Ho un credito verso una società in liquidazione coatta amministrativa e, allo stesso tempo, un debito verso la stessa società: posso semplicemente non pagare, trattenendo quanto devo fino a concorrenza di quanto mi spetta? La domanda arriva quasi sempre nello stesso momento: il commissario liquidatore ha scritto chiedendo il pagamento di una fattura, oppure ha comunicato l’apertura della procedura invitando a presentare la domanda di ammissione al passivo, e chi la riceve si accorge di trovarsi contemporaneamente dalle due parti del rapporto. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la compensazione concorsuale è ammessa, ma la strada per farla valere non è una sola, e ciascuna strada ha presupposti, termini e rischi diversi. Chi sceglie il percorso sbagliato non perde soltanto tempo: può perdere definitivamente il diritto di opporre il proprio controcredito, perché l’accertamento del passivo nella liquidazione coatta amministrativa ha una porta d’ingresso stretta e termini a pena di decadenza.
Lo Studio Monardo segue esattamente questa materia perché la liquidazione coatta amministrativa colloca la decisione su due piani che richiedono competenze distinte e, al tempo stesso, coordinate. Il primo è quello concorsuale puro, dove il controcredito va costruito, documentato e difeso davanti al commissario liquidatore e poi davanti al tribunale: qui pesa la qualifica di avvocato cassazionista dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, perché nella liquidazione coatta amministrativa bancaria la sentenza che decide l’opposizione allo stato passivo è oggi impugnabile, in molti casi, con il solo ricorso per cassazione, e la strategia impostata al primo atto deve reggere fino all’ultimo grado senza cambiare mani. Il secondo è quello bancario e contabile, perché le procedure di liquidazione coatta amministrativa riguardano tipicamente banche, intermediari finanziari, assicurazioni e società cooperative, e il controcredito nasce quasi sempre da rapporti di conto corrente, affidamento, mutuo o fornitura: qui pesa il coordinamento di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, che consente di far lavorare insieme avvocati e commercialisti sulla ricostruzione dei saldi e sulla quantificazione del controcredito.
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Il quadro di partenza: perché la compensazione in liquidazione coatta amministrativa non è quella del codice civile
La liquidazione coatta amministrativa è oggi disciplinata dagli articoli 293 e seguenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), con una precisazione che va tenuta a mente fin dall’inizio: si tratta di una disciplina di cornice, destinata a operare salvo che le leggi speciali dispongano diversamente. Non esiste, in altre parole, un’unica liquidazione coatta amministrativa, ma tante procedure quante sono le leggi di settore che le prevedono, dalle banche agli intermediari finanziari, dalle imprese assicurative alle società cooperative. Il Codice chiarisce anche che i rinvii al R.D. 267/1942 contenuti nelle leggi speciali si intendono riferiti alle disposizioni del nuovo Codice, e che la disciplina del Titolo VII non si applica agli enti pubblici.
Il punto che interessa qui è il meccanismo di rinvio. L’articolo 304 del Codice regola gli effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti richiamando le disposizioni dettate per la liquidazione giudiziale, e tra queste rientra l’articolo 155, che disciplina la compensazione. La norma stabilisce che i creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore sottoposto alla procedura i propri crediti verso quest’ultimo, ancorché non scaduti prima dell’apertura, e aggiunge al secondo comma un limite preciso: la compensazione non opera se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della procedura o nell’anno anteriore. La relazione illustrativa al Codice spiega che la prima regola risponde a un’esigenza di equità, evitando che un soggetto debba pagare per intero il proprio debito ricevendo in cambio soltanto una percentuale di riparto, mentre la seconda serve a impedire operazioni in danno della massa, come l’acquisto a prezzo vile di crediti privi di apprezzabili probabilità di soddisfacimento da opporre poi per l’intero valore nominale.
Da questa impostazione discende una differenza strutturale rispetto alla compensazione del codice civile. L’articolo 1243 c.c. richiede che i due debiti siano omogenei, liquidi ed esigibili; la compensazione concorsuale si accontenta di meno, perché prescinde dalla scadenza anteriore e, secondo una lettura ormai consolidata, dalla liquidità di entrambe le poste al momento dell’apertura. L’elemento dirimente diventa un altro: l’anteriorità del fatto genetico delle obbligazioni contrapposte rispetto all’apertura della procedura. Il rovescio della medaglia è altrettanto netto. Proprio perché la compensazione concorsuale costituisce una deroga alla par condicio creditorum, i suoi confini vanno letti in senso restrittivo: non è compensabile ciò che nasce dopo l’apertura, e non è compensabile ciò che il creditore si è procurato artificiosamente nella finestra sospetta.
C’è poi un secondo piano, processuale, che nella liquidazione coatta amministrativa pesa quanto il primo. L’apertura della procedura comporta che ogni credito debba essere fatto valere secondo le regole dell’accertamento del passivo, davanti agli organi della procedura: la formazione dello stato passivo è affidata al commissario liquidatore, che redige l’elenco dei crediti ammessi ed esclusi e lo deposita, diventando esecutivo; solo successivamente, e nelle forme dell’opposizione, interviene il giudice. Per le banche questo principio è scolpito nell’articolo 83, terzo comma, del Testo unico bancario, che esclude la promozione o la prosecuzione di azioni contro la banca in liquidazione coatta salvo quanto previsto in tema di opposizioni allo stato passivo. La conseguenza pratica è che la compensazione, nella liquidazione coatta amministrativa, non è mai solo una questione di diritto sostanziale: è anche, e soprattutto, una questione di sede in cui la si fa valere. Ed è esattamente qui che si apre il bivio.
Opzione 1: far valere la compensazione nella domanda di ammissione al passivo
In cosa consiste
La prima strada è quella fisiologica: il creditore-debitore presenta al commissario liquidatore la domanda di ammissione al passivo e, nella stessa domanda, dichiara di volersi avvalere della compensazione, chiedendo l’ammissione per la sola differenza tra il proprio credito e il proprio debito verso la procedura. La base normativa è duplice. Sul versante sostanziale, l’articolo 155 CCII richiamato per la liquidazione coatta amministrativa dall’articolo 304; sul versante procedurale, la disciplina dell’accertamento del passivo, affidata al commissario liquidatore dall’articolo 310 CCII, che riproduce nella sostanza l’impianto dell’articolo 209 della legge fallimentare, preceduta dalla comunicazione ai creditori e dalla presentazione delle domande.
La peculiarità, in questa procedura, è che la fase davanti al commissario non è un procedimento giurisdizionale. La Cassazione ha ribadito di recente questa natura con l’ordinanza n. 18002/2026, affermando che gli atti relativi alla formazione e al deposito dello stato passivo nella liquidazione coatta amministrativa non beneficiano dell’esenzione dall’imposta di bollo prevista per gli atti processuali, proprio perché la procedura, in questa fase, conserva natura amministrativa. È un dettaglio apparentemente tecnico che dice molto sul funzionamento del rimedio: davanti al commissario non c’è un giudice, non c’è un’udienza di verifica come quella fallimentare, e il contraddittorio si svolge su base documentale.
Quando ha senso
Tre scenari rendono questa strada la più naturale. Il primo è quello in cui il credito del soggetto in bonis è superiore al debito: in questo caso la compensazione estingue integralmente il debito verso la procedura e il creditore ha comunque interesse a essere ammesso per l’eccedenza, perché solo l’ammissione gli consente di partecipare ai riparti. Il secondo è quello in cui il credito è documentalmente solido, ad esempio fatture accettate, estratti conto non contestati, contratti scritti: più il credito è autoevidente, più ha senso sottoporlo subito alla verifica amministrativa. Il terzo è quello in cui il rapporto è bancario e la compensazione riguarda i saldi di più conti o rapporti riconducibili all’articolo 1853 c.c.: qui la compensazione è già scritta nella struttura del rapporto, e dichiararla nella domanda significa chiedere al commissario di prenderne atto.
Come si esegue in sintesi
La domanda va presentata nelle forme e nei termini indicati dalla comunicazione del commissario, con l’indicazione del credito, del titolo, dell’eventuale causa di prelazione e, nel caso che interessa, della dichiarazione di compensazione con l’indicazione analitica del debito che si intende estinguere. Lo stato passivo formato dal commissario viene depositato e diventa esecutivo, con comunicazione individuale ai creditori. Chi non riceve la comunicazione non è per questo decaduto: la Cassazione, con l’ordinanza n. 26396 del 29 settembre 2021, ha affermato in tema di liquidazione coatta amministrativa che il mancato avviso al creditore da parte del commissario integra una causa non imputabile del ritardo nell’insinuazione, e che grava sul commissario, non sul creditore, l’onere di provare la concreta conoscenza della procedura, non la sua astratta conoscibilità.
Vantaggi
Il vantaggio principale è la pulizia del percorso: la compensazione viene esaminata nella sede sua propria, dove il contraddittorio con gli altri creditori è almeno potenziale e dove la decisione sul controcredito si innesta direttamente sul meccanismo del concorso. A fronte di questo, il creditore ottiene un risultato duplice con un atto solo, perché la stessa domanda neutralizza il debito e apre la strada al riparto per l’eccedenza. Si aggiunge un profilo economico non secondario: la fase amministrativa davanti al commissario non comporta contributo unificato, trattandosi di procedimento non giurisdizionale, anche se resta assoggettata all’imposta di bollo secondo l’insegnamento della citata ordinanza n. 18002/2026.
Rischi e svantaggi
Il rovescio della medaglia è la stabilità di ciò che viene deciso. Lo stato passivo, una volta divenuto esecutivo e non opposto, produce un giudicato interno alla procedura: l’accertamento negativo del credito preclude di rimettere in discussione la questione sia all’interno della liquidazione sia in ogni altro giudizio in cui la procedura sia parte. Se il commissario esclude il controcredito e il creditore non reagisce nel termine, quel credito non potrà più essere opposto in compensazione quando il commissario chiederà il pagamento del debito. Vi è poi un secondo limite, speculare: il commissario non dispone di poteri illimitati di revisione, e la Cassazione ha chiarito che in tema di liquidazione coatta amministrativa non gli è consentito revocare la prelazione riconosciuta in sede di formazione dello stato passivo, proprio per la natura amministrativa del procedimento. La stabilità, insomma, taglia in entrambe le direzioni.
Il profilo ideale di questa opzione è il creditore con un controcredito documentato e superiore al debito, che ha interesse non solo a non pagare ma anche a partecipare al riparto per la differenza, e che può permettersi di sottoporre il proprio credito a una verifica destinata a diventare definitiva.
Opzione 2: opporre la compensazione come eccezione nel giudizio promosso dalla procedura
In cosa consiste
La seconda strada si percorre quando è la procedura a muoversi per prima. Il commissario liquidatore, esercitando poteri analoghi a quelli del curatore, agisce in sede ordinaria per il recupero di un credito della società in liquidazione verso un terzo; il terzo, convenuto in giudizio, oppone in compensazione il proprio controcredito verso la società, chiedendo il rigetto totale o parziale della domanda. La base normativa resta l’articolo 155 CCII sul versante sostanziale, ma qui la questione si sposta sulla qualificazione processuale della difesa: eccezione riconvenzionale, non domanda riconvenzionale.
La distinzione non è nominalistica. La domanda riconvenzionale mira a ottenere una pronuncia di accertamento e condanna favorevole al convenuto, destinata a fare stato; l’eccezione riconvenzionale è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attorea e a ottenerne il rigetto. Nel contesto concorsuale la differenza diventa decisiva, perché la domanda di condanna della procedura è riservata in via esclusiva all’accertamento del passivo, mentre l’eccezione volta a paralizzare la pretesa resta ammissibile davanti al giudice ordinario. La Cassazione, con la sentenza n. 5937/2018, ha affermato proprio in tema di liquidazione coatta amministrativa che la domanda riconvenzionale per un credito opposto in compensazione è improponibile per effetto dell’apertura della procedura nei confronti della società convenuta in via riconvenzionale.
Quando ha senso
Il primo scenario è quello del creditore che non si è insinuato al passivo, per scelta o per non aver ricevuto la comunicazione, e che si trova convenuto dal commissario: qui l’eccezione è spesso l’unica difesa immediatamente disponibile. Il secondo è quello in cui il controcredito è di importo pari o superiore al credito azionato dalla procedura, perché in tal caso il risultato utile si esaurisce nel rigetto della domanda e non occorre alcuna pronuncia di condanna. Il terzo è quello in cui il controcredito, pur anteriore nel suo fatto genetico, è divenuto liquido o esigibile solo dopo l’apertura della procedura: la giurisprudenza ammette la compensazione anche in questo caso, purché il fatto generatore sia anteriore.
Come si esegue in sintesi
L’eccezione va formulata nella comparsa di costituzione e risposta, nei termini e con le preclusioni del rito ordinario, avendo cura di contenerla nei limiti della difesa: si chiede il rigetto della domanda fino a concorrenza del controcredito, non la condanna della procedura. Sul punto la Cassazione è costante: nel giudizio promosso dalla procedura per la condanna al pagamento del debito di un terzo, l’eccepibilità in compensazione del credito dello stesso terzo non è condizionata alla preventiva verificazione in sede concorsuale, purché si rimanga nell’ambito dell’eccezione riconvenzionale; soltanto l’eventuale eccedenza del controcredito non può essere oggetto di condanna, dovendo per essa essere proposta autonoma domanda di insinuazione al passivo. Nella stessa direzione si colloca la sentenza n. 34930/2021, depositata il 17 novembre 2021, secondo cui quando il controcredito opposto è di importo pari al credito azionato non è necessaria la presentazione di un’apposita istanza di insinuazione al passivo.
Vantaggi
Il vantaggio più evidente è che questa strada non richiede di aver rispettato i termini dell’accertamento del passivo: chi è decaduto dall’insinuazione tempestiva, o non si è insinuato affatto, conserva comunque uno strumento difensivo. Il secondo vantaggio è la flessibilità del giudizio ordinario, dove la prova del controcredito può essere articolata con mezzi istruttori pieni, consulenza tecnica compresa, mentre la verifica davanti al commissario si regge sulla documentazione. Il terzo è di ordine economico: l’eccezione non comporta, di per sé, l’instaurazione di un nuovo giudizio e quindi il versamento di un autonomo contributo unificato, poiché si innesta su una causa già pendente promossa dalla procedura.
Rischi e svantaggi
Il primo rischio è di sconfinamento. Se la difesa viene formulata, anche solo nelle conclusioni, come domanda di accertamento e condanna, si espone all’improponibilità sancita dalla citata sentenza n. 5937/2018, con il paradosso di una difesa fondata nel merito ma inammissibile nella forma. Il secondo è che l’eccezione, per quanto difensiva, implica comunque l’accertamento del controcredito, e una parte della dottrina osserva che tale accertamento dovrebbe restare riservato al giudice concorsuale: è un orientamento minoritario rispetto alla giurisprudenza di legittimità, ma va soppesato in sede di valutazione del rischio. Il terzo è che l’eccedenza del controcredito resta fuori gioco: il terzo che si limiti all’eccezione blocca la pretesa della procedura, ma non ottiene nulla sul di più, e per quello dovrà comunque passare dal passivo, con il problema dei termini.
Il profilo ideale di questa opzione è il soggetto convenuto dal commissario liquidatore con un controcredito almeno pari al credito azionato, che non ha interesse economico a partecipare al riparto perché la compensazione gli basta a chiudere la partita.
Opzione 3: far valere la compensazione nel giudizio di opposizione allo stato passivo
In cosa consiste
La terza strada si apre quando il commissario liquidatore ha già deciso e la decisione non soddisfa: credito escluso, ammesso per un importo inferiore, ammesso senza riconoscere la compensazione dichiarata, oppure, ipotesi speculare, credito ammesso ma con eccezione di compensazione sollevata dalla procedura e accolta. Il rimedio è l’opposizione allo stato passivo davanti al tribunale, nel termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione individuale e non dalla pubblicazione del deposito, secondo quanto la giurisprudenza di legittimità ha precisato.
È la fase in cui la procedura cambia natura: dall’amministrativo si passa al giurisdizionale, con un giudizio a cognizione piena anche se a struttura impugnatoria. E proprio la natura impugnatoria segna il perimetro di ciò che vi si può fare. La Cassazione, con l’ordinanza n. 15884 del 17 maggio 2022, ha affrontato in modo lineare il tema della proponibilità di nuove domande in sede di opposizione, muovendo dal carattere impugnatorio del rimedio, e ha ricondotto la richiesta di compensazione tra crediti azionati e controcrediti alla categoria dell’eccezione, non della domanda riconvenzionale, ogni volta che non si chieda una condanna ma si miri a paralizzare la pretesa avversaria.
Quando ha senso
Il primo scenario è quello del creditore che aveva già dichiarato la compensazione nella domanda e se l’è vista disconoscere: qui l’opposizione è il naturale secondo tempo del primo atto. Il secondo è quello del creditore che si è visto opporre dal commissario un controcredito della procedura, magari risarcitorio o derivante da azione di responsabilità, utilizzato per azzerare il credito insinuato: in questo caso l’opposizione serve a contestare la stessa esistenza o determinabilità del controcredito. Il terzo è quello, frequente nelle liquidazioni bancarie, in cui la ricostruzione dei saldi operata dal commissario è contestabile nel merito contabile e occorre un giudizio in cui sia possibile una consulenza tecnica.
Come si esegue in sintesi
L’opposizione si propone davanti al tribunale nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, con il rito dell’accertamento del passivo richiamato per rinvio. Sul piano probatorio vale un principio che la Cassazione ha ribadito con l’ordinanza n. 4322/2024 proprio in materia di liquidazione coatta amministrativa: l’opponente deve indicare specificamente i documenti su cui fonda la propria pretesa, ma il richiamo non generico a documenti già prodotti davanti al commissario liquidatore è sufficiente, e in difetto della materiale produzione il tribunale deve disporne l’acquisizione dalla documentazione detenuta dal commissario. Quanto al regime delle impugnazioni, occorre distinguere: nella liquidazione coatta amministrativa bancaria, la Cassazione con l’ordinanza n. 8883 del 3 aprile 2025 ha stabilito che la sentenza che decide l’opposizione, se pronunciata dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 181/2015, è impugnabile con il solo ricorso per cassazione, con lettura restrittiva delle eccezioni alla regola; nelle liquidazioni coatte non bancarie governate dal vecchio impianto, la Cassazione con l’ordinanza n. 10263 del 30 marzo 2022 ha ricordato che l’appello va proposto con atto di citazione, da notificare nel termine breve di quindici giorni dalla notificazione della sentenza.
Vantaggi
Il vantaggio è la pienezza della cognizione: il tribunale può valutare la compensazione con strumenti istruttori che davanti al commissario non esistono, e la decisione, se favorevole, consolida il diritto nel modo più solido disponibile all’interno della procedura. A fronte di questo, l’opposizione è anche l’unico modo per evitare che la decisione del commissario diventi definitiva, con l’effetto preclusivo già descritto.
Rischi e svantaggi
Il termine è il rischio numero uno. Trenta giorni sono pochi, decorrono dalla comunicazione individuale e sono a pena di decadenza; va ricordato che la sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto, e che la relativa incidenza sul computo va verificata caso per caso in relazione alla data della comunicazione. Il secondo rischio è il costo di giustizia: a differenza della fase amministrativa, l’opposizione comporta il versamento del contributo unificato previsto dalla legge per i procedimenti giurisdizionali. Il terzo è il perimetro: trattandosi di rimedio impugnatorio, non è la sede per introdurre pretese nuove rispetto a quanto dedotto davanti al commissario, e questo richiede che la domanda iniziale sia stata costruita fin da subito con la compensazione al suo interno.
Il profilo ideale di questa opzione è il creditore che ha già giocato la carta della domanda al passivo e si è visto disconoscere la compensazione, e che dispone di elementi contabili o documentali da far valutare in un giudizio a cognizione piena.
Le opzioni alla prova dei conti
Le tre strade appena descritte producono risultati economici diversi anche a parità di dati di partenza. Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti su ipotesi di lavoro, non casi reali, e servono soltanto a rendere visibile il meccanismo.
Prima simulazione: credito superiore al debito. Una società fornitrice vanta verso una cooperativa posta in liquidazione coatta amministrativa un credito di 87.400 € per forniture eseguite fino al 28 febbraio; la stessa fornitrice è a sua volta debitrice della cooperativa per 62.300 € a titolo di merce ricevuta nel mese di gennaio. Il provvedimento di liquidazione è del 14 aprile; la comunicazione ai creditori viene ricevuta il 6 maggio. Entrambi i rapporti hanno fatto genetico anteriore all’apertura. Ipotizzando una percentuale di riparto del 12% per i chirografari, il quadro è il seguente. Senza compensazione: la fornitrice paga 62.300 € alla procedura e incassa il 12% di 87.400 €, pari a 10.488 €, con un esborso netto di 51.812 €. Con compensazione fatta valere nella domanda al passivo: il debito di 62.300 € si estingue, la fornitrice è ammessa per la differenza di 25.100 € e incassa il 12%, pari a 3.012 €, con un saldo netto positivo di 3.012 €. La differenza tra i due scenari è di 54.824 €, e corrisponde esattamente a ciò che la compensazione sottrae al rischio del riparto percentuale.
Seconda simulazione: debito superiore al credito. Stessa procedura, stesse date, ma l’operatore deve alla cooperativa 103.900 € e vanta verso di essa un credito di 41.600 €. La compensazione, qui, non estingue il debito: lo riduce. Se l’operatore si limita a non pagare confidando nella compensazione, il commissario agirà per il residuo di 62.300 €, e l’eccezione varrà a paralizzare la domanda solo fino a concorrenza di 41.600 €. Se invece l’operatore attende la citazione del commissario e oppone l’eccezione riconvenzionale, ottiene il rigetto parziale della domanda e viene condannato a pagare 62.300 €; se, al contrario, non ha fatto valere il credito in alcuna sede e il termine per l’insinuazione è spirato, rischia di dover pagare l’intero importo di 103.900 €, perdendo 41.600 € di controcredito. L’elemento dirimente, in questa ipotesi, non è quale strada sia migliore in astratto: è non lasciare il controcredito privo di una sede in cui farlo valere.
Terza simulazione: il credito acquistato nella finestra sospetta. Un operatore deve alla società in liquidazione 48.700 €. Tre mesi prima del provvedimento di liquidazione acquista da un terzo, per 9.000 €, un credito di 52.000 € verso la stessa società, con l’intenzione di opporlo in compensazione per il valore nominale. Qui il limite è di diritto sostanziale e opera a prescindere dalla sede prescelta: l’articolo 155, secondo comma, CCII esclude la compensazione quando il credito è stato acquistato per atto tra vivi dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della procedura o nell’anno anteriore. L’operatore resterà debitore dei 48.700 € e potrà, al più, insinuare il credito acquistato per concorrere al riparto, incassando su 52.000 € la percentuale prevista. In questa ipotesi nessuna delle tre strade produce un risultato diverso, perché il problema non è processuale ma genetico.
Quarta simulazione: il rapporto di durata proseguito dopo l’apertura. Un fornitore di servizi continuativi ha un credito di 34.800 € per prestazioni rese fino al 14 aprile, data del provvedimento di liquidazione, e un ulteriore credito di 11.250 € per prestazioni rese dal 15 aprile al 30 giugno, dopo che il commissario liquidatore ha dichiarato di subentrare nel contratto; lo stesso fornitore deve alla procedura 29.400 € per un acconto ricevuto in gennaio e mai restituito. Le due poste del fornitore hanno regimi del tutto diversi. I 34.800 € sono credito concorsuale, con fatto genetico anteriore, e sono compensabili con i 29.400 € fino a concorrenza, lasciando un’eccedenza di 5.400 € da insinuare al passivo. Gli 11.250 € maturati dopo l’apertura, invece, seguono il regime dei crediti sorti in corso di procedura e non entrano nel calcolo della compensazione concorsuale: il confine temporale che la Cassazione ha confermato con la pronuncia n. 7512/2025 opera in entrambe le direzioni e non consente di spostare poste da un lato all’altro della data di apertura. Chi conteggia insieme le due voci ottiene un risultato aritmeticamente più favorevole ma giuridicamente indifendibile, e si espone al rigetto dell’intera eccezione per difetto di determinatezza. Va inoltre verificato, nei rapporti proseguiti, se vi sia stata una dichiarazione esplicita di subentro da parte del commissario, perché da quella dichiarazione dipende la qualificazione prededucibile o concorsuale delle prestazioni, come la Cassazione ha ribadito in materia di liquidazione coatta amministrativa con la pronuncia n. 3891/2026, escludendo che la mera prosecuzione di fatto del rapporto sia sufficiente a estendere la prededuzione alle prestazioni anteriori.
Cosa insegnano le quattro simulazioni messe in fila. Il primo insegnamento è quantitativo: il beneficio della compensazione è tanto maggiore quanto più bassa è la percentuale di riparto attesa, perché ciò che si compensa viene soddisfatto al cento per cento mentre ciò che si insinua viene soddisfatto in moneta concorsuale. Con un riparto atteso del 12%, ogni euro compensato vale poco più di otto volte un euro ammesso al passivo; con un riparto atteso del 40% il vantaggio si riduce, pur restando significativo. Il secondo insegnamento è qualitativo: la compensazione non si improvvisa al momento della richiesta del commissario, perché i suoi presupposti si cristallizzano alla data di apertura della procedura e da quel momento non sono più modificabili. Il terzo è operativo: prima ancora di scegliere tra le tre strade, occorre separare analiticamente le poste anteriori da quelle successive e le poste proprie da quelle acquisite da terzi, perché un controcredito costruito male non si salva in nessuna sede. Questa operazione di separazione è, nella pratica, il vero lavoro preliminare, ed è anche la ragione per cui la difesa in materia di compensazione concorsuale richiede competenze contabili accanto a quelle giuridiche: la quantificazione non è un allegato della strategia, ne è il fondamento.
Il confronto in tabella
La tabella che segue mette a confronto le tre strade sui parametri che pesano davvero nella decisione. Va letta tenendo presente che i profili economici indicati riguardano esclusivamente i costi di giustizia previsti dalla legge, e che la convenienza di ciascuna opzione dipende dai dati concreti del singolo rapporto, non dalla preferenza astratta per l’uno o l’altro rimedio.
| Opzione 1 – Domanda al passivo | Opzione 2 – Eccezione nel giudizio | Opzione 3 – Opposizione allo stato passivo | |
|---|---|---|---|
| Organo che decide | Commissario liquidatore (fase amministrativa) | Giudice ordinario della causa promossa dalla procedura | Tribunale, nelle forme dell’accertamento del passivo |
| Presupposto per accedervi | Rispetto dei termini di insinuazione | Essere convenuti dalla procedura | Comunicazione dello stato passivo esecutivo |
| Termini | Quelli indicati nella comunicazione del commissario; insinuazione tardiva e ultratardiva nei casi previsti | Termini e preclusioni del rito ordinario per la comparsa di risposta | 30 giorni dalla comunicazione individuale, a pena di decadenza |
| Tempi medi di definizione | I più brevi: verifica documentale senza udienza | Quelli di un ordinario giudizio di cognizione | Intermedi, ma con rito concentrato |
| Complessità | Bassa sul piano processuale, alta sul piano documentale | Media: richiede una qualificazione tecnica precisa della difesa | Alta: rimedio impugnatorio con perimetro rigido |
| Istruttoria disponibile | Essenzialmente documentale | Piena, consulenza tecnica compresa | Piena, ma nei limiti di quanto dedotto davanti al commissario |
| Rischi in caso di esito negativo | Esclusione che diventa definitiva se non opposta, con effetto preclusivo anche fuori dalla procedura | Condanna al pagamento integrale e perdita della difesa compensativa | Conferma dello stato passivo e consolidamento dell’esclusione |
| Effetti sul recupero da parte della procedura | Blocca la richiesta del commissario fino a concorrenza | Paralizza la domanda giudiziale fino a concorrenza | Rimuove o conferma l’esclusione già disposta |
| Sorte dell’eccedenza del controcredito | Ammessa al passivo e soggetta a riparto | Non azionabile in quella sede: serve l’insinuazione | Oggetto della stessa decisione, se già dedotta |
| Reversibilità | Correggibile con l’opposizione nei 30 giorni | Nessun recupero dell’eccedenza fuori dal passivo | Impugnabile: ricorso per cassazione nella l.c.a. bancaria post D.Lgs. 181/2015; appello con citazione nei casi residui |
| Costi di giustizia di legge | Nessun contributo unificato (fase amministrativa); imposta di bollo sugli atti | Nessun autonomo contributo unificato: causa già pendente | Contributo unificato previsto per il procedimento |
I criteri per scegliere
Nessuno dei tre percorsi è, in sé, migliore degli altri: lo diventa in funzione di variabili che vanno verificate prima di muovere il primo atto. I criteri che seguono sono quelli che, nella pratica, spostano davvero l’ago della bilancia.
Il primo criterio è il rapporto quantitativo tra credito e debito. Se il controcredito supera il debito, la sola eccezione difensiva è insufficiente, perché l’eccedenza non può essere oggetto di condanna nei confronti della procedura e va comunque fatta valere con l’insinuazione: in questo caso la domanda al passivo non è un’alternativa all’eccezione, ne è il presupposto economico. Se invece il controcredito è pari o inferiore al debito, l’intero risultato utile si esaurisce nel rigetto della pretesa della procedura, e la via difensiva può bastare.
Il secondo criterio è la posizione temporale in cui ci si trova. Chi riceve la comunicazione del commissario e ha ancora termini aperti si trova davanti a una scelta piena; chi è già fuori termine ha di fatto una sola carta, quella dell’eccezione in giudizio, salvo poter dimostrare una causa non imputabile del ritardo, come nell’ipotesi del mancato avviso riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità; chi ha già uno stato passivo esecutivo sfavorevole ha trenta giorni e nient’altro.
Il terzo criterio è la qualità probatoria del controcredito. Un credito da fatture accettate e saldi contabili non contestati regge bene la verifica documentale davanti al commissario. Un credito risarcitorio, o un credito la cui quantificazione richiede la ricostruzione di un rapporto bancario pluriennale, si difende meglio dove è possibile una consulenza tecnica. Va soppesato, su questo punto, l’insegnamento della Cassazione n. 10528/2019: l’eccezione di compensazione fondata su un controcredito privo dei caratteri di certezza e determinabilità, che richieda un accertamento complesso, non può essere accolta nella sede concorsuale. Il principio è stato affermato con riferimento all’eccezione sollevata dalla procedura, ma la simmetria è evidente e vale anche per il creditore.
Il quarto criterio è l’anteriorità del fatto genetico, che va verificata prima di tutto il resto. Se una delle due poste nasce dopo l’apertura della procedura, nessuna strada porta alla compensazione: non è un problema di sede, è un problema di esistenza del diritto. Lo stesso vale per il credito acquistato nella finestra sospetta del secondo comma dell’articolo 155 CCII.
Il quinto criterio è il regime delle impugnazioni applicabile alla singola procedura. Nella liquidazione coatta amministrativa bancaria il secondo grado di merito è stato eliminato per le sentenze successive al D.Lgs. 181/2015, e questo significa che l’eventuale errore commesso in primo grado non si corregge con un appello ma solo nei limiti del giudizio di legittimità. Dove non c’è una seconda occasione di merito, la qualità dell’impostazione iniziale diventa tutto.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario: nelle liquidazioni coatte amministrative, dove la verifica del passivo è affidata a un organo amministrativo e la correzione dell’errore passa per un giudizio a termini brevissimi, la continuità tra chi imposta la domanda al passivo e chi la difende nei gradi successivi è una variabile di merito, non un dettaglio organizzativo.
Le domande di chi è indeciso
Posso semplicemente non pagare e aspettare che sia il commissario a muoversi? È una scelta possibile, ma va soppesata per quello che è: una rinuncia a governare i tempi. Attendere significa conservare l’eccezione difensiva, ma anche rischiare la decadenza dall’insinuazione e quindi la perdita dell’eccedenza del controcredito. Significa inoltre esporsi a un’azione giudiziale con i costi e i tempi di un ordinario giudizio di cognizione, anziché a una verifica documentale.
Posso cambiare strada a metà? In parte. Dalla domanda al passivo si passa fisiologicamente all’opposizione, e questo è un passaggio previsto dal sistema. Il passaggio inverso, invece, è precluso: chi si è visto escludere il credito e non ha opposto nei trenta giorni non potrà rimettere la questione sul tavolo quando il commissario agirà per il recupero del debito, perché l’accertamento negativo divenuto definitivo produce effetti preclusivi anche in altri giudizi che coinvolgono la procedura.
E se scelgo la strada sbagliata? Occorre distinguere tra errore di sede ed errore di merito. L’errore di sede, nelle liquidazioni coatte, è raramente recuperabile, perché i termini sono brevi e i rimedi tipizzati. L’errore di merito, invece, ha un margine di correzione nei gradi successivi, ma quel margine si restringe parecchio nelle procedure bancarie, dove il merito si gioca in un grado solo.
Devo insinuarmi anche se voglio solo compensare? Non necessariamente, secondo la giurisprudenza di legittimità, quando il controcredito è di importo pari al credito azionato dalla procedura e ci si mantiene nell’ambito dell’eccezione difensiva. Resta però che l’insinuazione, quando i termini lo consentono, è una cautela ragionevole: sottrae la posizione all’alea di un’eventuale diversa qualificazione della difesa e mette al riparo l’eccedenza.
La compensazione che ho già operato prima dell’apertura può essere revocata dal commissario? La giurisprudenza ha escluso che la compensazione legale e quella giudiziale siano assoggettabili alla revocatoria concorsuale, trattandosi di modalità di estinzione che opera automaticamente per la coesistenza dei due debiti. Diverso è il caso del pagamento mascherato da compensazione, o dell’operazione dispositiva unilaterale della banca che sposta somme da un conto all’altro: lì la qualificazione dell’operazione, e non l’etichetta che le è stata data, decide l’esito.
Le pronunce che orientano la scelta
Il quadro giurisprudenziale che segue raccoglie i riferimenti rilevanti, raggruppati per il profilo che ciascuno illumina. I principi sono riformulati in sintesi e non riproducono le massime ufficiali.
Sul presupposto comune a tutte le opzioni: l’anteriorità del fatto genetico
Cass. civ., Sez. II, ordinanza 8 gennaio 2024, n. 459. Il requisito di preesistenza del credito rispetto all’apertura della procedura si considera soddisfatto quando si è verificato prima di essa il fatto che ha dato origine all’obbligazione, anche se la liquidità, l’esigibilità e l’accertamento giudiziale intervengono dopo; nel caso esaminato il credito risarcitorio da sottrazione di merce avvenuta prima del fallimento è stato ritenuto opponibile in compensazione. È la pronuncia che chiarisce, per tutte e tre le strade, che si guarda alla nascita del rapporto e non alla sua maturazione.
Cass. civ., ordinanza n. 1047/2021. La Corte ribadisce che per l’operatività della compensazione concorsuale occorre l’anteriorità del fatto genetico della situazione estintiva delle obbligazioni contrapposte, mentre è irrilevante il momento in cui l’effetto compensativo si produce. La rilevanza per il tema è immediata: le contestazioni della procedura fondate sul fatto che la compensazione sia stata invocata solo dopo l’apertura non colgono nel segno.
Cass. civ., Sez. Unite, sentenza 15 novembre 2016, n. 23225. Le Sezioni Unite ricostruiscono il confine tra eccezione riconvenzionale di compensazione e domanda riconvenzionale, chiarendo che se manca la liquidità del controcredito ma il giudice ne ritiene la facile e pronta liquidabilità può dichiarare la compensazione fino a concorrenza. È il riferimento di sistema per impostare correttamente la difesa dell’opzione 2.
Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 30766/2025. In un contenzioso promosso da una cooperativa in liquidazione coatta amministrativa contro la propria banca per la revoca di addebiti in conto corrente, la Corte ha affermato che la chiusura formale del conto non è presupposto della compensazione legale, essendo sufficiente l’esigibilità dei crediti reciproci, e che l’articolo 1853 c.c. opera anche tra il saldo di un conto corrente e un rapporto di natura diversa. È la pronuncia più direttamente spendibile nelle liquidazioni coatte di matrice bancaria.
Cass. civ. n. 34424/2023 e Cass. civ. n. 512/2016. Precedenti richiamati dalla pronuncia appena citata, nello stesso senso: la compensazione tra saldi attivi e passivi di più rapporti tra banca e cliente non presuppone la chiusura dei conti. Servono a contrastare l’eccezione, frequente in sede di verifica, secondo cui il rapporto non sarebbe ancora definito.
Cass. civ. n. 1076/2024. La Corte ha respinto l’azione revocatoria promossa da una procedura di amministrazione straordinaria, affermando che la compensazione legale e quella giudiziale non sono assoggettabili a revocatoria concorsuale. Il principio protegge le compensazioni già operate prima dell’apertura, ed è un tassello da verificare sempre prima di scegliere la strada.
Sull’opzione 1: la verifica davanti al commissario liquidatore
Cass. civ., ordinanza n. 18002/2026. Gli atti relativi alla formazione e al deposito dello stato passivo nella liquidazione coatta amministrativa non godono dell’esenzione dall’imposta di bollo prevista per gli atti processuali, perché in quella fase la procedura conserva natura amministrativa. Oltre al profilo fiscale, la pronuncia conferma la qualificazione della fase, da cui discende l’assenza di un giudice e la struttura documentale del contraddittorio.
Cass. civ., ordinanza n. 26396 del 29 settembre 2021. In tema di liquidazione coatta amministrativa, il mancato avviso al creditore da parte del commissario liquidatore integra una causa non imputabile del ritardo nell’insinuazione, e spetta al commissario provare la concreta conoscenza della procedura da parte del creditore, non essendo sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. È la pronuncia che tiene aperta la porta a chi scopre tardi di essere creditore e debitore insieme.
Cass. civ. n. 20184/2025. La Corte si è pronunciata sulle modalità con cui deve essere fatto valere ogni credito nei confronti delle banche venete in liquidazione coatta amministrativa, confermando l’esclusività della sede concorsuale. Per chi intende compensare, significa che non esistono scorciatoie fuori dalla procedura.
Cass. civ., ordinanza 10 settembre 2025, n. 24964. La liquidazione coatta amministrativa di una banca, al pari del fallimento, non determina l’interruzione del giudizio di legittimità, e la tutela del creditore passa per l’ammissione al passivo con riserva. La pronuncia è rilevante per chi ha un contenzioso già pendente con la società poi posta in liquidazione.
Sull’opzione 2: l’eccezione nel giudizio promosso dalla procedura
Cass. civ., sentenza n. 34930/2021, depositata il 17 novembre 2021. Quando il controcredito opposto in compensazione è di importo pari al credito azionato dalla procedura, il suo riconoscimento non richiede la presentazione di un’apposita istanza di insinuazione al passivo. È il cardine dell’opzione 2 e il limite oltre il quale essa non basta.
Cass. civ. n. 5937/2018. In tema di liquidazione coatta amministrativa, la domanda riconvenzionale volta a far valere un credito in compensazione è improponibile per effetto dell’apertura della procedura nei confronti della società convenuta. Delimita con precisione il confine tra ciò che si può chiedere al giudice ordinario e ciò che è riservato al passivo.
Cass. civ. n. 12255/2022. In un giudizio promosso dalla curatela in relazione a un contratto di leasing traslativo risolto prima dell’apertura della procedura, la Corte si è occupata dell’eccezione riconvenzionale opposta dal convenuto. Conferma che il meccanismo difensivo è praticabile anche su rapporti complessi, purché resti nei limiti dell’eccezione.
Cass. civ. n. 27796/2024. La Corte ha individuato i presupposti perché determinate azioni di accertamento o costitutive risultino proponibili al di fuori della verifica dello stato passivo nella liquidazione coatta amministrativa. È il riferimento da esaminare quando la posizione del soggetto in bonis non si esaurisce in una pretesa di pagamento.
Sull’opzione 3: l’opposizione allo stato passivo
Cass. civ., ordinanza n. 4322/2024. In materia di liquidazione coatta amministrativa, nel giudizio di opposizione allo stato passivo il richiamo non generico ai documenti già prodotti davanti al commissario liquidatore è sufficiente a soddisfare l’onere dell’opponente, e in mancanza della materiale produzione il tribunale deve disporne l’acquisizione dalla documentazione detenuta dal commissario. Riduce sensibilmente il rischio di soccombenza per ragioni documentali.
Cass. civ., ordinanza n. 15884 del 17 maggio 2022. La richiesta di compensazione tra crediti azionati e controcrediti della procedura va qualificata come eccezione e non come domanda riconvenzionale ogni volta che non si chieda una condanna, con le conseguenze che ne derivano sulla proponibilità in sede di opposizione, rimedio di natura impugnatoria. È la pronuncia che chiarisce cosa si può ancora dedurre in opposizione e cosa no.
Cass. civ. n. 10528/2019. L’eccezione di compensazione sollevata dalla procedura nel giudizio di opposizione rientra nella competenza funzionale del tribunale fallimentare, ma può essere accolta solo se il controcredito presenta i caratteri di certezza e determinabilità e non richiede un accertamento complesso. Utile in entrambe le direzioni: per difendersi da compensazioni opposte dal commissario e per calibrare le proprie.
Cass. civ., ordinanza 3 aprile 2025, n. 8883. Nella liquidazione coatta amministrativa bancaria, la sentenza che decide l’opposizione allo stato passivo pronunciata dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 181/2015 è impugnabile con il solo ricorso per cassazione, poiché le eccezioni alla generale applicabilità del decreto vanno interpretate restrittivamente. Comprime i gradi di merito e impone di costruire bene il primo.
Cass. civ., ordinanza 30 marzo 2022, n. 10263. Nelle liquidazioni coatte amministrative in cui residua l’appello, questo va proposto con atto di citazione e notificato nel termine breve di quindici giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado. Un errore sulla forma o sul termine chiude la partita a prescindere dal merito.
Sui limiti esterni della compensazione concorsuale
Cass. civ. n. 7512/2025 del 21 marzo 2025. Non è ammissibile la compensazione di un credito maturato prima dell’apertura della procedura con debiti sorti nel corso della stessa, restando irrilevante la continuità formale della posizione del debitore. Conferma che la linea di confine temporale è invalicabile.
Cass. civ. n. 20063/2023 e Cass. civ. n. 36400/2022. Le due pronunce delimitano, in direzioni opposte, la compensabilità tra poste anteriori e poste sorte durante la procedura, confermando che la compensazione è ammessa quando entrambe le obbligazioni trovano origine in fatti anteriori, anche se una di esse diviene liquida o esigibile dopo, ed è esclusa quando una delle due appartiene alla massa. Sono il banco di prova del criterio dell’anteriorità applicato ai rapporti di durata.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Davanti a una liquidazione coatta amministrativa in cui si è contemporaneamente creditori e debitori, l’attività dello Studio si articola su interventi specifici e verificabili:
- Ricostruiamo la data del fatto genetico di ciascuna posta, confrontando contratti, ordini, bolle, fatture ed estratti conto con la data del provvedimento di liquidazione, perché è da quella collocazione temporale che dipende l’esistenza stessa del diritto a compensare.
- Verifichiamo l’applicabilità dell’art. 155 CCII alla specifica procedura, controllando quale legge speciale la governa e quali rinvii operano in concreto, dal Testo unico bancario alla disciplina delle cooperative.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davvero davanti al commissario e davanti al giudice nel caso concreto, mettendo a confronto l’importo del controcredito, la sua qualità probatoria e i termini ancora disponibili, e indicando quale strada produce il risultato economico migliore.
- Redigiamo la domanda di ammissione al passivo con la dichiarazione di compensazione già incorporata, quantificando analiticamente debito, credito ed eccedenza, in modo che la verifica del commissario abbia a disposizione tutti gli elementi fin dal primo atto.
- Controlliamo la regolarità della comunicazione del commissario liquidatore e, quando l’avviso è mancato o è stato irregolare, impostiamo l’insinuazione tardiva documentando la causa non imputabile del ritardo.
- Costruiamo la difesa nel giudizio promosso dalla procedura mantenendola nei limiti dell’eccezione riconvenzionale, evitando le formulazioni che trasformano la difesa in una domanda improponibile.
- Depositiamo l’opposizione allo stato passivo nei trenta giorni dalla comunicazione, richiamando in modo specifico la documentazione già prodotta davanti al commissario e articolando le istanze istruttorie necessarie alla quantificazione del controcredito.
- Facciamo analizzare i rapporti bancari dai commercialisti dello staff, con ricostruzione dei saldi, verifica degli addebiti per interessi e competenze e quantificazione tecnica delle poste da compensare, fornendo all’avvocato un impianto numerico difendibile in giudizio.
- Seguiamo l’impugnazione nella forma corretta per quella specifica procedura, distinguendo i casi in cui la sentenza è impugnabile con il solo ricorso per cassazione da quelli in cui residua l’appello con atto di citazione nel termine breve.
- Interveniamo sui contenziosi già pendenti con la società poi posta in liquidazione, verificando improcedibilità, ammissioni con riserva e corretta prosecuzione nella sede concorsuale.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. In questa materia pesa in modo particolare la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la scelta fatta oggi davanti al commissario liquidatore va difesa domani davanti al tribunale e, nelle liquidazioni coatte bancarie, direttamente in sede di legittimità, senza passaggi di mano e senza cambi di impostazione tra un grado e l’altro. È per questo che lo stesso difensore che costruisce la dichiarazione di compensazione nella domanda al passivo è quello che la difende nei gradi successivi.
Lo staff è multidisciplinare: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, perché nella compensazione concorsuale il diritto e i numeri non sono due fasi successive ma due facce dello stesso atto difensivo. Lo Studio assume impegni di mezzi, non di risultato: analizziamo la posizione, verifichiamo i presupposti, costruiamo la strategia e la portiamo avanti nella sede corretta.
In chiusura
La compensazione nella liquidazione coatta amministrativa è ammessa, e lo è a condizioni più larghe di quelle del codice civile, perché prescinde dalla scadenza anteriore e guarda al fatto genetico delle obbligazioni contrapposte. Ma la larghezza del diritto sostanziale convive con una rigidità processuale che non lascia margini: la sede in cui farla valere è una scelta che si compie una sola volta, i termini sono brevi e perentori, e l’accertamento negativo divenuto definitivo chiude la questione anche fuori dalla procedura. La strada giusta dipende dal rapporto tra credito e debito, dal momento in cui si interviene e dalla qualità della prova disponibile: sbagliarla non costa soltanto tempo, costa il diritto stesso di non pagare ciò che non si deve.
Lo Studio Monardo opera esattamente su questo crinale. La materia richiede un cassazionista, perché nella liquidazione coatta amministrativa bancaria il controllo sulla decisione del tribunale è affidato al solo giudizio di legittimità e l’impostazione data al primo atto è quella che si dovrà difendere in Cassazione; richiede un coordinamento stabile tra avvocati e commercialisti in diritto bancario e tributario, perché i controcrediti da opporre nascono quasi sempre da conti correnti, affidamenti e rapporti di durata che vanno ricostruiti numero per numero; e richiede una lettura esperta della crisi d’impresa, che le abilitazioni dell’Avv. Monardo come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, fiduciario OCC ed Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 consentono di applicare anche alla posizione di chi, trovandosi esposto verso una procedura, rischia a sua volta di entrare in difficoltà.
📩 Non lasciare che siano i termini a decidere per te: se sei creditore e debitore di una società in liquidazione coatta amministrativa, contatta oggi stesso lo Studio Monardo per un esame della tua posizione — tutti i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa guida.
