdetta alla sentenza (che si può evitare)
Prima di entrare nelle singole tappe conviene guardare il calendario intero. La tabella che segue ricostruisce la procedura nelle sue fasi, indica la norma di riferimento e il termine che ciascuna fase mette in moto. Ogni riga rimanda alla sezione di dettaglio.
Una premessa di metodo. I termini indicati sono quelli fissati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, “CCII”), nel testo vigente dopo il terzo correttivo (D.Lgs. 136/2024). Le durate “reali” riportate nelle singole tappe sono invece indicazioni medie, che variano molto da tribunale a tribunale e da camera di commercio a camera di commercio: vanno lette come ordini di grandezza, non come promesse.
Una seconda premessa riguarda la natura dei tempi. Alcuni termini sono perentori: scaduti, il diritto è perso. Altri sono termini massimi di durata: definiscono quanto a lungo può durare una protezione. Altri ancora sono orizzonti valutativi, come i dodici mesi che la legge usa per definire la crisi. Confonderli è il primo modo per sbagliare.
| Tappa | Quando | Cosa succede | Norma chiave | Termine che si attiva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mese 0 | Gli ordini esteri saltano, la tesoreria va sotto | Artt. 2, 3 CCII; art. 2086 c.c. | Orizzonte di 12 mesi per misurare la crisi |
| 2 | Mesi 1-3 | Solleciti, diffide, decreti ingiuntivi, segnalazioni | Artt. 25-octies e 25-novies CCII; art. 641 c.p.c. | 40 giorni per opporsi al decreto ingiuntivo; 10 giorni dal precetto |
| 3 | Giorno X | Istanza di composizione negoziata, nomina dell’esperto | Artt. 12-17 CCII | 180 giorni di incarico, prorogabili di altri 180 |
| 4 | Giorno X (stesso giorno) | Ricorso per la conferma delle misure protettive | Artt. 18-19 CCII | Udienza entro 10 giorni; misure da 30 a 120 giorni, massimo 240 |
| 5 | Giorni X+30 / X+180 | Trattative con fornitori, banche, clienti | Artt. 16, 21, 22 CCII | 10 giorni per il dissenso dell’esperto sugli atti straordinari |
| 6 | Giorno X+180 (o X+360) | Esiti: accordo, piano, concordato semplificato | Artt. 23, 25-sexies CCII | 60 giorni dalla relazione finale per il concordato semplificato |
| 7 | Se arriva il ricorso di un creditore | Procedimento unitario, prima udienza | Artt. 7, 40, 41, 44, 49 CCII | Domanda di accesso entro la prima udienza; riserva 30-60 giorni (+60) |
| 8 | Dopo il deposito del piano | Ammissione, voto, omologazione del concordato | Artt. 47, 84-87, 109, 112 CCII | Misure protettive al massimo 12 mesi complessivi |
| 9 | Se la sentenza arriva | Reclamo e ricorso per cassazione | Artt. 51, 52 CCII | 30 giorni per il reclamo; 30 giorni per la Cassazione |
Mese 0: gli ordini esteri saltano e la tesoreria entra in rosso
Cosa succede
Tutto comincia senza atti giudiziari. L’azienda riceve disdette, sospensioni, richieste di rinvio. Il portafoglio ordini, su cui erano stati dimensionati acquisti e produzione, si svuota per una quota significativa. Restano in magazzino semilavorati personalizzati, difficili da rivendere a terzi perché pensati per un cliente preciso: finiture su misura, misure fuori standard, marchi di committenza. I fornitori di materie prime e i terzisti, invece, hanno già consegnato e fatturato, con scadenze a 60 o 90 giorni. È in questo scarto, tra uscite già impegnate ed entrate venute meno, che la crisi prende forma.
La norma
Il Codice della crisi definisce la crisi come lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei dodici mesi successivi (art. 2, comma 1, lett. a, CCII). L’insolvenza, invece, è l’incapacità ormai attuale di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni (art. 2, comma 1, lett. b). La distinzione non è accademica: la liquidazione giudiziale richiede l’insolvenza, non basta la crisi. Chi si muove quando è ancora “solo” in crisi ha a disposizione un ventaglio di strumenti molto più ampio.
L’art. 2086 c.c. e l’art. 3 CCII impongono poi all’imprenditore collettivo di dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati a rilevare tempestivamente la crisi e ad attivarsi senza indugio. La legge indica anche i segnali da monitorare: squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, debiti scaduti verso dipendenti e fornitori oltre certe soglie, esposizioni bancarie scadute o sconfinanti, e la sostenibilità dei debiti nei dodici mesi successivi.
I termini che si attivano
In questa fase non scatta nessun termine perentorio in senso processuale. Scatta però un orizzonte: i dodici mesi su cui va misurata la capacità della cassa di reggere gli impegni. Per un’azienda che ha perso commesse importanti, quell’orizzonte va ricostruito subito, con un piano di tesoreria settimanale che metta in fila incassi realistici (non quelli sperati) e uscite certe.
Cosa può fare l’impresa ora
È la finestra più ampia e più sottovalutata di tutta la timeline. In questa fase l’impresa può:
- misurare la crisi con strumenti oggettivi, a partire dal test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, disponibile sulla piattaforma telematica nazionale gestita dalle camere di commercio;
- verificare i contratti con i clienti esteri: clausole di cancellazione, acconti incassati, penali, eventuali clausole di forza maggiore o di hardship, legge applicabile e foro competente. Una parte di ciò che è stato perso può diventare un credito da far valere, e quindi un attivo del futuro piano;
- avviare il recupero dei crediti esteri già maturati, anche con strumenti europei come il procedimento d’ingiunzione di pagamento europeo (Reg. CE 1896/2006) quando il debitore ha sede in un altro Stato membro;
- ridisegnare la produzione per riconvertire i semilavorati verso il mercato interno o verso altri canali;
- aprire un primo confronto riservato con le banche, prima che siano loro ad accorgersi della tensione dagli sconfinamenti.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più frequente è pagare “a macchia di leopardo”: il fornitore più insistente, l’amico di lunga data, il terzista che minaccia di trattenere gli stampi. Sembra gestione ordinaria; in caso di successiva liquidazione giudiziale può diventare materia di azione revocatoria del curatore. L’art. 166 CCII consente infatti di far dichiarare inefficaci, a certe condizioni, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti nei sei mesi anteriori al deposito della domanda, se il curatore prova che chi ha ricevuto il pagamento conosceva lo stato di insolvenza. Restano esenti, tra l’altro, i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso e gli atti compiuti in esecuzione di un piano attestato, di un accordo di ristrutturazione o di un concordato omologati. Il secondo errore tipico è aspettare il “grande ordine” che sistemerà tutto: è una scommessa, non un piano.
Quanto dura realmente
Nella pratica, tra la perdita delle commesse e il primo atto formale di un creditore passano di solito da uno a tre mesi, a seconda delle scadenze delle fatture e della pazienza dei fornitori. È un tempo breve, ma è tutto tempo “libero”: nessun giudice è ancora coinvolto, nessuna scadenza processuale corre. Ogni settimana spesa qui a costruire numeri attendibili vale mesi guadagnati nelle fasi successive.
Mesi 1-3: arrivano solleciti, diffide, decreti ingiuntivi e le prime segnalazioni
Cosa succede
Il calendario ora corre. Le fatture scadono e non vengono pagate, o vengono pagate solo in parte. I fornitori mandano solleciti, poi diffide tramite legale, poi depositano ricorsi per decreto ingiuntivo. Qualcuno, in genere il creditore più strutturato, chiede la provvisoria esecuzione. Contemporaneamente, se l’azienda ha un collegio sindacale o un revisore, l’organo di controllo comincia a porre domande per iscritto. E se si accumulano ritardi verso INPS, Agenzia delle Entrate o agente della riscossione oltre le soglie di legge, partono le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati.
La norma
Due binari corrono in parallelo.
Il primo è quello ordinario del recupero crediti. Il decreto ingiuntivo, una volta notificato, può essere opposto entro quaranta giorni (art. 641 c.p.c.). Se non è opposto diventa definitivo; seguono il precetto, che intima il pagamento entro un termine non inferiore a dieci giorni (art. 480 c.p.c.), e il pignoramento: tipicamente presso terzi, sui conti correnti o sui crediti verso i clienti italiani.
Il secondo binario è quello dell’allerta interna ed esterna previsto dal Codice della crisi. L’organo di controllo segnala per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la composizione negoziata, fissando un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro cui l’amministrazione deve riferire sulle iniziative intraprese (art. 25-octies CCII). I creditori pubblici qualificati, a loro volta, segnalano all’imprenditore i debiti scaduti oltre le soglie di legge, invitandolo a valutare la composizione negoziata (art. 25-novies CCII).
I termini che si attivano
- Quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo per proporre opposizione (art. 641 c.p.c.). È un termine perentorio, soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto: un decreto notificato a fine giugno vede quindi slittare la scadenza a settembre.
- Dieci giorni dalla notifica del precetto, decorsi i quali il creditore può procedere al pignoramento.
- Il termine, non superiore a trenta giorni, fissato dall’organo di controllo nella segnalazione ex art. 25-octies.
Cosa può fare l’impresa ora
La finestra difensiva, qui, è doppia: contestare ciò che è contestabile e, nello stesso tempo, preparare il passaggio alla composizione negoziata prima che i pignoramenti si moltiplichino. Concretamente:
- valutare per ogni decreto ingiuntivo se esistono ragioni serie di opposizione (vizi della fornitura, difformità, ritardi, compensazioni con note di credito non emesse). L’opposizione pretestuosa non serve e può costare cara; quella fondata, invece, sottrae il credito alla definitività;
- rispondere per iscritto e nei tempi all’organo di controllo, documentando le iniziative avviate: una risposta tardiva o generica lascia traccia nelle eventuali future valutazioni di responsabilità degli amministratori;
- monitorare la soglia complessiva dei debiti scaduti, perché sarà il parametro che il tribunale guarderà se un creditore chiederà la liquidazione giudiziale;
- preparare la documentazione necessaria per l’istanza di composizione negoziata: bilanci, situazione patrimoniale aggiornata, elenco dei creditori, piano finanziario per i sei mesi successivi, progetto di piano di risanamento, certificati dei debiti fiscali e contributivi.
L’errore tipico di questa fase
L’errore classico è trattare ogni decreto ingiuntivo come una pratica isolata, magari affidandola a professionisti diversi, senza una regia unica. Il risultato è una difesa frammentata, che spende energie su singoli fronti mentre la massa complessiva dei debiti scaduti cresce e supera le soglie rilevanti. Un altro errore, speculare, è ignorare del tutto le segnalazioni dell’organo di controllo o dei creditori pubblici: sono segnali che la legge mette lì proprio per spingere l’impresa a uscire dal silenzio.
Quanto dura realmente
Dal primo decreto ingiuntivo al primo pignoramento possono passare, nella pratica, da due a quattro mesi, considerando i quaranta giorni per l’opposizione, l’eventuale sospensione feriale e i tempi di notifica del precetto. Se il creditore ottiene la provvisoria esecuzione, i tempi si accorciano drasticamente. È la fase in cui l’impresa ha ancora il controllo del calendario: dopo il primo pignoramento sui conti, quel controllo comincia a sfuggire.
Giorno X: l’istanza di composizione negoziata e la nomina dell’esperto
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una nuova fase. L’imprenditore deposita, tramite la piattaforma telematica nazionale, l’istanza di nomina di un esperto indipendente. L’istanza è indirizzata al segretario generale della camera di commercio del capoluogo della regione in cui l’impresa ha sede; una commissione regionale nomina l’esperto scegliendolo da un elenco di professionisti formati. L’esperto, ricevuta la nomina, verifica la propria indipendenza e la disponibilità di tempo, accetta l’incarico e convoca senza indugio l’imprenditore per valutare l’esistenza di concrete prospettive di risanamento.
La composizione negoziata non è un processo: è un percorso volontario, stragiudiziale e riservato, in cui l’imprenditore resta alla guida dell’azienda e tratta con i creditori con l’aiuto di un terzo qualificato. Il tribunale interviene solo su richiesta, per le misure protettive, le autorizzazioni e poche altre funzioni.
La norma
La composizione negoziata è disciplinata dagli artt. 12-25-undecies CCII. L’accesso è consentito all’imprenditore commerciale e agricolo che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento (art. 12). Dopo il correttivo del 2024 la giurisprudenza e la prassi ammettono l’accesso anche dell’impresa già insolvente, purché l’insolvenza sia reversibile e il risanamento resti plausibile.
Va però tenuto a mente un limite importante, chiarito dalla Corte di Cassazione: la composizione negoziata non può essere chiesta quando pende già una domanda di concordato preventivo, anche con riserva; un’istanza presentata in quella situazione è inammissibile e non impedisce la dichiarazione di insolvenza (Cass. civ., sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856). L’ordine delle mosse, quindi, conta.
I termini che si attivano
- Durata dell’incarico dell’esperto: 180 giorni dall’accettazione. Se entro quel termine non si trova una soluzione adeguata, l’incarico si considera concluso.
- Prosecuzione per non oltre ulteriori 180 giorni quando tutte le parti lo richiedono e l’esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione è resa necessaria dal ricorso al tribunale per le misure protettive o per le autorizzazioni (art. 17, comma 7, CCII). L’orizzonte massimo del percorso arriva così a circa 360 giorni.
- Archiviazione anticipata se l’esperto, già nel primo incontro o in seguito, ritiene che non vi siano concrete prospettive di risanamento.
Cosa può fare l’impresa ora
Il deposito dell’istanza è il momento in cui l’impresa sceglie se chiedere anche le misure protettive: è una scelta da fare insieme all’istanza, non dopo. Inoltre l’impresa può:
- presentare un progetto di piano credibile fin dal primo incontro con l’esperto, perché la prima valutazione sulle prospettive di risanamento si forma lì;
- individuare i creditori con cui trattare in via prioritaria: i fornitori strategici senza i quali la produzione si ferma, le banche che reggono il circolante, i clienti esteri con cui rinegoziare le commesse anziché perderle del tutto;
- chiedere all’esperto di convocare le parti e di coordinare gli incontri, sfruttando la riservatezza del percorso.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è usare la composizione negoziata come “parcheggio”: depositare l’istanza senza dati, senza piano e senza intenzione di trattare davvero, solo per guadagnare tempo. L’esperto se ne accorge presto e il percorso viene archiviato; peggio, lo sviamento lascia una traccia che il tribunale potrà valutare in seguito. All’opposto, molti imprenditori arrivano all’istanza troppo tardi, quando i creditori hanno già depositato ricorsi e i margini sono ridotti.
Quanto dura realmente
Dalla presentazione dell’istanza alla nomina e all’accettazione dell’esperto passano di norma pochi giorni lavorativi. Il primo incontro con l’esperto avviene in genere entro un paio di settimane. Le trattative, nella prassi delle camere di commercio, occupano spesso buona parte dei 180 giorni iniziali, e non di rado si arriva alla prosecuzione. Il tempo della composizione negoziata è tempo prezioso solo se viene riempito: un piano che arriva al quarto mese è un piano che ha già bruciato metà della protezione.
Lo stesso giorno: il ricorso per la conferma delle misure protettive e l’udienza entro dieci giorni
Cosa succede
Se l’imprenditore ha chiesto le misure protettive con l’istanza, queste vengono pubblicate nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto. Da quel momento i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e i diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa. E, soprattutto, dal giorno della pubblicazione e fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non può essere pronunciata, salvo che il tribunale revochi le misure (art. 18, comma 4, CCII).
Ma la protezione non è automatica e non è gratuita: deve essere confermata dal tribunale. Per questo, lo stesso giorno della pubblicazione, l’imprenditore deposita al tribunale competente il ricorso per la conferma o la modifica delle misure protettive.
La norma
La disciplina è negli artt. 18 e 19 CCII. Il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni dal deposito del ricorso, sente le parti e l’esperto e, con ordinanza, conferma, modifica o revoca le misure, stabilendone la durata. Le misure possono essere generali (erga omnes) o limitate a determinate iniziative, a creditori specifici o a categorie di creditori. Il mancato rispetto dei tempi procedurali fa venir meno gli effetti protettivi.
Per un’azienda con debiti verso i fornitori c’è poi una regola decisiva: i creditori interessati dalle misure protettive non possono, per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore (art. 18, comma 5, CCII). Il fornitore di pannelli o di componenti in ottone non può quindi bloccare le consegne in corso solo perché le fatture vecchie non sono state saldate.
I termini che si attivano
- Deposito del ricorso per la conferma lo stesso giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese.
- Udienza fissata entro dieci giorni dal deposito del ricorso.
- Durata delle misure stabilita dal giudice tra 30 e 120 giorni, prorogabile su istanza delle parti e sentito l’esperto.
- Durata complessiva massima di 240 giorni, comprese le proroghe.
Attenzione a non confondere due orologi diversi: l’incarico dell’esperto può durare fino a circa 360 giorni, le misure protettive al massimo 240. Nel periodo “scoperto” l’impresa tratta senza scudo.
Cosa può fare l’impresa ora
Questa è la finestra in cui si blocca l’escalation dei fornitori: pignoramenti sospesi, ricorsi per liquidazione giudiziale congelati, contratti pendenti al riparo. L’impresa può:
- calibrare le misure: chiedere protezione generale oppure selettiva, a seconda che il pericolo venga da tutti i creditori o da pochi fornitori aggressivi;
- presentarsi all’udienza con un’esposizione chiara e documentata dello stato delle trattative, perché il tribunale valuta anche la serietà del percorso;
- programmare fin da subito l’eventuale richiesta di proroga, con un calendario realistico delle trattative.
Va ricordato che la protezione non opera solo sul piano civile. La Cassazione penale ha valorizzato l’ammissione alla composizione negoziata con misure protettive confermate come elemento capace di escludere il pericolo che giustifica un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, in un procedimento di natura penale-tributaria (Cass. pen., sez. III, n. 30109/2025, udienza 9 luglio 2025, depositata il 2 settembre 2025). È un segnale del peso che l’ordinamento attribuisce a un percorso di risanamento serio.
Quanto al rapporto con un’istanza di fallimento o di liquidazione già pendente, la Cassazione ha precisato che spetta al tribunale investito della domanda di apertura valutare incidentalmente se l’istanza di composizione negoziata con misure protettive sia ammissibile; se non lo è, le misure non impediscono la pronuncia (Cass. civ., sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856).
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è chiedere le misure “per sicurezza” e poi presentarsi all’udienza senza un quadro credibile, oppure chiederle in una situazione in cui l’accesso è precluso. Un secondo errore è dimenticare che i lavoratori restano fuori dalla protezione: i loro crediti non sono toccati dalle misure, e vanno gestiti con priorità.
Quanto dura realmente
Nella prassi l’udienza si tiene effettivamente entro i dieci giorni o poco dopo, e l’ordinanza arriva in tempi brevi. La durata iniziale concessa varia: molti tribunali partono da 60-90 giorni per poi valutare la proroga alla luce dei progressi. In concreto, l’impresa che chiede bene le misure guadagna da quattro a otto mesi di tregua: quanto basta per trasformare una crisi da ordini persi in un piano.
Dal giorno 30 al giorno 180: le trattative con fornitori, banche e clienti esteri
Cosa succede
Da questo momento in poi l’azienda vive su due piani. Sul primo continua a produrre, vendere, consegnare: la gestione ordinaria resta nelle mani dell’imprenditore. Sul secondo si siede al tavolo con i creditori, con l’esperto che facilita il dialogo. Per un’azienda di design colpita dall’annullamento di ordini internazionali, i tavoli sono tipicamente tre: i fornitori di materie prime e i terzisti, che chiedono di essere pagati; le banche, che hanno finanziato il circolante con anticipi su fatture estere ora venute meno; i clienti esteri, con cui si può tentare di recuperare almeno una parte delle commesse, magari riprogrammate o ridotte.
La norma
Durante le trattative le parti hanno precisi doveri. L’imprenditore deve rappresentare la propria situazione in modo completo e trasparente e gestire il patrimonio senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori; le parti devono collaborare lealmente e rispettare la riservatezza (art. 16 CCII). Le banche e gli intermediari finanziari devono partecipare alle trattative in modo attivo e informato; l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o di revoca degli affidamenti bancari concessi all’imprenditore (art. 16, comma 5, CCII).
Gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento vanno comunicati preventivamente per iscritto all’esperto; se l’imprenditore li compie nonostante il parere contrario, l’esperto può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese (art. 21 CCII). L’imprenditore può poi chiedere al tribunale autorizzazioni specifiche, ad esempio per contrarre finanziamenti prededucibili o per trasferire l’azienda o un suo ramo senza gli effetti dell’art. 2560 c.c. (art. 22 CCII).
I termini che si attivano
- Dieci giorni per l’esperto per iscrivere il dissenso nel registro delle imprese su un atto compiuto contro il suo parere.
- Le scadenze delle misure protettive fissate nell’ordinanza, da tenere sotto controllo per chiedere tempestivamente la proroga.
- La scadenza dei 180 giorni dell’incarico, oltre la quale serve la prosecuzione.
Cosa può fare l’impresa ora
Le opzioni, in questa fase, sono le più ampie dell’intero percorso. È qui che si costruisce l’esito: convenzione di moratoria con i fornitori, rinegoziazione con le banche, recupero o riconversione delle commesse estere, eventuale ingresso di un investitore. L’impresa può:
- proporre ai fornitori un piano di rientro differenziato: pagamento parziale immediato per chi garantisce le forniture future, dilazione per gli altri;
- negoziare con le banche il consolidamento dell’esposizione e il mantenimento delle linee autoliquidanti;
- quando il debito comprende partite fiscali e contributive, valutare gli strumenti che la legge rende disponibili anche nella composizione negoziata, compresa la possibilità di accordi con l’amministrazione finanziaria introdotta dal correttivo del 2024;
- chiedere al tribunale l’autorizzazione a un finanziamento prededucibile per sostenere la produzione destinata al mercato interno;
- se serve, preparare la cessione di un ramo d’azienda (ad esempio la linea contract) per concentrare le risorse sulla linea più redditizia.
In questa fase la regia è tutto. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce dall’interno le dinamiche delle trattative assistite dall’esperto: sa cosa l’esperto si aspetta di vedere e quali proposte reggono davanti ai creditori.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è trattare solo con chi grida più forte, trascurando il quadro d’insieme. Un accordo con tre fornitori aggressivi che lascia scoperti gli altri non risolve la crisi: la sposta. Un altro errore è sottovalutare la riservatezza: le trattative sono confidenziali, e far circolare informazioni sul mercato può allontanare proprio quei clienti esteri che si vorrebbe recuperare.
Quanto dura realmente
Le trattative di una media impresa con decine di fornitori e due o tre banche occupano di regola la gran parte dei 180 giorni, e spesso richiedono la prosecuzione. Le banche, in particolare, hanno tempi deliberativi interni che possono richiedere settimane per ogni passaggio. Il calendario delle trattative va costruito a ritroso, partendo dalla data in cui scadranno le misure protettive, non dalla data in cui si spera di chiudere.
Giorno 180 (o 360): gli esiti della composizione e la finestra dei sessanta giorni
Cosa succede
Siamo alla fine dell’incarico dell’esperto. Le trattative si chiudono e l’esperto redige la relazione finale, che inserisce nella piattaforma e comunica all’imprenditore. Da quella relazione dipende molto: racconta come si sono svolte le trattative, se l’imprenditore ha collaborato, se una soluzione è stata trovata. Gli scenari possibili sono essenzialmente due. O le trattative hanno prodotto un esito condiviso, e allora si tratta di formalizzarlo nello strumento più adatto; oppure non hanno prodotto un accordo sufficiente, e allora l’impresa deve scegliere in fretta quale strumento giudiziale attivare.
La norma
L’art. 23 CCII elenca gli sbocchi. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione, le parti possono concludere un contratto con uno o più creditori (che, se assicura la continuità aziendale per almeno due anni secondo la relazione dell’esperto, attribuisce i benefici dell’art. 25-bis), una convenzione di moratoria (art. 62 CCII) o un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, con gli effetti protettivi del piano attestato. In alternativa l’imprenditore può predisporre un piano attestato di risanamento (art. 56), domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60 e 61), proporre il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies) o accedere a uno degli altri strumenti di regolazione: piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo, e in ultima istanza la liquidazione giudiziale.
L’accordo di ristrutturazione ordinario richiede l’adesione dei creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti; i creditori estranei devono essere pagati integralmente entro centoventi giorni dall’omologazione, se i loro crediti sono già scaduti, o entro centoventi giorni dalla scadenza, se scadono dopo (art. 57 CCII). Esistono poi l’accordo agevolato, con soglia ridotta al trenta per cento a condizioni particolari (art. 60), e quello a efficacia estesa, che consente di vincolare anche i non aderenti di una stessa categoria omogenea (art. 61).
Il concordato semplificato è uno strumento liquidatorio riservato a chi ha percorso la composizione negoziata in buona fede e senza esito. Non prevede il voto dei creditori, ma il controllo del tribunale è penetrante: il giudice non si limita a una verifica formale, ma esamina la regolarità del contraddittorio, il rispetto delle cause di prelazione, la fattibilità del piano e l’assenza di pregiudizio per i creditori rispetto all’alternativa liquidatoria (Cass. civ., sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31641).
I termini che si attivano
- Sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto per proporre il concordato semplificato (art. 25-sexies CCII). Scaduto il termine, la porta si chiude.
- La cessazione dell’efficacia delle misure protettive con la conclusione delle trattative: da quel giorno i creditori riprendono la libertà di agire, salvo che l’impresa non attivi uno strumento che preveda nuove protezioni.
- I tempi propri dello strumento scelto: per l’accordo di ristrutturazione, il ricorso per l’omologazione e la successiva fase di opposizioni; per il concordato, le scadenze descritte nelle tappe successive.
Cosa può fare l’impresa ora
La finestra decisiva è nelle settimane a cavallo della relazione finale: è lì che si sceglie lo strumento, ed è lì che si evita il “vuoto” tra la fine della protezione e l’inizio di una nuova. L’impresa può:
- formalizzare l’intesa con i fornitori e con le banche in un accordo di ristrutturazione da omologare, se le adesioni superano la soglia di legge;
- se le adesioni sono insufficienti ma la continuità è sostenibile, preparare una domanda di concordato preventivo in continuità o di piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, da depositare senza soluzione di continuità;
- se la prosecuzione dell’attività non è sostenibile, valutare il concordato semplificato, che consente una liquidazione ordinata gestita dall’impresa sotto il controllo del tribunale, evitando la liquidazione giudiziale.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è lasciar trascorrere le settimane successive alla relazione finale in attesa di un’ultima adesione, mentre le misure protettive sono ormai cessate e i creditori più rapidi depositano ricorsi. Un errore più sottile è proporre il concordato semplificato come scorciatoia, senza un piano davvero migliore della liquidazione: il controllo del tribunale lo intercetta.
Quanto dura realmente
La redazione della relazione finale e il passaggio allo strumento scelto richiedono, nella prassi, da due a sei settimane. Per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione servono poi alcuni mesi, a seconda delle opposizioni. Chi arriva al giorno 180 con lo strumento già scritto chiude in poche settimane; chi comincia a scriverlo quel giorno rischia di farlo sotto il fuoco dei creditori.
Se un fornitore deposita il ricorso: dalla notifica alla prima udienza del procedimento unitario
Cosa succede
È lo scenario che ogni imprenditore teme. Un fornitore, magari quello con il credito più alto o quello che ha già tentato senza successo un pignoramento, deposita in tribunale un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. Il tribunale fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti; ricorso e decreto vengono notificati all’impresa. Da quel momento il calendario si comprime: non si ragiona più in mesi, ma in giorni.
La norma
Il procedimento è unitario (artt. 7, 40 e 41 CCII): tutte le domande che riguardano la crisi della stessa impresa, quella del creditore che chiede la liquidazione e quella dell’impresa che chiede di accedere a uno strumento di regolazione, vengono trattate insieme. Tra la notificazione e l’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.
La liquidazione giudiziale presuppone tre elementi: la natura di imprenditore commerciale non “minore”, lo stato di insolvenza e un ammontare complessivo di debiti scaduti e non pagati, risultanti dagli atti dell’istruttoria, superiore a trentamila euro (art. 49, comma 5, CCII). Sul primo punto, è l’impresa a dover provare di non superare i limiti dimensionali dell’impresa minore (attivo patrimoniale fino a 300.000 euro annui e ricavi fino a 200.000 euro annui nei tre esercizi precedenti, debiti anche non scaduti fino a 500.000 euro: art. 2, comma 1, lett. d, CCII); in mancanza di prova, il tribunale la considera assoggettabile (Trib. Milano, sent. 21 gennaio 2025). Sul terzo punto, la soglia riguarda l’esposizione complessiva, non il solo credito del ricorrente: si contano anche gli altri debiti scaduti emersi durante l’istruttoria (Trib. Grosseto, sent. n. 5/2025, pubblicata il 12 marzo 2025; Trib. Trani, sent. 9 aprile 2025).
Il cuore della difesa sta nell’art. 7: se l’impresa propone una domanda di accesso a uno strumento diverso dalla liquidazione, il tribunale la esamina in via prioritaria, a condizione che non sia manifestamente inammissibile, che il piano non sia manifestamente inadeguato e che la proposta indichi la convenienza per i creditori o, nel concordato in continuità, le ragioni dell’assenza di pregiudizio. Lo strumento più usato in questa fase è la domanda di concordato “con riserva” (art. 44 CCII), che consente di depositare il ricorso e di riservarsi la presentazione di proposta, piano e documenti entro un termine assegnato dal giudice.
I termini che si attivano
- Almeno quindici giorni tra la notifica e l’udienza di comparizione.
- La domanda di accesso a uno strumento di regolazione va depositata, a pena di decadenza, entro la prima udienza. La Cassazione ha chiarito che il termine è perentorio, non si sposta per accordo delle parti né per effetto di rinvii, e che per “prima udienza” si intende quella effettivamente tenuta a contraddittorio validamente instaurato, a prescindere dalla pendenza di trattative o dall’incompletezza dell’istruttoria (Cass. civ., sez. I, ord. 13 maggio 2026, n. 13912).
- Nella domanda con riserva, termine tra 30 e 60 giorni per il deposito di proposta e piano, prorogabile fino a ulteriori 60 giorni solo per giustificati motivi e in assenza di domande per l’apertura della liquidazione giudiziale: se il ricorso del fornitore è già pendente, la proroga di regola non è disponibile.
Una nota sul calendario: i procedimenti per l’apertura della liquidazione giudiziale rientrano tra le materie urgenti sottratte alla sospensione feriale. Il periodo dal 1° al 31 agosto, quindi, non offre in questa fase alcun respiro.
Cosa può fare l’impresa ora
La finestra si chiude con la prima udienza: prima di quella data l’impresa può ancora scegliere lo strumento; dopo, la scelta le viene sottratta. Concretamente l’impresa può:
- contestare i presupposti: dimostrare di essere impresa minore (e allora la strada corretta è un’altra, quella del sovraindebitamento), contestare il calcolo della soglia dei trentamila euro, documentare che l’insolvenza non c’è e che la difficoltà è solo temporanea;
- depositare tempestivamente una domanda di concordato, anche con riserva, accompagnata da elementi sufficienti a superare il filtro della manifesta inammissibilità;
- in alternativa, depositare un accordo di ristrutturazione già negoziato, o una domanda di accesso al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione;
- chiedere le misure protettive collegate alla domanda (art. 54 CCII), che dalla pubblicazione nel registro delle imprese impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più grave è il deposito di una domanda di concordato con riserva “di facciata”, priva di qualunque progetto, il giorno prima dell’udienza. Già prima della riforma le Sezioni Unite avevano affermato che il concordato va esaminato prima del fallimento, ma che una domanda proposta al solo scopo di differire la dichiarazione di insolvenza è inammissibile per abuso del processo (Cass. civ., Sez. Un., 15 maggio 2015, n. 9935). Il Codice della crisi ha recepito quel principio nelle condizioni dell’art. 7. L’errore opposto, altrettanto grave, è non depositare nulla e confidare di “spiegare” la situazione in udienza: dopo la prima udienza, come si è visto, la domanda è tardiva.
Quanto dura realmente
Tra il deposito del ricorso del creditore e la prima udienza passano, nella maggior parte dei tribunali, da tre settimane a due mesi. Se l’impresa non deposita alcuna domanda, la sentenza può arrivare già all’esito di quell’udienza o pochi giorni dopo. In questa tappa il tempo disponibile per costruire una difesa si misura in giorni lavorativi: per questo le mosse delle tappe precedenti pesano tanto.
Dopo il deposito del piano: ammissione, voto e omologazione del concordato in continuità
Cosa succede
Supponiamo che l’impresa abbia depositato in tempo la domanda con riserva e poi, nel termine assegnato, proposta e piano di concordato in continuità aziendale. Il calendario ora corre su un binario nuovo. Il tribunale verifica l’ammissibilità della proposta; se la supera, nomina il commissario giudiziale, fissa la data del voto e i termini per le comunicazioni ai creditori. I creditori, suddivisi in classi, votano. Se le maggioranze sono raggiunte, o se il tribunale può comunque omologare in base alle regole sulla ristrutturazione trasversale, segue la sentenza di omologazione. Da lì comincia l’esecuzione del piano.
La norma
Nel concordato in continuità la suddivisione dei creditori in classi è sempre obbligatoria (art. 85, comma 3, CCII). Il piano deve indicare, tra l’altro, il valore di liquidazione alla data della domanda, cioè ciò che i creditori otterrebbero nella liquidazione giudiziale (art. 87, comma 1, lett. c). Quel valore va distribuito rispettando la graduazione delle cause di prelazione; il valore eccedente, il cosiddetto plusvalore da continuità, può essere distribuito con regole più flessibili (art. 84, comma 6). L’omologazione è disciplinata dall’art. 112 CCII.
Sul vaglio iniziale la Cassazione è stata netta. Il giudizio di ammissibilità del concordato in continuità non si ferma alla regolarità formale della domanda: si estende al contenuto della proposta e dei documenti, con uno scrutinio di legalità sostanziale di ampiezza pari a quello dell’omologazione (Cass. civ., sez. I, 15 aprile 2026, n. 9605). Con un’ordinanza pubblicata il 9 luglio 2026 la Corte ha poi formulato, nell’interesse della legge, il principio secondo cui la verifica di ammissibilità riguarda anche il modo in cui è stato determinato il valore di liquidazione: se il piano si fonda su un’offerta di un terzo per l’acquisto dell’azienda, non si può confrontarlo con una liquidazione “spezzatino” che ignori quell’offerta (Cass. civ., sez. I, ord. n. 22960/2026).
Sul piano processuale, infine, va ricordato che il provvedimento della Corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta senza aprire la liquidazione giudiziale non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, perché manca di carattere decisorio (Cass. civ., sez. I, 28 novembre 2025, n. 31176). Una proposta mal costruita, quindi, rischia di non avere un secondo appello utile.
I termini che si attivano
- Durata massima complessiva delle misure protettive: dodici mesi, comprese quelle eventualmente già godute durante la composizione negoziata (art. 8 CCII). I giorni di protezione già “spesi” nella fase stragiudiziale si sottraggono.
- I termini fissati dal tribunale per la relazione del commissario, per le comunicazioni ai creditori e per il voto.
- Il termine per le opposizioni all’omologazione e, successivamente, i trenta giorni per il reclamo contro la sentenza che pronuncia sull’omologazione (art. 51 CCII).
Cosa può fare l’impresa ora
La finestra difensiva, in questa tappa, coincide con la qualità del piano: numeri attendibili, classi coerenti, valore di liquidazione realistico. L’impresa può:
- costruire le classi tenendo conto della specificità dei fornitori: strategici, occasionali, terzisti artigiani, fornitori esteri;
- documentare con prudenza le prospettive commerciali, distinguendo gli ordini già confermati da quelli solo attesi;
- sfruttare la tutela dei contratti pendenti: nel concordato in continuità i creditori non possono rifiutare unilateralmente l’adempimento, risolvere, anticipare la scadenza o modificare i contratti in corso per il solo mancato pagamento di crediti anteriori (art. 94-bis CCII);
- gestire il rapporto con il commissario giudiziale in modo trasparente, perché le sue relazioni pesano sul voto e sull’omologazione.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è sovrastimare il plusvalore da continuità o sottostimare il valore di liquidazione, per far apparire il piano più conveniente di quanto sia. La giurisprudenza del 2026 mostra che quel tipo di costruzione viene intercettata già all’ammissione. Un altro errore è dimenticare che il concordato omologato e non eseguito non mette al riparo per sempre: un creditore anteriore può chiedere la liquidazione giudiziale, nei limiti del credito falcidiato, se l’insolvenza deriva da debiti sorti dopo la domanda di concordato (C. App. Firenze, sez. II, sent. 10 marzo 2025, n. 436, sull’art. 119, comma 7, CCII).
Quanto dura realmente
Tra il deposito della domanda con riserva e l’omologazione di un concordato in continuità passano, nella prassi, da sei a dodici mesi, a seconda della complessità del piano e del carico del tribunale. L’esecuzione del piano si estende poi per anni. La durata di questa tappa non dipende solo dal tribunale: dipende in larga parte da quanto il piano era pronto il giorno del deposito.
Se la sentenza arriva comunque: trenta giorni per il reclamo, poi la Cassazione
Cosa succede
Se nessuna delle finestre precedenti è stata sfruttata, o se la domanda dell’impresa è stata respinta, il tribunale accerta l’insolvenza e dichiara aperta la liquidazione giudiziale. La sentenza nomina il giudice delegato e il curatore, ordina il deposito dei bilanci e delle scritture contabili, fissa l’udienza per l’esame dello stato passivo. L’impresa perde l’amministrazione e la disponibilità dei beni, che passano al curatore. Il curatore può esercitare l’azienda in via provvisoria, ma l’obiettivo della procedura è ormai la liquidazione dell’attivo e il riparto tra i creditori.
La norma
Contro la sentenza che dispone l’apertura della liquidazione giudiziale le parti possono proporre reclamo alla Corte d’appello; la sentenza può essere impugnata anche da qualunque interessato (art. 51 CCII). Il reclamo non sospende l’efficacia della sentenza, ma la Corte d’appello può, su richiesta, sospendere in tutto o in parte la liquidazione dell’attivo o l’esecuzione del programma di liquidazione per gravi e fondati motivi (art. 52 CCII). Contro la decisione sul reclamo è ammesso il ricorso per cassazione, che a sua volta non sospende l’efficacia della sentenza.
La Cassazione ha precisato che il provvedimento che definisce il reclamo contro la sentenza di apertura è ricorribile in Cassazione anche se è intitolato “decreto”, quando ha il contenuto e gli effetti della sentenza prevista dall’art. 51 (Cass. civ., sez. I, ord. 1 ottobre 2025, n. 26510). Ha però anche avvertito che il ricorso è inammissibile se si risolve in una critica alla valutazione di merito sullo stato di insolvenza o nella prospettazione di scenari futuri, come la presunta natura transitoria della crisi in attesa di entrate non ancora certe (Cass. civ., sez. I, ord. 7 aprile 2026, n. 8644). Per un’azienda che contava sulla ripresa degli ordini esteri, il messaggio è chiaro: la speranza di nuove commesse non è un argomento da Cassazione.
Quanto ai creditori che volessero contestare un’eventuale omologazione, la legittimazione al reclamo spetta solo a chi ha assunto la qualità di parte formale nel giudizio di omologazione, proponendo opposizione (Cass. civ. n. 5948/2026).
I termini che si attivano
- Trenta giorni per il reclamo, che per il debitore decorrono dalla notificazione della sentenza e per gli altri interessati dall’iscrizione nel registro delle imprese.
- Trenta giorni per il ricorso per cassazione dalla notificazione della decisione sul reclamo.
- Per l’impresa cancellata dal registro, la liquidazione giudiziale può essere dichiarata entro un anno dalla cancellazione (art. 33 CCII): chiudere la società non è una via di fuga.
Cosa può fare l’impresa ora
La finestra si è ristretta, ma non è chiusa del tutto. L’impresa e i suoi soci possono:
- proporre reclamo contestando i presupposti: la natura di impresa minore, la soglia di debito, lo stato di insolvenza, la violazione del contraddittorio o del principio di trattazione prioritaria;
- chiedere la sospensione della liquidazione dell’attivo, se il reclamo presenta motivi gravi e fondati;
- valutare, nel corso della procedura, una proposta di concordato nella liquidazione giudiziale (art. 240 CCII), che può chiudere la procedura con un soddisfacimento dei creditori diverso dalla liquidazione atomistica dei beni.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è proporre un reclamo “di sfogo”, che ripete in appello la speranza in una ripresa del mercato senza attaccare i presupposti giuridici della sentenza. Un altro errore è lasciare decorrere i trenta giorni nella convinzione che il curatore “si accorderà”: il termine è perentorio, e scaduto quello la sentenza si consolida.
Quanto dura realmente
Il reclamo viene di regola deciso dalla Corte d’appello in alcuni mesi; il giudizio in Cassazione richiede tempi più lunghi. Nel frattempo, salvo sospensione, la procedura va avanti. È la tappa in cui il tempo lavora contro l’impresa: tutto ciò che non è stato fatto nelle tappe precedenti, qui costa il doppio.
La stessa crisi, due calendari
Le due ipotesi che seguono sono simulazioni dimostrative, costruite su dati verosimili ma inventati a fini esplicativi: non descrivono casi reali. Partono dalla stessa situazione e divergono solo per il momento in cui l’impresa decide di agire.
Situazione di partenza comune. Un’azienda di design costituita in forma di s.r.l., con ricavi 2025 pari a 2.846.300 euro. Il 15 aprile 2026 tre clienti esteri annullano o sospendono ordini per complessivi 612.300 euro, con semilavorati già realizzati per 187.900 euro. Al 30 aprile i debiti ammontano a 776.300 euro: 438.700 verso fornitori e terzisti, 296.400 verso banche (anticipi su fatture estere e chirografo), 41.200 verso INPS. I debiti superano i 500.000 euro: l’impresa non è “minore” ed è quindi assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
Calendario A: l’impresa che agisce alle finestre giuste
| Data | Evento |
|---|---|
| 2 maggio 2026 | Il piano di tesoreria a 13 settimane mostra uno scoperto di cassa da fine giugno. L’organo amministrativo delibera di avviare la composizione negoziata |
| 18 maggio 2026 | Deposito dell’istanza di nomina dell’esperto, con richiesta di misure protettive generali |
| 20 maggio 2026 | L’esperto accetta; istanza e accettazione pubblicate nel registro delle imprese. Lo stesso giorno deposito del ricorso per la conferma delle misure |
| 28 maggio 2026 | Udienza davanti al tribunale, entro i dieci giorni |
| 3 giugno 2026 | Ordinanza: misure confermate per 120 giorni dalla pubblicazione, fino al 17 settembre 2026 |
| giugno-luglio 2026 | Trattative: i terzisti strategici ottengono un pagamento parziale; le banche mantengono le linee autoliquidanti; due dei tre clienti esteri accettano di ritirare il 40% della merce a prezzo rinegoziato |
| 7 settembre 2026 | Istanza di proroga delle misure, con parere favorevole dell’esperto |
| 15 settembre 2026 | Proroga concessa fino al limite complessivo di 240 giorni, cioè al 15 gennaio 2027 |
| 30 ottobre 2026 | Firma dell’accordo di ristrutturazione: aderiscono fornitori per 318.500 euro e banche per 296.400 euro, pari a 614.900 euro, il 79,2% dei crediti (soglia del 60% superata: 465.780 euro) |
| 9 novembre 2026 | Deposito del ricorso per l’omologazione dell’accordo, prima della scadenza dell’incarico dell’esperto (16 novembre 2026) e prima della scadenza delle misure |
| entro 120 giorni dall’omologazione | Pagamento integrale dei creditori estranei: fornitori non aderenti per 120.200 euro e INPS per 41.200 euro, in tutto 161.400 euro |
Esito: nessun pignoramento portato a termine, nessun ricorso per liquidazione giudiziale accolto, continuità aziendale preservata. L’impresa non ha “vinto” contro i creditori: ha usato il tempo che la legge le concedeva per costruire una soluzione che i creditori hanno ritenuto migliore dell’alternativa.
Calendario B: l’impresa che lascia correre
| Data | Evento |
|---|---|
| 2 maggio 2026 | Nessuna analisi di tesoreria: si attende la ripresa degli ordini |
| 22 giugno 2026 | Notifica di un decreto ingiuntivo di un fornitore di pannellature per 87.450 euro |
| 1° settembre 2026 | Scadenza del termine di quaranta giorni per l’opposizione, slittata per effetto della sospensione feriale (1-31 agosto). Nessuna opposizione: il decreto diventa definitivo |
| 9 settembre 2026 | Notifica del precetto |
| 24 settembre 2026 | Pignoramento presso terzi sul conto corrente principale: bloccate le somme per il pagamento degli stipendi |
| 2 ottobre 2026 | Un secondo fornitore deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale; dagli atti risultano debiti scaduti per oltre 500.000 euro, ben sopra la soglia di 30.000 |
| 8 ottobre 2026 | Notifica del ricorso e del decreto che fissa l’udienza al 5 novembre 2026 |
| 5 novembre 2026 | Prima udienza: l’impresa si presenta senza aver depositato alcuna domanda di accesso a strumenti di regolazione. Ogni domanda successiva sarà tardiva |
| 12 novembre 2026 | Sentenza di apertura della liquidazione giudiziale |
| 16 novembre 2026 | Notifica della sentenza: da qui decorrono i trenta giorni per il reclamo, con scadenza il 16 dicembre 2026 |
Esito: la stessa crisi, con gli stessi numeri, si chiude con lo spossessamento. Lo scarto tra i due calendari non sta nella gravità della situazione iniziale, ma in due date: il 18 maggio, giorno in cui il calendario A ha attivato la composizione negoziata, e il 5 novembre, giorno in cui il calendario B ha perso l’ultima possibilità di proporre uno strumento alternativo.
Ipotesi intermedia: l’impresa che si sveglia tra la notifica e l’udienza
Riprendiamo il calendario B all’8 ottobre 2026. Se l’impresa, ricevuta la notifica, deposita il 3 novembre una domanda di concordato con riserva accompagnata da una bozza di piano, un prospetto dei creditori e una relazione sulla situazione economica, il tribunale deve esaminarla in via prioritaria. Il giudice assegna, ad esempio, sessanta giorni per il deposito di proposta e piano, con scadenza il 2 gennaio 2027. Poiché è già pendente il ricorso per liquidazione giudiziale, la proroga di ulteriori sessanta giorni non è di regola disponibile: entro il 2 gennaio il piano deve esserci davvero. È una strada percorribile, ma stretta, e il pignoramento del 24 settembre ha già prodotto danni che il calendario A avrebbe evitato.
I binari paralleli: come cambia la timeline a seconda dello strumento scelto
La timeline descritta finora segue il percorso più frequente: composizione negoziata, poi eventualmente uno strumento giudiziale. Ma l’impresa può innestare binari diversi, e ciascuno modifica il calendario in modo specifico.
Primo binario: composizione negoziata con esito stragiudiziale. È il binario del calendario A. La durata complessiva oscilla tra sei e dodici mesi; le misure protettive coprono fino a 240 giorni; l’esito può essere un contratto, una convenzione di moratoria, un accordo con l’esperto o un piano attestato. Vantaggio principale: riservatezza e controllo dell’impresa. Limite: richiede creditori disposti a trattare.
Secondo binario: accordo di ristrutturazione dei debiti. Si può arrivare all’accordo dopo la composizione negoziata oppure direttamente, anche con una domanda “prenotativa” e misure protettive. La timeline si allunga della fase di omologazione, ma l’accordo omologato produce effetti stabili: protezione dalle revocatorie per gli atti compiuti in esecuzione, pagamento dei non aderenti nei termini di legge. È il binario naturale quando i fornitori principali e le banche sono disposti ad aderire, ma una minoranza resiste.
Terzo binario: piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Consente di distribuire il valore generato dal piano anche in deroga alle regole ordinarie di graduazione, purché approvato all’unanimità delle classi. La timeline è simile a quella del concordato, con un controllo del tribunale più limitato su alcuni profili.
Quarto binario: concordato preventivo in continuità. È il binario più robusto quando i creditori non sono tutti d’accordo, perché il voto per classi e la ristrutturazione trasversale consentono di vincolare anche i dissenzienti. Ha però la timeline più lunga e più formale: domanda, eventuale riserva, ammissione, commissario, voto, omologazione. Le misure protettive possono durare fino a dodici mesi complessivi, compresi i giorni già goduti nella composizione negoziata.
Quinto binario: concordato semplificato. Si apre solo dopo una composizione negoziata conclusa senza esito, entro sessanta giorni dalla relazione finale. È liquidatorio, senza voto, ma con un controllo del tribunale sostanziale. La timeline è più breve del concordato ordinario.
Sesto binario: se l’impresa è “minore”. Se l’azienda di design è piccola (sotto le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d, CCII), la liquidazione giudiziale non è applicabile e il binario cambia del tutto: concordato minore o liquidazione controllata, gestiti con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi. La composizione negoziata resta accessibile anche all’impresa sotto soglia. Qui la timeline si svolge davanti al tribunale con il gestore della crisi nominato dall’OCC, e i tempi dipendono molto dall’organizzazione dell’organismo.
In tutti i binari vale una regola trasversale: i giorni di protezione si consumano e non si rigenerano. Passare da un binario all’altro è possibile, ma ogni passaggio va pianificato considerando quanta protezione resta disponibile.
Le cinque finestre critiche
Ricapitolando, ci sono cinque momenti in cui agire, o non agire, cambia l’esito della vicenda.
- La prima finestra si apre il giorno in cui gli ordini saltano e si chiude con il primo pignoramento sui conti. È la finestra più lunga e più libera: nessun termine processuale corre, e ogni settimana spesa a costruire un piano attendibile si traduce in margine di manovra.
- La seconda finestra è il deposito dell’istanza di composizione negoziata con le misure protettive, prima che un creditore depositi il ricorso per liquidazione giudiziale. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese la sentenza di apertura non può essere pronunciata e le azioni esecutive si fermano.
- La terza finestra coincide con le settimane intorno alla relazione finale dell’esperto, e comprende i sessanta giorni per il concordato semplificato. È il momento in cui si sceglie lo strumento definitivo ed è il momento in cui si rischia il “vuoto” di protezione.
- La quarta finestra si chiude con la prima udienza del procedimento unitario. Entro quella data va depositata, a pena di decadenza, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione; dopo, la difesa si riduce alla contestazione dei presupposti.
- La quinta finestra sono i trenta giorni per il reclamo contro la sentenza di apertura. È l’ultima occasione per far valere errori sui presupposti, sul contraddittorio o sulla trattazione prioritaria, e per chiedere la sospensione della liquidazione dell’attivo.
Le domande sul tempo
Gli ordini sono stati annullati tre mesi fa e i fornitori non hanno ancora fatto causa. Sono ancora in tempo per la composizione negoziata? Sì, a condizione che il risanamento sia ragionevolmente perseguibile e che non sia già pendente una domanda di concordato. Non è necessario attendere atti giudiziari; anzi, chi arriva prima dei ricorsi ha margini molto più ampi.
Un fornitore ha già depositato il ricorso per la liquidazione giudiziale e l’udienza è tra dodici giorni. Posso ancora fare qualcosa? Sì, ma il tempo è minimo. Entro la prima udienza va depositata la domanda di accesso a uno strumento di regolazione, ad esempio un concordato con riserva sorretto da elementi seri. Dopo l’udienza la domanda è tardiva, come ha chiarito la Cassazione nel 2026. In parallelo vanno verificati i presupposti del ricorso: soglia dei debiti scaduti, dimensioni dell’impresa, effettiva insolvenza.
Quanto può durare, al massimo, la protezione dai creditori? Nella composizione negoziata le misure protettive durano complessivamente fino a 240 giorni. Negli strumenti giudiziali il limite complessivo è di dodici mesi, nei quali si computano anche i giorni già goduti durante la composizione negoziata.
Il decreto ingiuntivo mi è stato notificato a fine luglio. Quando scade il termine per l’opposizione? Il termine di quaranta giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto: i giorni di luglio si contano, poi il conteggio si ferma e riprende dal 1° settembre. In concreto, la scadenza cade nella prima metà di settembre o poco oltre, a seconda del giorno esatto di notifica. Attenzione però: la sospensione feriale non si applica al procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale.
Se la sentenza di apertura è già stata pronunciata, quanto tempo ho per impugnarla? Trenta giorni per il reclamo, che per il debitore decorrono dalla notificazione della sentenza. Il reclamo non sospende automaticamente la procedura, ma si può chiedere alla Corte d’appello la sospensione della liquidazione dell’attivo per gravi e fondati motivi.
Le misure protettive della composizione negoziata sono scadute ma le trattative proseguono. Che cosa succede nei giorni “scoperti”? Da quel momento i creditori tornano liberi di avviare pignoramenti e di depositare ricorsi per la liquidazione giudiziale, anche se l’esperto è ancora al lavoro. Le strade sono due: chiudere rapidamente un esito che produca effetti propri (un accordo di ristrutturazione con domanda di omologazione e relative protezioni, ad esempio) oppure attivare uno strumento giudiziale. In entrambi i casi bisogna ricordare che i giorni di protezione già consumati contano nel limite complessivo di dodici mesi: chi ha usato 240 giorni in composizione negoziata ne ha a disposizione al massimo circa 120 nella fase successiva. Per questo il calendario delle trattative va costruito partendo dalla scadenza delle misure, e non dalla scadenza dell’incarico dell’esperto.
Ho chiuso la società sei mesi fa cancellandola dal registro delle imprese. Un fornitore può ancora chiedere la liquidazione giudiziale? Sì. La liquidazione giudiziale può essere dichiarata entro un anno dalla cancellazione, se l’insolvenza si è manifestata prima o entro l’anno successivo (art. 33 CCII). La cancellazione, quindi, non chiude la partita con i fornitori: sposta solo il problema, spesso in condizioni peggiori, perché nel frattempo l’impresa non opera più e non può proporre un piano in continuità. Chi pensa di “chiudere e ripartire” con una nuova società deve inoltre considerare i rischi legati agli atti compiuti in quella fase, che un curatore potrebbe esaminare con attenzione.
Un cliente estero ha promesso di riconfermare l’ordine tra tre mesi. Posso aspettare prima di muovermi? L’attesa è legittima come ipotesi commerciale, ma non come strategia giuridica. Se nel frattempo un fornitore deposita il ricorso, l’udienza può arrivare prima della riconferma, e una promessa non scritta non basta a escludere l’insolvenza. La Cassazione ha considerato inammissibili i ricorsi che si limitano a prospettare la natura transitoria della crisi in attesa di entrate future. La soluzione è inserire quella prospettiva in un piano, con le cautele del caso, e proteggerla con gli strumenti della composizione negoziata.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Di seguito i provvedimenti richiamati nell’articolo, ordinati secondo la tappa della timeline a cui si riferiscono. Per ciascuno: estremi, principio riformulato, rilevanza pratica per l’azienda in crisi da ordini annullati.
Tappa delle misure protettive
- Cass. civ., sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856. Principio: se, al momento della domanda di composizione negoziata, è già pendente una domanda di concordato preventivo anche con riserva, l’istanza è inammissibile e non impedisce la pronuncia sull’insolvenza; spetta al tribunale investito della domanda di apertura valutarne incidentalmente l’ammissibilità. Rilevanza: l’ordine delle mosse conta, e la composizione negoziata va attivata prima, non dopo, la domanda di concordato.
- Cass. pen., sez. III, n. 30109/2025 (udienza 9 luglio 2025, deposito 2 settembre 2025). Principio: l’ammissione alla composizione negoziata in continuità con misure protettive confermate può escludere il pericolo che giustifica un sequestro preventivo finalizzato alla confisca. Rilevanza: un percorso di risanamento serio produce effetti anche fuori dal processo civile.
Tappa degli esiti della composizione
- Cass. civ., sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31641. Principio: nel concordato semplificato il controllo del tribunale non è meramente formale, ma investe legalità e fattibilità del piano e assenza di pregiudizio per i creditori. Rilevanza: il concordato semplificato non è una scorciatoia per chi esce dalla composizione negoziata senza un vero piano.
Tappa del ricorso del creditore e della prima udienza
- Cass. civ., sez. I, ord. 13 maggio 2026, n. 13912. Principio: nel procedimento unitario, la domanda del debitore di accesso a uno strumento di regolazione, proposta mentre pende il ricorso per liquidazione di un altro soggetto, va depositata a pena di decadenza entro la prima udienza effettivamente tenuta; il termine non è prorogabile né spostabile da rinvii o trattative. Rilevanza: è la data più importante di tutta la timeline difensiva.
- Cass. civ., Sez. Un., 15 maggio 2015, n. 9935. Principio: la domanda di concordato va esaminata prima dell’istanza di fallimento, ma è inammissibile per abuso se proposta al solo scopo di ritardare la dichiarazione di insolvenza. Rilevanza: il principio, maturato sotto la legge fallimentare, è alla base delle condizioni oggi poste dall’art. 7 CCII.
- Trib. Milano, sent. 21 gennaio 2025. Principio: l’onere di provare il mancato superamento dei limiti dimensionali dell’impresa minore grava sull’imprenditore; se la prova manca, l’impresa è assoggettabile alla liquidazione giudiziale. Rilevanza: chi intende difendersi sostenendo di essere “piccolo” deve documentarlo con i bilanci dei tre esercizi.
- Trib. Grosseto, sent. n. 5/2025, pubblicata il 12 marzo 2025. Principio: la soglia dei trentamila euro riguarda l’ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati, non il solo credito di chi ha presentato il ricorso. Rilevanza: anche un fornitore con un credito modesto può innescare la procedura se l’esposizione complessiva supera la soglia.
- Trib. Trani, sent. 9 aprile 2025. Principio: nel calcolo della soglia si considerano anche i debiti scaduti emersi nel corso dell’istruttoria, e spetta al debitore provarne l’avvenuto pagamento. Rilevanza: in udienza contano i documenti di pagamento, non le affermazioni.
Tappa del concordato in continuità
- Cass. civ., sez. I, 15 aprile 2026, n. 9605. Principio: il giudizio di ammissibilità del concordato in continuità non si esaurisce nella regolarità formale e documentale, ma consiste in uno scrutinio di legalità sostanziale della proposta di ampiezza pari a quello dell’omologazione. Rilevanza: il piano deve essere solido fin dal deposito.
- Cass. civ., sez. I, ord. n. 22960/2026, pubblicata il 9 luglio 2026 (principio ex art. 363 c.p.c.). Principio: la verifica di ammissibilità riguarda anche il metodo di determinazione del valore di liquidazione; se la continuità indiretta si basa sull’offerta di un terzo per l’azienda, il valore di liquidazione non può ignorare quell’offerta. Rilevanza: chi cede un ramo d’azienda nel piano deve confrontarsi con un’alternativa liquidatoria realistica.
- Cass. civ., sez. I, 28 novembre 2025, n. 31176. Principio: la decisione della Corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta di concordato senza aprire la liquidazione giudiziale non ha carattere decisorio e non è ricorribile per cassazione in via straordinaria. Rilevanza: una proposta respinta per vizi di costruzione rischia di non avere rimedi utili.
- C. App. Firenze, sez. II, sent. 10 marzo 2025, n. 436. Principio: il creditore anteriore, pur senza aver chiesto la risoluzione del concordato omologato, può domandare la liquidazione giudiziale nei limiti del credito falcidiato se l’insolvenza deriva da debiti successivi alla domanda di concordato. Rilevanza: l’omologazione non è un punto d’arrivo, ma l’inizio di un’esecuzione da presidiare.
Tappa del reclamo e del ricorso per cassazione
- Cass. civ., sez. I, ord. 1 ottobre 2025, n. 26510. Principio: il provvedimento che definisce il reclamo contro la sentenza di apertura è ricorribile in Cassazione anche se ha la forma del decreto, quando ne ha il contenuto e gli effetti. Rilevanza: la forma dell’atto non chiude la strada all’ultimo grado.
- Cass. civ., sez. I, ord. 7 aprile 2026, n. 8644. Principio: è inammissibile il ricorso che, sotto il vizio di omesso esame, si limita a criticare la valutazione di merito sull’insolvenza o a prospettare scenari futuri come una presunta natura transitoria della crisi. Rilevanza: per un’impresa che confida nella ripresa degli ordini esteri, l’attesa di nuove commesse va trasformata in un piano prima, non invocata in Cassazione dopo.
- Cass. civ., n. 5948/2026. Principio: legittimati al reclamo contro la sentenza che pronuncia sull’omologazione sono solo i soggetti che hanno assunto la qualità di parte formale proponendo opposizione. Rilevanza: anche per i fornitori che vogliono contestare un piano, i tempi e le forme dell’opposizione sono decisivi.
Cosa può fare lo Studio Monardo, alla tappa in cui ti trovi
Lo Studio interviene sulla base del punto esatto della timeline in cui si trova l’impresa. Ecco, in concreto, che cosa facciamo.
- Ricostruiamo il calendario della tua crisi. Mettiamo in fila disdette, scadenze delle fatture, decreti ingiuntivi notificati, eventuali ricorsi depositati, e individuiamo la prossima scadenza perentoria e la finestra difensiva ancora aperta.
- Analizziamo i contratti con i clienti esteri. Esaminiamo clausole di cancellazione, acconti, penali, forza maggiore, legge applicabile e foro competente, per stabilire quanto degli ordini annullati può tradursi in un credito da recuperare e inserire nel piano.
- Costruiamo con i commercialisti dello staff il piano di tesoreria e il quadro dei debiti. Avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso fascicolo per verificare la soglia dei debiti scaduti, i limiti dimensionali dell’impresa e la sostenibilità dei debiti nei dodici mesi.
- Valutiamo e, dove fondata, proponiamo l’opposizione ai decreti ingiuntivi, calcolando i termini con la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto e coordinando ogni singola causa con la strategia complessiva.
- Prepariamo l’istanza di composizione negoziata e il ricorso per le misure protettive, calibrando misure generali o selettive e predisponendo la documentazione per l’udienza da tenersi entro dieci giorni.
- Affianchiamo l’impresa nelle trattative con fornitori, banche e clienti, redigendo proposte di moratoria, accordi di rientro e intese di riprogrammazione delle commesse, e curando le richieste di autorizzazione al tribunale per finanziamenti o cessioni di rami d’azienda.
- Scegliamo e redigiamo lo strumento d’uscita: accordo di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato in continuità o concordato semplificato, tenendo sotto controllo i sessanta giorni dalla relazione finale e il limite complessivo delle misure protettive.
- Se è già stato depositato un ricorso per liquidazione giudiziale, interveniamo prima della prima udienza: verifichiamo i presupposti, contestiamo soglia e dimensioni dove ci sono elementi, depositiamo la domanda di accesso a uno strumento di regolazione nei termini di decadenza.
- Se l’impresa è sotto le soglie dell’impresa minore, attiviamo il binario del sovraindebitamento, con concordato minore o liquidazione controllata, interfacciandoci con l’Organismo di Composizione della Crisi.
- Se la sentenza di apertura è già stata pronunciata, prepariamo il reclamo nei trenta giorni, chiediamo dove possibile la sospensione della liquidazione dell’attivo e, se necessario, proseguiamo fino al ricorso per cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per un’azienda che vuole evitare la liquidazione giudiziale, la qualifica più pertinente è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere i criteri con cui l’esperto valuta le prospettive di risanamento, il linguaggio delle trattative assistite e il modo in cui la relazione finale orienta gli strumenti successivi. Questa conoscenza consente allo Studio di preparare l’impresa a un percorso che l’esperto possa accompagnare, anziché archiviare.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore che imposta la composizione negoziata segue, se serve, il reclamo e il ricorso per cassazione, senza cambi di linea. E poiché la crisi di un’azienda di design tocca insieme contratti internazionali, banche, fornitori ed erario, lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora in parallelo sullo stesso caso, così che numeri e strategia giuridica non viaggino mai su binari separati.
Chiusura: il calendario si può ancora scrivere
Un’azienda di design che perde gli ordini internazionali non è, per questo, un’azienda destinata alla liquidazione giudiziale. Lo diventa, spesso, perché lascia che altri, fornitori, banche, tribunale, scrivano il calendario al suo posto. Il tempo è la risorsa più preziosa dell’impresa in crisi, ed è anche quella che viene sprecata più spesso: ogni finestra che si chiude non si riapre.
Lo Studio Monardo è attrezzato proprio su questa materia. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 collega direttamente lo Studio al percorso che più spesso consente di evitare la liquidazione giudiziale; le qualifiche di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario OCC coprono il binario dell’impresa minore; il coordinamento dello staff in diritto bancario e tributario presidia i rapporti con banche ed erario; l’abilitazione di cassazionista garantisce che la difesa possa proseguire fino all’ultimo grado. Il nostro impegno è analizzare, verificare e costruire la strategia più adatta alla tappa in cui ti trovi.
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