Accertamento fiscale a un’impresa di sanificazione: cosa fare e come difendersi

Introduzione

Per le imprese che operano nel settore delle sanificazioni e delle pulizie l’ultima riforma tributaria ha reso l’attività di accertamento fiscale più complessa e più insidiosa. L’Agenzia delle Entrate dispone di poteri investigativi estesi e strumenti digitali che le consentono di incrociare i dati delle fatture elettroniche, dei conti correnti, dei contratti con la Pubblica Amministrazione e persino delle banche dati dei lavori pubblici. Nel 2026 le imprese di sanificazione rischiano di subire accertamenti per errori sul regime dell’inversione contabile (reverse charge), per deduzioni di costi non inerenti, per l’emissione o la ricezione di fatture per operazioni inesistenti e per la mancata applicazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti.

Il tempo è un elemento cruciale: se non vengono rispettati i termini per contestare l’atto, l’accertamento diventa definitivo e si trasformano in ruoli esecutivi, con conseguente iscrizione ipotecaria, fermo amministrativo o pignoramento. La riforma dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000) introdotta dal d.lgs. 219/2023 e integrata dal d.lgs. 13/2024 ha reso obbligatorio il contraddittorio preventivo per quasi tutti gli atti impugnabili, con una finestra di 60 giorni entro la quale il contribuente può presentare osservazioni allo schema di atto . A ciò si aggiungono le modifiche all’accertamento con adesione (d.lgs. 218/1997), che consente di chiudere bonariamente la contestazione prima del processo .

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, guida un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario. Oltre a essere Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), è esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a una rete di professionisti su tutto il territorio nazionale, lo studio dell’avvocato Monardo assiste imprese e privati in tutte le fasi dell’accertamento: analisi dell’atto, presentazione di istanze di annullamento in autotutela, ricorsi giudiziali, sospensione delle somme iscritte a ruolo, trattative con l’amministrazione, piani di rientro e soluzioni stragiudiziali. Se hai ricevuto un avviso di accertamento, un processo verbale di constatazione o una cartella esattoriale, non aspettare che decorra il termine per difenderti. Rivolgiti subito ad un professionista esperto.

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1 Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Le fonti costituzionali e lo Statuto del contribuente

Le garanzie del contribuente derivano innanzitutto dalla Costituzione italiana. L’articolo 24 sancisce il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, mentre l’articolo 53 impone che ognuno concorra alla spesa pubblica secondo la propria capacità contributiva e con criteri di progressività. L’articolo 97 richiede l’imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione. Questi principi limitano il potere impositivo dello Stato e ispirano la legislazione tributaria.

Lo Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000) è la “carta dei diritti” in materia fiscale. L’articolo 7 impone che gli atti dell’amministrazione finanziaria siano motivati a pena di annullabilità, indicando i presupposti di fatto, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della pretesa . La stessa norma vieta l’integrazione successiva della motivazione: i fatti e i mezzi di prova che fondano l’atto non possono essere modificati, integrati o sostituiti se non attraverso un nuovo atto . Questa previsione è stata ribadita dalla giurisprudenza più recente, che ha confermato l’illegittimità dell’integrazione postuma della motivazione dell’avviso di accertamento .

L’articolo 12 disciplina gli accessi, le ispezioni e le verifiche: dopo la consegna del processo verbale di constatazione (PVC), il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni; l’ufficio non può emanare l’avviso di accertamento prima di questo termine salvo casi di particolare urgenza . Il nuovo articolo 6‑bis, introdotto dal d.lgs. 219/2023, generalizza il contraddittorio preventivo: tutti gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti dalla comunicazione dello schema di atto e da un termine non inferiore complessivamente a 60 giorni per presentare controdeduzioni . Sono esclusi dall’obbligo solo gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale, nonché i casi di fondato pericolo per la riscossione .

1.2 Termini di decadenza per l’accertamento

I termini entro i quali l’Amministrazione può notificare un avviso di accertamento sono essenziali perché la loro violazione comporta la decadenza dal potere impositivo. Le norme di riferimento sono:

Tipo di impostaNorma di riferimentoTermini ordinariTermini in caso di omissione/nullità della dichiarazione
Imposte dirette (Irpef, Ires, Irap)Art. 43 DPR 600/1973L’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione .Se la dichiarazione è omessa o nulla, il termine è il 31 dicembre del settimo anno . In caso di recupero di aiuti di Stato, può arrivare all’ottavo anno .
IVAArt. 57 DPR 633/1972L’avviso di rettifica o accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione .In caso di omessa dichiarazione, il termine è il 31 dicembre del settimo anno .
Accertamenti bancariArt. 32 DPR 600/1973Presunzione di maggior reddito per versamenti e prelevamenti non giustificati, applicabile a tutti i contribuenti .
Accertamento “a tavolino” e tributi armonizzatiArt. 6‑bis L. 212/2000 e D.L. 39/2024 convertito in L. 67/2024La violazione del contraddittorio comporta l’annullabilità dell’atto se il contribuente deduce concretamente le ragioni che avrebbe potuto far valere .

La tempestività dell’avviso non dipende solo dalla data di notifica, ma anche da eventuali sospensioni dovute ad istanze di accertamento con adesione: il termine per impugnare è sospeso per 90 giorni dalla presentazione dell’istanza . Nel settore delle sanificazioni, dove le pratiche amministrative spesso subiscono ritardi, è essenziale verificare se l’Ufficio abbia rispettato tali scadenze.

1.3 Inversione contabile (Reverse charge) e particolarità del settore

Le imprese di sanificazione rientrano tra i soggetti obbligati al meccanismo del reverse charge (inversione contabile) per l’IVA. L’articolo 17, comma 6, lettera a‑ter) del DPR 633/1972 estende l’inversione contabile alle “prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici” . Ciò significa che:

  • Chi presta servizi di sanificazione non addebita l’IVA in fattura; deve indicare sulla fattura la dicitura “Inversione contabile – art. 17, comma 6, lett. a-ter, DPR 633/1972” e inserire il prezzo senza imposta.
  • Il committente (impresa appaltante) integra la fattura con l’IVA dovuta e la detrae secondo le regole ordinarie. Le imprese committenti devono quindi essere dotate di partita IVA e annotate nei registri.
  • L’obiettivo del regime è contrastare le frodi IVA nei settori della costruzione e della manutenzione. L’errata applicazione può comportare sanzioni e recuperi retroattivi.

Per le imprese di sanificazione è fondamentale verificare se l’Agenzia contesti l’applicazione del reverse charge o la detrazione dell’IVA. Si ricorda che la normativa prevede eccezioni (ad esempio per prestazioni nei confronti di privati o di enti non soggetti a imposta) e che la giurisprudenza richiede che la fattura indichi espressamente l’applicazione dell’inversione contabile .

1.4 Accertamento con adesione e contraddittorio preventivo

Il D.Lgs. 218/1997 disciplina l’accertamento con adesione, strumento deflattivo che permette di definire bonariamente le imposte dovute, con riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo edittale e pagamento rateale. La riforma introdotta dal D.Lgs. 13/2024 ha coordinato questo istituto con il contraddittorio preventivo:

  • Se l’avviso di accertamento non è soggetto a contraddittorio preventivo, il contribuente può presentare l’istanza di adesione entro il termine per la proposizione del ricorso .
  • Se l’avviso è soggetto al contraddittorio preventivo e il contribuente non ha presentato osservazioni, può presentare l’istanza di adesione entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto .
  • Se ha già presentato osservazioni, l’istanza può essere proposta entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento . In tal caso il termine per impugnare è sospeso per 30 giorni .
  • Un’istanza presentata a seguito di accertamento con adesione sospende i termini per impugnare e impedisce l’iscrizione a ruolo per 90 giorni .

Queste regole, introdotte nel 2024, permettono alle imprese di sanificazione di valutare un accordo con l’Ufficio, spesso con riduzioni rilevanti delle sanzioni. Tuttavia, l’adesione richiede la disponibilità immediata a pagare almeno un terzo delle somme dovute; pertanto è consigliabile farsi assistere da un professionista per valutare la convenienza.

1.5 Sanzioni amministrative e penali

Le sanzioni per violazioni fiscali si distinguono in amministrative (d.lgs. 471/1997, 472/1997) e penali (d.lgs. 74/2000). Per le imprese di sanificazione le fattispecie più frequenti sono:

  1. Omissione o infedeltà della dichiarazione: l’articolo 1 del d.lgs. 471/1997 prevede, in caso di omessa dichiarazione dei redditi o dell’IVA, una sanzione dal 120 % al 240 % delle imposte dovute .
  2. Mancata applicazione del reverse charge: l’errata fatturazione con IVA addebitata invece dell’inversione contabile comporta il recupero dell’imposta, gli interessi e sanzioni dal 90 % al 180 % dell’imposta erroneamente detratta (artt. 6 e 7 d.lgs. 471/1997) oltre alla perdita della detrazione da parte del committente.
  3. Ravvedimento operoso: l’articolo 13 del d.lgs. 472/1997 consente di ridurre le sanzioni mediante il pagamento spontaneo dell’imposta, interessi e sanzioni ridotte prima che la violazione sia contestata. A seconda del tempo trascorso l’importo può scendere a 1/9 o 1/15 della sanzione minima.
  4. Omesso versamento dell’IVA: l’articolo 10‑ter del d.lgs. 74/2000 prevede la reclusione da sei mesi a due anni se l’ammontare dell’IVA non versata supera 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta . La punibilità è esclusa se il debito è integralmente pagato prima dell’apertura del dibattimento.

1.6 Giurisprudenza recente (2025‑2026)

Negli ultimi due anni la Corte di Cassazione ha elaborato orientamenti significativi sul contraddittorio endoprocedimentale e sulla motivazione degli atti:

  • Cass., sez. un., sentenza 25/07/2025, n. 21271 – È la pronuncia più importante del 2025. Le Sezioni unite hanno chiarito che, per gli accertamenti “a tavolino” anteriori all’introduzione dell’art. 6‑bis, l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale esiste solo per i tributi armonizzati (IVA). Tuttavia la violazione comporta l’annullabilità dell’atto solo se il contribuente deduce concretamente gli elementi che avrebbe potuto far valere e non presenta difese meramente pretestuose . La decisione ribadisce la necessità di una prova di resistenza: il contribuente deve dimostrare che, se sentito, avrebbe potuto influire sull’esito dell’accertamento.
  • Cass., sez. V, ordinanza 05/02/2025, n. 2795 – Ha affermato che, in tema di tributi armonizzati, l’Amministrazione finanziaria è sempre gravata da un obbligo generale di contraddittorio. La violazione dell’obbligo comporta l’invalidità dell’atto soltanto se il contribuente enuncia in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere .
  • Cass., sez. V, sentenza 21/03/2025, n. 7552 – In materia di accertamenti bancari per vendite on‑line, la Corte ha chiarito che l’abitualità delle vendite determina la qualificazione come impresa, anche se l’attività è svolta senza una struttura organizzata. La presunzione legale relativa di maggior reddito, derivante dalle movimentazioni bancarie (art. 32, comma 1, n. 2 DPR 600/1973), si applica non solo a imprenditori e professionisti ma a tutti i contribuenti . La sentenza richiama l’obbligo di contraddittorio per i tributi armonizzati e la necessità per il contribuente di fornire la prova di resistenza .
  • Cass., ordinanza 29/07/2025, n. 21875 – Riguarda la TARI ma fissa principi generali: l’integrazione postuma della motivazione dell’avviso di accertamento è vietata sia per l’ente locale sia per l’Agenzia delle Entrate. La Corte richiama l’art. 7 e l’art. 7‑bis dello Statuto, che vietano di modificare o integrare i fatti e le prove a fondamento dell’atto . Il provvedimento deve contenere tutti gli elementi essenziali; eventuali chiarimenti successivi non possono integrare la motivazione.
  • Ulteriori pronunce (Cass. civ., sez. V, n. 26336/2024; ord. n. 2795/2025; sent. n. 30039/2018) confermano che l’obbligo di motivazione e la chiarezza dell’atto sono requisiti intrinseci, il cui mancato rispetto comporta la nullità.

La giurisprudenza considera quindi decisivi l’osservanza del contraddittorio, la prova di resistenza e l’adeguatezza della motivazione. Per l’impresa di sanificazione è essenziale predisporre una documentazione completa (contratti, ordini di servizio, buste paga, registri IVA, CMR per i trasporti, ecc.), conservare le comunicazioni con i clienti e rispondere puntualmente ai questionari dell’Agenzia.

2 Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto

2.1 Tipologie di accertamento

La normativa italiana prevede diverse modalità di accertamento fiscale. Le imprese di sanificazione possono essere interessate principalmente da:

  1. Accertamento analitico: il Fisco esamina le scritture contabili e rettifica i ricavi o i costi sulla base di errori riscontrati.
  2. Accertamento analitico‑induttivo: viene determinato il reddito sulla base di presunzioni semplici, quando la contabilità presenta irregolarità gravi (mancanza di documentazione, falsi registri, ecc.).
  3. Accertamento induttivo puro: utilizzato in caso di contabilità totalmente inattendibile o di omessa dichiarazione; il reddito è determinato sulla base di coefficienti o di ricostruzioni induttive.
  4. Accertamento da studi di settore o indici sintetici di affidabilità (ISA): confronta i ricavi dichiarati con quelli desumibili dai parametri statistici e può generare indizi di incongruità.
  5. Accertamento parziale: riguarda singole componenti del reddito (ad es. recupero dell’IVA su reverse charge non applicato).

2.2 Fasi della verifica e termini

  1. Invito al contraddittorio o invito a comparire. Prima di avviare la verifica, l’Ufficio può inviare un questionario o un invito a comparire, chiedendo all’impresa di fornire documenti e chiarimenti. È consigliabile rispondere nei termini indicati (generalmente 15 giorni), allegando copia dei registri IVA, dei contratti di sanificazione, delle fatture passive e di eventuali subappalti. Una risposta tempestiva può evitare l’emissione dell’avviso di accertamento.
  2. Accesso, ispezione e verifica presso la sede dell’impresa. Gli operatori dell’Agenzia possono presentarsi nei locali dell’azienda per esaminare i registri, le attrezzature e la documentazione. L’accesso deve essere autorizzato e le attività devono essere verbalizzate. Al termine, i verificatori rilasciano il processo verbale di constatazione (PVC); a partire da quel momento decorrono 60 giorni per inviare osservazioni .
  3. Comunicazione dello schema di atto. Con l’introduzione dell’art. 6‑bis, per quasi tutti gli atti (salvo quelli automatizzati) l’Ufficio deve inviare lo schema di avviso di accertamento, contenente i fatti contestati e l’importo stimato. Il contribuente ha un termine non inferiore a 60 giorni per inviare osservazioni e chiedere l’accesso agli atti . Se la scadenza del termine di osservazioni coincide con il termine di decadenza per l’adozione dell’atto, quest’ultimo si proroga di 120 giorni .
  4. Presentazione delle osservazioni. È fondamentale inviare controdeduzioni documentate: occorre dimostrare la corretta applicazione del reverse charge, l’inerenza dei costi (ad esempio per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale), la natura effettiva dei contratti di subappalto e la corretta determinazione delle aliquote. Il contribuente può chiedere di essere sentito.
  5. Istanza di accertamento con adesione. Nei casi previsti, l’impresa può presentare l’istanza di adesione per negoziare con l’Ufficio. Se non c’è contraddittorio preventivo, l’istanza va presentata entro il termine per il ricorso ; se c’è contraddittorio preventivo, i termini sono più ristretti (30 o 15 giorni) . La presentazione sospende i termini di ricorso per 90 giorni . L’accordo comporta il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni ridotte a un terzo.
  6. Emissione dell’avviso di accertamento. Se l’Ufficio non accoglie le osservazioni, emette l’avviso definitivo. L’atto deve essere motivato a pena di nullità . Dalla notifica decorre il termine ordinario di 60 giorni per presentare il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria). Per i tributi locali (TARI, IMU) il termine è di 60 o 90 giorni a seconda dei regolamenti.
  7. Pagamento o impugnazione. Se il contribuente paga entro 60 giorni, usufruisce della riduzione delle sanzioni a un terzo (art. 2 d.lgs. 218/1997). Se sceglie di impugnare, deve depositare il ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria competente, versando il contributo unificato. È possibile chiedere la sospensione dell’esecutività dell’atto.
  8. Successive cartelle e riscossione. Dopo 60 giorni l’avviso diventa titolo esecutivo; l’Agenzia può iscrivere a ruolo le somme, iscrivere ipoteca, applicare fermo amministrativo sui veicoli e promuovere il pignoramento dei conti correnti. In questa fase è ancora possibile presentare istanza in autotutela per far annullare il ruolo se l’avviso era viziato.

2.3 Diritti del contribuente

Durante tutta la procedura l’impresa di sanificazione gode di specifici diritti:

  • Diritto al contraddittorio: sia durante le verifiche (art. 12 L. 212/2000) sia durante il contraddittorio preventivo (art. 6‑bis L. 212/2000). La violazione comporta la nullità dell’atto per i tributi armonizzati e, dopo la riforma, per tutti gli atti salvo quelli esclusi .
  • Diritto alla motivazione: l’avviso deve contenere i fatti, le prove e le ragioni giuridiche . Non è consentita la motivazione postuma .
  • Diritto di accesso agli atti: il contribuente può visionare e ottenere copia dei documenti che fondano l’accertamento; l’amministrazione deve concedere l’accesso durante il contraddittorio .
  • Diritto alla difesa tecnica: è possibile farsi assistere da un difensore abilitato sin dalle prime fasi; il professionista può partecipare agli incontri e redigere le osservazioni.
  • Diritto all’autotutela: l’amministrazione può annullare d’ufficio l’atto se riconosce un proprio errore o se sopravvengono documenti decisivi.
  • Diritto alle definizioni agevolate: rottamazioni, sanatorie o conciliazioni giudiziali introdotte da normative emergenziali (ad es. D.L. 119/2018, “pace fiscale”; Legge 197/2022, “rottamazione quater”; Legge 69/2023, “tregua fiscale”; Legge 178/2020, saldo e stralcio) permettono di estinguere il debito con riduzioni di interessi e sanzioni.

3 Difese e strategie legali per l’impresa di sanificazione

3.1 Eccepire la violazione del contraddittorio e proporre la prova di resistenza

Il primo profilo da valutare è la regolarità procedurale. L’assenza di contraddittorio o la sua insufficienza può comportare la nullità dell’accertamento. Dopo la riforma del 2023 l’obbligo è generalizzato per quasi tutti gli atti; la Corte di Cassazione ha però specificato che la nullità consegue solo se il contribuente dimostra concretamente quali elementi avrebbe potuto far valere e che tali elementi non sono meramente pretestuosi . Questa è la prova di resistenza: occorre allegare documenti, testimonianze e argomentazioni che, se considerati, avrebbero portato a un risultato diverso.

Per una impresa di sanificazione possono essere elementi di prova:

  • Contratti di appalto e subappalto che giustificano i ricavi e le spese.
  • Fatture passive con indicazione del reverse charge e relativo registro.
  • Distinte dei pagamenti e tracciabilità bancaria.
  • Relazioni tecniche che dimostrano l’inerenza dei costi (ad esempio dispositivi di protezione individuale, formazione dei dipendenti, spese per autoclavi e attrezzature).
  • Documenti che provano il corretto versamento dei contributi e delle imposte.

In sede di ricorso sarà necessario sviluppare argomentazioni giuridiche fondate sulla violazione del contraddittorio, richiamando le pronunce della Corte di Cassazione (nn. 21271/2025, 2795/2025, 7552/2025). L’atto può essere annullato se manca la motivazione o se è stato emesso prima dei 60 giorni dalla consegna del PVC .

3.2 Contestare la motivazione insufficiente o la mancata allegazione

L’articolo 7 dello Statuto richiede che l’avviso indichi specificamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche . Il contribuente deve verificare se l’atto:

  • Riporta le operazioni contestate (ad esempio importi non fatturati, costi non inerenti, errata applicazione del reverse charge).
  • Indica le norme violate (art. 17 DPR 633/1972, art. 109 TUIR, ecc.).
  • Allegata i documenti richiamati (PVC, questionari, verbali di accesso). Se il provvedimento rinvia al PVC senza allegarlo, l’atto è nullo .
  • Riporta l’analisi dell’Ufficio sulle giustificazioni fornite dall’impresa.

La giurisprudenza ribadisce che l’integrazione postuma della motivazione è vietata : l’ufficio non può giustificare il proprio operato durante il giudizio allegando nuovi elementi che non erano presenti nell’atto originario. Anche in questo caso il contribuente può eccepire la nullità.

3.3 Dimostrare l’inerenza dei costi e la correttezza del reverse charge

Uno degli argomenti principali nelle verifiche delle imprese di sanificazione è l’inerenza dei costi. L’Agenzia contesta spesso costi ritenuti non inerenti, quali:

  • Acquisto di veicoli destinati anche ad uso privato.
  • Spese pubblicitarie ritenute eccessive.
  • Costi di consulenza non giustificati.
  • Stipendi di soci o familiari non supportati da contratti.

Per dimostrare l’inerenza bisogna provare che la spesa è collegata all’attività di impresa e finalizzata a produrre ricavi. È utile predisporre contratti, ordini di servizio, report fotografici delle attività di sanificazione, e dimostrare l’utilizzo dei beni per l’attività (ad esempio tramite GPS o registro dei mezzi).

Relativamente al reverse charge, occorre verificare:

  • Che la prestazione rientri tra quelle previste dall’art. 17, comma 6, lett. a-ter (servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici) .
  • Che la fattura riporti la dicitura corretta e il codice Natura N6.3 (operazione in reverse charge).
  • Che il committente sia un soggetto passivo IVA e abbia provveduto all’integrazione e al versamento dell’imposta.
  • Che eventuali operazioni escluse (fornitura di materiali, manutenzione ordinaria, servizi prestati a privati) siano fatturate con IVA ordinaria.

3.4 Eccezioni di decadenza e prescrizione

Verificare il rispetto dei termini di decadenza è una difesa spesso vincente. L’avviso deve essere notificato entro i termini indicati (5 o 7 anni) . È opportuno controllare:

  • Data di presentazione della dichiarazione.
  • Eventuali sospensioni dei termini (istanza di adesione, contraddittorio preventivo, emergenza sanitaria).
  • Data di consegna del PVC e data di notifica dell’avviso.
  • Notifica a mezzo posta (fa fede la data di spedizione) o tramite pec.

Se l’avviso è tardivo, si può eccepire la decadenza del potere impositivo; la sanzione è la nullità dell’atto.

3.5 Ricorso in Corte di Giustizia Tributaria

Se non si opta per l’adesione, l’impresa può presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria. Il ricorso deve contenere:

  1. I dati dell’atto impugnato (numero, data, importo, ufficio emittente).
  2. I motivi di impugnazione: violazione del contraddittorio, motivazione insufficiente, errata qualificazione dei ricavi, deducibilità dei costi, decadenza, ecc.
  3. Le prove documentali: contratti, fatture, bilanci, estratti conti bancari, PVC, corrispondenza con l’Ufficio.
  4. Richiesta di sospensiva: se l’atto comporta riscossione immediata, si può chiedere la sospensione dell’esecutività. Bisogna dimostrare il periculum in mora (rischio di danno grave) e il fumus boni iuris (probabilità di accoglimento).
  5. Domanda di rimborso (se sono stati versati importi non dovuti).

È fortemente consigliato farsi assistere da un avvocato specializzato; lo studio dell’avv. Monardo fornisce difesa tecnica in tutta Italia.

3.6 Sospensione e rateizzazione

Dopo la notifica dell’avviso è possibile chiedere:

  • Sospensione amministrativa: l’Agenzia può sospendere l’esecuzione se riconosce elementi di illegittimità. La richiesta va motivata e documentata.
  • Rateizzazione dell’accertamento esecutivo: se l’avviso diventa esecutivo e non è stato impugnato, è possibile pagare a rate; occorre presentare apposita istanza all’Agenzia delle Entrate o all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione.
  • Istanza di autotutela: anche durante la riscossione si può chiedere l’annullamento parziale dell’atto per errori manifesti (ad esempio duplicazione di importi, errata identità del contribuente).

3.7 Reati tributari e responsabilità penale

Nel settore delle sanificazioni possono emergere profili penali, soprattutto per omesso versamento IVA e fatture per operazioni inesistenti. L’art. 10‑ter d.lgs. 74/2000 punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chi non versa l’IVA oltre 250.000 euro . L’elemento soggettivo è il dolo generico: basta la consapevolezza del mancato versamento. In caso di reverse charge omesso, l’impresa committente rischia l’imputazione di dichiarazione fraudolenta se utilizza in detrazione l’IVA senza avere pagato l’imposta.

Difendersi richiede la documentazione puntuale delle operazioni e, se la violazione è integrata, il tempestivo pagamento del debito prima dell’apertura del dibattimento, che estingue il reato. L’avv. Monardo assiste i clienti anche in procedimenti penali per reati tributari.

4 Strumenti alternativi e definizioni agevolate

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto numerosi strumenti deflattivi e agevolativi per favorire la collaborazione e ridurre il contenzioso. L’impresa di sanificazione può valutarli con il supporto del proprio consulente.

4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate

Rottamazione quater delle cartelle (Legge 197/2022): consente di estinguere i carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo imposta e interessi, con esonero dalle sanzioni e dagli interessi di mora. Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in rate fino a cinque anni. Nel 2026 sono ancora attive alcune rateazioni; chi non ha aderito non può più presentare domanda, ma può chiedere la rateizzazione ordinaria.

Definizione agevolata degli avvisi bonari e degli avvisi di accertamento: normative recenti (D.L. 119/2018, Legge 69/2023) hanno previsto la possibilità di definire avvisi di accertamento e avvisi bonari con riduzione delle sanzioni (10 % per le violazioni formali, 20 % per gli avvisi di accertamento, 100 % degli interessi). È importante verificare se l’avviso rientra nelle casistiche previste e se i termini sono ancora aperti.

Tregua fiscale e conciliazione giudiziale: il d.lgs. 13/2024 e la Legge 67/2024 hanno introdotto istituti di conciliazione giudiziale rafforzata. Durante il processo dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria le parti possono definire la lite con riduzione delle sanzioni a 1/18 e pagamento delle imposte. È previsto anche lo stralcio delle liti pendenti di importo fino a 50.000 euro con rinuncia alla controversia.

4.2 Procedura di sovraindebitamento e piani del consumatore

Se l’impresa o l’imprenditore individuale non riesce a far fronte ai debiti tributari, è possibile ricorrere agli strumenti di composizione della crisi disciplinati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e dalla Legge 3/2012 (per le procedure ancora pendenti). Tra essi:

  • Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: consente alle persone fisiche sovraindebitate di proporre un piano di pagamento parziale dei debiti, con falcidia anche dei crediti tributari e contributivi. Richiede l’omologazione del Tribunale e l’intervento dell’OCC.
  • Accordo di composizione della crisi: è un accordo con i creditori che può prevedere la ristrutturazione dei debiti aziendali, inclusi quelli fiscali. Il Fisco partecipa con voto determinante; se il piano prevede il pagamento integrale dell’IVA, possono essere previste riduzioni su sanzioni e interessi.
  • Esdebitazione: al termine della procedura il soggetto meritevole ottiene l’esdebitazione dei debiti residui, escluse le imposte costituite da risorse proprie dell’Unione europea.

L’avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, assiste imprenditori e consumatori nella predisposizione di questi piani, valutando la sostenibilità delle proposte e negoziando con il Fisco.

4.3 Accordi di ristrutturazione e misure protettive ex D.L. 118/2021

Per le imprese in crisi, il D.L. 118/2021 e la disciplina del concordato preventivo minore consentono di avviare trattative con i creditori sotto la supervisione dell’esperto negoziatore. L’obiettivo è prevenire l’insolvenza e ristrutturare il debito. Il decreto prevede misure protettive che sospendono le azioni esecutive, incluse quelle erariali. L’avv. Monardo è esperto negoziatore della crisi d’impresa e può assistere le imprese di sanificazione nell’attivazione di queste procedure.

5 Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare la notifica: molti imprenditori lasciano l’avviso chiuso o non aprono la PEC. La notifica si perfeziona comunque e i termini iniziano a decorrere. È fondamentale aprire tempestivamente ogni comunicazione dell’Agenzia.
  2. Non rispettare i termini: i 60 giorni per le osservazioni e per il ricorso sono perentori. Un ritardo, anche di un giorno, rende l’atto definitivo. È opportuno segnare le scadenze in calendario e rivolgersi subito a un professionista.
  3. Non conservare documenti: fatture, contratti, rapporti di servizio, buste paga e registri devono essere archiviati per almeno dieci anni. Una contabilità ordinata è la prima difesa.
  4. Confondere reverse charge e IVA ordinaria: occorre verificare se il committente rientra tra i soggetti obbligati; in caso di dubbio, consultare il commercialista e inserire in fattura la dicitura corretta .
  5. Ritenere sufficiente la PEC dell’agenzia: il contraddittorio richiede un dialogo attivo. Rispondere con argomentazioni e allegare prove può convincere l’ufficio a rivedere la propria posizione.
  6. Spedire l’istanza di adesione senza preparazione: l’adesione comporta il pagamento di somme importanti e l’impossibilità di contestare ulteriori elementi. È fondamentale calcolare il debito e valutare la sostenibilità prima di firmare l’accordo.
  7. Non considerare i reati tributari: l’omesso versamento dell’IVA o le false fatturazioni possono avere conseguenze penali . È necessario operare con rigore e consultare un penalista se ci sono profili di rischio.
  8. Affidarsi a consulenti non specializzati: la normativa tributaria è in continua evoluzione. Un professionista aggiornato può individuare vizi dell’atto e proporre strategie efficaci.

6 Tabelle riepilogative

6.1 Norme principali e termini

NormaOggettoContenuto chiave
Art. 12 L. 212/2000Diritti in sede di accessoL’Amministrazione, dopo il rilascio del PVC, non può emettere l’avviso prima che siano trascorsi 60 giorni per presentare osservazioni .
Art. 6‑bis L. 212/2000Contraddittorio preventivoTutti gli atti impugnabili devono essere preceduti dalla comunicazione dello schema di atto e da un termine non inferiore a 60 giorni per le controdeduzioni .
Art. 7 L. 212/2000MotivazioneGli atti devono indicare i presupposti, le prove e le ragioni giuridiche; è vietata l’integrazione postuma ; i fatti e i mezzi di prova non possono essere modificati .
Art. 43 DPR 600/1973Termini imposte diretteAvviso notificato entro il 31 dicembre del quinto anno; settimo anno in caso di omessa dichiarazione .
Art. 57 DPR 633/1972Termini IVAAvviso notificato entro il 31 dicembre del quinto anno; settimo anno se la dichiarazione è omessa .
Art. 17, co. 6, lett. a‑ter, DPR 633/1972Reverse chargeInversione contabile per servizi di pulizia e sanificazione; l’IVA è versata dal committente .
Art. 6 d.lgs. 218/1997Istanza di adesioneIl contribuente può presentare l’istanza di adesione entro il termine per il ricorso o, se vi è contraddittorio preventivo, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema e 15 giorni dall’avviso .
Art. 10‑ter d.lgs. 74/2000Omesso versamento IVAReclusione da sei mesi a due anni se l’IVA non versata supera 250.000 euro .

6.2 Fasi e tempistiche dell’accertamento

FaseTermineAzioni consigliate
Invio questionario o invito a comparire15 giorni per rispondereFornire documenti, chiarire i dubbi e conservare copia delle risposte.
Accesso/Ispezione e rilascio PVCEntro 60 giorni il contribuente può inviare osservazioniPredisporre controdeduzioni dettagliate e chiedere l’audizione .
Comunicazione dello schema di atto (contraddittorio preventivo)Termine non inferiore a 60 giorni per controdedurreRichiedere gli atti, verificare l’applicazione del reverse charge e predisporre difese.
Istanza di accertamento con adesioneEntro il termine di ricorso o entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema; 15 giorni se sono state presentate osservazioniValutare la convenienza economica, calcolare imposte e sanzioni, negoziare le rate.
Notifica dell’avviso di accertamentoRicorso entro 60 giorniVerificare motivazione, contraddittorio, allegazioni; predisporre ricorso o pagare con sanzioni ridotte.
Ricorso in Corte di Giustizia TributariaUdienza normalmente entro 2‑3 anniProdurre prove, chiedere sospensiva; valutare conciliazione.
RiscossioneAvviso esecutivo dopo 60 giorniRichiedere rateizzazione, sospensione, istanza in autotutela.

7 Domande frequenti (FAQ)

1. Cos’è un avviso di accertamento?

L’avviso di accertamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate o l’ente locale rettifica la dichiarazione del contribuente e richiede il pagamento di imposte, sanzioni e interessi. Deve essere motivato, indicare la norma violata e l’importo dovuto. In assenza di contraddittorio preventivo o di motivazione l’atto può essere annullato .

2. Qual è la differenza tra verifica fiscale e accertamento “a tavolino”?

La verifica fiscale avviene presso la sede dell’impresa e si conclude con un PVC; l’accertamento “a tavolino” è svolto in ufficio sulla base di dati e questionari. Dopo la riforma il contraddittorio preventivo è obbligatorio anche per gli accertamenti a tavolino.

3. Se ricevo una richiesta di documenti, devo rispondere?

Sì. Ignorare il questionario può portare a un accertamento induttivo. È consigliabile rispondere entro i termini, fornendo la documentazione disponibile e giustificando eventuali mancanze.

4. Cosa succede se non presento osservazioni entro 60 giorni dal PVC?

L’Agenzia può emettere l’avviso di accertamento senza considerare le tue argomentazioni. Tuttavia, se vi è contraddittorio preventivo, potrai presentare osservazioni dopo lo schema di atto. È comunque preferibile inviare controdeduzioni già dopo il PVC.

5. Come si calcola il termine di notifica dell’avviso di accertamento?

Si considera la data in cui la dichiarazione è stata presentata. Ad esempio, per la dichiarazione 2021 presentata nel 2022, l’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre 2027 . Se la dichiarazione è omessa, il termine slitta di due anni .

6. Posso essere sottoposto a controllo per l’IVA anche se l’impresa è in regime forfettario?

Le imprese in regime forfettario non applicano l’IVA e non sono soggette al reverse charge. Tuttavia, possono essere accertate per reddito d’impresa e per l’omesso rispetto dei limiti di fatturato. In caso di superamento dei limiti, l’Agenzia può contestare l’esclusione dal regime.

7. È possibile definire l’accertamento senza andare in giudizio?

Sì, tramite l’accertamento con adesione (d.lgs. 218/1997) o tramite la conciliazione giudiziale. L’adesione permette di ridurre le sanzioni e di rateizzare il pagamento, ma richiede la rinuncia all’impugnazione.

8. Quali sono i vantaggi del contraddittorio preventivo per il contribuente?

Il contraddittorio preventivo offre 60 giorni per esaminare lo schema di atto e presentare controdeduzioni . Questo consente di correggere errori, di fornire prove e, in molti casi, di evitare l’emissione dell’avviso. La giurisprudenza afferma che il contraddittorio effettivo è un diritto fondamentale .

9. Cosa devo indicare sulla fattura per applicare correttamente il reverse charge?

Devi riportare la dicitura “Inversione contabile – art. 17, comma 6, lett. a-ter, DPR 633/1972” e non addebitare l’IVA al cliente . Il committente integra la fattura e versa l’imposta. L’errata dicitura può comportare sanzioni.

10. Cosa succede se l’avviso arriva oltre il termine di decadenza?

È nullo. Devi contestare la decadenza nel ricorso, dimostrando la data di presentazione della dichiarazione e la data di notifica. La corte annullerà l’atto e il Fisco non potrà recuperare le imposte.

11. Posso chiedere la sospensione della riscossione se ricorro?

Sì. Nel ricorso puoi chiedere la sospensione dell’esecutività; la Corte valuta il periculum e il fumus. Puoi anche chiedere la sospensione amministrativa all’Agenzia se riconosci l’errore.

12. Devo pagare l’imposta contestata per presentare il ricorso?

No. Il ricorso non richiede il pagamento preventivo dell’imposta. Dovrai versare solo il contributo unificato e la tassa di iscrizione a ruolo. Il pagamento anticipato è richiesto solo per aderire alla definizione agevolata o alla conciliazione.

13. Quali documenti devo allegare al ricorso?

Contratti, fatture, registri IVA, estratti conti bancari, PVC, questionari, corrispondenza con l’Ufficio, bilanci e ogni documento che dimostri la tua posizione. È utile allegare una perizia tecnica se contestano l’inerenza dei costi.

14. Posso rateizzare l’accertamento?

Sì. Dopo la notifica dell’avviso esecutivo o della cartella puoi chiedere la rateizzazione. Per l’accertamento con adesione la rateazione è prevista per massimo 8 rate trimestrali; per le cartelle la rateizzazione può arrivare a 72 rate e, in casi particolari, a 120 rate.

15. Cosa rischio se utilizzo fatture false per dedurre costi?

Rischi la contestazione del reato di dichiarazione fraudolenta e di emissione di fatture per operazioni inesistenti (artt. 2 e 8 d.lgs. 74/2000). Le sanzioni prevedono reclusione da quattro a otto anni. Inoltre l’IVA detratta deve essere restituita e le sanzioni amministrative sono gravose. È importante verificare sempre la genuinità dei fornitori.

16. Posso ancora aderire alla rottamazione quater?

Le domande dovevano essere presentate entro il 30 giugno 2023. Se non hai aderito, puoi sfruttare altre definizioni agevolate o la rateizzazione. Verifica se rientri nelle definizioni previste dal 2024‑2025 (tregua fiscale, conciliazione giudiziale). Un professionista può individuare la soluzione migliore.

17. Cosa sono la prova di resistenza e perché è importante?

È l’onere per il contribuente di dimostrare, in caso di violazione del contraddittorio, che gli elementi non considerati avrebbero potuto mutare l’esito dell’accertamento . Senza questa prova, l’atto non è annullabile. È quindi necessario allegare prove concrete.

18. Se il mio fornitore non versa l’IVA in reverse charge, sono responsabile?

In linea di principio il committente risponde solo dell’integrazione e del versamento dell’IVA; tuttavia, se sapevi o avresti dovuto sapere della frode (concorso nel reato), puoi essere chiamato a rispondere in solido. Conserva la documentazione che dimostra la tua buona fede.

19. Quando è conveniente l’accertamento con adesione?

È conveniente quando la pretesa è fondata e vuoi evitare il processo, ridurre le sanzioni e ottenere la rateizzazione. Se invece ritieni l’atto infondato o vi sono vizi procedurali gravi (contraddittorio, decadenza), è preferibile ricorrere.

20. Posso ottenere l’esdebitazione per debiti fiscali?

Sì, mediante le procedure di sovraindebitamento; i crediti fiscali possono essere falcidiati, ad eccezione dell’IVA (che deve essere pagata per intero). Al termine della procedura, se sei meritevole, potrai ottenere l’esdebitazione dei debiti residui.

8 Simulazioni pratiche

8.1 Caso 1: Contestazione del reverse charge

Scenario: Una società di sanificazione “Puliziaxxxx & Igiene Srl” presta servizi di pulizia a un’impresa edile. Per tutto il 2024 emette fatture con il regime ordinario e addebita l’IVA al 22 %. Nel 2025 l’Agenzia delle Entrate contesta l’errata fatturazione, applica la sanzione del 90 % sull’IVA non versata e recupera l’imposta per 50.000 euro.

Soluzione: Lo studio dell’avv. Monardo analizza il contratto e verifica che si tratta di un appalto di pulizia di un cantiere, rientrante nel reverse charge. L’IVA doveva essere versata dal committente. Si propone un’istanza di autotutela allegando la normativa (art. 17, comma 6, lett. a-ter ) e le circolari dell’Agenzia. In subordine si presenta ricorso evidenziando l’assenza di dolo e chiedendo l’applicazione del ravvedimento operoso, con riduzione della sanzione a un nono. L’ufficio accoglie parzialmente l’istanza e riduce la sanzione.

8.2 Caso 2: Violazione del contraddittorio preventivo

Scenario: L’Agenzia notifica alla “EcoSanxxxx Coop” uno schema di avviso per recupero IVA per 300.000 euro relativo al 2023. Lo schema è comunicato il 1° aprile 2025; l’avviso definitivo arriva il 10 maggio 2025, quindi prima della scadenza dei 60 giorni. Nel ricorso la cooperativa eccepisce la violazione del contraddittorio.

Soluzione: Richiamando l’art. 6‑bis L. 212/2000, si dimostra che l’avviso è stato emesso anticipatamente e che la cooperativa non ha potuto presentare controdeduzioni . Si allegano le difese che si sarebbero volute presentare (prova di resistenza). La Corte annulla l’avviso in applicazione della giurisprudenza delle Sezioni unite (sent. n. 21271/2025) .

8.3 Caso 3: Istituto dell’accertamento con adesione

Scenario: “Sanitexxxxx Srl” riceve a giugno 2025 un avviso di accertamento per recupero Irpef, Ires e IVA pari a 200.000 euro. Dopo un’analisi il team di consulenti ritiene fondati i rilievi sull’inerenza di alcuni costi ma ritiene ingiustificato il recupero dell’IVA. L’azienda vuole evitare il processo.

Soluzione: Entro i 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto l’azienda presenta istanza di accertamento con adesione . L’Ufficio convoca i rappresentanti e il consulente dell’azienda. Si negozia un accordo: l’azienda riconosce 120.000 euro di imposte dirette e interessi e ottiene la riduzione delle sanzioni a un terzo. L’IVA contestata è annullata. Il pagamento è rateizzato in otto rate trimestrali.

8.4 Caso 4: Accesso bancario e presunzione di ricavi

Scenario: Un’impresa individuale effettua transazioni online di prodotti per la sanificazione ma non emette fatture per alcuni anni. L’Agenzia effettua accertamenti bancari e ricostruisce i ricavi sulla base di versamenti su conti correnti pari a 300.000 euro in due anni. Il contribuente sostiene che le somme riguardano prestiti familiari.

Soluzione: Secondo la Cassazione (sent. n. 7552/2025) la presunzione legale relativa di maggior reddito derivante dai conti bancari si applica a tutti i contribuenti ; spetta al contribuente dimostrare l’origine diversa delle somme. Lo studio dell’avv. Monardo reperisce i contratti di prestito familiare con date certe, bonifici di restituzione e dichiarazioni sostitutive. In ricorso si chiede l’annullamento dell’accertamento per insussistenza del presupposto. La corte accoglie parzialmente il ricorso e riduce l’imponibile.

8.5 Caso 5: Omesso versamento IVA oltre 250.000 euro

Scenario: L’amministratore di una società cooperativa di servizi di sanificazione omette di versare l’IVA per due anni, accumulando un debito di 300.000 euro. L’Agenzia segnala il fatto alla Procura.

Soluzione: L’avv. Monardo assiste l’amministratore in sede penale. Si invita il cliente a versare l’IVA prima dell’apertura del dibattimento per beneficiare della causa di non punibilità prevista dall’art. 10‑ter d.lgs. 74/2000 . Contestualmente si negozia con l’Agenzia delle Entrate la rateizzazione del debito e si chiede al giudice l’applicazione della particolare tenuità del fatto. Il procedimento si conclude con la declaratoria di estinzione del reato e l’amministratore evita la condanna.

Conclusione

L’accertamento fiscale a carico di un’impresa di sanificazione è un processo complesso che richiede conoscenze tecniche, rapidità di azione e una strategia mirata. La riforma dello Statuto del contribuente e l’introduzione del contraddittorio preventivo hanno rafforzato i diritti dei contribuenti, ma hanno anche moltiplicato gli adempimenti e i termini da rispettare. Gli errori nella gestione del reverse charge, la mancata conservazione dei documenti, l’omesso versamento dell’IVA e la sottovalutazione delle comunicazioni dell’Agenzia possono avere conseguenze pesanti, comprese sanzioni elevate e responsabilità penali.

Per difendersi efficacemente occorre:

  1. Monitorare le scadenze: dalla consegna del PVC alla notifica dell’avviso, i termini sono rigidi e la loro violazione può essere contestata con successo.
  2. Preparare una documentazione completa: contratti, fatture, pagamenti e registri devono essere conservati e prontamente esibiti.
  3. Esercitare il contraddittorio: inviare osservazioni, richiedere l’accesso agli atti e, se necessario, presentare istanza di adesione o ricorso.
  4. Valutare le alternative: definizioni agevolate, rottamazioni, piani di ristrutturazione e procedure di sovraindebitamento possono consentire di gestire il debito in modo sostenibile.
  5. Affidarsi a professionisti esperti: un avvocato tributarista e un commercialista competenti possono individuare vizi dell’atto e proporre strategie efficaci.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare sono al fianco delle imprese di sanificazione e di tutti i contribuenti. Con esperienza ventennale, competenze aggiornate e una rete di professionisti su tutto il territorio nazionale, offrono assistenza nella fase precontenziosa e giudiziale, nella negoziazione con l’Agenzia delle Entrate e nella definizione di piani di rientro. Hanno maturato particolare esperienza nel diritto tributario, bancario e nella gestione delle crisi d’impresa, offrendo soluzioni concrete e personalizzate.

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