Coobbligati E Liquidazione Coatta Amministrativa: Il Creditore Può Rivolgersi A Loro?

Quando una società cooperativa, un consorzio, una banca, una compagnia di assicurazione o un altro ente viene posto in liquidazione coatta amministrativa, chi ha firmato una fideiussione o è comunque obbligato in solido con quell’ente vive di solito una fase di sollievo. Il ragionamento che circola è semplice: “la società è sotto la tutela di un commissario nominato dal Ministero, le azioni sono bloccate, quindi anche io sono al riparo”. È comprensibile crederci: la liquidazione coatta è una procedura che congela davvero molte cose. Ma congela il patrimonio dell’ente, non quello di chi ha garantito i suoi debiti.

Su questo tema la disinformazione è particolarmente insidiosa perché ogni falsa credenza contiene un frammento di verità. E proprio quel frammento induce a rimanere fermi nel momento sbagliato. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: chi si sente protetto non apre la posta, non si oppone al decreto ingiuntivo, non verifica i termini di decadenza e si ritrova lo stipendio pignorato senza aver mai giocato le proprie carte.

In questa guida mettiamo alla prova sette convinzioni diffuse:

  1. “Se la società è in liquidazione coatta, il creditore non può più agire contro nessuno.”
  2. “Il fideiussore paga solo quello che il creditore non riesce a recuperare dalla procedura.”
  3. “La chiusura della procedura o il concordato liberano anche i garanti.”
  4. “Se la banca non mi ha cercato entro sei mesi, sono libero.”
  5. “Dopo tanti anni il debito verso il garante è sicuramente prescritto.”
  6. “Il fideiussore che paga si rifà subito sulla procedura.”
  7. “Le fideiussioni bancarie su modulo ABI sono nulle, quindi non devo nulla.”

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia? Perché il tema dei coobbligati nella liquidazione coatta sta all’incrocio di tre competenze che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo possiede in modo certificato: il diritto bancario, presidiato dallo staff multidisciplinare nazionale che coordina, dato che la gran parte delle garanzie in gioco sono fideiussioni bancarie; la crisi d’impresa, nella quale opera come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, perché la liquidazione coatta è una procedura concorsuale a tutti gli effetti; e il contenzioso fino all’ultimo grado, essendo avvocato cassazionista, perché molte di queste partite si decidono su questioni di diritto che arrivano davanti alla Suprema Corte. Se poi il garante è una persona fisica schiacciata dal debito, entra in gioco anche la sua qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento.

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Mito n. 1 — “Se la società è in liquidazione coatta, il creditore non può più agire contro nessuno”

Il mito

“Con la liquidazione coatta amministrativa tutto si ferma: niente decreti ingiuntivi, niente pignoramenti, niente cause. Il creditore deve aspettare il commissario e basta, anche nei confronti di chi ha garantito.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è robusto. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano all’ente le regole sugli effetti per i creditori previste per la liquidazione giudiziale: l’art. 304 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) richiama infatti in blocco le disposizioni del titolo V, capo I, sezioni III e V, oltre all’art. 165. Tra queste c’è il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari individuali sui beni compresi nella procedura e la regola per cui ogni credito va fatto valere nelle forme concorsuali.

La giurisprudenza ha dato a questo principio una portata molto ampia. Le Sezioni Unite (sent. n. 5037 dell’8 aprile 2002) hanno chiarito che, quando il debitore è un ente in liquidazione coatta, la domanda giudiziale ordinaria per l’accertamento del credito è temporaneamente improponibile, perché la prima fase di verifica spetta al commissario liquidatore, e che la regola vale anche per le banche in liquidazione in forza del Testo Unico Bancario. La Cassazione (sent. n. 339 del 9 gennaio 2013) ha poi ribadito che, nella liquidazione coatta, tutti i diritti di credito verso l’ente si tutelano esclusivamente nelle forme concorsuali, compresi quelli prededucibili.

Chi legge queste pronunce senza filtro conclude che “tutto è bloccato”. Ma c’è una parola che il passaparola ha perso per strada: verso l’ente.

La realtà

Le norme sul blocco delle azioni tutelano il patrimonio del debitore sottoposto alla procedura, perché quel patrimonio va distribuito in modo ordinato e paritario tra tutti i creditori. Non hanno nulla da dire sul patrimonio di soggetti diversi, come il fideiussore, il socio che ha garantito personalmente, il condebitore solidale o l’emittente di una cambiale avallata.

In realtà la norma di riferimento non sta nel Codice della crisi ma nel codice civile. Nelle obbligazioni solidali il creditore può pretendere l’intero da ciascuno dei condebitori (art. 1292 c.c.) e, salvo diverso accordo, il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale (art. 1944, primo comma, c.c.). La liquidazione coatta del debitore principale non modifica questi rapporti: il creditore conserva intatto il diritto di agire contro il fideiussore e contro i coobbligati nelle forme ordinarie, con ricorso per decreto ingiuntivo, atto di citazione, precetto e pignoramento.

Anzi, per il creditore la liquidazione coatta del debitore principale è spesso il segnale per attivarsi subito verso il garante, perché i tempi della procedura sono lunghi e le percentuali di riparto spesso modeste.

Ciò che resta precluso è soltanto l’azione individuale contro l’ente e contro i suoi beni. Su quel fronte il creditore deve presentare la domanda di ammissione al passivo al commissario. Sul fronte del garante, invece, il campo è aperto.

La prova

Lo conferma la Cassazione nell’ordinanza n. 24296 del 16 ottobre 2017: in caso di procedura concorsuale del debitore principale e di fideiussione solidale, il creditore può scegliere liberamente se far valere le proprie pretese verso il debitore, insinuandosi al passivo, oppure verso il garante, nelle forme ordinarie. La scelta è tipica delle obbligazioni solidali e la procedura non la elimina.

Va aggiunto che la Cassazione, con l’ordinanza n. 27796 del 2024, ha precisato che perfino verso l’ente in liquidazione coatta possono essere proposte azioni di mero accertamento o costitutive al di fuori della verifica del passivo, purché esista uno specifico interesse a farlo: il blocco riguarda ciò che incide sul concorso, non qualunque iniziativa giudiziaria.

Cosa rischia chi ci crede

Il rischio è concreto e immediato. Il garante convinto di essere “coperto” dalla procedura tende a ignorare il decreto ingiuntivo notificato dalla banca. Decorsi i 40 giorni previsti per l’opposizione dall’art. 641 c.p.c., il decreto diventa definitivo e tutte le difese possibili (nullità di clausole, decadenza ex art. 1957 c.c., prescrizione, errori nel calcolo del saldo) diventano in gran parte inutilizzabili. Da lì al precetto e al pignoramento di stipendio, conto o immobile il passo è breve.

Chi sono, in concreto, i “coobbligati”

Per capire fin dove arriva l’azione del creditore conviene distinguere le diverse figure che il linguaggio comune mette tutte sotto la stessa etichetta.

  • Il fideiussore: garantisce personalmente l’adempimento di un debito altrui e risponde con tutto il proprio patrimonio presente e futuro. È la figura più frequente: amministratori, soci e familiari che hanno firmato in banca per la cooperativa o il consorzio.
  • Il condebitore solidale: è obbligato per lo stesso debito non come garante ma come debitore a pari titolo, ad esempio perché ha cointestato il finanziamento o ha assunto l’obbligazione insieme all’ente.
  • L’avallante: garantisce il pagamento di una cambiale. Anche per lui la procedura concorsuale dell’obbligato principale non impedisce l’azione cambiaria.
  • Il terzo datore di ipoteca o di pegno: ha messo a disposizione un proprio bene, ma non si è obbligato personalmente. Il creditore può agire su quel bene, non sul resto del suo patrimonio. È una differenza che spesso sfugge e che cambia completamente l’esposizione.
  • Il socio illimitatamente responsabile: risponde per legge delle obbligazioni sociali; ma, come vedremo nel Mito n. 3, gli enti in liquidazione coatta sono di regola enti a responsabilità limitata.

Quanto agli enti, la liquidazione coatta amministrativa riguarda imprese individuate dalle leggi speciali: soprattutto società cooperative e loro consorzi, banche e altri intermediari finanziari, imprese di assicurazione, consorzi agrari e alcuni enti pubblici economici. In molti di questi casi la procedura sostituisce la liquidazione giudiziale; per le cooperative che svolgono attività commerciale, invece, le due procedure possono concorrere e prevale quella aperta per prima. Per il garante il risultato non cambia: qualunque sia la procedura che colpisce l’ente, la sua posizione personale resta regolata dal contratto di garanzia e dal codice civile.


Mito n. 2 — “Il fideiussore paga solo quello che il creditore non riesce a recuperare dalla procedura”

Il mito

“Prima la banca deve insinuarsi nella liquidazione e aspettare i riparti. Solo alla fine, per la parte che non ha recuperato, potrà chiedere la differenza a me.”

Perché ci credono in tanti

Anche qui la radice è vera. L’art. 1944, secondo comma, c.c. consente alle parti di pattuire il beneficio della preventiva escussione: il fideiussore, in quel caso, non è tenuto a pagare prima che il creditore abbia escusso il debitore principale. Inoltre è intuitivo pensare che il garante “venga dopo” il debitore, visto che la fideiussione è un’obbligazione accessoria.

Il passaparola però ha trasformato un’eccezione contrattuale in una regola generale, e ha aggiunto un’idea che nella legge non c’è: che il creditore debba “scegliere” tra procedura e garante.

La realtà

La regola, nel codice, è l’opposto: il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale, salvo che le parti abbiano espressamente convenuto il beneficio di escussione. Nelle fideiussioni bancarie questo beneficio è quasi sempre escluso per iscritto, spesso con l’aggiunta della clausola “a prima richiesta”.

Nella fideiussione solidale il creditore può quindi chiedere l’intero al garante subito, senza attendere nulla dalla procedura. E non deve neppure scegliere: può contemporaneamente insinuarsi al passivo dell’ente e agire contro il fideiussore.

C’è di più. Il Codice della crisi, con norme che l’art. 304 rende applicabili anche alla liquidazione coatta, regola espressamente il caso del creditore di più coobbligati:

  • se il creditore non ha ricevuto nulla prima dell’apertura della procedura, concorre nella procedura per l’intero credito, anche se nel frattempo un coobbligato o un fideiussore gli paga una parte (art. 160 CCII, che riprende l’art. 61 della vecchia legge fallimentare); il limite naturale è che, sommando riparti e pagamenti del garante, non può incassare più di quanto gli è dovuto;
  • se invece ha ricevuto un pagamento parziale da un coobbligato o da un fideiussore prima dell’apertura, concorre per la parte non riscossa, ma conserva il diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al garante fino a completo soddisfacimento, e resta comunque impregiudicato il suo diritto verso il coobbligato (art. 161 CCII, che riprende l’art. 62 l.fall.).

Persino quando il beneficio di escussione è stato pattuito, il passaparola esagera: la Cassazione ha chiarito che, se il debitore principale è sottoposto a procedura concorsuale, la “preventiva escussione” passa attraverso la domanda di ammissione al passivo, non attraverso l’attesa della fine della procedura (Cass. n. 18779 del 28 luglio 2017 e la già citata n. 24296/2017).

La prova

L’ordinanza della Cassazione n. 24296 del 16 ottobre 2017 distingue con chiarezza i due scenari: con beneficio di escussione, per non perdere la garanzia il creditore deve insinuarsi al passivo entro il termine semestrale dell’art. 1957 c.c.; senza beneficio di escussione, può agire indifferentemente verso il debitore in procedura o verso il garante nelle forme ordinarie.

Sul versante opposto, la Cassazione (ord. n. 25268 del 2025) ha confermato che il creditore può insinuarsi anche nel passivo del fideiussore quando è quest’ultimo a finire in una procedura concorsuale, proprio perché il garante è un coobbligato in solido: la solidarietà lavora in entrambe le direzioni.

Cosa rischia chi ci crede

Chi attende la fine della liquidazione coatta convinto di dover pagare “solo il residuo” si espone due volte. Primo, il creditore agisce subito per l’intero, e il garante si trova impreparato. Secondo, la liquidazione coatta può durare molti anni: nel frattempo maturano interessi sul debito garantito (la sospensione degli interessi nel concorso vale per l’ente, non per il fideiussore) e le possibilità di trattare un saldo a stralcio si riducono.


Mito n. 3 — “La chiusura della procedura o il concordato liberano anche i garanti”

Il mito

“Quando la liquidazione coatta si chiude, o quando si fa un concordato e i creditori accettano una percentuale, il debito si chiude per tutti. Se la banca ha accettato il 20% dalla società, non può chiedere il resto a me.”

Perché ci credono in tanti

L’idea nasce da un’analogia ragionevole. La fideiussione è accessoria: segue le sorti dell’obbligazione principale (art. 1939 c.c.) e il fideiussore può opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale (art. 1945 c.c.). Inoltre il concordato omologato è effettivamente vincolante per tutti i creditori anteriori, che non possono pretendere dal debitore più di quanto promesso nella proposta. Da qui il salto logico: “se il debito principale si riduce, si riduce anche il mio”.

C’è poi un dato pratico: al termine della liquidazione coatta di una società, l’ente viene normalmente cancellato. Molti pensano che, scomparso il debitore, scompaia anche la garanzia.

La realtà

Il diritto della crisi d’impresa ha una regola costante, presente fin dalla legge fallimentare del 1942 e confermata dal Codice della crisi: gli effetti riduttivi del concordato valgono per il debitore, non per chi ne ha garantito i debiti.

Per il concordato preventivo lo dice testualmente l’art. 117 CCII: il concordato omologato è obbligatorio per i creditori anteriori, ma essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. La stessa logica governa il concordato nella liquidazione giudiziale e quello nella liquidazione coatta amministrativa (oggi disciplinato dall’art. 314 CCII; nella legge fallimentare l’art. 214 rinviava espressamente agli effetti dell’art. 135, che conservava ai creditori l’azione per l’intero contro coobbligati e fideiussori).

La ragione è funzionale: la garanzia esiste proprio per proteggere il creditore dal rischio di insolvenza del debitore principale. Se l’insolvenza bastasse a liberare il garante, la fideiussione non servirebbe a nulla nel solo caso in cui serve davvero.

Lo stesso vale per la chiusura della procedura con l’ultimo riparto e per la cancellazione dell’ente: il fideiussore resta obbligato per la parte di credito rimasta insoddisfatta, al netto di quanto il creditore ha effettivamente incassato dai riparti.

Va precisato un solo punto, che è il vero “fondo di verità” del mito: il discorso cambia per i soci illimitatamente responsabili di società di persone, ai quali il concordato della società si estende salvo patto contrario. In un caso di concordato semplificato, un tribunale ha ritenuto che la qualità di fideiussore del socio non escludesse l’estensione degli effetti concordatari nei suoi confronti. Ma la gran parte degli enti soggetti a liquidazione coatta (cooperative, consorzi, banche, assicurazioni) sono società di capitali o enti a responsabilità limitata, per cui l’eccezione ha uno spazio molto ristretto.

La prova

L’art. 117 CCII è chiarissimo nella sua seconda frase, che salva i diritti contro coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. La Cassazione, nella sent. n. 7263 del 18 marzo 2008, ha inoltre sottolineato che nel concordato della liquidazione coatta l’interesse pubblico riguarda la scelta tra conservazione e liquidazione dell’impresa, ma non prevale sulla tutela dei creditori: un principio che esclude letture “assolutorie” a favore dei terzi garanti.

Cosa rischia chi ci crede

Chi è convinto di essere stato liberato dal concordato o dalla chiusura non conserva la documentazione, non verifica le somme effettivamente distribuite dal commissario e, quando arriva la richiesta per il residuo, non sa nemmeno quanto il creditore abbia incassato. Eppure proprio quella verifica è decisiva: il garante non deve pagare due volte la stessa somma, e ogni euro ricevuto dal creditore nei riparti va scomputato dalla pretesa.

Per questo, quando arriva la richiesta per il residuo, il primo passo è chiedere al creditore un conteggio analitico che indichi il credito ammesso al passivo, le date e gli importi dei riparti incassati e gli interessi applicati dopo l’apertura della procedura. Solo confrontando questi dati con gli atti del commissario si può stabilire se la somma pretesa dal garante è corretta o gonfiata.


Mito n. 4 — “Se la banca non mi ha cercato entro sei mesi, sono libero”

Il mito

“C’è una legge che dice che se il creditore non si muove entro sei mesi dalla scadenza, il fideiussore è liberato. La società è in liquidazione da due anni e la banca non mi ha mai fatto causa: la garanzia è decaduta.”

Perché ci credono in tanti

Questa volta il fondamento normativo esiste davvero ed è importante. L’art. 1957 c.c. stabilisce che il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia continuate con diligenza. È una delle più efficaci difese del garante, e negli ultimi anni è tornata al centro del contenzioso dopo che le Sezioni Unite (sent. n. 41994 del 30 dicembre 2021) hanno dichiarato nulle, nelle fideiussioni riproduttive dello schema ABI censurato dalla Banca d’Italia, anche le clausole che derogano proprio all’art. 1957.

Il passaparola, però, ha semplificato la norma in tre modi sbagliati: ha dimenticato le deroghe valide, ha frainteso quali “istanze” contano e ha ignorato come incide la procedura concorsuale.

La realtà

Vero, ma solo a metà. La decadenza dell’art. 1957 c.c. opera solo se ricorrono insieme diverse condizioni, e ciascuna va verificata sul contratto e sui fatti.

Prima condizione: che la clausola di deroga non sia valida. Molte fideiussioni contengono una rinuncia ai termini dell’art. 1957. Se quella clausola è valida, la difesa non c’è. Se è nulla perché riproduce l’intesa anticoncorrenziale, la norma torna ad applicarsi. Ma la Cassazione a Sezioni Unite, con la sent. n. 24825 del 28 agosto 2026, ha ridimensionato gli automatismi: il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 vale come prova privilegiata dell’intesa solo per le fideiussioni omnibus del periodo 2002-2005; fuori da quel perimetro, e per le fideiussioni specifiche, il garante deve provare l’intesa con altri elementi.

Seconda condizione: che il creditore non abbia proposto “istanze” idonee. Quando il debitore principale è in procedura concorsuale, l’istanza contro di lui si propone con la domanda di ammissione al passivo (Cass. n. 18779 del 28 luglio 2017). Quindi la banca che si è insinuata nella liquidazione coatta entro i sei mesi ha, di regola, salvato la garanzia, anche se al fideiussore non ha mai scritto. E la stessa Cassazione ha chiarito da tempo che l’apertura della procedura non rende inoperante la decadenza, ma impone di valutare la diligenza del creditore in base agli strumenti disponibili (sent. n. 24060 del 10 novembre 2006).

Terza condizione: la clausola “a prima richiesta”. Le Sezioni Unite del 2026 hanno affermato che, se la fideiussione contiene anche la clausola di pagamento a prima richiesta, il creditore evita la decadenza perfino con una semplice richiesta stragiudiziale inviata al garante nei sei mesi, anche quando la deroga all’art. 1957 è stata dichiarata nulla. Una lettera raccomandata o una PEC possono bastare.

Quarta condizione: la durata pattuita. Se la fideiussione è stata collegata non alla scadenza dell’obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l’azione verso il garante non è soggetta al termine semestrale (Cass. n. 16758 del 27 novembre 2002).

C’è infine il tema del dies a quo. Con l’apertura della procedura concorsuale i debiti pecuniari dell’ente si considerano scaduti: per le obbligazioni non ancora scadute, il semestre decorre da quella data, come affermato dalla giurisprudenza formatasi sul fallimento.

La prova

La combinazione tra Cass. n. 18779/2017 e Sez. Un. n. 24825/2026 chiude la questione per i casi più frequenti: domanda di ammissione al passivo nei sei mesi, oppure richiesta stragiudiziale nei sei mesi in presenza di clausola a prima richiesta, sono sufficienti a impedire la decadenza.

Cosa rischia chi ci crede

Chi si convince di essere “decaduto dalla garanzia” spesso non solleva l’eccezione nei modi e nei tempi giusti. La decadenza ex art. 1957 c.c. è un’eccezione in senso stretto: va proposta tempestivamente nell’atto di opposizione, e sollevarla tardi equivale a perderla. Al contrario, chi la solleva senza aver verificato insinuazione al passivo, clausole e lettere ricevute rischia una sconfitta certa e la condanna alle spese.


Mito n. 5 — “Dopo tanti anni il debito verso il garante è sicuramente prescritto”

Il mito

“La società è in liquidazione coatta da più di dieci anni, nessuno mi ha mai chiesto nulla: il credito verso di me è prescritto per forza.”

Perché ci credono in tanti

La prescrizione ordinaria dei diritti di credito è di dieci anni (art. 2946 c.c.) e le liquidazioni coatte durano spesso più di un decennio. Inoltre è vero che l’apertura della liquidazione coatta, di per sé, non sospende né interrompe la prescrizione: lo ha ricordato la Cassazione anche di recente, nella sent. n. 6837 del 14 marzo 2025, rilevando che la norma della legge fallimentare sull’interruzione permanente non era richiamata dalla disciplina della liquidazione coatta. Il garante che sa questo pensa di avere la vittoria in tasca.

La realtà

Il punto che il passaparola ha perso per strada è l’art. 1310 c.c.: gli atti con cui il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche nei confronti degli altri debitori. E l’atto interruttivo più comune, in questi casi, è proprio la domanda di ammissione al passivo della procedura del debitore principale.

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 13143 del 2022 (resa in un caso di società fiduciaria in liquidazione coatta amministrativa), hanno affermato che l’insinuazione al passivo, equiparabile alla domanda giudiziale, interrompe la prescrizione con effetto permanente fino alla chiusura della procedura anche nei confronti del condebitore solidale. Applicato al fideiussore: finché la liquidazione coatta resta aperta e il creditore vi partecipa, la prescrizione verso il garante può non decorrere affatto.

La questione, però, non è del tutto uniforme quanto al momento in cui l’effetto permanente si produce. Nelle procedure “amministrative” la verifica dei crediti non è un giudizio, ma un’attività del commissario. Un orientamento (Cass. ord. n. 16166 dell’11 giugno 2024, in un’amministrazione straordinaria regolata dalle norme della liquidazione coatta) ha ritenuto che la sola richiesta del creditore non basti e che l’interruzione permanente decorra dal deposito dell’elenco dei crediti. La successiva Cass. n. 6837/2025, richiamando le Sezioni Unite, ha invece valorizzato la partecipazione del creditore alla procedura, collegando l’effetto permanente tanto alla sua domanda quanto alla comunicazione del commissario, con decorrenza dall’esecutività dell’elenco dei creditori ammessi.

Prima di eccepire la prescrizione, va ricostruita la cronologia esatta della procedura: data dell’insinuazione, data della comunicazione del commissario, data del deposito dello stato passivo, eventuali atti inviati direttamente al garante. Come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, l’eccezione di prescrizione del garante si vince o si perde sulle date, non sulle impressioni: per questo la prima cosa da fare è ricostruire la cronologia completa della procedura, atto per atto.

La prova

Sez. Un. n. 13143/2022 sull’estensione al coobbligato dell’effetto interruttivo permanente dell’insinuazione; Cass. n. 6837 del 14 marzo 2025 sull’applicazione del principio nelle procedure amministrate; Cass. ord. n. 16166 dell’11 giugno 2024 come voce più restrittiva sul momento di decorrenza.

Cosa rischia chi ci crede

Chi fonda tutta la difesa sulla prescrizione, senza aver verificato se e quando il creditore si è insinuato, rischia di vederla respinta in poche righe. Il danno è doppio: perde la causa e, concentrato su un’unica eccezione, trascura le altre difese che avrebbe potuto sollevare (decadenza ex art. 1957 c.c., nullità di clausole, errori nel saldo).


Mito n. 6 — “Il fideiussore che paga si rifà subito sulla procedura”

Il mito

“Va bene, pago la banca. Ma poi mi insinuo io nella liquidazione al posto suo e recupero quello che ho versato. In fondo il debito era della società.”

Perché ci credono in tanti

Il codice civile riconosce effettivamente al fideiussore che ha pagato due strumenti: la surrogazione nei diritti del creditore verso il debitore (art. 1949 c.c.) e il regresso contro il debitore principale (art. 1950 c.c.). Inoltre, prima ancora di pagare, il fideiussore può agire contro il debitore per essere “rilevato” quando questi è divenuto insolvente (art. 1953 c.c.). Tutto questo è vero, e alimenta l’idea che il garante possa rientrare rapidamente delle somme versate.

La realtà

Nella procedura concorsuale queste regole subiscono un correttivo decisivo. Per evitare che lo stesso credito venga contato due volte nel passivo, il Codice della crisi (art. 160 CCII, applicabile alla liquidazione coatta tramite l’art. 304, che riprende l’art. 61 l.fall.) stabilisce che il regresso tra coobbligati può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l’intero.

Quindi, se il fideiussore paga solo una parte del debito dopo l’apertura della liquidazione coatta, non può insinuarsi al passivo per quanto pagato finché il creditore non è integralmente soddisfatto. E non può nemmeno chiedere un’ammissione “con riserva” in attesa di pagare, perché il credito di regresso nasce con il pagamento.

La Cassazione ha applicato il principio anche alla surrogazione: nella liquidazione coatta opera la cristallizzazione della massa passiva e soltanto il fideiussore che abbia soddisfatto il creditore prima dell’apertura della procedura può insinuarsi in luogo suo (Cass. n. 19097 del 2007, in un caso di liquidazione coatta di una cooperativa).

C’è un’eccezione importante, che il fideiussore privato non può però invocare: i soggetti che garantiscono per legge senza essere coobbligati solidali del debitore, come il Fondo di garanzia per le PMI, possono insinuarsi non appena pagano, anche parzialmente, perché per loro il divieto di regresso parziale non opera (Cass. ord. n. 29599 del 10 novembre 2025).

Lo strumento che resta al fideiussore prima di pagare

C’è però una tutela che il garante può attivare anche prima di pagare, e che il passaparola trascura: l’azione di rilievo dell’art. 1953 c.c. Quando il debitore principale è divenuto insolvente, il fideiussore può agire contro di lui per ottenere che gli procuri la liberazione o, in mancanza, che presti le garanzie necessarie ad assicurargli il soddisfacimento dell’eventuale regresso. Nei confronti di un ente in liquidazione coatta, però, questa azione deve fare i conti con le regole del concorso: l’ente non può essere costretto ad atti che alterino la parità tra i creditori, e il suo esito pratico è perciò modesto.

Più utile, sul piano operativo, è negoziare con il creditore prima di pagare: ad esempio un pagamento a saldo e stralcio accompagnato dalla cessione del credito residuo e della relativa posizione nella procedura. Così il garante subentra a pieno titolo nella posizione del creditore soddisfatto e partecipa ai riparti successivi, senza scontrarsi con il divieto di regresso parziale. È un’operazione che va costruita con attenzione, verificando lo stato passivo, i riparti già eseguiti e le prospettive di quelli futuri.

La prova

La Cassazione, sent. n. 5964 del 6 marzo 2025, decidendo proprio l’opposizione allo stato passivo di una società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa proposta da una banca fideiussore, ha affermato che il fideiussore che non ha ancora pagato non è titolare di alcun credito di regresso e non può essere ammesso con riserva, perché il pagamento è il fatto costitutivo del suo credito.

Cosa rischia chi ci crede

Il garante che paga contando di “rientrare” dalla procedura può scoprire di non poterlo fare per anni, o di poterlo fare solo in misura minima e in coda ai riparti. La scelta su quanto, quando e come pagare (pagamento integrale, transazione a saldo con cessione del credito, accordo con il creditore sulla surroga) va quindi presa sapendo in anticipo che cosa sarà possibile recuperare dopo, non a posteriori.


Mito n. 7 — “Le fideiussioni bancarie su modulo ABI sono nulle, quindi non devo nulla”

Il mito

“Ho letto che le fideiussioni firmate in banca sul modello ABI sono state dichiarate nulle dalla Cassazione. Quindi la mia garanzia non vale e la banca non può chiedermi niente, liquidazione coatta o no.”

Perché ci credono in tanti

Nel 2005 la Banca d’Italia (provvedimento n. 55/2005) ha accertato che tre clausole dello schema ABI per le fideiussioni omnibus (reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c.) erano frutto di un’intesa anticoncorrenziale. Da allora migliaia di fideiussori hanno impugnato le garanzie e la notizia delle “fideiussioni nulle” ha fatto il giro del web. Il fondo di verità è che quelle clausole, effettivamente, possono essere nulle.

La realtà

Le Sezioni Unite, con la sent. n. 41994 del 30 dicembre 2021, hanno chiarito che la nullità è parziale: cadono soltanto le clausole che riproducono quelle censurate, mentre la fideiussione resta valida nel resto, salvo prova che le parti non l’avrebbero conclusa senza quelle clausole. La garanzia, dunque, di regola sopravvive: il fideiussore resta obbligato, ma senza le clausole più gravose.

La conseguenza pratica più rilevante della nullità è che torna ad applicarsi l’art. 1957 c.c. e, con esso, la possibile decadenza del creditore che non si è attivato nei sei mesi (si veda il Mito n. 4). Inoltre la caduta della clausola di sopravvivenza può incidere sulle pretese della banca quando l’obbligazione principale sia stata dichiarata invalida.

Le Sezioni Unite del 28 agosto 2026 (sent. n. 24825) hanno poi delimitato la portata della “prova privilegiata”: essa vale per le fideiussioni omnibus rilasciate nel triennio 2002-2005; per le fideiussioni anteriori, successive o specifiche il garante deve dimostrare con ulteriori mezzi (anche con l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.) che l’intesa era in atto e riguardava anche quel tipo di garanzia.

La prova

Sez. Un. n. 41994/2021 sulla nullità parziale; Sez. Un. n. 24825/2026 sui limiti temporali e oggettivi della prova e sul rapporto tra clausola a prima richiesta e art. 1957 c.c.

Cosa rischia chi ci crede

Chi si oppone a un decreto ingiuntivo limitandosi a dire “il modulo è ABI, quindi è nullo” rischia oggi un rigetto rapido, soprattutto se la garanzia è successiva al 2005 o è una fideiussione specifica. La difesa sulle clausole ABI resta utile, ma va costruita: data della garanzia, tipo di fideiussione, testo delle clausole, presenza o meno della clausola a prima richiesta, attività svolte dal creditore nei sei mesi.


Il mito alla prova dei numeri

Tre simulazioni dimostrative, con dati ipotetici, mostrano che cosa accade in concreto a chi agisce credendo a una delle convinzioni sbagliate.

Simulazione A — Il garante che si sente protetto dalla procedura

Ipotesi: una cooperativa ha un’esposizione verso la banca di 148.730 €, garantita da fideiussione solidale del presidente, persona fisica con reddito da lavoro dipendente di 2.640 € netti mensili. La cooperativa viene posta in liquidazione coatta amministrativa. Il 14 febbraio la banca notifica al presidente un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per l’intero importo.

Il presidente, convinto che la procedura “blocchi tutto” (Mito n. 1), non fa nulla. Il termine di 40 giorni per l’opposizione scade il 26 marzo. Da quel momento il decreto è definitivo. Il 9 maggio riceve il precetto; decorsi dieci giorni la banca può pignorare lo stipendio presso il datore di lavoro. Applicando il limite di un quinto, la trattenuta mensile è di circa 528 €: per estinguere il solo capitale servirebbero oltre 280 mensilità, cioè più di 23 anni, senza contare interessi e spese.

Se invece il presidente avesse fatto esaminare la garanzia entro il 26 marzo, avrebbe potuto verificare la data della fideiussione, la presenza di clausole ABI, l’eventuale decadenza ex art. 1957 c.c. e la correttezza del saldo, e proporre opposizione o impostare una trattativa da una posizione di forza.

Simulazione B — Il creditore concorre per l’intero, il garante non recupera

Ipotesi: credito della banca verso un consorzio in liquidazione coatta di 96.420 €. Prima dell’apertura nessuno ha pagato nulla. La banca si insinua per l’intero. Dopo l’apertura il fideiussore, convinto di potersi poi “rifare sulla procedura” (Mito n. 6), versa alla banca 41.180 €.

Conseguenze: la banca resta ammessa al passivo per 96.420 € (art. 160 CCII). Se il commissario distribuisce un riparto del 18,5%, la banca riceve 17.837,70 €. Totale incassato dalla banca: 41.180 + 17.837,70 = 59.017,70 €. Residuo ancora dovuto dal garante: 96.420 − 59.017,70 = 37.402,30 €. Il fideiussore, finché la banca non è soddisfatta per l’intero, non può insinuarsi per i 41.180 € pagati, né con riserva.

Se lo stesso pagamento di 41.180 € fosse avvenuto prima dell’apertura, la banca avrebbe concorso solo per 55.240 €, il fideiussore avrebbe potuto insinuarsi per la somma pagata, ma la banca avrebbe avuto diritto a farsi assegnare la quota di riparto spettante al garante fino a completa soddisfazione (art. 161 CCII). Il momento del pagamento cambia radicalmente l’esito.

Simulazione C — La prescrizione che non c’è

Ipotesi: una cooperativa viene posta in liquidazione coatta il 3 aprile 2014. La banca presenta domanda di ammissione al passivo il 9 settembre 2014; lo stato passivo è depositato e diventa esecutivo il 17 giugno 2016. La procedura è ancora aperta. Il 6 ottobre 2026 la banca notifica al fideiussore un decreto ingiuntivo per 63.915 €.

Il fideiussore eccepisce la prescrizione decennale (Mito n. 5), calcolata dal 2014. Ma l’insinuazione al passivo ha interrotto la prescrizione anche nei suoi confronti (art. 1310 c.c.) con effetto permanente finché la procedura è aperta: qualunque sia la decorrenza adottata (2014 o 2016), la prescrizione non è maturata. L’eccezione è destinata al rigetto.

Variante: se la banca non si fosse mai insinuata e non avesse inviato alcun atto né alla cooperativa né al garante dopo il 3 aprile 2014, l’apertura della procedura da sola non avrebbe interrotto nulla, e al 6 ottobre 2026 il decennio sarebbe ampiamente decorso: lì l’eccezione avrebbe serie probabilità di essere accolta. Stessa procedura, esito opposto: tutto dipende dagli atti compiuti e dalle loro date.


Il fondo di verità

Ogni mito che abbiamo esaminato nasce da una norma vera, applicata fuori dal suo perimetro. Rimettere ciascun frammento al suo posto restituisce un quadro coerente.

È vero che la liquidazione coatta blocca le azioni. Ma le blocca contro l’ente e contro i suoi beni, per garantire la parità tra i creditori. Il patrimonio del garante non fa parte della massa e resta aggredibile con gli strumenti ordinari.

È vero che il fideiussore può avere il beneficio di escussione. Ma solo se pattuito; e anche in quel caso, di fronte a una procedura concorsuale, l’escussione passa per l’insinuazione al passivo, non per l’attesa della chiusura.

È vero che il concordato riduce i debiti. Ma li riduce per il debitore che lo propone. I coobbligati e i fideiussori restano esposti per l’intero, con la sola eccezione, di portata limitata, dei soci illimitatamente responsabili.

È vero che esiste una decadenza semestrale a favore del garante. Ma richiede che non vi siano deroghe valide, che il creditore non abbia proposto istanze idonee (e l’insinuazione al passivo è un’istanza idonea), che non operi una clausola a prima richiesta che consente di attivarsi con una semplice lettera, e che la garanzia non sia stata collegata all’integrale adempimento.

È vero che l’apertura della procedura non interrompe la prescrizione. Ma la interrompe l’insinuazione del creditore, e quell’effetto si estende ai coobbligati e dura, secondo le Sezioni Unite, per tutta la procedura. Resta da verificare il momento esatto da cui decorre.

È vero che il fideiussore che paga ha diritto di regresso e surroga. Ma nel concorso può esercitarli solo dopo l’integrale soddisfacimento del creditore, salvo che abbia pagato prima dell’apertura.

È vero che le clausole ABI possono essere nulle. Ma la nullità è parziale, la prova privilegiata ha confini precisi e la garanzia, di regola, resta in piedi.

La lezione comune è che in questa materia nessuna difesa è automatica e nessuna è inutile in partenza: ciascuna dipende da dati verificabili (date, testi contrattuali, atti del commissario, comunicazioni ricevute) che vanno raccolti prima di decidere qualsiasi mossa.


Mito vs realtà: il quadro in una tabella

Per chi deve orientarsi in fretta, ecco il confronto diretto tra ciò che circola e ciò che dicono norme e giurisprudenza. Ogni riga rinvia al mito corrispondente, dove trovi condizioni ed eccezioni. La tabella non sostituisce l’esame del singolo contratto: serve a capire dove si annidano gli errori più frequenti e su quali punti concentrare la verifica.

Il mitoCome stanno le cose
La liquidazione coatta blocca le azioni contro tuttiBlocca solo le azioni contro l’ente e i suoi beni; contro fideiussori e coobbligati il creditore agisce nelle forme ordinarie (artt. 1292, 1944 c.c.; Cass. 24296/2017)
Il garante paga solo il residuo dopo i ripartiNella fideiussione solidale il creditore può chiedere subito l’intero e, insieme, insinuarsi per l’intero (artt. 160-161 CCII)
Concordato e chiusura liberano i garantiI creditori conservano i diritti contro coobbligati e fideiussori (art. 117 CCII); il garante risponde del residuo, al netto dei riparti
Sei mesi senza notizie = garanzia decadutaSolo se manca una deroga valida; l’insinuazione al passivo è istanza idonea (Cass. 18779/2017); con clausola a prima richiesta basta una richiesta stragiudiziale (Sez. Un. 24825/2026)
Dopo dieci anni è tutto prescrittoL’insinuazione interrompe la prescrizione anche verso i coobbligati, con effetto permanente (Sez. Un. 13143/2022; art. 1310 c.c.)
Il fideiussore che paga si rifà subito sulla proceduraRegresso solo dopo integrale soddisfazione del creditore; niente ammissione con riserva prima del pagamento (Cass. 5964/2025)
Modulo ABI = fideiussione nullaNullità solo parziale (Sez. Un. 41994/2021); prova privilegiata limitata alle omnibus 2002-2005 (Sez. Un. 24825/2026)

Le domande di verifica

Quindi è vero che la banca può chiedermi tutto il debito anche se la società è in liquidazione coatta? Sì, se la fideiussione è solidale. È la regola, salvo beneficio di escussione espressamente pattuito. La banca può agire contro di te per l’intero e, nello stesso tempo, partecipare alla procedura. Non può però incassare complessivamente più di quanto le spetta: ogni somma ricevuta nei riparti riduce il tuo debito.

Quindi è vero che, se la banca si è insinuata nella liquidazione, non posso più eccepire la decadenza dell’art. 1957 c.c.? Dipende. Se l’insinuazione è avvenuta entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione (che, con l’apertura della procedura, si considera scaduta), di regola la decadenza è evitata. Se è avvenuta oltre il semestre, e non c’è una deroga valida né una richiesta stragiudiziale tempestiva in presenza di clausola a prima richiesta, la difesa resta in piedi. Serve la data esatta della domanda di ammissione.

Quindi è vero che posso chiedere al commissario di essere rimborsato appena pago? No, non subito. Se paghi dopo l’apertura della procedura, puoi insinuarti per il regresso solo quando il creditore è stato soddisfatto per l’intero. Prima del pagamento non puoi chiedere neppure l’ammissione con riserva. Diverso è il caso in cui tu abbia pagato prima dell’apertura.

Quindi è vero che, se l’ente viene cancellato a fine procedura, non devo più niente? No. La cancellazione dell’ente debitore non estingue la tua obbligazione di garanzia per il residuo non soddisfatto dai riparti. Conviene però farsi rilasciare dal creditore il conteggio di quanto ricevuto nella procedura, per verificare che la pretesa residua sia corretta.

Quindi è vero che posso tentare una soluzione se non sono in grado di pagare? Sì. Il fideiussore persona fisica che non riesce a far fronte al debito di garanzia insieme agli altri debiti può valutare gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dal Codice della crisi, oltre alle trattative dirette con il creditore o con il cessionario del credito. La scelta dipende dalla situazione complessiva di patrimonio e redditi, e va presa prima che le azioni esecutive siano avanzate.


Le sentenze che smontano i miti

Di seguito i provvedimenti di riferimento, ciascuno collegato al mito che smentisce o ridimensiona. I principi sono riformulati in sintesi; per l’applicazione al caso concreto va sempre letto il testo integrale.

1. Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 5037 dell’8 aprile 2002 Principio: verso un ente in liquidazione coatta, la domanda giudiziale ordinaria di accertamento del credito è temporaneamente improponibile, perché la prima verifica spetta al commissario; la regola vale anche per le banche in liquidazione. Rilevanza: spiega da dove nasce il Mito n. 1 e ne segna il confine, perché l’improponibilità riguarda l’ente, non i garanti.

2. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 339 del 9 gennaio 2013 Principio: nella liquidazione coatta i crediti verso l’ente, anche prededucibili, si tutelano solo nelle forme concorsuali, in un’unica sede. Rilevanza: conferma il fondo di verità del Mito n. 1, sempre limitato al patrimonio dell’ente.

3. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 24296 del 16 ottobre 2017 Principio: con il debitore principale in procedura concorsuale, se c’è beneficio di escussione il creditore deve insinuarsi nei sei mesi; nella fideiussione solidale può scegliere se agire verso la procedura o verso il garante nelle forme ordinarie. Rilevanza: smentisce i Miti n. 1 e n. 2.

4. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 18779 del 28 luglio 2017 Principio: aperta una procedura concorsuale a carico del debitore principale, l’istanza richiesta dall’art. 1957 c.c. si propone nelle forme dell’insinuazione al passivo. Rilevanza: ridimensiona il Mito n. 4, perché l’insinuazione tempestiva salva la garanzia.

5. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 24060 del 10 novembre 2006 Principio: l’apertura della procedura concorsuale non rende inoperante la decadenza dell’art. 1957 c.c.; la diligenza del creditore si misura sugli strumenti che l’ordinamento gli lascia. Rilevanza: mostra che il Mito n. 4 ha un fondamento reale, da verificare caso per caso.

6. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 16758 del 27 novembre 2002 Principio: se la durata della fideiussione è legata all’integrale adempimento e non alla scadenza dell’obbligazione principale, l’azione verso il garante non soggiace al termine dell’art. 1957 c.c. Rilevanza: altra condizione che il Mito n. 4 ignora.

7. Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 41994 del 30 dicembre 2021 Principio: le fideiussioni conformi allo schema ABI censurato sono nulle solo nelle clausole riproduttive dell’intesa, salvo prova che le parti non avrebbero concluso il contratto senza di esse. Rilevanza: smonta il Mito n. 7 e spiega perché la deroga all’art. 1957 può cadere (Mito n. 4).

8. Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 24825 del 28 agosto 2026 Principio: il provvedimento Banca d’Italia n. 55/2005 è prova privilegiata solo per le fideiussioni omnibus del 2002-2005; altrove è un elemento da integrare. In presenza di clausola a prima richiesta, il creditore evita la decadenza ex art. 1957 c.c. anche con una richiesta stragiudiziale tempestiva, pur se la deroga è nulla. Rilevanza: decisiva per i Miti n. 4 e n. 7.

9. Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 13143 del 2022 Principio: l’insinuazione al passivo della società in liquidazione coatta interrompe la prescrizione con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura anche verso il condebitore solidale. Rilevanza: smentisce il Mito n. 5.

10. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 6837 del 14 marzo 2025 Principio: l’apertura della procedura amministrata non interrompe la prescrizione, ma la partecipazione del creditore alla verifica del passivo produce un’interruzione permanente per tutta la durata della procedura. Rilevanza: conferma che il Mito n. 5 è falso e ne individua il frammento vero (l’apertura da sola non basta).

11. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 16166 dell’11 giugno 2024 Principio: nella procedura regolata dalle norme della liquidazione coatta, la sola domanda del creditore non produce l’interruzione permanente, che decorre dal deposito dell’elenco dei crediti. Rilevanza: mostra che sul momento di decorrenza la giurisprudenza non è uniforme; utile a chi deve ricostruire le date (Mito n. 5).

12. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 5964 del 6 marzo 2025 Principio: il fideiussore che non ha ancora pagato non ha alcun credito di regresso e non può essere ammesso al passivo, nemmeno con riserva; deciso in una liquidazione coatta di cooperativa. Rilevanza: smentisce il Mito n. 6.

13. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 19097 del 2007 Principio: nella liquidazione coatta opera la cristallizzazione della massa passiva e la regola sul regresso tra coobbligati si applica anche alla surroga del fideiussore che paga dopo l’apertura. Rilevanza: completa la smentita del Mito n. 6.

14. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 29599 del 10 novembre 2025 Principio: il Fondo di garanzia, che garantisce per legge senza essere coobbligato solidale, può insinuarsi in surroga appena paga, senza attendere l’integrale soddisfacimento della banca. Rilevanza: delimita il Mito n. 6, chiarendo che l’eccezione non riguarda il fideiussore privato.

15. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 7263 del 18 marzo 2008 Principio: nel concordato della liquidazione coatta l’interesse pubblico incide sulla scelta tra conservazione e liquidazione, ma non sacrifica la tutela dei creditori. Rilevanza: rafforza la smentita del Mito n. 3.


Cosa può fare lo Studio Monardo

Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e trasformiamo le verifiche in difese concrete. Ecco gli strumenti che lo Studio mette in campo quando un creditore si rivolge a un fideiussore o a un coobbligato di un ente in liquidazione coatta amministrativa.

  1. Esaminiamo il contratto di garanzia clausola per clausola: verifichiamo se la fideiussione è solidale o con beneficio di escussione, omnibus o specifica, se contiene deroghe all’art. 1957 c.c., clausole di reviviscenza e sopravvivenza, clausola a prima richiesta, e da quando è stata firmata.
  2. Ricostruiamo la cronologia della procedura: acquisiamo il provvedimento di liquidazione, la data dell’insinuazione del creditore, la comunicazione del commissario, il deposito e l’esecutività dello stato passivo, i riparti eseguiti.
  3. Verifichiamo la decadenza ex art. 1957 c.c.: confrontiamo le date della scadenza, dell’insinuazione e di ogni richiesta inviata al garante, alla luce dei principi delle Sezioni Unite del 2026.
  4. Accertiamo l’eventuale prescrizione: ricerchiamo ogni atto interruttivo verso il debitore e verso il garante, applicando l’art. 1310 c.c. e gli orientamenti sulla decorrenza dell’effetto permanente.
  5. Valutiamo la nullità delle clausole ABI: collochiamo la garanzia nel perimetro della prova privilegiata o, se fuori, impostiamo la prova dell’intesa, compresa la richiesta di ordine di esibizione.
  6. Contestiamo il quantum: facciamo ricalcolare il saldo con i commercialisti dello staff, scomputando i riparti ricevuti dal creditore e verificando interessi e addebiti sul rapporto garantito.
  7. Proponiamo opposizione al decreto ingiuntivo e al precetto nei termini di legge, chiedendo, quando ne ricorrono i presupposti, la sospensione dell’esecutività.
  8. Gestiamo la trattativa con la banca o con il cessionario del credito, valutando saldo a stralcio, piani di rientro o pagamento con surroga, e calcolando in anticipo quanto sarà recuperabile dalla procedura in base agli artt. 160 e 161 CCII.
  9. Tuteliamo il fideiussore che ha già pagato: predisponiamo l’insinuazione al passivo per surroga o regresso nel momento in cui diventa ammissibile e, se il commissario la respinge, l’opposizione allo stato passivo.
  10. Valutiamo gli strumenti del sovraindebitamento quando il debito di garanzia, sommato agli altri, supera la capacità di pagamento della persona.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questa materia pesa in modo particolare il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario: le garanzie in gioco sono quasi sempre fideiussioni bancarie, e le questioni decisive (clausole ABI, art. 1957 c.c., ricalcolo del saldo) richiedono competenze bancarie e contabili integrate. Altrettanto rilevante è la qualifica di avvocato cassazionista, perché molte delle regole esaminate sono state definite da pronunce recenti delle Sezioni Unite e possono conoscere ulteriori sviluppi.

Lo Studio garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore e la stessa linea difensiva in ogni grado. E lavora con uno staff di avvocati e commercialisti che esaminano insieme lo stesso fascicolo, così che la verifica giuridica delle clausole e quella contabile del debito procedano di pari passo.


Chiusura

La liquidazione coatta amministrativa di un ente cambia molto per i suoi creditori, ma cambia poco per chi ne ha garantito i debiti: il garante resta esposto, spesso per l’intero, e il tempo lavora contro di lui. L’informazione corretta è la prima difesa: sapere che la procedura non ti protegge è ciò che ti spinge ad agire quando le difese sono ancora tutte disponibili.

Lo Studio Monardo è attrezzato per questa materia perché essa unisce diritto bancario, crisi d’impresa e contenzioso di legittimità: lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avv. Monardo affronta le fideiussioni bancarie e i conteggi; la sua qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa gli consente di leggere dall’interno le dinamiche della procedura concorsuale; la qualità di cassazionista assicura che la difesa possa essere portata fino all’ultimo grado; e, se il garante è una persona in difficoltà, la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento apre strade ulteriori.

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La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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