Introduzione: un decreto che arriva in un giorno qualsiasi
Il decreto arriva senza preavviso. Un mattino il Ministro, su proposta dell’IVASS, revoca l’autorizzazione a una compagnia e la mette in liquidazione coatta amministrativa. Da quel giorno migliaia di polizze fideiussorie emesse da quella compagnia – a garanzia di appalti, locazioni commerciali, contributi, piani di pagamento, contratti di fornitura – cambiano natura. Non spariscono dalla sera alla mattina. Ma smettono di essere ciò per cui erano state comprate: una promessa di pagamento pronta e sicura.
Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. È la regola che attraversa tutta questa ricostruzione. Perché la liquidazione coatta di un assicuratore non è un evento: è una sequenza. Ci sono termini che corrono dal giorno del decreto, altri dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, altri ancora dalla lettera che i commissari spediscono ai creditori. E intanto, fuori dalla procedura, il creditore garantito guarda il contratto e si chiede se può pretendere una nuova garanzia, risolvere, agire subito contro il debitore.
La timeline, in sintesi, è questa. Giorno 0: il decreto e il blocco di ogni azione contro la compagnia. Prime settimane: il beneficiario della polizza reagisce e il contraente deve decidere come ricostituire la garanzia. Sessantesimo giorno dalla pubblicazione: la soglia oltre la quale i rischi non coperti escono dalla tutela prioritaria. Entro sessanta giorni dalla nomina: la lettera dei commissari. Poi i reclami, le domande, lo stato passivo, le opposizioni in quindici giorni. Infine, anni di riparti e, spesso, l’azione di rivalsa della procedura contro chi aveva chiesto la polizza.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia? Perché la sorte di una polizza fideiussoria in LCA si decide su due tavoli che richiedono competenze diverse ma coordinate. Il primo è quello delle garanzie finanziarie e dei rapporti con imprese vigilate, che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo presidia come coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario. Il secondo è quello del contenzioso: opposizioni allo stato passivo, appelli, giudizi contro il creditore garantito, fino al ricorso per cassazione, che l’Avvocato può patrocinare in prima persona in quanto cassazionista. E quando il contraente è un’impresa che non riesce a ricostituire la garanzia senza entrare in tensione finanziaria, entrano in gioco le sue abilitazioni di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e di Gestore della crisi da sovraindebitamento.
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La mappa temporale: dove ti trovi e cosa ti aspetta
Prima di entrare nelle singole tappe serve una mappa. La procedura di liquidazione coatta delle imprese di assicurazione è regolata dagli articoli 245 e seguenti del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 209/2005, “CAP”), che per gli effetti sui creditori e sui rapporti preesistenti rinvia, nel testo oggi vigente, alle disposizioni del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. La polizza fideiussoria, dal canto suo, vive nel diritto civile delle garanzie: fideiussione (artt. 1936 ss. c.c.) o contratto autonomo di garanzia, a seconda delle clausole.
Le due discipline si incrociano. Da un lato la procedura concorsuale congela la compagnia; dall’altro il rapporto tra il debitore (contraente della polizza) e il suo creditore (beneficiario) continua a vivere, con tutte le sue scadenze.
La tabella che segue fissa le tappe e i termini. Ogni riga rimanda alla sezione in cui il passaggio è sviluppato.
| Tappa | Quando | Cosa accade | Norma | Sezione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giorno 0 | Decreto di LCA, cessano gli organi della compagnia | art. 245 CAP | Giorno 0 |
| 2 | Dal giorno 0 | Divieto di azioni ed esecuzioni contro la compagnia; pubblicazione in G.U. | artt. 247 e 249 CAP | Giorni 1-10 |
| 3 | Settimane 1-8 | Il beneficiario chiede sostituzione o escute; il contraente reagisce | artt. 1186, 1943 c.c.; contratto | Settimane 1-8 |
| 4 | 60° giorno dalla G.U. | Soglia per i “sinistri” con priorità sulle riserve tecniche; eventuale trasferimento del portafoglio | artt. 257, c. 3, e 258, c. 4, CAP | Giorno 60 |
| 5 | Entro 60 giorni dalla nomina | Lettera dei commissari con le somme a credito | art. 252, c. 1, CAP | Entro 60 giorni dalla nomina |
| 6 | Entro 30 giorni dalla lettera | Reclamo ai commissari | art. 252, c. 5, CAP | Entro 30 giorni |
| 7 | Entro 90 giorni dalla G.U. | Domanda dei creditori non avvisati | art. 252, c. 6, CAP | Entro 90 giorni dalla G.U. |
| 8 | Nei 90 giorni successivi | Deposito dello stato passivo; comunicazione agli esclusi | art. 252, cc. 7-9, CAP | Stato passivo |
| 9 | 15 giorni dalla comunicazione | Opposizione allo stato passivo | art. 254 CAP | Stato passivo |
| 10 | 15 giorni dalla notifica della sentenza | Appello | art. 255 CAP | Stato passivo |
| 11 | Fino all’ultimo riparto | Insinuazioni tardive, riparti parziali, rivalsa contro il contraente | artt. 256, 260 CAP; art. 1950 c.c. | Anni 1-10 |
| 12 | 20 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino | Contestazioni al bilancio finale e al piano di riparto | art. 261 CAP | Anni 1-10 |
Una precisazione di metodo. Per i creditori che hanno residenza o sede in un altro Stato membro dell’Unione, i termini per reclami e opposizioni sono raddoppiati (art. 253, comma 4, CAP). In questo articolo i calcoli sono fatti per un creditore italiano.
Giorno 0: il decreto che congela la compagnia
Cosa succede
Il calendario parte da un atto amministrativo. Il Ministro competente, su proposta dell’IVASS, dispone con decreto la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa in tutti i rami e la liquidazione coatta amministrativa. Il presupposto è la presenza di irregolarità, violazioni o perdite previste di eccezionale gravità (art. 245, comma 1, CAP). Non serve un giudice: è la differenza più vistosa rispetto al vecchio fallimento e all’attuale liquidazione giudiziale.
Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli organi amministrativi e di controllo della compagnia (art. 245, comma 4, CAP). Al loro posto l’IVASS nomina uno o più commissari liquidatori e un comitato di sorveglianza (art. 246 CAP). I commissari diventano i rappresentanti legali dell’impresa, accertano il passivo e liquidano l’attivo (art. 250, comma 1, CAP).
Un dato va fissato subito. Le imprese di assicurazione non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta (art. 245, comma 7, CAP). Chi ha in mano una polizza fideiussoria di una compagnia italiana dissestata, quindi, non vedrà mai un “fallimento” della compagnia: vedrà sempre e solo una LCA, con le sue regole speciali.
La norma
Il riferimento è l’art. 245 CAP per l’apertura e gli effetti sugli organi. Per gli effetti sui creditori, l’art. 249 CAP stabilisce che dalla data di emanazione del provvedimento non può essere promossa o proseguita alcuna azione né alcun atto di esecuzione forzata o cautelare contro l’impresa. Il secondo comma, nel testo aggiornato, richiama gli effetti previsti dal Codice della crisi per i creditori e per i rapporti giuridici pendenti.
C’è poi la natura della polizza. La giurisprudenza, da decenni, legge la cosiddetta assicurazione fideiussoria o cauzionale come un contratto con funzione di garanzia e non come un vero contratto di assicurazione. Già Cass. civ., sez. I, 2 agosto 1990, n. 7766 osservava che quando l’obbligazione della compagnia coincide, per oggetto e misura, con quella del debitore garantito, manca il rischio tipico dell’assicurazione e si applica la disciplina della fideiussione, salvo deroghe. Le Sezioni Unite (Cass. civ., S.U., 18 febbraio 2010, n. 3947) hanno poi ricondotto la polizza con clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” al contratto autonomo di garanzia.
Perché questo conta al giorno 0? Perché dalla qualificazione dipendono le difese di tutti i protagonisti nelle tappe successive: le eccezioni che il debitore può far valere, la decadenza dell’art. 1957 c.c., l’azione di rivalsa della procedura.
I termini che si attivano
Dal giorno 0 non decorre ancora alcun termine a carico del beneficiario o del contraente. Si attiva però un effetto immediato e definitivo: dal giorno del decreto ogni azione individuale contro la compagnia è preclusa. Il beneficiario che il giorno prima avrebbe potuto chiedere un decreto ingiuntivo contro la compagnia, ora non può più farlo.
Si attiva anche un “contatore” che correrà più avanti: la nomina dei commissari, da cui decorrono i sessanta giorni per le loro comunicazioni (art. 252, comma 1, CAP).
Cosa può fare il debitore ora
Il contraente della polizza – l’appaltatore, il conduttore, l’impresa che ha ottenuto una dilazione – il giorno 0 di solito non sa nulla. È il momento in cui conviene saperlo per primo. La prima finestra difensiva si apre qui: verificare subito chi ha emesso la polizza e in quale stato si trova, consultando gli elenchi pubblicati dall’IVASS e la Gazzetta Ufficiale.
Le opzioni concrete, in questa fase, sono tre:
- recuperare il testo integrale della polizza e delle condizioni generali, per capire se si tratta di fideiussione o di garanzia autonoma;
- rileggere il contratto principale cercando le clausole sulla sostituzione della garanzia, sulla risoluzione e sulla decadenza dal termine;
- aprire un contatto preventivo con il creditore, prima che sia lui a scoprire la notizia e a reagire d’istinto.
Ciò che è precluso è altrettanto chiaro: non serve chiedere alla compagnia la “conferma” della copertura, né pretendere da lei la restituzione del premio. Ogni pretesa verso l’impresa ormai passa dalla procedura.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è pensare che la LCA riguardi solo la compagnia e il beneficiario. “La garanzia è un problema loro”, si sente dire. Non è così. La liquidazione del garante non tocca il debito principale: il contraente resta obbligato verso il proprio creditore esattamente come prima. E in più rischia di vedersi chiedere una nuova garanzia, con tempi stretti e costi che non aveva messo in conto.
Quanto dura realmente
Il giorno 0 dura, appunto, un giorno. Ma la notizia arriva al contraente spesso con settimane di ritardo, quando è già il creditore a scrivergli. Quel ritardo è tempo perso.
Dal giorno 1 al giorno 10: la Gazzetta, il blocco delle azioni e ciò che resta della polizza
Cosa succede
A questo punto la procedura entra nella fase della pubblicità. Il provvedimento di liquidazione viene pubblicato a cura dell’IVASS nella Gazzetta Ufficiale, per estratto nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, e riprodotto nel Bollettino dell’Istituto (art. 247, comma 1, CAP). Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano l’atto di nomina per l’iscrizione nel registro delle imprese (art. 247, comma 3, CAP).
Il dato da segnare in calendario è la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Da quella data, non dal decreto, decorrono due termini decisivi: i sessanta giorni dell’art. 258 e i novanta giorni dell’art. 252, comma 6, CAP. Tra decreto e pubblicazione possono passare pochi giorni o qualche settimana: confondere le due date è il modo più rapido per sbagliare tutti i conteggi successivi.
Nel frattempo, i commissari si insediano, prendono in consegna l’azienda con un verbale sommario, acquisiscono la situazione dei conti e formano l’inventario (art. 251 CAP).
La norma
Il blocco delle azioni discende dall’art. 249, comma 1, CAP. La Cassazione ha precisato più volte la portata di questa regola: i crediti verso un’impresa in liquidazione coatta possono essere fatti valere solo in sede concorsuale; il giudice ordinario può conoscerne solo in un secondo momento, attraverso le opposizioni o le impugnazioni dello stato passivo. La domanda già proposta davanti al giudice ordinario diventa improcedibile, sia essa di condanna o di mero accertamento.
C’è un’eccezione che il calendario rende decisiva. Cass. civ., sez. III, 27 novembre 2002, n. 16758 ha chiarito, applicando la regola della legge fallimentare estesa alla LCA, che il giudizio non diventa improseguibile se, prima che l’apertura della procedura sia formalmente acquisita al processo, è già stata pronunciata una sentenza che accerta il credito, anche se non ancora definitiva. Per il beneficiario che aveva già avviato una causa contro la compagnia, quindi, la data della sentenza rispetto alla data del decreto può cambiare tutto.
I termini che si attivano
Con la pubblicazione in G.U. si attivano:
- il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, che delimita i “sinistri” ammessi alla soddisfazione prioritaria sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni (art. 258, comma 4, CAP) e la finestra per l’eventuale trasferimento del portafoglio (art. 257, comma 3, CAP);
- il termine di novanta giorni dalla pubblicazione per i creditori che non ricevono la comunicazione dei commissari (art. 252, comma 6, CAP).
Il ramo cauzioni è un ramo danni: è il ramo 15 della classificazione del Codice. È su questo binario, dunque, che si colloca la polizza fideiussoria.
Cosa può fare il debitore ora
Il contraente, in questa fase, non ha termini perentori propri verso la procedura. Ha però una finestra difensiva verso il creditore: muoversi prima di lui. In concreto:
- comunicare per iscritto al beneficiario la notizia della LCA e la volontà di ricostituire la garanzia;
- chiedere preventivi a banche o compagnie solide per una garanzia sostitutiva, con lo stesso importo e la stessa durata residua;
- verificare se il contratto principale ammette garanzie alternative (deposito cauzionale, pegno, ipoteca, fideiussione bancaria).
Il codice civile offre un appiglio utile: chi è obbligato a dare un fideiussore e non riesce a trovarne uno può offrire in sostituzione un pegno o un’ipoteca sufficiente (art. 1943 c.c.). Non è sempre la soluzione più pratica, ma dimostra al creditore che il debitore non sta eludendo l’obbligo.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è attendere la lettera dei commissari. Il contraente non riceverà, di regola, nessuna lettera che lo riguardi come “creditore”, perché nella maggior parte dei casi non vanta crediti verso la compagnia, se non per il premio non goduto. La notizia gli arriverà dal beneficiario, e a quel punto sarà già una contestazione.
Quanto dura realmente
La pubblicazione in G.U. segue normalmente il decreto a breve distanza; l’insediamento dei commissari e l’iscrizione nel registro delle imprese occupano le prime due settimane. In questi dieci giorni la procedura, vista da fuori, sembra ferma. In realtà sono i giorni in cui si decide se il contraente giocherà d’anticipo o in difesa.
Settimane 1-8: il beneficiario si muove e il contraente deve scegliere
Cosa succede
Il calendario ora corre su un binario diverso: quello del contratto principale. Il beneficiario della polizza – una stazione appaltante, un locatore, un committente privato, un fornitore – scopre che la sua garanzia è stata emessa da una compagnia in liquidazione. Le reazioni possibili sono quattro, e spesso arrivano in sequenza.
La prima è la richiesta di sostituzione: una lettera che assegna un termine, di solito tra i quindici e i trenta giorni, per presentare una nuova garanzia equivalente.
La seconda è l’escussione “preventiva”: il beneficiario, temendo di perdere tutto, invia comunque la richiesta di pagamento alla compagnia in LCA, per cristallizzare il proprio diritto entro i termini rilevanti.
La terza è la contestazione dell’inadempimento: se il contratto prevede la garanzia come obbligo essenziale, il creditore può sostenere che il venir meno della sua efficacia sostanziale equivale a una garanzia non prestata.
La quarta, la più aggressiva, è la pretesa di pagamento immediato del debito residuo, invocando la decadenza dal beneficio del termine.
La norma
Il riferimento centrale è l’art. 1186 c.c.: il creditore può esigere subito la prestazione se il debitore è divenuto insolvente, se ha diminuito per fatto proprio le garanzie date o se non ha dato quelle promesse. Il testo pone un problema evidente: la LCA della compagnia non è un “fatto proprio” del debitore. Sul punto le soluzioni dipendono dal contratto e dalle circostanze; molti contratti, però, contengono clausole espresse che obbligano il debitore a sostituire la garanzia in caso di insolvenza o liquidazione del garante, con risoluzione o decadenza in caso di mancata sostituzione.
Negli appalti pubblici la materia è disciplinata dal codice dei contratti (oggi il D.Lgs. 36/2023, art. 117 per la garanzia definitiva) e dagli schemi tipo di polizza, che prevedono l’operatività a prima richiesta e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione. Le autorità di vigilanza – IVASS, Banca d’Italia, ANAC – hanno più volte richiamato le amministrazioni a verificare che il garante sia autorizzato e solido, proprio perché negli ultimi anni diverse compagnie operanti nel ramo cauzioni sono state poste in liquidazione.
Sulla natura della polizza si gioca il resto. Cass. civ., sez. I, 4 dicembre 2024, n. 31105 e Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2025, n. 14704 hanno ribadito che è la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” a qualificare la garanzia come autonoma, mentre la sola formula del pagamento “a semplice richiesta scritta” non basta. Cass. civ., ord. n. 35099/2024 ha aggiunto che conta la funzione concreta del contratto più del nome: una polizza a tutela di obblighi infungibili può essere autonoma anche senza quella clausola.
I termini che si attivano
In questa tappa i termini non sono fissati dalla legge ma dal contratto e dalla lettera del creditore. Il termine assegnato dal beneficiario per sostituire la garanzia va trattato come perentorio, anche se la legge non lo qualifica tale, perché il suo mancato rispetto è il presupposto su cui il creditore costruirà la risoluzione o la decadenza dal termine.
Attenzione, poi, ai termini dell’art. 1957 c.c. quando la polizza è una vera fideiussione: il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, salvo deroghe pattizie. Cass. civ., sez. III, 27 novembre 2002, n. 16758 ha precisato che se la durata della garanzia è collegata non alla scadenza ma all’integrale adempimento, quella decadenza non opera. È un dettaglio che il contraente deve conoscere, perché incide sul comportamento del creditore.
Cosa può fare il debitore ora
Questa è la finestra difensiva più importante dell’intera timeline: il periodo tra la richiesta di sostituzione e la scadenza del termine assegnato. In concreto, il debitore può:
- rispondere per iscritto entro il termine, documentando le iniziative in corso per la nuova garanzia;
- chiedere una proroga motivata, allegando i preventivi o le istruttorie avviate presso banche e compagnie;
- proporre una garanzia alternativa (deposito vincolato, pegno su titoli, ipoteca) ai sensi dell’art. 1943 c.c. o delle clausole contrattuali;
- contestare la pretesa di pagamento immediato se il contratto non prevede la decadenza e la LCA non è imputabile al debitore;
- valutare, quando il creditore ha già escusso, se la richiesta sia abusiva o fraudolenta: in tal caso resta l’exceptio doli, che la giurisprudenza ammette anche nelle garanzie autonome (Cass. civ., sez. III, 6 aprile 1998, n. 3552).
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di uno staff nazionale in diritto bancario, imposta in questa fase la risposta al creditore pensando già al giudizio che potrebbe seguirne, fino all’ultimo grado.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è il silenzio. Il contraente che non risponde alla richiesta di sostituzione, o risponde a voce, consegna al creditore la prova dell’inadempimento. Un secondo errore, speculare, è accettare qualunque garanzia sostitutiva pur di chiudere in fretta, magari da un garante estero non autorizzato o non vigilato: si rischia di ripetere lo stesso problema qualche anno dopo.
Quanto dura realmente
Le richieste di sostituzione arrivano, di norma, tra la seconda e l’ottava settimana dal decreto. L’istruttoria di una nuova garanzia bancaria o assicurativa richiede spesso da due a sei settimane, perché la nuova compagnia valuterà il merito creditizio del contraente come se fosse la prima volta. È qui che il tempo diventa la variabile decisiva: un termine di quindici giorni, senza preparazione, è quasi sempre insufficiente.
Giorno 60 dalla pubblicazione: la soglia oltre la quale la copertura perde priorità
Cosa succede
Sono passati sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta. È la data che la legge usa per tracciare una linea netta tra due categorie di creditori della compagnia.
Prima della linea stanno gli aventi diritto a capitali o indennizzi per sinistri verificatisi entro il sessantesimo giorno: sono soddisfatti con priorità sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni, anche rispetto ai creditori anteriori muniti di privilegio o ipoteca (art. 258, comma 4, lett. a, CAP). Subito dopo vengono i titolari dei contratti in corso a quella data, per la frazione di premio corrispondente al rischio non ancora corso (lett. b). Se gli attivi non bastano, i primi sono preferiti ai secondi.
Entro lo stesso termine i commissari possono trasferire il portafoglio, in tutto o per singoli rami, a un’altra impresa dotata di adeguate risorse, con una convenzione approvata dall’IVASS e pubblicata nel Bollettino. Il trasferimento non scioglie i contratti ceduti, e i rischi passano all’impresa cessionaria alla scadenza dei sessanta giorni (art. 257, comma 3, CAP). L’impresa cessionaria non può disdettare i contratti per il periodo coperto dai premi pagati (art. 257, comma 4, CAP).
La norma
Gli articoli 257 e 258 CAP sono il cuore di questa tappa. L’art. 258, comma 1, stabilisce che gli attivi registrati a copertura delle riserve tecniche alla data del provvedimento sono riservati in via prioritaria alle obbligazioni derivanti dai contratti a cui si riferiscono. È un patrimonio separato di fatto, che la procedura non può modificare senza autorizzazione dell’IVASS (comma 2).
Per i creditori dell’Unione, l’art. 253, comma 2, CAP impone che la comunicazione dei commissari indichi anche gli effetti della liquidazione sui contratti e, in particolare, la data dalla quale i contratti cessano di produrre i loro effetti. È il documento da cui il beneficiario e il contraente ricavano, nero su bianco, il destino della singola polizza.
Resta un nodo interpretativo che va affrontato caso per caso: quando, in una polizza fideiussoria, si “verifica il sinistro”? Il momento dell’inadempimento del debitore garantito, quello della richiesta di escussione, o quello indicato dalle condizioni di polizza? La risposta dipende dal testo della garanzia e dalla sua qualificazione. Per una garanzia autonoma a prima richiesta, l’obbligazione del garante nasce dalla richiesta conforme; per una fideiussione accessoria, dall’inadempimento del debitore principale. Le Sezioni Unite del 2010 hanno descritto l’obbligazione del garante, in questi contratti, come un impegno a indennizzare tempestivamente il creditore insoddisfatto con una somma predeterminata: è da questa funzione che occorre partire.
I termini che si attivano
Il sessantesimo giorno dalla pubblicazione è un termine fisso: non si sospende, non si proroga, e la sospensione feriale (1-31 agosto) non lo riguarda perché non è un termine processuale. Ciò che si colloca prima ha una possibilità concreta di essere pagato con priorità; ciò che si colloca dopo rischia di finire tra i crediti chirografari, che nelle liquidazioni di compagnie dissestate ottengono spesso percentuali modeste.
Cosa può fare il debitore ora
Per il contraente, il giorno 60 è un paradosso. Da un lato, se il creditore escute entro il sessantesimo giorno, la procedura potrebbe pagare almeno in parte, e il contraente vedrebbe ridotto il debito verso il creditore; ma poi i commissari potrebbero rivalersi contro di lui. Dall’altro, se la garanzia viene sostituita prima, il contraente paga una nuova garanzia e conserva il diritto alla restituzione della parte di premio non goduta, che però diventa un credito verso la procedura.
La finestra difensiva, qui, è il calcolo: confrontare il valore residuo della vecchia polizza con il costo e i tempi della nuova, prima che la soglia dei sessanta giorni sia superata. Concretamente:
- verificare con i commissari se è stato disposto o è in corso un trasferimento del portafoglio cauzioni;
- se il trasferimento c’è, valutare se la cessionaria subentra senza soluzione di continuità, il che può rendere superflua la sostituzione;
- se non c’è, quantificare la frazione di premio relativa al rischio non corso e predisporre la relativa domanda;
- coordinare con il creditore il momento dell’escussione, se l’inadempimento garantito è già maturato.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più frequente è ignorare l’esistenza del trasferimento di portafoglio. Alcuni contraenti stipulano in fretta una nuova polizza, pagando un secondo premio, quando la vecchia era già stata ceduta a un’impresa solida che ne aveva assunto i rischi. Altri, al contrario, credono che un trasferimento ci sarà sempre, e restano scoperti.
Quanto dura realmente
Sessanta giorni esatti dalla pubblicazione. Nelle liquidazioni assicurative i trasferimenti di portafoglio, quando avvengono, riguardano più spesso i rami di massa (come la RC auto) che le cauzioni, per le quali il mercato è meno disponibile ad accollarsi rischi già selezionati da altri. È una tendenza, non una regola: la verifica va fatta sempre sulla singola procedura.
Entro 60 giorni dalla nomina e nei 30 giorni successivi: la lettera dei commissari e il reclamo
Cosa succede
Da questo momento in poi il calendario si sposta dentro la procedura. Entro sessanta giorni dalla nomina, i commissari comunicano a ciascun creditore, con consegna diretta, raccomandata con avviso di ricevimento o trasmissione telematica, le somme che risultano a suo credito secondo le scritture e i documenti dell’impresa (art. 252, comma 1, CAP). La comunicazione è fatta con riserva di contestazioni.
L’indirizzo è l’ultimo risultante dagli atti della compagnia. Se il creditore ha cambiato sede, è suo onere informare i commissari senza indugio; per gli irreperibili, la comunicazione si considera fatta presso la cancelleria del tribunale del luogo in cui l’impresa ha sede, con inserimento nel fascicolo dello stato passivo (art. 252, comma 2, CAP).
Chi riceve questa lettera? Il beneficiario che ha già escusso la polizza prima della liquidazione, se la compagnia aveva registrato la richiesta. Il contraente, per la quota di premio non goduta, se le scritture la evidenziano. Spesso nessuno dei due, se la richiesta di escussione è arrivata a ridosso del decreto e non è stata contabilizzata.
La norma
L’art. 252 CAP disciplina l’accertamento del passivo con una scansione serrata. Entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, i creditori possono presentare o inviare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, i loro reclami ai commissari, allegando i documenti giustificativi (art. 252, comma 5, CAP).
I termini che si attivano
Il termine per il reclamo è di trenta giorni e decorre dal ricevimento della comunicazione, non dalla sua spedizione. La data che fa fede è quella dell’avviso di ricevimento o della ricevuta telematica. Chi presenta il reclamo oltre il termine non perde ogni diritto, ma concorre solo ai riparti successivi, nei limiti in cui la pretesa viene accolta (art. 260, comma 5, CAP).
Esempio di calcolo. Commissari nominati il 10 marzo; lettera ricevuta il 4 maggio; reclamo da spedire entro il 3 giugno. Se il trentesimo giorno cade di sabato o di domenica, la prudenza suggerisce di non contare sulla proroga al primo giorno feriale successivo e di spedire prima.
Cosa può fare il debitore ora
Il contraente che riceve la lettera e vi trova un importo errato – o non trova affatto la quota di premio – ha trenta giorni per correggere il tiro con un reclamo documentato. Deve allegare la polizza, la quietanza del premio, il calcolo della frazione relativa al rischio non corso e, se la garanzia è stata sostituita, la prova della sostituzione.
Il beneficiario, a sua volta, deve verificare che la lettera indichi l’importo escusso e la sua collocazione. Se la richiesta di pagamento è anteriore al sessantesimo giorno, il reclamo deve chiedere espressamente il riconoscimento della priorità sugli attivi a copertura delle riserve tecniche del ramo danni.
È qui che contraente e beneficiario possono avere interessi convergenti: se la procedura riconosce il credito del beneficiario in posizione prioritaria e lo paga in misura significativa, il debito del contraente verso il creditore si riduce. È anche qui, però, che si pongono le basi della futura rivalsa dei commissari contro il contraente.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è considerare la lettera dei commissari come un atto “informativo”, senza rilevanza. In realtà è l’atto che apre il termine di trenta giorni. Archiviarla in attesa di “capire meglio” significa, molto spesso, perdere il reclamo tempestivo.
Quanto dura realmente
Le comunicazioni arrivano di norma nella seconda metà dei sessanta giorni dalla nomina, perché i commissari devono prima ricostruire le scritture. Nelle compagnie con migliaia di polizze cauzioni non è raro che le lettere vengano spedite a ondate. Il reclamo, una volta presentato, viene esaminato insieme a tutti gli altri nella formazione dello stato passivo.
Entro 90 giorni dalla Gazzetta: la domanda di chi non ha ricevuto nulla
Cosa succede
Molti beneficiari e molti contraenti non riceveranno mai la lettera dei commissari. Per loro la legge apre una strada diversa. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale, i creditori che non hanno ricevuto la comunicazione possono chiedere ai commissari, con raccomandata con avviso di ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti, presentando i documenti che ne provano esistenza, specie ed entità (art. 252, comma 6, CAP).
L’IVASS può stabilire forme ulteriori di pubblicità per rendere nota la scadenza dei termini a chi non ha ricevuto comunicazioni (art. 252, comma 4, CAP). In pratica, la notizia della scadenza circola sul sito dell’Istituto e su quello della procedura.
La norma
La disposizione chiave è l’art. 252, comma 6, CAP. Per i creditori di altri Stati membri il termine decorre dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (art. 253, comma 4, CAP). I creditori diversi dagli assicurati e dagli aventi diritto a prestazioni assicurative devono anche segnalare gli eventuali privilegi e i beni che li garantiscono.
I termini che si attivano
Novanta giorni dalla pubblicazione in G.U.: è il termine che conta per chiunque non abbia ricevuto la lettera. Se la pubblicazione è avvenuta il 17 marzo, la scadenza cade il 15 giugno. Come per il reclamo, la domanda oltre termine non è inammissibile, ma consente di concorrere solo ai riparti successivi (art. 260, comma 5, CAP).
Cosa può fare il debitore ora
Per il contraente la domanda serve a recuperare la frazione di premio non goduta e, nei casi in cui abbia pagato somme alla compagnia a titolo di controgaranzia o deposito, a farle riconoscere. La finestra difensiva è documentale: la domanda deve essere completa al primo invio, perché integrazioni successive rischiano di essere valutate come domande nuove.
Per il beneficiario, la domanda è lo strumento per far valere l’escussione. Va indicata la data dell’inadempimento del debitore garantito, la data della richiesta di pagamento alla compagnia, la clausola di polizza che fissa il momento in cui l’obbligazione del garante diventa esigibile e la collocazione richiesta.
C’è un punto spesso trascurato. Per le polizze fideiussorie le liti con la compagnia non sono soggette alla mediazione obbligatoria prevista per i “contratti assicurativi”: Cass. civ., ord. 24 gennaio 2025, n. 1791 ha escluso che il tentativo di mediazione sia condizione di procedibilità in questa materia. Per il contraente che vuole contestare la pretesa della compagnia, o per il beneficiario in un giudizio iniziato prima della LCA, è un tassello in più nella ricostruzione dei tempi.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è inviare la domanda alla compagnia, e non ai commissari, oppure a un indirizzo commerciale invece che a quello indicato per la procedura. Un altro errore frequente è limitarsi a una lettera generica (“ci riserviamo ogni diritto”), priva di quantificazione e di documenti.
Quanto dura realmente
Novanta giorni dalla pubblicazione, che nella pratica significa circa tre mesi dal decreto. Chi scopre la LCA tardi, attraverso il creditore, arriva spesso a ridosso di questa scadenza: è il caso in cui una giornata di ritardo pesa più di qualsiasi argomento giuridico.
Nei 90 giorni successivi: lo stato passivo, i quindici giorni per opporsi e l’appello
Cosa succede
Il calendario ora entra nella fase più tecnica. Trascorso il termine per le domande, e non oltre i novanta giorni successivi, i commissari presentano all’IVASS l’elenco dei creditori ammessi, con le somme riconosciute, i diritti e l’ordine di prelazione, e l’elenco di coloro ai quali il riconoscimento è stato negato (art. 252, comma 7, CAP). Negli stessi termini depositano gli elenchi nella cancelleria del tribunale del luogo in cui l’impresa ha sede legale, a disposizione degli aventi diritto (art. 252, comma 8, CAP).
Subito dopo, i commissari comunicano a chi è stato escluso in tutto o in parte la decisione che lo riguarda; dell’avvenuto deposito è dato avviso nel Bollettino (art. 252, comma 9, CAP). Espletati questi adempimenti, lo stato passivo diventa esecutivo (art. 252, comma 10, CAP).
Nel nostro calendario-tipo: pubblicazione in G.U. il 17 marzo, scadenza delle domande il 15 giugno, deposito dello stato passivo entro il 13 settembre.
La norma
Contro lo stato passivo possono proporre opposizione i creditori esclusi o ammessi con riserva, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dell’art. 252, comma 9 (art. 254, comma 1, CAP). Il procedimento segue le regole processuali richiamate dal Codice, oggi coordinate con il Codice della crisi. Contro la sentenza del tribunale che decide l’opposizione è ammesso appello, anche da parte dei commissari, entro quindici giorni dalla notificazione (art. 255 CAP). Poi, il ricorso per cassazione.
Due indicazioni della giurisprudenza aiutano a leggere questa tappa. Cass. civ., sez. I, 7 marzo 2016, n. 4410 ha ricordato che l’apertura della LCA di una compagnia incide automaticamente su alcuni rapporti pendenti – nel caso, il rapporto di agenzia, risolto di diritto – e che in sede di opposizione allo stato passivo si accertano solo i crediti compatibili con quell’effetto. Per la polizza fideiussoria il ragionamento è analogo: in opposizione si discute non solo del “se” del credito, ma della sua collocazione rispetto alla data della liquidazione e alla soglia dei sessanta giorni. E la giurisprudenza di legittimità sulle liquidazioni coatte insiste sul rispetto rigoroso dei termini speciali, più brevi di quelli ordinari: un’impugnazione tardiva viene dichiarata inammissibile senza esame del merito.
I termini che si attivano
Quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione per l’opposizione; quindici giorni dalla notificazione della sentenza per l’appello. Sono termini brevissimi, e sono processuali. La sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) riguarda in generale i termini processuali, ma nelle procedure concorsuali esistono deroghe espresse e orientamenti restrittivi: la scelta prudente è non farvi affidamento e trattare questi quindici giorni come se corressero anche in agosto.
Cosa può fare il debitore ora
Il beneficiario escluso, o ammesso in chirografo invece che con priorità, ha una sola finestra, di quindici giorni, per far valere le proprie ragioni davanti al tribunale. Gli argomenti tipici sono tre: la data del “sinistro” rispetto al sessantesimo giorno; la natura autonoma della garanzia, che rende irrilevanti le eccezioni sul rapporto principale; la prova documentale della richiesta di escussione.
Il contraente, in questa fase, può trovarsi in due posizioni. Se ha chiesto la restituzione del premio ed è stato escluso, è un creditore opponente come gli altri. Se invece è il beneficiario ad aver ottenuto l’ammissione, il contraente deve prepararsi alla tappa successiva: la rivalsa. È utile, allora, seguire da vicino le opposizioni degli altri, perché ciò che viene accertato sul credito del beneficiario sarà il punto di partenza dell’azione dei commissari verso di lui.
Nel frattempo, se è pendente una causa tra contraente e beneficiario sul contratto principale, la qualificazione della polizza diventa centrale. Cass. civ., S.U., 18 febbraio 2010, n. 3947 ha individuato nella disciplina della rivalsa dopo il pagamento la differenza operativa più rilevante tra fideiussione e garanzia autonoma: è proprio il terreno su cui si combatterà dopo i riparti.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è confondere i quindici giorni dell’opposizione con i trenta del reclamo o con i quaranta dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Sono tre procedimenti diversi, con tre termini diversi. Un secondo errore è proporre opposizione con argomenti nuovi senza i documenti che li sostengono: lo stato passivo si contesta con le carte, non con le dichiarazioni.
Quanto dura realmente
Il deposito dello stato passivo avviene spesso al limite dei novanta giorni, e talvolta per stralci successivi nelle procedure più grandi. Le opposizioni possono durare da uno a tre anni in primo grado; l’appello e l’eventuale giudizio di legittimità aggiungono altri anni. Nel frattempo la procedura accantona le somme contestate (art. 260, comma 3, CAP), così che il creditore che vince l’opposizione partecipi ai riparti.
Dal primo al decimo anno: riparti, tardive, rivalsa contro il contraente e chiusura
Cosa succede
Siamo oltre la fase dell’accertamento. Ora la procedura liquida l’attivo e lo distribuisce. I commissari realizzano le attività, possono cedere in blocco attività e passività, rami d’azienda e rapporti (art. 257, commi 1 e 2, CAP) e procedono ai riparti secondo l’ordine delle cause di prelazione (art. 260, comma 1, CAP). Con l’autorizzazione dell’IVASS possono distribuire acconti e riparti parziali, anche a favore di singole categorie, prima che tutto l’attivo sia realizzato (art. 260, comma 2, CAP).
Chi non ha ricevuto la comunicazione iniziale e non è stato incluso nello stato passivo può ancora proporre insinuazione tardiva fino all’esaurimento dei riparti, sopportando le spese del ritardo se imputabile (art. 256 CAP); ma concorre solo ai riparti eseguiti dopo la presentazione del ricorso (art. 260, comma 6, CAP).
Infine, liquidato l’attivo, i commissari sottopongono all’IVASS il bilancio finale, il rendiconto e il piano di riparto; dopo l’autorizzazione al deposito in cancelleria e la pubblicazione nel Bollettino, gli interessati hanno venti giorni per contestare (art. 261, commi 1-3, CAP). Poi il riparto finale.
La norma
La parte che riguarda direttamente il contraente non sta nel CAP, ma nel codice civile. Se la compagnia, attraverso la procedura, paga in tutto o in parte il beneficiario, acquista un diritto di regresso verso il debitore garantito: per la fideiussione, l’art. 1950 c.c.; per la garanzia autonoma, le clausole di rivalsa della polizza. I commissari esercitano tutte le azioni spettanti all’impresa (art. 250, comma 1, CAP) e quindi agiranno contro il contraente.
È qui che il calendario si chiude a cerchio. Il contraente che pensava di essere “fuori” dalla liquidazione ne diventa il debitore. E la procedura ha tempo: anche dopo la chiusura, i commissari mantengono la legittimazione nei giudizi in corso (art. 261, comma 8, CAP).
Sul piano delle difese, la qualificazione resta determinante. Se la polizza è una fideiussione, il contraente potrà opporre alla procedura che il pagamento non era dovuto, perché il debito principale era estinto o inesistente; se è una garanzia autonoma, le difese si spostano nel rapporto con il beneficiario, verso cui il contraente potrà agire per la ripetizione di quanto indebitamente incassato. Cass. civ., sez. I, 14 febbraio 2007, n. 3257 ha chiarito che la clausola “a semplice richiesta” o “senza eccezioni” preclude al garante le eccezioni del debitore principale: è proprio questa preclusione a spostare la lite sul piano delle restituzioni.
I termini che si attivano
- Venti giorni dalla pubblicazione nel Bollettino per contestare il bilancio finale e il piano di riparto (art. 261, comma 3, CAP).
- Per le tardive, nessun termine finale diverso dall’esaurimento dei riparti; ma ogni giorno di ritardo riduce i riparti a cui si partecipa.
- Per la rivalsa contro il contraente, il termine ordinario di prescrizione decennale, che decorre dal pagamento.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva, in questa fase, si apre nel momento in cui arriva la richiesta di rimborso dei commissari. Il contraente può:
- verificare se il pagamento fatto dalla procedura al beneficiario era effettivamente dovuto, alla luce del testo della polizza;
- contestare l’importo, quando la procedura chiede l’intero valore nominale pur avendo pagato una percentuale;
- far valere in compensazione, nei limiti consentiti dalla disciplina concorsuale, il proprio credito per la frazione di premio non goduta;
- valutare una transazione con la procedura, che spesso ha interesse a incassare in tempi brevi;
- se l’esposizione complessiva non è sostenibile, considerare gli strumenti di composizione della crisi, dal sovraindebitamento per i soggetti minori alla composizione negoziata per le imprese.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è pagare la richiesta di rivalsa senza verificarla, oppure ignorarla. Nel primo caso si rinuncia a difese che potevano ridurre il debito; nel secondo si lascia che la procedura ottenga un decreto ingiuntivo e avvii l’esecuzione, con i tempi stretti delle opposizioni: quaranta giorni per opporsi al decreto, dieci giorni dal precetto prima che possa iniziare il pignoramento.
Quanto dura realmente
Le liquidazioni coatte delle compagnie di assicurazione sono tra le procedure concorsuali più lunghe. Non è raro che restino aperte per molti anni, talvolta oltre un decennio, per la complessità del contenzioso sui sinistri e per la lentezza nel realizzo di alcuni attivi. I riparti parziali possono arrivare dopo due o tre anni dal deposito dello stato passivo; la rivalsa verso i contraenti, invece, può essere avviata molto prima, appena la procedura ha pagato o accantonato.
La stessa procedura, due calendari
Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali. Usano lo stesso calendario della procedura e due contraenti che si comportano in modo opposto.
Dati comuni. Decreto di LCA della compagnia e nomina dei commissari: 10 marzo 2026. Pubblicazione in G.U.: 17 marzo 2026. Sessantesimo giorno: 16 maggio 2026. Novantesimo giorno: 15 giugno 2026. Deposito dello stato passivo: entro il 13 settembre 2026.
Simulazione 1 — L’appaltatore con garanzia definitiva di 48.730 €
Un’impresa edile ha in corso un appalto con un committente privato. Il contratto prevede una garanzia definitiva di 48.730 €, emessa dalla compagnia ora in LCA con clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”, e una clausola che impone la sostituzione entro 20 giorni dalla richiesta in caso di insolvenza del garante, a pena di risoluzione.
Calendario A – il contraente che agisce alle finestre giuste.
- 19 marzo: l’impresa legge la notizia della LCA, recupera polizza e contratto, verifica la clausola di sostituzione.
- 23 marzo: scrive al committente, comunica la LCA e dichiara di aver avviato l’istruttoria per una nuova garanzia; allega le richieste inviate a due banche.
- 2 aprile: il committente chiede formalmente la sostituzione entro 20 giorni (scadenza 22 aprile).
- 15 aprile: una banca rilascia una fideiussione di 48.730 € con durata pari a quella residua.
- 16 aprile: consegna al committente; la vecchia polizza viene svincolata dal beneficiario.
- 12 giugno: entro i novanta giorni dalla G.U., l’impresa – che non ha ricevuto lettere dai commissari – spedisce la domanda per la frazione di premio non goduta, pari a 1.214,60 € secondo il proprio calcolo.
- Esito: nessuna contestazione contrattuale, nessuna escussione, nessuna rivalsa. Il costo è la nuova garanzia; il credito verso la procedura è modesto e collocato secondo l’ordine dell’art. 258 CAP.
Calendario B – il contraente che lascia correre.
- 2 aprile: il committente chiede la sostituzione entro 20 giorni.
- 22 aprile: scadenza senza risposta.
- 5 maggio: il committente contesta l’inadempimento e, in parallelo, escute la vecchia polizza per 48.730 € inviando la richiesta ai commissari, lamentando ritardi nei lavori.
- 16 maggio: sessantesimo giorno; la richiesta è anteriore.
- 2 giugno: il committente dichiara la risoluzione per mancata sostituzione della garanzia.
- 13 settembre: lo stato passivo ammette il committente per 48.730 € con priorità sugli attivi a copertura delle riserve del ramo danni.
- Due anni dopo: riparto parziale al committente del 35%, pari a 17.055,50 €.
- Poche settimane dopo: i commissari chiedono all’impresa la restituzione di 17.055,50 €, a titolo di rivalsa.
- Esito: l’impresa ha perso il contratto, rischia un’azione risarcitoria del committente per il residuo e deve affrontare la rivalsa della procedura. Le sue difese sul rapporto principale vanno spese nella causa con il committente, non contro i commissari, perché la garanzia era autonoma.
Simulazione 2 — Il conduttore commerciale con polizza a garanzia dei canoni di 17.640 €
Un’impresa conduttrice di un locale commerciale ha consegnato al locatore, in luogo del deposito cauzionale, una polizza fideiussoria di 17.640 € (sei mensilità da 2.940 €), emessa dalla compagnia in LCA, senza clausola “senza eccezioni” ma con pagamento “a semplice richiesta scritta”. Il contratto non contiene clausole sulla sostituzione.
Calendario A. Il 25 marzo il conduttore offre al locatore, in attesa di una nuova polizza, un deposito vincolato di 8.820 € (tre mensilità), richiamando l’art. 1943 c.c.; il 28 aprile consegna una fideiussione bancaria di 17.640 €. Il locatore, che non ha canoni insoluti, non escute. Il conduttore presenta domanda per il premio non goduto entro il 15 giugno. Rapporto salvo.
Calendario B. Il conduttore non fa nulla. A luglio, con due canoni insoluti (5.880 €), il locatore pretende il pagamento immediato dell’intera somma garantita e minaccia lo sfratto; poi chiede un decreto ingiuntivo per 5.880 €. Il conduttore, notificato il decreto il 20 settembre, ha tempo fino al 30 ottobre per opporsi. La polizza, con la sola clausola “a semplice richiesta scritta”, va letta alla luce di Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2025, n. 14704: senza l’esclusione espressa delle eccezioni la garanzia resta accessoria, e il conduttore conserva difese che in una garanzia autonoma avrebbe perso. Ma il locatore, che non può più ottenere nulla in tempi brevi dalla compagnia, si rivolge interamente al conduttore.
Il confronto
| Giorno dal decreto | Calendario A | Calendario B |
|---|---|---|
| +9 | Verifica polizza e contratto | Nessuna attività |
| +13 | Comunicazione preventiva al creditore | Nessuna attività |
| +36 / +49 | Garanzia sostitutiva consegnata | Termine di sostituzione scaduto |
| +56 / +84 | Nessuna escussione | Escussione e risoluzione |
| +94 | Domanda per il premio non goduto | Nessuna domanda |
| +2 anni | Rapporto proseguito | Rivalsa dei commissari e causa con il creditore |
I binari paralleli: come cambia la timeline se si attiva un rimedio
La timeline descritta finora è quella “di default”, che si svolge se nessuno interviene. Ogni rimedio attivato apre un binario parallelo, con tempi propri.
Binario 1: la sostituzione concordata della garanzia
È il binario più breve. Il contraente presenta una nuova garanzia, il beneficiario la accetta e restituisce la vecchia polizza o rilascia una dichiarazione di svincolo. Da quel momento la vecchia polizza non ha più rilievo per il rapporto principale; resta solo il credito per il premio non goduto. Tempi: da due a sei settimane. Il punto delicato è la continuità: la nuova garanzia deve coprire anche le obbligazioni già sorte e non ancora adempiute, altrimenti il creditore può legittimamente rifiutarla.
Binario 2: il trasferimento del portafoglio
Se entro sessanta giorni dalla pubblicazione i commissari trasferiscono il portafoglio cauzioni a un’altra impresa (art. 257, comma 3, CAP), la timeline si semplifica radicalmente: i contratti non si sciolgono, i rischi passano alla cessionaria al sessantesimo giorno e la cessionaria non può disdettare per il periodo coperto dai premi pagati. Il contraente deve solo verificare la convenzione pubblicata nel Bollettino e comunicarla al beneficiario. Il rischio è sopravvalutare questa ipotesi: non è automatica e, per il ramo cauzioni, non è frequente.
Binario 3: l’escussione e la contestazione
Se il beneficiario escute, il binario si allunga e si sdoppia. Da un lato il beneficiario entra nello stato passivo, con tutti i termini già visti; dall’altro il contraente può contestare l’escussione nel rapporto principale. Quando la garanzia è autonoma, la contestazione passa per l’exceptio doli – richiesta palesemente abusiva o fraudolenta – o per l’azione di ripetizione dopo il pagamento. Cass. civ., ord. n. 17696/2025 ha ribadito, in materia di appalti, che la garanzia autonoma serve ad assicurare al beneficiario una disponibilità immediata, senza prova del danno: il contraente non può bloccarla con eccezioni sul rapporto di base. Quando invece è una fideiussione, il garante – cioè la procedura – può opporre le eccezioni del debitore, e il contraente ha interesse a fornirle.
Binario 4: l’opposizione contro l’azione del creditore
Se il creditore abbandona la polizza e agisce direttamente contro il contraente – decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento – si apre il binario dell’esecuzione civile, con i suoi termini: quaranta giorni per l’opposizione a decreto ingiuntivo (art. 641 c.p.c.), venti giorni dalla notifica del precetto o del primo atto esecutivo per l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), opposizione all’esecuzione per contestare il diritto di procedere (art. 615 c.p.c.). Qui la LCA della compagnia è solo l’antefatto; le difese riguardano il debito principale e la regolarità degli atti.
Binario 5: la crisi del contraente
Se la perdita della garanzia innesca una crisi – la nuova garanzia non viene concessa, il contratto viene risolto, i flussi si interrompono – il binario cambia completamente. Per l’impresa, la composizione negoziata della crisi consente di chiedere misure protettive e di trattare con i creditori con l’assistenza di un esperto indipendente. Per il consumatore, il professionista o l’impresa minore, gli strumenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento permettono di gestire l’intera esposizione in un unico quadro. In entrambi i casi la timeline della LCA della compagnia diventa una variabile tra le altre, e non più il motore degli eventi.
Binario 6: la causa già pendente con la compagnia
Se, prima del decreto, era già pendente una causa tra contraente o beneficiario e compagnia, il binario dipende dallo stato del processo. Con una sentenza di accertamento già pronunciata prima che la LCA sia acquisita al processo, la causa può proseguire (Cass. civ., sez. III, 27 novembre 2002, n. 16758); altrimenti diventa improcedibile e il credito va portato nello stato passivo. Per le liti sulle polizze fideiussorie, inoltre, non serviva la mediazione obbligatoria (Cass. civ., ord. 24 gennaio 2025, n. 1791): chi ha perso tempo per tentarla non ha guadagnato nulla.
Binario 7: la compagnia estera in libera prestazione di servizi
Una parte rilevante delle polizze fideiussorie circolate in Italia negli ultimi anni è stata emessa da compagnie con sede in altri Stati dell’Unione, operanti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi. Quando una di queste compagnie viene posta in liquidazione nel proprio Paese, il calendario cambia radicalmente, e il contraente italiano rischia di applicare termini che non sono quelli giusti.
La regola è scritta nell’art. 247, comma 2, CAP: i provvedimenti e le procedure di liquidazione di imprese di altri Stati membri sono disciplinati e producono i loro effetti nell’ordinamento italiano, senza ulteriori formalità, secondo la normativa dello Stato di origine. L’IVASS, se informato dall’autorità di vigilanza estera, può disporre la pubblicazione della decisione in Italia, in lingua italiana, con l’indicazione dell’autorità competente, della legge applicabile e del nominativo del liquidatore.
Che cosa significa, in termini di tempo? Che i sessanta, novanta e quindici giorni del Codice delle assicurazioni private non si applicano. Valgono i termini della legge dello Stato di origine per l’insinuazione dei crediti, le contestazioni e i riparti. Possono essere più lunghi o più brevi; possono decorrere da eventi diversi, come la pubblicazione in un registro estero o l’invio di un avviso individuale. In compenso, il diritto dell’Unione garantisce ai creditori residenti in un altro Stato membro un’informazione individuale e la possibilità di insinuarsi, e la stessa logica di parità di trattamento che l’art. 252, comma 7, CAP riconosce ai creditori esteri nelle procedure italiane.
Per il contraente italiano il binario si traduce in tre attività concrete, ciascuna con un proprio orologio.
La prima è identificare con certezza la procedura: nome esatto della compagnia, Stato di origine, autorità che ha disposto la liquidazione, liquidatore nominato, sito della procedura. Le polizze delle compagnie estere sono spesso intermediate da agenzie o broker italiani, e il nome commerciale riportato sul frontespizio non sempre coincide con quello dell’impresa giuridicamente obbligata.
La seconda è ricostruire il calendario estero: entro quando il beneficiario deve insinuare il credito da escussione, entro quando il contraente può chiedere il rimborso del premio, quale lingua e quali moduli sono richiesti. In molte procedure estere i liquidatori mettono a disposizione formulari specifici per i creditori di altri Stati; ignorarli significa rischiare il rigetto per ragioni formali.
La terza, e la più urgente, è identica a quella delle compagnie italiane: sostituire la garanzia nel rapporto con il creditore, perché la liquidazione estera non sospende nessuno dei termini del contratto italiano. Il locatore, il committente, la stazione appaltante continuano ad applicare il codice civile e le clausole pattuite; per loro la nazionalità del garante è irrilevante, conta solo che la garanzia non è più affidabile.
C’è poi un profilo che riguarda il passato, non il futuro. Prima di accettare una garanzia sostitutiva, conviene verificare che il nuovo garante sia autorizzato a operare in Italia nel ramo cauzioni e non compaia negli elenchi di imprese non autorizzate pubblicati dall’IVASS. Le autorità di vigilanza hanno segnalato più volte casi di garanzie emesse da soggetti privi di titolo o non più operativi, e un creditore attento rifiuterà una garanzia che non supera questo controllo. Il tempo perso a sostituire una garanzia inidonea con un’altra garanzia inidonea è il più costoso dell’intera vicenda.
Quanto dura, realmente, questo binario? Le procedure estere hanno durate molto variabili. Nella pratica, il contraente italiano deve mettere in conto due fasi distinte: quella breve, di alcune settimane, in cui si gioca la sostituzione della garanzia nel rapporto con il creditore; e quella lunga, di anni, in cui il beneficiario attende i riparti della procedura estera e i liquidatori valutano eventuali azioni di rivalsa. La rivalsa contro un contraente italiano, se promossa da una procedura estera, seguirà comunque le regole sulla giurisdizione e sul riconoscimento delle decisioni nell’Unione, con un’ulteriore fase di verifica dei titoli prima di qualsiasi esecuzione in Italia.
Binario 8: l’accordo a tre tra contraente, beneficiario e procedura
Esiste infine un binario meno battuto, ma spesso il più efficiente quando l’inadempimento garantito è già maturato: l’accordo che coinvolge, insieme, il contraente, il beneficiario e i commissari. Lo scenario tipico è quello in cui il beneficiario ha escusso prima del sessantesimo giorno, il credito è stato ammesso con priorità e si prospetta un riparto parziale, ma tutti sanno che, dopo il riparto, i commissari agiranno in rivalsa contro il contraente.
In questo scenario il denaro rischia di fare un giro inutile: dalla procedura al beneficiario, e poi dal contraente alla procedura. Un accordo può semplificare il percorso. Il contraente paga direttamente al beneficiario una somma concordata, il beneficiario rinuncia in tutto o in parte all’insinuazione o al riparto, la procedura rinuncia alla rivalsa corrispondente. Ciascuna delle tre parti guadagna tempo: il beneficiario incassa subito invece che dopo anni, la procedura riduce il contenzioso e gli accantonamenti, il contraente chiude la propria esposizione evitando una causa di rivalsa.
Questo binario richiede però tre condizioni. La prima è un’esatta conoscenza dei crediti ammessi e delle percentuali di riparto prevedibili, che si ricavano dallo stato passivo e dalle relazioni periodiche dei commissari ai creditori (art. 250, comma 4, CAP). La seconda è il rispetto delle autorizzazioni interne alla procedura: i commissari agiscono sotto la vigilanza dell’IVASS e, per molti atti, con il parere del comitato di sorveglianza. La terza è la redazione accurata dell’accordo, che deve coordinare le rinunce e le quietanze in modo che nessuna delle parti possa poi riaprire la questione.
I tempi di questo binario non sono fissati da nessuna norma: dipendono dalla disponibilità delle parti e dalle autorizzazioni necessarie. Ma possono trasformare una vicenda decennale in una questione chiusa in alcuni mesi. Il momento migliore per proporlo è subito dopo il deposito dello stato passivo, quando i crediti sono definiti ma i riparti non sono ancora partiti: prima, mancano i numeri su cui trattare; dopo, la procedura ha già pagato e la rivalsa è diventata per i commissari un’azione dovuta, più difficile da negoziare.
Le 5 finestre critiche
- La prima settimana dalla notizia: recuperare polizza e contratto e capire se la garanzia è fideiussione o garanzia autonoma. Da questa qualificazione dipendono tutte le difese successive.
- Il termine assegnato dal creditore per la sostituzione: rispondere per iscritto, documentare, proporre alternative. È la finestra che decide se il contratto principale sopravvive.
- Il sessantesimo giorno dalla pubblicazione in G.U.: verificare il trasferimento del portafoglio e la posizione dell’eventuale escussione rispetto alla soglia. Prima della soglia, priorità sulle riserve tecniche; dopo, il rischio del chirografo.
- I trenta giorni dalla lettera dei commissari o i novanta dalla G.U.: presentare reclamo o domanda completi. Oltre questi termini si concorre solo ai riparti successivi.
- I quindici giorni dalla comunicazione di esclusione e la richiesta di rivalsa dei commissari: opporsi o difendersi con argomenti e documenti. È la fase in cui il contraente, che si credeva estraneo alla procedura, ne diventa la controparte.
Le domande sul tempo
La compagnia è in LCA da tre settimane e il creditore mi ha appena chiesto una nuova garanzia entro quindici giorni: sono già in ritardo? No, se rispondi entro il termine assegnato. Il ritardo comincia il sedicesimo giorno. Ma quindici giorni sono pochi per ottenere una garanzia nuova: conviene rispondere subito, documentare le richieste già avviate e chiedere una proroga motivata.
Sono passati settanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta: la mia polizza vale ancora qualcosa? Dipende da cosa è successo prima del sessantesimo giorno. Se l’inadempimento garantito o l’escussione si sono verificati prima, il beneficiario può avere titolo alla soddisfazione prioritaria; se il portafoglio è stato trasferito, i rischi sono passati alla cessionaria. Altrimenti la polizza ha perso gran parte della sua utilità pratica e va sostituita.
Non ho ricevuto nessuna lettera dai commissari: fino a quando posso chiedere la restituzione del premio? Fino al novantesimo giorno dalla pubblicazione in G.U. con domanda tempestiva; dopo, con domanda tardiva, fino all’esaurimento dei riparti, partecipando solo ai riparti successivi.
La procedura mi ha escluso dallo stato passivo: quanto tempo ho? Quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione per proporre opposizione. È un termine brevissimo: non contare su proroghe né sulla pausa di agosto.
Quanto può durare in tutto? La fase che conta per il rapporto contrattuale si gioca nei primi tre mesi. La procedura, invece, può durare molti anni; la rivalsa dei commissari verso il contraente può arrivare quando ormai si pensava che la questione fosse chiusa, ed è soggetta alla prescrizione decennale.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Le pronunce sono ordinate secondo la tappa della timeline in cui pesano di più. I principi sono riformulati, non trascritti.
Giorno 0 – La natura della polizza
- Cass. civ., sez. I, 17 luglio 1985, n. 4218. La polizza con cui una compagnia garantisce il debito altrui ha funzione di fideiussione e ne segue la disciplina; quando il garante può essere chiamato solo dopo il fallimento del debitore principale, l’esigibilità del suo debito dipende da come le parti hanno regolato il beneficio di escussione. Rilevanza: fissa la base per qualificare la garanzia fin dal primo giorno.
- Cass. civ., sez. I, 2 agosto 1990, n. 7766. Se l’obbligazione della compagnia coincide con quella del debitore, manca il rischio assicurativo e si applica la disciplina della fideiussione, decadenza dell’art. 1957 c.c. compresa. Rilevanza: spiega perché la polizza fideiussoria segue regole proprie anche dentro la LCA di un assicuratore.
- Cass. civ., S.U., 18 febbraio 2010, n. 3947. La polizza con pagamento a prima richiesta e senza eccezioni è un contratto autonomo di garanzia; la differenza principale rispetto alla fideiussione sta nel regime della rivalsa dopo il pagamento. Rilevanza: decisiva per la rivalsa dei commissari contro il contraente.
Settimane 1-8 – La reazione del creditore e la qualificazione
- Cass. civ., sez. I, 4 dicembre 2024, n. 31105. È la clausola “a prima richiesta e senza eccezioni” a qualificare la garanzia come autonoma; la sola formula del pagamento immediato a semplice richiesta scritta non basta a escludere le eccezioni del debitore. Rilevanza: orienta la risposta del contraente alla richiesta di sostituzione o all’escussione.
- Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2025, n. 14704. Conferma che la mera clausola “a semplice richiesta scritta” non rende autonoma la garanzia, con conseguenze sulla decadenza dell’art. 1957 c.c. Rilevanza: è il punto di partenza per difendere il contraente quando la polizza non contiene la rinuncia alle eccezioni.
- Cass. civ., ord. n. 35099/2024. La qualificazione dipende dalla funzione concreta del contratto: una polizza che trasferisce al garante il rischio economico di obblighi specifici può essere autonoma anche senza clausola a prima richiesta. Rilevanza: impone di leggere l’intera polizza e il contratto principale, non solo una clausola.
- Cass. civ., ord. 10 gennaio 2025, n. 660. Ha tracciato la distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia sulla base dell’accordo nel suo insieme. Rilevanza: conferma che la qualificazione è un’indagine sull’intero regolamento contrattuale.
- Cass. civ., sez. III, 6 aprile 1998, n. 3552. Anche quando la garanzia è a prima richiesta, il garante può opporre l’exceptio doli se la richiesta di pagamento appare con evidenza abusiva o fraudolenta. Rilevanza: è l’unica difesa immediata contro un’escussione strumentale nella fase convulsa successiva alla LCA.
Giorno 60 e stato passivo – Il credito nella procedura
- Cass. civ., sez. I, 14 febbraio 2007, n. 3257. La polizza fideiussoria è figura intermedia tra deposito cauzionale e fideiussione; la clausola a semplice richiesta o senza eccezioni impedisce al garante di opporre le eccezioni del debitore principale. Rilevanza: incide sulle contestazioni che i commissari possono sollevare verso il beneficiario in sede di accertamento del passivo.
- Cass. civ., sez. III, 27 novembre 2002, n. 16758. Se prima che l’apertura della LCA sia acquisita al processo è già stata pronunciata una sentenza che accerta il credito, il giudizio non diventa improseguibile; inoltre, se la durata della fideiussione è legata all’integrale adempimento, non opera la decadenza dell’art. 1957 c.c. Rilevanza: regola le cause già pendenti al giorno 0 e il comportamento del creditore nei mesi successivi.
- Cass. civ., sez. I, 7 marzo 2016, n. 4410. La LCA di una compagnia produce effetti automatici su alcuni rapporti pendenti, e in sede di opposizione allo stato passivo si accertano solo i crediti compatibili con quegli effetti. Rilevanza: aiuta a leggere la sorte dei contratti in corso e la collocazione dei crediti rispetto alla data del provvedimento.
- Cass. civ., ord. 24 gennaio 2025, n. 1791. Le controversie sulle polizze fideiussorie non richiedono il previo tentativo di mediazione obbligatoria. Rilevanza: evita di perdere settimane preziose in un passaggio non necessario, prima o dopo la LCA.
Anni 1-10 – La rivalsa e il contenzioso con il creditore
- Cass. civ., ord. n. 17696/2025. In materia di appalti, la garanzia autonoma assicura al beneficiario una disponibilità economica immediata e non richiede la prova del danno. Rilevanza: spiega perché, dopo l’escussione, il contraente deve spostare le sue difese nel rapporto con il beneficiario, anziché contro la procedura.
- Cass. civ., ord. n. 7466/2024. Si è soffermata sulla portata della clausola di pagamento a prima richiesta e della deroga all’art. 1957 c.c. Rilevanza: rilevante quando la procedura, dopo aver pagato, agisce in rivalsa e il contraente contesta la tempestività delle iniziative del creditore.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il nostro intervento parte sempre dalla tappa in cui ti trovi. Se sei al giorno 0 lavoriamo d’anticipo; se sei oltre lo stato passivo lavoriamo per contenere gli effetti; se sei già davanti a una richiesta di rivalsa costruiamo la difesa.
- Ricostruiamo il calendario della tua procedura. Individuiamo data del decreto, data di pubblicazione in G.U., data di nomina dei commissari e calcoliamo il sessantesimo e il novantesimo giorno, il termine per il reclamo e quello per l’opposizione.
- Qualifichiamo la tua polizza. Leggiamo condizioni generali e particolari, verifichiamo la presenza della clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”, della rinuncia al beneficio di escussione e delle deroghe all’art. 1957 c.c., e ti diciamo quali difese restano disponibili.
- Analizziamo il contratto principale. Cerchiamo le clausole su sostituzione della garanzia, risoluzione e decadenza dal termine, e valutiamo se il creditore può davvero pretendere ciò che sta chiedendo.
- Scriviamo la risposta al creditore. Redigiamo la comunicazione entro il termine assegnato, documentiamo le iniziative per la nuova garanzia, chiediamo proroghe motivate e proponiamo garanzie alternative.
- Verifichiamo il trasferimento del portafoglio. Controlliamo il Bollettino IVASS e le comunicazioni della procedura per capire se la tua polizza è passata a un’altra impresa.
- Predisponiamo reclami e domande allo stato passivo. Quantifichiamo la frazione di premio non goduta o il credito da escussione, raccogliamo i documenti e chiediamo la collocazione corretta.
- Proponiamo opposizione allo stato passivo e seguiamo appello e ricorso per cassazione. Rispettiamo i termini di quindici giorni e costruiamo l’impugnazione già pensando ai gradi successivi.
- Ci opponiamo alle azioni del creditore. Se il creditore agisce direttamente contro di te, curiamo opposizione a decreto ingiuntivo, al precetto e all’esecuzione.
- Gestiamo la rivalsa dei commissari. Verifichiamo se il pagamento al beneficiario era dovuto, contestiamo gli importi, valutiamo la compensazione e la transazione con la procedura.
- Attiviamo gli strumenti della crisi quando servono. Se la perdita della garanzia mette in tensione l’impresa o la persona, valutiamo composizione negoziata o procedure da sovraindebitamento.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una vicenda come questa, che si svolge per anni e passa dalle opposizioni allo stato passivo all’appello in quindici giorni fino al giudizio di legittimità, l’abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione significa che la strategia impostata nella prima lettera al creditore è la stessa che verrà sostenuta nell’ultimo grado. E poiché le polizze fideiussorie sono garanzie finanziarie che si intrecciano con fideiussioni bancarie, depositi vincolati e rapporti con intermediari vigilati, il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario consente di valutare con precisione le alternative di sostituzione e le clausole delle nuove garanzie.
Continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: stesso difensore, stessa linea, nessuna ricostruzione da capo a ogni grado.
Staff multidisciplinare: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, perché la quantificazione del premio non goduto, l’impatto della nuova garanzia sui conti dell’impresa e la sostenibilità di una transazione con la procedura sono questioni giuridiche e contabili insieme.
Chiusura: il calendario non aspetta
Una polizza fideiussoria emessa da una compagnia in liquidazione coatta non diventa carta straccia il giorno del decreto. Ma smette di proteggere chi l’aveva chiesta. Per il beneficiario diventa un credito da far valere in una procedura lunga; per il contraente diventa un obbligo da ricostituire e, talvolta, un debito di rivalsa che arriva anni dopo. In mezzo, una sequenza di termini – sessanta, trenta, novanta, quindici giorni – che non perdonano chi li scopre tardi.
Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata. In questa materia lo è due volte, perché i termini della procedura e quelli del contratto corrono insieme.
Lo Studio Monardo segue questi casi perché richiedono esattamente le competenze che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo ha certificato: la gestione delle garanzie finanziarie attraverso lo staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario che coordina, il contenzioso concorsuale e civile portato avanti senza cambi di difensore fino in Cassazione, e – quando la garanzia perduta trascina con sé l’equilibrio dell’impresa o della famiglia – le abilitazioni di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e di Gestore della crisi da sovraindebitamento.
📩 Ogni giorno conta, soprattutto nei primi sessanta: scrivici oggi stesso e ricostruiamo insieme il tuo calendario. Tutti i recapiti dello studio ti aspettano al termine di questa guida.
