Enti Del Terzo Settore Con Attività Commerciale: Possono Finire In Liquidazione Giudiziale?

Questa guida raccoglie le domande che riceviamo più spesso da presidenti, consiglieri, revisori e commercialisti di associazioni, fondazioni, APS, ODV e cooperative sociali che hanno un debito fuori controllo e una domanda sola in testa: un ente non lucrativo può essere “liquidato” come un’impresa? La risposta breve è che dipende da cosa l’ente fa davvero, non da come si chiama. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza riserva la liquidazione giudiziale agli imprenditori commerciali che non dimostrino di essere “imprese minori” (artt. 2 e 121 CCII); il Codice del Terzo settore, dal canto suo, consente agli ETS di svolgere attività d’impresa e impone perfino l’iscrizione nel Registro delle imprese a chi la esercita in via esclusiva o principale (art. 11, comma 2, D.Lgs. 117/2017). Dal punto di vista della crisi, l’assenza di scopo di lucro soggettivo non è uno scudo: quello che conta è l’economicità oggettiva della gestione.

Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa zona di confine. Il tema qui è crisi d’impresa e insolvenza di un ente che esercita attività commerciale, e su questo terreno l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e come professionista fiduciario di un OCC — tre abilitazioni che coprono rispettivamente la fase negoziale, la fase da sovraindebitamento per gli enti sotto soglia e l’interlocuzione con l’organismo di composizione della crisi. Quando poi il tribunale apre la procedura e si deve reclamare, la qualità di avvocato cassazionista consente di portare avanti la stessa linea difensiva fino all’ultimo grado, senza passaggi di mano.

📩 Se state leggendo questa guida perché avete già un decreto di convocazione, una diffida o un bilancio che non regge, non rimandate: scriveteci oggi stesso allo Studio Monardo — tutti i riferimenti per contattarci li trovate in fondo a questa pagina.


BLOCCO A — LE BASI

“Ma un’associazione o una fondazione possono davvero ‘fallire’?”

Sì, se in concreto esercitano un’impresa commerciale. La forma giuridica non protegge: protegge — semmai — la dimensione.

Il ragionamento dei giudici è sempre lo stesso da decenni e non è cambiato con la riforma. L’art. 121 CCII dice che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti dell’impresa minore. Non dice “alle società”. Non dice “ai soggetti con scopo di lucro”. Dice “imprenditori commerciali”, e imprenditore commerciale, ai sensi degli artt. 2082 e 2195 c.c., è chiunque eserciti professionalmente un’attività economica organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o servizi rientrante in quelle categorie.

Il punto delicato è il lucro. Un’associazione non distribuisce utili: lo vieta il suo statuto, e per gli ETS lo vieta l’art. 8 del Codice del Terzo settore. Ma il lucro che rileva ai fini della qualifica di imprenditore non è quello soggettivo (l’intenzione di arricchire i soci): è quello oggettivo, cioè la capacità della gestione di coprire i costi con i ricavi, in una logica di proporzionalità economica. Su questo la Cassazione è ferma: lo scopo di lucro soggettivo non è elemento essenziale, perché l’attività d’impresa è individuabile tutte le volte in cui sussiste un’obiettiva economicità dell’attività esercitata.

Nel 2026 la Suprema Corte ha applicato espressamente questo principio al mondo del Terzo settore riformato, affermando che gli ETS che svolgono attività imprenditoriale in via prevalente, pur restando nell’alveo della non lucratività, sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale disciplinata dal Codice della crisi ogni volta che venga perseguito uno scopo di lucro oggettivo.

Quindi: un ente del Terzo settore “fallisce” non perché guadagna, ma perché produce e vende con metodo economico. Ed è una differenza che molti consigli direttivi scoprono tardi.

“Cosa significa esattamente ‘attività commerciale’ per un ente del Terzo settore?”

Significa produrre o scambiare beni e servizi verso un corrispettivo, con organizzazione e continuità — a prescindere da come la qualifica il vostro statuto.

Qui si annidano due equivoci ricorrenti. Il primo è confondere la qualificazione civilistica con quella fiscale: un ente può essere “non commerciale” ai fini delle imposte sui redditi e, allo stesso tempo, imprenditore commerciale ai fini concorsuali. Sono due binari separati, costruiti su presupposti diversi e per finalità diverse; il giudice della crisi guarda il bilancio e l’organizzazione, non la casella fiscale.

Il secondo equivoco riguarda il Codice del Terzo settore. Molti leggono l’art. 6 — quello sulle “attività diverse”, ammesse solo se secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri fissati in via regolamentare — e ne deducono che l’attività commerciale di un ETS sia per definizione marginale. Non è così. La Cassazione, nella pronuncia del 2026 già citata, ha chiarito che l’ETS può svolgere con metodo economico e in forma d’impresa anche le stesse attività di interesse generale dell’art. 5: per le “diverse” valgono limiti qualitativi (strumentalità) e quantitativi (secondarietà), mentre per quelle di interesse generale questi limiti non operano, fermi restando gli obblighi di trasparenza e pubblicità degli artt. 11 e 13 CTS e il vincolo di destinazione di ricavi e utili dell’art. 8.

Tradotto: una fondazione che gestisce una RSA, un’APS che gestisce un centro sportivo con bar e corsi a pagamento, un ente di formazione che vive di convenzioni e rette stanno svolgendo attività di interesse generale — e la stanno svolgendo in forma d’impresa. Il fatto che gli utili restino dentro l’ente e siano reinvestiti nelle finalità statutarie è ciò che li rende ETS; non è ciò che li rende non fallibili.

Gli indici che i tribunali usano in concreto sono sempre gli stessi: volume dei ricavi, presenza di personale dipendente, ricorso sistematico al credito bancario, attività pubblicitaria e contratti di sponsorizzazione, apertura al pubblico e non ai soli soci, rapporti con la pubblica amministrazione in regime di convenzione o accreditamento.

“Siamo iscritti al RUNTS. Questo ci mette al riparo?”

No. L’iscrizione al RUNTS attribuisce la qualifica di ETS e i relativi benefici, non l’immunità dalle procedure concorsuali.

Anzi, per certi versi l’iscrizione aggrava la posizione sul piano probatorio, perché rende pubblici e consultabili i bilanci depositati ai sensi dell’art. 13 CTS. Un creditore che prepara un’istanza non deve fare indagini: scarica il bilancio dal registro, lo legge, e ci costruisce sopra il ricorso.

C’è di più. L’art. 11, comma 2, del Codice del Terzo settore impone agli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale l’iscrizione — oltre che nel RUNTS — anche nel Registro delle imprese. È una norma che nasce con finalità di pubblicità, ma che nel giudizio sulla crisi diventa un indizio potentissimo: se l’ente si è iscritto, ha dichiarato esso stesso la natura prevalentemente imprenditoriale della propria attività; se avrebbe dovuto iscriversi e non l’ha fatto, l’omissione non cancella la sostanza e il tribunale guarderà comunque ai fatti.

Un’avvertenza pratica: anche l’uscita dal registro va gestita. La cancellazione dal RUNTS comporta la perdita della qualifica e l’impossibilità di continuare a usare l’acronimo ETS, con effetti sulla destinazione del patrimonio residuo che la normativa attuativa più recente ha precisato in senso rigoroso. Uscire dal Terzo settore per “sfuggire” a qualcosa, quindi, non è una strategia: è un problema in più.

“Chi può chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale contro il nostro ente?”

Un creditore, il pubblico ministero, l’ente stesso. Non serve il consenso dell’assemblea né il parere di un’autorità di vigilanza.

Il ricorso di un singolo fornitore rimasto impagato è l’ipotesi statisticamente più frequente. Non occorre che il credito sia enorme: occorre che l’insolvenza sia dimostrata e che i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria siano complessivamente pari o superiori a 30.000 euro, perché sotto quella soglia il tribunale non apre la procedura (art. 49 CCII).

Il pubblico ministero interviene più spesso di quanto si pensi quando l’ente gestisce servizi alla persona, ha dipendenti non pagati o riceve risorse pubbliche: la notizia dell’insolvenza arriva da un procedimento penale, da un’ispezione, da una segnalazione dell’ispettorato del lavoro.

C’è poi la domanda “in proprio”: l’ente che chiede esso stesso l’apertura. È una scelta che in alcune situazioni ha senso — blocca il disordine, cristallizza le posizioni, apre la strada all’esdebitazione dei soggetti che ne possono beneficiare — ma è una scelta che va fatta con il calendario in mano e non per esasperazione, perché una volta aperta la procedura non si torna indietro.

Quello che non serve: un’autorizzazione del RUNTS, un nulla osta ministeriale, una delibera di scioglimento. La crisi di un ente del Terzo settore non passa da un filtro amministrativo, salvo il caso — che vedremo — delle imprese sociali.


BLOCCO B — LA PROCEDURA

“Come comincia concretamente? Cosa ci arriva per primo?”

Arriva un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale con il decreto di convocazione del tribunale, notificato alla PEC dell’ente.

Il procedimento è quello unitario disciplinato dagli artt. 40 e 41 CCII. Il creditore deposita la domanda; il tribunale fissa l’udienza con decreto; ricorso e decreto vengono notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo PEC risultante dai registri. Se la notifica telematica non va a buon fine per causa imputabile al destinatario, si procede con le modalità alternative previste dalla legge: una casella PEC piena o scaduta non è una difesa, è un aggravamento.

Questo è il momento in cui si gioca la partita. Tra la notificazione e l’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni, salvo abbreviazione in caso di urgenza, e il debitore può depositare memorie, documenti e relazioni fino a sette giorni prima dell’udienza. Sono finestre strette: significa che la ricostruzione contabile, la relazione sui tre esercizi, i bilanci e i libri vanno organizzati in pochi giorni, non in qualche mese.

Un’ultima precisazione sui tempi, perché genera confusione: la sospensione feriale dei termini processuali, dove opera, va dal 1° al 31 agosto e non da altre date. Nei procedimenti per l’apertura della liquidazione giudiziale, che l’ordinamento tratta come urgenti, non si può contare su quella pausa per guadagnare respiro.

“Cosa dobbiamo dimostrare in udienza per non essere liquidati?”

Due cose alternative: che non siete imprenditori commerciali, oppure che siete un’impresa minore. E la prova è vostra, non del creditore.

Partiamo dalla seconda, che è la più tecnica. L’impresa minore, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d) CCII, è quella che dimostra congiuntamente di avere, nei tre esercizi antecedenti la domanda (o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore): attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro. Basta sforare una soglia in un esercizio e lo scudo salta.

Sull’onere della prova la giurisprudenza è granitica e severa: spetta al debitore dimostrare il mancato superamento congiunto delle soglie, trattandosi di fatto impeditivo dell’apertura della procedura e in applicazione del principio di vicinanza della prova. Se l’ente resta contumace, o se deposita documentazione lacunosa, l’incertezza non gioca a suo favore: la conseguenza è la qualificazione come impresa “non minore” e l’apertura della liquidazione. I poteri istruttori d’ufficio del tribunale esistono, ma non servono a sostituire la difesa che non c’è stata.

La prima linea difensiva — “non siamo imprenditori commerciali” — è quella più adatta agli enti genuinamente mutualistici o erogativi: nessuna organizzazione stabile, attività gratuita o rimborsata al costo, entrate prevalentemente da quote associative, donazioni, contributi a fondo perduto e 5 per mille, assenza di proporzionalità tra costi e ricavi. Qui la prova si costruisce con i bilanci, i verbali, i contratti e, soprattutto, con la dimostrazione che l’eventuale attività commerciale non è prevalente.

Attenzione a un errore classico: produrre solo l’ultimo bilancio. Le soglie si misurano su tre esercizi. Tre bilanci approvati e depositati, con nota illustrativa coerente, valgono più di qualsiasi argomentazione giuridica.

“Che differenza c’è tra crisi e insolvenza, e perché ci riguarda?”

La crisi è la probabilità di non riuscire a pagare; l’insolvenza è il non riuscirci già oggi, in modo non transitorio. La prima apre porte, la seconda le chiude.

L’art. 2 CCII le distingue con precisione, e la distinzione non è accademica. In stato di crisi — anzi, oggi basta anche solo uno squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che renda probabile la crisi o l’insolvenza — l’ente che esercita attività d’impresa può accedere alla composizione negoziata (artt. 12 e seguenti CCII), nominare un esperto indipendente, chiedere misure protettive al tribunale e trattare con le banche e con il Fisco mantenendo la gestione. In stato di insolvenza conclamata, con dipendenti non pagati da mesi e decreti ingiuntivi notificati, le opzioni si riducono drasticamente.

Per un ETS questa differenza ha un valore aggiuntivo che quasi nessuno considera: l’attività continua. Un centro diurno, una comunità, una scuola dell’infanzia, una squadra giovanile non sono asset da liquidare, sono servizi erogati a persone. Ogni mese guadagnato in composizione negoziata è un mese in cui i servizi restano attivi e il valore residuo dell’organizzazione non evapora. Ogni mese perso ad aspettare “che si sistemi da sola” è un mese in cui l’insolvenza matura e il perimetro delle soluzioni si restringe.

“Se il tribunale apre la liquidazione giudiziale, cosa succede il giorno dopo?”

L’ente perde l’amministrazione e la disponibilità del patrimonio, entra in scena il curatore, e i creditori non possono più agire individualmente.

La sentenza di apertura (art. 49 CCII) nomina il giudice delegato e il curatore, fissa il termine per le domande di insinuazione al passivo e la data dell’udienza di verifica. Da quel momento:

  • gli organi dell’ente — presidente, consiglio direttivo, organo di controllo — restano in carica per gli adempimenti residui, ma l’amministrazione del patrimonio passa al curatore;
  • gli atti compiuti dopo l’apertura sono inefficaci verso i creditori;
  • scatta il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari individuali sul patrimonio compreso nella procedura (art. 150 CCII): i pignoramenti in corso si arrestano e ogni pretesa deve passare per il concorso;
  • la corrispondenza e la documentazione contabile vanno consegnate al curatore;
  • il curatore può esercitare le azioni di responsabilità contro gli amministratori, che nel Terzo settore seguono lo schema societario per effetto del rinvio operato dal Codice del Terzo settore.

Per gli enti con dipendenti si apre un capitolo ulteriore, fatto di rapporti di lavoro da gestire, trattamenti di fine rapporto, intervento del Fondo di garanzia. È uno dei motivi per cui l’apertura di una procedura su un ETS che eroga servizi alla persona produce effetti a catena molto più rapidi di quelli di un’impresa manifatturiera.

“Possiamo reclamare? E nel frattempo l’attività si ferma?”

Sì: trenta giorni per il reclamo. E no, non c’è sospensione automatica.

Il reclamo contro la sentenza che apre la liquidazione giudiziale si propone alla corte d’appello nel termine di trenta giorni, che per il debitore decorrono dalla notificazione della sentenza e per gli altri interessati dall’iscrizione nel registro delle imprese (art. 51 CCII). È un termine perentorio e, nei fatti, è l’unica occasione per rimettere in discussione la qualificazione dell’ente come imprenditore commerciale non minore.

La proposizione del reclamo, però, non sospende gli effetti della sentenza: la procedura prosegue, il curatore opera, l’inventario si fa. È possibile chiedere alla corte d’appello la sospensione quando ricorrono gravi e fondati motivi, ma è una misura che va chiesta e motivata, non un effetto automatico.

Due dati pratici che vale la pena conoscere. Il primo: i giudici di merito hanno mostrato di saper usare strumenti intermedi anche fuori dalla liquidazione giudiziale — il Tribunale di Cagliari, dichiarando lo stato d’insolvenza di una cooperativa sociale, ha disposto il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali ai sensi dell’art. 297, comma 3, CCII in attesa dell’apertura formale della liquidazione coatta amministrativa. Il secondo: le corti d’appello revocano eccome, quando l’inquadramento soggettivo è sbagliato. La Corte d’Appello di Catania ha riformato una sentenza di apertura emessa dal Tribunale di Ragusa proprio perché l’ente, in quanto cooperativa sociale, non era assoggettabile a liquidazione giudiziale.

Tabella — Passaggi, atti e termini del procedimento

FaseAttoTermineDavanti a chi
AvvioDomanda di apertura della liquidazione giudiziale (creditore, PM o ente)—Tribunale del luogo in cui l’ente ha il centro degli interessi principali
ConvocazioneDecreto di fissazione dell’udienza, notificato con il ricorso alla PEC dell’enteNon meno di 15 giorni tra notifica e udienza (riducibili per urgenza)Tribunale in composizione collegiale
Difesa scrittaMemorie, documenti, relazione su situazione patrimoniale ed economico-finanziariaFino a 7 giorni prima dell’udienzaTribunale
UdienzaComparizione, istruttoria anche d’ufficio, prova delle soglie ex art. 2, lett. d) CCIIAlla data fissataTribunale
DecisioneSentenza di apertura (art. 49 CCII) oppure rigetto; non si apre se i debiti scaduti sono sotto 30.000 €—Tribunale
EffettiSpossessamento, nomina curatore e giudice delegato, divieto di azioni esecutive individuali (art. 150 CCII)Dalla pubblicazione della sentenzaCuratore e giudice delegato
PassivoDomanda di insinuazione al passivoEntro il termine fissato in sentenza, di regola 30 giorni prima dell’udienza di verificaGiudice delegato
ImpugnazioneReclamo contro la sentenza di apertura30 giorni dalla notificazione (debitore) o dall’iscrizione nel registro delle impreseCorte d’appello
Percorso alternativoComposizione negoziata, concordato preventivo, concordato minore, liquidazione controllataPrima che l’insolvenza sia conclamata o, per gli enti sotto soglia, in sostituzioneEsperto, OCC, tribunale

BLOCCO C — I CASI PARTICOLARI

“Siamo una cooperativa sociale. Vale lo stesso discorso?”

No, e questa è la differenza più importante di tutta la materia: le cooperative sociali non vanno in liquidazione giudiziale, ma in liquidazione coatta amministrativa.

Il perché sta nell’incrocio tra due norme. L’art. 1, comma 4, del D.Lgs. 112/2017 attribuisce di diritto la qualifica di impresa sociale alle cooperative sociali e ai loro consorzi; l’art. 14, comma 1, dello stesso decreto stabilisce che, in caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa. A valle, l’art. 295 CCII ribadisce il principio di alternatività: le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette a liquidazione giudiziale, salvo che la legge disponga diversamente.

La Cassazione ha risolto la questione nel 2023 con tre pronunce convergenti, stabilendo che per le cooperative sociali la disciplina speciale dello status di impresa sociale prevale su quella del tipo società cooperativa: non si applica il doppio regime dell’art. 2545-terdecies c.c. (che ammette sia la liquidazione coatta amministrativa sia il fallimento secondo il criterio della prevenzione), ma esclusivamente l’art. 14 del D.Lgs. 112/2017.

Le conseguenze pratiche sono enormi e vanno misurate con freddezza, perché il regime è “privilegiato” ma non è indolore:

  • l’iniziativa dell’apertura passa all’autorità amministrativa di vigilanza, non al tribunale;
  • l’accertamento giudiziale dello stato d’insolvenza resta possibile e produce già effetti sul patrimonio;
  • il tribunale che apra una liquidazione giudiziale su una cooperativa sociale emette un provvedimento reclamabile e revocabile;
  • la stessa Cassazione ha precisato che l’impresa sociale, in quanto assoggettabile a liquidazione coatta amministrativa, resta fuori anche dalle procedure di sovraindebitamento, perché l’art. 2, comma 1, lett. c) CCII esclude dalla nozione di sovraindebitamento chi è assoggettabile a liquidazione coatta amministrativa.

Su questo terreno la differenza la fa chi conosce entrambi i mondi: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario ed è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, competenze che servono esattamente a capire in anticipo su quale binario finirà l’ente e a impostare la difesa su quello giusto, non su quello sbagliato.

“E se siamo un’impresa sociale ‘per scelta’, iscritta nell’apposita sezione del RUNTS?”

Il regime è lo stesso delle cooperative sociali: liquidazione coatta amministrativa, non liquidazione giudiziale.

L’art. 14 del D.Lgs. 112/2017 non distingue tra imprese sociali di diritto e imprese sociali acquisite per iscrizione volontaria nell’apposita sezione del registro: parla di “imprese sociali” e basta. Un’associazione, una fondazione o una società che abbia acquisito la qualifica di impresa sociale rispettando i requisiti di legge — attività di interesse generale esercitata in forma stabile e principale, assenza di scopo di lucro, strutture di governance e coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti — rientra in quel perimetro.

Qui si apre il nodo più delicato della materia, quello che va verificato prima di ogni altra cosa: l’ente ha davvero la qualifica di impresa sociale, formalmente acquisita, o è solo un ETS che “fa impresa”? Nel primo caso il binario è amministrativo; nel secondo è giudiziale. La differenza non la fa l’autopercezione del consiglio direttivo: la fanno l’atto costitutivo, l’iscrizione nella sezione corretta del RUNTS e il rispetto dei requisiti sostanziali.

E attenzione alla direzione opposta: la qualifica di impresa sociale non va “inseguita” a crisi avviata come scorciatoia. Acquisirla comporta vincoli strutturali permanenti su governance, destinazione degli utili e devoluzione del patrimonio, e un’operazione fatta in prossimità dell’insolvenza è esposta a contestazioni di ogni tipo.

“Siamo una ASD con bar, sponsor e corsi a pagamento. Rischiamo davvero?”

Sì, e siete tra le categorie più esposte in assoluto.

Le associazioni sportive dilettantistiche hanno una struttura economica che somiglia moltissimo a quella di un’impresa di servizi: incassi quotidiani, personale, contratti di sponsorizzazione, affitti o concessioni di impianti, fornitori, spesso mutui o fidi bancari. Il regime fiscale agevolato riservato all’attività svolta verso gli associati è irrilevante ai fini concorsuali.

I tribunali, quando valutano la “fallibilità” di una ASD, guardano a un elenco di indici fattuali ormai consolidato: dimensione economica dell’ente, entità di ricavi e costi di gestione, ricorso sistematico al credito bancario, svolgimento di attività pubblicitaria e di sponsorizzazione, ricezione di finanziamenti significativi, volume dei ricavi quando supera abbondantemente quanto servirebbe alla pura attività dilettantistica. Dove questi indici sono presenti e l’attività commerciale prevale sulle altre, l’ente è imprenditore commerciale e la procedura si apre.

Tre situazioni che vediamo ricorrere con frequenza:

  1. La ASD con il bar. La gestione di un punto di ristoro aperto anche a non soci è attività commerciale pura. Se il bar genera una quota rilevante dei ricavi, il discorso sulla prevalenza è già compromesso.
  2. La ASD che vive di sponsorizzazioni. I contratti di sponsorizzazione sono contratti a prestazioni corrispettive: l’ente vende visibilità. Non sono liberalità, per quanto il linguaggio corrente li tratti come tali.
  3. La ASD che gestisce l’impianto comunale. La concessione di un impianto con obbligo di apertura al pubblico e tariffe trasforma l’ente in un gestore di servizi, con costi fissi altissimi e una vulnerabilità estrema al calo delle iscrizioni.

Il consiglio operativo è sempre lo stesso: separare contabilmente, e per quanto possibile anche giuridicamente, l’attività istituzionale da quella commerciale, prima che arrivi il ricorso. Dopo, qualunque riorganizzazione appare come un tentativo di sottrarre beni ai creditori.

“E se l’ente è troppo piccolo per la liquidazione giudiziale? Finisce tutto lì?”

No. Se non c’è liquidazione giudiziale, si apre il capitolo del sovraindebitamento — ed è un capitolo pieno di insidie proprio per gli enti.

L’art. 2, comma 1, lett. c) CCII definisce il sovraindebitamento come lo stato di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali. L’ente non commerciale, o l’ETS che resta sotto soglia, rientra in quella categoria residuale.

Gli strumenti sono due: il concordato minore (artt. 74 e seguenti CCII), che consente di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione mantenendo in vita l’ente e le sue attività; e la liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti CCII), in cui un liquidatore nominato dal tribunale acquisisce e vende il patrimonio e ripartisce il ricavato secondo le cause di prelazione. Entrambi passano per un OCC, che redige la relazione sulla situazione del debitore: relazione la cui completezza e attendibilità il giudice verifica nel merito, non solo nella forma.

L’insidia sta in quell’inciso dell’art. 2: “altre procedure liquidatorie previste dal codice civile”. Per le associazioni riconosciute e le fondazioni esiste infatti una liquidazione civilistica degli enti del Libro I (artt. 27 e seguenti c.c. e relative disposizioni di attuazione), e almeno un tribunale di merito — il Tribunale di Bergamo, nel 2025 — ha valorizzato quell’esclusione per negare a un’associazione di promozione sociale l’accesso alla liquidazione controllata, ritenendo applicabile proprio la liquidazione prevista dal codice civile. È un orientamento non pacifico, ma è un orientamento esistente: significa che la scelta della procedura, per un ente non profit, va argomentata e non data per scontata.

“Abbiamo volontari rimborsati e qualche collaboratore. Questo ci qualifica come impresa?”

Da solo no, ma è uno degli elementi che il giudice pesa — e il confine tra volontariato e prestazione professionale è più sottile di quanto si creda.

Il Codice del Terzo settore costruisce la figura del volontario sulla gratuità: al volontario possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti stabiliti dall’ente, ed è vietata qualsiasi forma di retribuzione, anche indiretta. Quando i “rimborsi” diventano forfettari, continuativi e proporzionati all’impegno, cambiano natura.

La Cassazione è tornata nel 2026 proprio su questo confine, in una controversia tra un’organizzazione di volontariato e chi rivendicava un compenso per l’attività svolta: la Corte ha confermato la centralità del principio di gratuità, ma ha letto il caso alla luce della ricostruzione concreta del rapporto — adesione all’associazione, assenza di un incarico oneroso preventivo, determinazione unilaterale del compenso.

Ai fini della crisi, la lettura è duplice. Se l’ente si regge davvero su volontari, è un elemento a favore della non imprenditorialità: manca l’organizzazione di fattori produttivi remunerati. Se invece l’ente ha dipendenti, collaboratori stabili e rimborsi che somigliano a stipendi, quell’elemento depone nella direzione opposta — e, in caso di apertura della procedura, genera un passivo privilegiato che peggiora drasticamente la posizione di tutti gli altri creditori.


BLOCCO D — LE PAURE FINALI

“Il presidente risponde con i suoi beni personali?”

Dipende, e la variabile decisiva è una sola: l’ente ha la personalità giuridica oppure no.

Se l’ente è un’associazione non riconosciuta, opera l’art. 38 c.c.: delle obbligazioni rispondono il fondo comune e, solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. “Chi ha agito” non significa automaticamente “il presidente”: significa chi ha concretamente concluso il rapporto obbligatorio, e la giurisprudenza ha chiarito che questa responsabilità non trasforma gli associati in imprenditori né estende loro la procedura concorsuale aperta sull’ente, colpendo semmai solo chi ha assunto le obbligazioni verso i terzi.

Se l’ente ha ottenuto la personalità giuridica — per gli ETS, attraverso la procedura semplificata dell’art. 22 CTS, con il patrimonio minimo richiesto e il controllo notarile — delle obbligazioni risponde soltanto l’ente con il proprio patrimonio. Ma attenzione a due eccezioni che svuotano la rassicurazione se non vengono presidiate: la responsabilità di amministratori, direttori e organi di controllo verso l’ente, i creditori sociali e i terzi, che il Codice del Terzo settore modella sulle norme societarie e che il curatore può far valere nella procedura; e l’obbligo di presidiare il patrimonio minimo, la cui riduzione sotto la soglia per perdite impone di ricostituirlo o di deliberare le conseguenze di legge.

La rassicurazione fondata è questa: la responsabilità patrimoniale personale non è automatica e va provata caso per caso. Il limite reale è altrettanto netto: continuare l’attività accumulando debiti dopo che la crisi era evidente è il comportamento che più frequentemente apre la strada all’azione di responsabilità.

“Perdiamo la sede, i beni ricevuti in donazione, il 5 per mille?”

Il patrimonio dell’ente entra nella procedura. Vincoli di destinazione e donazioni modali non si cancellano, ma vanno fatti valere, e non si fanno valere da soli.

L’apertura della liquidazione giudiziale comporta lo spossessamento: tutti i beni dell’ente alla data di apertura, e quelli che pervengono durante la procedura, sono destinati al soddisfacimento dei creditori. Questo vale per l’immobile che ospita la sede, per i mezzi, per le attrezzature, per i crediti verso enti pubblici.

Ci sono però posizioni che vanno esaminate una per una:

  • beni ricevuti con vincolo di destinazione o donazione modale: il vincolo incide sul regime del bene e può essere opposto, ma richiede un’istruttoria documentale sull’atto di provenienza;
  • beni di terzi detenuti dall’ente a titolo di comodato, locazione o concessione: vanno rivendicati con le forme proprie della procedura, non con una semplice comunicazione al curatore;
  • contributi pubblici vincolati e risorse del 5 per mille non ancora rendicontate: la loro sorte dipende dal titolo e dalla fase del procedimento di erogazione, ed è uno dei punti in cui una ricostruzione tecnica accurata fa una differenza concreta;
  • devoluzione del patrimonio residuo: la regola del Codice del Terzo settore, che impone in caso di scioglimento la devoluzione ad altri enti del Terzo settore, opera su ciò che resta dopo il pagamento dei creditori, non prima.

“Quanto tempo abbiamo davvero?”

Meno di quello che immaginate — e il conto alla rovescia non parte dal ricorso, ma dal primo bilancio che non regge.

Proviamo a dare numeri realistici. Dalla notifica del ricorso all’udienza possono passare anche solo quindici giorni. Dalla notifica all’ultimo giorno utile per memorie e documenti, otto. Dalla sentenza di apertura all’ultimo giorno per il reclamo, trenta. Sono finestre nell’ordine delle settimane.

Ma il tempo che conta davvero è quello prima. La composizione negoziata si può attivare in condizioni di squilibrio che rendano probabile la crisi: cioè quando i conti segnalano il problema, non quando il problema è conclamato. Il concordato minore e la liquidazione controllata richiedono un’istruttoria dell’OCC che ha i suoi tempi tecnici. Un piano di risanamento credibile si costruisce in settimane di lavoro su numeri veri, non in tre giorni prima di un’udienza.

La verità onesta è questa: quasi nessun ente arriva in liquidazione giudiziale senza che ci siano stati almeno dodici o diciotto mesi di segnali ignorati — rate di mutuo rinviate, fornitori pagati a sessanta e poi a centoventi giorni, contributi non versati, bilanci approvati in ritardo. Il margine esiste; il problema è che lo si consuma aspettando.

“Finisce tutto? C’è modo di salvare l’attività e i servizi che eroghiamo?”

La fine dell’ente non coincide necessariamente con la fine dell’attività. Ma la continuità va progettata prima, non invocata dopo.

Gli strumenti esistono e il Codice della crisi li ordina proprio secondo una scala di intensità crescente. La composizione negoziata consente di trattare con i creditori sotto la guida di un esperto indipendente, chiedendo misure protettive al tribunale e mantenendo la gestione dell’ente. Il concordato preventivo in continuità, per gli enti di dimensione maggiore, consente di proseguire l’attività pagando i creditori secondo un piano. Il concordato minore fa lo stesso per gli enti sotto soglia. Anche all’interno della liquidazione giudiziale esistono strumenti di conservazione del valore: l’esercizio provvisorio dell’impresa, l’affitto d’azienda, la cessione del complesso aziendale a un soggetto che prosegua il servizio.

Per il Terzo settore quest’ultimo punto è decisivo. Un servizio accreditato, un centro con utenti stabili, una comunità con personale formato hanno un valore che si perde in poche settimane di chiusura. Quando la crisi viene affrontata per tempo, il trasferimento a un altro ente del Terzo settore in grado di proseguire è spesso l’esito migliore per tutti: per gli utenti, per i lavoratori e perfino per i creditori, che da un complesso funzionante ricavano più di quanto ricaverebbero da una vendita atomistica di arredi e attrezzature.

Quello che nessuno può promettere è il risultato. Quello che si può fare — e che va fatto — è analizzare i numeri, verificare la qualificazione soggettiva dell’ente, scegliere lo strumento giusto e costruire la strategia con il tempo che resta.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Volentieri. Due ipotesi dimostrative, costruite su numeri verosimili. Non sono casi reali: servono a far vedere come funzionano le soglie e i termini.

Ipotesi 1 — APS con centro sportivo e bar: le soglie sono già superate

Un’associazione di promozione sociale gestisce un centro sportivo con corsi a pagamento, un bar interno aperto anche a non soci e tre contratti di sponsorizzazione. Nell’ultimo esercizio: ricavi lordi 418.600 €, attivo patrimoniale 352.400 €, debiti complessivi 611.300 €. Dipendenti: 4. Nei due esercizi precedenti i ricavi erano stati di 389.200 € e 402.750 €.

Un fornitore di attrezzature, creditore di 74.200 € scaduti, deposita domanda di apertura della liquidazione giudiziale. Il decreto di convocazione viene notificato alla PEC dell’ente il 9 marzo; l’udienza è fissata al 7 aprile.

Sviluppo:

  • il termine per memorie e documenti scade il 31 marzo (sette giorni prima dell’udienza);
  • l’ente deve provare congiuntamente attivo ≤ 300.000 €, ricavi ≤ 200.000 € e debiti ≤ 500.000 € nei tre esercizi: nessuna delle tre soglie è rispettata, in nessuno dei tre anni;
  • la difesa sulla qualificazione soggettiva è l’unica praticabile, ma gli indici giocano contro: bar aperto al pubblico, sponsorizzazioni, dipendenti, fido bancario utilizzato;
  • i debiti scaduti superano ampiamente i 30.000 € previsti dall’art. 49 CCII.

Esito: il tribunale apre la liquidazione giudiziale con sentenza del 18 aprile, notificata il 22 aprile. Il termine per il reclamo in corte d’appello scade il 22 maggio. Se invece l’ente si fosse mosso otto mesi prima, quando il bilancio segnalava già lo squilibrio, avrebbe potuto accedere alla composizione negoziata con misure protettive e trattare la ristrutturazione del fido e dell’esposizione verso i fornitori mantenendo la gestione.

Ipotesi 2 — ODV sotto soglia: niente liquidazione giudiziale, ma la strada non è automatica

Un’organizzazione di volontariato eroga servizi di trasporto sociale in convenzione con un Comune. Entrate complessive dell’ultimo esercizio 176.300 €, di cui 38.400 € da attività commerciale (noleggio di mezzi a terzi e un piccolo servizio a pagamento); attivo patrimoniale 141.500 €; debiti complessivi 212.700 €, di cui 58.900 € scaduti verso l’officina e la compagnia assicurativa. Un creditore minaccia l’istanza.

Sviluppo:

  • tutte e tre le soglie dell’art. 2, lett. d) CCII sono rispettate nei tre esercizi: anche ammessa la natura di imprenditore commerciale, l’ente sarebbe impresa minore e quindi fuori dalla liquidazione giudiziale;
  • in più, l’attività commerciale non è prevalente: 38.400 € su 176.300 € complessivi, con il resto da convenzione, contributi e donazioni;
  • la strada è quella del sovraindebitamento: concordato minore se si vuole proseguire il servizio di trasporto sociale, liquidazione controllata se la prosecuzione non è sostenibile;
  • va però verificato preventivamente l’orientamento del tribunale competente sull’accessibilità delle procedure da sovraindebitamento agli enti del Libro I, dato che almeno una pronuncia di merito ha ritenuto applicabile in via preferenziale la liquidazione civilistica;
  • la relazione dell’OCC va preparata con documentazione completa, perché il giudice ne verifica attendibilità e completezza nel merito.

Esito: con 58.900 € di debito scaduto e un attivo liquidabile modesto, un concordato minore che preveda la continuazione della convenzione e il pagamento parziale e dilazionato dei creditori chirografari è l’ipotesi che conserva il servizio. La condizione è presentarlo prima che i creditori aggrediscano i mezzi, perché senza i mezzi la convenzione non è eseguibile e il piano perde la sua ragione.


La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare

“Prima ancora di difenderci: su quale binario finirà il nostro ente — liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, sovraindebitamento o liquidazione civilistica?”

Quasi tutti i consigli direttivi che ci contattano fanno la domanda sbagliata. Chiedono “come evitiamo il fallimento”. La domanda giusta è un’altra, ed è preliminare: a quale procedura siamo soggetti? Perché nel Terzo settore i binari sono quattro, non uno, e sono mutuamente escludenti:

  1. Liquidazione giudiziale (artt. 121 e seguenti CCII) — per l’ETS che esercita attività commerciale in via prevalente con economicità oggettiva e supera anche una sola delle soglie dell’impresa minore.
  2. Liquidazione coatta amministrativa (art. 14 D.Lgs. 112/2017 e artt. 293 e seguenti CCII) — per le imprese sociali, incluse di diritto le cooperative sociali e i loro consorzi, con esclusione sia della liquidazione giudiziale sia delle procedure da sovraindebitamento.
  3. Procedure da sovraindebitamento (concordato minore, liquidazione controllata) — per gli enti non assoggettabili alle prime due.
  4. Liquidazione civilistica degli enti del Libro I — che secondo una parte della giurisprudenza di merito può precludere l’accesso alla liquidazione controllata per associazioni riconosciute e fondazioni.

Perché questa domanda viene prima di tutte le altre? Perché sbagliare binario costa l’intera difesa. Chi eccepisce le soglie dell’impresa minore quando l’ente è un’impresa sociale sta argomentando una questione irrilevante, mentre la vera eccezione — l’inapplicabilità della liquidazione giudiziale per via dell’art. 14 — resta inespressa. Chi deposita una domanda di liquidazione controllata per un ente che il tribunale ritiene soggetto alla liquidazione codicistica si vede dichiarare l’inammissibilità e perde mesi preziosi. Chi attiva la composizione negoziata senza verificare la qualificazione soggettiva rischia di costruire un percorso su un presupposto che non c’è.

La verifica del binario si fa su quattro documenti: atto costitutivo e statuto nella versione vigente; visura RUNTS con la sezione di iscrizione; eventuale visura camerale; bilanci degli ultimi tre esercizi. Sono quattro documenti che l’ente ha già. Il problema non è reperirli: è leggerli con la domanda giusta in testa, e farlo prima che arrivi il decreto di convocazione.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco il quadro giurisprudenziale aggiornato su cui si regge tutto quello che avete letto sopra. Per ciascuna pronuncia: gli estremi, il principio riformulato e perché conta per un ente del Terzo settore.

1. Cass. civ., Sez. I, 18 maggio 2026, n. 14722. Principio: gli enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, in mancanza nel Codice del Terzo settore di una disciplina speciale dell’insolvenza, sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale del Codice della crisi quando perseguono uno scopo di lucro oggettivo, cioè quando l’azienda esercitata presenta un’obiettiva economicità intesa come proporzionalità tra costi e ricavi; l’ETS può svolgere in forma d’impresa non solo le attività “diverse” dell’art. 6 CTS, ma anche le attività di interesse generale dell’art. 5. Rilevanza: è la pronuncia che chiude la questione per APS, associazioni e fondazioni del Terzo settore, e il punto di partenza obbligato di qualsiasi difesa.

2. Cass. civ., Sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29801. Principio: la cooperativa sociale, in quanto impresa sociale di diritto, non è assoggettabile al fallimento (oggi liquidazione giudiziale) ma esclusivamente alla liquidazione coatta amministrativa prevista dall’art. 14 del D.Lgs. 112/2017, perché la specialità dello status di impresa sociale prevale sulla disciplina del tipo cooperativo. Rilevanza: è il precedente che salva dalla liquidazione giudiziale l’intero mondo cooperativo sociale, e che va eccepito immediatamente.

3. Cass. civ., Sez. I, 28 novembre 2023, n. 32992. Principio: conferma l’assoggettabilità delle cooperative sociali, in caso d’insolvenza, alla sola liquidazione coatta amministrativa, con esclusione della liquidazione giudiziale prevista in via generale dal Codice della crisi. Rilevanza: consolida l’orientamento a poche settimane di distanza, rendendolo difficilmente contestabile davanti ai giudici di merito.

4. Cass. civ., Sez. I, 29 novembre 2023, n. 33280. Principio: ricostruisce il rapporto tra l’art. 2545-terdecies c.c. — che per le cooperative esercenti attività commerciale ammette sia la liquidazione coatta amministrativa sia la liquidazione giudiziale secondo il criterio della prevenzione — e l’art. 14 del D.Lgs. 112/2017, affermando la prevalenza di quest’ultimo per le cooperative sociali. Rilevanza: è la pronuncia tecnica da usare quando il creditore invoca il criterio della prevenzione.

5. Cass. civ., Sez. I, 24 marzo 2014, n. 6835. Principio: lo scopo di lucro soggettivo non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo l’attività d’impresa configurabile ogni volta che sussista un’obiettiva economicità dell’attività esercitata, intesa come proporzionalità tra costi e ricavi. Rilevanza: è la base dottrinale e giurisprudenziale su cui poggia tutta la fallibilità degli enti non lucrativi, richiamata ancora oggi dai tribunali e dalla Cassazione del 2026.

6. Cass. civ., Sez. I, n. 8374/2000. Principio: le associazioni assumono la qualità di imprenditore commerciale, con le conseguenze che ne derivano, solo se esercitano un’attività commerciale in via esclusiva o principale. Rilevanza: fissa il requisito della prevalenza, che resta il principale argomento difensivo per l’ente genuinamente non commerciale.

7. Cass. civ., Sez. II, ordinanza 30 maggio 2026, n. 16985. Principio: il principio di gratuità dell’attività del volontario resta centrale, ma la qualificazione del rapporto va ricostruita in concreto, valorizzando l’adesione all’associazione, l’assenza di un incarico oneroso preventivo e le modalità di determinazione di eventuali compensi. Rilevanza: incide sul confine tra organizzazione di volontari e organizzazione di fattori produttivi remunerati, cioè su uno degli indici di imprenditorialità.

8. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 30962/2025. Principio: l’onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali dell’impresa minore grava interamente sul debitore; la mancata produzione dei bilanci costituisce omissione probatoria a suo carico e, nel dubbio, giustifica l’apertura della liquidazione giudiziale. Rilevanza: spiega perché un ente che non deposita tre bilanci ordinati perde la causa prima ancora di discuterla.

9. Cass. civ., Sez. I, 17 luglio 2026, n. 23418. Principio: la definizione di impresa minore dell’art. 2, comma 1, lett. d) CCII ricalca quella previgente e pone a carico del debitore l’onere di dimostrare le soglie di esenzione, con conseguenze sfavorevoli in caso di incertezza probatoria. Rilevanza: è l’aggiornamento più recente sull’onere della prova, utile per impostare l’istruttoria difensiva in modo non velleitario.

10. Corte d’Appello di Trento, sentenza n. 1/2025. Principio: il mancato superamento delle soglie dimensionali non può essere presunto né supplito d’ufficio dal giudice: spetta al debitore fornirne prova positiva, e la natura officiosa del procedimento non ribalta la ripartizione dell’onere, specie se il debitore resta contumace. Rilevanza: chiarisce che contare sui poteri istruttori del tribunale è una strategia perdente.

11. Corte d’Appello di Catania, 27 giugno 2025, n. 966. Principio: ribadisce che l’onere di dimostrare le soglie di esenzione dalla liquidazione giudiziale grava sul debitore. Rilevanza: conferma l’uniformità dell’orientamento anche in sede di reclamo.

12. Corte d’Appello di Catania, 5 maggio 2025, n. 632 (che riforma Tribunale di Ragusa, 10 gennaio 2025, n. 3). Principio: la cooperativa sociale, pur esercente attività commerciale, è soggetta alla sola liquidazione coatta amministrativa; la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale va revocata, con contestuale imposizione di obblighi informativi periodici sulla gestione economica, patrimoniale e finanziaria. Rilevanza: dimostra che il reclamo sulla qualificazione soggettiva è un rimedio concretamente efficace.

13. Tribunale di Cagliari, sentenza 6 agosto 2025, n. 94. Principio: dichiarato lo stato d’insolvenza di una cooperativa sociale, il tribunale può disporre il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali ai sensi dell’art. 297, comma 3, CCII fino all’apertura formale della liquidazione coatta amministrativa. Rilevanza: mostra che anche sul binario amministrativo il patrimonio dell’ente viene immediatamente protetto e cristallizzato.

14. Tribunale di Bergamo, Sez. II civ., 24 luglio 2025. Principio: valorizzando l’esclusione dal sovraindebitamento dei debitori soggetti ad “altre procedure liquidatorie previste dal codice civile” (art. 2, comma 1, lett. c, CCII), nega a un’associazione di promozione sociale l’accesso alla liquidazione controllata, ritenendo applicabile la liquidazione codicistica degli enti del Libro I. Rilevanza: è l’avvertimento più importante per gli enti sotto soglia: la procedura da sovraindebitamento non è automaticamente accessibile.

15. Tribunale di Bergamo (in tema di liquidazione controllata). Principio: l’imprenditore che chiede l’accesso alla liquidazione controllata ha l’onere di provare il mancato superamento congiunto delle soglie dell’art. 2, lett. d) CCII, perché è quella qualifica a renderlo non assoggettabile alla liquidazione giudiziale. Rilevanza: l’onere probatorio sulle soglie opera in entrambe le direzioni, anche quando è l’ente a volersi collocare nel sovraindebitamento.

16. Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28576. Principio: la completezza e l’attendibilità della relazione dell’OCC sono presupposti per l’apertura della liquidazione controllata e il giudice le verifica nel merito, non solo sul piano formale. Rilevanza: una relazione lacunosa fa naufragare la procedura alternativa, lasciando l’ente esposto alle azioni esecutive individuali.

17. Cass. civ., Sez. I, 3 luglio 2025, n. 18118. Principio: aperta la procedura liquidatoria da sovraindebitamento, il debitore non può rinunciarvi; la chiusura anticipata è possibile solo in assenza di domande di partecipazione dei creditori e previo pagamento delle prededuzioni. Rilevanza: ricorda che anche sul binario “minore” la scelta, una volta compiuta, è irreversibile.

18. Cass. civ., Sez. I, 14 novembre 2025, n. 30108. Principio: il debitore incapiente già assoggettato a procedura concorsuale maggiore non può beneficiare dell’esdebitazione dell’art. 283 CCII. Rilevanza: interessa chi, all’interno dell’ente, abbia assunto obbligazioni personali e guardi all’esdebitazione come via d’uscita.

Una precisazione sul metodo: i principi sopra sono riformulati in sintesi e non sostituiscono la lettura dei testi integrali. Ogni pronuncia va calata nel caso concreto, perché nella materia della crisi l’esito dipende dai fatti accertati almeno quanto dalle norme applicate.


“E voi, concretamente, cosa fate?”

Ecco gli strumenti che lo Studio Monardo mette in campo quando un ente del Terzo settore con attività commerciale si trova davanti a una crisi o a un ricorso già depositato.

  1. Verifichiamo il binario procedurale incrociando statuto vigente, sezione di iscrizione al RUNTS, eventuale iscrizione al Registro delle imprese e bilanci dei tre esercizi, per stabilire se l’ente sia assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa come impresa sociale, alle procedure da sovraindebitamento o alla liquidazione civilistica.
  2. Ricostruiamo le tre soglie dell’art. 2, lett. d) CCII esercizio per esercizio, riclassificando attivo, ricavi lordi e debiti secondo i criteri che i tribunali applicano, e predisponiamo la documentazione probatoria che assolve l’onere gravante sull’ente.
  3. Redigiamo e depositiamo la memoria difensiva nel termine dei sette giorni prima dell’udienza, con la relazione sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria e con l’eccezione principale calibrata sul binario corretto — prevalenza dell’attività istituzionale, soglie dell’impresa minore, o inapplicabilità della liquidazione giudiziale ex art. 14 D.Lgs. 112/2017.
  4. Attiviamo la composizione negoziata della crisi quando i tempi lo consentono, predisponiamo l’istanza e la documentazione richieste e chiediamo al tribunale le misure protettive del patrimonio, seguendo le trattative con banche, fornitori ed enti pubblici convenzionati.
  5. Costruiamo il concordato minore o la liquidazione controllata per gli enti sotto soglia, curando il rapporto con l’OCC e la completezza della relazione, che la Cassazione richiede sia verificata nel merito dal giudice.
  6. Proponiamo il reclamo in corte d’appello entro i trenta giorni dalla notificazione della sentenza di apertura e, quando ne ricorrono i presupposti, chiediamo la sospensione degli effetti per gravi e fondati motivi.
  7. Gestiamo il rapporto con il curatore, dall’inventario alla consegna delle scritture contabili, e curiamo le insinuazioni al passivo e le rivendicazioni dei beni di terzi detenuti dall’ente.
  8. Analizziamo la posizione personale di presidente, consiglieri e organo di controllo, distinguendo le obbligazioni assunte ai sensi dell’art. 38 c.c. nelle associazioni non riconosciute dalle ipotesi di responsabilità verso l’ente e i creditori negli enti dotati di personalità giuridica.
  9. Esaminiamo i vincoli di destinazione, le donazioni modali, i contributi pubblici vincolati e le risorse non ancora rendicontate, per far valere nella procedura ciò che non è liberamente aggredibile dai creditori.
  10. Impostiamo le soluzioni di continuità del servizio — esercizio provvisorio, affitto d’azienda, cessione del complesso a un altro ente del Terzo settore — quando l’obiettivo è preservare utenti, lavoratori e accreditamenti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema come questo pesa in modo particolare la qualità di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021: la finestra più preziosa per un ente del Terzo settore è quella che si apre prima dell’insolvenza conclamata, quando lo squilibrio è già leggibile nei conti ma le trattative con banche, fornitori ed enti convenzionati sono ancora possibili, e la composizione negoziata è esattamente lo strumento costruito per quella finestra. Allo stesso modo, l’abilitazione come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di fiduciario OCC consentono di maneggiare con cognizione di causa il percorso riservato agli enti sotto soglia, dove la relazione dell’organismo è il perno dell’intera procedura.

Due aspetti che fanno la differenza operativa. Il primo è la continuità della strategia: la stessa linea difensiva impostata davanti al tribunale nella fase di apertura viene portata avanti nel reclamo in corte d’appello e, se necessario, fino in Cassazione, dallo stesso difensore e senza quei passaggi di mano in cui le difese si impoveriscono. Il secondo è lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavora insieme sullo stesso caso: la crisi di un ETS con attività commerciale si gioca sui numeri almeno quanto sul diritto, e la riclassificazione dei tre esercizi, la verifica delle soglie e la costruzione del piano richiedono competenze contabili che operano in parallelo a quelle legali, non in sequenza.

Non promettiamo esiti. Analizziamo la posizione dell’ente, verifichiamo i presupposti, costruiamo la strategia e la portiamo avanti fino in fondo.


In sintesi: i tre messaggi da portare via

Primo: la forma non protegge, la sostanza decide. Un’associazione, una fondazione, una APS, una ASD possono essere assoggettate a liquidazione giudiziale se esercitano attività commerciale in via prevalente con economicità oggettiva. L’assenza di scopo di lucro soggettivo e l’iscrizione al RUNTS non sono scudi: lo ha detto la Cassazione nel 2026 con parole che non lasciano margini.

Secondo: il binario va verificato prima di ogni difesa. Liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa per le imprese sociali e le cooperative sociali, sovraindebitamento per gli enti sotto soglia, liquidazione civilistica per gli enti del Libro I secondo una parte della giurisprudenza: quattro strade che si escludono a vicenda, e sbagliare strada significa perdere mesi e argomenti.

Terzo: l’onere della prova è vostro. Le soglie dell’impresa minore vanno dimostrate dall’ente, congiuntamente e su tre esercizi, e l’incertezza non gioca a vostro favore. Tre bilanci ordinati valgono più di dieci pagine di argomentazioni.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché è esattamente il punto in cui si incontrano le competenze certificate dell’Avvocato: la gestione della crisi prima che diventi insolvenza, come Esperto Negoziatore ex D.L. 118/2021; il percorso da sovraindebitamento per gli enti che restano sotto soglia, come Gestore della crisi L. 3/2012 iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario OCC; la tenuta della difesa fino all’ultimo grado di giudizio, come avvocato cassazionista; e la lettura dei rapporti bancari e dell’esposizione dell’ente, grazie al coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario. È un insieme di abilitazioni che serve proprio quando un ente non lucrativo si trova a essere trattato, dal diritto della crisi, come un’impresa.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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