Fideiussioni E Liquidazione Coatta Amministrativa: Cosa Rischiano I Garanti Dell’impresa

Questa guida raccoglie le domande che ci fanno più spesso i garanti di una cooperativa, di una banca, di una società di intermediazione o di un’altra impresa finita in liquidazione coatta amministrativa. Abbiamo scelto il formato domanda-risposta perché chi ha firmato una fideiussione non cerca un trattato: vuole sapere se deve pagare, quanto, entro quando e con quali difese.

Il quadro, in breve. La liquidazione coatta amministrativa è la procedura concorsuale riservata a imprese “speciali” (cooperative, banche, assicurazioni, alcuni intermediari finanziari) ed è oggi disciplinata dal Titolo VII del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), mentre le procedure aperte prima del 15 luglio 2022 restano regolate dalla vecchia legge fallimentare. Le regole sulla fideiussione, invece, sono sempre quelle del codice civile (artt. 1936-1957 c.c.). È proprio nell’incrocio tra questi due mondi che il garante vince o perde la partita.

Perché lo Studio Monardo si occupa in modo specifico di questa materia? Per tre ragioni verificabili. Le fideiussioni sono garanzie bancarie, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario. La liquidazione coatta è una procedura di crisi d’impresa, e l’Avvocato è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. E quando il garante è una persona fisica che non riesce a sostenere il debito, entra in gioco la sua qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento.

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BLOCCO A — LE BASI

“La società che ho garantito è finita in liquidazione coatta amministrativa: ma è un fallimento o no?”

Non è un fallimento, ma per i creditori funziona in modo molto simile.

La differenza sta in chi comanda. Nel fallimento, che oggi si chiama liquidazione giudiziale, la procedura è aperta e guidata dal tribunale. Nella liquidazione coatta amministrativa (LCA) la procedura è disposta da un’autorità amministrativa: il Ministero delle Imprese per le cooperative, la Banca d’Italia e il Ministero dell’Economia per le banche, l’IVASS per le assicurazioni. La guida passa a un commissario liquidatore nominato dall’autorità di vigilanza, non a un curatore nominato dal giudice.

Per chi vanta un credito, però, il risultato pratico è lo stesso. L’art. 304 del Codice della crisi rinvia infatti alle norme della liquidazione giudiziale sugli effetti per i creditori e sui rapporti pendenti. Questo significa tre cose:

  • nessun creditore può più pignorare i beni dell’impresa per conto proprio;
  • tutti devono partecipare al “concorso”, facendo accertare il proprio credito nello stato passivo;
  • i pagamenti avverranno in percentuale, secondo l’ordine dei privilegi, quando il commissario avrà venduto i beni.

E qui arriva il punto che interessa a lei. La procedura blocca le azioni contro l’impresa, non quelle contro chi l’ha garantita. Il fideiussore non entra nel concorso, non è protetto dal divieto di azioni individuali e resta esposto con il proprio patrimonio personale. È la ragione per cui, nella pratica, appena un’impresa entra in LCA le banche spostano l’attenzione sui garanti: la società non può più essere aggredita, i soci-garanti sì.

Un’ultima precisazione utile: se la procedura è stata aperta prima del 15 luglio 2022, si applica la vecchia legge fallimentare (artt. 194 e seguenti). I principi che vedremo sono rimasti sostanzialmente identici, ma nei suoi atti potrebbe trovare citati articoli diversi. Non è un errore della banca: è la norma transitoria.

“Ho firmato la fideiussione anni fa: la banca può chiedere i soldi direttamente a me?”

Sì, nella grande maggioranza dei casi può farlo subito e senza passare prima dalla società.

La regola di base è l’art. 1944 c.c.: il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale. “In solido” vuol dire che il creditore può scegliere a chi chiedere l’intero importo. Non deve prima tentare con la società, non deve aspettare la fine della liquidazione, non deve dimostrare di aver perso la speranza di recuperare qualcosa dal commissario.

La Cassazione lo ha ribadito in modo chiaro anche per il caso in cui il debitore principale sia sottoposto a procedura concorsuale. Con l’ordinanza n. 16831 del 2024 ha escluso che il garante solidale possa considerarsi liberato solo perché il creditore ha scelto di non insinuarsi nella procedura del debitore principale: il creditore ha facoltà di agire nella procedura oppure direttamente contro il garante, e la sua inerzia verso la società non è un “fatto del creditore” che libera il fideiussore ai sensi dell’art. 1955 c.c.

C’è un’eccezione importante, e dipende da cosa c’è scritto nel suo contratto: il beneficio di escussione. Se le parti lo hanno pattuito, il creditore deve prima tentare di soddisfarsi sul patrimonio del debitore principale. Ne parliamo nella prossima risposta, perché in caso di LCA questo beneficio funziona in modo particolare.

Quello che deve fare adesso è recuperare una copia del contratto di fideiussione. Non il ricordo di cosa ha firmato: il testo. Tutto quello che diremo nelle prossime risposte (scadenze, clausole, possibili nullità) dipende da quelle righe.

“Ma non dovrebbero prima provare a farsi pagare dalla società?”

Solo se nel contratto c’è il beneficio di escussione, e anche in quel caso la LCA lo rende molto più debole.

Il beneficio di escussione (art. 1944, secondo comma, c.c.) è un patto che obbliga il creditore a cercare di soddisfarsi prima sui beni del debitore principale. Nei moduli bancari quasi non esiste: le fideiussioni bancarie standard contengono anzi una rinuncia espressa a questa tutela. È più frequente trovarlo in garanzie rilasciate a fornitori, in contratti di locazione commerciale o in accordi negoziati uno per uno.

Il problema è che, quando il debitore principale è in liquidazione coatta, il creditore non può più promuovere azioni esecutive individuali contro di lui. La Cassazione, con la sentenza n. 15731 del 18 luglio 2011, ha affrontato proprio il caso di un fideiussore che invocava il beneficio di escussione mentre il debitore principale era in LCA: il nodo era se il creditore dovesse attendere l’esito della procedura o potesse rivolgersi subito al garante, in assenza di indicazioni da parte di quest’ultimo su beni del debitore concretamente aggredibili.

La lezione pratica è questa. Chi ha un beneficio di escussione non può limitarsi a invocarlo come uno scudo astratto. L’art. 1944 c.c. richiede al fideiussore che lo eccepisce di indicare i beni del debitore principale su cui il creditore può soddisfarsi. Con l’impresa in liquidazione, quei beni sono vincolati alla procedura. La difesa va quindi costruita in modo diverso: verificando se e quanto il creditore otterrà dal riparto, e chiedendo che di quelle somme si tenga conto.

“Entro quando la banca deve muoversi, altrimenti perde il diritto contro di me?”

Di regola entro sei mesi dalla scadenza del debito, ma molti contratti hanno cancellato questo termine.

È l’art. 1957 c.c., la norma più importante per un garante. Dice che il fideiussore resta obbligato anche dopo la scadenza del debito principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia continuate con diligenza. Se il creditore resta fermo, il fideiussore è liberato.

Come si applica quando c’è una procedura concorsuale? La Cassazione ha dato tre risposte che si incastrano:

  1. L’apertura della procedura non sospende il termine. Con la sentenza n. 24060 del 10 novembre 2006 la Corte ha escluso che la procedura concorsuale renda impossibile agire: cambia solo il modo in cui la diligenza del creditore va valutata.
  2. L'”istanza” diventa la domanda di insinuazione al passivo. Con la sentenza n. 18779 del 28 luglio 2017 la Cassazione ha chiarito che, aperta la procedura, il creditore che vuole conservare i diritti verso il garante deve agire contro il debitore nelle forme del concorso, cioè chiedendo l’accertamento del credito nello stato passivo.
  3. Per i debiti non ancora scaduti, la scadenza coincide con l’apertura della procedura. L’orientamento costruito sul fallimento (che decorre dalla dichiarazione) vale anche per la LCA, perché la regola sulla scadenza anticipata dei debiti è tra quelle richiamate dall’art. 304 del Codice della crisi.

Il condizionale è d’obbligo, però. Quasi tutte le fideiussioni bancarie contengono una clausola di deroga all’art. 1957 c.c., con cui il garante ha rinunciato al termine semestrale. Se quella clausola è valida, la difesa basata sul termine non funziona. Se invece è nulla, perché riproduce lo schema ABI anticoncorrenziale, il termine torna in vita. Ma attenzione: la Sezioni Unite di agosto 2026 ha aggiunto un dettaglio decisivo, che vedremo più avanti, sul rapporto con la clausola “a prima richiesta”.


BLOCCO B — LA PROCEDURA

“Cosa succede, in concreto, nei primi mesi dopo il decreto di liquidazione?”

La sequenza è abbastanza prevedibile, anche se i tempi variano molto da procedura a procedura. Il provvedimento di liquidazione viene pubblicato, il commissario prende possesso dell’impresa e ricostruisce dalle scritture contabili l’elenco dei creditori. Diversamente da quanto accade nella liquidazione giudiziale, nella LCA il commissario comunica a ciascun creditore la somma che risulta a suo favore dalle scritture; il creditore può presentare osservazioni o domande se non è d’accordo, e chi non è stato incluso può chiedere l’ammissione. Il commissario forma poi lo stato passivo e lo deposita; contro lo stato passivo sono ammesse le opposizioni davanti al tribunale.

Nel frattempo, sul versante del garante, la banca tipicamente fa tre cose: revoca gli affidamenti residui, invia al fideiussore una richiesta di pagamento e, se non riceve risposta, chiede un decreto ingiuntivo.

Ecco la tabella che riassume il percorso parallelo. La teniamo come riferimento per le risposte successive.

FaseAttoTermineDavanti a chi
Apertura LCAProvvedimento dell’autorità di vigilanzaEffetti dalla data del provvedimentoAutorità amministrativa
Accertamento creditiComunicazione del commissario e osservazioni/domande del creditoreTermini brevi fissati dalla legge e indicati nella comunicazioneCommissario liquidatore
Conservazione dei diritti verso il garanteIstanza contro il debitore (insinuazione al passivo)6 mesi dalla scadenza, se l’art. 1957 c.c. non è derogatoProcedura
Richiesta al garanteLettera di escussione / richiesta “a prima richiesta”Nessun termine per la banca, salvo prescrizioneStragiudiziale
Titolo contro il garanteDecreto ingiuntivoOpposizione entro 40 giorni dalla notificaTribunale
EsecuzioneAtto di precettoPagamento entro 10 giorni, poi pignoramento—
Difesa in esecuzioneOpposizione all’esecuzione o agli atti esecutiviAgli atti: 20 giorni; all’esecuzione: prima o duranteGiudice dell’esecuzione
Regresso del garanteDomanda di ammissione al passivo, dopo il pagamentoAnche tardiva, se il ritardo non è imputabileCommissario liquidatore

Tutti i termini processuali si sospendono durante il periodo feriale, dal 1° al 31 agosto di ogni anno. Le scadenze stragiudiziali (come il semestre dell’art. 1957 c.c.) non godono invece di questa sospensione.

“La banca mi scrive che devo pagare ‘a prima richiesta’: devo pagare subito?”

Non deve pagare d’istinto, ma non deve neppure ignorare la lettera.

La clausola “a prima richiesta” (o “a semplice richiesta scritta”) è presente in quasi tutte le fideiussioni bancarie. Il suo scopo è permettere alla banca di attivare la garanzia senza dover prima dimostrare in giudizio il proprio credito. Per un garante è una clausola pesante, ma bisogna distinguere due casi.

Il primo è la vera garanzia autonoma (il cosiddetto contratto autonomo di garanzia): qui il garante si impegna a pagare a semplice richiesta e rinuncia a sollevare le eccezioni relative al rapporto principale, salvo la frode o l’abuso evidente del beneficiario. Il secondo, più comune nei moduli bancari, è la fideiussione con clausola di pagamento a prima richiesta: la garanzia resta accessoria, il fideiussore conserva in gran parte le eccezioni del debitore, ma la clausola incide sui tempi e sulle modalità di attivazione.

Come si capisce in quale caso si trova? Leggendo l’intero contratto, non il titolo. Contano espressioni come “senza eccezioni”, “rinunciando a opporre qualsiasi eccezione”, “anche in caso di contestazione del debitore”. La qualificazione è spesso il primo terreno di scontro.

Cosa fare, in pratica, quando arriva la lettera:

  • non firmare nulla di ciò che la banca allega (riconoscimenti di debito, piani di rientro “standard”);
  • annotare la data di ricezione, che può essere rilevante anche ai fini dell’art. 1957 c.c.;
  • chiedere per iscritto l’estratto conto integrale del rapporto garantito e la copia del contratto di fideiussione;
  • far verificare se il credito è già stato comunicato o insinuato nella LCA e per quale importo.

Pagare spontaneamente, prima di questi controlli, significa rinunciare di fatto a difese che potrebbero valere molto.

“Se arriva un decreto ingiuntivo, quanto tempo ho per oppormi?”

Quaranta giorni dalla notifica, ed è un termine che non perdona.

Il decreto ingiuntivo è il modo più rapido con cui la banca ottiene un titolo contro il garante. Spesso è anche provvisoriamente esecutivo, perché il credito si fonda su prove scritte (contratto, estratto conto certificato). Se nei 40 giorni non viene proposta opposizione, il decreto diventa definitivo e le eccezioni che si potevano sollevare sono perse per sempre: nullità della clausola ABI, decadenza ex art. 1957 c.c., errori di calcolo, interessi non dovuti.

L’opposizione si propone con atto di citazione davanti allo stesso tribunale che ha emesso il decreto. È il momento in cui la difesa del garante si gioca davvero, perché si discute nel merito. La regola pratica è semplice: le eccezioni vanno sollevate tutte e subito, con i documenti a supporto. Chi si limita a dichiarare che la fideiussione “è sul modello ABI” senza produrre il modello e senza dimostrarne la natura rischia di perdere, come è accaduto nel caso deciso dalla Cassazione con l’ordinanza n. 675 del 10 gennaio 2025.

Nell’opposizione si può anche chiedere la sospensione dell’esecutorietà provvisoria del decreto, se esistono gravi motivi. È una richiesta da motivare con cura: il giudice valuta sia la fondatezza apparente dell’opposizione sia il danno che l’esecuzione arrecherebbe.

Se il termine è già scaduto, la partita non è necessariamente chiusa, ma le difese si restringono molto: restano le contestazioni sull’esecuzione (vizi del precetto, impignorabilità di beni, errori del pignoramento) e i fatti successivi alla formazione del titolo. Per questo diciamo sempre di non lasciar trascorrere neppure una settimana.

“Se pago io, posso farmi restituire i soldi dalla società in liquidazione?”

Sì in teoria, ma solo dopo aver pagato, e in pratica recupererà una percentuale.

Chi paga come fideiussore acquista due strumenti: la surrogazione nei diritti del creditore (art. 1949 c.c.) e il regresso verso il debitore principale (art. 1950 c.c.). Il problema è che il debitore principale è in liquidazione: qualunque recupero passa dallo stato passivo e dal riparto, cioè da una percentuale spesso modesta.

Il tempo è un altro ostacolo. La Cassazione, con la sentenza n. 5964 del 2025 (Prima Sezione), resa proprio nella LCA di una società cooperativa, ha confermato che il credito di regresso del fideiussore nasce solo con il pagamento integrale: prima di allora non esiste giuridicamente, e quindi non può essere ammesso al passivo neppure con riserva. Il garante non può “prenotare” il suo posto nel riparto mentre attende di sapere se e quanto dovrà pagare.

Ne derivano due conseguenze pratiche:

  • se il creditore originario si è già insinuato, il garante che paga integralmente può subentrare nella sua posizione per surrogazione;
  • se paga quando i riparti sono già stati eseguiti, rischia di arrivare tardi e di trovare l’attivo già distribuito.

C’è poi la questione degli interessi maturati dopo l’apertura della procedura: il garante che li paga alla banca non può pretenderli nel concorso, perché nella procedura il loro corso è sospeso per i crediti chirografari. Ci torneremo nella risposta dedicata.

“Cosa posso contestare, concretamente?”

Le difese di un garante si dividono in quattro famiglie. Nessuna funziona sempre; ciascuna va verificata sul suo contratto e sulla sua storia.

1. Difese sul contratto di garanzia. Nullità parziale delle clausole che riproducono lo schema ABI (reviviscenza, sopravvivenza, deroga all’art. 1957 c.c.); limite massimo della garanzia superato dalla richiesta della banca; qualificazione corretta della clausola “a prima richiesta”; forma e sottoscrizione.

2. Difese sul comportamento della banca. Decadenza per mancata istanza nei sei mesi (art. 1957 c.c., se non validamente derogato); liberazione per aver concesso nuovo credito pur conoscendo il peggioramento della situazione del debitore senza autorizzazione del garante (art. 1956 c.c.); fatto del creditore che ha impedito la surrogazione (art. 1955 c.c.).

Sull’art. 1956 c.c. va detto con franchezza che la prova è difficile. Con l’ordinanza n. 10888 del 2024 la Cassazione ha ribadito che il garante deve dimostrare sia il peggioramento delle condizioni del debitore, sia la consapevolezza della banca, e che una generica mancanza di liquidità non basta. Con l’ordinanza n. 28573 del 2024 ha poi confermato che il fideiussore può rinunciare in anticipo, nel contratto, alle tutele degli artt. 1956 e 1957 c.c., e che una semplice dilazione concessa al debitore non è una novazione che lo libera.

3. Difese sull’importo. Interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, capitalizzazioni non dovute, commissioni illegittime, somme già incassate dalla procedura e non scomputate. Sono le eccezioni del debitore principale che il fideiussore può opporre (art. 1945 c.c.), salvo una vera garanzia autonoma.

4. Difese sul tempo e sul soggetto. Prescrizione del credito (con i limiti che vedremo); legittimazione di chi agisce, se il credito è stato ceduto a una società di cartolarizzazione.


BLOCCO C — I CASI PARTICOLARI

“La mia fideiussione è sul modello ABI: allora è nulla e non devo niente?”

No. Nel migliore dei casi sono nulle alcune clausole, e dopo agosto 2026 la prova è diventata più impegnativa.

Facciamo ordine. Nel 2005 la Banca d’Italia ha accertato che tre clausole dello schema ABI di fideiussione omnibus erano frutto di un’intesa restrittiva della concorrenza: la reviviscenza (la garanzia “rinasce” se i pagamenti del debitore vengono revocati), la sopravvivenza (la garanzia resta in piedi anche se l’obbligazione principale è invalida) e la deroga all’art. 1957 c.c.

Con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021 le Sezioni Unite hanno stabilito che le fideiussioni che riproducono quelle clausole sono parzialmente nulle: cadono le tre clausole, il resto della garanzia resta valido. Nel triennio successivo le sezioni semplici si sono divise. Con l’ordinanza n. 27243 del 21 ottobre 2024 la Terza Sezione ha esteso il rimedio anche alle fideiussioni specifiche (quelle a garanzia di un singolo finanziamento); con l’ordinanza n. 1170 del 17 gennaio 2025 la Prima Sezione lo ha invece limitato alle sole omnibus. L’ordinanza n. 30383 del 25 novembre 2024 ha ribadito che la regola è la nullità parziale e che quella totale richiede la prova di una diversa volontà delle parti.

Il contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026, su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Siracusa. I principi, riassunti in parole semplici:

  • il provvedimento della Banca d’Italia è una prova “privilegiata” dell’intesa solo per le fideiussioni omnibus stipulate nel periodo esaminato dall’istruttoria;
  • per le fideiussioni firmate prima o dopo quel periodo, e per le fideiussioni specifiche, la riproduzione delle clausole non basta: il garante deve dimostrare in concreto che l’intesa era operativa anche per quella garanzia;
  • la nullità della deroga all’art. 1957 c.c. non trascina con sé la clausola di pagamento “a prima richiesta”, che è autonoma; se questa resta valida, alla banca basta una richiesta stragiudiziale tempestiva per evitare la decadenza.

Quest’ultimo punto cambia molto per i garanti di imprese in LCA. Fino a ieri, ottenere la caduta della deroga all’art. 1957 c.c. poteva significare che la banca, non avendo agito in giudizio entro sei mesi, era decaduta. Oggi bisogna verificare anche se, entro quei sei mesi, la banca ha inviato una semplice richiesta scritta. Se lo ha fatto e la clausola “a prima richiesta” è valida, la decadenza non scatta.

Su questo genere di valutazioni pesa l’esperienza di chi segue la causa fino in fondo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di uno staff nazionale in diritto bancario, imposta l’eccezione ABI fin dal primo grado con l’occhio al giudizio di legittimità, perché è lì che queste questioni vengono decise.

“E se in liquidazione coatta non c’è la società garantita, ma la banca che mi ha prestato i soldi?”

È un caso più frequente di quanto si pensi, perché la LCA è la procedura tipica delle crisi bancarie. Il garante, in questa situazione, non è un “coobbligato” di un’impresa insolvente: è il garante di un debitore ancora in bonis, verso un creditore che è a sua volta in liquidazione.

Cosa cambia per lei:

1. Chi è oggi il creditore. Nelle crisi bancarie più note i crediti sono stati ceduti in blocco: quelli in bonis spesso a un’altra banca, quelli deteriorati a società specializzate nella gestione dei crediti. Chi le chiede il pagamento deve dimostrare che proprio quel credito, e proprio quella garanzia, rientrano nella cessione. Non è un dettaglio formale: la mancata prova della titolarità è una delle eccezioni più utilizzate nelle opposizioni.

2. Cosa è stato ceduto. La cessione del credito trasferisce anche le garanzie accessorie (art. 1263 c.c.), quindi la fideiussione segue il credito. Ma il garante può opporre al cessionario le stesse eccezioni che avrebbe opposto alla banca originaria, comprese le nullità ABI e gli errori di calcolo.

3. Il rapporto con il commissario. Se il debitore principale aveva anche depositi o crediti verso la banca in LCA, entrano in gioco le regole sulla compensazione nella procedura. È un terreno tecnico, ma può ridurre l’esposizione.

Il consiglio pratico: prima di discutere dell’importo, faccia verificare chi le sta chiedendo i soldi e con quali documenti lo dimostra.

“Per la società gli interessi si fermano: per me continuano a correre?”

In linea di principio sì, ed è uno degli aspetti che i garanti scoprono troppo tardi.

Con l’apertura della procedura, nel concorso gli interessi sui crediti chirografari smettono di maturare: è la regola che la legge fallimentare collocava all’art. 55 e che, per effetto del rinvio dell’art. 304 del Codice della crisi, vale anche nella LCA. Le Sezioni Unite avevano già affermato con la sentenza n. 1670 del 15 marzo 1982 che quella norma si applica anche alla liquidazione coatta.

Ma la sospensione è una regola del concorso, cioè serve a mettere tutti i creditori sullo stesso piano nella distribuzione dell’attivo. La giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che essa non estingue gli interessi nei rapporti esterni alla procedura. Il fideiussore non partecipa al concorso: di conseguenza, se il contratto lo prevede, la banca può chiedergli anche gli interessi maturati dopo il provvedimento di liquidazione.

L’effetto pratico è un doppio svantaggio. Il garante paga interessi che la società non pagherà mai; e quando chiede il rimborso nella procedura, può far valere solo la surrogazione nel credito della banca, cioè capitale e interessi anteriori, non gli interessi successivi.

Ci sono due correttivi da verificare:

  • il limite massimo della fideiussione, che di solito comprende anche gli interessi: oltre quel tetto il garante non risponde;
  • la misura degli interessi pretesi, spesso moratori e calcolati su basi contestabili.

“Se la liquidazione si chiude con un concordato, io sono liberato?”

No: il concordato riduce il debito della società, non il suo.

La LCA può concludersi con un concordato (art. 314 del Codice della crisi): un terzo o la stessa impresa propongono di pagare ai creditori una percentuale, e se la proposta viene approvata e omologata i creditori non possono chiedere all’impresa il resto. È un risultato importante per l’impresa, ma per il garante non cambia nulla.

Tutte le forme di concordato seguono la stessa regola: i creditori conservano intatti i loro diritti contro i coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso (oggi l’art. 117 del Codice della crisi per il concordato preventivo, con disposizioni analoghe per i concordati nelle procedure liquidatorie). La banca che ha ricevuto il 15% dal concordato può chiedere al garante l’85% residuo, nei limiti della garanzia.

La Cassazione è andata anche oltre, escludendo che la proposta concordataria possa contenere una clausola che estende la liberazione ai fideiussori: gli effetti del concordato sono stabiliti dalla legge e non sono negoziabili dalle parti.

Diverso è il caso in cui il garante partecipi direttamente all’accordo, ad esempio come terzo che mette a disposizione risorse in cambio della propria liberazione concordata con la banca. Lì la liberazione deriva da un patto specifico con il creditore, e va scritta con molta precisione.


BLOCCO D — LE PAURE FINALI

“Sono passati più di dieci anni dall’apertura della liquidazione: il debito non è prescritto?”

Molto probabilmente no, ed è bene saperlo prima di contare su questa difesa.

La prescrizione ordinaria è di dieci anni. Ma la domanda di ammissione al passivo, nella LCA come nel fallimento, produce un effetto interruttivo permanente: la prescrizione resta ferma per tutta la durata della procedura. E poiché il fideiussore è un coobbligato solidale, l’effetto si estende a lui (art. 1310 c.c.) senza che la banca debba notificargli nulla.

È esattamente il caso deciso dalla Cassazione con l’ordinanza n. 26734 del 2025 (Prima Sezione): una banca si era insinuata nel 2001 nella LCA di una cooperativa e aveva ottenuto un decreto ingiuntivo contro il garante nel 2015. Il garante sosteneva che fossero passati più di dieci anni. La Corte ha respinto il ricorso, richiamando i propri precedenti (tra cui le sentenze n. 11983 del 2020 e n. 16415 del 2023): finché la procedura è aperta, il termine non corre, nemmeno per il fideiussore.

Il limite reale: la prescrizione torna in gioco se la banca non si è mai insinuata nella procedura e non ha compiuto altri atti interruttivi verso di lei, oppure se dalla chiusura della procedura sono trascorsi dieci anni senza iniziative. Sono situazioni rare, ma esistono, e vanno verificate sui documenti.

“Rischio di perdere la casa?”

Se la banca ottiene un titolo esecutivo e lei non paga, può pignorare anche la casa. Ma tra la lettera di oggi e la vendita all’asta ci sono molti passaggi in cui ci si può difendere.

Il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio presente e futuro (art. 2740 c.c.). Questo comprende la casa, i conti correnti, una quota dello stipendio o della pensione. Non c’è una “franchigia” per la prima casa nei confronti delle banche: il limite all’espropriazione dell’abitazione principale vale per l’agente della riscossione, non per i creditori privati.

Detto questo, il percorso è lungo e ogni passaggio ha le sue difese:

  • la banca deve prima ottenere un titolo (di solito un decreto ingiuntivo), contro cui ha 40 giorni per opporsi;
  • deve notificare il precetto e attendere dieci giorni;
  • deve pignorare l’immobile, iscrivere il pignoramento, chiedere la vendita;
  • la vendita richiede stima, ordinanza, aste.

Quello che va evitato è il sequestro conservativo o l’ipoteca giudiziale iscritta su un decreto provvisoriamente esecutivo senza che lei abbia reagito. Una difesa tempestiva non garantisce di salvare la casa, ma le dà il tempo e gli strumenti per trattare da una posizione migliore.

Attenzione anche a una mossa istintiva e pericolosa: intestare la casa a un familiare o costituire un fondo patrimoniale dopo aver ricevuto la richiesta della banca. Sono atti esposti all’azione revocatoria e, in certi casi, possono avere rilievo penale.

“Non ho i soldi per pagare tutto: c’è una via d’uscita?”

Sì, anche quando il debito da garanzia supera le sue possibilità.

Molti garanti di cooperative e piccole imprese sono persone fisiche, spesso soci o ex amministratori, che hanno firmato per importi enormi rispetto al loro reddito. Per loro esistono strumenti specifici.

Il primo è la trattativa con la banca o con il cessionario del credito. Un saldo e stralcio con un garante è frequente, soprattutto quando il credito è stato ceduto a un veicolo di cartolarizzazione che lo ha acquistato a sconto. Una trattativa ben impostata, sostenuta da eccezioni serie, ottiene condizioni molto diverse da una richiesta di dilazione “a mani nude”.

Il secondo sono le procedure da sovraindebitamento del Codice della crisi, aperte anche al garante persona fisica non fallibile: ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata. Al termine, ricorrendo i presupposti, si può ottenere l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti residui. È un percorso serio, con controlli sulla meritevolezza, ma è stato pensato esattamente per chi è rimasto schiacciato da debiti altrui.

Il limite reale: queste procedure non cancellano i debiti in automatico e richiedono di mettere a disposizione dei creditori ciò che si ha. Ma sono una via legale e definitiva, che chiude la questione invece di trascinarla per anni.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Volentieri. Ecco due simulazioni dimostrative: i dati sono ipotetici e servono solo a mostrare come si ragiona. Non sono casi seguiti dallo studio.

Simulazione 1 — La decadenza che non scatta più

  • Ipotesi: fideiussione specifica firmata nel 2016 a garanzia di un mutuo chirografario di 87.300 € concesso a una cooperativa di servizi. Il contratto contiene la deroga all’art. 1957 c.c. e la clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”. Massimale della garanzia: 110.000 €.
  • 14 febbraio 2025: il Ministero dispone la LCA della cooperativa. Debito residuo in linea capitale: 61.840 €, considerato scaduto da quella data.
  • 3 aprile 2025: la banca invia al garante una raccomandata di escussione.
  • La banca non deposita alcuna domanda giudiziale contro il garante, e il commissario la include d’ufficio nell’elenco dei creditori per 63.215 € (capitale più interessi anteriori).
  • 19 novembre 2025: la banca ottiene un decreto ingiuntivo contro il garante per 66.470 € (con interessi successivi).

Il garante si oppone sostenendo che la deroga all’art. 1957 c.c. è nulla perché riproduce lo schema ABI, e che la banca non ha agito entro sei mesi (cioè entro il 14 agosto 2025). Prima della Sezioni Unite del 2026 la tesi aveva qualche margine. Dopo la sentenza n. 24825/2026 il ragionamento cambia su due fronti:

  1. trattandosi di fideiussione specifica stipulata fuori dal periodo dell’istruttoria, il garante deve provare in concreto l’intesa anticoncorrenziale, non gli basta confrontare il testo;
  2. anche se riuscisse a farlo, la clausola “a semplice richiesta scritta” resta valida e la raccomandata del 3 aprile 2025, inviata entro il semestre, vale come istanza idonea a evitare la decadenza.

Esito: la difesa basata sull’art. 1957 c.c. è molto debole. La strategia deve spostarsi sull’importo: verifica dei 3.255 € di interessi successivi all’apertura (66.470 − 63.215), controllo del tasso applicato, scomputo di eventuali riparti già incassati dalla banca nella LCA.

Simulazione 2 — Il garante che paga e prova a recuperare

  • Ipotesi: fideiussione omnibus firmata nel 2004 (periodo dell’istruttoria della Banca d’Italia), massimale 150.000 €, a garanzia del conto corrente di una cooperativa agricola. Contiene le tre clausole ABI.
  • 9 settembre 2024: LCA della cooperativa. Saldo debitore del conto: 128.760 €.
  • La banca è ammessa allo stato passivo in via chirografaria per 128.760 €.
  • Marzo 2026: il garante, dopo trattativa sostenuta dall’eccezione di nullità della clausola di reviviscenza e da una contestazione su 9.410 € di commissioni, paga a saldo 104.000 €, con quietanza liberatoria e rinuncia della banca al residuo.

Il garante chiede di subentrare nello stato passivo. Problema: la sentenza n. 5964/2025 richiede il pagamento integrale perché nasca il regresso. Il garante ha pagato 104.000 € su 128.760 €: ha soddisfatto integralmente il creditore? Sì, se la banca, con la quietanza, ha rinunciato al residuo e dichiarato estinto il credito; in quel caso il garante ha estinto l’obbligazione garantita nei confronti del creditore e può agire in surrogazione (nei limiti di quanto pagato) o in regresso.

Proiezione del recupero: se il riparto finale ai chirografari sarà del 12%, il garante recupererà circa 12.480 € (12% di 104.000 €). Il suo costo netto della garanzia sarà quindi di circa 91.520 €. Senza le eccezioni sollevate in trattativa, avrebbe pagato l’intero saldo (128.760 €) e recuperato al più il 12% di quella cifra, con un costo netto di circa 113.300 €.

La lezione: in una LCA il recupero del garante è quasi sempre parziale. Il vero risparmio si costruisce prima di pagare, non dopo.


La domanda che nessuno fa, ma tutti dovrebbero fare

“La banca ha già fatto qualcosa nella liquidazione che mi riguarda, senza che io ne sapessi nulla?”

Quasi sempre la risposta è sì. E quasi nessun garante va a controllare.

Nella LCA la banca creditrice si attiva nella procedura molto prima di bussare alla porta del garante. Lo fa per conservare il credito verso la società, ma ciascuna di quelle mosse ha un effetto anche sulla posizione del fideiussore:

  • la domanda di ammissione al passivo interrompe la prescrizione anche verso di lei e la tiene ferma per tutta la durata della procedura (Cass. n. 26734/2025);
  • la stessa domanda vale come “istanza” ai fini dell’art. 1957 c.c. e, se tempestiva, impedisce la decadenza (Cass. n. 18779/2017);
  • l’importo per cui la banca è stata ammessa è un dato prezioso: se è inferiore a quanto le viene chiesto, la differenza va spiegata;
  • i riparti già eseguiti riducono il debito garantito, ma non sempre vengono scomputati spontaneamente nella richiesta al garante.

C’è poi un aspetto specifico della LCA che merita attenzione. In questa procedura il credito può entrare nello stato passivo anche perché il commissario lo ha ricavato d’ufficio dalle scritture contabili e lo ha comunicato al creditore, senza una vera domanda del creditore. È una differenza rispetto alla liquidazione giudiziale, dove serve sempre una domanda. Se la banca si è limitata a ricevere la comunicazione del commissario senza compiere alcuna attività propria, si apre una questione delicata: quella mera inclusione d’ufficio basta a considerare “proposta e continuata con diligenza” l’istanza richiesta dall’art. 1957 c.c.? La risposta dipende dal caso concreto e dagli atti della procedura, ma è una domanda che vale la pena porre, soprattutto per le fideiussioni in cui la deroga all’art. 1957 c.c. è caduta e non c’è una clausola “a prima richiesta” valida.

Come si ottengono queste informazioni? Chiedendo al commissario liquidatore, con istanza motivata, l’accesso agli atti che riguardano la posizione della banca garantita, e ottenendo copia dello stato passivo e dei piani di riparto. È un passaggio semplice, che però cambia spesso l’intera impostazione della difesa.


“Ma i giudici, alla fine, cosa dicono?”

Ecco i riferimenti che abbiamo richiamato nelle risposte, raccolti in un unico elenco. Per ciascuno indichiamo il principio, riformulato con parole nostre, e perché conta per chi ha garantito un’impresa in LCA.

1. Cass., Sezioni Unite, 28 agosto 2026, n. 24825 Principio: il provvedimento della Banca d’Italia del 2005 prova l’intesa anticoncorrenziale solo per le fideiussioni omnibus del periodo esaminato; fuori da quel perimetro (garanzie anteriori o successive, fideiussioni specifiche) l’intesa va dimostrata in concreto. La nullità della deroga all’art. 1957 c.c. non travolge la clausola di pagamento a prima richiesta, sicché basta una richiesta stragiudiziale tempestiva. Rilevanza: è la pronuncia che oggi decide l’esito di gran parte delle opposizioni dei garanti.

2. Cass., Sezioni Unite, 30 dicembre 2021, n. 41994 Principio: le fideiussioni che riproducono le clausole ABI censurate sono nulle solo in parte, limitatamente a quelle clausole, salvo prova che le parti non avrebbero concluso il contratto senza di esse. Rilevanza: fissa la regola della nullità parziale, che la sentenza del 2026 ha confermato e delimitato.

3. Cass., Sez. III, ord. 10 gennaio 2025, n. 675 Principio: chi invoca la nullità della fideiussione per conformità allo schema ABI deve produrre il modello e il provvedimento della Banca d’Italia e dimostrare che la garanzia ha natura omnibus. Rilevanza: un’eccezione sollevata senza documenti è un’eccezione persa.

4. Cass., Sez. III, ord. 21 ottobre 2024, n. 27243 Principio: estende alle fideiussioni specifiche i principi delle Sezioni Unite del 2021 sulla nullità parziale. Rilevanza: orientamento estensivo poi ridimensionato dalla sentenza n. 24825/2026, che richiede la prova concreta dell’intesa.

5. Cass., Sez. I, ord. 17 gennaio 2025, n. 1170 Principio: limita la nullità antitrust alle sole fideiussioni omnibus. Rilevanza: documenta il contrasto che ha portato alle Sezioni Unite del 2026.

6. Cass., ord. 25 novembre 2024, n. 30383 Principio: la nullità di alcune clausole non comporta quella dell’intero contratto, salvo prova esplicita di una diversa volontà delle parti, difficile da dare nei contratti bancari standard. Rilevanza: smentisce l’idea che la fideiussione ABI sia “tutta nulla”.

7. Cass., Sez. I, ord. n. 26734 del 2025 Principio: la domanda di ammissione al passivo nella LCA del debitore principale interrompe la prescrizione con effetto permanente fino alla chiusura della procedura, e l’effetto si estende al fideiussore come coobbligato solidale. Rilevanza: nelle LCA lunghe la prescrizione difficilmente libera il garante.

8. Cass., Sez. I, sent. n. 5964 del 2025 Principio: nella LCA di una cooperativa, il credito di regresso del garante nasce solo con il pagamento integrale e prima non può essere ammesso al passivo, neppure con riserva. Rilevanza: il garante non può “prenotare” il recupero e rischia di arrivare dopo i riparti.

9. Cass., Sez. III, 28 luglio 2017, n. 18779 Principio: aperta una procedura concorsuale a carico del debitore principale, l’istanza che il creditore deve proporre entro sei mesi per conservare la garanzia è la domanda di insinuazione al passivo. Rilevanza: chiarisce cosa deve fare la banca nella LCA per non decadere ex art. 1957 c.c.

10. Cass., Sez. I, 10 novembre 2006, n. 24060 Principio: la procedura concorsuale non rende impossibile l’istanza del creditore e quindi non sospende il termine semestrale; cambia solo il metro con cui si valuta la diligenza. Rilevanza: il semestre corre anche in LCA.

11. Cass., Sez. III, 18 luglio 2011, n. 15731 Principio: esamina l’operatività del beneficio di escussione quando il debitore principale è in LCA e il creditore non può più agire individualmente contro di lui, valorizzando l’onere del fideiussore di indicare beni utilmente aggredibili. Rilevanza: il beneficio di escussione, in LCA, non è uno scudo automatico.

12. Cass., ord. n. 16831 del 2024 Principio: il creditore può scegliere se insinuarsi nella procedura del debitore principale o agire direttamente contro il fideiussore solidale; la sua scelta di non insinuarsi non è un fatto che libera il garante ex art. 1955 c.c. Rilevanza: il garante non può contare sull’inerzia della banca verso la società.

13. Cass., ord. n. 28573 del 2024 Principio: il fideiussore può rinunciare in via preventiva alle tutele degli artt. 1956 e 1957 c.c.; una semplice dilazione al debitore non è novazione. Rilevanza: la validità delle deroghe contrattuali va verificata caso per caso, anche alla luce della disciplina antitrust.

14. Cass., ord. n. 10888 del 2024 Principio: per essere liberato ex art. 1956 c.c. il garante deve provare il peggioramento delle condizioni del debitore e la consapevolezza della banca; una generica mancanza di liquidità non basta. Rilevanza: difesa possibile ma da costruire con prove solide (bilanci, centrale rischi, corrispondenza).

15. Cass., Sezioni Unite, 15 marzo 1982, n. 1670 Principio: la regola sulla sospensione del corso degli interessi dopo l’apertura della procedura si applica anche alla liquidazione coatta amministrativa. Rilevanza: spiega perché gli interessi si fermano nel concorso, ma non necessariamente nei rapporti con il garante, che resta fuori dal concorso.

16. Cass., Sez. III, 27 novembre 2002, n. 16758 Principio: se la durata della fideiussione è legata all’integrale adempimento dell’obbligazione principale e non alla sua scadenza, l’azione verso il fideiussore non è soggetta al termine dell’art. 1957 c.c. Rilevanza: anche la clausola sulla durata della garanzia può neutralizzare la decadenza, e va letta con attenzione.


COSA PUÒ FARE LO STUDIO MONARDO

“E voi, concretamente, cosa fate?”

Ecco gli strumenti che mettiamo in campo per chi ha garantito un’impresa in liquidazione coatta amministrativa:

  1. Acquisiamo e leggiamo il contratto di fideiussione riga per riga, confrontandolo con lo schema ABI censurato e qualificando la clausola “a prima richiesta” (fideiussione o garanzia autonoma).
  2. Ricostruiamo la posizione della banca nella LCA, presentando istanza al commissario per ottenere stato passivo, importo ammesso e piani di riparto già eseguiti.
  3. Verifichiamo i termini dell’art. 1957 c.c.: data di apertura della procedura, data e contenuto della prima richiesta della banca, domanda di insinuazione, alla luce della sentenza n. 24825/2026.
  4. Ricalcoliamo il debito garantito con i commercialisti dello staff: capitale, interessi anteriori e successivi all’apertura, commissioni, massimale della garanzia, riparti da scomputare.
  5. Controlliamo la legittimazione di chi agisce quando il credito è stato ceduto, verificando la pubblicazione della cessione e l’effettiva inclusione del rapporto.
  6. Redigiamo e depositiamo l’opposizione al decreto ingiuntivo entro i 40 giorni, con tutte le eccezioni documentate e l’eventuale richiesta di sospensione dell’esecutorietà.
  7. Contrastiamo le misure cautelari ed esecutive (sequestri, ipoteche giudiziali, pignoramenti), proponendo le opposizioni previste dal codice di procedura civile.
  8. Conduciamo la trattativa di saldo e stralcio con la banca o con il cessionario, facendo pesare le eccezioni sollevate e curando la quietanza liberatoria.
  9. Curiamo l’insinuazione per surrogazione o regresso nella LCA dopo il pagamento, perché il garante recuperi quanto la procedura consente.
  10. Valutiamo e impostiamo una procedura da sovraindebitamento quando il debito di garanzia supera le capacità del garante persona fisica.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema, due di queste qualifiche pesano più delle altre. Il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario è decisivo perché la difesa del garante è, prima di tutto, una verifica tecnica del contratto bancario e dei conti: senza quella verifica, le eccezioni restano parole. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa consente di leggere la liquidazione coatta dall’interno, comprendendo come si muovono commissario, creditori e autorità di vigilanza, e di intervenire con cognizione quando il garante è anche socio o amministratore dell’impresa in crisi.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione. Le questioni sulle fideiussioni ABI e sull’art. 1957 c.c. vengono spesso decise solo in sede di legittimità: avere lo stesso difensore, abilitato al patrocinio davanti alla Suprema Corte, significa che le eccezioni vengono impostate fin dal primo atto pensando a dove la causa potrebbe arrivare, senza cambi di linea e senza dispersione di documenti.

Avvocati e commercialisti lavorano insieme sulla stessa pratica. L’avvocato costruisce le eccezioni giuridiche; il commercialista ricostruisce i saldi, gli interessi e gli scomputi dei riparti. Il garante riceve un’unica strategia, non due pareri da mettere d’accordo.


In chiusura: tre cose da ricordare

Dalle risposte emergono tre messaggi chiari.

Primo: la liquidazione coatta protegge l’impresa, non il garante. La banca può chiedere a lei l’intero debito, subito, mentre la società è al riparo dal concorso.

Secondo: le difese esistono, ma sono tecniche e hanno scadenze strette. Nullità parziale ABI, decadenza ex art. 1957 c.c., errori sugli interessi, legittimazione del cessionario: dopo la sentenza delle Sezioni Unite del 2026, ciascuna va provata con documenti, non affermata.

Terzo: il tempo gioca contro chi aspetta. La prescrizione resta ferma finché dura la procedura, il decreto ingiuntivo non opposto in 40 giorni diventa definitivo, e il recupero nel riparto arriva tardi e parziale.

Lo Studio Monardo affronta questa materia da un punto di osservazione preciso: il coordinamento di uno staff nazionale in diritto bancario per smontare il contratto e i conti; la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa per muoversi dentro la procedura; l’abilitazione al patrocinio in Cassazione per seguire la causa fino all’ultimo grado; e la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento per offrire una via d’uscita al garante persona fisica quando il debito è più grande di lui.

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