Beni Dell’impresa Nel Concordato Nella Liquidazione Giudiziale: Cosa Resta, Cosa Si Cede

Introduzione: una procedura che si legge con il calendario in mano

C’è un giorno preciso in cui l’imprenditore smette di poter disporre dei propri beni: è il giorno in cui il tribunale pubblica la sentenza che apre la liquidazione giudiziale. Da quel momento capannoni, macchinari, crediti, conti correnti, partecipazioni passano sotto l’amministrazione del curatore. Ma la storia non finisce necessariamente con la vendita all’asta di tutto. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (artt. 240-253 CCII) prevede una via d’uscita negoziata, il concordato nella liquidazione giudiziale, l’erede diretto del vecchio concordato fallimentare. È lo strumento con cui una parte dei beni può essere ceduta in blocco a un assuntore, una parte può tornare nella disponibilità del debitore, e la procedura può chiudersi prima e con regole diverse da quelle della liquidazione integrale.

Chi conosce questa procedura sa che ogni scelta ha una data: c’è un tempo in cui solo creditori e terzi possono proporre il concordato, un tempo in cui si apre la finestra anche per il debitore, un tempo in cui quella finestra si chiude per sempre. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire: nel concordato nella liquidazione giudiziale il calendario decide quali beni restano e quali si cedono.

La timeline, in sintesi: al giorno zero la sentenza e lo spossessamento; nei mesi successivi inventario, accertamento del passivo e prime proposte di creditori o terzi; dopo dodici mesi la finestra del debitore, che resta aperta fino a due anni dall’esecutività dello stato passivo; poi deposito della proposta, parere degli organi, voto, omologazione; infine l’esecuzione sorvegliata e, entro un anno dall’ultimo adempimento, la possibile risoluzione.

Lo Studio Monardo segue questa materia per una ragione precisa e verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè opera professionalmente nel punto in cui la crisi dell’impresa si traduce in trattativa con i creditori e in destinazione del patrimonio aziendale; ed è avvocato cassazionista, il che consente di seguire le opposizioni all’omologazione, i reclami e i ricorsi fino all’ultimo grado senza cambiare difensore.

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La mappa temporale: tutte le tappe in un colpo d’occhio

Prima di entrare nelle singole fasi, conviene fissare la sequenza. La tabella che segue ricostruisce l’intera cronologia del concordato nella liquidazione giudiziale, con la base normativa di ciascuna tappa e la sezione dell’articolo in cui viene sviluppata. Le tappe non hanno tutte una durata fissa: alcune dipendono dai termini di legge (un anno, due anni, venti-trenta giorni, quindici-trenta giorni), altre dai tempi del singolo tribunale e dalla complessità dell’attivo.

TappaMomentoCosa accadeNormaEffetto sui beni
1Giorno 0Sentenza di apertura della liquidazione giudizialeartt. 49, 142, 146 CCIISpossessamento: i beni passano all’amministrazione del curatore, salvo quelli esclusi
2Dal giorno 1 all’esecutività dello stato passivoInventario, accertamento del passivo, possibili proposte di creditori e terziart. 240, c. 1 CCIII beni restano nella massa; possono già essere oggetto di una proposta
3Dopo 12 mesi dalla sentenzaSi apre la finestra per il debitore e le società collegateart. 240, c. 1 CCIIIl debitore può proporre, ma solo con apporto di almeno il 10% dell’attivo
4Deposito della propostaDefinizione di cosa si cede: beni, azioni di massa, assuntore, classiart. 240, cc. 2-5 CCIISi decide il perimetro della cessione
5Esame e comunicazioneParere del curatore e del comitato dei creditori, comunicazione ai creditoriart. 241 CCIINessun trasferimento ancora: i beni restano nella massa
6Termine per il voto (20-30 giorni)Voto con silenzio-assenso, maggioranzeartt. 243-244 CCIII creditori decidono se accettare la destinazione proposta
7Omologazione (opposizioni in 15-30 giorni)Giudizio del tribunale, decreto, reclamoartt. 245-246 CCIIIl decreto rende efficace la cessione; la procedura si chiude alla definitività
8Esecuzione del concordatoSorveglianza degli organi, svincolo cauzioni, cancellazione ipotecheartt. 248-249 CCIII beni ceduti passano all’assuntore; il resto torna al debitore
9Entro un anno dall’ultimo adempimentoPossibile risoluzione o annullamentoartt. 250-251 CCIILa procedura può riaprirsi e i beni rientrare nella massa

Due avvertenze di metodo. La prima: questa mappa descrive la disciplina vigente dopo il correttivo-ter (D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136), che ha ritoccato l’art. 240 sul trattamento dei creditori privilegiati e sui gruppi di imprese. La seconda: le procedure aperte con la vecchia legge fallimentare restano soggette alle regole del R.D. 267/1942 (artt. 124-141 l.fall.), che però per molti aspetti coincidono, e la giurisprudenza formatasi sul concordato fallimentare rimane in larga parte utilizzabile.


Giorno 0: la sentenza che apre la liquidazione giudiziale e il confine tra ciò che resta e ciò che entra nella massa

Cosa succede

Il tribunale pronuncia la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Con essa nomina il giudice delegato e il curatore, fissa i termini per l’accertamento del passivo e ordina al debitore di depositare bilanci, scritture contabili e l’elenco dei creditori. Nello stesso istante si produce l’effetto che condizionerà tutto il resto della timeline: lo spossessamento. Il debitore non perde la proprietà dei beni, ma ne perde l’amministrazione e la disponibilità, che passano al curatore.

È a questo punto che si traccia, per la prima volta, il confine tra ciò che resta e ciò che entra nella procedura. Ed è un confine che il concordato potrà poi ridisegnare.

La norma

L’art. 142 CCII stabilisce che la sentenza priva il debitore dell’amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti alla data di apertura, e che sono compresi nella liquidazione anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per acquistarli o conservarli. L’art. 146 CCII elenca invece ciò che resta fuori: i beni e i diritti di natura strettamente personale, gli assegni alimentari, gli stipendi, le pensioni e i salari nei limiti di quanto occorre per il mantenimento del debitore e della famiglia, i beni che per legge non possono essere pignorati, e i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, oltre ai beni costituiti in fondo patrimoniale nei limiti stabiliti dalla norma.

Per un’impresa individuale la distinzione è concreta: l’automezzo aziendale, il magazzino e i crediti verso clienti entrano nella massa; la quota di pensione necessaria al mantenimento resta all’imprenditore. Per una società, quasi tutto il patrimonio entra nella procedura; restano fuori, ovviamente, i beni personali dei soci a responsabilità limitata, mentre nelle società di persone la liquidazione si estende ai soci illimitatamente responsabili.

I termini che si attivano

La sentenza fa partire contemporaneamente più orologi:

  • il termine per il reclamo contro la sentenza di apertura davanti alla corte d’appello, perentorio, che decorre dalla notificazione o dall’iscrizione nel registro delle imprese (art. 51 CCII);
  • il termine per le domande di ammissione al passivo, fissato in sentenza;
  • e, soprattutto per la nostra cronologia, il conto alla rovescia di un anno, al termine del quale il debitore potrà proporre un concordato (art. 240, c. 1 CCII).

Una nota sul calendario estivo: la sospensione feriale dei termini processuali copre il periodo dal 1° al 31 agosto, ma nelle procedure concorsuali molti termini corrono anche in agosto. Contare sulla pausa estiva senza aver verificato che quel termine vi sia soggetto è un rischio che non vale la pena correre.

Cosa può fare il debitore ora

In questa fase il debitore non può ancora proporre un concordato. Le finestre difensive aperte sono altre: verificare se ci sono i presupposti per reclamare la sentenza di apertura; controllare che nell’inventario non finiscano beni esclusi per legge (art. 146 CCII), contestando l’apprensione indebita davanti al giudice delegato; collaborare con il curatore depositando una contabilità ordinata. Quest’ultimo punto ha un peso che pochi immaginano: l’art. 240, c. 1 CCII consente ai creditori e ai terzi di proporre il concordato anche prima dell’esecutività dello stato passivo solo se il debitore ha tenuto la contabilità e i dati disponibili consentono al curatore di redigere un elenco provvisorio dei creditori. Una contabilità in disordine, in altre parole, allunga i tempi di qualunque soluzione negoziata.

Sono invece precluse, da questo momento, le iniziative individuali dei creditori sui beni della massa: nessuna nuova azione esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (art. 150 CCII).

L’errore tipico di questa fase

Considerare la sentenza come la fine della partita. Molti imprenditori, nei primi mesi, si disinteressano della procedura convinti che “ormai decide il curatore”. Ma è proprio adesso che si gettano le basi del futuro concordato: l’inventario fotografa i beni, le stime ne fissano il valore, e un valore di stima gonfiato o sottostimato cambierà, mesi dopo, la convenienza di qualsiasi proposta. Chi sparisce in questa fase si ritrova poi a negoziare su numeri scritti da altri.

Quanto dura realmente

Il giorno zero è, per definizione, un giorno. Ma i suoi effetti si dispiegano subito: la pubblicazione nel registro delle imprese, le comunicazioni a banche e debitori dell’impresa, la presa in consegna dei beni da parte del curatore. Nella prassi dei tribunali, il curatore procede all’apposizione dei sigilli e avvia l’inventario nelle prime settimane; i tempi effettivi dipendono dalla dimensione del patrimonio e dal carico dell’ufficio.


Dal giorno 1 al decreto che rende esecutivo lo stato passivo: inventario, passivo e le prime proposte di creditori e terzi

Cosa succede

Il calendario ora corre su due binari. Sul primo, il curatore completa l’inventario, fa stimare i beni, inizia a valutare quali azioni recuperatorie esercitare (revocatorie, azioni di responsabilità contro gli amministratori). Sul secondo si svolge l’accertamento del passivo: i creditori depositano le domande, il curatore predispone il progetto di stato passivo, il giudice delegato tiene l’udienza di verifica e infine dichiara esecutivo lo stato passivo con decreto.

In parallelo, e questo è il dato che molti debitori ignorano, la porta del concordato è già aperta per i creditori e per i terzi. Un concorrente interessato all’azienda, un investitore, un creditore che preferisce una soluzione rapida possono depositare una proposta prima ancora che il passivo sia accertato.

La norma

L’art. 240, c. 1 CCII stabilisce che, dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, i creditori o i terzi possono proporre un concordato anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, alla condizione già vista: contabilità tenuta e dati sufficienti a consentire al curatore un elenco provvisorio dei creditori, da sottoporre all’approvazione del giudice delegato. La legge, insomma, privilegia l’iniziativa di chi sta fuori dalla compagine del debitore.

Le ragioni di questo favore sono state messe in luce anche nei materiali della Scuola Superiore della Magistratura: la proposta del terzo gode di vantaggi competitivi, come la possibilità di limitare la propria responsabilità ai soli creditori concorsuali già emersi e di farsi cedere le azioni di massa, mentre la proposta del debitore sconta l’obbligo di risorse aggiuntive.

I termini che si attivano

In questa fase non c’è un termine per proporre il concordato da parte dei terzi: possono farlo in qualunque momento della procedura, finché non è stata completata la ripartizione finale. Ci sono però termini che incidono indirettamente sulla futura proposta:

  • la data del decreto di esecutività dello stato passivo, che fa partire il termine finale di due anni entro cui il debitore potrà ancora proporre il concordato;
  • i termini per le opposizioni allo stato passivo e per le domande tardive, che determinano chi, al momento della proposta, potrà pretendere di essere soddisfatto dal proponente (art. 240, c. 5 CCII).

Va sottolineato: il decreto che rende esecutivo lo stato passivo è il secondo spartiacque della cronologia. Annotare quella data è il primo compito di chiunque voglia tenere aperta l’ipotesi del concordato.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore non può ancora proporre, ma non è affatto escluso dalla scena. Può monitorare le proposte di terzi depositate in cancelleria e prepararsi a contestarle o a sostenerle; può verificare la correttezza dello stato passivo, perché ogni credito ammesso in eccesso aumenta il peso di chi voterà e il fabbisogno di qualsiasi proposta; può iniziare a costruire la propria proposta futura, individuando le risorse esterne (un socio, un familiare, un investitore, una società collegata) che dovranno incrementare l’attivo di almeno il 10%.

È anche il momento in cui chi, dall’esterno, vuole rilevare l’azienda valuta se farlo attraverso la vendita competitiva gestita dal curatore o attraverso un concordato con assunzione. La seconda strada consente di acquisire il compendio in blocco, con le azioni di massa, e di chiudere la procedura; la prima espone a un’asta in cui altri possono rilanciare.

L’errore tipico di questa fase

Lasciare che lo stato passivo si formi senza controllo. Un debitore che non verifica le domande dei creditori, che non segnala al curatore crediti già pagati o prescritti, che non fa notare duplicazioni, si ritrova con un passivo più pesante del reale. E il passivo è il denominatore di ogni proposta concordataria: più è alto, più difficile sarà trovare una percentuale accettabile.

Quanto dura realmente

La legge fissa i passaggi dell’accertamento, ma la durata reale varia molto da tribunale a tribunale e in funzione del numero di creditori. Nelle procedure di dimensione contenuta lo stato passivo viene di norma reso esecutivo nell’arco di alcuni mesi dall’apertura; nelle procedure con centinaia di insinuazioni, con udienze rinviate e numerose domande tardive, il percorso può superare l’anno. È proprio per questa variabilità che la data del decreto va annotata appena emessa: è da lì, e non dalla sentenza, che si conta il termine finale dei due anni.


Dopo dodici mesi dalla sentenza: si apre la finestra del debitore (e comincia a chiudersi)

Cosa succede

Sono passati dodici mesi dalla sentenza di apertura. Da questo giorno, e non prima, il debitore, le società cui egli partecipa e le società sottoposte a comune controllo possono depositare una proposta di concordato. È il momento in cui l’imprenditore che vuole salvare una parte del proprio patrimonio, o riprendere l’azienda, può finalmente sedersi al tavolo come proponente.

La norma

L’art. 240, c. 1, secondo e terzo periodo, CCII è netto su tre punti:

  1. la proposta del debitore (e delle società partecipate o sotto comune controllo) non può essere presentata prima che sia decorso un anno dalla sentenza di apertura;
  2. non può essere presentata dopo che siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo;
  3. è ammissibile solo se prevede l’apporto di risorse che incrementino il valore dell’attivo di almeno il dieci per cento.

La ratio, come osservano i commentatori, è impedire che il debitore utilizzi la procedura per riacquistare l’impresa a condizioni di favore: gli si chiede un sacrificio economico effettivo, che vada a beneficio della massa. Non è previsto, a differenza del concordato preventivo liquidatorio, un livello minimo di soddisfazione dei chirografari: il presidio della convenienza è proprio l’apporto esterno.

I termini che si attivano

La finestra del debitore ha due estremi, entrambi perentori:

  • apertura: un anno dalla sentenza (si conta dalla data della sentenza, non dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese);
  • chiusura: due anni dal decreto di esecutività dello stato passivo.

Un calcolo pratico. Sentenza del 14 marzo 2025; stato passivo reso esecutivo il 9 ottobre 2025. La finestra del debitore si apre il 14 marzo 2026 e si chiude il 9 ottobre 2027. Se invece lo stato passivo fosse stato reso esecutivo molto tardi, poniamo il 20 aprile 2026, la finestra si chiuderebbe il 20 aprile 2028. Il tempo dell’accertamento del passivo, dunque, allunga o accorcia l’intervallo disponibile.

Va considerato anche un caso limite: se il decreto di esecutività arriva molto presto e la procedura è rapida, la finestra può risultare stretta. Se poi il curatore completa la liquidazione e la ripartizione finale prima della scadenza dei due anni, lo spazio per il concordato si esaurisce nei fatti, perché non resta nulla da destinare.

Cosa può fare il debitore ora

Questa è la finestra difensiva più importante dell’intera cronologia. Il debitore può:

  • depositare una proposta propria, purché accompagnata da risorse esterne pari ad almeno il 10% dell’attivo stimato;
  • strutturarla tramite una società partecipata o sotto comune controllo, alle stesse condizioni;
  • concordare con un terzo che sia quest’ultimo a presentare la proposta come assuntore, evitando il vincolo dell’anno e del 10% (che riguarda soltanto il debitore e le società a lui riconducibili), ma rinunciando al controllo diretto dell’operazione;
  • negoziare con i creditori principali, prima del deposito, per verificare il consenso.

È precluso, invece, presentare una proposta “a costo zero” che si limiti a redistribuire l’attivo già esistente: senza l’incremento del 10%, la proposta del debitore è inammissibile.

L’errore tipico di questa fase

Calcolare il 10% sulla base sbagliata. L’incremento va misurato sul valore dell’attivo, cioè sul patrimonio acquisito alla procedura come risultante dalle stime e dagli atti del curatore, e non sul passivo o sulle sole disponibilità liquide. Un apporto calcolato su un attivo sottostimato rischia di essere giudicato insufficiente; uno calcolato su valori di stima superati, ad esempio dopo un ribasso d’asta, può invece risultare sovradimensionato. Il secondo errore tipico è l’attesa: il debitore che rimanda “a quando la situazione sarà più chiara” rischia di veder scadere i due anni.

Quanto dura realmente

La finestra dura per legge tra il dodicesimo mese dalla sentenza e il ventiquattresimo mese dall’esecutività del passivo. Nella pratica, il tempo utile è spesso più corto: le vendite dei beni principali avvengono nel frattempo e ogni bene venduto all’asta è un bene che non può più essere ceduto con il concordato. Chi intende proporre deve quindi muoversi presto all’interno della finestra, eventualmente chiedendo agli organi della procedura di valutare la proposta prima di dare corso a vendite che la svuoterebbero.


Il giorno del deposito: dove si decide cosa resta e cosa si cede

Cosa succede

La proposta viene depositata. È l’atto che dà forma concreta alla domanda del titolo: quali beni lasciano definitivamente il patrimonio dell’impresa, a chi vanno, come vengono pagati i creditori, che cosa eventualmente torna al debitore. Il contenuto della proposta non è tipizzato: la legge offre un ventaglio di strumenti e lascia al proponente la scelta della combinazione.

La norma

L’art. 240, c. 2 CCII consente alla proposta di prevedere:

  • la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
  • trattamenti differenziati tra classi diverse, con l’indicazione delle ragioni;
  • la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, compresa l’attribuzione ai creditori o a società da loro partecipate di azioni, quote, obbligazioni anche convertibili, altri strumenti finanziari e titoli di debito.

Il comma 4, nella versione riscritta dal correttivo-ter, consente di non soddisfare integralmente i creditori con privilegio, pegno o ipoteca, purché ricevano non meno di quanto otterrebbero dalla liquidazione dei beni gravati, al netto delle spese di procedura inerenti e della quota di spese generali, come indicato nella relazione giurata di un professionista indipendente designato dal tribunale. E il trattamento delle classi non può alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.

Il comma 5 è il cuore del tema “cosa si cede”: la proposta presentata da creditori o da un terzo può prevedere la cessione non solo dei beni compresi nell’attivo, ma anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell’oggetto e del fondamento della pretesa. Lo stesso comma permette al proponente di limitare gli impegni ai soli creditori ammessi al passivo e a quelli che, al tempo della proposta, hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda tardiva; verso gli altri creditori continua a rispondere il debitore, salvo l’esdebitazione (artt. 278 ss. CCII).

Infine, il comma 4-bis, introdotto nel 2024, disciplina il caso della liquidazione giudiziale di gruppo (art. 287 CCII): la proposta può essere unica, coordinata o autonoma, ferma restando l’autonomia delle masse attive e passive di ciascuna impresa.

I termini che si attivano

Il deposito non fa partire termini a carico del debitore, ma incide su due variabili temporali decisive:

  • la fotografia del passivo: i creditori che il proponente-terzo si impegna a soddisfare sono quelli ammessi, opponenti o tardivi al tempo della proposta; chi emergerà dopo resta, in quel caso, a carico del debitore;
  • la decorrenza dell’esame: da questo momento il giudice delegato deve acquisire i pareri e decidere se trasmettere la proposta ai creditori.

Cosa può fare il debitore ora

Se è il debitore a proporre, il momento del deposito è quello in cui decide il perimetro: può offrire tutto l’attivo più l’apporto esterno, oppure trattenere alcuni beni non strategici a fronte di un apporto maggiore; può prevedere classi che rendano più agevole raggiungere la maggioranza; può individuare un assuntore che si accolli gli obblighi concordatari.

Una differenza va tenuta presente: la cessione delle azioni di massa, per espressa previsione dell’art. 240, c. 5 CCII, è riservata alla proposta di creditori o terzi. Il debitore proponente non può farsi cedere le revocatorie o le azioni di responsabilità che la massa vanta contro terzi, e spesso contro gli stessi amministratori o soggetti collegati. È una scelta del legislatore coerente con l’idea di evitare che chi ha causato o subito il dissesto ne neutralizzi le azioni riparatorie.

Se la proposta proviene da un terzo, il debitore può verificare che il perimetro dei beni ceduti sia descritto con precisione, che le azioni di massa cedute siano specificamente indicate quanto a oggetto e fondamento, e che la limitazione di responsabilità del terzo sia esplicitata: è su questi punti che si misura ciò che, a concordato eseguito, resterà a carico personale del debitore.

L’errore tipico di questa fase

Descrivere in modo generico le azioni cedute. La Cassazione ha chiarito che, quando la proposta con assunzione contempla la cessione delle azioni revocatorie, la chiusura della procedura non le rende improcedibili: l’assuntore succede a titolo particolare nel diritto controverso (Cass. civ., ord. 3 marzo 2023, n. 6393). Ma proprio perché si tratta di una successione nel singolo diritto, l’oggetto deve essere individuato con chiarezza. Un’indicazione vaga espone a contestazioni sull’autorizzazione del giudice delegato e, in seguito, a eccezioni delle controparti nei giudizi trasferiti.

Il secondo errore tipico riguarda i privilegiati: proporre una soddisfazione parziale senza una relazione di stima solida. La Suprema Corte, con l’ordinanza 19 maggio 2025, n. 13331, ha ribadito che per misurare la falcidia del creditore privilegiato occorre guardare alla stima del professionista, la quale serve anche a determinare la parte di credito degradata e quindi il voto.

Quanto dura realmente

La redazione di una proposta seria richiede settimane, talvolta mesi: servono la stima dei beni, la relazione giurata sui privilegiati, l’individuazione delle garanzie (fideiussioni bancarie, cauzioni) che accompagnano normalmente l’offerta, l’eventuale accordo con l’assuntore. Il deposito vero e proprio è un atto istantaneo, ma la sua preparazione va avviata con largo anticipo rispetto alla chiusura della finestra temporale.


Dal deposito alla comunicazione: il vaglio del giudice delegato, del curatore e del comitato dei creditori

Cosa succede

A questo punto la procedura entra in una nuova fase, quella del filtro preventivo. La proposta non arriva subito ai creditori: il giudice delegato chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, e quello del comitato dei creditori. Se le proposte sono più di una, gli organi le valutano comparativamente. Solo dopo, il giudice delegato ordina che la proposta, o le proposte, siano comunicate ai creditori, fissando il termine entro cui far pervenire il dissenso.

La norma

L’art. 241 CCII disciplina l’esame della proposta e la sua comunicazione ai creditori. Il giudice delegato, acquisiti i pareri, valuta la ritualità della proposta; quando ne ordina la comunicazione, fissa un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a trenta entro il quale i creditori possono far pervenire in cancelleria eventuali dichiarazioni di dissenso. Se la proposta contiene la suddivisione in classi, il tribunale verifica anche la correttezza dei criteri di formazione delle classi.

Il correttivo-ter è intervenuto anche sull’art. 241, c. 2, a conferma che la fase di esame è considerata centrale nell’economia dell’istituto.

I termini che si attivano

Il termine per il dissenso, fissato dal giudice delegato, è il termine su cui si gioca l’approvazione. Si calcola dalla comunicazione, effettuata dal curatore ai creditori di norma via PEC. Un esempio: comunicazione eseguita il 3 febbraio 2027, termine fissato in 25 giorni; i creditori devono far pervenire il dissenso entro il 28 febbraio 2027. Chi tace oltre quella data viene considerato consenziente.

Contro i provvedimenti del giudice delegato in questa fase è ammesso il reclamo al tribunale, nei termini brevi previsti per i reclami endoconcorsuali. La giurisprudenza formatasi sulla legge fallimentare ha però circoscritto le impugnazioni successive: la Cassazione ha ritenuto non ricorribile per cassazione il decreto con cui il tribunale, in sede di reclamo, aveva confermato la scelta del giudice delegato di trasmettere ai creditori una sola delle proposte concorrenti (Cass. civ., sez. I, 26 agosto 2021, n. 23487). Il reclamo al tribunale, in questa fase, è spesso l’unica occasione per far valere le proprie ragioni.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore, sia che abbia proposto sia che subisca la proposta di un terzo, ha a disposizione strumenti precisi: depositare osservazioni al giudice delegato prima che decida sulla trasmissione; verificare che il parere del curatore tenga conto di tutti i beni e del loro valore aggiornato; reclamare tempestivamente contro un provvedimento che escluda la propria proposta o ne preferisca un’altra senza adeguata motivazione.

È qui che la presenza di un difensore abituato alla dialettica con gli organi della procedura fa la differenza. Lo Studio Monardo, guidato da un avvocato cassazionista che è anche Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, costruisce le osservazioni agli organi già pensando al possibile reclamo e, se necessario, al giudizio di legittimità.

Va ricordato anche il caso delle proposte concorrenti. Quando più proposte vengono comunicate ai creditori, si apre una competizione che può sfociare in conflitti di interessi: la Prima Sezione della Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria 2 luglio 2025, n. 18016, ha ritenuto meritevole di approfondimento proprio la questione del voto espresso dal creditore proponente sulla proposta concorrente con la propria. È un segnale che la materia è viva e che i profili di legittimità del voto vanno curati fin dalla trasmissione.

L’errore tipico di questa fase

Aspettare il voto per contestare. Molti debitori o creditori, pur ritenendo una proposta scorretta nella formazione delle classi o nella descrizione dei beni ceduti, attendono l’esito della votazione per poi opporsi in sede di omologazione. Ma alcune questioni, come la scelta di quali proposte trasmettere, si giocano esclusivamente adesso: dopo, le preclusioni rendono difficile tornarci.

Quanto dura realmente

L’acquisizione dei pareri e la decisione sulla trasmissione richiedono, secondo l’organizzazione del singolo ufficio, da alcune settimane a qualche mese. Se ci sono proposte concorrenti, modifiche o integrazioni richieste dal giudice delegato, o una relazione sui privilegiati da far designare al tribunale, i tempi si allungano. Il termine per il dissenso, una volta fissato, è invece rigido: venti-trenta giorni.


Il termine per il voto: venti-trenta giorni in cui il silenzio vale un sì

Cosa succede

Siamo nella finestra fissata dal giudice delegato. I creditori hanno ricevuto la proposta e possono far pervenire il loro dissenso. Non c’è un’assemblea, non c’è un’adunanza fisica: la votazione si svolge per iscritto e, soprattutto, con una regola che rovescia l’intuizione comune. Chi non manifesta dissenso entro il termine si considera consenziente.

Per la domanda del titolo questa è una fase decisiva: è qui che i creditori accettano, o respingono, la destinazione dei beni proposta. Se la proposta prevede che il capannone e il marchio vadano all’assuntore e che il residuo torni al debitore, il voto è il momento in cui quella divisione viene avallata.

La norma

L’art. 243 CCII individua chi vota: in linea generale i creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e quelli che hanno proposto opposizione o domanda tardiva secondo le regole stabilite dalla norma. I creditori muniti di prelazione non votano per la parte di credito che la proposta prevede di soddisfare integralmente; votano invece, come chirografari, per la parte che viene degradata, salvo rinuncia alla prelazione. Restano esclusi dal voto alcuni soggetti in posizione di conflitto, a partire dal proponente e dalle persone a lui legate secondo i criteri della legge.

L’art. 244 CCII fissa la maggioranza: il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Se la proposta prevede classi, occorre anche la maggioranza nel maggior numero di classi. E vige la regola già ricordata: i creditori che non fanno pervenire il dissenso nel termine si ritengono consenzienti. Il computo si cristallizza alla scadenza del termine: eventuali provvedimenti successivi sui crediti non retroagiscono sulle maggioranze, salvo il controllo del tribunale in sede di omologazione.

Quando sono sottoposte al voto più proposte, si considera approvata quella che ha ottenuto il maggior numero di consensi, e in caso di parità quella presentata per prima.

I termini che si attivano

Il termine per far pervenire il dissenso è perentorio. Un dissenso che arriva in cancelleria il giorno dopo la scadenza non viene computato e il creditore è considerato favorevole. Il curatore, scaduto il termine, redige una relazione sull’esito: adesioni espresse, dissensi, adesioni presunte per silenzio, maggioranze per ciascuna classe.

Il calcolo pratico va fatto con attenzione. Se il giudice delegato ha fissato venti giorni e la PEC del curatore è stata consegnata il 10 maggio, il termine scade il 30 maggio; se quel giorno cade di sabato o in un giorno festivo, conviene non affidarsi alla proroga al primo giorno non festivo senza averne verificato l’applicabilità, e far pervenire il dissenso con margine. Nella prassi, un dissenso depositato con qualche giorno di anticipo elimina qualsiasi discussione.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore non vota, ma può fare molto. Se è il proponente, può dialogare con i creditori principali per spiegare la proposta e i suoi vantaggi rispetto alla liquidazione; può verificare la legittimazione al voto di chi intende dissentire. Su quest’ultimo punto la giurisprudenza offre indicazioni puntuali.

La Cassazione, con la sentenza 8 febbraio 2025, n. 3220 (sez. I), ha escluso che le società veicolo cessionarie in blocco di crediti deteriorati possano essere ammesse al voto nel concordato fallimentare, salvo che risultino iscritte nell’elenco degli intermediari previsto dalla normativa di settore. Il principio discende dalla regola che esclude dal voto i cessionari di crediti acquistati dopo l’apertura della procedura, con l’eccezione degli operatori professionali: in procedure in cui buona parte del passivo bancario è stata cartolarizzata, verificare chi ha davvero diritto di voto può spostare la maggioranza.

Sul conflitto di interessi la Suprema Corte, con la sentenza 8 febbraio 2021, n. 2948 (sez. I), ha ricavato dal sistema limiti all’esercizio del voto da parte del creditore che si trovi in una posizione di conflitto con l’interesse comune della massa, pur in assenza di una disciplina generale espressa. Per il debitore che subisce una proposta altrui, è un argomento da spendere quando a determinare la maggioranza è il voto di soggetti legati al proponente.

Se invece il debitore subisce una proposta di un terzo che ritiene penalizzante, ad esempio perché cede a un prezzo modesto beni che, liquidati separatamente, renderebbero di più, questa è la fase in cui può documentare ai creditori la convenienza dell’alternativa: una perizia aggiornata, un’offerta irrevocabile di acquisto per un singolo bene, un confronto tra il ricavato atteso dalla liquidazione e quanto offerto dall’assuntore. Non vota, ma può fornire elementi che spingano i creditori più informati a esprimere il dissenso nei tempi.

L’errore tipico di questa fase

Per il creditore, l’errore tipico è il silenzio inconsapevole: ignorare la comunicazione, magari perché arrivata in una casella PEC poco controllata, e scoprirsi “favorevole” a una proposta che lo penalizza. Per il debitore proponente, l’errore è dare per scontata l’approvazione grazie al silenzio-assenso, senza considerare che pochi grandi creditori, attivandosi, possono ribaltare il risultato. Nelle procedure in cui un istituto di credito o un ente previdenziale detiene una quota rilevante del passivo, il voto di quel singolo soggetto vale più di centinaia di piccoli fornitori silenti.

Quanto dura realmente

La fase del voto ha una durata quasi interamente legale: il termine fissato dal giudice delegato, tra venti e trenta giorni, più il tempo necessario al curatore per redigere la relazione sull’esito. È una delle poche fasi della cronologia in cui la durata reale coincide quasi perfettamente con quella prevista dalla norma.


Dalla relazione del curatore al decreto: il giudizio di omologazione

Cosa succede

Il voto è chiuso, la proposta ha raggiunto le maggioranze. Da questo momento in poi la procedura passa dalla fase deliberativa a quella giurisdizionale. Il giudice delegato dispone che il curatore comunichi l’esito al proponente, perché chieda l’omologazione, e ai creditori dissenzienti, fissando un termine entro cui proporre opposizione. Il tribunale, all’esito, decide con decreto motivato.

La norma

L’art. 245 CCII scandisce il giudizio di omologazione. Approvata la proposta, il curatore ne dà comunicazione al proponente, che deve chiedere l’omologazione nel termine indicato dalla norma (dieci giorni dalla comunicazione), e ai creditori dissenzienti; il giudice delegato fissa un termine non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni per le opposizioni e per il deposito della relazione del curatore. L’opposizione si propone con memoria depositata nel medesimo termine.

Se non ci sono opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l’esito del voto, omologa il concordato con decreto motivato, pubblicato secondo le forme dell’art. 45 CCII. Se ci sono opposizioni, il tribunale le decide con lo stesso decreto. L’art. 245, c. 5 CCII disciplina inoltre il superamento del dissenso: se un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza, il tribunale può omologare se ritiene che il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale. Il decreto è reclamabile davanti alla corte d’appello.

L’art. 246 CCII precisa la tempistica degli effetti: il decreto produce i suoi effetti dalla pubblicazione, ma la chiusura della liquidazione giudiziale è subordinata al passaggio in giudicato del provvedimento.

I termini che si attivano

In questa tappa si concentrano i termini più delicati dell’intera cronologia:

  • il termine per chiedere l’omologazione, a carico del proponente;
  • il termine per le opposizioni (15-30 giorni), a carico dei creditori dissenzienti e di ogni altro interessato legittimato;
  • il termine per il reclamo contro il decreto davanti alla corte d’appello, decorrente dalla pubblicazione;
  • infine il termine per il ricorso per cassazione contro la decisione sul reclamo.

Tutti questi termini sono perentori: la loro scadenza consolida l’omologazione e rende definitiva la destinazione dei beni.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore, se è stato il proponente, deve attivarsi subito per la richiesta di omologa e prepararsi a difendere la proposta dalle opposizioni. Se la proposta è di un terzo e il debitore la ritiene lesiva, può valutare l’opposizione, ma deve fare i conti con l’interesse ad agire. Sul punto la Cassazione (sez. I, 24 ottobre 2022, n. 31402) ha precisato i limiti entro cui il socio di una società fallita può opporsi all’omologazione del concordato: non basta la qualità di socio, occorre un interesse concreto e attuale che il concordato pregiudichi. È un principio che vale da monito: l’opposizione va costruita sull’interesse dimostrabile, non su un generico dissenso.

Le opposizioni più frequenti riguardano la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione, la regolarità del voto (legittimazione, conflitti, calcolo delle maggioranze), la correttezza del trattamento dei privilegiati. Su quest’ultimo profilo torna utile il principio già ricordato di Cass. 13331/2025: il parametro è la stima del professionista, e chi contesta la falcidia deve confrontarsi con quella.

Un’opposizione efficace, nella pratica, si regge su tre elementi: un interesse concreto del soggetto che si oppone, una censura specifica (non un dissenso di principio) e una prova documentale, che si tratti di una perizia di parte sul valore dei beni ceduti o di una ricostruzione del voto che dimostri il mancato raggiungimento della maggioranza al netto dei voti illegittimi. Chi si limita a lamentare che “la proposta non è conveniente” senza numeri a sostegno raramente supera il vaglio del collegio.

L’errore tipico di questa fase

Confondere la data di efficacia con la data di chiusura. Il decreto produce effetti dalla pubblicazione, ma finché pende un reclamo la liquidazione giudiziale non è chiusa e gli organi restano in carica. Un debitore che, dopo la pubblicazione del decreto, si comporta come se avesse già riacquistato la piena disponibilità dei beni rimasti fuori dalla cessione rischia di compiere atti inefficaci. E un assuntore che dispone dei beni ceduti prima della definitività si espone alle conseguenze di un’eventuale riforma.

Quanto dura realmente

Senza opposizioni, il giudizio si chiude in tempi contenuti: il termine di quindici-trenta giorni, più quello necessario al collegio per decidere. Con opposizioni articolate, eventuali consulenze sulla convenienza e un successivo reclamo in corte d’appello, il percorso può allungarsi di molti mesi, e il ricorso per cassazione aggiunge ulteriore tempo. È in questa fase che si vede quanto conti avere un difensore che possa seguire il contenzioso fino all’ultimo grado.


Dopo l’omologazione definitiva: cosa passa all’assuntore, cosa torna al debitore, cosa resta da pagare

Cosa succede

Il decreto è definitivo. Il curatore rende il conto della gestione e il tribunale dichiara chiusa la liquidazione giudiziale. Da questo momento in poi la domanda del titolo trova la sua risposta concreta, e la risposta dipende interamente da come è stata scritta la proposta.

Cosa si cede. I beni indicati nella proposta come destinati all’assuntore, o ai creditori, o a una società da loro partecipata, escono definitivamente dal patrimonio del debitore. Se la proposta l’ha previsto, con le azioni di pertinenza della massa: le revocatorie pendenti o da promuovere, le azioni di responsabilità. L’assuntore, in cambio, si accolla gli obblighi concordatari, con o senza liberazione immediata del debitore.

Cosa resta. Tutto ciò che la proposta non ha ceduto e che non è stato liquidato torna nella disponibilità del debitore con la cessazione dello spossessamento (art. 236 CCII sugli effetti della chiusura). Restano naturalmente al debitore i beni che fin dal giorno zero erano esclusi dalla procedura (art. 146 CCII). E restano, sul versante passivo, i debiti verso i creditori non coperti dall’impegno del terzo, quando il proponente si sia avvalso della facoltà di limitare la propria responsabilità ai creditori ammessi, opponenti o tardivi al momento della proposta (art. 240, c. 5 CCII).

Per orientarsi, è utile un prospetto riepilogativo di ciò che, a concordato eseguito, si trova da una parte e dall’altra:

CategoriaDove finisce dopo il concordatoRiferimento
Beni dell’attivo indicati nella propostaAll’assuntore, ai creditori o alla società da essi partecipataart. 240, c. 2, lett. c) CCII
Azioni revocatorie e di responsabilità (se cedute)All’assuntore, che subentra nei giudiziart. 240, c. 5 CCII; Cass. 6393/2023
Beni dell’attivo non ceduti né liquidatiTornano nella disponibilità del debitoreart. 236 CCII
Beni esclusi dalla proceduraSono sempre rimasti al debitoreart. 146 CCII
Debiti verso creditori anteriori coperti dal concordatoRidotti e regolati secondo la propostaart. 248 CCII
Debiti verso creditori esclusi dalla limitazione del terzoRestano a carico del debitore, salvo esdebitazioneart. 240, c. 5; artt. 278 ss. CCII
Garanzie di coobbligati e fideiussoriRestano escutibili per l’interoart. 248 CCII

La norma

L’art. 248 CCII fissa gli effetti: il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura della liquidazione giudiziale, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo; questi ultimi, però, non beneficiano delle garanzie prestate da terzi per l’esecuzione. I creditori conservano la loro azione per l’intero credito contro coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

L’art. 249 CCII affida l’esecuzione del concordato alla sorveglianza del giudice delegato, del curatore e del comitato dei creditori. Accertata la completa esecuzione, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea al conseguimento delle finalità del concordato; quando la proposta lo prevede, è a questo punto che si perfeziona il trasferimento dei beni all’assuntore.

I termini che si attivano

Si attivano i termini scritti nella proposta stessa: le scadenze dei pagamenti, la data entro cui l’assuntore deve versare le somme, il termine per l’ultimo adempimento. Quest’ultimo è la data da cui decorrono i termini per la risoluzione e l’annullamento, e va quindi annotato con la stessa cura con cui, mesi prima, si era annotata la data dell’esecutività dello stato passivo.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore che riacquista la disponibilità dei beni non ceduti deve verificare che nei pubblici registri siano cancellate le formalità della procedura e, se l’esecuzione è completa, che siano cancellate le ipoteche a garanzia del concordato. Se è persona fisica, può valutare la domanda di esdebitazione per i debiti residui non coperti dal concordato, nei limiti e alle condizioni degli artt. 278 ss. CCII.

Il debitore deve anche sapere chi è, ora, titolare delle azioni giudiziarie pendenti. La Cassazione, nell’ordinanza 3 marzo 2023, n. 6393, ha spiegato che con la cessione delle revocatorie all’assuntore si verifica una successione a titolo particolare nel diritto controverso; la chiusura della procedura fa venir meno la legittimazione processuale del curatore e comporta l’interruzione del processo, mentre se il trasferimento è subordinato alla completa esecuzione del concordato la perdita di legittimazione si collega al provvedimento con cui il giudice delegato ne accerta l’avvenuta esecuzione. Fino ad allora le attività restano vincolate all’interesse dei creditori e gli organi rimangono in carica per la sorveglianza.

Altre pronunce completano il quadro di questa fase. La Cassazione, sez. I, 31 maggio 2021, n. 15168, ha stabilito che il compenso del curatore, nella procedura chiusa con concordato, va liquidato dopo l’esecuzione, tenendo conto anche dell’attività di sorveglianza successiva all’omologazione. E sul versante delle formalità pregiudizievoli, Cass. civ., sez. I, 12 ottobre 2022, n. 29793, ha dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione il reclamo del creditore pignorante contro il decreto che ordinava la cancellazione del pignoramento trascritto prima dell’apertura della procedura: un principio che rafforza la stabilità del trasferimento dei beni liberi da pesi.

Sul piano fiscale, va segnalato che l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 13/E del 19 febbraio 2025, ha recepito l’orientamento di legittimità secondo cui, nel concordato con terzo assuntore, l’imposta di registro si applica sul valore dei beni trasferiti e non sull’accollo delle passività: un dato che incide sul costo effettivo della cessione per chi rileva il compendio.

L’errore tipico di questa fase

Pensare che con l’omologazione “sia finito tutto”. Se l’assuntore non ha assunto gli obblighi con liberazione immediata del debitore, quest’ultimo resta esposto all’inadempimento dell’assuntore e, di riflesso, alla risoluzione. E se il proponente ha limitato la propria responsabilità ai creditori già emersi, i creditori sopravvenuti o rimasti inerti possono bussare alla porta del debitore per l’intero, salvo l’esdebitazione. Un terzo errore riguarda i garanti personali: il fideiussore dell’impresa che confida nella riduzione concordataria del debito scopre che, verso di lui, il creditore può ancora agire per l’intero.

Quanto dura realmente

Dipende dal piano: un concordato con pagamento contestuale all’omologa si esegue in poche settimane; uno con pagamenti rateali, o con realizzo differito di beni o azioni, può richiedere anni. Per tutto questo tempo gli organi restano in funzione per la sorveglianza.


Entro un anno dall’ultimo adempimento: risoluzione, annullamento e il ritorno dei beni nella massa

Cosa succede

Il calendario ora corre verso l’ultimo termine della cronologia. Se gli obblighi del concordato non vengono adempiuti, o le garanzie promesse non vengono costituite, ciascun creditore può chiedere la risoluzione. Se si scopre che il passivo è stato dolosamente esagerato o che una parte rilevante dell’attivo è stata sottratta o dissimulata, il curatore o qualunque creditore può chiedere l’annullamento. In entrambi i casi la sentenza riapre la liquidazione giudiziale e i beni rientrano nella massa.

La norma

L’art. 250 CCII disciplina la risoluzione: può essere chiesta da ciascun creditore in caso di mancata costituzione delle garanzie o di inadempimento degli obblighi; non si pronuncia se l’inadempimento ha scarsa importanza; il ricorso va proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato. La risoluzione non opera quando gli obblighi sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore, e non possono chiederla i creditori verso i quali il terzo non ha assunto responsabilità per effetto della limitazione prevista dall’art. 240, c. 5.

L’art. 251 CCII disciplina l’annullamento: su istanza del curatore o di qualunque creditore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo o sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo; il ricorso va proposto entro sei mesi dalla scoperta del dolo e comunque non oltre due anni dalla scadenza del termine per l’ultimo adempimento. Non è ammessa altra azione di nullità.

I termini che si attivano

Due termini perentori chiudono la cronologia:

  • risoluzione: un anno dall’ultimo adempimento previsto;
  • annullamento: sei mesi dalla scoperta del dolo, con il limite massimo di due anni dall’ultimo adempimento.

Un esempio. Ultimo pagamento previsto il 30 giugno 2028. Il ricorso per risoluzione è proponibile fino al 30 giugno 2029. Il ricorso per annullamento, se il dolo viene scoperto il 10 gennaio 2030, andrebbe depositato entro il 10 luglio 2030, ma il limite massimo dei due anni scade il 30 giugno 2030: è quest’ultima la data che conta.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore ha interesse a documentare ogni adempimento, perché la scarsa importanza dell’eventuale inadempimento è un argomento difensivo che va provato. Se l’assuntore è inadempiente e l’accollo non è stato liberatorio, il debitore deve attivarsi nei confronti dell’assuntore prima che lo facciano i creditori. Se l’accollo era con liberazione immediata, il debitore può eccepire che la risoluzione non è proponibile.

Vale la pena conoscere anche le conseguenze per l’assuntore: in tema di risoluzione del concordato fallimentare la Cassazione (Cass. civ., 2021, n. 4697) ha escluso che l’assuntore possa ottenere la restituzione della cauzione prestata. Chi assume un concordato, dunque, mette in gioco risorse che non tornano indietro in caso di inadempimento.

Un’ultima indicazione arriva, per analogia, dal concordato preventivo: con l’ordinanza n. 18185 del 2025 la Cassazione ha chiarito che, se la successiva procedura liquidatoria viene aperta quando il termine per chiedere la risoluzione del concordato è ormai scaduto, i creditori possono insinuarsi soltanto per l’importo ridotto secondo le previsioni concordatarie, perché l’effetto di parziale liberazione si è consolidato. Lo scadere del termine annuale non è un dettaglio: è il momento in cui l’esdebitazione concordataria diventa irreversibile.

L’errore tipico di questa fase

Per il creditore, lasciar passare l’anno nella speranza che l’assuntore “prima o poi paghi”: scaduto il termine, la risoluzione non è più proponibile. Per il debitore, dimenticare che la risoluzione riapre la procedura e riporta nella massa anche i beni che, a concordato omologato, erano tornati nella sua disponibilità.

Quanto dura realmente

Il procedimento di risoluzione o annullamento si svolge davanti al tribunale nelle forme camerali; la sentenza è provvisoriamente esecutiva. I tempi dipendono dall’eventuale contestazione dell’inadempimento e dalla necessità di accertamenti contabili, ma la riapertura produce effetti immediati sui beni.


La stessa procedura, due calendari

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite sui termini di legge, non casi reali. Servono a mostrare come la stessa procedura, con lo stesso patrimonio, produca esiti opposti a seconda di quando si agisce.

Simulazione 1 — La finestra del debitore

Dati comuni. Società di produzione di serramenti, liquidazione giudiziale aperta con sentenza del 14 marzo 2025. Stato passivo reso esecutivo il 9 ottobre 2025. Attivo stimato dal curatore: 412.700 € (capannone gravato da ipoteca, macchinari, magazzino, crediti verso clienti). Passivo ammesso al voto: 1.284.600 €.

DataCalendario A: il socio agisce alle finestre giusteCalendario B: il socio lascia correre
14 marzo 2025Sentenza. Il socio annota le date e verifica l’inventarioSentenza. Il socio attende
ottobre 2025Controlla lo stato passivo, fa escludere un credito già pagato di 23.400 €Nessuna verifica: il credito resta ammesso
14 marzo 2026Si apre la finestra: la società partecipata dal socio prepara la propostaNessuna iniziativa
22 aprile 2026Deposito della proposta con apporto esterno di 47.300 € (oltre il 10% di 412.700 €, cioè 41.270 €) e cessione del compendio aziendale all’assuntore; un immobile non strumentale resta fuori dalla cessione a fronte di un apporto maggioratoIl curatore avvia le vendite: il capannone va in asta a maggio 2026
giugno 2026Pareri favorevoli, comunicazione ai creditori con termine di 25 giorniIl capannone viene aggiudicato al primo ribasso
luglio 2026Voto: la maggioranza dei crediti ammessi al voto (1.261.200 € dopo l’esclusione del credito pagato, quindi oltre 630.600 €) è raggiunta anche grazie al silenzio-assensoVendita dei macchinari a lotti
autunno 2026Omologazione senza opposizioni; definitività; chiusura della proceduraLa procedura prosegue con le ripartizioni
9 ottobre 2027—La finestra del debitore si chiude: ormai non c’è più nulla da proporre

Esito. Nel calendario A il compendio aziendale passa all’assuntore come complesso funzionante, l’immobile non strumentale torna nella disponibilità della società debitrice, la procedura si chiude anticipatamente. Nel calendario B tutto viene liquidato a lotti, ai valori d’asta, e al debitore non resta nulla della struttura produttiva.

Simulazione 2 — Il creditore ipotecario e il voto

Dati. Il capannone vale, secondo la relazione giurata del professionista designato dal tribunale, 186.400 € in caso di liquidazione; le spese di procedura inerenti e la quota di spese generali sono stimate in 14.900 €. Il valore di riferimento per il creditore ipotecario, che vanta 238.700 €, è quindi 171.500 €.

  • Ipotesi A: la proposta offre al creditore ipotecario 168.000 €. Il trattamento è inferiore al valore netto di liquidazione: la proposta viola l’art. 240, c. 4 CCII ed è esposta a contestazione in sede di esame e di omologazione.
  • Ipotesi B: la proposta offre 172.000 €. Il requisito è rispettato. Il creditore non vota per la parte soddisfatta con prelazione e vota come chirografario per la parte degradata, cioè 66.700 € (238.700 − 172.000), che entra nel computo della maggioranza.

Simulazione 3 — I termini di coda

Dati. Concordato omologato, assuntore con obbligo di pagare l’ultima rata entro il 30 giugno 2028, accollo senza liberazione immediata del debitore.

  • Se un creditore deposita il ricorso per risoluzione il 15 maggio 2029: è nei termini (l’anno scade il 30 giugno 2029). Se l’inadempimento non è di scarsa importanza, la procedura si riapre e i beni non ancora trasferiti tornano nella massa.
  • Se lo deposita il 3 luglio 2029: il termine è scaduto e la risoluzione non è più proponibile. L’effetto concordatario si consolida.
  • Se l’accollo fosse stato con liberazione immediata: la risoluzione non sarebbe proponibile in nessun caso; i creditori dovrebbero agire direttamente verso l’assuntore nei limiti degli impegni da lui assunti.

I binari paralleli: come cambia la cronologia se entra in gioco un altro rimedio

La timeline descritta finora è quella “lineare”. Nella realtà, la procedura corre spesso su più binari contemporaneamente, e ogni rimedio attivato modifica i tempi e il destino dei beni.

Binario 1: il reclamo contro la sentenza di apertura

Se il debitore reclama la sentenza di apertura e il reclamo viene accolto, l’intera cronologia si azzera: la liquidazione viene revocata e i beni tornano nella disponibilità dell’impresa, fatti salvi gli atti legalmente compiuti dagli organi. Il reclamo, però, non sospende di per sé la procedura: nel frattempo inventario, accertamento del passivo e perfino le prime proposte di terzi possono andare avanti. Per il debitore la scelta è strategica: puntare sulla revoca o preparare in parallelo un concordato per il caso in cui il reclamo venga respinto.

Binario 2: le proposte concorrenti

Se un terzo deposita una proposta prima che si apra la finestra del debitore, quest’ultimo non può presentarne una propria fino al dodicesimo mese. Il terzo, quindi, gode di un vantaggio temporale. Se però la sua proposta non viene trasmessa subito ai creditori, il debitore può depositarne una concorrente appena la finestra si apre, e gli organi dovranno valutarle comparativamente. La cronologia si allunga, ma il ventaglio delle soluzioni si allarga. In questo scenario i profili di legittimazione al voto e di conflitto di interessi diventano centrali, come dimostra l’attenzione riservata dalla Cassazione alla questione nell’ordinanza interlocutoria n. 18016 del 2025.

Binario 3: le vendite del curatore

Il curatore non è obbligato a fermare le vendite perché qualcuno ha annunciato un concordato. Se il programma di liquidazione prevede l’asta del bene principale, l’unico modo per evitarla è depositare una proposta credibile e chiedere agli organi di valutarla prima di procedere. Ogni vendita completata è un bene in meno che il concordato può destinare: il binario delle vendite e quello del concordato corrono in competizione.

Binario 4: l’accordo con il futuro assuntore

Il debitore che non ha le risorse per l’apporto del 10% può concordare con un terzo che sia quest’ultimo a proporre come assuntore. In questo modo il vincolo dell’anno e del 10% non opera, e la proposta può essere depositata anche prima. Il terzo può inoltre farsi cedere le azioni di massa, cosa preclusa al debitore. Il prezzo, per il debitore, è la perdita del controllo: è il terzo a decidere cosa acquisire e cosa lasciare. Ma per chi rischia di perdere tutto nella liquidazione a lotti, questo binario può significare la sopravvivenza dell’azienda, anche se in mani altrui.

Binario 5: l’esdebitazione del debitore persona fisica

Per l’imprenditore individuale e per i soci illimitatamente responsabili, il binario del concordato si intreccia con quello dell’esdebitazione (artt. 278 ss. CCII). Se il proponente ha limitato i propri impegni ai creditori ammessi, i debiti residui restano in capo al debitore, che potrà però chiederne la liberazione alle condizioni di legge. Pianificare insieme concordato ed esdebitazione evita che, a procedura chiusa, il debitore si trovi di fronte creditori che non si aspettava.

Binario 6: la liquidazione di gruppo

Quando il tribunale apre una liquidazione giudiziale unitaria per più imprese del medesimo gruppo (art. 287 CCII), la cronologia si moltiplica: ogni impresa ha la propria massa attiva e passiva, ma il comma 4-bis dell’art. 240 consente proposte uniche o coordinate. Il calendario delle singole imprese può non coincidere, e la proposta coordinata deve spiegare perché il trattamento congiunto conviene ai creditori di ciascuna impresa rispetto a proposte separate. Per chi controlla il gruppo, è l’occasione per destinare in modo unitario beni distribuiti tra più società, ma anche un fronte in più su cui costruire il consenso.


Le 5 finestre critiche

  1. Il giorno della sentenza di apertura: verificare subito i presupposti del reclamo e il perimetro dei beni appresi, perché ciò che entra indebitamente nella massa rischia di essere ceduto o venduto.
  2. Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo: annotarne la data, perché da lì decorre il limite di due anni per la proposta del debitore, e controllare il passivo ammesso, perché è il denominatore di qualsiasi proposta.
  3. Il dodicesimo mese dalla sentenza: è l’apertura della finestra del debitore, da sfruttare prima che le vendite del curatore svuotino l’attivo; la proposta deve portare risorse esterne pari ad almeno il 10% dell’attivo.
  4. Il termine per il dissenso (20-30 giorni) e quello per le opposizioni all’omologa (15-30 giorni): termini perentori, in cui il silenzio vale consenso e l’inerzia consolida la destinazione dei beni.
  5. L’anno successivo all’ultimo adempimento: ultima occasione per la risoluzione; per il debitore, il momento in cui l’effetto concordatario diventa definitivo; per i creditori, il limite oltre il quale l’inadempimento dell’assuntore non riapre più la procedura.

Le domande sul tempo

Sono passati otto mesi dalla sentenza: posso già proporre il concordato come debitore? No. La proposta del debitore, delle società da lui partecipate e di quelle sotto comune controllo è ammessa solo dopo un anno dalla sentenza di apertura. Nel frattempo è possibile preparare la proposta, individuare le risorse esterne e verificare lo stato passivo. Un creditore o un terzo, invece, potrebbe proporre già adesso.

Lo stato passivo è stato reso esecutivo ventidue mesi fa: sono ancora in tempo? Sì, ma restano circa due mesi. Il termine finale è di due anni dal decreto di esecutività dello stato passivo. Superato quel limite, la proposta del debitore non è più ammissibile; resta solo la via della proposta di un terzo o di un creditore.

Ho ricevuto la comunicazione della proposta da tre settimane e non ho risposto: cosa succede? Dipende dal termine fissato dal giudice delegato, compreso tra venti e trenta giorni. Se è già scaduto, il silenzio vale come consenso e il credito viene computato tra i favorevoli. Se non è scaduto, il dissenso va fatto pervenire in cancelleria entro l’ultimo giorno utile.

Il decreto di omologa è stato pubblicato, ma un creditore ha fatto reclamo: posso già disporre dei beni rimasti fuori dalla cessione? No. Il decreto produce effetti dalla pubblicazione, ma la liquidazione giudiziale si chiude solo con il passaggio in giudicato. Finché pende il reclamo, gli organi restano in carica e gli atti di disposizione vanno evitati.

Quanto dura, in tutto, un concordato nella liquidazione giudiziale? Non esiste una durata standard. La finestra del debitore si apre dopo un anno; i tempi dell’accertamento del passivo, del vaglio degli organi e dell’eventuale contenzioso sull’omologa variano da tribunale a tribunale. A questi va aggiunta la fase di esecuzione, che dipende dal piano dei pagamenti, e l’anno successivo all’ultimo adempimento durante il quale la risoluzione resta possibile.

L’assuntore non ha pagato l’ultima rata quattordici mesi fa: posso ancora chiedere la risoluzione? No, se quattordici mesi sono decorsi dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento: il ricorso va proposto entro un anno. Restano eventuali azioni dirette contro l’assuntore nei limiti degli impegni assunti con il concordato omologato.

Il curatore ha già fissato l’asta del capannone tra due mesi: se deposito ora la proposta, la vendita si ferma? Non automaticamente. Il deposito della proposta non sospende di per sé il programma di liquidazione: il curatore può proseguire con le vendite già calendarizzate. Per salvare il bene dalla vendita occorre che la proposta arrivi abbastanza presto da consentire agli organi di valutarla, e che sia corredata da garanzie serie (cauzione, fideiussione, apporto già disponibile) tali da rendere ragionevole attenderne l’esito. Ogni settimana guadagnata in questa fase è un bene in più che resta disponibile per il concordato invece di essere aggiudicato all’asta.


Le pronunce che scandiscono la procedura

Le pronunce sono ordinate secondo la tappa della cronologia a cui si riferiscono. Quelle rese sulla legge fallimentare mantengono rilevanza perché la disciplina del CCII riproduce in larga parte l’impianto del concordato fallimentare.

Tappa del deposito della proposta

  1. Cass. civ., ord. 19 maggio 2025, n. 13331. Principio: nel concordato fallimentare la soddisfazione non integrale del creditore privilegiato va misurata sulla relazione di stima del professionista, che serve anche a stabilire la parte di credito degradata e quindi ammessa al voto. Rilevanza: fissa il parametro per decidere quanto si può offrire ai titolari di ipoteca e pegno sui beni ceduti.
  2. Cass. civ., ord. 3 marzo 2023, n. 6393. Principio: se la proposta con assunzione prevede la cessione delle azioni revocatorie, la chiusura della procedura non le rende improcedibili; l’assuntore subentra a titolo particolare nel diritto controverso, con interruzione del processo, e se il trasferimento è subordinato alla completa esecuzione la legittimazione del curatore cessa con il provvedimento che la accerta. Rilevanza: chiarisce che anche le azioni giudiziarie possono essere “cedute” e quando passano effettivamente all’assuntore.

Tappa dell’esame e della comunicazione

  1. Cass. civ., sez. I, 26 agosto 2021, n. 23487. Principio: non è impugnabile in Cassazione il decreto con cui il tribunale, in sede di reclamo, conferma la scelta del giudice delegato di trasmettere ai creditori una sola delle proposte concorrenti. Rilevanza: il reclamo al tribunale è la sede in cui si gioca la competizione tra proposte.
  2. Cass. civ., sez. I, ord. interlocutoria 2 luglio 2025, n. 18016. Principio: la Prima Sezione ha ritenuto meritevole di approfondimento la questione del conflitto di interessi del creditore che vota su una proposta concorrente con quella da lui stesso presentata. Rilevanza: segnala che la legittimità del voto nelle proposte concorrenti è un tema aperto.

Tappa del voto

  1. Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2025, n. 3220. Principio: le società veicolo cessionarie in blocco di crediti deteriorati non sono ammesse al voto nel concordato fallimentare, salvo che risultino iscritte nell’elenco degli intermediari previsto dalla normativa di settore. Rilevanza: incide sul calcolo delle maggioranze nelle procedure con passivo bancario cartolarizzato.
  2. Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2021, n. 2948. Principio: pur in assenza di una regola generale espressa, l’ordinamento pone limiti al voto del creditore in conflitto di interessi con la massa. Rilevanza: consente di contestare maggioranze ottenute grazie a soggetti vicini al proponente.

Tappa dell’omologazione

  1. Cass. civ., sez. I, 24 ottobre 2022, n. 31402. Principio: il socio della società fallita può opporsi all’omologazione del concordato solo se dimostra un interesse concreto e attuale leso dal concordato. Rilevanza: delimita chi può contestare la destinazione dei beni proposta da terzi.

Tappa dell’esecuzione

  1. Cass. civ., sez. I, 31 maggio 2021, n. 15168. Principio: nella procedura chiusa con concordato, il compenso del curatore si liquida dopo l’esecuzione, tenendo conto anche dell’attività di sorveglianza successiva all’omologa. Rilevanza: conferma che gli organi restano attivi fino alla completa esecuzione.
  2. Cass. civ., sez. I, 12 ottobre 2022, n. 29793. Principio: è inammissibile, per difetto di legittimazione, il reclamo del creditore pignorante contro il decreto che ordina la cancellazione del pignoramento trascritto prima dell’apertura della procedura. Rilevanza: rafforza la stabilità del trasferimento dei beni liberi dalle formalità pregiudizievoli.
  3. Agenzia delle Entrate, risoluzione 19 febbraio 2025, n. 13/E (provvedimento amministrativo, recettivo dell’orientamento di legittimità). Principio: nel concordato con terzo assuntore, l’imposta di registro si applica sul valore dei beni trasferiti, senza includere l’accollo dei debiti. Rilevanza: incide sul costo effettivo dell’acquisizione del compendio ceduto.

Tappa della risoluzione

  1. Cass. civ., 2021, n. 4697. Principio: la risoluzione del concordato fallimentare non dà diritto all’assuntore di ottenere la restituzione della cauzione prestata. Rilevanza: misura il rischio economico di chi assume il concordato.
  2. Cass. civ., ord. 2025, n. 18185 (in tema di concordato preventivo, applicabile per analogia). Principio: se la procedura liquidatoria successiva si apre quando il termine per la risoluzione è ormai scaduto, i creditori si insinuano solo per l’importo ridotto dal concordato, perché l’effetto liberatorio si è consolidato. Rilevanza: dimostra il peso decisivo del termine annuale per la risoluzione.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Interveniamo nella tappa in cui ti trovi, con strumenti diversi a seconda del punto della cronologia:

  1. Al giorno zero analizziamo la sentenza di apertura e verifichiamo i presupposti del reclamo, rispettando i termini perentori.
  2. Esaminiamo l’inventario del curatore e segnaliamo agli organi i beni esclusi per legge dalla massa (art. 146 CCII), chiedendone la restituzione.
  3. Controlliamo lo stato passivo credito per credito, individuando duplicazioni, crediti estinti o prescritti, e predisponiamo le contestazioni.
  4. Calcoliamo le finestre temporali della tua procedura (apertura a un anno, chiusura a due anni dall’esecutività) e costruiamo un calendario personalizzato.
  5. Strutturiamo la proposta di concordato: perimetro dei beni ceduti e trattenuti, classi, trattamento dei privilegiati, apporto esterno del 10%, garanzie.
  6. Valutiamo con i commercialisti dello staff la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione e i suoi effetti fiscali sul trasferimento dei beni.
  7. Redigiamo le osservazioni agli organi e, se necessario, i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato sulla trasmissione delle proposte.
  8. Verifichiamo la legittimazione al voto dei creditori (cessionari, soggetti in conflitto) e la correttezza del calcolo delle maggioranze.
  9. Sosteniamo o contrastiamo l’omologazione, curando opposizioni, reclami in corte d’appello e ricorsi per cassazione.
  10. Seguiamo la fase esecutiva: monitoraggio degli adempimenti dell’assuntore, cancellazione delle formalità, eventuali azioni di risoluzione o difese contro di esse, coordinamento con l’esdebitazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è la competenza che riguarda il terreno su cui si gioca il concordato nella liquidazione giudiziale, cioè la trattativa con i creditori sulla destinazione del patrimonio aziendale. Si aggiunge la qualifica di cassazionista, perché ogni passaggio decisivo della procedura (esame della proposta, voto, omologa) può diventare contenzioso.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore che costruisce la proposta o studia le contestazioni la difende davanti al tribunale, alla corte d’appello e, se necessario, in sede di legittimità. Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, consente di valutare in parallelo i profili giuridici, contabili e fiscali della cessione dei beni.


Chiusura

Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata. Nel concordato nella liquidazione giudiziale non vince necessariamente chi ha più risorse, ma chi le mette in campo nella finestra giusta: prima che il curatore venda i beni principali, prima che scadano i due anni dall’esecutività dello stato passivo, prima che il silenzio diventi un sì e che il decreto di omologa diventi definitivo.

Lo Studio Monardo affronta questa materia perché si colloca esattamente sul crinale tra crisi d’impresa e contenzioso: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) riguarda il dialogo con i creditori sulla destinazione del patrimonio, quella di avvocato cassazionista permette di difendere quella destinazione fino all’ultimo grado di giudizio, e le competenze di Gestore della crisi da sovraindebitamento consentono di coordinare il concordato con l’esdebitazione del debitore persona fisica.

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