Accertamento fiscale a un’azienda di ascensori: cosa fare e come difendersi

Introduzione

Ogni anno migliaia di imprese italiane ricevono un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate o di altri enti impositori (Regioni, Comuni, organismi di riscossione). Per una società che installa, modernizza e manutiene ascensori e piattaforme elevatrici l’impatto di un accertamento fiscale può essere particolarmente pesante: il settore negli ultimi anni è stato al centro di numerose ispezioni legate sia alla gestione dell’IVA, sia all’utilizzo dei bonus edilizi (in particolare il “Bonus barriere 75 %” per l’abbattimento delle barriere architettoniche) e alle agevolazioni per la sostituzione degli impianti esistenti. Il rischio di sanzioni, interessi e, nei casi più gravi, di accertamenti penali per dichiarazioni fraudolente è elevato. Una gestione superficiale può portare al blocco dei cantieri, a ipoteche, a fermi dei mezzi e a un tracollo finanziario dell’azienda.

Per difendersi con efficacia è fondamentale conoscere la normativa vigente, i termini per impugnare e, soprattutto, attivare tempestivamente il contraddittorio con l’amministrazione. Dal 18 gennaio 2024 è entrata in vigore la riforma fiscale che ha introdotto l’articolo 6‑bis nello Statuto del contribuente (legge 212/2000), il quale stabilisce che tutti gli atti tributari impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio informato e effettivo con un termine di almeno 60 giorni per le controdeduzioni, salvo alcune eccezioni . La norma è stata oggetto di continue integrazioni e chiarimenti: il decreto‑legge 39/2024 (convertito in legge 67/2024) ha previsto un regime transitorio per gli atti emessi fino al 30 aprile 2024 , mentre il decreto legislativo 81/2025 ha apportato ulteriori modifiche alla procedura di accertamento con adesione e al ravvedimento operoso. La giurisprudenza della Corte di cassazione, con sentenze come la n. 21271/2025 delle Sezioni Unite, ha chiarito che prima della riforma il contraddittorio era obbligatorio solo per i tributi armonizzati dell’Unione europea e che l’invalidità dell’atto derivava dalla mancata attivazione del contraddittorio solo se il contribuente dimostrava di avere argomenti difensivi concreti (cd. prova di resistenza) .

In questo contesto complesso, l’assistenza di professionisti specializzati è determinante. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista, coordina un team multidisciplinare composto da avvocati tributaristi, commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro. È iscritto negli elenchi dei Gestori della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012) presso il Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del decreto‑legge 118/2021. L’avvocato ha maturato una solida esperienza nazionale nel diritto bancario e tributario e segue casi in tutta Italia riguardanti accertamenti fiscali, contenziosi con l’Agenzia delle Entrate, difesa da cartelle esattoriali e protezione del patrimonio.

Lo staff dell’Avv. Monardo assiste le imprese di ascensori nelle seguenti attività:

  • Analisi dell’atto di accertamento e del fascicolo istruttorio: verifica di legittimità, motivazione e correttezza delle pretese fiscali, identificazione di vizi procedurali e sostanziali.
  • Attivazione e gestione del contraddittorio previsto dallo Statuto del contribuente: redazione delle osservazioni difensive, richiesta di accesso agli atti e di proroghe, dimostrazione della cd. prova di resistenza.
  • Ricorso e sospensione dell’atto davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado: predisposizione del ricorso, richiesta di sospensiva e di misure cautelari per bloccare l’esecutività dell’accertamento.
  • Negoziazione, rottamazioni e piani di pagamento: presentazione di istanze di accertamento con adesione, definizioni agevolate, rateizzazioni del debito, rottamazioni e transazioni fiscali.
  • Procedure concorsuali e strumenti di composizione della crisi: predisposizione di piani del consumatore e di accordi di ristrutturazione dei debiti per le società in difficoltà, con eventuale esdebitazione finale.
  • Tutela del patrimonio contro ipoteche, pignoramenti, fermi amministrativi e sequestro di crediti.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Normativa di riferimento sull’accertamento

L’ordinamento tributario italiano prevede diversi strumenti per il controllo delle imposte e dei contributi. Per un’impresa che installa ascensori i controlli più frequenti riguardano IVA, IRPEF sui compensi corrisposti ai soci o agli amministratori, IRAP e, più di recente, l’utilizzo dei bonus edilizi. I principali riferimenti normativi sono i seguenti:

  • D.P.R. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) – Articolo 42 stabilisce che l’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio e deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo sorreggono. L’atto deve contenere l’imponibile accertato e le aliquote applicate; deve essere motivato, con l’indicazione degli allegati richiamati, altrimenti è nullo . L’articolo 43 fissa i termini di decadenza: l’ufficio deve notificare l’avviso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi; se la dichiarazione è omessa, il termine è il 31 dicembre del settimo anno .
  • D.P.R. 633/1972 (IVA) – L’articolo 57 disciplina i termini entro cui può essere emesso un avviso di accertamento IVA, generalmente entro il quinto anno successivo. Gli accertamenti IVA sono spesso contestati alle imprese di ascensori per errata applicazione dell’aliquota agevolata sui lavori di installazione (aliquota 10 %) o per indebita detrazione dell’IVA sulle spese legate ai bonus edilizi.
  • Articolo 38 D.P.R. 600/1973 (reddito sintetico) – L’ufficio può determinare il reddito con metodo sintetico quando le spese sostenute dal contribuente superano di almeno il 20 % il reddito dichiarato. Prima di procedere al recupero deve invitare il contribuente a fornire prove che le spese siano state sostenute con redditi esenti o con risparmi accumulati negli anni . La norma è talvolta utilizzata per contestare compensi occulti agli installatori di ascensori, soprattutto se le movimentazioni bancarie non trovano riscontro nella contabilità.
  • Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) – Articolo 10 consacra i principi di collaborazione e buona fede: l’amministrazione non può applicare sanzioni o interessi quando il contribuente si è conformato a indicazioni fornite dagli uffici o quando l’errore è stato determinato da incertezza normativa . L’articolo 6‑bis, introdotto dal decreto legislativo 219/2023, prevede che tutti gli atti autonomamente impugnabili siano preceduti da un contraddittorio preventivo di almeno 60 giorni, salvo eccezioni per gli atti automatizzati o per i casi di fondato pericolo per la riscossione. L’amministrazione deve comunicare al contribuente lo schema di atto e non può adottare l’avviso prima della scadenza di tale termine . Le osservazioni del contribuente devono essere espressamente valutate nella motivazione dell’atto.
  • Articolo 7 della legge 212/2000, modificato dalla riforma, impone che la motivazione dell’atto sia specifica e che siano indicati i mezzi di prova su cui si fonda la pretesa . L’articolo 7‑bis qualifica la violazione del contraddittorio o di norme procedurali come causa di annullabilità degli atti impugnabili .
  • Decreto legislativo 218/1997 (accertamento con adesione) – L’articolo 6 consente al contribuente di proporre un’istanza di adesione dopo aver ricevuto un avviso di accertamento o durante una verifica, sospendendo per 90 giorni i termini per il ricorso. L’accordo con l’ufficio comporta una riduzione delle sanzioni fino a un terzo . L’articolo 6 stabilisce anche che, se il contraddittorio preventivo è obbligatorio, il contribuente deve presentare l’istanza entro il termine di 30 giorni dalla sua conclusione . L’articolo 8 prevede la possibilità di rateizzare l’importo concordato .
  • Decreto legislativo 472/1997 (sanzioni fiscali) – L’articolo 13 disciplina il ravvedimento operoso, consentendo al contribuente di sanare violazioni non ancora contestate beneficiando di una riduzione delle sanzioni quando il versamento avviene prima della notifica dell’accertamento . Con la riforma del 2025, il ravvedimento è stato esteso anche a violazioni già oggetto di accesso, purché non sia stato notificato l’atto definitivo.
  • Decreto legislativo 81/2025 – È il correttivo della delega fiscale del 2023. Ha riformato numerosi istituti (concordato preventivo biennale, regime dei forfettari, calendario delle dichiarazioni), ma per gli scopi di questo articolo rilevano soprattutto due novità: (i) la preclusione all’accertamento con adesione quando il contribuente ha già aderito a un concordato preventivo biennale o ha definito gli importi attraverso la rottamazione; (ii) l’estensione del ravvedimento operoso alle violazioni rilevate nei controlli formali a condizione che il contribuente paghi integralmente tributi, interessi e sanzioni ridotte entro un certo termine. Queste norme hanno l’obiettivo di favorire l’adempimento spontaneo e di accelerare la definizione delle pendenze, ma richiedono una attenta valutazione per evitare effetti preclusivi.
  • Decreto‑legge 39/2024 convertito dalla legge 67/2024 – L’articolo 7 di questo decreto, dedicato in origine alle agevolazioni fiscali, ha anche introdotto una deroga transitoria: le disposizioni dell’articolo 6‑bis dello Statuto non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 o agli atti preceduti da un invito (art. 6 D.Lgs. 218/97) emesso prima di quella data; tali atti restano regolati dalla disciplina previgente . Il legislatore ha così evitato di annullare i numerosi avvisi emessi nei primi mesi del 2024 senza contraddittorio.
  • Decreto‑legge 212/2023 (“Bonus barriere 75 %”) – L’articolo 3 di questo decreto ha ristretto le spese ammesse alla detrazione del 75 % per l’eliminazione delle barriere architettoniche alle sole opere relative a scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici . Per fruire della detrazione è richiesta un’asseverazione dei tecnici abilitati che attesti il rispetto dei requisiti di accessibilità , e i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico parlante . Inoltre, è stato esteso il blocco delle opzioni di sconto e cessione del credito ai bonus barriere, con alcune eccezioni per le spese sostenute prima del 31 dicembre 2023 o per determinati contribuenti a basso reddito . Queste restrizioni hanno generato numerosi accertamenti nei confronti delle aziende di ascensori che hanno applicato l’agevolazione senza rispettare le nuove condizioni.

1.2 Giurisprudenza recente della Corte di cassazione

La Corte di cassazione svolge un ruolo centrale nell’interpretazione delle norme tributarie. Negli ultimi anni diverse sentenze hanno chiarito la portata del contraddittorio e dei vizi procedurali:

  • Cass. SS.UU. n. 21271/2025 (Sezioni Unite) – In questa pronuncia la Corte ha ribadito che, nella disciplina precedente all’introduzione dell’articolo 6‑bis, l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale era generale solo per i tributi armonizzati (IVA, accise ecc.), mentre per gli altri tributi esisteva un obbligo solo quando la legge lo prevedeva espressamente. L’invalidità dell’atto derivava dalla mancata attivazione del contraddittorio soltanto se il contribuente dimostrava quali elementi difensivi avrebbe potuto far valere e che la loro mancata considerazione avrebbe potuto determinare un esito diverso del procedimento . In altri termini, la violazione del contraddittorio comportava la nullità solo se era superata la cd. prova di resistenza.
  • Cass. n. 14997/2025 (Sez. V) – L’ordinanza affronta il tema del termine di 60 giorni previsto dall’articolo 12, comma 7, della legge 212/2000 (vigente prima della riforma) e afferma che la garanzia del contraddittorio si applica esclusivamente agli accessi, ispezioni e verifiche presso i locali dell’impresa. Se l’accertamento è fondato solo su dati bancari acquisiti senza accesso, il termine dilatorio non opera. La Corte precisa che il diritto al contraddittorio non si estende automaticamente ai soci o a terzi e che, nei tributi armonizzati, resta necessario valutare la prova di resistenza .
  • Cass. n. 8361/2025 (Sez. V) – Questa ordinanza, pur non ancora ufficialmente pubblicata sul sito della Cassazione, è ampiamente commentata. La Corte ha stabilito che, in caso di accesso mirato presso la sede dell’azienda, è sufficiente la redazione di un verbale di accesso (non necessariamente un processo verbale di constatazione) per far decorrere il termine di 60 giorni; l’amministrazione non può emettere l’avviso prima di tale termine, anche se il contribuente presenta le osservazioni in anticipo. L’ordinanza sottolinea che le garanzie del contraddittorio operano fin dal momento dell’accesso e che l’amministrazione deve attendere il decorso integrale del termine, pena l’annullabilità dell’atto.
  • Cass. n. 6405/2025 – La Corte ricorda che il giudicato può estendersi a più annualità solo se l’atto presupposto è unico (es. autorizzazione ad accesso domiciliare); tuttavia, la questione dell’illegittimità dell’avviso per violazione del termine di 60 giorni deve essere valutata autonomamente per ciascun periodo di imposta. L’ordinanza insiste sul fatto che il contraddittorio opera solo per accertamenti conseguenti ad accessi nei locali aziendali .
  • Cass. 24823/2015 (SS.UU.) – Anche se precedente alla riforma, la sentenza resta fondamentale: le Sezioni Unite hanno affermato che la violazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta la nullità dell’atto solo se il contribuente dimostra in concreto quali difese avrebbe potuto svolgere e che le stesse non sono meramente pretestuose. Questa prova di resistenza continua ad avere rilievo nelle cause riguardanti atti emessi prima del 18 gennaio 2024.

Le pronunce più recenti confermano dunque un orientamento rigoroso: il contraddittorio non è una semplice formalità ma un momento essenziale del procedimento. Se omesso o anticipato, l’avviso può essere annullato, purché il contribuente dimostri di aver subito un pregiudizio concreto (per gli atti precedenti al 2024) o denunci l’invalidità dell’atto (per quelli successivi all’entrata in vigore dell’art. 6‑bis).

1.3 Evoluzione normativa sul contraddittorio

L’obbligo di contraddittorio nella fase che precede l’emissione dell’avviso di accertamento è passato da una tutela limitata a una protezione generalizzata. Un breve riepilogo cronologico aiuta a capire la complessità del quadro attuale:

DataNorma/InterventoContenuto chiaveFonte
2000Statuto del contribuente – art. 12Introduce un contraddittorio obbligatorio di 60 giorni nei soli casi di accesso, ispezione o verifica presso i locali dell’impresa. La pretesa è illegittima se l’avviso è emesso prima della scadenza del termine, salvo particolare urgenza.L. 212/2000 art. 12
2015Cass. 24823/2015 (SS.UU.)Stabilisce che la violazione del contraddittorio comporta la nullità dell’atto solo se il contribuente dimostra concretamente quali difese avrebbe potuto far valere (prova di resistenza).Cassazione
2023Legge delega 111/2023Delega il Governo a riformare lo Statuto per introdurre un contraddittorio generalizzato, definendo il principio tra i criteri direttivi della riforma.L. 111/2023
18 gennaio 2024D.Lgs. 219/2023Inserisce nell’art. 6‑bis della legge 212/2000 il principio del contraddittorio generalizzato: tutti gli atti impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio informato; l’amministrazione deve comunicare lo schema di atto e attendere almeno 60 giorni prima di emettere l’avviso . La violazione costituisce causa di annullabilità .
30 marzo 2024D.L. 39/2024 (convertito in L. 67/2024)Dispone che le norme dell’art. 6‑bis non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 o agli atti preceduti da inviti emessi prima di tale data . Proroga i termini di decadenza per gli atti il cui schema è stato notificato prima del 30 marzo 2024.
30 aprile 2024D.Lgs. 13/2024Stabilisce le modalità di partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento, delegando a un decreto ministeriale l’individuazione degli atti automatizzati esclusi dal contraddittorio.
12 giugno 2025D.Lgs. 81/2025Introduce preclusioni all’accertamento con adesione (ad esempio per chi aderisce al Concordato preventivo biennale) e estende il ravvedimento operoso a violazioni già contestate; fissa nuove scadenze per versamenti IVA e IRPEF; rafforza il calendario annuale dei versamenti.
2025–2026Sentenze CassazioneMolte pronunce (14997/2025, 21271/2025, 8361/2025, 6405/2025) precisano l’applicazione del contraddittorio generalizzato e dei vizi di motivazione, delineando l’operatività del prova di resistenza per gli atti precedenti.

Questa evoluzione dimostra che la disciplina del contraddittorio si è trasformata da una tutela episodica a un baluardo sistemico in grado di garantire al contribuente un diritto di difesa pieno e anticipato. Le imprese di ascensori devono essere consapevoli che i tempi per reagire agli accertamenti sono cambiati: i nuovi termini dilatori impongono un’attenta gestione della fase amministrativa e la predisposizione di difese tecniche sin dal momento del preavviso. Nei paragrafi che seguono illustreremo nel dettaglio la procedura che scatta con la notifica dell’atto e i rimedi utilizzabili per difendersi.

2. Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica dell’atto

In questa sezione analizziamo in modo sistematico tutte le fasi che seguono la ricezione di un avviso di accertamento o di un invito al contraddittorio, fornendo indicazioni pratiche sui diritti del contribuente e sulle scadenze da rispettare. Per un’impresa di ascensori è fondamentale conoscere con esattezza quando decorrono i termini, quali documenti esaminare e in che modo formulare le prime difese.

2.1 Notifica dell’avviso o dello schema di atto

La procedura inizia con la notifica di un documento da parte dell’Agenzia delle Entrate o dell’ente impositore. A seconda del momento e della tipologia di atto si distinguono:

  1. Schema di avviso (art. 6‑bis della legge 212/2000): è il documento che l’ufficio deve inviare prima di emettere l’avviso di accertamento. Contiene l’esposizione dei fatti contestati, il calcolo dell’imposta e delle sanzioni e l’indicazione della normativa violata. In base all’articolo 6‑bis, il contribuente ha almeno 60 giorni per formulare osservazioni e per depositare documenti . È importante annotare la data di ricezione, poiché da questa decorre il termine dilatorio. Se lo schema viene notificato tramite posta elettronica certificata (PEC), la ricezione si considera avvenuta al momento della consegna nel sistema. Se arriva tramite raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede la data di consegna.
  2. Invito al contraddittorio ex art. 6 D.Lgs. 218/1997: prima della riforma del 2024 questo invito era l’unica forma di contraddittorio generalizzato per gli accertamenti fuori dai casi di accesso. Consente al contribuente di presentarsi all’ufficio per discutere le ipotesi di recupero; oggi assume rilievo solo per gli atti relativi a periodi d’imposta anteriori al 2024 o per gli atti esclusi dal contraddittorio ex art. 6‑bis (ad esempio gli accertamenti automatizzati). Il termine per richiedere l’adesione è di 30 giorni dalla notifica .
  3. Avviso di accertamento: è l’atto con cui l’amministrazione liquida l’imposta, irroga le sanzioni e richiede il pagamento. Deve essere motivato, sottoscritto e contenere gli elementi previsti dall’articolo 42 del D.P.R. 600/1973 . La notifica può avvenire tramite PEC, raccomandata o messo comunale. Per gli avvisi emessi prima del 30 aprile 2024 senza schema, resta applicabile la disciplina ante riforma.
  4. Cartella di pagamento e atti successivi: se l’avviso non viene impugnato entro 60 giorni (o 30 giorni in caso di avvisi emessi prima del 2024), l’atto diventa definitivo e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può iscrivere a ruolo le somme e notificare la cartella di pagamento. In questa fase possono essere attivate misure cautelari come fermo amministrativo o ipoteca.

💡 Suggerimento operativo: appena ricevuto lo schema di avviso, fate stampare e protocollare la PEC o conservate l’avviso di ricevimento. Calcolate il termine di 60 giorni e create una checklist dei documenti da preparare (contratti di appalto, certificazioni di lavori, fatture, contabilità IVA, certificazioni del bonus barriere ecc.). La tempestività consente di predisporre difese efficaci.

2.2 Analisi dell’atto e verifica dei vizi formali

Subito dopo la notifica è necessario analizzare il contenuto dell’atto con un professionista. Le prime verifiche riguardano:

  • Soggetto legittimato alla sottoscrizione: l’avviso deve essere firmato digitalmente dal dirigente competente dell’ufficio. La mancanza di firma o la sottoscrizione da parte di un funzionario non abilitato rende l’atto nullo .
  • Motivazione: la motivazione deve essere chiara, specifica e deve indicare le prove su cui l’ufficio si fonda . Se l’atto è meramente generico o copia incolla di altri avvisi, può essere impugnato per carenza di motivazione.
  • Termini di decadenza: verificate se l’avviso è stato emesso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (o del settimo in caso di omessa dichiarazione). Avvisi tardivi sono nulli .
  • Conferma del contraddittorio: per gli atti emessi dopo il 18 gennaio 2024, controllate che sia stato notificato uno schema di avviso e che il termine di 60 giorni sia stato rispettato. Se l’atto è stato emesso prima, verificate se c’è stata un’ispezione o un accesso che faccia scattare il termine di 60 giorni ai sensi dell’art. 12 della legge 212/2000 .
  • Vizi di notifica: la notifica deve avvenire al domicilio fiscale o tramite PEC; una notifica eseguita a un indirizzo errato può essere contestata. Occorre controllare le relate di notifica e le ricevute di consegna.

Se emergono vizi formali (mancanza di contraddittorio, firma mancante, termine decaduto), sarà possibile chiedere l’annullamento dell’atto attraverso l’istituto dell’autotutela o con l’impugnazione in giudizio. Per l’imprenditore è utile predisporre un modello di check-list per ogni avviso ricevuto.

2.3 Predisposizione delle osservazioni e prova di resistenza

Nel termine di 60 giorni (o 30 giorni per gli inviti pre-2024) il contribuente può presentare osservazioni e documenti. Questa fase è cruciale perché consente di chiarire i fatti contestati, di ridurre l’imposta e di evitare sanzioni. La redazione delle osservazioni richiede:

  1. Ricostruzione dei lavori e della contabilità: bisogna dimostrare come sono stati eseguiti i lavori di installazione o manutenzione degli ascensori, documentare i contratti, le certificazioni di conformità e i pagamenti. Per il bonus barriere 75 % occorre allegare l’asseverazione dei tecnici abilitati e i bonifici parlanti .
  2. Dimostrazione di buona fede: richiamando l’articolo 10 dello Statuto del contribuente, si può sostenere che le violazioni sono il risultato di incertezza normativa o di interpretazioni difformi. Ad esempio, nel caso dell’aliquota IVA del 10 % sui lavori di sostituzione degli ascensori, si può dimostrare di aver seguito circolari dell’Agenzia delle Entrate o interpretazioni ministeriali, così da invocare l’esenzione da sanzioni .
  3. Prova di resistenza per gli atti pre-2024: occorre illustrare quali elementi difensivi avrebbero potuto condurre a un esito diverso del procedimento se fossero stati valutati. Ad esempio, si può dimostrare che i ricavi non dichiarati erano in realtà indennità percepite per lavori futuri o che le spese contestate erano state sostenute da soggetti terzi .

Le osservazioni devono essere depositate tramite PEC o presso lo sportello indicato nell’atto. È consigliabile predisporre una relazione tecnica firmata dall’amministratore e dal consulente, allegando tutta la documentazione. L’ufficio ha l’obbligo di valutare puntualmente le osservazioni e di motivare le ragioni per cui le accoglie o le rigetta .

2.4 Richiesta di accertamento con adesione

Se dalla lettura dello schema di avviso si ritiene possibile raggiungere un accordo con l’ufficio, è possibile attivare la procedura di accertamento con adesione prevista dal D.Lgs. 218/1997. L’istanza va presentata entro 30 giorni dalla notifica dello schema di avviso quando il contraddittorio è obbligatorio, o entro il termine per impugnare l’avviso quando questo sia già definitivo . La presentazione sospende per 90 giorni i termini per il ricorso .

Durante la procedura di adesione si svolge un incontro con l’ufficio, nel quale si discute la posizione fiscale. È possibile ottenere:

  • Riduzione delle sanzioni: fino a un terzo di quelle previste per legge .
  • Rateizzazione: l’articolo 8 consente di rateizzare il pagamento delle somme concordate fino a un massimo di otto rate trimestrali o dieci se l’importo supera 50.000 euro, con interessi legali .
  • Sospensione degli interessi di mora: se l’accordo viene perfezionato prima che le somme siano iscritte a ruolo, non sono dovuti interessi di mora ulteriori.

Per un’impresa di ascensori che abbia commesso errori contabili, l’adesione può essere vantaggiosa: consente di chiudere il contenzioso in modo rapido, evitando l’incertezza di un giudizio e beneficiando di sconti sulle sanzioni. Tuttavia, è necessario valutare con attenzione la convenienza dell’accordo: se sussistono forti motivi di illegittimità (ad esempio mancanza di contraddittorio o prescrizione), potrebbe essere preferibile impugnare l’atto.

2.5 Presentazione del ricorso in Commissione tributaria (Corte di giustizia tributaria di primo grado)

Se non si addiviene a un accordo o se l’atto presenta vizi insuperabili, il contribuente può presentare un ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado. La procedura è regolata dal D.Lgs. 546/1992; l’articolo 19 elenca gli atti impugnabili (avvisi di accertamento, atti di recupero, irrogazione di sanzioni, cartelle di pagamento). Il ricorso deve essere notificato all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (o della cartella), a meno che non sia stata presentata un’istanza di adesione (in tal caso il termine decorre dalla data di notifica del rifiuto o dalla scadenza della sospensione). Nel ricorso si devono indicare:

  • Motivi di fatto e di diritto: contestazioni sulla legittimità dell’atto (vizi formali, decadenza, difetto di motivazione), contestazioni sul merito (interpretazione della legge, inammissibilità di spese contestate).
  • Documenti: allegare tutta la documentazione a supporto (contratti, fatture, verbali di accesso, memorie depositate in contraddittorio).
  • Richiesta di sospensione: il ricorso può contenere un’istanza cautelare per sospendere l’esecutività dell’atto. Il giudice decide sulla sospensione motivando sul fumus boni iuris (ragionevole fondatezza del ricorso) e sul periculum in mora (grave danno economico).

📌 Attenzione ai termini: il mancato rispetto del termine di 60 giorni comporta l’inammissibilità del ricorso. È fondamentale avviare la procedura immediatamente dopo la notifica o dopo la chiusura della fase di adesione.

2.6 Gestione delle fasi successive: cartella di pagamento, pignoramenti e misure cautelari

Se il ricorso non viene presentato o viene respinto, l’avviso di accertamento diventa definitivo e l’amministrazione procede alla riscossione. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione iscrive a ruolo le somme e notifica la cartella di pagamento. In caso di mancato pagamento della cartella, la riscossione può proseguire con:

  • Fermo amministrativo dei veicoli: l’ente di riscossione può iscrivere un fermo sui veicoli dell’impresa. Ciò può bloccare mezzi indispensabili per l’attività di installazione degli ascensori.
  • Ipoteca sugli immobili: per debiti superiori a 20.000 euro può essere iscritta un’ipoteca sugli immobili aziendali, con gravi conseguenze sulla possibilità di accedere a finanziamenti.
  • Pignoramenti: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può pignorare conti correnti, stipendi, crediti verso terzi (ad esempio il credito maturato per lavori pubblici).
  • Ganasce fiscali: in casi estremi può procedere al sequestro di merci o di impianti.

Per evitare queste misure è possibile presentare un’istanza di rateazione delle somme dovute o ricorrere a strumenti di composizione della crisi (vedi sezione 4). È essenziale agire prima che le misure cautelari vengano adottate; una volta iscritti, fermi e ipoteche sono difficili da rimuovere senza il pagamento o senza una pronuncia giudiziale favorevole.

3. Difese e strategie legali: come contestare, sospendere o definire il debito

Dopo aver analizzato la procedura, è necessario valutare le strategie di difesa. Un’impresa di ascensori può adottare diverse linee d’azione, a seconda della natura dell’accertamento (IVA, IRPEF, bonus barriere) e dei vizi riscontrati. Di seguito esponiamo le principali.

3.1 Eccezioni preliminari: nullità per vizi formali e violazione del contraddittorio

La prima arma di difesa riguarda le eccezioni preliminari, da sollevare sin dalle osservazioni e nel ricorso:

  • Nullità per carenza di motivazione: un avviso generico, che non indica le ragioni specifiche per cui l’amministrazione ritiene errata la dichiarazione del contribuente, è nullo. La Corte di cassazione ha più volte ribadito che la motivazione deve contenere l’indicazione delle prove e dei criteri di calcolo .
  • Nullità per mancata sottoscrizione: se l’atto non reca la firma digitale del dirigente o se la firma è apposta da soggetti privi di delega, l’avviso è inesistente .
  • Nullità per decadenza: l’accertamento notificato oltre il termine di legge è irrimediabilmente nullo . Per esempio, se l’avviso relativo al periodo di imposta 2019 viene notificato il 2 gennaio 2025, esso è tardivo (il termine scadeva il 31 dicembre 2024).
  • Violazione del contraddittorio: per gli atti emessi dopo il 18 gennaio 2024 è sufficiente dimostrare la mancata notifica dello schema di avviso o l’emissione dell’avviso prima dello scadere dei 60 giorni. Per gli atti precedenti, occorre provare la sussistenza di un accesso ai sensi dell’art. 12 o, per i tributi armonizzati, superare la prova di resistenza .
  • Nullità derivata: se l’avviso deriva da un atto presupposto (ad esempio un processo verbale di constatazione) affetto da vizi, è possibile contestare l’invalidità derivata. Occorre però verificare la tempestività dell’impugnazione dell’atto presupposto.

Sollevare eccezioni preliminari può portare all’annullamento integrale dell’avviso o, quanto meno, a un accoglimento parziale del ricorso. Spesso gli uffici preferiscono evitare il contenzioso e accettano la richiesta di annullamento in autotutela se i vizi sono evidenti.

3.2 Difese nel merito: IVA, bonus barriere e reddito d’impresa

Oltre alle eccezioni formali, le imprese devono affrontare le contestazioni nel merito. Alcuni esempi ricorrenti nel settore degli ascensori:

3.2.1 Applicazione dell’aliquota IVA del 10 %

Le installazioni di ascensori beneficiano dell’aliquota IVA agevolata del 10 % solo se la prestazione rientra tra gli interventi di recupero edilizio e di eliminazione delle barriere architettoniche. In caso contrario si applica l’aliquota ordinaria del 22 %. Molti accertamenti nascono dal disconoscimento dell’aliquota ridotta. Per difendersi:

  • Dimostrare che i lavori rientrano nelle categorie agevolate (manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo). Allegare l’autorizzazione edilizia, la CILA/SCIA e le dichiarazioni dei tecnici.
  • Per il bonus barriere 75 %, dimostrare che l’intervento era finalizzato all’eliminazione di barriere architettoniche e che i requisiti di accessibilità sono stati attestati da un tecnico .
  • Richiamare le circolari dell’Agenzia delle Entrate e le risposte a interpelli che confermano l’applicabilità dell’aliquota ridotta a determinate tipologie di interventi.
  • Se l’amministrazione contesta la classificazione dei materiali (elevatori, piattaforme), fornire schede tecniche e perizie che attestino la destinazione all’abbattimento delle barriere.

3.2.2 Indebite detrazioni per il bonus barriere 75 %

Dal 2024 l’accesso al bonus barriere è stato circoscritto a determinate opere e soggetto a stringenti requisiti. L’amministrazione contesta spesso la detrazione per:

  • Mancanza dell’asseverazione: in assenza di un documento redatto da un tecnico abilitato che attesti la conformità ai requisiti di accessibilità, la detrazione non spetta .
  • Pagamento non tracciato: i pagamenti devono avvenire con bonifico parlante, indicante codice fiscale del beneficiario, partita IVA dell’impresa e causale. Pagamenti con assegno o contanti annullano l’agevolazione .
  • Interventi non ammissibili: se l’installazione non comporta un effettivo abbattimento di barriere (ad esempio sostituzione di ascensori già conformi), l’agevolazione è negata.

Per difendersi occorre dimostrare l’ammissibilità dell’intervento, allegare l’asseverazione, le ricevute dei bonifici, i contratti di appalto e, se necessario, perizie di parte. È utile richiamare la normativa e le FAQ ministeriali che chiariscono quali interventi sono inclusi.

3.2.3 Contestazioni su ricavi e costi non documentati

Gli uffici spesso contestano ricavi non dichiarati o costi ritenuti indeducibili. Per le imprese di ascensori si verificano:

  • Ricavi non dichiarati: l’amministrazione può ricorrere al metodo sintetico di cui all’art. 38 del D.P.R. 600/1973 quando le spese sostenute superano il 20 % del reddito dichiarato . È fondamentale dimostrare l’origine delle somme utilizzate (ad esempio risparmi pregressi, mutui, anticipazioni soci) per evitare la presunzione di maggior reddito.
  • Costi indeducibili: spesso vengono contestate le spese per manutenzione di automezzi, consulenze, viaggi, ritenute e compensi degli amministratori. È importante documentare l’inerenza e la congruità di tali spese, producendo contratti, fatture e pagamenti.
  • Contributi e incentivi: alcuni incentivi (ad esempio contributi ricevuti per l’installazione di ascensori in condomini) devono essere tassati; altri sono esenti. Occorre dimostrare la corretta contabilizzazione.

La difesa nel merito richiede una ricostruzione contabile accurata e l’utilizzo di perizie. In alcuni casi è opportuno proporre una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) in giudizio.

3.3 Sospensione della riscossione e tutela cautelare

Durante il contenzioso è possibile richiedere la sospensione della riscossione per evitare che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione proceda con fermi o pignoramenti. Ci sono diverse opzioni:

  • Istanza di sospensione in via amministrativa: presentata all’ente impositore per gli avvisi impugnati; tuttavia, l’ente non è obbligato a concederla.
  • Sospensione cautelare giudiziale: prevista dall’art. 47 del D.Lgs. 546/1992. Il giudice può sospendere l’esecutività dell’atto se ritiene che il ricorso sia fondato e che la riscossione comporti un danno irreparabile. La sospensione può essere concessa anche in secondo grado e in Cassazione.
  • Sospensione amministrativa di somme iscritte a ruolo: se l’ufficio riconosce l’esistenza di un errore o l’intervenuta prescrizione può sospendere l’esecuzione della cartella.

Nei casi di gravi difficoltà economiche, il ricorrente può allegare bilanci, piani finanziari e certificazioni bancarie per dimostrare che il pagamento immediato metterebbe a rischio la continuità aziendale. Per le imprese di ascensori, la sospensione è cruciale per evitare il blocco dei lavori in corso.

3.4 Transazione fiscale e definizione agevolata delle liti

Oltre all’accertamento con adesione, esistono strumenti per definire il debito evitando un giudizio lungo:

  • Rottamazione dei ruoli: negli ultimi anni sono state varate diverse edizioni della rottamazione (Definizione agevolata 2023, Rottamazione quater) che consentono di pagare il debito senza interessi di mora e con sconti sulle sanzioni. È possibile aderire presentando la domanda entro i termini indicati nelle normative speciali. Questa soluzione è particolarmente utile per le cartelle di pagamento già emesse, ma non riguarda direttamente gli avvisi non definitivi.
  • Definizione agevolata delle liti pendenti: alcune leggi di bilancio consentono di chiudere le controversie tributarie in corso pagando una percentuale del tributo accertato. Ad esempio, la legge di bilancio 2023 ha previsto che le liti pendenti in Cassazione possano essere definite con il pagamento del 5 % del valore della lite se la pubblica amministrazione è risultata soccombente nei precedenti gradi di giudizio. Questa procedura consente di ridurre drasticamente l’esborso e di evitare la prosecuzione del giudizio.
  • Transazione fiscale nel concordato preventivo: per le imprese che presentano un concordato preventivo è possibile proporre al Fisco la riduzione di imposte e sanzioni. L’Avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore della crisi d’impresa, assiste le aziende nel predisporre il piano e nel convincere l’amministrazione ad accettare una quota ridotta del debito.

3.5 Rimediare agli errori con il ravvedimento operoso e il nuovo ravvedimento “prima della notifica”

La riforma del 2025 ha esteso l’ambito del ravvedimento operoso. Oggi è possibile sanare molte violazioni prima della notifica dell’accertamento o prima che l’atto diventi definitivo:

  • Ravvedimento operoso ordinario: il contribuente che si accorge di aver commesso errori (ad esempio di non aver pagato l’IVA o di aver detratto un costo non deducibile) può correggere spontaneamente la violazione versando il tributo e una sanzione ridotta. La riduzione varia a seconda del tempo trascorso (dalla sanzione minima del 1/10 del minimo se il versamento avviene entro 30 giorni, fino al 1/5 del minimo se il versamento avviene entro un anno) .
  • Ravvedimento operoso speciale (2023‑2024): alcune leggi di bilancio hanno introdotto un ravvedimento speciale per sanare violazioni relative alle dichiarazioni fino al 2021 con un versamento del tributo e di un dodicesimo della sanzione. Questa misura è ormai scaduta ma ha insegnato l’importanza di cogliere le finestre normative.
  • Ravvedimento “prima della notifica” (D.Lgs. 81/2025): la riforma consente di ravvedersi anche dopo l’inizio di un controllo, purché prima che venga notificato l’atto definitivo. Il contribuente può pagare il tributo, gli interessi e una sanzione pari al 15 % se si ravvede entro 30 giorni dalla notifica dello schema di avviso. Questa opzione permette di evitare il contenzioso e l’iscrizione a ruolo.

L’utilizzo oculato del ravvedimento può evitare il rischio di sanzioni più gravi e interessi di mora; tuttavia occorre consultare un professionista per calcolare esattamente le sanzioni ridotte e per verificare che non siano già iniziate ispezioni o accessi che precludono il ravvedimento .

3.6 Tutele penali: quando l’accertamento sfocia in reato

Gli accertamenti fiscali possono avere risvolti penali, in particolare nei casi di omessa dichiarazione, dichiarazione fraudolenta o emissione di fatture per operazioni inesistenti. Il D.Lgs. 74/2000 punisce:

  • Omessa dichiarazione (art. 5): reclusione da 1 a 3 anni se il tributo evaso supera 50.000 euro. Per le imprese di ascensori, questo reato si può configurare se non è presentata la dichiarazione IVA o dei redditi.
  • Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2): reclusione da 4 a 8 anni se l’imposta evasa supera i limiti; riguarda l’emissione di fatture fittizie per gonfiare i costi o per giustificare bonus non spettanti.
  • Dichiarazione infedele (art. 4): reclusione da 2 a 4 anni se l’imposta evasa supera 100.000 euro.

Quando l’accertamento evidenzia comportamenti penalmente rilevanti, l’ufficio trasmette il fascicolo alla Procura della Repubblica. È quindi fondamentale valutare fin dalla fase amministrativa se esistono rischi penali e predisporre una difesa tecnica: l’accesso al rito premiale (ad esempio la causa di non punibilità per pagamento dei tributi prima della dichiarazione di apertura del dibattimento) può essere un’opzione. L’Avv. Monardo e i suoi collaboratori possono assistere l’impresa nel coordinare la difesa tributaria e penale.

4. Strumenti alternativi e soluzioni per la gestione del debito

Nel caso in cui l’accertamento porti alla determinazione di debiti ingenti, l’impresa può ricorrere non solo al ricorso e all’adesione, ma anche ad altri strumenti previsti dall’ordinamento per ricondurre il debito entro limiti sostenibili. Queste soluzioni sono particolarmente utili per le aziende in difficoltà o che rischiano di interrompere l’attività.

4.1 Rateizzazione e piani di rientro con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione

Quando l’avviso o la cartella è definitivo, è possibile presentare una domanda di rateizzazione. Per importi fino a 120.000 euro l’istanza può essere presentata telematicamente e comporta la concessione automatica di un piano fino a 72 rate mensili (6 anni). Per importi superiori o per piani richiesti dopo una decadenza, è necessario dimostrare lo stato di temporanea difficoltà. La rateizzazione consente di bloccare le misure cautelari e di ottenere il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) necessario per partecipare ad appalti.

4.2 Ristrutturazione dei debiti e strumenti della crisi da sovraindebitamento

Se l’impresa di ascensori non riesce a far fronte ai debiti fiscali e commerciali, può accedere alle procedure di composizione negoziata o di sovraindebitamento:

  • Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche consumatrici (può riguardare il titolare di una ditta individuale). Consente di proporre ai creditori un piano di pagamento sostenibile, con eventuali riduzioni dei debiti.
  • Accordo di composizione della crisi (OCC): disponibile per piccole imprese, ditte individuali e lavoratori autonomi. Prevede la nomina di un gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia. L’Avv. Monardo, quale gestore e professionista fiduciario di un OCC, può assistere nella predisposizione della domanda. L’accordo permette di falcidiare i debiti tributari con il consenso dell’amministrazione.
  • Liquidazione controllata: procedura concorsuale che consente di liquidare il patrimonio residuale sotto la supervisione del tribunale, ottenendo l’esdebitazione residua una volta soddisfatti i creditori con il ricavato.
  • Composizione negoziata della crisi d’impresa: introdotta dal D.L. 118/2021, consente alle imprese in difficoltà di gestire la crisi attraverso la nomina di un esperto negoziatore (figura che l’Avv. Monardo svolge). L’obiettivo è negoziare con i creditori, compreso il Fisco, un piano di rientro che eviti la liquidazione giudiziale.

4.3 Concordato preventivo biennale

Una novità della riforma fiscale è il concordato preventivo biennale per i contribuenti di piccole dimensioni. Consiste in una proposta dell’Agenzia delle Entrate che, sulla base dei dati dichiarati e di indicatori di affidabilità fiscale, stabilisce l’imposta da pagare per due anni. L’impresa che accetta il concordato beneficia della preclusione di accertamenti e sanzioni per il periodo concordato. Tuttavia, l’adesione al concordato preclude l’accertamento con adesione e altre definizioni. Per le imprese di ascensori, che possono avere oscillazioni nei ricavi dovute a commesse straordinarie, è necessario valutare attentamente se aderire: accettando un reddito concordato elevato si rischia di pagare più imposte di quelle dovute.

4.4 Transazione fiscale nella liquidazione giudiziale e nel concordato semplificato

Con il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, le imprese possono proporre al Fisco una transazione fiscale nel contesto di una procedura di liquidazione giudiziale (ex fallimento) o di concordato semplificato. La transazione prevede la riduzione delle pretese tributarie e contributive in proporzione al grado di soddisfacimento degli altri creditori. L’amministrazione può accettare lo stralcio per favorire il recupero parziale. È un’arma potente per salvare l’azienda, ma richiede la predisposizione di un piano economico finanziario credibile e la nomina di un professionista esperto.

4.5 Rinnovo del patrimonio aziendale e trust

Per proteggere il patrimonio personale e aziendale dalle pretese tributarie, molti imprenditori ricorrono a strumenti di segregazione patrimoniale, come i trust o i vincoli di destinazione ex articolo 2645‑ter del codice civile. Questi strumenti non eliminano i debiti ma consentono di preservare gli asset strategici. È necessario però agire prima dell’insorgere delle contestazioni, poiché gli atti di disposizione patrimoniale successivi alla notifica dell’avviso possono essere revocati come frode ai creditori. L’assistenza di un avvocato esperto è indispensabile per strutturare correttamente tali strumenti.

5. Errori comuni e consigli pratici

Molte imprese di ascensori commettono errori che potrebbero essere evitati con un’adeguata prevenzione. Di seguito elenchiamo i principali, insieme a consigli pratici.

5.1 Errori di contabilità e documentazione

  1. Archiviazione caotica delle fatture: spesso le imprese conservano fatture e ricevute senza un ordine logico, rendendo difficile ricostruire i flussi finanziari. Consiglio: istituire un sistema di archiviazione digitale con indicizzazione per progetto o cliente.
  2. Mancata registrazione tempestiva: ritardi nelle registrazioni contabili causano incongruenze tra contabilità e dichiarazioni. È opportuno aggiornare mensilmente i registri IVA e la prima nota.
  3. Fatture incompleti o errate: la mancanza della descrizione analitica dei lavori e la difformità con le certificazioni edilizie possono indurre l’ufficio a contestare l’aliquota IVA. Utilizzare modelli standardizzati con riferimento al capitolato dei lavori e al bonus applicato.
  4. Pagamenti non tracciati: per fruire di bonus e detrazioni occorre utilizzare bonifici parlanti. Pagamenti in contanti o con bonifici ordinari possono compromettere l’agevolazione.
  5. Omettere la verifica delle normative: le imprese spesso si affidano a notizie riportate da blog o social. È indispensabile consultare le fonti normative ufficiali e, se necessario, presentare interpelli all’Agenzia delle Entrate.

5.2 Errori procedurali dopo la notifica

  1. Ignorare lo schema di avviso: alcuni imprenditori non reagiscono allo schema di avviso, lasciando trascorrere i 60 giorni senza presentare osservazioni. Ciò preclude la possibilità di evitare l’avviso definitivo.
  2. Confondere termini e procedure: un errore frequente è sommare il termine di 60 giorni a quello di 30 giorni per l’adesione, facendo decadere l’istanza. Occorre impostare un calendario preciso con le scadenze.
  3. Ricorso intempestivo: presentare il ricorso fuori termine lo rende inammissibile. È consigliabile anticipare la redazione del ricorso durante la fase di adesione, così da depositarlo tempestivamente.
  4. Sottovalutare i vizi formali: alcuni contribuenti pagano immediatamente per paura, senza contestare la mancanza di firma o la decadenza. Verificare sempre la legittimità dell’atto con un professionista.
  5. Non richiedere la sospensione: trascurare la domanda di sospensione può portare a pignoramenti. Occorre allegare documenti finanziari per dimostrare il periculum in mora.

5.3 Errori in sede di adesione

  1. Accettare importi eccessivi: nella fretta di chiudere la vertenza alcuni contribuenti accettano importi non adeguati, senza calcolare l’incidenza delle sanzioni ridotte. È necessario valutare la congruità dell’offerta rispetto ai rischi.
  2. Non documentare le posizioni: presentarsi all’adesione senza documenti puntuali indebolisce la trattativa. Bisogna portare contabilità aggiornata, bonifici, contratti e perizie.
  3. Dimenticare la rateazione: a volte i contribuenti non chiedono la rateizzazione, pur potendo dilazionare fino a 10 rate. La rateazione può salvare la liquidità aziendale.

5.4 Errori dopo la definizione del debito

  1. Non rispettare il piano di pagamento: la decadenza dalla rateizzazione comporta l’iscrizione immediata a ruolo e l’avvio delle misure cautelari. È importante monitorare le scadenze e prevedere fondi di riserva.
  2. Omettere di comunicare variazioni: eventuali variazioni del patrimonio aziendale, come la vendita di mezzi o immobili, devono essere comunicate se previste nel piano di rientro; altrimenti si rischia l’annullamento dell’accordo.
  3. Ignorare gli avvisi successivi: a volte l’ufficio può emettere avvisi integrativi basati su nuovi elementi. Occorre monitorare la situazione fiscale e reagire tempestivamente.

5.5 Consigli proattivi

  • Formazione continua: partecipare a corsi di aggiornamento su IVA, bonus edilizi e normative fiscali. Il settore degli ascensori è in costante evoluzione.
  • Consulenza preventiva: stipulare un contratto di consulenza continuativa con uno studio professionale consente di prevenire errori e di ricevere assistenza immediata in caso di verifiche.
  • Digitalizzare i processi: utilizzare software di contabilità e di gestione documentale riduce gli errori e facilita la produzione di documenti in sede di controllo.
  • Valutare gli incentivi: prima di aderire a bonus e agevolazioni, analizzare la convenienza e verificare i requisiti con l’aiuto di un esperto.

6. Tabelle riepilogative

Nelle seguenti tabelle riassumiamo i principali strumenti, termini e sanzioni. Le tabelle contengono solo parole chiave e numeri per evitare ridondanze; le spiegazioni dettagliate sono riportate nel testo.

6.1 Scadenze e termini procedurali

FaseTermine ordinarioNormativaNote
Schema di avviso (art. 6‑bis)Osservazioni entro 60 giorniL. 212/2000 art. 6‑bisTermine dilatorio obbligatorio salvo urgenza
Invito al contraddittorio (ante 2024)30 giorni per presentarsiD.Lgs. 218/1997 art. 6Sospende il termine per ricorrere
Ricorso in C.G.T.60 giorni dalla notificaD.Lgs. 546/1992 art. 21Termine prorogato se richiesta adesione
Decadenza avviso (dichiarazione presentata)31 dicembre 5° annoD.P.R. 600/1973 art. 437° anno per omessa dichiarazione
Rateizzazione cartelleRichiesta entro 60 giorniNormativa riscossioneFino a 72 rate; oltre con motivazione

6.2 Strumenti difensivi

StrumentoQuando utilizzarloBeneficio principaleRiferimento
Osservazioni allo schemaDopo notifica schemaEvitare l’avviso o ridurloL. 212/2000 art. 6‑bis
Accertamento con adesioneDopo schema o avvisoRiduzione sanzioni e rateD.Lgs. 218/1997 art. 6 e 8
RicorsoAvviso definitivoAnnullamento dell’attoD.Lgs. 546/1992
Ravvedimento operosoPrima della notificaSanzioni ridotteD.Lgs. 472/1997 art. 13
Rottamazione/definizioniContenziosi pendenti o cartelleSconto su sanzioni e interessiLeggi straordinarie
Transazione fiscaleProcedure concorsualiStralcio debiti tributariCCI e legge fallimentare

6.3 Violazioni e sanzioni comuni

ViolazioneSanzione basePossibilità di riduzioneNote
Omessa dichiarazione IVA/redditi120 % – 240 % tributoRavvedimento, adesioneRilevanza penale oltre 50.000 €
Dichiarazione infedele90 % – 180 % tributoRavvedimento, adesione
Indebita detrazione bonus barriereRecupero tributo + 200 %Adesione, ricorsoOccorre restituire bonus
Violazione contraddittorioNullità dell’attoRicorsoPer atti post 18 gennaio 2024
Emissione fatture false100 % – 200 % importoNessuna definizioneRilevanza penale

7. Domande frequenti (FAQ)

Di seguito proponiamo 20 domande frequenti che le imprese di ascensori ci pongono in sede di consulenza, con risposte sintetiche ma complete.

7.1 Che cosa significa ricevere uno “schema di avviso” e come devo comportarmi?

Lo schema di avviso è un documento preliminare che l’amministrazione deve notificare prima di emettere l’avviso di accertamento. Contiene gli addebiti e consente al contribuente di presentare osservazioni entro 60 giorni . Se ricevi questo documento devi: annotare la data di ricezione, consultare un professionista, esaminare la documentazione e preparare le controdeduzioni. Ignorarlo significa perdere la possibilità di far correggere o annullare l’atto.

7.2 L’Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento IVA per aver applicato l’aliquota del 10 % alla sostituzione di un ascensore. Cosa posso fare?

Anzitutto verifica se la sostituzione rientra tra gli interventi di recupero edilizio e di eliminazione delle barriere architettoniche. Occorre dimostrare che l’ascensore installato migliora l’accessibilità e che l’opera è qualificata come manutenzione straordinaria. Allegando la CILA/SCIA, l’asseverazione di un tecnico e la documentazione del bonus barriere , potrai difendere l’aliquota ridotta. Se l’amministrazione non considera questi elementi, puoi impugnare l’avviso per difetto di motivazione.

7.3 Posso pagare solo le imposte contestate e non le sanzioni?

Sì, in alcuni casi. Lo Statuto del contribuente (art. 10) prevede che quando il contribuente si conforma alle istruzioni dell’amministrazione, non sono dovuti sanzioni e interessi . Inoltre, con l’accertamento con adesione le sanzioni sono ridotte a un terzo , e con il ravvedimento operoso sono drasticamente ridotte . In caso di definizioni agevolate straordinarie, possono essere azzerate.

7.4 Se non presento osservazioni entro 60 giorni, posso ancora difendermi?

Se lasci trascorrere il termine senza presentare osservazioni, l’ufficio potrà emettere l’avviso definitivo. Potrai comunque impugnarlo in giudizio entro 60 giorni dalla notifica. Tuttavia, rinunci a una fase in cui è possibile eliminare errori o ridurre la pretesa; spesso gli uffici, a fronte di osservazioni puntuali, annullano o correggono lo schema.

7.5 Cosa succede se l’Agenzia emette l’avviso prima che scadano i 60 giorni?

Per gli atti emessi dopo il 18 gennaio 2024, l’emanazione dell’avviso prima dello scadere del termine comporta la nullità dell’atto . Dovrai contestare questa violazione sia nella fase di osservazioni (se l’avviso arriva in anticipo) sia nel ricorso, allegando le prove della data di ricezione e dell’emissione anticipata.

7.6 Qual è la differenza tra accertamento con adesione e rottamazione?

L’accertamento con adesione è un accordo con l’ufficio che evita il contenzioso e riduce le sanzioni, ma comporta il pagamento integrale delle imposte dovute . La rottamazione, invece, riguarda debiti già iscritti a ruolo e consente di pagare solo imposte e sanzioni ridotte, talvolta anche gli interessi di mora. La rottamazione è disciplinata da leggi speciali e ha scadenze predeterminate.

7.7 Posso rateizzare le somme concordate con l’adesione?

Sì. L’art. 8 del D.Lgs. 218/1997 consente di pagare le somme concordate in un massimo di otto rate trimestrali, che diventano dieci se l’importo supera 50.000 euro . È necessario presentare la richiesta contestualmente alla firma dell’accordo; l’omesso versamento di una rata comporta la decadenza dal beneficio e l’iscrizione delle somme a ruolo.

7.8 È vero che il contraddittorio non si applica agli accertamenti automatizzati?

Sì. Il legislatore ha escluso dal contraddittorio generalizzato gli atti derivanti da controlli automatizzati o da liquidazioni automatiche (ex art. 36‑bis e 36‑ter D.P.R. 600/1973). Questi atti sono emessi sulla base di dati contenuti nelle dichiarazioni e non richiedono valutazioni discrezionali. Tuttavia, il contribuente può comunque chiedere chiarimenti e presentare istanze di autotutela.

7.9 Cosa significa “prova di resistenza” e quando è richiesta?

La prova di resistenza è l’onere per il contribuente di dimostrare che la violazione del contraddittorio gli ha impedito di far valere argomenti decisivi. È richiesta per gli atti emessi prima del 18 gennaio 2024 o per i tributi armonizzati, come stabilito dalle Sezioni Unite n. 24823/2015 e dalla sentenza n. 21271/2025 . Dopo l’entrata in vigore dell’art. 6‑bis, la violazione del contraddittorio comporta la nullità senza necessità di prova di resistenza.

7.10 Se l’avviso è firmato elettronicamente, come posso verificare la validità della firma?

La firma digitale deve essere apposta da un dirigente dell’ufficio con qualifica dirigenziale o da un delegato. È possibile verificare la validità della firma scaricando il file e utilizzando un software di verifica; se la firma è mancante o scaduta, l’avviso può essere impugnato. L’Agenzia delle Entrate pubblica l’elenco dei dirigenti con potere di firma.

7.11 Quali sono i rischi penali per chi omette di dichiarare ricavi?

Oltre alle sanzioni tributarie, l’omessa dichiarazione di ricavi superiori a 50.000 euro configura il reato di omessa dichiarazione ex art. 5 D.Lgs. 74/2000, punito con la reclusione da 1 a 3 anni. Se l’evasione supera 100.000 euro e deriva da fatture false, può scattare il reato di dichiarazione fraudolenta con pena fino a 8 anni. È quindi fondamentale sanare la posizione prima che l’ufficio trasmetta gli atti alla Procura.

7.12 Dopo la notifica della cartella posso ancora agire?

Se la cartella deriva da un avviso non impugnato, puoi solo chiedere la rateizzazione. Tuttavia, se la cartella è illegittima per vizi di notifica o perché l’avviso era nullo, puoi presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella. È anche possibile proporre un’istanza di sospensione all’agente della riscossione.

7.13 Posso fare ricorso direttamente senza passare dal contraddittorio?

Per gli atti emessi dopo il 18 gennaio 2024 è obbligatorio attendere la conclusione del contraddittorio; l’avviso non può essere emesso senza lo schema. Se ciò avviene, l’atto è nullo, ma il ricorso resta l’unica strada. Per gli atti pre-2024, puoi presentare ricorso senza partecipare all’adesione, ma è consigliabile tentare una soluzione stragiudiziale.

7.14 Cosa succede se non riesco a pagare le rate concordate?

Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione; l’intero importo residuo diventa immediatamente esigibile e vengono riattivate sanzioni e interessi. In tal caso puoi chiedere un nuovo piano solo in presenza di gravi difficoltà sopravvenute; in alternativa, è possibile accedere a procedure di sovraindebitamento o al concordato preventivo.

7.15 Posso utilizzare crediti d’imposta per compensare il debito?

In linea generale sì, ma la compensazione è vietata per debiti iscritti a ruolo superiori a 100.000 euro non versati entro 30 giorni dalla scadenza. Inoltre, la compensazione di crediti derivanti da bonus edilizi è stata fortemente limitata dal 2023; bisogna verificare con il proprio consulente se i crediti sono utilizzabili.

7.16 Il bonus barriere 75 % può essere ceduto?

Fino al 2022 era possibile cedere il credito o optare per lo sconto in fattura. Dal 2023 le opzioni di sconto e cessione sono state bloccate, salvo per spese sostenute prima del 31 dicembre 2023 o per interventi su edifici unifamiliari con reddito non superiore a 15.000 euro . Pertanto, per le spese odierne l’unico beneficio è la detrazione in dichiarazione, da ripartire in 5 anni.

7.17 Se l’Agenzia contesta un costo perché manca il documento, posso produrlo in giudizio?

In linea di principio, sì: il contribuente può produrre nuovi documenti fino all’udienza di trattazione del ricorso. Tuttavia, il giudice potrebbe considerare il ritardo nell’esibizione come elemento di responsabilità. Conviene allegare i documenti già in fase di osservazioni e di adesione per dimostrare trasparenza e buona fede.

7.18 Come si calcolano le sanzioni ridotte con il ravvedimento operoso?

Le sanzioni ridotte si calcolano applicando una percentuale proporzionale al tempo trascorso: entro 30 giorni si paga 1/10 della sanzione minima; entro 90 giorni 1/9; entro un anno 1/8; entro 2 anni 1/7; oltre 2 anni 1/6. Per esempio, se hai omesso di versare 10.000 euro di IVA con sanzione base 30 %, pagando entro 90 giorni verserai 10.000 € + sanzione ridotta del 3,33 % (333 €) + interessi.

7.19 Sono un amministratore di società; posso essere ritenuto personalmente responsabile?

In materia tributaria, la responsabilità ricade sulla società. Tuttavia, l’amministratore può essere chiamato in causa per reati tributari e, in sede civile, per atti di mala gestio. È quindi fondamentale dimostrare di aver agito con diligenza, di aver delegato la gestione contabile a professionisti e di aver vigilato sulla corretta tenuta dei registri.

7.20 Quanto tempo dura in media un contenzioso tributario?

I tempi variano a seconda della regione e del carico di lavoro delle Corti di giustizia tributaria. In media il primo grado si conclude in 1‑2 anni, il secondo grado in 1‑3 anni. La Cassazione può richiedere ulteriori 2‑3 anni. Tuttavia, con l’introduzione del contraddittorio generalizzato è prevedibile una diminuzione delle controversie e una maggiore adesione in fase amministrativa.

8. Simulazioni pratiche e casi esemplificativi

Per comprendere meglio l’impatto economico e procedurale di un accertamento fiscale su un’impresa di ascensori, proponiamo alcune simulazioni pratiche basate su casi realistici. I dati riportati sono indicativi e servono a illustrare le differenze tra i vari strumenti di difesa; non sostituiscono una consulenza personalizzata.

8.1 Simulazione 1 – Contestazione dell’aliquota IVA ridotta

Scenario: l’Agenzia delle Entrate notifica uno schema di avviso a «Ascensori Alfa S.r.l.», contestando l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 % per la sostituzione di un ascensore in un condominio. Secondo l’ufficio, l’intervento non rientra tra quelli di recupero edilizio e dovrebbe essere tassato al 22 %. L’importo fatturato è 80.000 euro (IVA esclusa).

Calcoli:

  • IVA versata: 80.000 × 10 % = 8.000 euro.
  • IVA dovuta secondo l’ufficio: 80.000 × 22 % = 17.600 euro.
  • Differenza IVA: 9.600 euro.
  • Sanzione base per omesso versamento IVA: 30 % dell’imposta non versata (art. 13, D.Lgs. 471/1997) ⇒ 9.600 × 30 % = 2.880 euro.
  • Interessi: supponiamo 4 % annuo per 2 anni ⇒ 9.600 × 4 % × 2 = 768 euro.

Se l’azienda non fa osservazioni e riceve l’avviso definitivo dovrà versare 9.600 + 2.880 + 768 = 13.248 euro oltre all’IVA già pagata. Partecipa invece al contraddittorio, producendo la CILA e l’asseverazione che attestano la qualificazione dell’opera come eliminazione di barriere architettoniche . L’ufficio riconosce la validità dell’aliquota ridotta e rinuncia alla maggiore imposta. Risultato: l’azienda non deve versare nulla e risparmia più di 13.000 euro, oltre a evitare un contenzioso.

Tabella riassuntiva

VoceSenza difesaCon contraddittorio
IVA dovuta9.600 €0 €
Sanzione2.880 €0 €
Interessi768 €0 €
Totale13.248 €0 €

8.2 Simulazione 2 – Contestazione del bonus barriere 75 %

Scenario: «Elevatorixxxx Beta S.n.c.» ha installato una piattaforma elevatrice per l’abbattimento delle barriere architettoniche in un edificio storico. Ha sostenuto una spesa di 100.000 euro, beneficiando del bonus barriere 75 % introdotto nel 2022. Tuttavia, non ha allegato l’asseverazione di un tecnico abilitato e ha pagato parte dei lavori tramite assegno bancario. L’Agenzia delle Entrate notifica l’avviso di recupero della detrazione.

Calcoli:

  • Detrazione fruita: 75 % di 100.000 = 75.000 euro su 5 anni ⇒ 15.000 € l’anno.
  • Recupero imposta: 75.000 euro (importo totale della detrazione).
  • Sanzione: 200 % della detrazione (art. 1, comma 760, legge 234/2021) ⇒ 150.000 euro.
  • Interessi: ipotizziamo 4 % annuo per 3 anni ⇒ 75.000 × 4 % × 3 = 9.000 euro.

In assenza di difesa, l’impresa dovrebbe versare 234.000 euro tra imposta, sanzione e interessi. In contraddittorio l’azienda dimostra, con perizie giurate, che l’intervento realizza effettivamente un abbattimento di barriere e produce in ritardo l’asseverazione; chiede l’accertamento con adesione. L’ufficio riconosce l’errore formale nella modalità di pagamento ma accetta che l’opera sia ammissibile. Si raggiunge un accordo: l’azienda rinuncia a 10.000 euro di detrazione, versa un’imposta di 10.000 €, una sanzione ridotta a 3.333 € (un terzo, ex art. 6 D.Lgs. 218/1997 ) e gli interessi, per un totale di circa 14.000 €. Il risparmio rispetto al caso senza difesa è enorme.

Tabella riassuntiva

VoceSenza difesaCon adesione
Recupero detrazione75.000 €10.000 €
Sanzione150.000 €3.333 €
Interessi9.000 €700 € (stime)
Totale234.000 €14.033 €

8.3 Simulazione 3 – Accertamento sintetico per ricavi non dichiarati

Scenario: «Impresa Gammaxxxx Ascensori S.p.A.» nel 2022 ha dichiarato un reddito di 200.000 euro. L’amministrazione, incrociando i dati bancari e le spese per l’acquisto di materiali e automezzi, ritiene che le spese sostenute siano pari a 280.000 euro. Poiché le spese superano del 40 % il reddito dichiarato, si applica l’accertamento sintetico ex art. 38 D.P.R. 600/1973 .

Calcoli:

  • Reddito determinato dall’ufficio: 280.000 € + 20 % di soglia (cioè 56.000 €) = 336.000 €. Il reddito presunto è quindi superiore di 136.000 € rispetto al dichiarato.
  • Imposte presunte (IRPEF/IRES): supponendo un’aliquota media del 27 %, l’imposta aggiuntiva è 136.000 × 27 % = 36.720 €.
  • Sanzione per dichiarazione infedele: 90 % dell’imposta non versata (art. 1 D.Lgs. 471/1997) ⇒ 33.048 €.
  • Interessi: 4 % annuo per 2 anni ⇒ 36.720 × 4 % × 2 = 2.939 €.

L’importo dovuto senza difesa supera 72.700 euro. In fase di contraddittorio l’impresa dimostra che una parte delle spese è finanziata con un mutuo contratto nel 2021 e con il conferimento di denaro dei soci. Fornisce estratti conto e documenti bancari. L’amministrazione ridetermina il reddito in 250.000 €; l’imposta dovuta diventa 13.500 €, la sanzione (un terzo tramite adesione) 4.500 € e gli interessi 540 €. Totale: 18.540 €, con un risparmio di oltre 54.000 €.

Tabella riassuntiva

VoceSenza difesaCon difesa
Imposta36.720 €13.500 €
Sanzione33.048 €4.500 €
Interessi2.939 €540 €
Totale72.707 €18.540 €

8.4 Simulazione 4 – Accertamento con adesione e rateizzazione del debito

Scenario: «Liftxxxx Delta S.r.l.» riceve un avviso di accertamento con recupero di 120.000 € tra IRES e IVA, più sanzioni del 90 % (108.000 €). L’amministrazione si è già attivata con contraddittorio; la società decide di chiedere l’accertamento con adesione. Durante l’incontro fornisce documenti che riducono l’imponibile; si concorda un importo netto di 90.000 € di imposta.

Calcoli:

  • Importo concordato: 90.000 € di imposta.
  • Sanzioni ridotte a un terzo: 90.000 € × 90 % = 81.000 € → 81.000 € / 3 = 27.000 € .
  • Totale da pagare: 90.000 € + 27.000 € = 117.000 €.
  • Rateizzazione: l’impresa chiede la rateizzazione in dieci rate trimestrali (consentita dall’art. 8 D.Lgs. 218/1997 quando l’importo supera 50.000 € ). Le rate saranno pari a 11.700 € ogni tre mesi, più interessi legali sulle rate differite.

Rispetto alla pretesa originaria (228.000 €), la definizione consente un risparmio di 111.000 € e diluisce il pagamento in 2 anni e mezzo. Inoltre, l’adesione blocca le sanzioni accessorie e le misure cautelari.

8.5 Simulazione 5 – Ravvedimento operoso prima della notifica

Scenario: «Ascensorixxxx Epsilon S.a.s.» si accorge di non aver dichiarato 50.000 euro di ricavi e di non aver versato l’IVA relativa (11.000 €). L’errore viene scoperto prima dell’inizio di un controllo formale. La società decide di utilizzare il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997 ).

Calcoli:

  • IVA dovuta: 11.000 €.
  • Sanzione base: 30 % (3.300 €).
  • Riduzione per ravvedimento: se il pagamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza, la sanzione si riduce a 1/9 ⇒ 3.300 € / 9 = 366,67 €.
  • Interessi: 4 % annuo calcolati per 6 mesi su 11.000 € = 220 €.

La società versa in totale 11.000 € + 366,67 € + 220 € ≈ 11.586,67 €. Se non avesse utilizzato il ravvedimento e fosse stata accertata, avrebbe pagato l’intero 30 % di sanzione (3.300 €) e gli interessi maggiori, oltre al rischio di procedimenti penali se l’evasione avesse superato i limiti. Il ravvedimento consente di sanare la violazione a costi contenuti e di dimostrare buona fede al momento di eventuali controlli successivi.

Tabella riassuntiva

VoceSenza ravvedimentoCon ravvedimento
IVA11.000 €11.000 €
Sanzione3.300 €366,67 €
Interessi400 € (stima)220 €
Totale14.700 €11.586,67 €

Queste simulazioni mostrano quanto sia conveniente intervenire tempestivamente e utilizzare gli strumenti difensivi previsti dalla legge. Il contraddittorio preventivo, l’adesione, il ravvedimento e la correttezza formale dei bonus edilizi possono ridurre drasticamente l’esborso finanziario e prevenire contenziosi.

9. Conclusione: agire tempestivamente e con professionisti al fianco

L’accertamento fiscale non è una sentenza definitiva: il legislatore ha predisposto numerosi strumenti di tutela per garantire che il contribuente sia ascoltato e possa difendersi. Nel settore degli ascensori la complessità delle normative IVA e dei bonus edilizi, unita alla frequenza dei controlli, impone agli imprenditori di non sottovalutare mai le comunicazioni dell’amministrazione. Dalla nostra analisi emergono alcune conclusioni chiave:

  • Il contraddittorio preventivo è un diritto fondamentale per gli atti emessi dopo il 18 gennaio 2024: parteciparvi consente di far valere argomenti difensivi e di ottenere la correzione dello schema di avviso . Ignorare lo schema o non rispettare i termini espone a un avviso definitivo, mentre la violazione del contraddittorio costituisce motivo di nullità .
  • La motivazione dell’atto e le prove devono essere analizzate con attenzione: la mancanza di firma, di motivazione o di indicazione delle ragioni giuridiche rende nullo l’avviso . Molti accertamenti vengono annullati per vizi formali.
  • Gli strumenti di definizione – accertamento con adesione, definizioni agevolate, transazioni fiscali, piani di rientro – offrono riduzioni significative delle sanzioni . Tuttavia, richiedono preparazione e conoscenza delle procedure. Le imprese non dovrebbero attendere il giudizio ma valutare ogni opportunità di chiudere in via amichevole.
  • Il ravvedimento operoso e l’autotutela restano strumenti indispensabili per sanare errori prima che diventino accertamenti formali . Intervenire volontariamente dimostra buona fede e può evitare procedimenti penali.
  • Le procedure di sovraindebitamento e di ristrutturazione consentono di salvaguardare la continuità aziendale in caso di debiti elevati; nel settore ascensori, dove i margini sono spesso compressi, è essenziale pianificare la gestione finanziaria e, se necessario, accedere a OCC e piani del consumatore.

In definitiva, affrontare un accertamento fiscale richiede competenze trasversali (giuridiche, contabili, tecniche) e una strategia mirata. È qui che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare possono fare la differenza. Grazie all’esperienza maturata nei contenziosi tributari, nelle procedure di composizione della crisi e nella difesa degli imprenditori, il team è in grado di:

  1. Analizzare il fascicolo per individuare vizi formali e sostanziali;
  2. Gestire il contraddittorio e le osservazioni con redazioni puntuali e documenti probatori;
  3. Proporre accertamenti con adesione o altre definizioni agevolate, negoziando sanzioni ridotte e piani di pagamento sostenibili;
  4. Impugnare l’avviso davanti alla Corte di giustizia tributaria, richiedendo la sospensione e tutelando la continuità aziendale;
  5. Assistere nelle procedure concorsuali (accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, piani del consumatore) e nelle transazioni fiscali;
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